Allegato A
Seduta n. 481 del 29/6/2004

TESTO AGGIORNATO AL 1° LUGLIO 2004


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DISEGNO DI LEGGE S. 1296 - DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DI CUI AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, PER IL DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI E IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO (4636-BIS) (APPROVATO DAL SENATO) (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DELL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4636, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 5 MAGGIO 2004) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 160-451-632-720-984-1257-1529-1577-1630-1631-1913-1940-2137-2152-2153-2154-2183-2257-2439-2569-2570-2668-2883-3014-3662-3718-3741-4002-4029-4157-4158-4291-4304-4433-4434-4435-4483-4688-4745

(A.C. 4636-bis - Sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4636-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Concorsi per uditore giudiziario. Disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;
2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da docenti universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legitti
mità;


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che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti docenti universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;
4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione, che, nei limiti delle disponibilità dei posti, deve avvenire nell'ambito della funzione prescelta;
b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162;
c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2) il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;
d) prevedere che:
1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;
2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;


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e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:
1) funzioni giudicanti di primo grado;
2) funzioni requirenti di primo grado;
3) funzioni giudicanti di secondo grado;
4) funzioni requirenti di secondo grado;
5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
9) funzioni direttive di primo grado;
10) funzioni direttive di secondo grado;
11) funzioni giudicanti di legittimità;
12) funzioni requirenti di legittimità;
13) funzioni direttive di legittimità;
14) funzioni direttive superiori di legittimità;
f) prevedere:
1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;
2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;
3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami di cui al numero 2), prima parte;
4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e attribuisca tutte quelle semidirettive o direttive previo concorso per titoli;
5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione, anche con l'impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla lettera m) per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive;
6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);
g) prevedere che:


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1) al terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;
2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);
3) al terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;
4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);
5) il Consiglio superiore della magistratura individui anche i posti in soprannumero al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 2) ai magistrati che hanno completato il periodo dei primi tre anni di esercizio delle funzioni;
6) fuori dai casi indicati ai numeri 1 e 2, e, in via transitoria, dall'articolo 10 lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;orale sui temi attinenti alle stesse;
7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
h) prevedere che:
1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;
2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;
4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello;
5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;
6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione o presso la Direzione nazionale antimafia;
7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;


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10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;
11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;
16) funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;
17) le funzioni indicate ai numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;
18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; e 14; che l'avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);
i) prevedere che:
1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli,


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magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;
2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;
3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;
4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di Cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;
5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;
6) le funzioni indicate ai numeri 1 e 2 possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), n. 4), ultima parte; le funzioni indicate ai numeri 3) 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;
l) prevedere che:
1) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti, vengano assegnati ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;
2) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti, vengano assegnati ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g) numero 1) e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura:
3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
3.1) per il 40 per cento, i posti sono assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito


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corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;
3.2) per il 60 per cento i posti sono assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;
3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegna i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;
3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata prioritariamente rispetto alle altre;
3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
4.1) per il 40 per cento, i posti sono assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;
4.2) per il 60 per cento i posti sono assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;
4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;


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4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;
4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegna i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3), e 4.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;
4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata prioritariamente rispetto alle altre;
4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni giudicanti direttive ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
7.1) per il 60 per cento, i posti sono assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), n. 3);
7.2) per il 40 per cento i posti sono assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto venti anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto venti anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera f), numero 2), prima parte, che abbiano


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frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);
7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;
7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegna i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;
8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni requirenti direttive o semidirettive ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
9.1) per il 60 per cento, i posti sono assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);
9.2) per il 40 per cento i posti sono assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto venti anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto venti anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera f), numero 2), prima parte, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);
9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;
9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi


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di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegna i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;
10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera , sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, da verificare anche mediante esame a campione sorteggiati dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione, e, in particolare,
della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e tale valutazione dei titoli non possa incidere sulla votazione finale in misura inferiore al 50 per cento;
m) prevedere che:
1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l'ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere;
2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l'esito delle valutazioni e l'ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Con
siglio direttivo della Corte di cassazione, assegna l'incarico semidirettivo secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;
3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;
4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa con


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correre per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;
6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;
7) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi di uguale grado o di incarichi direttivi in sedi poste rispettivamente fuori dal circondario o dal distretto di provenienza;
8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;
9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni giudicanti direttive e alle funzioni giudicanti semidirettive, composta da un magistrato che esercita le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni requirenti direttive e alle funzioni requirenti semidirettive, composta da un magistrato che esercita le funzioni requirenti direttive di legittimità, da cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive con particolare riferimento al pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, nonché degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11), e per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso;
n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi, in qualsiasi distretto, escluso quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;


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o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avvenga nella medesima sede e nelle medesime funzioni, anche in soprannumero, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa va
cante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni per i magistrati destinati al Ministero della giustizia ovvero di cinque anni in tutti gli altri casi. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;
p) prevedere che:
1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;
2) i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;
q) prevedere che:
1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2), 3) e 4) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
II. seconda classe: da sei mesi a due anni;
III. terza classe: da due a cinque anni;
IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;
V. quinta classe: da tredici a venti anni;
VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;
VII. settima classe: da ventotto anni in poi;
2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;
3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;
4) i magistrati, fermo quanto previsto dalla lettera n), non possano accedere alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale se sono stati collocati fuori ruolo per un periodo complessivo rispettivamente di otto, quattordici e diciotto anni;
r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei


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quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;
s) prevedere che:
1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;
2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;
3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e del programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n.165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.
t) prevedere che:
1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;
2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):
2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;
2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.


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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;
2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;
3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;
4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;
b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro


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anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162;
c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;
d) prevedere che:
1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;
2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;
e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:
1) funzioni giudicanti di primo grado;
2) funzioni requirenti di primo grado;
3) funzioni giudicanti di secondo grado;
4) funzioni requirenti di secondo grado;
5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
11) funzioni giudicanti di legittimità;
12) funzioni requirenti di legittimità;
13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità.
f) prevedere:
1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;
2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli


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ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;
3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;
4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;
5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione, anche con l'impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;
6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);
g) prevedere che:
1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;
2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);
3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;
4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);
5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);
6) fuori dai casi indicati ai numeri 1 e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;
7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
h) prevedere che:
1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;
2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore


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della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;
4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;
5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;
6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;
10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;
11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;


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16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;
17) le funzioni indicate ai numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;
18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; che l'avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);
i) prevedere che:
1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;
2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;
3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;
4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;
5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;
6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), n. 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3) 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;
l) prevedere che:
1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3) e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile,


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all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;
2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1) e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g) numero 1) e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura:
3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;
3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;
3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;
3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come


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disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;
4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;
4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;
4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;
4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo


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grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), n. 3);
7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);
7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;
7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;
8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere


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motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);
9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);
9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;
9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;
10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura


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non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
m) prevedere che:
1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l'ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3;
2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l'esito delle valutazioni e l'ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, assegna l'incarico semidirettivo secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;
3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;
4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;
5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;
7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado


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elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale


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presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.
p) prevedere che:
1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;
2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;
q) prevedere che:
1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
1.3) terza classe: da due a cinque anni;
1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;
2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;
3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;
r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;
s) prevedere che:
1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad


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adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;
2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;
3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo numero 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.
t) prevedere che:
1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;
2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):
2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;
2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:
1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori


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giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;
4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;
b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;
c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;
d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;
e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;
f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;
g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;
h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;
i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;
l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;
m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare


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attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);
n)
prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;
o) prevedere l'obbligo del magistrato di partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;
p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;
q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;
r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;
s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla


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deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;
c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;
d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;
e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;
f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;
g) prevedere che nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta


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magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;
h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);
i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;
l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;
m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;
n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;
o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;
p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;
q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;
r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:
1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;
2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non


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coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;
3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;
4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al ministro della giustizia;
5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;
7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;
s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;
t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;
u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1);
v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);
z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coaudiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;
c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati


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ai sensi della lettera b) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;
d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l'articolo 7-ter, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;
f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), n. 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;
g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

5. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;
b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;
c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano


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parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;
d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;
e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;
b) prevedere:
1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio;
2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;
3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;
4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);
c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;
3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate


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dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;
4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;
6) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;
7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);
9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;
10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;
11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;
2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata


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dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;
4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);
5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;
6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;
7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;
9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;
10) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:
1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;
2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;
3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;
4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita;
f) prevedere come sanzioni disciplinari:
1) l'ammonimento;
2) la censura;
3) la perdita dell'anzianità;
4) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
6) la rimozione;


