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DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
in un determinato luogo ed in un determinato periodo;
le prove si sarebbero svolte a Berlino ed avrebbero avuto una durata di sessanta giorni, da aprile a settembre;
di proprietà della SARAS Raffinerie, riconducibile alla famiglia Moratti di cui fa parte il Ministro dell'istruzione, che ha la vigilanza sul CNR. Questo favore che un dirigente del CNR ha fatto alla società si trasforma in svariati milioni di euro, anche perché risulta all'interrogante che il solito CNR abbia acquistato dalla citata società svariati milioni di euro in apparecchiature dirette in Cina e finanziate al 50 per cento dal Ministero dell'ambiente. Questi acquisti, secondo l'interrogante, rivelano tre principali non conformità rispetto alle attuali leggi sugli appalti:
la Comunità Europea nel 1998 emetteva la norma EN 12341 riguardante il metodo di riferimento per la misurazione delle polveri fini PM 10;
la norma EN 12341 afferma che: «dopo attente verifiche effettuate nei vari Stati Europei ed in diversi periodi stagionali, si è constatato che lo strumento di riferimento (Reference) per la misura delle PM 10 deve avere, in breve, le seguenti caratteristiche: portata 2,3 m3/h, testa con taglio granulometrico come da disegno riportato nella stessa norma EN 12341 (il disegno riporta anche la percentuale di polvere per ogni diametro che la testa è in grado di raccogliere alla portata nominale di 2,3 m3/h), il particolare materiale filtrante su cui raccogliere la polvere». La norma dichiara altresì che non essendoci degli analizzatori automatici in grado di garantire una valida misurazione, il solo strumento da adottare per una misurazione fisica delle polveri PM 10 è quello descritto nella stessa norma (metodo gravimetrico). La chiarezza della norma non dà adito ad alcun dubbio;
per poter mantenere il patrimonio costituito dagli analizzatori automatici esistenti nelle reti di monitoraggio, si dà la possibilità ai singoli Stati membri di eseguire delle prove di equivalenza tra il «vecchio» strumento (cosiddetto Equivalente) e quello definito di Riferimento (cosiddetto Reference). In pratica vengono messi a confronto uno o due strumenti di tipo Reference in una particolare area d'Italia (per esempio la Lombardia) con due strumenti che devono dimostrare di essere equivalenti, per un periodo di non meno di sessanta giorni nelle quattro stagioni. Al termine delle prove di equivalenza, viene assegnato un coefficiente di correlazione in base al tipo di strumento ed alla stagionalità. Ad esempio, uno strumento che viene trovato essere troppo sensibile all'umidità, produrrà dati di concentrazione delle polveri che dovranno essere moltiplicati per il coefficiente ricavato, es. 1,2 in inverno e 0,95 in estate per poter essere considerati equivalenti al metodo di riferimento. Tale risultato è valido
in data 2 aprile 2002, la norma EN 12341, assieme alle Direttive Europee 99/30/CE e 96/62/CE, venivano recepite con il decreto ministeriale n. 60/02 del Ministero dell'ambiente, che, per la prima volta dopo dieci anni, identifica gli enti di Certificazione delle apparecchiature di analisi ambientale in Italia nei Laboratori Primari di Riferimento per l'Inquinamento atmosferico operanti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e presso l'ISPESL;
successivamente dovrà essere emanato il decreto attuativo per la definizione delle procedure di certificazione dell'equivalenza dei metodi di misurazione automatici;
i due enti designati avrebbero dovuto poi demandare e certificare a loro volta ad altri laboratori di certificazione;
ad una prima richiesta trasmessa da UNITEC srl (azienda produttrice di strumenti per il monitoraggio delle polveri) all'ISPESL, il 5 luglio 2002, l'ente rispondeva che in presenza di una vacatio legis ovvero del decreto attuativo sul regolamento e procedure per effettuare le prove, non è possibile procedere ad effettuare la certificazione di equivalenza del metodo di misura rispetto al metodo di riferimento;
l'ISPESL, di fatto, demandava al CNR le prove sugli analizzatori delle polveri dichiarandosi fuori dalle certificazioni (in presenza di un decreto, decreto ministeriale n. 60/02, che lo nomina certificatore, confermato peraltro dal Ministero dell'ambiente recentemente);
