Risposta. - Si comunica che il 12 giugno 2002 è entrato in vigore il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2002, che all'articolo 4 sancisce la proroga automatica ex lege della composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo.
spetta istituzionalmente il controllo sull'operato degli Ordini professionali, non avendo avuto notizia dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma della prosecuzione delle elezioni sospese, ha sollecitato, con nota del 9 settembre 2003, l'indizione del ballottaggio per il rinnovo di tale Consiglio.
Risposta. - In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo in argomento, concernente i programmi di sicurezza a tutela dei bagnanti a Sabaudia sulla scorta di quanto comunicato dal Parco Nazionale del Circeo, si rappresenta quanto segue.
Per l'estate scorsa l'utilizzo dell'arenile di Sabaudia era disciplinato dal P.U.A. (piano di utilizzazione dell'arenile), predisposto dallo stesso Comune e approvato dalla Regione Lazio.
Risposta. - Si comunica che il 12 giugno 2002 è entrato in vigore il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2002, che all'articolo 4 sancisce la proroga automatica ex lege della composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo.
provveduto a comunicare all'Ordine degli Ingegneri di Roma che l'entrata in vigore della norma imponeva la sospensione delle operazioni elettorali che presso lo stesso erano effettivamente in corso.
Risposta. - Il disegno di legge governativo (A.C. 4209) concernente disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria e di riordino della vigilanza privata e della disciplina delle guardie particolari giurate è attualmente al vaglio di un Comitato ristretto costituito nell'ambito della I Commissione permanente della Camera dei deputati, unitamente ad altre proposte di legge presentate nella stessa materia da parlamentari di vari gruppi politici.
integrazioni nel corso dell'esame parlamentare, prevede espressamente (articolo 6) per gli enti pubblici - compresi i Ministeri e quindi anche gli enti citati dall'On.le interrogante - la possibilità di esercitare in forma diretta, cioè mediante propri dipendenti abilitati, le attività di sicurezza sussidiaria disciplinate dallo stesso progetto (tra le quali rientra anche la vigilanza dei beni di cui dispongono), previo nulla osta del Prefetto.
Risposta. - Al fine di assicurare il servizio mensa, nel 1999 venne disposto l'espletamento di gare in ambito regionale in modo da erogare tali prestazioni a tutti gli istituti e anche in quelli più piccoli dove il limitato numero di presenze a mensa non avrebbe consentito la partecipazione di alcuna ditta.
tra il Capitolo 1614 (Mensa obbligatoria di servizio) ed il Capitolo 1624 (buoni pasto). Detta compensazione tuttavia non consentì di soddisfare le reali esigenze del capitolo.
stazione nutre forti perplessità circa la reale natura del progetto che interessa la zona;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso, concernente la gestione dei rifiuti a Cesena, discarica Busca, sulla scorta degli elementi forniti dall'Assessorato Ambiente e Mobilità del Comune di Cesena, si riferisce quanto segue.
Per una corretta ed efficiente impostazione della gestione del servizio igiene urbana va considerata la necessità di una stazione di trasferimento per rsu ed rsa destinati a smaltimento nella fascia urbana di Cesena, alla quale sia attribuito il ruolo di cerniera tra la fase di raccolta e quella di smaltimento finale per i soli veicoli di limitata portata o per situazioni di emergenza.
Il nuovo impianto di trasferimento rifiuti, secondo il Comune di Cesena, dovrà svolgere le seguenti funzioni:
Nel sito dovranno essere conferiti i rifiuti urbani provenienti dal Comune di Cesena o dai Comuni confinanti e non sarà prevista alcuna attività di preselezione umido e secco.
livellato con l'ausilio di mezzi meccanici per movimento terra;
Risposta. - L'interrogazione in discorso riguarda la movimentazione di terreno lungo l'alveo del fiume Marecchia nel Comune di San Leo, in merito ad essa si riferisce quanto segue.
del fiume Marecchia, è stata realizzata negli anni 1993-1994 una pista in terra utilizzata per il volo a vela, principalmente con aliante, si tratta di una superficie piuttosto estesa, della lunghezza di circa 700 m e della larghezza di m. 50, confinante con l'alveo attivo del fiume citato.
modificazioni ed integrazioni, per i diciotto mesi ove in tale termine non intervenisse sentenza di condanna di secondo grado. Ciò non è avvenuto nei diciotto mesi, malgrado appunto il 25 novembre 2003 e quindi dopo essere scaduti i medesimi primi diciotto mesi (14 luglio 2003) sia intervenuta, se pur riformata, conferma in appello della condanna di primo grado a ragione dell'uso improprio di un telefonino nel periodo 1992/1995 in qualità di sindaco del comune di Castrolibero (Cosenza) per un aggravio di spesa all'erario di circa 200 euro, equivalenti a circa 400.000 vecchie lire;
Risposta. - Sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio per le politiche ordinamentali, infrastrutturali e sociali di questo Dipartimento, si rappresenta quanto segue.
rideterminata la pena per i reati residui (il deposito della sentenza è in itinere, in quanto era fissato il termine di novanta giorni dalla predetta data di emissione).
Risposta. - L'interrogazione in esame concerne il problema dell'emergenza idrica in Italia nelle regioni del meridione in particolare la Sicilia.
colpite dal fenomeno sono andati persi a causa dell'incapacità operativa di un sistema gestionale polverizzato.
dell'attuale rete di canali a pelo libero con reti a pressione.
Gli Ambiti Territoriali Ottimali i cui limiti coincidono con quelli provinciali sono 9, tutti costituiti e già operativi. La forma di cooperazione prescelta, conformemente alle previsioni della legge quadro in materia di servizio idrico integrato e al decreto del Presidente della regione Siciliana n. 209 del 7 agosto 2001 per gli ATO di Palermo Messina, Ragusa e Trapani la convenzione e per i restanti il consorzio.
miglioramento rispetto alla precedente stagione principalmente dovuto ad una più attenta gestione e ad una maggiore piovosità.
che ha determinato un alto tasso di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, per cui l'inserimento di questo nuovo impianto industriale costituirebbe un ulteriore pericolo, quanto meno potenziale, per le condizioni ambientali e quindi anche per la salute dei cittadini;
Risposta. - Si riferisce che tale impianto rientra tra quelli la cui tipologia progettuale è stata assegnata, con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, alla competenza regionale e, come tale, da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale da parte delle Regioni.
proteste da parte della popolazione interessata tali da poter mettere a rischio l'ordine pubblico e la tranquilla convivenza civile e sociale;
Risposta. - In merito, all'interrogazione in argomento concernente l'impianto di Termovalorizzazione nel Comune di Acerra, si riferisce che tale impianto rientra tra quelli la cui tipologia progettuale è stata assegnata, con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, alla competenza regionale e, come tale, da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale da parte delle Regioni.
Risposta. - In merito all'atto di sindacato ispettivo in esame con il quale l'interrogante esprime preoccupazione in ordine alla destrutturazione dell'insegnamento di strumento musicale che sarebbe stato ricondotto ad una mera attività laboratoriale non più in grado di consentire apprendimenti basati su un giusto apporto metodologico didattico, in quanto il decreto legislativo applicativo della legge 53/2003, relativamente alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo di istruzione, configura un modello di scuola secondaria di I grado unico, nel cui ambito curriculare fondamentale non è compreso l'insegnamento dello strumento musicale, si rappresenta quanto segue.
definito l'assetto della disciplina (legge n. 124 del 1999, DD.MM n. 201 e n. 202 del 1999).
Risposta. - In merito all'interrogazione in argomento concernente l'inquinamento atmosferico si riferisce quanto segue.
promuovere l'attività sostenibile nei settori dell'agricoltura e del forestale e i pozzi di assorbimento di carbonio ad essi collegati.
Per l'individuazione delle specifiche politiche e misure si rimanda al Piano di azione nazionale di cui sopra, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2003, n. 68.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta che non risultano in atto iniziative governative finalizzate alla modifica dell'ordinamento della professione di giornalista.
della bonifica del sito ex-Agrimont ha chiesto l'autorizzazione per un impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali e pericolosi da avviare poi alla depurazione biologica nell'impianto che dovrebbe essere utilizzato alla bonifica del sito;
Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso, concernente la bonifica del sottosuolo del sito ex Agrimont, nel Comune di Cairo Montenotte, sulla scorta delle informazioni trasmesse dalla Prefettura e dalla Provincia di Savona, si rappresenta quanto segue.
Montenotte (SV), la gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda del sottosuolo dello stabilimento contaminate da ammoniaca fu affidato alla ditta Scilla s.r.l., grazie ad un accordo stipulato con l'allora Enichem.
Grazzanise, Cancello ed Arnone, Casal di Principe nonché l'ente provincia di Caserta;
Risposta. - In merito a quanto esposto nell'atto di sindacato ispettivo in argomento, riguardante l'impianto di termovalorizzazione in Comune di Santa Maria La Fossa, si rappresenta quanto segue.
dei due impianti (produzione o termovalorizzazione) al fine di diminuire la pressione ambientale sull'area ASI di Battipaglia».
nel mese di marzo ultimo scorso, nella regione Campania e segnatamente a Villa Literno, in provincia di Caserta, è stata scoperta una contaminazione ambientale e degli alimenti di origine animale da diossina;
Risposta. - In merito a quanto riportato nell'atto di sindacato ispettivo in discorso, concernente l'individuazione del sito di stoccaggio dell'impianto CDR in località «Lo Spesso» nel Comune di Villa Literno (CE), sulla scorta di quanto comunicato dal Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, si rappresenta quanto segue.
spessore con cordolo posto a perimetro di ogni piazzola atto a contenere le acque meteoriche che, in fase di abbancamento, vengono a contatto con le balle di CDR. Un sistema di convogliamento e raccolta del percolato impedisce la contaminazione delle aree circostanti. A completamento dello stoccaggio, infine, le piazzole sono coperte con teli in HDPE.
Risposta. - Si comunica che il 12 giugno 2002 è entrato in vigore il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2002, che all'articolo 4 sancisce la proroga automatica ex lege della composizione comunque
vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo.
Risposta. - Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata si comunica che il 12 dicembre 2003, a Parma, in occasione di un convegno nella Camera di Commercio, al quale ha partecipato il Ministro per le riforme istituzionali, onorevole Umberto Bossi, la Lega Nord ha organizzato una manifestazione con corteo per le vie cittadine contro la proposta di voto agli immigrati.
Risposta. - La Questurà di Perugia, il 7 agosto 2000, arrestò, per la successiva estradizione, il cittadino cileno Jaime Yovanovic Prieto presso il camping «Fontemaggio» di Assisi, ove erano in corso i lavori del cosiddetto campo antimperialista, in quanto colpito da ordine di cattura dell'Autorità Giudiziaria cilena del 18 gennaio 1984.
di validità rilasciato dal Consolato Generale del Cile di San Paolo (Brasile).
Risposta. - Si comunica che il 12 giugno 2002 è entrato in vigore il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2002, che all'articolo 4 sancisce la proroga automatica ex lege della composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo.
decreto-legge - ha sancito la validità delle operazioni elettorali in corso vanificando la proroga ex lege di cui al decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107.
Risposta. - Si comunica che il 12 giugno 2002 è entrato in vigore il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2002, che all'articolo 4 sancisce la proroga automatica ex lege della composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo.
Risposta. - Rispondendo all'interrogazione parlamentare in argomento, si comunica che la normativa vigente in materia di ricompense per il personale delle Forze di Polizia non prevede la concessione di benemerenze, quali medaglie, distintivi o nastrini, in via generale, sul mero presupposto della partecipazione a determinati servizi di ordine pubblico, i quali, anche in occasione di grandi eventi, rientrano pur sempre nei «normali» compiti istituzionali.
consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di portare a termine le elezioni sospese;
Risposta. - Si comunica che il 12 giugno 2002 è entrato in vigore il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2002, che all'articolo 4 sancisce la proroga automatica ex lege della composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo.
Risposta. - Si rappresenta che il dirigente dell'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti presso la Corte d'Appello di Bari ha riferito che sono stati eseguiti n. 485 sfratti nell'anno 2001, mentre n. 3 sfratti sono rimasti pendenti alla data del 1o agosto 2001.
territorio flegreo, che attraverso colloqui di orientamento nelle scuole medie del territorio, il POF (piano di offerta formativa) che, oltre alle sezioni tradizionali, l'Istituto scientifico offriva l'indirizzo socio psicopedagogico, linguistico e classico;
Risposta. - La questione posta dall'interrogante è superata in quanto presso il liceo scientifico «E. Majorana» di Pozzuoli (Napoli) i corsi ad indirizzo sociopsicopedagogico attivati nell'anno scolastico 2002/2003 su richiesta del dirigente scolastico, funzionano a pieno titolo. Essi, infatti, figurano nell'organico di diritto della scuola.
generale regionale per la Campania ha provveduto a far acquisire i corsi stessi nell'organico di diritto.
Risposta. - Si rappresenta, in via preliminare, che nel 2003 i dati relativi alle presenze dei detenuti, rispetto all'anno precedente, rivelano un lieve decremento degli imputati (da 22.411 a 20.524) ed un aumento dei condannati (da 32.729 a 34.695) e degli internati (da 1.137 a 1.184).
Al riguardo si rappresenta che presso l'istituto di Pesaro, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e tenuto conto delle necessità trattamentali dei detenuti, nell'anno 2003 il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha adottato provvedimenti di sfollamento della sezione A.S.; in ogni caso la situazione dell'istituto è all'attenzione del citato Dipartimento.