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g) stabilire che:
1) l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;
2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;
3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;
4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;
5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;
6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;
7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;
8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;
h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come modificati ai sensi della lettera p);
4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);
6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
8) la scarsa laboriosità, se abituale;
9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;


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i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);
l) stabilire che:
1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;
2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;
3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;
m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;
n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla Sezione Disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione per


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le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare;
o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;
p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;
q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;
b) stabilire che:
1) l'azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del ministro della giustizia;
2) entro due anni dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;
3) il corso dei termini sia sospeso:
3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;
3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;
3.3) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;
3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
c) prevedere che:
1) il ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;
2) il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i


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quali si procede. Il ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;
3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;
4) la richiesta di indagini rivolta dal ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;
5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal ministro della giustizia, salva la facoltà del ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;
d) stabilire che:
1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;
2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;
3) per l'attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;
4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;
5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;


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e) prevedere che:
1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;
2) il ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;
3) il ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;
5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato ed al ministro della giustizia;
6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto;
7) il ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;
8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;
9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;
10) il delegato del ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;
f) prevedere che:
1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;
2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;
3) la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei


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fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;
4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;
5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;
6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;
7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;
g) stabilire che:
1) l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);
2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;
h) prevedere che:
1) a richiesta del ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;
2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;
3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;
4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);


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i) prevedere che:
1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;
2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;
3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;
4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4).
l) prevedere che:
1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato, il ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;
2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;
m) prevedere che:
1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;
2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;
3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;
n) prevedere che:
1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:
1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;
1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;
1.3) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;


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2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;
3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;
4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;
5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;
6) la revisione possa essere chiesta anche dal ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);
7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;
8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;
9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;
10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 4, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998/1999;
b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;
c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e


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viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;
d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;
e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;
f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle di legittimità giudicanti o requirenti siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere


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che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;
g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura;
h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);
i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:
1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;
2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;
l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera l) del presente comma.
m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);
2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;


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4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l'attribuzione a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e, numeri 5, 6, 7 e 8, e, se all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera e, numeri 9, 10 e 13, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;
n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettere m), numeri 5 ed 8, ed o), e in via transitoria alla lettera m), numeri 1, 2 e 3, non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;
2) che la disposizione di cui al numero 1 non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;
3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2 non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

9. È abrogato l'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.
11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-bis, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h) n. 17 e alla lettera i) n. 6 del comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:


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a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del Regio Decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511;
b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8 milioni di euro a decorre dall'anno 2006.

13. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1.
14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.
15. Dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;
b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;
c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;
d) riserva all'amministrazione centrale:
1) del servizio del casellario giudiziario centrale;
2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;
6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;
7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;
8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;


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10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 ed euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16, non possono avere efficacia prima della data del 1o luglio 2005.
20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1.
21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;
b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;
c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

22. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1.
23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.
24. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 1.
25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della


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legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.
26. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.
27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.
28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.
29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.
30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
31. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
32. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
33. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo presidente della Corte suprema di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;
b) l'articolo 89 è abrogato;
c) il comma 2 dell'articolo 76-ter è abrogato.

34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché


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mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).
36. Per le funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello di Trento, nonché per le funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano/Bozen - tribunale di Bolzano/Bozen;
a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano le parole: «Lauregno/Laurein e Proves/Proveis» sono soppresse;
b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein e Proves/Proveis».

38. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.
40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l'anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2005, di cui euro 968.529 per l'anno 2004 e euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l'anno 2004 e euro 64.000 a decorrere dall'anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
41. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 e euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 e euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006, per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 e euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 e euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 e euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 e euro 112.400, a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 e euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri connessi al funzionamento dei Comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).
42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 e euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 e euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri connessi al


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comma 3, lettera a), e euro 295.409 per l'anno 2005 e euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).
43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 e euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.
44. Per le finalità dì cui al comma 12 è autorizzata la spesa di tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto a 8 milioni di euro a decorrere dal 2006 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro nelle politiche sociali.
45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 e euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
a) quanto a euro 9.041.700, per l'anno 2005 e euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 e euro 786.210, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

46. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
47. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5, non possono avere efficacia prima della data del 1 luglio 2005.
49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge».
50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.
2. 500. Governo.

CAPO I
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ART. 2.
(Concorsi per uditore giudiziario. Disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari).

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2. (Concorsi per uditore giudiziario e concorso riservato ad avvocati per le funzioni di legittimità). - 1. Nell'esercizio


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della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense ovvero l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale è necessario il possesso della laurea in giurisprudenza ovvero hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche, ovvero hanno frequentato con profitto le scuole di specializzazione forense presso le università;
b) prevedere che annualmente, per un quarto dei posti resisi disponibili, sia bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, riservato ad avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni, i quali hanno ottenuto il giudizio di idoneità da parte della sezione territoriale del consiglio giudiziario di cui all'articolo 4;
c) prevedere e disciplinare le modalità del concorso, prevedendo in particolare che la commissione giudicatrice sia nominata dal Consiglio superiore della magistratura per due terzi tra magistrati ordinari con almeno venti anni di anzianità nell'esercizio delle funzioni e per un terzo tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati di chiara fama con almeno venti anni di anzianità. Prevedere la incompatibilità dell'esercizio delle funzioni di giudice di legittimità con l'attività forense. La presidenza della commissione giudicatrice è assunta da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura;
d) prevedere l'espressa abrogazione delle norme incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1.

Art. 2-bis. (Passaggio dall'esercizio delle funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che i vincitori di concorso per uditore giudiziario, destinati alle funzioni penali, debbano per i primi dieci anni esercitare le funzioni giudicanti, sia in composizione monocratica che in composizione collegiale;
b) prevedere che il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente sia consentito ai magistrati che si sono distinti per equilibrio nel giudizio, per capacità professionale e per qualità personali e morali;
c) prevedere che per il passaggio da una funzione ad un'altra funzione il Consiglio superiore della magistratura debba acquisire le note professionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), nonché il parere dei consigli giudiziari territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r), numero 2);
d) prevedere che il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti sia consentito dopo un periodo minimo di cinque anni nell'esercizio effettivo delle funzioni e sia svolto presso un diverso circondario;
e) prevedere che il passaggio tra funzioni giudicanti o requirenti penali e funzioni giudicanti civili, sia consentito all'interno dello stesso circondario, fermo restando il periodo minimo di permanenza nelle funzioni di cui alla lettera d).
f) prevedere l'espressa abrogazione delle norme incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1.
2. 4. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), alinea, sostituire le parole: l'accesso


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in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti con le seguenti: l'ingresso in magistratura.
*2. 5. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), alinea, sostituire le parole: l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti con le seguenti: l'ingresso in magistratura.
*2. 6. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), alinea, sostituire le parole: l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti con le seguenti: l'ingresso in magistratura.
*2. 7. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**2. 8. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**2. 9. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*2. 10. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*2. 11. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1), 2), 3) e 4) con i seguenti:
1) che vengano banditi annualmente due concorsi, uno per l'accesso alla magistratura giudicante ed uno per la magistratura requirente;
2) che ciascun concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie a contenuto generale e specifico, in relazione alla carriera prescelta;
3) che la commissione di ciascun concorso sia nominata dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e che sia composta:
3.1.) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura giudicante, da giudici aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado in numero variabile, fra un minimo di dodici ed un massimo di sedici, e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame, fra un minimo di quattro ed un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità;
3.2.) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura requirente, da pubblici ministeri aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado in numero variabile, fra un minimo di dodici ed un massimo di sedici, e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame, fra un minimo di quattro ed un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato del pubblico ministero che eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti le funzioni di pubblico ministero.
*2. 12. Saponara.


