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di Genova inserite nell'elenco delle priorità su cui effettuare gli interventi di bonifica acustica.
in data 29 settembre 2004 il CIPE ha deliberato «a valere dei fondi della legge n. 166 del 2002», di assegnare «709 Meuro quale seconda tranche del finanziamento assegnato dalla delibera n. 109 del 2002 al progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia-Sistema Mo.S.E.; il soggetto aggiudicatore è il Consorzio Venezia Nuova»;
precedentemente, in data 29 novembre 2002 con delibera n. 109 il CIPE aveva destinato lo stanziamento di ulteriori 450 Meuro alla realizzazione della summenzionata opera;
con delibera del 29 settembre 2003 il CIPE aveva rimodulato tale finanziamento assegnando circa 36 milioni di euro al Comune di Venezia;
le leggi n. 171 del 1973, n. 798 del 1984 e n. 139 del 1992 hanno sancito come la salvaguardia di Venezia e della sua laguna siano un obiettivo perseguibile a condizione che si realizzi un «sistema» di varie opere ed iniziative complesse quali la «rivitalizzazione socio-economica» di Venezia, il disinquinamento della laguna, il riequilibrio morfologico e l'arresto del degrado del corpo idrico lagunare;
non esiste quindi un «Sistema Mo.S.E.», non previsto dalla legislazione vigente, bensì esiste un «Sistema lagunare e della Città di Venezia»;
come conseguenza di tali delibere del CIPE, i Comuni di Venezia, di Chioggia, di Cavallino Treporti, la Regione del Veneto, lo stesso Magistrato alle Acque di Venezia non hanno ricevuto, o hanno ricevuto finanziamenti statali insufficienti rispetto al trend del decennio precedente e rispetto ai piani e alle necessità più volte manifestate;
in questo modo viene sacrificata al «Sistema Mo.S.E.» la realizzazione del complesso degli interventi per la salvaguardia di Venezia e viene interrotta l'attività di decine di imprese veneziane determinando così gravi conseguenze per l'economia cittadina;
le risorse messe a disposizione dalle delibere del CIPE sono assegnate, in virtù del meccanismo della concessione unitaria, senza alcuna gara, ad un soggetto imprenditoriale privato il Consorzio Venezia Nuova -:
quante risorse il Governo intenda mettere a disposizione per proseguire l'attività per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
da quale voce del Bilancio dello Stato intenda attingerle;
quando intenda convocare il Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984.
(4-11148)
l'inquinamento acustico autostradale rappresenta un grave problema ambientale e sociale per la città di Genova, e a tal fine risulta essere costituita da diversi anni dal Ministero dell'Ambiente la Commissione Prefettizia «Caso Pilota Genova», con il preciso intento di addivenire ad una concertazione degli interventi di bonifica acustica;
la Società Autostrade S.p.a. nel febbraio 1997 elaborava un Piano di Risanamento Acustico, preceduto da una fase di monitoraggio e studio per gli interventi di bonifica acustica su n. 49 zone unitarie esaminate, di cui chilometri 40 di tratti esaminati ad alta densità abitativa e chilometri 9 a scarsa densità abitativa, dei seguenti tragitti:
A/7 Genova - Serravalle;
A/10 Genova - Savona;
A/12 Genova - Sestri Levante;
A/26 Genova - Gravellona Toce;
a tutt'oggi la Società Autostrade per l'Italia S.p.a. ha avviato solamente n. 2 interventi di bonifica acustica per il tratto A10 di Via Villini Rollino e il tratto A12 con la previsione di installare finestre autosilenti presso le abitazioni del civico n. 35 di Via Fontanarossa;
il Comune di Genova ha presentato in data 2 luglio 2003 ai lavori della Commissione Prefettizia «Caso Pilota Genova» un elenco di n. 28 zone di assoluta priorità su cui effettuare gli interventi di mitigazione sonora;
rispetto alle determinazioni dei lavori dell'ultima riunione della Commissione Prefettizia del 20 ottobre 2003, la Società Autostrade per l'Italia S.p.a. non ha portato a conclusione i progetti esecutivi e l'avvio dei lavori indicati nel Piano di Protezione Antirumore 2003/2007;
la Società Autostrade per l'Italia S.p.a., nell'ambito dei rapporti di soggetto concessionario, nella fattispecie della situazione su richiamata non pare rispondere agli obblighi contrattuali posti in essere con lo Stato;
l'articolo 10 comma 5 della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), stabilisce che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limiti di emissione o di immissione, unitamente ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore, sono obbligati, in via ordinaria, ad impegnare una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore -:
quali siano i motivi che hanno determinato fino ad oggi il mancato rispetto dell'avvio dei lavori di bonifica acustica della Società Autostrade per l'Italia S.p.a. inseriti nel Piano di Protezione 2003/2007;
quale sia l'ammontare dell'accantonamento dei fondi della Società Autostrade per l'Italia S.p.a. per l'adozione degli interventi previsti di contenimento ed abbattimento del rumore nella città di Genova;
se, in ordine alla pregnante situazione di inquinamento acustico determinato dalla infrastruttura autostradale, non si ritenga opportuno avviare una formale diffida nei confronti della Società Autostrade per l'Italia S.p.a. al fine di obbligare il soggetto concessionario ad onorare gli impegni assunti nell'ambito della presentazione del Piano di Protezioni Antirumore, e a recepire le richieste del Comune
(4-11157)
la recente morte di quattro giovani in un incidente stradale, ripropone con drammatica evidenza il problema sull'estrema pericolosità della strada statale 265 e particolarmente del tratto di circa 8 chilometri, che collega i Ponti sulla Valle con il casello di Caserta Sud;
trattasi di una strada statale su cui si riversa il traffico del corridoio appenninico della Superstrada Fondo Valle Isclero, della stradale Appia (fra Caserta e Benevento), della variante ANAS Maddaloni-Caserta-Tuoro, il traffico dell'A-1 e dei centri di Napoli Nord;
in questo tratto di strada negli ultimi 3 anni ad oggi sono morte 25 persone tra pedoni, ciclisti e automobilisti con una media di un morto ogni 45 giorni;
l'elevato numero di vittime fa chiaramente capire che questi morti non sono attribuibili a tragica fatalità, ma all'assoluta mancanza di accorgimenti ed interventi atti a garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;
le Amministrazioni comunali hanno fatto tutto il possibile nell'ambito delle proprie competenze (illuminazioni, limitatori di velocità, eccetera) ma tali interventi risultano assolutamente insufficienti allo scopo -:
quali interventi di competenza del Ministero per le infrastrutture siano stati effettuati negli ultimi 3 anni sul predetto tronco stradale;
se siano in programma progetti o interventi;
in ogni caso, quali iniziative il Ministero intenda assumere per scongiurare ed evitare questa drammatica perdita di vite umane.
(4-11159)