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1. Dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 583-bis. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona
una mutilazione degli organi genitali femminili, anche con il consenso della vittima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, anche con il consenso della vittima, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore».
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. (Delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). - 1. Dopo l'articolo 583-bis del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 583-bis. (Mutilazione dei genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali, femminili, anche con il consenso della vittima, è punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni.
Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione o una lesione volontaria degli stessi, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.
La pena è diminuita fino a due terzi se il fatto è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui ai commi precedenti sono commesse ai danni di un minore.
6. 66. Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Battaglia, Labate, Zanotti, Bolognesi, Maura Cossutta, Pollastrini, Fanfani.
Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici anni con le seguenti: da tre a sette anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
6. 60. Bimbi.
Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici anni con le seguenti: da tre a sette anni.
6. 63. Zanella, Cima.
Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora imputati siano gli esercenti la patria potestà, la pena massima è di tre anni.
6. 65. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone.
Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
6. 67. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone.
Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, sopprimere il secondo comma.
6. 61. Bimbi.
Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, sostituire il secondo comma con il seguente:
Quando per le modalità, le circostanze e le conseguenze dell'azione, i fatti previsti dal primo comma sono di lieve entità, la pena è diminuita da un terzo alla metà.
6. 69. Pisapia, Deiana, Valpiana.
Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: , al fine di menomare fino alla fine del comma con le seguenti: una menomazione dell'integrità fisica degli organi genitali femminili, che sia riconducibile alle pratiche di mutilazione degli organi stessi sanzionate dal presente articolo, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
6. 62. Bimbi.
Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: nella mente con le seguenti: una sofferenza mentale.
6. 70. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone.
Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: tre a sette con le seguenti: due a quattro.
6. 64. Zanella, Cima.
Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, secondo comma, secondo periodo, dopo leparole: la pena è diminuita aggiungere le seguenti: fino a due terzi.
6. 71. Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Battaglia, Zanotti, Labate, Bolognesi, Maura Cossutta, Pollastrini.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, terzo comma, sostituire le parole: un minore con le seguenti: una minore.
6. 72. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.
Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano altresì, su richiesta del Ministro della giustizia, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia.
Conseguentemente all'articolo 7, sopprimere il comma 1.
6. 100. Le Commissioni.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le minori che abbiano subito mutilazioni genitali femminili e le loro famiglie sono seguite dai servizi sociali territoriali, con progetti individuali e specifici, fino alla maggiore età.
6. 68. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Cima, Ruzzante.