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Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1), 2), 3) e 4) con i seguenti:
1) che vengano banditi annualmente due concorsi, uno per l'accesso alla magistratura giudicante ed uno per la magistratura requirente;
2) che ciascun concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie a contenuto generale e specifico, in relazione alla carriera prescelta;
3) che la commissione di ciascun concorso sia nominata dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e che sia composta:
3.1.) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura giudicante, da giudici aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado in numero variabile, fra un minimo di dodici ed un massimo di sedici, e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame, fra un minimo di quattro ed un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità;
3.2.) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura requirente, da pubblici ministeri aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado in numero variabile, fra un minimo di dodici ed un massimo di sedici, e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame, fra un minimo di quattro ed un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato del pubblico ministero che eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti le funzioni di pubblico ministero.
*2. 13. Buemi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1, con il seguente:
1) che siano banditi due concorsi distinti per l'accesso alla carriera della magistratura giudicante ed a quella della magistratura requirente.
2. 14. Buemi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: e che i candidati fino alla fine del numero.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
al numero 3), sostituire le parole da: e che sia nominata fino a: vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità con le seguenti: , disciplinando la composizione e le modalità di nomina e stabilendo, in particolare, che essa sia nominata con un unico decreto del Ministro della giustizia previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che sia composta da magistrati aventi almeno dieci ani di servizio, in un numero variabile fra un minimo di undici ed un massimo di sedici, e da docenti universitari ordinari, straordinari o associati in materie giuridiche, in un numero variabile fra un minimo di quattro ed un massimo di sei, e da avvocati patrocinanti in Cassazione, fra un minimo di due ed un massimo di quattro; che la funzione di presidente e quella di vicepresidente siano svolte da magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni direttive.

sopprimere il numero 4).
2. 15. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole da: e che i candidati fino alla fine del numero.

Conseguentemente:
alla medesima lettera, sopprimere il numero 4);
alla lettera
b) alinea, sostituire le parole da: al concorso fino a: funzioni


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requirenti con le seguenti: ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti.
2. 16. Fanfani, Mantini, Annunziata, Papini.

Alla lettera a), numero 1), sopprimere le parole: e che i candidati fino alla fine del numero.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 4).
2. 17. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
2. 19. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) che i concorsi siano articolati in distinte prove di esame, scritte ed orali, sulla base di materie a contenuto generale e specifico in relazione alla carriera prescelta.
2. 20. Buemi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , nonché in materie attinenti al diritto dell'economia.
2. 18. Mazzoni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*2. 21. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*2. 22. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) che le commissioni dei concorsi siano nominate con decreto del Ministro della giustizia previa delibera del Consiglio superiore della magistratura e che siano composte da un Presidente e da un Vice Presidente, da magistrati, aventi almeno cinque anni di servizio delle funzioni di secondo grado nella carriera relativa ai diversi concorsi, in un numero variabile fra un minimo di undici ed un massimo di sei, che la funzione di presidente e vice presidente siano svolte da magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni direttive di legittimità nella relativa carriera, che il numero dei componenti di ciascuna commissione sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate alla lettera c), numero 1) e, infine, che il numero dei componentidocenti universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati.
2. 23. Buemi.

Alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura con le seguenti: designata dal Consiglio superiore della magistratura e nominata con decreto del Presidente della Repubblica, quale presidente.
2. 24. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: docenti universitari di prima fascia con le seguenti: professori universitari ordinari.
2. 25. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: docenti universitari di prima fascia con le seguenti: professori universitari di prima fascia.


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Conseguentemente al medesimo numero sostituire le parole: docenti universitari con le seguenti: professori universitari.
2. 301. Vitali.

Alla lettera a), numero 3, sostituire le parole da: la funzione di presidente fino a: che eserciti con le seguenti: le funzioni di presidente e di vice presidente siano svolte da magistrati che esercitino da almeno tre anni.
2. 26. Maura Cossutta, Rizzo.

Alla lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: che il numero dei componenti docenti fino alla fine del numero.
2. 27. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
3-bis) che i professori universitari componenti della commissione siano docenti di diritto romano o di diritto civile o di procedura civile o di diritto penale o di procedura penale o di diritto amministrativo.
2. 28. Crosetto.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
2. 29. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 30. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, alla lettera b), alinea, sostituire le parole da: in magistratura fino alla fine della lettera, con le seguenti: alla magistratura giudicante coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed abbiano conseguito il diploma di idoneità presso la Scuola superiore delle professioni giudiziarie di cui all'articolo 3, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alla scuola sia determinato in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per l'accesso alla carriera di giudice;
b-bis) prevedere che ai concorsi banditi per l'accesso alla magistratura giudicante ed a quella requirente possano partecipare magistrati già nell'esercizio delle loro funzioni da almeno cinque anni ed avvocati con almeno cinque anni di professione previa frequentazione del corso di specializzazione di cui al secondo anno della Scuola superiore delle professioni giudiziarie ed il conseguimento del diploma di idoneità.

Conseguentemente:
al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) che fuori dai casi indicati dalla lettera b-bis) e, in via transitoria, dall'articolo 10, lettera c), non sia consentito il passaggio dalla carriera giudicante a quella requirente e viceversa;
all'articolo 3, comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole da: come ente autonomo fino alla fine del comma con le seguenti: di una Scuola superiore delle professioni giudiziarie, struttura didattica stabilmente organizzata dal Consiglio superiore della magistratura e dal Consiglio nazionale forense preposta all'attività di formazione, tirocinio e aggiornamento professionale di uditorigiudiziari, giudici, pubblici ministeri ed avvocati;
b) prevedere che la Scuola superiore delle professioni giudiziarie sia diretta da un comitato, della durata di quattro anni, composto da un giudice e da un pubblico ministero che esercitino funzioni di legittimità nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da due avvocati con almeno quindici anni di esercizio della


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professione nominati dal Consiglio nazionale forense e da tre professori universitari ordinari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale;
c) prevedere che nell'ambito del comitato i membri nominino il Presidente;
d) prevedere che i membri del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione di esame per l'ammissione alla Scuola;
e) prevedere che vengano istituite almeno tre sedi a competenza interregionale;
f) prevedere che a decorrere dalla entrata in funzione della Scuola superiore delle professioni giudiziarie annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi per l'ammissione alla carriera di giudice e di pubblico ministero ed all'esame di idoneità alla professione di avvocato;
g) prevedere che il primo anno del corso sia comune e che il secondo anno sia mirato all'approfondimento delle materie che caratterizzano le singole professioni giudiziarie ed alla formazione specifica degli aspiranti giudici, pubblici ministeri ed avvocati;
h) prevedere che alla fine del primo anno sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno;
i) prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso;
l) prevedere che alla fine del secondo anno di corso si consegua l'idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione alla carriera di giudice, di pubblico ministero ed all'esame di abilitazione alla professione di avvocato;
m) prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel caso di negativa valutazione finale.
*2. 31. Buemi.

Al comma 1, alla lettera b), alinea, sostituire le parole da: in magistratura fino alla fine della lettera, con le seguenti: alla magistratura giudicante coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed abbiano conseguito il diploma di idoneità presso la Scuola superiore delle professioni giudiziarie di cui all'articolo 3, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alla scuola sia determinato in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per l'accesso alla carriera di giudice;
b-bis) prevedere che ai concorsi banditi per l'accesso alla magistratura giudicante ed a quella requirente possano partecipare magistrati già nell'esercizio delle loro funzioni da almeno cinque anni ed avvocati con almeno cinque anni di professione previa frequentazione del corso di specializzazione di cui al secondo anno della Scuola superiore delle professioni giudiziarie ed il conseguimento del diploma di idoneità.

Conseguentemente:
al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) che fuori dai casi indicati dalla lettera b-bis) e, in via transitoria, dall'articolo 10, lettera c), non sia consen
tito il passaggio dalla carriera giudicante a quella requirente e viceversa;
all'articolo 3, comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole da: come ente autonomo fino alla fine del comma con le seguenti: di una Scuola superiore delle professioni giudiziarie, struttura didattica stabilmente organizzata dal Consiglio superiore della magistratura e dal Consiglio nazionale forense preposta all'attività di formazione, tirocinio e aggiornamento professionale di uditori giudiziari, giudici, pubblici ministeri ed avvocati;
b) prevedere che la Scuola superiore delle professioni giudiziarie sia diretta da


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un comitato, della durata di quattro anni, composto da un giudice e da un pubblico ministero che esercitino funzioni di legittimità nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da due avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione nominati dal Consiglio nazionale forense e da tre professori universitari ordinari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale;
c) prevedere che nell'ambito del comitato i membri nominino il Presidente;
d) prevedere che i membri del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione di esame per l'ammissione alla Scuola;
e) prevedere che vengano istituite almeno tre sedi a competenza interregionale;
f) prevedere che a decorrere dalla entrata in funzione della Scuola superiore delle professioni giudiziarie annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi per l'ammissione alla carriera di giudice e di pubblico ministero ed all'esame di idoneità alla professione di avvocato;
g) prevedere che il primo anno del corso sia comune e che il secondo anno
sia mirato all'approfondimento delle materie che caratterizzano le singole professioni giudiziarie ed alla formazione specifica degli aspiranti giudici, pubblici ministeri ed avvocati;
h) prevedere che alla fine del primo anno sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno;
i) prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso;
l) prevedere che alla fine del secondo anno di corso si consegua l'idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione alla carriera di giudice, di pubblico ministero ed all'esame di abilitazione alla professione di avvocato;
m) prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel caso di negativa valutazione finale.
*2. 32. Saponara.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: al concorso fino alla fine della lettera, con le seguenti: ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che siano in possesso di laurea in giurisprudenza.
2. 33. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: al concorso fino alla fine della lettera, con le seguenti: ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.
2. 34. Pisapia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
2. 35. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Lucidi, Grillini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
2. 36. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Lucidi, Grillini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
2. 37. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.


