Allegato B
Seduta n. 529 del 15/10/2004


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

BINDI, VIGNI, FANFANI e REALACCI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, di applicazione della legge 6 luglio 2002, n. 137, concernente la «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», al comma 5 dell'articolo 6 prevede la riduzione della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero con attenzione al criterio previsto nel comma 2 dello stesso articolo 6;
sarebbe intenzione del Ministero procedere alla soppressione di alcune sedi di Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico tra cui quelle di Siena, Arezzo e Pisa declassandone la dirigenza, gli uffici e i servizi e depotenziandone l'attività di programmazione e valorizzazione;
secondo alcune indiscrezioni le soprintendenze in questione potrebbero essere inglobate dall'ufficio che tutela i beni architettonici e ambientali o in alternativa potrebbero trasformarsi in sedi distaccate di una unica soprintendenza ai beni storici e artistici per tutta la Toscana o della Soprintendenza regionale;
entrambe le ipotesi non rispondono assolutamente a giudizio degli interroganti ad una efficace azione di valorizzazione e tutela del patrimonio attualmente governato dalle strutture delle soprintendenze presenti;
tale prospettiva non può non suscitare forti preoccupazioni nelle comunità locali, nelle istituzioni e soprattutto negli ambienti culturali e dell'intellettualità;
si prospetta infatti un forte ridimensionamento dell'azione di vigilanza, conservazione e promozione della valorizzazione e fruizione del patrimonio storico e artistico insediato nel territorio, quale inevitabile conseguenza della soppressione delle Soprintendenze o del loro declassamento, a danno della sua autonomia e della sua iniziativa, fortemente riconosciute ed ampiamente apprezzate -:
se il Ministro, qualora fosse vero l'intento di procedere alla soppressione o al declassamento delle Soprintendenze di Siena, Arezzo e Pisa, non ritenga di soprassedere rispetto a tale ingiustificata decisione che porrebbe a rischio un patrimonio culturale incommensurabile.
(4-11028)

Risposta. - In ordine all'interrogazione parlamentare in argomento, riguardante la supposta soppressione o declassamento della soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Siena, Arezzo e Pisa, si rappresenta quanto segue.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione normativa che ha originato tali preoccupazioni (articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3) stabilisce che, al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio secondo cui la riforma organizzativa del ministero non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, «il maggiore onere... è compensato con la riduzione di quindici unità della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero».
In proposito, si ritiene opportuno chiarire che la riduzione di cui parla la norma


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non si riferisce all'organico effettivo, ossia ai posti dirigenziali di fatto coperti, bensì alla dotazione organica, ossia al numero complessivo dei posti dirigenziali assegnati al ministero. Nello specifico, si precisa che, su una dotazione organica di oltre 250 posti dirigenziali di seconda fascia, ne risultano coperti poco meno di 200, di conseguenza risulta evidente che l'entità della riduzione non potrà comunque interessare i posti effettivamente coperti.
Pertanto, dalla corretta lettura della norma sopra richiamata, consegue che la notizia della soppressione o del declassamento della Soprintendenza di Siena, Arezzo e Pisa è destituita di ogni fondamento.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Nicola Bono.

CASTAGNETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
le eccezionali nevicate dell'inverno appena trascorso hanno creato nei comuni montani della provincia di Reggio Emilia una situazione particolarmente allarmante, rispetto alla quale le esigue risorse delle casse comunali e gli ordinari strumenti di intervento si sono dimostrati assolutamente inadeguati;
nel comune di Villa Minozzo e nei piccoli comuni montani della zona, la quantità di neve caduta nell'anno in corso è stata cinque volte superiore rispetto alle scorse stagioni invernali. Oltre alle difficoltà organizzative, facilmente intuibili se si pensa alle dimensioni di tali comuni, le amministrazioni si sono trovate di fronte a insuperabili problemi di ordine finanziario;
i costi che i suddetti comuni hanno dovuto affrontare per lo spalamento e per il trattamento antighiaccio sono talmente ingenti che gli amministratori di tali enti locali dubitano di poter garantire i servizi pubblici essenziali;
alle spese sostenute per gli interventi di urgenza, inoltre, senz'altro si aggiungeranno quelle per il ripristino dei danni subìti dalla viabilità comunale e per far fronte ai dissesti, alle frane e agli smottamenti conseguenti allo scioglimento della neve caduta -:
se non ritengano di dover adottare opportune misure straordinarie a sostegno dei comuni montani della provincia di Reggio Emilia gravemente danneggiati dalle eccezionali nevicate di questi mesi.
(4-09655)

Risposta. - La stagione invernale 2003/2004 è stata caratterizzata da abbondanti nevicate su tutto l'Appennino settentrionale, interessando anche estese aree pianeggianti della regione Emilia Romagna.
In particolare, nello scorso mese di marzo, l'ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia ha trasmesso al dipartimento della protezione civile le istanze di sostegno economico per alcuni comuni interessati dalle intense precipitazioni atmosferiche verificatesi tra il 28 febbraio ed il 10 marzo 2004, richiedendo la relativa dichiarazione dello stato di emergenza.
Precedentemente il dipartimento della protezione civile aveva già emesso, per i giorni 28 e 29 febbraio, 1o e 6 marzo e per le successive 24-36 ore, avvisi di avverse condizioni meteo in cui erano previste nevicate, anche in pianura, su alcune regioni centro-settentrionali tra cui l'Emilia Romagna, provvedendo ad avviare un'attività di costante monitoraggio in tempo reale dell'evoluzione degli eventi.
Dai dati rilevati dai «nevometri», sensori al suolo che svolgono una funzione di monitoraggio e rilevano l'altezza della neve caduta in un determinato punto, forniti dal servizio Meteomont (comando delle truppe alpine) e dall'arpa SIM della regione Emilia Romagna (agenzia regionale prevenzione e ambiente - servizio idro meteo), si è evidenziato che le precipitazioni nevose di intensità maggiore si sono verificate soprattutto nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Considerata l'elevata altimetria delle stazioni di rilevamento site nei comuni della provincia di Reggio Emilia, si


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è stabilito che le precipitazioni a carattere nevoso sono da considerarsi significative ma non straordinarie.
Pertanto, sulla base dei dati nivometrici e della documentazione trasmessa, gli eventi atmosferici che hanno provocato gravi disagi alla viabilità ordinaria e autostradale non sembrano aver avuto, come rappresentato da una nota del 7 maggio 2004 del dipartimento della protezione civile alla regione Emilia Romagna, quei caratteri di estensione e di intensità che costituiscono il presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

COLA e FALANGA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il comune di Poggiomarino in provincia di Napoli a seguito di scioglimento per dimissioni dei consiglieri comunali è attualmente in gestione commissariale;
allo stato, è stata espletata una trattativa privata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, ed, in particolare, alla predetta trattativa privata sono state invitate a partecipare le sole banche di cui al decreto legislativo 385/1993;
tale provvedimento sembra essere in violazione di quanto previsto dalla norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo predetto, che prevede espressamente tra i soggetti abilitati a svolgere il servizio e a cui estendere la partecipazione, anche le società per azioni e Poste Italiane s.p.a., nonché concessionari del servizio nazionale di riscossione di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
tanto anche in contrasto con quanto previsto dall'articolo 68 comma 5 del medesimo articolo, che dispone il ricorso alla trattativa privata «solo dopo che due esperimenti di gara vadano deserti»;
in tale attività di trattativa privata che, a quanto risulta all'interrogante, sarebbe stata esperita dopo che solo un'asta pubblica era andata deserta, sarebbero state inoltre modificate le condizioni di gara per quello che riguarda due aspetti salienti e precisamente il corrispettivo economico che, a quanto consta all'interrogante, nell'asta pubblica andata deserta, non era previsto, nonché, l'eliminazione dello sportello esclusivo nel territorio di Poggiomarino, in aperto contrasto con l'articolo 7, del decreto legislativo 157/1995, causando non pochi disagi a tutta la cittadinanza;
il tesoriere uscente, infatti, espletava il servizio, garantendo la presenza sul territorio di uno sportello aperto al pubblico per tre giorni alla settimana e tutti i giorni per lo scambio dei dati e documenti con il comune, avendo alle sue dipendenze tre unità lavorative addette per questo lavoro, di cui due sempre in forza presso lo sportello di Poggiomarino ed un'altra persona presso la propria sede legale, per tutti gli adempimenti collaterali al servizio e ai controlli di gestione e per i rapporti con l'ufficio del tesoro ed il corrispondente bancario, con un costo complessivo per il comune di circa 100.000 euro;
la banca di credito popolare di Torre del Greco, aggiudicataria del servizio, non si sarebbe impegnata come richiesto dall'invito del comune ad aprire uno sportello sul territorio e, ciononostante, sarebbe stata esonerata da detto necessario adempimento, con il conseguente vantaggio per la stessa banca di risparmiare il notevole costo di uno sportello sul territorio, non solo dovuto all'affitto e alle spese per renderlo operativo, ma anche per il rilevante importo che avrebbe sostenuto per le risorse umane da impiegare per il servizio dello stesso;
il compenso concordato per il servizio della banca sarebbe di 36.000 euro (IVA compresa) che, se paragonato a quello precedentemente corrisposto al tesoriere uscente (pari, a quanto risulta all'interrogante, a 36 milioni di lire, IVA compresa) risulta molto più oneroso, atteso


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che, detto servizio verrebbe espletato in forma virtuale, con semplice scambio dati via telematica e con la presenza presso il comune di una persona una sola volta alla settimana;
tanto con la conseguenza che non ci sarebbe alcun risparmio ma anzi un peggioramento delle condizioni di espletamento del servizio, anche tenuto conto che due delle tre unità lavorative addette a tale attività saranno prese in carico temporaneamente dal comune, al costo di 75.000 euro che, sommati ai 36.000 euro predetti, non solo non garantiscono alcun risparmio ma, al contrario, espongono il comune al pagamento di un compenso ingiustificato a fronte di un non servizio;
inoltre, in tale trattativa privata, sembra non essere stato rispettato l'articolo 68, comma 4, del regolamento comunale, in cui si prevede che il servizio di tesoreria deve necessariamente essere svolto nel comune di Poggiomarino con sportello sul territorio e che invece, nella trattativa privata, sarebbe stato soppresso;
la commissione ha provveduto, con propria delibera n. 74 del 31 dicembre 2002, ad assumere temporaneamente i dipendenti addetti allo sportello presso il tesoriere uscente, ciò al fine di consentire l'effettivo subentro della banca che ha presentato l'offerta, per poi trasferirli ad altro soggetto che si identifica nell'ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ATO 3 della regione Campania, gestito dalla società G.O.R.I., e ciò in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela del personale del settore delle tesorerie ed esattorie, e precisamente la legge n. 448/2002, articolo 52, comma 61;
tanto al fine di consentire l'effettivo subentro della unica banca che ha presentato l'offerta, la quale in tal modo viene esentata dall'obbligo di mantenere il personale in servizio presso la precedente gestione di Tesoreria -:
se quanto esposto in premessa risponda al vero e, ove ne sia verificata la fondatezza, quali iniziative si intendano assumere o provvedimenti adottare perché sia ripristinata una situazione conforme alla legge, tale quindi da soddisfare le esigenze dei cittadini di Poggiomarino.
(4-10834)

