Allegato B
Seduta n. 476 del 14/6/2004


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

BALLAMAN. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
nell'ottobre del 2001 la CMO 1 (Commissione Medica Ospedaliera) di Roma ha riconosciuto che il linfoma di Hodking riscontrato al tenente Filippo Montaperto era stato causato dalle radiazioni ionizzanti dell'uranio impoverito utilizzato nei Balcani e dai vaccini somministrati;
i componenti della suddetta Commissione sono stati sostituiti quasi subito dopo;
in data 10 dicembre 2002, con foglio n. 20/7790 decreto 473 posizione 7790, il Ministero della difesa Direzione Generale per il Personale Militare VI reparto 20 Divisione, ha rifiutato il riconoscimento della causa di servizio al caporale maggiore scelto Corrado Di Giacobbe, deceduto il 6 novembre 2001 a causa del linfoma di Hodking, notificando il tutto alla famiglia nel marzo del 2003;
centinaia di altri militari reduci dalle missioni nei Balcani, e le loro famiglie, sono in attesa di sapere se e quando potranno avere diritto alla causa di servizio;
al momento questa patologia ha già causato venti morti tra i reduci dei Balcani;
questo Governo, al contrario del precedente, ha sempre manifestato interesse affinché il solo «ragionevole dubbio» costituisse presupposto per il riconoscimento almeno della causa di servizio -:
quali siano stati i criteri che hanno portato alla revoca dei componenti della CMO 1 di Roma e se e quando tali criteri sono stati applicati ad altre CMO;
se al tenente Montaperto sarà riconosciuta la causa di servizio;
il motivo per il quale il CPPO (Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie), composto da medici militari, ha annullato le motivazioni del C.M.O. espresse in merito alla patologia riscontrata al tenente Di Giacobbe;
se dall'esplosione del caso «sindrome dei Balcani» siano stati adottati idonei strumenti di protezione per i militari impiegati nei territori balcanici.
(4-05981)

Risposta. - La definizione delle pratiche di pensione privilegiata e di equo indennizzo è una attività complessa che prevede l'acquisizione obbligatoria di pareri dei competenti organi tecnici, sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte o delle lesioni riportate dai dipendenti civili e militari dello Stato.
Tale attività veniva in precedenza svolta dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che, con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre


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2001, n. 461, ha assunto la denominazione di comitato di verifica per le cause di servizio, mantenendo inalterati, nella sostanza, i compiti e le prerogative del precedente organismo, ma con la differenza che i componenti sono nominati ora con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed operano presso quel dicastero.
Il comitato di verifica - organo collegiale indipendente che ha poteri decisionali in virtù della normativa vigente in materia - deve esprimere un parere che si qualifica quale obbligatorio e vincolante, in merito alla dipendenza da causa di servizio di un'infermità.
Nel caso del capitano Filippo Montaperto il comitato, interessato dall'amministrazione della difesa in data 24 luglio 2003, deve ancora esprimersi sull'infermità «Morbo di Hodking - variante scleronodulare - in fase di quiescenza clinica», da cui è affetto l'ufficiale.
Il fatto che il personale della commissione medico ospedaliera di Roma che ha espresso il proprio giudizio nei confronti della patologia del capitano Montaperto sia stato avvicendato negli incarichi - nell'ambito del medesimo centro militare di medicina legale di Roma e al pari, peraltro, di numerosi altri ufficiali medici - rientra nel quadro del processo di riordino delle commissioni mediche ospedaliere ed è in relazione all'istituzione delle commissioni mediche
Task Force destinate allo smaltimento dei carichi di lavoro arretrati.
Nel caso del caporal maggiore scelto Adolfo Corrado Antonio Di Giacobbe da un attento esame dell'ulteriore documentazione medico-legale pervenuta in data 28 luglio 2003 (verbale n. 750 del 20 maggio 2002 redatto dalla CMO di Bari) è emersa un'oggettiva discordanza con le motivazioni espresse nel decreto n. 473 del 10 dicembre 2002 e pertanto l'amministrazione della difesa, nell'esercizio del potere di autotutela, ha provveduto ad annullare il provvedimento di reiezione di cui ai citato decreto.
Inoltre a seguito della domanda di pensione indiretta presentata in data 7 gennaio 2002 l'amministrazione difesa ha inoltrato richiesta di parere al comitato di verifica per le cause di servizio.
Relativamente all'adozione di adeguati strumenti di protezione per i militari impiegati in Teatro balcanico, si sottolinea che:
a) i militari destinati all'impiego operativo nei Balcani vengono opportunamente indottrinati in Patria e sottoposti a specifica profilassi vaccinale;
b) assetti specializzati del 7o Reggimento NBC (Nucleare-Batteriologico-Chimico) presenti nel territorio balcanico sono in grado di effettuare la ricognizione ed il monitoraggio ambientale di varie aree per accertare i livelli e la tipologia di radioattività;
c) il personale militare e civile della Difesa impiegato in Bosnia e Kosovo è sottoposto al protocollo di monitoraggio sanitario che prevede una visita medica ed un pannello di indagini di laboratorio eseguite preliminarmente all'impiego in quelle aree e successivamente al rientro con cadenza periodica per la durata di cinque anni.

Tale monitoraggio ha trovato attuazione a tutela del personale in servizio, impiegato nei territori di Bosnia e Kosovo a far data dal 1o agosto 1994, a cura delle strutture della sanità militare sin dal 2001.
Per i militari nel frattempo congedati, l'effettuazione del monitoraggio è stata condizionata dalla promulgazione di un decreto interministeriale, previsto ai sensi dell'articolo 4-
bis della stessa legge, che ha visto la luce il 22 ottobre 2002.
Tale decreto ha identificato modalità e responsabilità all'interno del Servizio sanitario nazionale per la messa in atto dell'iniziativa.
È opportuno, inoltre, precisare che, mentre il controllo sanitario preliminare e successivo all'impiego in area di operazioni, essendo finalizzato anche ad una verifica di idoneità, non è eludibile da parte dei singoli interessati, i successivi accertamenti periodici, avendo finalità esclusivamente preventiva, sono da intendersi vincolati ad una espressione di consenso informato.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.


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BATTAGLIA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
è stata istituita la CUD, (Commissione unica sui dispositivi medici), in attuazione dell'articolo 57 della legge finanziaria per il 2003;
la Commissione ha il compito di definire ed aggiornare il repertorio di dispositivi medici e di classificarli in classi e sottoclassi;
tra i dispositivi da valutare sono compresi carrozzine, protesi d'arto, cateteri, pannoloni, sacchi di raccolta per stomizzati, tutti presidi dalla cui appropriatezza dipende la qualità della vita di tante persone disabili, non autosufficienti, stomizzate;
pertanto una verifica di tali dispositivi non può limitarsi ad una valutazione di carattere finanziario ma deve tenere conto della specificità delle diverse patologie;
di conseguenza sarebbe stato opportuno prevedere nella Commissione una rappresentanza delle associazioni di utenza più rappresentative in particolare delle persone disabili e degli stomizzati -:
se non ritenga opportuno ed urgente adottare iniziative normative volte a integrare la CUD con la rappresentanza delle associazioni di utenti più rappresentative.
(4-07661)

Risposta. - La Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), istituita con decreto del Ministro della salute del 1o ottobre 2003, si compone di esperti, nominati sia a livello statale che regionale, la cui professionalità è stata oggetto di attenta valutazione da parte delle competenti Commissioni parlamentari che hanno espresso il proprio preventivo parere al riguardo, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il comma 4 dello stesso articolo prevede che la Commissione, qualora ravvisi la necessità di approfondimenti su specifiche tematiche, possa avvalersi, invitandoli alle proprie riunioni, dell'apporto di esperti nazionali e stranieri.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

BATTAGLIA e MOSELLA. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Ispels (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro) rappresenta un importante presidio, presente sul territorio nazionale e nelle varie regioni, per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
da più parti viene annunciato un taglio di circa il 50 per cento dei fondi stanziati dal Ministro della salute per detto istituto;
con tale riduzione si pregiudica irrimediabilmente non solo l'ordinaria gestione, ma anche il pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'istituto stesso;
detta riduzione impedirà ogni forma di ricerca e di azione concreta a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
tutto ciò avviene mentre nel Paese rimane alta la mortalità per cause da lavoro e professionali -:
cosa intendano fare per evitare che le attività di ricerca, prevenzione e tutela della salute dei lavoratori promosse dall'Ispels vengano inesorabilmente compromesse.
(4-07809)

Risposta. - I fondi relativi al funzionamento dell'istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro («ISPESL»), vengono stanziati su apposita unità previsionale di base (upb) e capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della Salute, secondo quanto determinato dalla Tabella «C» della legge finanziaria, nella quale sono riportati gli


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stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge, la cui quantificazione annua è demandata alla legge stessa.
Nel corso dell'esercizio finanziario 2003, il ministero dell'economia delle finanze ha disposto una integrazione di euro 20.000.000 a favore dell'ISPESL, mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (articolo 9-
ter della legge n. 468 del 1978) in aggiunta a quanto già stanziato in bilancio.
La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), nella Tabella «C», in relazione al decreto legislativo n. 268 del 1993 concernente il riordinamento dell'ISPESL, ha disposto uno stanziamento di euro 68.302.000, nella misura già prevista dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con una flessione di euro 1.591.000 rispetto all'iscrizione in bilancio del precedente esercizio; la richiamata integrazione di euro 20.000.000, disposta nel corso dell'esercizio 2003, non è stata riportata per l'esercizio finanziario dell'anno in corso.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

BATTAGLIA, TURCO, LOLLI e RUTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
con la legge finanziaria per il 2003 non è stato rifinanziato l'istituto del reddito minimo di inserimento, che di conseguenza terminava il 31 dicembre 2002;
il ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva predisposto, comunque, un prolungamento dell'intervento sino al giugno 2003, impegnandosi a coprire il 50 per cento della spesa lasciando alle regioni l'onere di coprire la restante somma;
le amministrazioni comunali hanno ricevuto il contributo per il quale il ministero si era impegnato;
a tutti i cittadini percettori del Reddito minimo di inserimento è stato garantito per i primi sei mesi del 2003 lo stesso contributo che era stato erogato negli anni precedenti;
risulta all'interrogante che i cittadini di Isernia, invece, hanno percepito un contributo inferiore del 35,88 per cento rispetto al contributo degli anni precedenti, e che il comune di Isernia dichiara di avere dovuto ridurre le quote a causa di una riduzione del trasferimento da parte del ministero -:
se corrisponda al vero che il comune di Isernia abbia percepito una quota minore alla cifra prevista, fatto che gli avrebbe impedito di mantenere, nei sei mesi di prolungamento del Reddito minimo di inserimento, lo stesso contributo mensile garantito negli anni precedenti;
in caso contrario, quali sino le ragioni della riduzione del trasferimento e se non ritenga che il comune di Isernia abbia determinato un rilevante danno economico ai cittadini percettori del Reddito minimo di inserimento, compromettendo gli esiti di un intervento finalizzato al superamento di forme di emarginazione e di esclusione sociale.
(4-08977)

Risposta. - In relazione alla interrogazione parlamentare in discorso, si rappresenta che il finanziamento ex reddito minimo di inserimento, assegnato al comune di Isernia quale contributo straordinario per il primo semestre dell'anno 2003, previsto nel riparto del Fondo nazionale politiche sociali 2003, è stato pari a euro 466.035.
Si specifica che per la determinazione delle quote da assegnare ai comuni è stato assunto come parametro di riferimento il finanziamento erogato nell'anno 2002, per il biennio 2001-2002.
In particolare, si evidenzia che al comune di Isernia sono state complessivamente assegnate le seguenti somme: per il biennio 1998-1999 lire 1.422.000.000; per il biennio 2001-2002 rispettivamente lire


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1.464.150.000 per il primo anno e in euro 932.070 per il secondo anno.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

BORRELLI, MARIOTTI e CRISCI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
Poste italiane spa continua a chiudere uffici postali periferici in tutta Italia;
è la situazione che si sta presentando per gli uffici postali di San Vito Marina e Sant'Apollinare in comune di San Vito Chetino, che corrono il rischio di essere chiusi al pari degli uffici che servono comunità con meno di 500 famiglie;
spesso Poste Italiane intervengono senza concordare la chiusura o la riduzione dei servizi con le amministrazioni locali interessate o agendo comunque malgrado le giuste obiezioni e resistenze;
queste iniziative hanno costi sociali elevati, soprattutto in zone già penalizzate, o comunque lontane dal comune di riferimento;
esse provocano gravi disagi alle persone anziane, costituiscono una ulteriore penalizzazione per paesi e frazioni già in difficoltà per insufficienti servizi scolastici e sanitari, oltre che per carenza di altri servizi pubblici importanti, e non contribuiscono certo al radicamento dei giovani e della popolazione residente;
molte volte inoltre la chiusura degli uffici postali provoca un costo complessivo più alto a carico della collettività, e non si capisce quindi perché farlo, visto che si tratta di risorse pubbliche;
anche se vi fosse un costo aggiuntivo, sarebbe opportuno metterlo a carico di quel servizio universale che lo Stato si impegna a garantire a tutti i cittadini;
occorre non penalizzare le comunità periferiche e i cittadini più deboli e meno fortunati -:
se sia a conoscenza dei problemi suesposti e se e quali iniziative intenda attuare per evitare che una esasperata logica di profitto aziendale provochi gravi danni sociali e sperpero di risorse pubbliche e se comunque l'amministrazione comunale di San Vito Chetino e gli abitanti delle frazioni di San Vito Marina e Sant'Apollinare, possano contare sul regolare funzionamento degli uffici postali in questione.
(4-09028)

Risposta. - In merito all'atto di sindacato ispettivo in esame si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.
Il ministero delle comunicazioni - quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.
Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.
Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in relazione ai lamentati disagi verificatisi negli uffici postali di San Vito Marina e Sant'Apollinare, in provincia di Chieti, ha comunicato quanto segue.
La medesima società nel significare che è proprio interesse mantenere e, ove possibile, potenziare la presenza capillare degli uffici postali sul territorio nazionale, sia pure entro i limiti di una gestione economica equilibrata, ha precisato che gli uffici postali di San Vito Marina e Sant'Apollinare, entrambi ubicati nel territorio del comune di San Vito Chietino sono stati effettivamente interessati, in talune giornate,


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da una riduzione dell'orario di apertura, nel periodo compreso tra novembre 2003 e febbraio 2004, per il verificarsi di una concomitanza di fattori organizzativi del tutto transitori ed eccezionali; attualmente, infatti, secondo quanto precisato dalla concessionaria, lo svolgimento del servizio avviene nella più assoluta normalità.
La medesima società ha, infine, comunicato che non trova riscontro la paventata ipotesi di chiusura degli uffici postali in parola, in quanto al momento non sussiste alcuna iniziativa in tal senso, perché, in linea generale, particolare impegno viene dedicato agli uffici situati nei piccoli comuni nei confronti dei quali sono state intraprese varie iniziative, anche attraverso un'offerta commerciale mirata, che ne favorisse la valorizzazione e l'aumento dei flussi di traffico.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

CATANOSO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la rete Internet è il mezzo di comunicazione più rapido e sempre più diffuso, oramai indispensabile nella sfera privata, lavorativa ed istituzionale;
la nuova tecnologia ADSL riveste una sempre maggiore importanza nell'ambito delle comunicazioni e dei servizi via Internet;
l'abilitazione delle linee di Fiumefreddo di Sicilia non comporterebbe nessun intervento materiale sulle linee stesse e quindi nessun disagio per gli utenti, ma solo un aggiornamento della centrale;
molti paesi limitrofi già beneficiano di questo servizio, si rende necessario pertanto intervenire al fine di colmare l'anacronistico divario tecnologico oggi esistente;
la possibilità di sottoscrivere contratti ADSL permetterebbe alle famiglie ed ai professionisti di godere di notevoli vantaggi sia dal punto di vista economico (risparmi sulla bolletta) che dal punto di vista lavorativo (possibilità di fruire di servizi più evoluti) -:
se non ritiene opportuno intraprendere ogni idonea iniziativa di propria competenza affinché vengano poste in essere le condizioni necessarie all'abilitazione del servizio ADSL anche nel territorio del comune di Fiumefreddo di Sicilia;
quali ulteriori misure il Governo intende adottare per far sì che il territorio di Fiumefreddo di Sicilia e in generale l'economia produttiva della provincia di Catania abbia adeguate opportunità di sviluppo, anche con riferimento al servizio di collegamento internet a banda larga ADSL.
(4-08386)

Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame, si ritiene anzitutto opportuno far presente che i problemi relativi alle priorità strategiche aziendali rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della società Telecom, nei confronti dei quali il Governo non ha alcuna possibilità di intervenire.
Tuttavia allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, non si è mancato di interessare la società Telecom stessa la quale ha comunicato che la zona di Fiumefreddo di Sicilia, dove non vi è attualmente la copertura ADSL, potrebbe rivelarsi interessante e produttiva per gli investimenti nel settore della banda larga.
In proposito, infatti, Telecom Italia ha evidenziato che la tecnologia di cui trattasi richiede l'impiego di considerevoli investimenti di capitali per l'utilizzo dei quali l'azienda non può non tenere conto della produttività dagli stessi derivante.
La scelta delle zone in cui provvedere al cablaggio, pertanto, non si basa su considerazioni di tipo geografico, ma su criteri e parametri economici che tengono conto del potenziale di mercato delle diverse aree, al fine di individuare quelle che possiedono caratteristiche tali da far ipotizzare un'adeguata remunerazione degli investimenti effettuati.


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A completamento di informazione la suddetta società ha comunicato che per la diffusione della larga banda su tutto il territorio nazionale sono stati investiti oltre un miliardo di euro che hanno consentito la copertura di 1300 comuni e l'83 per cento degli utenti internet e che è nelle previsioni l'ampliamento della copertura stessa, nei limiti e nel rispetto dei princìpi di economicità e redditività propri di ogni investimento produttivo.
D'altra parte, ha concluso la società Telecom, allo scopo di permettere comunque l'accesso alla larga banda su tutto il territorio nazionale senza discriminazioni nei confronti dei comuni minori o meno remunerativi, è stata recentemente introdotta una offerta basata sulla tecnologia satellitare.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

CAZZARO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la situazione degli Uffici Postali ubicati nella Riviera del Brenta e nel Miranese, in provincia di Venezia, è arrivata ad un punto di altissima criticità, per la cronica mancanza di portalettere e per la dotazione di mezzi di trasporto scarsi e obsoleti;
il personale che ricopre il ruolo di portalettere presso questi Uffici Postali è sempre stato ridotto al minimo, a ciò si aggiunga il fatto che i posti lasciati vacanti nel corso degli anni, per pensionamento o licenziamento volontario del personale, non sono mai stati ricoperti con nuove assunzioni, creando un fortissimo scompenso nel sistema del recapito e obbligando il personale rimasto a sopperire alla carenza con l'uso smisurato degli straordinari e con un incredibile accumulo di ferie non godute;
per arrivare ad una soglia minima di funzionalità il servizio dovrebbe essere integrato, nella zona qui considerata, con circa 28 unità, ma, considerando la necessità di garantire le sostituzioni, il bisogno effettivo di personale per la provincia di Venezia ammonta a complessive 100 unità;
negli ultimi cinque anni, hanno prestato servizio in questi uffici, una decina di ragazzi con contratti di lavoro temporaneo (perlopiù trimestrali), i quali non sono mai stati assunti in via definitiva perché considerati «apprendisti» e quindi, visto che il contratto applicabile in questi casi prevede un'età inferiore ai 24 anni, questi ragazzi sono rimasti esclusi;
al problema della carenza di personale si aggiunge un altro disagio importante, relativo agli scooter usati dei portalettere, che sono vecchi e obsoleti e necessitano di continue manutenzioni, con attese di qualche settimana nei casi più gravi, in quanto per tutta la zona indicata, c'è un'unica officina a disposizione ed è situata a Dolo; non essendoci altri mezzi per sostituire quelli momentaneamente in riparazione, il portalettere si trova appiedato in una zona molto vasta e nell'impossibilità di raggiungere tutte le abitazioni per molti giorni;
nonostante l'impegno del personale attualmente in servizio, la giacenza di posta presso gli Uffici Postali ha raggiunto livelli preoccupanti, con grave danno anche per i cittadini, che non possono contare su un servizio efficiente. Parte della posta, quella di carattere pubblicitario, periodicamente viene rimossa dagli uffici in cui è accatastata e se ne perdono le tracce;
alle numerose segnalazioni fatte pervenire alla Direzione Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni, non sono conseguite azioni o provvedimenti atti a risolvere questo grave problema. D'altra parte, la Direzione Provinciale lamenta una sostanziale e continuata carenza di fondi da parte del Ministero competente;
appare all'interrogante che tale situazione posta in essere da parte dell'Ente Poste e Telecomunicazioni, sia frutto di una gestione poco oculata, che mirando al