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Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
2. 38. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).
2. 39. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Lucidi, Grillini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente numero:
7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario ed hanno conseguito l'attestato di idoneità presso la Scuola Superiore delle professioni giuridiche.
2. 40. Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 41. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: anche in fino alla fine della lettera.
2. 42. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 43. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
2. 44. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).
2. 45. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
3) le prove, anche preliminari, del concorso pubblico per l'accesso alla magistratura siano uguali per tutti i candidati ammessi.
2. 284. Antonio Russo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) prevedere che all'esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali almeno un terzo in organi collegiali di primo grado e di appello ai quali sono assegnati anche in sovrannumero, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;
d-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, ove sia espresso dal Consiglio superiore della magistratura un giudizio attitudinale favorevole, la eserciti per almeno cinque anni;
d-quater) prevedere che, decorso tale periodo, il magistrato possa concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valutazione attitudinale;
d-quinquies) prevedere che la domanda sia accoglibile solamente se l'ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione del distretto competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura


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penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere f) e g).
*2. 46. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) prevedere che all'esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali almeno un terzo in organi collegiali di primo grado e di appello ai quali sono assegnati anche in sovrannumero, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;
d-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, ove sia espresso dal Consiglio superiore della magistratura un giudizio attitudinale favorevole, la eserciti per almeno cinque anni;
d-quater) prevedere che, decorso tale periodo, il magistrato possa concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valutazione attitudinale;
d-quinquies) prevedere che la domanda sia accoglibile solamente se l'ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione del distretto competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere f) e g).
*2. 47. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) prevedere che, dopo il tirocinio, i magistrati esercitino obbligatoriamente per tre anni la funzione giudicante in organi collegiali;
d-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, previo parere motivato del consiglio giudiziario, ove vi sia una valutazione attitudinale favorevole da parte del Consiglio superiore della magistratura, la eserciti per almeno otto anni;
d-quater) prevedere che, in caso di rigetto della domanda, questa possa essere riproposta non prima di tre anni;
d-quinquies) prevedere che il magistrato, decorso il periodo degli otto anni di esercizio della funzione scelta, possa comunque concorrere ad uffici della funzione diversa da quella esercitata, stabilendo che nel passaggio da una funzione all'altra sia destinato ad una sede di distretto di corte d'appello diverso da quello nel quale ha esercitato le funzioni precedenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere f) e g).
2. 48. Pisapia.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) prevedere che all'esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali almeno un terzo in organi collegiali, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;
d-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato possa svolgere la funzione giudicante o la funzione requirente;


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d-quater) che il magistrato non possa per 5 anni svolgere la funzione giudicante nel distretto in cui abbia svolto la funzione requirente.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere f) e g).
2. 49. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).
*2. 50. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).
*2. 51. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole da: e siano le seguenti fino alla fine della lettera con le seguenti: , giudicanti e requirenti.
2. 52. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 1) a 14) con i seguenti:
1) funzioni giudicanti e requirenti di merito, distinte in funzioni di primo e secondo grado;
2) funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;
3) funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità.
*2. 53. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 1) a 14) con i seguenti:
1) funzioni giudicanti e requirenti di merito, distinte in funzioni di primo e secondo grado;
2) funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;
3) funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità.
*2. 54. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
2. 55. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Lucidi, Grillini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).
2. 56. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Lucidi Grillini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).
2. 57. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 4).
2. 58. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini Lucidi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 5).
2. 59. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).
2. 60. Finocchiaro, Bonito, Kessler.


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Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 7) a 14) con il seguente:
7) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera h):
sostituire il numero 8) con il seguente:
8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore aggiunto della Repubblica, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità da non meno di tre anni, e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;
sostituire il numero 10) con il seguente:
10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità da non meno di otto anni, e che abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;
all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera l).
2. 62. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 9).
2. 61. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Subemendamento all'emendamento 2. 274.

All'emendamento 2. 274, sostituire le parole: o di primo grado elevato con le seguenti: e di primo grado elevato.
0. 2. 274. 1. Governo.

Al comma 1, lettera e), numero 9), sostituire le parole: di primo grado con le seguenti: giudicanti o requirenti di primo grado o di primo grado elevato.
2. 274. Vitali.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 10).
2. 63. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 11).
2. 64. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 12).
2. 65. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 13).
2. 66. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera e), numero 13), dopo le parole: funzioni direttive aggiungere le seguenti: giudicanti o requirenti.
2. 275. Vitali.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 14).
2. 67. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.


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Al comma 1, lettera e), numero 14), dopo le parole: direttive superiori aggiungere le seguenti: giudicanti o requirenti.
2. 276. Vitali.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:
15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità.
2. 277. Vitali.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*2. 68. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*2. 69. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:
f) prevedere che i magistrati siano sottoposti a valutazioni di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente;
f-bis) prevedere che la valutazione di professionalità debba riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno, nonché l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano circostanze atte a dimostrarla, specificando gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari ed i parametri per conseguire omogeneità di valutazioni;
f-ter) prevedere che i magistrati i quali hanno superato la terza valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera f-quater), possono concorrere per l'accesso alle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, alle funzioni semidirettive ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado e i magistrati i quali hanno superato la quinta valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera f-quater) possono concorrere per l'accesso alle funzioni di legittimità ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado;
f-quater) prevedere che all'inizio di ogni anno il Consiglio superiore della magistratura individui quanti posti concernenti funzioni di secondo grado, di legittimità, semidirettivi e direttivi siano stati messi a concorso nell'anno precedente; definisca a quanti magistrati possano essere attribuite le corrispondenti funzioni nell'anno in corso, in base al numero dei posti in tal modo individuati, incrementato del 50 per cento e proceda quindi alla valutazione di professionalità, sulla base del parere espresso dal Consiglio giudiziario, dei risultati delle ispezioni e di ogni altro utile elemento, assegnando adeguato punteggio e formulando la conseguente graduatoria, nonché legittimi a concorrere alle funzioni di cui alla lettera f-ter) i magistrati che si sono classificati in posizione non inferiore al numero come sopra individuato e disponga che i magistrati, i quali siano stati valutati positivamente ma si siano classificati in posizione inferiore, possano essere di nuovo classificati nel quadriennio successivo;
f-quinquies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio non positivo quando risultino deficienti uno o più parametri di valutazione e che in tal caso il Consiglio proceda a nuova valutazione dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. Ove tale secondo giudizio sia positivo, prevedere che il nuovo trattamento economico decorra solo dalla scadenza dell'anno;
f-sexies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri; che in tal caso il magistrato sia sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio, previa partecipazione ad uno o più corsi di


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qualificazione; che ove segua un secondo giudizio negativo, il magistrato sia dispensato dal servizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dalla presente legge.

