Allegato B
Seduta n. 506 del 14/9/2004


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ABBONDANZIERI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 488 del 2001, legge finanziaria per il 2002, all'articolo 16 ha previsto lo stanziamento di 35 milioni di euro per l'anno 2002 destinati secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate e sostenute dai docenti;
la direttiva ministeriale n. 70 del 17 giugno 2002 ha stabilito le modalità, per l'erogazione;
entro il 30 giugno 2003 dovevano essere liquidate le spese sostenute (35 euro per ogni docente);
la categoria lo considerava un timido segnale positivo;
non sono state ancora liquidate le relative somme -:
quali misure si intendano prendere per attuare il disposto della legge n. 448/2001.
(4-06688)

Risposta. - Si fa presente che, a seguito della Direttiva ministeriale n. 70/2002, è stato firmato in data 30 ottobre 2002 dal Ministro per l'economia il decreto di variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa. Tale provvedimento implementava i capitoli di spesa per la formazione del personale della scuola assegnati a ciascun Ufficio scolastico regionale affinché i fondi fossero attribuiti alle istituzioni scolastiche.
In tal senso, a seguito di comunicazione di avvenuta emanazione del decreto, la Direzione Generale per la formazione del personale della scuola richiamava, con nota del 20.11.2002, l'attenzione dei Direttori degli Uffici scolastici regionali sul trasferimento dei fondi, invitandoli ad assegnarli alle istituzioni scolastiche.
Tale adempimento, tuttavia, in relazione agli effetti del decreto emanato dal Ministro dell'economia in data 29.11.2002 (legge 31.10.2002, n. 246 - limitazione entro la percentuale dell'80 per cento dagli impegni di spesa e l'emissione di titoli al pagamento a carico del bilancio dello Stato) non otteneva in alcuni casi, considerata la ristrettezza dei tempi amministrativo-contabili, il risultato di far pervenire alle scuole le somme assegnate.
In considerazione di quanto verificatosi la successiva Direttiva n. 36 del 7.4.2003, concernente la definizione degli obiettivi formativi assunti come prioritari per l'anno scolastico 2003-2004, all'articolo 3, paragrafo A, ricordava che le assegnazioni alle istituzioni scolastiche (esercizio finanziario 2003) potevano essere utilizzate per finanziare attività di autoaggiornamento già deliberate secondo quanto definito dalla Direttiva n. 70/2002.
Ciò premesso, si rappresenta che per l'anno scolastico 2004/2005 la Direttiva n. 47 del 13 maggio 2004, in corso di registrazione, assume, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto scuola (23 luglio 2003)


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l'autoaggiornamento quale modalità riconosciuta di formazione, finanziabile con le risorse assegnate a ciascuna istituzione scolastica in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa da sottoscrivere a livello regionale.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ASCIERTO. - Al Ministro dell'interno. - Per conoscere - premesso che:
in data 18 luglio 2003, in occasione dell'incontro di calcio Lazio-Chelsea che stava disputando allo Stadio Flaminio di Roma, si verificava l'ennesimo episodio violenza ai danni della polizia municipale: un'auto distrutta ed un agente ricoverato d'urgenza in ospedale per il pestaggio subito da cinque balordi non ancora identificati;
è noto a tutti, ma soprattutto ai teppisti che popolano i nostri stadi, che gli appartenenti alla polizia municipale di Roma sono sprovvisti di idonei strumenti per garantire l'altrui e la propria incolumità;
ulteriori ritardi nell'adozione di una politica seria della sicurezza che preveda tra le altre cose l'armamento degli operatori della polizia municipale, non sono più consentiti;
il personale della polizia municipale di Roma è quotidianamente impegnato nella disciplina della circolazione in occasione di manifestazioni di vario tipo (religiose, politiche, sportive eccetera) per le quali si effettuano chiusure di strade, sospensioni della circolazione eccetera in base a precise richieste inoltrate al comando della polizia municipale dalla questura;
la dotazione di un'arma rappresenterebbe un efficace deterrente nei confronti di qualsivoglia malintenzionato;
il personale della polizia municipale, ai sensi del 1 comma punto c) dell'articolo 5 della legge 65/86 e articolo 8 del Regolamento del Corpo della polizia municipale di Roma, esercita funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ed è per questo che può essere armato;
il comma 5 dell'articolo 5 della legge 65/86 e l'articolo 50 del Regolamento del Corpo di polizia municipale di Roma, riconoscono al consiglio comunale la potestà deliberativa in merito all'armamento della polizia municipale;
gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, ai sensi dell'articolo 3 della legge 65/86, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato previa disposizione del sindaco, quando venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;
nelle funzioni di agente di pubblica sicurezza il personale della polizia municipale, messo a disposizione dal sindaco, dipende, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 legge 65/86, operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra detta Autorità ed il sindaco;
l'ordine del giorno del consiglio comunale straordinario sulla sicurezza tenutosi il 21 giugno 2002 avente per oggetto «promozione di un sistema integrato stato-comune di Roma volto a soddisfare l'esigenza di sicurezza della cittadinanza», votato all'unanimità da maggioranza ed opposizione, impegnava per primo il sindaco a porre in atto quanto necessario per la definizione di un contratto sicurezza con la prefettura per dare un efficace riferimento normativo per l'attuazione di un'efficace politica della sicurezza urbana;
la mancanza di coordinamento, di adeguato addestramento ed equipaggiamento produce la violazione delle più elementari norme della sicurezza sul lavoro a danno di chi è impegnato, con elevato senso del dovere, su strada -:
se non ritenga di adottare un'innovativa normativa, volta ad introdurre norme finalizzate a garantire l'incolumità


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degli appartenenti alla polizia municipale che operano al fianco delle altre forze di polizia dello Stato le quali, a differenza delle prime sono adeguatamente addestrate e dispongono di equipaggiamento idoneo alla bisogna;
se non ritenga opportuno che le Autorità locali di pubblica sicurezza, nel momento in cui ravvisino la necessità della collaborazione della polizia municipale nella gestione di tutte quelle manifestazioni in cui gli operatori delle polizie dello Stato siano in assetto di ordine pubblico, ne debbano fare, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 65/86, motivata richiesta al Sindaco. Perché in questo caso la dipendenza operativa del suddetto personale, prevista dal comma 4 dell'articolo 5 legge n. 65/86, farebbe ricadere sull'autorità richiedente una responsabilità solidale con il Sindaco per l'impiego di operatori non addestrati ed equipaggiati per quel tipo di situazione.
(4-07074)

Risposta. - In linea generale, si premette che il compito di produrre sicurezza coinvolge oggi, oltre al Ministero dell'Interno, tutti i soggetti, pubblici e privati, protagonisti della cosiddetta «sicurezza partecipata», nella quale sono impegnati lo Stato e i diversi livelli delle Autonomie.
In tale quadro la collaborazione tra lo Stato e gli enti locali si è già manifestata attraverso la sottoscrizione di specifici Protocolli di sicurezza attraverso i quali sono stati individuati modelli di sicurezza prevalentemente orientati ad affrontare problemi quali le forme di disagio urbano, le esigenze specifiche del mondo economico-produttivo locale, le modalità di aggregazione giovanile, eccetera.
In questa ottica, la recente modifica al decreto legislativo n. 300 del 1999, istitutivo degli Uffici territoriali del Governo, approvata con Decreto legislativo n. 29 del 21 gennaio 2004, nella parte in cui afferma il ruolo centrale del Prefetto nel coordinamento dell'attività-amministrativa di tutti gli uffici periferici dello Stato e nel rapporto tra questi e gli enti locali rappresenta un ulteriore importante strumento a disposizione degli operatori della sicurezza per rinforzare la cooperazione interistituzionale.
Sempre sul piano della modifica legislativa, si fa presente che numerosi sono gli atti parlamentari d'iniziativa di vari deputati e senatori, attualmente all'esame del Parlamento, relativi al riordino del settore della polizia locale.
Si ricorda, inoltre, che presso la I Commissione della Camera dei deputati è in discussione il disegno di legge costituzionale A.C. n. 4862, già approvato dal Senato della Repubblica, e recante la riforma dell'ordinamento della Repubblica che, nella modifica del vigente articolo 117 della Costituzione prevede di attribuire la materia della polizia locale alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni.
Ciò premesso, venendo alle specifiche questioni sollevate dall'interrogante, come è noto, la legge quadro in materia di polizia municipale del 7 marzo 1986, n. 65 e il relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale n. 145 del 4 marzo 1987) rimettono ai regolamenti comunali sia la tipologia delle armi in dotazione ai diversi Corpi, purché si tratti di armi comuni da sparo, sia la individuazione di quali servizi possano o debbano essere effettuati con armi.
In ragione, pertanto, dell'ampia autonomia riconosciuta agli Enti locali in tema di organizzazione del proprio Corpo o servizio di polizia municipale, il Ministro dell'Interno non può in alcun modo intervenire in scelte organizzative che attengono strettamente all'Ente locale.
In merito agli specifici episodi di violenza verificatisi ai danni degli appartenenti al Corpo di polizia municipale del Comune di Roma, si fa presente, sulla base di elementi acquisiti dalla locale Prefettura-UTG, che il Comando del Corpo per garantire condizioni di lavoro più sicure al personale della Polizia Municipale, ha implementato ulteriormente le risorse strumentali, realizzando molteplici iniziative di innovazione organizzativa e tecnologica.
Ciascun operatore, infatti, è stato munito del «Key Defender» ed è stata incrementata la dotazione degli apparati radio,


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mentre la scuola del Corpo della Polizia Municipale sta procedendo ad una formazione progressiva e permanente di tutti gli operatori impegnati nei servizi operativi, predisponendo opportunamente corsi teorico-pratici sulla difesa personale.
Oltre al potenziamento dei mezzi più strettamente personali, è stata inoltre installata su 250 autoveicoli di servizio un'apparecchiatura satellitare GPS per la loro geolocalizzazione sia al fine di garantire la sicurezza del personale a bordo sia una migliore gestione direzionale delle pattuglie sul territorio.
Sono in continuo aumento, inoltre, le tecnologie a disposizione della Centrale operativa attraverso la condivisione di immagini acquisite dalle telecamere poste in siti strategici in modo da consentire il controllo a distanza dei punti nevralgici di particolare interesse per la viabilità e per l'ordine pubblico in caso di manifestazioni e cortei.
Lo stesso Comando del Corpo della polizia municipale ha sottolineato che i compiti demandatigli nell'ambito delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza vengono sempre svolti nel rispetto della legge n. 65 del 1986 e nel quadro di progetti mirati al massimo coordinamento tra le forze dell'ordine.
Sempre secondo quanto comunicato dal predetto Comando, l'insieme delle varie iniziative ha permesso di raggiungere un primo, significativo risultato sul fronte della tutela e dell'incolumità degli operatori di polizia municipale tant'è che le aggressioni subite dal personale durante le attività d'istituto sono diminuite, su base annua, di circa il 50 per cento dal momento della loro adozione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

BORRELLI, SASSO, MARIOTTI, BELLINI, GRIGNAFFINI e CRISCI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con D. Dir. del 4 febbraio 2004 il M.I.U.R. ha bandito un concorso riservato per docenti di religione cattolica;
tra i requisiti specifici di ammissione al concorso è richiesta (articolo 2) «specifica idoneità per l'insegnamento della religione cattolica (di cui al n. 5 lettera A del Protocollo addizionale all'accordo legge n. 121 del 1985) rilasciata dall'ordinario diocesano»;
il «gradimento» per l'ammissione al concorso, essendo basato su elementi di giudizio discrezionale sulle condizioni della vita privata e non facendo riferimento ad elementi e condizioni oggettive, si risolve, di fatto, secondo l'interrogante, in strumento discriminatorio rispetto all'uguaglianza dei cittadini aspiranti concorrenti;
risulta da organi di stampa e da un appello sottoscritto dai docenti dell'I.T.C.P. statale «De Sterlich» di Chieti, che una docente, la professoressa Clara Baldassarre, pur avendo maturato sedici anni di lavoro continuativo e di insegnamento specifico nella disciplina di religione cattolica, sia stata esclusa dalle prove concorsuali perché divorziata, senza attribuzione di colpa, avendo subìto tale divorzio che è stato sollecitato dall'ex coniuge dopo otto anni dalla separazione consensuale alle condizioni poste esclusivamente dallo stesso;
nel caso in questione, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica da parte dell'ordinario diocesano, è stata confermata per sedici anni consecutivi mentre è mancata l'autorizzazione per l'accesso alle prove concorsuali per motivi non direttamente attinenti l'insegnamento della disciplina di cui sopra, ma riferentisi alla vita privata della docente, che, come sopra ricordato, ha subìto e non richiesto il divorzio;
il caso della professoressa Clara Baldassarre configura un licenziamento in tronco senza possibilità di accedere ad alcun tipo di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, liste di mobilità, eccetera), per fatti addirittura non addebitabili, da qualsiasi punto di vista, ad azioni o comportamenti messi in essere dal soggetto interessato;


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l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche deve svolgersi comunque con rapporto di lavoro in ambito giuridico amministrativo e civile, assicurando il rispetto dei diritti dei lavoratori e la conservazione del posto di lavoro, con le stesse garanzie che sono applicabili a tutto il personale della scuola;
non risulta che docenti di altre discipline che abbiano maturato diversi anni di lavoro siano stati esclusi da prove concorsuali, come invece accade nel caso della professoressa Clara Baldassarre;
risulta urgente l'emanazione di una norma che tuteli i lavoratori della scuola che, pur avendo maturato tanti anni di servizio, si ritrovano nelle condizioni di essere discriminati per le ragioni indipendenti dalla propria volontà o dai propri comportamenti -:
quali iniziative ritenga di poter adottare presso i soggetti competenti a tutela della professoressa Clara Baldassarre e degli altri lavoratori della scuola italiana che, non solo sono stati esclusi dall'accesso alle prove concorsuali ma anche dall'attività lavorativa, poiché, con molta probabilità, dopo la conclusione del concorso non esisterà per gli stessi alcuna possibilità di reintegro nella scuola né di reimpiego.
(4-09740)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale si chiedono iniziative in favore della docente di religione Clara Baldassare la quale, secondo quanto riferito dall'interrogante, dopo 16 anni di insegnamento continuativo della religione cattolica, sarebbe stata esclusa dalle prove concorsuali stesse in quanto sarebbe mancata l'autorizzazione per l'accesso alle prove riservate per detto insegnamento da parte dell'Ordinario diocesano.
Al riguardo, risulta a questo Ministero che la professoressa in parola, docente di religione cattolica presso l'ITCP «R. De Sterlich» di Chieti Scalo, ha presentato domanda di partecipazione al concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica, indetto con il decreto dirigenziale 4 febbraio 2004. La presentazione della domanda è avvenuta per il tramite della scuola con allegata copia della stampa di visualizzazione dell'avvenuto inserimento al sistema.
Nei confronti della docente non è stato adottato alcun provvedimento di esclusione e la medesima è stata inserita nell'elenco predisposto dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo per la partecipazione al concorso.
Nella domanda l'interessata ha dichiarato di partecipare al concorso nell'ambito territoriale della Diocesi di Chieti-Vasto e di essere in possesso di certificazione di idoneità per la scuola secondaria di secondo grado.
Il 22 aprile 2004, giorno della prova scritta, la professoressa è risultata assente.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BULGARELLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
a Pisa, nella casa dove mori Giuseppe Mazzini, ha sede la «Domus mazziniana», ente pubblico istituito con la legge 14 agosto 1952, n. 1230. La «Domus mazziniana» conserva una importante biblioteca di storia sociale e un museo che raccoglie molti cimeli e documenti mazziniani, alimentati da frequenti donazioni e depositi, nonché da acquisti compatibili con le disponibilità finanziarie dell'ente. Il cui bilancio è stato sempre in pareggio. La «Domus mazziniana» è stata inserita in una rete nazionale degli istituti storici a seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2003;
la «Domus mazziniana» svolge un'intensa attività culturale, pubblica un bollettino contenente articoli di ricerca nel campo della storia risorgimentale, organizza convegni e conferenze tra cui, in


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particolare, la lezione solenne che ogni anno è tenuta nell'anniversario della morte di Mazzini, sempre in contatto con l'Università di Pisa che ha istituito un assegno di ricerca in storia risorgimentale su fondi della «Domus mazziniana», con la Scuola Normale Superiore, con le storiche associazioni mazziniane, con il Comune e la Provincia di Pisa che parzialmente la finanziano e infine con le scuole, per visite guidate del museo e per specifici progetti didattici concordati con gli opportuni assessorati comunali, provinciali ed ovviamente con le scuole. Il Presidente della Repubblica ha sollecitato la «Domus mazziniana» affinché si adoperi nella preparazione di speciali iniziative culturali nell'ambito delle celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Mazzini;
la legge n. 1230/52, articolo 10, comma 1 prevede che presso la «Domus mazziniana» debba prestare servizio, come bibliotecario, un insegnante cultore di storia del Risorgimento comandato dal Ministro per la pubblica istruzione, e un custode;
negli ultimi sei anni scolastici ha svolto le funzioni di bibliotecario della «Domus mazziniana», su comando del Ministro dell'istruzione, il professor Andrea Bocchi, professore di ruolo di storia presso il liceo scientifico Paleocapa di Rovigo mentre non è stato mai disposto il comando del custode previsto dalla legge; il professor Bocchi è dunque l'unico dipendente della «Domus mazziniana», coadiuvato solo da alcuni obiettori di coscienza e da un consulente a contratto che espleta le funzioni amministrative;
tuttavia, ad oggi, il professor Bocchi non ha ancora ricevuto il comando, regolarmente richiesto a suo tempo, per l'anno scolastico 2003/2004 cosicché, dal primo settembre 2003, egli ha lasciato la «Domus mazziniana» ed è in regolare servizio presso il liceo scientifico di appartenenza;
a seguito della forzata partenza del professor Bocchi non è stato disposto il comando di nessun altro insegnante e non essendovi altri dipendenti, la «Domus mazziniana» è stata chiusa a tempo indeterminato ed ogni attività è stata bloccata;
la «Domus mazziniana» è stata, a partire dal settembre del 2003, quindi di fatto costretta a chiudere i battenti, per motivi parzialmente analoghi a quelli già richiamati dall'atto di sindacato ispettivo relativo alla Scuola Storica Nazionale di Studi medioevali presentato a fine ottobre, in aggiunta alla quale l'interrogante ritiene doveroso far presente l'illiceità della revoca del comando presso la scuola del professor Campanelli, comando cui vincendo apposito concorso, lo stesso ha maturato il diritto;
il commissario straordinario della «Domus mazziniana», Marco Paoli, con telegramma al Ministro per i beni e le attività culturali, il sindaco di Pisa e il presidente della provincia di Pisa, con telegrammi diretti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno segnalato la situazione d'improvvisa e forzata chiusura di una biblioteca e di un museo molto frequentati per ragioni di studio e di turismo e quindi lo sconcerto di studenti, studiosi, ricercatori e visitatori della città -:
se non si reputi opportuno riesaminare attentamente l'intera questione dei comandi in luoghi di cultura particolari, come l'Istituto storico per il medioevo e la «Domus mazziniana», per il bene della cultura italiana e per rispetto della correttezza giuridica;
quali misure intenda in ogni modo prendere il Ministero per salvaguardare la sopravvivenza e la piena operatività della «Domus mazziniana»;
quando il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca intenda emanare, a norma dell'articolo 10 della legge n. 1230/52, il decreto di comando del professor Bocchi o d'altro insegnante presso la «Domus mazziniana» e quando ritirare l'incomprensibile revoca del comando


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presso l'Istituto storico per il medioevo al professor Campanelli;
come intenda garantire, in questo momento e nel futuro, la continuità del normale funzionamento della «Domus mazziniana» e dell'istituto per gli studi medioevali a garanzia della tutela, della valorizzazione e della fruibilità dell'importante patrimonio pubblico bibliotecario, documentale e museale di questi istituti.
(4-07952)

Risposta. - Com'è noto, questa Amministrazione ha disposto in passato, per effetto di leggi specifiche, comandi di personale docente presso enti e organismi culturali che sono posti sotto la vigilanza del Ministero dei beni culturali.
Questi enti sono stati interessati dai processi di trasformazione disciplinati dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, recante «Riordinamento dei sistemi degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59», che ne ha previsto la privatizzazione, fusione o unificazione strutturale.
Da informazioni assunte presso il Ministero per i beni e le attività culturali, Ente vigilante, si è appreso che è previsto l'inserimento dell'istituto in un sistema strutturato a rete degli istituti storici.
La competente direzione del Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato che i termini per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 419 del 1999, concernente l'unificazione strutturale degli istituti storici, già prorogati al 31 dicembre 2003 sono stati ulteriormente prorogati, al 31-12-2004 con decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004 n. 47 e che il regolamento medesimo è attualmente alla Presidenza del consiglio dei ministri.
Poiché l'ente in parola è tuttora ente di diritto pubblico, questo Ministero non può più continuare a disporre di comandi senza che l'onere relativo sia posto a carico dell'Ente o dell'Associazione che utilizza il personale - ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - o dell'Ente vigilante.
Da parte della competente direzione del Ministero per i beni e le attività culturali è stato fatto presente che la Domus Mazziniana, alla stregua degli altri istituti storici, non ha fondi che possano provvedere agli oneri economici relativi al personale scolastico comandato, considerato che i contributi erogati dal Ministero per i beni e le attività culturali sono destinati alle attività culturali ed ha quindi più volte segnalato a questo Ministero l'opportunità di rivedere la decisione assunta.
In data 20 ottobre 2003 è stata inviata da parte della competente Direzione di questo Ministero una nota al Ministero per i beni e le attività culturali nella quale, nel ribadire l'impossibilità da parte di questa Amministrazione di disporre comandi in assenza di contestuale assunzione degli oneri relativi, si richiama l'attenzione del Ministero medesimo affinché, nella definizione dei procedimenti di trasformazione in atto, sia dell'Ente in questione che di altri in analoga situazione, detto Dicastero tenga conto della problematica prevedendo, a tal fine, l'ampliamento del contributo ordinario che in qualità di Ente vigilante assegna all'istituto in parola, ovvero intraprendendo specifiche iniziative di tipo legislativo per disciplinare con nuove norme la materia.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BULGARELLI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
come riportato da diversi media pugliesi, come l'emittente Tele Rama nella serata di domenica 7 marzo 2004 e il quotidiano Lecce Sera del 9 marzo 2004, un nuovo scempio ambientale va consumandosi sulla costa salentina;
l'allarme riguarda Sant'Andrea, una meravigliosa e finora incontaminata località (che ricade in parte nel territorio del Comune di Otranto ed in parte nel territorio


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del Comune di Melendugno) che è miracolosamente riuscita a sottrarsi agli artigli dei cementatori e degli speculatori i quali, in questi anni, hanno devastato luoghi meravigliosi come San Foca, Roca, Torre dell'Orso, tutte marine del comune di Melendugno, in provincia di Lecce;
il sito di Sant'Andrea, circondato da pineta e macchia mediterranea ancora integre, è stato sottoposto a pesanti ed invasivi lavori di sbancamento che hanno comportato una massiccia asportazione di un intero tratto di costone roccioso, compreso nel territorio di Otranto, lavori che hanno radicalmente cambiato i connotati a questo tratto di costa, provocando un notevole e irreversibile danno al territorio e al paesaggio: al posto del costone roccioso è stato creato un gradone di oltre 4 metri di base per altrettanti di altezza e per una lunghezza di circa 50 metri;
il discusso intervento rientra in un più vasto progetto che, almeno formalmente, dovrebbe servire al contenimento dell'erosione marina e che interesserà ulteriori tratti della costa nord di sant'Andrea compresi nel territorio del Comune di Melendugno;
appare quanto meno paradossale - scrivono gli attivisti del circolo di Legambiente di Martano-Carpignano Salentino (comuni a ridosso di questa marina) in una lettera aperta indirizzata ai Sindaci di Melendugno e Otranto - che con l'intento di contenere l'erosione marina si sia riusciti ad «erodere» in due soli giorni quanto il mare avrebbe eroso in due milioni di anni;
un sit-in di Legambiente si è svolto domenica 7 marzo proprio sul costone roccioso interessato ai lavori e successive iniziative sono preannunciate per i prossimi giorni per impedire che l'opera di distruzione prosegua;
il primo atto di questo incredibile e devastante assalto al territorio era avvenuto nel mese di settembre 2003, quando, sempre con la motivazione di contenere l'erosione marina, un intero tratto della scogliera di Roca era stato sepolto da tonnellate di massi e pietre, mentre un altro tratto di scogliera era stato sbancato per far posto ad una strada che consentisse ai mezzi pesanti di poter passare per eseguire questi lavori;
il Sindaco di Melendugno giustificava un tale devastante intervento con un supposto pericolo di crollo della scogliera e di danno incombente per diverse case abusive costruite proprio sul costone. Nel giro di pochi giorni un intero paesaggio ed un habitat naturale irripetibile è stato stravolto;
anche in questo caso dopo il primo danno iniziale è scattata la protesta degli abitanti delle marine che si sono rivolti alla Magistratura, che ha fatto sequestrare l'intero cantiere;
tutti questi lavori, regolarmente autorizzati dal Genio Civile, figurano in un progetto finanziato con fondi europei destinati alla tutela e alla salvaguardia del territorio;
da quanto risulta, all'interrogante appare evidente che dei tragici «errori» siano stati compiuti nel processo decisionale inerente agli interventi contro l'erosione marina traducendosi in una beffa per i cittadini del Salento e per i contribuenti di tutta la Comunità Europea -:
se non si ritenga di dover urgentemente intervenire per evitare lo scempio dell'area.
(4-09335)

Risposta. - In merito a quanto indicato nell'interrogazione in argomento, riguardante la problematica relativa all'erosione costiera in località Sant'Andrea ricadente nel territorio dei Comuni di Otranto e Melendugno, si rappresenta quanto segue.
Nell'ambito degli «Studi preliminari per la redazione del Piano di Bacino della Regione Puglia»; le università incaricate hanno prodotto uno studio sulle dinamiche di alcuni tratti costieri pugliesi che fornisce dati conoscitivi del fenomeno e utili indicazioni preliminari di intervento. L'attività conoscitiva sarà ulteriormente integrata e


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completata in fase di redazione finale del piano il quale conterrà le opportune norme per la salvaguardia delle aree con particolari criticità ambientali.
Gli elaborati degli studi preliminari indicano il tratto di costa in argomento, costituito da materiale litoide, in arretramento per erosione.
Infine, il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, al comma 1 dell'articolo 89, conferiva alle Regioni le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 96 del 30 marzo 1999 dette funzioni sono state trasferite alle Province.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CAMINITI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
le tariffe per le assicurazioni RC auto sono in Calabria mediamente più alte rispetto ai livelli, già troppo elevati, che si registrano nelle regioni del centro nord e questo rende tali costi pesantissimi per la popolazione interessata;
le compagnie di assicurazione giustificano tale comportamento con una presunta maggiore incidenza dei sinistri nelle regioni meridionali ma questo dipende, anche e soprattutto, dalla loro inefficienza nel contrastare abusi e truffe in questo settore e tale inefficienza non può essere fatta pagare ai cittadini utenti -:
come valuta questo atteggiamento vessatorio delle compagnie di assicurazione e quali iniziative anche normative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per ottenere un generale ridimensionamento delle esose tariffe assicurative sulla RC auto anche in conseguenza del calo dei sinistri per effetto dell'introduzione della patente a punti e per contenere in particolare le tariffe nelle regioni meridionali che raggiungono punte del tutto insostenibili che non hanno nessuna giustificazione razionale.
(4-09314)

Risposta. - Nell'ambito delle iniziative che il Governo ha intrapreso per il contenimento delle tariffe RCAuto, si ricorda l'emanazione della legge 12.12.2002, n. 273, che ha dettato nuove disposizioni in materia di RCAuto. In particolare, si evidenzia che l'articolo 20 della stessa legge ha istituito la nuova figura professionale dell'attuario incaricato nel settore RCAuto e che recentemente è stato emanato il regolamento di attuazione concernente le funzioni specifiche dello stesso.
Si fa poi presente che è stato anche emanato il regolamento in materia di accesso ai dati delle imprese di assicurazione, in attuazione dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e che è stata elaborata la stesura definitiva del Codice delle assicurazioni che diventerà la base normativa di riferimento per gli utenti del settore, semplificandone notevolmente la consultazione, tenuto anche conto che nello stesso Codice sono inserite nuove norme per il miglioramento della disciplina del settore. Tale stesura definitiva sarà diramata in tempi brevi.
Inoltre, come previsto dall'articolo 21 della predetta legge n. 273/2002, è stato istituito nel mese di luglio 2003 il Comitato di esperti in materia di assicurazione RCAuto che sta svolgendo la propria funzione di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti sul territorio della Repubblica, valutando, in particolare, le differenze tariffarie applicate nelle differenti aree geografiche, con particolare riferimento alle tariffe applicate agli assicurati che non abbiano denunciato incidenti nel corso dell'anno.
Si ricorda, infine, che nel corso del mese di maggio 2003 il Governo, l'ANIA e le Associazioni dei consumatori hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per un contenimento generale delle tariffe RCAuto.
Per quanto poi concerne gli aspetti più strettamente tariffari, si precisa che il Comitato di esperti in materia di RCAuto, di cui si è detto in precedenza, ha emanato il primo Bollettino che contiene l'analisi dell'andamento dei premi RCAuto dal primo trimestre 2001 al primo trimestre 2004, sulla base dei dati ISTAT e ISVAP.