Inoltre la competente Direzione Generale ha invitato il Provveditore Regionale ad avviare interventi di ripristino di altre strutture del carcere, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.
acquisto farmaceutico e in materia di attività specialistica.
organico esposta in premessa, attesa la conoscenza del problema da parte dell'Autorità preposta e l'annosa persistenza della questione;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in argomento, nella quale si sottolinea la necessità di procedere al potenziamento della pianta organica dei magistrati del Tribunale di Bergamo, si rappresenta che l'ufficio in questione ha beneficiato, negli ultimi anni, di ampliamenti della dotazione organica che rivelano l'attenzione peculiare riservata allo stesso.
Tribunale di Bergamo.
Personale di magistratura:
È inoltre opportuno ricordare che la legge 13 febbraio 2001, n. 48 ha disposto l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura per complessive 1.000 unità.
compensati dall'arrivo nella sede giudiziaria del capoluogo di nuovi giudici, sicché si è venuta a creare nel tribunale ragusano una grave situazione di emergenza che, nei giorni scorsi, ha indotto l'ordine forense a proclamare lo stato di agitazione degli avvocati;
Risposta. - Si rappresenta che l'articolo 38 del decreto legislativo n. 51/1998 (giudice unico) ha devoluto alle Corti di Appello la competenza a trattare gli appelli in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria.
Donzella, Giampiccolo, Maggioni e Reale) hanno assunto possesso delle funzioni presso il Tribunale ragusano in data 13 ottobre 2003.
Risposta. - Si comunica che il 12 giugno 2002 è entrato in vigore il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2002, che all'articolo 4 sancisce la proroga automatica ex lege della composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo.
chiesto l'autorizzazione per un impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali e pericolosi da avviare poi alla depurazione biologica nell'impianto che dovrebbe essere utilizzato alla bonifica del sito;
Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in argomento, concernente la bonifica del sito ex Agrimont, sulla scorta delle informazioni trasmesse dalla Prefettura e dalla Provincia di Savona, si rappresenta quanto segue.
che disciplina nel dettaglio le operazioni di bonifica.
radicali ridimensionamenti mettendo a rischio l'attività in udienza;
Risposta. - In merito alla questione relativa all'assegnazione di fondi agli uffici giudiziari per retribuire le ore di straordinario effettuate dal personale, si precisa che le prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo sono, ai sensi dell'articolo 26 del contratto integrativo stipulato il 16 febbraio 1999, «rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro».
Nel corso dell'anno 2003 sono state raccolte le richieste da parte degli uffici giudiziari e nei limiti degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state disposte, in favore degli Uffici giudiziari, le seguenti assegnazioni:
In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene che, per l'anno 2003, la problematica connessa all'attribuzione di risorse per gli straordinari sia stata affrontata e soddisfatta nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per buona parte delle esigenze manifestate dagli uffici giudiziari.
possibili, non può essere frutto di unilaterali decisioni dell'Amministrazione, ma deve essere stabilito in maniera dettagliata in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali.
Per tale ultimo obiettivo è stato già predisposto un apposito bando di gara che sarà pubblicato non appena saranno stati messi a punto i dettagli tecnici.
trovava all'acme di una grave patologia psichiatrica che ne aveva determinato il ricovero in una clinica per la cura di malattie mentali;
lingua norvegese, alla presenza di un interprete con poca padronanza della lingua italiana e senza ottenere, a richiesta, copia del relativo verbale;
effettivamente delle cure sanitarie disposte dall'autorità giudiziaria italiana ed, in caso negativo, come si intenda garantire il suo diritto costituzionale alla integrità fisica;
Risposta. - Si premette che il caso della minore Lara Berlini è da tempo oggetto di costante attenzione da parte del Ministero degli esteri e dell'ambasciata d'Italia a Oslo; esso attiene sostanzialmente all'affidamento della minore in conseguenza del divorzio tra il signor Silvio Berlini e la consorte cittadina norvegese.
Il ministero degli esteri, in stretto raccordo con l'ambasciata, ha fornito e continuerà a fornire ogni assistenza possibile (pareri, costanti contatti con legali nonché con i dicasteri coinvolti). La nostra rappresentanza continua altresì a effettuare passi ai massimi livelli al fine di sensibilizzare le autorità norvegesi sui risvolti umanitari della vicenda, in particolare sul diritto della bambina - sancito dalle principali Convenzioni internazionali in materia minorile in vigore - ad avere contatti con il padre e la famiglia italiana, prescindendo dai contrasti tra coniugi.
agli agenti di polizia penitenziaria all'interno del carcere di Sollicciano in Firenze.
Risposta. - Presso la Casa circondariale di Firenze Sollicciano il tasso di affollamento dell'istituto è proporzionalmente conforme a quello degli altri penitenziari di grandi dimensioni, collocati nei capoluoghi di provincia.
Per quanto concerne le problematiche attinenti alla sicurezza denunciata da alcune Organizzazioni Sindacali si rappresenta che, una verifica condotta presso vari istituti, e, in particolare presso quello di Firenze Sollicciano, ha indotto questa Amministrazione ad emanare alcune disposizioni di carattere operativo rivolte ai vari distretti regionali, per assicurare un maggior livello di sicurezza negli istituti.
realizzazione di lavori di potenziamento della sicurezza perimetrale dell'istituto di Sollicciano, per una spesa presunta di euro 200.000,00. La relativa attività di progettazione sarà curata dal servizio tecnico del Provveditorato Regionale di Firenze.
Risposta. - Presso la casa circondariale di Pistoia sono istituiti tre circuiti penitenziari:
Va segnalato che le presenze nella sezione circondariale sono gestite dalla Direzione dell'istituto penitenziario senza alcun pregiudizio per l'ordine, la sicurezza e la disciplina.
con rispetto per tutti i frequentanti, intende evitare ciò che era in precedenza la regola di corsi che iniziavano senza insegnanti in un caos che solo dopo molti mesi veniva superato;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, relativa alla istituzione dei corsi serali per studenti lavoratori in alcune istituzioni scolastiche della Toscana ed in particolare a Firenze, presso gli Istituti «Elsa Morante», «Benvenuto Cellini» e «Ginori Conti», si rappresenta quanto segue.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in argomento, si comunica quanto segue.
la commissione di una serie indeterminata di reati che vanno dalle minacce, agli episodi di danneggiamento, alla corruzione, al falso materiale ed ideologico, alla compravendita di esami e titoli universitari.
comprende 36 gare d'appalto per un totale di circa 37 milioni di euro, ma anche di verificare il puntuale rispetto della vigente normativa in materia di subappalti.
onesti del vibonese, tartassati quotidianamente dalle richieste estorsive e dalla pratica dell'usura, a riacquistare fiducia nello Stato;
Risposta. - L'8 ottobre 2003, al termine di lunghe indagini dirette dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e, segnatamente, dal Sostituto Procuratore dottoressa Patrizia Nobile ed attuate dalla squadra mobile di Vibo Valentia sono state eseguite 62 ordinanze di custodia cautelare in carcere contro altrettanti esponenti di spicco ed affiliati della potente consorteria mafiosa dei Mancuso, dominante nella citata provincia.
l'applicazione della dottoressa Patrizia Nobile era prevista per due anni e non erano possibili altre soluzioni, aggiungendo che il magistrato ha operato con grande impegno realizzando risultati positivi fino al termine della sua applicazione. Le indagini sulla predetta consorteria mafiosa continuano anche in considerazione del fatto che numerose altre aggregazioni operanti in altri paesi sono oggetto di verifica, anche alla luce dei risultati conseguiti.
copertura a sedici dei diciassette posti di Sostituto Procuratore complessivamente previsti dall'organico della Procura.
Risposta. - Si comunica che il 12 giugno 2002 è entrato in vigore il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2002, che all'articolo 4 sancisce la proroga automatica ex lege della composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo.
Invero il comma 2-bis dell'articolo 16 della legge del 1o agosto 2003, n. 200 - introdotto solo in sede di conversione del decreto-legge - ha sancito la validità delle operazioni elettorali in corso vanificando la proroga ex lege di cui al decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107.
Risposta. - Si rappresenta che il detenuto Marcello Lonzi, nato a Livorno il 25 ottobre 1973, era stato tratto in arresto in data 3 marzo 2003 e condotto presso la casa circondariale di Livorno, in quanto ritenuto responsabile di furto aggravato, resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale; infatti, il Lonzi al momento dell'arresto aveva usato violenza nei confronti del personale della Polizia di Stato.
In data 10 marzo 2003, sottoposto a visita psichiatrica, riferiva nuovamente dolori al torace ed al ginocchio sinistro; per tali motivi venne sottoposto ad esame radiologico al ginocchio ed all'emitorace sinistro che esclusero fratture in atto.
pista investigativa relativa ad eventuali ritardi da parte della struttura penitenziaria in cui il fatto si è verificato nel prestare i soccorsi al detenuto in questione, ma con esito negativo.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in argomento concernente l'abuso edilizio prodotto all'interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre in zona dichiarata Patrimonio dell'Unesco nel Comune di Monterosso, si riferisce quanto segue.
del 25 luglio 2003 ed il Comune di Monterosso a Mare con ordinanza 8 luglio 2003 n. 44/03 hanno chiesto la riduzione in pristino e la demolizione delle opere abusive. Ciò anche in considerazione che l'abuso perpetrato sorge in terreni «geomorfologicamente fragili e instabili», già sottoposti a interventi di consolidamento e protezione geonaturalistica, e che sia dal punto di vista della statica dei terreni, sia dal punto di vista dell'ubicazione (sovrastante il porto turistico), può arrecare gravi ed ulteriori danni non solo all'ambiente naturale ma alla pubblica incolumità.
Risposta. - Per l'attuazione dell'articolo 27 della legge 1o agosto 2003, n. 166 «programmi di riabilitazione urbana», con la legge finanziaria per l'anno 2004 è stato previsto un primo finanziamento di 10 milioni di euro e, a tal fine, è in corso di elaborazione da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione dei criteri e delle modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio dei programmi di riabilitazione urbana medesimi.
giugno 2003 e n. 14167 del 18 giugno 2003) è risultato inadeguato nell'attuazione della normativa vigente in materia di trattamento rifiuti per essere l'impianto stesso non conforme sia sotto l'aspetto strutturale che gestionale;
a seguito di una inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per minori inadempienze gestionali all'impianto locale di Cdr, recentemente ha disposto il sequestro della struttura sita in Santa Maria Capua Vetere, tant'è che l'istanza di dissequestro è stata accolta solo a condizione che venissero rispettate, entro e non oltre 60 giorni, un elenco di prescrizioni come la realizzazione di un'area di parcheggio, la programmazione dell'arrivo dei camion, la verifica della pulizia dei mezzi (in entrata ed in uscita), l'installazione di un sufficiente numero di telecamere a circuito chiuso, l'analisi dei rifiuti, la limitazione controllata degli stoccaggi nella fossa, l'abbattimento dei cattivi odori con il controllo elettronico delle esalazioni e dei biofiltri, la corretta gestione della raccolta del percolato e delle acque reflue, la sorveglianza delle norme di sicurezza di tutti i lavoratori impegnati nel ciclo, il contatto giornaliero con l'Asl di competenza e la nomina di un garante tra il gestore del Cdr e le Istituzioni, circostanze queste, oltre a quelle innanzi indicate, totalmente assenti sull'impianto di Cdr di Giugliano -:
Risposta. - In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo in argomento, concernente l'impianto CDR di Giugliano (Napoli), sulla scorta di quanto comunicato dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, si rappresenta quanto segue.
Giugliano, svolta dalle Società incaricate e protrattasi nei giorni 12/13 novembre 2003, ai sensi dell'Ordinanza n. 258/03, risulta che non sono stati superati i limiti per nessuno dei parametri indicati.
in tale occasione il dirigente, dottor Sebastiano Lentini, ha manifestato le proprie perplessità in quanto, a suo dire, in un incontro preliminare, il gruppo di lavoro handicap, aveva dato parere favorevole all'ammissione di Marco agli esami; sta di fatto che tale circostanza veniva appresa solo in quel momento dai genitori di Marco che, non condividendone la scelta, per i motivi innanzi illustrati, chiedevano un incontro formale, così come per legge, con il GLH, alla presenza anche dell'insegnante di sostegno;
scolastico ha motivato la sua decisione di non accettare l'iscrizione di Marco per raggiunti limiti d'età, in palese violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992;
Risposta. - L'interrogante chiede iniziative affinché l'allievo Marco, frequentante fino all'anno 2003 la scuola media «E.de Filippo» di San Nicola la Strada, possa continuare a frequentare la scuola media, come richiesto dalla famiglia, nonostante il parere favorevole del gruppo di lavoro handicap di ammettere l'allievo agli esami di licenza media per un suo inserimento in un istituto superiore, esami, peraltro, non sostenuti dall'allievo medesimo.
L'esito di detta indagine tecnico-ispettiva ha confermato quanto descritto dall'interrogante. La relazione tecnica, in particolare, ha evidenziato che per quanto concerne l'insieme dei fatti che hanno determinato la contrapposizione tra scuola e famiglia circa la prosecuzione dell'itinerario formativo di Marco, sia le posizioni della scuola che quelle della famiglia sono fondate su considerazioni apprezzabili. La scuola, ritenendo che Marco abbia realizzato gli obiettivi fissati secondo le sue possibilità, ha ritenuto opportuno orientarsi per il proseguimento del percorso scolastico con la frequenza della scuola superiore. I genitori, invece, hanno ritenuto che per il ragazzo fosse più utile la permanenza alla scuola media ed il successivo affidamento a strutture formative diverse dalla scuola. La valutazione positiva espressa dalla scuola a compimento del ciclo d'istruzione rientra nell'autonomia decisionale dell'istituzione scolastica, che, per quanto tenuta a perseguire la condivisione delle scelte con le famiglie, non può essere condizionata dal parere contrario delle stesse.
