Allegato B
Seduta n. 537 del 2/11/2004

TESTO AGGIORNATO AL 3 NOVEMBRE 2004


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

AMORUSO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in provincia di Bari ed in particolar modo nei comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Corato, Andria, Barletta, Canosa, Noci, Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti, Casamassima, l'Assipanificatori, Associazione di categoria aderente alla Confcommercio denuncia la presenza di aziende produttrici di pane destinato al mercato nero obbligate a lavorare nella maggior parte dei casi senza il rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
molte di esse, infatti, assumono manodopera notturna senza oneri contributivi;
senza alcun rispetto per l'ambiente utilizzano combustibili non convenzionali con alta densità di inquinamento di fumi immessi in atmosfera durante le ore notturne;
utilizzano sistemi di immissione fumi in atmosfera non conformi, come canne fumarie di vecchia generazione senza filtri e/o depuratori;
utilizzano locali adibiti ad impianti di panificazione privi delle vigenti norme sull'igiene e/o sulla sicurezza sul lavoro e/o senza destinazione d'uso artigianale;
il pane così prodotto viene caricato in condizioni igienico-sanitarie precarie in camion e/o furgoni privi di autorizzazione Sanitaria e privi di bolla di consegna e/o fattura ed inviato;
i comuni di Andria e Barletta, poi, vivono un fenomeno unico nel suo genere, ossia la vendita del pane porta a porta, distribuito con mezzi precari e privi di ogni forma di legalità -:
quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano intraprendere al fine di garantire il rispetto delle vigenti leggi in tema di sicurezza alimentare e di sicurezza sul lavoro.
(4-09705)

Risposta. - L'applicazione delle norme esistenti in materia di sicurezza alimentare per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari degli impianti di produzione e di trasporto, nonché per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, rientra fra le competenze delle Autorità regionali e locali, che provvedono al rilascio delle specifiche autorizzazioni e devono effettuare i controlli previsti.
Il ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia delle entrate, ha segnalato che, sulla base degli elementi istruttori acquisiti presso la direzione territorialmente competente, sono stati predisposti per tutti gli uffici locali della regione Puglia un piano di controlli da effettuarsi nel particolare settore della «fabbricazione prodotti di panetteria», attraverso elenchi nominativi di imprenditori, da sottoporre a verifiche mirate o accessi brevi.
Per quanto concerne i comuni menzionati nell'interrogazione, le attività di verifica hanno interessato, in particolare, i comuni di Andria e di Acquaviva delle Fonti, ricadenti rispettivamente nella giurisdizione territoriale degli uffici locali di Barletta e Gioia del Colle. Questi controlli


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hanno riscontrato la presenza di personale non in regola con le disposizioni normative in materia fiscale e contributiva, nella misura di n. 5 unità su n. 11 controlli svolti.
La stessa Agenzia, inoltre, ha comunicato che allo scopo di attuare concretamente le disposizioni contenute nella legge 18 ottobre 2001, n. 383 «Primi interventi per il rilancio dell'economia», ha confermato per l'anno 2004, con la circolare n.3/E del 29 gennaio 2004, l'impegno delle proprie strutture locali ad un sensibile incremento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, attraverso il ricorso a verifiche mirate e ad accessi, in vista di un ulteriore rafforzamento del presidio sul territorio.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

BOATO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito del progetto «Città sostenibili delle bambine e dei bambini», il Ministero dell'ambiente dal 1998 ha istituito i premi «Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini» e «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini» da assegnare ai comuni italiani, in sintonia con la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede azioni per le città amiche dell'infanzia;
il Premio ha visto in questi anni una crescente partecipazione delle amministrazioni pubbliche;
le premiazioni ai comuni vincitori e a quelli che hanno ottenuto uno speciale riconoscimento in passato sono state effettuate con una manifestazione a Roma, di particolare effetto e vivacità per la presenza dei ragazzi e delle sintesi dei progetti presentati dagli enti locali;
sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 16 gennaio 2003 di istituzione del concorso relativo al 2002, suddiviso in due sezioni per i comuni fino a 50.000 abitanti e sopra tale soglia, prevedendo premi per i primi tre classificati (euro 103.291 per il primo premio, euro 51.645 per il secondo, euro 25.882 per il terzo);
i comuni vincitori utilizzano la somma per la prosecuzione o l'attivazione di iniziative nello stesso ambito tematico e la selezione per l'attribuzione del riconoscimento viene effettuata da una commissione giudicatrice attraverso criteri di valutazione stabiliti dal decreto ministeriale sopra citato;
molti comuni hanno presentato la domanda di partecipazione nei tempi stabiliti (10 marzo 2003), allegando apposite relazioni e vario materiale a documentazione delle attività realizzate, che hanno impegnato i comuni sia per il tempo impiegato sia per l'impegno finanziario nella preparazione degli allegati;
tuttavia, alla data attuale, non è ancora stata organizzata la manifestazione pubblica di premiazione ai comuni vincitori e di quelli che ottengono il riconoscimento e nemmeno è pervenuta alcuna comunicazione ai comuni interessati circa l'esito del concorso;
in queste ultime settimane è invece pervenuta una lettera ai comuni partecipanti circa il possibile impiego dei premi spettanti ai comuni vincitori per iniziative nel campo della promozione dell'infanzia in territori in difficoltà -:
per quali ragioni non sia stato ancora ultimato l'iter per l'assegnazione dei premi relativi al concorso bandito nel 2003 e relativo al 2002 e quali siano, dunque, le cause per cui non è stata ancora effettuata la manifestazione pubblica di premiazione dei comuni, manifestazione che, secondo l'interrogante, occorre fare sia per rispettare il lavoro e l'impegno dei comuni che hanno partecipato al concorso, sia in adempimento ad un decreto ministeriale;
se si ritenga opportuno assegnare i premi in denaro ai comuni o, indipendentemente dall'assegnazione dei premi in


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denaro, se non si intenda procedere almeno alla comunicazione della graduatoria di merito e alla relativa manifestazione di premiazione;
per quale ragione nell'apposito sito ministeriale www.cittasostenibili.minori.it appaiano ancora i moduli di partecipazione al concorso bandito nel 2003, pur essendo scaduti da tempo i termini di iscrizione;
perché, nel 2004 non sia stato ancora emesso il bando di concorso relativo al 2003 e quali siano le prospettive del premio.
(4-10466)

Risposta. - La preistruttoria relativa all'assegnazione dei premi «Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini» ed «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini» è stata conclusa. La definizione della graduatoria è, quindi, imminente.
La manifestazione pubblica di attribuzione dei premi sarà organizzata di conseguenza al più presto, dopo la definizione delle modalità con i soggetti interessati alla premiazione, in considerazione dell'orientamento di arricchire il significato della iniziativa, conferendo ai premi una dimensione internazionale.
Tutti i comuni sono stati contattati tramite una lettera circolare per acquisire il loro avviso circa la destinazione dei premi a favore della costituzione presso l'UNEP di un Fondo volontario per finanziare interventi mirati su aree caratterizzate da disagio sociale e degrado ambientale, da individuarsi nei Paesi in via di Sviluppo. La somma impegnata per i premi costituirebbe la base di partenza del Fondo destinato ad arricchirsi tramite la contribuzione volontaria allargata ad altri soggetti pubblici e privati.
I premi verranno assegnati ai vincitori e riversati dagli stessi al Fondo, previo Accordo tra le parti (MATT/Comune/UNEP) in osservanza della graduatoria.
Il sito del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sta subendo una revisione generale ed in questo periodo si è provveduto ad aggiornare solo le notizie e le sezioni di volta in volta a secondo dell'urgenza contestuale e, di conseguenza, non essendo ancora state ufficializzate le notizie che vengono fornite in questa sede i moduli di partecipazione del bando 2003 permangono tuttora nella sezione dedicata.
Sui capitoli di bilancio, relativi all'esercizio finanziario in corso, non sono stati assegnati fondi per la prosecuzione dell'iniziativa fin qui curata. Ed è per questo che si è pensato di infondere un significato internazionale al Premio, al fine di ovviare alle carenze finanziarie attraverso alimentazione di
partnership allargate. Un eventuale rifinanziamento della legge n. 344/1997 potrebbe in seguito riattivare il progetto del Premio.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

BUFFO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha trasferito le funzioni catastali agli enti locali, la comunità Montana della Lunigiana ha ricevuto la delega per la gestione in forma associata dei catasti dalla quasi totalità dei comuni che la compongono (13 su 14, con l'eccezione del comune di Pontremoli);
conseguentemente la comunità ha avviato, concordemente con i responsabili degli uffici provinciali e regionali dell'agenzia del territorio, l'apertura del relativo sportello catastale, nelle more del trasferimento della funzione catastale ai comuni prevista dalla suddetta legge per il febbraio 2004;
per poter assolvere tale funzione ha appositamente acquistato un immobile di nuova costruzione ad Aulla, che è sede dello Sportello catastale comprensoriale decentrato della comunità Montana della Lunigiana dal giugno 2003;


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gli accordi con l'ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara prevedevano la destinazione allo sportello di due unità di personale da tale ufficio fornite;
differentemente dai suddetti accordi è stata assegnata una sola unità, che inoltre due volte alla settimana deve assentarsi per svolgere la lavorazione presso la sede dell'agenzia del territorio di Massa degli atti della Lunigiana raccolti;
tale numero di operatori è insufficiente per 13 comuni con un bacino di utenza di oltre 47.000 persone, se si pensa lo stesso numero è stato assegnato ad un solo comune, quello di Pontremoli che non ha aderito alla forma associata dei catasti della zona -:
quali iniziative intenda assumere affinché sia aumentato il numero delle unità di personale dello sportello catastale comprensoriale decentrato della Comunità montana della Lunigiana presso Aulla, al fine di assicurare la indispensabile continuità del servizio che interessa ben 13 comuni, e affinché non si creino da parte delle istituzioni nazionali disparità di trattamento tra comuni, che comprometterebbero l'operazione di decentramento di funzioni statali avviata.
(4-08038)

Risposta. - Nella Convenzione, per l'anno 2003, tra il ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del territorio è prevista l'apertura di circa 330 sportelli catastali decentrati, presso comuni e/o comunità montane che hanno già deliberato o avviato la procedura di delibera in merito alla gestione dei servizi catastali stessi.
In tale progetto si inserisce, pertanto, l'apertura degli sportelli catastali della comunità montana della Lunigiana e di Pontremoli.
La comunità montana della Lunigiana ha ricevuto la delega di 13 comuni di detto territorio, con la sola eccezione di Pontremoli, per la gestione in forma associata delle funzioni catastali e, conseguentemente, ha avviato un percorso concordato con i responsabili degli uffici provinciale e regionale dell'Agenzia del territorio per l'apertura di uno sportello catastale decentrato sito nel comune di Aulla.
A tal fine è stato sottoscritto, in data 30 giugno 2003, il relativo protocollo d'intesa, nelle more del trasferimento delle funzioni catastali, come previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, entro il mese di febbraio 2004.
Al riguardo, l'Agenzia del territorio ha fatto presente che l'Ufficio provinciale di Massa Carrara, sulla base dei dati di affluenza dei servizi per la Lunigiana comprensiva di 14 comuni, di cui 13 consorziatisi con la comunità montana e uno, il comune di Pontremoli, che agisce, per proprio conto, ha stimato l'utenza lunigianese pari al 48 per cento del totale del bacino d'utenza provinciale.
Pertanto, la predetta Agenzia, considerando che, nell'anno 2002, l'attività di visure e certificati automatizzati, relativa a tutta la provincia, era stata pari a 3.985 ore, ha valutato in circa 1.597 le ore necessarie per lo svolgimento di tale attività presso la comunità montana della Lunigiana e in 1,11 le unità di personale (pari a 1.450 ore medie lavorative procapite) da impiegare presso lo sportello della medesima comunità.
Inoltre, il citato protocollo d'intesa prevede il supporto di personale della comunità montana nell'espletamento dei servizi catastali, previa formazione da parte dell'Agenzia del territorio.
L'apertura dello sportello in questione ed il relativo servizio è stato assicurato con l'impiego di un dipendente, scelto su base volontaria e residente in zona, per sei giorni settimanali.
Al fine di ridurre le diseconomie di scala e per venire incontro alle richieste della comunità montana della Lunigiana, si è ritenuto opportuno integrare, in data 27 ottobre 2003, il protocollo d'intesa siglato nel precedente mese di giugno.
Detta integrazione ha fatto sì che i servizi di accettazione (quale semplice ricezione formale dei documenti di aggiornamento catastale) venissero effettuati presso la sede provinciale dell'Agenzia del territorio (Massa Carrara), comportando un onere di


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12 ore lavorative a fronte di un totale di 300 ore lavorative svolte, dall'inizio dell'attività, dallo sportello di Aulla per il rilascio di visure e certificazioni.
Nel mese di ottobre 2003 è stato aperto lo sportello catastale decentrato presso il comune di Pontremoli, attivo per un giorno a settimana, per la consultazione della banca dati catastale e per l'accettazione degli atti.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.

BULGARELLI e RUSSO SPENA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 25 marzo 2003, nella sede dell'Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, il prefetto di Lecce, dottor Giovanni D'Onofrio e monsignor Cesare Lo Deserto, in qualità di rappresentante della Fondazione Regina Pacis, convenivano e stipulavano la convenzione per la conduzione e gestione del Centro di Permanenza temporanea e assistenza «Regina Pacis» di San Foca di Melendugno (Lecce);
la predetta convenzione risulta essere stata stipulata a trattativa privata in quanto l'affidamento avviene a seguito di cosiddetta gara ufficiosa verbalizzata in data 10 marzo 2003;
alla gara ufficiosa erano stati invitati dal prefetto sei soggetti diversi (Comunità Emmanuel, Misericordia, Croce Rossa Italiana, Ass.ne Carabinieri d'Italia in pensione e altri), ma solo la Fondazione Regina Pacis presentava un'offerta ed accettava l'affido della gestione in data 20 marzo 2003, per giornalieri euro 43, onnicomprensivi per ospite, così determinati dall'Agenzia del demanio di Lecce;
sull'attuale Ente Gestore del Centro, Fondazione Regina Pacis, pendono varie inchieste sia contabili che penali, anche a procedibilità d'ufficio, e attualmente tutto lo staff del direttore e il direttore Monsignor Cesare Lo Deserto in persona, già indagato per peculato, risultano indagati dalla Procura della Repubblica di Lecce per i reati di cui agli articoli n. 0571, n. 610, n. 582, n. 583, n. 585, n. 594 e n. 61 nn. 1-10, del codice penale (violenza privata, lesioni, abuso dei mezzi di correzione, ingiurie ed altro) -:
se non intenda attivarsi affinché, per questioni di opportunità evidenti, data la particolare natura del servizio e il continuo contatto degli operatori coi migranti trattenuti, venga sospesa l'efficacia della predetta convenzione fino a quando non verranno accertate le responsabilità degli attuali gestori;
se non intenda attivarsi affinché, nelle more, una nuova gara pubblica venga immediatamente predisposta;
se non ritenga di dovere sollecitare tutte le prefetture interessate ad effettuare gare pubbliche, con tutti i requisiti di pubblicità e trasparenza, che possano garantire alla collettività la correttezza del meccanismo dell'affidamento a coloro che si prestano ad un compito così delicato come la gestione di un Centro di Permanenza Temporanea.
(4-06655)

Risposta. - In relazione alla vicenda richiamata dall'interrogante, si precisa che, nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di Don Cesare Lodeserto, direttore del Centro di permanenza temporanea «Regina Pacis» di San Foca (Lecce), e di altre diciotto persone, di cui 10 carabinieri e 8 operatori della struttura, per i fatti avvenuti il 22 novembre 2003, il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Lecce ha disposto il rinvio a giudizio per tutti i sopracitati indagati per «abuso di mezzi di correzione o di disciplina» e di «lesioni personali».
La prima udienza del processo si è svolta, innanzi al giudice monocratico della seconda sezione penale, in data 13 maggio 2003, per la valutazione delle questioni preliminari, quali le costituzioni in giudizio.
La prossima udienza è fissata per il giorno 26 ottobre 2004.


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Nell'assicurare che il procedimento penale in questione è attentamente seguito dal Ministero dell'interno, si comunica che ogni valutazione e conseguente provvedimento di natura amministrativa in merito ai fatti di quel 22 novembre non può che essere rinviato agli esiti dell'accertamento di natura penale in corso.
Per quanto riguarda l'ultimo quesito posto dall'interrogante, si comunica che, con circolare del 27 novembre 2002, avente ad oggetto «Linee e convenzioni tipo» per la gestione dei centri di permanenza temporanea e centri di identificazione, il Dipartimento per le libertà civili del ministero dell'interno ha stabilito che «considerata l'estrema delicatezza e la particolarità del servizio, le convenzioni possono essere stipulate a trattativa privata, previa gara ufficiosa», avuto riguardo alle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.
Tale impostazione è stata, altresì, confermata dalla direttiva emanata dal Ministro dell'interno, onorevole Pisanu, in data 8 gennaio 2003, concernente «Linee guida per la gestione dei CPT», rivolta a dare uniformità all'azione dei prefetti e a fissare
standard qualitativi e quantitativi per le prestazioni e i servizi resi all'interno dei centri.
Va, infine, sottolineato che il ricorso alla trattativa privata è espressamente previsto dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3244 del 2002 e n. 3262 del 2003 contenenti disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari clandestini sul territorio nazionale, emanate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale attualmente prorogato sino al 31 dicembre 2004.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

BULGARELLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 28 ottobre 2003 sono stati chiamati a rispondere dei reati di lesioni, abuso dei mezzi di correzione e omissione di intervento, il direttore del cpt di San Foca (Lecce) don Cesare Lodeserto, il contabile del Centro, 5 operatori e 11 militari del battaglione Puglia;
le accuse contestate riguardano avvenimenti del 22 novembre 2003, quando 40 magrebini, catturati dopo un tentativo di fuga, furono, secondo la denuncia di 17 di loro, percossi e torturati dal direttore, da alcuni carabinieri e da personale del centro; ai funzionari pubblici viene anche contestato l'abuso di potere e l'aver agito con crudeltà;
in particolare don Cesare Lodeserto è accusato di aver partecipato a uno dei pestaggi, davanti a tutti i detenuti, nel corso del quale avrebbe rotto due denti a Montasar Suiden; secondo la testimonianza di quest'ultimo, inserita nel fascicolo d'inchiesta, don Cesare Lodeserto lo avrebbe «preso per la testa, sbattuto contro il muro e colpitolo ripetutamente prima con calci e pugni e poi con un manganello» -:
se non ritenga opportuno, vista l'eccezionale gravità delle accuse rivolte agli indagati, sospendere dalle sue funzioni il direttore del centro, don Cesare Lodeserto fino a quando non saranno noti gli esiti del procedimento giudiziario a suo carico.
(4-07913)

Risposta. - In relazione alla vicenda richiamata dall'interrogante, si precisa che, nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di Don Cesare Lodeserto, direttore del Centro di permanenza temporanea «Regina Pacis» di San Foca (Lecce), e di altre diciotto persone, di cui 10 carabinieri e 8 operatori della struttura, per i fatti avvenuti il 22 novembre 2003, il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Lecce ha disposto il rinvio a giudizio per tutti i sopracitati indagati per «abuso di mezzi di correzione o di disciplina» e di «lesioni personali».
La prima udienza del processo si è svolta, innanzi al giudice monocratico della seconda sezione penale, in data 13 maggio


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2003, per la valutazione delle questioni preliminari, quali le costituzioni in giudizio.
La prossima udienza è fissata per il giorno 26 ottobre 2004.
Nell'assicurare che il procedimento penale in questione è attentamente seguito dal ministero dell'interno, si comunica che ogni valutazione e conseguente provvedimento di natura amministrativa in merito ai fatti di quel 22 novembre non può che essere rinviato agli esiti dell'accertamento di natura penale in corso.
Quanto alla questione più generale posta con riguardo ai centri di permanenza temporanea e assistenza, si rileva che la concezione e le modalità di istituzione di tali strutture corrispondono ad una trasparente e coerente politica di Governo del fenomeno dell'immigrazione, condivisa e definita concordemente con gli altri
partner dell'Unione europea.
Tra l'altro, va sottolineato che, il sistema delle espulsioni dei clandestini, le procedure che consentono il riaccompagnamento nei paesi di provenienza e, quindi, la stessa costituzione dei centri di permanenza temporanea rappresentano scelte già contenute nella legge n. 40 del 1998, cosiddetta legge Turco-Napolitano, che sul punto è stata solo parzialmente modificata dalla legge n. 189 del 2002, proprio al fine di renderne più efficace il meccanismo applicativo.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

BULGARELLI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che.
dal 5 gennaio 2004 gli Stati Uniti, per «prevenire e combattere il terrorismo», rilevano le impronte digitali agli stranieri che entrano nel paese;
i cittadini italiani, pur «beneficiando» di un regime di controllo attenuato, debbono anch'essi sottoporsi alla rilevazione se si recano negli Usa per motivi di lavoro o di studio;
un emerito intellettuale ed accademico italiano, Giorgio Agamben, che da decenni studia la dimensione biopolitica, che fu tipica dei totalitarismi, quale forma di controllo sulla vita degli individui, ha recentemente annullato un corso che avrebbe dovuto tenere alla New York University, a causa di queste misure che dovrebbero essere eccezionali, limite a casi estremi, ed invece si stanno trasformandosi in prassi che non può essere accettata passivamente;
coerentemente con il principio di reciprocità che deve valere tra stati sovrani, un giudice brasiliano avrebbe emanato un'ordinanza che impone ai cittadini statunitensi entranti in Brasile misure analoghe a quelle a cui sono sottoposti i brasiliani entranti negli Usa;
come il nostro Governo abbia accolto la decisione del Governo Statunitense nei confronti di studenti e professionisti italiani e se non ritenga di dover attuare le necessarie misure diplomatiche per far sì che i nostri cittadini non ricevano un trattamento da potenziali terroristi e se non si ritenga doveroso, finché sussistano questi controlli, far valere il principio di reciprocità -:
quale sia la posizione che il Governo intenda assumere in merito alla decisione del Governo statunitense descritta in premessa;
se non ritenga di dover approntare le opportune iniziative diplomatiche affinché i professionisti e gli studenti italiani non ricevano trattamento assimilabile a quello di potenziali terroristi;
se non ritenga di poter in ipotesi analoghe a quella descritta far valere il principio di reciprocità.
(4-08508)

Risposta. - Nella decisione delle autorità americane non si ravvisano discriminazioni da giustificare l'adozione di misure di reciprocità, in quanto le misure adottate dalle autorità USA rientrano nel quadro di una sempre più capillare applicazione delle biometrie al fine di elevare gli standards di sicurezza nei controlli e nei documenti di viaggio nell'ottica di «prevenire e combattere il terrorismo».


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Tale orientamento è sostenuto da tutte le maggiori organizzazioni internazionali di cui fa parte anche l'Italia (ICAO, OSCE, G8, eccetera). È altresì prevista, da parte della Commissione Europea, l'emanazione di un «Regolamento sulle biometrie».
Sembra infine opportuno ricordare che l'11 dicembre 2003 all'Aeroporto di Fiumicino è stato presentato un prototipo di passaporto elettronico italiano - realizzato grazie alla collaborazione tra il ministero degli affari esteri, il ministero dell'interno, il Poligrafico dello Stato e altri enti - che contiene, incorporato nella copertina, un
microchip in cui sono memorizzate l'immagine facciale e le impronte digitali del titolare. Quando tale documento potrà essere ufficialmente introdotto sulla base di una adeguata normativa nazionale e di parametri tecnici concordati con gli organismi internazionali competenti, le autorità di frontiera degli altri paesi saranno sicuramente in grado di apprezzate la sicurezza fornita dai documenti contenenti indicatori biometrici, evitando ai titolari dei passaporti procedure e tempi di attesa non più necessari.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.

