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non può approvare manifestazioni promozionali in qualsiasi ippodromo, in un numero annuo superiore al 15 per cento delle giornate assegnate per l'anno in corso alla stessa piazza; se è stato permesso, come risulterebbe dal libretto programma reso noto dalla Società di Siracusa e visionabile sul sito www.unire-sorteggio.it, di ridurre dalle n. 9 giornate del 2003 a n. 4 i convegni per il 2004, non sembra possibile effettuare eventi eccezionali fuori dalla programmazione ordinaria - che prevede corse singole - come il G.P. Città di Siracusa programmato l'11 settembre, corsa unica suddivisa invece, per l'occasione, in batterie, finale e consolazione con dotazione complessiva di circa euro 70.000,00;
utile di trenta giorni prima di ogni riunione previsto dai Regolamenti, dato che il primo convegno di trotto del mese di agosto all'ippodromo Mediterraneo di Siracusa è previsto per il 7 agosto 2004;
libretti-programma presentati all'UNIRE Area Trotto almeno trenta giorni prima di ogni riunione;
sono effettuate dal Segretario generale dell'UNIRE, degli addetti alla vigilanza;
dall'interrogante, tale condotta potrebbe anche determinare un vantaggio patrimoniale per alcuni a discapito di altri;
carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali;
distillazioni facoltative, con decorrenza dalla campagna 2000/2001, secondo le misure contenute nel quadro di riferimento descritto in premessa ed in tal senso realizzando gli interventi del caso tramite finanziamenti reperibili nelle proprie disponibilità di cassa, segnatamente in quanto trattasi di spese connesse a quelle comunitarie.
l'UNIRE è un Ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l'attività ippica e ai settori connessi come quelli delle corse e dell'allevamento dei cavalli ed è controllato dal Ministero delle Politiche Agricole;
la Società di Siracusa ha diffuso il programma relativo alla riunione di trotto 2004, come riscontrabile anche sul sito www.unire-sorteggio.it; il numero dei convegni delle corse al trotto, con un inaspettato cambio di destinazione richiesto dalla Società di Siracusa, passa, come riporta anche il quotidiano Lo Sportsman dai nove degli anni scorsi a un meeting della velocità» di quattro giornate quasi consecutive dal 7 all'11 agosto con dotazioni da «mini gran premio»;
la riduzione senza preavviso del numero dei convegni nell'ippodromo di Siracusa, proprio nel mese di agosto, si aggiunge alla chiusura dell'attività ippica all'ippodromo «La Favorita» di Palermo e comporta un fermo forzato dell'attività per le Categorie ippiche siciliane e nazionali, data l'impossibilità di far correre i propri cavalli nella corsa più importante del convegno, perché appunto riservata a cavalli di categoria superiore alla media;
a mente della circolare Programmazione 2003, approvata con deliberazione commissariale n. 4 del 17 gennaio 2003 e prorogata con circolare n. 32/2003, prot. 146995 dell'UNIRE Area Trotto, l'Unire
l'UNIRE non può approvare libretti programma (articolo 47 Regolamento delle Corse al Trotto) di ippodromi dove siano programmate nei 12 giorni precedenti e nei 12 successivi all'effettuazione di una corsa classica (corsa per cavalli di 2, 3 e 4 anni inserita nell'elenco dei Grandi Premi) - a prescindere dalla piazza dove questa è programmata - corse per cavalli di 2, 3 e 4 anni se non nel limite massimo consentito per ogni singola piazza; la circolare n. 75/99 dell'E.N.C.A.T. stabilisce in un importo complessivo pari o superiore a lire 44.000.000 (euro 22.724,00) il limite per cui è necessario chiedere preventivamente autorizzazione all'Ufficio Tecnico dell'Ente al fine di poter inserire le corse di tale dotazione nel libretto programma; la medesima circolare afferma che «Apposita Commissione valuterà con anticipo di almeno 60 giorni le eventuali concomitanze, risolvendole con apposito coordinamento delle prove con dotazione superiore a lire 44.000.000 (euro 22.724,00)»;