Risposta. - La pianta organica dei magistrati degli uffici giudiziari di Biella presenta nel Tribunale un solo posto vacante non pubblicato, considerato il trasferimento del Dr. Luigi Grimaldi il cui provvedimento è in corso di perfezionamento, mentre nella pianta organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale risulta una vacanza di sostituto non pubblicata.
Tribunale.
Procura della Repubblica.
Va ricordato che con la legge 13 febbraio 2001 n. 48 è stato disposto l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura per complessive 1.000 unità.
Risposta. - I plichi contenenti i certificati e le schede elettorali sono stati inviati, tramite il servizio postale, dal consolato generale d'Italia in Stoccarda agli elettori inclusi nel relativo elenco predisposto dal ministero dell'interno nonché nell'elenco aggiunto dei connazionali ammessi al voto dall'Ufficio consolare stesso, in data 5 marzo 2004, quindi entro i termini previsti dall'articolo l7, terzo comma, della legge 286 del 2003.
5.000 schede, ma una quota del totale delle schede votate, che vengono ripartite tra tutti i seggi della circoscrizione.
Risposta. - In merito all'interrogazione in discorso, nella quale si lamenta l'esiguità del numero di magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino, si rappresenta che tale Ufficio ha beneficiato, in occasione della riforma del giudice unico, dell'ampliamento dell'organico nella misura di un posto di Sostituto procuratore.
e le relative procure generali, destinati alla sostituzione dei magistrati assenti dal servizio nei casi tassativamente previsti dalla legge.
insegnanti, per sostenere l'esame finale ed acquisire il titolo abilitante -:
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso, si fa presente che nell'anno 1999, in applicazione della legge 124/1999, sono stati banditi concorsi per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, relativamente alle classi di concorso le cui graduatorie non presentavano esubero e risultavano posti vacanti e disponibili.
Risposta. - Si rappresenta che nei confronti di Adriano Sofri, nato l'1 agosto 1942 a Trieste, risulta emessa in data 11 novembre 1995 una sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano con la quale è stata confermata la decisione della Corte di Assise della locale città emessa il 2 maggio 1990. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso in data 22 gennaio 1997 e la sentenza è passata in giudicato.
e condannato alla pena di anni 22 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale per la durata della pena.
Nei confronti di Giorgio Pietrostefani, nato a L'Aquila il 10 novembre 1943 è stata emessa l'11 novembre 1995 una sentenza della Corte di Assise di Milano che ha confermato la decisione della Corte di Assise della stessa città emessa il 2 maggio 1990. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso il 13 novembre 1995 e la sentenza è passata in giudicato. Con tale sentenza il Pietrostefani è stato riconosciuto colpevole di omicidio in concorso commesso in Milano e condannato alla pena di ventidue anni di reclusione. Infine, a Sofri, Pietrostefani e Bompressi risultano essere stati condonati dalla Corte di Assise di Appello di Milano due anni di reclusione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990 n. 394, mentre nei confronti di Bompressi è stata disposta la detenzione domiciliare, con ordinanza del 18 giugno 1998 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
dell'ordine degli ingegneri di Roma, che vide sospese le operazioni nella fase finale di ballottaggio;
Risposta. - Si comunica che il 12 giugno 2002 è entrato in vigore il decreto-legge 10 giugno 2002 n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2002, che all'articolo 4 sancisce la proroga automatica ex lege della composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo.
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3», il Parlamento ha delegato il Governo ad attuare l'articolo 117, (2 comma, lettera p) ove, fra le materie di legislazione esclusiva statale, aveva previsto «Legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane»;
Risposta. - In relazione all'atto parlamentare in argomento e sulla base degli elementi forniti dal Servizio per le politiche
ordinamentali e gli Statuti di questo Dipartimento, si comunica quanto segue.
Risposta. - A seguito della notizia di reato pervenuta dalla Procura della Repubblica di Verbania, la Procura della Repubblica per i minorenni di Torino ha iscritto il procedimento penale n. 844/00 R.G.P.M. a carico di Bellani Giusva che, all'epoca dei fatti, era minorenne.
Il predetto GIP, in data 28 ottobre 2003, disponeva il rinvio a giudizio fissando l'udienza dibattimentale per il 21 maggio 2004.
Tangenziale di Mestre dove si riversano, ogni giorno, fino a 170.000 veicoli;
Risposta. - Si fa presente che l'intervento dell'Unione europea sull'assetto dei finanziamenti non ha mutato la sostanza del piano finanziario delle tre concessionarie approvato dall'Anas e dal Cipe relativo alla realizzazione del passante autostradale di Mestre. Tale piano prevedeva che il contributo dello Stato fossa limitato a 113,4 milioni di euro e che i rimanenti 636,6 milioni di euro fossero sostenuti dalle tre concessionarie attraverso la gestione dei pedaggi.
il decreto-legge n. 107 del 2002, convertito dalla legge 1o agosto 2002, n. 135, prevedeva la sospensione dei procedimenti elettorali in corso presso taluni ordini professionali;
com'è noto, l'ordine degli ingegneri di Roma aveva già espletato il primo turno elettorale, ma, per effetto della normativa entrata in vigore, non ha potuto essere organizzato il turno del ballottaggio;
in conseguenza di ciò il consiglio in carica, pesantemente perdente al primo turno, è rimasto (ed è tuttora) in carica;
ancora oggi la situazione non è mutata, malgrado il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, all'articolo 16 comma 2-bis, reciti: «sono considerati validi i rinnovi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 173» -:
quali urgenti iniziative, in relazione alla procedura avviata dell'ordine degli ingegneri di Roma (il cui ballottaggio è da oltre un anno sospeso) per il rinnovo degli organismi direttivi, intenda assumere per dare soluzione a questa situazione di stallo di questo ordine professionale.
(4-07903)
In ossequio a tale norma, doverosamente e con immediatezza, la competente Direzione generale di questo Ministero ha provveduto a comunicare all'Ordine degli Ingegneri di Roma che l'entrata in vigore della norma imponeva la sospensione delle operazioni elettorali che presso lo stesso erano effettivamente in corso.
Attenendosi alle indicazioni di questo Ministero, l'Ordine degli Ingegneri di Roma ha sospeso le operazioni elettorali.
Con l'entrata in vigore decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2003 ed entrata in vigore il 3 agosto 2003, la disciplina citata è stata radicalmente modificata.
Invero il comma 2-bis dell'articolo 16 della legge del 1o agosto 2003, n. 200 - introdotto solo in sede di conversione del decreto-legge - ha sancito la validità delle operazioni elettorali in corso vanificando la proroga ex lege di cui al decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107.
In conformità alla nuova normativa il competente Ufficio ministeriale, al quale
L'Ordine degli Ingegneri di Roma ha risposto in data 5 novembre 2003, comunicando che le votazioni avrebbero avuto inizio il 7 gennaio 2004 e sarebbero terminate il 31 gennaio 2004, non essendo praticabile una data precedente in vista delle festività natalizie.
Come preannunciato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma, le votazioni si sono svolte nei giorni stabiliti, portando così a termine le operazioni di ballottaggio sospese.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nella giornata del 30 agosto 2003 due bagnanti sono annegati a pochi metri dalla riva nel tratto di spiaggia libera, zona Caterattino sul lungomare di Sabaudia;
a nulla è valsa l'opera di soccorso che ha visto spontaneamente molti bagnanti impegnati nel tentativo di salvataggio;
quel tratto di spiaggia è frequentato giornalmente da centinaia di persone;
è completamente privo di segnalazioni e di punti d'intervento e di salvataggio;
non ci sono indicazioni di spiaggia libera, ne bandiere rosse che indichino le condizioni del mare;
non ci sono bagnini con le attrezzature di salvataggio;
da anni l'Amministrazione di Sabaudia ha istituito la sosta a pagamento (3 euro nei giorni feriali e 4 nei festivi), senza che ciò abbia comportato un miglior servizio per i bagnanti;
né sono convincenti le motivazioni da parte dello stessa Amministrazione, che essendo la spiaggia a «tutela integrale» perché facenti parte del Parco del Circeo, non si possono attuare opere di sicurezza per i bagnanti, tant'è che nel 2001 l'Amministrazione di Sabaudia fece installare alcune torrette di avvistamento fatte demolire in seguito da un intervento del Corpo forestale. Dopo quell'intervento nulla è stato fatto, lasciando di fatto quel tratto di spiaggia «terra di nessuno» -:
se si sono progettate ipotesi alternative alle torrette e quali interventi si intendano sollecitare alle istituzioni preposte affinché non si verifichino più simili tragedie;
quali azioni e programmi di sicurezza si predisporranno per la prossima stagione balneare a tutela dei bagnanti e a difesa dell'ambiente.
(4-07268)
La Cooperativa E20, nell'anno 1999, presentava al Parco un progetto per l'installazione di dieci torrette sull'arenile di Sabaudia, compreso il tratto interessato dal tragico evento, ricordato dall'interrogante del 30 agosto 2003.
Il progetto, esaminato dal Comitato di gestione, veniva approvato in data 26 luglio 1999 e ne veniva rilasciata l'autorizzazione.
Nell'anno successivo la stessa Cooperativa presentava specifico progetto per l'installazione di otto torrette sul litorale del Comune di Sabaudia. Anche per tale progetto veniva rilasciata l'autorizzazione in data 12 luglio 2000.
Successivamente, a seguito di ulteriore richiesta, veniva rilasciata l'autorizzazione per altre due torrette da collocare nella zona nord del litorale, al fine di garantire una maggiore sicurezza dei bagnanti.
Negli anni successivi non sono pervenuti al parco ulteriori progetti riguardanti l'installazione di torrette di avvistamento.
La Regione, ai fini della sicurezza dei bagnanti aveva previsto la collocazione di pattini di salvataggio in diversi punti dell'arenile con personale qualificato (bagnini), in particolare, in corrispondenza delle piazzole dove è previsto un chiosco stagionale. Trattasi di un orientamento della Regione Lazio per colmare carenze nelle aree a tutela integrale, mantenendo l'utilizzo libero e in naturalità dell'arenile.
Nell'anno 1999, l'installazione delle torrette, in assenza delle prescritte autorizzazioni, aveva determinato l'intervento del personale di sorveglianza con la predisposizione di atti rimessi alle Autorità competenti. Nello stesso anno furono effettivamente installate e smontate alla fine del periodo consentito.
Non risultano inadempienze da parte della gestione del Parco.
Per quanto riguarda le condizioni meteo in data 30 agosto 2003, era in atto in prossimità della costa un evento climatico eccezionale che aveva determinato un mare mosso con onde che raggiungevano in alcuni punti la fascia di arenile prossima alla duna, tali da determinare condizioni proibitive per la balneazione.
Per la prossima stagione risultano vigenti le previsioni di sicurezza previste dal P.U.A., che rientrano nelle competenze del Comune di Sabaudia a cui è stata trasferita la gestione degli arenili demaniali del litorale compreso tra Rio Martino e Torre Paola, nel Parco Nazionale del Circeo.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
in seguito all'approvazione del decreto-legge n. 107 del 10 giugno 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 175 del 2002, il Ministro della giustizia ha «sospeso» i processi elettorali in corso presso taluni Ordini professionali, ivi compreso l'Ordine degli ingegneri di Roma;
l'Ordine degli ingegneri di Roma era nella fase conclusiva di ballottaggio, con il primo turno e relativo spoglio già espletato e quindi con una precisa volontà all'elettorato espressa;
la Camera, nella seduta n. 183 del successivo 24 luglio 2002, ha preso coscienza del grave problema ed ha votato all'unanimità un ordine del giorno che impegnavailGoverno ad assumere le iniziative necessarie per procedere alla conclusione del ballottaggio e l'elezione del nuovo Consiglio;
le sollecitazioni rivolte al Ministero della giustizia, organo di controllo degli Ordini, per vedere finalmente riconosciuto un diritto fondamentale, qual'è l'espressione di voto, sono a tutt'oggi risultate vane;
l'Ordine degli ingegneri di Roma è l'organizzazione professionale più grande in Europa e l'immagine che si sta offrendo non è certo quella di un avanzato paese europeo -:
quali iniziative urgenti il Ministro intenda assumere affinché tale situazione venga sanata e l'Ordine professionale degli ingegneri di Roma possa eleggere finalmente il proprio Consiglio.
(4-04648)
In ossequio a tale norma, doverosamente e con immediatezza, la competente Direzione Generale di questo Ministero ha
Attenendosi alle indicazioni di questo Ministero, l'Ordine degli Ingegneri di Roma ha sospeso le operazioni elettorali.
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2003 ed entrata in vigore il 3 agosto 2003, la disciplina citata è stata radicalmente modificata.
Invero il comma 2-bis dell'articolo 16 della legge del 1o agosto 2003, n. 200 - introdotto solo in sede di conversione del decreto-legge - ha sancito la validità delle operazioni elettorali in corso vanificando la proroga ex lege di cui al decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107.
