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dal Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998) e del Regolamento Consob 11522/98;
risparmiatori che, in maniera del tutto incolpevole, hanno sottoscritto un piano finanziario del tutto diverso da quanto era stato loro prospettato.
della sua capacità produttiva, cosa che ha comportato il trasferimento dei lavoratori occupati da un'azienda ad un'altra;
spedizionieri e gli operatori del settore, con ricadute su un sistema economico già di per sé in crisi;
da circa due anni, ormai, continua lo scalpore suscitato, nella vasta platea dei piccoli risparmiatori, dalla questione del collocamento dei prodotti finanziari denominati My way e 4 You da parte del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena;
sembra ormai pacifico che il numero dei risparmiatori coinvolti in questa grave vicenda finanziaria siano circa 170 mila, prendendo in considerazione i clienti del Monte dei Paschi di Siena, della Banca Toscana, della Banca Agricola Mantovana e dell'ex-Banca del Salento (Banca 121) ed altre realtà minori del gruppo creditizio;
l'associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC) ha richiesto ed ottenuto, sull'argomento, un parere pro veritate dal dottor Fabrizio Tedeschi, ex-direttore della strutture milanese della Consob ed ex-responsabile della Divisione Intermediari della stessa autorità, che ha confortato l'associazione circa una condizione contrattuale affetta da nullità ed insanabile;
l'ADUC ha più volte - e pubblicamente - richiesto alla Consob di esprimersi pubblicamente circa l'ipotesi di violazione delle norme di condotta previste
essendo stata formulata la richiesta in data 1o giugno 2004, l'ADUC ha addirittura comunicato alla Consob che vi sarà un nuovo strumento polemico, il cosiddetto «Digiuno del Silenzio» se non vi sarà un preciso pronunciamento della Consob sui seguenti otto quesiti:
a) se i piani finanziari My Way e 4 You possono essere ritenersi progettati nell'«interesse del cliente»;
b) se i piani finanziari My Way e 4 You possono definirsi «trasparenti»;
c) se possa definirsi «corretto» il comportamento dell'intermediario che concede un finanziamento allo scopo di investire la parte preponderante del capitale finanziato ad un tasso inferiore rispetto a quello di finanziamento;
d) se la commercializzazione di circa 170 mila piani finanziari My Way e 4 You possa essere definito un comportamento riguardoso dell'«integrità del mercato»;
e) se il gruppo Monte dei Paschi di Siena, nella progettazione di piani finanziari My Way e 4 You abbia ridotto «al minimo il rischio di conflitti di interesse» e, in una situazione di conflitto di interessi, si può dire che abbia agito «in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento»;
f) se in relazione alla negoziazione in contropartita diretta dell'obbligazione prevista nel contratto, considerato che la stessa è stata venduta ai clienti ad un prezzo oscillante fra il 10 ed il 30 per cento superiore rispetto al suo valore di mercato, si possa parlare di best execution;
g) se, considerato che i piani finanziari My Way, venduti attraverso promotori finanziari, non riportano nel corpo contrattuale la facoltà di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si possa affermare che il comportamento è «diligente», tenuto conto di tale omissioni;
h) se possa definirsi «corretto e diligente» il comportamento dell'intermediario che concede un finanziamento espressamente finalizzato all'investimento in fondi comuni d'investimento o obbligazioni ponendo, contestualmente, un pegno su tali strumenti finanziari, in tal modo rendendoli indisponibili per 15 o 30 anni;
per quanto gli interrogativi appaiano retorici, appare evidente che la Consob non può ostinarsi a non rispondere a tali quesiti, tenuto conto della vastità inconsueta della platea di risparmiatori coinvolti nel disastroso investimento e tenuto conto che, proprio in questo frangente, appare ancor più forte la necessità di ripristinare la fiducia, anche attraverso nette e decise prese di posizione della Consob, per il settore finanziario;
fra l'altro è di solare evidenza anche il fatto che l'assunzione di responsabilità da parte della Consob creerebbe una serie di chiarimenti che risulterebbero decisivi anche per la Banca al fine di dirimere le controversie già pendenti e di prevenirne altre migliaia che potrebbero sorgere;
in ogni caso le iniziative normative del Governo tese a ridisciplinare il settore finanziario per accentuare i meccanismi a difesa dei piccoli risparmiatori, dovrebbero prevedere l'obbligo della Consob di non sottrarsi ai quesiti posti dai risparmiatori -:
se non ritenga, tenuto conto della portata sociale della questione My Way e 4 You, di adottare iniziative normative che contemplino l'obbligo in capo alla Consob di pronunciarsi circa i quesiti che le vengono sottoposti dai risparmiatori eventualmente utilizzando il proprio sito Internet sul quale regolarmente riporta centinaia di utilissime comunicazioni interpretative proprio su tali temi;
se non ritenga, in ogni caso, di individuare, anche attraverso iniziative normative, soluzioni ai problemi dei 170 mila
(3-03739)
la legge finanzia i partiti italiani in relazione alle spese sostenute per le consultazioni elettorali e, tale finanziamento dovrebbe a rigore riguardare i soli partiti esistenti;
alcuni articoli apparsi su Il Giornale evidenziano che malgrado alcuni dei partiti presenti alle elezioni del 2001 siano ormai scomparsi, essi continuano a ricevere i contributi dello Stato, senza tra l'altro allegare le ricevute delle fatture per le spese effettuate;
gli stessi revisori dei conti dei partiti hanno riscontrato molte anomalie -:
quali iniziative normative si intendano adottare al fine di garantire maggiore trasparenza in materia;
se, in base alle norme vigenti, per le ipotesi di anomalie nelle redazioni dei bilanci, sia possibile bloccare l'erogazione dei fondi.