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puro risparmio mette in crisi un servizio così importante per i cittadini -:
se il Ministro non ritenga di intervenire presso Poste italiane affinché sia ripristinato presso gli Uffici Postali della Riviera del Brenta e del Miranese, la dotazione organica di portalettere necessaria a risolvere il problema sia della consegna sia della grave giacenza di posta, riportando a livelli di normalità l'impegno di lavoro del personale attualmente in servizio, dotandolo anche di idonei mezzi di locomozione, fondamentali per coprire territori vasti come quelli considerati.
(4-08081)

Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame, si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.
Il ministero delle comunicazioni - quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.
Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.
Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in relazione alla lamentata «cronica mancanza di portalettere» negli uffici postali della riviera del Brenta e delle zone del Miranese, in provincia di Venezia, che avrebbe determinato un «uso smisurato degli straordinari e un incredibile accumulo di ferie non godute» a carico del dipendente personale ivi applicato, ha comunicato quanto segue.
Nel territorio della provincia di Venezia, suddiviso in 325 zone di recapito, il servizio è normalmente svolto da 339 unità.
Solo in presenza di flussi di traffico particolarmente intensi - secondo quanto precisato dalla società stessa - si ricorre solitamente alle cosiddette prestazioni flessibili e/o alla ripartizione del lavoro per areole.
La concessionaria ha reso, poi, noto che nel corso del 2003, per fronteggiare periodi di particolare impegno lavorativo, è stato utilizzato lo strumento dei contratti di lavoro a tempo determinato, con un impegno complessivo di 115 unità.
Secondo quanto riferito tuttavia, in qualche isolata occasione, si è verificata qualche criticità, comunque prontamente risolta, sia a causa della particolare abbondanza della corrispondenza da recapitare sia per la scarsa conoscenza della toponomastica da parte del personale chiamato a sostituire le unità mancanti.
Poste Italiane, inoltre, nel precisare che nel citato ambito territoriale i dati statistici relativi al lavoro straordinario non si discostano sostanzialmente dai valori medi registrarti sul restante territorio nazionale, ha evidenziato che il personale dipendente dalla filiale di Venezia ha usufruito di una quantità di giorni ferie superiore alla media nazionale.
Con riferimento, inoltre, ai mezzi di trasporti utilizzati dai portalettere applicati nello stesso ambito territoriale, la società Poste Italiane ha fatto presente che, nel corso del 2001, quasi tutti i veicoli a disposizione sono stati sostituiti con mezzi di trasporto nuovi, coperti da un contratto di manutenzione ordinaria, straordinaria e periodica.
A completamento d'informazione la società Poste ha comunicato che tale contratto prevede oltre a ogni tipo di riparazione, anche, la possibilità, in presenza di avarie di particolare importanza, di procedere alla temporanea sostituzione del mezzo con un altro veicolo equivalente.
Nel caso di impossibilità ad ottenere tale assistenza la società, nell'ambito delle garanzie contrattuali, ha previsto l'eventualità di provvedere direttamente al noleggio di un


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veicolo sostitutivo oppure, in ultima ipotesi, di autorizzare il portalettere all'uso del mezzo proprio.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

CIRIELLI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nel lontano 1995, in applicazione della sentenza del TAR - Toscana n. 788 del 27 settembre 1993, l'INPDAP di Livorno, in virtù del riconosciuto diritto al computo nella buonuscita dell'indennità pensionabile «di polizia o di impiego operativo», indennità regolamentate da leggi quali la n. 121 del 1981 articolo 43, la n. 78 del 23 agosto 1983 e la n. 69 del 27 marzo 1974, corrispondeva, ad un congruo numero di anziani Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in pensione, somme di danaro mediamente variabili tra i 35 e i 40 milioni di vecchie lire (18000-20000 Euro);
in data 19 dicembre 2003, il suddetto Ufficio Provinciale INPDAP, in applicazione della sentenza di appello del Consiglio di Stato n. 1785 del 10 novembre 1999, inoltrava ai suddetti Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, l'ingiunzione a restituire le somme percepite all'epoca in misura raddoppiata ed entro e non oltre i 30 giorni;
tale richiesta ha posto in una situazione di notevole difficoltà economica le famiglie dei suddetti Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ormai ultra settantenni, che, ovviamente, trovano difficoltà nel reperire le suddette somme di denaro -:
se e quali iniziative, anche di natura normativa, intenda adottare per risolvere il problema dei Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri sopra indicati, con particolare riferimento alla possibilità di promuovere una Sanatoria o un parziale condono, come già avvenuto nelle Leggi Finanziarie del 1997 e del 2002 e precisamente con le leggi n. 662 del 23 dicembre 1996, articolo 1, commi da 260 a 262 e la legge n. 448 del 28 dicembre 2001, articolo 38, commi da 7 a 9, o in alternativa la rateizzazione, nel medio lungo termine, delle somme da restituire.
(4-08729)

Risposta. - Con riferimento all'atto parlamentare in esame si comunica quanto riferito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
Come ricordato nell'atto ispettivo la questione inerisce alle buonuscite corrisposte ad alcuni sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in applicazione di una sentenza del Tar Toscana del 1993 successivamente riformata dal Consiglio di Stato.
Con mandati emessi nel dicembre 1995, in esecuzione della sentenza del TAR Toscana n. 788/93, l'INPDAP aveva liquidato nei confronti di alcuni sottufficiali dell'Arma dei carabinieri maggiori somme derivanti dalla riliquidazione dell'indennità di buonuscita comprensiva dell'indennità di impiego operativo, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Contestualmente gli interessati venivano informati che i suddetti pagamenti erano effettuati con riserva di ripetizione degli importi qualora, all'esito dell'impugnativa di appello, il Consiglio di Stato avesse accolto la tesi sostenuta dall'istituto.
A seguito dell'appello proposto dall'INPDAP avverso la suddetta sentenza, il Consiglio di Stato, con decisione n. 1785 del 10 novembre 1999, ha ritenuto non utile l'indennità di impiego operativo ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.
L'ufficio provinciale di Livorno, che doveva provvedere all'avvio della procedura di recupero delle somme dovute, ha manifestato la propria disponibilità a prendere in esame eventuali richieste di restituzioni rateali dei debiti, proprio in considerazione degli elevati importi da corrispondere.
Laddove tali richieste sono pervenute, sono stati concordati piani di rientro generalmente di sei mesi.
Allo stato attuale, alcuni interessati hanno estinto il debito in unica soluzione, mentre altri hanno già provveduto ad effettuare i primi versamenti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.


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CUSUMANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'innalzamento delle pensioni minime disposto dall'articolo 38 della legge finanziaria per il 2002 ad un milione di vecchie lire, pari a 516,46 euro, successivamente elevato, a partire dal corrente anno, a 525,89 euro mensili prevede, per gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti il limite anagrafico dell'età pari a sessanta anni -:
se, considerata la particolare situazione di disagio di queste specifiche categorie di pensionati di invalidità o inabilità, non si ritenga opportuno, sotto il profilo dell'equità sociale, adottare iniziative normative dirette ad abolire tale requisito anagrafico o, quanto meno rivederlo abbassandolo in misura sostanziale, anche in considerazione del fatto che la spesa per l'adeguamento delle pensioni minime si è rivelata inferiore alle previsioni.
(4-08555)

Risposta. - In merito alla rilevante problematica dell'incremento dei trattamenti pensionistici a favore dei soggetti svantaggiati, si fa presente quanto segue.
L'articolo 38, della legge n. 448 del 2001, al comma 4, nel disporre che i benefìci incrementativi previsti dalla stessa legge siano concessi in favore degli invalidi civili totali, o sordomuti, o ciechi civili assoluti, titolari di pensione o di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti di reddito richiesti per accedere alle agevolazioni sociali, ma che abbiano un'età pari o superiore a sessanta anni, esclude dal beneficio in parola i soggetti di età inferiore.
La disposizione da un lato mira a favorire situazioni di
handicap grave, che pongono il soggetto in condizione di dover usufruire con maggiore frequenza di ausili sanitari, assistenziali per la normale conduzione di vita. D'altro lato, si deve tenere conto della necessità di contenere la spesa previdenziale, al fine della sostenibilità economica dell'impegno.
Si è trattato, comunque, di un primo significativo intervento, diretto a potenziare gli esistenti strumenti per i casi di maggiore emergenza sociale.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

ALBERTA DE SIMONE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
presso la VII Commissione permanente, Cultura scienza e istruzione, in data 15 gennaio 2003, nell'ambito della discussione delle proposte di legge riguardanti la scuola, il Ministro Moratti in merito alla proposta di legge n. 354, presentata dall'interrogante, di introduzione nella scuola dei temi relativi all'informazione e all'educazione sessuale, come materia interdisciplinare, ha dichiarato che sarebbe stata presa in considerazione la relativa problematica;
tale intenzione viene testualmente riportata nel resoconto sommario della seduta della VII Commissione del 15 gennaio 2003: «rispetto all'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole, sollevata dal deputato Alberta De Simone, il Ministro Letizia Moratti dichiara di non voler entrare nel merito della questione poiché questa non è materia che rientra nella legge delega; che intende, tuttavia, fornire assicurazioni rispetto al fatto che, all'interno di quella che abbiamo definito «educazione all'affettività» verrà preso in considerazione, nei modi e nelle formule che verranno in seguito studiate con gli esperti, anche tale problema;
considerato che, ricerche e studi approfonditi svolti da scienziati, pedagogisti ed esperti, negli ambiti del loro operare hanno più volte evidenziato che l'insufficiente consapevolezza degli alunni e delle alunne, a partire dai più piccoli, in merito alla sfera relazionale, affettiva e sessuale produce conseguenze gravi, dai disturbi più lievi della personalità fino alla trasmissione o contrazione di malattie come l'Aids;


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visto che nella riforma della scuola del Ministro Moratti non compare alcuna indicazione riferita all'informazione e all'educazione sessuale nelle scuole, sia pure intesa nell'ambito dell'educazione all'affettività, e che nel frattempo nessun provvedimento è stato preso al riguardo -:
se intenda dare seguito alle assicurazioni rilasciate nella VII Commissione circa l'inserimento, nei modi più opportuni concordati con gli esperti, in merito alla necessità che la scuola fornisca ai propri alunni le informazioni e gli approfondimenti adeguati per contribuire in modo serio ad un efficace e al sano sviluppo della sfera sessuale ed affettiva della prima infanzia, dell'adolescenza e della giovinezza.
(4-08629)

Risposta. - Con l'atto parlamentare cui si risponde, l'interrogante, nel richiamare il proprio intervento, in data 15 gennaio 2003, sui temi relativi all'informazione e all'educazione sessuale - durante la discussione, in Commissione cultura, del disegno di legge recante la definizione delle norme generali sull'istruzione, divenuto legge n. 53 del 28 marzo 2003, - e la replica del Ministro Moratti, in data 21 gennaio 2003, chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare al riguardo.
In merito occorre far presente che i temi dell'educazione sessuale afferiscono al più ampio tema dell'educazione all'affettività ovvero ad una di quelle educazioni trasversali che sono presenti nelle indicazioni nazionali sui piani di studio personalizzati dei segmenti scolastici del primo ciclo di istruzione. Dette indicazioni, com'è noto, sono state allegate al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e fanno parte integrante del medesimo decreto.
Questi temi vanno affrontati dai docenti con la particolare delicatezza dovuta al fatto che la Costituzione assegna alla famiglia un primario ruolo nell'educazione rispetto al quale la scuola concorre anche se con un forte ruolo.
D'altronde già oggi, nelle scuole di ogni ordine e grado, i docenti, ed in particolare quelli di scienze, forniscono puntuali informazioni sugli apparati riproduttivi, sulla genetica, sulle malattie cromosomiche, eccetera.... Sono inoltre diffusamente adottati sussidi audiovisivi che trattano con scientificità l'argomento e che hanno supportato adeguatamente l'instaurarsi di una didattica interdisciplinare.
Peraltro le esperienze condotte non hanno mancato di svolgersi in un contesto interattivo con le famiglie in ragione del ruolo loro assegnato.
Si ricorda anche che in merito alla educazione all'affettività indicazioni metodologiche di intervento e ambiti di approfondimento e sviluppo, sono presenti nel progetto «Missione Salute», realizzato d'intesa tra il Ministero interrogato e il Ministero della salute, con il quale si intende offrire occasioni, spunti, tavoli ed itinerari di lavoro, consulenza, coinvolgendo in maniera strutturale tutti i protagonisti del processo educativo: docenti, dirigenti, famiglie e studenti.
Il supporto informativo è costituito da sei fascicoli, integrativi dei percorsi che le scuole attuano nella loro autonomia, destinati agli studenti e alle loro famiglie, che trattano temi relativi all'alimentazione, alla sessualità, alle dipendenze, al
doping, alla donazione del sangue e degli organi, ai servizi di primo soccorso e ai rischi di incidenti. I fascicoli sono accompagnati da un manuale rivolto ai docenti, con suggerimenti, spunti e paradigmi didattici di lavoro.
Le attività informative-formative rivolte ai docenti e ai genitori hanno sempre preceduto la distribuzione dei materiali.
A livello provinciale sono state attivate dai direttori scolastici regionali iniziative di informazione-formazione rivolte soprattutto ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti della scuole secondarie superiori. In alcuni casi le iniziative hanno coinvolto anche le altre istituzioni del territorio, come regioni, province e comuni, ed in particolare le AUSL che sempre collaborano con la scuola sui temi trattati dal progetto.
Il progetto è arricchito dall'apertura di un
forum telematico di discussione e consulenza, riservato agli studenti, ai docenti e alle famiglie, governato da una équipe di


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medici e psicologi che intervengono in rete per interloquire professionalmente con chi, mantenendo l'anonimato, intenderà chiarire e chiarirsi in via ulteriore i problemi e le conoscenze scientifiche implicate dai diversi argomenti trattati nei fascicoletti.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

TITTI DE SIMONE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'insegnamento della Storia della Resistenza è per il nostro Paese patrimonio fondante e fondamentale, parte integrante della nostra cultura e ispiratrice delle nostre istituzioni;
esiste in Italia l'INSMLI: Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, costituito nel 1949, riconosciuto con legge n. 3 del 1967 che si propone «di assicurare la più completa e ordinata documentazione di tale movimento dalle sue origini antifasciste alla liberazione e di promuoverne lo studio storico e la conoscenza nell'ambito di una più generale considerazione della storia del fascismo e dell'Italia contemporanea, a mezzo di periodici e di altre pubblicazioni a carattere scientifico, nonché a mezzo di convegni e di altre iniziative di studio. Esso ha sede in Milano» (articolo 1 dello Statuto);
tra le altre cose l'INSMLI, con esperienza ormai ventennale ed all'interno di un'ampia produzione pedagogico-didattica e scientifico-teorica, svolge un servizio rivolto agli insegnanti di storia e propone spazi di intervento e di interazione riguardo ai temi dell'insegnamento della storia del Novecento, nonché riguardo ai progetti di innovazione e ricerca nella didattica della storia;
l'attività dell'INSMLI è coadiuvata dal contributo di 65 istituti di storia della Resistenza presenti sul territorio nazionale e federati con lo stesso istituto;
esiste una convenzione tra il MIUR e l'INSMLI che prevede la possibilità di utilizzare personale docente distaccato presso gli istituti e grazie al quale è assicurata l'attività degli stessi i quali, in assenza di detto personale, avrebbero serie possibilità di sopravvivenza;
nonostante si sia ormai a settembre il Miur non ha ancora emanato gli atti necessari a rendere operativo il distacco degli insegnanti presso le sedi locali dell'INSMLI determinando disagi alle scuole, agli stessi insegnanti e agli alunni -:
se non ritenga di dovere, nei tempi più brevi possibili, adottare i provvedimenti necessari a rendere operativo il distacco dei docenti presso le sedi locali dell'INSMLI prima dell'inizio dell'anno scolastico.
(4-09228)

Risposta. - Con l'atto parlamentare cui si risponde, l'interrogante chiede che vengano adottati in tempi brevi i provvedimenti necessari per rendere operativo il distacco di personale docente presso l'Istituto Nazionale di Storia del Movimento di Liberazione in Italia.
L'amministrazione ha disposto in passato, per effetto di leggi specifiche, comandi di personale docente presso enti ed organismi culturali che sono posti sotto la vigilanza del ministero per i beni e le attività culturali.
In particolare, in virtù della legge 16 gennaio 1967, n. 3, attributiva della personalità giuridica di diritto pubblico all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia e che stabiliva la possibilità di ricorrere al comando di personale docente della scuola per assicurare il funzionamento dell'istituto, è stata disposta anche in favore di detto ente l'assegnazione di comandi di personale della scuola.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 419 che, nell'ambito di un generale «riordinamento degli enti pubblici nazionali» ha previsto procedure di privatizzazione, fusione o unificazione strutturale,


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detto ente è stato interessato da un processo di privatizzazione. Infatti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2002 e con successivo decreto ministeriale 27 dicembre 2002, adottato dal ministero vigilante, il medesimo è stato trasformato in persona giuridica di diritto privato.
A seguito di questa nuova veste giuridica assunta dall'ente, sono sorte perplessità sulla possibilità di continuare a disporre comandi di personale docente.
Occorre anche precisare che l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 419 del 1999 in materia di riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali introduce lo speciale meccanismo della provvista, applicabile agli organismi già pubblici che hanno assunto personalità giuridica di diritto privato in virtù del quale, sulla base di apposite convenzioni o concessioni con le autorità ministeriali competenti gli enti possono continuare a gestire nell'interesse del ministero contraente compiti e funzioni pubbliche svolte dall'ente privatizzato dietro corrispettivo, tale dovendosi intendere la provvista di risorse finanziarie, strumentali e/o umane.
Nella considerazione che l'istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia continua a svolgere funzioni di rilevante interesse pubblico, ed in particolare, attività di formazione e aggiornamento dei docenti, di ricerca, mediazione e consulenza didattica ed inoltre svolge attività di raccolta, conservazione e valorizzazione di materiale documentario riguardante la storia dell'ultimo periodo, si è pervenuti, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 3 a stipulare apposita convenzione, in data 3 ottobre 2003, in base alla quale il ministero assegna personale docente in posizione di comando, corrispondente ad un contingente di n. 58 unità, pari al precedente contingente ridotto del 10 per cento come previsto dal medesimo articolo 3.
Con la su indicata convenzione il ministero e l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia si impegnano a coordinare l'attuazione di un programma comune nell'ambito della didattica della storia, che prevede iniziative di promozione della professionalità docente e, in stretta connessione con le istituzioni scolastiche, si impegnano anche a promuovere e monitorare, nell'ambito dei processi di innovazione delineati dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, attività di ricerca-azione finalizzate all'individuazione dei nuclei fondamentali dell'insegnamento della storia contemporanea ed alla riflessione sugli obiettivi generali del processo formativo.
Ciò è stato immediatamente comunicato ai direttori degli uffici scolastici regionali i quali, per quanto di competenza, hanno adottato i relativi provvedimenti di comando per l'anno scolastico 2003-2004.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

DELBONO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
risultano concluse le attività formative di numerosi corsi di specializzazione polivalente per insegnante di sostegno, istituiti presso alcune facoltà di scienze della formazione ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975;
tali corsi di specializzazione polivalente hanno avuto come finalità principale l'effettiva realizzazione del diritto all'istruzione ed alla integrazione scolastica, garantito dalla Carta costituzionale a tutti i cittadini, compresi quelli più svantaggiati e più deboli, come gli studenti portatori di handicap;
le suddette norme costituzionali a garanzie del diritto all'istruzione ed integrazione scolastica delle persone disabili sono state recepite nella legge-quadro n. 104/1992, ed in particolare, nell'articolo 14, che andrebbe applicato in combinato con l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 460 del 24 novembre 1998;


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il diploma di specializzazione, conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, è riconosciuto come abilitante per l'accesso alla docenza su posti di sostegno, ma non consente una stabilizzazione sul posto di lavoro dei docenti che ne risultano in possesso, poiché tale diploma di specializzazione non assume anche un valore di «abilitazione», requisito necessario per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presso l'amministrazione scolastica;
in virtù della legge n. 104 del 1999 sono state altresì attivate, in quasi tutte le università italiane, le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario denominate SISS (per la sezione secondaria) e le nuove lauree in scienze della formazione primaria (per la sezione primaria), alle quali si accede con accesso limitato, in virtù della legge n. 306 del 27 ottobre 2000;
tali università vengono autorizzate a rilasciare dei diplomi di specializzazione e di laurea, riconosciuti come abilitanti per l'insegnamento di sostegno ai soggetti portatori di handicap;
in conseguenza appare palese la discriminazione operata su tutti quei docenti che, nel frattempo, si sono specializzati o a breve andranno a specializzarsi per il sostegno mediante i corsi istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975;
la suddetta legge n. 306/2000 non consente anche a questi ultimi docenti di possedere un titolo «abilitante» per l'insegnamento su posti di sostegno, come al contrario avviene, per quei docenti specializzatisi con le SISS e quei docenti laureatisi con la nuova laurea specialistica in scienze della formazione primaria;
continua così a perdurare nell'intero Paese una mortificante ed alienante condizione di precariato per tale categoria di docente specializzato per il sostegno mediante i corsi istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975;
anche ad essi non viene ancora proposto ed attivato alcun percorso riservato e/o alternativo per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento;
sarebbe opportuna una modifica della disciplina in vigore, nel senso di applicare le norme del comma 6-bis della legge n. 306 del 2000 anche a favore di coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno conseguito presso le facoltà di scienze della formazione delle università italiane, ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975 e di consentire a tutti coloro che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, presso le facoltà di scienze della formazione delle università italiane, ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1988 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, di essere ammessi a sostenere un esame di Stato integrativo post-specializzazione, nelle università organizzatrici;
sarebbe altresì opportuno che tale esame di Stato si sostenesse al termine del corso svolto e che avesse valore di prova concorsuale valida ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, limitatamente alla classe di concorso e/o alla tipologia di posto comune d'insegnamento relativa al titolo di studio posseduto per l'accesso ai suddetti corsi di specializzazione;
tale innovazione dovrebbe applicarsi anche a tutti coloro che frequentano i corsi biennali di specializzazione istituiti