In conformità alla nuova normativa il competente Ufficio ministeriale, al quale spetta istituzionalmente il controllo sull'operato degli Ordini professionali, non avendo avuto notizia dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma della prosecuzione delle elezioni sospese, ha sollecitato, con nota del 9 settembre 2003, l'indizione del ballottaggio per il rinnovo di tale Consiglio.
L'Ordine degli Ingegneri di Roma ha risposto in data 5 novembre 2003, comunicando che le votazioni avrebbero avuto inizio il 7 gennaio 2004 e sarebbero terminate il 31 gennaio 2004, non essendo praticabile una data precedente in vista delle festività natalizie.
Come preannunciato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma, le votazioni si sono svolte nei giorni stabiliti, portando così a termine le operazioni di ballottaggio sospese.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero della difesa risultano in organica assegnazione circa 11 mila addetti ai servizi di vigilanza il cui ruolo in un'ottica di sicurezza globale sia del patrimonio artistico nazionale sia di strumenti, mezzi ed edifici della Pubblica Amministrazione andrebbe ulteriormente potenziato;
le organizzazioni sindacali di categoria (FLP Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche) attraverso le loro strutture Nazionali, hanno evidenziato la necessità di evitare che nell'ambito dei Ministeri dei Beni culturali e della Difesa si sviluppino duplicazioni di figure professionali legate alla vigilanza con aggravamento della spesa pubblica;
il Governo sostiene una riforma che va nel senso di inquadrare la vigilanza privata in un progetto di sicurezza globale -:
se nel progetto di sicurezza globale sostenuto dal Governo rientrino anche gli addetti ai servizi di vigilanza dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e della Difesa;
se gli enti della Difesa e gli Istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Musei, Archivi, Biblioteche) rientrino in obiettivi meritevoli di vigilanza globale e professionalizzata;
se si prevede l'utilizzo di vigilanza, privata nell'ambito delle particolari specificità di vigilanza dei Beni Culturali e della Difesa.
(4-06467)
Il citato progetto governativo, che ovviamente è suscettibile di modifiche ed
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
al personale della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Rimini veniva corrisposto da circa un anno un buono pasto del valore di 4,65 euro; l'amministrazione aveva deciso di erogare tale cifra in sostituzione del servizio di mensa interno, il cui livello qualitativo, secondo quanto denunciato dagli stessi lavoratori, era assolutamente insoddisfacente;
negli scorsi mesi, tuttavia, l'amministrazione penitenziaria informava il personale, con due note del DAP e del provveditorato regionale, che fino al mese di gennaio 2003 non sarebbe stato più elargito il buono pasto per mancanza di fondi e che la direzione aveva preso la decisione di ripristinare, sempre a partire dal mese di gennaio 2003, la mensa di istituto;
tale decisione suscitava le vibrate proteste del personale di polizia penitenziaria che faceva notare come i pasti somministrati dal servizio di mensa interno costassero meno di 2 euro cadauno, cifra evidentemente irrisoria e inadeguata ad assicurare una qualità decorosa dei cibi -:
se non ritenga opportuno intervenire presso l'amministrazione penitenziaria per verificare se le esigenze di bilancio addotte a motivazione per la sospensione dei buoni pasto siano effettivamente giustificate;
se non ritenga comunque doveroso che l'amministrazione penitenziaria assicuri pasti dignitosi a lavoratori impegnati in un'attività di particolare responsabilità, caratterizzata da turni lavorativi particolarmente onerosi, destinando maggiori risorse al servizio di mensa interno o ripristinando l'erogazione di buoni pasto al personale in servizio presso la casa circondariale di Rimini.
(4-04952)
Alla scadenza di detti contratti, onde consentire il rinnovo degli stessi, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, legge 23 dicembre 1999, n. 488, venne richiesto alle ditte contraenti un ribasso non inferiore al 3 per cento sul prezzo di aggiudicazione; gran parte delle ditte appaltatrici non aderirono al rinnovo.
Vennero quindi esperite diverse gare, prima a carattere regionale poi direttamente in sede locale, ma non tutte ebbero esito positivo.
Per facilitare l'affidamento del servizio si dispose, come nel caso specifico dell'Emilia Romagna, di elevare la diaria da porre a base di gara sino a giungere al tetto massimo di euro 4,65 pari al corrispondente importo del buono pasto, ma neanche con tale importo fu possibile appaltare il servizio, specialmente presso gli istituti di minore dimensione.
Pertanto, al fine di garantire il pasto al personale anche presso gli istituti dove, nonostante svariati tentativi, non si era riusciti ad appaltare il servizio di mensa, venne autorizzata dalla competente Direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria la corresponsione dei buoni pasto.
Conseguentemente venne richiesta l'integrazione dello stanziamento di bilancio sul capitolo relativo ai buoni pasto, mediante compensazione di euro 2.065.000,00
Venne perciò richiesta un'ulteriore compensazione dal capitolo 1614 (M.O.S.) al capitolo 1624 (buoni pasto), ma quest'ultima non fu accordata, causando il mancato soddisfacimento delle numerose richieste pervenute.
Tutto ciò premesso, si rappresenta che il motivo della mancata partecipazione delle ditte alle gare, nella maggior parte dei casi, è stato l'esiguo importo posto a base di gara, al punto che esso non consentiva alle ditte stesse né una prestazione qualitativamente adeguata, né la copertura delle spese di manodopera da sostenere per il proprio personale impiegato per la preparazione ed il confezionamento del vitto.
La competente Direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha esperito un'attività di studio finalizzata ad individuare efficaci misure per un migliore funzionamento del servizio. Si è così pervenuti ad un nuovo contratto e capitolato d'oneri con menu completi integrati dalle grammature di ogni elemento componente i pasti e ponendo una ancora più intensa cura all'igienicità della produzione, alla distribuzione dei pasti ed alle operazioni di pulizia e riassetto locali.
Il suddetto contratto è stato inviato a tutti i Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, al fine di avviare le gare per l'affidamento del servizio con le nuove modalità, con decorrenza 1o gennaio 2003.
Il prezzo posto a base di gara è stato elevato a euro 4,47, esclusa l'IVA, a pasto (pari al valore del buono pasto) con la previsione del compenso di euro 0,74 esclusa IVA, per ogni colazione, ove prevista, e di euro 0,49, esclusa IVA, quale miglioramento vitto per ogni pasto previsto in occasione delle festività.
Si rappresenta, inoltre, che a decorrere dal 1o gennaio 2003, il servizio di M.O.S. presso le Direzioni di competenza territoriale del Provveditorato Regionale di Bologna è assicurato dalla ditta Food & Service Group S.r.l., risultata aggiudicataria della licitazione privata ad una diana a pasto pro capite di euro 3,27 esclusa IVA oltre ai compensi di euro 0,74, esclusa IVA, per ogni colazione, ove prevista, e di euro 0,49 esclusa IVA, quale miglioramento vitto per ogni pasto previsto in occasione delle festività.
Per quanto riguarda la Casa Circondariale di Rimini il servizio M.O.S. è stato attivato con decorrenza 20 gennaio 2003 e fino ad oggi non sono state rilevate disfunzioni.
Infine, per completezza, si rappresenta che nella circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale dell'Emilia Romagna, le uniche sedi presso le quali il servizio M.O.S. non è funzionante (e non se ne prevede il ripristino in tempi brevi a causa di carenze strutturali) sono la Casa Circondariale di Forlì, la Casa di Lavoro di Saliceta San Giuliano e la Casa Circondariale di Ravenna. Presso i predetti istituti il servizio M.O.S. è sostituito dalla corresponsione al personale del buono pasto.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la localizzazione dei siti per lo stoccaggio, trasferimenti e la trasformazione dei rifiuti è, in tutto il territorio nazionale, assai problematica e genera interminabili conflitti tra gruppi più o meno organizzati di cittadini ed amministratori locali, conflitti che spesso ostacolano l'implementazione delle scelte in materia. Accade così che molte scelte in materia, anche strategiche, tendono a passare all'insaputa della cittadinanza;
tra i casi degni d'attenzione sotto questo profilo si segnala quello della stazione di trasferimento dei rifiuti a Cesena che sembra sempre più lontana da una sua definizione, infatti, mentre il quartiere Cesuola è in fermento per le promesse non ancora realizzate, la comunità di Pievesestina dove dovrebbe essere dislocata la
le perplessità trovano una loro motivazione dall'esame della proposta. La superficie rilevante dell'area interessata, la presenza di attrezzature di preselezione non ancora presenti nel territorio cesenate e non previste dalla pianificazione provinciale, la collocazione della stazione in un sito ottimamente servito dalla viabilità di interesse nazionale e regionale, ma simmetricamente opposta a quello che sarà il principale sito di smaltimento dei rifiuti di Cesena: la discarica della Busca;
senza entrare nel merito della collocazione urbanistica del sito, in quanto competenza degli enti locali, emerge che la futura area prevista a Pievesestina avrà uno scopo diverso da quella dell'attuare (a Rio Eremo), perché diventerà un centro di pretrattamento dei rifiuti, (non è chiaro se la valenza sarà comunale, comprensoriale, provinciale o sovraprovinciale). Lo dimostrano anche i numeri: la superficie dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti è un terzo come superficie rispetto all'area destinata alla preselezione;
tutti i rifiuti verrebbero quindi portati a nord di Cesena, per poi essere trasportati a sud nella discarica della Busca. Un giro tortuoso e costoso che fa emergere l'ipotesi che la destinazione di buona parte dei rifiuti previsti in transito a Pievesestina sia altra. Infatti da una analisi empirica, risulta più semplice, conferire direttamente i rifiuti di Cesena nell'area della discarica della Busca e al limite utilizzarla anche come stazione di trasferimento degli scarti per cui è individuata una linea di trattamento alternativa alla discarica, utilizzando gli assi autostradali E45 - A14 per il loro spostamento;
esiste quindi il fondato sospetto che la logica che sottende alla proposta di Pievesestina sia l'uso della preselezione per trasformare i rifiuti urbani in speciali grazie alle nuove norme europee, e potere di fatto muovere i rifiuti su territori molto più ampi rispetto a quello provinciale. Questo scenario è in totale antitesi con la gestione degli scarti attraverso la riduzione, il riuso e il riciclaggio con lo smaltimento finale effettuato all'interno dell'ambito territoriale ottimale, priorità chiaramente espresse dalla normativa italiana;
se la trasformazione di rifiuti urbani in speciali attraverso il semplice pretrattamento che permetta di realizzare un modello di smaltimento dei rifiuti sganciati dal luogo di produzione, con il rischio della mobilità degli stessi su territori ampi e il rischio della importazione di rifiuti risponda ad una strategia del Governo;
quali misure intenda prendere per comunicare ai cittadini interessati le scelte in materia di rifiuti in modo tempestivo, trasparente e facilmente accessibile.
(4-07529)
L'Amministrazione Comunale di Cesena e la società concessionaria per lo smaltimento dei rifiuti, la Hera Spa, ritengono che le attuali localizzazioni sia della sede Divisione Ambiente della predetta società in Cesena che della stazione di trasferimento di Rio Eremo (via Cesuola n. 960) non siano più idonee a causa, sia delle problematiche del traffico locale indotto dalle attività ivi svolte, sia della scarsa viabilità che della prospettiva di realizzazione di un parco nell'area della ex discarica di Rio Eremo.
Le attività svolte nell'attuale sede di Ponte Abbadesse e nella stazione di trasferimento di Rio Eremo sono: l'autorimessa veicoli di servizio, gli uffici-spogliatoi divisione ambiente, la pesa per accettazione rifiuti, le officine-magazzino-lavaggio veicoli, il piazzale per stoccaggio contenitori, lo stoccaggio r.u.p.-riciclabili, la stazione di trasferimento rsu, il box recupero riciclabili.
La nuova area di trasferimento non è stata ancora individuata in via definitiva; ad oggi si è ancora in fase di studi di fattibilità e di valutazione degli eventuali impatti ambientali e, si precisa, che Hera Spa ed il Comune di Cesena stanno valutando diverse possibili aree.
Le diverse aree saranno esaminate da un gruppo di lavoro tecnico - appositamente costituito - sulla base di alcuni parametri di valutazione, quali:
baricentricità rispetto ai centri di raccolta;
vicinanza rispetto agli assi stradali principali;
ampia dimensione per inserimento di idonee fasce verdi di compensazione;
buona viabilità;
bassa densità di popolazione;
zone già interessate da stabilimenti industriali e/o artigianali;
proprietà comunale;
distanza dai centri abitati.
1) deposito e rimessaggio per gli automezzi e le attrezzature della società Hera Spa;
2) impianto per il trasferimento ed il compattamento dei rifiuti urbani da realizzarsi in una struttura al chiuso con l'aspirazione dell'aria;
3) organizzazione di un'isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con possibilità di conferimento da parte dei cittadini.
Si ricorda, inoltre, che la suddetta Amministrazione Comunale intende chiudere l'attuale stazione di trasferimento rifiuti, sita in località Rio Eremo, che sta creando problemi, soprattutto di traffico, ai cittadini di Cesuola.