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Detto rapporto evidenzia come, dopo incrementi tariffari eccezionali relativi al periodo da aprile 2001 a dicembre 2002 e a seguito degli interventi del Governo miranti a contenere i costi delle tariffe del settore e a migliorarne la trasparenza, si siano registrati effetti positivi nella forma di una netta diminuzione dei tassi di I variazione delle tariffe in questione a partire dall'inizio del 2003.
Nella seconda parte del 2003 i premi sono cresciuti secondo variazioni di minore entità, fino ad arrivare ad un livello di crescita mediamente inferiore a quello dell'inflazione nella prima parte dell'anno 2004.
All'inizio del 2004 anche la variazione percentuale dei premi dell'Rcmoto appare inferiore a quella dell'indice generale dei prezzi al consumo.
Con particolare riferimento ai dati ISVAP, utilizzati dal Comitato di esperti, relativi ai 21 capoluoghi di provincia e all'assicurato che si trova nella classe di massimo sconto, nello stesso Bollettino si rileva come nelle province di Bolzano, Torino, Trento e Genova si riscontra una diminuzione di premio tra il 1o gennaio 2003 e il 1o gennaio 2004 rispettivamente del 4,3 per cento, 3,2 per cento, 2,6 per cento e dell'1,5 per cento.
Anche i premi medi per la classe di massimo sconto a Potenza, L'Aquila, Perugia, Napoli, Milano, Trieste, Venezia, Ancona e Roma presentano diminuzioni tra l'1,1 per cento e lo 0,2 per cento.
Reggio Calabria e Bari sono province dove si registrano modeste variazioni percentuali in aumento per i premi degli assicurati nella classe di massimo sconto (rispettivamente 1,9 per cento e 1,5 per cento) seguite da Bologna (1,4) e Cagliari (1,1 per cento).
Incrementi inferiori a mezzo punto percentuale si sono registrati ad Aosta, Campobasso e Firenze mentre un più alto incremento percentuale medio dell'automobilista in classe di massimo sconto, a Palermo 0,8 per cento.
Va osservato comunque che tutti gli incrementi, quando si sono verificati, sono al di sotto del tasso di inflazione e che la media nazionale mostra comunque un decremento per gli assicurati virtuosi dello 0,6 per cento.
Anche dai dati rilevati dall'ANIA dai bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2003, si desume il contenimento dell'aumento medio della spesa degli assicurati per fruire della copertura RCAuto, cioè l'aumento che misura l'incremento medio dell'anno dei prezzi effettivi, che tiene conto del fatto che il numero dei veicoli assicurati cresce nel tempo.
Lo studio effettuato dall'Associazione prende in considerazione tutti i veicoli assicurati (autovetture, motoveicoli, ciclomotori ecc.) desumendo tale numero dalle statistiche dell'ACI (il 2003 è parzialmente stimato dall'ANIA) in quanto non sono disponibili informazioni sul numero dei rischi assicurati.
Sulla base di questi dati e tenuto conto anche delle caratteristiche dei veicoli, nel 2003 la crescita del premio medio per veicolo rispetto al 2002 sarebbe stata pari al 3,3 per cento, mentre quella che si era registrata nel 2002, rispetto al 2001 era stata pari al 5,4.
Il risultato per il 2003 non si discosta significativamente da quanto indicato dall'ISTAT (5,0 per cento) e la differenza è probabilmente spiegata dal fatto che i profili utilizzati dall'ISTAT per rilevare i prezzi sono fissi nel tempo e quindi la media tra i diversi profili che l'Istituto calcola non tiene conto del cambio di classe di merito (circa il 90 per cento degli assicurati ogni anno non provoca incidenti e quindi usufruisce di un bonus migliorando la propria collocazione nella scala bonus-malus). L'ISTAT inoltre non considera gli sconti praticati dalle imprese ma si riferisce alle tariffe pubblicate.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

CASTAGNETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nella notte fra il 28 e il 29 febbraio nel comune di Canossa, in provincia di


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Reggio Emilia, si è attivato un importante fenomeno franoso a valle del Borgo di Rossena. Si tratta dell'attivazione di una frana preesistente, con precedenti riattivazioni documentate storicamente, l'ultima delle quali risalente al 1908. La frana, lunga oltre un chilometro, presenta in corrispondenza del Borgo una larghezza pari a circa 300 metri;
il dissesto ha già gravemente danneggiato l'unica strada di accesso al Borgo, che è ormai sostanzialmente isolato, ed ha coinvolto gli edifici posti a valle della strada medesima;
anche la rupe di Canossa è stata interessata da fenomeni di grave dissesto consistenti nel crollo di massi di notevoli dimensioni, che hanno coinvolto la Strada provinciale 54 e la viabilità comunale e pedonale, con grave rischio per l'incolumità delle persone;
secondo la Commissione grandi rischi della regione Emilia Romagna vi è una evidente connessione con gli eventi meteorologici: la riattivazione della frana è avvenuta in concomitanza con le grandi nevicate, intercalate da fasi di disgelo, in particolare della seconda metà del mese di febbraio;
il perdurare della chiusura della strada provinciale 54, principale via d'accesso al famoso Castello di Canossa, arreca gravi danni al turismo e quindi all'economia della zona. Il Borgo di Rossena e il Castello sono sempre stati, infatti, l'ispirazione per la promozione culturale e turistica dell'intera area matildica;
l'amministrazione locale ha dovuto disporre l'allontanamento di diverse famiglie e l'interdizione all'accesso ad alcuni dei luoghi più pregiati dal punto di vista storico-culturale dell'area -:
quali misure straordinarie intenda adottare al fine di garantire l'immediata agibilità dell'area, il consolidamento dei suoli e il recupero e restauro degli importanti monumenti presenti nell'area.
(4-09646)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso concernente i movimenti franosi verificatisi di recente nella Valle del Borgo nel Comune di Canossa (Reggio Emilia), si rappresenta quanto segue.
Il Presidente del consiglio dei ministri, considerata la situazione di emergenza in atto, ha firmato l'ordinanza n. 3357 del 14 maggio 2004 che, all'articolo 1, prevede la nomina del Commissario delegato nella persona del Presidente della Regione Emilia Romagna a cui viene affidato il compito di provvedere, stanti le condizioni di somma urgenza, a disporre per la realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi e alla riduzione del rischio per persone e cose conseguenti ai dissesti di Cà Lita Corciolano e Cassola (Baiso) e ai dissesti della Rupe Rossena e della Rupe di Canossa (Canossa).
Per quanto riguarda il Comune di Toano, sono stati finanziati un intervento della Provincia di Reggio Emilia per la sistemazione della strada provinciale n. 486R per un importo complessivo di euro 55.000,00, un intervento del STB di Reggio Emilia in località Cavola, come quarto stralcio per il consolidamento dell'abitato, per complessivi euro 95.000,00; sono stati inoltre finanziati al Comune un intervento di sistemazione della viabilità in località Cà Farioli per complessivi euro 15.000,00, euro 40.000,00 per un intervento in località Visiago, e complessivi euro 50.000,00 per interventi di somma urgenza in località Veneseto, Cinghietta e Aravecchia, nonché complessivi euro 70.000,00 alla Bonifica Parmigiana Moglia Secchia per il ripristino di Rio Vogno.
Per quanto riguarda Carpineti, sono stati affidati al Comune euro 70.000,00 per interventi sulla strada comunale Pianzano-Casella in località Cà Paolano - Velucciana-Ponte Cavola, euro 50.000,00 per la strada comunale in località Capanna, ed euro 40.000,00 per le strade comunali di San Pietro e di Gnana; alla Provincia di Reggio Emilia sono stati affidati, per il consolidamento della strada provinciale n. 98, in località Benale e La Costa, finanziamenti per complessivi euro 40.000,00 e


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alla STB di Reggio Emilia per il consolidamento dell'abitato di Valestra finanziamenti per un ammontare complessivo di euro 190.000,00.
Per quanto riguarda il dissesto di Ponte Dolo, da parte del Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia di Modena, competente sul territorio interessato dal movimento franoso, in accordo con il Servizio Tecnico Bacini Enza e sinistra Secchia di Reggio Emilia, al fine di garantire il deflusso delle acque del torrente, è stata recuperata la larghezza della sezione dell'alveo allargandosi in sinistra idrografica con lavori di scavo in zona golenale e lasciando il piede di frana nelle condizioni di stabilità che si sono naturalmente create dopo l'evento franoso.
Inoltre, da parte del Servizio tecnico bacini di Modena è stata ripristinata la viabilità lungo la strada di fondovalle in destra idrografica per località Farneta e sono stati eseguiti lavori di regimazione delle acque lungo la zona della nicchia di distacco.
Occorre precisare che con la legge quadro per la difesa del suolo (legge 183/1989 e s.m.i.) sono state definite norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Per mezzo di tale legge sono state istituite le Autorità di bacino, che ai fini della difesa del suolo e della tutela dal rischio idrogeologico hanno tra l'altro il compito di elaborare specifici strumenti di pianificazione.
Conseguentemente, con il decreto-legge n. 180 del 1998, emanato a seguito della tragedia di Sarno, ed il successivo decreto-legge n. 279 del 2000, emanato dopo il disastro di Soverato, è stato impresso un notevole impulso alla attività di pianificazione delle Autorità di bacino e delle Regioni in particolare per quanto riguarda l'approvazione di due strumenti di pianificazione specificamente finalizzati alla prevenzione dal rischio idrogeologico: il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI).
I territori oggetto della interrogazione parlamentare ricadono nell'ambito del bacino idrografico del Fiume Po per il quale la competente Autorità di bacino nazionale ha provveduto ad elaborare gli strumenti di pianificazione previsti ai fini della difesa del suolo e della tutela dal rischio idrogeologico, approvando il proprio Piano straordinario ed alcune sue integrazioni (delibere del Comitato Istituzionale n. 14/1999 del 26 ottobre 1999, 20/2001 e 1/2001 del 26 aprile 2001 e del 31 ottobre 2001) ed approvando il proprio Piano per l'Assetto idrogeologico, con il DPCM 24 maggio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 183 dell'8 agosto 2001.
Peraltro, questo Ministero è già stato informato dell'emergenza prodotta nel territorio di Canossa per mezzo di varie comunicazioni pervenute dalla Prefettura di Reggio Emilia, ed ha provveduto ad informare l'Autorità di bacino del fiume Po per gli adempimenti di competenza. Al momento si sta valutando la possibile reperibilità della somma indicata dagli enti locali quale importo necessario al finanziamento di un primo stralcio dei lavori per il consolidamento del dissesto.
Inoltre, da verifiche effettuate sugli elenchi degli interventi finanziati ai sensi della legge 183/89, si è desunto che nell'area dei comuni di Toano, Montefiorino, Baiso, Carpineti e Canossa risultano finanziati i seguenti 18 interventi.

Intervento: Monitoraggio geotecnico nell'abitato di Valestra; bacino: Secchia; tipologia: 8; comune: Carpineti; importo: 51.645,68; anno: 1997.
Intervento: Lavori di consolidamento e monitoraggio nell'abitato di Valestra (Carpineti) 1o stralcio; bacino: Secchia; tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Carpineti; importo: 206.582,76; anno: 1998-1999.
Intervento: Sistemazione movimento franoso in loc. Cassinago; bacino: Secchia; tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Baiso; importo: 149.772,50; anno: 2002.
Intervento: Lavori di consolidamento nelle loc. Toschi e Montecchio; bacino: Secchia;


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tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Baiso; importo: 144.607,93; anno: 2001.
Intervento: Lavori di consolidamento negli abitati di Castagneto, S. Romano e capoluogo (Baiso); bacino: Secchia; tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Baiso; importo: 149.772,50; anno: 2003.
Intervento: Consolidamento frana di Cassinago - 1o stralcio; bacino: Secchia; tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Baiso; importo: 516.456,89; anno: 1997.
Intervento: Lavori di consolidamento in loc. Collina capoluogo e loc. San Romano (Baiso); bacino: Secchia; tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Baiso; importo: 619.748,27; anno: 1998-1999.
Intervento: Lavori di manutenzione straordinaria opere di consolidamento nell'abitato di Lugara (Baiso); bacino: Secchia; tipologia: manutenzione; comune: Baiso; importo: 144.607,93; anno: 2000.
Intervento: Consolidamento versante Rio Porcinago fondo valle Dolo; bacino: Secchia; tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Montefiorino; importo: 258.228,44; anno: 1999.
Intervento: Sistemazione movimento franoso nelle loc. Case Casolotti e Case Marastoni (Toano); bacino: Secchia; tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Toano; importo: 50.096,31; anno: 2003.
Intervento: Lavori di consolidamento negli abitati di Quara e Cavola (Toano) e loc. Cerrè Sbologno (Villaminozzo); bacino: Secchia; tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Toano, Villaminozzo; importo: 149.772,50; anno: 2001.
Intervento: Lavori di consolidamento nell'abitato di Cavola (Toano) e di Cerrè Sbologno (Villa Minozzo) - compl.; bacino: Secchia; tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Toano, Villaminozzo; importo: 258.228,44; anno: 2002.
Intervento: Sistemazione idraulico-forestale del sottobacino del T. Secchiello nei comuni di Villaminozzo e Toano; bacino: Secchia; tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Toano; importo: 258.228,44; anno: 1991.
Intervento: Sistemazione idraulico-forestale del sottobacino del T. Secchiello nei comuni di Villaminozzo e Toano; bacino: Secchia; tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Toano; importo: 740.082,73; anno: 1991.
Intervento: Consolidamento abitato di Cavola; bacino: Secchia; tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Toano; importo: 309.874,14; anno: 1998.
Intervento: Costruzione difese spondali fiume Enza; bacino: Enza; tipologia: dissesto della rete idrografica principale; comune: Canossa - Vetto; importo: 402.836,38; anno: 1999.
Intervento: Lavori di ripristino della ufficiosità idraulica mediante taglio selettivo della vegetazione, svaso e risagomatura negli affluenti del fiume Enza nella fascia pedecollinare (Canossa, Montecchio, Cavriago, San Polo d'Enza); bacino: Enza; tipologia: manutenzione; comune: Canossa, Montecchio, Cavriago; importo: 232.405,60; anno: 2000.
Intervento: Lavori di consolidamento nell'abitato di Borzano (Canossa); bacino: Enza; tipologia: dissesto idrogeologico - frane; comune: Canossa; importo: 181.276,37; anno: 2003.

Analogamente, da verifiche effettuate sugli elenchi degli interventi finanziati ai sensi del decreto-legge 180/98, si è desunto che nelle stesse aree di cui sopra risultano finanziati ulteriori 7 interventi:

Intervento: Completamento opere di sistemazione dissesto; comune: Baiso (loc. Cassinago); importo: 250.000; anno: 2002.
Intervento: Completamento opere di sistemazione dissesto; comune: Baiso; importo: 903.800; anno: 1999.
Intervento: Completamento opere di sistemazione dissesto; comune: Baiso (loc. Cassinago); importo: 413.165; anno: 1998.
Intervento: Consolidamento abitato; comune: Baiso (loc. Cassinago); importo: 206.582; anno: 2002.
Intervento: Consolidamento abitato; comune: Montefiorino (loc. Farneta); importo: 413.165; anno: 1999.


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Intervento: Completamento opere di sistemazione dissesto; bacino: Enza; comune: Canossa (loc. Vendriano); importo: 300.000; anno: 2002.
Intervento: Consolidamento frana; bacino: Enza; comune: Canossa (loc. Roncaglio); importo: 464.811,21; anno: 1999.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CATANOSO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2003/2004 all'articolo 6 stabilisce che «Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale provinciale; ai fini della mobilità territoriale interprovinciale vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 della legge n. 124 del 1999»;
in materia di diritto scolastico, per tutte le classi di concorso gli accantonamenti sono stati fatti sempre nella misura del 50 per cento per salvaguardare sia gli interessi del precariato che quelli del personale di ruolo nella scuola;
per il solo strumento musicale, in alcune province - dove il numero delle cattedre vacanti era pari ai docenti inseriti nella prima fascia delle graduatorie permanenti - l'accantonamento è stato inteso nella misura del 100 per cento: quindi i trasferimenti interprovinciali sono stati possibili solo in quelle province - pochissime - dove il numero delle cattedre vacanti era superiore ai precari di prima fascia;
l'accantonamento dei posti in misura pari ai docenti inseriti nella prima fascia delle graduatorie, sembrerebbe essere giustificato dall'articolo 11, comma 9, della legge n. 124 del 1999, in forza del quale «I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente»;
da più parti si chiede per quale motivo non si dovrebbero applicare al caso concreto le disposizioni generali che disciplinano la materia scolastica e perché si parli di «posti annualmente disponibili» invece che di immissione in ruolo «su tutti i posti vacanti»;
secondo altri - fermo restando che la legge n. 124 del 1999 ha giustamente tutelato i diritti acquisiti dai docenti che abbiano i requisiti richiesti per l'immissione in ruolo - non è chiaro chi salvaguardi i diritti di chi è già in ruolo ponendosi l'ulteriore interrogativo sul perché la tutela di alcuni diritti pregiudichi la posizione del personale di ruolo che ha diritto di chiedere trasferimento;
emblematico è il caso di Bologna dove - sempre per effetto della legge n. 124 del 1999 e in armonia con le disposizioni del C.c.d.n. sulla mobilità - il C.s.a. ha negato per l'anno scolastico 2003/2004 anche l'assegnazione provvisoria -:
quali iniziative urgenti intenda intraprendere per tutelare i diritti dei docenti di strumento musicale già in ruolo - specie per quanto riguarda la possibilità di trasferimento e l'assegnazione provvisoria - così ponendo fine ad una situazione di ingiustificato trattamento che vede gli stessi fortemente penalizzati rispetto ai docenti precari.
(4-08984)

Risposta. - Il trattamento differenziato a favore dei docenti precari di strumento musicale deriva direttamente dall'articolo 11, comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124, allorché stabilisce che i docenti


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iscritti nella graduatoria permanente e che, pertanto, hanno prestato almeno 360 giorni di insegnamento sperimentale di strumento musicale, vengono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili.
Il legislatore, nel ricondurre ad ordinamento l'insegnamento sperimentale di strumento musicale e prevedendo l'istituzione della specifica classe di concorso e del ruolo del personale docente di detto insegnamento, sì è preoccupato di disporre, in prima applicazione, che la copertura dei posti in ciascuna provincia avvenisse con il personale che sino ad allora avesse impartito, in quella provincia, l'insegnamento sperimentale di strumento, senza che fosse data la possibilità ad altri provenienti da altre province, con punteggio più alto, di potersi iscrivere in graduatoria e conseguire l'immissione in ruolo con precedenza rispetto al personale citato.
In attuazione della norma in questione, al fine di riconoscere la precedenza nelle nomine in ruolo al personale «locale», il regolamento recante norme di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 contiene, all'articolo 6, comma 2, l'obbligo dell'iscrizione nella graduatoria permanente della provincia in cui il candidato presta servizio o, in mancanza, nella provincia in cui è stato prestato l'ultimo servizio utile.
Va precisato che la graduatoria permanente di cui si tratta è quella di I fascia, mentre i candidati inclusi nella graduatoria di II fascia, cui è stata data la possibilità di iscriversi in una qualsiasi provincia, non godono del citato beneficio.
Quanto sopra ha determinato la formulazione dell'articolo 6 del contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità per l'anno scolastico 2003/2004 secondo cui, in ossequio alla norma primaria, a quella regolamentare ed a tutela dei docenti precari che sono stati obbligati ad iscriversi nella provincia dove prestavano servizio, ai fini della mobilità territoriale interprovinciale, vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nelle graduatorie permanenti.
Il Centro servizi amministrativi di Bologna, per l'anno scolastico 2003/2004, ha applicato la normativa citata accantonando, preventivamente, i posti di strumento musicale in numero pari ai docenti inclusi nella I fascia della graduatoria permanente come di seguito riportato:
Classe AB 77 (chitarra) 3 docenti 3 posti;
Classe AG 77 (flauto) 1 docente 1 posto;
Classe AJ 77 (pianoforte) 5 docenti 4 posti;
Classe AM 77 (violino) 2 docenti 2 posti;
Classe AN 77 (violoncello) 2 docenti 1 posto.

Per quanto illustrato, in mancanza di reale disponibilità a seguito degli accantonamenti, non sono state disposte assegnazioni provvisorie per lo strumento musicale.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CATANOSO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola media di 2 grado (istituti psicopedagogici) non è riconosciuto da una classe di concorso determinata;
ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, il conferimento delle supplenze di strumento musicale negli Istituti magistrali viene attribuito in favore di personale di ruolo e non di ruolo di Educazione musicale nelle scuole medie, ove provvisto del diploma specifico;
l'interpretazione della norma, a giudizio dell'interrogante, individua in prima istanza come destinatari di contratto per


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questa tipologia di docenza i docenti di educazione musicale nella scuola media, classe di concorso A032;
lo stesso ministero, con nota n. 16237 del 1 ottobre 2001 e con nota n. 5035 del 13 marzo 2003, ha dichiarato che il sistema di cui alla legge 270/82 sarebbe rimasto fermo anche nei confronti degli Istituti che hanno preso il posto dei Magistrali e ciò all'evidente fine di evitare comportamenti difformi da parte dei C.S.A. provinciali;
ciò nonostante il C.S.A. di Catania ha costantemente, negli anni, disposto l'assegnazione delle supplenze in parola facendo unico riferimento agli insegnanti inclusi nella graduatoria A031 «Educazione musicale negli Istituti di Istruzione secondaria e di Secondo grado» violando, secondo l'interrogante, apertamente la normativa di legge e le indicazioni ministeriali di cui sopra;
i docenti della classe A031 inclusi nella predetta graduatoria hanno un punteggio inferiore a quello posseduto da molti insegnanti della classe di concorso A032 «Educazione musicale nella scuola media»;
l'operato del C.S.A. sta generando un ampio e diffuso contenzioso con l'amministrazione -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare le necessarie iniziative di controllo presso il C.S.A. di Catania e gli altri C.S.A. provinciali che attuano questi comportamenti difformi dalla normativa al fine di evitare un rilevante danno economico all'amministrazione.
(4-09462)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in discorso con la quale l'interrogante, nel far presente che ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270 il conferimento delle supplenze di strumento musicale negli istituti magistrali viene attribuito in favore del personale di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie, ove provvisto del diploma specifico, e che detta norma sarebbe rimasta ferma anche nei confronti degli istituti che hanno preso il posto degli istituti magistrali, chiede iniziative di controllo presso il Centro servizi amministrativi di Catania che ha disposto l'assegnazione delle supplenze riguardanti detto insegnamento con riferimento agli insegnanti inclusi nella graduatoria A031 «Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria e di secondo grado» anziché in favore dei docenti inclusi nella graduatoria A032 «Educazione musicale nella scuola media».
Al riguardo si fa presente che l'utilizzo del personale di ruolo e non di ruolo di scuola media
ex articolo 15 della legge n. 270 del 1982, per l'insegnamento dello strumento musicale era previsto solo con riferimento agli istituti magistrali.
Occorre precisare che Licei pedagogici e socio-psico-pedagogici non possono identificarsi con il soppresso istituto magistrale in quanto hanno piani di studi e programmi diversi. Peraltro solo nel 2001, a distanza di cinque anni dall'istituzione dei Licei pedagogici e socio-psico-pedagogici l'insegnamento facoltativo dello strumento musicale è stato ripristinato nei citati licei, a seguito di un apposito ordine del giorno approvato dal Parlamento.
Stante la particolare connotazione dei due licei rispetto al preesistente istituto magistrale e la presenza di una apposita classe di concorso per l'educazione musicale negli istituti secondari di II grado (classe A031), si ritiene che l'insegnamento dello strumento debba essere impartito dai docenti in possesso del titolo di studio prescritto e di abilitazione alla suddetta classe di concorso.
Infatti, ai sensi del decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 l'insegnamento dello strumento musicale negli istituti di II grado, afferisce alla suddetta classe di concorso A031 e non alla classe di concorso A032 che attiene all'insegnamento di Educazione Musicale nella scuola media.
Occorre anche precisare che, tali corsi, hanno carattere facoltativo, non contribuiscono alla costituzione di posti in organico di diritto - infatti, a fronte delle richieste da parte degli alunni, gli stessi vengono attivati solo nella fase di adeguamento


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dell'organico alla situazione di fatto - e la loro istituzione è subordinata al preventivo soddisfacimento delle esigenze curriculari nel limite del contingente assegnato a ciascuna provincia.
Si ritiene, pertanto, che l'operato del Centro servizi amministrativi dì Catania sia conforme alle disposizioni vigenti, tant'è che sia la giustizia amministrativa che quella ordinaria, a cui alcuni docenti della provincia si sono rivolti, hanno ritenuto di dover respingere i ricorsi presentati, ritenendo pienamente legittimo l'operato del centro servizi amministrativi suddetto.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CENTO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il giorno 8 gennaio 2004 il liceo classico statale «Plinio Seniore» di Roma è stato sgomberato dalle forze dell'ordine;
il liceo era stato occupato solo dal pomeriggio precedente da pochi studenti che volevano con l'occupazione protestare contro il cattivo stato dei locali dell'istituto;
è stato verificato che gli studenti non hanno danneggiato le strutture e le suppellettili della scuola;
ad avviso dell'interrogante è grave il frequente ricorso all'uso delle forze dell'ordine per fermare le iniziative pacifiche di mobilitazione degli studenti -:
quali provvedimenti intendano intraprendere, ognuno per la propria competenza, atti a garantire in futuro la dialettica nelle scuole anche quando si manifesta legittimamente in forma pacifica con l'autogestione, le assemblee permanenti o le occupazioni simboliche, senza arrivare all'intervento delle forze dell'ordine.
(4-08484)

Risposta. - Rispondendo anche a nome del Ministero dell'interno alla interrogazione in argomento, si ritiene di dover premettere che le occupazioni, pur essendo strumenti di protesta illegittimi, in genere sono tollerate fintanto che non comportino atti vandalici.
L'intervento delle Forze dell'ordine è richiesto, nella loro autonomia, dalle istituzioni scolastiche, che sono tenute anche a valutare l'entità dei danni arrecati all'istituzione stessa sia in termini di materiali che di didattica.
L'istituzione scolastica, in quanto ambiente educativo, assume, di volta in volta, i provvedimenti considerati più opportuni, in base al regolamento di istituto, che non solo individua i comportamenti configuranti mancanze disciplinari, ma anche le relative sanzioni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998.
L'istituzione stessa è tenuta, se il fatto configura reato penale, alle opportune denunce all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente.
In particolare per quanto concerne l'occupazione del Liceo Classico «Plinio Seniore» di Roma, il dirigente scolastico ha presentato all'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio dettagliata relazione.
Il dirigente scolastico nel riferire preliminarmente che il Liceo deve necessariamente trasferirsi in una nuova sede, già individuata e adiacente alla attuale, in quanto il proprietario dell'immobile ne ha ottenuto il rilascio con sentenza esecutiva del magistrato, ha fatto presente che tale trasferimento non è stato gradito dagli studenti.
Il medesimo dirigente ha anche precisato che già da due anni l'opposizione degli studenti si è espressa in forma di teppismo e di atti vandalici, e che i danni coinvolgono soprattutto i servizi igienici, tant'è che nel corso di questi due anni si sono registrate n. 16 denunce per atti vandalici e due per danni anche nei confronti di docenti dell'istituto.
Il trasloco, previsto dall'assessore all'istruzione della Provincia di Roma per le vacanze di Natale, non è stato effettuato a