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limitatamente alle sezioni di scuola primaria, ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, presso le Facoltà di scienze della formazione delle Università Italiane, e che si concluderanno improrogabilmente entro il 31 dicembre 2002 -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere in ordine alla difficile situazione esposta ed in particolare quale sia il suo giudizio in relazione alla possibilità di effettuare un corso riservato per coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap.
(4-02068)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame relativa agli insegnanti precari in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, conseguito ai sensi del decreto ministeriale in data 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che, non essendo in possesso anche della prescritta abilitazione all'insegnamento, non possono iscriversi nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Al riguardo, si comunica che per la soluzione del problema rappresentato è stato emanato il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.
Il suddetto decreto-legge dispone, all'articolo 2, che nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo sulla formazione degli insegnanti attuativo dell'articolo 5 della legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati agli insegnanti in possesso della prescritta specializzazione al sostegno degli alunni disabili e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1o settembre 1999 alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
I corsi in argomento sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti, sulla base di modalità definite con apposito decreto ministeriale.
Il decreto-legge recepisce il testo, già approvato dalla VII Commissione del Senato, del disegno di legge adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 settembre 2003, con il quale il Governo, dopo avere tentato di risolvere il problema con un atto amministrativo, si era attivato per risolverlo già nell'anno accademico 2003-2004. La complessità dell'
iter parlamentare non ha però consentito l'approvazione in tempo utile del disegno di legge, da qui l'esigenza di intervenire con un decreto-legge.
Va, peraltro, ricordato che la categoria di docenti di cui trattasi, pur potendosi iscrivere nelle graduatorie permanenti soltanto dopo il conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento, partecipa alla procedura di conferimento delle supplenze, nella quale, comunque, precede, per le attività di sostegno, anche i docenti abilitati, inseriti nelle graduatorie permanenti, senza il possesso del titolo di specializzazione nell'area di integrazione scolastica per allievi disabili.
Per completezza di informazione, si comunica infine che, per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, già costituite in ciascuna provincia ai sensi del decreto direttoriale 17 aprile 2003 e successive integrazioni, è stato emanato il decreto direttoriale 21 aprile 2004, nel quale sono state recepite le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.


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DELL'ANNA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il MIUR intende attuare a partire dall'anno scolastico 2003-2004 la riorganizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole in una prospettiva di espansione generalizzata degli appalti, come previsto dall'articolo 35 della legge finanziaria per il 2003;
lo stesso intende perseguire la riorganizzazione dei servizi attraverso i seguenti interventi:
a) anticipo al 2004 della scadenza della Convenzione-Quadro stipulata con i Consorzi che prevedeva la prosecuzione degli appalti fino al 2006 allo scopo di far cessare la procedura di infrazione avviata dall'Unione europea;
b) attuazione a partire dall'anno scolastico 2003-2004 della sentenza del Consiglio di Stato che riconosce agli ex lavoratori socialmente utili utilizzati presso le istituzioni scolastiche il diritto alla riserva del 30 per cento dei posti vacanti per le assunzioni, come previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999;
c) applicazione a partire dall'anno scolastico 2004-2005 della Convenzione-Quadro CONSIP di cui all'articolo 35, comma 9, della legge finanziaria per il 2003, alla quale potranno aderire prioritariamente le scuole interessate alla esternalizzazione dei servizi di pulizia;
le organizzazioni sindacali della scuola SNALS, CGIL, CISL e UIL ritengono che i suddetti interventi comporteranno una riduzione degli spazi occupazionali in quanto:
a) non assicurano agli ex LSU la stabilizzazione promessa;
b) penalizzano doppiamente i lavoratori precari della scuola inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze per effetto del congelamento del 25 per cento dei posti, oggi base per il finanziamento degli appalti e per effetto della riserva dei posti che verrebbe concessa ai lavoratori ex LSU;
per le organizzazioni sindacali SNALS, CGIL, CISL e UIL Scuola occorre evitare contrapposizioni tra due categorie che hanno in comune la precarietà del lavoro, attraverso:
1) il recupero in disponibilità della quota di organici congelata per gli appalti (25 per cento), al fine di riequilibrare i livelli occupazionali dei lavoratori precari rispetto al riconoscimento della riserva del 30 per cento ai lavoratori ex LSU;
2) l'individuazione di un adeguato contingente di posti per la stipula di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
è necessaria una soluzione tempestiva per evitare rilevanti conflitti sociali nei territori interessati che potrebbero avere ripercussioni sull'avvio del prossimo anno scolastico -:
quali urgenti interventi intenda attuare il Ministro dell'istruzione, università e ricerca affinché venga assicurata la certezza occupazionale degli interessati e garantito il normale avvio del prossimo anno scolastico.
(4-07014)

Risposta. - L'amministrazione interrogata in data 7 giugno 2001 ha stipulato una convenzione con quattro consorzi, in applicazione del decreto ministeriale n. 65 del 2001 che prevedeva fino al 30 giugno 2006, la stabilizzazione degli L.S.U. presenti nelle istituzioni scolastiche al 30 giugno 2001.
La convenzione suddetta è stata censurata dall'Unione Europea con procedura di infrazione n. 2002/4476 ex articolo 226 Trattato CEE, con invito a caducare con effetto immediato l'operatività della convenzione stessa, in quanto non rispondente alla normativa comunitaria in materia di pubblici appalti.
A tale infrazione si è posto rimedio con la modifica del decreto ministeriale n. 65 del 2001 che ha anticipato al 2004 la scadenza della convenzione quadro. Tale provvedimento sottoscritto dal Ministero interrogato e da quello del lavoro e delle


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politiche sociali è alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze.
Per assicurare che i soggetti, attualmente impegnati nei servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche, possano proseguire nelle attività finora svolte alle dipendenze dei quattro citati consorzi, l'amministrazione ha chiesto ed ottenuto la collaborazione del ministero dell'economia e delle finanze attraverso la Consip spa.
Tale società sta elaborando progetti di indizione di nuove gare che possano coinvolgere oltre gli ex LSU di cui trattasi anche i lavoratori dipendenti da ditte i cui contratti di appalto, nei quali lo Stato è subentrato agli enti locali, sono stati prorogati fino al 2004.
Per quanto concerne la decisione del Consiglio di Stato n. 6803 sezione VI del 12 dicembre 2002, che riconosce agli ex lavoratori socialmente utili utilizzati presso le istituzioni scolastiche il diritto alla riserva del 30 per cento dei posti, si precisa che tale decisione si riferisce alla mancata immissione in ruolo di alcuni L.S.U. (in totale 9) presenti nella regione Puglia che nell'anno scolastico 2000-2001 non beneficiarono della citata riserva. La decisione del predetto consesso ha trovato seguito attraverso l'adozione dei provvedimenti di esecuzione da parte del dirigente del centro servizi amministrativi di Brindisi.
Non è possibile estendere ad altri non ricorrenti gli effetti della decisione del Consiglio di Stato, in quanto le varie leggi finanziarie fanno esplicito divieto di estensione di giudicati. Ciò senza considerare che non risultano essere state proposte altre impugnative sulle presunte mancate immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2000-2001.
Per quanto riguarda, invece, l'applicabilità o meno della riserva del 30 per cento prevista dall'articolo 45 comma 8, della legge n. 144 del 1999 a favore dei ex LSU
impegnati nei servizi di pulizia delle scuole alle dipendenze dei quattro Consorzi, l'Amministrazione ha presentato formale richiesta di parere al Consiglio di Stato, anche in vista del fatto che dovrà dar corso alle assunzioni nei ruoli del personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2004-2005, già deliberate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si assicura che in caso di parere positivo da parte del Consiglio medesimo circa l'applicabilità ai predetti ex LSU della riserva in questione, gli stessi potranno essere assorbiti dall'amministrazione e i posti in organico di collaboratore scolastico, congelati nelle scuole in cui erano presenti ex LSU nella misura del 25 per cento, saranno senza altro conferiti ai lavoratori precari della scuola inseriti nelle graduatorie al fine di garantire l'equilibrio dei livelli occupazionali.
Per quanto riguarda, infine, l'esternalizzazione dei servizi di pulizia previsti dall'articolo 35, comma 9, della legge finanziaria per il 2003 si fa presente che la CONSIP spa non ha ancora adottato la convenzione-quadro.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

DI GIOIA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
con due precedenti interrogazioni l'interrogante aveva posto la necessità, al Ministro competente, di intervenire con urgenza, nei confronti di Poste italiane Spa, affinché si arrivasse, al più presto, all'apertura di un nuovo ufficio postale nella città di Lucera;
alla prima interrogazione, presentata in data 30 gennaio 2002 (5-00587) il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Giancarlo Innocenzi, rispondeva in Commissione il 23 luglio 2002, affermando, tra l'altro, «nel particolare caso di Lucera è in effetti emersa la necessità dell'apertura di un ulteriore ufficio postale nella zona settentrionale della città;
nella seconda interrogazione, presentata il 12 novembre 2003 (n. 4-08023), in attesa ancora di risposta, si metteva in luce l'aggravarsi della situazione che aveva portato, i sindacati confederati dei pensionati, a raccogliere le firme per una petizione in cui si chiedeva l'immediata apertura di questo nuovo ufficio postale;


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adesso, lo stesso Prefetto di Foggia, su sollecitazione dei sindacati pensionati CGIL, CISL e UIL, si è interessato, ricevendo una delegazione che ha portato la petizione firmata da migliaia di cittadini di Lucera, al problema in esame;
tale situazione è diventata, oltretutto, un problema di ordine pubblico sia per i frequentissimi casi di persone colte da malore, a causa delle lunghe file, sia per i frequenti litigi che si verificano all'interno degli uffici postali attualmente in funzione -:
per sapere per quale motivo, nonostante gli impegni presi fin dal mese di luglio 2002, non si è ancora arrivati all'apertura di un nuovo ufficio postale nella città di Lucera;
se non si ritenga questa situazione lesiva degli interessi degli abitanti, nonché utenti di Poste italiane, di Lucera e cosa si intenda fare, con la necessaria urgenza, avvalendosi della funzione riservata al Ministero delle comunicazioni affinché sia attivato un nuovo ufficio postale nella città.
(4-08789)

Risposta. - Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che si è provveduto a rispondere all'interrogazione parlamentare n. 4-8023 presentata il 12 novembre 2003 con nota del 27 aprile 2004.
Ciò premesso, si comunica che la Società Poste Italiane, ad integrazione degli elementi informativi riportati nella risposta all'interrogazione n. 4-8023 succitata, ha reso noto che sono stati individuati i locali ove ubicare il nuovo ufficio postale di Lucera 2, che andrà ad aggiungersi agli altri due uffici postali preesistenti nel comune stesso.
A completamento d'informazione la medesima società ha evidenziato che il nuovo ufficio postale occuperà una posizione strategica, idonea a soddisfare la clientela sia del quartiere di Lucera 2, sia quello di Nuova 167.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

ERCOLE. - Al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è stata diffusa da tempo da parte di molti organi di stampa la notizia di una ormai sempre più consolidata diffusione in Italia del gruppo tedesco Gehe per l'acquisto di farmacie comunali che gli enti locali mettono all'asta nell'ambito del processo di privatizzazione del servizio e per raccogliere utili e capitali freschi;
il gruppo Gehe, nato nel 1885 a Dresda è divenuto nel 1993 la più grande società d'ingrosso farmaceutico europeo dopo l'acquisto della società AAH plc del Regno Unito, cui fanno capo 250 farmacie, ha creato un sistema integrato fra distribuzione al dettaglio e all'ingrosso mentre nel 1997 è diventata un leader europeo con 1200 farmacie di proprietà;
dal 1999 la Gehe ha iniziato la conquista del mercato in Italia dove ha posto la propria sede a Bologna città dove ha acquistato per prima 36 farmacie comunali aggiudicandosi la gara per la loro gestione con un importo pari a 117 miliardi e acquistando successivamente anche le farmacie comunali di Cremona (15), Prato (8), Lissone, Parma, Cesena, Rimini, Milano (84 per un importo di 251 miliardi di lire versati al comune) e puntando alla conquista anche di Reggio Emilia, Mantova, Ferrara, il Veneto ed il Friuli;
il gruppo Gehe operante nel settore della distribuzione intermedia e nella gestione delle farmacie nel 1999 era la principale società europea in questi settori con un fatturato di 26.300 miliardi, che nel 2000 sono saliti a 30.000 miliardi con 21.600 dipendenti e 154 farmacie gestite in Italia;
la sentenza n. 141 - 26 marzo 2001 del TAR Lombardia-Brescia ha confermato la legittimità dell'alienazione con trattativa privata dell'Azienda farmaceutica municipale di Cremona a favore della Gehe, contro la quale avevano presentato ricorso Federfarma, l'Unione regionale


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delle associazioni provinciali dei titolari di farmacia della Lombardia, l'Associazione provinciale proprietari di farmacie della provincia di Cremona, affermando che il diritto di stabilimento, di cui all'articolo 52 del Trattato CEE sulla libera circolazione dei capitali (articolo 73B, par. 1), non tollera discriminazioni fondate sulla nazionalità che viola il principio di parità di trattamento, nonostante che questo comporti una palese supremazia economica del gruppo Gehe;
questa situazione è frutto di una gestione poco imprenditoriale oltre che da una condotta troppo frammentaria e personalistica tenuta dai titolari delle farmacie che va unito ad un atteggiamento, ad avviso dell'interrogante, troppo spesso spregiudicato da parte di comuni allettati più dal vantaggio economico ottenuto dalla vendita, che dall'interesse reale di un servizio di generale utilità e che spesso presenta bilanci attivi, oltre che dimentichi della possibilità offerta loro dall'articolo 12 della legge n. 498 del 1992 che apriva alle «apposite società per azioni» che consentirebbero da un lato una parziale apertura al privato ma la salvaguardia della titolarità della società al comune;
la Federfarma ha stigmatizzato questa presenza sempre più monopolistica tenuta dal gruppo Gehe, insieme con l'Utifar, la Cofarpa, la Catena farmaceutica dell'Adda al Convegno di Vimercate sul tema «Come competere con le catene»;
la regione Veneto ha emesso il 15 mano 2001 il Pdl 128 poi divenuto legge con cui si deroga dalla normativa nazionale per aprire nuove sedi di farmacie aprendo la via ad una diversa interpretazione regionalizzata della norma sulle farmacie che viene utilizzata proprio dalla Gehe per ottenere il risultato di ostacolare i concorsi, di riempire di ricorsi le sedi dei Tar e ottenere così di bloccare la crescita del servizio di farmacie sul territorio;
il gruppo Gehe opera in una situazione legislativa che non tutela quindi la struttura della farmacia a differenza di quanto accade invece in altri Paesi europei come Francia e Germania, dove nonostante vigano le stesse normative CEE che operano in Italia, si sono invece create cordate di farmacisti riuniti in consorzi in grado di ostacolare la diffusione del gruppo Gehe che intanto nel 2001 ha visto un fatturato di 12 miliardi di euro con un trend di crescita pari al 32 per cento;
la presenza del gruppo Gehe con i concorsi bloccati, e con i continui ricorsi al TAR che fermano ogni forma di sana concorrenza, sta ostacolando un servizio di pubblica utilità come dimostra la promessa della regione Sicilia di aprire 52 nuove farmacie finora bloccata a fronte di 12 mila domande presentate agli uffici amministrativi, e come prova il fermo ai concorsi in tante regioni come Lazio, Puglia, Piemonte, Campania, mentre a Napoli ci sono comuni con un numero insufficiente di farmacie o a Roma la periferia resta sguarnita ed una farmacia in centro a Roma è stata venduta all'asta per 3.615.198 euro e mentre la Gehe acquista per la cifra di 129.630.682 euro le 86 farmacie comunali di Milano -:
se il Governo non intenda segnalare la situazione descritta all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.
(4-02519)

Risposta. - In merito alla situazione descritta nell'atto parlamentare in esame, si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza 8-24 luglio 2003, n. 275/2003, accogliendo le argomentazioni di Federfarma, riguardanti la privatizzazione di 84 farmacie comunali di Milano, ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico», in relazione all'articolo 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475 «Norme concernenti il servizio farmaceutico», laddove esso non estende alle società che prendono parte alla gestione delle farmacie comunali il divieto, previsto per le società di farmacisti privati, di partecipare ad altre attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.


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La ragione su cui si fonda la recente pronuncia della Corte costituzionale risiede nell'esigenza di evitare i conflitti di interessi derivanti dalla sovrapposizione dell'attività di distribuzione del farmaco all'ingrosso all'attività di gestioni pubbliche di farmacie, per evidenti motivi di salvaguardia della salute dei cittadini e di ragionevolezza, motivi che - del resto - hanno giustificato il sistema di incompatibilità già previsto per le gestioni private, da parte di società di persone o cooperative a responsabilità limitata, anteriori all'entrata in vigore della legge n. 362/91.
Tale limite, per effetto della estensione normativa derivante dalla sentenza in esame, è ora applicabile anche nei confronti delle società partecipanti alle gestioni di farmacie comunali.
Pertanto, la partecipazione alle gare di appalto per l'affidamento della gestione delle farmacie comunali dovrà comportare l'esclusione di società che operano nel settore della distribuzione intermedia del farmaco.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

FATUZZO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale, garantisce attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
vengono in particolar modo tutelati il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona diversamente abile, tramite la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
in ambito scolastico la legge n. 104 del 1992 prevede provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, soprattutto con riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale qualificato, docente e non docente;
il diritto all'istruzione e alla formazione professionale dei disabili si configura - come ha più volte ribadito lo stesso ministro interrogato - quale diritto alla frequenza delle scuole in una situazione di piena integrazione a cominciare da quella dell'infanzia -:
se non ritenga opportuno assumere le iniziative necessarie anche da un punto di vista finanziario al fine di promuovere nella scuola dell'infanzia la permanenza e la crescita professionale di insegnanti specializzati - soprattutto nel campo delle più gravi disabilità psico-motorie - nonché la disponibilità dei migliori servizi da un punto di vista assistenziale e medico-specialistico.
(4-07976)

Risposta. - Con l'atto parlamentare cui si risponde l'interrogante chiede se non sia opportuno assumere le iniziative necessarie al fine di promuovere nella scuola dell'infanzia la permanenza e la crescita professionale di insegnanti specializzati, soprattutto nel campo delle più gravi disabilità psicomotorie, nonché la disponibilità di migliori servizi assistenziali e medico specialistico.
La questione riguardante il pieno inserimento nella scuola degli allievi portatori di handicap, e non soltanto quelli della scuola dell'infanzia, è alla particolare attenzione dell'amministrazione scolastica che non ha mancato di attivare ogni iniziativa per realizzare appieno detta integrazione.
Dal primo insediamento di questo Governo le annuali direttive generali sull'azione amministrativa del Ministro Moratti hanno sempre posto tra gli obiettivi prioritari la piena integrazione degli allievi disabili.
Nell'anno finanziario 2001, in coerenza con quanto già previsto dalla circolare ministeriale n. 325 del 20 ottobre 2000, - che ha attivato nuove forme di ripartizione


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dei finanziamenti, nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici e nella logica della sussidiarietà e della perequazione, abbandonando il metodo di finanziare progetti ad hoc - si è sviluppata una più coerente pianificazione degli interventi finanziari per l'integrazione scolastica.
Il totale dei finanziamenti previsti nel 2001 pari a lire 22.725.420.000 provenienti da diverse fonti di bilancio, è stato considerato come un complesso unitario di spesa in relazione alle attività per l'integrazione scolastica il 90 per cento di detta somma è stato trasferito direttamente agli istituti scolastici ed il 10 per cento assegnato alle direzioni regionali per finanziare azioni di perequazione.
Sono stati destinati, inoltre, per l'anno 2001 lire 3.081.302.000 per realizzare corsi di alta qualificazione dei docenti di sostegno (previsti dall'articolo 5 del decreto interministeriale n. 460 del 1998), in particolare per l'acquisizione da parte dei docenti di competenze per le disabilità sensoriali, ed inoltre per realizzare i corsi modulari per insegnanti a tempo indeterminato. È stato anche ripartito tra le direzioni regionali il finanziamento di lire 8.212.426.000 per l'acquisto di sussidi e tecnologie didattiche non riferiti solamente alle singole scuole ma a centri servizi, a reti di scuole, a scuole polo, a strutture di supporto integrate tra scuole, enti locali, famiglie, volontariato al fine di costruire un sistema che faciliti la massima utilizzazione degli strumenti per un più elevato numero di situazioni.
Le risorse finanziarie finalizzate all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di disabilità sono state incrementate, sempre con riferimento all'esercizio finanziario 2001 della somma di euro 6.042.545,72 - a seguito del reimpiego di somme non utilizzate per gli istituti atipici - finalizzata a promuovere una maggiore sinergia tra gli istituti scolastici e tra questi e gli altri soggetti cui sono attribuite specifiche competenze in relazione alla integrazione scolastica, nonché con le rappresentanze del mondo associativo interessato.
Con lettera circolare del 30 aprile 2002, con la quale sono stati comunicati detti incrementi, è stato tra l'altro precisato che gli accordi di programma previsti dalla legge n. 104 del 1992 sia a livello regionale che locale dovrebbero essere orientati alla creazione di servizi di supporto (sostegni tecnologici, informazione, formazione, documentazione, eccetera).
Per l'esercizio finanziario 2002 per le iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per gli allievi portatori di handicap sensoriali, sono stati stanziati finanziamenti per euro 4.168.283,27.
Con circolare ministeriale n. 81 del 17 luglio 2002 sono state tra l'altro fornite indicazioni ad operare concretamente per:
a) la costruzione di reti di istituti, con la collaborazione degli enti locali e del servizio sanitario e associazioni allo scopo di ottimizzare le risorse assegnate ed evitare sottoutilizzi e sprechi;
b) individuare a livello locale strumenti di verifica e/o di autovalutazione dei risultati ottenuti;
c) prevedere interventi di formazione per i dirigenti scolastici, per tutto il personale docente e per i collaboratori scolastici al fine di rafforzare l'idea della scuola, intesa come comunità educante, che si fa carico collegialmente dell'integrazione degli alunni disabili.