In merito alla pianificazione territoriale di competenza provinciale, la Provincia di Forlì-Cesena ha comunicato che è in corso di elaborazione il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali (PPGR). Il Documento Preliminare del Piano è stato approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 41168/250 del 3 giugno 2003; attualmente si stanno concludendo le Conferenze di pianificazione secondo la procedura prevista dalla L.R. 20/00. Nell'ambito di tale Piano di settore dovranno essere previste, tra l'altro, le potenzialità, il bacino d'utenza e la localizzazione delle stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
un articolo della rivista Pagine Aperte n. 5, uscito a gennaio 2003, poi ripreso dal quotidiano La Voce di Rimini del 4 febbraio 2003, denuncia scempi ambientali nel fiume Marecchia a San Leo dove, da questa estate, decine e decine, forse centinaia di camion, hanno portato una quantità enorme di terreno (proveniente presumibilmente da sbancamenti eseguiti nel territorio della Repubblica di San Marino, per ricavare piani di spiccato di grandi fabbricati) - prevalentemente argilloso - lungo l'alveo fluviale all'altezza della località «Piega» di San Leo, in prossimità dell'aviosuperficie, ed era immediatamente
tali lavori sono stati sospesi il 19 settembre 2002 dalla polizia provinciale, la quale aveva prontamente riscontrato che: «i lavori erano abusivi e realizzati senza nulla osta idraulico. Allo stato attuale i lavori sono stati sospesi si sta provvedendo al ripristino dei luoghi»;
nonostante sia stata inoltrata opportuna comunicazione all'autorità giudiziaria competente, come comunicato dalla stessa amministrazione provinciale, l'interrogante vorrebbe sottolineare e rappresentare la preoccupazione, circa le conseguenze negative che tale sconsiderata azione antropica, potrebbe avere avuto sul già delicato equilibrio idraulico del fiume;
la discarica è avvenuta in un tratto d'alveo fluviale (in località Piega di San Leo - adiacente all'aviosuperficie per alianti) che già accoglie un eccesso di materiale alluvionale (sovralluvionamento), favorendo ulteriormente la divagazione laterale delle acque, e di conseguenza i fenomeni d'erosione laterale lungo le sponde, i quali per richiamo innescano e/o inaspriscono le frane e i dissesti ai piedi dei versanti, oltretutto già numerose;
in secondo luogo, e questo è un rischio assai più grave, tali terreni di risulta, essendo stati probabilmente di dubbia origine e, a quanto ritiene l'interrogante, non sottoposti al benché minimo controllo, e comunque provenendo dallo scavo delle porzioni più corticali del sottosuolo, potevano essere ricettacolo di sostanze inquinanti di varia natura, tipo quelle d'origine industriale (solventi e metalli pesanti), agricola (nitriti e nitrati), oppure zootecnica (batteri fecali);
in tal caso, la contaminazione delle falde idriche (di subalveo) del fiume è stata senz'altro favorita dalla facilità con cui i terreni prevalentemente argillosi, quali quelli in oggetto, vengono erosi, dilavati e trasportati dalle acque fluviali, soprattutto quando queste, a seguito d'eventi meteorici intensi e persistenti, raggiungono elevata energia;
allo stato attuale il materiale scaricato, che inizialmente era in quantità tale da provocare anche uno sgradevole effetto visivo, è stato per lo più dilavato dalla vigorosa attività del fiume nello scorso periodo autunnale e ricoperto frettolosamente in parte con materiale pietroso dell'alveo fluviale nel momento in cui i lavori sono stati sospesi dagli agenti della polizia provinciale;
certamente se tali azioni vengono perpetrate, si genera un meccanismo perverso per il quale, il fiume con la sua attività naturale trascina con sé l'eventuale materiale conferito, lo depura assorbendone le potenziali sostanze inquinanti, e crea il posto «libero» per altro materiale da smaltire;
i cittadini sono molto preoccupati per l'alterazione dell'equilibrio idraulico dell'alveo fluviale;
al caso si è interessato anche il corpo forestale dello Stato, oltre che la polizia provinciale. La provincia di Pesaro e Urbino ha fornito le competenze tecniche tramite il proprio ufficio del territorio (ex Genio Civile) -:
quale sia l'esito delle verifiche effettuate e se siano state avviate indagini; se siano state fatte dagli organi competenti controlli sulla qualità delle acque, sull'equilibrio geologico e se esistano pericoli di sorta per la cittadinanza in seguito agli accadimenti di cui sopra; ed in caso affermativo quali opportuni provvedimenti il Ministero intenda predisporre al fine di sanare urgentemente la situazione denunciata.
(4-07823)
In località «Piega» del Comune di San Leo, in provincia di Pesaro, in un'area demaniale, ubicata lungo la sponda destra
Periodicamente, in corrispondenza di piene significative del fiume, l'avio superficie viene danneggiata dalle acque di scorrimento subendo erosioni anche considerevoli.
Il Comune di San Leo, interpellato al riguardo, ha riferito che ciò sarebbe imputabile alta mancata posa in opera, fin dall'epoca della realizzazione dell'aviosuperficie, di efficaci difese spondali; per tali ragioni l'aviosuperficie è stata sottoposta a ripetuti interventi di manutenzione con il rifacimento, tramite riporto di materiale terroso, dei tratti erosi dal fiume.
In tale contesto si inquadrano i lavori di cui all'interrogazione in oggetto. Sulla base di alcune indagini preliminari condotte dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato risulta che nell'ottobre 2001 il Comune di San Leo abbia dato incarico ad una ditta, disponibile, avente recapito nella Repubblica di San Marino, ad eseguire gratuitamente il lavoro, il riporto di 4.000 mc di terreno sotto la sorveglianza del tecnico comunale. Nell'agosto 2002, con modalità analoghe, il medesimo Comune incaricava un'altra Ditta di effettuare riporto di mc. 20.000 di «materiale in loco e terra vegetale».
Per ciò che concerne la difesa del suolo si comunica che la zona in oggetto ricade nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino interregionale dei Fiumi Marecchia-Conca. Su detti territori nel maggio 2001 è stato adottato il progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (progetto FAI) che in località «Piega» nei pressi dell'aviosuperficie in argomento, contiene la perimetrazione di una fascia fluviale denominata «Alveo».
Nelle aree denominate «alveo» le norme di attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino Marecchia-Conca non consentono la realizzazione di nuovi manufatti che non siano di carattere idraulico e comunque subordinati al preventivo parere dell'Autorità di Bacino.
Nel 2000 l'Autorità di Bacino Marecchia-Conca autorizzava il rinnovo della concessione demaniale al Comune di San Leo per l'aviosuperficie, nelle more delle prescrizioni del PAI, avendo riconosciuto che detta area è stata interessata da fenomeni di allagamento e di erosione tali da rendersi necessari eventi di protezione continui.
Gli eventuali interventi di protezione e ripristino di sponde sono subordinati al nulla osta del Servizio Decentrato Opere Pubbliche di Pesaro che, a tal fine, impone l'utilizzo dei materiali dello stesso alveo spostati e sistemati in loco e non l'utilizzo di altri materiali.
Risulta che del caso in questione, si è interessata anche la Polizia Provinciale, in relazione al fatto che alla medesima Amministrazione Provinciale sono state attribuite le competenze del caso con il trasferimento del Servizio Decentrato opere pubbliche e Difesa del suolo della Regione Marche (ex genio civile); risulta, infine che la medesima Polizia Provinciale abbia rilevato illeciti di rilevanza penale provvedendo ad informare l'Autorità Giudiziaria competente.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
il consigliere regionale della Calabria, l'onorevole Vincenzino Aiello a seguito di sentenza di primo grado è stato condannato per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato); talché è stato sospeso dalle sue funzioni in data 14 gennaio 2002 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2002. La sospensione era comminata ai sensi dell'articolo 15 commi 4-bis e quattro-ter della legge 55 del 1990 e successive
alla scadenza dei diciotto mesi previsti dalla sospensione (14 luglio 2003) l'onorevole Aiello produceva istanza di reintegro, ma, pur non abbisognando atti conseguenti, così come confermato poi dal parere dei consulenti del medesimo consiglio regionale, il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, non essendo soddisfatto dei risultati del parere dei suoi stessi consulenti di fiducia, produceva ulteriore richiesta di parere sulla circostanza del reintegro al Dipartimento Affari Regionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, quest'ultimo confermava la non necessità di emanazione di provvedimenti ad hoc e quindi della necessità di procedere al medesimo reintegro. Ma nemmeno questa volta il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria si regolava di conseguenza e quindi non consentendo al Consigliere Regionale Onorevole Aiello di svolgere le sue legittime prerogative e funzioni ed attendeva invece un parere del Ministero degli interni che era stato investito della querelle dal Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri estensore gia di un suo parere favorevole all'immediato reintegro;
in data 26 settembre il Ministero degli interni esprimeva parere conforme a quanto già espresso sia dai consulenti del Consiglio Regionale, sia dal Dipartimento Affari Regionali;
il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria pur in presenza nel frattempo di lagnanze legittime e consistenti dell'interessato in varie sedi, prendendo spunto da una interpretazione, secondo l'interrogante, speciosa circa le conseguenze della non applicabilità dell'articolo 5 della legge 134 del 2003 e cioè del patteggiamento allargato, inspiegabilmente riteneva di rinviare il reintegro in attesa dell'ennesimo parere richiesto, questa volta al Consiglio di Stato;
il Consigliere Regionale onorevole Aiello dopo ben sei mesi dalla scadenza del termine di sospensione non viene reintegrato per avere usato in maniera impropria un telefonino; il Presidente del Consiglio della regione Calabria continua a non procedere come per legge, al Consigliere supplente viene consentito di svolgere le sue funzioni pur non avendo requisiti giuridici e diritto a far data dal 14 luglio 2003 -:
se non ritenga che nella vicenda descritta ricorrano i presupposti per attivare la procedura di cui all'articolo 126 della Costituzione.
(4-08842)
Ad integrazione di quanto già espressamente esposto nell'interrogazione circa la sospensione del Consigliere regionale della Calabria, signor Vincenzino Aiello, si rende noto che in data 22 ottobre 2003 è stato chiesto un parere al Consiglio di Stato volto ad accertare se la sospensione dalla carica di Consigliere regionale debba considerarsi cessata o meno, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2626/2003 che dichiara inammissibile il patteggiamento in fase di appello (e la conseguente richiesta di sospensione del procedimento).
L'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro ha trasmesso, in data 4 dicembre 2003, il dispositivo della sentenza emanata dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 25 novembre 2003 da cui si evince che il Consigliere regionale, signor Aiello, è stato assolto per alcuni reati e che è stata
Successivamente il Consiglio di Stato in data 10 dicembre 2003 ha deciso di sospendere la trattazione della questione nonché di richiedere i pareri dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno e un'ulteriore valutazione da parte di questo Dipartimento, rinviando l'espressione del parere definitivo all'Adunanza del 19 maggio 2004.
Tale deliberazione sarà trasmessa al Consiglio regionale per le dovute determinazioni.
Alla luce dei fatti suesposti e in pendenza dal richiesto parere si ritiene, quindi, che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 126 della Costituzione dal momento che, nel caso in esame, non sembra concretizzarsi la fattispecie ivi prevista (grave violazione di legge).
Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.
l'emergenza idrica in Sicilia sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti;
la scarsità delle precipitazioni, le antiche carenze strutturali di invasi e condotte rischiano di lasciare senz'acqua intere città;
secondo i dati dell'ufficio per l'emergenza idrica e del servizio idrografico della regione siciliana, complessivamente (tra invasi destinati all'agricoltura e altri riservati alle città) le scorte ammontano a 145,62 milioni di metri cubi contro i 164,67 di un mese fa e gli oltre 305 dell'anno scorso. Né con l'avanzare del periodo estivo è prevedibile un miglioramento della situazione, al contrario, le previsioni fanno temere il peggio -:
quali strumenti, il Governo, abbia predisposto in sede di conferenza dei servizi per fronteggiare eventuali e possibili emergenze;
se, tra tali strumenti, sia stata presa in considerazione l'ipotesi di utilizzo di navi dissalatrici;
se tali navi siano già a disposizione di strutture od organismi nazionali o, in caso contrario, se sia stata prevista la possibilità di reperirle o noleggiarle presso Paesi stranieri.
(4-03317)
Le sfavorevoli condizioni meteo-climatiche comportano ciclicamente situazioni di emergenza idrica nel nostro Paese, in particolar modo in estate. Purtroppo, la crescente scarsità d'acqua non lede più solo il diritto basilare di ciascun cittadino ad una dotazione idrica minima pro capite, ma comporta anche danni economici diretti, principalmente in agricoltura, e indiretti in settori, come quello turistico, in cui la disponibilità di adeguate risorse idriche risulta indispensabile.
Una delle cause di tale situazione risiede nel fatto che, nel nostro Paese, manca ancora, un sistema unitario decisionale e di gestione dell'acqua. Le competenze relative alle acque sono infatti disciplinate da almeno quattro diversi strumenti normativi (regio decreto n. 1775 del 1933, legge n. 183 del 1989, legge n. 36 del 1994 e decreto legislativo n. 152 del 1999) che stabiliscono le competenze attinenti la pianificazione, mentre solo in parte individuano il soggetto responsabile per la gestione unitaria ed integrata di tutte le acque superficiali e sotterranee in condizioni ordinarie e di emergenza.
La gestione dei servizi idrici risente dell'originario frazionamento in circa 8.000 enti e organi con diversi nomi, che non hanno consentito di gestire il servizio in un'ottica industriale di modernità, di efficienza e di economicità. Tale inefficienza, oltre a rendere difficoltosa la gestione dei servizi idrici nella configurazione ordinaria, è stata di ostacolo anche nella gestione straordinaria dettata dall'emergenza idrica, infatti: tutti gli sforzi profusi dai Commissari ad acta nominati nelle regioni più
Al fine del superamento della frammentazione, che caratterizza l'organizzazione e la gestione dei servizi, la legge n. 36 del 1994 ha previsto l'integrazione territoriale, con la costituzione di Ambiti territoriali ottimali (ATO) e l'integrazione funzionale delle diverse attività del ciclo dell'acqua nel servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).