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causa di problemi relativi alla sicurezza delle murature della nuova sede; il Dirigente scolastico da parte sua è stato messo al corrente del rinvio medesimo il 5 gennaio 2004, mentre alcuni studenti ne erano già a conoscenza in quanto, subito dopo Natale, erano stati ricevuti dall'Assessore all'istruzione.
Alle ore 8.05 del 7 gennaio 2004, al termine delle vacanze natalizie, è iniziata l'occupazione con il presidio delle scale di accesso alle aule, ed il dirottamento degli studenti nell'aula magna da parte dei leaders che gridavano all'inganno ed incitavano alla lotta per il rinvio del trasloco. Successivamente gli allievi si sono costituiti in assemblea permanente, hanno allontanato l'operatore dal centralino ed hanno picchettato l'ingresso dell'istituto.
Invano il dirigente scolastico ha cercato di dissuadere gli studenti dall'effettuare l'occupazione avvertendoli del rischio che potessero ripetersi atti vandalici, come era stato nel precedente anno scolastico.
Verso le ore 11 dello stesso giorno due Agenti del Commissariato Viminale, avuta notizia dell'occupazione, si sono presentati chiedendo notizie sull'accaduto al Dirigente scolastico il quale ha riferito che gli studenti erano in assemblea ma non avevano ancora preso alcuna decisione.
Alle 11,30, a maggioranza, è stata votata l'occupazione e pertanto il medesimo dirigente ha denunciato al suddetto Commissariato la situazione di illegalità determinatasi con l'occupazione dei locali della scuola da parte di alcuni studenti chiedendo altresì il ripristino della legalità e del funzionamento del servizio pubblico.
Come riferito dalla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo, nella mattinata dell'8 gennaio 2004 «personale del Commissariato Polizia Sezione Viminale ha provveduto allo sgombero del plesso scolastico; all'interno dei locali sono stati rintracciati e identificati sei giovani, di cui una di minore età, che sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per occupazione di edificio scolastico e interruzione di pubblico servizio».
Il Dirigente scolastico, appena avuta notizia dalle stesse forze dell'ordine dello sgombero della scuola ha disposto che la scuola restasse chiusa per la ricognizione, il censimento dei danni e la disinfezione degli ambienti.
Dalla ricognizione effettuata sono stati rilevati danni nell'aula magna, nelle palestre maschile e femminile, nei servizi igienici e negli uffici amministrativi; inoltre la Ditta delle pulizie ha lamentato il furto della propria attrezzatura. Nei giorni successivi il dirigente scolastico ha sporto denuncia per i danni arrecati dettagliatamente indicati.
Il medesimo dirigente scolastico ha inoltre precisato che gli occupanti non erano pochi e l'occupazione non simbolica anche se rispetto agli anni precedenti il numero è stato certamente inferiore.
Su richiesta dei magistrati inquirenti negli ultimi giorni del febbraio u.s. il dirigente scolastico ha reso testimonianza all'ispettore di polizia incaricato riguardo le circostanze dell'occupazione stessa.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CHIANALE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
a San Raffaele Cimena, comune in provincia di Torino, nel gennaio 2002 iniziano i lavori di risagomatura ed impermeabilizzazione dell'argine sito sulla sponda destra del fiume Po, il termine lavori previsto dal capitolato d'appalto era previsto in 150 giorni;
tali lavori, resi necessari a seguito dei noti eventi alluvionali, sono stati interrotti in corso d'opera a causa di guai giudiziari in cui è incappata l'Azienda esecutrice dei lavori;
l'abitato di San Raffaele Cimena corre grave pericolo di inondazione, infatti oltre al preesistente pericolo si è aggiunto quello derivante dalla sospensione dei lavori. Il già esile argine, durante la parziale


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esecuzione dei lavori, è stato in buona parte manomesso e compromesso per fare posto al nuovo;
nonostante i numerosi e ripetuti solleciti inviati dall'Amministrazione Comunale agli Organi competenti, a tutt'oggi non è prevedibile il momento della ripresa dei lavori -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei problemi suesposti e se e quali iniziative intendano attuare affinché i lavori dell'argine riprendano e siano terminati al più presto.
(4-09259)

Risposta. - In merito alla problematica sollevata con l'interrogazione in discorso viene sollevata la problematica relativa agli interventi da adottare per la ripresa dei lavori di risagomatura ed impermeabilizzazione dell'argine sito sulla sponda destra del fiume Po a San Raffaele Comena in provincia di Torino, si fa presente che, sulla base degli elementi forniti dall'Agenzia interregionale per il fiume Po-Parma Ufficio periferico di Pavia, è risultato che le precedenti vicissitudini non hanno permesso il regolare svolgimento dei lavori di risagomatura dell'argine, come in precedenza indicati, ed il loro completamento nei tempi previsti dal contratto. Il cantiere ha ripreso l'attività in data 10 giugno 2003 ed è stato realizzato il taglione di fondazione; in data 8 luglio 2003 i lavori venivano sospesi per la mancanza di ubicazione dell'area di prelievo e il mancato riscontro delle qualità del materiale, secondo le prescrizioni del Capitolato di contratto; in data 6 ottobre 2003 veniva redatto il verbale di ripresa e predisposto quanto necessario per la realizzazione del manufatto provvisorio di attraversamento e accesso all'area di prelievo del materiale.
Nei giorni successivi i livelli idrometrici del Po non hanno permesso la realizzazione del rilevato attraversamento dell'alveo con i mezzi d'opera.
In previsione del periodo autunnale e per garantire la continuità del cantiere, sono state valutate diverse ipotesi alternative di percorso per raggiungere l'area di prelievo dalla sponda opposta o trasportarne i tubi per la realizzazione del «guado» di accesso al cantiere.
Tutti i sopralluoghi hanno evidenziato l'impossibilità di accesso e la difficoltà tecnica del transito in tutta l'area Parco nel rispetto delle autorizzazioni del Progetto.
Infine, per risolvere il problema è stata verificata la possibilità di utilizzare materiale terroso demaniale accumulato, in un precedente lavoro di manutenzione realizzato dall'Azienda AEM di Torino, nell'area «Corsetto» e risultato qualitativamente adatto per i lavori di S. Raffaele Cimena.
Per l'utilizzazione di questo materiale è stato predisposto un Verbale di Accordo tra l'AEM di Torino, l'A.I.PO e l'impresa esecutrice dei lavori, richiesta la necessaria autorizzazione alla competente Direzione Regionale, esclusa ogni interferenza con l'area Parco e mantenuto invariato l'importo contrattuale dei lavori. In data 29 marzo 2004 è stato firmato il verbale di Accordo, in data 6 aprile 2004 è stato firmato il verbale di ripresa lavori che si sono conclusi nel giugno u.s.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CIMA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
la società Acetati di Verbania (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) ha sospeso da due mesi la propria attività a seguito di sequestro degli scarichi nel lago Maggiore da parte del Gip competente su informativa della procura della Repubblica avendo riscontrato in tali scarichi consistenti tracce di varie sostanze tossico-nocive, alcune delle quali sono considerate probabilmente cancerogene (formaldeide, diclorometano);
conseguentemente l'azienda ha sospeso dal lavoro circa 250 dipendenti per i quali è prevedibile il ricorso alla cassa integrazione in attesa che si chiarisca il futuro delle attività produttive del sito di Verbania;


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l'azienda ha ripetutamente chiesto il dissequestro degli scarichi e, a seguito di risposta negativa del Gip, ha indicato vaga intenzione di modifica del processo produttivo (non suffragato al momento da nessun atto formale tipo «protocollo d'intesa») e, nell'immediato, ha richiesto di svolgere una «attività produttiva sperimentale» al fine di modificare la qualità degli scarichi (di tale ipotesi di sperimentazione non è noto pubblicamente né la consistenza e le modalità, né i tempi di verifica della sua efficacia);
il Consiglio dei ministri, preso atto dell'emergenza ambientale derivante dalle attività della Acetati s.p.a. che sono in corso da molti anni e a cui si è aggiunta l'emergenza occupazionale conseguente alla sospensione della illegale attività di inquinamento idrico del lago, si appresta in questi giorni a nominare formalmente un commissario ad acta, sembra nella figura del prefetto locale;
le qualità ambientali-paesaggistiche del lago Maggiore sono note nel mondo, così come negli ultimi anni sono noti gli effetti anche di lungo periodo delle sconsiderate attività di inquinamento (di cui il caso più grave è sicuramente l'attuale significativa presenza di ddt di derivazione Enichem e la conseguente proibizione della pesca e delle attività balneari in alcune zone del lago);
tale presenza nel caso di consistenti piogge, che rappresentano normalità nel bacino idrografico del lago Maggiore, viene ad incrementarsi in modo consistente a causa del dilavamento del sito produttivo di Pieve Vergonte ancora impregnato di ddt, mercurio, arsenico ed altri numerosi inquinanti che finiscono nel torrente Marmazza e da questi nel fiume Toce e quindi nel lago Maggiore a causa della mancata bonifica dell'area dell'ex Enichem;
il sito ex Enichem di Pieve Vergonte (Vco) è inserito nella lista dei 17 siti più inquinati di interesse nazionale da bonificare, e tuttora utilizza ingenti quantità di mercurio per la produzione del cloro;
la consapevolezza della pericolosità delle lavorazioni della ditta Acetati (con massiccio uso di formaldeide, e vari solventi), l'assenza dell'impianto di depurazione necessario, il mancato completamento della metanizzazione della centrale termoelettrica che si vorrebbe potenziare, un significativo inquinamento acustico e gassoso causa presenza di vari aeriformi (polveri, anidride solforosa, anidride e acido acetico, CO, NOx, glicole etilenico ed altri), sono aspetti dell'attuale emergenza ambientale noti da tempo almeno nell'ambito delle amministrazioni locali;
l'autorizzazione dello scarico idrico compete all'amministrazione provinciale, e l'assessore provinciale nel corso di un'assemblea pubblica indetta il 19 dicembre 2001 dal consiglio circoscrizionale di Verbania Ovest aveva dichiarato che lo scarico Acetati violava le prescrizioni di legge e che era sua intenzione non rinnovare l'autorizzazione allo scarico;
Legambiente, vista l'inazione dell'amministrazione provinciale, presentava denuncia all'autorità giudiziaria il 12 marzo 2002;
le esperienze purtroppo numerose di altre realtà simili, insegnano che in assenza di una adeguata e costante iniziativa di sensibilizzazione, controllo, proposta, supporto ma anche risolutezza delle amministrazioni locali nei confronti dell'azienda inquinatrice, si può arrivare ad una situazione di non ritorno nella quale oltre agli effetti a volte gravi ma «invisibili» sulla salute dei lavoratori e dei cittadini, portano all'abbandono quasi sempre irreversibile e impunito dell'attività produttiva, all'eredità da parte delle comunità locali di siti da bonificare a spese del soggetto pubblico e alla perdita di posti di lavoro o di lunghi periodi di assistenza salariale in attesa di nuovi sbocchi occupazionali -:
se il Governo sia a conoscenza dei prodotti e delle quantità di sostanze potenzialmente pericolose annualmente acquistate e consumate dalla Acetati s.p.a. e se abbia una valutazione sulla quantità


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delle sostanze riversate nel lago, sui loro effetti e sulla loro biodegradabilità;
se risulta vero l'utilizzo di abnormi quantità di acqua consumate dall'azienda e se il costo del suo approvvigionamento risulta adeguato e regolarmente definito;
quali siano le ragioni del mancato tempestivo intervento dell'amministrazione provinciale del Vco volto ad imporre alla ditta Acetati l'adeguamento degli scarichi a normativa di legge;
come il Governo intenda verificare che la nomina del Commissario ad acta nella persona del Prefetto sia adeguatamente supportata da esperti, professionalmente competenti e indipendenti in grado di interloquire in modo efficace con l'azienda sugli interventi da essa proposti o da richiedere alla medesima;
se ad oggi siano state date dall'azienda informazioni tecniche significative sulle modifiche dei processi produttivi ventilati ed in particolare sui contenuti tecnici della produzione sperimentale per la quale la stessa richiede il dissequestro degli scarichi e di fatto il riavvio almeno parziale della produzione;
se il Governo al di là dei ruoli, delle competenze, delle azioni penali di cui la magistratura è competente nei suoi diversi ambiti e settori, concordi e sia impegnato nell'affrontare con rapidità il problema con l'obiettivo di riportare l'attività produttiva della Acetati s.p.a. alle condizioni di compatibilità ambientale e tutela della salute previsti dalle leggi vigenti e conseguentemente di ripristinare l'attività lavorativa all'interno dell'azienda una volta definiti nuovi metodi nella lavorazione e nella gestione degli scarichi idrici e aeriformi, senza accantonare l'eventualità futura di diversificare o rilocalizzare le produzioni, anche sulla base di eventuali volontà e adeguamenti urbanistici delle amministrazioni locali competenti.
(4-04913)

Risposta. - In riferimento a quanto indicato nell'interrogazione parlamentare in oggetto, sulla base di quanto comunicato dall'Ufficio Territoriale del Governo di Verbano-Cusio-Ossola, dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e dall'Arpa Piemonte; si rappresenta quanto segue.
La società Acetati è situata nel territorio del Comune di Verbania, a poche centinaia di metri a nord del Lago Maggiore ed in prossimità della foce del Torrente San Bernardino, dove si trovano, inoltre, le società Italpet Preforme spa e Expedio Otto srl.
L'attività principale della società Acetati spa, la cui progettazione iniziale risale al 1930, e la produzione di acetato di cellulosa per uso tessile e per materie di plastica e di anidride acetica, oltre al recupero di acido acetico che si ottiene come sottoprodotto nella produzione di acetato di cellulosa; quella della società Italpet Preforme spa è il polietilene tereftalato (PET), digradato e preforme mediante policondensazione di glicole etilenico ed acido tereftalico ed isoftalico per il successivo stampaggio a preforme per bottiglie destinate all'uso alimentare e quella della società Expedio Otto srl è di supporto alle aziende sopra citate nella fornitura di energia elettrica ed acqua per le produzioni industriali.
Sulla base di un esposto presentato dal Circolo Verbano di Legambiente è stata avviata un'indagine giudiziaria a seguito della quale, il 29 ottobre 2002, è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania, in accoglimento della richiesta della Procura della Repubblica, il sequestro preventivo degli scarichi della Acetati spa e successivamente, il 4 novembre del 2002, la sospensione della attività produttiva.
In considerazione della grave situazione d'emergenza socio-ambientale rappresentata dal Presidente della regione Piemonte, in data 29 novembre 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato «lo stato di emergenza socio-ambientale in ordine, all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel Comune di Verbania» fino al 31 dicembre 2003 prorogato poi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2003, fino al 31 agosto 2004.


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Con Ordinanza n. 3257 dell'11 dicembre 2002, il Prefetto di Verbano-Cusio-Ossola è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per fronteggiare e superare la situazione di emergenza in relazione all'inquinamento, causato dai reflui prodotti dalle società Acetati spa, Italpet spa ed Expedio Otto srl ed immessi nelle acque del lago Maggiore.
Al Commissario è stato attribuito, in particolare, il compito di adeguare i sistemi depurativi al fine di contenere, nei limiti di legge, i parametri inquinanti e migliorare la gestione complessiva della depurazione.
Al riguardo, veniva allestito dall'Acetati un impianto sperimentale per il trattamento delle aldeidi, che non poteva essere sperimentato in fase operativa a causa del sequestro sopra menzionato e perché privo di autorizzazione allo scarico. Sulla base degli atti progettuali e delle connesse prove di laboratorio, che accertavano come l'impianto fosse idoneo a ridurre la concentrazione delle aldeidi al di sotto di 1 mg/l, e tenuto conto delle informazioni tecniche fornite dalla Acetati, il Commissario provvedeva a rilasciare al Consorzio, nel mentre costituitosi tra le società in parola, la prescritta autorizzazione allo scarico.
Tramite tale autorizzazione, l'Autorità giudiziaria ha consentito, fermo restando il regime di sequestro, l'utilizzazione degli scarichi ai soli fini sperimentali.
Una volta riavviata l'attività produttiva, il Commissario ha potuto accertare, attraverso un costante monitoraggio dei reflui delle tre società da parte del dipartimento Arpa Piemonte, che le aldeidi totali erano nei limiti prescritti dal decreto legislativo n. 152 del 1999.
Il Ministero d'intesa con l'Istituto Superiore della Sanità, in osservanza di quanto disposto dal giudice per le indagini preliminari, ha prescritto alle Aziende su citate, in applicazione del principio di cautela, la riduzione al limite delle metodiche di rilevamento della acetaldeide e formaldeide \H 50 mg/l; antimonio \H 20g/l, e gli altri parametri nei limiti di legge.
La società Italpet spa ha presentato un autonomo progetto di depurazione che, in seguito, è stato approvato il 20 giugno 2003 dall'Ufficio territoriale di Governo in quanto giudicato idoneo a conseguire l'osservanza dei limiti di emissione sopra menzionati. La realizzazione del relativo impianto è stata ultimata il 29 ottobre 2003 ed a partire dal 3 novembre 2003 è stata avviata la sua attivazione. Il 30 aprile 2004, la Provincia di Verbano-Cusio-Ossola ha rilasciato alla società su citata l'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali. Pertanto, per tale società la gestione dei reflui è rientrata nelle procedure ordinarie.
Per quanto riguarda la depurazione dei reflui industriali della Acetati ed Expedio Otto, si fa presente che l'attività sperimentale, ordinata dal Commissario delegato alle aziende, propedeutica per la progettazione di un impianto depurativo dei reflui capace di conseguire il rispetto dei limiti di emissione sopra enunciati, si è conclusa con esito positivo. Conseguentemente, in data 17 marzo 2004, l'Acetati ha presentato il progetto di massima per la costruzione di un impianto di depurazione dei reflui industriali dell'Acetati e dell'Expedio Otto srl ritenuto idoneo a conseguire i limiti di emissione sopra indicati.
L'Ufficio territoriale del Governo, poi, ha approvato, in data 11 maggio 2004, il progetto esecutivo del nuovo impianto delle società sopra menzionate che prevede il rispetto di tutti i limiti previsti dal decreto legislativo n. 152 del 1999 per lo scarico dei reflui in acque sensibili nonché dei limiti sopra citati; tale progetto prevede un termine di sette mesi per il suo completamento.
Per quanto riguarda i prodotti e le quantità di sostanze potenzialmente pericolose annualmente acquistate e consumate dalla Acetati spa e ai quantitativi delle sostanze riversate nel lago si rappresenta che, secondo quanto riportato dall'Arpa Piemonte, le principali sostanze annualmente acquistate e consumate sono: l'aldeide formica e l'acetammide; il triossido di antimonio e l'acetaldeide solo dalla Italpet spa.
La quantità di formaldeide consumata nell'anno 2001 è stata pari a 30.014 Kg; la media delle concentrazioni di aldeidi totali


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riferita ai campioni di acque reflue (scarico finale) prima della confluenza nel collettore consortile, è stimata pari a circa 0,69 mg/l; la media delle concentrazioni di aldeidi totali riferite ai campioni di acque reflue (acque di processo) prima della confluenza con le acque di raffreddamento (acque tecnologiche) è stimata pari a circa 3.87 mg/l. La quantità di acetammide riversata in un anno nel lago Maggiore viene stimata pari a circa 8 tonnellate, a fronte di una quantità utilizzata nel processo produttivo di circa 650 tonnellate all'anno. Il sistema di ossidazione utilizzato al momento dall'azienda è in grado di abbattere l'acetammide che si idrolizza con formazione di ammoniaca e le aldeidi.
Inoltre, a partire, da maggio del 2003 si è registrata una riduzione, tuttora in corso, di circa il 50 per cento della quantità di formaldeide acquistata ed utilizzata.
Per quanto attiene, infine, alla recente accertata presenza di benzene, peraltro in modo non continuativo, e di cloroformio negli scarichi della Acetati, l'Ufficio territoriale del Governo di Verbano-Cusio-Ossola ha sottolineato che il quantitativo di benzene rinvenuto non viene né acquistato né utilizzato dalla società, ma, si forma per reazioni secondarie del processo di produzione dell'acetato di cellulosa. In ogni caso, è previsto un periodo di sperimentazione di tre mesi per poter raggiungere il valore limite di 0,1 mg/l, rispetto a quello attualmente raggiunto dal depuratore di 1 mg/l. Al riguardo, si fa presente che il Consorzio reflui Industriali e l'Acetati hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento della nota del Direttore della Direzione scrivente con cui è stato indicato il citato limite allo scarico del benzene di 0,1 mg/l nonché degli atti conseguenti.
Per quanto riguarda, invece, il cloroformio, sempre secondo quanto riferito dal citato Ufficio territoriale del Governo, tale sostanza si è formata per reazione chimica, a seguito della utilizzazione di prodotti, impiegati con altre sostanze, per la pulizia di alcuni impianti a base di cloro per cui l'Acetati, su richiesta del Commissario, deve procedere alla sostituzione dei prodotti a base di cloro. In merito alla biodegradabilità della formaldeide riversata nel Lago, si precisa che l'elevata solubilità in acqua della formaldeide determina un mancato assorbimento sui solidi sospesi ed una scarsa ripartizione nel sedimento; in acqua la sostanza può essere biodegradata da microrganismi, purché le concentrazioni non siano troppo elevate.
Tali processi degradativi non favoriscono il bioaccumulo di formaldeide all'interno degli organismi acquatici. Con riferimento, infine, alla quantità di acqua consumata dall'azienda, si fa presente che quella prelevata negli ultimi tre anni, tramite pozzi di proprietà, è stata di circa 14 milioni di metri cubi/anno, pari ad un costo medio/anno di circa 60.000,00 euro. L'Autorizzazione al prelievo dai propri pozzi è stata rilasciata dal Servizio risorse idriche della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola con determinazione dirigenziale n. 292 del 28 ottobre 2002. Le tariffe applicate ai prelievi d'acqua vengono definite ad oggi dalla Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della D.P.G.R. n. 4/R del 5 marzo 2001.
A partire da gennaio 2004, la Società ha ridotto del 30 per cento l'emungimento delle acque di falda, grazie all'attuazione di un sistema di recupero e di ottimizzazione delle acque di raffreddamento del ciclo produttivo.
Infatti, sono state realizzate le opere preordinate al conseguimento della riduzione idrica e della totale separazione delle acque meteoriche, di raffreddamento e di processo.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CIMA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2003 è pubblicata un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri che prevede la creazione, sull'intero territorio


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nazionale, di una nuova rete di radar per monitorare il rischio idrogeologico e idrico;
uno di questi verrebbe realizzato proprio in prossimità della vetta del Monte Matajùr nelle Prealpi Giulie in provincia di Udine, con obbligatoria strada sulle sue pendici;
il Monte Matajùr è una montagna che si innalza sul confine con la Slovenia ed è da sempre meta di escursioni oltre che ambito di elevatissimo valore naturalistico (da oltre un secolo è abitata, fra l'altro, da una isolata colonia di camosci);
secondo quanto reso noto dalla stampa locale, il progetto comporterebbe la costruzione di una torre alta una ventina di metri, con in cima un pallone di 5 metri di diametro, alla quale si aggiungerebbero tralicci elettrici e telefonici e una strada di servizio; in pratica, la cima di questa montagna verrebbe sconvolta in maniera irreversibile;
tutto questo dopo che in tempi recenti erano stati spesi fondi dell'Unione europea per il suo risanamento ambientale, la rimozione di alcuni vecchi skilift, la realizzazione di un sentiero naturalistico e di un osservatorio faunistico;
la notizia che più preoccupa è che, in base alla legge n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio di protezione civile, il progetto potrebbe essere approvato e realizzato in tempi brevi, in deroga alle norme in materia di tutela ambientale e paesaggistica e di appalti di opere pubbliche, e ciò in nome della straordinaria necessità e urgenza;
proprio su questo aspetto si fondano le perplessità di quanti si oppongono al progetto o si domandano dove sia la straordinaria urgenza considerato che la regione Friuli-Venezia Giulia è già dotata di un altro radar meteo;
la mobilitazione popolare e la fermezza del Comitato promotore "Radar no grazie» che ha raccolto oltre 500 firme contro, hanno permesso la sospensione del progetto -:
se il Governo sia a conoscenza dei motivi che hanno individuato nel Monte Matajùr il sito adatto alla costruzione di un nuovo radar meteorologico nonostante la regione ne possegga già uno;
se in seguito alla mobilitazione popolare sia stata accolta da parte del Governo la richiesta di abbandonare definitivamente l'ipotesi di costruzione del radar sul Monte Matajùr e se così fosse, se sia stata eventualmente già localizzata un'altra area da destinare alla costruzione del suddetto radar.
(4-07088)

Risposta. - Il sito denominato Monte Matajur è riferito, più esattamente, alla sommità dell'omonimo rilievo orografico. Tale cima si trova interposta tra due proposti SIC (Siti d'importanza comunitaria - cfr decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 - Recepimento direttiva CE 92/43 «habitat», aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003: pSIC cod. IT3320019 e IT3320018).
La cima di detto monte, così come le fasce di rispetto delle aste fluviali ricompresse nei distretti idrografici connessi, risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico, in base alle norme nazionali vigenti (Testo unico sulla tutela del paesaggio decreto legislativo n. 499 del 1999
ex legge n. 431 del 1985 «Galasso»).
Nell'uno e nell'altro caso, la competenza per ciò che riguarda le valutazioni d'impatto e verifica di compatibilità o incompatibilità dell'opera, nonché aspetti di concertazione con le comunità locali, è totalmente riferita all'ambito regionale. Difatti, per gli aspetti legati alla Direttiva Habitat, la norma prevede una specifica valutazione ambientale (detta Valutazione d'Incidenza) che, in prima istanza, vede l'Ente Regione quale unico soggetto deputato alla gestione dell'
iter tecnico-amministrativo.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può intervenire eventualmente in un secondo momento, quando esistano dei problemi tra Regione coinvolta e Commissione Europea e solo per aspetti di supporto alla fase di verifica per entrambi i soggetti istituzionali.


