Allegato A
Seduta n. 532 del 21/10/2004


Pag. 28


...

(A.C. 26 ed abb. - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche al codice penale).

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 57 - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione) - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».
2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594 - (Ingiuria). Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».


Pag. 29

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 595 - (Diffamazione). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 3.000.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.500 a euro 5.000.
Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.
Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale.
Se l'offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentata sino al triplo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Modifiche al codice penale).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 57 del codice penale è abrogato.
2. 44. Pisapia.

Al comma 1, capoverso Art. 57, primo periodo, dopo le parole: di vigilanza aggiungere le seguenti: ovvero del rifiuto di pubblicare la rettifica con i requisiti richiesti dalla legge.
2. 30. Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Kessler, Magnolfi, Grillini, Mancini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 241. - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
1-ter. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente
«Art. 272. - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».
1-quater. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 283. - (Attentato contro la costituzione dello Stato). - Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque.».


Pag. 30


1-quinquies. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 290. - (Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano). - Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Agli effetti della legge penale per «bandiera nazionale» si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle sue istituzioni».
1-sexies. L'articolo 293 del codice penale è sostituito dal seguente
«Art. 293. - (Circostanza aggravante). - Nei casi indicati dall'articolo 292, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.»
1-septies. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque nel territorio dello Stato, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera ufficiale o su altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».
1-octies. Sono abrogati gli articoli 279, 291, 292, 292-bis, 652, 653, 654 e 655 del codice penale.
2. 37. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 241. - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
1-ter. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 272. - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».
1-quater. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 283. - (Attentato contro la costituzione dello Stato). - Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque».
1-quinquies. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 290. - (Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano). - Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


Pag. 31


Agli effetti della legge penale per «bandiera nazionale» si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle sue istituzioni».
1-sexies. Gli articoli 279, 291, 292, 292-bis, 293, 299, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati».
2. 38. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. - L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 241. - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
2. 31. Guido Giuseppe Rossi, Lussana

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis - L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 272. - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
2. 32. Guido Giuseppe Rossi, Lussana

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque.»
2. 33. Guido Giuseppe Rossi, Lussana

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 290 - (Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano). - Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Agli effetti della legge penale per «bandiera nazionale» si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle istituzioni».
2. 34. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.


Pag. 32

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 293 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 293. - (Circostanza aggravante). - Nei casi indicati dall'articolo 292, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.»
2. 35. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque nel territorio dello Stato, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera ufficiale o su altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
2. 36. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, capoverso Art. 594, primo comma, sostituire le parole: fino a euro 1.500 con le seguenti:da euro 200 a euro 2.000.
2. 46. Siniscalchi, Bonito.

Al comma 2, capoverso Art. 594, primo comma, sostituire le parole: euro 1.500 con le seguenti: euro 5.000.
2. 45. Fanfani.
(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 594, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, per le modalità e l'intensità dell'offesa abbia causato una sofferenza particolarmente grave.
2. 47. Fanfani.

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 595 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Conseguentemente al medesimo comma, capoverso «Art. 595», sopprimere il sesto comma.
2. 100. La Commissione.

Al comma 3, capoverso Art. 595, primo comma, sostituire le parole:fino ad euro 3.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 4.000.
2. 48. Siniscalchi, Bonito.

Al comma 3, capoverso Art. 595, primo comma, sostituire le parole: fino a euro 3.000 con le seguenti: da euro 1.500 a euro 6.000.
2. 49. (Testo modificato nel corso della seduta).Fanfani.

Al comma 3, capoverso Art. 595, terzo comma, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 8.000.
2. 101. La Commissione.

Al comma 3, capoverso Art. 595, terzo comma, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 25.000.
2. 50. Fanfani.

Al comma 3, capoverso Art. 595, terzo comma, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 5.000.
2. 51. Siniscalchi, Bonito.


Pag. 33

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 596. - (Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione). - Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo.
2. 42. Pisapia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 596, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione»;
b) al primo comma è soppressa la parola «non».
2. 41. Pisapia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa.
2. 43. Pisapia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli articoli 241, 265, 266, 269, 272, 278, 279, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 299, 342, 403, 404, 415, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati.
2. 39. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli articoli 241, 270, 272, 279, 283, 290, 291, 292, 292-bis, 293, 299, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati.
2. 40. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, capoverso Art. 595, sopprimere il quinto comma.
2. 54. Fanfani.