Risposta. - La vicenda alla quale fa riferimento l'interrogante riguarda l'affidamento del servizio di tesoreria comunale nel comune di Poggiomarino, in provincia di Napoli, effettuato nell'anno 2002, quando il comune medesimo era in gestione commissariale, essendo stato sciolto a seguito delle dimissioni contestuali di undici consiglieri comunali su venti.
Come è noto, e come l'articolo 2 del decreto di scioglimento aveva ribadito, al commissario straordinario sono stati conferiti tutti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.
Si fa presente che il consiglio comunale di Poggiomarino è stato rinnovato nelle elezioni del 25 maggio 2003.
Per tornare alla specifica vicenda oggetto dell'interrogazione, si ricorda che l'articolo 208 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il testo unico degli enti locali, elenca i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria.
Il fatto che nella procedura di gara adottata dal comune di Poggio Marino non sia stata invitata la GE.SE.T ITALIA S.p.A. non rappresenta una violazione di tale disposizione di legge in quanto l'ente locale, nel caso specifico identificandosi nella persona del commissario straordinario, nell'ambito della propria discrezionalità, ha ritenuto di estendere l'invito solo agli istituti bancari, applicando la sola lettera
a) dell'articolo 208 citato e non usufruendo della facoltà prevista dalle lettere b) e c) del medesimo articolo.
Le motivazioni di tale scelta sono state espresse nell'atto di indirizzo n. 71 del 27 dicembre 2002, con il quale il citato commissario straordinario del comune di Poggiomarino ha indetto la trattativa privata.
Nel documento è stato altresì specificato che, non ricorrendo l'obbligo di osservanza del diritto di insistenza, non era di conseguenza obbligatorio estendere l'invito alla trattativa al tesoriere uscente.


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Il predetto commissario straordinario, specificatamente interpellato in relazione agli altri punti toccati nell'interrogazione, ha riferito che il nuovo e attuale tesoriere, la banca di credito popolare di Torre del Greco, ha svolto e continua a svolgere il servizio sul territorio almeno una volta a settimana e, specificatamente, il giovedì, salvo diverse esigenze.
L'attività è svolta presso un locale della sede della polizia municipale da un dipendente dell'istituto bancario, alla presenza di una guardia dell'istituto bancario medesimo.
Tutte le operazioni mediante bonifico vengono gestite direttamente dalla filiale di S. Valentino Torio confinante con Poggiomarino.
Per quanto riguarda le reversali di incasso e i mandati di pagamento e le relative distinte, l'ufficio di ragioneria, di concerto con la banca, ha anche attivato un sistema di invio telematico con firma digitale, che, congiuntamente alla citata presenza, garantita sul territorio una volta a settimana, ha permesso la migliore organizzazione del Servizio.
La banca di credito popolare di Torre del Greco ha, inoltre, provveduto ad installare una postazione bancomat per ampliare i servizi offerti ai cittadini.
Per quanto concerne il compenso percepito dal nuovo tesoriere, l'allora commissario straordinario del comune di Poggio Marino ha riferito che esso era stato fissato - con contratto di validità quinquennale, e, dunque, ancora in vigore - in 36.000 euro annui, comprensivo di IVA: una somma notevolmente inferiore al compenso percepito dal precedente tesoriere che ammontava allo 0,82 per cento sulle entrate e spese correnti del bilancio comunale, ossia, con riferimento alla media delle operazioni dell'ultimo triennio 2000-2002, ad una somma di circa 130.000 euro annui.
Si fa infine presente che, come ha riferito sempre il citato commissario, nell'atto deliberativo n. 71 del 27 dicembre 2002, si esonerava il tesoriere aggiudicatario dall'onere di prendersi in carico i dipendenti impiegati presso la tesoreria uscente, in virtù dell'accordo fatto dall'ente con la società G.O.R.I. S.p.A., gestore dell'ambito Sarnese Vesuviano ATO 3 in data 20 dicembre 2002, con il quale si sanciva il trasferimento, alla data del 1o marzo 2003, di tutte le attività relative al Servizio idrico, nonché il passaggio di 2 dipendenti della GE.S.ET. ITALIA S.p.A., risultati prioritariamente impiegati per il servizio idrico.
Effettivamente il trasferimento delle attività relative al servizio idrico integrato alla G.O.R.I. S.p.A., gestore dell'ambito sarnese Vesuviano ATO 3, si è compiuto, così come il passaggio dei due dipendenti della GE.SE.T. ITALIA S.p.A. che risultavano essere impiegati prioritariamente per il servizio idrico.
Per quanto riguarda la materia dei controlli in generale, e in particolare quelli di natura finanziaria, il nuovo titolo V della Costituzione, come è noto, ha collocato le autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale accanto allo Stato, ampliandone notevolmente la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione.
Eventuali interventi da parte dell'amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.
In quest'ottica la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione», ha abrogato l'articolo 130 della Costituzione con conseguente caducazione di ogni forma di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali.
Successivamente, la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ha previsto, all'articolo 7, comma 7, che la corte dei conti, ai fini del coordinamento con la finanza pubblica, verifichi il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti locali e che, secondo i principi di controllo successivo sulla gestione, verifichi, altresì, la sana gestione finanziaria ed il funzionamento del controllo interno degli enti locali.


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Inoltre, si evidenzia che relativamente all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti locali in ambito finanziario l'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria per l'anno 2003) ha introdotto efficaci strumenti di monitoraggio in ordine alle attività finanziarie degli enti locali medesimi allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dal Governo.
Sulla materia è altresì stato emanato il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75 che ha attribuito ai prefetti i poteri, precedentemente dei Coreco, in materia di controllo sulla regolare approvazione dei bilanci da parte degli enti locali.
Tale orientamento è stato ribadito dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito nella legge 20 maggio 2003, n. 50 e, ancor più recentemente, dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito nella legge 28 maggio 2004 n. 140.
Infine, si ricorda che i comuni, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico in materia di enti locali, hanno conservato un organo di revisione economico finanziario le cui funzioni, indicate nell'articolo 239 dello stesso decreto, oltre a quelle di controllo giuridico degli atti di gestione, contemplano anche quelle di segnalare al consiglio eventuali gravi irregolarità di gestione riscontrate e in caso di responsabilità, la contestuale denuncia agli organi giurisdizionali.
A tal proposito va menzionato recentissimo decreto-legge n. 168 del luglio scorso, il quale contiene una modifica del citato testo unico degli enti locali in virtù della quale, alla conclusione del procedimento di controllo della gestione dell'ente locale da parte dell'organo di revisione, la comunicazione del referto va effettuata, oltre che all'ente locale medesimo, anche alla Corte dei conti.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

D'ALIA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la Direzione Provinciale delle Poste di Messina ha disposto, a giudizio dell'interrogante, senza alcun'apparente motivazione, la riduzione dell'attività lavorativa a soli tre giorni la settimana degli uffici postali dei Villaggi Pezzolo e Altolia del Comune di Messina;
tale decisione appare oltremodo penalizzante per i residenti, prevalentemente anziani, dei suddetti villaggi collinari considerata la lunga distanza dagli altri centri abitati;
tale decisione appare, inoltre, come il preludio alla definitiva chiusura dei suddetti uffici postali con le inevitabili conseguenze dannose per le due comunità interessate;
non si comprendono le ragioni che hanno indotto la Direzione Provinciale delle Poste di Messina a ridurre l'orario di lavoro considerate le particolari condizioni dei villaggi composti prevalentemente da anziani che non hanno la possibilità di spostarsi a parecchi chilometri di distanza per fruire degli indispensabili servizi postali -:
se il Ministro interrogato ritenga opportuno intervenire presso Poste Italiane Spa affinché sia ripristinato il precedente orario di servizio degli uffici postali dei due villaggi collinari della città di Messina e, in ogni caso, sia scongiurata l'eventuale chiusura definitiva dei due uffici.
(4-10397)

Risposta. - Si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.
Il ministero delle comunicazioni - quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da poste italiane.