BULGARELLI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della difesa, al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 21/01/2004 le agenzie di stampa riportano la notizia di una gravissima fuoriuscita di olio combustibile nello specchio d'acqua tra il porto dell'isola della Maddalena e il litorale est in direzione di Caprera;
l'estensione della macchia di olio avrebbe indotto ad intervenire la Guardia Costiera e unità antinquinamento della vicina Porto Torres e minaccerebbe di compromettere seriamente l'equilibrio naturale della zona;
sempre secondo i lanci di agenzia, l'olio combustibile sarebbe fuoriuscito da uno scarico fognario in località Cala Chiesa, in prossimità delle scuole CFMM (Corpo Equipaggi Marittimi Militari) -:
se la fuoriuscita di combustibile sia originata effettivamente dagli scarichi della struttura militare in oggetto e, in tal caso, se siano state avviate indagini volte ad appurare le cause e le eventuali responsabilità soggettive;
quale sia il reale danno arrecato all'ambiente dalla fuoriuscita di combustibile e quali le misure adottate per porvi rimedio.
(4-08631)

Risposta. - In data 21 gennaio 2004, alle ore 10.00 circa, la Capitaneria di Porto di La Maddalena comunicava, per le vie brevi, alla sezione operativa del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura, la presenza di una macchia composta presumibilmente da idrocarburi e, in particolare, da olio pesante esausto, avente dimensioni di 70 metri di lunghezza e 10 metri di larghezza, nei pressi delle località di Gaia Mangiavolpe, Gaia dell'isola Chiesa e nella zona del Lungomare Amm. Mirabello.
A seguito di detta segnalazione, la Capitaneria chiedeva l'autorizzazione all'impiego dell'unità navale in convenzione, dislocata nel porto di La Maddalena, per le necessarie operazioni di bonifica del tratto di mare interessato dalla presenza della sostanza inquinante.
Veniva, pertanto, inviato sul posto il B/D Pelican ECO 2000 105 e si disponeva altresì l'invio, da Porto Torres, di altre barriere galleggianti costiere e di 100 metri di panne assorbenti, al fine di incrementare la dotazione delle attrezzature di bordo dell'unità chiamata ad intervenire.
Le operazioni di disinquinamento, che si sono protratte sino al giorno 22 gennaio 2004 mediante il posizionamento in mare di 160 metri di barriere galleggianti e 124 metri di panne assorbenti, hanno permesso di recuperare 0,04 mc. di miscele oleose e 14 mc. di materiale assorbente imbibito.
Il Centro Emergenze della Direzione Generale del ministero, ha provveduto, altresì a far affluire immediatamente altre


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barriere galleggianti e panne assorbenti dal magazzino logistico Castalia - Ecolmar di Cagliari.
Stante l'oggettiva difficoltà di risalire con certezza agli autori dell'evento, la Capitaneria di Porto riteneva che tale fatto potesse essere verosimilmente riconducibile ad uno sversamento di olii esausti da parte di officine ubicate in località Domus, del comune di La Maddalena, che avrebbero utilizzato la rete di canalizzazione delle acque bianche.
Le operazioni di bonifica, che si sono concluse il mattino del giorno 22 gennaio 2004 hanno consentito il totale risanamento del sito interessato dallo sversamento di idrocarburi.
Successivi accertamenti svolti dal comando della Capitaneria di Porto, con l'ausilio di personale dell'ufficio tecnico comunale di La Maddalena, hanno permesso di appurare che il sito di scarico individuato non è in alcun modo collegabile e collegato con le strutture militari poste a valle del punto di fuoriuscita.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

BULGARELLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Centro di permanenza temporanea Regina Pacis di San Foca è stato in passato oggetto di numerose indagini, sia per maltrattamenti, lesioni fisiche, abusi, torture quali di mezzi di correzione, omissioni di intervento, che per illeciti amministrativi;
molti sopralluoghi di parlamentari e consiglieri regionali, nonostante le palesi omissioni e la possibilità di visitare il centro solo parzialmente, hanno rilevato una situazione drammatica: tentati suicidi, evidenti segni di maltrattamenti: il risultato di questi sopralluoghi, le interviste e le denunce dei trattenuti dicono che il centro di permanenza temporanea in questione è stato trasformato di fatto in una sorta di carcere privato ed è gestito in modo autoritario, incontrollato ed incontrollabile;
il 22 gennaio 2004, il rinvio a giudizio del direttore del centro di Regina Pacis di San Foca di Melendugno (Lecce), di don Cesare Lodeserto, e di altri gestori del centro tra cui cinque carabinieri con accuse gravissime, tra cui pestaggi, omissioni di soccorso, e varie violenze psichiche e fisiche, dovrebbe far riflettere chi pensa che simili centri siano dei luoghi di ospitalità «meglio degli ospedali», essendo invece in realtà, ad avviso dell'interrogante dei luoghi di concentrazione, detenzione e segregazione coatta dei migranti, quindi inevitabilmente luoghi di conflitto e repressione dove sorvegliare e punire, pur non essendo correlati ad alcun vero reato, divengono ugualmente prassi; molteplici sono perciò le derive che possono qui aver facilmente corso e, in particolare, la gestione privatizzata sembra acuire, anziché ridurre, simili rischi;
l'interrogante chiese al Ministro in un precedente atto di sindacato ispettivo (4-07676) a cui non è stata data ancora riposta, se non ritenesse opportuno, al fine di prevenire il peggio, commissariare il Centro Regina Pacis, ma ora, la trasformazione dei gestori da indagati ad imputati imporrebbe misure ancor più drastiche -:
se non si ritenga opportuno chiudere urgentemente il Centro Regina Pacis e, più in generale, sospendere la moltiplicazione di simili centri in tutto il paese, dando spazio ad una puntuale riflessione sul ruolo effettivamente svolto dai centri di permanenza temporanea.
(4-08663)

Risposta. - In relazione alla vicenda richiamata dall'interrogante, si precisa che, nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di Don Cesare Lodeserto, direttore del Centro di permanenza temporanea «Regina Pacis» di San Foca (Lecce), e di altre diciotto persone, di cui 10 carabinieri e 8 operatori della struttura, per i fatti avvenuti il 22 novembre dello scorso anno, il Giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Lecce ha disposto il rinvio a giudizio per tutti i sopracitati indagati per


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«abuso di mezzi di correzione o di disciplina» e di «lesioni personali».
La prima udienza del processo si è svolta, innanzi al giudice monocratico della seconda sezione penale, in data 13 maggio 2004, per la valutazione delle questioni preliminari, quali le costituzioni in giudizio.
La prossima udienza è fissata per il giorno 26 ottobre 2004.
Nell'assicurare che il procedimento penale in questione è attentamente seguito dal ministero dell'interno, si comunica che ogni valutazione e conseguente provvedimento di natura amministrativa in merito ai fatti di quel 22 novembre non può che essere rinviato agli esiti dell'accertamento di natura penale in corso.
Quanto alla questione più generale posta con riguardo ai centri di permanenza temporanea e assistenza, si rileva che la concezione e le modalità di istituzione di tali strutture corrispondono ad una trasparente e coerente politica di Governo del fenomeno dell'immigrazione, condivisa e definita concordemente con gli altri
partner dell'Unione europea.
Tra l'altro, va sottolineato che, il sistema delle espulsioni dei clandestini, le procedure che consentono il riaccompagnamento nei paesi di provenienza e, quindi, la stessa costituzione dei centri di permanenza temporanea rappresentano scelte già contenute nella legge n. 40 del 1998, cosiddetta legge Turco-Napolitano, che sul punto è stata solo parzialmente modificata dalla legge n. 189 del 2002, proprio al fine di renderne più efficace il meccanismo applicativo.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

BULGARELLI. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'UNIRE è un ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l'attività ippica e ai settori connessi, come quelli delle corse e dell'allevamento dei cavalli, ed è controllato dal ministero delle politiche agricole e forestali;
ai sensi dell'articolo 78 del regolamento delle corse al trotto è l'UNIRE a dover provvedere alla nomina dei membri di giuria, starter, commissari, handicapper e giudici di arrivo e, ai sensi dell'articolo 77 del medesimo regolamento, per le singole riunioni la nomina del personale di vigilanza appartiene alla competenza dell'ENCAT (ora incorporato, per effetto della legge n. 449 del 1999, nell'Area trotto dell'UNIRE); ne consegue, in termini assolutamente incontrovertibili, che la nomina di un handicapper (così come la nomina di qualsiasi personale di vigilanza) è di competenza esclusiva dell'UNIRE e, di fatto, tali nomine sono state sempre fatte o dal Commissario (o Consiglio di amministrazione) ovvero dal Segretario generale;
non vi è traccia di alcun intervento istituzionalmente possibile né dell'addetto all'ufficio programmazione né del dirigente dell'Area trotto; nella specie, le nomine sono effettuate dal Segretario generale dell'UNIRE, degli addetti alla vigilanza;
sulla base della deliberazione n. 64 del 27 giugno 2003 (Criteri di nomina addetti al controllo disciplinare corse al trotto) dell'UNIRE la nomina degli addetti al controllo disciplinare delle corse al trotto deve avvenire in base al punteggio derivante da specifici criteri di nomina in funzione degli incarichi ricoperti (Presidente di giuria, starter, membro di giuria, handicapper, commissario, giudice di arrivo, aiuto-starter), e, a cadenza almeno quadrimestrale (cadenza disposta dalla delibera commissariale n. 95 del 16 settembre 2003), da attingere dagli iscritti negli appositi elenchi istituiti, per il trotto, dalla delibera n. 95/03 in applicazione dell'articolo 77 del regolamento corse;
sulla base della stessa deliberazione va assicurato a coloro che conseguono lo stesso punteggio un numero complessivo di giornate di nomina tendenzialmente eguale, mentre ciascun addetto al controllo disciplinare delle corse non può svolgere in un quadrimestre un numero


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di giornate effettive di funzione superiore a 60;
i criteri utilizzati al fine di procedere alla nomina attengono alla competenza tecnica acquisita dall'addetto alla vigilanza delle corse, alla conoscenza delle disposizioni regolamentari in materia, alle esperienze nel settore, al titolo di studio posseduto e alla disponibilità ad effettuare gli incarichi conferiti;
la nomina degli handicapper per le corse dei cavalli al trotto (addetti alla vigilanza delle corse che provvedono in particolare alla stesura dei programmi delle corse, presenziano alla dichiarazione dei partenti, compilano le corse ad invito, assegnano numeri e distanza ai concorrenti, e in generale sovrintendono a quanto necessario all'organizzazione delle corse: si veda l'articolo 82 del regolamento delle corse al trotto), è di competenza dell'UNIRE (articolo 78 del regolamento delle corse al trotto), e segnatamente del Segretario generale (come da nota del 20 maggio 2003 del Segretario generale), che sancisce la propria competenza funzionale in ordine alla nomina periodica degli handicapper;
risulta dalle nomine dell'ente che per il mese di agosto e settembre 2004 su alcuni ippodromi non sono stati nominati handicappers, in evidente contrasto con l'articolo 82, sesto comma, del Regolamento delle corse al trotto, a mente del quale appunto l'handicapper deve «presenziare ai partenti»;
risulta dalle stesse nomine dell'ente che vi sono handicappers «nominati presso l'Area trotto a disposizione del Dirigente», che sono stati nominati, per i mesi di agosto e settembre in ippodromo, portando a 4 il numero degli handicappers nello stesso, in contraddizione con l'assenza di handicappers in altri campi nello stesso mese;
risulta infine dalle stesse nomine che alcuni handicappers siano stati nominati, nello stesso mese a svolgere, oltre alla loro mansione, anche la qualifica di commissari in altri ippodromi;
ad opinione dell'interrogante, si corre il rischio di fare invalidare uno o più convegni di corse - con clamorosi esiti sulle scommesse e sulla credibilità del gioco che costituisce fonte di rilevante entrata per l'erario - per l'assenza dell'handicapper in alcuni ippodromi;
la nomina di handicappers in qualità di funzionario potrebbe non essere conforme alla normativa indicata negli articoli 78-82 del Regolamento delle Corse al Trotto trattandosi di ruoli specifici e profili, preparazioni, tirocini e competenze del tutto diverse -:
quali interventi urgenti intenda adottare al fine di riportare l'ente sui binari della correttezza amministrativo-contabile, di trasparenza e credibilità, considerando anche che, qualora si trovasse riscontro alle preoccupazioni e interrogativi posti dall'interrogante, tale condotta potrebbe anche determinare un vantaggio patrimoniale per alcuni a discapito di altri;
quali siano le ragioni per cui le nomine, effettuate dal Segretario generale, continuano ad essere a cadenza mensile o bimestrale anziché quadrimestrale;
quali siano i criteri cui concretamente rispondano tali nomine;
se nell'adozione dei piani di nomina venga rispettato il principio della parità di trattamento.
(4-10692)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione cui si risponde, si ricorda, innanzitutto, che le specifiche problematiche rappresentate esulano dall'attività di vigilanza dell'amministrazione.
Al riguardo, l'UNIRE ha precisato che la figura di
handicapper, prevista dall'articolo 77 del Regolamento delle corse al trotto, si riferisce ai responsabili degli uffici tecnici presso gli ippodromi - dipendenti delle società di corse - che definiscono la programmazione locale delle corse nel rispetto delle linee guida fissate dall'Ente in ordine


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alla dotazione dei premi, alla suddivisione del montepremi per fasce di età, eccetera.
Inoltre, gli
handicapper svolgono una funzione di certificazione al momento della dichiarazione dei partenti, percependo, pertanto, una indennità diaria al pari degli altri funzionari delle corse.
Non tutti gli
handicapper hanno sottoscritto il contratto con l'amministrazione UNIRE entro il termine prescritto dall'Ente.
Pertanto, questi ultimi, pur continuando a svolgere l'incarico per conto delle società di corse, non hanno titolo a ricevere l'indennità prevista per lo svolgimento dell'incarico.
L'UNIRE ha chiesto a tutti i collaboratori, addetti al controllo e disciplina delle corse, la sottoscrizione del contratto al fine di regolarizzare ed individuare al meglio la posizione di tali soggetti nei confronti dell'Ente non al fine di ricondurre in capo agli stessi soggetti responsabilità proprie delle società di corse.
Questo perché l'UNIRE, nel caso specifico degli
handicapper, è tenuto ad erogare indennità aggiuntive rispetto ai compensi da parte delle singole società di corse per l'attività svolta.
Come si è avuto modo precedentemente di precisare, tra le funzioni dell'
handicapper, presso la società di corse, vi è quella di convalidare la dichiarazione dei partenti.
Non risulta che uno stesso
handicapper abbia svolto contestualmente le proprie funzioni su due ippodromi diversi, in quanto in una tal evenienza ha sempre operato altro handicapper in luogo del soggetto nominato e tal sostituzione non ha comportato l'erogazione di compensi da parte dell'UNIRE.
Infine, nel ricordare che la figura professionale del «commissario-guidatore» è riconosciuta ed operante nell'ambito delle corse al trotto, l'UNIRE ha precisato che per la selezione, indetta con determinazione n. 1814 del 12 marzo 2004, non era disciplinata alcuna previsione di una riserva in favore di guidatori aspiranti commissari.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

CALZOLAIO, GIULIETTI e SPINI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
gli italiani residenti all'estero hanno spesso segnalato insoddisfazione per i contenuti informativi o per la collocazione oraria dei programmi di RAI international;
nel corso dell'indagine conoscitiva sugli istituti italiani di cultura all'estero diversi deputati hanno sollevato la questione della programmazione di RAI international;
nel corso dell'audizione del Ministro Frattini del 20 luglio 2004 il ministro si è lamentato dell'inefficienza del servizio pubblico dichiarando che la RAI non farebbe abbastanza per diffondere la cultura italiana all'estero e affermando di aver avuto incontri con autorevolissimi esponenti della RAI i quali, pur avendo fornito rassicurazioni al riguardo, non hanno dato seguito ad azioni concrete;
il 20 luglio 2004 centinaia di italiani provenienti da tutte le città del Canada hanno manifestato a Ottawa davanti al parlamento canadese per rivendicare il diritto della nostra comunità almeno a ricevere i programmi di RAI international -:
quali iniziative intenda adottare affinché la diffusione della cultura italiana all'estero attraverso il canale RAI international sia più efficace e completa;
quali proposte e lamentele abbia rivolto alla RAI;
a quali dirigenti ed esponenti della RAI si sia rivolto e quali sono state le risposte al riguardo;
cosa abbia fatto o intenda fare per avere la collaborazione del Canada per la ricezione almeno dei programmi di RAI international.
(4-10579)

Risposta. - RAI International costituisce un importante strumento di diffusione della cultura italiana all'estero e un prezioso canale attraverso il quale la comunità


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italiana nel mondo può mantenere un legame profondo con il proprio Paese di origine.
Per questi motivi, il ministero degli affari esteri si è sempre impegnato con i vertici di RAI International affinché le trasmissioni di quest'ultima, da un lato, costituissero il meglio della produzione culturale ed informativa delle tre reti nazionali e, dall'altro, fossero il frutto di una produzione autonoma il cui livello potesse essere comparabile con quello delle omologhe televisioni europee.
I suggerimenti e le considerazioni del ministero proposte ai vertici di RAI International scaturiscono da un'attenta opera di monitoraggio che la rete diplomatico-consolare è chiamata a svolgere ogni anno in adempimento della Convenzione Presidenza del Consiglio dei ministri - RAI per i programmi radiotelevisivi destinati a stazioni estere. In particolare, la rete diplomatico-consolare è chiamata ad illustrare le realtà esistenti in merito alla ricezione ed alla diffusione delle emissioni di RAI International nei Paesi di accreditamento, al fine di mettere in evidenza le eventuali specifiche situazioni di «criticità» per le quali si ritiene necessario un intervento mirato presso i vertici della RAI. In tale esercizio valutativo, le sedi estere sono chiamate a coinvolgere, ove possibile, i rappresentanti istituzionali della comunità italiana (Comites, CGIE) e, più in generale, l'intero mondo associativo delle collettività italiane presenti nelle rispettive circoscrizioni.
Negli incontri avuti con i vertici di RAI International, con i quali i contatti sono molteplici e costanti, i rappresentanti del Ministero degli affari esteri hanno messo più volte in evidenza come la programmazione rivolta all'estero necessiti di ulteriori sforzi ed interventi migliorativi sia in termini di distribuzione del segnale e di orari di messa in onda delle trasmissioni, sia in termini di una maggiore attenzione nei confronti dei palinsesti proposti. In particolare, si dovrebbe lavorare ad un incremento delle trasmissioni informative, ad una maggiore presenza della cinematografia italiana anche di recente produzione, ad un elevamento qualitativo della produzione culturale e di varietà e ad una maggiore attenzione per le trasmissioni che hanno come fine principale la diffusione della lingua italiana, verso la quale non si può fare a meno di registrare un rinnovato interesse in molti Paesi del mondo.
Lo stesso ministero degli affari esteri, infine, si è mostrato sempre molto sensibile alle dichiarazioni del Direttore di RAI International, dottor Magliaro, circa le limitate risorse a disposizione della struttura radiotelevisiva di cui è responsabile cercando di suggerire, seppur tenendo conto della totale autonomia di cui la RAI gode, alcune misure che potrebbero portare ad una razionalizzazione delle risorse. Allo stesso modo, è stata prestata sempre la massima attenzione alle proposte, giunte da più parti, miranti ad una parziale soluzione delle problematiche inerenti il reperimento delle risorse necessarie per il miglioramento della produzione rivolta all'estero.
In relazione al «caso Canada", il ministero degli affari esteri e l'intera rete nel Paese in questione hanno sempre assicurato la massima attenzione per le prese di posizione della comunità italiana in questo Paese in favore della RAI ed hanno sempre sostenuto, per quanto possibile, gli sforzi profusi dai vertici della RAI per la soluzione delle problematiche esistenti. In particolare, è stata svolta una forte azione di sensibilizzazione delle Autorità canadesi che, comunque, hanno dichiarato in più occasioni di non poter formalmente esercitare alcuna pressione sulla «Canadian Radiotelevision and Telecomunication Commission» (CRTC), l'equivalente canadese dell'Autorità per le Comunicazioni italiana.
Si segnalano inoltre numerosi interventi effettuati nell'anno in corso a livello governativo:
a) una lettera del 20 febbraio 2004, seguita da un'altra del 9 aprile 2004, del Ministro degli affari esteri al suo omologo canadese nella quale l'onorevole Ministro ha espresso la propria preoccupazione per i crescenti malumori registrati in seno alla collettività italiana in Canada a seguito delle insistenti voci su un possibile diniego opposto alle istanze della RAI;


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b) un incontro, il 26 aprile 2004, fra il Segretario Generale della Farnesina e l'Ambasciatore canadese in Italia Fowler;
c) una lettera, datata 13 maggio 2004, del Ministro degli affari esteri rivolta al presidente del Comites di Montreal Rapanà nella quale si esprime il sostegno alla comunità italiana;
d) la partecipazione il 23 maggio 2004 di alcuni rappresentanti della nostra rete diplomatico-consolare in Canada ad una puntata speciale della popolare trasmissione La domenica italiana, mandata in onda da RAI International e dedicata alla vicenda.

Nonostante i passi intrapresi, nel luglio scorso la CRTC ha respinto la richiesta di RAI International diretta ad ottenere una licenza per un canale su cui trasmettere la propria programmazione completa. A tal riguardo la Farnesina ha emesso un comunicato stampa con cui si esprimeva il vivo rammarico per la piega presa dalla questione. Il Ministro degli affari esteri ha dato indicazioni all'ambasciatore ad Ottawa di esprimere a quelle Autorità identico rammarico per una decisione che delude gravemente le aspettative dei connazionali residenti in Canada, auspicando al tempo stesso che le Autorità canadesi rivedano le linee politiche fin qui seguite in materia.
E altresì da segnalare che la consolidata posizione commerciale dell'emittente canadese
Telelatino, che trasmette programmi anche in lingua italiana, ha costituito un elemento non del tutto irrilevante nella posizione di chiusura assunta dalla CRTC.
Durante il mese di agosto il Ministro canadese della Cultura, Liza Frulla, di origine italiana, ha comunicato la creazione di un comitato (
«panel») di tre esperti che dovrà produrre, entro il prossimo 30 settembre, le sue raccomandazioni «per facilitare l'accesso dei canadesi ai servizi televisivi pubblici in una lingua terza» (programmazione non in lingua francese o in lingua inglese). Il comunicato del Ministro Frulla sembra quindi andare nel senso auspicato dalla nostra consistente comunità in loco e fortemente favorito dall'impegno della nostra Ambasciata ad Ottawa. Già nell'imminenza delle elezioni generali canadesi del luglio scorso ed anche a seguito della riconferma del Primo Ministro Martin erano state ricevute ampie rassicurazioni circa imminenti iniziative governative per agevolare quanto da tempo richiesto con forza dalla comunità italo-canadese. Iniziative che si sono dunque concretizzate con il comunicato del Ministro Frulla. Anche il linguaggio usato dal Ministro («facilitare l'accesso a servizi televisivi pubblici») ed il fatto che sia stata fissata una scadenza ravvicinata per la presentazione delle raccomandazioni rappresentano elementi incoraggianti.
Si rimane dunque ora in attesa dei rilievi concreti proposti dal
«panel» e del loro recepimento da parte della CRTC nella sua opera di revisione (verosimilmente entro i primi mesi del prossimo anno) dei criteri di concessione delle licenze alle third language public television services in modo che RAI International possa sottoporre una nuova istanza per la diffusione integrale del proprio palinsesto in Canada.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.