l'UNIRE secondo l'articolo 46 del Regolamento delle Corse al Trotto e secondo la circolare Programmazione 2003, efficace anche per il 2004, deve approvare libretti-programma presentati all'UNIRE Area Trotto almeno trenta giorni prima di ogni riunione;
secondo l'interrogante si corre il rischio, a causa delle mancanze di cui sopra, di fare invalidare uno o più convegni di corse, con clamorosi esiti sul rilancio del settore, sulle scommesse e sulla credibilità del gioco fonte di rilevanti entrate per l'erario;
UNAGT, UNAGT Sicilia, UPT Sicilia, Federnat Sicilia, con note del 20 e 22 luglio 2004, segnalavano al Commissario UNIRE, al Segretario Generale UNIRE, al Dirigente UNIRE Area Trotto, il mancato rispetto dei Regolamenti, la penalizzazione subita per la riduzione dei convegni di trotto di Siracusa da nove a quattro senza averne avviso e preannunciavano, in ipotesi di perseveranza nel disegno illegittimo, ricorsi anche cautelari alle Autorità Giudiziarie civili, amministrative e penali competenti -:
quali siano le ragioni per le quali l'UNIRE abbia permesso all'ippodromo di Siracusa di effettuare manifestazioni promozionali, con dotazioni da G. Premio senza tener conto delle disposizioni in materia, anche in materia d'invarianza di calendario, promessa e sottoscritta dal Ministro alle Categorie il mese di gennaio 2004;
quali siano i motivi di carattere tecnico economico per i quali l'UNIRE abbia autorizzato l'inserimento nel libretto programma dell'ippodromo di Siracusa di corse riservate a cavalli di 3 e 4 anni con importo superiore a euro 22.724,00, distanti meno di dodici giorni dal G. Premio Città di Cesena (31 luglio 2004) e distanti meno di dodici giorni precedenti dal G. di Taranto (14 agosto 2004), corse classiche inserite nell'elenco dei G. Premi, permettendo di creare concomitanze che potrebbero incidere in negativo sul numero del campo dei partenti delle corse classiche, sulla loro omogeneità e sul volume delle scommesse che costituisce fonte di rilevante entrata per l'erario;
quale sia il motivo per cui l'UNIRE abbia concesso alla Società di Siracusa di presentare il libretto programma solo il 20 luglio 2004 (nota prot. 210 del Presidente dell'ippodromo di Siracusa), quindi abbondantemente dopo il termine ultimo
se e quali interventi urgenti intenda adottare al fine di riportare l'ente sui binari della correttezza amministrativa-contabile, di trasparenza e credibilità.
(4-10688)
l'UNIRE è un Ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l'attività ippica e ai settori connessi come quelli delle corse e dell'allevamento dei cavalli ed è controllato dal ministero delle politiche agricole;
la Società di Siracusa ha diffuso il libretto programma relativo alla riunione di trotto 2004, come riscontrabile anche sul sito unire-sorteggio.it;
il numero dei convegni delle corse al trotto, con un inaspettato cambio di destinazione richiesto dalla Società di Siracusa, passa, come riporta anche il quotidiano Lo Sportsman dai nove degli anni scorsi ad un «meeting della velocità» di quattro giornate quasi consecutive dal 7 all'11 agosto con dotazioni da «mini gran premio»;
la riduzione senza preavviso del numero dei convegni nell'ippodromo di Siracusa, proprio nel mese di agosto, si aggiunge alla chiusura dell'attività ippica all'ippodromo «La Favorita» di Palermo e comporta un fermo forzato dell'attività per le categorie ippiche siciliane e nazionali, data l'impossibilità di far correre i propri cavalli nella corsa più importante del convegno, perché appunto riservata a cavalli di categoria superiore alla media;
a mente della circolare «Programmazione 2003», approvata con deliberazione commissariale n. 4 del 17 gennaio 2003 e prorogata con circolare n. 32/2003, prot. 146995 dell'UNIRE Area Trotto, l'Unire non può approvare manifestazioni promozionali in qualsiasi ippodromo, in un numero annuo superiore al 15 per cento delle giornate assegnate per l'anno in corso alla stessa piazza;