(3-03740)
il decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282 cosiddetto «decreto spalma debiti» ha concesso alle società di calcio di diluire i debiti iscritti in bilancio in più anni, legalizzando di fatto una violazione delle regole di contabilità in materia di iscrizione e valutazione delle poste iscritte nei conti patrimoniali ed economici;
è indiscutibile che si tratti di un beneficio di cui stiano godendo le sole società di calcio che, oltre alle attività sportive, esercitano anche attività economiche; a parere dell'interrogante, la predetta disciplina non garantisce pertanto le regole per una sana competizione e non tutela, a parità di condizioni, i soggetti economici presenti sul mercato;
considerato che il capo II della legge 27 dicembre 2002 n. 289, Finanziaria per l'anno 2003 e successive modifiche ha riservato ai contribuenti diverse modalità per la definizione dei tributi, condono tombale, concordato, definizione agevolata e che detti strumenti hanno comportato, per i contribuenti che li hanno perfezionati, indubbi vantaggi quali la preclusione di ogni accertamento tributario, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie e l'esclusione della punibilità per taluni reati tributari -:
se alle predette agevolazioni abbiano aderito anche le società di calcio e, in caso affermativo, quali siano stati i periodi di imposta interessati, i tributi, l'ammontare delle maggiori imposte liquidate e l'eventuale piano di rateizzazione dei debiti tributari emersi;
quale sia, inoltre, la posizione tributaria complessiva di dette società nei confronti dell'Amministrazione Fiscale, oltre ai debiti tributari derivanti dall'eventuale adesione a dette procedure.
(5-03477)
nel corso del 1999, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, l'ENEL provvedeva alla costituzione di quattro distinte società tre delle quali destinate al libero mercato;
con l'operazione l'Enel cedeva a queste società i suoi rami d'azienda e parte
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 e l'articolo 2112 del codice civile chiariscono che, ai fini della individuazione dei rapporti di lavoro sottostanti che in casi come questo si trasferiscono alle nuove società, il rapporto di lavoro prestato presso il ramo d'azienda ceduto debba rappresentare per il lavoratore la sua attività lavorativa prevalente;
undici lavoratori di Napoli, che hanno sempre prestato la loro opera per una struttura Enel che operava su tutto il territorio nazionale, non facente parte delle direzioni territoriali, si videro trasferiti, a partire dall'ottobre 1999 dall'Enel alla Interpower (oggi Tirreno Power Spa);
i suddetti lavoratori, avendo sempre prestato servizio per una struttura facente capo direttamente all'Enel e a nessuna delle attività legate alla cessione del ramo d'azienda, non rientravano nei criteri previsti dalla suddetta normativa;
questi lavoratori ricorrevano alla magistratura di Napoli, che, il 4 giugno 2004, si è espressa in loro favore stabilendo che l'Enel dovesse procedere alla loro immediata reintegrazione nel posto di lavoro;
la società Tirreno Power Spa provvedeva, a seguito della sentenza, a cancellare gli undici lavoratori dal libro matricola e dal libro paga;
l'Enel Produzione spa, ad tutt'oggi non ha ancora provveduto al reintegro dei suddetti lavoratori, costringendoli ad una condizione di disoccupazione forzata -:
se, in veste di principale azionista, il Ministero interrogato non ritenga di dover intervenire affinché sia data esecuzione alla sentenza emanata dalla magistratura;
quali siano i motivi per cui l'azienda non provvede al reintegro immediato degli undici lavoratori, e a chi facciano capo le eventuali responsabilità.
(4-10981)
come disposto dal decreto legislativo n. 241 del 2000 in attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, la Direzione Circoscrizionale di Trieste dell'Agenzia delle Dogane ha avviato, nel 2003, una verifica per la misurazione dei livelli di gas radon presente negli uffici doganali della sezione di Pese, che hanno fatto rilevare una concentrazione di 1401.00.B.Q./m3, decisamente superiore al limite previsto dal decreto che è di 500 B.Q./m3, valore che richiede, a norma di legge, un intervento di protezione a tutela della salute dei lavoratori;
su indicazione di un esperto che ha fornito suggerimenti in merito ad un possibile intervento di bonifica, la Direzione ha ricevuto un'offerta dalla società VECTA srl per la realizzazione di un impianto di aspirazione d'aria, con un preventivo di 22.000 euro più Iva;
la Direzione Circoscrizionale di Trieste non dispone attualmente della somma necessaria per la realizzazione dell'impianto, e nessuna risposta è stata ricevuta dalla Direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, proprietaria della struttura di Pese, sollecitata già nel mese di giugno 2004;
nell'approssimarsi della stagione invernale, in cui i livelli di concentrazione del radon tendono ad aumentare, la Direzione Circoscrizionale di Trieste ha deciso di procedere alla chiusura della sezione di Pese, con decorrenza dai 20 settembre 2004, convogliando tutte le operazioni presso la dogana di Fernetti o altri uffici della circoscrizione, e distaccando il personale presso Fernetti;
l'investimento per la realizzazione dell'impianto, che richiede una cifra piuttosto esigua, eviterebbe di provocare danni ben più cospicui, in particolare per gli
preoccupazione è stata espressa anche da SIULP e SAP, davanti ad una situazione di incertezza e di rischio per gli agenti della polizia di frontiera ivi operanti, mentre per tutelare la salute dei lavoratori in servizio presso gli uffici della dogana sono intervenuti i sindacati confederali -:
se, considerando anche la esigua richiesta finanziaria, intenda concedere i fondi necessari per la realizzazione dell'impianto di aspirazione, permettendo in tempi brevi la riapertura della dogana di Pese.
(4-10986)