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Art. 2.
(Modifiche al codice penale).
1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 57 - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione) - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».
2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594 - (Ingiuria). Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».
3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 595 - (Diffamazione). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 3.000.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.500 a euro 5.000.
Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.
Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale.
Se l'offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentata sino al triplo».
ART. 2.
(Modifiche al codice penale).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 57 del codice penale è abrogato.
2. 44. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 57, primo periodo, dopo le parole: di vigilanza aggiungere le seguenti: ovvero del rifiuto di pubblicare la rettifica con i requisiti richiesti dalla legge.
2. 30. Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Kessler, Magnolfi, Grillini, Mancini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 241. - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
1-ter. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente
«Art. 272. - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».
1-quater. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 283. - (Attentato contro la costituzione dello Stato). - Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque.».
1-quinquies. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 290. - (Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano). - Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Agli effetti della legge penale per «bandiera nazionale» si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle sue istituzioni».
1-sexies. L'articolo 293 del codice penale è sostituito dal seguente
«Art. 293. - (Circostanza aggravante). - Nei casi indicati dall'articolo 292, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.»
1-septies. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque nel territorio dello Stato, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera ufficiale o su altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».
1-octies. Sono abrogati gli articoli 279, 291, 292, 292-bis, 652, 653, 654 e 655 del codice penale.
2. 37. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 241. - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
1-ter. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 272. - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».
1-quater. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 283. - (Attentato contro la costituzione dello Stato). - Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque».
1-quinquies. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 290. - (Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano). - Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Agli effetti della legge penale per «bandiera nazionale» si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle sue istituzioni».
1-sexies. Gli articoli 279, 291, 292, 292-bis, 293, 299, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati».
2. 38. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. - L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 241. - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
2. 31. Guido Giuseppe Rossi, Lussana
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis - L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 272. - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
2. 32. Guido Giuseppe Rossi, Lussana
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque.»
2. 33. Guido Giuseppe Rossi, Lussana
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 290 - (Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano). - Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Agli effetti della legge penale per «bandiera nazionale» si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle istituzioni».
2. 34. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 293 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 293. - (Circostanza aggravante). - Nei casi indicati dall'articolo 292, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.»
2. 35. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque nel territorio dello Stato, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera ufficiale o su altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
2. 36. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 2, capoverso Art. 594, primo comma, sostituire le parole: fino a euro 1.500 con le seguenti:da euro 200 a euro 2.000.
2. 46. Siniscalchi, Bonito.
Al comma 2, capoverso Art. 594, primo comma, sostituire le parole: euro 1.500 con le seguenti: euro 5.000.
2. 45. Fanfani.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso Art. 594, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, per le modalità e l'intensità dell'offesa abbia causato una sofferenza particolarmente grave.
2. 47. Fanfani.
Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 595 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
Conseguentemente al medesimo comma, capoverso «Art. 595», sopprimere il sesto comma.
2. 100. La Commissione.
Al comma 3, capoverso Art. 595, primo comma, sostituire le parole:fino ad euro 3.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 4.000.
2. 48. Siniscalchi, Bonito.
Al comma 3, capoverso Art. 595, primo comma, sostituire le parole: fino a euro 3.000 con le seguenti: da euro 1.500 a euro 6.000.
2. 49. (Testo modificato nel corso della seduta).Fanfani.
Al comma 3, capoverso Art. 595, terzo comma, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 8.000.
2. 101. La Commissione.
Al comma 3, capoverso Art. 595, terzo comma, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 25.000.
2. 50. Fanfani.
Al comma 3, capoverso Art. 595, terzo comma, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 5.000.
2. 51. Siniscalchi, Bonito.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 596. - (Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione). - Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo.
2. 42. Pisapia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 596, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione»;
b) al primo comma è soppressa la parola «non».
2. 41. Pisapia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa.
2. 43. Pisapia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli articoli 241, 265, 266, 269, 272, 278, 279, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 299, 342, 403, 404, 415, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati.
2. 39. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli articoli 241, 270, 272, 279, 283, 290, 291, 292, 292-bis, 293, 299, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati.
2. 40. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 3, capoverso Art. 595, sopprimere il quinto comma.
2. 54. Fanfani.