se è stato permesso, come risulterebbe dal programma reso noto dalla Società di Siracusa e visionabile sul sito unire-sorteggio.it, di ridurre dalle n. 9 giornate del 2003 a n. 4 i convegni per il 2004, non sembra possibile effettuare eventi eccezionali fuori dalla programmazione ordinaria - che prevede corse singole - come il G. P. Città di Siracusa programmato l'11 settembre, corsa unica suddivisa invece, per l'occasione, in batterie, finale e consolazione con dotazione complessiva di circa euro 70.000,00;
l'Unire non può approvare libretti programma (articolo 47 Regolamento delle Corse al Trotto) di ippodromi dove siano programmate nei 12 giorni precedenti e nei 12 successivi all'effettuazione di una corsa classica (corsa per cavalli di 2, 3 e 4 anni inserita nell'elenco dei Grandi Premi) - a prescindere dalla piazza dove questa è programmata - corse per cavalli di 2, 3 e 4 anni se non nel limite massimo consentito per ogni singola piazza;
la circolare n. 75/99 dell'E.N.C.A.T. stabilisce in un importo complessivo pari o superiore a lire 44.000.000 (euro 22.724,00) il limite per cui è necessario chiedere preventivamente autorizzazione all'Ufficio Tecnico dell'Ente al fine di poter inserire le corse di tale dotazione nel libretto programma;
la medesima circolare afferma che «Apposita Commissione valuterà con anticipo di almeno 60 giorni le eventuali concomitanze, risolvendole con apposito coordinamento delle prove con dotazione superiore a lire 44.000.000 (euro 22.724,00)»;
l'Unire secondo l'articolo 46 del Regolamento delle Corse al Trotto e secondo la circolare Programmazione 2003, efficace anche per il 2004, deve approvare
secondo l'interrogante si corre il rischio, a causa delle mancanze di cui sopra, di fare invalidare uno o più convegni di corse - con clamorosi esiti sul rilancio del settore, sulle scommesse e sulla credibilità del gioco fonte di rilevante entrate per l'erario;
con note datate 20 e 22 luglio 2004 l'UNAGT, UNAGT Sicilia, UPT Sicilia, Federnat Sicilia, segnalavano al Commissario UNIRE, al Segretario Generale UNIRE, al Dirigente UNIRE Area Trotto, il mancato rispetto dei Regolamenti, la penalizzazione subìta per la riduzione dei convegni di trotto di Siracusa da nove a quattro senza averne avviso e preannunciavano, in ipotesi di perseveranza nel disegno illegittimo, ricorsi anche cautelari alle Autorità Giudiziarie civili, amministrative e penali competenti -:
per quali ragioni l'UNIRE abbia permesso all'ippodromo di Siracusa di effettuare manifestazioni promozionali, con dotazioni da G. Premio senza tener conto delle disposizioni in materia, anche in materia d'invarianza di calendario, promessa e sottoscritta dal Ministro alle Categorie il mese di gennaio 2004;
per quali motivi di carattere tecnico-economico l'UNIRE abbia autorizzato l'inserimento nel libretto programma dell'ippodromo di Siracusa di corse riservate a cavalli di 3 e 4 anni con importo superiore a euro 22.724,00, distanti meno di dodici giorni dal G. Premio Città di Cesena (31 luglio 2004) e distanti meno di dodici giorni precedenti dal G. di Taranto (14 agosto 2004), corse classiche inserite nell'elenco dei G. Premi, permettendo di creare concomitanze che potrebbero incidere in negativo sul numero del campo dei partenti delle corse classiche, sulla loro omogeneità e sul volume delle scommesse che costituisce fonte di rilevante entrata per l'erario;
quali siano le ragioni per cui l'UNIRE abbia concesso alla Società di Siracusa di presentare il libretto programma solo il 20 luglio 2004 (nota prot. 210 del Presidente dell'ippodromo di Siracusa), quindi abbondantemente dopo il termine ultimo utile di trenta giorni prima di ogni riunione previsto dai Regolamenti, dato che il primo convegno di trotto del mese di agosto all'ippodromo Mediterraneo di Siracusa è previsto per il 7 agosto 2004;
cosa intenda fare per riportare l'ente sui binari della correttezza amministrativa-contabile-tecnica e di normali relazioni sociali visto che l'attuale dirigenza UNIRE sembra non voler tenere in considerazione questi argomenti.