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Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.
Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito agli interventi di razionalizzazione attuati nei confronti degli uffici postali di Altolia e Pezzolo del comune di Messina, si è provveduto ad interessare la società poste italiane la quale ha comunicato che i due uffici postali in parola, ubicati in villaggi composti da circa 300 famiglie ciascuno, registrano flussi di traffico tanto esigui da suggerire la loro trasformazione in altrettanti sportelli «external», proprio al fine di salvaguardarne la presenza sul territorio.
Il progetto «External» - secondo quanto precisato dalla stessa società - si propone di migliorare l'efficienza dei processi produttivi, ottimizzare l'impiego delle risorse, tutelare, per quanto possibile, la presenza capillare dell'azienda in ambito territoriale.
Stando a quanto comunicato, l'iniziativa in parola - realizzata mediante l'ottimale utilizzazione degli strumenti tecnologici e dei nuovi meccanismi operativi a disposizione - si propone di eliminare l'attività di retrosportelleria non più necessaria, permettendo nel contempo al personale interessato di dedicare maggiore attenzione alle esigenze della clientela.
In conclusione, la società Poste Italiane ha reso noto che gli interventi di razionalizzazione in argomento, non solo non preludono alla chiusura definitiva degli uffici in questione ma, al pari di tutte le altre iniziative analoghe già realizzate o in corso di realizzazione sull'intero territorio nazionale, sono tutte naturalmente reversibili, qualora si dovessero modificare le condizioni gestionali che le hanno determinate.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
forte preoccupazione e comprensibile allarme ha fatto nascere la notizia secondo cui vi sarebbe intenzione di vendere all'asta un parte del prestigioso ed importante archivio di Carlo Levi;
la rilevanza della personalità di Carlo Levi è così evidente da non dover essere neppure sinteticamente motivata, trattandosi di una delle figure più eminenti della cultura del secolo scorso;
è altrettanto evidente che l'archivio personale di Carlo Levi assume una valenza culturale di interesse e valore generali e dunque appare assolutamente inimmaginabile che si possa rischiarne lo smembramento in favore di privati -:
se non ritenga, posto che la notizia abbia effettivo fondamento, di far valere il diritto di prelazione previsto, specificamente per questi casi, dalla normativa vigente, in modo da consentire alla collettività di poter usufruire dell'archivio di una delle figure certamente più rappresentative della cultura italiana del XX Secolo.
(4-11003)

Risposta. - In riferimento al quesito posto circa l'opportunità di acquisire per prelazione la parte di archivio di Carlo Levi, in vendita presso la Casa d'asta Christie's, in data 17 giugno 2004, per conto degli eredi di Linuccia Saba, moglie dello scrittore, si rappresenta quanto segue.
Come è probabilmente noto, si premette che presso l'archivio centrale dello Stato è conservato l'archivio Levi, dichiarato di notevole interesse storico dalla soprintendenza archivistica per il Lazio nell'anno 1994, la cui proprietà appartiene alla fondazione Carlo Levi, che ha provveduto a depositarlo nel periodo compreso tra il 1989 e il 1994.
Il fondo depositato presso l'archivio centrale dello Stato è composto da carte personali, carte relative all'attività politica, scritti di Levi (poesie, manoscritti e bozze di libri, articoli, recensioni, prefazioni, presentazioni


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a cataloghi d'arte), una raccolta di cataloghi delle mostre di Levi, un ricchissimo carteggio con oltre 1.500 corrispondenti, un gruppo di lettere indirizzate alla moglie ed una cospicua raccolta di fotografie.
Per quanto riguarda la documentazione posta in vendita dalla Casa d'aste Christie's, si segnala, per opportuna informazione, che la stessa costituisce un'integrazione a quanto depositato presso l'archivio centrale dello Stato, essendo composta principalmente di agende-diari, bozze di stampa di opere edite con correzioni dell'autore, di un dattiloscritto di un soggetto cinematografico sulla vita e l'opera del pittore Amedeo Modigliani, mai realizzato, ed un altro riguardante poesie, alcune carte relative all'attività politica ed, in fine, lettere indirizzate alla moglie.
Il ministero per i beni e le attività culturali, venuto a conoscenza della vendita del lotto n. 82 «Carlo Levi», ha provveduto ad emettere la dichiarazione di «interesse storico particolarmente importante» del fondo, notificandola al responsabile della Casa d'aste stessa.
A seguito della notizia della vendita del predetto nucleo documentale, lo stesso Ministero ha inizialmente anche valutato la possibilità di acquisirlo per prelazione, non ritenendo però tale scelta appropriata.
Nello specifico, si riferisce che la società che si è aggiudicata il fondo si è impegnata a donare l'archivio al comune di Alassio, affinché l'archivio medesimo sia conservato dalla Pinacoteca comunale, che è ubicata nella casa-vacanze della famiglia Levi. Inoltre, il comune intende intraprendere, conseguentemente all'istituzione di un comitato scientifico, delle iniziative volte alla valorizzazione culturale del complesso, operazioni che interesseranno l'edificio in questione, la biblioteca, i quadri di Levi - che lo stesso comune ha avuto in deposito dalla fondazione Carlo Levi - ed il fondo da ultimo acquisito.
Per tali ragioni, il ministero per i beni e le attività culturali ha ritenuto che l'eventuale esercizio di prelazione sul fondo posto in vendita avrebbe privato gli enti locali delle iniziative di promozione e valorizzazione culturale delle opere dello scrittore.
Inoltre, in considerazione del fatto che l'archivio Levi, depositato presso l'archivio centrale dello Stato, appartiene alla fondazione Carlo Levi, lo stesso Ministero ha ritenuto che un'eventuale acquisizione da parte dello Stato non avrebbe comportato un'integrazione tra i due archivi, sia per quanto riguarda il profilo materiale che quello della proprietà; infatti, la fondazione potrebbe in qualsiasi momento chiederne ed ottenerne la restituzione.
In ogni caso, qualora ci sia una riunificazione dei due archivi, gli uffici ministeriali competenti, verificheranno la possibilità di acquisire una riproduzione in formato digitale dei documenti che fanno parte del suddetto fondo.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le iniziative in corso siano le più consone a garantire la più ampia fruizione di tale archivio, in quanto inserito in un contesto rivolto a promuoverne la sua conoscenza e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione da parte della collettività.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Nicola Bono.

FERRO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
da qualche tempo l'Ufficio Postale di Gazzolo d'Arcole (Verona) effettua il normale servizio pubblico a favore della collettività;
dopo un periodo di apertura a giorni alterni, nel mese di aprile è rimasto chiuso per una settimana intera creando enormi disagi a tutta la cittadinanza, ma in modo particolare alle persone anziane;
nonostante i numerosi interventi e solleciti effettuati dall'amministrazione comunale di Arcole, (Verona), per attivare un servizio pubblico ottimale, rivolto non


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solo alla popolazione di Gazzolo ma anche agli utenti dei comuni limitrofi che da sempre si sono serviti dell'Ufficio postale di Gazzolo, permane una situazione di grave disagio -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro al fine di dare certezza ad un servizio pubblico essenziale per i cittadini di Gazzolo d'Arcole.
(4-10000)

Risposta. - Si ritiene anzitutto opportuno precisare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società la quale, pertanto, organizza secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune le risorse di cui dispone, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di assicurare condizioni di operatività compatibili con una gestione economicamente equilibrata, nonché di garantire un efficiente servizio all'utenza.
Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne la specifica situazione del comune di Arcole (Verona), la medesima società Poste ha comunicato che nella località in parola sono presenti due uffici postali: quello di Arcole e quello di Gazzolo.
Tenuto conto del fatto che il traffico di tale ultimo ufficio è piuttosto esiguo, non eccedendo le trenta operazioni giornaliere, nelle more dell'insediamento di una unità con mansioni di direttore, l'operatività dello stesso è garantita da dipendenti provenienti da uffici limitrofi.
Nel periodo marzo/aprile 2004 - ha riferito la società Poste - si è effettivamente verificata l'assenza improvvisa delle unità preposte (per malattia o cause legate alle necessità lavorative degli uffici di provenienza), impedendo per qualche giorno l'apertura dell'ufficio di Gazzolo ed, in particolare, per tre giorni nel mese di marzo e per cinque nel mese di aprile.
Nei casi in cui, invece, l'assenza degli operatori era prevedibile la società ha provveduto a darne tempestiva comunicazione sia alle amministrazioni locali sia alla clientela, fornendo anche indicazioni in merito agli uffici più vicini ai quali potersi rivolgere.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

MASTELLA, PISICCHIO, BERTUCCI, CUSUMANO, MAZZUCA POGGIOLINI e OSTILLIO. - Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere se corrisponda al vero l'intenzione da parte del Governo di promuovere una iniziativa legislativa volta alla modifica della normativa sulla cosiddetta par condicio.
(4-08362)

Risposta. - Si fa presente che con la legge 6 dicembre 2003, n. 313 recante «disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali» sono state apportate alcune modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, introducendo particolari disposizioni per le emittenti locali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

MESSA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
Guidonia Montecelio è il più grande comune, per numero di abitanti, della provincia romana ed il terzo del Lazio;
nella frazione di Guidonia, oltre diecimila residenti, è presente un solo Ufficio postale;
nella frazione di Colle Fiorito, nonostante i suoi oltre diecimila residenti, non è presente nessun Ufficio postale;
gli utenti di Colle Fiorito che ne hanno la necessità sono costretti a recarsi all'Ufficio Postale di Guidonia, già pesantemente oberato di lavoro;


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ad essere penalizzata da questo stato di cose è soprattutto, ma non solo, la popolazione più anziana;
gli organi d'informazione hanno più volte evidenziato il problema sottolineando il disagio sociale che il protrarsi di tale situazione determina nella popolazione;
il centro di Colle Fiorito, come quello di Guidonia, registra una continua crescita demografica -:
quali iniziative intenda assumere per rappresentare alle Poste Spa la necessità di aprire un Ufficio a Colle Fiorito ed un altro a Guidonia.
(4-09783)

Risposta. - Si ritiene anzitutto opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società la quale, pertanto, organizza secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune le risorse di cui dispone, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di assicurare condizioni di operatività compatibili con una gestione economicamente equilibrata, nonché di garantire un efficiente servizio all'utenza.
Tuttavia allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la società Poste italiane che ha precisato che nella località di Guidonia Montecelio - ove risiedono circa 68.000 abitanti - sono presenti cinque uffici postali, di cui quello di Guidonia operativo su due turni, per un totale di trenta sportelli.
Tali uffici, stando a quanto riferito dalla società, sono dislocati sul territorio tenendo conto della diversa densità demografica della zona che, come è noto, è frazionata in più nuclei abitativi.
Nell'ambito del suddetto comune gli agglomerati del centro agroalimentare (CAR) e di Collefiorito sono costantemente monitorati dalla società Poste allo scopo di verificare la sussistenza di eventuali carenze nell'erogazione dei servizi che, al momento, non sono state ravvisate.
Tuttavia la medesima società ha manifestato la propria disponibilità ad incrementare il numero degli uffici postali nella zona in questione qualora se ne dovesse evidenziare la necessità come nel caso in cui dovesse essere registrato un particolare sviluppo urbanistico in località Pietrara a Collefiorito.
Al verificarsi di una simile circostanza - ha concluso Poste italiane - potrebbe essere ipotizzata l'apertura di un nuovo ufficio già nella pianificazione degli interventi relativi al periodo 2005/2006.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