Dalla «Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici - anno 2002» risulta che sebbene la riforma introdotta dalla legge Galli non sia ancora completata, tuttavia lo stato di attuazione della legge può dirsi a buon punto; infatti, su 91 ATO previsti, ne sono insediati 84, con oltre 54 milioni di abitanti, pari al 94 per cento della popolazione italiana.
Le ricognizioni delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione, alla data del 30 maggio 2003, risultavano ultimate in 66 ambiti, corrispondenti al 73 per cento degli ATO complessivi.
Il processo di riforma ha avuto una forte accelerazione a seguito sia dell'approvazione della Legge Finanziaria 2002 sia dei finanziamenti dell'Unione Europea previsti dai Quadri comunitari di sostegno (QCS) per accedere ai quali si doveva procedere all'applicazione della legge Galli con l'insediamento dell'ATO e l'approvazione del Piano.
Con il recepimento, poi, della direttiva 2000/60/CE quadro, in materia di acque, che prevede, tra l'altro, l'individuazione del livello di coordinamento a scala di bacino, cosiddetti «distretti idrografici» ossia le aree di terra e di mare, costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, sarà possibile una gestione unitaria e ottimale dei bacini idrografici stessi.
I progressi raggiunti in merito alla strategia comune di implementazione della Direttiva quadro sulle acque e l'integrazione delle politiche sulle acque nelle altre politiche, in particolare la politica agricola e le politiche regionali sono stati oggetto di confronto nel meeting dei direttori delle acque dell'Unione europea, dei Paesi dell'accesso, dei Paesi candidati e dei Paesi dell'EFTA, organizzato dalla Direzione nel novembre 2003, in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.
È necessario, con riferimento alle misure di tipo strutturale, intervenire nel territorio, ottimizzando la disponibilità di risorsa presente in funzione delle esigenze spazio-temporali del sistema socio-economico e dell'ecosistema, naturalmente nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio.
In particolare, si dovrà intervenire nell'attuale sistema degli invasi, cercando di migliorarlo e renderlo più efficiente attraverso la manutenzione straordinaria dei serbatoi esistenti e del sistema di interconnessione e, ove necessario e possibile, attraverso la realizzazione di nuovi invasi di piccole e medie dimensioni compatibili con il territorio in cui sono inseriti.
A tal proposito, per quanto attiene la gestione degli invasi è all'esame della Conferenza Stato-Regione un decreto sulla fissazione dei criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi stessi di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che consentirà di definire il quadro normativo delle operazioni per assicurare il mantenimento ed il ripristino della capacità utile e della capacità morta, proprie dell'invaso e per garantire, prioritariamente in ogni tempo, il funzionamento degli organi di scarico e di presa.
L'emanazione di tale provvedimento consentirà di avviare la risoluzione del problema dell'interrimento degli invasi ed il conseguente recupero del volume utile di invaso.
La riduzione delle perdite e l'eliminazione degli sprechi è un altro dovere a fronte della scarsità della risorsa, infatti, bisogna incentivare la manutenzione e l'ammodernamento delle reti acquedottistiche, sia nel comparto civile e industriale, sia, soprattutto, nel settore agricolo.
In quest'ultimo settore vanno promossi l'adozione di sistemi di irrigazione ad alta efficienza, accompagnati da una loro corretta gestione, e la sostituzione, ove opportuno,
Ulteriori azioni da intraprendere riguardano la conversione a colture meno idroesigenti (ove possibile ed economicamente sostenibile), la promozione, a livello di politica agricola, di incentivi e disincentivi, anche a carattere finanziario e, soprattutto, uno schema reale di tariffazione basato sulle quantità effettivamente utilizzate.
Ulteriore intervento strutturale di immediato beneficio è il ricorso al riutilizzo delle acque reflue, peraltro regolamentato dal decreto 12 giugno 2003, n. 185, che deve essere promosso sia all'interno di un singolo sistema di produzione sia in uscita dai depuratori civili verso utenze industriali o agricole.
La riduzione dei consumi rappresenta un fattore prioritario per superare in modo permanente le condizioni di crisi idrica; e, accoppiata alla riduzione strutturale delle perdite, consente infatti di diminuire i fabbisogni. Ciò appare essenziale nel settore agricolo.
Per le situazioni di crisi idrica per le quali non siano sufficienti interventi in via ordinaria necessari a ricondurre lo stato dei fatti a situazioni di accettabile vivibilità, il Governo interviene, su espressa richiesta degli Enti locali, attraverso l'attivazione, coordinata con gli Organi istituzionali competenti, delle iniziative indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, ricorrendo allo strumento della dichiarazione dello stato di emergenza e del potere di ordinanza, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225.
In tali regioni sono in atto misure straordinarie, affidate a commissari ad acta, per accelerare gli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico ed in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.
Con riguardo all'approvvigionamento idrico, sono in emergenza le regioni Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa), Umbria e il comune di Reggio Calabria.
Con riferimento alla tutela delle acque superficiali e sotterranee e ai cicli di depurazione sono in emergenza le regioni Calabria, Puglia e Sicilia e la Campania relativamente al territorio di Napoli.
Le ordinanze prevedono l'attuazione degli interventi finalizzati al superamento della crisi nel settore dell'approvvigionamento, dell'adduzione, della potabilizzazione e della distribuzione delle acque, a garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica necessaria per gli usi umani, nonché avviare e completare gli interventi per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita. Prevedono, inoltre, l'attuazione degli interventi nel settore della fognatura, del collettamento e della depurazione che deve essere spinta sino al raggiungimento dei limiti fissati per il riutilizzo irriguo delle acque reflue, nonché l'individuazione e la realizzazione degli interventi di stoccaggio e collettamento necessari a rendere «reale» tale riutilizzo.
Con particolare riferimento al recupero delle acque reflue ai fini del loro utilizzo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la convenzione stipulata in data 30 dicembre 2002, ha affidato alla Sogesid Spa l'incarico di definire gli interventi necessari per l'ottimizzazione tecnica, economica e funzionale del recupero delle acque reflue ai fini del loro riutilizzo, ivi compresa la predisposizione di analisi di fattibilità e progettazione.
L'attività oggetto dell'incarico consentirà l'identificazione delle fonti e delle opportunità di riutilizzo delle acque reflue depurate.
Con riferimento alla particolare situazione in atto in Sicilia, si delinea di seguito il quadro di interventi che hanno interessato direttamente la Regione.
In attuazione del servizio idrico integrato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 114 del 16 maggio del 2000, sono stati delimitati gli Ambiti Territoriali Ottimali i quali, nella fattispecie, coincidono con la delimitazione territoriale della Provincia. Con successivo decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2001 si è poi provveduto all'indicazione delle modalità di costituzione delle Autorità d'ambito.
È stata, inoltre, costituita una società denominata Siciliacque, partecipata per il 75 per cento dal raggruppamento che si è aggiudicato la gara, ENEL-Vivendi ed altri, per il 20 per cento dall'EAS (Ente Acquedotti Siciliani) e per il 5 per cento dalla Regione, che si occuperà della captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione dell'acqua a scala sovrambito.
Si fa inoltre presente che nell'ambito della Convenzione tra il Ministero e l'Enea per le isole minori è stato elaborato uno studio per l'ottimizzazione del sistema idrico integrato relativamente alle isole Eolie, sito iscritto dall'UNESCO come patrimonio mondiale.
Con riferimento alle misure di tipo strutturale e con particolare riferimento agli invasi, si precisa che le grandi dighe distribuite sul territorio della regione Siciliana sono 49 e sottendono 47 invasi artificiali (due invasi sono sbarrati ciascuno da due dighe) con destinazione d'uso prevalentemente a scopo potabile e irriguo. Si tratta del settore in cui si riscontrano situazioni di inefficienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria, con conseguente condizione di incompleta fruizione delle potenzialità di accumulo delle risorse idriche.
Le azioni messe in campo dal Ministero per la rifunzionalizzazione dei grandi invasi nella Regione sono volte principalmente all'assistenza tecnica alla Regione. L'applicazione, poi, di alcuni atti normativi in precedenza menzionati, ed in particolare il decreto sui criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi e quello sul riutilizzo delle acque depurate, contribuiranno a migliorare l'attuale situazione.
Con riferimento all'assistenza tecnica, è stata sottoscritta nell'ottobre 2003 una convenzione con la Sogin s.p.a. finalizzata all'accertamento dello stato di qualità ambientale delle acque regolate da sbarramenti artificiali, comprendendo, inoltre, un'analisi sul grado di efficienza del sistema invaso-derivazione-distribuzione. L'indagine è stata svolta in collaborazione con il Registro Italiano Dighe, l'istituto nazionale economia agraria, la Sogesid s.p.a. e l'Ufficio del commissario per l'emergenza idrica in Sicilia.
I risultati della convenzione, riportati in un Sistema informativo territoriale (SIT), hanno fornito un valido supporto alla Regione per la predisposizione di sistemi di monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo delle acque e dei sedimenti, alla individuazione degli interventi di risanamento necessari al ripristino di una qualità ambientale che consenta gli usi potabili ed irrigui, alla indicazione degli interventi di rifunzionalizzazione del sistema invaso-derivazione-distribuzione anche alla luce delle utenze servite reali e potenziali.
Un passo obbligato è comunque rappresentato dalla riorganizzazione dei soggetti pubblici gestori dei grandi invasi, prevedendo gestioni unitarie, in forma industriale.
Anche il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia, d'intesa con il Ministero, è intervenuto in due direzioni: la prima tipicamente emergenziale volta a operare gli interventi di manutenzione indispensabili ed urgenti, la seconda di pianificazione consistente in un'attività di ricognizione dello stato degli invasi per una più puntuale programmazione futura.
Gli interventi emergenziali per gli invasi sono stati volti a promuovere un'azione di stimolo degli Enti gestori per migliorare l'efficienza delle opere.
Inoltre, con assoluta urgenza, si è operato in quelle dighe per le quali il RID (Registro italiano dighe) aveva segnalato la necessità di immediati interventi.
L'azione di rifunzionalizzazione degli invasi avviata in Sicilia ha permesso di recuperare complessivamente 47,8 milioni di metri cubi con azioni e interventi coordinati dall'Ufficio dell'Emergenza Idrica.
Sul fronte della disponibilità di risorsa, ovvero del volume d'acqua effettivamente presente nel serbatoio, si registra un netto
Risulta confortante il raffronto tra il dato dell'ottobre 2002 relativo alla fine della campagna estiva secondo cui i metri cubi invasati sono stati 120 milioni e il dato di giugno 2003 secondo cui i metri cubi invasati sono stati di 390 milioni.
Con riferimento, poi, alle misure che sono state adottate per fronteggiare con misure straordinarie l'emergenza idrica, si richiama il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2002 con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza in relazione alla crisi da approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani Messina, Catania Siracusa e Ragusa). Nelle ultime Ordinanze n. 3189/2002 e 3224/2002 al Commissario delegato è stato affidato, tra l'altro, il compito di superare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento dell'adduzione, della potabilizzazione e della distribuzione delle acque, di garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica necessaria per gli usi umani e di avviare un governo unitario della risorsa idrica e una gestione unitaria del servizio di approvvigionamento per i diversi usi della risorsa idrica.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2002 è stato prorogato sino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza nel territorio della Regione anche nel settore della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.
Nell'ordinanza n. 3136/2001 è prevista, da parte del Commissario delegato, tra l'altro, la predisposizione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 152/99, nonché l'approvazione e l'attuazione di un programma straordinario degli interventi da realizzare per il riutilizzo delle acque depurate e per tutelare i corpi idrici ricettori.
Il Commissario delegato ha anche il compito di realizzare gli interventi di fognatura, collettamento, depurazione, riutilizzo e recapito delle acque.
Con particolare riferimento alla bonifica e ripristino ambientale dei siti di bonifica di interesse nazionale di Gela e Priolo, sono stati approvati i progetti preliminari relativi al trattamento delle acque di falda inquinate estratte dai pozzi di emunzione costituenti parte delle misure di messa in sicurezza di emergenza unitamente alle barriere di tipo fisico.
Al fine del risparmio della risorsa idrica i progetti prevedono il riutilizzo dell'acqua trattata nell'ambito del processo produttivo, costituendo così un beneficio notevole rispetto all'emunzione di acqua vergine da pozzi profondi captanti nella falda «pregiata» sottostante i siti in questione. Gli eventuali scarichi in mare saranno conformi a quanto previsto dal decreto n. 471/99. I progetti definitivi sono stati esaminati il 16 febbraio 2004 nella Conferenza dei servizi convocata dalla Direzione.
