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ad accedere all'insegnamento e tanto meno hanno la possibilità di entrare nelle graduatorie d'Istituto per le supplenze;
molto tempo prima rispetto alla data di adozione del recesso e, pertanto, difettava il richiesto requisito di immediatezza del provvedimento»;
della dirigente tale da creare diverse polemiche che hanno investito anche l'assegnazione dei docenti alle classi e la formazione delle stesse;
un gruppo di 5 studentesse iscritte alla facoltà di matematica presso l'Università degli Studi di Trento ha iniziato il percorso di studi nel settembre 1999 iscrivendosi ufficialmente al corso di laurea quadriennale ma, di fatto la facoltà aveva già impostato i corsi in crediti anticipando i tempi della riforma e, pertanto le stesse si sono dovute adeguare a questa scelta visto che i corsi del vecchio ordinamento erano stati soppressi e sostituiti con le unità didattiche;
nell'anno accademico 2001-2002 le studentesse sono state invitate a formalizzare il passaggio al nuovo ordinamento; il 4 settembre 2002 hanno conseguito la laurea con l'obiettivo di sostenere l'esame di ammissione alla Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario in data 11 settembre; ma a metà agosto, quando ormai la domanda di ammissione all'appello di laurea era già stata inoltrata, sono venute a conoscenza dei fatto che non era consentito loro accedere alla SSIS poiché la laurea triennale conseguita non è considerata titolo idoneo all'insegnamento;
a fronte di tale diniego, alle neo laureate è stato consigliato di proseguire negli studi universitari, frequentando ulteriori due anni, al fine di conseguire la «Laurea specialistica in Matematica»;
a tutt'oggi, è crescente la preoccupazione di non vedersi riconosciuto neppure l'ulteriore Laurea in Matematica, di durata quinquennale, in quanto le studentesse sono state informate della iatus legislativo attuale e delle difficoltà, nonché dei tempi lunghi, per vedersi riconosciuto il succitato titolo accademico;
nell'aprile 2004 il Ministero dell'Istruzione informava che «è allo studio di questa Amministrazione la possibilità di inserire le lauree specialistiche, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, tra i titoli di accesso all'insegnamento ai fini della partecipazione alle procedure delle supplenze nella scuola»;
risulta evidente a parere dell'interrogante che le studentesse si sono trovate in questa situazione, a dir poco spiacevole, non per una propria precisa scelta, ma solo perché l'Università degli Studi di Trento ha deciso di anticipare la riforma senza prevedere la possibilità per i nuovi laureati, di accedere nelle graduatorie d'Istituto per le supplenze;
a giudizio dell'interrogante è necessario che sia posta la parola «fine» a questo increscioso modus operandi che penalizza dei giovani laureati che non possono accedere compiutamente al mondo del lavoro solo perché non vi è stato il necessario raccordo tra l'anticipazione della Riforma ministeriale da parte dell'Università degli studi di Trento ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca -:
se innanzitutto sia a conoscenza che i possessori del titolo di «Laurea specialistica in matematica» non sono abilitati
se non ritenga opportuno e necessario intervenire affinché questa grave lacuna legislativa possa essere colmata evitando che una diversa interpretazione vada a penalizzare - pesantemente - quanti hanno avviato e magari concluso il corso di laurea specialistica in Matematica e non possono accedere all'insegnamento.