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Per ciò che riguarda gli aspetti di compatibilità o incompatibilità paesaggistica, gli interlocutori sono individuati dalle norme nelle Sovrintendenze ai Beni Culturali e Ambientali per il livello regionale e del Ministero per i Beni e le Attività culturali per il livello nazionale.
Ciò premesso, si riferisce che la realizzazione della rete radar meteorologica per la mitigazione del rischio idrogeologico è una iniziativa del Dipartimento della Protezione civile, che non vede la partecipazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.
Il Dipartimento della protezione civile ha, peraltro, comunicato che in ottemperanza al disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 365 dell'11 dicembre 2000 e dell'ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001 ha predisposto un progetto per la realizzazione di un'adeguata copertura di radar meteorologici sul territorio nazionale, aventi finalità di valutazione, previsione e prevenzione del rischio idrogeologico ed, in particolare, di organizzazione di un efficiente sistema di allerta per inondazioni improvvise e fenomeni franosi diffusi.
Con bando di gara pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 9 aprile 2002 e sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 67 del 5 aprile 2002, nuovamente pubblicato con modifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 dell'8 maggio 2002 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 87 del 4 aprile 2002, il Dipartimento ha indetto una gara d'appalto, con il sistema della licitazione privata, per la fornitura, installazione e manutenzione di radar meteorologici doppler da installare in varie località italiane.
La scelta dei siti per la installazione dei suddetti radar - trai quali Monte Matajur nel comune di Savogna (Udine) - è stata effettuata di concerto con le Regioni interessate e sulla base di accurati sopralluoghi per valutare tecnicamente se un determinato luogo permetteva o meno il funzionamento ottimale del sistema.
Per quanto riguarda, in particolare, il Monte Matajur, tuttavia, sono emerse diverse problematiche di natura socio-ambientale che hanno indotto la Regione Friuli-Venezia Giulia a chiedere al Dipartimento della Protezione Civile di valutare l'opportunità di installare il radar, anziché sul Monte Matajur, in un sito alternativo che, naturalmente, avesse tutte le caratteristiche necessarie per il funzionamento ottimale del radar.
La richiesta della Regione è stata tempestivamente accolta dal Dipartimento.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CIMA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che nel corso del mese di dicembre 2003, un gruppo di cittadini, ha dato vita ad un «comitato spontaneo», in risposta ad una serie di episodi non confermati ufficialmente di potenziale grave inquinamento ambientale che avrebbe causato la società SICOM spa di Cherasco (CN) produttrice di containers ed altri materiali industriali in due stabilimenti nella zona;
secondo le notizie e le testimonianze riferite, l'azienda (che per le proprie lavorazioni utilizza grandi quantità di vernici) avrebbe la consuetudine da anni di procedere durante l'estate allo svuotamento delle vasche dove si raccolgono gli scarti di verniciatura dei containers (alcune decine di kg di vernice e solventi di scarto per pezzo per una produzione di alcune migliaia all'anno);
secondo le fonti, tali scarti, insieme ai residui delle latte contenenti la vernice, sarebbero stati interrati a più riprese insieme ad altri materiali, parte dei quali contenenti Eternit, in aree di scavo interne all'azienda (parte nelle fondamenta di nuovi capannoni in costruzione presso la vecchia stazione ferroviaria dimessa, parte nei piazzali limitrofi poi ricoperte da materiali inerti e attinenti alle costruzioni in corso);
in altre occasioni gli stessi contenitori e fusti contenenti vernici e solventi sarebbero


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stati pressati e caricati sui camion con i quali si smaltivano (in località non nota) materiali ferrosi;
gli smaltimenti abusivi stimati nell'ordine di decine, forse centinaia di tonnellate, sarebbero stati completamente ricoperti in un'area dell'azienda a ridosso del fiume Tanaro;
a conferma di tali interramenti e della loro pericolosità, testimoni avrebbero riferito che nell'agosto 2002 il personale di un impresa operante nei lavori di costruzione di nuovi capannoni dell'azienda, attingendo acqua per lavarsi ad un pozzo, utilizzato come deposito di acqua per l'impianto antincendio, ha riscontrato la fuoriuscita di acqua colorata di giallo e maleodorante contenente solventi;
una denuncia volta a sollevare tali questioni è stata fatta alla SICOM da una azienda concorrente denominata Cobra Containers spa con sede in Mondovì (CN), attraverso l'invio di esposti all'ARPA del Piemonte, ai NOE, alla Procura della Repubblica competente -:
se il Governo sia a conoscenza degli episodi riferiti e degli esposti inviati;
se non ritenga in ogni caso di promuovere iniziative urgenti di controllo dell'area, stante i gravi pericoli di inquinamento delle falde e in particolare del fiume Tanaro che scorre a ridosso dell'area indicata.
(4-08844)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso, concernente l'inquinamento ambientale causato dalla Sicom Spa di Cherasco, sulla scorta di quanto comunicato dalla Provincia di Cuneo, si rappresenta quanto segue.
Su richiesta della Procura della Repubblica di Alba, l'Arpa Piemonte, unitamente al NOE dei carabinieri di Alessandria, ha proceduto in data 13 febbraio 2004 e in data 9 marzo 2004 ad effettuare accertamenti di carattere amministrativo in merito all'attività della Ditta Sicom Spa di Cherasco (Cuneo), finalizzati essenzialmente alla verifica della gestione dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo.
Tali accertamenti sono stati disposti a seguito di una delega di indagini riguardante una serie di esposti inerenti l'interramento di rifiuti di varia natura.
Dall'esame della documentazione relativa alle emissioni in atmosfera prodotte dall'azienda, nonché della planimetria riportante il lay-out aziendale e i punti di emissione, l'Arpa ha rilevato che non risultano autorizzate le sei emissioni relative alle due linee di bitumatura della ditta suddetta.
Inoltre, la domanda di autorizzazione, ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88 del 2 marzo 1999, per modifiche all'impianto presentata alla Regione Piemonte, non risulta sia stata autorizzata dall'Amministrazione competente che, in seguito alle norme relative al decentramento amministrativo, a partire da febbraio 2001 è la Provincia di Cuneo.
Nel corso del sopralluogo del 13 febbraio 2004, l'Arpa Piemonte ha rilevato che nell'area adiacente allo stabilimento vi erano depositate in modo incontrollato varie tipologie di rifiuti riconducibili alla Ditta Sicom Spa, quali:
parti obsolete di macchinari, identificabili con il codice CER 170407, metalli misti e cisterne contenenti residui della fase di bitumatura identificabili con il CER 170409* - rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose;
morchie derivanti dalle cabine di bitumatura, contenute nelle cisterne di cui al punto precedente - CER 170302 «miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301»;
cumuli di scarto di graniglia metallica proveniente dall'impianto di granigliatura - CER 120102;
materiale proveniente dalla sostituzione di pennellature del capannone sito in via Casassa - CER 170904;
filtri di lana di roccia CER 150202* - «assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti),


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stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose» o il CER 150203 - «assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce CFR 150202».

Nel corso delle verifiche effettuate non è stato possibile risalire alla titolarità della proprietà dell'area.
In seguito alle risultanze dei sopralluoghi trasmesse dall'Arpa, la Provincia di Cuneo ha adottato due provvedimenti di diffida nei confronti della ditta Sicom Spa.
Con il primo provvedimento veniva diffidata la Sicom Spa dall'effettuare operazioni di deposito incontrollato di rifiuti speciali in difformità da quanto previsto dalla vigente normativa in materia; si richiedeva, inoltre, alla ditta di provvedere a conferire i rifiuti a soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 10 del D.Lgs. 22/97 e a procedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Con il secondo si diffidava la ditta Sicom Spa dal mantenere in esercizio l'impianto di bitumatura in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 15a del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 e dal mantenere in esercizio l'impianto di verniciatura, di cui ai punti di emissione 14 e 15, in violazione alle prescrizioni contenute nell'Allegato B2, punto 10), della D.G.R. n. 61 - 32307 del 15 febbraio 1994.
Si ricorda, infine, che con apposita Ordinanza del 19 aprile 2004 il Comune di Cherasco ha richiesto alla Sicom Spa di provvedere «al corretto recupero o smaltimento, tramite ditte debitamente autorizzate, dei suddetti rifiuti depositati nell'area adiacente allo stabilimento ubicato in Cherasco».
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

COLASIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
all'Istituto Tecnico Agrario «Duca degli Abruzzi», a giudizio dell'interrogante si è compiuto un grave fatto di discriminazione a svantaggio di alcuni alunni diversamente abili che si sono inscritti alla classe prima per il prossimo anno scolastico;
la stampa locale ha riportato l'episodio con grande enfasi aspettandosi per contro una veloce soluzione al problema e un inserire;
in tale istituto, a conclusione di un accurato lavoro di orientamento e valutazione delle opzioni effettuati dagli insegnanti della scuola media e dalle famiglie, si sono iscritti sei studenti diversamente abili e quarantadue abili alla sezione professionale, un iscritto diversamente abile e settantaquattro abili alla sezione tecnica;
il Consiglio d'Istituto in data 22 dicembre 2003 e 26 gennaio 2004 ha deliberato una serie di criteri per limitare l'accesso alle classi prime ai soli alunni disabili, e ha provveduto con raccomandata ad avvisare le famiglie, dopo che l'iscrizione era già avvenuta in data 2 marzo 2004 con pubblica affissione all'albo;
si è prodotta l'impossibilità per le famiglie di valutare preventivamente gli ostacoli a cui sarebbero andati incontro e di prendere iniziative per tutelarsi da esclusioni indebite;
l'episodio secondo l'interrogante costituisce un esempio fortemente discriminatorio, visto che si vuole eliminare solo una parte di alunni e questo in netto contrasto, con i principi della Costituzione, con la legge quadro n. 104 del 1992 che addirittura prevede il diritto di precedenza per i portatori di handicap;
ildecreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 all'articolo 10, comma 1, recita: «Per garantire la massima efficacia nel processo di integrazione scolastica le classi che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell'organizzazione complessiva della scuola,... sia della natura dell'handicap e delle condizioni soggettive del singolo alunno,


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nonché degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo individualizzato» e al secondo comma prosegue: «Le classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati...»;
con il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, che si esprime a salvaguardia del limite massimo di 20 alunni nelle classi ove siano ospitati alunni in situazioni di handicap e modifica il precedente articolo 10 stabilisce che: «Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola». Al comma 2 si specifica inoltre che: «La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti;
si è avuto conferma che alle famiglie dei quattro alunni esclusi della sezione professionale è arrivata la raccomandata in data 8 marzo 2004 che comunica il rifiuto della pre-iscrizione del proprio figlio disabile con il rincuorante consiglio di rivolgersi ad altre scuole superiori, non considerando l'inesistenza di Istituti di egual tipo, consoni al profilo di orientamento formativo riconosciuto nella scelta specifica -:
come intenda procedere per verificare se vi sia stato un effettivo episodio di discriminazione e come intenda agire per evitare che si diffonda una più preoccupante tendenza a livello nazionale, orientata a precludere l'affermazione di equilibrati progetti formativi per i disabili intellettivi, progetti orientati a dare le forme più articolate di educazione in età adolescente e giovanile, come premessa per una vita adulta aperta a inserimenti lavorativi o comunque propedeutica ad attività occupazionali tali da elaborare e condurre un'esistenza non regressiva.
(4-09696)

Risposta. - In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si rinvia a quanto riferito in Commissione Cultura della Camera dei deputati il 22 aprile 2004 rispondendo alla interrogazione a risposta immediata n. 5-03120 di analogo contenuto.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

GIULIO CONTI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che nella quasi totalità degli Istituti Superiori della Provincia di Macerata, dove viene deliberata dagli Organi Collegiali la contrazione dell'orario scolastico a 50 minuti PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE (articolo 26 comma 8 CCNL vigente), legate all'inconciliabilità degli orari dei servizi di trasporto pubblico alla predisposizione di una struttura oraria di 60 minuti, i Dirigenti Scolastici si ostinano ad imporre arbitrariamente agli insegnanti il recupero dell'orario;
ciò accade a partire dall'introduzione dell'autonomia scolastica, nonostante un orientamento giurisprudenziale contrario (vedi ad es. sentenza Tribunale di Reggio Emilia del 10/10/2002) e nonostante una diversa prassi seguita per un ventennio dai «vecchi» Provveditori agli Studi in presenza degli stessi presupposti di fatto (orario dei trasporti) e di diritto di prima


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(Circ. Ministeriale n. 243 del 22/09/1979 e n. 192 del 03/07/1980), per altro richiamati e ribaditi anche dal vigente contratto collettivo nazionale degli insegnanti come uniche cause di esclusione dell'obbligo di recupero orario -:
se il ministro intenda chiarire il significato e la portata generale delle citate circolari attraverso direttive precise che sgomberino il campo dall'ambiguità rendendo possibile una loro applicazione uniforme su tutto il territorio della Repubblica anche da parte dei Dirigenti Scolastici in regime di «autonomia» al fine di non creare disparità di trattamento fra docenti operanti in diverse scuole.
(4-09467)

Risposta. - La circolare ministeriale n. 243 del 22 settembre 1979 prevede la possibilità di procedere alla riduzione dell'orario di lezione circoscrivendola a specifiche situazioni ed in particolare:
nei giorni nei quali l'orario di lezioni è di 5 ore, le riduzioni possono riferirsi solo o, alternativamente, alla prima o all'ultima, o eccezionalmente, sia alla prima che all'ultima;
nei giorni in cui l'orario di lezioni è di 6 ore la riduzione può essere estesa anche alla penultima ora.

La successiva circolare del 3 luglio 1980 n. 192 oltre a confermare per l'anno scolastico 1980/1981 le disposizioni della su indicata circolare, rimette al prudente apprezzamento dei responsabili degli uffici scolastici periferici la possibilità di autorizzare con provvedimento motivato, caso per caso, in presenza di particolari situazioni di necessità, debitamente rappresentate e documentate, eventuali riduzioni di orario «anche nelle ipotesi non contemplate» dalla predetta circolare n. 243.
Le suddette disposizioni sono state ulteriormente confermate con le circolari n. 281 del 16 settembre 1987 e n. 346 del 2 dicembre 1994 escludendosi l'obbligo di recuperare le frazioni orarie da parte dei docenti.
Per quanto riguarda il recupero delle frazioni orarie più recentemente sono entrati in vigore:
l'articolo 41, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 4-8-1995 che ha stabilito il dovere per i docenti di completare l'orario d'obbligo, nel caso di sperimentazioni comportanti la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione (articolo 41 commi 1 e 3), con attività connesse alla sperimentazione o con altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione;
l'articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha imposto ai capi d'istituto di ricorrere a supplenze brevi e saltuarie solo «... dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

Tale quadro normativo faceva ritenere sussistere l'obbligo di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione considerato che gli obblighi di lavoro del personale docente sono cosa distinta dalla durata del servizio di insegnamento.
Poiché a seguito della su indicata sopravvenuta normativa la questione è stata molto dibattuta, a causa di talune iniziative istruttorie intraprese dalla Corte dei Conti, in data 17 settembre 1997 è stato sottoscritto un apposito accordo di interpretazione autentica dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995 il quale, per quanto riguarda la durata delle lezioni in caso di insuperabili problemi oggettivi, ha testualmente stabilito: «...le parti ... non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica ritenendo in tal caso la materia già regolamentata dalle cm 22 settembre 1979, n. 243 e cm 3 luglio 1980 n. 192 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate». Lo stesso accordo recita inoltre che «Tutti gli altri casi di riduzione dell'ora di lezione, in quanto


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deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno assoggettati alla disciplina dell'articolo 41 del ccnl».
Successivamente è intervenuta la legge 15 marzo 1997 n. 59, che ha attribuito autonomia alle istituzioni scolastiche la quale all'articolo 21, comma 8, ha disposto il superamento dei vincoli in materia di unità oraria delle lezioni nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi e poi il decreto del Presidente della Repubblica 275/1999, recante il regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, che ha previsto ampia flessibilità nell'articolazione oraria delle lezioni e nell'impiego dei docenti.
Poiché il contratto collettivo nazionale di lavoro siglato il 26 maggio 1999 all'articolo 24, comma 3 richiama espressamente l'applicabilità delle norme contrattuali previgenti e le norme di interpretazione autentica in materia di orario di servizio dei docenti fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento sull'autonomia (1 settembre 2000), in data 18 ottobre 2000 è intervenuto un ulteriore accordo sindacale che al comma 1 testualmente recita: «Le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente e l'articolazione dell'orario di insegnamento che le istituzioni scolastiche adottano nella propria autonomia progettuale ed in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano dell'offerta formativa, restano disciplinate dall'articolo 24 dal contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999 e dall'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1995 autonomia» ed al comma 2 prosegue «Sono del pari confermate le interpretazioni autentiche riferite alla disciplina contrattuale richiamate nel precedente comma 1».
La nuova intesa ha quindi riconfermato il contenuto del precedente accordo di interpretazione autentica intervenuto il 17 novembre 1997.
In linea con le intese succitate, la disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola quadriennio giuridico 2002-2005 e 1o biennio economico 2002-2003, testualmente recita «Per quanto attiene alla riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22 settembre 1979 e n. 192 del 3 luglio 1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o d'istituto».
Occorre tuttavia precisare che se è vero che dal complesso delle due circolari non risulti configurabile l'obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orario oggetto di riduzione per cause di forza maggiore, è altrettanto indiscutibile che tale deroga si debba riferire solo alle ipotesi contenute nelle circolari succitate e non possa in nessun caso essere estesa a quelle in cui la riduzione interessi tutte le ore giornaliere di lezione. Infatti, la flessibilità organizzativa attribuita alle istituzioni scolastiche, si pone su un piano diverso e distinto rispetto all'orario di lavoro di docenti, che rientra nel complesso dei diritti ed obblighi del rapporto di lavoro. Pertanto, la flessibilità organizzativa della scuola non deve né comportare un aggravio dell'orario contrattuale cui sono tenuti i docenti, né una indebita diminuzione dello stesso, ciò che, oltre che una violazione dell'obbligo contrattuale comporterebbe una contrazione dei tempi dedicati agli apprendimenti degli alunni.
Inoltre la deroga all'obbligo di rendere la prestazione lavorativa per il tempo necessario ad espletare gli obblighi di servizio contrattualmente definiti, non può non avere carattere di eccezionalità. Il diritto civile al quale occorre far riferimento utilizza il concetto di «cause di forza maggiore» per qualificare i fattori straordinari imprevisti e imprevedibili che, intervenendo nell'ambito del rapporto obbligatorio, determinano l'impossibilità di eseguire la prestazione dovuta, giustificando l'esonero da responsabilità del debitore per inesatto adempimento. Ebbene tale natura non può essere riconosciuta al fenomeno del «pendolarismo degli studenti» molto diffuso nel paese tanto da diventare endemico di alcune particolari realtà. In questi casi, il problema della inconciliabilità degli orari


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dei servizi di trasporto pubblico con le ore di 60 minuti è tutt'altro che una circostanza eccezionale ed imprevedibile. Pertanto le «insuperabili difficoltà dei trasporti di cui parla la circolare n. 243/1979 necessitano di accorta e ponderata valutazione, dovendo appunto essere oggettive ed insuperabili.
Con riguardo, infine, gli istituti superiori della provincia di Macerata, ai quali fa riferimento l'interrogante, l'Ufficio scolastico regionale delle Marche ha assicurato che non emergono elementi confermativi di quanto segnalato nell'interrogazione in parola in quanto presso le su indicate scuole continuano ad essere applicate in materia di riduzione dell'ora di lezione le vigenti disposizioni sia con riferimento alle circolari ministeriali relative alle cause di forza maggiore sia con riferimento alle norme contrattuali concernenti l'orario di servizio degli insegnanti, secondo gli accordi intercorsi nell'anno 2000.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

D'AGRÒ. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
molti comuni continuano a sostenere direttamente le spese per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature per la pulizia delle scuole materne ed elementari statali, nonostante tali oneri dovrebbero essere di competenza dello Stato;
il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero della pubblica istruzione, nel settembre 1996 si era espresso affermando che «non era giustificata la distinzione tra le spese attinenti ai materiali necessari per la pulizia dei locali e quelle relative al personale addetto a tale servizio» e, conseguentemente, per tale motivazione la voce «spese varie d'ufficio», prevista dall'articolo 3 della legge n. 23 del 1996 per determinare gli oneri a carico dei comuni, comprendeva anche le spese di pulizia;
successivamente a tale parere, l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e l'articolo 9 del decreto ministeriale 23 luglio 1999 hanno disposto il trasferimento del personale ATA dipendente degli enti locali (ivi compresi i collaboratori scolastici addetti alle pulizie dei locali) nei ruoli del personale dello Stato;
per la stessa motivazione, applicata alla nuova situazione esistente, non essendo giustificata la distinzione tra le «spese del personale» (ora a carico dello Stato) e le «spese attinenti ai materiali necessari per la pulizia dei locali», anche quest'ultime rientrano tra gli oneri a carico dello Stato;
l'impiego delle attrezzature e dei materiali di pulizia nelle sedi scolastiche può comportare responsabilità per la sicurezza sia degli alunni che dello stesso personale addetto, responsabilità che, essendo ora i collaboratori scolastici alle dipendenze dello Stato, sono necessariamente di esclusiva competenza della Direzione scolastica statale alla quale compete quindi la scelta e l'onere dei materiali e mezzi suddetti che, conseguentemente, non possono essere più forniti dai comuni;
in tal senso ha stabilito l'articolo 9 del decreto ministeriale 23 luglio 1999 disponendo il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali con i quali sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente;
dal momento che tali contratti riguardano l'effettuazione del servizio di pulizia comprensivo di ogni onere e spesa di personale, materiali, mezzi ed attrezzature, questo confermerebbe la competenza dello Stato per tali oneri;
se il Ministro, conformandosi a quanto in premessa descritto, intenda fornire al più presto una definitiva interpretazione in merito alla competenza degli oneri per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature per la pulizia delle scuole materne ed elementari statali.
(4-07062)


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Risposta. - Con l'interrogazione parlamentare indicata in discorso - rivolta al Ministero dell'interno e delegata a questo Ministero, su richiesta del Ministero dell'interno medesimo il quale ha dichiarato la sua incompetenza al riguardo - l'interrogante chiede di conoscere se gli oneri per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature per la pulizia delle scuole materne ed elementari statali debbano far capo allo Stato atteso che il Consiglio di Stato, nel settembre 1996, si era espresso nel senso che «non era giustificata la distinzione tra le spese attinenti ai materiali necessari per la pulizia dei locali e quelle relative al personale addetto a tale servizio» e che, successivamente, l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e l'articolo 9 del decreto ministeriale 23 luglio 1999 hanno disposto il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dagli enti locali nei ruoli del personale dello Stato e il subentro dello Stato nei contratti riguardanti l'effettuazione del servizio di pulizia.
Al riguardo si fa presente che la legge n. 23/1996, recante norme per l'edilizia scolastica, all'articolo 3, comma 2, pone a carico degli enti locali la piccola manutenzione e le spese varie d'ufficio. A norma di questa legge la fornitura del materiale e dell'attrezzatura per le pulizie rientra pertanto nelle competenze delle Amministrazioni locali (comuni o province) direttamente obbligate.
La ratio della legge n. 23 del 1996 è quella di identificare puntualmente tutti i centri di imputazione dei vari compiti gestionali attinenti al servizio scolastico; allo Stato sono imputate le sole spese di funzionamento didattico e scientifico. Pertanto l'acquisto dei materiali di pulizia, ove non riconducibili all'attività di manutenzione ordinaria, rientrano nella dizione «spese varie d'ufficio» che assume un carattere decisamente residuale, essendo diretta a comprendere ogni altra fattispecie anche non espressamente contemplata dall'articolo 3.
Questa tesi è autorevolmente legittimata proprio dal parere del Consiglio di Stato richiamato solo in parte dall'interrogante che prima del passo citato recita: «ad avviso della Sezione sarebbe sufficiente costatare che, avendo il legislatore accollato ai Comuni le spese varie d'ufficio, va da sé che l'intero costo delle spese di pulizia sia posto a carico dei Comuni».
Lo stesso parere nel seguito ribadisce come - essendo sotto l'egida della precedente normativa (regio decreto 577/1928 e decreto legislativo 297/1994) a carico del Comune anche le spese relative ai servizi - l'articolo 3 della legge n. 23/1996, adottando l'espressione più ampia «spese varie d'ufficio» non ha fatto altro che ricomprendere tutto ciò che serve a far funzionare normalmente una scuola, ivi comprese le spese di pulizia che, come già evidenziato, erano da ritenersi già comprese in quelle precitate, relative ai servizi e che pertanto gravano per intero su Comuni e Province.
Ciò tenendo altresì conto che già in costanza della previgente normativa alla «dizione spese d'ufficio» veniva dato un significato omnicomprensivo, intendendo come tali tutte quelle spese che pur non necessariamente elencate, rivestissero il carattere di necessità per il regolare funzionamento delle strutture scolastiche tra le quali quelle in questione.
Vero è che, successivamente è intervenuta la legge 3 maggio 1999 n. 124, che all'articolo 8 ha previsto il passaggio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dagli Enti locali allo Stato, e il decreto 23 luglio 1999 n. 184, che ne ha disciplinato il trasferimento e le relative funzioni, ma si ritiene che in tale quadro normativo le disposizioni che attribuiscono allo Stato la nomina, la gestione e i compiti afferenti al personale, e quelle che fanno carico agli Enti locali degli oneri relativi al materiale di pulizia possono coesistere trovando esse fonti e
ratio diverse e non incompatibili.
Né avverso tale conclusione appare conferente il richiamo all'articolo 9 del citato decreto n. 184 in quanto il medesimo, nel disporre il subentro dello Stato nelle eventuali convenzioni preesistenti, fa espresso riferimento alle funzioni ATA che è cosa ben diversa dal materiale con il quale parte,


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e peraltro solo parte, di quelle medesime funzioni vengono svolte.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

D'AGRÒ. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
in Europa esistono 3.200 concerie con 52.000 addetti, di cui ben 2.400 italiane con circa 30.000 lavoratori;
l'Italia rappresenta il 65 per cento del fatturato europeo ed il 20 per cento di quello mondiale;
oltre ad un certo numero di concerie isolate sul territorio, l'industria conciaria italiana si caratterizza per la sua concentrazione in tre principali comprensori localizzati in Campania, in Toscana e nel Veneto;
il distretto vicentino conta 816 unità produttive che con i loro 8.600 addetti fatturano circa 3.170 milioni di euro all'anno, di cui più della metà (1.714,7 milioni) destinati all'esportazione, una somma che corrisponde al 15,3 per cento del totale dell'export della provincia di Vicenza;
la conceria vicentina rappresenta altresì il 9,8 per cento del fatturato complessivo di tutta la provincia ed assorbe il 5,13 per cento del livello occupazionale della stessa;
l'80 per cento degli addetti è costituito da mano d'opera, gran parte della quale specializzata, ed il rimanente 20 per cento da personale altamente qualificato, tecnici, quadri, dirigenti, in possesso di diploma (15 per cento) o di una laurea (5 per cento);
l'incidenza del personale qualificato è inferiore alle esigenze imposte dai ritmi dell'innovazione tecnologica e produttiva e dalla competizione crescente nei mercati internazionali, a causa di un sistema formativo largamente insufficiente rispetto al fabbisogno della conceria europea;
occorre investire sull'immagine del settore per soddisfare il fabbisogno di tecnici sempre meglio qualificati, fabbisogno acuito dall'esigenza di continuare a puntare sull'innovazione di prodotto e di processo, al fine di vincere le sfide imposte dai mercati internazionali;
l'anno 2003 è stato caratterizzato da una crisi dei consumi al livello mondiale ed il clima di incertezza che continua a persistere non lascia intravedere prospettive di vero rilancio per l'economia mondiale ed europea in particolare;
il settore conciario italiano, come dimostrano i dati sopra esposti, ha le risorse e le capacità di rinnovarsi per competere con successo a tutti i livelli;
il distretto della concia vicentina, in particolare, si caratterizza come una rete di imprese integrate, che riescono ad offrire ogni servizio collegato alla produzione delle pelli: questo significa poter contare in loco dei migliori progettisti e costruttori di macchine per conceria, delle più qualificate ditte fornitrici di prodotti chimici, di una scuola permanente di formazione, dei più efficienti impianti di depurazione di reflui conciari del mondo, di un'azienda, come la Sicit, creata direttamente dagli operatori del settore e specializzata nel lavorare e valorizzare i sottoprodotti derivanti dall'attività conciaria, impiegandoli soprattutto nel settore agricolo e industriale con sperimentazione delle migliori tecnologie destinate anche alle problematiche strettamente ambientali;
circa la metà della materia prima mondiale necessaria all'industria conciaria è sottoposta a misure protezionistiche nei confronti dei paesi in cui si sta sviluppando l'industria manifatturiera, misure che impediscono l'espansione del settore conciario;
altri ostacoli allo sviluppo del comparto sono il fenomeno della delocalizzazione dell'industria manifatturiera a valle


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della filiera produttiva, la concorrenza di mercati sudamericani e cinesi, lo sbilanciamento del dollaro, le severe norme ambientali della comunità europea -:
considerato il livello tecnologico raggiunto e i miglioramenti ottenuti dal settore conciario, quali iniziative intenda adottare per tutelare, promuovere ed incentivare le peculiarità del comparto, rimuovendo gli ostacoli che impediscono a tali distretti di sviluppare le proprie potenzialità al fine di renderli capaci di competere a tutti i livelli con il mercato internazionale.
(4-10172)