CANNELLA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 10, disciplinante il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, al comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede che per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1 comma 2 lettere e), f) e g) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 187, i segretari comunali e provinciali che alla data di entrata in vigore della legge medesima sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, come modificato dall'articolo 7, comma 3 della legge n. 3 del 2003, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nei limiti dei posti disponibili,


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agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima;
gli uffici territoriali del Governo, più noti come ex prefetture, sono in funzione ormai da diversi anni -:
se il Ministro abbia già indicato al dipartimento della funzione pubblica i posti disponibili presso gli uffici territoriali del Governo al fine di soddisfare gli impegni assunti con la legge n. 131 del 2003.
(4-08088)

Risposta. - Il 4o comma dell'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede che i segretari comunali e provinciali che alla data di entrata in vigore della stessa legge siano inseriti in graduatoria ed abbiano presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, vengano assegnati - nel limite dei posti disponibili - agli stessi uffici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e di concerto con gli altri Ministri interessati.
Al riguardo, va, tuttavia, evidenziato che i citati uffici territoriali del Governo, continuano ad operare sulla base dell'organizzazione interna prevista esclusivamente per le prefetture, atteso che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, concernenti le nuove competenze ad essi attribuite, non hanno ancora trovato attuazione a causa della mancata adozione del necessario provvedimento di organizzazione degli stessi uffici territoriali del Governo.
Si rammenta, d'altra parte, che, con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, è stato sostituito l'articolo 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999, istitutivo dell'ufficio territoriale del Governo, introducendo considerevoli modifiche alla previgente disposizione.
Detto questo, tenuto conto dell'esigenza di dare attuazione alle disposizioni della legge n. 131 del 2003, si assicura che, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, sono allo studio soluzioni di carattere normativo che possano consentire, in tempi brevi, l'utilizzo da parte del ministero dell'Interno delle professionalità in questione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

CENTO e LION. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con successive deliberazioni l'Amministrazione Comunale di Cetraro (Cosenza) ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad effettuare il taglio di tipo colturale dei lotti boschivi di proprietà comunale siti nelle località montane «Contessa - Campanaro - Prefonnetta» stimando il valore economico del materiale legnoso intorno ai 150.000 euro;
la stessa Giunta Comunale, nella Relazione Previsionale e Programmatica 2003-2005, ha destinato il ricavato della vendita del suddetto materiale legnoso alla realizzazione (mercè l'acquisto di due aree nel centro cittadino nelle zone di Ortofontana e Cannone) di opere di parcheggi o di verde attrezzato, delle quali allo stato dei fatti, non esiste alcun piano di fattibilità o di progettazione preliminare approvato;
quello sopra descritto, non è altro che l'ultimo di una lunga serie di tentativi attuati dall'Amministrazione Comunale di Cetraro volti ad una utilizzazione produttiva, ma quanto mai indiscriminata, del patrimonio boschivo della zona;
in data 28 ottobre 1985, a seguito di interrogazione parlamentare (n. 4-11304 del 2 ottobre 1985), si espresse la Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Cosenza che definì inopportuno e compromettente dal punto di vista paesaggistico il taglio dei boschi «Campanaro - Contessa» progettato dall'Amministrazione


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Comunale dell'epoca perché avrebbe irrimediabilmente rovinato una zona ad alto pregio naturalistico che fa parte di una catena montuosa costiera a cavallo dei Comuni di Cetraro, Fagnano Castello, Sant'Agata d'Esaro e Malvito inclusa dalla stessa Soprintendenza negli elenchi di cui al decreto ministeriale 21 settembre 1984 (cosiddetti «decreti Galassini»);
in data 29 settembre 1986 a seguito della denuncia di numerosi cittadini e di accertamenti eseguiti dal locale Comando Stazione Carabinieri (Rapporto Giudiziario 336/I) è intervenuta l'Autorità Giudiziaria (Tribunale della Libertà di Cosenza) che, con ordinanza n. 154 del 1 luglio 1987 ha stabilito che «il bosco Campanaro - Contessa è oggetto della normativa vincolistica di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 431 (cosiddetta «Legge Galasso») è [...] che, successivamente ad essa, un bilanciamento di interessi - vendita del materiale legnoso ed utilizzazione delle somme per l'acquisto di beni immobili - non è più possibile, perché attribuisce al paesaggio un valore estetico e culturale assoluto da preservare in ogni caso senza poterlo paragonare o, peggio ancora, subordinare ad interessi di altro tipo compresi quelli economici»;
l'articolo 130 e seguenti del regio decreto legislativo n. 3267 del 30 dicembre 1923 stabiliscono che i boschi appartenenti ai Comuni ed altri enti, [...] debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico [...] altrimenti sono considerati «tagli straordinari»;
il tecnico incaricato dalla Giunta Comunale di Cetraro ha già provveduto a martellare circa 2.000 piante miste tra faggi ed ontani napoletani;
con ordinanza n. 5267 del 21 dicembre 1987 la Corte Suprema di Cassazione dopo aver rigettato il ricorso fatto dall'Amministrazione Comunale di Cetraro confermò definitivamente che il taglio dei boschi «Campanaro - Contessa» non si poteva eseguire perché era «straordinario» e non «colturale» (come voleva far passare l'Amministrazione Comunale) in quanto erano state martellate ben 3.086 piante di cui 1.892 di faggio e 1.194 di ontano napoletano;
le ultime intenzioni di vendita dei lotti boschivi «Contessa - Campanaro - Prefonnetta» manifestate dall'attuale Giunta Comunale di Cetraro, hanno dato luogo a manifestazioni di forte allarme sociale da parte dell'intera cittadinanza;
l'Associazione Verdi Ambiente e Società ONLUS - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale - riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 29 marzo 1994 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 nei giorni scorsi ha provveduto a portare a conoscenza del caso suddetto il Procuratore della Repubblica di Paola mediante un esposto firmato da un nutrito gruppo di cittadini -:
se e quali provvedimenti i ministri interrogati intendono adottare, ognuno per la propria competenza, al fine di tutelare la vegetazione arborea presente nei boschi «Contessa - Campanaro - Prefonnetta», quale componente primaria del paesaggio, che non può essere subordinata a meri calcoli utilitaristici o a convenienze di natura politico-amministrativa e che, al contrario, va preservata per il bene e la salute delle future generazioni, specialmente in una regione che è stata pesantemente funestata dagli incendi boschivi e dalla siccità.
(4-07306)

Risposta. - Con delibera della giunta comunale n. 9 del 27 gennaio 2003 il comune di Cetraro ha approvato di richiedere all'ispettorato forestale di Cosenza l'autorizzazione ad effettuare un taglio di tipo «colturale» nel demanio comunale sopra indicato previa redazione di apposito progetto di taglio da parte del tecnico incaricato dall'amministrazione comunale, il quale ha motivato l'intervento come necessario e non procrastinabile per la valorizzazione del patrimonio forestale delle zone interessate.


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Tale progetto non è stato approvato perché non rispecchiava fedelmente le istruzioni impartite dallo stesso Corpo Forestale dello Stato con il verbale 6 maggio 2003.
In particolare, risultavano assegnate al taglio molte piante di faggio e di ontano, per lo più di grosso diametro, che devono invece rimanere a dote del bosco; altri numerosi soggetti, di più modesto diametro, che devono essere assegnati al taglio in quanto di incerto avvenire e soprannumerari.
Pertanto è stato stabilito che il tecnico incaricato del comune avrebbe rielaborato il progetto di taglio, seguendo
ex novo le operazioni di «martellata» individuando, tra l'altro, alberi di particolare interesse, da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, in modo da salvaguardare la biodiversità e la conservazione dipendenti dalle necromasse legnose.
Il ministero per i beni e le attività culturali ha fatto presente che qualora siano rispettati i criteri tecnici imparti dal Corpo Forestale dello Stato, nonché le normative stabilite con delibera della giunta regionale del 18 settembre 1989 n. 2796, non necessita il nulla osta paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, e dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
Per ciò che riguarda il richiamo fatto dall'interrogante relativamente al regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267, si precisa che, considerata la vasta superficie boscata appartenente al comune di Cetraro, la tipologia e la struttura dei soprassuoli esistenti con i relativi incrementi legnosi, rilevabili dalle tavole alsometriche, si può affermare che il taglio proposto, secondo le indicazioni dell'Autorità Forestale rientra fra le «utilizzazioni ordinarie», così come definite dall'articolo 132 del regio decreto legge n. 3267 del 1923.
La Direzione per la Protezione della Natura del ministero interrogato ha richiamato alla regione Calabria la necessità di applicare al progetto la procedura di Valutazione di Incidenza. Quest'ultima ha riferito che il taglio dei lotti boschivi in questione non rientrava nel perimetro del SIC IT 9310070 «Laghi di Fagnano» che risulta invece territorialmente individuata nel comune di Fagnano Castello (come anche specificato dal Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento con nota prot. n.v 5323 datata 7 aprile 2004), sia pure a relativa distanza dall'intervento di taglio del lotto boschivo.
La regione Calabria, comunque, non esclude l'opportunità di sottoporre l'intervento di taglio del lotto boschivo a valutazione di Incidenza, atteso che la suddetta procedura va applicata anche a quegli interventi che, pur ricadendo esternamente al perimetro di un sito di importanza comunitaria, possano comportare ripercussioni sugli habitat e le specie per i quali il Sito è stato individuata.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CENTO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
dopo la pubblicazione del documento dell'ispettorato generale dei generi alimentari (Circolare per gli ospedali generali) del Belgio nel 2002 «Misure d'igiene per l'alimentazione dei lattanti e messa a disposizione di alimenti per lattanti nelle maternità», e del documento «Infezioni da Enterobacter sakazakii associate all'uso di latte in polvere» (Tennessee, 2001. MMWR Morb Mort Wkly Rep. 2002; 51: 297-299), sembrerebbe evidente che un certo numero di confezioni di latte in polvere siano contaminate dal batterio Enterobacter, e più precisamente l'Enterobacter sakazakii;
dopo molte discussioni in riunioni dei comitati del Codex Alimentarius a Bonn (Germania) e negli Stati Uniti, questo problema ha portato l'OMS e la FAO a riunire un gruppo di esperti, perché le contaminazioni rilevate, pur al di sotto delle norme d'igiene internazionali, hanno causato delle morti e colpito molti bambini con gli effetti della meningite o enterocolite necrotizzante provocate da questo germe;


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questo gruppo di esperti ha pubblicato un documento con varie raccomandazioni per contenere i rischi legati al consumo dei sostituti del latte materno (www.who.int/foodsafety/publication/micro/feb2004/en/) -:
se le aziende sanitarie italiane abbiano già preso o stiano per prendere misure per informare gli operatori sanitari, i genitori e il personale degli asili nido dei fatti sopra esposti;
se sia prevista in Italia un'indagine in caso di enterocolite necrotizzante e meningite dei lattanti per escludere che possa essere dovuto a latte in polvere contaminato;
se l'Italia si adoperi nelle riunioni europee ed internazionali perché siano stabilite norme più severe di quelle attuali per la contaminazione batterica dei latti in polvere per lattanti.
(4-10405)

Risposta. - Risulta che negli ultimi anni lo Enterobacter sakazakii, un microrganismo del gruppo dei coliformi o, più precisamente, un componente della famiglia delle enterobacteriaceae, si sia reso responsabile di un numero (basso, ancorché crescente) di gravi casi di malattia, anche ad esito letale nei neonati, in particolare quelli sottoposti a terapia intensiva (bambini pretermine, a basso peso o immunocompromessi). Il principale veicolo della trasmissione, fino ad oggi riconosciuto, è il latte in polvere per l'infanzia; il microrganismo è diffuso nell'ambiente ed è attivato dalla temperatura di pastorizzazione.
Questo sembra indicare che l'eventuale contaminazione del latte in polvere possa avvenire durante le fasi successive alla pastorizzazione e, verosimilmente, durante la manipolazione per la preparazione del prodotto finito. Per prevenire le conseguenze della contaminazione, vari organismi sanitari raccomandano che il prodotto sia reidratato nel rispetto delle più scrupolose norme igieniche (sia a livello domestico che ospedaliero), mantenuto a temperatura ambiente per non più di 4 ore o immediatamente refrigerato, se non viene somministrato. A livello produttivo, è stata sottolineata la necessità di adottare stringenti limiti microbiologici con procedure di produzione idonee ad eliminare fenomeni di ricontaminazione post-processo.
Il Centro nazionale per la qualità degli alimenti e per i rischi alimentari dell'Istituto superiore di sanità ha redatto una monografia (pericoli microbiologici emergenti nell'alimentazione del neonato: il caso
enterobacter sakazakii) da distribuire a tutti i soggetti del Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, alle direzioni sanitarie delle strutture ospedaliere, ai responsabili dei reparti di neonatologia, alle Aziende sanitarie locali, per diffondere le informazioni più appropriate sui pericoli rappresentati da tale microrganismo e sulle corrette strategie per controllare il rischio di infezione nella popolazione a rischio.
A seguito di infezioni neonatali ospedaliere, in particolare l'enterite necrotizzante e la meningite, va segnalata la prassi di procedere all'identificazione dell'agente causale e alla ricerca della sorgente dell'infezione.
L'Italia, già dal 1978, adotta limiti assai restrittivi (coliformi assenti in 5 unità campionarie, secondo l'ordinanza ministeriale dell'11 ottobre 1978) e, pertanto, in sede comunitaria ed internazionale, sostiene che non vengano consentite ulteriori tolleranze per i coliformi negli alimenti destinati ai neonati.
In relazione all'uso corretto del prodotto, le disposizioni normative vigenti (direttiva 91/321/CEE, recepita in Italia dal decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500) prevedono l'obbligo di riportare in etichetta «le istruzioni riguardanti la corretta preparazione del prodotto e un'avvertenza sui rischi per la salute derivanti da un'eventuale preparazione inadeguata».
È in discussione, a livello comunitario, un progetto di modifica delle disposizioni normative vigenti (la citata direttiva 91/321/CEE e successive modifiche) per pervenire ad un testo normativo unico e aggiornato alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia di sostituti del latte materno e formule di proseguimento.


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Si fa presente che, in tale contesto, si intende sollecitare la definizione degli
standards microbiologici più elevati e proporre indicazioni più dettagliate nella etichettatura, per quanto concerne le istruzioni per una corretta preparazione ed un uso adeguato dei prodotti.
Nel caso delle formule in polvere, appaiono opportune, al fine di evitare contaminazioni, le seguenti indicazioni:
preparare un solo biberon alla volta, da somministrare subito;
non conservare mai il latte avanzato nel biberon.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

COSENTINO, LANDOLFI, SANTULLI e CORONELLA. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'interno, al Ministro per le politiche comunitarie. - Per sapere - premesso che:
gli accordi OGM Tabacco, potrebbero determinare in provincia di Caserta circa 25 mila disoccupati, che non avrebbero possibilità di reimpiego in altre attività;
il mercato del lavoro in detta provincia ha una conclamata scarsa recettività;
la posizione espressa dal Presidente della Commissione europea, onorevole Romano Prodi non sembra favorire un provvedimento più equo a tutela dei lavoratori italiani;
gli accordi in questione hanno generato una grave situazione d'ordine pubblico, con molte manifestazioni e blocchi stradali e autostradali -:
quali ulteriori ed urgenti iniziative intendano adottare in sede europea affinché non venga ratificato un accordo estremamente punitivo nei confronti dei lavoratori del tabacco talmente punitivo nei confronti dei lavoratori del comparto del tabacco da causare a breve termine l'espulsione dal circuito della produzione di migliaia e migliaia di addetti al settore, soprattutto in provincia di Caserta.
(4-09912)

Risposta. - Con riferimento alla problematica evidenziata nell'interrogazione cui si risponde, nel ricordare che il testo di regolamento di riforma della O.C.M. nel settore del tabacco, approvato al consiglio agricolo del 22 aprile 2004, contiene delle sostanziali modifiche rispetto al progetto di regolamento proposto dalla Commissione UE, si fa presente che la coalizione degli Stati membri dell'UE, produttori di tabacco (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia) è riuscita ad arginare le azioni negative dei Paesi non produttori, grazie soprattutto ad una forte azione di coordinamento, di proposizione e di coesione, nata durante la Presidenza italiana e mantenuta fino alla fine del negoziato.
Tale azione ha consentito al nostro Paese di ottenere non solo la proroga per un anno dell'attuale O.C.M. (2005) ma anche un periodo di 4 anni durante i quali verranno assicurati i sostegni alla produzione (disaccoppiamento parziale) con una gestione nazionale; ciò consentirà, attraverso una ristrutturazione dell'intera filiera, di migliorare il rapporto costi/ricavi agli operatori e, dunque, di assicurare la produzione pur con un sostegno finanziario comunitario più contenuto rispetto al passato.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

DEIANA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
due operai, rispettivamente di 47 e 18 anni, sono morti lo scorso 31 ottobre 2003, in seguito al crollo di un solaio durante i lavori in una clinica a Guidonia Montecelio (Roma);
il crollo è avvenuto alle ore 19 in un edificio di 100 metri quadrati in costruzione all'ingresso della clinica convenzionata, l'Italian Hospital Group;
la costruzione avrebbe dovuto ospitare una centralina elettrica; i lavori, in


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subappalto, erano stati affidati alla ditta Stradioli di Aprilia;
il Sostituto Procuratore di Tivoli Marco Mansi ha aperto una inchiesta per omicidio colposo;
la CGIL ha chiesto agli inquirenti di svolgere indagini accurate sulle cause che hanno portato alla morte i due operai, nonché di impegnare le istituzioni preposte alla vigilanza a collaborare per verificare fino in fondo se ci sia stato il rispetto delle normative contrattuali e delle condizioni di sicurezza;
sempre più gli «omicidi bianchi» sono il frutto della superficialità con cui le associazioni degli imprenditori e le istituzioni preposte continuano ad affrontare il problema -:
quali iniziative concrete ed immediate il ministro interrogato intenda intraprendere allo scopo di affrontare in maniera efficace lo stillicidio gravissimo delle morti bianche.
(4-07986)

Risposta. - Il ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, tramite la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Roma, ha reso noto che sono stati disposti degli accertamenti per l'individuazione di eventuali responsabilità di natura penale e amministrativa.
In occasione della visita ispettiva del 5 novembre 2003, è risultato che i due lavoratori, Marco Amorino e Giancarlo Favoriti, erano alle dipendenze della ditta Edilcostruzioni Cianchetti S.a.s. di Vincenzo Cianchetti.
L'Asl RMG, unitamente ai carabinieri della stazione di Bagni di Tivoli, ha trasmesso il rapporto informativo sulla dinamica dell'infortunio e sulle cause che hanno cagionato la morte dei due operai, all'Autorità giudiziaria di Tivoli, territorialmente competente.
In merito alla regolarità degli appalti, sono in corso accertamenti volti a verificare responsabilità di altre ditte operanti nello stesso cantiere.
Il ministero della giustizia ha comunicato che la procura della Repubblica presso il tribunale di Tivoli, ha segnalato il verificarsi, in data 31 ottobre 2003, di un infortunio mortale sul lavoro occorso agli operai suddetti presso il cantiere edile, sito nella struttura sanitaria «Italian Group Hospital» di Guidonia Montecelio, dove si stavano eseguendo lavori edili per la realizzazione di una cabina elettrica.
L'infortunio mortale si è registrato durante l'esecuzione del getto in calcestruzzo del solaio di copertura. Per cause in corso di accertamento, il solaio durante le operazioni di completamento del getto è caduto investendo i suindicati operai.
La predetta procura della Repubblica ha disposto il sequestro del cantiere e della relativa area di sedime, delegando le indagini alla polizia giudiziaria, nell'immediatezza dei fatti, ai carabinieri della stazione di Bagni di Tivoli, e successivamente al dipartimento di prevenzione, servizio di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; inoltre, ha disposto l'acquisizione presso i relativi enti di tutta la documentazione afferente gli elaborati progettuali, l'appalto, il subappalto, i contratti di fornitura, le fatture, la posizione lavorativa degli infortunati e la documentazione clinica dei medesimi.
Il procedimento penale risulta iscritto a carico di cinque persone che, a vario titolo, sono state sottoposte ad indagine preliminare, in ordine ai reati di cui agli artt. 589, comma 2 e 3, e 590 c.p.; in detto procedimento sono persone offese i prossimi congiunti degli operai morti e Fabrizio Di Giambattista e Biagio Verdelli (operai coinvolti nell'infortunio sul lavoro che hanno riportato lesioni a seguito di caduta di elementi strutturali disgregatisi per crollo della costruzione). L'ufficio inquirente ha, altresì, richiesto di procedersi con incidente probatorio a perizia tecnica, tesa ad accertare le cause del crollo del solaio del manufatto in costruzione «cabina elettrica a servizio dell'ex ospedale psichiatrico S. Maria Immacolata», ricorrendo i presupposti di legge, ex articolo 392 co. I lett. f) e co. II c.p.p..
Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta disponendo la perizia tecnica con contestuale nomina del perito.


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Il ministero del lavoro e delle politiche sociali, inoltre, ha segnalato, con riguardo al fenomeno delle morti «bianche», che nel corso del 2003 è stato emanato il «Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili» (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222), il quale costituisce, per i coordinatori per la progettazione, una guida organica e sistematica per l'elaborazione dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività nei singoli cantieri. Le disposizioni del decreto, se correttamente applicate, consentono di realizzare «piani» che costituiscono effettivamente strumenti di prevenzione per la sicurezza dei lavoratori del settore.
Per quanto riguarda inoltre il problema del controllo e della repressione del lavoro nero, si fa presente che il decreto legislativo 10/9/2003, n. 276 (c.d. legge Biagi), all'articolo 86 «Norme transitorie e finali», ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo 14/8/1996, n. 494, prevedendo a carico del committente o del responsabile dei lavori adempimenti più precisi e puntuali, e in particolare:
richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, oltre che del contratto collettivo applicato ai lavoratori, come già previsto;
richiesta alle imprese esecutrici di un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Inps, dall'Inail ovvero dalle Casse edili;
trasmissione all'amministrazione concedente, a cura del committente o del responsabile dei lavori, della documentazione di cui sopra nonché del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

DI GIOIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il 24 febbraio 2004 i carabinieri hanno sottoposto a sequestro un canile in località Leucaspide, a Statte, comune vicino a Taranto, gestito dalla società «Tarentum 2000 srl»;
nel canile erano state accatastate carcasse di animali che presentavano vaste ferite, accanto a scatole di carne e sacchi di mangimi deteriorati;
durante il controllo i carabinieri hanno trovato nel canile 800 cani, mentre la struttura ne avrebbe potuti ospitare, al massimo 600;
l'amministratore unico della società è stato denunciato per maltrattamenti sugli animali;
la settimana precedente la polizia, per gli stessi motivi, aveva sequestrato il canile comunale di Taranto, gestito sempre dalla «Tarentum 2000»;
se non si ritenga opportuno verificare quali tipi di controlli e con quale frequenza, su tutto il territorio nazionale, vengono, dalle strutture preposte, effettuati affinché non abbiano a ripetersi simili episodi.
(4-09239)

Risposta. - In merito agli episodi denunciati nell'atto ispettivo in questione, la competente prefettura - ufficio territoria1e del Governo di Taranto ha comunicato che, in data 18 febbraio 2004, veniva effettuato da personale della Questura un sopralluogo presso il canile sanitario sito in via Galeso, a Taranto, rilevando gravi irregolarità, sia sotto il profilo igienico-sanitario sia per quanto concerne le condizioni di vita degli animali ospitati.
In precedenza, in data 30.1.2004, era stata effettuata un'ispezione da parte dei servizi della competente Azienda sanitaria locale TA/1.
All'interno della cella frigorifera, praticamente non più funzionante, si trovava un gran numero di carcasse di cani, in più che avanzato stato di decomposizione, con fuoriuscita di liquido organico ed esalazioni mefitiche che rendevano l'aria circostante irrespirabile.
All'interno dei box, progettati e costruiti per ospitare solo un cane adulto, ve ne erano tre ed, in alcuni casi, quattro e la


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pavimentazione era bagnata e cosparsa di escrementi; nell'intera area del canile e nei locali chiusi venivano riscontrati disordine, incuria e sporcizia, mentre nei pressi dell'inceneritore, peraltro non funzionante, si rinvenivano cumuli di rifiuti e la carcassa di un cane, deceduto da alcuni giorni, sistemato su di una carriola e coperto da una busta di plastica nera.
In esito agli accertamenti, in data 20/2/2002, il pubblico ministero assegnatario delle indagini (proc. pen. 1743/04 Mod. 21) disponeva il sequestro probatorio dell'intera area del canile sanitario e l'affidamento dei cani ad associazioni animaliste, mentre il gestore della società «Tarentum 2000 s.r.l.», responsabile della gestione della struttura, di proprietà del comune di Taranto, veniva denunciato, in stato di libertà per il reato di maltrattamenti di animali ai sensi dell'articolo 727 codice penale.
In data 23 e 25/2/2004 i carabinieri, in collaborazione con il nucleo antisofisticazione e sanità (NAS), coadiuvati da un veterinario della Azienda sanitaria locale, procedevano al controllo del canile - rifugio sito in località Leucaspide in agro di Statte, gestito dalla medesima società.
In un'area attigua al canile, venivano rinvenute tre carcasse di cani che evidenziavano lesioni esterne, riferibili a probabili morsi di altri animali, nonché numerose scatole contenenti carne per cani e gatti e sacchi di mangime in evidente stato di deterioramento.
Anche in quella circostanza venivano riscontrate gravi irregolarità amministrative, igienico-sanitarie e di custodia degli animali ospitati.
La struttura era sottoposta a sequestro successivamente convalidato dalla procura di Taranto ed il titolare della società veniva denunciato in stato di libertà.
La questura, in data 27 febbraio 2004, sequestrava farmaci scaduti presso gli uffici del Servizio veterinario della Asl menzionata, all'interno del canile di S. Giorgio Jonico (TA).
La stessa Asl, in data 5 marzo 2004, ha provveduto ad effettuare lo smaltimento di tutte le carcasse, in avanzato stato di decomposizione, rinvenute presso il canile sanitario di Taranto e presso il canile rifugio di Statte.
Il tribunale competente, in sede di riesame, in data 8 marzo 2004 confermava il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero il 20 febbraio 2004 relativo al canile sanitario.
Successivamente il Servizio veterinario della Asl citata ha provveduto al sequestro amministrativo dei canili sanitari di Manduria e di Ginosa ed è stato anche ripristinato il funzionamento della cella frigorifera e dell'inceneritore del canile sanitario di Taranto.
La procura di Taranto, dall'esame complessivo della vicenda, ha comunicato che i reati ipotizzabili sono: maltrattamenti di animali, truffa ai danni dello Stato (per i contributi conseguiti dai gestori del canile anche per i cani morti il cui decesso non era stato mai denunciato) e omissione di atti d'ufficio. È oggetto d'indagine, inoltre, la regolarità della procedura amministrativa dell'affidamento della gestione dei canili alla cooperativa Tarentum 2000.
Riferisce la stessa prefettura che l'amministrazione comunale di Taranto, interessata in merito alla vicenda, ha evidenziato che la problematica del randagismo canino è all'attenzione dell'ente ed il consigliere comunale, delegato per la materia, coinvolgendo le associazioni interessate, si sta impegnando per l'applicazione puntuale delle leggi vigenti in materia.
In particolare, il comune ha provveduto i nominare una Commissione di vigilanza, deputata al controllo del rispetto del trattamento degli animali.
Lo stesso comune ha ritenuto necessario intervenire concretamente per ridurre o eliminare il sovraffollamento delle strutture comunali, derivante essenzialmente dalla assenza sul territorio provinciale di idonee strutture autorizzate.
Ha proceduto, pertanto, ad acquisire la disponibilità di box necessari a ridurre il sovraffollamento del canile, a realizzare campagne per le adozioni degli animali e per la sterilizzazione, attraverso un accordo di programma con il dipartimento di prevenzione.


