Allegato B
Seduta n. 487 dell'8/7/2004


Pag. 14804


...

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

CAZZARO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
i legali delle sedi distaccate del Tribunale di Venezia a Dolo, Chioggia, San Donà di Piave e Portogruaro, hanno proclamato una settimana di sciopero con astensione completa dalle udienze sia civili che penali, dal 5 al 10 luglio, per protestare contro la decisione del Presidente del Tribunale di Venezia, Attilio Passannante, di trasferire per l'estate tutte le udienze dalle sedi periferiche a quelle di Venezia e Mestre;
il timore degli avvocati è che la decisione presa per l'estate possa essere estesa dal Presidente del Tribunale di Venezia anche per il resto dell'anno, visto che sembrerebbe essere già pronto un progetto pilota per trasferire le udienze civili di Dolo a Mestre e Venezia, a causa del gravissimo problema della carenza di organico;
relativamente alla protesta dell'avvocatura, la Procura ha inviato una circolare a tutti i sostituti procuratori che si troveranno in udienza con avvocati potenzialmente scioperanti, perché segnalino all'autorità competente le assenze dovute alla protesta;
l'interrogante ha già presentato, sulla questione dell'ipotizzato accorpamento del Tribunale di Dolo a quello di Chioggia emersa tempo fa, due interrogazioni a risposta scritta, n. 4-02434 del 12 marzo 2002 e n. 4-06678 del 19 giugno 2003, non ricevendo a tutt'oggi alcun riscontro;
la chiusura, anche temporanea, delle sedi periferiche del Tribunale di Venezia, con conseguente trasferimento dei procedimenti più urgenti alle sedi di Venezia e Mestre, comporterebbe per i cittadini un disagio enorme, date le distanze fisiche delle zone interessate dal capoluogo e la particolare natura e configurazione della Città di Venezia che, oltre al disagio,


Pag. 14805

comporta la perdita di molto tempo per il raggiungimento delle sedi giudiziarie -:
se il Ministro non ritenga di intervenire definitivamente sulla questione della chiusura delle sedi periferiche del Tribunale di Venezia, e in particolare la sede di Dolo che sembra essere la più a rischio per carenza di organico, bloccando ogni accorpamento, anche temporaneo, ad altre sedi, così da scongiurare anche il protrarsi della protesta messa in atto dagli avvocati provinciali, che rischia di aggravare ulteriormente una situazione già difficile per l'utenza;
se non ritenga inoltre di attivarsi perché sia implementato con urgenza, l'organico delle sedi giudiziarie in questione, onde evitare in futuro il ripetersi di simili, destabilizzanti, provvedimenti di trasferimento dell'attività.
(4-10426)

PISTONE. - Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il 5 luglio 2004, i lavoratori del tribunale civile di Roma, a causa del caldo afoso e del malfunzionamento dei condizionatori d'aria, hanno trascorso in maniera precaria la giornata di lavoro, tanto che diversi di loro sono anche stati colti da malore o sono svenuti e hanno denunciato la difficile situazione «ambientale» che si vive all'interno della struttura;
gli stessi dipendenti del tribunale, con una lettera inviata al presidente del tribunale stesso e firmata dai rappresentanti sindacali, affermano che all'interno del tribunale gli inconvenienti si ripetono oramai da tre anni e che tali disagi si devono sopportare soprattutto in alcune cancellerie e anche nelle aule di udienza, dove, in alcuni locali, sono state registrate temperature superiori ai 35 gradi e chiedono «misure urgenti e alternative al fine di tutelare la salute dei lavoratori impossibilitati a svolgere la propria attività» -:
se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, nell'intento di contribuire a rendere più confortevole l'opera di chi lavora, e al fine di garantire l'adeguato funzionamento della struttura, visto che al primo piano - dove la situazione è veramente insopportabile - si trovano le aule sempre affollate da coloro i quali vi accedono per il disbrigo di pratiche e di situazioni giuridiche, garantendo un'adeguata e opportuna sicurezza dell'intera struttura.
(4-10427)

PISAPIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la dottoressa Maria Pia Giuffrida, con decreto del Presidente della Repubblica datato 11 luglio 2002, è stata nominata Dirigente generale - livello di funzione «C» - nel ruolo dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria;
in data 9 settembre 2002, con ordine di servizio n. 992, firmato dal capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Giovanni Tinebra, le veniva dato incarico di collaborare con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, nelle more della formalizzazione dei suoi nuovi incarichi;
con P.C.D. del 17 ottobre 2002, le sono state inoltre assegnate funzioni di vice presidente della «Commissione permanente di indirizzo e controllo dell'informatizzazione dell'amministrazione penitenziaria», nonché - con decreto ministeriale del 24 ottobre 2002 - funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca presso il ministero della giustizia-DAP;
in data 25 novembre 2002, la dottoressa Giuffrida ha assunto formalmente le funzioni a lei assegnate, sia pure in via temporanea, nell'attesa di definitiva assegnazione di incarico dirigenziale corrispondente alla effettiva qualifica rivestita;


