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1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, 304 e 657 del codice di procedura penale.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 33. - (Computo della custodia cautelare espletata). - 1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della consegna.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).
Al comma 1, dopo le parole: articoli 303 aggiungere le seguenti: , comma 4.
33. 51. Sinisi.
(Approvato)