Risposta. - Appare evidente che esiste una situazione congiunturale negativa, soprattutto per il settore del TAC che ha spinto il Governo italiano, non solo, ma anche la Commissione della Unione europea ad organizzare gruppi di lavoro di alto livello con la finalità di elaborare proposte di contrasto alla situazione di crisi esistente.
Il Governo, peraltro, ha istituito un tavolo sull'intero comparto del tessile abbigliamento e calzaturiero, dal quale sono scaturite anche indicazioni di rilievo. Si è impegnato a predisporre una linea di intervento, anche ponendo in essere provvedimenti attuativi di recenti disposizioni normative (legge finanziaria 2004, articolo 4 commi dal 61 all'82).
Il Ministero delle attività produttive ha proposto per dibattito del Governo un programma riguardante una fase di sviluppo dei sistemi innovativi e della ricerca e una fase di difesa del nostro mercato attraverso controlli e strumenti anticontraffazione, nonché una fase di gestione delle crisi attraverso l'attivazione di strumenti
ad hoc e l'istituzione di un osservatorio nazionale.
Per quanto riguarda, invece, il fenomeno della «delocalizzazione dell'industria» questo trova sostegno in azioni governative che, da un lato, rientrano nel quadro di accordi di cooperazione internazionale e dall'altro, si traducono in strumenti normativi a carattere nazionale e comunitario volti ad accrescere la competitività delle imprese italiane, favorendo più direttamente la realizzazione di progetti di penetrazione commerciale nei mercati esteri al fine di aumentare o mantenere quote di mercato. Né si ritiene possano essere contrastate, in un sistema ad economia di mercato, scelte di gestione imprenditoriale di localizzazione di attività in aree territoriali ritenute strategicamente e/o economicamente più vantaggiose. A volte, inoltre, per l'imprenditore la scelta di delocalizzare l'attività, risulta essere una necessità al fine di fronteggiare la concorrenza di altri Paesi, quali la Cina ed il Vietnam ad esempio, che producono a costi inferiori e consente, conseguentemente, di mantenere gli attuali livelli di mercato ed occupazionali.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

TITTI DE SIMONE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che ad Arsoli, un paese della provincia di Roma, a soli 60 km dalla capitale, quattro classi della scuola elementare e le 3 classi della scuola media siano ospitate attualmente in container;
i suddetti container sono di dimensioni limitate nonostante alcune classi siano numerose, determinando condizioni estremamente difficili che permettono scarso movimento agli alunni e ai docenti;
non sono previsti locali dove possano essere svolte attività di psicomotricità o di altro genere che richiedano spazi più ampi e non sono previsti laboratori;
i bambini svolgono questo tipo di attività, quando è possibile, nello spazio compreso tra le due file di container;
i container sono situati a poca distanza dalla rete ferroviaria e separati da essa da una rete che risulta essere in pessime condizioni e non rispondere alle esigenze di sicurezza in quanto i bambini possono attraversarla e avvicinarsi ai binari senza alcuna difficoltà;


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questa condizione pregiudica fortemente lo svolgimento sereno delle lezioni, mina il diritto all'istruzione in condizioni di sicurezza e vivibilità, lede la dignità dei bambini innanzitutto, del personale della scuola e dei genitori -:
quali provvedimenti intenda assumere affinché nel paese di Arsoli i bambini possano svolgere le attività scolastiche in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle basilari norme di civiltà.
(4-08040)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in argomento e si comunica quanto riferito al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio dal Sindaco del Comune di Arsoli in merito alle problematiche che hanno coinvolto il locale Istituto comprensivo.
Il suddetto Istituto è ospitato in due edifici scolastici, «collegati strutturalmente, per rendere comodamente accessibili, agli alunni e al personale, servizi e strutture dislocati all'interno del complesso: per questo motivo i due edifici sono da considerare corpi di un unico fabbricato».
A seguito del drammatico evento sismico di San Giuliano, l'Amministrazione Comunale di Arsoli, Comune «localizzato in un territorio ad elevato grado di sismicità», ha «ordinato la verifica statica congiunta di entrambi i corpi edificati»; «l'esito delle verifiche fu particolarmente negativo da cui scaturì la decisione di ordinare la chiusura degli edifici e quindi la sospensione dell'attività didattica per il periodo strettamente necessario all'approntamento degli interventi di emergenza, in particolare all'allestimento del campo container».
Il Dipartimento di protezione civile mise a disposizione i container e fornì tutto il supporto necessario per l'approntamento del campo di emergenza in Loc. Stazione, che venne pertanto realizzato nel rispetto degli standard previsti a livello normativo». «Poco prima dell'effettuazione di tali verifiche, il comune aveva svolto una gara d'appalto per lavori di manutenzione ordinaria dei due corpi di fabbricato. Una volta constatato lo stato di inadeguatezza strutturale degli immobili, in particolare della scuola elementare», il Comune stesso «procedette d'urgenza all'espletamento di un secondo appalto per permettere la preventiva esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale del corpo della scuola elementare».
«Il Comune ha ottenuto dalla Regione Lazio - il provvedimento è di agosto 2003 - un finanziamento di Euro 1.800.000,00 che potrà permettere di dotare non solo Arsoli ma tutto il comprensorio, di un plesso scolastico finalmente moderno e soprattutto sicuro sotto il profilo della idoneità e agibilità statica».
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

TITTI DE SIMONE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in data 8 settembre 2002 è stato emesso il decreto di inidoneità totale e permanente al servizio per ragioni di salute, con decorrenza dal 27 febbraio 2002, nei confronti della professoressa Luciana Salvatori, insegnante di ruolo presso l'Istituto d'Arte di Pomezia;
l'interessata riceve pensione calcolata in via provvisoria e per accedere alla pensione definitiva deve necessariamente procedere alla ricostruzione della carriera, che si è svolta tra il 1983 e il 2002;
le pratiche relative alla ricostruzione della parte di carriera che spettava, per la retribuzione, agli uffici del Ministero del Tesoro sono state già espletate, ma ancora manca la parte relativa alle mansioni svolte in periodo precedente di diretta competenza dell'istituto d'arte di Pomezia;
infatti, la ricostruzione della carriera per il periodo dal 1983 al 1986 deve essere svolta dall'istituto d'arte di Pomezia in quanto si trovava allora in condizioni di autonomia contabile e agiva con funzioni di cassa autonoma;


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risulta all'interrogante che l'istituto in questione starebbe tergiversando e rifiutandosi di fornire all'interessata la documentazione richiesta -:
quali provvedimenti intenda realizzare per garantire il corretto funzionamento di un'amministrazione scolastica, tenuta per legge ad adempimenti precisi e temporalmente definiti.
(4-08750)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in argomento e si comunica che l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio con elenchi nn. 232 e nr. 387 del 7 giugno 2004 ha inviato all'I.N.P.D.A.P., sede zonale di Roma - Via Ballarin - il mod. PL2 e il prospetto dati con i quali, si è disposta in favore della Prof.ssa Luciana Salvatori la riliquidazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento di pensione, sulla base delle nuove retribuzioni in applicazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto il 24 luglio 2003.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FATUZZO e SCALIA. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
Cesame è l'azienda catanese che in 40 anni di attività si è affermata come una delle più importanti industrie europee nella produzione di apparecchi igienico-sanitari di elevata qualità;
con la nomina a commissario straordinario, avvenuta in data 30 gennaio 2004, il professor Giovanni Fiori ha iniziato a gestire l'azienda;
la procedura è apparsa immediatamente molto complessa poiché le banche hanno continuato a mantenere una posizione molto rigida nei confronti di Cesame, negando la riapertura delle linee di credito;
tutto ciò vanifica qualsiasi intervento teso al salvataggio della struttura commerciale e infonde un clima di sfiducia nella clientela;
martedì 10 febbraio da parte di alcune banche c'è stata la riapertura di piccoli «castelletti», insufficienti a coprire i bisogni finanziari aziendali, ma utili a pagare alcune spettanze dei lavoratori e a infondere un clima di maggiore distensione;
le maestranze ed in particolare la Rsu aziendale non hanno mostrato grande disponibilità sulla cassa integrazione straordinaria che avrebbe potuto riguardare circa il 60 per cento della forza lavoro, così come è scritto nel piano industriale e nella relazione che il professor Fiori ha stilato nel mese di dicembre ed ha presentato al Tribunale;
il sindacato vuole delle «garanzie» sugli esuberi e sulle possibilità future dell'azienda, che chiaramente il commissario non può dare;
la politica complica gli scenari, strumentalizzando questa situazione a fini elettorali, delegittima il commissario continuamente e parla di salvaguardia dei posti di lavoro di tutti i lavoratori senza spiegare però come fare a salvare l'azienda se non si fanno dei tagli occupazionali;
si parla solo di un ipotetico piano di rilancio commerciale che dovrebbe «coprire» le inefficienze di una fabbrica che soffre di un esubero di personale cronico;
queste «promesse politiche» complicano enormemente la vertenza, alimentano nei lavoratori inutili speranze che poi il commissario deve stemperare, allungando i tempi di salvataggio industriale;
i continui scioperi ritardano la evadibilità delle commesse complicando il rapporto con una clientela ormai sfiduciata;
inoltre alcuni operai fuori dal controllo sindacale si muovono autonomamente creando disordine all'interno dello


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stabilimento e spesso usando la violenza per dirimere le loro controversie;
il giudizio sulle capacità e attitudini morali del commissario non può che essere buono, rimangono però i dubbi sulla possibilità di salvare il complesso industriale Cesame, dove l'esasperazione sindacale da una parte e un atteggiamento a giudizio degli interroganti malavitoso di alcuni personaggi (operai) dall'altra complicano enormemente la situazione e allungano i tempi delle ripartenze commerciali e di produttività industriale;
senza un aiuto «vero» della politica che non si limiti a discorsi di natura propagandistica ma che invece si impegni personalmente con le banche e il sindacato a trovare soluzioni concrete, questa vertenza non può essere risolta e la possibilità del fallimento non può dirsi scongiurata -:
quali misure urgenti intenda adottare per potenziare l'attività della Cesame in termini di investimento e di riorganizzazione e per garantire all'azienda e alle sue maestranze qualificate la possibilità di mantenere i mercati e conquistarne di ulteriori - sia in Europa che nei paesi terzi - grazie a un marchio tuttora vivace e a modelli di design indiscutibilmente accreditati come ottimo prodotto della tecnologia italiana.
(4-08898)

Risposta. - A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria dichiarata dal tribunale di Catania il 16 gennaio 2004 (depositata il 19 gennaio 2004), il Ministro delle attività produttive ha nominato il professor Giovanni Fiori commissario straordinario della ditta CESAME in data 30 gennaio 2004.
Attualmente impegnato nella fase gestionale, il commissario ha adottato iniziative per la razionalizzazione della struttura aziendale e della rete commerciale. Sono stati acquisiti nuovi ordini, è stato riattivato il mercato statunitense e di recente è stato attivato anche il mercato cinese. Il fatturato attuale è nell'ordine di 1.250 mila euro mensili, migliorativo rispetto alle previsioni programmatiche.
L'azienda ha, ad oggi, 339 addetti; per 40 è stata attivata la procedura di mobilità in esito alla quale gli interessati andranno in pensione e per 159 unità la CIGS a rotazione.
Il sistema bancario ha deliberato il sostegno alla gestione ed ha concesso affidamenti su anticipo fatture per circa 1.500 mila euro.
Il commissario ha provveduto a predisporre il programma operativo (in corso di istruttoria presso il Ministero) basato sulla prosecuzione dell'attività di impresa in vista della cessione. Sulla base delle analisi svolte, a giudizio del commissario, esistono per l'azienda prospettive di recupero dell'equilibrio economico perseguibili con un «programma di cessione del complesso aziendale», così come previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera
a) del decreto legislativo n. 270/99 che prevede «l'alienazione, in blocco o separata, dei rami produttivi componenti l'azienda, dopo un programma di prosecuzione dell'attività di durata non superiore ad un anno».
Con riferimento alla cessione il commissario ha comunicato, per le vie brevi, che conta di avviare, dopo la pausa estiva, la gara per la cessione. Tenuto conto delle prescrizioni del decreto legislativo 270/99 la scelta dell'acquirente verrà fatta facendo riferimento non solo all'ammontare del prezzo offerto, ma anche all'affidabilità dell'offerente e al piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

GALLO, BRUNO e AMORUSO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comune di Locorotondo, in provincia di Bari, ha stipulato con la Cooperativa


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Sociale Ars Labor, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, dal 1 dicembre 1997, n. 468, una convenzione per l'affidamento delle attività svolte dai lavoratori socialmente utili;
per effetto della legge 3 maggio 1999, n. 124, articolo 8 e del derivato decreto ministeriale 23 luglio 1999, dal 1 gennaio sono trasferiti allo Stato, tra l'altro, le funzioni del personale ATA gestite dagli enti locali fino al 31 dicembre 1999, anche per mezzo di soggetti imprenditoriali comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per i lavoratori socialmente utili e/o lavoratori di pubblica utilità e che con nota n. 87 del 31 dicembre 2000, diretta al provveditorato agli Studi di Roma, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha precisato di tenere presente la data naturale del contratto;
nelle scuole elementari e materne di Locorotondo la selezione della figura del collaboratore scolastico, di competenza dell'amministrazione comunale, era stata affidata anche alla Coop. Sociale Ars Labor, con la quale detta amministrazione aveva stipulato la convenzione prevista dal citato articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
dal 1 gennaio del 2000, il provveditorato agli Studi è subentrato nel suddetto contratto alle medesime condizioni, sia di prestazioni che di spesa;
i pagamenti delle fatture da parte del provveditorato e della direzione didattica sono stati fatti fino al dicembre 2001;
da gennaio 2001, fino ad oggi la direzione didattica di Locorotondo, né il provveditorato hanno effettuato i pagamenti relativi ai servizi prestati da 13 lavoratori della Coop. Sociale Ars Labor;
ilperdurare di tale situazione è fonte d'agitazione da parte dei lavoratori interessati che, interpellati a tal proposito, attribuiscono le responsabilità ditale situazione al Governo e minacciano di bloccare il normale avvio dell'anno scolastico -:
se non ritengano di adottare le opportune iniziative volte a reperire e trasferire agli enti interessati i fondi necessari per far fronte ai ritardati pagamenti e contestualmente garantire i pagamenti futuri.
(4-04088)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in discorso, riguardante il mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori della Cooperativa Sociale «Ars Labor», che svolgono il servizio di pulizia presso la Direzione didattica di Locorotondo, relativamente all'anno scolastico 2001-2002.
La problematica evidenziata dall'interrogante è superata in quanto il Centro servizi amministrativi di Bari ha provveduto al finanziamento relativo alla spesa di tutti gli esercizi finanziari precedenti.
Per quanto riguarda il corrente esercizio finanziario lo stesso Centro servizi ha già disposto, a favore della Direzione didattica di Locorotondo, i seguenti finanziamenti: euro 55.699 e euro 38.291 rispettivamente per il 1o e 2o acconto 2004. Detto finanziamento consente l'erogazione di oltre 7 mensilità di retribuzione non solo per i lavoratori della ditta «Ars Labor» ma anche per quelli della ditta «Sogev», presenti nella medesima scuola.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

GIACHETTI e MILANA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Ministro dell'istruzione interrogato ha deciso di spostare la sede degli «Stati Generali dell'istruzione» da Foligno a Roma presso il Palazzo dei Congressi al fine di creare meno disagi alla popolazione;
verranno svolte con molta probabilità molte manifestazioni in contrasto con gli Stati Generali dell'istruzione che avranno


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notevoli ripercussioni sulla mobilità della città di Roma, in vista anche delle prossime festività natalizie;
tale evento distoglierà molte risorse dell'Amministrazione Comunale di Roma e delle Forze dell'Ordine dai compiti così importanti e delicati che dovranno svolgere in giorni nei quali la concentrazione di cittadini e turisti è notevolissima;
eventuali problemi di ordine pubblico potrebbero distogliere le forze dell'ordine, visto il delicato momento internazionale, dai compiti di intelligence -:
se realmente imputabile a problemi di sicurezza e di ordine pubblico lo spostamento della sede degli Stati Generali dell'Istruzione da Foligno a Roma;
se nel caso fosse un problema di ordine pubblico, chiede di sapere se l'Amministrazione Comunale di Roma sia stata preventivamente consultata sullo spostamento, vista anche la vicinanza delle festività natalizie che nella zona dell'EUR già pongono disagi dal punto di vista della mobilità veicolare e pedonale degli abitanti;
se qualora l'evento venisse svolto al Palazzo dei Congressi dell'EUR non ritengano che tale occasione distoglierebbe, visto il delicato momento internazionale, molte risorse del comune di Roma e delle forze dell'ordine impegnate in zone ad altra concentrazione di cittadini e di turisti;
se i Ministri interrogati non ritengano opportuno, essendo previste molte manifestazioni di protesta nelle vicinanze del Palazzo dei Congressi dell'EUR, rimandare a data da destinarsi gli Stati Generali dell'istruzione, al fine di scongiurare eventuali problemi di ordine pubblico e soprattutto i gravi disagi cui verrebbero posti i cittadini romani.
(4-01717)

Risposta. - A suo tempo il Ministero ha deciso di spostare la sede degli Stati generali dall'auditorium San Domenico di Foligno al Palazzo dei Congressi di Roma al fine di favorire la partecipazione degli invitati riducendo al minimo i disagi.
La manifestazione, nel corso della quale è stato discusso il documento di proposta di riforma del nostro sistema scolastico, si è svolta regolarmente. Essa ha rappresentato un grande momento di confronto al quale hanno partecipato associazioni degli studenti, dei genitori e professionali; confederazioni sindacali e sindacati della scuola; presidenti delle consulte studentesche; rettori delle Università; ordini professionali; presidenti delle istituzioni culturali; commissioni parlamentari; rappresentanti delle Regioni, del mondo imprenditoriale e delle fondazioni.
I lavori degli Stati Generali sono stati trasmessi in diretta televisiva grazie ad un accordo con Rai
Educational e sono stati seguiti da tutte le scuole fornite di impianto per la ricezione militare.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LION. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la precedente risposta scritta all'interrogazione parlamentare n. 4-07229 del 1 agosto 2003, inerente la riconversione universitaria dei docenti di stenografia e dattilografia, appartenenti alla classe di concorso 75/A, non ha, ancora ad oggi, ottenuto pratica attuazione né con iniziative governative né legislative, oltre alla presentazione delle proposte di legge e del disegno di legge relativi che, purtroppo, sono giacenti, senza essere mai discussi, in VII Commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
è improrogabile e necessario, secondo l'interrogante, porre termine al disagio psicofisico ed economico dei docenti di stenografia e dattilografia che da sempre rispondono ai bisogni formativi ed innovativi dei giovani, proprio per il puntuale e costante ricorso agli aggiornamenti professionali;


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alla Camera dei deputati è stato presentato l'ordine del giorno n. 9/3387/44 del 18 febbraio 2003, accolto dal Governo, che impegna lo stesso a statuire «... l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi ... in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato.»;
in VII Commissione della Camera dei deputati, è stata presentata la risoluzione n. 7-00225, il 17 marzo 2003, nella quale posto che i docenti di stenografia e dattilografia della classe di concorso A/75 rischiano di trovarsi senza lavoro, si impegna il Governo: ad istituire per gli stessi la riconversione universitaria;
in Lombardia, con protocollo d'intesa, sottoscritto il 23 settembre 2003, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la regione Lombardia nonché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si prospetta l'eliminazione dal sistema liceale degli istituti tecnici commerciali, turistici e per periti aziendali corrispondenti in lingue estere statali, con un'operazione tendente ad introdurre corsi triennali, di cui all'istruzione professionale, anziché favorirne la promozione con il liceo economico;
i corsi triennali di «operatore commerciale» ed «operatore turistico» di cui è cenno, precedentemente maturità professionali di stato, sono stati soppressi dall'inserimento dell'attuale «Progetto 92»;
quanto sopra manifestato ingenera l'obbligatorietà del docente, appartenente alla classe di concorso - 75/A -, le cui discipline sono insegnate negli istituti tecnici commerciali, turistici e periti aziendali corrispondenti in lingue estere statali, a trasformare la propria classe di concorso - 75/A -, nella - 76/A -, di pertinenza dell'istruzione professionale;
ciò ingenera l'eliminazione di fatto della classe di concorso - 75/A - senza che sia sopraggiunta la riformulazione delle classi di concorso e, quindi, del ruolo docente che, attualmente, è nazionale non regionale;
quanto prima sarà attuata la riforma della scuola secondaria di secondo grado di cui alla legge n. 53 del 2003 -:
quali improcrastinabili ed immediate disposizioni ritenga di dover emanare affinché si aprano le trattative e venga, senza indugio, convocato, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'ente unione professionale stenografica italiana - organizzazione non lucrativa di utilità sociale per la definitiva soluzione dei gravi disagi psico-fisici e degli svantaggi economici riguardanti i docenti di stenografia-trattamento testi-classe di concorso 75/A - rispetto ai restanti insegnanti inseriti nella medesima tabella «A» delle classi di concorso come dimostrano gli atti parlamentari presentati anche, negli anni precedenti, da eminenti rappresentanti dell'attuale Governo, nonché, ad oggi, da politici della maggioranza e dell'opposizione;
quali urgenti provvedimenti intenda adottare per dare attuazione ai corsi di riconversione universitaria per i docenti di stenografia-dattilografia-trattamento testi-tecnologie dell'informazione e della comunicazione-classe di concorso - 75/A - sentito l'Ente unione professionale stenografica italiana - organizzazione non lucrativa di utilità sociale, onde evitare ulteriori e gravi discriminazioni rispetto all'intero personale insegnante inserito nella tabella «A» delle classi di concorso;
quali immediate decisioni preveda di assumere al fine di non sopprimere la classe di concorso - 75/A - con l'applicazione di protocolli d'intesa, non ancora suffragati da legge dello Stato e modifica il ruolo docente, in quanto non viene attuata la pari opportunità degli insegnanti in discorso.
(4-10138)

Risposta. - Nell'interrogazione parlamentare in argomento, l'interrogante ha nuovamente sollevato il problema relativo agli insegnanti di stenografia e dattilografia, e in particolare di quelli appartenenti alla classe di concorso 75/A, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della riforma delineata dalla legge n. 53 del 28 marzo


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2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
A tale riguardo, non si può che confermare quanto già comunicato in risposta alla interrogazione parlamentare n. 4-07229, non essendo stati ancora emanati i decreti delegati relativi al secondo ciclo, previsti dalla suddetta legge n. 53/2003 all'articolo 2, comma 1, lettera
g).
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LUPI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
l'industria degli accessori e componenti con 34.000 addetti e 2.300 imprese attive, ha sempre rappresentato una componente essenziale dell'industria manifatturiera italiana della calzatura e pelletteria, in quanto fornitrice di semilavorati e servizi, tali da assicurare livelli qualitativi di assoluta competitività ed è radicata in alcune aree del Paese. L'attività è altresì espressione di vivacità imprenditoriale e si inserisce in un contesto di «filiera» vincente nel mondo: la cosiddetta area pelle italiana, tuttora leader. La concentrazione territoriale è evidente nelle Marche, in Toscana, in Veneto, in Lombardia, in Campania, in Puglia ed in Emilia Romagna;
specialmente nelle Marche tali imprese, circa 900 con 13.000 addetti, costituiscono una parte importante dell'economia locale, incentrata essenzialmente su piccole/medie aziende ed il loro contributo è stato sempre notevole nelle esportazioni: nel 2003 l'ammontare degli scambi commerciali effettuati con l'estero è stato di 380 milioni di euro, pari a circa il 40 per cento del totale nazionale;
a partire dal 2001, anno in cui ebbe inizio la nota contrazione dei consumi a livello internazionale e nazionale, la categoria è entrata in crisi, subendo le difficoltà dell'industria calzaturiera nazionale e la spietata concorrenza di Paesi emergenti, come ad esempio la Cina, basata su varie forme di dumping e la crisi è andata progressivamente aggravandosi, anche per gli sfavorevoli effetti del cambio euro-dollaro, causando forti riduzioni nell'occupazione;
negli ultimi mesi sono stati licenziati circa 3.000 lavoratori e il fatturato ha subìto una perdita del 35 per cento del totale, con gravi ripercussioni sugli investimenti e quindi sul futuro -:
quali interventi il Governo intenda mettere in atto per sostenere l'industria degli accessori e componenti marchigiana, onde garantirne la competitività ed il rilancio nazionale e internazionale;
come il Governo ritenga di approntare specifici ammortizzatori sociali, destinati in particolare alle piccole imprese;
con quali nuovi strumenti normativi il Governo intenda garantire un migliore accesso al credito bancario delle imprese della filiera produttiva della componentistica/accessoristica;
quali iniziative il Governo intenda compiere per rafforzare l'attività di ricerca e di innovazione dei prodotti e dei processi di lavorazione, compresi quelli a protezione dell'ambiente, e per sostenere direttamente o indirettamente le attività di esportazione di tali imprese;
come il Governo ritenga di intervenire con agevolazioni tariffarie o fiscali per le imprese del distretto marchigiano;
come il Governo intenda modificare il decreto ministeriale 30 gennaio 2001 che impedisce alle aziende produttrici di suole di marchiare con «Suola made in Italy» il loro prodotto, creando grossi limiti alla esportazione e alla trasparenza del manufatto e conseguente disaffezione dei consumatori e realizzando un'anomalia tutta italiana, che non ha riscontri in nessun altro Paese d'Europa e del mondo e che pone in seria difficoltà i produttori di


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suole nazionali, cui viene fatto impedito di valorizzare il bene prodotto.
(4-10272)

Risposta. - Le preoccupazioni esposte dall'interrogante sono condivise dal Governo, avuto riguardo alla situazione di sofferenza dell'intero settore del TAC (tessile-abbigliamento-calzaturiero).
La particolare caratterizzazione dell'apparato produttivo in settori con tasso di crescita molto basso ha in molti casi favorito i prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo.
Sul piano specifico l'Amministrazione ha fatto il possibile, nell'ambito dei «singoli casi vertenziali» per sviluppare tutte le iniziative più adeguate tendenti a limitare i danni.
Sul piano della politica settoriale, anche con l'ausilio della Presidenza italiana del Consiglio della U.E., si può affermare che il Governo ha operato uno sforzo considerevole nell'affrontare i principali problemi che affliggono il comparto.
Sinteticamente possiamo considerare:
A) Le misure nazionali:
rigenerazione delle misure di sostegno e di incentivazione al settore sulla base della normativa esistente. Ci si riferisce, in particolare, all'introduzione nell'ambito della legge n. 46/1982 sull'innovazione tecnologica dell'importante previsione dell'attività di campionatura come fatto innovativo; alla previsione di bandi per la formazione e la valorizzazione di giovani stilisti e alla riproposizione di bandi tematici. Si è radicata, inoltre, la convinzione che occorra anche stimolare la diversificazione dei prodotti in settori in cui altri
partners non sono presenti e comunque devolvere il massimo delle risorse per favorire la ricerca e il suo conseguente trasferimento al mondo della piccola e media impresa;
il Governo è convinto che vada monitorata la situazione del mercato. Il tutto non certamente pensando a barriere doganali che automaticamente ci porrebbero fuori del contesto internazionale ed europeo ma ad una attenta vigilanza dell'uso dei prodotti conforme alle loro caratteristiche strutturali. Tale monitoraggio rappresenta un'azione di politica industriale alla quale non si può rinunciare e che potrà formare la base di un programma di una ordinata ed equilibrata lotta alla contraffazione;
l'attività normativa, di cui alla legge finanziaria 2004, articolo 4 (commi da 49 a 84), ha individuato tutta una strategia di politica industriale, consistente nella qualificazione, tutela e valorizzazione del prodotto italiano, segnatamente quello appartenente al settore tessile-abbigliamento-calzature. In particolare, è in via di costituzione il Comitato Nazionale Anticontraffazione che dovrebbe far fronte, tra l'altro, alle doglianze specifiche riportate dall'On.le interrogante.