il direttore dell'Istituto sull'Inquinamento atmosferico del CNR di Roma, organo preposto a tale certificazione, dottor Ivo Allegrini, è costruttore di un analizzatore delle polveri PM 10 in collaborazione con la società DAS di Palombara Sabina (Roma), denominato CNR-ADAM-DAS. L'Istituto, alla data del decreto, si trova, secondo l'interrogante, nella doppia veste di costruttore e di ente certificatore;
il CNR di Roma vende la licenza di costruzione (non risulta all'interrogante che vi sia stata una visibilità pubblica) ad una società svedese, la OPSIS, pochi mesi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 60/02. La società acquista l'elettronica dal CNR e la parte meccanica dalla società DAS. La società svedese vende tale strumento in Italia tramite la società SARAS SARTEC Tecnologie srl, che ha incorporato la Società RANCON Instruments spa e rivende lo strumento allo stesso CNR;
l'analizzatore CNR-ADAM-DAS assume la nuova denominazione di OPSIS SM200;
in data 8 aprile 2002, dopo sei giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 60/02, la società OPSIS chiede al CNR di Roma la «certificazione di equivalenza» al metodo di riferimento per lo strumento (si ricordi che il decreto ministeriale n. 60/02 richiede che le prove vengano effettuate in «siti italiani» per «quattro stagionalità»);
dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 60/02, poco prima di una importante gara d'appalto del valore di 8 milioni di euro per la creazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria, l'analizzatore riceve dal dottor Ivo Allegrini un certificato di equivalenza che, secondo l'interrogante, non rispetta quanto prescritto dal decreto ministeriale n. 60/02;
le maggiori Università italiane interpellate da alcune società operanti nel settore, hanno dichiarato l'inattendibilità del certificato (l'unico emesso dal dottor Ivo Allegrini fino al gennaio 2004);
il confronto tra i requisiti del decreto ministeriale n. 60/02 e quanto riportato nel certificato del CNR sullo strumento è brevemente il seguente:
a) il decreto ministeriale n. 60/02 richiede prove da effettuarsi in siti italiani e in diverse stagioni. Invece, in base a quanto dichiarato nel certificato del CNR,
b) il decreto ministeriale n. 60/02 richiede un numero di dati giornalieri non inferiore a sessanta, dal certificato del CNR si evincono invece 48 dati senza corrispondente valore di concentrazione, rappresentati con un punto generico su un grafico fatto dallo stesso costruttore dello strumento grafico;
c) il decreto ministeriale fa riferimento ad una Testa di prelievo Europea per PM 10 (EN 12341 con portata a 2,3 M3/h), il certificato indica invece una Testa di prelievo a norma US EPA con portata di 1 m3/h;
d) il decreto ministeriale prevede quale massima temperatura del filtro +5oC, dal certificato del CNR, si evince che la temperatura è di + 8,5oC;
il certificato del CNR di Roma afferma che lo stesso «certificato di equivalenza» è valido se lo strumento utilizza una testa di prelievo europea secondo la norma EN 12341 (idonea per una portata di 2,3 m3/h), quando, a quanto risulta all'interrogante, in verità lo strumento può funzionare al massimo ad una portata di 1 m3/h;
lo strumento (SM200 ovvero ex ADAM-DAS) è certificato dalla stessa persona, dottor Ivo Allegrini, che lo ha progettato, costruito e commercializzato;
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, informato dei fatti dalle società italiane produttrici di analizzatori di polveri, non ha risposto alle nutrite lettere di chiarimenti inviate dalle società italiane produttrici degli analizzatori delle polveri. Peraltro i collaboratori del dottor Ivo Allegrini, operano dall'interno del Ministero dell'ambiente, settore IAR (Inquinamento, - Rischi Industriali). È legittimo, quindi, il dubbio che questi collaboratori possano inviare tendenziose informazioni alle varie Agenzie ARPA così da orientare l'acquisto del prodotto del dottor Ivo Allegrini;
la gara da 8 milioni di euro, indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti della regione Campania, viene vinta da un Consorzio di Aziende denominato STA spa che supera di ben 8 punti, sia tecnicamente che economicamente, il secondo classificato, raggruppamento VITROCISET e SARTEC il cui prodotto è stato certificato dal dottor Ivo Allegrini. La VITROCISET e la SARTEC presentano durante la gara il «certificato di equivalenza» dello strumento (SM 200), datato due giorni prima della chiusura del bando;