Nell'anno finanziario 2003, in linea con le disposizioni contenute nella legge n. 53 del 28 marzo 2003 recante «delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», che pone particolare attenzione all'integrazione delle persone in situazione di handicap e garantisce loro adeguati interventi, sono proseguite le azioni volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica, con particolare attenzione agli alunni con handicap sensoriale. La somma prevista a tal fine, pari a euro 3.714.343,00 per detto anno finanziario, è stata ripartita tra le varie direzioni regionali le quali, a loro volta, sulla base delle indicazioni


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fornite del 16 luglio 2003, n. 60, hanno provveduto a ripartire il 90 per cento della somma assegnata tra le istituzioni scolastiche, in relazione al numero degli allievi disabili iscritti ed utilizzare il restante 10 per cento per programmare interventi compensativi per esigenze in fase di accoglienza o situazioni di particolare gravità e per sviluppare la struttura a rete tra scuole per favorire la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di integrazione scolastica.
Dette risorse finanziarie sono state successivamente incrementate di ulteriori euro 6.042.623,00 - a seguito del reimpiego di somme non utilizzate per istituti atipici - in parte destinata alla formazione del personale docente.
È, infatti, intendimento dell'amministrazione dare una formazione specifica a tutti i docenti in servizio ai fini del sostegno agli allievi disabili in modo da garantire nelle classi una costante ed adeguata presenza di insegnanti preparati allo svolgimento di tale attività.
Occorre chiarire al riguardo che sul piano didattico-pedagogico la corretta integrazione dell'allievo portatore di handicap non risiede soltanto e di per sé nell'assegnazione di un elevato numero di ore di sostegno in quanto «il rapporto di uno ad uno» un disabile/un docente aumenta la delega all'insegnante di sostegno, con conseguente isolamento dell'alunno disabile dalla classe e dal docente curricolare comportando una sorta di marginalizzazione per l'allievo medesimo sul piano della comunicazione, dell'autonomia, della socializzazione oltre che dell'apprendimento, che contraddirebbe proprio la finalità dell'integrazione. Infatti l'assistenza di base è attività interconnessa con quella educativa e didattica e queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme all'integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitore, tecnici della riabilitazione, eccetera) in un unico disegno formativo e cioè nel Piano Educativo Individualizzato. Quest'ultimo, a sua volta, si colloca all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, che le scuole dell'autonomia sono chiamate a redigere e nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.
Si fa presente, inoltre, che per individuare strategie utili a migliorare la qualità dell'integrazione scolastica mediante la riorganizzazione dei servizi nel territorio, nei giorni 10, 11 e 12 novembre 2003, ad Imola, si è svolto un Seminario nazionale, nel corso del quale i partecipanti, membri dell'Osservatorio permanente per l'integrazione scolastica e dell'organismo tecnico e di supporto, rappresentanti dell'amministrazione scolastica, del Ministero del lavoro e della salute dell'ANCI e dell'UPI, dei sindacati, delle associazioni, del coordinamento interregionale del settore istruzione e servizi sociali, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, sono stati chiamati tutti a formulare delle proposte, concernenti le strutture territoriali di supporto all'integrazione scolastica e le modalità di realizzazione delle relazioni interistituzionali, al fine di eliminare sovrapposizioni e di fornire un supporto più efficiente alle istituzioni scolastiche.
Nel corso dei lavori sono intervenuti anche rappresentanti di AUSL ed enti locali. Il documento unitario, che è stato stilato al termine dei lavori, è stato sottoposto all'attenzione dei direttori generali degli uffici scolastici regionali.
La direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione 2004, coerentemente con gli interventi già posti in essere e con le disposizioni contenute nella legge n. 53/2003 pone tra gli obiettivi prioritari la prosecuzione delle iniziative di integrazione degli allievi diversamente abili.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FIORI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la Commissione medico ospedaliera dell'ospedale militare Marittimo di Taranto


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ha dichiarato l'esistenza di un nesso causale tra il ciclo di vaccinazioni antipolio obbligatorie e la cerebropatia con difetto mentale e comportamento autistico di cui è stato affetto il signor C.M., nato a Brindisi e deceduto, all'età di 33 anni, il 6 luglio 1999;
l'Azienda sanitaria locale Br1 ha corrisposto in data 25 novembre 2002 ai genitori, eredi del signor C.M., l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992;
non è stato, invece, corrisposto alcun indennizzo in vita al danneggiato dal trattamento sanitario obbligatorio, per il periodo di malattia subito dalla data di manifestazione della lesione fino al decesso;
è stata introdotta, con il decreto-legge n. 89 del 2003 convertito nella legge n. 141 del 2003, la previsione del risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale, quantificato con il decreto interministeriale del 2 dicembre 2003 in euro 620 mila, subito dai soggetti danneggiati solo da emotrasfusione e poi deceduti, e non anche danneggiati da altri trattamenti sanitari obbligatori;
la previsione del giusto ed equo risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale a favore di chi ha subito lesioni in seguito ad emotrasfusioni ha, però, configurato una disparità di trattamento, che presenta profili di incostituzionalità, con chi ha subito lesioni da vaccinazioni -:
quali iniziative normative intenda adottare al fine di equiparare il regime previsto per tutti i casi di lesioni derivanti da trattamenti sanitari obbligatori che determinano la morte del danneggiato, estendendo, pertanto, il risarcimento già stabilito dal decreto-legge n. 89 del 2003 per i danni derivanti da emotrasfusioni.
(4-09347)

Risposta. - La quantificazione dell'indennizzo, riconosciuto ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, è determinata per disposizione di legge.
L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come modificato dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238 (modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), stabilisce che detto indennizzo consiste «in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato».
Ad integrazione dell'indennizzo, si aggiunge una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nella misura prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.
Ogni eventuale variazione al
quantum dell'indennizzo, anche per i soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, non può, pertanto, essere modificato, se non con strumento normativo.
Analoga fattispecie legislativa deve realizzarsi in merito alla auspicata inclusione, nell'indennizzo, della quantificazione dei danni morali, subiti dai vaccinati e dalle loro famiglie, a seguito di trattamento sanitario obbligatorio con complicanze irreversibili.
Per quanto riguarda la possibilità di estendere anche ai soggetti, danneggiati da somministrazione di vaccini «i risarcimenti previsti per gli emofiliaci», si precisa che l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 (Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni


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con soggetti danneggiati da emoderivati infetti), convertito con modificazioni, nella legge n. 141 del 2003, prevede specifici stanziamenti, autorizzando una spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro, per l'anno 2003, e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo di finanziare le transazioni da stipulare «con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti».
Il comma 2 ha rimesso ad un successivo decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri «in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1», da individuare «anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002».
In particolare, il citato gruppo tecnico ha assolto lo specifico compito «di individuare congrui criteri di quantificazione delle possibili pretese creditorie ed eventuali prospettive di definizione transattiva delle vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati a causa di emoderivati infetti». Alla fine dei lavori, è stata elaborata un'ipotesi di definizione transattiva, sulla quale è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, e sono state individuate 747 posizioni di soggetti danneggiati da emoderivati infetti, in qualità di parti contraenti del negozio transattivo.
Il decreto ministeriale 3 novembre 2003 ha recepito le risultanze del lavoro del gruppo tecnico, utili all'individuazione dei criteri generali per procedere alla stipula degli accordi transattivi, indicando quali destinatari i soggetti emofiliaci, danneggiati da somministrazione di emoderivati infetti, in considerazione della gravità e cronicità della patologia emofilica. L'articolo 3 della legge n. 141 del 2003 conferiva un mandato ben preciso, attribuendo la potestà all'Amministrazione di transigere esclusivamente con soggetti danneggiati da sangue e da emoderivati infetti e, contestualmente, autorizzando la spesa solo in presenza di controversie a titolo risarcitorio, giudiziaramente già instaurate.
Quanto detto, non pregiudica che, anche su quest'ultimo punto, possano in futuro intervenire modifiche legislative che autorizzino, previo adeguato e specifico stanziamento, la possibilità di estendere ad altre categorie di soggetti danneggiati l'ipotesi transattiva, sia per una più ampia applicazione della citata disposizione, sia per non escludere dall'ipotesi transattiva, gli altri soggetti beneficiari della legge n. 210 del 1992.
È doveroso precisare che la sentenza n. 1155 del 2004 del TAR Lazio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato avverso il decreto ministeriale 3 novembre 2003, impugnato nella parte in cui ha limitato ai soli soggetti emofiliaci la possibilità di accedere alla procedura transattiva.
Il collegio giudicante ha ravvisato le motivazioni alla propria decisione «nello stato del contenzioso tra gli emofiliaci e lo Stato», nonché nell'«evidente maturazione delle questioni sotto i profili dell'accertamento del diritto e della quantificazione del risarcimento». Non apparirebbe «ingiusta» la precedenza accordata agli emofiliaci, «alla luce sia del pregresso contenzioso, sia dello stato di definizione dello stesso, non ravvisabile negli stessi termini in capo ai soggetti danneggiati diversi».
Fatta salva la pronuncia favorevole dell'organo giurisdizionale, il Ministero della salute auspica, comunque, la possibilità di un intervento del legislatore, che, a fronte di una adeguata copertura finanziaria, sancisca la possibilità di addivenire ad accordi transattivi con coloro che, avendo ottenuto il riconoscimento del beneficio indennitario, a seguito di complicanze irreversibili da somministrazione di vaccino obbligatorio, vantano pretese risarcitorie per danni materiali, morali, alla vita di relazione e biologici.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

FISTAROL. - Al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, al Ministro dell'istruzione,


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dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in data 27 maggio 2002 nella seduta n. 147 il sottoscritto ha presentato una interrogazione a risposta scritta n. 4-02995 relativa alla esclusione degli insegnanti elementari e della scuola dell'infanzia, laureati, dagli incarichi di presidenza di cui all'ordinanza ministeriale n. 44/2002;
tale interrogazione ha avuto risposta scritta pubblicata il 4 novembre 2002 nell'allegato B della seduta n. 216 da parte del Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e la ricerca: Valentina Aprea;
il C.N.P.I. con nota prot. n. 7857 dell'8 maggio 2003 relativa agli «incarichi di presidenza» nell'adunanza dell'8 maggio 2003 ha «valutato incomprensibile e palesemente discriminatoria l'esclusione dei docenti di scuola dell'infanzia e di scuola elementare in possesso dei previsti titoli di accesso dal conferimento degli incarichi di presidenza. L'attuale aspetto giuridico, professionale e funzionale della funzione dirigente nella scuola non consente alcuna preclusione nell'esercizio, pur temporaneo, di tale funzione ai docenti in possesso dei previsti titoli di accesso, sulla base dell'ordine di scuola di provenienza. Già nel corrente anno scolastico - prosegue il C.N.P.I. -, in sede di contenzioso, è stato riconosciuto il carattere discriminatorio dell'esclusione dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare. Il C.N.P.I., sulla base di tali considerazioni, anche al fine di evitare un ulteriore diffuso contenzioso, con conseguenze certamente negative per l'avvio dell'anno scolastico nelle istituzioni prive di titolare chiede che l'amministrazione intervenga con un provvedimento di modifica e integrazione della citata ordinanza ministeriale 44/2002, consentendo l'accesso alle graduatorie per incarichi di presidenza anche ai docenti delle scuole dell'infanzia ed elementare»;
con Ordinanza del 10 luglio 2003 il Tribunale di Firenze che, in funzione di Giudice del lavoro, su ricorso di una maestra di quella città ha ammesso alle graduatorie degli incarichi di presidenza, ex articolo 700 codice di procedura civile, insegnante esclusa dal C.S.A. dalle graduatorie stesse. È interessante riportare alcuni elementi dell'Ordinanza la quale rileva la sussistenza del requisito fumus boni iuris e del requisito periculum in mora, dal momento che la ricorrente «presenta praticamente tutti i requisiti di anzianità e titolo di studio per concorrere al conferimento di un incarico». Il Giudice rileva inoltre «l'illegittimità degli atti amministrativi ministeriali che... impediscono alla ricorrente l'inserimento nella graduatoria per il conferimento dell'incarico e la doverosa disapplicabilità degli stessi»;
un pronunciamento favorevole all'inclusione nella graduatoria per incarichi di presidenza degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed elementare è stato decretato anche da Tribunali di Milano, Pistoia, Pordenone, Gorizia, Vicenza, Venezia;
con Ordinanza del 29 agosto 2003, il Giudice del Lavoro di Siena ha accolto un ricorso ex articolo 700 codice di procedura civile proposto da un'insegnante elementare laureata ai fini dell'inclusione nelle graduatorie degli incarichi di presidenza e della conseguente valutazione del punteggio dei servizi prestati per intero. Il Giudice nella citata ordinanza, ordina al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e al Responsabile del C.S.A. di Siena di «includere nella graduatoria 2003-2004 per il conferimento degli incarichi di dirigenza a termine dei circoli didattici istituiti comprensivi ed istituti di scuola media per la provincia di Siena, tenendo conto - ai fini della inclusione, e previa disapplicazione della ordinanza ministeriale 44/02 dei soli requisiti per concorrere alla dirigenza scolastica, ed escludendo - ai fini del punteggio - qualsiasi discriminazione correlata alla nota 19 della tabella allegata all'ordinanza ministeriale 44/02»;
con Ordinanza del 16 settembre 2003 sugli incarichi di presidenza il Tribunale


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di Livorno ha ordinato al C.S.A. di Livorno di includere G.R. nella graduatoria degli incarichi di presidenza con il punteggio spettante in base al servizio prestato nel ruolo di appartenenza;
il Giudice in seconda istanza del Tribunale di Vicenza, ha sostenuto l'inclusione dei maestri laureati della scuola dell'infanzia ed elementare nelle graduatorie degli incarichi di presidenza e la revisione dell'ordinanza ministeriale 44/2003;
con pronuncia del 17 luglio 2003, il Giudice del lavoro di Gorizia, accogliendo un ricorso proposto da un insegnante elementare laureato, ha dichiarato il diritto dello stesso ad essere inserito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 44/2002 obbligando il C.S.A. di Gorizia a rifare la graduatoria in questione;
il Dipartimento per i Servizi nel territorio del MIUR, con nota prot. n. 649 del 30 maggio 2003 a firma del Direttore Generale Zucaro scrive «che l'Amministrazione, tenendo conto sia di alcuni provvedimenti cautelari emessi dal Giudice del Lavoro, sia del parere espresso dai C.N.P.I. nell'adunanza dell'8 maggio 2003, sta valutando l'opportunità di riesaminare le problematiche connesse all'istituto del conferimento degli incarichi di presidenza», ma che nessun provvedimento è mai stato più adottato, alimentando nuovamente ricorsi in Tribunale da parte degli interessati con un aumento del contenzioso e quindi del danno a carico della collettività -:
se non sia giusto far sapere la consistenza in termini numerici e finanziari per il bilancio dello Stato del contenzioso riguardante la esclusione dei docenti della scuola dell'infanzia ed elementare dagli incarichi di presidenza negli istituti comprensivi di scuola materna e media;
se non sia giusto far sapere i motivi per i quali il Dipartimento per i servizi nel territorio del MIUR non ha provveduto a correggere le distorte e illegittime disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 44/2002, così come evidenziato anche nella citata nota della Direzione Generale del personale della scuola e della Amministrazione Uff. V prot. n. 649 del 30 maggio 2003 accrescendo così il contenzioso e i danni a carico dello Stato;
se non sia giusto far sapere i motivi per i quali, nonostante il pronunciamento del C.N.P.I. e dei diversi Tribunali, il Miur non ha provveduto alla revisione radicale dell'ordinanza ministeriale 44/2003;
se non sia giusto far sapere cosa intenda fare il MIUR verso i ricorsi ancora pendenti nei diversi Tribunali della Repubblica.
(4-08430)

Risposta. - Su incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, relativa al problema della partecipazione dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare alle procedure di conferimento degli incarichi di presidenza nelle istituzioni scolastiche.
A tale riguardo, si comunica che il problema ha trovato positiva soluzione.
I mutamenti del quadro normativo, peraltro ancora in corso, hanno indotto ulteriori riflessioni sull'argomento. Il ministero ha proceduto, quindi, al riesame delle problematiche connesse all'istituto del conferimento degli incarichi di presidenza ed è pervenuto alla determinazione di modificare, in un'ottica provvisoria, i criteri di attribuzione degli stessi incarichi previsti dall'ordinanza ministeriale n. 44 del 17 aprile 2002.
È stata pertanto emanata una nuova ordinanza, la ordinanza ministeriale n. 39 del 1o aprile 2004, che, annullando e sostituendo la precedente ordinanza ministeriale n. 44 del 2002, disciplina in via provvisoria il conferimento degli incarichi in argomento per l'anno scolastico 2004-2005.
In base alla suddetta ordinanza ministeriale n. 39 del 2004 gli insegnanti elementari e della scuola dell'infanzia, forniti di laurea, possono presentare domanda per essere inclusi nelle graduatorie degli aspiranti


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ad incarichi di presidenza relativi al settore formativo per il quale hanno i requisiti prescritti.
In tal modo si sono allineati i requisiti richiesti per l'inclusione nelle graduatorie previste dall'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a quelli stabiliti per il reclutamento dei dirigenti scolastici dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

GIBELLI e ERCOLE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che recentemente l'Asl di Lodi ha pubblicato i dati relativi alla rilevazione epidemiologica sulla diffusione dei tumori nel lodigiano, che aggiornano al 31 dicembre 2000 gli atlanti del 1994 e del 1997 relativi allo stesso fenomeno;
dalla rilevazione, è emerso il costante peggioramento dell'incidenza di morti da tumore nel lodigiano, dove addirittura si registrano le percentuali più alte d'Italia di decessi per cancro;
in particolare, la rilevazione dell'Asl testimonia come l'incidenza del cancro sulla mortalità nel lodigiano sia aumentata del 36,1 per cento, per un totale di 754 decessi per tumore su 2.087 morti nel 2000;
tale percentuale conferma i dati emersi da recenti rilevazioni dell'Istat, che presentavano Lodi come la provincia italiana in cui è più frequente la morte per patologie neoplastiche;
tra le forme tumorali che presentano un maggiore scostamento dalla media nazionale, si segnalano in particolare il tumore al fegato (per il quale Lodi detiene il primato in Italia, con un tasso di mortalità pari a 38,8 decessi ogni 100 mila abitanti), il tumore alla laringe (secondo posto in Italia, con 6,6 morti ogni 100 mila abitanti), il tumore a bronchi e polmoni (terzo posto in Italia, con un indice del 74,2 decessi) e il tumore al pancreas (sempre al terzo posto, con tasso di 20,6 morti ogni 100 mila abitanti);
le forme tumorali maggiormente diffuse nel lodigiano sono invece quelle dei tumori all'apparato respiratorio (21,2 per cento delle morti per cancro), delle neoplasie del colon-retto (11,1 per cento delle vittime), dei tumori allo stomaco (9,3 per cento), alla mammella (7 per cento) al pancreas (6,4 per cento), alla prostata (4 per cento);
secondo la rilevazione dell'Asl di Lodi, ad essere colpiti da queste forme tumorali sono soprattutto gli anziani di età superiore ai 65 anni, ai quali corrisponde il 75,2 per cento delle morti per cancro;
la diffusione dei dati di cui sopra ha sollevato la preoccupazione non solo dei lodigiani, ma anche delle autorità sanitarie, che si sono interrogate sulle possibili cause di una tale situazione di rischio socio-ambientale;
secondo i dirigenti dell'Asl di Lodi, tuttavia, i motivi di tali decessi non sono legati a fattori ambientali: tutte le principali fonti di inquinamento del territorio (radioattività, qualità dell'aria, emissioni della centrale ex Enel di Gavazzano, qualità dell'acqua e dell'amianto, eccetera) sono infatti state scartate dagli esperti locali come possibile causa dell'elevato numero di forme tumorali presenti nel lodigiano;
la tesi sostenuta dall'Asl di Lodi è quella per cui la maggior parte dei tumori rilevati nel territorio è legata a comportamenti e stili di vita cosiddetti a rischio, cui si aggiungono altri fattori occupazionali;
il fenomeno rilevato nella provincia di Lodi interessa, seppure con minore intensità, numerose altre zone della Lombardia e del Nord Italia in generale, dove, nonostante l'assenza di fattori ambientali