(4-10689)
l'UNIRE è un ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l'attività ippica e ai settori connessi, come quelli delle corse e dell'allevamento dei cavalli, ed è controllato dal ministero delle politiche agricole e forestali;
ai sensi dell'articolo 78 del regolamento delle corse al trotto è l'UNIRE a dover provvedere alla nomina dei membri di giuria, starter, commissari, handicapper e giudici di arrivo e, ai sensi dell'articolo 77 del medesimo regolamento, per le singole riunioni la nomina del personale di vigilanza appartiene alla competenza dell'ENCAT (ora incorporato, per effetto della legge n. 449 del 1999, nell'Area trotto dell'UNIRE); ne consegue, in termini assolutamente incontrovertibili, che la nomina di un handicapper (così come la nomina di qualsiasi personale di vigilanza) è di competenza esclusiva dell'UNIRE e, di fatto, tali nomine sono state sempre fatte o dal Commissario (o Consiglio di amministrazione) ovvero dal Segretario generale;
non vi è traccia di alcun intervento istituzionalmente possibile né dell'addetto all'ufficio programmazione né del dirigente dell'Area trotto; nella specie, le nomine
sulla base della deliberazione n. 64 del 27 giugno 2003 (Criteri di nomina addetti al controllo disciplinare corse al trotto) dell'UNIRE la nomina degli addetti al controllo disciplinare delle corse al trotto deve avvenire in base al punteggio derivante da specifici criteri di nomina in funzione degli incarichi ricoperti (Presidente di giuria, starter, membro di giuria, handicapper, commissario, giudice di arrivo, aiuto-starter), e, a cadenza almeno quadrimestrale (cadenza disposta dalla delibera commissariale n. 95 del 16 settembre 2003), da attingere dagli iscritti negli appositi elenchi istituiti, per il trotto, dalla delibera n. 95/03 in applicazione dell'articolo 77 del regolamento corse;
sulla base della stessa deliberazione va assicurato a coloro che conseguono lo stesso punteggio un numero complessivo di giornate di nomina tendenzialmente eguale, mentre ciascun addetto al controllo disciplinare delle corse non può svolgere in un quadrimestre un numero di giornate effettive di funzione superiore a 60;
i criteri utilizzati al fine di procedere alla nomina attengono alla competenza tecnica acquisita dall'addetto alla vigilanza delle corse, alla conoscenza delle disposizioni regolamentari in materia, alle esperienze nel settore, al titolo di studio posseduto e alla disponibilità ad effettuare gli incarichi conferiti;
la nomina degli handicapper per le corse dei cavalli al trotto (addetti alla vigilanza delle corse che provvedono in particolare alla stesura dei programmi delle corse, presenziano alla dichiarazione dei partenti, compilano le corse ad invito, assegnano numeri e distanza ai concorrenti, e in generale sovrintendono a quanto necessario all'organizzazione delle corse: si veda l'articolo 82 del regolamento delle corse al trotto), è di competenza dell'UNIRE (articolo 78 del regolamento delle corse al trotto), e segnatamente del Segretario generale (come da nota del 20 maggio 2003 del Segretario generale), che sancisce la propria competenza funzionale in ordine alla nomina periodica degli handicapper;
risulta dalle nomine dell'ente che per il mese di agosto e settembre 2004 su alcuni ippodromi non sono stati nominati handicappers, in evidente contrasto con l'articolo 82, sesto comma, del Regolamento delle corse al trotto, a mente del quale appunto l'handicapper deve «presenziare ai partenti»;