B) Le misure europee e internazionali.
Anche utilizzando l'occasione della Presidenza italiana, per la prima volta in sede comunitaria il Governo è riuscito a richiamare l'attenzione dei
partners sul problema del settore Tac. Tanto è vero che il Consiglio sulla competitività del 27 novembre 2003 ha approvato un'apposita «comunicazione» sul settore cui ha fatto immediatamente seguito la costituzione di un gruppo di lavoro che nella composizione ha riconosciuto la leadership del settore nazionale in campo comunitario.
C) Il piano di razionalizzazione interno:
A conclusione di tutte le iniziative predette, l'Amministrazione ha tra i suoi obiettivi strategici quello di elaborare un documento ricognitivo dei problemi del settore unitamente alle misure di
policy che potrebbero essere adottate per la razionalizzazione del comparto. Il risultato di tale elaborazione verrà posto all'attenzione dell'intero Governo per la proposizione di misure adeguate di sostegno e di rilancio. In questa fase, non sarà sottovalutato il rapporto con le Istituzioni regionali per meglio definire le tematiche specifiche delle realtà marchigiane. Quanto agli strumenti del credito, nonché agli ammortizzatori sociali, si è dell'avviso che, valutando che il settore del TAC è portante del PIL nazionale, si debba porre mano ad un piano di razionalizzazione del settore.


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Relativamente alla «Suola Made in Italy» si evidenzia che con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è stata recepita la direttiva 94/11 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinati alla vendita al consumatore. L'articolo 5, comma 2 del predetto decreto ministeriale 11 aprile 1996 è stato sostituito con il decreto ministeriale 30 gennaio 2001. Con il predetto decreto ministeriale 11 aprile 1996 si è voluto salvaguardare il consumatore finale per non indurre lo stesso a ritenere di origine italiana non solo la suola ma l'intero prodotto «calzatura». Al fabbricante di suole viene comunque concessa la facoltà di specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura «suola prodotta in Italia» nella parte interna della suola stessa.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

MOLINARI e POTENZA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
l'ultimo rapporto Enea sul clima che cambia ha lanciato un allarme relativo ad un contestuale innalzamento del mare, anche se meno incidente rispetto agli oceani, nonché di un costante fenomeno di abbassamento dei suoli causato da movimenti geologici;
in base a questo rapporto, le aree costiere a rischio sono 33 per un totale di 4.500 chilometri quadrati;
tra le aree a rischio vi è la fascia costiera jonica della Basilicata ed in particolare il comprensorio di Metaponto;
da anni il comprensorio in oggetto risulta essere soggetto ad un sistematico ed inesorabile fenomeno di erosione;
la zona costiera di Metaponto e del litorale jonico lucano è turisticamente rilevante ed è oggetto anche di importanti investimenti finalizzati ad accrescere la capacità ricettiva e alla crescita di una importante voce della economia lucana;
gli amministratori locali hanno più volte lanciato l'allarme agli organi istituzionali preposti ma fino ad ora sono stati interventi tampone non in grado di risolvere il problema della erosione -:
quali iniziative e quali risorse intenda mettere in campo il Governo al fine di stipulare un accordo di programma con la regione Basilicata, gli enti locali e le strutture di ricerca preposte per tutelare la fascia costiera jonica e contrastare il fenomeno della erosione costiera, sempre più rilevante nel prossimo futuro.
(4-09573)

Risposta. - In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo in discorso, con quale è stata sollevata la problematica relativa all'erosione costiera del comprensorio di Metaponto, si rappresenta quanto segue.
La pianificazione di bacino è un sistema di studio integrato di un territorio che, oltre ad affrontare la tematica inerente l'assetto idrogeologico, comprende tematiche relative alla risorsa idrica, alle attività estrattive e all'erosione costiera in quanto si tratta di aspetti correlati fra loro.
Infatti, una importante componente tra le cause che generano l'arretramento costiero è la diminuzione di apporti terrigeni in mare da parte dei corsi d'acqua.
Le attività di studio sul territorio possono consentire di valutare il giusto equilibrio tra la cattura di sedimenti a monte, causato per esempio dagli invasi artificiali, dall'eccessivo prelievo di inerti fluviali e dagli interventi di difesa del suolo nei bacini idrografici, e il trasporto solido dei corsi d'acqua a mare.
Le attività di pianificazione stralcio sul rischio idrogeologico di gran parte del territorio regionale della Basilicata sono state completate e periodicamente aggiornate da


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parte dell'Autorità di Bacino della Basilicata che ha le competenze di studio di quel territorio.
Le attività, invece, relative allo studio in dettaglio delle criticità sulla difesa della costa e agli interventi di protezione necessari per tutelare la fascia costiera lucana non sono ancora avviate.
A completamento di dette attività, la norma in materia prevede l'adozione di misure di salvaguardia per quei territori riconosciuti a rischio e la programmazione degli interventi prioritari per fronteggiare i dissesti incombenti sui territori più vulnerabili.
Alla fine del 2003, è stato siglato un Accordo di Programma quadro sulla difesa del suolo tra questo Ministero, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Basilicata per un importo complessivo di 25 milioni di euro.
Nell'ambito di detto accordo la regione Basilicata ha destinato la somma di 1,4 milioni di euro per l'intervento di «ricostruzione, ripascimento e stabilizzazione del litorale ionico lucano».
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con circolare ministeriale n. 71 del 13 aprile 2001 sono state predisposte le norme per l'assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica;
la citata circolare prevede l'istituzione di una commissione presso ciascun ufficio per l'esame dei candidati lasciando a ciascuno la libertà di valutazione dei titoli presentati e del colloquio effettuato;
pur essendo stata fissata nella circolare la data (30 aprile 2001) per affiggere all'albo degli uffici l'avviso della procedura di selezione, è stato lasciato all'arbitraria scelta dei singoli uffici stessi il termine per le relative procedure di selezione -:
se in Calabria è stata istituita la commissione per l'esame dei candidati;
quante siano state le domande presentate dagli interessati;
se sia stato definito il contingente assegnato di 19 unità;
quali siano stati i criteri e le valutazioni dei titoli dei candidati.
(4-00166)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in argomento e si comunica quanto riferito in merito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria.
L'avviso relativo alla procedura di selezione dei candidati dirigenti scolastici e docenti per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica ai sensi del punto 3 della Circolare Ministeriale n. 71/2001 era stato affisso all'albo del citato Ufficio il giorno 4 maggio 2001 e, sempre lo stesso giorno erano state comunicate alle Organizzazioni sindacali del comparto scuola le notizie sulla procedura medesima.
La data dell'affissione era stata lievemente posteriore a quella del 30 aprile indicata nella citata Circolare, per motivi tecnici legati alla predisposizione degli atti ed alla convocazione delle Organizzazioni sindacali.
Alla regione Calabria erano state assegnate 19 unità a fronte delle 120 domande pervenute, ma ne erano risultate disponibili, per l'anno scolastico 2001/2002, soltanto 9 in quanto, presso la Regione medesima, erano già in servizio, ai sensi dell'articolo 6 della legge 448 del 1998, 10 unità di personale scolastico la cui assegnazione sarebbe scaduta successivamente al suddetto anno scolastico.
Quanto ai criteri e le valutazioni dei titoli dei candidati, nella griglia di valutazione adottata sono stati compresi tutti i titoli valutabili indicati nella circolare ministeriale n. 71/2001 e sono state rispettate le tipologie previste: titoli culturali, scientifici e professionali.


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La Commissione esaminatrice ha concluso i lavori in data 31 luglio 2001 e l'Ufficio scolastico regionale ha pubblicato la graduatoria il 1o agosto; nello stesso giorno è stato emanato il decreto di collocamento fuori ruolo dei 9 candidati risultati in possesso della qualifica richiesta.
Si rileva, infine, che nessun tipo di gravame è stato proposto avverso l'intera procedura di selezione.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

OLIVERIO, ROSSIELLO, PIGLIONICA, ROTUNDO, PETRELLA, MANCINI, BONITO, LUMIA, FINOCCHIARO, MINNITI, BOVA, LUONGO e ADDUCE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
migliaia di lavoratori addetti alle pulizie delle scuole, dal 1 gennaio 2003 rischiano di perdere il posto di lavoro a causa della mancata previsione, nel disegno di legge finanziaria 2003, dei finanziamenti necessari alla copertura dei contratti di appalto;
si tratta di 16 mila lavoratori ex LSU (Lavoratori Socialmente Utili), in grande misura concentrati nelle regioni meridionali (circa 6 mila in Campania, 1.500 in Calabria, 1.300 in Sicilia, 2.600 in Puglia e 326 in Basilicata), inseriti nei piani di stabilizzazione mediante convenzione sottoscritta dal Governo e dalle imprese, sotto la regia della Sco di Italia Lavoro;
infatti, il decreto legislativo n. 81 del febbraio 2000, nel dettare nuove disposizioni per la disciplina dei lavoratori socialmente utili, ha stabilito misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavori socialmente utili (LSU);
in attuazione di detto decreto legislativo, il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato indicato come amministrazione attraverso la quale utilizzare 16 mila LSU;
a tal proposito l'articolo 78 della legge finanziaria del 2001, predisposta dal precedente Governo di centro-sinistra, aveva previsto appositi finanziamenti per il 2001 e per il 2002;
nel disegno di legge finanziaria 2003, predisposto dall'attuale Governo, inispiegabilmente non è previsto alcun finanziamento con gravi implicazioni sia dal punto di vista occupazionale che per il funzionamento dei servizi relativi a migliaia di edifici scolastici (circa 2.300) ubicati in centinaia di comuni;
nelle diverse regioni interessate è in atto una crescente protesta ed una vasta mobilitazione dei lavoratori interessati e delle loro famiglie, degli amministratori locali, dei dirigenti scolastici -:
quali iniziative urgenti intenda assumere a garanzia dei servizi di pulizia delle scuole e della stabilità occupazionale per le migliaia di lavoratori in premessa richiamati.
(4-04645)

Risposta. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare in discorso, si fa presente che, per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi del comma 31 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utile presso gli istituti scolastici, la legge 24 dicembre 2003, n 350 (finanziaria 2004), all'articolo 3, comma 93, ha autorizzato la spesa complessiva di 375 milioni di euro.
Ciò a conferma dell'impegno di questo Governo per far fronte alla pesante eredità lasciata dal precedente, in particolare, per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole (personale ATA).
L'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha previsto, infatti, il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA dipendente dagli enti locali, senza oneri per lo Stato; come è noto, per effetto della stessa legge 124 del 1999 sono stati trasferiti


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allo Stato, sempre senza previsione di oneri, anche i contratti stipulati dagli enti locali per l'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole.
Ciò ha comportato un onere rilevantissimo, non previsto e non coperto dalla suddetta legge n. 124 del 1999.
Il maggiore onere, per quanto riguarda il subentro di questo Ministero negli appalti storici stipulati dagli enti locali per il servizio di pulizia delle scuole è stato di 158 milioni di euro nel 2000, 121 nel 2001 e 88 dal 2002 in poi, per un totale di 543 milioni di euro a tutto il 2004. Oltre a questo, vi è un ulteriore maggiore onere di 579 milioni di euro annui dal 2001 in poi, pari a complessivi 2316 milioni di euro a tutto il 2004, per quanto concerne l'incremento di organico conseguente all'applicazione della menzionata legge 124/1999.
Inoltre vanno aggiunti oneri derivanti dalla stabilizzazione dei lavoratori impegnati in progetti socialmente utili presso gli istituti scolastici statali, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), per i quali lo stesso articolo 78 aveva stanziato risorse finanziarie limitatamente all'anno 2001 e all'anno 2002, mentre la convenzione quadro stipulata con quattro consorzi, in data 7 giugno 2001, antecedentemente all'insediamento di questo Governo, aveva previsto la stabilizzazione dei medesimi lavoratori fino al 30 giugno 2006. Da qui l'esigenza di recepire le risorse per le corrispondenti spese del restante periodo (gennaio 2003-giugno 2006); a ciò ha provveduto questo Governo stanziando 297 milioni di euro nella legge finanziaria 2003 e 375 milioni di euro nella legge finanziaria 2004, cui vanno aggiunti gli oneri per il 2005 e 2006 da finanziare con le prossime leggi finanziarie.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PECORARO SCANIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Consiglio dei Ministri su relazione del Ministro Scajola in data 5 novembre 2002 ha emanato il Decreto di scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Lamezia Terme;
la durata dello scioglimento è stata fissata, in base alla legge, per un periodo di diciotto mesi;
l'amministrazione straordinaria scadrà il prossimo maggio;
i prossimi 12 e 13 giugno ci saranno le elezioni europee ed amministrative in diversi comuni e province italiane;
il sottosegretario D'Alì, rispondendo in aula, ad un atto di sindacato ispettivo avrebbe escluso la possibilità che si potesse rinnovare il consiglio comunale a Lamezia Terme nella prossima tornata elettorale poiché per soli due giorni la scadenza dello scioglimento non ricadrebbe anteriormente ai 45 giorni precedenti le elezioni;
risulterebbe un precedente nel 1996 relativamente al comune di Bardonecchia dove è stato ridotto il periodo di scioglimento con decreto del Presidente della Repubblica del 26 settembre 1996 al fine di permettere il rinnovo del consiglio comunale nella tornata elettorale generale;
la durata della sospensione della democrazia a Lamezia Terme diverrebbe così di ben trenta mesi;
da una lettera aperta al Prefetto di Catanzaro del 5 febbraio dei Verdi di Lamezia Terme e di altre associazioni si evincerebbe la cattiva gestione commissariale attualmente in corso, lettera con la quale si richiedeva al Prefetto un incontro che non è stato mai concesso -:
se il Ministro non ritenga di adoperarsi perché nella prossima primavera si possa ripristinare un'amministrazione democraticamente eletta dai cittadini, garantendo così al territorio lametino ed al tessuto produttivo una ripresa economica e sociale.
(4-09451)

Risposta. - Come è noto, il Consiglio comunale di Lametia Terme, in provincia di Catanzaro, è stato sospeso il 1o novembre


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2003 e poi sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2003, per la durata di diciotto mesi, per infiltrazioni mafiose.
Si ricorda che, in caso di preventiva sospensione, è dalla data di tale provvedimento che decorre il periodo di scioglimento.
Pertanto, la durata della gestione straordinaria del comune, curata dalla Commissione straordinaria appositamente insediata, è scaduta il 1o maggio 2004 e, quindi, non in tempo utile, secondo la normativa vigente, per includere Lametia Terme nel recente turno elettorale del 12 e 13 giugno 2004.
D'altra parte, alla luce di quanto emerso dalla relazione della citata Commissione, l'obiettivo del ripristino della legalità, in un ambiente fortemente condizionato dalla presenza della locale malavita organizzata, necessita ancora di procedure per il perfezionamento delle misure di risanamento ed ammodernamento dei settori strategici dell'Ente locale.
In virtù di tale quadro conoscitivo, è stata pertanto valutata negativamente la riduzione del periodo di gestione commissariale, auspicata dall'interrogante, proprio in assenza di concreti segnali di recupero della legalità tali da indurre ad un reinsediamento immediato degli organi elettivi.
Si è ritenuto, anche per il principio di economicità degli atti giuridici, di addivenire ad una proroga di fatto della gestione straordinaria del Comune di Lametia Terme fino alla tornata elettorale del prossimo anno, ai sensi del disposto dell'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo il quale «la Commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile».
Si ribadisce che, secondo la normativa vigente, tale turno non può che coincidere con quello del prossimo anno.
Non si può, inoltre, non osservare che, anche nel caso di un formale provvedimento di proroga, il relativo ulteriore periodo non avrebbe potuto comunque essere superiore a sei mesi.
Anche in tale caso, quindi, non solo la tornata elettorale utile per il rinnovo del Consiglio comunale di Lametia Terme sarebbe comunque stata quella del prossimo anno, ma, trascorsi i sei mesi di cui al provvedimento formale di proroga, vi sarebbe stato, in sostanza, fino allo svolgimento delle consultazioni elettorali, una proroga di fatto di un ulteriore semestre.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

PISCITELLO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
è notizia recente l'apertura di un processo per abusivismo di fronte al giudice unico di Alcamo (Trapani) a causa della costruzione di uno stabile in località Cava dell'Ovo, ad un passo dalla Riserva naturale dello Zingaro;
i lavori di ristrutturazione dello stabile in questione iniziarono molti mesi dopo l'acquisto a causa della complessità delle autorizzazioni e della meticolosità dei controlli che il comune di appartenenza fu obbligato a compiere prima di concedere l'autorizzazione trovandosi entro zona sottoposta a rigidi vincoli ambientali;
le norme vigenti al momento dell'inizio dei lavori imponevano un intervento di tipo conservativo ed infatti la dicitura esposta sul cartello all'infuori del cantiere recitava: «Consolidamento statico delle strutture»;
gli uomini della forestale constatarono però un contrasto fra ciò che i lavori prevedevano e quanto si trovarono effettivamente di fronte durante un controllo: quattro piloni di cemento armato per sostenere una ristrutturazione, o meglio, un «consolidamento statico» delle strutture, che si era però trasformato in una vera e propria demolizione con successiva ricostruzione;
le guardie forestali trasmisero un rapporto alla procura la quale avviò un


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procedimento che ha portato, in data 20 febbraio, all'apertura del processo -:
se non si intenda adoperarsi affinché in nessun caso possa accadere nuovamente che interventi di manutenzione effettuati in aree protette e di elevato valore paesaggistico-ambientale possano tramutarsi in demolizioni con successiva ricostruzione;
se non si intenda fornire un qualificato supporto agli enti competenti per l'adozione delle iniziative repressive dell'abuso edilizio in questione.
(4-09754)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la costruzione di uno stabile in località Cava dell'Ovo nei pressi della Riserva naturale dello Zingaro, si riferisce quanto segue.
In data 5 maggio 2003 il Distaccamento Forestale di Castellammare del Golfo, riscontrato un abuso edilizio in località «Cava dell'Ovo», lo segnalava all'Autorità giudiziaria, al Sindaco di Castellammare del Golfo, alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, all'Assessorato regionale territorio e ambiente e all'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Trapani.
L'illecito consisteva nella realizzazione di opere in contrasto con l'autorizzazione n. 16/03, rilasciata in data 12 febbraio 2003 dal Comune di Castellammare del Golfo, su parere favorevole della citata Soprintendenza, vigendo nella zona il vincolo paesaggistico.
Sulla base di tale autorizzazione, si sarebbero potuti eseguire, su un immobile già esistente, interventi consistenti nel rifacimento dei prospetti interni ed esterni, degli impianti idrici, fognari, elettrici, della pavimentazione interna ed esterna, nella revisione ed impermeabilizzazione della copertura e sostituzione degli infissi esterni, nonché in opere di consolidamento della struttura e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rifiniture.
In luogo di tali interventi di tipo conservativo, erano invece in corso lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile, non rientranti nell'autorizzazione rilasciata, essendo gia stati realizzati lo scavo e la struttura di fondazione in cemento armato.
A seguito di ulteriori accertamenti eseguiti il Comune di Castellammare del Golfo, in data 26 maggio 2003, emetteva ordinanza di sospensione dei lavori.
Il relativo procedimento è tuttora in corso dinanzi al Tribunale di Trapani.
Si precisa che la Riserva naturale orientata dello Zingaro, istituita con decreto assessorile del 1998, in applicazione di quanto disposto dalla legge della Regione Siciliana 98/81, è iscritta nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette; la vigilanza sulla gestione della riserva compete alla Regione Siciliana, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 394/91.
L'abuso in oggetto non ricade nell'area protetta.
Gli organi istituzionali regionali deputati alla repressione dell'eventuale abuso non hanno mai richiesto supporto in materia a questa Amministrazione.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

RAISI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi presso la scuola elementare «De Amicis» istituto comprensivo di San Pietro in Casale (Bologna), è stato distribuito da alcuni insegnanti agli alunni un volantino della CGIL scuola nel quale si invitavano a partecipare tutti i cittadini, le forze politiche e sociali ad un incontro pubblico dal titolo «Quale futuro per la scuola pubblica dopo la riforma Moratti - Il diritto ad una istruzione pubblica per tutti va difeso. Non vogliamo che si cancellino conquiste importanti come il tempo pieno e il tempo prolungato»;
nel volantino viene invitato l'assessore alla cultura al comune di San Pietro in Casale (Bologna) signor Alessandro Valenti (futuro candidato a sindaco del comune


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di San Pietro in Casale) e il sindaco uscente del comune di Galliera (Bologna), signor Giuseppe Chiarillo, dimostrando con ciò la chiara volontà politica di fare un incontro a senso unico, ed avente quale secondo fine «presentare» il prossimo candidato a sindaco del comune di San Pietro in Casale;
nulla da dire sul diritto di tutti di poter contestare qualsivoglia provvedimento del Governo, financo travisarne purtroppo i contenuti, ma altra cosa è utilizzare i bambini quali trasportatori di materiale propagandistico della CGIL, posto che per l'iniziativa in oggetto, alcuni insegnanti hanno di fatto trasformato i bambini in loro strumento di divulgazione. Pare francamente che utilizzare i bambini per scopi sindacali è a dir poco riprovevole, rasentando anche illeciti penali -:
se sia a conoscenza della situazione sopra descritta e quali provvedimenti intenda prendere, eventualmente anche tramite ispezione di funzionari del Ministero, affinché vengano identificati i soggetti che hanno «usato» i bambini per i loro scopi sindacal-politici, e per fare in modo che in futuro i bambini vengano tenuti estranei alle battaglie sindacali e politiche da qualsiasi parte provengano.
(4-08182)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione in argomento con la quale si lamenta che per pubblicizzare un incontro-dibattito previsto per la serata di martedì 25 novembre 2003 sui temi della riforma scolastica, che ha avuto luogo presso l'istituto comprensivo «De Amicis» di San Pietro in Casale, è stato distribuito agli alunni un volantino della C.G.I.L. scuola.
Al riguardo si forniscono, sulla base delle notizie avute dall'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna e dal Centro servizi amministrativi di Bologna i seguenti elementi di conoscenza e di valutazione.
Il suddetto ufficio, appena a conoscenza della vicenda, ha provveduto a stabilire contatti con la dirigente scolastica dell'Istituto «De Amicis» e con i Sindaci dei Comuni di San Pietro in Casale e di Galliera, al fine di acquisire i necessari chiarimenti e di conoscere il reale stato delle cose.
Dalle dichiarazioni rese dagli stessi e dalla documentazione acquisita è risultato che l'incontro del 25 novembre 2003, finalizzato ad illustrare i temi della riforma scolastica in atto, è stato promosso dai Sindacati C.G.I.L. e C.I.S.L. e patrocinato dai Comuni di San Pietro in Casale e di Galliera, nell'ambito dell'Accordo di Programma per la gestione delle scuole materne statali, elementari e medie rientranti negli ambiti territoriali dei comuni medesimi.
È risultato, inoltre che la diffusione di materiale informativo nell'istinto è oggetto di apposite previsioni contenute nel regolamento dell'istituto ove all'articolo 13 è affermato che «La scuola, previa attenta valutazione degli organi preposti, può consentire la diffusione di comunicazioni riguardanti esclusivamente iniziative di carattere educativo culturale inerenti la scuola»; ulteriori previsioni sono contenute nell'Accordo di programma per la gestione delle scuole materne statali, elementari e medie e la realizzazione di programmi e iniziative scolastiche ed extrascolastiche di San Pietro in Casale e Galliera, ove, in particolare, è specificato che l'istituto comprensivo si impegna a collaborare con le Amministrazioni comunali alla diffusione del materiale di promozione di iniziative culturali, sportive e sociali organizzate a livello locale (articolo 2.18).
Nel volantino veniva pubblicizzato l'incontro dibattito in parola e preannunciati gli interventi del sindaco di Galliera e dell'assessore alla cultura di San Pietro in Casale. Il dirigente scolastico, cui compete a norma del medesimo regolamento d'istituto (articolo 18), concedere l'autorizzazione, ritenendo che sussistessero le condizioni previste dal regolamento d'istituto e dall'accordo di programma ha autorizzato la distribuzione del volantino nelle scuole.
Si assicura comunque che il Capo dipartimento per l'istruzione del Ministero, ha invitato il Centro servizi amministrativi di Bologna a vigilare assiduamente sulle iniziative della scuola «De Amicis» al fine


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di evitare il verificarsi di situazioni incerte e problematiche.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ROSATO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
al concorso di accesso al ruolo di dirigenti scolastici riservato ai presidi incaricati «triennalisti» nell'ambito del Friuli Venezia Giulia si è verificata una situazione a dir poco paradossale;
superato con esito positivo il colloquio di ammissione alla frequenza del periodo di formazione del predetto concorso, alcuni candidati non sono stati ammessi a tale frequenza e quindi sono stati in pratica esclusi dal concorso stesso;
il meccanismo concorsuale prevede infatti che l'ammissione alla frequenza del periodo di formazione sia subordinata non solo al superamento del colloquio, ma anche alla collocazione utile nella graduatoria di ammissione determinata in base al numero di dirigenze messe a concorso in ciascun settore formativo in ambito regionale aumentato del 10 per cento, collocazione che a sua volta dipende dalla somma del punteggio conseguito nel colloquio di ammissione e del punteggio attribuito ai titoli;
ciò comporta che i candidati con pochi titoli non abbiano di fatto alcuna possibilità di essere ammessi alla frequenza del periodo di formazione anche se abbiano superato il colloquio con il massimo dei voti e ricoperto l'incarico di presidenza per diversi anni;
si verifica infatti che la somma del punteggio conseguito nel colloquio di ammissione e di quello attribuito ai titoli può essere insufficiente alla collocazione utile in graduatoria nella regione Friuli Venezia Giulia, poiché il numero delle presidenze messe a concorso risulta notevolmente inferiore al numero di dirigenze effettivamente vacanti e disponibili nel periodo triennale di riferimento, come emerso da attendibili stime sindacali;
in altre regioni italiane, invece, lo stesso punteggio risulterebbe ampiamente sufficiente all'ammissione della frequenza del periodo di formazione e si viene così a determinare un'evidente disparità di trattamento tra i concorrenti nelle varie regioni d'Italia -:
se il Ministro ritenga di intervenire per garantire a chi abbia superato il colloquio, indipendentemente dal punteggio riportato nei titoli e in conseguenza alla mancata copertura di numerosi posti neanche messi a concorso:
a) l'ammissione d'ufficio ad un corso suppletivo di formazione ad essi esclusivamente riservato e relativo a posti non ancora messi a concorso o nell'ambito del concorso riservato attualmente in fase di svolgimento;
b) qualora ciò non fosse più possibile, l'ammissione d'ufficio nell'ambito di un secondo concorso riservato da attivare immediatamente e sempre relativo ad ulteriori posti da mettere in concorso;
c) in subordine a quanto sopra, l'esonero tanto dalla preselezione per titoli quanto dalla prova scritta di ammissione nel prossimo concorso ordinario di accesso alla dirigenza scolastica di ruolo, con conseguente ammissione diretta e d'ufficio alla frequenza del periodo di formazione del predetto concorso;
d) nell'immediato, la precedenza nel conferimento degli incarichi di presidenza per il prossimo anno scolastico 2004/05;
se il Ministro non ritenga necessario che vengano a più presto banditi altri concorsi per Dirigenti scolastici, con l'obiettivo di coprire gli organici che resteranno scoperti anche dopo la conclusione del concorso in oggetto.
(4-09959)


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Risposta. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare in discorso, si comunica che la normativa vigente non consente il recupero dei candidati che, pur avendo superato l'esame di ammissione di cui al corso-concorso riservato per dirigenti scolastici, indetto con decreto ministeriale 17 dicembre 2002, non hanno potuto accedere al relativo periodo di formazione, per la indisponibilità di posti messi a concorso nei singoli ambiti regionali, non essendo gli stessi compresi nell'aliquota prevista dalla legge.
Infatti, al corso di formazione sono ammessi gli aspiranti graduati secondo l'esito dell'esame di ammissione, della valutazione dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, nel limite dei posti messi a concorso, maggiorato del 10 per cento (articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165/01).
Allo stato attuale, pertanto, non è possibile accogliere le richieste dell'Onorevole Interrogante di cui alle lettere
a), b) e c) dell'interrogazione.
Riguardo alla richiesta di cui alla lettera
d), precedenza nel conferimento degli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 2004/2005, si fa presente che anche questa richiesta non può essere accolta in quanto l'articolo 22, comma 11, della legge 28-12-2001, n. 448 prevede la precedenza nel conferimento degli incarichi di presidenza solo per i candidati inclusi nelle graduatorie degli ammessi al periodo di formazione del primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, previsto dall'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.
Riguardo in particolare alla Regione Friuli-Venezia Giulia, il Direttore generale ha riferito di aver ammesso alla frequenza del corso-concorso a dirigente scolastico un numero di candidati pari ai posti messi a concorso aumentati del 10 per cento come previsto dal relativo bando.
Si fa presente, infine, che dopo il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, questo Ministero ha avviato le procedure per l'indizione del concorso ordinario per il reclutamento di 1.500 dirigenti scolastici che si svolgerà a livello regionale sulla base di un bando di concorso in corso di predisposizione da parte del Ministero.
In questo contesto, sarà esaminata, nell'ambito delle disposizioni vigenti, la situazione particolare degli interessati.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ROTUNDO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere: lo stato della pratica, attualmente in fase istruttoria presso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riguardante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato il 1 ottobre 2003 dalla signora Mele Maria Livia, nata a Taurisano (Lecce) il 10 settembre 1960, avverso la mancata attribuzione del punteggio da parte del Csa di Bologna.
(4-08121)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in argomento, volta a conoscere lo stato di trattazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dalla Signora Mele Maria Silvia, insegnante supplente di scuola dell'infanzia, avverso la graduatoria permanente relativa alle scuole dell'infanzia della provincia di Bologna per l'anno scolastico 2003/2004.
Al riguardo - premesso che, com'è noto, la decisione dei ricorsi straordinari viene adottata con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato - si comunica che l'istruttoria del ricorso è stata completata; la richiesta di parere è stata, quindi, trasmessa al Consiglio di Stato, unitamente al ricorso ed ai relativi allegati, con nota n. 902 del 10 marzo 2004.
Appena perverrà il parere del Consiglio di Stato, il competente Ufficio del Ministero provvederà ad inoltrarlo all'Ufficio Scolastico


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regionale per l'Emilia Romagna per il seguito di competenza.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Maria Grazia Siliquini.