(5-03404)
le leggi finanziarie 2003 e 2004 hanno bloccato le assunzioni della Pubblica Amministrazione e il blocco, di conseguenza, ha interessato anche il personale (docente e non docente) delle Università e degli Enti di Ricerca pubblici;
tale blocco è stato parzialmente rimosso con la legge finanziaria 2004, che ha consentito l'assunzione dei ricercatori di Università ed enti di ricerca vincitori di concorso (vale a dire con atti approvati da apposito decreto rettorale) entro la data del 31 ottobre 2003;
in tal modo, però, gia al momento della sua entrata in vigore, il 1o gennaio 2004, la legge finanziaria impediva la presa di servizio di oltre 400 ricercatori, regolari vincitori di concorso;
anche la legge finanziaria 2004 prevede la possibilità di assunzioni «in deroga» dei vincitori di concorso per ricercatore (oltre il 31 ottobre 2003) che non hanno beneficiato di precedenti deroghe;
per la relativa copertura finanziaria il Ministero dell'economia e delle finanze ha costituito uno specifico fondo (vedi articolo 3, comma 55 della legge finanziaria 2004);
l'attribuzione e la ripartizione di tale fondo necessitano di uno specifico decreto che ad oggi non è stato ancora emanato;
attualmente, oltre 900 ricercatori vincitori di concorso subiscono il blocco delle assunzioni, pur continuando, nella maggior parte dei casi, a svolgere la loro attività di ricerca e di supporto alla didattica, in Università ed enti di ricerca, senza percepire alcuno stipendio;
se ritengano di adottare le necessarie iniziative volte a dare corso in tempi rapidi alle procedure per le richieste delle assunzioni «in deroga» previste dalla legge finanziaria 2004; e, nel caso in cui le risorse non siano sufficienti alla completa soluzione del problema, dare la priorità alle assunzioni dei ricercatori, che, per effetto del blocco, risultano di fatto disoccupati;
destinare nel nuovo «Documento di Programmazione Economico Finanziaria» adeguati finanziamenti a Università ed enti di ricerca pubblici, per rimuovere completamente - nella prossima legge finanziaria - il blocco delle assunzioni di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo.
(4-10608)
in data 16 aprile 2004 è stata diramata la risposta agli atti ispettivi n. 4-06589 e n. 4-08017 rispettivamente dell'11 giugno e dell'11 novembre 2003;
innanzitutto la citata risposta appare all'interrogante più che frutto di adeguate indagini ispettive, il risultato di documenti difensivi prodotti dalla persona chiamata in causa negli atti ispettivi stessi;
all'interrogante appare priva di legittimo significato la motivazione adottata dal dirigente scolastico regionale della Calabria nel rivedere la decisione di risoluzione del contratto nei confronti della dirigente scolastica Vincenzina Mazzuca perché «i fatti contestati erano avvenuti
appare all'interrogante incomprensibile, altresì, che il direttore scolastico regionale Panetta non abbia fatto la citata valutazione nel momento di emanazione del decreto di recessione;
l'interrogante non è a conoscenza se la professoressa Mazzuca abbia dato la giustificazione del grande calo di alunni iscritti al Liceo Classico «Campanella», registrabile da quando la stesso lo dirige;
l'espressione del parere contrario da parte del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, al trasferimento d'ufficio per incompatibilità di permanenza nella Scuola della Mazzuca, è datato 29 febbraio 2000 e riguarda pregressi comportamenti assunti dalla stessa;
le norme vigenti impongono al Direttore Scolastico Regionale, non più al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, la valutazione per i comportamenti illegittimi assunti in epoca successiva dalla dirigente Mazzuca;
in merito, poi, all'iniziativa, secondo l'interrogante illegittima e priva di fondamento, di revoca del proprio provvedimento, assunta dopo oltre due mesi dal direttore scolastico regionale, nel timore di un ipotetica, ma molto remota, possibilità di soccombenza giudiziaria in un procedimento mai avviato, l'interrogante precisa che la giurisprudenza sancisce l'impossibilità dell'applicazione del principio dell'autotutela e, quindi, nega al direttore Panetta l'assunzione di qualsiasi iniziativa amministrativa in tal senso;
appare strano che, pur in assenza di un ricorso agli Organi Giudiziari competenti da parte della dirigente scolastica, il direttore Panetta, con una velocità sorprendente, quanto, secondo l'interrogante, sospetta, dopo un breve incontro con l'interessata, ha adottato la revoca del proprio provvedimento;
all'interrogante non è stato dato alcun riscontro alla richiesta di conoscenza da chi è stata accompagnata la dirigente Mazzuca durante la sua visita effettuata al direttore Panetta il giorno 5 giugno 2003, medesimo giorno di emanazione dell'atto prot. n. 81/ris contenente l'annullamento del provvedimento di recessione del contratto;