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Sono state, inoltre, svolte le procedure per l'attivazione di una nuova struttura di ricovero, in ampliamento e/o sostituzione di quella esistente, utilizzando risorse economiche private.
La realizzazione è iniziata nell'anno 2003, a seguito di gara ad evidenza pubblica, con invito a tutti i soggetti idonei, singoli e associati.
Lo stesso ente ha fatto presente che la struttura, in corso di completamento, è tra le più moderne e complete.
Per quanto riguarda la competenza in materia, va segnalato che la vigilanza sulle condizioni igieniche e di benessere degli animali, anche negli allevamenti privati, appartiene agli enti territoriali.
La legge quadro del 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo ha affidato alle regioni il compito di disciplinare l'anagrafe canina e la riduzione del randagismo, definendo, con leggi regionali, i criteri per la costruzione di rifugi per cani.
Il ministero della salute non può non condividere le preoccupazioni sulle condizioni di disagio, o, addirittura, di maltrattamento degli animali ospitati nei canili dove mancano le più elementari norme di igiene e benessere degli animali.
Per quanto riguarda il caso segnalato nell'interrogazione, il ministero della salute, con nota inviata il 7 giugno 2004 all'assessorato alla sanità della regione Puglia, ha raccomandato «un deciso e significativo intervento» al fine di verificare le condizioni di gestione del canile in questione.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

FOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comune di Caorso (Piacenza) ha inviato agli utenti del servizio raccolta rifiuti una lettera del 5 febbraio 2004 con la quale informa gli stessi della possibilità di utilizzare il servizio di domiciliazione bancaria (R.I.D.) per il pagamento delle bollette T.A.R.S.U. con addebito delle stesse su conto corrente bancario, informando peraltro altresì che «per poter usufruire di tale servizio risulta necessario essere correntisti della Banca Regionale Europea in quanto Tesoriere comunale» -:
se la prassi descritta sia conforme alla normativa di legge vigente e agli atti attuativi emanati in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze e, nel caso in cui non vi sia tale conformità, quali iniziative intenda adottare in merito.
(4-09818)

Risposta. - In ordine a quanto rappresentato dall'interrogante con il documento di sindacato ispettivo cui si risponde, il Dipartimento per le politiche fiscali ha comunicato che, sulla base delle notizie assunte presso il comune di Caorso, la convenzione con l'istituto di credito interessato ha previsto l'effettuazione della domiciliazione bancaria per il pagamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) a titolo gratuito per i titolari di conto corrente presso lo stesso istituto di credito e ad un costo di 0,70 euro per gli altri contribuenti.
In seguito alle successive determinazioni del consiglio e della giunta comunale, l'amministrazione comunale di cui trattasi ha poi deciso di offrire la possibilità di domiciliazione dei pagamenti soltanto ai titolari di conto corrente presso l'istituto di credito interessato.
Tale procedura è stata interrotta, in attesa che esprimesse il proprio parere sulla vicenda lo stesso Dipartimento per le politiche fiscali.
Al riguardo, il predetto Dipartimento ritiene di non rinvenire elementi di illegittimità, a condizione che la fattispecie in esame rappresenti una eventuale, ulteriore modalità di pagamento fra quelle attuabili, configurandosi, in tal caso, l'iniziativa del comune medesimo come un ampliamento della possibilità di scelta, riservata alla volontà dei contribuenti, al fine di un più agevole assolvimento dell'obbligo tributario.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.


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LUCCHESE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il ricavato dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che arreca tanti sacrifici ai contribuenti, non dovrebbe, secondo l'interrogante, essere utilizzato per spese di carattere particolare, come ad esempio incarichi di consulenza, uffici stampa e relazioni pubbliche -:
se i ministri interrogati non ritengano di adottare iniziative normative affinché le somme ricavate dalla imposta sopra ricordata siano utilizzate esclusivamente per il finanziamento di opere pubbliche.
(4-08852)

Risposta. - L'imposta comunale sugli immobili non è nata né come tributo paracommutativo, né come tributo di scopo, ma appartiene alla categoria generale delle imposte o tributi a-causali in genere. Al pari di tutti i tributi che appartengono alla categoria giuridica delle imposte, quindi, è un'imposta coattiva neutra e generale, che costituisce la principale fonte di prelievo dei comuni e fornisce loro il gettito necessario per il soddisfacimento dei bisogni indifferenziati della collettività, senza avere vincolo di destinazione a particolari programmi o a particolari settori o a determinate categorie di persone.
Per quanto concerne la possibilità di trasformare l'ICI da tributo a-causale - il cui limite è costituito dalla scarsa possibilità di controllo da parte degli amministrati sulla effettiva destinazione del gettito operata dagli amministratori - in tributo di scopo, attraverso un vincolo ed una specifica destinazione del gettito, destinandolo non più al finanziamento di servizi indivisibili, ma specificamente all'investimento in opere pubbliche, il Dipartimento per le politiche fiscali ha rilevato che la caratteristica del tributo di scopo non attiene al presupposto dell'obbligazione tributaria, ma va ricercata in un momento successivo, ovvero nella fase di spesa del gettito da esso derivante, che è vincolato e specificamente destinato al perseguimento di uno scopo predeterminato.
In particolare, secondo il parere del predetto Dipartimento, esistono alcuni limiti alla trasformazione dell'ICI in imposta di scopo.
In primo luogo, vi osta l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del quale gli enti locali sono tenuti a rispettare i principi di unità, universalità ed integrità del bilancio e, di conseguenza, le entrate tributarie non possono essere vincolate alla realizzazione di programmi determinati, ma devono essere destinate indistintamente a fronteggiare l'insieme delle spese occorrenti per i servizi pubblici cosiddetti indivisibili.
Inoltre, l'articolo 119, comma 4, della Costituzione, stabilisce che gli enti locali applichino tributi ed entrate propri, in modo tale che le risorse così ricavate consentano loro di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Tale disposizione è coerente con i citati principi di integrità, universalità e unicità del bilancio.
Pertanto, qualora una norma statale avesse previsto l'obbligo di investire in opere pubbliche gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si sarebbe determinata, in tal caso, ad avviso del ministero dell'interno, una ingerenza nell'autonomia degli enti locali circa la determinazione della spesa.
Il Dipartimento per le politiche fiscali ha, infine, evidenziato che l'ICI rappresenta il tributo che fornisce al comune oltre la metà del gettito. Quindi, vincolare tale entrata al solo finanziamento di opere pubbliche, comporterebbe una notevole compressione e limitazione della capacità di spesa degli enti locali.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

MELANDRI, FOLENA e MUSSI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
lo scorso mercoledì 19 maggio, l'ambasciatore del Governo degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite ha presentato e fatto mettere all'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza, convocato per venerdì


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21 maggio 2004 una bozza di risoluzione contenente un'ulteriore proroga di 12 mesi dell'immunità dalle regole della corte penale internazionale per il proprio personale impegnato in missioni all'estero;
il progetto di risoluzione presentato dal Governo Bush all'ONU riproduce fedelmente la risoluzione 1422 del 2002 e la 1487 del 2003 - che scade il prossimo 30 giugno - e dispone la sospensione per altri 12 mesi di ogni potenziale indagine contro miliari o personale di Stati non parti dello Statuto di Roma della CPI che commettano crimini di guerra, contro l'umanità o di genocidio durante un'operazione istituita o «autorizzata» dal Consiglio di Sicurezza stesso;
nel corso della seduta del 21 maggio la richiesta di proroga è stata bloccata, ma questo punto è stato reinserito nell'ordine del giorno della seduta aperta del Consiglio di Sicurezza di lunedì 24 maggio;
è inaccettabile secondo gli interroganti, che l'Amministrazione Bush, malgrado lo scandalo delle torture, voglia forzare l'agenda del Consiglio di Sicurezza in queste ore ed ottenere tale proroga dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con l'evidente obiettivo di ottenere l'immunità prima che l'ONU cominci a discutere seriamente la prossima risoluzione sul futuro dell'Iraq;
come ha sottolineato autorevolmente l'ex presidente del Tribunale Internazionale dell'Aia per la Ex Jugoslavia Antonio Cassese con la pretesa che solo lo Stato nazionale è legittimato a processare e punire i propri cittadini, gli USA sembrano, ad opinione degli interroganti, mirare all'impunità di fatto di molti dei loro cittadini;
mentre si può discutere infatti sulla legittimità per gli USA di mantenere una giurisdizione penale primaria sulle proprie forze militari e civili, non è al contrario legittimo che gli USA chiedano una giurisdizione esclusiva (come fecero nel caso Cermis), oppure un'esenzione per tutti i loro nazionali, non solo per i membri delle forze armate e il personale civile governativo ma anche per i private contractors;
evidentemente la lezione di Abu Ghraib e Guantanamo non è stata compresa e i neocons americani intendono continuare a muoversi calpestando le regole ed i trattati internazionali. Non è concepibile, infatti, che con la mano sinistra si avviino i processi per trovare e punire i responsabili delle torture ad Abu Ghraib e con la destra si chieda alla comunità internazionale di continuare a garantire l'impunità totale dei propri militari rispetto alle loro azioni negli scenari di guerra;
appare quanto mai opportuno che, a fronte di tale richiesta, tutti i Governi, quelli membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma anche quelli che fanno parte della coalizione dei willings dovrebbero far sentire la loro protesta nei confronti dell'Amministrazione Bush -:
se il Governo non ritenga inopportuna la richiesta avanzata dall'Amministrazione Bush di ulteriore proroga dell'immunità dall'applicazione delle regole della Corte Penale Internazionale;
se non intenda immediatamente attivarsi nei confronti dell'Amministrazione Bush per chiedere di rinunciare a questa intenzione e di accettare di assoggettarsi ai trattati internazionali ed alla legalità;
se non ritenga, infine, dopo l'esplosione a livello mondiale dello scandalo delle torture inflitte dalle truppe americane ai prigionieri iracheni che ha esasperato il sentimento di rifiuto e di ostilità della popolazione irachena nei confronti dell'occupazione militare seguita alla fine della guerra che un eventuale silenzio del Governo italiano, sarebbe molto grave e rappresenterebbe un'ulteriore prova della assoluta incapacità dell'alleato italiano di incidere sulla condotta e sugli errori commessi dall'Amministrazione Bush nella vicenda irachena.
(4-10156)

Risposta. - Da tempo gli Stati Uniti ricercano, anche in ambito Nazioni Unite, una soluzione che esenti i propri cittadini


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dalla giurisdizione della Corte Penale Internazionale (CPI), chiedendo che vengano inserite apposite clausole nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dirette ad ottenere l'esenzione dalla giurisdizione della CPI del personale americano impegnato nelle missioni di pace. Tale approccio ha ispirato la condotta di Washington già nel luglio 2002, allorché giunse in Consiglio di Sicurezza la richiesta di rinnovo della Missione di pace dell'ONU in Bosnia Erzegovina (UNBIH). In tale circostanza, fu raggiunto un faticoso compromesso, che riconosceva al personale USA impegnato nella missione l'esenzione temporanea per la durata di 12 mesi, rinnovabile, dalla giurisdizione della Corte (Ris. 1422). Analoga esenzione fu approvata nel giugno 2003 (Ris. 1487), allorché essa fu estesa a tutte le Missioni di pace dell'ONU.
Va al riguardo osservato che la proroga della risoluzione 1487 è una questione formalmente distinta da quella delle torture perpetrate da militari USA nei confronti di detenuti iracheni. Ai sensi dello Statuto di Roma, infatti, i criteri per la giurisdizione della Corte Penale Internazionale sono la nazionalità degli asseriti responsabili dei crimini ed il luogo in cui questi si sono verificati. Gli USA e l'Iraq non hanno aderito alla CPI, di conseguenza, l'ipotesi di una eventuale giurisdizione della Corte non appare comunque percorribile per i militari USA impegnati in Iraq.
Al contempo, gli USA hanno avviato un'ampia azione diplomatica diretta a concludere accordi bilaterali di esenzione dei cittadini USA dalla giurisdizione della CPI, ai sensi dell'Art. 98 dello Statuto di Roma. La richiesta USA è stata indirizzata, tra gli altri, a tutti i Paesi UE, inclusa l'Italia, nessuno dei quali vi ha aderito. Da parte nostra, insieme al Regno Unito, ci siamo adoperati per l'individuazione di una soluzione che consentisse di contemperare la richiesta USA con l'esigenza di non danneggiare la credibilità e l'autorevolezza della Corte. Grazie a tale azione, il Consiglio Affari Generali di Copenaghen ha approvato, il 30 settembre 2002, delle conclusioni che lasciano aperta la possibilità di concludere accordi di esenzione dalla giurisdizione ex Art. 98, ma stabiliscono alcuni rigidi principi guida (non impunità, non reciprocità e preferenza per gli accordi bilaterali sullo status del personale statunitense in Europa già vigenti con gli USA) cui attenersi per non minare l'integrità dello Statuto. Si è trattato di un risultato importante, che, da un lato, ha confermato l'impegno europeo verso la Corte e, dall'altro, mantiene aperto il dialogo con gli Stati Uniti ed i Paesi che non hanno ancora aderito allo Statuto di Roma.
A seguito della posizione fortemente critica assunta dal Segretario Generale, Kofi Annan, sull'eventuale proroga della Risoluzione 1487 da parte del CdS, giudicata «inopportuna» - alla luce delle vicende irachene - e «suscettibile di screditare il Consiglio e le Nazioni Unite», e soprattutto in base alla constatazione che ben otto Stati membri del CdS (Francia, Germania, Spagna, Brasile, Benin, Cile, Romania e Cina) avevano manifestato l'intenzione di astenersi - facendo quindi venire meno la richiesta maggioranza di nove voti favorevoli - il 23 giugno 2004 gli USA hanno deciso di ritirare il progetto di risoluzione.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.

NESI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
risulta esistente sul Monte Reventino in località campo Chiesa del Comune di Platania (provincia di Catanzaro) una cava di «pietra verde»;
il sottoscritto ha presentato una interrogazione a risposta scritta sul problema delle cave esistenti nell'area del Reventino;
analoghe interrogazioni sono state presentate dal senatore Veraldi, dal senatore Iovene e dall'onorevole Pecoraro Scanio;
alle predette interrogazioni non è stata ancora data risposta;
recenti studi scientifici evidenziano la presenza nella roccia e nel particellato


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aerodisperso nei pressi della citata cava di località Campo Chiesa dell'anfibolo di amianto del tipo «tremolite»;
per circa 10 anni gli inerti estratti, prevalentemente in breccia, sono stati trasportati nel centro abitato del Comune di Decollatura (provincia di Catanzaro) per la lavorazione, consistente in frantumazione per la produzione di breccia e sabbia per l'edilizia;
tali inerti sono stati utilizzati, in molti comuni della zona, per la pavimentazione di strade di campagna, piazzali, spazi pubblici e privati, come componenti di impasti cementizi utilizzati per la costruzione di abitazioni, e che grandi ammassi del materiale estratto dalla cava risultano stoccati sul territorio;
considerata l'estrema pericolosità della tremolite e la situazione di rischio a cui è stata sottoposta per anni la popolazione interessata;
tutt'oggi inerti così diffusi sul territorio continuano evidentemente a disperdere polveri nocive -:
se siano a conoscenza della situazione;
quali iniziative intendono assumere per gli ulteriori accertamenti sul quantitativo di polveri di amianto disperse;
quali urgenti interventi di bonifica per la messa in sicurezza della cava e del territorio si propongono di realizzare;
quali iniziative di monitoraggio della salute delle popolazioni sottoposte al rischio intendono assicurare.
(4-09607)

Risposta. - In merito a quanto indicato nell'interrogazione cui si risponde, riguardante l'attività di cava esercitata in località Campo Chiesa in Comune di Platania (Catanzaro), si riferisce che l'attività estrattiva, a far data dal 12 settembre 2003, essendo scaduta la concessione edilizia n. 5 rilasciata il 6 aprile 2000, è cessata.
La richiesta di proroga, inoltrata dalla ditta il 19 marzo 2003, è stata rigettata nel presupposto dell'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza.
In seguito, con nota n. 5772 dell'8 ottobre 2003, l'ufficio tecnico del comune di Platania ha comunicato alla ditta che, previo parere del Corpo Forestale e previa presentazione di una nuova adeguata documentazione tecnica, successivamente alla scadenza della concessione edilizia doveva essere eseguito il solo prescritto rimboschimento.
Con nota del 5 ottobre 2003 il Corpo Forestale di Lamezia Terme ha intimato alla ditta interessata l'esecuzione di detto rimboschimento.
L'Azienda sanitaria locale n. 6 di Lamezia Terme - Dipartimento Prevenzione, con nota del 1 aprile 2004, ha comunicato che l'Assessorato all'Industria della regione Calabria, in collaborazione con il Laboratorio ISPESL di Lamezia Terme, ha avviato uno studio scientifico sull'esposizione a fibre d'amianto dei lavoratori addetti all'estrazione e all'uso di pietre verdi, la cui conclusione avverrà presumibilmente alla fine del corrente anno ed ha, inoltre, fatto presente che a seguito di un caso di mesotelioma pleurico manifestatosi in un soggetto residente nel comune di Soneria Mannelli, sono stati disposti gli accertamenti del caso dai quali è emersa la mancanza del nesso eziologico essendo molto limitato il tempo di esposizione ambientale nel luogo di residenza e la manifestazione della patologia de qua.
La predetta ASL ha ritenuto opportuno estendere le ricerche richiedendo direttamente notizie alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Soneria Mannelli ed ai tre medici di base di zona, i quali hanno dichiarato l'assenza di casi di tumore amianto-correlabile relativamente a quel territorio e all'arco temporale dell'ultimo quinquennio.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

NESPOLI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 16 marzo 1998 la Fada Fish srl di Ciro Fortunio presentava istanza di


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insediamento industriale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (agevolazione n. 22215/98), ai fini di un programma di investimenti nel comune di Calvi (BN) (posizione n. 637 della graduatoria regionale, legge n. 488);
la predetta pratica veniva presentata al comune di Calvi ove la suddetta società otteneva un lotto in zona PIP;
l'assegnazione del lotto veniva revocata dal comune di Calvi per il mancato avvio dei lavori nel termine prescritto dalla legge;
pertanto la Fada Fish srl richiedeva al comune di Apice il rilascio di concessione edilizia per realizzare l'insediamento produttivo;
il sindaco di Apice emetteva decreto di esproprio dei suoli, detti suoli ricadevano in zona agricola priva di ogni infrastruttura;
in virtù dell'energica opposizione dei cittadini di Apice e dei proprietari dei suoli contigui il sindaco di Apice rinunziava agli atti di esproprio;
la Fada Fish srl procedeva direttamente all'acquisto del suolo di che trattasi;
il sindaco noncurante dei vincoli storico-artistici ed ambientali cui la zona è sottoposta, e nonostante la opposizione delle aziende agrituristiche ubicate nella zona che lamentavano danni ambientali, nel maggio 2001 rilasciava concessione edilizia alla Fada Fish srl;
la concessione edilizia era stata rilasciata per opere da realizzarsi in zona non urbanizzata e non ricadente in alcun piano di insediamento produttivo;
pertanto numerose famiglie della zona ricorrevano al Tar Campania che in data 25 luglio 2001 sospendeva la concessione edilizia;
l'amministrazione comunale noncurante del provvedimento sospensivo reiterava la concessione edilizia;
i ricorrenti inoltravano istanza di accesso agli atti del procedimento concessorio;
in data 25 ottobre 2001 il Tar Campania, adito per il diniego all'accesso, ingiungeva al comune di Apice il rilascio degli atti condannandolo al pagamento delle spese di giudizio;
nel settembre 2001 veniva riaperto il cantiere della Fada Fish srl;
pertanto gli interessati presentavano esposto denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Benevento richiedendo il sequestro del cantiere;
ancora ad oggi detto esposto non ha sortito effetto alcuno ed i lavori dello stabile della Fada Fish continuano -:
se sia stato richiesto il parere alla competente sovrintendenza dei beni storico-artistici sul rilascio della concessione edilizia di cui in premessa.
(4-02305)

Risposta. - Con provvedimento n. 1602 del 30 maggio 2001 il comune di Apice (BN) rilasciava concessione edilizia alla ditta Fada Fish s.r.l. per la costruzione di un opificio per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti ittici.
Come precisato dal comune di Apice, interessato dalla prefettura di Benevento, tale concessione riguardava un terreno in località S. Donato, rientrante nell'area di piano regolatore generale destinata alle attività produttive, già sottoposto a procedura di esproprio da quell'amministrazione comunale il 7 febbraio 2001 e non rientrante in vincoli ambientali e monumentali.
Con ordinanza n. 3791 del 25 luglio 2001, il TAR per la Campania, a seguito di ricorso presentato da alcuni cittadini di Apice, disponeva la sospensione della concessione edilizia in favore della Fada Fish s.r.l., ritenendo fondata la censura relativa all'incompetenza del Sindaco che aveva adottato l'atto amministrativo impugnato.
A seguito di tale pronuncia, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Apice, agendo in sede di autotutela, con provvedimento del 18 agosto 2001 provvedeva a sanare il vizio di incompetenza,


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convalidando la concessione edilizia a suo tempo rilasciata alla ditta in questione e determinando, pertanto, la riapertura del relativo cantiere.
Per completezza di informazione, come evidenziato anche dall'interrogante, il TAR per la Campania ha, peraltro, con sentenza n. 5466 del 25 ottobre 2001 ordinato a quell'Amministrazione comunale di consentire ai cittadini ricorrenti l'accesso ad una serie di atti e documenti costituenti presupposto della concessione edilizia impugnata e precedentemente dichiarati dallo stesso ente locale non accessibili.
Va, infine, precisato che il procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica di Benevento a seguito dell'esposto presentato da 22 persone in merito ai fatti in questione, è stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari, in data 20 novembre 2003, per «mancanza di condizioni».
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

ONNIS. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
secondo i più recenti dati ISTAT, in Sardegna è allevata la metà dell'intero patrimonio ovino italiano, per un numero di capi pari a 2.808.713, distribuiti tra le 14.477 aziende del settore;
nel 2003 risultano essere stati trasformati, nell'isola, 310 milioni di litri di latte di pecora, destinati, per il 60 per cento alla produzione del formaggio «Pecorino Romano DOP». Nello stesso anno, sono stati prodotti infatti 310 mila quintali di tale formaggio, per il 90 per cento in Sardegna (per la minima parte residua nel Lazio), e, di questi, 182.563 quintali sono stati esportati negli Stati Uniti;
qualunque misura o iniziativa che abbia incidenza sul settore in questione può dunque determinare decisive conseguenze, in Sardegna, per l'intero compatto lattiero-caseario, che tuttora nell'isola riveste primaria importanza, nel quadro di un'economia prevalentemente incentrata - almeno nei territori dell'interno - sull'agricoltura e sull'allevamento;
la stampa locale ha recentemente dato notizia della drastica riduzione delle restituzioni alle esportazioni del formaggio «Pecorino Romano DOP» verso Paesi extracomunitari, deliberata - nella misura del 58 per cento dal Comitato di gestione delle politiche comunitarie lattiero-casearie;
tali aiuti alle esportazioni, pari sino al 1996 a 4.800 lire (2,48 euro) per chilogrammo di formaggio, si riducono attualmente a sole 11,28 euro per quintale di prodotto collocato sul mercato dei Paesi terzi;
l'impatto sfavorevole della misura decisa in sede comunitaria sarà reso più evidente dalle difficoltà incontrate, nell'ultimo anno, nella vendita del prodotto sui mercati estranei all'area dell'euro, a causa del rapporto di cambio di quella valuta rispetto al dollaro;
si è evidenziato che altri prodotti, quali il burro o il latte, possono tuttora godere di ben più consistenti sostegni economici, dieci o anche quindici volte superiori a quelli garantiti all'esportazione del «Pecorino Romano DOP»;
in conseguenza del taglio operato sulle restituzioni alle esportazioni verso Paesi terzi del formaggio in questione, si stima che gli operatori del settore subiranno, in Sardegna, una diminuzione del reddito per almeno 2 milioni di euro e saranno penalizzati proprio nell'accesso al mercato degli Stati Uniti, che pure finora hanno assorbito la parte più rilevante di tale produzione;
la ricaduta negativa della decisione assunta in sede comunitaria sarà sopportata, in prima istanza, dai produttori di «Pecorino Romano DOP». Tuttavia, essa potrà sfavorevolmente ripercuotersi sull'intero comparto lattiero-caseario, in quanto i minori vantaggi ricavati dalla commercializzazione del prodotto sui mercati extracomunitari potranno determinare una contrazione nella domanda di latte di pecora o suggeriranno agli operatori di richiedere una diminuzione


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del costo di tale materia prima. Si è posto pertanto in evidenza che la recente delibera comunitaria può anche innescare, in Sardegna, forti tensioni sociali, direttamente derivate dalla sua sfavorevole incidenza economica;
si è altresì lamentato che le produzioni tipiche e regionali, quale deve anche considerarsi quella del formaggio «Pecorino Romano DOP», sarebbero costantemente svantaggiate dalle scelte comunitarie, rispetto ad altri beni «di massa». Pertanto, è stata segnalata l'opportunità di intraprendere tutte le azioni che, anche attraverso i necessari adattamenti della politica agricola comunitaria, possano favorire la più efficace valorizzazione e la migliore tutela di tali specialità tipiche -:
quali iniziative siano state finora assunte, presso i competenti organi comunitari, in relazione alla decisione di ri-durre le restituzioni alle esportazioni del formaggio «Pecorino Romano DOP»;
quali misure si ritenga opportuno adottare, in ambito nazionale, per elidere o attenuare le conseguenze negative che tale decisione comunitaria potrà determinare nel compatto lattiero-caseario, con particolare riguardo alla Sardegna e anche in considerazione delle contingenti difficoltà incontrate dagli operatori del settore nella vendita di quel prodotto sui mercati dei Paesi terzi, a causa del rapporto di cambio tra l'euro e il dollaro;
quali azioni vogliano intraprendersi, anche presso le sedi comunitarie, per garantire la migliore tutela e per favorire la produzione e la commercializzazione del «Pecorino Romano DOP».
(4-10379)