MINNITI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il consiglio comunale di Lamezia Terme è stato sospeso il 1 novembre 2002 e poi sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre successivo;
la durata dello scioglimento, così come prevede la legge, è stata prevista per un periodo di diciotto mesi;
l'amministrazione straordinaria scadrà il 1 maggio prossimo;
nei giorni 12 e 13 del giugno prossimo si svolgeranno le elezioni amministrative in molti comuni e province italiane;
alla Camera dei deputati il sottosegretario all'interno D'Alì, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Leoni, ha escluso la possibilità che si possa rinnovare il consiglio comunale di Lamezia Terme nella prossima tornata elettorale perché per soli 2 giorni la scadenza dello scioglimento non ricadrebbe anteriormente ai previsti 45 giorni precedenti le elezioni;
questo comporterebbe uno slittamento di altri 12 mesi per il rinnovo del


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consiglio comunale senza che vi sia una esplicita proroga del commissariamento da parte del Governo, così come prevede la normativa vigente;
la città di Lamezia Terme, i suoi cittadini, il tessuto economico e produttivo hanno bisogno di un rinnovato consiglio comunale e di un ritorno alla vita democratica per uscire da una grave crisi in atto da tempo e culminata con la gestione commissariale;
il periodo di 45 giorni previsto per la durata dei comizi elettorali può essere egualmente garantito riducendo la durata del periodo di commissariamento anticipandone la data di scadenza; non è la prima volta che sulla base di valutazioni rispetto all'esito del commissariamento, alla permanenza o meno dei motivi che hanno portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose si è ridotto il periodo di scioglimento per permettere ad un comune sciolto per mafia di svolgere le elezioni nella tornata elettorale generale più prossima alla scadenza. In particolare nel 1996 è stato ridotto di un mese il periodo di scioglimento del comune di Bardonecchia con decreto del Presidente della Repubblica del 26 settembre 1996 al fine di permettere il rinnovo del consiglio comunale nella tornata elettorale generale;
se non si dovesse votare per il rinnovo del consiglio comunale di Lamezia Terme nella tornata elettorale della prossima primavera il prossimo turno utile sarà quello della primavera del 2005, prorogando di fatto lo scioglimento per altri 12 mesi a cui si devono aggiungere i 18 già decretati arrivando così ad uno scioglimento della durata di 30 mesi;
a favore di un ritorno alla normale vita democratica e ad una responsabile e consapevole gestione dell'amministrazione comunale si sono espresse numerose e autorevoli istanze della città di Lamezia Terme, dalle forze politiche a quelle sindacali, da quelle economiche e associative a quelle della locale chiesa -:
come valuti la situazione e se non ritiene di dover comunque garantire il rinnovo del consiglio comunale della città di Lamezia Terme nella prossima tornata elettorale riducendo la durata del periodo di commissariamento;
se, in alternativa, intenda invece prorogare formalmente la durata della gestione commissariale così come reso possibile dalla normativa vigente.
(4-10911)

Risposta. - Com'è noto, il consiglio comunale di Lametia Terme, in provincia di Catanzaro, è stato sospeso il 1o novembre 2002, e poi sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre successivo, per la durata di diciotto mesi, per infiltrazioni mafiose.
Si rammenta che, in caso di preventiva sospensione, è dalla data di tale provvedimento che decorre il periodo di scioglimento.
Pertanto, la durata della gestione straordinaria del comune, curata dalla apposita commissione, è scaduta il 1o maggio 2004 e, quindi, non in tempo utile, secondo la normativa vigente, per includere Lametia Terme nel recente turno elettorale del 12 e 13 giugno scorsi.
D'altra parte, alla luce di quanto emerso dalla relazione della commissione straordinaria attualmente insediata nel predetto comune, l'obiettivo del ripristino della legalità, in un ambiente fortemente condizionato dalla presenza della locale malavita organizzata, necessita ancora di procedure per il perfezionamento delle misure di risanamento ed ammodernamento dei settori strategici dell'ente locale.
In virtù di tale quadro conoscitivo, è stata pertanto valutata negativamente la riduzione del periodo di gestione commissariale, auspicata dall'interrogante, proprio in assenza di concreti segnali di recupero della legalità tali da indurre ad un reinsediamento immediato degli organi elettivi.
Si è, in conclusione, anche per il principio di economicità degli atti giuridici, ritenuto di addivenire ad una proroga di fatto della gestione straordinaria del comune di Lametia Terme fino alla tornata elettorale del prossimo anno, ai sensi del disposto dell'articolo 144, comma 1, del


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decreto legislativo n. 267 del 2002, secondo il quale «La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile».
Tale turno, secondo la normativa vigente, non può che coincidere con quello del prossimo anno. Non si può non considerare, tuttavia, che, anche nel caso di un formale provvedimento di proroga, il relativo ulteriore periodo non avrebbe potuto comunque essere superiore a sei mesi.
Anche in tale caso, quindi, non solo la tornata elettorale utile per il rinnovo del consiglio comunale di Lametia Terme sarebbe comunque stata quella del prossimo anno, ma, trascorsi i sei mesi di cui al provvedimento formale di proroga, vi sarebbe stata, in sostanza, fino allo svolgimento delle consultazioni elettorale, una proroga di fatto di un ulteriore semestre.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

PECORARO SCANIO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'UNAC (Unione Nazionale Arma dei Carabinieri), constatata la precarietà della missione del contingente italiano in Iraq, avrebbe di nuovo ribadito la necessità del rientro immediato delle nostre truppe dall'Iraq, prima che vi siano ulteriori morti di giovani soldati innocenti;
al call center dell'UNAC continuerebbero ad arrivare da parte dei militari italiani in missione in Iraq e dei loro familiari continue richieste di rientro, vista l'enorme pressione psicologica a cui sono sottoposti in una missione che, da umanitaria, risulta ormai essersi trasformata in una missione di guerra;
inoltre, l'ultima richiesta in ordine cronologico risulterebbe essere quella di un Capitano, già comandante della 1 Compagnia fucilieri di stanza a Nissirya, sollevato per altro dal suo incarico per, come si legge, «far fare esperienza» ad un altro ufficiale subalterno;
la soglia di sopportazione allo «stress» dei militari sarebbe giunta allo stremo -:
se il Governo non intenda immediatamente adottare le opportune iniziative perchè si proceda al ritiro del contingente italiano dall'Iraq.
(4-08470)

Risposta. - «UNAC» è la sigla di una associazione, la cui costituzione non è mai stata autorizzata dal Ministero della difesa, come previsto dalla legge di principio sulla disciplina militare. Dunque, non è stata mai legittimata, né rappresenta i carabinieri in servizio o in congedo.
Ciò premesso, in relazione alle questioni sollevate con l'interrogazione in argomento, la notizia riportata secondo la quale un «Capitano della 1a compagnia fucilieri» in missione di stanza a Nassiriya sarebbe stato sollevato dal proprio incarico per «far fare esperienza» ad un altro Ufficiale subalterno, è priva di qualsiasi fondamento.
È altresì priva di fondamento l'affermazione riguardante lo stress accumulato dai nostri militari.
A tal riguardo, tutto il personale impiegato nella missione «Antica Babilonia», prima di essere immesso in teatro, svolge un adeguato periodo di addestramento.
L'addestramento è indirizzato ad acquisire le condizioni psico-fisiche e la capacità operativa per l'assolvimento della missione.
Inoltre, le condizioni psico-fisiche vengono costantemente monitorate dalla rispettiva catena gerarchica.
In relazione al quesito formulato dall'Onorevole interrogante sul ritiro del contingente italiano dall'Iraq, attesa la data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, si rimanda alle successive decisioni assunte dal Parlamento italiano in occasione dell'approvazione dei decreti di proroga della missione «Antica Babilonia», delle risoluzioni n. 6-00035 e n. 6-00062 circa le comunicazioni del Governo sulla situazione in Iraq e sul ruolo centrale delle Nazioni Unite e al contenuto della risoluzione dell'ONU n. 1546 dell'8 giugno 2004.
Tali decisioni hanno autorizzato la prosecuzione della missione di pace italiana in


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Iraq tesa a contribuire a creare condizioni di sicurezza e stabilità e a partecipare all'opera di ricostruzione sociale e materiale del paese.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

PORCU. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la Direzione Generale della Società Poste Italiane della Sardegna, da alcuni anni procede alla sistematica mobilitazione di personale (anche altamente specializzato) dalla Provincia di Nuoro verso altre province della Sardegna e di Cagliari in particolare;
dal 1998 al 2003 ben 240 posti di lavoro sono stati persi nel territorio di Nuoro, tanto che i livelli di efficienza e di mercato, legati al recapito ed alla «sportelleria», sono crollati dal 50 posto, al 121 attualmente ricoperto da Nuoro;
le organizzazioni sindacali dei postelegrafonici denunciano una certa difficoltà di comunicazione con la direzione regionale e lamentano gravi carenze di strategia industriale; peraltro da parte aziendale ci sarebbe una certa chiusura a discutere della situazione delle Poste nel Nuorese;
considerati gli attuali livelli occupazionali, ulteriori ridimensionamenti delle strutture delle Poste in Sardegna aggraverebbero la situazione già pesante del lavoro -:
quali iniziative si intendano adottare affinché sia scongiurato un ulteriore ridimensionamento delle risorse professionali nella direzione provinciale di Nuoro;
quali verifiche il Governo intenda promuovere affinché gli interessi dei lavoratori delle Poste della Sardegna e degli utenti nella regione, non vengano penalizzati da scelte che appaiono non in linea con lo sviluppo del settore.
(4-10009)

Risposta. - Si ritiene anzitutto opportuno precisare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società la quale, pertanto, organizza secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune le risorse di cui dispone, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di assicurare condizioni di operatività compatibili con una gestione economicamente equilibrata, nonché di garantire un efficiente servizio all'utenza.
Ciò premesso si fa presente che allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare cui si risponde, non si è mancato di interessare la società Poste che in merito alla lamentata carenza di personale nei settori della sportelleria e del recapito nella provincia di Nuoro, ha precisato quanto segue.
Le 150 zone di recapito in cui è suddivisa la filiale di Nuoro, sono adeguatamente servite da 151 unità assunte con contratto a tempo indeterminato, 11 operatori polivalenti - la cui attività è ripartita tra lo svolgimento di mansioni di recapito e di sportelleria - e 5 unità flessibili assunte con contratto a tempo determinato o interinale.
Anche i servizi di sportelleria - stando a quanto riferito dalla società Poste - si avvalgono di un numero di addetti adeguato ai locali flussi di traffico.
Quanto, infine, ai casi di spostamento di personale Poste italiane ha comunicato che gli stessi non hanno comportato alcun provvedimento di mobilità nei confronti del personale interessato, ma si sono concretizzati in una diversa applicazione all'interno della stessa attività produttiva o in attività omogenee a quelle già svolte.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