nel decreto, più volte citato, di recessione il direttore scolastico regionale, ha testualmente scritto «...che nel corso di rapporto di lavoro la professoressa Mazzuca si è resa autrice di una serie di comportamenti di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione del rapporto di lavoro per essersi volontariamente posta in contrasto con le norme che regolano la dirigenza scolastica, assumendo i seguenti comportamenti: arbitraria ed irrazionale gestione delle risorse economiche, ritardo colposo nell'approvazione del POF, assunzione di spese non preventivamente autorizzate dall'organo collegiale competente, incapacità di gestire i rapporti con tutte le componenti scolastiche, causando pertanto il cattivo andamento della stessa scuola, oltre che gravissime forme di conflitto»;
appare davvero assurdo all'interrogante che, a soli due mesi di distanza, il direttore Panetta abbia potuto rinnegare i gravi fatti su esposti e che la stessa Amministrazione centrale possa rispondere all'interrogante ignorando la gravità degli addebiti contestati alla Mazzuca;
preso atto che in data 2 aprile 2004 è stata disposta l'ennesima visita ispettiva affidata a due dirigenti tecnici del MIUR, finalizzata ad accertare i fatti ed i comportamenti che hanno dato luogo ai procedimenti assunti dal dottor Panetta, l'interrogante non comprende come la risposta ai precedenti atti ispettivi sia stata data senza attendere l'esito della citata indagine ispettiva;
per nulla sereno è, poi, il rapporto con le RSU, come si evince dai documenti già in possesso del MIUR, dai quali emerge una personale interpretazione e conseguente applicazione della legge da parte
in merito agli addebiti recentemente mossi da due docenti sulle modalità di svolgimento delle elezioni suppletive, l'Avvocatura dello Stato, su richiesta della Dirigente, ha espresso il proprio parere limitatamente all'ipotizzato mancato insediamento degli eletti, senza però esprimere giudizi di sorta sulle procedure seguite per l'indizione delle elezioni;
il TAR di Reggio Calabria, in data 21 aprile 2004, con sentenza n. 418/04 depositata il 27 giugno 2004, confermata l'assoluta illegittimità della circolare adottata dalla dirigente scolastica per indire le elezioni scolastiche suppletive e sancendo l'illegittimità delle procedure seguite per le operazioni di voto, con il conseguente annullamento dei risultati elettorali, dei relativi atti di nomina e l'imputazione delle spese di giudizio all'Amministrazione scolastica soccombente;
secondo l'interrogante, l'approvazione del POF non può assolutamente essere considerata indice di ritrovata serenità, giacché la Dirigente non ha posto le condizioni per far approvare il Programma annuale ed il conto consuntivo 2002;
la commissaria, nominata dal direttore scolastico per varare il Programma Annuale 2004 ed il conto consuntivo 2002, pur se dotata di grande competenza e determinazione, ha lavorato fra mille difficoltà, tanto che in prossimità della scadenza del termine concesso, ha inspiegabilmente rimesso l'incarico, con la conseguenza che al termine del corrente anno scolastico il Liceo non è dotato del Programma Annuale. Non è stato inoltre redatto il bilancio consuntivo relativo all'anno 2003, mentre rimangono in attesa di verifica quelli degli anni precedenti;
nonostante ciò la dirigente Mazzuca ha impegnato notevoli spese, senza, peraltro, la preventiva deliberazione del Consiglio d'Istituto;
sono state inoltre poste al vaglio sia dei Revisori dei conti che degli Organi ministeriali competenti le attività relative alla gestione dei POF;
in atto risulta ancora giacente un ultimo ricorso - reclamo inoltrato ai vari Organi competenti avverso il comportamento tenuto dal Commissario ad acta, rag. Procopio, nominato dal dottor Panetta per approvare il Conto Consuntivo 2002 del Liceo, che il Consiglio d'Istituto non aveva potuto approvare per il mancato ed ingiustificato esame da parte dei Revisori dei Conti del Conto Consuntivo precedente relativo all'anno 2001, dal quale era necessario reperire alcuni dati di partenza per l'anno successivo -:
se non ritenga urgente e moralmente onesto disporre ulteriori e approfonditi accertamenti;
se non ritenga di dover immediatamente invitare il direttore scolastico regionale ad assumere il provvedimento di recessione dell'incarico alla professoressa Mazzuca per incompatibilità ambientale e per la cattiva gestione, peraltro profusa anche in altri Istituti dove la stessa ha prestato precedentemente servizio;
se non ritenga, altresì, di dover assumere provvedimenti, anche nei confronti del direttore scolastico calabrese, dottor Panetta.
(4-10623)