RUSSO SPENA, MASCIA, TITTI DE SIMONE, DEIANA, SASSO e ZANOTTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 32 comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che: «Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura»;
la Corte Costituzionale, investita dal T.A.R. Emilia Romagna della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 343 e seguenti del codice civile, ha affermato nella sentenza n. 198 del 5 giugno 2003 che la disposizione del comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 va riferita anche ai minori sottoposti a tutela, in quanto solo tale interpretazione consente di non violare i principi costituzionali «la disposizione del comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile. [...] una interpretazione meramente letterale dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall'articolo 30, secondo comma, e dall'articolo 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza»;
nella stessa sentenza, la Corte Costituzionale ha inoltre affermato che la disposizione dell'articolo 32 comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998 «viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'articolo 4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'articolo 9 della medesima legge»;
la circolare del ministero dell'interno (Dip. P.S., Direz. Centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera, prot. n. 400/AA/P/12.214.32,26 settembre 2003), avente ad oggetto la conversione dei permessi di soggiorno per minore età, ha successivamente fornito le seguenti indicazioni: «[...] si fa presente che la sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 5 giugno 2003 ha parificato la condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. La sentenza in parola, peraltro, fa riferimento alla legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 (che ha integrato l'articolo 32 con i commi 1-bis e 1-ter). Tanto premesso, questo ufficio esprime l'avviso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a minori divenuti maggiorenni antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 189/2002 debbano essere convertiti, beninteso qualora per la conversione sussistano tutte le altre condizioni previste dalla legge»;
risulta agli interroganti che diverse questure hanno interpretato tale circolare nel senso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a minori che abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente all'entrata in vigore della nuova


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legge non debbano più essere convertiti in permessi di soggiorno per studio o lavoro, e con tale motivazione hanno rigettato le istanze di rilascio del permesso di soggiorno presentate da minori che si trovavano in tali condizioni; alcune questure hanno persino rifiutato di ricevere le istanze e, ove l'istanza sia stata di conseguenza inviata tramite l'ufficiale giudiziario, in alcuni casi hanno rifiutato di pronunciarsi e non hanno adottato alcun provvedimento, anche in seguito a diffida;
risulta infine che diverse questure richiedano, per il rilascio del permesso di soggiorno ai minori affidati o sottoposti a tutela, al compimento dei 18 anni anche il soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotti dall'articolo 25 della legge n. 189/2002 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni eccetera), interpretandoli dunque come concorrenti anziché alternativi ai requisiti previsti dal comma 1 dello stesso articolo: sono state infatti rigettate istanze presentate da minori che soddisfacevano i requisiti stabiliti dal comma 1, in quanto affidati ai sensi della legge n. 184 del 1983 o sottoposti a tutela, con la motivazione dell'insussistenza dei requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter;
tali interpretazioni restrittive (limitazione ai minori divenuti maggiorenni prima dell'entrata in vigore della legge 189/2002 e concorrenza dei requisiti previsti dal comma 1 e dai commi 1-bis e 1-ter) non trovano fondamento nella legge, poiché la nuova previsione normativa introdotta dalla legge n. 189 del 2002 non ha modificato il primo comma dell'articolo 32, lo ha bensì integrato (anche la nota del Comitato per i minori stranieri del 14 ottobre 2002 interpreta la nuova normativa come integrativa e non modificativa della norma precedente);
a conferma di ciò la stessa sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento all'articolo 25 della legge n. 189/02, argomentando che esso integra l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e implicitamente affermando che i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni eccetera) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti rispetto ai requisiti previsti dal comma 1: «[...] l'articolo 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche «ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione [...]». «[...] sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela»;
i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio di permessi di soggiorno alla maggiore età sono oggetto di numerosi ricorsi avanti ai tribunali amministrativi italiani, e i primi processi che si sono conclusi hanno annullato i predetti provvedimenti: fra questi, il TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna, con la sentenza n. 2334 del 23 ottobre 2003, ha confermato l'interpretazione data, ritenendo il primo comma dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 applicabile anche ai minori sottoposti a tutela che compiano gli anni successivamente all'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002 e che non soddisfino i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter -:
se il ministero confermi di avere inviato le suddette indicazioni ai propri uffici in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 198/2003, ovvero se abbia fornito ulteriori o diverse indicazioni rispetto a quanto qui riportato;
se il ministero non ritenga opportuno dare indicazioni volte a dare applicazione


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all'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 198 del 2003 e, in particolare, indicare che:
a) la previsione del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, si applica non solo ai minori affidati con provvedimento disposto dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 legge 184/83, ma anche: ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 legge n. 184 del 1983; ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dell'articolo 343 e seguenti del codice civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore età prima dell'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002 e coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno successivamente; ai minori affidati «di fatto» a parenti entro il quarto grado, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge n. 184 del 1983;
b) i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (affidamento o tutela) e i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dello stesso articolo (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni eccetera) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti;
se il ministero non ritenga opportuno dare indicazione alle questure di ricevere le istanze di rilascio di permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, al fine di evitare l'invio di istanze a mezzo dell'ufficiale giudiziario, e di dare corso alle numerose istanze già presentate a mezzo dell'ufficiale giudiziario, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990 n. 241 e del decreto del ministero dell'interno 2 febbraio 1993 n. 284 (in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990).
(4-09324)

Risposta. - Come ricordato dall'interrogante, la Corte costituzionale, con sentenza n. 198/2003, ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella sua formulazione antecedente alla legge 189/2002 (cosiddetto «legge Bossi-Fini»), in quanto la previsione della possibilità, al compimento della maggiore età, di conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 184 del 1983 poteva ritenersi applicabile, per analogia, anche ai minori sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice Civile, attesa l'identita di ratio dei due istituti riguardanti i minori stranieri «non accompagnati» - ovvero la cura del minore - pur in presenza di presupposti del tutto diversi.
Tenuto conto della predetta decisione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, con la circolare del 26 settembre 2003, citata dall'interrogante, ha fornito alle Questure l'indicazione di convertire i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a coloro che fossero divenuti maggiorenni prima dell'entrata in vigore della legge 189/2002.
Ciò premesso, si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha espresso orientamenti contrastanti in merito alle disposizioni aggiuntive introdotte dalla legge 189 nel citato articolo 32 (comma 1-
bis e seguenti) le quali, per la conversione del permesso di soggiorno in favore dei minori «non accompagnati», fanno riferimento alla presenza in Italia da almeno tre anni ed alla partecipazione, per almeno due anni, ad un progetto di integrazione sociale e civile.
In particolare, in alcuni casi la giurisprudenza amministrativa di primo grado si è pronunciata nel senso di ritenere l'ammissione al «progetto integrativo» quale requisito concorrente con la tutela e l'affidamento (confronta TAR Toscana sentenza n. 6283/2003), in altri si è ritenuto di accedere alla tesi di una alternatività dei predetti requisiti (cfr TAR Emilia Romagna n. 2143/2003).
Sulla materia in questione si è espressa anche la Sezione Quarta del Consiglio di Stato (ordinanza n. 1022 del 9 marzo 2004)


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che ha rilevato, seguendo l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la menzionata sentenza n. 198/2003, come la fattispecie disciplinata dal comma 1 del citato articolo 32 sia diversa da quelle regolate dai commi successivi, «richiedendosi, in sostanza, la permanenza triennale e la frequenza del progetto solo per i minori non accompagnati i quali non siano stati posti in affidamento o tutela», e non escludendo, per la delicatezza della questione, un ulteriore approfondimento interpretativa.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

RUSSO SPENA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in data 31 gennaio 2004 sono stati recapitati 2 avvisi di comparizione ad alcuni studenti del Liceo scientifico Statale «Galileo Galilei» di Palermo;
i succitati avvisi di comparizione, emessi dalla Procura di Palermo, riguardano i fatti connessi all'occupazione dell'istituto Galilei come forma di protesta pacifica contro il progetto di riforma del comparto della P.I. voluto dal Ministro Letizia Moratti;
l'occupazione dell'istituto è avvenuta solamente nel periodo di chiusura della scuola per le festività natalizie e specificamente nei giorni che vanno dal 21 dicembre 2003 al 2 gennaio 2004;
la denuncia del preside dell'istituto in questione e la complessiva azione prodotta dall'Associazione delle scuole autonome siciliane sono il segnale evidente di come si intenda reprimere il dissenso che gli studenti pacificamente hanno espresso -:
se non ritengano grave l'azione di denuncia intrapresa dal Preside del Liceo scientifico G. Galilei e dall'Associazione delle scuole autonome siciliane nei confronti di tutti quegli studenti che hanno adottato forme di protesta non violente.
(4-09125)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in argomento su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si comunica quanto riferito in merito dal Direttore generale regionale per la Sicilia.
Presso il Liceo Scientifico Statale «Galileo Galilei» di Palermo l'agitazione degli studenti e la conseguente occupazione ha avuto inizio il giorno 20 dicembre 2003 ed ha avuto termine il 2 gennaio 2004.
La sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie è iniziata il 24 dicembre 2003 ed ha avuto termine il 6 gennaio 2004, come dalla Delibera del Consiglio d'istituto del 6 settembre 2003 nell'esercizio delle competenze attribuite dal regolamento sull'autonomia scolastica: pertanto l'occupazione non è avvenuta solamente nel periodo di chiusura della scuola per le festività natalizie.
Il giorno 22 del mese di dicembre 2003, gli studenti barricati all'interno dei locali scolastici hanno impedito l'ingresso al personale dipendente del liceo in parola, non permettendo lo svolgimento del normale servizio al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici oltre che le normali attività didattiche.
Per consentire l'ingresso del personale amministrativo nell'istituto il Dirigente scolastico ha richiesto l'intervento degli agenti della Polizia di Stato che hanno identificato 5 giovani occupanti, i quali avevano bivaccato all'interno dell'istituto chiudendo il cancello con catene di ferro e lucchetto di sicurezza, e che desistevano dal loro comportamento a seguito di trattative con il personale della Polizia.
Durante il periodo dell'occupazione, come constatato personalmente dal suddetto Dirigente, i locali scolastici sono stati luogo di aggregazione di gruppi, gruppuscoli e collettivi per attività «ludiche», musicali e pittoriche, utilizzando come tela le pareti delle aule.
Si fa infine presente che in data 24 dicembre 2003 il Dirigente scolastico ha presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo che ha instaurato il procedimento


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penale n. 1890/04/RGNR, al momento ancora pendente.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

RUZZANTE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'estensione dell'orario di diciotto ore a tutte le cattedre, eccetto, per ora, quelle di lettere, sconvolge profondamente l'organizzazione didattica. Questo lede uno dei fondamenti della scuola italiana, basata sul concetto di cattedra, intesa come unità pedagogica (continuità e coerenza dell'insegnamento) funzionale tanto per il docente quanto per lo studente;
questo provvedimento è contenuto nell'ultima Legge Finanziaria, e non - come sarebbe logico - nella cosiddetta Riforma dell'Istruzione, secondo l'interrogante, a dimostrazione che l'unico obiettivo è quello di tagliare le risorse e non certo migliorare l'insegnamento;
come denunciato in particolare dal Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico «Enrico Fermi» di Padova (ma il problema riguarda tutti gli altri Istituti scolastici), i danni per gli studenti, già verificatisi per l'insegnamento di storia e filosofia, con la divisione delle due materie ed il cambio di insegnanti nel corso del triennio, saranno l'anno prossimo triplicati, con esiti ancora più pericolosi, a causa del coinvolgimento delle cattedre di inglese e matematica. In ben tre materie, infatti, la maggior parte degli studenti cambierà l'insegnante almeno una volta nel triennio. In particolare non potrà essere garantita la continuità in matematica o fisica tra la terza e la quarta per nessuna sezione. Egualmente in tutte le sezioni si cambierà almeno una volta l'insegnante di inglese, ed in alcuni casi anche due, ed il tutto per recuperare un'ora di insegnamento, che, tra l'altro, gli insegnanti già svolgevano per migliorare l'offerta formativa dell'istituto, oltre che per coprire le ore di supplenza. Inevitabilmente il cambio di insegnanti potrà comportare anche un cambio dei libri in adozione, con possibili aumenti di spesa e comunque la difficoltà di gestire il programma sulla base di testi di cui non si condivide la scelta;
come già verificato parzialmente in quest'anno, tutto questo crea una disparità tra classe e classe, sia nella composizione dei consigli di classe che devono poi scrutinare i ragazzi (varia infatti da caso a caso il numero degli insegnanti che deliberano promozioni, non promozioni, debiti, eccetera), sia in sede di esame finale;
tale provvedimento quindi, lungi dall'essere un risparmio di spesa, è, secondo l'interrogante, semplicemente un taglio delle possibilità formative. Il peggioramento del servizio, la impossibilità di coprire le ore di supplenza, l'aumentato carico di classi che costringerà a suddividere tra più studenti le attività integrative e di recupero di ogni singolo insegnante vanno a colpire la stessa autonomia degli Istituti, impossibilitati a portare avanti molte delle innovazioni e delle attività programmate negli ultimi anni;
molti Istituti scolastici, in particolare i Licei, sono piuttosto preoccupati per la situazione logistica che verrà a verificarsi dal prossimo anno, ed ancor più negli anni successivi, a seguito dell'aumento del numero di iscritti e di classi. Ad esempio, il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Padova è passato dalle 35 classi del 2002 alle 44 nel 2004;
questo fenomeno è dovuto al desiderio di molti genitori di iscrivere i propri figli ad un Istituto che assicuri l'acceso all'Università. Cosi anche i ragazzi che si sarebbero rivolti ad un Istituto tecnico sono spinti ad iscriversi ai Licei;
fermo restando il diritto costituzionale degli studenti ad iscriversi al tipo di scuola che desiderano e la loro libertà di scelta dell'Istituto, stabilita dalla legge, l'aumentato afflusso degli ultimi due anni


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verso i licei in generale creerà, a partire dall'anno prossimo, una difficile gestione dei plessi scolastici -:
se il Governo non intenda recedere dalla politica che ha esteso l'orario di diciotto ore a tutte le cattedre, viste le pessime conseguenze che questa scelta comporterebbe sia sulla continuità che sulla coerenza dell'insegnamento;
se il Governo non intenda sollecitare le amministrazioni pubbliche preposte affinché si facciano carico delle carenza di aule degli Istituti scolastici e in particolare dei Licei;
se il Governo non ritenga opportuno invertire la politica dei tagli delle risorse agli enti locali fin qui seguita (solo la città di Padova ha perso quest'anno circa 12 miliardi delle vecchie lire), garantendo alle Amministrazioni locali le risorse necessarie per adeguate politiche di edilizia scolastica.
(4-10193)

Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso, nella quale l'interrogante, muovendo dalla situazione specifica del Liceo scientifico «E. Fermi» di Padova, svolge alcune considerazioni critiche in merito alla norma introdotta dal primo comma dell'articolo 35 della legge finanziaria 2003.
La suddetta norma, come è noto, ha disposto la riconduzione delle cattedre a 18 ore settimanali, anche mediante la individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina: le cattedre vengono perciò formate non più secondo lo schema predeterminato dai «decreti costitutivi», ma mediante l'aggregazione di ore fino alla concorrenza delle 18.
È stata in tal modo estesa a tutti gli ordini di scuole dell'istruzione secondaria una disposizione che era già da tempo in vigore negli istituti d'istruzione professionale. In molti casi, peraltro, i decreti costitutivi già prevedevano la possibilità di articolare le cattedre fino ad un massimo di 18 ore.
La disposizione in argomento è stata applicata soltanto nei limiti in cui non si sono determinate situazioni di soprannumerarietà, coerentemente con quanto prescritto dallo stesso articolo 35.
Va anche ricordato che le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le possibili soluzioni organizzative che consentano di soddisfare meglio le esigenze della didattica, fermo restando, ovviamente, il numero delle ore previste per la composizione di ciascuna cattedra.
A tale proposito, non vanno trascurate le possibilità di articolazione flessibile dell'insegnamento offerte dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche». Detto Regolamento consente, infatti, tra l'altro:
l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;
la definizione di unità d'insegnamento non coincidenti con l'unità oraria delle lezioni e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui;
l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
l'aggregazione delle discipline in aree ed ambiti disciplinari.

La dotazione organica complessiva è, infatti, un patrimonio che la scuola deve gestire con flessibilità nell'ambito del piano dell'offerta formativa.
Va d'altra parte precisato che la riconduzione delle cattedre a 18 ore non è stata operata in senso generalizzato su tutti gli insegnamenti, come è provato dal fatto che per alcune classi di concorso sono state costituite cattedre con 17, 16, 15 o 14 ore: ciò a dimostrazione della prudente gradualità con cui si è inteso dare attuazione alla norma legislativa, norma che per l'anno scolastico 2004-2005 non ha trovato estensione ad altre classi di concorso.
Va fatto presente, altresì, che, nel dare disposizioni per l'avvio del corrente anno


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scolastico, è stato previsto che gli Uffici Scolastici Regionali, al fine di consentire il migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo della continuità didattica, valutassero l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione.
Per quanto riguarda, in particolare, il paventato rischio di interruzione della continuità didattica, si fa presente che il Ministero ha già predisposto una serie di misure idonee a scongiurare tale evenienza. È stato infatti disposto che la riconduzione delle cattedre a 18 ore può trovare applicazione soltanto se non si determinino situazioni di soprannumerarietà ed, inoltre, è stato precisato che i posti acquisiti al Sistema informativo, al solo fine di salvaguardare la titolarità, non sono considerati disponibili per le operazioni di mobilità.
Inoltre, le disposizioni impartite per il regolare avvio dell'anno scolastico prevedono che i Direttori generali regionali, al fine di consentire il migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo della continuità didattica, valutino l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione.
In base alle citate disposizioni i suddetti Direttori regionali hanno facoltà di integrare il monte ore di insegnamento con ore aggiuntive al fine di assicurare una migliore funzionalità del servizio e garantire il mantenimento della continuità didattica; tale soluzione migliorativa, già presente nella circolare relativa all'avvio dell'anno scolastico 2003-2004, è volta al mantenimento degli assetti esistenti e ad una più razionale distribuzione del monte ore costituenti la cattedra.
Per quanto si riferisce in particolare al Veneto, la competente Direzione scolastica regionale ha di fatto mantenuto il vecchio ordinamento, e quindi cattedre con meno di 18 ore, laddove l'applicazione del nuovo sistema avesse comportato la determinazione di personale docente soprannumerario; in questi casi, infatti, sono state istituite cattedre aggiuntive in numero pari agli eventuali soprannumerari, con la conseguenza che, di fatto, le cattedre sono state costituite come prima.
Da ciò deriva che la nuova determinazione oraria delle cattedre nella regione Veneto è stata attuata o in casi di posti vacanti, privi di titolare e come tali inidonei a garantire la continuità didattica, oppure nell'ipotesi in cui l'allungamento orario a 18 ore settimanali non comportava la creazione di personale docente soprannumerario ed in tal caso le eventuali conseguenze sulla continuità didattica vanno valutate caso per caso dal competente dirigente scolastico per le consequenziali decisioni sulla composizione delle cattedre.
Laddove, invece, si è determinata la necessità di utilizzare cattedre aggiuntive, ciò non comporta conseguenze sulla continuità didattica, fermo restando che spetta in ogni caso al dirigente scolastico la decisione sulla composizione delle cattedre. A questo proposito va fatto presente che nelle scuole superiori del Veneto, per l'anno scolastico 2004/2005, in organico di diritto, sono state istituite 246 cattedre aggiuntive.
Alla luce di quanto sopra esposto non possono essere condivise le pessimistiche previsioni della S.V. Onorevole in ordine alle negative conseguenze che la suddetta disposizione della legge finanziaria del 2003 comporterebbe, in particolare, sulla continuità didattica, considerato che l'applicazione della norma in parola non interviene sulla composizione delle cattedre, che rimane di competenza del dirigente scolastico.
Con riguardo, poi, alle considerazioni dell'interrogante relative all'edilizia scolastica, si ricorda che la legge 11 gennaio 1996, n. 23 (legge-quadro sull'edilizia scolastica) riserva la programmazione delle opere alle Regioni e la loro concreta attuazione (realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi l'adeguamento, la messa a norma ed in sicurezza) ai singoli enti locali, Comuni e Province, puntualmente obbligati.
Il Ministero contribuisce
ad adiuvandum, attraverso l'attribuzione di appositi finanziamenti, sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa depositi e prestiti con totale ammortamento a carico dello Stato; in particolare, ai sensi dell'articolo 4 della


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suddetta legge n. 23/1996, sono attivati piani triennali di programmazione regionale, articolati in singoli piani annuali attuativi.
Va anche fatto presente che per la realizzazione delle finalità della legge-delega n. 53 del 28 marzo 2003, di riforma del sistema educativo, la stessa legge ha previsto un piano programmatico di interventi finanziari a sostegno, tra l'altro, degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica; a questo fine vengono stanziate specifiche risorse nell'arco della legislatura.
In attuazione della sopra citata legge n. 53 del 2003, il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 settembre 2003, ha approvato il previsto piano programmatico di interventi finanziari a sostegno del sistema educativo per un investimento complessivo ammontante a 8.320 milioni di euro, da stanziare nelle leggi finanziarie dal 2004 al 2008, parte dei quali, come già detto, è destinata agli interventi di adeguamento delle strutture scolastiche.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

SCALIA, CATANOSO, LO PRESTI, CRISTALDI, CANNELLA, FATUZZO e CARRARA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in esito alla consultazione elettorale svoltasi in data 25 e 26 maggio 2003 nel Comune di Licata (AG) sono stati ammessi al turno di ballottaggio per l'elezione alla carica di Sindaco i candidati Angelo Biondi (collegato alle liste Alleanza Nazionale e lista civica che riportato complessivamente n. 5855 voti); e Gioacchino Mangiaracina (collegato alle liste Forza Italia, UDC, e lista civica che ha riportato complessivamente n. 4842 voti);
in esito al turno di ballottaggio è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Licata il Sig. Angelo Biondi;
con ricorso notificato in data 5 luglio 2003 l'Ing. Giuseppe Gabriele, in proprio e nella qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di Licata, avendo riportato al primo turno della consultazione complessivamente n. 4757 voti (ossia n. 85 voti in meno rispetto al candidato Mangiaracina ammesso al ballottaggio), proponeva un ricorso giurisdizionale volto all'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale, in base al quale sono stati ammessi al successivo turno di ballottaggio i candidati Angelo Biondi e Gioacchino Mangiaracina. Dal signor Angelo Biondi, Sindaco in carica del Comune di Licata veniva proposto un ricorso incidentale. La Sezione II del TAR adito con O.C.I. n. 223/03, ha disposto una verificazione in contraddittorio tra le parti al fine di accertare:
quanto al ricorso principale: se nelle sezioni elettorali nn. 2, 4; 8; 10; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; «siano stati attribuiti al Candidato Sindaco Mangiaracina voti relativi a schede riportanti il nome e/o cognome dello stesso in aggiunta a quello prestampato, o relativi a schede votate con penna»;
quanto al ricorso incidentale: se nelle sezioni elettorali nn. 1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; «siano stati attribuiti al Candidato Sindaco Giuseppe Gabriele voti relativi a schede riportanti il nome e/o cognome dello stesso in aggiunta a quello prestampato, o relativi a schede votati con penna»;
ed allora, in data 23 febbraio 2004, nei locali dell'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento dove erano custoditi tutti i plichi contenenti le schede elettorali, si procedeva all'ultimazione delle operazioni di verifica, relative alla sezione n. 41 del Comune di Licata, ultima tra quelle interessate;
in quella sede emergeva quanto appreso:


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il plico contenente le schede relative alla Sezione n. 41 recava il lembo di chiusura parzialmente strappato nella parte superiore destra; e la parte di giuntura del lembo medesimo con il nastro adesivo sovrapposto recava un timbro le cui diverse parti non risultavano coincidere;
il plico medesimo recava sigilli diversi rispetto a quelli in dotazione alle sezioni elettorali e riportati sui plichi alle altre sezioni. Si precisa che tale segnalazione si riferisce ad un timbro apposto in alto a sinistra del plico in oggetto, recante la scritta, parzialmente leggibile, «Comune di Licata». Ed invero i timbri in dotazione ai seggi elettorali recano la dicitura «Regione siciliana - servizio elettorale». Inoltre gli altri timbri apposti sul plico stesso non apparivano leggibili e il nastro adesivo utilizzato per sigillare la busta lasciava trasparire la sagoma di altri timbri impressi al di sotto del nastro stesso;
inoltre fra le schede rinvenute all'interno del plico recanti espressioni di voto in favore del candidato Sindaco Mangiaracina (in totale n. 129), oltre cento di queste recano la scritta del nome e/o cognome del candidato stesso, apposta con strumento di scrittura, palesemente diverso dalla matita copiativa (in dotazione ai seggi elettorali), utilizzata da ciascuno degli elettori per esprimere il proprio voto di preferenza in favore dei candidati al Consiglio Comunale. In altri termini, ciascuna delle suddette schede, reca l'ordinaria espressione di voto effettuata con matita copiativa (preferenza per candidati al Consiglio Comunale e/o contrassegno sul nome prestampato del Candidato a Sindaco e/o sul simbolo delle liste), ed in aggiunta la scritta del nome e/o cognome del candidato Sindaco Mangiaracina, apposta su tutte le schede con il medesimo strumento di scrittura, (all'apparenza) diverso dalla matita copiativa, sia per tonalità di colore (assimilabile ad un blu) che per consistenza della scrittura;
deve ulteriormente segnalarsi che all'interno del plico sono state rinvenute n. 2 schede recanti la ripetizione della scritta «GABRIELE», effettuata con matita copiativa, in aggiunta a quella prestampata relativa al candidato Sindaco Giuseppe Gabriele apposta sulla scheda: sennonché dette schede recano anche un segno «X» sul nome prestampato del candidato sindaco Angelo Biondi. E tuttavia detto segno di «X» risulta apposto all'apparenza, con strumento di scrittura analoga a quello di cui s'è detto, diverso dalla matita copiativa;
tutte le superiori circostanze venivano rappresentate in un formale Esposto - Denuncia presentato dai legali del Sindaco in carica del Comune di Licata alla Procura della Repubblica di Agrigento per il tramite della D.I.G.O.S. presso la locale Questura;
lo stesso giorno 23 febbraio 2004, veniva disposto il sequestro giudiziario delle schede elettorali relative alla Sezione Elettorale n. 41 del Comune di Licata e del plico in cui erano racchiuse;
venivano altresì avviate le indagini (attualmente in corso) in relazione alle fattispecie di reato che emergono dalle circostanze sopra rappresentate (violazione dei sigilli apposti sul plico e manomissione delle schede elettorali, il tutto in violazione della pubblica custodia degli atti);
di conoscere quali siano state le modalità di custodia dei plichi contenenti le schede elettorali, adottate dall'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento; se intenda, a tale fine, disporre una idonea ispezione.
(4-09346)

