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1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Stabilisce le modalità di elezione e le prerogative del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».
ART. 8.
(Modalità di funzionamento delle Camere).
Sopprimerlo.
*8. 1. Mascia, Russo Spena.
Sopprimerlo.
*8. 70. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza
dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in riunione segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.
I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.
I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, le Giunte o gli organismi interni ai quali sono attribuiti compiti
ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».
8. 2. Mantini.
All'emendamento 8.200, sostituire le parole: adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi con le seguenti: e il Senato federale della Repubblica adottano il proprio regolamento e le relative modificazioni con la maggioranza dei tre quinti dei loro.
Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere il secondo periodo.
0. 8. 200. 2. Boccia.
All'emendamento 8.200, sostituire le parole: adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi con le seguenti: e il Senato federale della Repubblica adottano il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei loro.
Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere il secondo periodo.
0. 8. 200. 1. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.
Al comma 1, capoverso Art. 64, sostituire il primo comma con il seguente:
«La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti».
8. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 64, sostituire il primo comma con il seguente:
«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti»
8. 73. Perrotta.
Al comma 1, capoverso Art. 64, sostituire il primo comma con il seguente:
«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti».
8. 3. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Giordano, Zanella, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 64, sostituire il primo comma con il seguente:
«La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica adottano il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti».
8. 80. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.
Al comma 1, capoverso Art. 64, sostituire il primo comma con il seguente:
«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti».
8. 77. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Vendola, Pappaterra, Cusumano, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 64, secondo comma, sostituire la parola: adunarsi con la seguente: riunirsi.
8. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 64, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: la metà.
*8. 74. Perrotta.
Al comma 1, capoverso Art. 64, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: la metà.
*8. 78. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 64, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: ed i diritti delle opposizioni fino alla fine del comma.
Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis (Diritti dell'opposizione e delle minoranze) - 1. Dopo l'articolo 64 della Costituzione è aggiunto il seguente:
«Art. 64-bis. - Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze. L'opposizione è costituita dall'insieme dei deputati eletti senza collegamento con il Primo ministro, composto da uno o più gruppi parlamentari tra loro federati e dotato della più estesa consistenza numerica. Le altre minoranze sono costituite da uno o più gruppi della Camera, anche tra loro federati, composti da deputati eletti senza collegamento con il Primo ministro e non facenti parte dell'opposizione.
Il Capo dell'opposizione e i componenti dell'organo collegiale di direzione dell'opposizione, ove costituito, sono membri della Camera dei deputati. Le prerogative del Capo dell'opposizione e le relative modalità di elezione sono stabilite dal regolamento della Camera dei deputati. Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo ministro. Può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Primo ministro, in caso di emergenza interna ed internazionale.
L'opposizione dispone di una propria sede e delle dotazioni materiali e finanziarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Il regolamento della Camera dei deputati riserva ai deputati appartenenti a gruppi di opposizione e di minoranza la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal Comitato di cui all'articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento della Camera dei deputati disciplina la partecipazione del Capo dell'opposizione e dei componenti dell'organo collegiale di direzione dell'opposzione nonché delle altre minoranze alla programmazione ed allo svolgimento dei lavori parlamentari».
8. 81. Tabacci, Malgieri, Landolfi, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.
Al comma 1, capoverso Art. 64, quarto comma, primo periodo, aggiungere, in fine,
le parole: in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.
8. 71. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 64, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.
8. 4. Mascia, Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 64, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: Capo dell'opposizione con le seguenti: candidato del partito o della coalizione perdente che ha ottenuto più voti dopo quella del Primo ministro nominato ai sensi dell'articolo 92, terzo comma.
8. 75. Perrotta.
Al comma 1, capoverso Art. 64, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'opposizione con le seguenti: delle opposizioni, che è eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti dei gruppi di opposizione, rimane in carica per due anni ed è rieleggibile.
8. 72. Taormina.
Al comma 1, capoverso Art. 64, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:
«Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare.»
*8. 79. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.
All'emendamento 8.202., aggiungere, in fine, le parole: e dei senatori eletti nelle Regioni più piccole.
0. 8. 202. 2. Boccia.
All'emendamento 8.202., aggiungere, in fine, le parole: in ogni fase dell'attività parlamentare.
0. 8. 202. 1. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.
Al comma 1, capoverso Art. 64, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:
«Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze».
*8. 202. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 64, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:
«Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze».
*8. 76. Pacini.
(Testo modificato nel corso della seduta)
(Approvato)
Agli identici emendamenti 8.203 e 8.6, sostituire le parole: I regolamenti parlamentari stabiliscono con le seguenti: I regolamenti parlamentari definiscono gli strumenti e disciplinano le modalità di esercizio della funzione ispettiva, di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo e stabiliscono i casi in cui il Governo è tenuto a fornire informazioni anche a richiesta delle opposizioni o delle minoranze; stabiliscono altresì.
0. 8. 203. 25. La Commissione.
Agli identici emendamenti *8.203 e *8. 6., sostituire la parola: comunque con la seguente: obbligatoriamente.
0. 8. 203. 1. Boccia, Ruzzante.
Al comma 1, capoverso Art. 64, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».
*8. 6. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Sgobio.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 64, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».
*8. 203. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)