ROSATO, MARAN, LUSETTI, DI GIOIA, LEONI e MARONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
quest'anno si celebra il 50 anniversario del ritorno di Trieste all'Italia, ed il


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Parlamento ha inteso ricordare solennemente tale evento anche con un cospicuo e adeguato finanziamento a sostegno delle iniziative previste in sede locale;
l'utilizzo di tale finanziamento e la definizione del programma sono stati affidati all'Amministrazione comunale di Trieste;
considerato che lo scopo degli interventi voleva essere quello di ricordare e significare la doverosa partecipazione dell'Italia per le vicende del confine orientale e, allo stesso tempo, rafforzare l'unità della città e il legame dei cittadini di Trieste con la Patria, dando in particolare alle nuove generazioni occasione per riflettere sul significato che oggi ha l'unità nazionale, nel segno di valori condivisi;
considerato che nel nome dei valori democratici condivisi e sanciti dalla Costituzione, l'unità dei cittadini della Repubblica va favorita rispettando la loro diversa identità linguistica e culturale e che tale scopo va perseguito con specifico impegno in realtà come quella di Trieste dove le identità diverse avevano costituito motivo di divisione e di contrapposizione;
l'impostazione culturale e le modalità di attuazione del programma hanno suscitato delle osservazioni critiche, delle preoccupazioni e del disagio in parti significative della comunità triestina alimentando diffidenze e divisioni in città e contrapposizioni che la Repubblica in questi 50 anni con i suoi valori si è proposta di superare;
è stato distribuito nelle scuole il kit tricolore, caratterizzato a giudizio degli interroganti da una nota storica lacunosa e di parte in quanto questo non comprendeva una copia della Costituzione che, con il tricolore e l'inno di Mameli, è elemento fondamentale e unificante della nostra identità nazionale e tavola dei princìpi e dei valori in cui tutti i concittadini, a prescindere dalla appartenenza etnica o religiosa, possono riconoscersi;
sulla base dell'impostazione scelta con l'esclusione della Costituzione, il materiale prodotto non è stato distribuito nelle scuole della minoranza slovena né nella scuola della comunità ebraica di Trieste - né è stato, invero, concepito a tale scopo - come se la Repubblica Italiana non fosse anche l'istituzione della minoranza slovena, e anzi introducendo così in essa un senso di estraneità da essa -:
se ritenga che siffatto modo di operare possa non contribuire a rafforzare nelle nuove generazioni di cittadini italiani il senso e il valore dell'unità della Patria.
(4-10589)

Risposta. - Si evidenzia, preliminarmente, che le vicende oggetto dell'interrogazione, rappresentate e interpretate da divergenti posizioni e punti di vista, testimoniano di un clima e di situazioni non ancora completamente serene e pacificate nelle realtà territoriali interessate. Ciò può far presumere che siano ancora vivi e presenti ricordi di fatti e circostanze che, dall'una e dall'altra parte, hanno seminato morte e sofferenze, hanno profondamente turbato le coscienze, alimentando odi e risentimenti non ancora sopiti.
Tale premessa può aiutare a comprendere perché le iniziative poste in essere nella ricorrenza del 50o anniversario del ritorno di Trieste all'Italia abbiano suscitato atteggiamenti di vario tipo o di segno contrario, come emerge dalle diverse interrogazioni parlamentari presentate al riguardo.
Un ruolo importante nei termini di conciliazione e di superamento di schieramenti e di strumentalizzazioni può svolgerlo proficuamente proprio la scuola, in un rinnovato quadro di solidarietà prodotta dall'Unione europea che, come è noto, va allargando sempre più i suoi confini.
Per quanto riguarda in particolare la distribuzione del «kit» tricolore, dalle notizie fornite dalla prefettura di Trieste e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, risulta che, nei mesi scorsi, è stato costituito il «Comitato Tricolore Trieste», con il precipuo fine di promuovere iniziative finalizzate a celebrare il 50o anniversario del ritorno della città di Trieste all'Italia.


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Tale comitato ha elaborato il «Progetto Italia» con il quale ci si prefigge, mediante incontri, mostre, dibattiti eccetera, di far meglio comprendere ai giovani delle scuole cittadine e provinciali il significato della ricorrenza in questione. Nell'ambito di tale progetto, è stato distribuito alle scuole la cosiddetta «cartella Italia» contenente: la bandiera tricolore, il testo dell'inno nazionale, una nota storica inerente una sintesi degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia della città dall'unità d'Italia al 1991, data della nascita dei nuovi stati di Slovenia, Croazia e Serbia e una maglietta con uno dei colori della bandiera italiana, da utilizzare per la realizzazione del più grande tricolore vivente.
La predetta iniziativa, non concordata con l'amministrazione scolastica, è stata, comunque, proposta alle scuole che, nell'ambito della propria autonomia, potevano valutare se aderirvi ed eventualmente discutere il contenuto della «nota storica»; è, comunque, certo che, per il principio costituzionale della libertà di insegnamento, nessun insegnante poteva sentirsi obbligato.
Risulta, altresì, che l'ufficio speciale per le scuole italiane in lingua slovena, costituito presso la direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'articolo 13 della legge n. 38 del 2001, ha ritenuto l'iniziativa poco confacente con la realtà di lingua slovena e ciò, presumibilmente, ha scoraggiato il «Comitato Tricolore» dall'inviare il materiale a quelle scuole.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

RUZZANTE. - Al Ministro per gli affari regionali, al Ministro della salute, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi dieci anni la diffusione della telefonia mobile ha acquisito dimensioni considerevoli e, il nostro Paese, si colloca tra i primi posti per diffusione di telefoni cellulari;
la diffusione di questa nuova tecnologia necessita dell'installazione di impianti radioelettrici (antenne), che nell'ultimo periodo hanno avuto una crescita più che esponenziale;
nella scorsa legislatura, attraverso l'emanazione del «decreto Ronchi» (decreto ministeriale n. 381 del 1998) e l'approvazione della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (legge 22 febbraio 2001, n. 36), erano state introdotte una serie di previsioni normative volte alla tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici;
già prima della entrata in vigore della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico, molti comuni si erano dotati di regolamenti atti a disciplinare la localizzazione degli impianti per la telefonia, sulla base di quanto disposto dalle linee guida applicative del decreto Ronchi;
l'articolo 8 comma 6 della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico ha stabilito espressamente che i comuni possano adottare un regolamento che disciplini il corretto insediamento territoriale degli impianti per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
diversi Comuni, tra cui quello di Padova, non hanno provveduto all'adozione di un regolamento per l'installazione delle antenne per la telefonia mobile, rinunciando ad una pianificazione territoriale in sintonia con l'esigenza di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
il «decreto legislativo Gasparri» (decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002), in attuazione della delega conferita con l'articolo 1 della legge n. 443 del 2001, (cosiddetta «legge obiettivo»), ha di fatto vanificato molte delle previsioni normative introdotte nella precedente legislatura, introducendo una compatibilità urbanistica


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ex lege (articolo 3 comma 2) per tale tipo di impianti e privando di efficacia i regolamenti comunali adottati dalle Amministrazioni locali attente alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
tale decreto legislativo agli articoli 4 e 5 andava anche a disciplinare le modalità con cui rilasciare, da parte dei Comuni, le relative autorizzazioni amministrative, superando il principio sino ad allora pressoché costante della giurisprudenza amministrativa della necessità della concessione edilizia per la realizzazione di tali impianti (principio oltretutto fatto proprio dallo stesso Testo Unico sull'Edilizia del 6 giugno 2001, n. 380);
alcune Regioni (Lombardia, Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Umbria ed Emilia Romagna) hanno proposto ricorso alla Corte costituzionale che, con sentenza n. 303 del 1 ottobre 2003, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'intero «decreto Gasparri»;
il 16 settembre 2003, (quando la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, non era ancora nemmeno stata depositata) è entrato in vigore il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (il cosiddetto «Codice delle comunicazioni elettroniche») che agli articoli 86 e seguenti contiene una singolare riedizione delle disposizioni del «decreto Gasparri» per quanto attiene alle procedure autorizzative per la costruzione degli impianti per la telefonia (gli articoli 87-89 del Codice ripropongono, in maniera identica, il contenuto degli articoli 5-10 del decreto Gasparri dichiarato incostituzionale);
il codice delle Comunicazioni non riproduce la norma dell'articolo 3 comma 2 del «decreto Gasparri» che stabilisce la compatibilità urbanistica ex lege degli impianti per la telefonia, che permetteva la loro costruzione anche in deroga degli strumenti urbanistici, legislativi e regolamentari vigenti;
da tale mancata previsione deriva una piena vigenza degli strumenti urbanistici legislativi e regolamentari sino ad ora adottati, compresi i regolamenti comunali per l'installazione delle antenne e alcune Regioni hanno già proposto ricorso alla Corto costituzionale avverso gli articoli del «Codice delle comunicazioni elettriche» che ripropongono le norme del «decreto Gasparri»;
nel corso del periodo di vigenza del «decreto Gasparri» si è assistito ad un aumento considerevole delle autorizzazioni comunali per l'installazione delle antenne per la telefonia mobile e, per i Comuni sforniti di strumenti regolamentari (come quello di Padova) la situazione non è mutata dopo la dichiarazione di incostituzionalità del «decreto Gasparri»;
alcune Amministrazioni Comunali del Veneto, alla luce di questa situazione legislativa e regolamentare dai contorni ancora indefiniti, hanno disposto la sospensione delle autorizzazioni già rilasciate ai gestori di telefonia, mentre in altri Comuni la situazione vede aumenti esponenziali del rilascio delle concessioni (il Comune di Padova è passato in pochi anni da una decina di concessioni a quasi 300);
l'installazione di impianti per la telefonia mobile determina una considerevole svalutazione economica degli immobili situati nelle vicinanze di tali costruzioni, a fronte di forti guadagni per chi decide di concedere, al gestore di telefonia, la possibilità di costruire l'antenna sul proprio immobile -:
se il Governo sia al corrente del vertiginoso aumento degli impianti per la telefonia mobile e delle relative concessioni, favorito dalla vigenza di un provvedimento legislativo che ne stabiliva la compatibilità urbanistica ex lege e che ha permesso l'installazione di impianti anche nei pressi dei cosiddetti «siti sensibili» (scuole, ospedali, case di cura) o in zone densamente abitate;
se il Ministro della Salute, alla luce di questa proliferazione degli impianti per la telefonia, non intenda intervenire al più presto per garantire ai cittadini una piena