Risposta. - L'interrogazione cui si risponde pone l'accento sulla riduzione delle restituzioni alle esportazioni del 58 per cento per i formaggi esportati verso gli Stati Uniti; restituzioni all'esportazioni che rappresentano un aiuto destinato a rendere i prodotti comunitari competitivi sul mercato mondiale.
La riduzione operata è in linea con la tendenza della Commissione al totale azzeramento delle restituzioni alle esportazioni verso tale destinazione; tendenza che ha avuto inizio dopo gli accordi GATT, ove erano previste riduzioni in valore ed in volume delle sovvenzioni all'esportazione per i prodotti lattiero-caseari.
La delegazione italiana si è sempre opposta fermamente a tale posizione della Commissione e, malgrado tale difficoltà, è riuscita più volte ad evitare o a rinviare la riduzione delle restituzioni per i formaggi esportati verso gli U.S.A..
Infatti, grazie ad un notevole impegno profuso in un ampio arco di tempo si è riusciti ad ottenere, proprio per ammortizzare il calo delle restituzioni, un significativo aumento (+ 4.000 Tonn.) dei quantitativi di Pecorino ammassabili con aiuti comunitari.
Stante questa situazione, l'amministrazione sta valutando possibili alternative da proporre in sede comunitaria, come l'aumento del valore minimo franco frontiera che i formaggi devono avere per poter usufruire di restituzioni.
Questo consentirebbe di escludere dal beneficio della restituzione tutti i prodotti di basso valore e, quindi, di scarsa qualità.
Infine, quanto ad altre iniziative nazionali, giova ricordare che l'organizzazione Comune di Mercato del settore lattiero-caseario non consente di assumere iniziative a sostegno di produzioni nazionali al di fuori del contesto comunitario.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

PERROTTA. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
le proposte di Franz Fischler, commissario europeo dell'agricoltura, penalizzano i tabacchicoltori e le loro filiere mettendo a rischio circa 100.000 posti di lavoro nella sola Campania;
gli stessi lavoratori hanno già intrapreso azioni di protesta contro lo stesso commissario, chiedendo inoltre un intervento del Presidente Prodi, che a tutt'oggi


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non è ancora arrivato, facendo presupporre, secondo l'interrogante, un'adesione dello stesso alla proposta del commissario Fischler -:
se il Ministro intenda adoperarsi in sede europea onde scongiurare accordi OGM Tabacco che penalizzano fortemente le nostre filiere.
(4-09844)

Risposta. - Con riferimento alla problematica evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde, nel ricordare che il testo di regolamento di riforma della O.C.M. nel settore del tabacco, approvato al Consiglio Agricolo del 22 aprile 2004, contiene delle sostanziali modifiche rispetto al progetto di regolamento proposto dalla Commissione UE, si fa presente che la coalizione degli Stati membri dell'UE, produttori di tabacco (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia) è riuscita ad arginare le azioni negative dei Paesi non produttori, grazie soprattutto ad una forte azione di coordinamento, di proposizione e di coesione, nata durante la Presidenza italiana e mantenuta fino alla fine del negoziato.
Tale azione ha consentito al nostro Paese di ottenere non solo la proroga per un anno dell'attuale O.C.M. (2005) ma anche un periodo di quattro anni durante i quali verranno assicurati i sostegni alla produzione (disaccoppiamento parziale) con una gestione nazionale; ciò consentirà agli operatori, attraverso una ristrutturazione dell'intera filiera, di migliorare il rapporto costi/ricavi e, dunque, di assicurare la produzione pur con un sostegno finanziario comunitario più contenuto rispetto al passato.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

PEZZELLA, IANNUCCILLI e TAGLIALATELA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
nel settembre del 2002 il comando della polizia principale di Casoria, sezione Arpino, segnala la presenza di una ventina di clandestini di nazionalità rumena e slava che, con le loro auto, si disponevano lungo via Lufrano, nei pressi dello svincolo della Napoli-Roma. Con il passare delle settimane il piccolo insediamento si popola sempre più fino a diventare una vera e propria «baraccopoli» priva di qualsiasi misura igienico-sanitaria. Dai venti-trenta clandestini accampati inizialmente si è passati, giorno dopo giorno, ad un sempre più affollato insediamento di clandestini: prima cento, poi duecento, fino a raggiungere la stima attuale di circa trecento immigrati. Una vergognosa «baraccopoli» con un centinaio di bambini, donne, anziani che dormono nelle loro auto e vivono tra i loro stessi escrementi;
nel febbraio del 2003 all'interno della «baraccopoli» di via Lufrano è esplosa una bombola di gas che, solo per caso, non ha fatto vittime e c'è chi giura, tra le decine e decine di abitanti che risiedono nei palazzi limitrofi, di aver assistito dalla propria finestra a più di un parto;
secondo i rapporti dell'Asl Napoli 3 appare certo nell'accampamento il rischio di epidemie. Soprattutto in queste tormentate settimane di emergenza rifiuti nel Napoletano, il rischio di contagio di malattie infettive nella «baraccopoli» casoriana e nelle abitazioni circostanti è altissimo, ben oltre ogni soglia di giustificata tollerabilità. Siamo, quindi, di fronte ad una bomba ambientale ad orologeria, derivante non solo dalle precarie condizioni igienico-sanitarie da vera e propria favela dell'accampamento di via Lufrano, ma anche per la contingente ed oggettiva situazione derivante dalla più generale emergenza rifiuti;
questa parte di territorio casoriano è strappata ormai alla legalità, visto che nel campo nomadi si consumerebbero reati legati alla ricettazione di merce rubata ed al traffico di prostitute proveniente dall'est europeo;
col passare dei giorni si acuisce la conflittualità sociale nel mega quartiere di Arpino; l'insofferenza dei cittadini, già segnata dalle gestioni fallimentari delle amministrazioni locali di centrosinistra che


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hanno trasformato il quartiere in una mega periferia abbandonata, in un vergognoso ghetto alle porte di Napoli, è stata alimentata in questi mesi anche dalla cieca e bieca indifferenza, o da mancate promesse, di autorità sovracomunali quali la provincia di Napoli e la regione Campania. Nonostante gli impegni assunti ai vari tavoli istituzionali, infatti, la provincia e la regione non hanno mai provveduto al trasferimento dei clandestini in un centro di prima accoglienza che gli stessi dovevano provvedere a localizzare in tempi brevi in un'altra zona dell'hinterland napoletano; un crescere del disagio sociale che potrebbe, irrimediabilmente, sfociare in plateali azioni di protesta, minando l'ordine pubblico e la sicurezza; da tre giorni consecutivi, infatti, è in atto una vibrata protesta dei cittadini nella zona, con tanto di posti di blocco e sit-in -:
quali iniziative a tutela dell'ordine pubblico intenda adottare provvedendo subito al trasferimento della «baraccopoli» dal quartiere casoriano ad un centro di prima accoglienza più dignitoso ed umano e procedendo altresì alla verifica di tutti i clandestini presenti nel campo e provvedere ad una eventuale e severa applicazione della legge Fini-Bossi.
(4-06331)

Risposta. - Va premesso, innanzitutto, che l'individuazione di idonee aree di sosta per la sistemazione delle comunità di nomadi e i successivi interventi nel campo socio-assistenziale rientrano nella sfera di attribuzioni degli enti locali e che la prefettura di Napoli, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha provveduto a sollecitare i rappresentanti degli enti locali affinché, in spirito sinergico, fosse trovata una definitiva soluzione ai problemi posti dall'insediamento spontaneo nel comune di Casoria (NA), zona Lufrano, cui fa riferimento l'interrogante.
Allo stesso scopo è stato anche coinvolto l'assessorato all'emigrazione e immigrazione della regione Campania.
Il citato Comitato provinciale ha, peraltro, affrontato le relative problematiche, compresi i riflessi sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, in diverse sedute succedutesi sin dal maggio dello scorso anno, anche con la partecipazione del sindaco di Casoria.
Attualmente, nell'area interessata, insistono 4 accampamenti che accolgono un numero complessivo di 350 persone, tra uomini, donne e minori, che vivono, senza acqua e in condizioni igieniche estremamente precarie, all'interno di 92 baracche in legno.
A seguito di un sopralluogo effettuato da personale dell'Azienda sanitaria locale NA 3, territorialmente competente, è emersa la necessità di un urgente intervento di bonifica di tutta l'area per garantire condizioni minime di vivibilità.
Va, tuttavia, rilevato che, come comunicato dalla citata prefettura, i nomadi presenti nell'area usufruiscono dell'assistenza sanitaria erogata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale come «stranieri temporaneamente presenti», che tutti possono accedere ad un ambulatorio dedicato presso la sede del presidio sanitario di Arpino e che i soggetti in età pediatrica sono stati sottoposti a una campagna vaccinale intesa a prevenire l'insorgenza di malattie infettive e diffusive.
Come evidenziato dall'interrogante, il degrado ambientale e igienico-sanitario che deriva dal persistere di tale insediamento spontaneo e la mancata soluzione della vicenda da parte delle autorità competenti ha determinato la crescente contrarietà della popolazione locale, sfociata, nel passato, in manifestazioni di protesta anche con blocchi stradali.
Peraltro, il 24 maggio 2003, ignoti lanciavano alcune bottiglie «molotov» contro il citato «campo nomadi», provocando l'incendio di dieci baracche, senza, fortunatamente, alcun danno a persone.
Negli ultimi mesi, all'interno del «campo» si sono sviluppati, inoltre, 4 incendi, tutti di natura accidentale, che non hanno provocato danni a persone.
Quanto all'asserito scoppio di una bombola di gas nel febbraio del 2003 all'interno dello stesso insediamento, il competente commissariato di pubblica sicurezza di


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Afragola (NA) ha fatto presente che non risulta alcun episodio riconducibile a tale ipotesi.
Per quel che riguarda, in particolare, l'eventuale commissione di reati all'interno del «campo», si fa presente che gli accertamenti di polizia effettuati hanno escluso, allo stato attuale, la realizzazione di attività illecite, quali il traffico di donne da avviare alla prostituzione provenienti dall'Europa dell'est ovvero la ricettazione di merce rubata.
Nel precisare che la questione degli insediamenti di nomadi nella provincia di Napoli e i conseguenti riflessi sotto il profilo della sicurezza sono all'attenzione della prefettura e della questura, si assicura la prosecuzione delle iniziative in corso presso gli enti locali affinché vengano sollecitamente avviate le procedure per l'individuazione di appropriate soluzioni alla vicenda richiamata dall'interrogante, nonché delle attività di controllo e di prevenzione in atto da parte delle forze di polizia.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

PISICCHIO. - Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
con decisione della commissione del 17 marzo 1995 n. 89 comunità europea modificativa della decisione del 1994 n. 621/CE recante misura di protezione di animali vivi o prodotti animali originati o provenienti dall'Albania, veniva vietata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma nonché dei pesci e crostacei vivi trasportati nell'acqua, originati e provenienti dall'Albania in considerazione della presenza di focolai di colera;
sempre in data 17 marzo 1995 con decisione del 1995 n. 89/CE venivano stabilite le condizioni particolari per l'importazione dei prodotti della pesca e acquicoltura originati dell'Albania;
con decisione 12 febbraio 2001 n. 111 recante modifiche della decisione del 1997 n. 296/CE che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi per l'importazione dei prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma destinati alla alimentazione umana, la commissione ha sostituito l'allegato alla decisione del 1997 n. 296/CE comprendendo nei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati alla alimentazione umana anche l'Albania;
nell'aggiornamento degli elenchi provvisori relativi all'inserimento di altri Stati, 1'Albania è sempre presente (rif. decisioni commissione 21 marzo 2003 n. 204, 15 ottobre 2003 n. 764);
con ordinanza 7 marzo 2003 relativa al mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera, il Ministro della salute, modificando una precedente ordinanza emanata in data 31 agosto 2000, all'articolo 3 revocava tutte le precedenti ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera allegando l'elenco dei paesi infetti aggiornato al 31 dicembre 2002: in tale elenco l'Albania non è compresa;
alla luce di tanto, attesa la concreta possibilità per gli operatori economici del nostro territorio di importare dallo stato albanese quantità di pesci, e, in particolare di anguille; che per queste ultime è necessario che il trasferimento avvenga in vasche; considerata l'ordinanza ministeriale del 7 marzo 2003 che non include nell'allegato elenco quale paese infetto da colera l'Albania; che tale ordinanza è stata trasmessa agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e agli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto incaricati dell'esecuzione della stessa; che l'ufficio sanitario-veterinario di Bari, non consente il trasporto di anguille in vasche provenienti dall'Albania sostenendo, anche alla luce dell'indicata ordinanza, il mantenimento della decisione del 1995 n. 89/CE; che tale situazione appare contraddittoria e, comunque, poco chiarite, certamente, non tutela gli interessi economici di un'intera categoria fortemente motivata alla commercializzazione dei prodotti provenienti dallo stato albanese soprattutto in questo particolare periodo -:


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si chiede di sapere se i ministri interrogati non intendano adottare le apposite iniziative per intervenire tempestivamente per porre fine alle gravi difficoltà e ai danni economici che vengono inferti al settore del commercio ittico pugliese.
(4-08199)

Risposta. - Le garanzie sanitarie per le importazioni da Paesi terzi di prodotti di origine animale sono fissate dall'Unione europea, attraverso normative a cui tutti gli Stati membri sono tenuti ad adeguarsi e sono le seguenti:
1) riconoscimento del Paese terzo e inserimento dello stesso in un elenco comunitario, sulla base delle garanzie fornite in materia di sanità animale e sanità pubblica, compresa la realizzazione da parte del Paese terzo di un piano nazionale per la ricerca dei residui che viene valutato e approvato preventivamente dalla Commissione europea;
2) garanzie sanitarie relative al prodotto attraverso la fissazione di un modello di certificato sanitario che dovrà essere sottoscritto dalle competenti autorità del paese terzo e accompagnare tutte le partite importate nell'Unione europea;
3) riconoscimento, ove previsto, degli stabilimenti esportatori e inserimento degli stessi in un elenco comunitario.

La verifica del rispetto da parte del Paese terzo delle disposizioni sanitarie comunitarie è affidata alla Commissione europea, che la esercita anche attraverso ispezioni in loco, per valutare l'organizzazione dei controlli sanitari e la rispondenza degli stabilimenti esportatori alle normative comunitarie.
Al momento dell'importazione nell'Unione europea, la verifica della rispondenza dei prodotti importati alle garanzie sopraccitare è affidata ad una rete di posti d'ispezione frontaliera comunitari, di cui fanno parte i posti d'ispezione frontaliera (P.I.F.) italiani del Ministero della salute. Le percentuali di controllo ispettivo (materiale) e di laboratorio, in situazioni routinarie, sono stabilite con decisione della Commissione europea, e possono variare in funzione delle tipologie dei prodotti.
In alcuni casi la Commissione europea interviene con decisioni specifiche che possono disporre o il controllo sistematico su tutte le partite provenienti da un determinato Paese terzo o, come nel caso dell'Albania (decisione 94/621/CE), il divieto di importazione dei prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi.
La suindicata decisione è stata successivamente modificata dalla commissione europea, con decisione 95/89/CE, la quale ha stabilito, sulla base del riscontro di focolai di colera in Albania, il divieto di importazione dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma, nonché dei pesci e dei crostacei vivi trasportati nell'acqua, originati e provenienti dall'Albania.
L'ordinanza del ministero della salute, datata 7 gennaio 2003, richiamata dall'interrogante, disponeva unicamente la revoca delle precedenti ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera, escluse quelle che non riguardano il divieto d'importazione dall'Albania di prodotti della pesca vivi trasportati in acqua.
Con direttiva comunitaria 2004/225/CE, del 2 marzo 2004, la Commissione ha adottato la decisione di vietare agli stati membri l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma, nonché dei pesci e dei crostacei vivi trasportati nell'acqua, originati o provenienti dall'Albania.
Tale direttiva, abrogando la decisione 94/621/CE, ha inteso razionalizzare e fornire chiarezza a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'esistenza dei focolai di colera in Albania e in mancanza di garanzie sanitarie offerte dalle autorità albanesi.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

PISTONE. - Al Ministro per le politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
risulta agli interroganti che il coordinamento provinciale di Arezzo del


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Corpo Forestale dello Stato stia attraversando una situazione di palese difficoltà;
in particolare, ci vengono segnalate, da parte dello stesso personale forestale, lacune nella predisposizione dei servizi, nella gestione del personale, nel rapporto con alcune altre istituzioni e nella comunicazione esterna nonché nel contatto con i cittadini;
a titolo di esempio: a) non esiste alcuna segnaletica nel centro urbano di Arezzo né in periferia che indichi al cittadino come raggiungere il coordinamento forestale di Arezzo in caso di bisogno; b) molti forestali e cittadini sono costretti a fare settimane di attesa per poter solo comunicare con il proprio coordinatore provinciale; c) i risultati conseguiti dai forestali nel territorio non vengono valorizzati come invece avviene nelle altre forze di polizia; d) la stessa amministrazione provinciale continua a riscontrare difficoltà;
tale situazione sta generando un malessere diffuso anche nei comandi stazione forestale della provincia di Arezzo, taluni da tempo trascurati e lasciati con un solo agente nonostante all'interno dell'ufficio coordinamento vi sia un evidente surplus di personale;
da ultimo, proprio alle porte della campagna antincendi 2004 sono state sottratte all'unico reparto antincendi della provincia di Arezzo (unità operativa territoriale) 2 delle 6 unità di personale per destinarle ad altro servizio (inventario forestale);
tale decisione è avvenuta, nonostante lo scorso anno si sia verificato più di una volta che, la citata unità operativa territoriale, allora con un organico pressoché completo, abbia dovuto affrontare servizi di emergenza incendi inviando un solo agente con un mezzo inservibile poiché essendo dotato di dispositivi per l'estinzione delle fiamme non aveva le due unità di personale minime necessarie per il funzionamento;
la provincia di Arezzo essendo tra le più boscate della Toscana e possedendo un territorio molto vasto e complesso dovrebbe ricevere un potenziamento delle risorse in campo nei periodi di massima pericolosità per gli incendi e non viceversa. Infatti se le difficoltà si sono registrate nonostante lo scorso anno l'organico della Unità operativa territoriale fosse al completo è facile dedurre che nel 2004 la situazione potrebbe riproporsi con una maggiore intensità visto che il personale è ulteriormente ridotto del 50 per cento;
stando così la situazione i pochi forestali presenti saranno sottoposti ad un carico di lavoro eccessivo che inciderà negativamente sulla qualità dei servizi ma soprattutto sulla sicurezza del personale stesso che potrebbe essere compromessa;
infatti già dalla prima settimana di luglio la UOT non avrà alcun personale da impiegare nel servizio di prevenzione e lotta attiva agli incendi nonostante nessun comando stazione della provincia di Arezzo sia dotato di mezzi aib;
l'unità operativa territoriale fu costituita per essere un punto di riferimento nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Tanto che dopo aver ricevuto personale, e mezzi ha conseguito un importante riconoscimento nella recente legge di riforma del Corpo forestale dello Stato la quale, anche sulla base dell'esperienza sperimentale aretina, ha articolato i centri operativi regionali del CFS proprio in unità operative territoriali vista l'indubbia utilità;
a fronte di tutto questo non si comprendono le ragioni che inducano dapprima a sovraccaricare di lavoro amministrativo la UOT impedendole di fatto di svolgere il proprio lavoro all'esterno e successivamente a tagliare del 50 per cento le risorse umane -:
se il Corpo Forestale dello Stato svolgerà nell'anno 2004 solo funzioni di polizia forestale o se sarà in grado di partecipare, e in tal caso con quali strutture, alla lotta attiva agli incendi boschivi;
quali provvedimenti intenda assumere per porre fine ai disagi sopra descritti


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nell'interesse della collettività e se ritenga opportuno dare corso al decreto di istituzione della unità operativa territoriale di Arezzo affinché questa possa passare, così come previsto dalla legge, direttamente sotto il coordinamento del centro operativo regionale della Toscana del Corpo Forestale dello Stato.
(4-10389)

Risposta. - L'atto di sindacato ispettivo cui si risponde fa riferimento ad una presunta situazione di difficoltà in cui verserebbe il Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Arezzo; difficoltà che non trovano un riscontro oggettivo, mentre si registra l'apprezzamento del Coordinamento regionale per l'operato svolto.
Il Coordinamento provinciale di Arezzo svolge una intensa attività, ampiamente riconosciuta e valorizzata dai mezzi di comunicazione, che dal gennaio scorso ad oggi hanno pubblicato numerosi articoli di stampa, aventi ad oggetto proprio l'attività del Coordinamento (circa 62 articoli).
Attività che viene ampiamente riconosciuta da tutte le istituzioni locali, con le quali è stato instaurato un rapporto di proficua collaborazione.
Stessa collaborazione e consenso che si ritrova anche nei rapporti interni tra personale e comandante.
Quanto alla presenza in sede del comandante, è opportuno ricordare che la natura stessa dell'incarico di coordinatore provinciale comporta la presenza sull'intero territorio provinciale e, di conseguenza, una minore presenza negli uffici; uffici che risentono di una effettiva ed a tutti nota carenza di personale, ma che solo in rari casi si sostanzia nella presenza di un unico elemento per Stazione.
Infine, nell'evidenziare che presso l'unità operativa territoriale opera un organico di 6 persone, pronte a coordinarsi con il gruppo AIE di Pieve Santo Stefano, si sottolinea la stretta connessione dell'attività operativa con quella amministrativa, in quanto attività di supporto formale e sostanziale di tutte le operazioni sul territorio, ivi comprese quelle di P.G.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

POLLEDRI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
nel comune di Boretto (Reggio Emilia), è attiva da diversi anni la ditta Cray Valley (ex Atochem-Atofina);
detta azienda è ubicata in zona priva di fascia di tutela, di rete fognaria ed in zona a rischio esondazione catastrofica e che in base al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001, è definita di categoria «E», per la quale si deve perciò tenere conto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 334 del 1999 (effetto domino e aree ad elevata concentrazione di stabilimenti);
il comune di Boretto (Reggio Emilia) avrebbe avviato le procedure per una variante al piano regolatore generale per concedere alcuni ampliamenti all'Azienda, previo protocollo d'intesa tra le due parti e la provincia di Reggio Emilia;
nei confinanti comuni di Viadana e Pomponesco, entrambi nella provincia di Mantova, operano altre due aziende del settore chimico, la Sadepan e la Chimica Frati;
in particolare il comune di Viadana, con concessione protocollo n. 6420 del 21 febbraio 2002, rilasciava variante alla Sadepan Chimica, per impianto pilota per produrre fertilizzanti in granuli e l'Asl di Mantova motivava il proprio parere favorevole con le modeste quantità di emissioni in atmosfera di formaldeide (350 Kg/anno da aggiungere agli attuali 4000 Kg/anno contro un limite massimo della regione Lombardia di 7500 Kg/anno);
da diverso tempo gli organi di stampa delle due province segnalano anomale concentrazioni di forme tumorali e di patologie di origine non precisata, che non sarebbero mai stati condotti studi epidemiologici richiesti da diverso tempo da alcuni consiglieri comunali ed assentiti dall'Usl di Guastalla - Reggio Emilia -:
se i Ministri interrogati visti gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 344 del 1999, l'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998, gli articoli 1, 2 e 4 del