Infine, per quanto attiene l'Accordo di programma quadro (APQ) «Tutela e gestione integrata delle risorse idriche», si evidenzia che tale Accordo è stato sottoscritto con la Regione Siciliana il 23 dicembre 2003 e prevede investimenti nel settore fognario e depurativo per un ammontare complessivo di risorse immediatamente disponibili pari a 635 milioni di euro e ulteriori 979 milioni di euro per il finanziamento di interventi che verranno individuati entro il dicembre 2004.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
nel comune di Acerra è stata programmata la realizzazione dell'inceneritore più grande d'Europa destinato a servire tutta la provincia di Napoli;
nel medesimo comune sono già presenti numerosi insediamenti industriali, il
appare paradossale che non lontano da questo nuovo inceneritore sia stata già prevista la realizzazione di un importante polo pediatrico di grande rilievo per la tutela della salute nell'intera regione Campania;
non è assolutamente equo che l'impatto ambientale dello smaltimento dei rifiuti di tutta la provincia di Napoli sia concentrato ad Acerra -:
se non si ritenga assolutamente indispensabile delocalizzare l'impianto di incenerimento previsto nel comune di Acerra in un'altra parte del territorio della provincia di Napoli meno penalizzata dai tassi di inquinamento e se non si ritenga inoltre di ripartire in modo più razionale ed equo nel territorio l'onere dello smaltimento dei rifiuti medesimi.
(4-06021)
Poiché il citato decreto prevede che possano essere derogati dall'assoggettamento alla detta procedura di VIA gli interventi disposti in via d'urgenza, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, con le ordinanze n. 2560 del 1997 e n. 2774 del 1998 è stata disposta per detti interventi la deroga dalla ordinaria procedura di VIA.
Peraltro, avendo le ordinanze citate prescritto l'espressione di un parere di compatibilità da parte della Commissione VIA, la stessa, in conclusione dei lavori ha evidenziato, sulla base della documentazione prodotta, la mancanza di significativi elementi di incompatibilità ambientale e territoriale connessi con la costruzione e l'esercizio dell'impianto.
In ogni caso, nel parere sono stati indicati gli accorgimenti ed interventi atti a mitigare l'impatto dell'opera anche in relazione alla localizzazione del previsto Polo Pediatrico e ad assicurare un adeguato controllo in fase di costruzione ed in esercizio.
Tale parere è stato recepito dalla società FIBE aggiudicataria dei lavori che ha provveduto a realizzare i piezometri che hanno permesso di effettuare le necessarie analisi chimiche.
Inoltre, nell'ambito dell'istruttoria espletata dalla Commissione VIA, è stata anche effettuata una fase di informazione e partecipazione rivolta, ai Comuni interessati, i quali hanno potuto presentare osservazioni e memorie tecniche.
In considerazione della rilevanza della problematica, il Ministero ha ritenuto opportuno, ai fini della massima trasparenza ed obiettività dell'informazione, il coinvolgimento e l'ausilio dei Prefetti di tutte le Province interessate, con la richiesta di svolgere una funzione di coordinamento per le attività connesse alla partecipazione del pubblico. Ciò in considerazione sia dell'autorevolezza del ruolo istituzionale ricoperto che della «terzietà» implicita rispetto al ruolo svolto dalla direzione VIA e dalla struttura Commissariale.
Infine, per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti, si conferma la necessità di costruire i termovalorizzatori.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
la prevista realizzazione nel comune di Acerra di un grande impianto di incenerimento che penalizzerebbe una zona già altamente industrializzata e caratterizzata da numerosi insediamenti industriali inquinanti, ha suscitato allarme e forti
da oltre un mese il sito in cui è prevista la realizzazione dell'impianto suddetto è stato occupato permanentemente da cittadini in agitazione per cui si sta determinando una situazione pericolosa e difficilmente controllabile;
lo scorso anno si sono verificati episodi di intimidazione gravi nei confronti di maestranze che iniziavano le opere preliminari relative alla costruzione dell'inceneritore -:
se non si ritenga necessario ed urgente sospendere qualunque attività anche preliminare per la realizzazione dell'impianto suddetto al fine di evitare incidenti gravi che sono molto probabili visto il livello della tensione e delle proteste che si sono determinate nel territorio da oltre un anno.
(4-06033)
Poiché il citato decreto prevede che possano essere derogati dall'assoggettamento alla detta procedura di VIA gli interventi disposti in via d'urgenza, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, con le ordinanze n. 2560 del 1997 e n. 2774 del 1998 è stata disposta per detti interventi la deroga dalla ordinaria procedura di VIA.
Peraltro, avendo le ordinanze citate prescritto l'espressione di un parere di compatibilità da parte della Commissione VIA, la stessa, in conclusione dei lavori ha evidenziato, sulla base della documentazione prodotta, la mancanza di significativi elementi di incompatibilità ambientale e territoriale connessi con la costruzione e l'esercizio dell'impianto.
In ogni caso, nel parere sono stati indicati gli accorgimenti ed interventi atti a mitigare l'impatto dell'opera anche in relazione alla localizzazione del previsto Polo Pediatrico e ad assicurare un adeguato controllo in fase di costruzione ed in esercizio.
Tale parere è stato recepito dalla società FIBE aggiudicataria dei lavori che ha provveduto a realizzare i piezometri che hanno permesso di effettuare le necessarie analisi chimiche.
Inoltre, nell'ambito dell'istruttoria espletata dalla Commissione VIA, è stata anche effettuata una fase di informazione e partecipazione rivolta, ai Comuni interessati, i quali hanno potuto presentare osservazioni e memorie tecniche.
In considerazione della rilevanza della problematica, il Ministero ha ritenuto opportuno, ai fini della massima trasparenza ed obiettività dell'informazione, il coinvolgimento e l'ausilio dei Prefetti di tutte le Province interessate, con la richiesta di svolgere una funzione di coordinamento per le attività connesse alla partecipazione del pubblico. Ciò in considerazione sia dell'autorevolezza del ruolo istituzionale ricoperto che della «terzietà» implicita rispetto al ruolo svolto dalla direzione VIA e dalla struttura Commissariale.
Infine, premesso che confermiamo la necessità di costruire i termovalorizzatori per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti, la richiesta di un intervento per bloccare i lavori esula dalle competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, atteso che gli interventi legati alla realizzazione dell'impianto sono gestiti dal Commissario Governativo il quale opera in forza di una normativa speciale prevista dalle ordinanze più innanzi citate.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
i docenti di strumento musicale in servizio presso le scuole medie ad indirizzo musicale, presa visione dei contenuti della circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2004, che ha anticipato in parte il contenuto del decreto legislativo applicativo della riforma di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, hanno manifestato seria preoccupazione sul futuro assetto organizzativo-didattico prefigurato dal medesimo decreto legislativo di recente approvato dal Consiglio dei ministri;
la suddetta circolare pone l'insegnamento dello strumento musicale, che era stato ricondotto ad ordinamento dal decreto ministeriale n. 201 del 6 agosto 1999, dopo un ventennio di efficace sperimentazione, tra le attività «opzionali e facoltative».
il carattere di opzionalità ha sempre caratterizzato l'insegnamento dello strumento musicale, ma detta disciplina inserita in un corso ad hoc, diviene poi curricolare per gli alunni frequentanti quel corso che hanno così l'opportunità di apprendere le tecniche fondamentali dello strumento da loro scelto, ciò secondo il citato decreto n. 201 del 1999;
considerare facoltativa tale disciplina oltre a declassare una categoria di insegnanti che avevano finalmente visto riconosciuta la propria dignità professionale, stravolge le precedenti normative, in quanto riconduce l'insegnamento dello strumento ad una mera attività laboratoriale, privando gli allievi del diritto ad apprendere, poiché non si potrà più fornire loro il giusto apporto metodologico-didattico;
conseguentemente, venendo meno i presupposti per una valida formazione musicale di base, si svilisce lo spirito dell'intera riforma degli studi musicali approvata con legge n. 508 del 1999, che prevede la istituzione del liceo musicale quale segmento di scuola obbligatoria per l'accesso ai Conservatori di musica, già elevati a rango di Istituti di alta cultura (Università della musica) -:
se il Ministro sia a conoscenza delle conseguenze che tale provvedimento procura ai docenti interessati;
quali iniziative intenda adottare per ripristinare le condizioni di serenità necessarie.
(4-08710)
Con la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2004, anticipando il contenuto del decreto legislativo, poi entrato in vigore il 2 marzo 2004, è stata prospettata non solo l'opportunità ma anche la necessità di recuperare la specifica esperienza formativa nell'ambito delle attività opzionali e facoltative.
È comunque necessario precisare che l'Amministrazione, in considerazione del fatto che l'insegnamento di strumento musicale non ha mai avuto carattere generalizzato, interessando un numero di scuole secondarie di I grado limitato rispetto al loro numero complessivo e che, comunque, la sua attivazione è sempre stata correlata alle scelte delle famiglie, è tornata sulla problematica in parola con la nota n. 3000 del 16 febbraio 2004: «scuole medie ad indirizzo musicale: prove attitudinali».
Nella nota medesima è stato chiarito che, indipendentemente dalla collocazione dell'insegnamento dello strumento musicale fra le attività opzionali e facoltative o nella quota curriculare, continuano comunque ad applicarsi tutte le norme che hanno
Non hanno pertanto motivo di sussistere le preoccupazioni inerenti uno «scadimento» degli apprendimenti in quanto il modello pedagogico-didattico resta invariato.
Si fa infine presente che gli ulteriori atti normativi da emettere nell'esercizio della delega conferita al Governo dalla legge 53/2003 il problema, che si lega al riordino complessivo degli studi musicali del nostro Paese, troverà ulteriori occasioni per essere affrontato in un'ottica sistemica e di continuità.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
lo smog e l'inquinamento atmosferico che hanno determinato l'emergenza di questi giorni stanno portando l'Italia fuori dal protocollo di Kyoto;
appare evidente l'inadeguatezza della politica ambientale di tutela della salute del Governo, che ha ridotto gli investimenti per il rinnovo dei mezzi pubblici, sospeso l'attuazione della carbon-tax, e diminuito gli incentivi alle imprese con l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti;
quella in atto è un'emergenza ambientale che produce ogni anno centinaia di morti e che non può più essere affrontata solo con le emergenze delle chiusure al traffico parziali, ma che necessita di interventi radicali -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno il ripristino delle «domeniche ecologiche», che non risolvono il problema, ma sono certamente importanti per la promozione culturale della tutela dell'aria e per i suoi effetti nei comportamenti individuali;
se non intenda adottare iniziative normative volte a rendere più rigorosi gli obblighi di intervento per i sindaci quando scattano gli allarmi inquinamento, con la previsione della riduzione del traffico non solo per le auto prive di marmitta catalitica, ma anche per le altre.
(4-05105)
Premesso che i gas ad effetto serra, oggetto del Protocollo di Kyoto, non possono essere considerati come inquinanti atmosferici tradizionali (ossia quelli usualmente indicati come responsabili del cosiddetto smog), è indubbio che esistono numerose interrelazioni tra cambiamenti climatici ed effetti dell'inquinamento atmosferico di cui è opportuno tener conto nel predisporre le politiche di intervento.
A tale proposito, considerato che molte misure per la riduzione dei gas ad effetto serra giovano anche al contenimento degli inquinanti tradizionali (e viceversa), è utile sottolineare le azioni messe in atto dal Governo per il rispetto del Protocollo di Kyoto.
In particolare che nel dicembre 2002 il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato il Piano nazionale per la riduzione dei gas ad effetto serra.
Il Piano presenta un quadro delle politiche e misure in corso di svolgimento e di quelle previste nel prossimo futuro in Italia indirizzate a raggiungere gli impegni assunti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
In generale le politiche e misure per la riduzione delle emissioni dovranno essere finalizzate a:
migliorare l'efficienza del sistema economico italiano;
promuovere la ricerca nel settore delle fonti per l'energia alternativa e sulla sicurezza energetica;
migliorare la quantità di energia rinnovabile in proporzione all'energia utilizzata;
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
più volte è stata annunciata la costituzione di un tavolo tecnico per riscrivere la legge sull'ordinamento della professione di giornalista;
in Italia esistono circa 50 mila iscritti all'elenco pubblicisti, che contribuiscono ad assicurare il pluralismo e la qualità dell'informazione;
i pubblicisti, nell'esercizio della propria attività professionale ed anche nella definizione dei percorsi decisionali, contributivi ed economici all'interno dell'ordine dei giornalisti sono sottorappresentati, spesso ignorati, limitati ed anche in maniera arbitraria;
in data 14 febbraio 2003 è stata inviata al Ministro competente, che esercita l'alta vigilanza, una lettera a firma del vice presidente dell'ordine dei giornalisti del Lazio e Molise, Gino Falleri, e sottoscritta da consiglieri regionali e nazionali, da rappresentanti sindacali ai vari livelli e da iscritti all'ordine stesso, in cui venivano poste una serie di problematiche relative al rapporto tra i pubblicisti e l'ordine professionale ed evidenziate alcune proposte per la stessa riforma dell'ordine e che, ad oggi, ancora non risulta aver avuto risposta -:
quali iniziative intenda intraprendere per avviare a soluzione i problemi segnalati dagli iscritti all'elenco pubblicisti ed interpellare le loro rappresentanze al tavolo tecnico per la riforma della legge sull'ordinamento della professione di giornalista.
(4-07113)
Quanto alla necessità di assicurare rappresentanza alla componente dei pubblicisti nelle diverse sedi istituzionali nelle quali l'Ordine dei giornalisti è presente, che è in buona sostanza la questione centrale prospettata dall'interrogazione parlamentare, si ricorda che quest'Amministrazione è intervenuta di recente, a livello normativo, per eliminare una significativa discriminazione esistente tra le due categorie, già segnalata dal Consiglio nazionale dell'Ordine nella passata legislatura.