risulta dalle stesse nomine dell'ente che vi sono handicappers «nominati presso l'Area trotto a disposizione del Dirigente», che sono stati nominati, per i mesi di agosto e settembre in ippodromo, portando a 4 il numero degli handicappers nello stesso, in contraddizione con l'assenza di handicappers in altri campi nello stesso mese;
risulta infine dalle stesse nomine che alcuni handicappers siano stati nominati, nello stesso mese a svolgere, oltre alla loro mansione, anche la qualifica di commissari in altri ippodromi;
ad opinione dell'interrogante, si corre il rischio di fare invalidare uno o più convegni di corse - con clamorosi esiti sulle scommesse e sulla credibilità del gioco che costituisce fonte di rilevante entrata per l'erario - per l'assenza dell'handicapper in alcuni ippodromi;
la nomina di handicappers in qualità di funzionario potrebbe non essere conforme alla normativa indicata negli articoli 78-82 del Regolamento delle Corse al Trotto trattandosi di ruoli specifici e profili, preparazioni, tirocini e competenze del tutto diverse -:
quali interventi urgenti intenda adottare al fine di riportare l'ente sui binari della correttezza amministrativo-contabile, di trasparenza e credibilità, considerando anche che, qualora si trovasse riscontro alle preoccupazioni e interrogativi posti
quali siano le ragioni per cui le nomine, effettuate dal Segretario generale, continuano ad essere a cadenza mensile o bimestrale anziché quadrimestrale;
quali siano i criteri cui concretamente rispondano tali nomine;
se nell'adozione dei piani di nomina venga rispettato il principio della parità di trattamento.
(4-10692)
l'UNIRE è un ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l'attività ippica e ai settori connessi, come quelli delle corse e dell'allevamento dei cavalli, ed è controllato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
ai sensi dell'articolo 78 del regolamento delle corse al trotto è l'UNIRE a dover provvedere alla nomina dei membri di giuria, starter, commissari, handicapper e giudici di arrivo e, ai sensi dell'articolo 77 del medesimo regolamento, per le singole riunioni la nomina del personale di vigilanza appartiene alla competenza dell'ENCAT (ora incorporato, per effetto della legge n. 449 del 1999, nell'Area trotto dell'UNIRE). Ne consegue, in termini assolutamente incontrovertibili, che la nomina di un handicapper (così come la nomina di qualsiasi personale di vigilanza) è di competenza esclusiva dell'UNIRE e, di fatto, tali nomine sono state sempre fatte o dal Commissario (o Consiglio di amministrazione) ovvero dal Segretario generale;
non vi è traccia di alcun intervento istituzionalmente possibile né dell'addetto all'ufficio programmazione né del dirigente dell'Area trotto. Nella specie, le nomine sono effettuate dal Segretario generale dell'UNIRE, che ha sancito la propria competenza per le nomine periodiche degli addetti alla vigilanza;
sulla base della deliberazione n. 64 del 27 giugno 2003 («Criteri di nomina addetti al controllo disciplinare corse al trotto») dell'UNIRE la nomina degli addetti al controllo disciplinare delle corse al trotto deve avvenire in base al punteggio derivante da specifici criteri di nomina in funzione degli incarichi ricoperti (Presidente di giuria, starter, membro di giuria, handicapper, commissario, giudice di arrivo, aiuto-starter), ed a cadenza almeno quadrimestrale (cadenza disposta dalla delibera commissariale n. 95 del 16 settembre 2003), da attingere dagli iscritti negli appositi elenchi istituiti, per il trotto, dalla delibera n. 95/03 in applicazione dell'articolo 77 del regolamento corse;