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decreto ministeriale 20 maggio 1991, il decreto ministeriale lavori pubblici 9 maggio 2001, nonché il PAI, intendano fornire informazioni circa la situazione ambientale e sanitaria dei comuni interessati da quegli insediamenti industriali chimici e dei comuni limitrofi;
come valutino la situazione di rischio in area ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi il cui impatto investe più regioni.
(4-05629)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo cui si risponde concernente la situazione di rischio nell'area ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi il cui impatto investe più regioni, in particolare nel Comune di Boretto, in provincia di Reggio Emilia, ove è attiva la ditta Cray Valley (ex Atochem-Atofina), e nei comuni di Viadana e Pomponesco, in provincia di Mantova, ove operano due aziende chimiche la Sadepan e la Chimica Frati, si riferisce innanzi tutto che i predetti stabilimenti sono soggetti agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.
Il ministero interrogato ha richiesto ai due Comitati Tecnici Regionali (CTR) territorialmente competenti, informazioni in merito alla possibilità che si possano verificare effetti domino, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 334 del 1999, tra gli stabilimenti.
A tale proposito, il CTR Lombardia ha evidenziato che per i due stabilimenti della provincia di Mantova, nel corso delle istruttorie tecniche sui rapporti di sicurezza, previste dall'articolo 21 del richiamato decreto, non sono emerse problematiche relative al verificarsi di effetti domino tra gli stabilimenti.
Relativamente allo stabilimento sito nel comune di Boretto, il comitato tecnico regionale per l'Emilia Romagna, territorialmente competente, ha trasmesso le informazioni richieste evidenziando che nel maggio 2002 i comuni di Boretto e Poviglio hanno richiesto, conformemente al decreto ministeriale 9 maggio 2001, parere in merito ad una variante del PRG per ampliamento della zona industriale. A tale istanza nel giugno del 2002 il CTR ha espresso il proprio nulla osta alla variante al PRG, in relazione alla compatibilità territoriale tra l'insediamento previsto e l'esistente attività a rischio di incidente rilevante esercitata dalla Cray Valley.
Per quanto riguarda i possibili effetti domino, il CTR ritiene di non poter esprimere un parere in merito al loro verificarsi, considerato che la ditta in questione non è soggetta all'obbligo di predisposizione del Rapporto di Sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, e quindi alla relativa istruttoria da parte del CTR, e che non sono stati emanati i decreti attuativi ad effetto domino e aree ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 334 del 1999.
In considerazione delle informazioni avute dai comitati tecnici regionali territorialmente competenti, si osserva come, in base ai criteri contenuti nello schema di decreto concernente gli effetti domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, predisposto dal ministero interrogato, e attualmente all'esame degli uffici tecnici dei ministeri concertanti, non sussistano evidenze, nel caso in esame, per l'individuazione di un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi dell'articolo 13 del richiamato decreto legislativo n. 334 del 1999 o del probabile verificarsi dell'effetto domino.
In particolare la ditta Cray Valley Italia è un insediamento produttivo situato in una zona industriale ove operano 12 piccole-medie imprese artigianali-industriali, interessanti i settori dell'edilizia, della metalmeccanica e del mobile.
Le distanze della Sadepan e della Cimica Frati rispetto alla Cray Valley risultano rispettivamente di 6.15 km e 6,7 Km, distanze assolutamente cautelative nei confronti di un potenziale «effetto domino» di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 334 del 1999.
La Cray Valley si è dotata del Piano di Emergenza Esterno, aggiornato il 12 gennaio 2000, ai sensi dell'articolo 11, comma
d), del decreto legislativo n. 334 del 1999, anche per migliorare ulteriormente il proprio sistema ambientale, già certificato


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UNI-En ISO 14001. Inoltre, si è impegnata ad ottenere la registrazione EMAS.
Nel corso del 2002 ha realizzato un nuovo ed aggiornato opuscolo di informazione alla popolazione sui rischi connessi alle lavorazioni, distribuito a tutte le famiglie di Boretto, Poviglio e Brescello.
La ditta Cray Valley ha le autorizzazioni provinciali allo scarico in acque superficiali dei reflui provenienti dell'insediamento, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 1999, nonché per le emissioni.
Nella configurazione attuale, le principali fonti di emissione di vapori organici sono aspirate e convogliate in ambiente esterno, previo abbattimento di ossidatore catalitico, tramite due linee di captazione la cui emissione è denominata E1. Si precisa che per tale emissione la ditta è vincolata all'effettuazione di periodici controlli, con cadenza trimestrale, i cui esiti vengono trasmessi al Distretto ARPA territorialmente competente.
In situazioni d'emergenza, ad esempio per blocco dell'ossidatore catalitico, la ditta ha un sistema alternativo di trattamento delle due linee di aspirazione costituito da un impianto di abbattimento a carboni attivi.
Le restanti emissioni risultano essere di minore impatto ambientale poiché a servizio di impianti termici e di sfiati di serbatoi.
In data 24 febbraio 2003 la ditta ha presentato un progetto di modifica delle emissioni in atmosfera, al fine di captare le emissioni diffuse provenienti dalla cappa del laboratorio di sintesi con relativa emissione in ambiente esterno, previo abbattimento con filtri a carboni attivi.
Il sistema fognario dello stabilimento è composto da un unico punto di scarico che, a seguito di opportuno trattamento, confluisce in un fosso combinato che, a sua volta, adduce al corpo idrico superficiale di tipo artificiale denominato «Cavo Mortolo» in gestione al Consorzio di bonifica Bentivoglio Enza. I reflui, in ogni caso, sono sottoposti ad opportuno trattamento prima del loro scarico nelle acque superficiali.
Il Comune di Boretto ha in corso procedure per l'elaborazione e l'approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) secondo la relativa disciplina di cui alla legge regionale 20/2000, all'interno della quale si procederà all'adeguamento dello strumento urbanistico secondo i contenuti di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2001, previa elaborazione del RIR (Elborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti).
In data 14 novembre 2002 è stato approvato tra il comune di Boretto, la provincia di Reggio Emilia e la ditta Cray Valley un «Protocollo d'Intesa» attraverso il quale sono stati definiti tempi e modalità per il raggiungimento di obiettivi tendenti alla salvaguardia ambientale, alla logica dello sviluppo sostenibile, alla tutela dell'interesse generale ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nell'ambito del suddetto protocollo d'intesa, tra gli impegni del Comune vi sono quelli dell'attivazione di una variante parziale al PRG vigente, al fine di consentire all'Azienda la realizzazione di nuovi uffici, la nuova mensa aziendale e l'individuazione di una nuova area a parcheggio in adiacenza all'insediamento, ad uso di automezzi, delle maestranze, sosta autocisterne e area SET (Servizio Emergenza Esterno).
Preventivamente all'elaborazione della suddetta variante è stato richiesto al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - ispettorato regionale Emilia Romagna c/o C.T.R., il parere di compatibilità urbanistica in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 9 maggio 2001. In data 11 giugno 2002 il predetto Ispettorato rilasciava il proprio nulla osta.
Risulta anche che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Reggio Emilia e la Sezione Provinciale dell'ARPA, in collaborazione con l'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Verona, hanno condotto numerose indagini, mirate a valutare l'esposizione professionale degli addetti della Cray Valley.
Tali indagini e, in particolare, la certificazione UNI-En ISO 14001, attestano la non sussistenza di rischio per la salute dei lavoratori, perché l'esposizione ad ACN (acrilonitrile) è risultata modesta e in ogni caso molto inferiore ai limiti suggeriti dagli igienisti industriali.


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La ditta Cray Valley è monitorata dagli organi preposti e, sulla base dei risultati, al momento non costituisce un problema per quanto concerne la situazione ambientale del comune in cui è ubicata.
In merito alla situazione del comprensorio Viadana-Pomponesco è stato sancito un accordo tra la Provincia, la ASL e l'ARPA per un approfondimento delle problematiche ambientali e sanitarie negli omonimi comuni, come indagine ambientale-epidemiologica.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

REALACCI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, istituto con regio decreto 2 gennaio 1923, n. 257 si estende sul territorio del Lazio per 8.140 ha;
ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 194 - Legge quadro sulle aree protette: «4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.»;
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 394/1991 cit.: «La Comunità del parco è costituita dai 7 presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.»;
che dal marzo 2001 si sono verificati i seguenti casi di uccisione per avvelenamento o arma da fuoco: 1 lupo maschio in località San Michele nel Comune di Campoli Appennino (marzo 2001); 1 lupo femmina in località Colle Uomo nel Comune di Campoli Appennino (marzo 2001); 1 lupo maschio in località Cicerone nel Comune di Campoli Appennino (febbraio 2002); 1 lupo femmina in località Cicerone nel Comune di Campoli Appennino (maggio 2002); 1 lupo maschio di circa 2 anni rinvenuto in località Vallone del Peschio in Comune di Alvito (aprile 2003); 1 orso femmina di circa 5 anni rinvenuto in località Campo di Grano Comune di Pescosolido (settembre 2003); 1 orsacchiotto maschio di circa 18 mesi rinvenuto (accanto alla madre) anch'esso in località Campo di Grano Comune di Pescosolido; 1 lupo femmina di circa 4 anni rinvenuto in località Vallone del Peschio in Comune di Alvito (settembre 2003); 1 lupo rinvenuto ai primi di gennaio di quest'anno, in località Sant'Antonio, in Comune di Campoli Appennino, per il quale la causa della morte è in corso di accertamento (probabilmente avvelenato);
che tali episodi avvenuti negli ultimi tre anni nel versante laziale del Parco, episodi per i quali a tutt'oggi non sono stati identificati i responsabili, destano gravi preoccupazioni, visto che tali atti criminosi sembrano addirittura intensificarsi ed inoltre, chi ne subisce in maggior misura gli effetti sono le popolazioni di orsi e lupi, già particolarmente in crisi a causa di ragioni dettate dall'antropizzazione e dall'alterazione degli ultimi ambienti di natura selvaggia;
le zone dove si sono succedute le uccisioni ricadono nei territori montani dei Comuni confinanti di Campoli, Alvito e Pescosolido (tutti in provincia di Frosinone), in località poco distanti tra di loro e l'utilizzo di sostanze tossiche sembra essere ormai il denominatore comune delle stragi, alla luce delle indagini sugli ultimi episodi (2 orsi avvelenati a Campo di Grano - Comune di Pescosolido), affidate al Corpo Forestale dello Stato -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato, anche coinvolgendo la regione Lazio, atte a prevenire e reprimere un fenomeno che mina alle basi la stessa ragion d'essere e il funzionamento del Parco, una delle realtà naturalistiche più importanti d'Europa.
(4-08781)

Risposta. - I casi di avvelenamento di fauna selvatica particolarmente protetta dalla legislazione Nazionale e Comunitaria


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(Orso marsicano e Lupo appenninico) e di altre specie selvatiche (volpe) e domestiche (cane) accertati sul territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise dal 2000 fino ad oggi sono numerosi ed il fenomeno è presente in tutte e tre le Regioni, con una recrudescenza dal 2002 registrata nella Regione Lazio e particolarmente in un comprensorio ricadente tra i comuni di Campoli Appennino, Alvito, Pescosolido e Settefrati con 11 casi complessivamente.
Nella stragrande maggioranza dei casi la diagnosi di avvelenamento è stata effettuata dall'istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale» dell'Abruzzo e Molise mediante appropriate analisi di laboratorio, mentre in qualche caso si è giunti alla diagnosi di sospetto in base ai rilievi anatomopatologici.
Per ognuno dei casi di avvelenamento è stata inoltrata, dal servizio di sorveglianza, una documentata e circostanziata notizia di reato contro ignoti alla procura della Repubblica competente per territorio.
Per quanto riguarda gli avvelenamenti nel versante Laziale del Parco, specificatamente nei comuni di Campoli Appennino, Pescosolido e Settefrati, a partire dal 2003, quando è stato accertato l'atto gravissimo di avvelenamento mediante fosfuro di zinco di un'Orsa con il suo piccolo in località «Campo di Grano», comune di Pescosolido, il servizio di sorveglianza del Parco ha avviato approfondite indagini volte ad identificare i responsabili di questi intollerabili episodi che stanno seriamente compromettendo la sopravvivenza dell'Orso marsicano.
Le indagini svolte in primis dal personale di sorveglianza, coordinate dalla procura della Repubblica di Cassino, effettuate sul territorio mediante appostamenti, scambio di informazioni con i residenti, e che hanno permesso di focalizzare l'attenzione su determinati soggetti, e sono culminate con una serie di perquisizioni a loro carico.
Le indagini sono ancora in corso e si è in attesa delle determinazioni che la procura della Repubblica di Cassino vorrà adottare.
Si precisa che l'attività di sorveglianza all'interno del perimetro del Parco e nella fascia di protezione esterna viene garantita dalle guardie parco dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato ed in alcuni casi, a supporto, dal comando carabinieri per la tutela dell'ambiente.
Detta attività di sorveglianza è resa comunque difficoltosa sia dal numero non sempre sufficiente di personale operativo, sia dalla vastità ed asperità del territorio.
Una maggiore efficacia nell'opera di prevenzione del bracconaggio legata ad una più adeguata azione sanzionatoria dovrebbe certamente prevedere un intervento da parte degli organismi interessati per dotare le stazioni del Corpo Forestale dello Stato di un numero di agenti adeguato a fronteggiare il fenomeno.
Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, unitamente al ministero delle politiche agricole e forestali, si stanno già attivando da tempo per risolvere la questione.
Tale azione prevede un maggior coinvolgimento del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, sempre disponibili ad intervenire, ove l'emergenza necessita una più intensa azione di controllo.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

REALACCI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
la regione Veneto ha comunicato al comune di San Giovanni Ilarione l'avvenuta presentazione di una domanda per ottenere il rinnovo della concessione mineraria denominata «Luvi»;
tale decisione sarebbe stata assunta dalla regione Veneto, da quanto risulta all'interrogante, senza l'attivazione della procedura di «VIA» regionale, obbligatoria per le cave con estensione superiore a quindici ettari;
nel solo territorio di San Giovanni Ilarione e Vestenanova, sono state rilasciate ben quattro concessioni, una annullata recentemente, due non ancora sfruttate


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e la predetta «Luvi» con decreto vecchio di molti decenni;
il sindaco del comune di San Giovanni Ilarione ha espresso in merito il proprio parere contrario all'eventuale rinnovo della concessione mineraria, e quindi dell'attività estrattiva conseguente, a causa del grave danno che verrebbe inferto all'ambiente ed al paesaggio dell'area interessata, che si caratterizza per l'altissima valenza naturalistica per la presenza anche dei monti della Lessinia;
il comune di San Giovanni Ilarione si è già attivato per realizzare un nuovo piano ambientale, poiché queste concessioni vecchie di trenta anni, mai usate, verrebbero, a quanto risulta all'interrogante, vengono «riesumate» con la scusa dell'estrazione della bentonite, ma in realtà per estrarre materiale utilizzato, per il sottofondo stradale, deturpando l'intera zona;
l'area in questione è interessata, inoltre dal vincolo idrogeologico, è qualificata come «zona boscata» e rientra, sia pure parzialmente nell'ambito di operatività della legge n. 431 del 1985. Tale intreccio di vincoli rende palese la delicatezza del sito che già nel 1973 aveva determinato il corpo forestale dello Stato di Vicenza ad esprimere parere sfavorevole in ordine al semplice «permesso di ricerca», con le seguenti motivazioni: «si esprime parere sfavorevole in quanto la zona ricadente in provincia di Vicenza, è costituita da una pendice proclive al franamento per la conformazione del suolo, per la natura del terreno, e per la presenza di acqua, specie in prossimità della valle del Carradore, dove esiste una sorgente. Gli scavi di ricerca, per la loro modesta entità, potrebbero anche non creare danni o pericoli, ma in caso di esito favorevole, è ovvio che gli scavi e i movimenti di terreno assumerebbero più vaste proporzioni con pericolose conseguenze che si ritiene necessario evitare, non accogliendo per quanto riguarda la provincia di Vicenza, la richiesta in premessa»;
viste anche le motivazioni espresse dal corpo forestale dello Stato di Vicenza nel parere sfavorevole reso in ordine al semplice «permesso di ricerca», è necessario, ad avviso dell'interrogante, garantire da qualsiasi rischio idrogeologico le popolazioni che risiedono nell'area interessata dalla concessione mineraria;
anche il sindaco del comune limitrofo di Vestenanova, in data 25 ottobre 2003, ha espresso l'opposizione al rinnovo della concessione mineraria in oggetto -:
se risulti che la procedura di VIA regionale sia stata effettivamente avviata;
se non ritenga necessario adottare iniziative dirette a tutelare un'area caratterizzata da un'alta valenza naturalistica che subirebbe un gravissimo danno ambientale e paesaggistico.
(4-09025)

Risposta. - Con atto parlamentare cui si risponde l'interrogante ha posto quesiti concernenti la concessione mineraria denominata Luvi sita nel comune di San Giovanni Ilarione (Verona).
Sulla base delle notizia avute dalla regione Veneto risulta che la concessione mineraria «Luvi» è stata originariamente accordata per la durata di 15 anni alla spa Berica Bentonite con decreto del distretto minerario di Padova in data 4 febbraio 1974, ridotta di superficie, dagli originari 171 ettari agli attuali 102, con decreto in data 9 novembre 1985 e rinnovata per ulteriori 15 anni fino al 3 febbraio 2004 con decreto del 10 febbraio 1989.
Successivamente è stata trasferita alla ditta Cortivo Lino, con decreto 16 giugno 1993, ed alla ditta Sartori Escavazioni srl con decreto in data 27 maggio 1996.
La miniera è stata regolarmente coltivata dalla Berica Bentonite spa che ha svolto l'attività estrattiva nel settore Sud dell'area di concessione.
La ditta Sartori, ottenuta la concessione, ha presentato un nuovo progetto di coltivazione approvato ai fini minerari dal distretto minerario di Padova in data 21 luglio 1997. Tale programma di coltivazione, non poté tuttavia essere attuato a seguito del fallimento della ditta Sartori ed alla conseguente acquisizione della miniera nell'asse fallimentare.


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In data 21 luglio 2003 la miniera è stata aggiudicata al sig. Guerrino di Orgiano (Vicenza), il quale ha condizionato il pagamento del prezzo di aggiudicazione al rinnovo della concessione di prossima scadenza.
Di conseguenza, la curatela fallimentare, con domanda in data 9 settembre 2003, ha chiesto il rinnovo della concessione, con contestuale autorizzazione al trasferimento della stessa alla ditta aggiudicataria.
In merito all'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, si osserva che, ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti relativi ad attività di coltivazione di minerali solidi. Tale tipologia progettuale è stata introdotta solo a seguito delle modifiche introdotte dalla Direttiva 97/11/CE, recepita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 settembre 1999. Come stabilito dall'articolo 24 della legge 29 dicembre 2000 n. 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea legge comunitaria 2000), i procedimenti amministrativi per i quali continua ad applicarsi la direttiva 85/337/CE sono quelli per i quali sia formalmente iniziata, come nel caso di specie, l'istruttoria, con la protocollazione, prima del 14 marzo 1999, data entro la quale, come è noto, gli Stati membri della Comunità Europea avrebbero dovuto conformarsi alla Direttiva 97/11/CE.
Il progetto di coltivazione e sistemazione ambientale allegato all'istanza in data 9 settembre 2003 di rinnovo della miniera in questione era stato presentato al distretto minerario di Padova in data 22 maggio 1997 ed approvato, ai fini minerari in data 21 luglio 1997.
Il progetto, elencato tra le tipologie solo a seguito delle modifiche apportate dalla suddetta direttiva comunitaria 97/11/CE, non va dunque assoggettato alla procedura di VIA regionale in quanto risulta essere stato presentato, protocollato e approvato prima del 14 marzo 1999.
La concessione mineraria «Luvi» è stata regolarmente coltivata dalla spa Berica Bentoniti. La ditta Sartori non ha potuto attuare il nuovo progetto presentato e approvato a causa dell'intervenuto fallimento. Non vi è stata alcuna «riesumazione» della miniera che dopo l'approvazione del nuovo progetto, è rimasta inattiva in attesa del completamento della procedura di aggiudicazione da parte del curatore fallimentare.
Il parere sfavorevole espresso dal Corpo forestale dello Stato nel 1973, richiamato dal comune, è relativo alle aree ricadenti in Comune di Chiampo ed ha comportato lo stralcio di tali aree ed il conferimento del titolo minerario nelle sole aree ricadenti in comune di S. Giovanni Ilarione, per le quali lo stesso Corpo Forestale dello Stato aveva espresso parere favorevole con nota del 22 novembre 1973 n. 13035.
L'opposizione del comune di Vestananova riguarda problemi di viabilità. La miniera Luvi utilizzerà la viabilità esistente, peraltro attualmente già adoperata da altre attività della zona.
Allo stato attuale, pertanto, non si possono addebitare alla miniera Luvi i dissesti ed i problemi di viabilità determinati da altre attività.
Il cantiere programmato comprende un'area di circa 4,5 ettari ed è impostato su un pianoro caratterizzato da una pendenza media di 8o circa, attualmente interessato da coltivazioni agricole e da terreni prativi. La zona è interessata da vincolo idrogeologico, imposto con D.G.R. n. 2077 del 9 giugno 1998. Ai margini NE e NW dell'area sono presenti limitatissime zone boscate in corrispondenza dello spartiacque a monte e delle zone di affioramento dei basalti a valle.
La deliberazione di rinnovo dovrà pertanto prescrivere le cautele operative finalizzate alla tutela idrogeologica e ad assicurare le condizioni di stabilità dei versanti, peraltro garantite dalle ridottissime pendenze previste, sia per la ricomposizione finale che per le gradonature in fase di coltivazione.
Non vi sono altri vincoli oltre a quelli generici sopra citati e si è verificato che nel comune di S. Giovanni Ilarione, come nei comuni limitrofi, non vi sono siti di interesse naturalistico compresi nella rete «Natura 2000» (SIC e ZPS).


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Si aggiunge che i comuni di San Giovanni Ilarione e di Vestenanova (Verona), per gli aspetti disciplinati dalla legge n. 183 del 1989, ricadono nel territorio di competenza dell'Autorità di bacino del Fiume Adige.
Gli elaborati del Progetto di Piano stralcio per la Tutela dal rischio idrogeologico-regione Veneto, adottato dall'Autorità di bacino ai sensi della legge n. 183 del 1989 e del decreto-legge n. 180 del 1998 e s.m.i. con delibera del comitato istituzionale n. 1/2001 del 18 dicembre 2001, nonché del Progetto di Prima Variante al Piano stralcio per la Tutela dal rischio Idrogeologico - regione Veneto, adottato con delibera di comitato istituzionale n. 1/2002 del 1o agosto 2002, non individuano alcuna area a rischio idraulico nei summenzionati comuni.
I medesimi elaborati riportano la perimetrazione di n. 2 aree a rischio elevato R3 e di n. 6 frane a rischio medio R2 nel comune di Vestenanova e di n. 2 frane a rischio elevato R3 di n. 3 frane a rischio medio R2 nel comune di San Giovanni Ilarione. Individuano, inoltre, n. 10 frane a rischio moderato R1 nel comune di Vestenanova e n. 13 frane a rischio moderato R1 nel comune di San Giovanni Ilarione.
La mancanza di indicazioni cartografiche o delle località del territorio interessato dall'interrogazione parlamentare non consentono nell'immediato di effettuare verifiche in merito all'eventuale presenza nell'area delle situazioni di rischio da frana sopracitate.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

REALACCI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in Italia, secondo quanto riferiscono Legambiente e UNAAPI (Unione nazionale associazioni apicoltori italiani), sono stati segnalati gravi morie di famiglie di api e in particolare questi fatti si sono ripetuti, nelle ultime due primavere, nella Pianura Padana in occasione delle semine di mais conciato con Gaucho il cui principio attivo è l'Imidacloprid;
studi scientifici hanno dimostrato la notevole dispersione di Imidacloprid nell'ambiente in occasione di tali operazioni di semina e questo può creare danni rilevanti alle api presenti negli areali frutticoli così come nei vigneti;
tali danni si ripercuotono sulla produzione di miele italiano con gravi ricadute economiche per un settore di notevole importanza e qualità;
ad opinione dell'interrogante, una politica agricola moderna e sostenibile deve tenere in considerazione tutti i soggetti implicati e interessati dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari e soprattutto si ritiene che il danno alle api debba essere considerato come un sensibile indicatore e come un primo possibile campanello d'allarme di ben più rilevanti conseguenze all'insieme dell'equilibrio ambientale;
i fitofarmaci in causa sono l'Imidacloprid e il Fibronil. Sin dalla loro introduzione in agricoltura in Francia, nel 1991, gli apicoltori hanno osservato gli effetti letali di queste molecole sulle api;
alla preoccupazione degli apicoltori si aggiunge quella di esperti scientifici di altri settori, preoccupati per eventuali effetti deleteri anche per la salute e per l'ambiente;
per questi motivi in Francia si è recentemente giunti a pronunciamenti giudiziari che, in osservanza al principio di precauzione, hanno vietato l'uso di questi pesticidi su alcune colture;
nonostante la situazione delle intossicazioni delle api in Italia sia di minore entità è oramai indifferibile che anche l'Italia si impegni ad acquisire con celerità tutti gli elementi che stanno alla base delle recenti pronunce e decisioni delle autorità francesi -:
se intenda attivare immediatamente tutte le misure per il monitoraggio degli effetti dei trattamenti fitosanitari sulle api e sull'ecosistema;


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se intenda adottare iniziative volte a ridefinire con la massima urgenza le procedure autorizzative dei nuovi preparati, adeguando l'indagine all'insieme dei loro possibili meccanismi d'azione con particolare attenzione alla persistenza d'azione delle molecole e alle possibili conseguenze dei dosaggi subletali.
(4-10246)

Risposta. - Le sostanze attive fipronil ed imidacloprid sono state autorizzate in Europa ancor prima del 26 luglio 1993, data di entrata in vigore dell'attuale normativa comunitaria (direttiva 91/414/CEE), rientrando così nel programma di revisione comunitaria delle sostanze attive ai sensi dell'articolo 8 della citata direttiva, secondo modalità e tempi anch'essi stabiliti a livello comunitario.
La procedura di revisione prevede la presentazione, da parte delle imprese, di un dossier di dati che devono rispondere ai requisiti, fissati dall'allegato II della direttiva stessa, e che comprende anche studi relativi ai diversi aspetti ecotossicologici, tra i quali la tossicità per api. L'esame e la valutazione dei dati forniti avvengono in base a principi validi per tutti i Paesi membri e si concludono, in caso di esito favorevole, con l'iscrizione della sostanza esaminata in una lista positiva, prevista dalla direttiva citata, di sostanze attive che possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari.
Specificamente, la sostanza attiva fipronil è in corso di revisione, in applicazione dei regolamenti 451/2000 e 703/2001 da parte della Francia, Stato relatore che ha inviato, in data 10 febbraio 2004, la monografia di valutazione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA); il documento non è ancora stato messo a disposizione degli Stati membri per le ulteriori fasi del processo di valutazione e revisione.
Analoga procedura è stata avviata per la sostanza attiva imidacloprid, in applicazione dei regolamenti 451/2000 e 1490/2002, che fissano tempi diversi per la conclusione dell'esame; lo Stato relatore è la Germania.
Il ministero dell'agricoltura francese, il 24 febbraio 2004, ha sospeso le autorizzazioni di prodotti per uso agricolo a base di fipronil, a seguito di un parere della
Commission d'études de la toxicité des produits phytosanitaires sulla monografia di valutazione del fipronil. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa dello stesso ministero, datato 23 febbraio 2004, il parere propone «la non-iscrizione del fipronil nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, tenuto conto delle preminenti preoccupazioni per l'ambiente e le specie selvatiche»; il comunicato precisa inoltre che tale sospensione si protrarrà, salvo nuovi dati scientifici debitamente dimostrati, fino alla decisione delle autorità comunitarie.
La procedura comunitaria di revisione prevede che il Paese relatore metta a disposizione di tutti gli altri Stati membri la monografia, con le motivazioni e le valutazioni che hanno portato alla proposta di non inclusione.
La Francia aveva, inoltre, sospeso a scopo cautelativo l'impiego di imidacloprid per la concia di semi di girasole, in attesa dei risultati di uno specifico programma di studio, ma non aveva, in un primo tempo, ritenuto necessario analogo provvedimento per la concia dei semi di mais.
Per quanto riguarda la situazione in Italia, va segnalato che le sostanze attive imidacloprid e fipronil sono state autorizzate in Italia rispettivamente, nel 1996 e nel 1998, in conformità con il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari (articolo 20 decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194) per ciascuna delle sostanze attive in questione, a seguito della valutazione della documentazione prevista dalla normativa nazionale vigente.
Attualmente risultano registrati 18 prodotti a base di imidacloprid, da solo (14 prodotti), o in miscela con altre sostanze attive insetticide (4 prodotti), di cui 5 autorizzati per la concia industriale di sementi di barbabietola da zucchero, mais, patata e girasole, 5 autorizzati per l'impiego in campo su fruttiferi, alcuni ortaggi, patata, tabacco, floreali ed ornamentali, e 8 prodotti (individuati con la sigla PPO) autorizzati per trattamenti di piante ornamentali da appartamento o da giardino (uso hobbistico).