Conseguentemente, alla lettera q):
numero 2), sopprimere le parole: , numero 2), prima parte;
numero 3), sopprimere le parole: , numero 3).
*2. 70. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:
f) prevedere che i magistrati siano sottoposti a valutazioni di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente;
f-bis) prevedere che la valutazione di professionalità debba riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e
l'impegno, nonché l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano circostanze atte a dimostrarla, specificando gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari ed i parametri per conseguire omogeneità di valutazioni;
f-ter) prevedere che i magistrati i quali hanno superato la terza valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera f-quater), possono concorrere per l'accesso alle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, alle funzioni semidirettive ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado e i magistrati i quali hanno superato la quinta valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera f-quater) possono concorrere per l'accesso alle funzioni di legittimità ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado;
f-quater) prevedere che all'inizio di ogni anno il Consiglio superiore della magistratura individui quanti posti concernenti funzioni di secondo grado, di legittimità, semidirettivi e direttivi siano stati messi a concorso nell'anno precedente; definisca a quanti magistrati possano essere attribuite le corrispondenti funzioni nell'anno in corso, in base al numero dei posti in tal modo individuati, incrementato del 50 per cento e proceda quindi alla valutazione di professionalità, sulla base del parere espresso dal Consiglio giudiziario, dei risultati delle ispezioni e di ogni altro utile elemento, assegnando adeguato punteggio e formulando la conseguente graduatoria, nonché legittimi a concorrere alle funzioni di cui alla lettera f-ter) i magistrati che si sono classificati in posizione non inferiore al numero come sopra individuato e disponga che i magistrati, i quali siano stati valutati positivamente ma si siano classificati in posizione inferiore, possano essere di nuovo classificati nel quadriennio successivo;
f-quinquies) prevedere che la valutazione di professionalità possa con
cludersi con un giudizio non positivo quando risultino deficienti uno o più parametri di valutazione e che in tal caso il Consiglio proceda a nuova valutazione dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. Ove tale secondo giudizio sia positivo, prevedere che il nuovo trattamento economico decorra solo dalla scadenza dell'anno;
f-sexies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri; che in tal caso il magistrato sia sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio, previa partecipazione ad uno o più corsi di qualificazione; che ove segua un secondo giudizio negativo, il magistrato sia dispensato dal servizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dalla presente legge.


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Conseguentemente, alla lettera q):
numero 2), sopprimere le parole: , numero 2), prima parte;
numero 3), sopprimere le parole: , numero 3).
*2. 71. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:
f) prevedere che i magistrati possano accedere alle funzioni di ogni natura, tipo, categoria e grado previa valutazione del Consiglio Superiore della magistratura della loro specifica attitudine a svolgerle.
2. 73. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1):
2. 74. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
2. 77. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole: , previo concorso per titoli ed esami,

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere i numeri 4 e 5.
2. 78. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
2. 79. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera f), numero 3), sopprimere le parole da: a seguito del concorso fino a: prima parte.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera l), numero 7.2) sopprimere le parole da: a seguito del concorso fino a: prima parte.
al medesimo comma, lettera l), numero 9.2) sopprimere le parole da: a seguito del concorso fino a: prima parte.
2. 302. Vitali.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).
2. 80. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).
2. 83. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere le parole: e per titoli ed esami, scritti ed orali,
2. 84. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera f), numero 5), dopo le parole: in particolare, che aggiungere le seguenti: , salva la prevalenza dei titoli attestanti l'attività svolta dal magistrato nell'espletamento delle sue funzioni giudiziarie,
2. 72. Oricchio.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere le parole: uno o.
2. 303. Vitali.


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Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere le parole da: , fatto salvo fino alla fine del numero.
2. 288. Vitali.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).
*2. 85. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).
*2. 86. Buemi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).
*2. 87. Saponara.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
**2. 88. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
**2. 89. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
**2. 90. Buemi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 1) e 2).
2. 92. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).
*2. 93. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il
numero 1).
*2. 94. Fanfani.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).
*2. 95. Buemi.

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 7) con i seguenti:
1) i vincitori di concorso per uditore giudiziario, destinati alle funzioni penali, debbano per i primi dieci anni esercitare le funzioni giudicanti, sia in composizione monocratica che in composizione collegiale;
2) il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente sia consentito ai magistrati che si sono distinti per equilibrio nel giudizio, per capacità professionale e per qualità personali e morali;
3) per il passaggio da una funzione ad un'altra funzione il Consiglio superiore della magistratura debba acquisire le note professionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), nonché il parere dei consigli giudiziari territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r), numero 2);
4) il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti sia consentito dopo un periodo minimo di cinque anni nell'esercizio effettivo delle funzioni e sia svolto presso un diverso circondario;
5) prevedere che il passaggio tra funzioni giudicanti o requirenti penali e funzioni giudicanti civili, sia consentito all'interno dello stesso circondario, fermo restando il periodo minimo di permanenza nelle funzioni di cui alla lettera e).
2. 91. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini.

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 6) con il seguente:
1) nell'ipotesi di passaggio del magistrato dalla funzione requirente a quella


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giudicante, il magistrato stesso, prima di assumere la funzione richiesta, frequenta utilmente un corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura.
2. 96. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) che, nel caso in cui i pubblici ministeri, dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale, vogliano passare alla carriera dei giudici, possano farlo con il concorso di cui al presente articolo, con obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di pubblico ministero, che comunque non può coincidere con quello individuato a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
2) che, nel caso in cui i giudici, dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale, vogliano passare alla carriera di pubblici ministeri, possano farlo con il concorso di cui al presente articolo, con obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di giudice, che comunque non può coincidere con quello individuato a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
*2. 75. Saponara.

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) che, nel caso in cui i pubblici ministeri, dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale, vogliano passare alla carriera dei giudici, possano farlo con il concorso di cui al presente articolo, con obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di pubblico ministero, che comunque non può coincidere con quello individuato a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
2) che, nel caso in cui i giudici, dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale, vogliano passare alla carriera di pubblici ministeri, possano farlo con il concorso di cui al presente articolo, con obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di giudice, che comunque non può coincidere con quello individuato a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
*2. 76. Buemi.

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole da: a concorsi fino alla fine del numero con le seguenti: al concorso ordinario di accesso alla carriera della magistratura requirente per l'assegnazione di posti vacanti nella carriera requirente, dopo aver frequentato il secondo anno della Scuola superiore delle professioni giuridiche ed aver conseguito il diploma di idoneità.
2. 97. Buemi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).
*2. 98. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).
*2. 99. Buemi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).
2. 100. Pisapia.


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Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).
*2. 101. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).
*2. 102. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).
*2. 103. Fanfani.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).
*2. 104. Buemi.

Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire, le parole da: a concorsi fino alla fine del numero, con le seguenti: al concorso ordinario di accesso alla carriera della magistratura giudicante per l'assegnazione di posti vacanti nella carriera giudicante, dopo aver frequentato il secondo anno della Scuola superiore delle professioni giuridiche ed aver conseguito il diploma di idoneità.
2. 106. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).
*2. 107. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il
numero 4).
*2. 108. Buemi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).
*2. 109. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera g), numero 5), dopo la parola: individui aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità di bilancio,
2. 350. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1, lettera g), numero 5), dopo le parole: i posti in soprannumero aggiungere le seguenti: , da riassorbire alle successive vacanze,.
2. 296. Vitali.

Al comma 1, lettera g), numero 5), sostituire le parole: ai numeri 1) e 2) con le seguenti: ai numeri 1) e 3).
Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sostituire le parole: ai numeri 1) e 2) con le seguenti: ai numeri 1) e 3).
*2. 334. Perlini.

Al comma 1, lettera g), numero 5), sostituire le parole: ai numeri 1) e 2) con le seguenti: ai numeri 1) e 3).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sostituire le parole: ai numeri 1) e 2) con le seguenti: ai numeri 1) e 3).
* 2. 342. Governo.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 6).
**2. 110. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 6).
**2. 111. Fanfani.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 7).
2. 112. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.


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Al comma 1, lettera g), numero 7), sostituire la parola: distretto con le seguenti: circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado.
2. 113. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera g), numero 7), sostituire la parola: distretto con la seguente: circondario.
2. 114. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
2. 115. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).
2. 116. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).
2. 117. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 3).
2. 118. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 4).
2. 119. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 5).
2. 120. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 6).
2. 121. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 7).
2. 122. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), numero 7), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni ed abbiano frequentato la terza valutazione di professionalità.