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a rischio, la mortalità per tumori si attesta su livelli superiori a quelli della media nazionale;
se la tesi dell'Asl di Lodi dovesse rivelarsi corretta, sarebbe necessario intensificare le attività di prevenzione volte ad evitare la diffusione di comportamenti e stili di vita scorretti -:
se non si ritenga opportuno sollecitare un'apposita indagine dell'Istituto Superiore di Sanità sul problema dell'elevata incidenza di tumori nel lodigiano e in altre aree del Nord Italia, al fine di verificare quali siano le cause originarie di un tale fenomeno e di fornire alle autorità sanitarie interessate gli strumenti scientifici necessari a definire politiche di prevenzione mirate ed efficaci.
(4-07642)

Risposta. - Per effetto della disciplina normativa contenuta nella Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei Servizi sanitari regionali.
Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli elementi inviati dall'ufficio territoriale del governo di Lodi, previa acquisizione presso le autorità sanitarie della regione Lombardia.
«L'eccesso di mortalità per tumori nel Lodigiano non è fenomeno di data recente.
Deve essere fatta una precisazione di assoluto rilievo: di dati di mortalità si tratta e non di dati di incidenza di malattia, di cui al momento non si dispone.
Fin dai primi anni novanta, a seguito delle segnalazioni che pervenivano dall'Istituto superiore di sanità, la sanità locale (allora USSL 56, oggi ASL della provincia di Lodi) si è attivata, dotandosi, tra le prime in Lombardia, delle necessarie competenze epidemiologiche, ed integrandole con le attività e le conoscenze in materia di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, per comprendere ed affrontare il fenomeno.
Ne sono derivate:
a) una prima pubblicazione nel 1994 (Atlante della mortalità per tumori nell'USSL 56 1984-1992) volta ad inquadrare nel dettaglio la problematica;
b) una seconda nel 1997 (Atlante geografico della mortalità per patologie oncologiche nella provincia di Lodi) in cui si sono utilizzate tecniche di analisi geografica dei dati allo scopo di superare le limitazioni interpretative legate all'analisi sulla base di confini amministrativi, cui non corrisponde alcun determinante biologico. Il metodo geografico, applicato alla popolazione stabile, descrive una situazione in cui il Lodigiano appare inserito, senza particolari eccessi globali, nel contesto dei territori confinanti (...);
c) un aggiornamento in sede di relazione sanitaria di ASL del 2000;
d) il Report sulla mortalità per tumore nel Lodigiano nel 2003, cui ha attinto l'interrogante.

Mediamente ogni tre anni, l'ASL ha elaborato e diffuso documenti in cui l'andamento della mortalità per tumori nel territorio veniva progressivamente approfondito, così come venivano discussi i possibili determinanti.
Così come i precedenti, il rapporto 2003 non si limita ad analizzare l'andamento del fenomeno mortalità, ma entra nel merito dei possibili fattori di rischio, sulla base degli approfondimenti specifici condotti in questi anni e dei dati a disposizione del dipartimento di prevenzione in funzione della propria attività di controllo.
Le localizzazioni in eccesso più significative, confermate nel tempo, sono fegato, laringe, polmone, pancreas, stomaco; si tratta di localizzazioni responsabili di frazioni importanti dei tumori totali e quindi di grande peso, nonché, con l'eccezione della laringe, caratterizzate da una bassa o bassissima sopravvivenza a cinque anni. I dati documentano però che tali eccessi caratterizzano un'area decisamente più vasta


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del Lodigiano, che coinvolge ampie zone della regione Lombardia.
La forte incidenza di mortalità neoplastica deve quindi essere per gran parte ricondotta non a una specificità «locale» del territorio lodigiano, ma ad una sottostante condizione «lombarda» e/o padana, che viene esasperata da fenomeni di tipo demografico (mobilità, invecchiamento) e da definizioni territoriali di tipo amministrativo (numerosità della popolazione, non sovrapponibilità tra suddivisioni amministrative e fenomeni epidemiologici). Coerentemente con l'immagine emergente dalle analisi dei dati di mortalità, gli approfondimenti e le indagini epidemiologiche condotti, rispetto ai fattori di rischio di volta in volta d'attualità (emissioni della centrale termoelettrica, esposizioni ad amianto radon nelle abitazioni residui di prodotti fitosanitari e nitrati nelle acque, eccetera), hanno reso possibile documentare nel tempo l'assenza di fattori di rischio ambientali e/o professionali evidenti cui attribuire gli eccessi di mortalità.
Anche i rischi di tipo comportamentale, su cui occorre agire con energia e creando tutte le possibili sinergie, sono complessivamente sovrapponibili con quelli diffusi nei territori circostanti.
L'ASL si sta impegnando su vari fronti per meglio conoscere, contenere e ridurre la mortalità per tumori.
Il progetto, in via di definitiva stesura, tocca i seguenti aspetti:

Aspetti epidemiologici.
Rivisitazione e aggiornamento dell'analisi di mortalità (per tutti i tumori e le singole entità nosologiche); verifica della qualità dei dati; studi specifici di mortalità; descrizione statistica di base e confronti con dati di riferimento (nazionale, regionale, eccetera); analisi del
trend temporale (1981-2003); analisi della mortalità prevenibile; analisi dei trend spaziali e individuazione di eventuali cluster; analisi di indicatori specifici (PYLL, modelli A-P-C).
L'obiettivo di questa linea di processo è verificare la reale esistenza, la consistenza, la specificità di patologia per sesso ed età, la eventuale sublocalizzazione territoriale dei presunti eccessi di mortalità in provincia di Lodi.

Stima dell'incidenza di malattia per neoplasie specifiche.
Sarà ottenuta attraverso una analisi delle diagnosi di dimissione ospedaliera e delle altre fonti informative correnti disponibili (archivio esenzioni
ticket, prestazioni ambulatoriali, archivio anatomia patologica, eccetera) e un'indagine ad hoc.

Aspetti preventivi.
Il principale obiettivo da raggiungere è quello di far sì che le priorità della prevenzione, che in termini di impatto sulla salute della popolazione sono e restano il fumo di tabacco, l'alimentazione e le «abitudini di vita», divengano patrimonio culturale e comportamentale di ogni cittadino.
Molto in questa direzione occorre ancora fare: infatti, la percezione della gravità di un rischio nella popolazione è fattore di grande importanza nell'attivazione di campagne di prevenzione, specialmente quando il rischio in questione abbia a che fare con comportamenti e scelte individuali, che comportano una sottovalutazione tendenziale dei rischi connessi.
Oltre a sviluppare tutti i necessari approfondimenti per una migliore comprensione del fenomeno, per mantenere alta l'attenzione dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione sui cancerogeni professionali ed ambientali, l'ASL intende potenziare, adottando gli opportuni approcci motivazionali come già localmente sperimentato in tema di nutrizione, l'attività di educazione alla salute e di comunicazione con i cittadini, unica in grado di incidere sui rischi legati ai comportamenti individuali.

Aspetti diagnostico-terapeutici.
Per quanto riguarda gli
screening per i tumori femminili, l'attività sarà complessivamente potenziata, con un impegno attivo da parte dell'ASL nell'identificare e stimolare attivamente quelle fasce di popolazione a rischio che sfuggono allo screening.


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Per altri tumori, saranno identificate fasce a rischio elevato, cui proporre procedure di diagnosi precoce.
Per gli aspetti più propriamente diagnostico-terapeutici, saranno approfonditi temi cruciali quali: tempestività e qualità della diagnosi; appropriatezza della terapia;
follow-up dei casi; interazione tra medici ospedalieri e medici di medicina generale».
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

LION e ZANELLA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il costo della salute pubblica incide sulle casse dell'Erario in modo preponderante rispetto agli altri settori di spesa della legge finanziaria, per consentire allo Stato, almeno così dovrebbe essere, di intervenire a tutela della salute di tutti i cittadini;
alla formazione delle risorse finanziarie dedicate al settore, partecipa direttamente e indirettamente la pressoché totalità dei contribuenti con percentuali sensibili delle proprie entrate; risorse poi, che dovrebbero essere congruamente ridistribuite agli istituti preposti per le effettive esigenze di salute della comunità nazionale;
i costi farmaceutici che, come è noto, rappresentano una percentuale di tutta rilevanza del comparto sanitario, finiscono poi in gran parte per essere poco congruenti con le necessità dei cittadini: da un lato per la carenza di contribuzione dello Stato all'acquisto dei farmaci necessari alla stessa vita, dall'altro per la ragione opposta e cioè per eccesso di elargizioni economiche dedicate all'acquisto di altri prodotti che farmaci non sono;
rientrano nel primo caso alcuni medicinali necessari talvolta alla stessa sopravvivenza dei portatori di allergie i quali debbono sostenere in proprio, in modo gravoso e continuato soprattutto in alcuni periodi dell'anno, l'acquisto di medicinali antiallergici;
vi sono poi i molti altri casi delle allergie cosiddette acute dovute a motivi contingenti, quali, contatti accidentali con allergeni, come semplici ma non innocue punture di insetti, capaci di arrecare alla popolazione sensibile una seria gamma di sintomatologie patologiche fino allo shoc per cui questa o ricorre alle cure ospedaliere di pronto soccorso, o (da un estremo all'altro) deve provvedere in proprio all'acquisto di costosi farmaci antistaminici;
vi sono poi altre tipologie di questa malattia, tipo la pericolosa allergia alle fave (anche transitando a distanza di centinaia di metri dal campo coltivato), o al glutine, o ai carciofi ma anche ai metalli, come il noto contatto del nichel, per le quali gli interessati devono acquistare a proprie spese anche per la cure di urgenza, i relativi farmaci;
per la quasi totalità di queste malattie il contributo del Servizio sanitario nazionale è assente; tale mancata partecipazione dello Stato alle necessità di salute dei cittadini non solo contrasta con l'aspettativa di assistenza della popolazione di fronte ad una patologia così conclamata ma anche con i principi fondamentali di macroeconomia; infatti, la forma invalidante che la allergia rappresenta per la capacità produttiva della stessa popolazione, dovrebbe indurre il Governo ad una più attenta riflessione su quanto la somma apparentemente «risparmiata» dal Servizio sanitario sia alla fine ben poca cosa nei confronti della perdita di giornate lavorative e della qualità della vita;
rientra invece, nel secondo caso in modo incongruente e contraddittorio il contributo economico dello Stato alle esigenze alimentari dei portatori del così detto morbo celiaco che è un particolare caso di allergia al glutine e cioè, ad uno dei componenti delle farine di grano;
per questo tipo di malattia ancorché allergica ma che non si riscontra tra coloro che subiscono una patologia improvvisa o imprevedibile, il Servizio sanitario, provvede in maniera continuativa al


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contributo economico degli alimenti che sostituiscono quelli menzionati, con particolare riferimento ai prodotti alimentari realizzati con farine senza glutine;
non solo; ma a questi cittadini viene concesso, il contributo dello Stato anche per l'acquisto di generi alimentari che poco o nulla hanno a che fare con le necessità terapeutiche dell'insofferenza al glutine; tanto che mentre i portatori delle altre allergie devono comperare in proprio i farmaci per la loro malattia, lo Stato interviene paradossalmente a sostegno economico dei primi, anche per prodotti alimentari di carattere voluttuario;
passando dal generico al concreto, vale la pena di soffermarsi sulla qualità di questi prodotti a carico della spesa sanitaria, a differenza invece, di quanto non avviene con i farmaci di prima necessità per le altre forme di allergia; farmaci che la comunità deve accollarsi in proprio totalmente come ad esempio la diffusissima allergia da polline, l'orticaria, l'oculorinite, eccetera;
tra le confezioni alimentari vendute nelle farmacie a carico del Servizio sanitario nazionale, si vuol porre nel giusto rilievo la qualità di una serie di articoli concessi in modo completamente gratuito ai portatori di allergia da glutine per un totale di circa 1.150 euro all'anno per assistito -:
se risponda al vero che rientrano tra questi articoli alcuni prodotti dell'industria alimentare che francamente in comune con la allergia da glutine sembrano avere solo il pretesto, trattandosi più che di prodotti a supporto dei problemi della malattia, di vere e proprie confezioni voluttuarie come ad esempio: Plum Ciok (dolce al cioccolato), Meranetti (confezione di dolcetti), Magdalenas (merendine dolci); Pepitas (biscotti con cioccolato); Salatini al mais; Rais Crispies con sorpresa (riso soffiato); Panettone semplice e panettone con «goccie» di cioccolato; Pan pepato; Merendine ai mirtilli; Merendine allo yogurt con uvetta; Cioccolini (biscotti al cioccolato); Ventagli con sorpresa Croissant con sorpresa, Break Bar (Wafer ricoperto di cioccolata), Pizzirilli (salatini), Savoiardi. Tra i surgelati: lasagne, tortellini, gnocchi, tagliatelle, ravioli con carne o con formaggio (a scelta), cotolette di pollo, cotolette di pesce; cotolette e bastoncini di pesce, calzoncini, saltimbocca, bocconcini di mozzarella, fish and chips, tortine di mele, tortine di crema, crostatine di albicocche, delizie di spinaci, ed altro ancora;
se ritenga che anche l'aspetto formale dell'intera questione abbia superato il limite del buon gusto arrivando a veri e propri paradossi con l'accollo sulle spese sanitarie di prodotti voluttuari «con sorpresa» che la compiacente industria alimentare fornisce al Servizio Sanitario Nazionale per gli assistiti che preferiscono questo tipo di confezioni terapeutiche a quelle «senza sorpresa»;
se non ritengano illogica e contraddittoria la normativa dello stesso Servizio sanitario che priva i cittadini che soffrono delle altre forme di allergia del contributo ai farmaci necessari, arrecando oltre ad una grave ingiustizia nei loro confronti, anche un sensibile danno sociale di qualità della vita;
se non ritenga di adottare le opportune iniziative affinché sia ripristinata una condizione di giustizia e di reale beneficio sul diritto alla salute di tutti i cittadini che ha avuto come conseguenza la creazione degli assurdi privilegi commerciali per certa industria alimentare a discapito dei contribuenti.
(4-08981)

Risposta. - I prodotti dietetici senza glutine rientrano tra i prodotti dietetici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale da più di venti anni, per facilitare l'osservanza da parte dei celiaci di un regime alimentare adeguato.
I soggetti colpiti da tale patologia sono costretti a seguire per tutta la vita una dieta «aglutinata», non solo per evitare la comparsa di disturbi intestinali o di altra natura, direttamente conseguenti all'ingestione di glutine, ma a scopi di prevenzione


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a lungo termine (per la possibile esposizione ad una maggiore incide alcune neoplasie).
Il decreto ministeriale 8 giugno 2001 «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare» mira, fra l'altro, a contenere i relativi oneri assistenziali.
Si è, pertanto, tenuto conto dei criteri nutrizionali cui deve essere conforme la razione alimentare dei celiaci, per risultare globalmente adeguata.
A tale riguardo si è rilevato che:
a) il fabbisogno calorico giornaliero, come per la restante parte della popolazione, deve essere coperto per almeno il 55 per cento dai carboidrati;
b) la quota predetta, in una dieta equilibrata e variata, deve essere fornita non solo da pane e pasta, ma anche da carboidrati complessi, provenienti da alimenti naturalmente privi di glutine, come riso, patate, mais e legumi;
c) il fabbisogno calorico giornaliero deve essere distinto per fasce di età e sesso.

Sono stati, pertanto, quantificati i tetti di spesa mensili, sufficienti a far fronte alle esigenze nutrizionali dei celiaci.
L'introduzione di questo parametro limitativo, nonché l'esigenza di facilitare, comunque, l'osservanza di un regime alimentare assolutamente privo di glutine, ha indotto a non operare distinzioni, circa la rimborsabilità delle varie tipologie di dietetici senza glutine, inseriti nel Registro nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare ed erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Per favorire ulteriormente un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie disponibili, sono state previste particolari modalità di erogazione, secondo criteri adottati a livello regionale, con l'attivazione di sistemi di controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni nel proprio territorio e sul conseguente andamento della spesa.
Occorre considerare, altresì, che la definizione di «prodotto dietetico senza glutine» non è ancora armonizzata a livello comunitario, sotto l'aspetto tecniconormativo; l'ambito di tali prodotti potrà risultare ridimensionato, se si perverrà a riportare, nella etichetta, informazioni sull'assenza di glutine, anche nel caso di alimenti di uso corrente.
Per quanto riguarda l'Italia, solo per le tipologie di alimenti caratterizzati dalla presenza di cereali, contenenti glutine, si ammette la presentazione di varianti dietetiche «senza glutine» (come pane, pasta, biscotti, eccetera).
Va precisato che tracce di glutine significative, e inattese, possono essere presenti in alimenti che dovrebbero risultarne privi, in base agli ingredienti elencati in etichetta, a causa dell'impiego (ad oggi non soggetto a dichiarazione) di coadiuvanti tecnologici o di sostanze di supporto, provenienti da materie prime glutinate e per possibili contaminazioni avvenute in fase di produzione.
I celiaci devono escludere, precauzionalmente, dalla loro dieta un gran numero di alimenti di uso corrente che potrebbero, invece, essere assunti senza alcuna conseguenza e che non si possono presentare come varianti dietetiche, solo per dichiararne l'assenza di glutine.
Nel caso di alimenti come, ad esempio, i salumi (che potrebbero presentare tracce di glutine solo per i motivi sopra indicati), è stata ammessa, in ambito nazionale, la possibilità di indicare in etichetta, se del caso, «Non contiene fonti di glutine», a condizione di adeguare il piano di autocontrollo per garantire l'assenza della sostanza sul prodotto finito.
Per assicurare una precisa informazione sulla presenza, negli alimenti, degli ingredienti, responsabili delle principali allergie o intolleranze alimentari, compresi quelli contenenti glutine, è stata emanata, in data 10 novembre 2003, la direttiva comunitaria 2003/89/CE, che dovrà comportare la modifica delle disposizioni vigenti nel nostro Paese in materia di etichettatura.
In attesa di specifiche norme comunitarie sulla definizione «senza glutine», il Ministero della Salute intende procedere alla revisione del settore, anche al fine di rivalutare i criteri di composizione dei prodotti, attualmente ammessi come dietetici


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solo per l'assenza di glutine, introducendo, ove possibile, idonei parametri qualitativi di riferimento per accrescerne l'adeguatezza nutrizionale e facilitare l'adozione di un regime alimentare adeguato, oltre che aglutinato.
Tale revisione dovrebbe comportare un riesame dei criteri di erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale mirato a consentire la fornitura assistenziale di prodotti nutrizionalmente equilibrati.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

LUCCHESE. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
è noto che il servizio di recapito postale viene svolto con notevole ritardo;
una società come Poste italiane S.p.A. che si regge con pubblico denaro dovrebbe assicurare ai cittadini la possibilità di interloquire con i responsabili del servizio prestato -:
se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare affinché Poste italiane S.p.A. assicuri un servizio efficiente e rispettoso degli utenti.
(4-08471)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha riferito che la genericità dell'affermazione relativa al «notevole ritardo» con cui viene svolto il servizio postale, non ha consentito di effettuare specifici accertamenti.
Tuttavia, in linea generale, si fa presente che i dati certificati e pubblicati - deliberazione 2 aprile 2004 (
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004) - relativi al secondo semestre del 2003, sembrano contraddire la riferita affermazione, in quanto dall'accertamento sulla qualità del servizio erogato dalla società poste è emerso il sostanziale rispetto dei parametri qualitativi fissati.
Infatti, nel periodo 1o luglio-31 dicembre 2003, la predetta società ha raggiunto, per ciò che riguarda il corriere ordinario interno l'indice fissato, mentre, relativamente al corriere prioritario interno, è stato rilevato un leggero scostamento (-0,2 per cento dall'obiettivo del 98 per cento per il recapito J+2.
Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che la società Poste non utilizza denaro pubblico, in quanto per l'attività postale svolta viene corrisposto soltanto un rimborso, peraltro parziale, per lo svolgimento del servizio universale, nonché per le agevolazioni postali praticate nei confronti dell'editoria.
Quanto, infine, alla possibilità di comunicare con Poste italiane, la stessa società ha significato che sono a disposizione della clientela varie modalità di contratto che vanno dal richiedere informazioni o presentare reclami rivolgendosi al
call center unico di Poste - numero gratuito 803160 - alla consegna delle proprie comunicazioni ad un qualsiasi ufficio postale, fino alla spedizione diretta alla casella postale 160-06100 Perugia.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

