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riconosciuto per legge, che gli atti abbiano raggiunto la sfera di conoscenza del destinatario;
è stato bandito e concluso un concorso per ufficiali giudiziari, per 443 posti;
in data 15 luglio 2004 il ministero della giustizia ha sottoscritto con le Poste Italiane Spa una convenzione sulle notificazioni a mezzo del servizio postale degli atti giudiziari in materia civile e penale;
in data 29 luglio 2004 il Consiglio dei ministri, ha bloccato le assunzioni degli ufficiali giudiziari limitando l'assunzione per l'anno 2004 a soli 154 ufficiali, per poi comunicare con nota del ministero della giustizia del 28 settembre 2004, prot. 119/5/1239/T.E./I, l'ampliamento del numero da 154 a 248 ufficiali su 443 vincitori, motivando tale limitazione per l'anno 2004, con la mancanza di fondi;
il ruolo di ufficiale giudiziario rappresenta una figura istituzionale di riferimento per il buon funzionamento della giustizia, in quanto è l'organo che più di ogni altro rappresenta l'effettività della legge, attraverso la certificazione, sulla base della titolarità dell'istituto ad essi
si registrano nei distretti di tutta Italia considerevoli vacanze di organico;
l'assegnazione degli incarichi ha registrato la preferenza dei distretti con sede al nord Italia, prescindendo da una verifica effettiva dei casi di maggiore necessità di organico (Roma, Napoli, Palermo, Milano, Torino), a danno dei giovani meridionali vincitori ed idonei del concorso ad ufficiale giudiziario;
l'accordo con le Poste italiane S.p.A. prevede un costo medio a destinatario della raccomandata dell'atto giudiziario di circa 10 euro, che sicuramente, considerando i milioni di atti giudiziari emessi in Italia, inciderà sul bilancio statale molto di più di quanto non verrebbe a costare il disbrigo del servizio da parte dei legittimi vincitori idonei del concorso (da 0,33 ad un massimo di 1,20 euro in materia penale);
la delega delle attività di notifiche alle poste, non assicura la garanzia della effettività della conoscenza legale degli atti, in quanto tale requisito può essere certificato solo dagli ufficiali giudiziari, previa ricerca e consegna dell'atto all'effettivo destinatario -:
se il Ministro della giustizia non ritenga necessario predisporre un approfondimento sulla vicenda che ha interessato gli idonei vincitori al concorso per ufficiali giudiziari, in modo da ripristinare le condizioni di effettività della legge e della giustizia.
(4-11366)
nel dicembre 2002 è stato bandito un concorso nazionale, su base distrettuale, per 443 ufficiali giudiziari, distribuiti fra 13 distretti di Corte d'Appello, al fine di coprire in parte i posti vacanti nei suddetti distretti;
le prove concorsuali si sono concluse nel giugno del 2004 e il Ministero della Giustizia ha in corso di pubblicazione le relative graduatorie;
da fonti di stampa si apprende che il Ministero avrebbe deciso di assumere solo 248 ufficiali giudiziari invece dei 443 previsti, coprendo i posti dei distretti con maggiori carenze;
il risultato è che verranno assunti i vincitori di concorso per i distretti di Torino, Milano, Brescia, Trento, Trieste, Venezia, Genova, mentre tutti i distretti del Centro Sud e delle isole più quelli di Bologna e di Firenze, non avranno alcun miglioramento nelle dotazioni di posti di ufficiale giudiziario;
il risultato è anche che i vincitori di concorso nei diversi distretti potranno essere superati nell'assunzione da altri vincitori, che hanno riportato un punteggio inferiore;
il bando di concorso prevedeva la possibilità di criteri di scaglionamento, ma non prevedeva che essi potessero riferirsi ai distretti piuttosto che ai posti da coprire nei singoli distretti o ai singoli concorrenti;
il fatto che lo scaglionamento per distretti non sia previsto dal bando ma sia il frutto di una decisione successiva alla conclusione dei concorsi, ha impedito ai concorrenti di poter decidere eventualmente se concorrere per i distretti con maggiori carenze di organico -:
quali siano le motivazioni che inducono il Ministero a non coprire interamente i posti messi a concorso;
se non ritenga che il criterio di scaglionamento per distretti costituisca una grave turbativa della procedura concorsuale, che interviene pesantemente sulle aspettative dei vincitori di concorso;
se non ritenga di dover modificare quel criterio, prevedendo una copertura parziale dei posti in più distretti, al fine di evitare discriminazioni fra i distretti stessi e fra i vincitori del concorso nei diversi distretti.
(4-11371)