Conseguentemente:
alla medesima lettera:
al numero 8), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni ed abbiano superato la terza valutazione di professionalità;
al numero 9), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la quinta valutazione di professionalità ed abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;


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al numero 10), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la quinta valutazione di professionalità ed abbiano esercitato continuativamente funzioni inquirenti negli ultimi tre anni;
al numero 11), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità ed abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni ed abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m);
al numero 12), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità ed abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni ed abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m);
sopprimere i numeri 13 e 14;
sostituire il numero 15) con il seguente:
15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di corte d'appello cui possono accedere i magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni ed abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m);
sostituire il numero 16) con il seguente:
16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la Corte d'appello e di procuratore nazionale antimafia cui possono accedere magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alle lettera m);
al medesimo comma, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: delle commissioni di cui fino alla fine del numero, con le seguenti: del Consiglio superiore della Magistratura, dell'attitudine alla dirigenza, intesa come capacità organizzativa, di programmazione, di gestione e di valorizzazione delle attitudini dei magistrati e dei funzionari, nonché della capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e della capacità di attuare tempestivamente i necessari adattamenti organizzativi e gestionali; prevedere altresì che nella valutazione si tenga conto dei corsi di formazione specifica frequentati, delle esperienze direttive anteriori, ove esistenti, dell'enunciazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti.
2. 123. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera h), numero 7), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità.
2. 124. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera h), numero 7), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità.
2. 125. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).
2. 126. Finocchiaro, Bonito, Kessler.


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Al comma 1, lettera h), numero 8), sopprimere le parole da: , cui possono accedere fino alla fine del numero.
2. 127. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità.
2. 129. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la quinta valutazione di professionalità.
2. 128. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).
2. 130. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera h), numero 10), sopprimere le parole da: , cui possono accedere fino alla fine del numero.
2. 131. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 11).
2. 132. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), numero 11), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla successiva lettera m);
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: delle commissioni di cui fino alla fine del numero, con le seguenti: del Consiglio superiore della magistratura, dell'attitudine alla dirigenza, intesa come capacità organizzativa, di programmazione, di gestione e di valorizzazione delle attitudini dei magistrati e dei funzionari, nonché della capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e della capacità di attuare tempestivamente i necessari adattamenti organizzativi e gestionali; nella valutazione si tenga conto dei corsi di formazione specifica frequentati, delle esperienze direttive anteriori, ove esistenti, dell'enunciazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti.
*2. 133. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera h), numero 11), sostituire le parole da: , previo concorso
fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla successiva lettera m);

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: delle commissioni di cui fino alla fine del numero, con le seguenti: del Consiglio superiore della magistratura, dell'attitudine alla dirigenza, intesa come capacità organizzativa, di programmazione, di gestione e di valorizzazione delle attitudini dei magistrati e dei funzionari, nonché della capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e della capacità di attuare tempestivamente i necessari adattamenti organizzativi e gestionali; nella valutazione si tenga conto dei


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corsi di formazione specifica frequentati, delle esperienze direttive anteriori, ove esistenti, dell'enunciazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti.
*2. 134. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 12).
2. 135. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), numero 12), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m).
2. 138. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera h), numero 12), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m).
*2. 136. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera h), numero 12), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m).
*2. 137. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).
2. 139. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).
2. 140. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 15).
2. 141. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), numero 15), sopprimere le seguenti parole: , previo concorso per titoli,

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), numero 1), dopo le parole: incarichi direttivi aggiungere le seguenti: di primo grado.
*2. 142. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera h), numero 15), sopprimere le seguenti parole: , previo concorso per titoli,

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), numero 1), dopo le parole: incarichi direttivi aggiungere le seguenti: di primo grado.
*2. 143. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.


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Al comma 1, lettera h) numero 15), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine, con le seguenti: magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m).
2. 146. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m).
*2. 144. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m).
*2. 145. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 16).
2. 147. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), numero 16), sopprimere le parole: e di procuratore nazionale antimafia.
2. 337. Vitali.

Al comma 1, lettera h), numero 16), sopprimere le parole: , previo concorso per titoli,

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), numero 1), dopo le parole: incarichi direttivi aggiungere le seguenti: di primo grado.
2. 148. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m).
2. 151. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m).
*2. 149. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano


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esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m).
*2. 150. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 17).
2. 152. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 18).
2. 153. Finocchiaro, Rizzo, Mantini, Fanfani, Bonito, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera h), numero 18), sopprimere le parole: 13 e 14.

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: indicati rispettivamente 13) e al numero 14).
2. 289. Vitali.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
2. 154. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).
2. 155. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: previo concorso per titoli con le seguenti: previa specifica valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, della capacità di direzione e di organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo ai profili della giurisdizione di legittimità.
*2. 156. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: previo concorso per titoli con le seguenti: previa specifica valutazione, da parte del Consiglio superiore della
magistratura, della capacità di direzione e di organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo ai profili della giurisdizione di legittimità.
*2. 157. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: previo concorso per titoli con le seguenti: previa specifica valutazione,da parte del Consiglio superiore della magistratura, della capacità di direzione e di organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo ai profili della giurisdizione di legittimità.
*2. 158. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera i), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: o che le abbiano esercitate per il medesimo periodo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che le abbiano esercitate per il medesimo periodo.
2. 333. Falanga.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).
2. 159. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.


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Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo le parole: presso la Corte di cassazione aggiungere le seguenti: e di procuratore nazionale antimafia.
2. 336. Vitali.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 3).
2. 160. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).
2. 161. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 5).
2. 162. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).
2. 163. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera i), numero 6), sostituire le parole da: ancora due anni di servizio fino a: ultima parte; le con le seguenti: frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte; per il conferimento delle funzioni indicate ai numeri 1 e 2 è altresì richiesto che i magistrati abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo nel caso in cui le funzioni siano conferite al procuratore nazionale antimafia e due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo negli altri casi; le.
2. 340. Vitali.

Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere le parole da: , abbiano frequentato fino alla fine del numero.
2. 164. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*2. 165. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*2. 166. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera l), sostituire i numeri da 1) a 11) con i seguenti:
1) annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura acquisito il parere motivato del consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti;
2) per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti;
3) annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura acquisito il parere motivato del consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti;


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4) per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti;
5) ai fini di cui al numero 2), sia istituita una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni giudicanti, costituita da tre magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
7) annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura acquisito il parere motivato del consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado;
8) per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:
8.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado;
8.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;
9) annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura acquisito il parere motivato del consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado;
10) per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:
10.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado;
10.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;
11) ai fini di cui al numero 8), sia istituita una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
12) ai fini di cui al numero 10), sia istituita una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre


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professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
13) annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;
14) annualmente i restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, a domanda, vengano assegnati, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura su parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, a magistrati che esercitino da almeno cinque anni, diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303;
15) sia istituita una commissione di concorso alle funzioni di legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
16) i posti di cui ai numeri precedenti, messi a concorso e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; i posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura di cui ai numeri precedenti, e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a concorso;
17) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera si tenga conto prevalentemente dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni, anche mediante esame a campione dei provvedimenti dallo stesso adottati, nonché delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto e, in particolare, l'esame dei titoli sia incentrato, oltre che sulle eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, su tutti i provvedimenti giudiziari depositati in cancelleria dal magistrato concorrente nel corso dei quattro trimestri dei precedenti cinque anni indicati dalla commissione a seguito di sorteggio.
2. 167. Buemi.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 1).
2. 168. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 2).
2. 169. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3).
2. 170.
Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.1).
2. 171. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 3.1), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 305. Vitali.


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Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.2).
2. 172. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 3.2), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 306. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.3).
2. 173. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 3.3), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 307. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.4).
2. 174. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 3.4), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 308. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.5).
2. 175. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 3.5), sostituire la parola: assegna con la seguente: assegni.
2. 309. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.6).
2. 176. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 3.6), sostituire la parola: possono con la seguente: possano.
2. 310. Vitali.

Al comma 1, lettera l), numero 3.6), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
2. 177. Pisapia.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.7).
2. 178. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 3.7), sostituire la parola: hanno con la seguente: abbiano.
2. 311. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.8).
2. 179. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 3.8), sostituire la parola: valuta con la seguente: valuti.
2. 312. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4).
2. 180.
Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.1).
2. 181. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 313. Vitali.


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Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.2).
2. 182. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 4.2), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 314. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.3).
2. 183. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 4.3), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 315. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.4).
2. 184. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 4.4), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 316. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.5).
2. 185. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 4.5), sostituire la parola: assegna con la seguente: assegni.
2. 317. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.6).
2. 186. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 4.6), sostituire la parola: possono con la seguente: possano.
2. 318. Vitali.

Al comma 1, lettera l), numero 4.6), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
2. 187. Pisapia.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.7).
2. 188. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 4.7), sostituire la parola: hanno con la seguente: abbiano.
2. 319. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.8).
2. 189. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 4.8), sostituire la parola: valuta con la seguente: valuti.
2. 320. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 5).
2. 190.
Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 6).
2. 191.
Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.


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Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7).
2. 192.
Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.1).
2. 193. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 7.1), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 321. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.2).
2. 194. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 7.2), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 322. Vitali.