LUCCHESE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, all'articolo 8, prevede il titolo di specializzazione, da conseguire al termine di un corso biennale al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione;
in base alla legge n. 341 del 1990, articolo 4, il diploma di specializzazione si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato


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alla formazione di specialisti in settori professionali e i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie; la legge n. 104 del 1992, ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13, prevede che per gli alunni con handicap fisici o sensoriali, di tutti i tipi di scuole, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;
la stessa legge al comma 2 dell'articolo 14, prevede che i piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge n. 341 del 1990, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno;
il ministero con decreto interministeriale n. 460 del 1998 ha autorizzato le università (presso le quali erano state già attivate le SSIS, divenute abilitanti in itinere), ed anche in convenzione con enti, ad istituire i corsi biennali per le attività di sostegno, in conformità ai programmi del decreto ministeriale n. 226 del 1995, per garantire l'omogeneità dei criteri di certificazione e la validità dei titoli rilasciati a conclusione dei suddetti corsi; tutti gli insegnanti hanno partecipato ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del citato decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), tenutisi, in attesa che venisse avviata la riforma complessiva prevista dalla legge n. 341 del 1990, conseguendo il relativo diploma, previsto dalla legge n. 104 del 1992, che consente loro di esercitare l'attività di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti handicappati nelle scuole;
l'accesso al corso biennale per l'attività di sostegno è avvenuto in seguito al superamento di una selezione finalizzata all'accertamento delle capacità attitudinali ed alle competenze didattico-psicologiche dei partecipanti, perché obiettivo principale è la formazione di docenti motivati e interessati ad un compito educativo assai delicato, che richiede una competenza relazionale, disciplinare e soprattutto metodologica, tale da garantire una professionalità attenta, aperta e flessibile;
la «qualità» dei corsi, verificata dal ministero e dalle università, per la professionalità avanzata che hanno realmente garantito, ha anche giustificato gli elevati costi (10 milioni circa delle vecchie lire) sostenuti dai docenti specializzati;
la professionalità acquisita, durante la frequenza obbligatoria del biennio di specializzazione, si è perfezionata e si è ulteriormente arricchita sul campo poiché tutti i docenti specializzati sono stati nominati subito sui posti di sostegno (con precedenza nelle nomine su tali posti anche con la frequenza del primo anno di corso data la necessità), e costituiscono ormai, da anni, una vera e propria risorsa per i ragazzi in situazione di handicap e per le scuole in cui operano;
la professionalità e l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti consolidatasi negli anni si sta, però, vanificando a causa del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 che non consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti a coloro che, partecipando ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), hanno conseguito l'apposito titolo di specializzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 104 del 1992, consente loro di esercitare l'attività didattica di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti con handicap;
lo stesso decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 consente l'inserimento negli


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appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti soltanto agli aspiranti in possesso della specializzazione abilitante all'attività didattica di sostegno agli studenti con handicap che, però, siano anche abilitati all'insegnamento di materie comuni; viene, altresì, consentito l'inserimento nelle graduatorie persino a coloro che pur non avendo conseguito la specializzazione al sostegno entro la data di presentazione della domanda l'avrebbero conseguita entro il 31 maggio 2002;
la VII Commissione permanente della Camera dei deputati, in data 17 luglio 2002, facendosi interprete del danno, che sarebbe derivato agli insegnanti specializzati per il sostegno ai sensi del decreto n. 460 del 1998, ha approvato, all'unanimità, la risoluzione n. 8-00023, firmata anche dall'interpellante, con la quale si impegnava il Governo a dare una soluzione al problema degli interessati anche consentendo agli stessi l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003-2004;
con decreto ministeriale del 26 novembre 2002 il ministero ha autorizzato le SSIS per l'iscrizione in soprannumero al secondo anno dei corsi di coloro che erano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, al fine del conseguimento del diploma di specializzazione abilitante;
nessun ateneo italiano ha dato corso alle disposizioni del decreto ministeriale 26 novembre 2002; anche il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 prevede un'abbreviazione del percorso degli studi delle SSIS per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno;
con la legge n. 124 del 3 maggio 1999 all'articolo 7 comma 1 viene data priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;
come se non bastasse quanto sopra, il 17 aprile 2003 è stato emanato il nuovo decreto dirigenziale per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo senza tenere in alcuna considerazione quanto approvato dalla citata risoluzione n. 8-00023 (seconda versione) e dagli ordini del giorno, accolti dal Governo, in fase di approvazione della legge n. 53 del 2003 -:
se non ritenga necessario ed urgente emanare direttive che consentano ai docenti specializzati sul sostegno ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998 nonché ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e ai sensi della legge n. 124 del 3 maggio 1999 articolo 7, di conseguire, anche se momentaneamente ancora privi di abilitazione, incarichi che garantiscano la continuità sui posti di sostegno per il prossimo anno scolastico;
se, non ritenga necessario ed urgente, in considerazione dell'attuale fragilità e disomogeneità dell'iter formativo iniziale previsto per i docenti di sostegno e nell'attesa di conseguenti provvedimenti normativi, di dover consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti per l'anno 2003-2004 a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione biennale per il sostegno conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998.
(4-09908)

Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, relativa agli insegnanti precari in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguito ai sensi del decreto ministeriale in data 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che, non essendo in possesso anche della prescritta abilitazione all'insegnamento, non possono iscriversi nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Al riguardo, si comunica che per la soluzione del problema rappresentato è stato emanato il decreto-legge 7 aprile 2004,


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n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.
Il suddetto decreto-legge dispone, all'articolo 2, che nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo sulla formazione degli insegnanti attuativo dell'articolo 5 della legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati agli insegnanti in possesso della prescritta specializzazione al sostegno degli alunni disabili e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1o settembre 1999 alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
I corsi in argomento sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti, sulla base di modalità definite con apposito decreto ministeriale.
Il decreto-legge recepisce il testo, già approvato dalla VII Commissione del Senato, del disegno di legge adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 settembre 2003, con il quale il Governo, dopo aver tentato di risolvere il problema con un provvedimento amministrativo, si era attivato per risolverlo già nell'anno accademico 2003/2004. La complessità dell'iter parlamentare non ha però consentito l'approvazione del disegno di legge in tempo utile, da qui l'esigenza di intervenire con un decreto-legge.
Quanto alla richiesta di iscrizione con riserva di detti decenti nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003/2004, si fa presente che la richiesta stessa non ha potuto essere accolta ostandovi le vigenti disposizioni di legge. A tale proposito, si rammenta che il termine ultimo per l'annuale integrazione delle graduatorie permanenti è fissato al 31 maggio di ciascun anno dal decreto-legge 3 luglio 2001, convertito nella legge n. 333 del 20 agosto 2001, e che il requisito di abilitazione richiesto deve essere posseduto alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande, fissata al 17 maggio 2003, relativamente all'anno scolastico 2003/2004, dal decreto dirigenziale 17 aprile 2003.
È risultato quindi impossibile consentire l'inserimento in graduatoria ai docenti specializzati ma non abilitati senza incorrere in una palese violazione delle disposizioni di legge e in un conseguente pesante contenzioso promosso da parte delle numerose categorie dei docenti controinteressati.
Occorre rilevare, inoltre, che al termine fissato al 17 maggio 2003 non è stata posta alcuna deroga né per gli abilitandi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario né per gli specializzandi per l'attività di sostegno agli alunni disabili. Ciò in quanto il termine di presentazione delle domande, già posticipato rispetto alla analoga scadenza dell'anno precedente, non poteva essere ulteriormente posticipato senza pregiudicare l'aggiornamento e la pubblicazione delle graduatorie nei termini di legge.
Non si sono ravvisate, pertanto, le condizioni per consentire a chi non era in possesso della prescritta abilitazione di iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti.
Va, peraltro, ricordato che la categoria dei docenti in argomento, pur non potendosi inserire nelle graduatorie permanenti, per mancanza di diploma di abilitazione, partecipa alla procedura delle supplenze, nella quale, comunque, precede, per le attività di sostegno, anche i docenti abilitati, inseriti nelle graduatorie permanenti, senza il possesso di tale titolo di specializzazione nell'area di integrazione scolastica per allievi disabili.
Per completezza di informazione, si comunica infine che, per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, già costituite in ciascuna provincia ai sensi del sopra menzionato decreto direttoriale 17 aprile 2003 e successive integrazioni, è stato emanato il decreto direttoriale 21 aprile 2004, nel quale sono state recepite le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.


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MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con interrogazione n. 4-08015 dell'11 novembre, relativa alla mancata conferma di tantissime cattedre in deroga per l'insegnamento di sostegno, nel denunciare situazioni di estremo disagio che anche in Basilicata non possono e non devono essere ulteriormente sottaciute, si lamentava complessivamente una sostanziale mancanza di chiarezza, sia dal punto di vista politico che amministrativo nella gestione delle «risorse» e si chiedeva di accertare eventuali responsabilità che potessero riferirsi allo stesso Ministero, ai Dirigenti Scolastici o al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, in merito a presunte violazioni delle norme contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104;
la questione sollevata, già particolarmente delicata e complessa a causa della natura dei problemi da affrontare, richiedeva, altresì, la massima attenzione e senso di responsabilità da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati, in quanto si evidenziava la possibile violazione di diritti inviolabili, costituzionalmente garantiti, quali quelli legati al diritto allo studio, all'educazione, all'integrazione, alla salute ed allo sviluppo della personalità, così come riconosciuti da diverse sentenze rese dai competenti Tribunali Civili, non ultime, per la straordinaria specificità rispetto ai problemi affrontati, rese dai Tribunali di Roma nel dicembre 2002 e di Napoli nell'ottobre 2003, e di cui Codesto Ministero ne dovrebbe essere a conoscenza in quanto condannato a «garantire» le necessarie ore di sostegno agli alunni interessati;
con la stessa interrogazione si lamentava come, nell'anno europeo della disabilità, a seguito di inconsistenti procedure amministrative, di fatto si provvedeva alla sostanziale riduzione o alla mancata concessione delle ore di sostegno a moltissimi bambini, nella scuola dell'obbligo, in aperto contrasto a quanto sancito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sottoscritta dall'Italia solo nel febbraio del 2000, dove, tra l'altro, si stabilisce che «in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»;
suscita notevoli perplessità la risposta resa da Codesto Ministero, con nota del 21 gennaio 2004 a firma del Sottosegretario all'istruzione, in quanto evidenzia, ad avviso dell'interrogante, come, ad opinione dell'interrogante l'onorevole Valentina Aprea sembri non rendersi conto delle questioni poste sul tavolo e, riferendo in merito ad un presunto «continuo e rilevante incremento dei posti a sostegno», che contrasta, con le situazioni di estremo disagio che coinvolgono le diverse Scuole, dalle elementari alle secondarie, presenti sul territorio italiano e che, sicuramente, non rispondono al vero per quanto riguarda la Basilicata, atteso che per la stessa Regione, ma solo agli atti di Codesto Ministero, risulta un rapporto medio alunno-insegnante più favorevole rispetto a quello del precedente anno scolastico, suscitando l'indignazione di tante famiglie lucane direttamente coinvolte in questa vicenda dai toni sempre più paradossali;
tali perplessità aumentano quando l'On. Aprea si avventura in discorsi di carattere «didattico-pedagogico» ed entra, genericamente, in questioni che andrebbero sì affrontate, partendo dalla mancata formazione programmata e generalizzata degli insegnanti curricolari o, ad esempio, dall'utilizzazione impropria degli Insegnanti di sostegno per supplenze, ma soprattutto, questioni che richiedono valutazioni estremamente individualizzate, diverse da caso a caso anche nell'ambito della stessa patologia, con il supporto dei pareri dei Medici specialisti, degli Operatori Sociali, senza mai prescindere dalle necessità riscontrate dagli stessi insegnanti e coinvolgendo le famiglie, così come sancito dalla legge 104/92;
le perplessità, infine, si tramutano in forti preoccupazioni quando, sempre dall'On. Aprea,


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si apprende che il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, avverte e sollecita la necessità di dover provvedere alla «verifica» delle certificazioni rese dalle A.S.L., creando le premesse per una valanga di ricorsi giudiziari, dai risvolti anche penali, che continuando di questo passo caratterizzeranno i prossimi anni scolastici;
nel 2003, fonte pubblicazione del MIUR «L'handicap e l'integrazione nella scuola» sempre per la Basilicata risultano: 1463 alunni e 848 docenti (di cui 155 aggiuntivi) e che, quindi, nello stesso anno scolastico 2002-2003, a scuola già iniziata e nel giro di pochi mesi, si registra un netto scostamento dei dati riferiti in sede di Commissione Parlamentare: un aumento di 128 alunni e una diminuzione di 51 docenti. Appare evidente ciò che significano questi piccoli numeri per una piccola Regione come la Basilicata: 128 alunni in più, volendo considerare un rapporto di un insegnante ogni due alunni, significano 64 cattedre in meno che aggiunte alle 51 altrettanto misteriosamente scomparse, fanno un totale di 115 cattedre di sostegno «sparite» dagli organici. Tutto questo, in un periodo dell'anno scolastico (ottobre-febbraio), nel quale la situazione relativa all'organico di fatto, doveva essere già consolidata e patrimonio conoscitivo di tutti;
per il presente anno scolastico la stessa On. Aprea dichiara per la Basilicata: 1433 alunni e 840 docenti (di cui 172 aggiuntivi) dato che, se riferito al febbraio 2003, ammesso che siano quelli i numeri giusti, comporterebbe una diminuzione di sole otto cattedre e la contestuale diminuzione di trenta alunni e, quindi, se ciò corrispondesse al vero, un miglioramento della situazione esistente;
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - leggiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 30 settembre 2003 - per l'anno scolastico 2002-2003 dichiara 1437 alunni e 808 docenti, mentre per il corrente anno 1446 alunni e 838 docenti e quindi, questa volta, nello stesso periodo di riferimento considerato dall'Aprea, registriamo un aumento di nove alunni ed il contestuale aumento di trenta cattedre e, quindi, anche in questo caso, se ciò corrispondesse al vero, dovremmo registrare un miglioramento ancora più netto della situazione esistente;
non potendo confrontarsi con la «realtà», le ottimistiche valutazioni dell'Onorevole Aprea, si basano, solo ed esclusivamente, sul raffronto degli ultimi dati in suo possesso con quelli relativi alla definizione degli organici di fatto, consistenti in una «previsione», fatta dallo stesso Ministero: per la Basilicata 751 docenti di cui 83 aggiuntivi;
si tratta di una previsione del tutto inconsistente anche al solo volerla confrontare con gli altri dati Ministeriali fin qui riscontrati e che, di certo, non tiene conto della realtà delle cose. Altra considerazione, che lascia stupiti, è il considerare che questi «numeri» per la Regione Basilicata sono sempre gli stessi almeno da tre anni a questa parte;
a fronte di questa totale confusione di «numeri», è importante precisare sempre riferibili allo stesso Ministero dell'Istruzione, a tutto discapito secondo l'interrogante della trasparenza, della legittimità e dell'obiettività della azioni amministrative poste in essere, si riferisce che le Organizzazioni sindacali - leggiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 14 gennaio 2004 - lamentano, sin dallo scorso mese di settembre, a seguito di numerosi incontri con l'Ufficio Scolastico Regionale, la mancanza di circa 100 posti di sostegno; che risultano già depositati diversi ricorsi presso i Tribunali Civili di Potenza e Melfi, promossi dalle famiglie a tutela dei loro figli; che l'Associazione di Volontariato «Nuovi Orizzonti», che aggrega genitori dei portatori di handicap dei Comuni di Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Pietragalla, Avigliano, Acerenza e Cancellara, di concerto con il Centro di Servizi Volontariato per la Basilicata, si è resa promotore di un incontro con tutte le altre associazioni di Volontariato dove, tra l'altro,


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verranno poste nella giusta evidenza tutte le «emergenze» riscontrate nelle Scuole dell'intero territorio provinciale;
la Provincia di Potenza, con Deliberazione Consiliare del 4 febbraio 2004 e con il voto favorevole di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio ha approvato un ordine del giorno per il pieno sostegno ai diritti degli alunni diversamente abili e nel contempo di dura condanna ad ogni azione politica e/o amministrativa, intesa a far quadrare bilanci sulla pelle delle fasce più deboli della popolazione lucana;
in Italia sussiste, ancora oggi, un sistema di principi fondamentali, racchiusi principalmente nella Costituzione, non scardinabili da nessuna altra legge che non abbia pari importanza e tra gli stessi possono annoverarsi il diritto allo studio, il diritto all'integrazione ed il diritto alla salute;
tali diritti rischiano di essere seriamente compromessi attraverso la drastica riduzione delle ore si sostegno assegnate per la formazione di un allievo diversabile, riconosciuto e certificato in base alle vigenti disposizioni legislative, non supportata dal parere favorevole dei Medici specialisti e degli Operatori Sociali delle Aziende Sanitarie Locali e senza tenere, in alcun conto, delle indicazioni di carattere «didattico-pedagogiche» degli Insegnanti che seguono l'alunno;
tantissime famiglie italiane, per vedere riconosciuti i diritti dei propri figli portatori di handicap, devono ricorrere al Giudice Ordinario, con la speranza di non dover poi avventurarsi in complesse e costose procedure giudiziarie presso i Tribunali Amministrativi Regionali, alla ricerca di quella «tranquillità» che deriva dalla serena consapevolezza di aver fatto tutto quello che era possibile fare per il proprio figliolo, confidando nella Giustizia che, prima o poi, renderà quella «verità», già oggi facilmente riscontrabile dai certificati medici, dalle relazioni degli Operatori Sociali, dagli atti riferibili alla stessa Scuola, dalla solidarietà espressa dalle altre famiglie, dalle più elementari norme del buon senso -:
se il Ministro non ritenga necessario ed urgente, alla luce dell'estrema contraddittorietà riscontrata negli atti dello stesso Ministero dell'istruzione, avviare nell'immediato una seria indagine, di concerto con le A.S.L. Territoriali, intesa a verificare i dati dell'ultimo quinquennio riferibili alla Regione Basilicata nonché ad accertare le procedure poste in essere per l'assegnazione dell'Insegnante di sostegno verificando, altresì, se a norma della Circolare Ministeriale n. 58 del 9 luglio 2003, siano state ottemperate le disposizioni in essa contenute sia per quanto riguarda il giusto riconoscimento delle certificazioni mediche e sia per l'attenta valutazione delle proposte dei gruppi GLH Operativi, avendo cura di accertare, nei casi di notevole ridimensionamento delle ore di sostegno assegnate nei precedenti anni scolastici, quali ragioni mediche, didattiche e pedagogiche abbiano consigliato la riduzione di tale orario, nell'interesse preminente dell'alunno;
se rientra tra le competenze del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata provvedere alla «verifica» delle certificazioni rese dalle A.S.L. o se lo stesso non debba, invece, soltanto assicurare la giusta dotazione organica dei posti di sostegno, attraverso i più ampi poteri di flessibilità del personale docente ed ove necessario all'assunzione di personale a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, al solo fine, sulla base delle esigenze riscontrate, di garantire il corretto espletamento dell'anno scolastico.
(4-09075)

Risposta. - In merito ai posti di sostegno si ritiene di dover premettere che la riduzione operata di circa 800 unità della quota aggiuntiva si è resa necessaria per adeguare il contingente di organico di diritto al rapporto 1/138 previsto dalla legge 449/97: tale riduzione in realtà è solo nominale, atteso che, come è noto, non condiziona in alcun modo le quantità occorrenti per soddisfare le richieste di sostegno


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agli alunni disabili effettivamente frequentanti, richieste che non si legano più al citato rapporto 1/138 ma soggiacciono ad una serie di deroghe che abbassano il rapporto medio docente/alunni a 1,9.
A livello nazionale, infatti, il numero dei posti di sostegno ha subito un incremento continuo e rilevante, passando da 74.000 unità nell'anno scolastico 2001/2002 a circa 77.000 unità nell'anno scolastico 2002/2003 e a oltre 79.000 unità nel corrente anno scolastico.
Si fa inoltre rilevare che sul piano didattico-pedagogico la corretta integrazione dell'allievo portatore di handicap non risiede soltanto e di per sè nell'assegnazione di un elevato numero di ore di sostegno in quanto il rapporto di uno ad uno, un disabile/un docente aumenta la delega all'insegnante di sostegno, con conseguente isolamento dell'alunno disabile dalla classe e dal docente curricolare comportando una sorta di marginalizzazione per l'allievo medesimo sul piano della comunicazione, dell'autonomia, della socializzazione oltre che dell'apprendimento, che contraddirebbe proprio la finalità dell'integrazione. Infatti, l'assistenza di base è attività interconnessa con quella educativa e didattica e queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme all'integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione eccetera) in un unico disegno formativo e cioè nel Piano Educativo Individualizzato. Quest'ultimo, a sua volta, si colloca all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, che le scuole dell'autonomia sono chiamate a redigere e nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.
Riguardo la «confusione dei numeri» rilevata dall'interrogante nel testo della risposta alla precedente interrogazione parlamentare n. 4-08015, si precisa che la stessa nasce da una non corretta lettura dei dati trascritti nel senso che gli stessi (alunni disabili 1433 per 840 posti di sostegno) sono riferiti esclusivamente all'anno scolastico 2003/2004.
Tali dati riguardano tutte le scuole della Basilicata ed esclusivamente i posti messi in disponibilità dall'Ufficio scolastico regionale senza ulteriore intervento, come invece era stato previsto per l'anno scolastico 2002/2003, da parte dei Dirigenti Scolastici che avevano autonomamente istituito posti di sostegno in deroga, come previsto da apposite circolari ministeriali.
Il Direttore generale per la Basilicata con la nota n. 4861 del 20 novembre 2003: «L'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap come valore prioritario del sistema scolastico: modalità organizzative», trasmessa ai Direttori generali delle AA.SS.LL. intendeva provvedere ad una più efficace e qualificata offerta formativa per gli alunni disabili e realizzare una sinergia con i vari soggetti che, a vario titolo, sono responsabili degli interventi sull'
handicap.
Con la stessa nota veniva chiesto ai citati direttori generali, competenti in via esclusiva in materia di rilascio delle diagnosi funzionali, di procedere alla redazione delle diagnosi medesime al momento del passaggio degli interessati da un ciclo d'istruzione all'altro, ed al relativo periodico aggiornamento, poiché, in passato, tale adempimento non era stato avviato nella generalità dei casi, anche se, comunque, erano stati autorizzati posti di sostegno sulla base di certificazioni mediche datate.
Riguardo, infine, all'ordine del giorno approvato dalla provincia di Potenza, del quale l'ufficio scolastico regionale non era a conoscenza, si augura che effettivamente esso si traduca, per quanto di competenza della provincia stessa, in interventi concreti che, sebbene per il passato più volte sollecitati, come ad esempio l'abbattimento delle barriere architettoniche e la fornitura di ausili ai disabili, finora non risultano essere stati generalmente realizzati.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.