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Analogamente, per quanto riguarda l'uso agricolo di fipronil, sono attualmente autorizzati 2 prodotti, uno per la concia industriale di sementi di mais, l'altro come geodisinfestante microgranulare per barbabietola da zucchero, mais, sorgo, girasole, patata, pomodoro, melanzana e tabacco.
In conformità con i pareri espressi dalla Commissione citata, e poiché si tratta di prodotti ad azione insetticida, nelle etichette di tutti i prodotti a base di imidacloprid o di fipronil, compresi quelli autorizzati per la concia delle sementi, sono riportate le seguenti indicazioni cautelative:
per la sostanza attiva imidacloprid: «il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api» a cui, per i prodotti autorizzati per l'impiego in campo, si aggiunge «Non trattare né in immediata prefioritura né in fioritura (almeno 10 giorni prima) per evitare la mancata impollinazione»;
per il fipronil: «il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli uccelli, gli organismi acquatici e le api. Non adoperare nel periodo della fioritura»;
per entrambe le sostanze attive il numero di applicazioni è stato limitato ad una all'anno.

In data 21 luglio 2003 è pervenuta al ministero delle politiche agricole e forestali la richiesta delle associazioni nazionali degli apicoltori (U.N.A.API CONAPI e A.A.P.I.) di sospendere la commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti fipronil e imidacloprid e di procedere nell'individuazione di protocolli per la verifica di innocuità dei prodotti in questione; tale richiesta è stata comunicata al ministero della salute per una valutazione congiunta.
Trattandosi di problematiche di carattere anche ecotossicologico, è stato coinvolto anche il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, in accordo con gli altri ministeri, ha proposto una riunione di coordinamento e l'esame della questione da parte della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari.
In attesa delle conclusioni della revisione e delle decisioni comunitarie su tale argomento, il ministero della salute ha avviato una revisione delle condizioni di impiego dei prodotti contenenti le sostanze attive fipronil ed imidacloprid, nell'ambito delle attività istituzionali della Commissione suddetta, alla quale partecipano anche i rappresentanti dei ministeri menzionati.
Nella riunione tenutasi il 28 aprile 2004, la Commissione, preso atto della situazione comunitaria e nazionale delle sostanze attive in questione, ha ritenuto di avviare una verifica delle condizioni di impiego dei prodotti contenenti fipronil ed imidacloprid autorizzati in Italia, basata sulle documentazioni attualmente disponibili, relative agli effetti di queste sostanze attive sulle api, nonché su informazioni aggiornate in merito alla situazione nazionale, da reperirsi con la collaborazione delle amministrazioni suddette.
Successivamente, le imprese che sostengono le sostanze attive in questione nel processo di revisione comunitaria hanno messo a disposizione degli esperti della Commissione tutte le documentazioni tecniche ad oggi disponibili sull'argomento, compresi i primi risultati di alcuni studi multifattoriali ancora in corso.
Il ministero delle politiche agricole e forestali inoltre ha inviato in data 27 luglio 2004 le prime relazioni dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria - sezione di apicoltura di Roma e dell'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna, prevedendo la possibilità di una riunione con i suddetti Istituti e con le Associazioni nazionali degli apicoltori U.N.A.API, CONAPI e A.A.P.I.
Risulta che nei giorni scorsi è stata messa a disposizione degli Stati membri la monografia di valutazione inviata dalla Francia all'AESA, monografia con la quale si potranno conoscere le valutazioni globali dello Stato relatore sulla sostanza attiva ed i motivi che lo hanno portato all'adozione dei provvedimenti cautelativi; l'argomento sarà, pertanto, riportato alle valutazioni della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari.
Il ministero della salute ha avviato in ambito nazionale le verifiche tecniche necessarie per la soluzione delle problematiche segnalate ed è in attesa di acquisire le


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informazioni necessarie per il coordinamento con gli organi comunitari sulle eventuali decisioni cautelative da adottare.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

BULGARELLI e CENTO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la mattina del 6 maggio il governo degli Stati Uniti ha annunciato l'adozione di nuove misure contro la repubblica Cubana secondo le parole del Presidente Bush, al fine di «accelerare il giorno in cui Cuba sarà libera»;
tali misure sono ispirate dal rapporto stilato dalla «Commissione d'Aiuto a una Cuba libera», documento che stabilisce obiettivi e compiti strategici per abbattere l'attuale Governo: incremento dell'appoggio alla controrivoluzione interna (59 milioni di dollari), una, secondo gli interroganti, disinvolta e spregiudicata campagna internazionale di discredito del Governo cubano, nuove manovre economiche per danneggiare l'economia dell'isola già sottoposta da decenni ad un pesantissimo embargo;
inasprire l'embargo da parte degli Stati Uniti a Cuba è un compito non facile, data l'eccezionale severità dell'embargo già in corso, pertanto le nuove misure suggerite dal rapporto stilato dalla «Commissione d'Aiuto a una Cuba libera», prevedono limitazioni pesantissime delle libertà individuali limitando le rimesse in liquidi, ma perfino i pacchi ai parenti di primo grado di cubani residenti negli Usa, escludendo così perfino aiuti alimentari a cugini, zii e nipoti. È difficile comprendere come quest'ingiustizia che impedisce all'emigrante di sostenere membri della sua famiglia, un inutile crudeltà senza precedenti, rientri tra le misure strategiche per liberare cuba; ma non basta tale divieto si estende perfino ai parenti di primo grado se membri del Partito Comunista, e così facendo si toglie a moltissimi anziani qualsiasi aiuto esterno;
la possibilità degli emigranti cubani residenti negli Usa di visitare la loro terra natia non solo è ridotta da una volta l'anno ad una ogni tre, vietandola per i primi tre anni, ma è limitata alle visite ai parenti di primo grado; sono poi contingentate le spese che durante queste visite possono esser fatte; drasticamente tagliati i viaggi studio e simili;
vengono previste pene severe per le violazioni e premi per chi le denuncia;
il rapporto contiene innumerevoli altre pesanti misure la cui ricaduta diretta graverebbe sul popolo cubano, e prevede la creazione di una sorta di alleanza internazionale contro Cuba -:
come il nostro Governo reputi il nuovo indirizzo dell'Amministrazione Bush nei confronti della Repubblica di Cuba, e se non intenda differenziare la propria posizione nei confronti del piccolo Stato dell'America Latina la cui popolazione da decenni soffre i pesanti embarghi, invitando attraverso gli opportuni strumenti diplomatici gli Stati Uniti, in quanto paese alleato, ad evitare inutili sofferenze alla popolazione cubana e ad aprire una politica di disgelo e di Pace.
(4-10120)

Risposta. - Nel corso del passo effettuato nel marzo 2004 dalla Presidenza irlandese presso l'incaricato d'affari cubano a Dublino, volto a sondare i margini di flessibilità del regime, il rappresentante cubano ha mantenuto una posizione di assoluta rigidità, ribadendo che qualsiasi gesto di apertura sul fronte dei diritti umani e dello «scongelamento» delle Ambasciate comunitarie resta da parte cubana condizionato ad un ripensamento della politica UE di inviti ai dissidenti per le feste nazionali. In tale contesto, l'UE ha quindi riconfermato il proseguimento delle misure contenute nella posizione comune del 5 giugno 2003.
Il 15 aprile 2004, nel corso della 60a sessione annuale della Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite che ha avuto luogo a Ginevra, è stata approvata una Risoluzione di condanna della situazione dei diritti umani a Cuba, presentata dall'Honduras e fortemente appoggiata dagli USA. In linea anche con l'orientamento espresso dai nostri
Partners comunitari, l'Italia ha votato a favore della Risoluzione, co-sponsorizzandone il testo. L'ultimo rapporto dei Capi Missione dell'Unione Europea all'Avana, pubblicato nel maggio scorso, ha confermato infatti l'assenza di progressi nella situazione dei diritti umani a Cuba.
A seguito del crescente inasprimento della repressione da parte delle Autorità cubane nei confronti dei dissidenti, il 26 aprile ha avuto luogo una nuova serie di processi e altri 10 dissidenti sono Stati condannati a pesanti pene detentive per


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reati che vanno dall'oltraggio alla nazione a turbative dell'ordine pubblico. Fra essi figurano il noto avvocato non vedente Gonzales Leyva ed un uomo di 76 anni. Il 18 maggio scorso altri 3 attivisti dei diritti umani sono stati condannati a pene detentive per disordine pubblico, oltraggio e resistenza all'autorità. Alla luce di tali avvenimenti la Presidenza irlandese dell'Unione Europea ha emesso, il 13 maggio 2004 a nome dei 25 Paesi membri, una dura dichiarazione di condanna, deplorando in particolare che i dissidenti fossero arrestati per aver esercitato il proprio legittimo diritto alla libertà di opinione, espressione, associazione ed assemblea, che le sentenze fossero state emesse ai termine di un processo non rispettoso dei requisiti minimi in materia di tutela dei diritti degli imputati e di imparzialità di giudizio, e fossero di severità sproporzionata ai reati contestati agli imputati.
Le nuove misure decise dagli Stati Uniti prendono anche spunto dalle raccomandazioni contenute nel Rapporto della
Commission for Assistance for a Free Cuba dove si disegna un ampio raggio di proposte nei più disparati settori per la possibile assistenza che da parte degli Stati Uniti potrebbe essere fornita a sostegno di una eventuale futura transizione democratica nell'isola caraibica. Tra le aree principali di una possibile azione vengono indicate, in particolare, il rafforzamento della società civile cubana, la rottura del blocco delle informazioni sull'isola detenuto dalle autorità cubane e le misure per la sospensione di risorse anche indirette al regime.
Si segnala inoltre che a seguito dell'aspra e sprezzante condanna da parte del regime cubano dei Paesi centroamericani che hanno votato a favore della Risoluzione approvata a Ginevra il 15 aprile 2004, il Messico e il Perù hanno preso la decisione senza precedenti di abbassare i rapporti diplomatici, con Cuba a livello di incaricato d'affari, richiamando i propri ambasciatori a L'Avana ed espellendo i capi missione cubani.
Cuba viene inoltre invitata a collaborare con il rappresentante personale dell'alto commissariato per i diritti umani a Cuba, signora Christine Chalet, nominata nel 1992 ed impossibilitata sino ad oggi a recarsi nel Paese per espletare le funzioni inerenti al mandato conferitole dalla commissione per i diritti umani dell'ONU, a causa del rifiuto opposto alla sua visita da parte del Governo cubano. La Chalet ha comunque prodotto un rapporto sulla situazione dei diritti umani per Cuba, pubblicato nel gennaio di quest'anno. Il documento contiene 10 raccomandazioni che il rappresentante personale per i diritti umani a Cuba dell'alto commissario rivolge alle autorità cubane per un adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e che vanno dalla ratifica del Patto delle Nazioni Unite sui Diritti Politici e Civili all'adozione di normative che garantiscano il diritto di associazione, di libertà sindacale e di stampa, dell'immediato rilascio di tutti i prigionieri politici detenuti nelle carceri del paese al ripristino della moratoria sulle esecuzioni capitali, interrotta nell'aprile 2003 quando tre persone furono giustiziate per aver operato il dirottamento di un battello al largo delle coste cubane.
Pur mantenendo un atteggiamento di fermezza riguardo all'esigenza di un effettivo miglioramento della situazione dei diritti umani nell'isola caraibica, il Governo Italiano ritiene comunque necessario adoperarsi per ricercare margini di flessibilità, mantenendo aperti, per quanto possibile, canali di comunicazione, soprattutto in campo culturale, con Cuba. Ciò al fine di facilitare il superamento dell'attuale impasse e consentire l'avvio di un dialogo basato su un impegno costruttivo con l'isola caraibica. Il Governo italiano sostiene quindi l'opportunità che il dialogo resti aperto, seppur con toni aspri e critici, anche e soprattutto considerando gli sviluppi futuri della Cuba del dopo Castro.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.

ROSSIELLO, CALDAROLA, SASSO, PIGLIONICA e NICOLA ROSSI. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
le copiose ed insistenti piogge di maggio e giugno, dopo un mese di aprile


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particolarmente umido, hanno distrutto il 90 per cento circa della produzione ciliegicola della provincia di Bari con punte del 100 per cento per la varietà più pregiata denominata «Ferrovia»;
il danno diretto per i produttori è valutabile in quasi 100 milioni di euro non solo sotto l'aspetto quantitativo, ma anche per il prezzo di vendita all'industria alimentare dello «scarto» sceso da una media di due-tre euro a venti trenta centesimi per ogni chilogrammo (è appena il caso di ricordare l'altissimo valore aggiunto della ciliegia «Ferrovia» che sui mercati esteri ricchi flotta dai 15 ai 20 euro al chilo);
la perdita occupazionale è di circa 300 mila giornate lavorative, anche a seguito del blocco di tante aziende del settore ortofrutticolo pugliese, che proprio con la campagna delle ciliegie avviano il ciclo produttivo che si chiude a fine autunno con la lavorazione dell'ultima uva da tavola;
per il terzo anno di seguito la campagna ciliegicola risulta dolorosamente penalizzata per l'economia della provincia di Bari e, in particolare, per i Comuni di Conversano, Turi, Castellana Grotte Sanmichele e Acquaviva nei cui territori è concentrata la produzione della varietà più pregiata di cui si è detto;
considerate le numerose calamità naturali intervenute nell'anno corrente e le scarse risorse individuate in finanziaria per la legge n. 185 del 1992 -:
quali iniziative intenda adottare a sostegno delle imprese e delle cooperative dei produttori a causa della calamità e del mancato raccolto, nonché a favore dei lavoratori per il riconoscimento ai fini previdenziali e assistenziali dello stesso numero di giornate accreditate nell'anno 2003;
qualora le risorse di cui alla legge n. 185 del 1992 non fossero sufficienti a coprire le necessità di cui sopra, quali iniziative intenda assumere.
(4-10230)

Risposta. - Si fa presente che per le persistenti piogge abbattutesi da aprile a giugno 2004 sul territorio della provincia di Bari, potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 3 del decreto legislativo n. 102 del 2004, qualora gli organi tecnici della regione accertino danni sulla produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiori al 30 per cento (20 per cento se trattasi di zone svantaggiate).
Allo stato, la regione Veneto, territorialmente competente, non ha ancora avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.
Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, l'amministrazione provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

RUZZANTE. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
la grandinata che ha colpito mercoledì 2 giugno 2004 il territorio della provincia di Padova ha prodotto danni ingenti;
molti agricoltori, specialmente nella zona a sud di Padova, hanno perso il raccolto di una stagione;
sono stati colpiti i vigneti, i frutteti, i campi di cereali, soprattutto grano ed orzo;
l'area colpita è una fascia lunga venti chilometri, che parte appunto dai quartieri di Padova, Bassanello e Mandria, per arrivare fino a Monselice. Sono compresi i comuni di Albignasego, Maserà, Montegrotto, Due Carrare, Cartura e San Pietro Viminario;
si tratta di una zona ricca di colture di qualità;


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per alcuni agricoltori le perdite superano l'80 per cento del raccolto, a Rubano i danni arrivano al 100 per cento;
l'unico rimedio è rappresentato dai risarcimenti da parte delle assicurazioni, visto che dal 2004 sono cessati gli aiuti compensativi, tramite l'ispettorato Agrario, dal fondo di solidarietà nazionale;
la grandinata ha colpito anche la zona dei Colli Euganei, dove si producono i bianchi e i rossi Doc dei Colli. Per fortuna i danni sono limitati al 25-30 per cento del raccolto. Mentre le coltivazioni di ciliegio hanno subito danni enormi dal momento che è andato perso tutto;
a Montegrotto, Torreglia e Tramonto sono stato colpite anche le carrozzerie delle auto -:
se il Governo sia a conoscenza dell'accaduto;
se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative volte a prevedere forme di intervento economico straordinario per tutelare gli agricoltori colpiti.
(4-10192)

Risposta. - Si fa presente che per la grandinata, che il 2 giugno 2004 ha colpito il territorio della provincia di Padova, potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 3 del decreto legislativo n. 102 del 2004, qualora gli organi tecnici della Regione accertino danni sulla produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiori al 30 per cento (20 per cento se trattasi di zone svantaggiate).
Allo stato, la regione Veneto, territorialmente competente, non ha ancora avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.
Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, l'amministrazione provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

SERENA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 13 maggio 1999, n. 133, «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», prevede all'articolo 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche): «1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche), e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di governo competente in materia di sport:
a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.
3. All'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".


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4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di imposta relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, infine, la seguente lettera: "i-ter): le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle Società Sportive dilettantistiche".
6. All'articolo 91-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla metà".
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario, per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge»;
il decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche», prevede all'articolo 2 «Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sui compensi comunque denominati»: «1. I compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria attività, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all'importo massimo complessivo annuo di lire 6.000.000.
2. La parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce interamente reddito per il percipiente persona fisica, senza le esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole categorie reddituali; le società o associazioni sportive dilettantistiche eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura fissata, per il primo scaglione di reddito, dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi e maggiorata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'atto del pagamento i percipienti


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autocertificano alle società o associazioni sportive dilettantistiche eventuali compensi della stessa natura loro erogati da altri soggetti.
3. I soggetti che erogano i compensi di cui al presente articolo certificano comunque ai percipienti i compensi corrisposti, anche se non assoggettati a ritenuta, e presentano, con le ordinarie modalità, la dichiarazione dei sostituti d'imposta.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano:
a)società sportive dilettantistiche, il CONI, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
b)compensi per le prestazioni inerenti la propria attività, quelli corrisposti per promuovere l'attività sportiva dilettantistica.

Sono esclusi, invece, quelli erogati dall'organismo ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento delle attività amministrative o, in generale, di gestione dell'organismo stesso, nonché quelli corrisposti ad artisti o professionisti di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, o ad esercenti attività d'impresa di cui all' articolo 51, comma 1, dello stesso testo unico.
5. La disciplina fiscale dell'attività sportiva dilettantistica di cui al presente articolo sostituisce quella contenuta nella legge 25 marzo 1986, n. 80. I riferimenti alla predetta legge n. 80 del 1986 contenuti nell'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi e nelle altre disposizioni di carattere fiscale, devono intendersi operati all'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e alle norme di attuazione recate dal presente decreto»;
il medesimo decreto prevede all'articolo 4, «Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti e procedure di controllo»: «1. I versamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente regolamento, comprese le erogazioni di cui al precedente articolo, i contributi a qualsiasi titolo corrisposti, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva o mediante carte di credito o bancomat.
2. I pagamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati dalle società e dalle associazioni di cui al presente regolamento per operazioni inerenti l'attività istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi di cui all'articolo 2, sono eseguiti con le modalità previste dal comma 1.
3. I pagamenti o i versamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle previste nei precedenti commi concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti gli altri soggetti che organizzano o promuovono attività sportive con l'impegno di atleti che, al momento dello svolgimento della prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti secondo le disposizioni vigenti.
5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria procedono, anche sulla base di criteri selettivi fissati annualmente, al controllo dei soggetti di cui al presente regolamento» -:
se non si ritenga opportuno adottare le adeguate iniziative anche di carattere normativo affinché:
a) venga aumentata da 100.000 a 500.000 lire l'entità dei movimenti da eseguire attraverso documentazione bancaria;
b) venga aumentata da 6.000.000 a 10.000.000 di lire la base dei compensi per cui atleti e dirigenti sono tenuti all'autocertificazione;


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c) la dichiarazione del reddito venga eseguita a carico delle associazioni sportive che non sono, invece, in grado di inseguire tutte le operazioni eseguite dai loro collaboratori.
(4-01019)

Risposta. - L'interrogante chiede la modifica di talune disposizioni concernenti le associazioni sportive dilettantistiche.
Al riguardo, l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha modificato, sostanzialmente, l'intero impianto normativo di dette società ed associazioni.
Sul punto l'Agenzia delle entrate ha fatto presente di aver diramato le istruzioni relative alla novellata disciplina, con la circolare 22 aprile 2003, n. 21/E.
Per quanto riguarda, in particolare, le proposte formulate dall'interrogante, l'Agenzia delle entrate ha comunicato che il limite di detraibilità stabilito, nella misura del 19 per cento dell'imposta lorda, dall'articolo 15, comma 1, lettera
i-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle erogazioni liberali in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, è stato elevato dai precedenti due milioni di vecchie lire, a 1.500 euro, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Risulta, altresì, essere stato elevato, in virtù del comma 3, del citato articolo 90 della legge n. 289 del 2002, da 10.000.000 delle vecchie lire a 7.500 euro, il limite di esenzione dalle imposte sui redditi, stabilito dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per le somme erogate dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica di cui all'articolo 67, comma 1, lettera
m), del citato decreto.
L'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto ministeriale del 26 novembre 1999, n. 473, stabilisce, inoltre, che «All'atto del pagamento i percipienti autocertificano alle società o alle associazioni sportive dilettantistiche eventuali compensi della stessa natura loro erogati da altri soggetti». Con tale disposizione il legislatore ha inteso porre a carico degli sportivi dilettanti l'onere di autocertificare al soggetto erogatore i compensi dello stesso tipo già eventualmente percepiti nel corso del periodo d'imposta senza individuare alcun limite di ammontare.
Infine, riguardo all'ultimo quesito formulato dall'interrogante, si rappresenta che i redditi di cui trattasi rientrano tra quelli indicati all'articolo 81, lettera
m) - redditi diversi - del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In tal caso la dichiarazione dei redditi deve sempre essere presentata dal soggetto che li percepisce, mentre costituisce onere della società o associazione che eroga i compensi, la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) anche se i compensi medesimi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

SGOBIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
il Sostituto Procuratore della Repubblica di Paola (Cosenza), Francesco Greco, ha avviato un'inchiesta, da cui potrebbe scaturire un processo, sulla motonave Rosso, la cosiddetta «nave dei veleni», della compagnia Ignazio Messina, arenatasi dopo un principio di affondamento il 14 dicembre 1990 sulla spiaggia di Formiciche nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza, per dimostrare il dolo nel tentativo di affondamento e l'occultamento dei rifiuti tossici o radioattivi, reato che in caso di fallimento rischia di cadere in prescrizione;
da nuove notizie, peraltro apparse sul settimanale l'Espresso, si apprende che in mano della Procura della Repubblica di Paola, ci sarebbero due testimonianze oculari che saprebbero localizzare, con estrema precisione, il punto in cui furono