Al comma 1, lettera l), numero 7.2), sostituire le parole: che abbiano svolto venti anni con le seguenti: che abbiano svolto diciotto anni.

Conseguentemente, allo stesso numero, sostituire le parole: pur non avendo svolto venti anni con le seguenti: pur non avendo svolto diciotto anni.
2. 290. Vitali.

Al comma 1, lettera l), numero 7.2), sostituire la parola: hanno con la seguente: abbiano.
2. 323. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.3).
2. 195. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 7.3), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 324. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.4).
2. 196. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 7.4), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 325. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.5).
2. 197. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 7.5), sostituire la parola: assegna con la seguente: assegni.
2. 326. Vitali.

Al comma 1, lettera l), numero 7.5), dopo le parole: per titoli aggiungere le seguenti: o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali.
2. 291. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 8).
2. 198. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9).
2. 199. Finocchiaro, Bonito, Kessler.


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Al comma 1, lettera l), numero 9), dopo le parole: dell'incarico rivestito, aggiungere le seguenti: nonché sulle domande di tramutamento presentate dai sostituti porocuratori generali in servizio presso la Direzione Nazionale Antimafia,.
2. 292. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.1).
2. 200. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 9.1), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 327. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.2).
2. 201. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 9.2), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 328. Vitali.

Al comma 1, lettera l), numero 9.2), sostituire le parole: che abbiano svolto venti anni con le seguenti: che abbiano svolto diciotto anni.

Conseguentemente, allo stesso numero, sostituire le parole: pur non avendo svolto venti anni con le seguenti: pur non avendo svolto diciotto anni.
2. 293. Vitali.

Al comma 1, lettera l), numero 9.2), sostituire la parola: hanno con la seguente: abbiano.
2. 329. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.3).
2. 202. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 9.3), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 330. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.4).
2. 203. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 9.4), sostituire le parole: sono assegnati con le seguenti: siano assegnati.
2. 331. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.5).
2. 204. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera l), numero 9.5), sostituire la parola: assegna con la seguente: assegni.
2. 332. Vitali.

Al comma 1, lettera l), numero 9.5), dopo le parole: per titoli aggiungere le seguenti: o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali.
2. 294. Vitali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 10).
2. 205. Finocchiaro, Bonito, Kessler.


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Al comma 1, lettera l), numero 11), dopo le parole: si tenga conto prevalentemente aggiungere le seguenti: , sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo,
2. 206. Oricchio.

Al comma 1, lettera l), numero 11), dopo le parole: funzioni giudiziarie, aggiungere le seguenti: desunta da specifici e rilevanti elementi,
2. 207. Oricchio.

Al comma 1, lettera l), numero 11), sostituire la parola: sorteggiati con le seguenti: effettuato tramite sorteggio.
2. 335. Perlini.

Al comma 1, lettera l), numero 11), sopprimere le parole: , degli esiti dei provvedimenti adottati.
2. 285. Pisapia.

Al comma 1, lettera l), numero 11), dopo le parole: lavoro svolto aggiungere le seguenti: , tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato,
2. 208. Oricchio.

Al comma 1, lettera l), numero 11), sostituire le parole: e tale valutazione dei titoli non possa incidere sulla votazione finale in misura inferiore al 50 per cento con le seguenti: ; la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria.
2. 278. Vitali.

Al comma 1, lettera l), numero 11), aggiungere, in fine, le parole: ; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore generale presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. 280. Vitali.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).
2. 209.
Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera m), sopprimere i numeri 1) e 2).
2. 210.
Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).
2. 212.
Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera m), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:
1) i concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi consistono nella valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa.
2. 211.
Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: delle commissioni di cui ai numeri fino alla fine del numero con le seguenti: del Consiglio superiore della magistratura, dell'attitudine alla dirigenza, intesa come capacità organizzativa, di programmazione, di gestione e di


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valorizzazione delle attitudini dei magistrati e dei funzionari, nonché della capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e della capacità di attuare tempestivamente i necessari adattamenti organizzativi e gestionali; prevedere altresì che nella valutazione si tenga conto dei corsi di formazione specifica frequentati, delle esperienze direttive anteriori, ove esistenti, dell'enunciazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti.
2. 213.
Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera m) numero 1), dopo le parole: capacità organizzativa aggiungere le seguenti: e correttezza dei rapporti con le parti processuali, con indagati, imputati, persone offese e testimoni.
2. 214.
Pisapia.

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole da: il Ministro della giustizia sia legittimato fino alla fine del numero.
2. 215. Pisapia.

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: o la proroga.
2. 216. Pisapia.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).
2. 217. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo la parola: acquisiti aggiungere le seguenti: , se necessario,
2. 218. Pisapia.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 3).
2. 219. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera m), numero 3), dopo le parole: lettera i) aggiungere le seguenti: ad eccezione di quello del procuratore nazionale antimafia.
2. 338. Vitali.

Al comma 1, lettera m), numero 3), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: otto anni.
2. 220. Pisapia.

Al comma 1, lettera m), numero 3), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.
2. 221. Pisapia.

Al comma 1, lettera m), numero 3), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
2. 223. Pisapia.

Al comma 1, lettera m), numero 3), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
2. 222. Pisapia.

Al comma 1, lettera m), numero 3), sopprimere le parole: , acquisito il parere del Ministro della giustizia.
2. 224. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera m), numero 3), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
2. 225. Pisapia.


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Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 4).
2. 226. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera m), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: ; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.
2. 281. Vitali, Baldi.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 5).
2. 227. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera m), numero 5), sopprimere le parole: eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze.

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 8), sopprimere le parole: eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze.
2. 351. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).
*2. 228. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).
*2. 229. Pisapia.

Al comma 1, lettera m), numero 6), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni.
2. 230. Pisapia.

Al comma 1, lettera m), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: che possono essere prorogati a domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni.
2. 231. Pisapia.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).
2. 232. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 7) con il seguente:
7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere deltermine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza, nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
2. 282. Vitali, Baldi.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).
2. 233. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 9).
2. 234. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 10).
2. 235. Finocchiaro, Bonito, Kessler.


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Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 11).
2. 236. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera m), numero 11), sostituire la parola: nonché con la seguente: ovvero.
2. 295. Vitali.

Al comma 1, lettera m), numero 11), aggiungere, in fine, le parole: ; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. 283. Vitali.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).
2. 237. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: , in qualsiasi distretto, escluso con le seguenti: requirenti di legittimità ovvero di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da.
2. 339. Vitali.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
*2. 238. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
*2. 239. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: il ricollocamento in ruolo aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44, per i componenti del Consiglio superiore della magistratura,
2. 240. Vitali.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: , anche in soprannumero,
2. 352. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: anche in soprannumero, aggiungere le seguenti: da riassorbire alle successive vacanze,.
2. 297. Vitali.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) prevedere che i magistrati che hanno svolto funzioni di direttore generale nel Ministero della giustizia, i quali facciano domanda per un posto non direttivo e di grado inferiore, rispetto a quello corrispondente da essi rivestito in ambito amministrativo, debbano essere valutati, con riguardo all'anzianità, con il medesimo punteggio conferito al più anziano degli aspiranti. Prevedere che ai fini valutativi ad essi sia riconosciuto lo svolgimento di funzioni giudiziarie pari a quelle corrispondenti da essi svolte in ambito amministrativo.
2. 279. Perlini.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).
2. 242. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).


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Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: predette commissioni con le seguenti: commissioni di cui alle lettere l) e m).
2. 245. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera p), numero 1), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
2. 298. Vitali.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).
2. 246. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Subemendamenti all'emendamento 2. 353 della Commissione.

All'emendamento 2. 353 della Commissione, sostituire le parole: requirenti di legittimità con le seguenti: di avvocato generale presso la Suprema Corte di cassazione e di procuratore della Direzione nazionale antimafia.
0. 2. 353. 1. Bonito, Finocchiaro, Ruzzante.

All'emendamento 2. 353 della Commissione, sostituire le parole: requirenti di legittimità con le seguenti: di avvocato generale presso la Suprema Corte di cassazione.
0. 2. 353. 2. Bonito, Finocchiaro, Ruzzante.

Al comma 1, lettera p), numero 2), dopo le parole: predette commissioni aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per quelli che rivestano funzioni direttive requirenti di legittimità,
2. 353. La Commissione.

Subemendamenti all'emendamento 2. 299.