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PAROLO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
alcuni sindaci della Regione Lombarda intenderebbero denunciare Poste Italiane Spa per interruzione di pubblico servizio dopo una settimana nel corso della quale la posta non è stata recapitata;
tale iniziativa è stata dall'ANCI Lombardia, la quale tramite il proprio presidente ha inviato un messaggio di adesione ai sindaci interessati;
successivamente analoghi gravi disservizi si sono manifestati anche in altri territori della Lombardia, ed in particolare nel Comune di Premana (LC);
secondo L'ANCI Lombardia il personale richiesto da mesi da Poste Italiane Spa non è ancora stato assegnato alla sede lombarda, mentre si assisterebbe nel contempo all'assurdità dei trasferimenti al sud di una parte del personale già operante, contribuendo a sguarnire ancor più il sistema postale lombardo che da solo produce 1/3 dei ricavi postali nazionali a fronte di un personale che ormai ammonta ad 1/15 del totale nazionale -:
quali iniziative si intendano assumere affinché Poste Italiane Spa garantisca un adeguato servizio pubblico su tutto il territorio nazionale con criteri di equità ed efficienza;
quali iniziative si intendano assumere affinché il personale assegnato a Poste Italiane Spa venga ripartito sul territorio nazionale secondo le reali esigenze dell'azienda.
(4-09175)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.
Il ministero delle comunicazioni - quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.
Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane spa, interessata in merito ai lamentati disguidi nello svolgimento del servizio di recapito della corrispondenza in Lombardia ed in particolare nel comune di Premana in provincia di Lecco, ha comunicato quanto segue.
Le criticità evidenziate nello svolgimento del servizio di recapito in Lombardia, peraltro di breve durata e al momento ampiamente superate, sono derivate dai flussi di traffico, pressoché raddoppiati, registrati in concomitanza del periodo natalizio.
Riguardo al comune di Premana, secondo quanto precisato dalla stessa società, il servizio di recapito è garantito dal limitrofo ufficio postale di Casargo.
La citata concessionaria ha, poi, reso noto, che i monitoraggi effettuati durante i primi tre mesi del 2004, non hanno evidenziato disservizi risultando regolarmente recapitata in giornata tutta la corrispondenza diretta al comune in parola, tranne che in due occasioni derivanti dall'improvvisa ed imprevedibile assenza dell'addetto al recapito di zona.
A completamento d'informazione la società Poste, ha fatto presente che la modesta giacenza di corrispondenza accumulatasi - consegnata comunque il giorno successivo - non ha inciso sui livelli di qualità del servizio.
Con riferimento, infine, alle presunte carenze di personale, la società Poste Italiane ha comunicato che nella provincia di Lecco, nel periodo compreso fra il mese di giugno 2002 e la metà di marzo 2004, sono state inserite in organico 55 unità destinate al servizio di recapito.
La società Poste Italiane ha, poi, precisato che nella filiale di Lecco, in base ai dati aggiornati al mese di febbraio 2004, risultano applicate 176 unità e 15 elementi, assunti con contratto a tempo determinato, che consentono una copertura adeguata delle 167 zone di recapito in cui il territorio è ripartito.
Si rende, infine, noto che la verifica della qualità del servizio relativa al 2o semestre del 2003, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 261 del 1999 (Deliberazione 2 aprile 2004 pubblicata nella


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Gazzetta Ufficiale, n. 93 serie generale, del 21 aprile 2004) non ha rilevato indici difformi dallo standard prefissato.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

PASETTO e DUILIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha predisposto un decreto con cui si istituisce una commissione con compiti conoscitivi sullo stato delle procedure relative agli investimenti immobiliari dell'INAIL e di proposta di indirizzo sull'operatività degli investimenti;
con l'istituzione di detta commissione, il decreto in esame, disponendo in materia di esclusiva competenza dell'INAIL, pone in essere una vera e propria forma di esautoramento dell'istituto in oggetto;
la circostanza che vede il Ministro del Lavoro nominare se stesso a presiedere detta commissione non sembra, secondo gli interroganti, rispondere coerentemente ai canoni della normale opportunità politica;
la presenza, inoltre, in detta commissione, del Presidente e del Direttore Generale dell'INAIL ingenera alcune perplessità, laddove nelle motivazioni a monte del decreto si fa riferimento, fra l'altro, a vicende giudiziarie connesse a taluni investimenti immobiliari dell'istituto, da cui conseguirebbe la stasi dell'intero settore immobiliare con la compromissione della necessaria redditività -:
quali obiettivi concreti si intendano seguire con detto decreto e se si intendano fornire chiarimenti sulle questioni di cui in premessa in particolare per quanto attiene al reperimento e all'utilizzo delle risorse finanziarie destinate agli investimenti immobiliari dell'istituto in questione.
(4-09673)

Risposta. - Si fa presente che l'istituzione della commissione ministeriale di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2004, avente «Compiti conoscitivi sullo stato delle procedure relative agli investimenti immobiliari dell'INAIL e di proposta di indirizzo sull'operatività degli investimenti» non comporti variazioni per l'Istituto, tant'è che sia il presidente che il direttore generale, oltre che un alto funzionario esperto della materia, dell'ente stesso parteciperanno ai lavori della commissione.
La scelta operata dal ministero circa la composizione dell'organo, attesta la volontà di salvaguardare e potenziare le competenze dell'INAIL nella delicata materia degli investimenti immobiliari, a tutela del perseguimento degli interessi pubblici, mediante la promozione di una sinergia tra la funzione di vigilanza, istituzionalmente spettante al ministero e rappresentata dal direttore generale per le politiche previdenziali, con l'apporto conoscitivo dei più alti esponenti dell'Istituto e di esperti della materia, esterni alla pubblica amministrazione.
La commissione è stata istituita dopo l'avvio di quelle vicende giudiziarie, menzionate nello stesso atto parlamentare in esame, che avevano coinvolto i più alti rappresentanti dell'Istituto in procedimenti penali relativi all'attività immobiliare, causandone la rimozione e, pertanto, la stasi dell'intero settore con i conseguenti danni al patrimonio dell'ente.
Al fine di rimuovere gli effetti negativi, il ministero interrogato ha ritenuto di esercitare correttamente le proprie attribuzioni, istituendo la commissione, in un'ottica di accelerazione delle complesse procedure di investimento immobiliare dell'INAIL, con l'intento di attuare una collaborazione reciproca con l'ente vigilato.
Per quanto attiene, poi, all'aspetto finanziario del complesso delle iniziative in argomento, si informa che le disponibilità utilizzabili sono quelle che essendo ricomprese, per gli anni 2001, 2002 e 2003, nei rispettivi piani di investimento, sono state regolarmente approvate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.


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PERROTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che nel corso degli anni dal 1996 al 2003 in attuazione del cosiddetto principio della mobilità del personale, si sia dato corso ad un numero molto elevato di assunzioni e trasferimenti di personale da parte dell'Inail -:
se il Ministro disponga di informazioni al riguardo e se comunque intenda accertare quante assunzioni siano effettivamente state fatte, anno per anno, dal 1996 al 2003, presso l'Inail e con quali modalità sia stata data attuazione al principio della mobilità del personale.
(4-08490)

Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame, si riferisce quanto comunicato dall'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (come specificato nel prospetto allegato) (INAIL).
L'istituto afferma che, al fine di sopperire alle proprie esigenze funzionali e di servizio, ha ritenuto di avvalersi della «mobilità inter-Enti» per l'acquisizione di risorse umane, secondo quanto previsto dalla legge n. 70/1975, dal decreto legislativo n. 29/1993 e dal decreto legislativo n. 80/1998.
Alle citate normative vanno, peraltro, aggiunti i disposti di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e delle leggi finanziarie 2001-2003.
L'INAIL, ha comunicato dettagliatamente il numero dei trasferimenti e delle riassunzioni, effettuate a far data dal 1996, ricorrendo alla «mobilità inter-Enti», come specificato nel prospetto che si allega.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

Allegato

Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 4-08490 dell'Onorevole Perrotta. Trasferiti e riassunti per mobilità inter-Enti dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 2003: Totale 1.247.

Anno 1996 n. 426: Delibera Cda del 30 ottobre 1995 n. 1328;
Anno 1997 n. 144: Delibera Cda del 20 dicembre 1995 n. 1546;
Anno 1998 n. 222: Delibera Cda del 19 febbraio 1996 n. 98;
Anno 1999 n. 187: Delibera Cda del 17 dicembre 1996 n. 1740;
Anno 2000 n. 4: Delibera Cda del 17 dicembre 1996 n. 1740.

Totale n. 983

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 1997 n. 610 riassunzione di personale Efim, Cellulosa e Carta, Alumix;
Singoli Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri anno 1998 Segr. comunali;
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 1999 n. 2121 e altri, Ente Poste.

Anno 2001 n. 145: Delibera Cda del 24 maggio 2001 n. 391;
Anno 2002 n. 93: Delibera Cda del 24 maggio 2001 n. 391;
Anno 2003 n. 26: Delibera Cda del 24 maggio 2001 n. 391.

Totale n. 264
Totale prese di servizio: n. 1.247.

PERROTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che siano state date in uso le macchine dell'Inail a tutti i dirigenti -:
se il Ministro disponga di informazioni al riguardo e se intenda accertare quante sono le macchine date in uso ai dirigenti di tale istituto e quali siano i criteri in base ai quali avvengano le assegnazioni, anche al fine di verificare se vi


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siano state eventuali anomalie, con particolare riferimento agli anni dal 1996 al 2003.
(4-08495)

Risposta. - In merito all'atto di sindacato ispettivo in argomento si comunica quanto riferito dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
L'autoparco dell'Istituto nel 1996 era composto da n. 27 macchine assegnate, in ottemperanza ad una disposizione del direttore generale, agli organi istituzionali.
Alcune di queste autovetture venivano assegnate, temporaneamente, ad alcuni servizi della direzione generale per facilitare gli spostamenti di quei funzionari che dovevano, per la peculiarità del loro lavoro, allontanarsi dalla propria sede (rapporti con i ministeri, sopralluoghi di verifica nel territorio, eccetera).
A seguito di nuove disposizioni legislative il parco macchine è stato completamente dismesso ed il servizio di volta in volta affidato in regime di
outsourcing.
A partire dall'ottobre 2001 attraverso il
Global Service, ovvero una modalità di affidamento di servizi, forniture e lavori a soggetti esterni all'INAIL aventi titoli e know-how per lo svolgimento di tale impegno, il servizio integrato di gestione e manutenzione dell'edificio della direzione generale sito in Roma, P.le Pastore, n. 6, è stato affidato ad una associazione temporanea di imprese con capogruppo la SIECO spa (Gruppo ENI), aggiudicatrice di appalto concorso in ambito comunitario (Gara n. 11/2000).
Fra i numerosi servizi compresi nel «servizio integrato di gestione» è stata prevista anche la «gestione flotta auto», nel rispetto delle nuove disposizioni legislative in materia. Attualmente la flotta auto è composta da 19 autovetture senza autista e n. 4 autovetture con autista.
I criteri della assegnazione dei veicoli di servizio, sono stati sempre basati sulla differenziazione tra due tipologie:
a) «uso esclusivo» - autovettura con autista di cui si avvalgono solo i preposti ai vertici degli Organi istituzionali;
b) «uso intensivo» - autovettura con autista dipendente Inail o del fornitore esterno, a disposizione di una intera struttura/funzione o di varie strutture/funzioni e, quindi, destinata alle esigenze di trasporto di una pluralità di persone.

Dal mese di novembre del 2003 il trasporto automobilistico nell'ambito della Direzione Generale è disciplinato da un apposito ordine di servizio del Direttore Generale f.f. in attuazione della delibera del commissario straordinario n. 769 del 17 settembre 2003. Anche queste disposizioni, tuttavia, mantengono la differenziazione tra auto «ad uso esclusivo» ed auto «ad uso intensivo».
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

PERROTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che siano state date in uso le macchine dell'Inpdap a tutti i dirigenti -:
se il Ministro disponga di informazioni al riguardo e se intenda accertare quante sono le macchine date in uso ai dirigenti di tale istituto e quali siano i criteri in base ai quali avvengano le assegnazioni, anche al fine di verificare se vi siano state eventuali anomalie, con particolare riferimento agli anni dal 1996 al 2003.
(4-08496)

Risposta. - Con riferimento all'atto parlamentare in argomento si comunica quanto riferito dall'INPDAP.
Ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento di contabilità e di amministrazione dell'INPDAP n. 1009 adottato il 18 aprile 2000, disciplinante la destinazione di automezzi dell'istituto, la mobilità ed il trasporto per esigenze di servizio e per l'espletamento delle funzioni degli organi e rispettivi componenti, nonché dei dirigenti dell'Ente, è stata assicurata a mezzo taxi o


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noleggi di autovetture con rimborsi a carico dell'istituto stesso.
In via permanente, la disponibilità di autovetture era assicurata in uso esclusivo del Presidente e del Direttore Generale.
Gli altri automezzi facenti parte dell'autoparco INPDAP erano destinati al servizio dei componenti gli organi di amministrazione e della dirigenza generale.
Solo in casi eccezionali e sempre per motivi strettamente connessi alle esigenze di servizio, le predette autovetture venivano messe a disposizione della dirigenza, previa relativa autorizzazione del competente ufficio autonomo servizi della direzione generale dell'istituto.
A seguito delle direttive, concernenti il contenimento delle spese per acquisti di beni e servizi emanate dal ministero dell'economia e delle finanze, l'INPDAP ha riformulato la disciplina in tema di mobilità dei soggetti indicati nel citato articolo 65, mediante l'adozione di un nuovo apposito regolamento entrato in vigore il 16 marzo 2004.
Ai sensi dell'articolo 3 del citato Regolamento, due autovetture sono assegnate in uso esclusivo al presidente ed al direttore generale dell'istituto per l'esercizio delle rispettive funzioni.
Al presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza, ai componenti il consiglio di amministrazione, al presidente ed ai componenti il collegio dei sindaci, ed al magistrato della Corte dei conti addetto al controllo, è garantito con carattere di continuità l'uso in comune delle autovetture in dotazione all'istituto.
Previa programmazione o tempestiva richiesta avanzata all'ufficio competente, le autovetture disponibili potranno essere utilizzate dai componenti il consiglio di indirizzo e vigilanza e dalla dirigenza dell'istituto, in presenza di obiettive necessità e senza pregiudicare la disponibilità di utilizzo agli aventi diritto.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

PERROTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
a quanto risulta all'interrogante alcuni medici dell'Inail eserciterebbero la propria attività professionale anche al di fuori dell'incarico ricoperto presso l'istituto -:
se il Ministro intenda verificare quanti siano i medici che lavorano in esclusiva per l'Inail e se ciò sia conforme alla legge e, in caso contrario quali provvedimenti siano stati adottati in merito;
se intenda offrire chiarimenti in merito alla situazione di cui sopra.
(4-08499)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame si comunica quanto riferito dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
Ai dirigenti medici dell'Inail sono state applicate le norme contrattuali degli enti pubblici non economici, con il recepimento degli istituti giuridici ed economici previsti per le stesse figure del servizio sanitario nazionale in virtù anche dell'articolo 13 della legge n. 222/1984. Nel medesimo ambito, rientra l'attività libero professionale, pertanto il consiglio di amministrazione dell'istituto con delibera n. 462 del 2001 ha approvato il «Regolamento» contenente le norme di comportamento in attesa della compiuta definizione della nuova collocazione del personale medico sotto il profilo normativo e contrattuale.
Successivamente, con circolare n. 64 del 2001, l'Istituto ha informato che l'attività libero professionale consentita ai dirigenti medici che decidevano di optare per il rapporto esclusivo con l'ente sarebbe stata quella «intramuraria».
Tale attività può essere espletata, di norma, all'interno delle strutture ovvero, se autorizzata, all'esterno ma, in entrambi i casi, al di fuori dell'orario di lavoro e comunque non deve essere incompatibile con l'attività istituzionale e non deve comportare gravi pregiudizi all'istituto. Le prestazioni che possono essere erogate si riferiscono alle branche specialistiche di medicina


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legale e delle assicurazioni, di medicina del lavoro e fisiatria, quest'ultima esclusivamente per il personale in forza presso il Centro di Vigoroso di Budrio e il Centro Riabilitazione Motoria di Volterra.
Viceversa, per i medici Inail che hanno optato, entro il 28 settembre 2001, per un rapporto di lavoro non esclusivo, l'attività loro consentita è quella libero professionale «extramuraria». Tale attività permette di eseguire visite in qualsiasi branca della medicina e di effettuare consulenze a condizione che non siano in contrasto con gli interessi e i fini dell'ente di appartenenza e con gli orari di lavoro. In sintonia con quanto previsto dalla normativa del servizio sanitario nazionale anche per i medici Inail a rapporto non esclusivo viene applicata la decurtazione economica di alcune voci stipendiali.
Da ultimo si comunica che l'istituto ha reso noto che i medici in servizio sono 565 e di essi 465 hanno stipulato un rapporto di lavoro esclusivo.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

ROTUNDO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per il 2004, all'articolo 4, commi da 20 a 24, consente la sospensione della riscossione, la riduzione delle sanzioni civili dovute per il mancato o ritardato pagamento dei contributi agricoli unificati ed il pagamento dilazionato degli stessi fino a venti rate trimestrali costanti;
si tratta di importanti disposizioni finalizzate ad attenuare l'impatto di oneri economici rilevanti sulle imprese agricole che, in molti casi, rischiano di compromettere la loro stessa sopravvivenza. Solo in Puglia la massa dei crediti è di circa mille miliardi di vecchie lire, di cui centoventisette in provincia di Lecce;
le citate disposizioni richiedono necessariamente l'emanazione di decreti ministeriali attuativi, in mancanza dei quali si rischia di vanificare le finalità del legislatore. Ne è riprova l'atteggiamento dei concessionari che hanno avviato la procedura di riscossione coattiva dei crediti, anche attraverso Decreti ingiuntivi e di pignoramento, non tenendo in alcun conto l'entrata in vigore delle suddette norme -:
se i Ministri interrogati non ritengano di dover provvedere ad emanare, con la massima urgenza, i provvedimenti di sospensione del pagamento e la relativa rateizzazione dei contributi agricoli unificati pregressi al fine di consentire una boccata di ossigeno al mondo agricolo che vive in una situazione di gravissima crisi.
(4-08976)

Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo in argomento, si rappresenta che in attuazione dei commi 21, 22 e 24 dell'articolo 4, della legge n. 350/2003 è stato adottato, in data 21 aprile 2004, il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, il cui iter è in via di perfezionamento.
Il citato decreto determina la misura della riduzione delle sanzioni civili connesse ad omissioni contributive e individua, altresì, le ipotesi di particolare eccezionalità che consentono la rateizzazione dei debiti contributivi fino a 20 rate trimestrali. Le aziende agricole destinatarie delle disposizioni del decreto sono quelle interessate da eventi eccezionali, verificatisi alla data del 30 settembre 2003.
Il decreto è, attualmente, al visto degli organi di controllo e la relativa pubblicazione è imminente. Si deve, quindi, ritenere che i problemi legati alla sospensione sono superati.
Occorre precisare che il decreto interministeriale è diretto a tutte le aziende singole e/o associate, inquadrate nel settore agricolo in relazione alla contribuzione dovuta a titolo proprio (coltivatori diretti/coloni/mezzadri-imprenditori agricoli a titolo principale) e/o per i lavoratori dipendenti occupati (a tempo indeterminato, a tempo determinato, impiegati e dirigenti).
Rientrano altresì nelle omissioni contributive oggetto del decreto le contribuzioni


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dovute per i rapporti di piccola colonia e di compartecipazione familiare.
Infine, si ricorda che il citato decreto, secondo la definizione di imprenditore agricolo esplicitata dall'articolo 2135 codice civile, è applicabile anche alle aziende, singole o associate, che svolgano attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e ciò a condizione che siano presenti i requisiti soggettivi (attività compiute dallo stesso imprenditore agricolo) ed oggettivi (le attività devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali) indicati dallo stesso articolo 2135.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

SERENA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
nei giorni 18, 19 e 22 dicembre 2003 sono stati spediti dall'ufficio postale Roma 17, in via Milano, dei pacchi ordinari (mittente: Associazione Uomo e Libertà, via Cardinal Sanfelice, 5/Roma) con destinazione varie località del Veneto;
dei pacchi spediti almeno il 10 per cento non è arrivato a destinazione e il restante è arrivato a destinazione circa dopo 30/40 giorni dalla spedizione, gli ultimi il 6 febbraio scorso;
non è prevista una verifica sul percorso del materiale spedito se questo viene inviato per via ordinaria -:
se non s'intenda sollecitare Poste Italiana Spa affinché sia predisposto un sistema di controllo più adeguato per i pacchi ordinari;
nonché affinché siano richieste spiegazioni circa i ritardi e gli ammanchi sopra denunciati dall'interrogante.
(4-08905)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.
Il ministero delle comunicazioni - quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.
Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.
Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in merito ai lamentati disguidi nello svolgimento del servizio di recapito pacchi spediti da Roma e diretti in varie località del Veneto, ha comunicato quanto segue.
Gli accertamenti esperiti, al riguardo, non hanno evidenziato alcun disservizio postale essendosi riscontrato l'avvenuto recapito di 42 spedizioni su 45 e la totale assenza di responsabilità dell'azienda per la mancata consegna dei tre rimanenti invii.
Il cliente «Associazione Uomo e Libertà», secondo quanto precisato dalla stessa società, nelle date del 18, 19 e 22 dicembre 2003 ha affidato all'azienda n. 45 spedizioni delle quali: n. 19 sono state recapitate ai destinatari, mediamente, in sei giorni; n. 19, dotate di indirizzo incompleto od errato, hanno richiesto ulteriori tempi per la lavorazione e di conseguenza per la consegna (di questo gruppo, una è stata restituita al mittente per irreperibilità del destinatario); n. 4 non sono state recapitate per l'assenza dei destinatari al momento della consegna (di queste tre sono state ritirate dai destinatari nell'ufficio postale indicato sul relativo avviso, mentre una è stata inviata al mittente a causa del mancato ritiro per compiuta giacenza); n. 1 è stata restituita al mittente per mancata


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accettazione da parte del destinatario; 2, dirette a titolari di esercizi commerciali chiusi per ferie, sono state recapitate dopo la ripresa delle attività.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

TIDEI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'Inail (Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha bandito il 28 marzo 2002 una procedura di selezione per l'attribuzione di un certo numero di posizioni di coordinatore legale delle sue Avvocature centrale, regionali e distrettuali. I risultati della selezione sono stati pubblicati nel marzo di quest'anno ed hanno dato luogo ad animosissime discussioni, censure sindacali e critiche, sfociate pure in provvedimenti da parte della magistratura del lavoro sulla vicenda;
risulta all'interrogante che:
la procedura è stata bandita con notevole ed ingiustificato ritardo rispetto ai termini stabiliti, determinando così la possibilità di acquisizione di ulteriori titoli valutabili da parte di alcuni degli aspiranti e la mancata considerazione di quelli precedentemente acquisiti da altri;
la Commissione è stata nominata dal Presidente dell'Istituto, anche in questo caso organo dell'istituto di direzione politica e non dal competente dirigente;
la Commissione è stata nominata nel mancato rispetto delle norme di legge interne ed esterne circa i requisiti dei componenti (in particolare un magistrato, membro della medesima, non poteva far parte della Commissione per essere stato collocato a riposo dall'amministrazione di competenza da più di tre anni: cfr. articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994);
risulta all'interrogante che:
membri della Commissione avrebbero conferito elogi, dopo l'indizione del concorso, la nomina della Commissione, la presentazione delle domande e durante l'espletamento dell'istruttoria del concorso medesimo, ad avvocati in servizio presso l'Avvocatura generale e poi l'avrebbero valutati;
la Commissione non si sarebbe attenuta ai criteri di valutazione dettati dalle circolari dell'istituto ma li avrebbe clamorosamente smentiti e ne avrebbe creato di nuovi (anche in diretto contrasto con quelli delle dette circolari e delle norme di legge sulla professione di avvocato);
la Commissione avrebbe valutato la quantità delle prestazioni professionali rese dagli aspiranti non per singolo avvocato, ma facendo una media aritmetica tra tutte le pratiche gestite da ciascuna Avvocatura regionale e dall'Avvocatura generale, così da livellare totalmente le posizioni degli aspiranti, a tutto vantaggio del punteggio discrezionale poi attribuito; e ciò sulla scorta di dati dedotti dal sistema informatizzato dell'Ente, completamente diversi da quelli risultati dagli archivi cartacei delle rispettive avvocature;
risulta all'interrogante che sempre l'Avvocato generale dell'Inail, starebbe attualmente lavorando alla messa a punto dei nuovi criteri di valutazione per la prossima selezione della posizione degli Avvocato generale, alla quale egli stesso potrà poi partecipare!;
la stessa gravità dei vizi denunciati induce ad una riflessione sulle capacità gestionali degli organi di vertice dell'Ente che non può restare priva di verifica da parte del Governo;
se il Ministro non ritenga opportuno disporre ogni verifica volta a riscontrare la sussistenza delle irregolarità elencate e di ogni altra che dovesse essere stata commessa nell'espletamento della procedura;
nel caso in cui tali irregolarità siano riscontrate, se non ritenga doveroso attivare ogni controllo e misura a fronte della violazione esplicita delle norme fondamentali in materia di pubblico impiego, par


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condicio dei concorrenti, trasparenza, contenuto dei bandi di selezione, espletamento delle operazioni e valutazione dei funzionari pubblici -:
se non ritenga doveroso attivarsi per la sospensione della pubblicata graduatoria, se non per l'annullamento dell'intera procedura concorsuale;
in ogni caso, quali misure e provvedimenti intenda adottare per stabilire un minimo di imparzialità e correttezza nelle procedure interne di un ente pubblico strumentale che tanta importanza riveste per le scelte di politica sociale del Governo.
(4-07853)

Risposta. - In relazione alla interrogazione parlamentare in argomento, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL).
La procedura di selezione per l'attribuzione di n. 26 posizioni di coordinatori delle Avvocature regionali e distrettuali, più n. 8 per l'Avvocatura Generale, ha costituito una corretta applicazione del Regolamento, delle modalità e dei criteri per l'attribuzione degli incarichi di coordinatore di cui alla delibera n. 1230 del consiglio di amministrazione dell'INAIL, approvata il 1o ottobre 1997 e modificata in data 16 febbraio 2000, attuativa dell'articolo 72 del Contratto collettivo nazionale dei dirigenti professionisti e medici per il periodo 1998/2001, stipulato l'11 ottobre 1996.
La commissione valutatrice, nominata secondo le disposizioni del regolamento, si è limitata ad applicare la normativa vigente. La procedura è stata bandita al termine dell'iter amministrativo che, secondo le innovazioni apportate al suddetto regolamento, ha impiegato un tempo più lungo del previsto: si è dovuto attendere, infatti, come stabilito dalle norme, l'espletamento della procedura per l'assegnazione dell'incarico di avvocato generale, incarico che è stato conferito nell'aprile 2001.
La nomina di tale Commissione ha seguito le previsioni di cui all'articolo 72, comma 2, del CCNL e le relative disposizioni regolamentari (due membri interni e due esterni) e non quelle dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 che disciplina la diversa e generale fattispecie dell'accesso all'impiego.
L'articolo 72, comma 2 del CCNL, statuisce che la Commissione deve comprendere: «... in ogni caso, il Direttore Generale o suo delegato e uno o più componenti esterni di chiara valenza professionale e di comprovata esperienza, appositamente individuati dall'Amministrazione».
L'INAIL specifica, al riguardo, che proprio in forza del suindicato disposto appare legittimo che la nomina dei componenti della Commissione sia stata effettuata, a seguito della delibera consiliare n. 1230, proprio dal Presidente, sia perché sarebbe stato certamente non opportuno che il dirigente della Direzione Centrale Risorse Umane nominasse il direttore generale come componente, poiché è un organo a lui sovraordinato, sia perché affidando all'amministrazione la identificazione dei componenti esperti, era logico ritenere che detta scelta doveva essere effettuata dal massimo rappresentante della stessa e quindi dal presidente.
La nomina della commissione valutatrice, effettuata con determinazione del Presidente dell'Istituto trova, altresì, il suo fondamento nelle competenze individuate nella delibera del consiglio di amministrazione n. 608 del 1998, con riferimento alla nomina dell'esperto esterno.
L'istituto precisa che i membri della commissione avevano i requisiti di legge, come pure il magistrato in pensione, nominato in qualità di esperto, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del CCNL, che non ha operato alcun rinvio al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1984. Quest'ultimo è stato scelto in virtù della chiara valenza professionale e della comprovata esperienza, acquisita quale magistrato della sezione lavoro della Cassazione e dell'attuale collaborazione nel Foro Italiano. Inoltre, l'avvocato generale è membro della commissione proprio per sua conoscenza dell'attività dei professionisti selezionati. Egli, peraltro, non ha rilasciato encomi ed elogi ad alcuno.
L'Istituto afferma che la commissione ha applicato con rigore i criteri previsti ed


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ha adottato anche i necessari sottocriteri come ogni commissione di concorso ha la facoltà di fare, preferendo attenersi a risultanze oggettive circa la produttività dei singoli concorrenti e delle Avvocature di appartenenza, ricavate da sistemi di rilevamento informatici, incontestabili e conformi ai principi generali.
Pertanto, è da escludere ogni ipotesi di annullamento, seguendo i criteri di autotutela, non ricorrendone i presupposti. L'INAIL puntualizza che se si operasse l'annullamento si andrebbe contro gli interessi dei 34 vincitori e di 103 concorrenti che non hanno manifestato interesse a ricorrere contro la procedura. Solo 5 partecipanti, allo stato, hanno presentato ricorso per la posizione in graduatoria.
Da ultimo, l'istituto fa presente che i comportamenti dei componenti della commissione, presieduta dal direttore generale, sono stati tali da assicurare la massima trasparenza dell'iter seguito e l'oggettività dei criteri di valutazione dei singoli, elaborati tenendo conto dei criteri indicati dal CCNL e dal regolamento di attuazione approvato dalle organizzazioni sindacali, degli stessi professionisti.
La Commissione ha lavorato celermente tanto che in poco più di tre mesi è stata in grado di valutare n. 108 concorrenti, consentendo al competente Ufficio di assegnare i 34 posti a concorso.
Infine, l'istituto fa presente che non sono in corso delle rielaborazioni di nuovi criteri di valutazione per la prossima selezione della posizione di Avvocato Generale. La modifica di detti criteri è, infatti, di esclusiva competenza dei CCNL di comparto.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

ZANELLA. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante è venuta a sapere da organi di stampa che due dirigenti scolastici della città di Treviso hanno assunto alcune iniziative cautelative in merito alla diffusione del virus della SARS;
il direttore del primo circolo didattico ha predisposto un modulo in cui i genitori devono indicare il motivo di un'eventuale assenza senza certificato dei loro figli dichiarando, in caso di viaggio, che i loro figli non hanno contratto alcun tipo di malattia infettiva;
la preside della scuola media «Serena» ha invece contattato i genitori degli alunni cinesi per verificare eventuali viaggi in Oriente o contatti con parenti delle zone colpite dal virus -:
se, in presenza di iniziative di questo tipo, non ritengano di dover intervenire per evitare misure occasionali che possono creare allarmi ingiustificati e ledere i legittimi diritti di studenti e genitori;
se non ritengano opportuno chiarire quale sia la reale situazione riguardo alla SARS nelle scuole;
se non ritengano opportuno attivarsi per predisporre un piano di intervento che sia omogeneo su tutto il territorio senza lasciare spazio a iniziative del singolo dirigente che, ad avviso dell'interrogante, creano soltanto allarmismi e caos.
(4-06153)

Risposta. - Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha precisato che la questione, riguardante le iniziative cautelari di due dirigenti scolastici di Treviso in merito alla diffusione del virus della Sindrome Acuta Respiratoria Severa («SARS»), enfatizzata da alcuni giornali locali, non ha avuto alcun seguito e che la situazione dell'ambiente scolastico permane del tutto normale.
Il Centro Servizi Amministrativi di Treviso, organo periferico del predetto dicastero, appena pubblicata la notizia, ha preso contatti con i dirigenti scolastici del 1o circolo di Treviso e della scuola media «Serena».
Il dirigente scolastico del 1o circolo di Treviso ha precisato che l'iniziativa di proporre ai genitori un modulo, nel quale indicare se l'assenza del figlio fosse dovuta a motivi familiari (es. viaggio) o a motivi di salute, non era da ricollegarsi alla «emergenza SARS».


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Infatti, nel periodo in questione dell'anno scolastico 2003 (vacanze pasquali unite a varie festività fino al 1o maggio) le eventuali assenze prolungate degli alunni non hanno comportato la necessità, per gli stessi, di esibire al rientro in classe la certificazione medica.
Il dirigente della scuola media «Serena» ha precisato che, su pressione dei genitori di alunni, compagni di classe di bambini cinesi, ha fatto alcune telefonate alle famiglie dei suddetti bambini, al mero scopo di conoscere se avessero effettuato eventuali spostamenti da e per i paesi all'epoca a rischio.
Il Centro Servizi Amministrativi di Treviso ha anche fatto presente che la Regione Veneto, per rispondere alle richieste di indicazioni sul comportamento da adottare, da parte dei responsabili scolastici, in caso di studenti di ritorno da viaggi in aree che risultavano affette da «SARS», aveva trasmesso, per il tramite della ULSS n. 9 (di concerto con le altre ULSS della provincia), una nota della regione Veneto - direzione regionale per la prevenzione, in cui venivano fornite precisazioni al riguardo: detta nota è stata diramata alle scuole per la massima diffusione.
Il ministero della salute ha emanato molteplici comunicati, volti sia a prevenire l'importazione della «SARS» e ad assicurarne il controllo in ambito nazionale, sia a garantire una informazione corretta ai cittadini e agli operatori, proprio al fine di evitare reazioni e comportamenti che non possono trovare motivazione sulla base di evidenze scientifiche.
In particolare, il 18 marzo 2003, agli uffici periferici è stata trasmessa una nota riguardante la distribuzione, ai passeggeri di ritorno da zone affette dalla «SARS», di un foglio redatto in italiano ed in inglese, recante informazioni sui sintomi della malattia e sulla necessità di consultare un medico, qualora questi si manifestassero entro 10 giorni dal ritorno.
Con circolare del 16 maggio 2003 concernente la sicurezza di merci e bagagli, il ministero ha precisato che il controllo da effettuare è mirato a rilevare l'eventuale importazione di merci di interesse sanitario non consentite, in quanto prive dei requisiti necessari per la loro introduzione e commercializzazione nel nostro Paese, con particolare riferimento ad alimenti, bevande e farmaci.
Con successiva circolare del 19 maggio, gli organizzatori di manifestazioni pubbliche di massa sono stati invitati a predisporre i presidi sanitari e le misure di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
La circolare del 2 ottobre 2003, infine, riporta le nuove definizioni di caso di «SARS» basate su criteri cinici e di laboratorio, fornite dall'OMS.
I documenti predisposti per fronteggiare la patologia sono disponibili sul sito internet del ministero della salute, per consentirne la maggiore visibilità agli addetti ai lavori ed alla popolazione.
Il ministero ha attivato, sin dalle prime fasi dell'epidemia, il numero verde 800.571.661, tuttora operativo, tramite il quale vengono fornite informazioni ai cittadini e agli operatori sanitari sugli aspetti cinici della «SARS», sulle sue modalità di trasmissione, sull'andamento epidemiologico.
Inoltre, è stato attivato il
Call Center per le emergenze sanitarie, che risponde al numero di pubblica utilità «1500», intitolato a Carlo Urbani: fornisce informazioni, in caso di emergenze sanitarie, ed ha l'obiettivo fondamentale di diffondere una comunicazione diretta ed autorevole, al fine di attenuare la diffusione del panico e di tranquillizzare la popolazione.
Il Ministero ha sempre ribadito che costituisce rischio di infezione l'esposizione, tramite contatti ravvicinati (intesi come coabitazione, assistenza sanitaria, contatto diretto con secrezioni respiratorie di persone malate) a casi sospetti o probabili di «SARS», in fase sintomatica (presenza di febbre superiore a 38oC, tosse ed altri disturbi respiratori in persone soggiornanti in zone affette, o di ritorno da tali aree da meno di 10 giorni).
Pertanto, non sono mai state date disposizioni - in quanto non sarebbero state


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scientificamente appropriate e giustificabili - per periodi di quarantena da osservare da parte di persone di ritorno da aree in cui è stata dimostrata la trasmissione in ambito locale della «SARS».
Si segnala che, nel giugno 2003, è stato elaborato, a cura degli esperti facenti parte del «Gruppo Permanente per la Valutazione del Rischio ed il Controllo della "SARS" e delle Emergenze di Origine Infettiva», costituito presso la Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità, un documento operativo, in base al quale organizzare il sistema di sorveglianza, prevenzione, diagnosi e terapia della «SARS».
Sono state così inserite in un quadro complessivo, le indicazioni fornite dalla competente direzione generale del Ministero e dagli altri enti (Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro).
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

ZANELLA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il collegio dei docenti dell'Istituto statale d'arte di Venezia, con una lettera aperta pubblicata dal quotidiano La Nuova Venezia del 25 febbraio 2004, denuncia la situazione che si è venuta a creare all'interno dello stesso istituto relativamente alle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, che sono state regolarmente svolte dai docenti, sia lo scorso anno che per quest'anno, ma che il Ministero non ha ancora pagato;
la stessa situazione si presenta presso l'Istituto magistrale Stefanini dove il debito del Ministero dell'istruzione supera i 150.000 euro (Corriere del Veneto del 25 febbraio 2004);
anche altri docenti di altri istituti - liceo classico Foscarini e Marco Polo - denunciano situazioni analoghe, con razionamento delle fotocopie, e raccolte di denaro dei docenti per poter acquistare il toner per la fotocopiatrice;
i POF Progetti di Offerta Formativa sono indicati dalla legge come importanti strumenti di crescita dei ragazzi;
i docenti hanno deciso di attuare, in caso di mancata risoluzione della questione, una settimana di astensione dalle attività aggiuntive all'orario di servizio -:
se non ritenga doveroso intervenire per risolvere in tempi rapidi tale situazione che lede il diritto dei docenti a percepire il giusto compenso per il lavoro svolto e rischia di ricadere sugli studenti che vedrebbero bloccate le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa.
(4-09103)

Risposta. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare in esame, relativa al mancato pagamento ai docenti delle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, si comunica che la questione sollevata dall'interrogante è stata risolta positivamente.
Il Centro Servizi Amministrativi di Venezia, infatti, relativamente al capitolo 2699 - Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa - ha erogato a tutte le istituzioni scolastiche un acconto, utilizzando l'intera somma assegnata dall'Area Finanziaria dell'Ufficio scolastico regionale.
Riguardo al capitolo 2719 - Spese per la realizzazione dell'Autonomia - per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono stati erogati integralmente tutti i finanziamenti assegnati.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.