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sotterrati i rifiuti della motonave Rosso, che si troverebbero ad una profondità di circa 40 metri in località Grassullo, nello stesso comune di Amantea, e in località Foresta, nel comune di Serra D'Aiello, sempre in provincia di Cosenza;
da quanto si apprende da alcuni organi d'informazione, i magistrati che hanno aperto l'inchiesta avrebbero già raccolto una grande quantità di elementi di un certo rilievo da cui scaturirebbe uno scenario inquietante e sconcertante in materia di smaltimento illegale dei rifiuti;
l'indagine rompe il muro di silenzio che attorno alla vicenda, che ha un interesse nazionale, si stava erigendo e potrebbe contribuire a fare piena luce e definitiva chiarezza -:
se non ritengano opportuno adoperarsi, presso i soggetti competenti, affinché lo Stato, come tutore ex lege della salute dei cittadini italiani, si costituisca parte civile nel processo che potrebbe scaturire dall'inchiesta avviata.
(4-10457)

Risposta. - In merito a quanto indicato nell'atto ispettivo cui si risponde, riguardante le vicende della Jolly Rosso, si rappresenta che il problema è già da tempo all'attenzione delle amministrazioni centrali e locali, nonché dell'autorità giudiziaria che, anche con l'ausilio del comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, sta conducendo le indagini del caso per accertare i fatti, anche con l'individuazione delle aree interessate dai lamentati fenomeni di inquinamento provocati da sostanze illegalmente depositate, per dare successivamente corso, attraverso gli enti competenti, alla bonifica dei luoghi.
Dette indagini sono ancora in corso e in relazione all'eventuale pregiudizio ambientale subito dallo Stato e per esso dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 31 agosto 2004 si è proposto di avviare la procedura di costituzione di parte civile, attraverso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, quale parte offesa nel procedimento penale per l'accertamento dei reati in materia ambientale nei confronti delle persone, ove individuate, responsabili dei fatti in questione richiedendo, nel contempo, l'autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento affari giuridici e legislativi.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

SGOBIO e PISTONE. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'UNIRE è un Ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l'attività ippica e ai settori connessi come quelli delle corse e dell'allevamento dei cavalli ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole;
la nomina degli handicappers per le corse dei cavalli al trotto (addetti alla vigilanza delle corse che provvedono in particolare alla stesura dei programmi delle corse, presenziano alla dichiarazione dei partenti, compilano le corse ad invito, assegnano numeri e distanza ai concorrenti, e in generale sovrintendono a quanto necessario all'organizzazione delle corse: vedi articolo 82 Regolamento delle corse al trotto), è di competenza dell'UNIRE (articolo 78 Regolamento delle corse al trotto), e segnatamente del Segretario Generale (come da nota 20 maggio 2003 del Segretario Generale) che sancisce la propria competenza funzionale in ordine alla nomina periodica degli handicappers;
risulta dalle nomine dell'Ente che per il mese di luglio 2004 è avvenuta, da parte dell'Unire, la nomina di un handicapper per più ippodromi nella stessa giornata ed orario;
vi sono state reiterate situazioni di nomina di medesimi handicappers, su più ippodromi, per i quali la dichiarazione dei partenti è programmata in contemporanea, nello stesso giorno, alla medesima ora;
coloro che hanno provveduto alle predette nomine, non sembrano aver pensato come possano gli handicappers in


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oggetto «presenziare ai partenti» (tale compito rientra negli obblighi regolamentari degli handicappers, articolo 82 Regolamento delle Corse al Trotto, 6 comma) in segreterie tecniche di ippodromi distanti centinaia di chilometri;
né sembrano essere state rispettate quelle garanzie di massima efficienza e trasparenza nello svolgimento delle attività di controllo, che sono poste alla base dei criteri di nomina come da deliberazione commissariale UNIRE n. 64 del 27 giugno 2003;
inoltre si corre il rischio di fare invalidare uno o più convegni di corse - con clamorosi esiti sulle scommesse e sulla credibilità del gioco che costituisce fonte di rilevante entrata per l'Erario - per l'assenza dell'handicapper, che in uno degli ippodromi diversi per i quali è stato nominato, evidentemente non può presenziare -:
se il Ministro fosse a conoscenza della ragione per la quale non sia stata data alcuna risposta alla richiesta di rispetto dei criteri di nomina degli handicappers che l'UNAGT (Unione nazionale Allenatori Guidatori trotto) a mezzo del proprio legale, aveva avanzato sin dal 13 maggio 2004;
in ogni caso quali iniziative intenda adottare per riportare l'Ente sui binari della correttezza amministrativa-contabile, di trasparenza e credibilità.
(4-10585)

Risposta. - L'interrogazione cui si risponde pone l'accento su talune specifiche problematiche che esulano dall'attività di vigilanza dell'amministrazione.
Di seguito, pertanto, si riportano i chiarimenti forniti dall'UNIRE ai quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo.
L'Ente ha precisato che la figura di
handicapper, prevista dall'articolo 77 del Regolamento delle corse al trotto, si riferisce ai responsabili degli uffici tecnici presso gli ippodromi - dipendenti delle società di corse - che definiscono la programmazione locale delle corse nel rispetto delle linee guida fissate dall'Ente in ordine alla dotazione dei premi, alla suddivisione del montepremi per fasce di età eccetera.
Inoltre, gli
handicapper svolgono una funzione di certificazione al momento della dichiarazione dei partenti, percependo, pertanto, una indennità diaria al pari degli altri funzionari delle corse.
Non tutti gli
handicapper hanno sottoscritto il contratto con l'amministrazione UNIRE entro il termine prescritto dall'Ente.
Pertanto, questi ultimi, pur continuando a svolgere l'incarico per conto delle società di corse, non hanno titolo a ricevere l'indennità prevista per lo svolgimento dell'incarico.
L'UNIRE ha chiesto a tutti i collaboratori, addetti al controllo e disciplina delle corse, la sottoscrizione del contratto al fine di regolarizzare ed individuare al meglio la posizione di tali soggetti nei confronti dell'Ente non al fine di ricondurre in capo agli stessi soggetti responsabilità proprie delle società di corse.
Questo perché l'UNIRE, nel caso specifico degli
handicapper, è tenuto ad erogare indennità aggiuntive rispetto ai compensi da parte delle singole Società di corse per l'attività svolta.
Come si è avuto modo precedentemente di precisare, tra le funzioni dell'
handicapper, presso la società di corse, vi è quella di convalidare la dichiarazione dei partenti.
Non risulta che uno stesso
handicapper abbia svolto contestualmente le proprie funzioni su due ippodromi diversi, in quanto in una tal evenienza ha sempre operato un altro handicapper in luogo del soggetto nominato e tale sostituzione non ha comportato l'erogazione di compensi da parte dell'UNIRE.
Infine, nel ricordare che la figura professionale del «commissario-guidatore» è riconosciuta ed operante nell'ambito delle corse al trotto, l'UNIRE ha precisato che per la selezione, indetta con determinazione n. 1814 del 12 marzo 2004, non era disciplinata alcuna previsione di una riserva in favore di guidatori aspiranti commissari.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.


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SGOBIO e PISTONE. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'Unire è un Ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l'attività ippica e ai settori connessi come quelli delle corse e dell'allevamento dei cavalli ed è soggetto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole;
l'Unire ha indetto un bando di partecipazione a 4 corsi di formazione per n. 60 addetti al controllo e disciplina delle corse trotto-galoppo, per la successiva iscrizione negli elenchi Unire;
l'Unire, secondo la deliberazione commissariale n. 95/03, deve organizzare corsi di qualificazione al fine dell'iscrizione nell'Elenco degli addetti al controllo delle corse, esclusivamente nel caso in cui sussistano motivate esigenze di carattere tecnico, economico e di mancanza del numero degli addetti, sentite le Associazioni di Categoria che forniscono ogni utile collaborazione;
in un contesto nel quale emergono: situazioni di esuberanza di addetti, necessità di tagli di spesa il Segretario generale avrebbe rivisto in peius le attribuzioni economiche agli addetti; come risulta dalla determinazione n. 1814 del 12 marzo 2004 in ordine alla quale non risulterebbero all'interrogante tentativi di mediazione con le organizzazioni sindacali;
non sono mai stati indetti i corsi di aggiornamento, previsti dalla delibera Unire n. 64 del 2003, al fine di garantire la formazione di giurie qualificate e il miglior standard professionale per la direzione delle corse, aggiornamento quanto mai opportuno, di fronte alle lamentele delle categorie ippiche per le difformità di giudizio e per le contestate decisioni degli addetti al controllo disciplinare;
appare dubbia la necessità di reperire personale già di comprovata esperienza, come ad esempio commissari-guidatori, per i quali invece nessun bando è stato mai pensato;
inoltre non è stata attuata la deliberazione dell'Unire n. 230 del 26 aprile 2002, in cui veniva indetto un concorso per guidatori di comprovata esperienza e competenza nel settore trotto, proprio per accrescere il livello qualitativo tecnico degli addetti alla vigilanza con l'acquisizione di personale capace, competente e, appunto, esperto, professionale, ai fini della garanzia di trasparenza e regolarità delle corse;
anche a causa delle mancanze di cui sopra, si stanno verificando episodi allarmanti quali persino le sostituzioni di cavalli (v. caso Ellas prova qualifica riunione Aversa 10 dicembre 2003) e il deferimento delle corse (v. tris Padova - lunedì 12 luglio);
non è stata data risposta alla protesta dell'UNAGT (Unione nazionale allenatori guidatori trotto), relativa anche alla esclusione della figura del commissario-guidatore dal bando in questione -:
se il Ministro sia a conoscenza di quali siano le motivate esigenze di carattere tecnico, economico e di mancanza del numero degli addetti, che hanno condotto l'Unire ad indire il bando in questione;
se il Ministro sia a conoscenza se siano state sentite, come d'obbligo, le associazioni di categoria, e in caso negativo (come sembra essere avvenuto), per quale ragione non siano state sentite;
se il Ministro sia a conoscenza in quale elenco, e quale sezione dell'elenco, quanto al trotto, dovrebbero essere iscritti i vincitori dei corsi;
se il Ministro sia a conoscenza della ragione per la quale non sono invece indetti corsi di aggiornamento, previsti dalla delibera Unire 64/03, al fine di garantire la formazione di giurie qualificate e il miglior standard professionale per la direzione delle corse, e che debbono essere effettuati a cadenza quadrimestrale;
quali iniziative si intendano adottare per riportare l'Ente sui binari della correttezza amministrativa-contabile e di normali relazioni sindacali e sociali visto


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che l'attuale dirigenza Unire sembra non voler tenere in considerazione questi argomenti.
(4-10594)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione cui si risponde si ricorda, innanzi tutto, che le specifiche problematiche rappresentate esulano dall'attività di vigilanza dell'amministrazione.
Al riguardo, l'UNIRE ha precisato che un ampliamento dell'attuale numero degli addetti al controllo delle corse trova fondamento nella considerazione dell'esigenza di presidiare l'intero territorio nazionale, attraverso professionalità qualificate da utilizzare secondo criteri di territorialità ed economicità.
La valutazione di tale esigenza è stata comunicata alle associazioni di categoria nel corso di appositi incontri, con i quali è stato aperto il confronto sulla questione relativa al trattamento economico degli addetti al controllo corse.
L'Ente ha precisato che, nel quadro degli interventi volti ad assicurare l'omogeneizzazione della normativa e delle funzioni di controllo inerenti ai settori trotto, galoppo e sella, ha previsto l'istituzione di un elenco unico degli addetti al controllo delle corse, comprendente tutte le diverse figure professionali utilizzate in tale ambito.
In tale prospettiva, il corso di formazione, indetto dall'UNIRE, garantirà la preparazione degli addetti relativamente a tutti i comparti delle corse e comporterà l'iscrizione degli stessi in un unico elenco.
Sempre nell'ottica dell'integrazione, inoltre, sono stati previsti per il corrente anno 2004 quattro corsi di sviluppo professionale volti a sviluppare le competenze dei funzionari di gara, attualmente idonei a svolgere le loro funzioni esclusivamente in uno dei comparti suddetti, estendendone l'idoneità ad operare anche negli altri comparti.
Tale intervento di formazione, quindi, è volto a garantire l'aggiornamento professionale delle risorse attualmente impiegate dall'Ente.
In ordine alla compatibilità dell'ingresso di 60 nuovi addetti al controllo e le economie da adottare per mantenere il livello del montepremi 2005 in linea con quello del 2004, si fa presente che il costo degli addetti al controllo è connesso unicamente al numero delle corse effettuate, essendo questi remunerati in relazione alle giornate di corse effettive.
Peraltro, l'incremento del numero degli addetti, in quanto volto a consentirne l'impiego secondo criteri di territorialità, è destinato a realizzare consistenti riduzioni dei costi attualmente sostenuti dall'Ente per il rimborso delle spese di trasferta anticipate dai collaboratori.
Infine, quanto alla determinazione n. 1814 del 12 marzo 2004, riguardante il trattamento economico degli addetti al controllo, si precisa che tale provvedimento ha previsto unicamente una revisione della tipologia dei compensi dovuti al fine di semplificare ed escludere le incongruenze del precedente sistema indennitario, caratterizzato da una molteplicità di voci e da complessi meccanismi di quantificazione; pertanto, i risparmi di spesa attesi dall'applicazione di tale provvedimento non sono ricollegabili ad una rivisitazione
in peius delle attribuzioni economiche degli addetti ma unicamente alla razionalizzazione del sistema di utilizzo e, quindi, di remunerazione degli stessi.
L'adozione del provvedimento, in ogni caso, è stata preceduta da numerose consultazioni con le organizzazioni di categoria.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

SGOBIO. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'UNIRE è un ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l'attività ippica e ai settori connessi, come quelli delle corse e dell'allevamento dei cavalli, ed è controllato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
ai sensi dell'articolo 78 del regolamento delle corse al trotto è l'UNIRE a dover provvedere alla nomina dei membri di giuria, starter, commissari, handicapper e giudici di arrivo e, ai sensi dell'articolo 77


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del medesimo regolamento, per le singole riunioni la nomina del personale di vigilanza appartiene alla competenza dell'ENCAT (ora incorporato, per effetto della legge n. 449 del 1999, nell'Area trotto dell'UNIRE). Ne consegue, in termini assolutamente incontrovertibili, che la nomina di un handicapper (così come la nomina di qualsiasi personale di vigilanza) è di competenza esclusiva dell'UNIRE e, di fatto, tali nomine sono state sempre fatte o dal Commissario (o Consiglio di amministrazione) ovvero dal Segretario generale;
non vi è traccia di alcun intervento istituzionalmente possibile né dell'addetto all'ufficio programmazione né del dirigente dell'Area trotto. Nella specie, le nomine sono effettuate dal Segretario generale dell'UNIRE, che ha sancito la propria competenza per le nomine periodiche degli addetti alla vigilanza;
sulla base della deliberazione n. 64 del 27 giugno 2003 («Criteri di nomina addetti al controllo disciplinare corse al trotto») dell'UNIRE la nomina degli addetti al controllo disciplinare delle corse al trotto deve avvenire in base al punteggio derivante da specifici criteri di nomina in funzione degli incarichi ricoperti (Presidente di giuria, starter, membro di giuria, handicapper, commissario, giudice di arrivo, aiuto-starter), ed a cadenza almeno quadrimestrale (cadenza disposta dalla delibera commissariale n. 95 del 16 settembre 2003), da attingere dagli iscritti negli appositi elenchi istituiti, per il trotto, dalla delibera n. 95/03 in applicazione dell'articolo 77 del regolamento corse;
sulla base della stessa deliberazione va assicurato a coloro che conseguono lo stesso punteggio un numero complessivo di giornate di nomina tendenzialmente eguale, mentre ciascun addetto al controllo disciplinare delle corse non può svolgere in un quadrimestre un numero di giornate effettive di funzione superiore a 60;
i criteri utilizzati al fine di procedere alla nomina attengono alla competenza tecnica acquisita dall'addetto alla vigilanza delle corse, alla conoscenza delle disposizioni regolamentari in materia, alle esperienze nel settore, al titolo di studio posseduto e alla disponibilità ad effettuare gli incarichi conferiti;
la nomina degli handicapper per le corse dei cavalli al trotto (addetti alla vigilanza delle corse che provvedono in particolare alla stesura dei programmi delle corse, presenziano alla dichiarazione dei partenti, compilano le corse ad invito, assegnano numeri e distanza ai concorrenti, e in generale sovrintendono a quanto necessario all'organizzazione delle corse: si veda l'articolo 82 del regolamento delle corse al trotto), è di competenza dell'UNIRE (articolo 78 del regolamento delle corse al trotto), e segnatamente del Segretario generale (come da nota del 20 maggio 2003 del Segretario generale), che sancisce la propria competenza funzionale in ordine alla nomina periodica degli handicapper;
risulta dalle nomine dell'ente che per il mese di agosto e settembre 2004 su alcuni ippodromi non sono stati nominati handicappers, in evidente contrasto con l'articolo 82, sesto comma, del Regolamento delle corse al trotto, a mente del quale appunto l'handicapper deve «presenziare ai partenti»;
risulta dalle stesse nomine dell'ente che vi sono handicappers «nominati presso l'Area trotto a disposizione del Dirigente», che sono stati nominati, per i mesi di agosto e settembre in ippodromo, portando a 4 il numero degli handicappers nello stesso, in contraddizione con l'assenza di handicappers in altri campi nello stesso mese;
dalle stesse nomine risulta che alcuni handicappers siano stati nominati, nello stesso mese a svolgere, oltre alla loro mansione, anche la qualifica di commissari in altri ippodromi;
ad opinione dell'interrogante, si corre il rischio di fare invalidare uno o più convegni di corse - con clamorosi esiti sulle scommesse e sulla credibilità del gioco che costituisce fonte di rilevante entrata per l'erario - per l'assenza dell'handicapper in alcuni ippodromi;


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la nomina di handicappers in qualità di funzionario potrebbe non essere conforme alla normativa indicata negli articoli 78-82 del Regolamento delle Corse al Trotto trattandosi di ruoli specifici e profili, preparazioni, tirocini e competenze del tutto diverse -:
quali interventi urgenti intenda adottare al fine di riportare l'ente sui binari della correttezza amministrativo-contabile, di trasparenza e credibilità, considerando anche che, qualora si trovasse riscontro alle preoccupazioni e interrogativi posti dall'interrogante, tale condotta potrebbe anche determinare un vantaggio patrimoniale per alcuni a discapito di altri;
quali siano le ragioni per cui le nomine, effettuate dal Segretario generale, continuano ad essere a cadenza mensile o bimestrale anziché quadrimestrale;
quali siano i criteri cui concretamente rispondano tali nomine;
se nell'adozione dei piani di nomina venga rispettato il principio della parità di trattamento.
(4-10693)

Risposta. - Con riferimento all'atto ispettivo cui si risponde, si ricorda, innanzi tutto, che le specifiche problematiche rappresentate esulano dall'attività di vigilanza dell'Amministrazione.
Riguardo a quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, l'UNIRE ha precisato che la figura di
handicapper, prevista dall'articolo 77 del Regolamento delle corse al trotto, si riferisce ai responsabili degli uffici tecnici presso gli ippodromi - dipendenti delle società di corse - che definiscono la programmazione locale delle corse nel rispetto delle linee guida fissate dall'Ente in ordine alla dotazione dei premi, alla suddivisione del montepremi per fasce di età eccetera.
Inoltre, gli
handicapper svolgono una funzione di certificazione al momento della dichiarazione dei partenti, percependo, pertanto, una indennità diaria al pari degli altri funzionari delle corse.
Non tutti gli
handicapper hanno sottoscritto il contratto con l'amministrazione UNIRE entro il termine prescritto dall'Ente.
Pertanto, questi ultimi, pur continuando a svolgere l'incarico per conto delle società di corse, non hanno titolo a ricevere l'indennità prevista per lo svolgimento dell'incarico.
L'UNIRE ha chiesto a tutti i collaboratori, addetti al controllo e disciplina delle corse, la sottoscrizione del contratto al fine di regolarizzare ed individuare al meglio la posizione di tali soggetti nei confronti dell'Ente non al fine di ricondurre in capo agli stessi soggetti responsabilità proprie delle società di corse.
Questo perché l'UNIRE, nel caso specifico degli
handidapper, è tenuto ad erogare indennità aggiuntive rispetto ai compensi da parte delle singole società di corse per l'attività svolta.
Come si è avuto modo precedentemente di precisare, tra le funzioni dell'
handicapper, presso la società di corse, vi è quella di convalidare la dichiarazione dei partenti.
Non risulta che uno stesso
handicapper abbia svolto contestualmente le proprie funzioni su due ippodromi diversi, in quanto in una tal evenienza ha sempre operato un altro handicapper in luogo del soggetto nominato e tale sostituzione non ha comportato l'erogazione di compensi da parte dell'UNIRE.
Infine, nel ricordare che la figura professionale del «commissario-guidatore» è riconosciuta ed operante nell'ambito delle corse al trotto, l'UNIRE ha precisato che per la selezione, indetta con determinazione n. 1814 del 12 marzo 2004, non era disciplinata alcuna previsione di una riserva in favore di guidatori aspiranti commissari.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

VALPIANA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
le istituzioni democratiche repubblicane sono lo strumento attraverso cui, come recita l'articolo 1 della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza, il popolo italiano esercita la sovranità che gli appartiene;


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ancora la Costituzione (articolo 114) stabilisce che Comuni, Province, città metropolitane e Regioni sono enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni;
proprio in considerazione dell'importantissimo ruolo svolto dalle Assemblee elettive democratiche, la prassi vuole che la forza pubblica non intervenga all'interno delle Aule se non per ordine o previa autorizzazione data dal Presidente dell'Assemblea e che il mantenimento dell'ordine pubblico sia garantito dall'autorità preposta (Presidente del Consiglio), eventualmente coadiuvato da personale interno all'istituzione (per i Comuni i vigili urbani);
nel corso del Consiglio Comunale, riunito in seduta straordinaria, su iniziativa del gruppo di Forza Italia, per affrontare la situazione abitativa e sociale delle popolazioni di etnia rom e sinta nella città di Verona, il giorno 9 luglio 2004, i cittadini presenti nelle tribune per il pubblico hanno manifestato il loro disappunto e la loro contrarietà alle politiche adottate, con rumoreggiamenti, l'esposizione di uno striscione e il lancio di volantini;
il Presidente del Consiglio, in un primo tempo, ha sopportato il rumoreggiamento, invitando con richiami verbali a ristabilire un comportamento consono;
successivamente la seduta è stata sospesa ed il vice Presidente ha richiesto lo sgombero del pubblico;
a quel punto, sono intervenuti una ventina di agenti della Polizia di Stato, in tenuta antisommossa -:
quale valutazione dia dell'accaduto;
come mai le forze dell'ordine abbiano potuto intervenire così tempestivamente, già in tenuta antisommossa;
come mai cittadini che, pur non manifestando il rispetto dovuto ai lavori di un'assemblea democratica, si limitavano ad una manifestazione di dissenso meramente verbale, siano stati affrontati in modo, secondo l'interrogante, tanto autoritario;
se non ritenga, visto lo svolgersi dei fatti, che l'ordine fosse stato dato in modo preventivo e, qualora ciò fosse avvenuto, se non si possa conseguentemente intravedere un pericolo per lo svolgimento delle attività democratiche.
(4-10528)

Risposta. - L'8 luglio 2004, il comune di Verona aveva provveduto ad eseguire lo sgombero di un campo nomadi abusivo situato in Strada La Rizza. In segno di solidarietà alle operazioni assistevano una dozzina di appartenenti al centro sociale «La Chimica, al Coordinamento Migranti «Cesar K» e al «Circolo Pink».
Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dei nomadi, le citate associazioni manifestavano l'intenzione di porre in essere una azione dimostrativa in occasione della riunione straordinaria del consiglio comunale di Verona, programmata per il 9 luglio 2004.
In particolare, la locale questura adottava una ordinanza in cui veniva stabilito che l'intervento delle forze dell'ordine, avrebbe dovuto effettuarsi, nel pieno rispetto dell'autonomia dell'ente locale, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale e d'intesa con la polizia municipale.
Il 9 luglio 2004, come previsto, i «disobbedienti» si recavano presso il municipio con bombolette spray e striscioni.
La polizia municipale, che regolamentava l'accesso alla sala consiliare, identificava 22 persone che prendevano posto nella balconata sovrastante l'aula.
Durante gli interventi dei consiglieri, tali persone iniziavano a disturbare vivacemente lo svolgersi della riunione con applausi ironici e con ripetute frasi di dissenso verso l'operato dell'amministrazione comunale in merito allo sgombero del campo nomadi.
Per consentire la prosecuzione della riunione, su richiesta del presidente del consiglio comunale, la polizia municipale tentava più volte, senza riuscirci, di allontanare dalla balconata i dimostranti.


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In tale contesto, nel corso dell'intervento dell'assessore ai servizi sociali, l'azione di disturbo diventava particolarmente imponente tanto che, nell'impossibilità di procedere ai lavori, il presidente del consiglio sospendeva la seduta e chiedeva alla polizia municipale di sgomberare la balconata. La vivace resistenza opposta dai «disobbedienti» induceva il presidente a chiedere l'ausilio delle forze dell'ordine, presenti all'esterno della sede comunale, che entravano pur rimanendo all'esterno dell'aula consiliare.
A quel punto i disobbedienti abbandonavano l'aula senza alcun incidente.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.