Risposta. - In merito al ricorso elettorale concernente le operazioni di voto svolte nel Comune di Licata (Agrigento) durante il primo turno delle amministrative del 25 e 26 maggio dello scorso anno, la Prefettura di Agrigento ha riferito di aver provveduto, in esecuzione di quanto disposto il 10 ottobre 2003, dal TAR Sicilia, Sez. II, con ordinanza collegiale istruttoria n. 223/03, a prelevare dal proprio magazzino di deposito i plichi elettorali interessati dalle operazioni


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di verifica, contenenti le relative schede elettorali votate.
I plichi in questione, già sistemati in scatole contenenti 5 o 6 buste - così come pervenuti dal Comune, chiusi con nastro adesivo e recanti all'esterno la descrizione delle sezioni - sono stati depositati presso una sala della Prefettura, regolarmente chiusa a chiave, per essere messi a disposizione dei commissari nominati dalla Regione Siciliana.
In particolare, il Commissario
ad Acta, prima di procedere alle operazioni di verifica, ha accertato, alla presenza dei legali dei soggetti interessati al ricorso e del dirigente dell'ufficio elettorale della Prefettura, che tutti i plichi riguardanti le sezioni indicate nella ordinanza T.A.R. risultavano chiusi e sigillati, a tal fine redigendo apposito verbale n. 1 datato 19 novembre 2003.
Le attività di verifica sono proseguite con diverse sedute, una delle quali si è tenuta in data 23 febbraio 2004, come ricordato dalla S.V. On.le.
Nel relativo verbale, il Commissario
ad Acta, dà atto di aver proceduto all'apertura, fra l'altro, della busta PC/5 della sezione n. 41 del Comune di Licata, attestando che al momento della apertura, «... il plico contenente gli atti della sezione si presenta regolarmente chiuso e sigillato...».
Per quanto concerne, infine, il riferimento all'avvenuto sequestro giudiziario delle schede elettorali relative alla sezione n. 41 e del plico in cui erano racchiuse, la Prefettura di Agrigento ha confermato che dagli accertamenti svolti non è emerso nessun elemento atto a comprovare violazione dei sigilli apposti sul plico contenente le schede elettorali della sezione n. 41 del Comune di Licata e che, pertanto, le stesse non risultano manomesse.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

SERENA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
presso l'Istituto Alberghiero di Recoaro Terme (Vicenza) uno studente di nazionalità marocchina, H. Bonsetani, è stato sospeso dalle lezioni per tre giorni (11-12 febbraio) per essersi rifiutato di partecipare alla commemorazione della «Giornata della Memoria» (27 gennaio) in memoria dell'«olocausto»;
il ragazzo ha motivato la sua scelta con l'imprescindibile suo dovere di osservanza del Corano e della sua religione -:
se non si ritenga che, così come uno studente possa chiedere di non partecipare all'ora di religione, non debba essere parimenti consentito di scegliere se partecipare o meno ad un qualsivoglia commemorazione civile, storica o religiosa;
se la scelta adottata dai dirigenti scolastici dell'Istituto Alberghiero di Recoaro Terme non sia da ritenersi in contrasto con i principi della nostra Costituzione e i sentimenti democratici di uno stato civile.
(4-09133)

Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso, concernente la sanzione disciplinare inflitta ad uno studente dell'Istituto Alberghiero di Recoaro Terme, di nazionalità marocchina, in relazione al comportamento tenuto in data 27 gennaio 2004 in occasione della commemorazione della «Giornata della memoria».
Si premette che, al fine di promuovere studi e approfondimenti da parte dei giovani sugli orrori che hanno segnato parte della storia europea nel secolo appena concluso e, al tempo stesso, rafforzare i sentimenti di pace e solidarietà fra i popoli, il Ministero, con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in collaborazione con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, bandì due concorsi.
Con l'occasione, le scuole furono anche invitate a promuovere, nell'ambito dei percorsi didattici e dell'offerta formativa, occasioni e momenti di riflessione, di confronto, di dibattito sui crimini e sugli avvenimenti tragici che hanno segnato la vita dei popoli in un passato recente. È opportuno sottolineare come l'accento sia posto sulla valenza culturale, educativa e didattica delle iniziative


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promosse dalle scuole, che rientrano a pieno titolo nell'offerta formativa. Vale la pena di ricordare che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare come legge dello Stato la legge 20 luglio 2000, n. 211, la quale, com'è noto, ha istituito il «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Ai sensi dell'articolo 2 di questa legge, in occasione del «Giorno della Memoria», «sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere».
Relativamente allo specifico episodio oggetto dell'interrogazione, si fa presente quanto segue.
Il giorno 27 gennaio 2004 alle ore 12 veniva ricordata, con un minuto di silenzio, la «Giornata della Memoria», in relazione all'olocausto, come da disposizioni ministeriali.
Nella classe IV R2 del predetto Istituto era presente, in quel momento, il docente di diritto. Al suono della campanella tutti gli alunni si alzavano in silenzio eccetto l'alunno in parola, che restava seduto.
Al termine del minuto di raccoglimento il docente chiedeva al medesimo alunno il motivo per cui non avesse partecipato alla commemorazione, ricevendo testualmente la seguente risposta: «Sono favorevole all'Olocausto». Allo stesso veniva chiesto, altresì, se conoscesse il significato di Olocausto. La risposta dell'alunno è stata affermativa senza ulteriore commento. Il docente, quindi, spiegava il significato della parola, evidenziando gli atti di persecuzione e di uccisione perpetrati nei confronti di milioni di persone ad opera dei regimi totalitari che li avevano posti in essere.
Il docente annotava il comportamento tenuto dall'alunno, riservandosi di relazionare il dirigente d'Istituto.
Quest'ultimo convocava l'alunno alla presenza del suddetto docente, con l'intento di farlo riflettere sull'atteggiamento tenuto. Qualsiasi tentativo di farlo parlare è risultato inutile e quelle poche parole espresse ribadivano il concetto che «la mia religione m'insegna così» (testuale). Posizione che veniva ribadita in seguito anche in presenza di altri insegnanti e dei propri compagni di classe.
In conseguenza di quanto avvenuto, il Dirigente Scolastico ha ritenuto opportuno convocare in data 3 febbraio 2004 un Consiglio di Classe straordinario, che a fronte dell'ostinazione manifestata dallo studente in parola, che risulta maggiorenne, ha deliberato all'unanimità la sospensione di tre giorni a partire dal giorno 11 febbraio e fino al 13 successivo, tenendo presente che è stato considerato il tasso di tempo necessario per informare con lettera la famiglia dell'allievo.
A tal riguardo si riporta, di seguito, la nota esplicativa della sospensione, inserita nel registro di classe, che così recita: «L'allievo viene sospeso per tre giorni, dal giorno 11 febbraio 2004 al 13 febbraio 2004 per grave atteggiamento tenuto nei confronti dei diritti umani in occasione della giornata della commemorazione dell'Olocausto tenutosi il 27 gennaio 2004».
Il dirigente scolastico ha precisato che il provvedimento è stato adottato a prescindere, in ogni caso, dalla nazionalità dell'allievo.
Quanto, poi, ai quesiti posti dall'interrogante in relazione alla vicenda di cui trattasi, si fa presente che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), articolo 4, le istituzioni scolastiche, attraverso appositi regolamenti, individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri degli alunni, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Nel caso in parola la sanzione disciplinare è stata adottata dall'organo collegiale competente, cioè il consiglio di classe.


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Ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 7, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998 «i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica» e «il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni».
Nello stesso decreto del Presidente della Repubblica, tra l'altro, si afferma che «la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni».
Tutto ciò premesso, il competente Consiglio di classe ha evidentemente ravvisato nel comportamento tenuto dall'alunno i tratti caratterizzanti la grave infrazione disciplinare e ritenuto che il provvedimento disciplinare adottato tendesse al rafforzamento del senso di responsabilità dell'alunno medesimo.
Si evidenzia, infine, che il sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998, all'articolo 5, prevede comunque la possibilità di impugnazioni avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari agli studenti. In particolare, avverso le deliberazioni adottate dal Consiglio di classe in materia di allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil dell'Emilia Romagna denunciano la «grave situazione» della sanatoria per la regolarizzazione degli immigrati in regione;
l'esame delle 57 mila domande presentate nella sanatoria, iniziato a novembre, non si è infatti ancora concluso, nonostante la legge dicesse che doveva concludersi in 60 giorni;
a fine agosto l'esame delle domande, per i sindacati, era arrivato a Reggio Emilia al 75 per cento, a Parma all'80 per cento, a Modena al 65 per cento, a Bologna poco oltre il 70 per cento, mentre a Ferrara, Cesena e Forlì si può dire che la sanatoria sia pressoché finita;
si tratta di un ritardo inaccettabile per le condizioni di incertezza in cui continua a mettere migliaia di lavoratori e, al di là delle assicurazioni, difficilmente lo smaltimento delle pratiche sarà ultimato prima della fine dell'anno;
i sindacati puntano il dito su alcuni effetti negativi nati dalla interpretazione restrittiva della cosiddetta legge «Bossi-Fini» data da alcune prefetture della regione, come quello relativo al problema degli immigrati che, in attesa della regolarizzazione, hanno perso il lavoro;
alcune prefetture, come Modena, hanno concesso una proroga di sei mesi, in attesa che la procedura della regolarizzazione giunga a termine, mentre altre, come Bologna e Reggio Emilia, invece hanno usato una interpretazione restrittiva, e non concedono la proroga, dato che la legge mette in stretta relazione il permesso di soggiorno con il posto di lavoro;
i sindacati denunciano anche i «gravissimi problemi per le centinaia di immigrati truffati», per cui chiedono che venga «concesso il permesso di soggiorno della durata di sei mesi che dia la possibilità di trovare un nuovo lavoro»;
anche nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno per chi è già in regola ci sono gravi problemi e sono molti gli immigrati che hanno fatto domanda di rinnovo dopo il limite fissato dalla legge, ma prima della scadenza del permesso; il


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limite in questo caso non è tassativo, tanto che la legge non impedisce di poter avere il rinnovo, ma molte aziende, alla scadenza del permesso di soggiorno sospendono dal lavoro coloro che hanno presentato la domanda di rinnovo che però non hanno avuto ancora risposta, secondo un'interpretazione della legge del tutto discriminatoria, smentita tra l'altro da sentenze e pareri giuridici -:
se non ritengano opportuno adoperarsi, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, al fine di sbloccare finalmente le tante e varie situazioni di stallo che, di fatto, bloccano la conclusione delle procedure e che grossa preoccupazione e angoscia procurano ai lavoratori immigrati, nell'intento di evitare interpretazioni inique e discriminatorie, a danno del lavoratore in attesa di regolarizzazione.
(4-07317)

Risposta. - Le potenzialità della legge Bossi-Fini, come strumento per il governo dell'immigrazione, sono testimoniate dalla regolarizzazione e l'emersione dal lavoro nero di circa 700 mila lavoratori stranieri, conclusasi entro la fine del 2003, perfettamente in linea con le previsioni e le assicurazioni più volte formulate dal Governo.
Si è trattato di un'operazione che non ha precedenti in Europa, per dimensione, complessità degli adempimenti e tempi di realizzazione.
Va sottolineato che regolarizzazione è la premessa indispensabile all'inserimento di quanti vengono in Italia per lavorare pacificamente nel rispetto delle nostre leggi e dei nostri valori, ed è anche un'efficace forma di prevenzione nei confronti di quel fanatismo religioso, che alligna soprattutto nell'emarginazione sociale e nell'isolamento culturale.
Quanto alla richiesta di rilasciare permessi di soggiorno semestrali per alcune situazioni specifiche richiamate dall'interrogante si evidenzia che, anche sulla base di apposite direttive ministeriali, le Questure hanno sempre rilasciato a quei lavoratori stranieri che, in attesa della regolarizzazione, erano incorsi nella perdita del posto di lavoro per diversi motivi (decesso del datore di lavoro, licenziamento, dimissioni, ecc.) un permesso di soggiorno della durata di sei mesi «per attesa occupazione».
Con riferimento a tali situazioni, le Prefetture hanno provveduto, inoltre, a convocare, con priorità, i cittadini stranieri interessati per il successivo rilascio di tale permesso, proprio al fine di agevolarne il percorso di emersione dal lavoro irregolare.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

SGOBIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
nonostante il Presidente del Consiglio dei ministri, continua a dire che in Italia va tutto bene, i dati reali confermano, invece, che per il nostro Paese, il tracollo economico, sociale ed occupazionale è già purtroppo in atto;
secondo uno studio della Cgil, che ha appena realizzato un censimento delle imprese a rischio, pubblicato sul numero dieci del settimanale «diario», sarebbero 1.492 le aziende in crisi, per un totale di 104.092 lavoratori in pericolo;
il maggiore sindacato italiano ha calcolato anche le ripercussioni della suddetta grave situazione sull'indotto, dove altri 35.450 lavoratori sono a rischio;
la crisi - che non danneggia soltanto le grandi industrie ma anche quelle piccole e interi distretti industriali, soprattutto quello tessile e metalmeccanico, da tempo vanto dell'economia italiana - colpisce indistintamente: 38.794 posti di lavoro persi o traballanti al nord (più 4.100 di indotto), 27.888 al centro (più 5.150 di indotto), 34.410 al Sud (più 26.200 di indotto) -:
se non ritenga grave e pericolosa la situazione reale del Paese e quali atti intenda adottare al fine di invertire tale drammatica situazione, a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, coinvolti da questa generalizzata crisi, e a salvaguardia del mondo produttivo italiano, così impetuosamente colpito.
(4-09391)


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Risposta. - Le problematiche evidenziate nell'interrogazione in discorso sono all'attenzione del Governo che quotidianamente compie ogni sforzo per affrontarle.
Negli ultimi tre anni le difficoltà del settore industriale hanno riguardato non solo l'industria italiana ma anche quella europea.
All'interno dell'area dell'Euro, dopo la fase di forte espansione nella seconda metà degli anni 90, a partire dal 2001 la dinamica della produzione industriale si è, infatti, arretrata.
La fase di recessione ha colpito tutti i paesi, di maggiore dimensione come è dimostrato dai dati particolarmente negativi della Germania, della Francia e anche se in misura minore, della Spagna.
In questo ciclo molti gruppi industriali italiani hanno avviato profondi processi di ristrutturazione riducendo gli investimenti interni a vantaggio dei paesi di recente industrializzazione accelerando così i processi di delocalizzazione delle attività non strategiche.
Il peso della grande industria ha subìto un progressivo ridimensionamento. Si è avuta una perdita di competitività delle imprese nei settori di maggiore economia di scala. La forte crisi che ha investito il settore dell'elettronica, dell'auto, della chimica e, della siderurgia ha evidenziato un arretramento della grande impresa italiana nei settori dove la competizione avviene su scala globale. A questo si aggiunga le difficoltà incontrate, anche dalle PMI, che nel corso degli anni 90 hanno rappresentato l'asse portante dello sviluppo industriale. Il venir meno della leva della svalutazione ha accentuato la pressione concorrenziale sulle imprese italiane anche nei settori di maggiore forza del
Made in Italy. Il caso della Cina, che oggi assorbe il 20 per cento del commercio mondiale del settore tessile e calzature è particolarmente emblematico. Queste ed altre problematiche, conosciute dal Governo, hanno determinato un complessivo indebolimento del sistema industriale italiano.
Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito delle proprie competenze e nella consapevolezza che non esiste una ricetta unica né una tipologia di intervento valida in qualunque contesto, ha predisposto le azioni di sviluppo che ritiene valide per una strategia di rilancio dell'industria italiana. Con tali azioni, il Map propone di agire su due fronti:
1. Azioni di sviluppo rivolte alla riqualificazione sia della produzione che della struttura produttiva;
2. Azioni difensive finalizzate alla salvaguardia del paese e alla tutela dell'occupazione.

Le prime saranno orientate a promuovere l'innovazione nell'accezione più ampia del termine, secondo quanto stabilito anche in sede comunitaria. La Commissione ritiene infatti che l'innovazione deve essere intesa come «il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, nonché dei mercati ad essa associati». Le stesse possono così riassumersi:
politiche per l'innovazione delle imprese;
politiche per la ricerca applicata ed il trasferimento tecnologico;
politiche per la promozione dei prodotti italiani sui mercati internazionali.

Le seconde, invece, sono mirate a far fronte alle principali minacce che assediano il sistema produttivo. Sinteticamente le iniziative riguarderanno la lotta alla contraffazione, la creazione di un Osservatorio sul mercato/monitoraggio delle importazioni e la definizione di piani di razionalizzazione dei settori sensibili.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

STUCCHI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la risposta del Governo all'interrogazione n. 4-07228 del 1 agosto 2003, inerente la riconversione universitaria dei docenti di stenografia e dattilografia, appartenenti alla Classe di Concorso 75/A, non ha avuto attuazione;


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è necessario quindi dare soluzione al disagio dei docenti di stenografia e dattilografia, che da sempre rispondono ai bisogni formativi ed innovativi dei giovani, anche con il puntuale e costante ricorso agli aggiornamenti professionali;
il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/3387/44, del 18 febbraio 2003, relativo alla Riforma dei Cicli Scolastici;
la risoluzione n. 7-00225, del 17 marzo 2003, presentata in Commissione Cultura della Camera, ricorda che in mancanza «della riconversione universitaria» i docenti in parola «rischiano [...] di ritrovarsi, ingiustamente, fuori dall'insegnamento e, soprattutto, senza lavoro;»;
con il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 23 settembre 2003 dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalla regione Lombardia, dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, si prospetta l'eliminazione dal sistema liceale degli Istituti Tecnici Commerciali, Turistici e per Periti Aziendali Corrispondenti in Lingue Estere Statali, anziché favorirne la promozione con il liceo economico;
i corsi triennali di «Operatore commerciale» ed «Operatore turistico» sono stati soppressi dall'inserimento del così detto «Progetto '92»;
quanto sopra espresso obbliga i docenti, appartenenti alla Classe di Concorso 75/A, le cui discipline sono materia di insegnamento negli Istituti tecnici commerciali, Turistici, e per Periti aziendali corrispondenti in lingue estere, a trasformare la propria Classe di Concorso nella 76/A, di pertinenza dell'istruzione professionale;
ciò ingenera l'eliminazione di fatto della Classe di Concorso 75/A senza che sia sopraggiunta la riformulazione delle classi di concorso e, quindi, del ruolo docente che, attualmente, è nazionale non regionale -:
quali azioni intenda assumere affinché si avviino le trattative e venga convocato dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Ente Unione Professionale Stenografica Italiana, per discutere le problematiche dei docenti di stenografia dattilografia - trattamento testi - Classe di Concorso 75/A, rispetto ai restanti insegnanti inseriti nella medesima Tabella «A» delle classi di concorso;
quali provvedimenti intenda adottare per dare attuazione ai Corsi di Riconversione Universitaria per i docenti di stenografia-dattilografia-trattamento testi-tecnologie dell'informazione e della comunicazione-Classe di Concorso 75/A, onde evitare ulteriori discriminazioni rispetto all'intero personale insegnante inserito nella Tabella «A» delle Classi di Concorso;
quali decisioni intende assumere per non sopprimere la Classe di Concorso 75/A.
(4-10184)

Risposta. - Nell'interrogazione parlamentare in discorso l'interrogante ha nuovamente sollevato il problema relativo agli insegnanti di stenografia e dattilografia, e in particolare di quelli appartenenti alla classe di concorso 75/A, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della riforma delineata dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
A tale riguardo, non si può che confermare quanto già comunicato in risposta alla interrogazione parlamentare n. 4-07228, non essendo stati ancora emanati i decreti delegati relativi al secondo ciclo, previsti dalla suddetta legge n. 53/2003 all'articolo 2, comma 1, lettera
g).
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

VALPIANA e GROTTO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'istituto «G. Galilei» di Adria (Liceo Scientifico I.T.I.) è una delle scuole più prestigiose della provincia di Rovigo;


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sui giornali locali sono sempre stati pubblicati articoli lusinghieri per i brillanti risultati ottenuti in campo scolastico dai suoi studenti, per le importanti conferenze scientifiche, per i successi ottenuti alle «Olimpiadi della Matematica», eccetera;
da quando la scuola è retta dalla nuova dirigente scolastica, invece, del «Galilei» si parla solo per i problemi tra i lavoratori della scuola e la dirigente, perché c'è stata un'ispezione ministeriale a carico di uno degli insegnanti più autorevoli, perché gli studenti hanno scritto lettere di solidarietà al professore stesso, perché le riunioni sindacali sono al calor bianco e, recentemente, addirittura perché un anonimo ha spedito lettere minacciose alla dirigente scolastica e ai suoi più stretti collaboratori;
alcuni lavoratori hanno addirittura denunciato le violazioni penali commesse dalla dirigente scolastica alla Procura della Repubblica di Rovigo;
tra i fatti denunciati vi sono numerosi casi di mobbing a carico di alcuni dipendenti della scuola (alcuni hanno accusato patologie nervose dovute al «clima» insostenibile creatosi nella scuola);
tali fatti non hanno tuttavia indotto i superiori della dirigente a prendere alcun provvedimento a suo carico;
si registra un crescente e costante numero di domande di trasferimento del personale docente e non docente;
la dirigente scolastica proviene da un'altra scuola della provincia di Rovigo (la Media di Porto Viro) dove aveva subito un'aggressione da parte della madre di un alunno -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza del fatto esposto in premessa;
se intenda attivarsi per accertare le eventuali responsabilità e per far tornare alla normalità la situazione dell'Istituto «G. Galilei» di Adria.
(4-09526)

Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso e si comunica quanto segue.
La dirigente scolastica assegnata dal 1o settembre 2002 all'Istituto di Istruzione Superiore-Liceo Scientifico «G. Galilei» di Adria (Rovigo) nel mese di marzo 2003 ha segnalato all'Ufficio scolastico regionale le difficoltà e la forte conflittualità creatasi con un insegnante di matematica, circa l'affidamento di incarichi all'interno dell'istituzione scolastica e alla fruizione di permessi.
La Direzione scolastica regionale quindi, nel mese di aprile 2003, ha disposto un accertamento ispettivo per verificare la situazione.
Il Dirigente tecnico incaricato dell'ispezione ha rilevato alcune irregolarità commesse dallo stesso, ma soprattutto rilevava irregolarità nel corso degli esami di stato dell'a.s. 200 1/2002, (assenze non verbalizzate alle riunioni collegiali della Commissione d'esame).
L'Ufficio scolastico regionale ha segnalato il fatto alla Procura della Repubblica ed ha attivato il procedimento disciplinare a carico del docente. Al fine di esprimere il parere obbligatorio, il C.N.P.I., aveva fissato l'udienza di discussione il 16 giugno 2004 ma la medesima è stata rinviata su richiesta del professore.
Nel corso della visita ispettiva l'ispettore incaricato ha anche evidenziato alcuni comportamenti poco opportuni della dirigente scolastica, specie nella conduzione delle riunioni degli organi collegiali, che rilevano una scarsa propensione alla composizione dei conflitti.
Di tali comportamenti l'ispettore propone di tenerne conto in sede di valutazione periodica della dirigente scolastica.
A tale riguardo, si è provveduto ad inserire le risultanze ispettive nel fascicolo da sottoporre al valutatore di prima istanza, da nominare non appena sarà costituito e pienamente operativo il Sistema regionale di valutazione dei dirigenti scolastici al momento solo sperimentale, come previsto nelle intese assunte fra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali della categoria.


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Si fa presente, infine, che sono all'esame dell'Ufficio legale della Direzione regionale ulteriori esposti e segnalazioni inviati da alcune Organizzazioni sindacali e docenti dell'Istituto scolastico in parola.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

VENDOLA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con concessione edilizia n. 777 del 13 maggio 2002, rilasciata a privati, sono stati autorizzati i lavori per la realizzazione di un complesso residenziale composto da diciotto appartamenti sul greto del Rio Foce nel comune di Sarno;
il bacino del fiume Sarno è stato inserito nel sistema regionale delle aree protette;
l'area interessata non solo riveste un notevole interesse archeologico ma dovrebbe essere gravata da vincolo idrogeologico;
l'associazione ambientalista WWF, relativamente alla realizzazione dell'immobile di diciotto appartamenti che ha avuto la concessione edilizia, ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria -:
se la concessione edilizia n. 777 del 13 maggio 2002 ha eluso il regime di vincolo paesaggistico e ambientale sotto il quale ricade l'area interessata dall'opera;
se il progetto abbia ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni, compresa quella dell'autorità di bacino competente;
quali iniziative intenda intraprendere per impedire lo scempio che andrebbe a deturpare un'area protetta tutelata da leggi dello Stato;
se non ritenga grave, tra l'altro, che sia stata autorizzata la costruzione di un immobile composto da diciotto appartamenti nelle vicinanze della sponda del fiume Sarno, quindi in un'area interessata da un grave dissesto idrogeologico.
(4-05964)

Risposta. - Con l'interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata sollevata la problematica relativa alla realizzazione di un complesso residenziale composto da diciotto appartamenti sul greto del Rio Foce nel Comune di Sarno.
In merito il Comune di Sarno ha fatto presente che il complesso ricadrebbe in un'area non sottoposta a vincoli paesaggistici, archeologici ex decreto legislativo 29 ottobre 1909 n. 490, non sottoposta a perimetrazioni da parte dell'autorità di bacino per cui non è stato richiesto il relativo parere; inoltre non è compresa entro il perimetro delle aree a rischio frane di cui all'Ordinanza n. 583 del 22 dicembre 1999 del Presidente della Giunta regionale della Campania-Commissario di Governo delegato per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza ministeriale n. 2.787 del 21 maggio 1998.
Successivamente al rilascio della concessione edilizia, l'area in questione è stata inclusa entro il perimetro del Parco del fiume Sarno con DGR Campania n. 221 del 27 giugno 2003.
Con l'interrogazione viene ipotizzata la violazione di vincoli gravanti sull'area interessata dalla concessione edilizia rilasciata dal comune di Sarno indicata in precedenza, violazione che ove sussistesse comporterebbe la illegittimità della stessa. In merito, si riferisce che il potere di annullamento di concessioni edilizie riconosciute illegittime, attribuito alla regione dall'articolo 27 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 riprodotto nell'articolo 39 del testo unico sull'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, modificato ed integrato con decreto legislativo 27 dicembre 2002 n. 301, con l'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 marzo 1982 n. 14, è stato delegato all'Amministrazione provinciale.
Il comune ha fatto presente che allo stato sarebbero in corso indagini da parte dell'autorità Giudiziaria.
Dal punto di vista della difesa del suolo, il comune in oggetto, ricade nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino regionale


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della Campania-Sarno. Su detti territori è in vigore (Delib. Comitato istituzionale n. 11 del 2002) il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), che, per la zona in argomento, contiene la perimetrazione di una fascia di 7 rispetto sul corso d'acqua della larghezza di 40 m circa, classificata a rischio da alluvione di grado «medio».
Nelle aree a rischio da alluvione di grado «medio» le norme di attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino Sarno consentono la realizzazione di nuove edificazioni a condizione che non «costituiscano in nessun caso un fattore di rischio idraulico». Nelle aree adiacenti non perimetrate non è imposto alcun vincolo edificatorio per rischi legati a fenomeni alluvionali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.