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tutela della salute in quanto fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
se il Ministro per gli Affari Regionali, anche alla luce delle recenti riforme costituzionali in senso federalista del nostro ordinamento, non intenda adottare iniziative normative volte a modificare provvedimenti legislativi fortemente limitativi dell'Autonomia regionale (così come ha stabilito la Corte costituzionale) e confliggenti con il complessivo impianto del titolo V della Costituzione;
se il Ministro delle Comunicazioni, dopo i recenti decreti legislativi fortemente in contrasto con le competenze degli enti locali in materia di pianificazione degli insediamenti nel territorio di impianti per la telefonia, non intenda adottare iniziative normative volte a ridefinire l'esatto assetto delle competenze in una materia che coinvolge direttamente la salute dei cittadini che, in quanto interesse della collettività e fondamentale diritto dell'individuo, deve venire prima di ogni semplificazione dei procedimenti amministrativi per la costruzione di impianti radioelettrici.
(4-08924)

Risposta. - Si fa presente che, come è noto, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 198/2002, non sono state riprodotte nel codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo n. 259 del 2003 facendo, in tal modo, salva la potestà dei comuni relativamente alla dislocazione delle infrastrutture di telecomunicazioni di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame.
Quanto ai rischi per la salute umana derivanti dall'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici irradiati dalle stazioni radiobase si significa che tale problematica è stata oggetto, negli ultimi anni, di attenta valutazione da parte della comunità scientifica internazionale fino ad arrivare, nel settembre 2002, alle conclusioni del comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici - istituito a seguito di una direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle comunicazioni che, nel proprio documento ufficiale pubblicato dall'ANPA, ha dichiarato che «tutte le analisi delle informazioni scientifiche attualmente disponibili hanno indicato che, pur essendovi delle lacune nelle conoscenze che richiedono di proseguire l'attività di ricerca per migliorare ulteriormente la valutazione dei rischi sanitari, non c'è conferma che l'esposizione ai campi elettromagnetici al di sotto dei limiti indicati dalle linee guida dell'ICNIRP del 1998 abbia generato conseguenze sanitarie negative».
Si rammenta, in proposito che al fine di contemperare le esigenze del progresso tecnologico con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ha fissato i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettromagnetici, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissione, peraltro riproducendo i limiti già indicati nel decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 - pari a 6 volt/metro - che sono fra i più bassi d'Europa.
Si fa da ultimo presente che in data 17 dicembre 2003, è stato firmato un accordo tra il ministero delle comunicazioni e l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), alla presenza degli amministratori delegati delle società di telefonia mobile operanti in Italia, che impegna il ministero a verificare e garantire l'informazione, il controllo, il monitoraggio e gli interventi di risanamento degli impianti radioelettrici.
Al tempo stesso, l'Anci è chiamata a costituire un gruppo tecnico di supporto ai comuni per l'attuazione del protocollo e delle normative vigenti, mentre le società telefoniche hanno redatto un protocollo «tipo» in virtù del quale si impegnano a fornire ai comuni la mappa dei siti esistenti e il programma della rete di telefonia mobile e a concertare con le amministrazioni locali adeguati programmi di sviluppo


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della rete, nel rispetto dei livelli di esposizione consentiti dalla legge, con particolare attenzione all'ambiente storico.
Il ministero delle comunicazioni ha il compito di redigere il catasto nazionale delle antenne telefoniche, al fine di monitorare sia la qualità del servizio offerto sia l'impatto degli impianti sulla popolazione; saranno infine promosse periodiche campagne gestite dall'Anci e dai comuni, volte a divulgare una corretta informazione scientifica sugli effetti dell'esposizione a campi elettromagnetici.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

SANDI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 365 del 14 ottobre 1999 apportando una modifica sulla precedente legge n. 204 del 1951 ha consentito ai familiari dei caduti nella seconda guerra di riportarne le salme in Italia ma a spese degli interessati;
trattandosi di nostri connazionali caduti lontano dalla patria non per loro scelta ma in una guerra che ha travolto il destino di milioni di persone, la copertura delle spese in questione o anche un parziale contribuito costituirebbe un piccolo ma importante gesto di assunzione di gratitudine e responsabilità da parte dello Stato nel riconoscere il dovere svolto fino alla perdita della vita;
l'onorevole Valpiana ha presentato all'inizio di questa legislatura una proposta di legge con la quale si intende modificare la normativa in vigore prevedendo che «l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in cassetta-ossario e il rimpatrio della salma sono totalmente a carico dello Stato...» -:
se intenda adottare iniziative normative di tenere analogo alla proposta di legge in cui fa riferimento in premessa.
(4-08805)

SANDI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la legge 14 ottobre 1999 n. 365 apportando una modifica alla precedente legge n. 204 del 1951 ha consentito ai familiari dei caduti nella seconda guerra di riportarne le salme in Italia ma a spese degli interessati;
trattandosi di nostri connazionali caduti lontano dalla patria non per loro scelta ma in una guerra che ha travolto il destino di milioni di persone, la copertura delle spese in questione o anche un parziale contribuito costituirebbe un piccolo ma importante gesto di assunzione di gratitudine e responsabilità da parte dello Stato nel riconoscere il dovere svolto fino alla perdita della vita;
partendo da questa permessa l'onorevole Valpiana ha presentato all'inizio di questa legislatura una Proposta di legge con la quale si intende modificare la normativa in vigore prevedendo che l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in cassetta-ossario e il rimpatrio della salma sono totalmente a carico dello Stato -:
tenendo anche conto che ciò a nostra informazione è già possibile per i reduci della campagna di Russia -:
quali iniziative intenda adottare per aiutare i familiari dei caduti nella seconda guerra mondiale per riportare le salme in Italia.
(4-08982)

Risposta. - La Difesa ha sempre manifestato grande attenzione e sensibilità al ricordo di quanti sono caduti per la patria nonché ai luoghi dedicati alla loro memoria.
Nel merito, si precisa che la legge 14 ottobre 1999, n. 365, nel disciplinare le modalità di rimpatrio delle salme dei caduti in guerra, consente ai familiari di riportare in Italia i resti dei propri caduti.
Essa ha modificato le precedenti disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in


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guerra, integrandosi con le altre norme del corpus legislativo in questione.
Proprio con riferimento alle salme dei militari civili e italiani che si trovavano all'estero, la legge del 1951 affida al commissariato generale per le onoranze ai caduti particolari facoltà e prerogative, consentendo di provvedere, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, alla sistemazione delle salme e ad un generale obbligo di manutenzione e custodia, proprio al fine di garantire a tutti gli interessati la possibilità di poter tributare i dovuti riconoscimenti e le pratiche di pietà.
Ai fini di un più esaustivo esame della materia, si rappresentano, in particolare, alcune considerazioni di merito:
le norme proposte potrebbero dar luogo alla creazione di numerosi piccoli sacrari privati che non sembrano poter assolvere alle funzioni che diversamente assicurano i cimiteri militari. Infatti, è innegabile che i sacrari privati non possiedano, come invece i cimiteri militari, lo stesso valore intrinseco ed unico di «Luogo della Memoria» a ricordo di coloro che hanno dato la vita per la patria;
nei cimiteri e sacrari militari i caduti vengono ricordati ed onorati in eterno, mentre invece, nei cimiteri comunali alla scomparsa dei congiunti vi è la probabilità che le tombe di tanti eroici caduti vengano dimenticate ed i resti tumulati negli ossari comunali;
prima dell'inumazione definitiva nei sacrari o cimiteri militari dei caduti ritrovati nei vari fronti di guerra, l'amministrazione della difesa si è sempre adoperata per conoscere l'eventuale volontà delle rispettive famiglie circa la possibilità di tumulare il congiunto in una tomba di famiglia. In tali casi, trattandosi di prima sepoltura, le spese vengono totalmente sostenute dalla difesa. Procedura attuata anche per il rimpatrio delle salme dei caduti della campagna di Russia.
Avuto riguardo anche delle considerazioni di merito su esposte, la tematica in questione e tutte le iniziative normative di tenore analogo a quella dell'onorevole Valpiana saranno oggetto della debita considerazione e degli approfondimenti necessari.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

TAGLIALATELA e PEZZELLA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
considerato che in una lettera inviata dal prof. avv. Francesco Polizio ai Ministri interrogati, al Procuratore Capo della Repubblica di Napoli, al Prefetto di Napoli, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Commissario P.S. di Afragola si denuncia che:
in data 30 marzo 2003 il quotidiano Cronache di Napoli riportava all'attenzione dei propri lettori la questione della sosta a pagamento nella città di Casoria;
già nel settembre 2002 veniva presentato un esposto-denuncia al Commissariato P.S. di Afragola che evidenziava l'illegittimità della proroga nell'affidamento del servizio della sosta a pagamento alla Soges s.a.s. senza il pronunciamento del Consiglio Comunale, unico organo competente, in conformità all'articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, a decidere sull'affidamento dei servizi;
dopo varie proroghe illegittime la Giunta Comunale si decideva a proporre al Consiglio Comunale l'affidamento del servizio a trattativa privata, senza gara ad evidenza pubblica, in violazione alla normativa sugli appalti dei servizi;
l'atto di Giunta Municipale (86/2002) che decideva la trattativa privata vedeva la partecipazione al voto di un assessore che ha figlio e genero che lavorano alle dipendenze della Soges s.a.s. (violazione articolo 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000);
il Consiglio Comunale, nella seduta del 23 luglio 2002 (atto 37/2002) approvava l'affidamento alla Soges e la convenzione, nonostante la mancanza del numero legale (15 presenti compreso il Sindaco su