sulla base della stessa deliberazione va assicurato a coloro che conseguono lo stesso punteggio un numero complessivo di giornate di nomina tendenzialmente eguale, mentre ciascun addetto al controllo disciplinare delle corse non può svolgere in un quadrimestre un numero di giornate effettive di funzione superiore a 60;
i criteri utilizzati al fine di procedere alla nomina attengono alla competenza tecnica acquisita dall'addetto alla vigilanza delle corse, alla conoscenza delle disposizioni regolamentari in materia, alle esperienze nel settore, al titolo di studio posseduto e alla disponibilità ad effettuare gli incarichi conferiti;
la nomina degli handicapper per le corse dei cavalli al trotto (addetti alla vigilanza delle corse che provvedono in particolare alla stesura dei programmi delle corse, presenziano alla dichiarazione dei partenti, compilano le corse ad invito, assegnano numeri e distanza ai concorrenti, e in generale sovrintendono a quanto necessario all'organizzazione delle corse: si veda l'articolo 82 del regolamento delle corse al trotto), è di competenza dell'UNIRE (articolo 78 del regolamento delle corse al trotto), e segnatamente del Segretario generale (come da nota del 20 maggio 2003 del Segretario generale), che sancisce la propria competenza funzionale in ordine alla nomina periodica degli handicapper;
risulta dalle nomine dell'ente che per il mese di agosto e settembre 2004 su alcuni ippodromi non sono stati nominati handicappers, in evidente contrasto con l'articolo 82, sesto comma, del Regolamento delle corse al trotto, a mente del quale appunto l'handicapper deve «presenziare ai partenti»;
risulta dalle stesse nomine dell'ente che vi sono handicappers «nominati presso l'Area trotto a disposizione del Dirigente», che sono stati nominati, per i mesi di agosto e settembre in ippodromo, portando a 4 il numero degli handicappers nello stesso, in contraddizione con l'assenza di handicappers in altri campi nello stesso mese;
dalle stesse nomine risulta che alcuni handicappers siano stati nominati, nello stesso mese a svolgere, oltre alla loro mansione, anche la qualifica di commissari in altri ippodromi;
ad opinione dell'interrogante, si corre il rischio di fare invalidare uno o più convegni di corse - con clamorosi esiti sulle scommesse e sulla credibilità del gioco che costituisce fonte di rilevante entrata per l'erario - per l'assenza dell'handicapper in alcuni ippodromi;
la nomina di handicappers in qualità di funzionario potrebbe non essere conforme alla normativa indicata negli articoli 78-82 del Regolamento delle Corse al Trotto trattandosi di ruoli specifici e profili, preparazioni, tirocini e competenze del tutto diverse -:
quali interventi urgenti intenda adottare al fine di riportare l'ente sui binari della correttezza amministrativo-contabile, di trasparenza e credibilità, considerando anche che, qualora si trovasse riscontro alle preoccupazioni e interrogativi posti dall'interrogante, tale condotta potrebbe anche determinare un vantaggio patrimoniale per alcuni a discapito di altri;
quali siano le ragioni per cui le nomine, effettuate dal Segretario generale, continuano ad essere a cadenza mensile o bimestrale anziché quadrimestrale;
quali siano i criteri cui concretamente rispondano tali nomine;
se nell'adozione dei piani di nomina venga rispettato il principio della parità di trattamento.