Pag. 14806


con atto del 5 dicembre 2002, è stata delegata la dottoressa Giuffrida alla trattazione e alla firma di tutti gli atti dell'Ufficio IV «Trattamento intramurale», nonché alla cura dell'avvio e del mantenimento dei necessari rapporti di coordinamento e collaborazione con il nucleo permanente per i progetti FSE, con la direzione generale per l'esecuzione penale esterna, e con tutte le direzioni generali e ripartizioni dell'ufficio del capo del dipartimento in ordine alle materie dell'ufficio IV;
preso atto della sostanziale definitività dell'attribuzione a mansioni inferiori e, dunque, della dequalificazione operata nei suoi confronti, la dottoressa Giuffrida ha quindi chiesto l'assegnazione definitiva di un incarico consono alla qualifica da lei ricoperta;
anche tale richiesta, però, è stata inopinatamente respinta, pur se veniva comunque ribadita la possibilità di un futuro e diverso incarico;
la mancata attribuzione alla stessa di un ufficio dirigenziale generale non è peraltro assolutamente riconducibile alla mancanza di posti disponibili, in quanto nella pianta organica del ministero della giustizia vi era un posto vacante per la specifica qualifica di dirigente generale di livello «C», ad oggi ancora in attesa della designazione del titolare;
attualmente gli uffici di dirigenza generale del dipartimento disponibili sarebbero diventati addirittura tre, di cui ben due (provveditorati di Napoli e Milano) assegnati a due dirigenti non generali, pur in presenza di un dirigente generale senza Ufficio;
secondo l'interrogante è innegabile il grave pregiudizio sia professionale che economico subito dalla dottoressa Giuffrida, che, seppur in servizio sin dal novembre 2002 quale dirigente generale presso il D.A.P., non solo non si è vista attribuire alcun incarico dirigenziale corrispondente alla effettiva qualifica rivestita, ma inoltre non ha neppure potuto accedere al trattamento economico a lei spettante in virtù della nomina maturata in data 11 luglio 2002, con particolare riferimento alla indennità prevista dall'articolo 52 comma 45 della legge n. 448 del 2001;
in tale contesto, si deve sottolineare che, sul finire del 2003, la dottoressa Giuffrida aveva anche chiesto di essere spostata al dipartimento giustizia minorile dove si erano liberate ben due direzioni generali;
malgrado il parere favorevole del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Tinebra, anche questa richiesta non è stata accolta, in quanto il Ministro ha proceduto - pur in presenza di un dirigente generale già nominato, ma ancora non assegnato ad un ufficio di livello dirigenziale generale - a due nuove nomine di dirigenti generali, peraltro esterni alla giustizia minorile -:
le valutazioni del Ministro rispetto alla situazione esposta in premessa che, a parere dell'interrogante, non può non apparire discriminatoria;
i motivi per i quali, nonostante la sussistenza della qualifica ed i requisiti, alla dottoressa Giuffrida non sia stato assegnato un ufficio di livello dirigenziale generale in presenza a tutt'oggi di ben cinque uffici scoperti nell'ambito del ministero della giustizia;
quali iniziative intenda intraprendere affinché siano riconosciuti i diritti acquisiti e la professionalità di chi, come la dottoressa Maria Pia Giuffrida, non è stata assegnata a mansioni e funzioni realmente consone con la qualifica di dirigente generale - livello di funzione C -, qualifica maturata da ormai circa due anni.
(4-10437)

BONITO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
gli specializzati e specializzandi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali italiane, istituite ai sensi della


Pag. 14807

legge 15 maggio 1997, n. 127 e del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 attendono da anni una compiuta definizione del valore legale del titolo di studio di loro pertinenza, relativamente all'abilitazione alla professione di avvocato;
il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475 appare gravemente insufficiente nella parte in cui dispone che il diploma di specialità sia «valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno», di conseguenza non idoneo a costituire un adeguato riconoscimento in termini di valore legale rispetto al carico didattico ed al valore formativo di dette Scuole;
per opinione oramai consolidata le Scuole di specializzazione per le professioni legali dovranno rimanere un ciclo di studi biennale, anche quando entrerà in vigore il nuovo ordinamento universitario cosiddetto del «3+2»;
dall'istituzione delle Scuole di specializzazione legali sta arrivando a costituire il diploma il secondo ciclo di specializzati, i quali per la seconda volta rischiano di essere penalizzati dalle modalità di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Avvocato che si terranno alla fine di questo anno solare, causa il ritardo nella adozione di un provvedimento legislativo che offra un adeguato riconoscimento al titolo di specialità -:
se non ritenga opportuno adottare una iniziativa legislativa, mediante decretazione d'urgenza, al fine di garantire che già per gli esami del 2004, i possessori del diploma di specializzazione possano beneficiare perlomeno della esenzione dalla prova scritta e dell'accesso diretto alle prove orali dell'esame di Stato di abilitazione alla professione di Avvocato di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.
(4-10445)