All'emendamento 2. 299, sopprimere la parola: comunque,
0. 2. 299. 1. La Commissione.

All'emendamento 2. 299, sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
0. 2. 299. 2. La Commissione.

Al comma 1, lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
2. 299. Vitali.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).
2. 247. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
p) prevedere che la progressione economica dei magistrati avvenga sulla base dell'anzianità e con riferimento alle funzioni di merito e di legittimità, fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente già conseguito.
*2. 243. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
p) prevedere che la progressione economica dei magistrati avvenga sulla base


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dell'anzianità e con riferimento alle funzioni di merito e di legittimità, fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente già conseguito.
*2. 244. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera q), numero 1), alinea, dopo le parole: si articoli aggiungere le seguenti: per un terzo mediante valutazioni, a periodicità biennale, del lavoro svolto, basate su elementi qualitativi e quantitativi e per due terzi.
2. 249. Crosetto.

Al comma 1, lettera q), numero 1), alinea, sopprimere la parola: 2),

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
2. 257. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera q), numero 1), alinea, sopprimere la parola: , 3).

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 3).
2. 258. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera q), numero 1), alinea, sostituire le parole: , 3) e 4) con le seguenti: e 3),

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 4).
*2. 259. Mazzoni.

Al comma 1, lettera q), numero 1), alinea, sostituire le parole: , 3) e 4) con le seguenti: e 3),.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 4).
*2. 344. Governo.

Al comma 1, lettera q), numero 4), sostituire le parole da: lettera n) fino alla fine del numero con le seguenti: lettera o) e dall'articolo 3, comma 1, lettera t), possano accedere alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale solo se abbiano svolto effettive funzioni giudiziarie, giudicanti o requirenti, rispettivamente per cinque, sei e dieci anni.
2. 300. Vitali.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) prevedere che in ambito di progressione economica dei magistrati:
1) sia soppresso l'istituto del «trascinamento»;
2) sia stabilito che spetti al Parlamento la competenza per le questioni applicative e di interpretazione relative a stipendi, indennità ed ogni altro beneficio economico spettante ai magistrati.
2. 260. Crosetto.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) prevedere che in ambito di progressione economica dei magistrati:
1) sia soppresso l'istituto del «trascinamento»;
2) il Ministro della giustizia riferisca annualmente al Parlamento sulle questioni insorte in merito all'applicazione delle norme concernenti le retribuzioni ed i trattamenti accessori e pensionistici dei magistrati ed in particolare sulle variazioni conseguenti a sentenze emesse dalla magistratura ordinaria o amministrativa e sulle relative motivazioni.
2. 261. Crosetto.


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Al comma 1, sopprimere la lettera r).
2. 262. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:
r)
prevedere che:
1) ogni magistrato non possa permanere presso la medesima sede per un periodo superiore ad otto anni, salva diversa previsione di legge;
2) i magistrati giudicanti che non espletano incarichi direttivi e semidirettivi, in particolare, possano esercitare presso la stessa sede, ove assegnati ad uffici articolati in più sezioni, le medesime funzioni, per un periodo massimo di otto anni;
3) ai soli fini di cui sopra, le funzioni giurisdizionali siano suddivise nelle seguenti:
3.1.) funzioni giudicanti penali;
3.2.) funzioni giudicanti penali di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare;
3.3.) funzioni giudicanti civili in materia di famiglia e diritti della persona;
3.4.) funzioni giudicanti civili in materia fallimentare e di esecuzione;
3.5.) funzioni giudicanti civili in materia di lavoro e previdenziale;
3.6.) funzioni giudicanti civili in altre materie;
4) ogni magistrato giudicante non possa esercitare continuativamente, anche in modo promiscuo con altre, le medesime funzioni presso lo stesso ufficio cui è tabellarmente assegnato per un periodo superiore ad otto anni;
5) i magistrati giudicanti che esercitano le funzioni presso il tribunale per i i minorenni e quelli addetti al tribunale di sorveglianza non possano esercitare continuativamente tali medesime funzioni presso la stessa sede per più di otto anni; gli stessi magistrati possano esercitare le medesime funzioni presso gli stessi tribunali per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione per un periodo di otto anni a funzioni giudicanti diverse o ad altra sede sede giudiziaria;
6) le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali, eccetto quelle direttive e semidirettive, non possano essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso circondario; sia possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, ad altra sede giudiziaria;
7) le funzioni di pubblico ministero presso le corti di appello, eccetto quelle direttive e semidirettive, non possano essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso distretto;
8) le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni non possano essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso distretto; sia possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per i minorenni per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, ad altra sede giudiziaria;
9) per i magistrati chiamati a fare parte della direzione distrettuale antimafia o delegati dal procuratore distrettuale, la permanenza continuativa presso lo stesso ufficio di procura non possa essere superiore complessivamente ad otto anni;
10) i magistrati addetti alla procura nazionale antimafia non possano esercitare continuativamente tali funzioni per un periodo superiore ad otto anni ovvero riassumere le stesse funzioni se non dopo essere stati assegnati a funzioni diverse per un periodo di otto anni;


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11) per quanto riguarda la Corte di cassazione, la proposta del primo presidente di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, assicuri che sia mutato almeno un quarto dei magistrati addetti alla trattazione degli affari delle singole sezioni cui gli stessi già erano stati assegnati;
12) non possano essere assegnati ai magistrati per i quali siano in scadenza i termini di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appaia probabile entro i medesimi termini, salva la possibilità di proroga degli stessi termini di permanenza per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate eccezionali esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine;
13) costituisca titolo di preferenza assoluta la necessità di tramutamento ai sensi della presente norma;
14) costituisca titolo di preferenza assoluta, in sede di assegnazione tabellare presso lo stesso ufficio cui presta servizio il magistrato nell'ambito di uffici articolati in più sezioni, la necessità di esercizio di differenti funzioni.
2. 263. Oricchio.

Al comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:
r) prevedere che:
1) le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali, eccetto quelle direttive e semidirettive, non possano essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso circondario; sia possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, ad altra sede giudiziaria;
2) le funzioni di pubblico ministero presso le corti di appello, eccetto quelle direttive e semidirettive, non possano essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso distretto;
3) le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni non possano essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso distretto; sia possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per i minorenni per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, ad altra sede giudiziaria;
4) per i magistrati chiamati a fare parte della direzione distrettuale antimafia o delegati dal procuratore distrettuale, la permanenza continuativa presso lo stesso ufficio di procura non possa essere superiore complessivamente ad otto anni;
5) i magistrati addetti alla procura nazionale antimafia non possano esercitare continuativamente tali funzioni per un periodo superiore ad otto anni ovvero riassumere le stesse funzioni se non dopo essere stati assegnati a funzioni diverse per un periodo di otto anni;
6) non possano essere assegnati ai magistrati del pubblico ministero, per i quali siano in scadenza i termini di permanenza di cui sopra, processi la cui definizione non appaia probabile entro i medesimi termini, salva la possibilità di proroga degli stessi termini di permanenza per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate eccezionali esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine;
8) costituisca titolo di preferenza assoluta la necessità di tramutamento ai sensi della presente norma.
2. 304. Oricchio.


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Al comma 1, sopprimere la lettera s).
2. 265. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1).
2. 266. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 2).
2. 267. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).
2. 268. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 4).
2. 269. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, il seguente numero:
5) nei tribunali e nelle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di regione è istituito il direttore generale che, d'intesa con il magistrato capo dell'ufficio giudiziario, svolge le funzioni previste dai numeri precedenti; il direttore generale è nominato dal capo ufficio tra esperti di amministrazione giudiziaria; il relativo contratto di lavoro di diritto privato con durata quinquiennale, salvo rinnovo alla scadenza o risoluzione anticipata con provvedimento motivato; le spese relative sono a carico del Ministero della giustizia che fissa annualmente il tetto della retribuzione.
2. 270. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo con le seguenti: tutte le corti di appello.
*2. 271. Buemi.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo con le seguenti: tutte le corti di appello.
*2. 273. Bonito, Fanfani, Finocchiaro, Mantini.

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo con le seguenti: tutti i tribunali aventi sede presso il capoluogo di regione.
2. 272. Fanfani, Bonito, Mantini, Finocchiaro.

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: nominato dal Ministro con le seguenti: vincitore di specifico concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero.
2. 286. Pisapia.

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.
2. 287. Pisapia.


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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, lettera b), sono ammessi al concorso per l'ingresso in magistratura coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, se iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998/1999.
2. 02. Pisapia.