(4-10693)
il Capo II del Reg. (CE) N. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, reca norme applicabili alle distillazioni. In tale ambito, il relativo articolo 29 disciplina gli interventi concernenti le distillazioni facoltative, il susseguente articolo 31 dispone che l'alcole preso in consegna dagli organismi d'intervento non può essere smerciato nel settore dell'alcole destinato ad usi commestibili;
i commi 5 e 6 dell'articolo 64 del Reg. (CE) N. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, nell'attuare le disposizioni relative alle distillazioni facoltative, enunciano, rispettivamente: che tali alcoli non possono più essere acquistati dalle autorità pubbliche, ma che in deroga a tale preclusione, le autorità pubbliche che abbiano elaborato un programma di vendita di alcole che non interferisce con gli usi tradizionali, ad esempio un programma di tipo agroambientale per la vendita di alcole nel settore dei carburanti, non rientrano nel citato divieto limitatamente ai quantitativi d'alcole venduti nel quadro di simili programmi;
l'articolo 3 della Direttiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, tra l'altro, indirizza gli Stati membri ad attivarsi in modo appropriato affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri
l'articolo 16 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dà la possibilità agli Stati membri di applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa, tra cui l'alcole etilico denaturato;
nel quadro normativo nazionale, l'articolo 22 della legge finanziaria 2001, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 19, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha finalizzato la cifra di 45,5 milioni di euro per il triennio 2003-2005 ad interventi per la riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale, in tal senso defiscalizzando parzialmente il bio-etanolo (alcole assoluto di origine agricola) e l'ETBE (etere alto-ottanico, derivato da bioetanolo da additivare alla benzina), così da corrispondere a pieno ai programmi comunitari sui biocarburanti;
con decreto del ministero delle finanze del 20 febbraio 2004, n. 96, recante agevolazioni fiscali all'etanolo di origine agricola, è stata resa applicativa la normativa nazionale sulla defiscalizzazione dei biocarburanti, allo scopo rendendo esecutivo il relativo progetto «bioetanolo»;
lo Stato italiano, tramite le disposizioni legislative e regolamentari di cui trattasi, si è dotato del sistema di riferimento tramite cui poter beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 64, comma 6, del Reg. (CE) N. 1623/2000 sopra richiamato. Compete ora all'organismo nazionale d'intervento (AGEA) applicare direttamente tali disposizioni, secondo le proprie e pertinenti procedure amministrative, regolamentari e finanziarie;
l'acquisto e lo stoccaggio dell'alcole destinato ad essere utilizzato come biocarburante si pone come complementare ed integrativo all'intervento comunitario di acquisto e stoccaggio;
la spesa nazionale correlata all'esecuzione dell'acquisto e stoccaggio dell'alcole rientrante nel programma di agevolazione di cui al decreto del ministero delle finanze n. 96/2004, deve considerarsi nell'ambito delle spese connesse a quelle comunitarie e seguirne le regole contabili e di finanziamento. La fonte di copertura di tale spesa deve pertanto basarsi sul bilancio di cassa dell'AGEA secondo la propria prassi di gestione dei fondi comunitari per i quali esercita le relative competenze;
il settore vitivinicolo attende da più di tre anni l'intervento dell'AGEA finalizzato all'acquisto dell'alcole proveniente dalle distillazioni iniziate dalla campagna 2000/2001, non eseguito a causa dei ritardi che hanno caratterizzato l'adozione e l'emanazione del decreto ministeriale 20 febbraio 2004, n. 96. Secondo i riferimenti sopra richiamati, è attualmente possibile procedere all'acquisto da parte dell'organismo d'intervento (AGEA) di parte dell'alcole prodotto nell'ambito delle distillazioni facoltative e in tale contesto consentire da un lato di tutelare i mercati tradizionali di sbocco dell'alcol vinico, assicurando loro stabilità e certezza di approvvigionamento e dall'altro consentire di ripartire equamente tra Governo ed industria distillatoria l'onere del sostegno al mercato vitivinicolo concesso dalle distillazioni facoltative;
un intervento di tale portata è altresì auspicabile in tempi brevi, già a partire dalla prossima campagna di distillazione, sia perché le previsioni sono allarmanti in termini di richieste dei produttori vinicoli che versano in grosse difficoltà nell'accesso ai mercati (soprattutto per causa della concorrenza di altri Paesi), sia a causa della persistenza, a fronte di aspettative di raccolto decisamente abbondanti, di ingenti quantitativi di vino inusitati -:
se non intenda esercitare una urgente azione di sensibilizzazione verso l'organismo d'intervento nazionale (AGEA), in maniera che la stessa AGEA provveda entro il prossimo periodo di distillazione ad acquistare l'alcole proveniente dalle
(4-10712)