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31 componenti), in violazione dell'articolo 33 del Regolamento del Consiglio Comunale;
contro l'atto 37/2002 veniva presentato ricorso al Difensore Civico da parte di 8 consiglieri comunali ai sensi dell'articolo 127 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
già di per sé il ricorso al Difensore Civico determina, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la sospensione dell'esecutività dell'atto ed inoltre il Difensore Civico accoglieva il ricorso presentato invitando gli amministratori ad eliminare i vizi riscontrati;
gli amministratori, invece di accogliere l'invito del Difensore Civico, sponsorizzano la Soges e consentono alla stessa di porre in esecuzione il deliberato;
nonostante le proteste dei cittadini il Comune non recede, anzi il Comandante della P.M. attraverso gli organi di stampa «minaccia» i cittadini che non pagano ad esporsi al pagamento raddoppiato;
a seguito di tale atteggiamento veniva presentato un altro esposto al Commissariato P.S. di Afragola in data 2 dicembre 2002 che chiedeva l'interruzione della flagranza di reato (richiesta illecita di pagamento della sosta);
nonostante quanto detto la giunta municipale assumeva una delibera non solo di conferma ma addirittura di allargamento della sosta a pagamento (atto n. 130/2002);
contro il nuovo atto ricorrevano nuovamente al Difensore Civico 8 consiglieri comunali il cui ricorso veniva nuovamente accolto;
il Difensore Civico, infatti, ribadiva la competenza del Consiglio Comunale per l'affidamento di un pubblico servizio e confermava quanto già stabilito precedentemente e cioè che l'atto consiliare 37/2002 era inefficace, invitando quindi il consiglio comunale ad eliminare i vizi di illegittimità riscontrati precisando che l'atto di conferma doveva essere adottato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso;
continuando, nonostante tutto, la Soges a tartassare i cittadini di Casoria veniva presentato un ulteriore esposto al Commissariato P.S. di Afragola in data 26 marzo 2003 con richiesta di assunzione di provvedimenti cautelari nei confronti degli amministratori (Sindaco e Giunta) e del dirigente della P.M.;
l'intendimento «associativo» di favorire la Soges si completa e si perfeziona con la proposta di conferma agli atti della seduta consiliare del 29 aprile 2003;
la Soges ha potuto continuare a dare attuazione all'atto 37/2002 perché amministratori e dirigenti del Comune di Casoria non hanno provveduto ad eseguire la decisione assunta dal Difensore Civico perché interessati a mantenere in vita il rapporto con il privato;
addirittura sulle auto in sosta nel pomeriggio del 6 agosto 2002 veniva trovato un volantino firmato dall'amministrazione comunale con le modalità dell'affidamento del servizio alla Soges;
sembra chiara la presenza di una situazione di abuso continuato con favoreggiamento ad un privato a danno dei cittadini costretti a pagare un canone ancora prima dell'esecutività dell'atto deliberativo assunto;
tale situazione persiste tuttora nonostante le pronunce del Difensore Civico, rese anche in sede di audizione davanti alla Commissione consiliare competente;
il Sindaco inoltre, con un evidente abuso, con ordinanza 43/2001, aveva già autorizzato la sosta nei giorni festivi allungando anche l'orario, favorendo ulteriormente la Soges;
in prossimità della competizione elettorale amministrativa del maggio 2003 si teneva una seduta consiliare il 5 maggio 2003 in violazione dell'articolo 38 n. 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (tenutasi dopo la pubblicazione del Decreto di indicazione dei comizi elettorali);


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nella suddetta riunione il Presidente, invece di dichiarare il non luogo a deliberare per la presenza di appena 12 consiglieri, metteva in votazione l'atto di conferma dell'affidamento alla Soges della sosta a pagamento sul territorio approvando anche la relativa convenzione;
tale atto consiliare n. 24/2003, violando l'articolo 127 punto 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, non può avere efficacia ed essere eseguito in quanto non ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale;
tale ultimo atto costituisce un ulteriore abuso ai danni dei comuni cittadini -:
dai Ministri interrogati quali iniziative intendano intraprendere per assumere che quanto sopra denunciato corrisponda a realtà;
nel caso in cui venga verificato che quanto denunciato sia vero quali provvedimenti si intendano assumere.
(4-06909)

Risposta. - Il nuovo titolo V della Costituzione, come è noto all'interrogante, ha collocato le autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale accanto allo Stato, ampliandone la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione.
Eventuali interventi da parte dell'amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.
In merito ai fatti evidenziati dall'interrogante si riferisce che la questura di Napoli ha trasmesso i relativi atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli che ha aperto apposito procedimento penale tuttora pendente.
Solo al termine degli accertamenti di rito potranno essere eventualmente adottate, nei confronti dell'amministrazione comunale di Casoria, le misure di rigore previste dalla legge.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

VENDOLA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
Poste Italiane s.p.a. è un'azienda leader nel settore della corrispondenza e dei prodotti e servizi finanziari. Si serve di un servizio di Customer care con call-center dislocati su tutto il territorio nazionale. Questi ultimi svolgono un ruolo di primaria importanza in quanto fungono da punto di contatto tra il cliente, che viene informato ed assistito, e l'azienda stessa, innalzando così l'immagine di Poste Italiane s.p.a;
anche a Reggio Calabria è operativo uno di questi call center, che occupa circa 150 consulenti, suddivisi in: dipendenti postali (89) e lavoratori interinali (57) «presi in affitto» da due società (Ali e Adecco). Questi ultimi, richiesti dall'azienda per sopperire a picchi di produttività e ad una continua crescita dei servizi offerti, hanno contributo a far diventare il sito di Reggio Calabria un «fiore all'occhiello» per tutto il Meridione;
ai primi 10 lavoratori che hanno iniziato l'attività di consulente, in concomitanza dell'apertura del sito stesso nel 2001, si sono susseguiti gli altri 47 scaglionati nei mesi e negli anni successivi. Tutti questi con il medesimo contratto, che permette loro quattro proroghe da utilizzare in un arco di tempo definito. Nonostante le dichiarazioni apparse su tutti i media da parte dell'azienda, che affermava il positivo in bilancio e la necessità di progettare un futuro più stabile e certo, il 31 maggio ai primi 18 lavoratori interinali è stato dato il benservito. I restanti 39 hanno a disposizione un ultima proroga dopodiché subiranno la stessa fine;
è notizia di questi giorni che l'azienda Poste Italiane s.p.a. ha assunto con contratto a tempo indeterminato i


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lavoratori interinali del call center di Roma, che si trovavano nella medesima condizione dei colleghi di Reggio Calabria -:
se il Ministro interrogato intenda intervenire presso l'azienda Poste Italiane s.p.a. per salvaguardare i 57 posti di lavoro dei giovani reggini, stabilizzandone la posizione in una realtà territoriale dove si arriva a punte di disoccupazione che sfiorano il 40 per cento della popolazione.
(4-10394)

Risposta. - Si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere d'intervenire nella gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società la quale, pertanto, organizza secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune le risorse di cui dispone, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di assicurare condizioni di operatività compatibili con una gestione economicamente equilibrata, nonché di garantire un efficiente servizio all'utenza.
Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in relazione alla risoluzione, in data 31 maggio 2004, del rapporto di lavoro di diciotto lavoratori interinali applicati al call center di Reggio Calabria, ha comunicato quanto segue.
L'assunzione di lavoratori temporanei presso il call center in parola è stata effettuata per fronteggiare le esigenze emerse a seguito dell'acquisizione di specifiche commesse di lavoro, non attuabili mediante i normali assetti produttivi dell'azienda.
La società Poste Italiane ha, poi, reso noto che, come normalmente avviene nei casi in cui l'azienda ricorre al supporto di lavoratori temporanei, sia la durata del contratto sia le successive proroghe, oltre ad essere comunicate ai diretti interessati, hanno formato oggetto di apposite informative alle organizzazioni sindacali.
A completamento d'informazione la stessa società ha, inoltre, comunicato che, l'istituto del contratto di lavoro a termine, disciplinato dalla legge 196/97 - recepito dal collettivo nazionale di lavoro delle società Poste Italiane sottoscritto l'11 luglio 2003 -, in sintonia con le disposizioni legislative vigenti in materia, ha definito i criteri, le modalità e gli ulteriori casi di applicazione dell'istituto medesimo.
La concessionaria ha, altresì, rappresentato che i lavoratori citati nell'atto parlamentare in esame, assunti sulla base di tali criteri, hanno cessato il rapporto di lavoro con l'azienda alla naturale scadenza dei rispettivi contratti, essendosi esaurite le motivazioni che ne avevano richiesto la stipula.
In conclusione, la citata società poste italiane - in considerazione del positivo bilancio lavorativo degli interessati - ha fatto presente di aver proposto ai diciotto lavoratori in questione un contratto di lavoro temporaneo nel settore sportelleria presso la filiale di Locri, proposta che è stata accettata solo da nove di essi.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

ZACCHERA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
la competenza dello spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei è di competenza dello Stato;
il Dipartimento per la protezione civile ha il compito di coordinare gli interventi attraverso l'ufficio COAU;
in passato si è sostenuto la limitatezza degli interventi attraverso i Canadair proprietà del Dipartimento, il cui utilizzo è peraltro appaltato a società privata;
con l'approssimarsi della stagione estiva e più secca è molto probabile che avverrà la consueta emergenza sul fronte degli incendi;
occorre provvedere ad un allargamento e diversificazione delle offerte di


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servizio antincendio, in particolare anche con mezzi più maneggevoli e meno costosi che possano però intervenire con la massima immediatezza sul territorio, nel più breve tempo possibile dopo la segnalazione di incendi e possibilmente prima che divengano di grandi dimensioni potendo peraltro trasportare una quantità d'acqua significativamente superiore a quella degli elicotteri normalmente utilizzati;
nel 1999 - a seguito di una sperimentazione voluta dallo stesso dipartimento - è stato verificato e certificato come il rapporto costo/risultati in regioni diverse sia stato nettamente favorevole all'integrazione di altri mezzi ad elicotteri e Canadair;
nonostante questo non si è ritenuto conveniente stipulare convenzioni con mezzi aerei come i Dromader pure in servizio in moltissimi paesi europei per la prevenzione antincendio;
in alcune regioni italiane senza sbocchi sul mare o con bacini di sufficiente ampiezza, l'utilizzo dei Canadair è virtualmente impossibile tenuto conto dei tempi necessari per il ricarico e la distanza da affrontare, mentre piccoli aerei con basi regionali preventivamente organizzate appaiono molto più economici e versatili -:
se non ritenga che il dipartimento debba integrare la propria attività antincendio anche con questi mezzi, di gran lunga più economici nella gestione e soprattutto nella loro filosofia di utilizzo per poter intervenire in termini più pronti alle necessità, con particolare riguardo alle regioni interne;
se siano state fatte ricerche accurate sulla economicità di questo servizio ed in particolare quale sia il giudizio sull'utilizzo dei Canadair in rapporto ai costi di acquisto e di gestione rispetto ai risultati ottenuti.
(4-05903)