a seguito di una nota tecnica prodotta dal dottor Ivo Allegrini dopo l'aggiudicazione e trasmessa da VITROCISET-SARTEC al Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, il primo classificato è stato dichiarato escluso e la gara è stata aggiudicata al secondo;
in tutta questa operazione è presente la società Sogin come si può leggere dai verbali delle riunioni della Commissione tecnico-scientifica; alle riunioni è presente un individuo (per quanto risulta all'interrogante mai invitato o nominato da nessuno) che partecipa e presumibilmente consiglia la Commissione tecnico-scientifica sul modo di agire, sul punteggio da dare ai singoli concorrenti, eludendo, secondo l'interrogante, le più elementari regole sulla trasparenza, il tutto è verificabile dai verbali della commissione di gara);
ad oggi, una serie di enti misurano le polveri PM 10 a protezione della salute pubblica ed informano i sindaci sui risultati con apparecchiature sicuramente non correttamente testate, anzi certamente errate visto che non sono nemmeno geometricamente conformi (testa di prelievo calcolata per una portata di 2,3 m3/h e misuratore da 1 m3/h). In questo modo risultano falsate tutte le informazioni con le quali si prendono importanti decisioni, quali il blocco del traffico in vaste aree urbane e suburbane;
secondo l'interrogante, ad una prima considerazione, risulta che la società, Sartec Saras Tecnologie srl avrebbe ottenuto una «agevolazione» dal CNR. La Sartec è
a) sono stati eseguiti senza visibilità pubblica pur superando il valore di 200.000 euro;
b) il materiale è stato acquistato negli Stati Uniti e in Svezia tramite la società italiana Sartec, venduto al CNR e finanziato al 50 per cento dall'Italia come prodotto nazionale da sponsorizzare in Cina;
c) al CNR sono stati addirittura venduti i suoi analizzatori (SM200 - OPSIS che sono gli ex CNR-ADAM-DAS);
in due anni sono stati certificati due strumenti per la misurazione delle polveri, con le stesse modalità del precedente; in particolare, è stato certificato uno strumento francese (MP101MC prodotto dalla società Environment S.A.);
negli ultimi mesi, inoltre, è stato messo sul mercato un terzo strumento di misurazioni delle polveri PM10;
la Sogin pur non facendo parte della Commissione tecnico-scientifica ha presieduto con proprio personale a tutti gli atti e a tutte le riunioni della stessa (vedi verbali della Commissione);
la gara aggiudicata regolarmente ed espletata con procedura d'urgenza il 30 settembre 2002, veniva sospesa fino al 20 febbraio 2003 in attesa di una lettera del dottor Ivo Allegrini emessa su richiesta di informazioni del secondo classificato (Sartec-Vitrociset) direttamente al Ministero dell'ambiente (Ufficio IAR) e in cui il dottor Ivo Allegrini figura come consulente;
stranamente il dottor Ivo Allegrini non invia la relazione tecnica in merito alla «certificazione di equivalenza» al Ministro, ma la invia al concorrente (Sartec-Vitrociset) intromettendosi in tal modo nella gara d'appalto in corso;
la rete di monitoraggio della qualità dell'aria doveva essere completata entro ottobre 2003, ma ad oggi e dopo 5 mesi di ritardo non si sa più nulla (si ricordi che è stata richiesta la procedura d'urgenza all'atto della gara);
le aziende penalizzate hanno attualmente interessato il garante alla concorrenza sulle operazioni precedentemente esposte che hanno danneggiato il mercato;
dovrebbero essere annullate le gare già svolte, in quanto, secondo l'interrogante, esse sono state di fatto distorte dalle interessate informazioni fornite dal dottor Ivo Allegrini -:
se questi strumenti siano stati utilizzati e, in caso affermativo, da quali ARPA;
quali iniziative intenda adottare affinché sia valutata la legittimità del comportamento del dottor Ivo Allegrini;
quali interventi si intenda adottare per le apparecchiature in servizio e per quelle che andranno in attività a breve;
se non intenda adottare iniziative normative volte a prevedere che competente in materia di certificazione di apparecchiature così strategicamente importanti per la salute umana sia l'Istituto Superiore di Sanità che non ha finalità produttive, è un ente di certificazione e fa parte dei comitati europei di normalizzazione in materia di misurazioni delle polveri;
quali indicazioni intende dare ai sindaci delle città italiane dato che i dati dei rilevatori delle polveri si reggono su dati che sarebbero, secondo l'interrogante, fasulli e sottodimensionati.
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