Risposta. - L'idea di sperimentare gli aerei Dromader M/18/B, di produzione polacca, per contrastare gli incendi boschivi, trae origine dalla richiesta del 19 febbraio 1999 del presidente della regione Basilicata, di proteggere, mediante l'uso di velivoli posizionati nelle aviosuperfici di Grumento Nova, Pisticci e Lavello, aree di interesse naturalistico della Basilicata e delle regioni limitrofe. Il dipartimento della protezione civile, accogliendo tale richiesta, ha realizzato nell'estate del 1999 una sperimentazione utilizzando tre velivoli di tipo Dromader M/18/B.
In una nota del 14 giugno 1999 il predetto dipartimento, rispondendo ad una lettera dell'ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma con la quale veniva prospettato l'inserimento degli aerei polacchi nei futuri programmi di contrasto agli incendi boschivi, aveva precisato che con questa iniziativa si poteva realizzare un supporto aereo alle forze di terra per la difesa del patrimonio forestale, in attesa di una diversa e più omogenea standardizzazione del dispositivo antincendio in ambito regionale.
Durante la campagna antincendi boschivi dell'estate 1999, quindi, l'Avianord ha assunto il servizio sperimentale di concorso aereo antincendio in Basilicata, dal 1o luglio al 30 settembre 1999, impiegando tre velivoli Dromader M/18/B nelle basi di Pisticci e Lavello.
Inoltre, con decreto n. 2272 del 23 luglio 1999, il dipartimento della protezione civile ha istituito una commissione, i cui componenti sono referenti del dipartimento stesso, della regione Basilicata, del corpo forestale dello Stato e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, incaricata di valutare l'efficacia del servizio di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.
Nelle sue valutazioni (riportate anche nella rivista «DPC INFORMA» del gennaio 2000 inviata a tutte le amministrazioni interessate, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 875), la predetta commissione ha specificato che l'utilizzo dei Dromader M/18/B era possibile in ambito locale qualora non si disponesse di vettori più competitivi.
Il Dromader M/18/B, infatti, ha una scarsa flessibilità di impiego in quanto si rifornisce di acqua attraverso una apposita e complessa attrezzatura di supporto situata


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in specifici aeroporti e utilizza una tecnica di volo definita «sorveglianza armata», che consiste nel presidiare il territorio dall'alto con i serbatoi di estinguente pieni, pronti ad intervenire appena viene avvistato un incendio.
Tale tecnica, tuttavia, presenta una serie di importanti inconvenienti, quali l'elevato costo dovuto ad una attività di volo continua finalizzata alla ricognizione del territorio e la possibilità, da parte dei piromani, di creare incendi per scaricare il mezzo aereo, che per rifornirsi, deve abbandonare il territorio e rientrare alla base.
Con la legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353), è stata prevista un'attività di coordinamento tra gli interventi aerei, di competenza del dipartimento della protezione civile, e gli interventi di terra, di competenza delle regioni interessate, mentre la tecnica di «sorveglianza armata» è concentrata su un'azione prettamente aerea.
Inoltre dalla comparazione tra le
performance dei Dromader M/18/B e gli elicotteri Erikson S64 si è rilevato che la capacità del serbatoio d'acqua è di 2.000 litri nel Dromader M/18/B e di 9.000 litri nell'Erikson S64; che il tempo medio necessario tra un lancio e l'altro è di 30 minuti nel Dromader M/18/B e di 6 minuti nell'Erikson S64; che la quantità di acqua versata dopo 4 ore di volo è di 16.000 litri nel Dromader M/18/B e di 224.000 nell'Erikson S64 ed infine che il costo per litro di estinguente (miscela di acqua e sostanze contrastanti il fuoco) del Dromader M/18/B è molto superiore rispetto a quello dell'Erikson S64.
La commissione, pertanto, è giunta alla conclusione che gli aerei Dromader non risultavano essere competitivi per svolgere un servizio secondo i parametri di cui alla legge-quadro in materia di incendi boschivi.
La scelta degli Erikson S64, quindi, ha ricevuto ampio consenso da parte delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia, che, proprio alla luce dei soddisfacenti risultati, hanno chiesto al dipartimento della protezione civile di implementare la flotta aerea con i suddetti velivoli.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

ZANELLA. - Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la deregulation introdotta con il decreto Gasparri di luglio 2002 ha permesso il proliferare disordinato di infrastrutture di telefonia mobile che vengono installate senza alcun accordo tra i gestori e le amministrazioni comunali;
nella zona di Mestre e Marghera, soprattutto nelle ultime settimane, la situazione sta divenendo sempre più critica dato che i gestori stanno accelerando l'installazione di antenne, e la cittadinanza, preoccupata per la propria salute ha cominciato a reagire, a volte in modo anche molto determinato, per impedire la collocazione degli impianti;
secondo quanto riferito dal quotidiano Il Gazzettino di venerdì 16 gennaio 2004 una donna affetta dal morbo di Parkinson e portatrice di un neurotrasmettitore subtalamico, un apparecchio che serve a contenere i tremori tipici della malattia e che rappresenta un rimedio d'avanguardia nel trattamento del morbo, avrebbe avvertito, in prossimità di un antenna di telefonia mobile vicino al cimitero di Mestre, dei forti disturbi, dovuti ad un cattivo uso del neurotrasmettitore;
la signora, che vuole mantenere l'anonimato, ha espresso forti preoccupazioni per la sua salute in riferimento alle installazioni di antenne di telefonia mobile nella sua città e in particolare di una nuova antenna in prossimità della propria abitazione;
sul sito web www.parkinsonitalia.it, in un documento sull'utilità dei neurotrasmettitori subtalamici redatto dal dottor Andrea Landi, neurochirurgo dell'Ospedale San Gerardo di Monza, tra i principali


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limiti di questo apparecchio ci sarebbe lo spegnimento dello stimolatore se esposto a forti campi elettromagnetici;
in un comunicato stampa del 5 gennaio 2004 si annuncia che, per i molti pazienti veneti affetti dal morbo di Parkinson, le cui condizioni consiglino l'intervento chirurgico con l'impianto di uno stimolatore neurologico per la stimolazione cerebrale profonda, la Giunta regionale ha deciso di inserire nel tariffario di prestazione riconosciuto alle Ullss il costo del neurostimolatore subtalamico;
il Consiglio di Stato, sezione V, con l'ordinanza n. 1211 del 7 marzo 2000 attua il principio di cautela per la salvaguardia dei possibili effetti a lungo termine sulla salute di coloro che abitano nelle immediate vicinanze degli impianti di antenne radio giudicando il caso di una signora portatrice di pace maker -:
quali misure intenda prendere per tutelare il diritto costituzionale alla salute (articolo 32) di tutti cittadini, e in particolare, dei portatori di tali dispositivi fondamentali per la sopravvivenza;
se non ritenga di dover adottare iniziative normative dirette a regolamentare, secondo il principio di precauzione, tale materia che sta generando un forte allarme sociale, per poter pianificare in maniera adeguata la collocazione degli impianti di telefonia mobile utilizzando criteri di impatto ambientale e urbanistico, di salvaguardia della salute dei cittadini e per evitare l'aumento della conflittualità sociale.
(4-08640)

Risposta. - Si ritiene opportuno premettere che il codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, non riproduce le disposizioni del decreto legislativo n. 198 del 2002 che prevedevano che l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazione potesse avvenire anche in deroga agli strumenti urbanistici.
La materia delle localizzazioni di tali impianti sul territorio rientra, ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, nella competenza delle regioni le quali debbono tenere conto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti a livello nazionale, relativamente ai campi elettromagnetici, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003) che ha fissato tali valori-soglia a 6 V/m.
Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda la zona di Mestre si fa presente che fin dal luglio 2002 il comune di Venezia ed i gestori di telefonia mobile hanno sottoscritto un protocollo di intesa in base al quale gli operatori in parola sono tenuti a concordare con il comune ed i consigli di quartiere l'ubicazione degli impianti da installare.
Tali installazioni, tuttavia, sono sospese, a decorrere dal 1o gennaio 2004, a causa di un'ordinanza del sindaco.
Relativamente all'antenna sita presso il cimitero di Mestre la società Vodafone, che gestisce l'impianto in cositing con altro operatore, nel far presente che lo stesso, pur regolarmente autorizzato e per il quale è stato ottenuto il parere favorevole dell'ISPESL in data 8 aprile 2003, è ugualmente interessato alla delocalizzazione presso un diverso sito, peraltro già individuato, ai sensi di quanto previsto da uno specifico protocollo d'intesa siglato il 19 febbraio 2004 fra il comune di Venezia e gli operatori di telefonia mobile.
In merito ai disturbi accusati dal soggetto portatore di neurotrasmettitore subtalamico in prossimità dell'impianto di cui trattasi, episodio riportato in un articolo comparso ne
Il Gazzettino del giorno 16 gennaio 2004, la società Vodafone ha tenuto a precisare che l'impianto stesso in tale data non era ancora funzionante essendo stato attivato il giorno 5 marzo 2004.
In proposito, tuttavia, si fa presente che un recente studio effettuato sul possibile effetto dei campi elettromagnetici sul funzionamento di dispositivi medici impiantati (fra i quali rientra il neurotrasmettitore subtalamico utilizzato per ridurre la sintomatologia provocata dal morbo di Parkinson) non ha rilevato interferenze di alcun tipo prodotto da telefoni cellulari.


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Per quanto riguarda invece le possibili interferenze generate da una stazione radio base per telefonia cellulare, non essendo stato fatto uno specifico studio al riguardo, il neurotrasmettitore subtalamico è stato assimilato al pacemaker cardiaco e, pur tenendo conto delle diversità fra i due dispositivi, è emerso che i trasmettitori di telefonia mobile GSM non possono dare luogo a disturbi ai portatori dei suddetti dispositivi medici, in quanto le zone in cui il campo elettrico può creare interferenze non sono normalmente accessibili al pubblico.
Dal rapporto tecnico suddetto discende che se vengono rispettate le distanze di sicurezza (superiore ad 8 metri) le stazioni radio base attuali non rappresentano un pericolo per i portatori di dispositivi medici impiantati.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.