Questo Ministero ha, infatti, predisposto uno schema di regolamento finalizzato ad estendere ai pubblicisti - titolari di pensioni di anzianità o di invalidità - il beneficio della contribuzione ridotta, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Ordine professionale, di cui godevano soltanto i giornalisti professionisti titolari di pensione di anzianità o di invalidità a carico dell'INPGI.
La modifica normativa è stata attuata con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2002, n. 280, che è intervenuto sulla previsione di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.
Inoltre, a modifica dell'ordinamento della professione giornalista, è intervenuto il decreto ministeriale 18 luglio 2003, recante il «Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti».
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la ditta Scilla s.r.l. che gestisce l'impianto di depurazione Enichem ai fini
la motivazione generica di tale richiesta è che essendo diminuita la quantità di percolato raccolta attraverso i pozzetti ed inviata al depuratore, per mantenere in efficienza lo stesso sarebbe necessario alimentarlo dall'esterno con rifiuti liquidi ad hoc;
a tal fine era già stato autorizzato in passato l'utilizzo di bevande scadute e che l'attuale richiesta di trattare rifiuti liquidi pericolosi per renderli idonei all'immissione nell'impianto biologico appare più motivata da ragioni economiche (maggior valore aggiunto) che da effettiva necessità;
non viene assolutamente presa in considerazione la necessità, che dovrebbe essere prioritaria, di rettificare i punti di emungimento del percolato in modo di proseguire l'azione di bonifica con più efficacia (che ricordiamo è lo scopo per cui a Scilla è stato affidato in gestione il depuratore, non certo per iniziare un business di smaltimento rifiuti che, per evidenti ragioni economiche, potrebbe diventare predominante sugli scopi primari dell'attività e quindi rallentare o compromettere l'efficienza della bonifica medesima);
il ricatto occupazionale, più volte minacciato sui giornali, per i posti di lavoro degli addetti al depuratore, può essere superato portando avanti la bonifica adottando le misure necessarie per potenziare e migliorare l'emungimento delle acque di falda e programmando un percorso di chiusura dell'impianto che dia certezza ai lavoratori senza avviare nuove attività nel settore dello smaltimento dei rifiuti rispetto alle quali è stata più volte espressa l'opposizione del consiglio comunale cairese;
a seguito di un'interpellanza è emerso che queste preoccupazioni sono sostanzialmente condivise dall'amministrazione comunale cairese (come risulta dalla risposta a tale interpellanza);
appare opportuno conoscere le intenzioni della provincia di Savona in merito -:
se il Governo sia a conoscenza della richiesta della ditta Scilla;
se non ritenga prioritaria la bonifica del sito ex-Agrimont ottimizzando l'emungimento delle acque destinate al depuratore, migliorando e rettificando il sistema di intercettamento delle acque di falda e del percolato, evitando così che lo scopo primario dell'impianto di depurazione sia deviato su altre attività che nulla hanno a che fare con la bonifica, ma (essendo la potenzialità del depuratore limitata) potrebbero diventarne concorrenti;
se non intenda, qualora sia chiamato ad esprimersi, pronunciarsi sfavorevolmente alla richiesta della Scilla per l'impianto di trattamento chimico fisico di rifiuti speciali e pericolosi, e rilanciare invece la funzione primaria dell'impianto biologico per la depurazione del sito;
come intenda attivarsi affinché sia assicurata la giusta centralità alla bonifica del sottosuolo ex-Enichem di San Giuseppe-Bragno ed individuato un percorso di completamento e quindi di chiusura della bonifica del sito che dia certezza ai lavoratori attualmente impiegati nell'impianto senza l'avvio di procedure di trattamento e smaltimento rifiuti estranee a qualsiasi programmazione ed in contrasto con gli indirizzi dell'amministrazione locale.
(4-07999)
A seguito della cessazione dell'attività produttiva dello stabilimento Agrimont sito in località Bragno del Comune di Cairo
L'impianto in questione, destinato originariamente alla depurazione delle acque reflue industriali dello stabilimento, dopo la chiusura dello stesso, è stato dedicato, a seguito di opportune trasformazioni, alla bonifica della falda sottostante le aree dell'ex stabilimento Agrimont.
L'accordo tra Enichem e Scilla prevedeva una corresponsione di denaro da parte di Eni alla Soc. Scilla per lo svolgimento delle attività di bonifica, nonché il passaggio della proprietà, dopo sette anni dalla firma dell'accordo, degli impianti stessi e delle aree su cui sono stati realizzati gli impianti alla ditta medesima.
È opportuno sottolineare che tali accordi sono stati stipulati in data antecedente sia al decreto legislativo n. 22 del 1997, che al decreto ministeriale n. 471 del 1999, che disciplina nel dettaglio le operazioni di bonifica.
Nel 1999 la ditta Scilla, al fine di utilizzare al meglio le capacità depurative dell'impianto di depurazione e di ottimizzare l'utilizzo dei reagenti chimici necessari alla conduzione dello stesso, richiese agli enti competenti le autorizzazioni necessarie per poter effettuare il trattamento di rifiuti liquidi per conto terzi. Tali autorizzazioni furono concesse con scadenza giugno 2004.
Successivamente, precisamente in data 8 luglio 2002, la ditta Scilla avviava presso la Regione Liguria una procedura di Valutazione Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto chimico-fisico per il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi nel sito di cui trattasi.
La Regione, con delibera della Giunta n. 1307 dell'8 novembre 2002, esprimeva in merito parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni.
Conseguentemente, la stessa ditta richiedeva alla Provincia di Savona l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e al relativo esercizio, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997. L'istruttoria risulta tuttora in corso.
Si ricorda, inoltre, che la Regione Liguria ha incaricato l'Agenzia regionale per la protezione ambiente della Liguria di condurre appropriate indagini finalizzate alla verifica dello stato dell'inquinamento della falda dell'area in questione. Solo dopo aver acquisito i risultati di tali indagini verrà definitivamente valutato il progetto relativo all'impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi proposto dalla Società Scilla s.r.l.
Per quanto riguarda la bonifica dell'intero sito ex Agrimont il Comune di Cairo Montenotte, quale autorità competente, ha approvato i progetti di bonifica e di messa in sicurezza presentati congiuntamente dalla Ditta Scilla e dalla società Cairo Reindustria, in qualità di proprietari di diverse porzioni dell'area.
L'Ufficio Ambiente della Provincia di Savona, per la parte di competenza, non ha ancora assunto determinazioni in attesa di convocare le parti (Azienda e Comune).
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
il presidente della giunta regionale della Campania - commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, con ordinanza n. 360 del 13 luglio 2001, delocalizzava l'impianto di termovalorizzazione nel comune di S. Maria La Fossa (CE), modificando il piano regionale che prevedeva l'impianto nel comune di Battipaglia (SA);
la delocalizzazione è avvenuta sulla base di un decreto VIA (valutazione di impatto ambientale) emesso dal Ministro dell'ambiente in data 14 giugno 2001;
le amministrazioni comunali interessate non sono state mai interpellate né dal commissario delegato né dal ministero, come hanno confermato in più occasioni gli stessi sindaci di Santa Maria La Fossa,
risulta all'interrogante che i predetti enti hanno promosso contenzioso ancora in atto;
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6809 del 13 dicembre 2002, ha dichiarato l'illegittimità di tutti i DPCM emessi per l'emergenza rifiuti in Campania e segnatamente la illegittimità dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento per la Protezione Civile, n. 3100 del 22 dicembre 2000, sulla base della quale è stata emessa la suddetta ordinanza del presidente della regione Campania che delocalizzava l'impianto di termovalorizzazione a Santa Maria La Fossa;
il consiglio comunale di Santa Maria La Fossa, con delibera n. 50 del 14 novembre 2002 ha chiesto la tutela del prodotto tipico locale con marchio di pregio DOC e DOP quale zona di origine della produzione della mozzarella di bufala sul territorio comunale, ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 28 maggio 2001. Anche i comuni di Grazzanise e Cancello ed Arnone hanno avviato la stessa procedura;
risulta all'interrogante che il sindaco del comune di Santa Maria La Fossa, con istanza del 23 gennaio 2003, ha chiesto al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio che sia disposta un'indagine supplettiva di valutazione d'impatto ambientale al fine di verificare la sostenibilità territoriale del progetto di delocalizzazione del termovalizzazione del comune di Santa Maria La Fossa, tenuto conto del tempo trascorso dal rilascio del decreto VIA a tutt'oggi senza che i lavori abbiamo avuto inizio -:
quali iniziative intenda intraprendere il Ministro e se intenda disporre l'indagine suppletiva o integrativa volta a valutare la situazione d'impatto ambientale per verificare la sostenibilità territoriale del progetto di decolarizzazione del termovalorizzatore del comune di Santa Maria La Fossa, anche in considerazione della contaminazione ambientale da diossina scoperta ultimamente in provincia di Caserta.
(4-06159)
Per quanto riguarda la valutazione sulla compatibilità ambientale dei progetti di impianto ed utilizzo del CDR le Ordinanze della Protezione Civile, in deroga al regime ordinario sull'applicazione della Procedura di VIA, hanno previsto che «il Ministro dell'ambiente si avvalga della Commissione di cui all'articolo 18, comma 5 della legge 11 marzo 1988, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilità è verificata con la collaborazione dei comuni interessati» (articolo 3, comma 3, dell'OPCM 2948/99, così come modificata dall'articolo 1, comma 2, dell'OPCM 3011/99) e che «Qualora la valutazione di compatibilità ambientale sui progetti degli impianti di produzione e di utilizzo del CDR indichi l'opportunità di valutare localizzazioni alternative, il Commissario delegato presidente della regione Campania definisce la proposta di rilocalizzazione, acquisisce dal Ministro dell'ambiente il parere di compatibilità ambientale, promuove la stipula degli accordi di programma e procede alla stipula del contratto, con l'aggiudicatario del servizio di smaltimento rifiuti».
A seguito dell'espletamento della gara, l'Aggiudicatario del servizio ha proposto di realizzare sia l'impianto di produzione del CDR che l'impianto di termovalorizzazione nell'area ASI del comune di Battipaglia e, in coerenza con i disposti normativi, ha trasmesso i relativi progetti alla Commissione (di cui all'articolo 18, comma 5, legge 11 marzo 1988), affinché la stessa pronunciasse il «parere di compatibilità ambientale» previsto dall'Ordinanza.
In quella sede la Commissione VIA, a seguito di un attento esame sulla localizzazione in Battipaglia, suggerì di «valutare la possibilità di delocalizzare almeno uno
In conseguenza di ciò, la struttura Commissariale ha approfondito la problematica, individuando per l'impianto la localizzazione nel Comune di Santa Maria La Fossa (CE). A tale riguardo ha ripresentato al VIA la documentazione necessaria ai fini dell'espressione del previsto parere.
Per quanto concerne il coinvolgimento dei Comuni, la predetta Ordinanza 25 febbraio 1999, n. 2948, ha disposto che la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti deve essere verificata con la collaborazione dei Comuni interessati, pertanto il Servizio VIA ha ritenuto opportuno chiedere la collaborazione del Prefetto di Caserta per l'esercizio di una funzione di coordinamento per quanto concerne i rapporti con i comuni interessati, al fine di raccoglierne i pareri in merito. Ciò in considerazione sia dell'autorevolezza del ruolo istituzionale ricoperto che della «terzietà» implicita rispetto al ruolo svolto dalla direzione VIA e dalla struttura Commissariale.
A tal fine, per rendere possibile una consultazione da parte dei Comuni, la Struttura Commissariale per l'emergenza rifiuti in Campania è stata sollecitata dal Prefetto a mettere a disposizione della Prefettura copia degli elaborati del progetto in esame.
Con nota del 4 maggio 2001 il Prefetto di Caserta ha reso noto di aver convocato i Sindaci di Cancello ed Arnone, Capua, Grazzanise e Santa Maria La Fossa per informarli in merito alla delocalizzazione del termovalorizzatore, riservandosi comunque un ulteriore incontro prima dell'approvazione del progetto.
Con la stessa nota il Prefetto ha trasmesso una comunicazione del Consorzio Volturno Nord relativa ad un'iniziativa del Consorzio stesso rivolta ad informare e rendere edotti dell'insediamento in argomento i Comuni limitrofi al territorio interessato, dalla quale non si sarebbero riscontrati pareri ostativi.
Non sono pervenuti, inoltre, altri pareri od osservazioni in merito da parte del pubblico, come riportato nel punto 5, relativo alle osservazioni pervenute, del parere stesso.
Pertanto, pur ritenendo legittime alcune osservazioni connesse alle problematiche territoriali presentate dal Sindaco del Comune di Santa Maria La Fossa, si ribadisce che la procedura seguita si è svolta nel pieno rispetto della normativa di riferimento che, come ricordato, è stata una procedura di urgenza che ha derogato dalle ordinarie procedure, compresa la VIA, costituendo uno specifico procedimento impropriamente denominato «valutazione di compatibilità ambientale», da svolgersi nei trenta giorni prescritti dall'ordinanza, sulla base della documentazione progettuale e delle osservazioni esibiti dal Commissario di Governo; ciò di conseguenza ha limitato fortemente il ruolo del Ministero, la cui espressione di parere è stata fortemente condizionata dai termini ristretti e dalle modalità operative dettate dalla predetta Ordinanza del Ministero dell'Interno.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
la regione Campania è attualmente in stato di emergenza per quanto concerne i rifiuti, le bonifiche e la tutela delle acque, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della legge n. 225 del 1992. Lo stato di emergenza è stato prorogato, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sino al 31 dicembre 2003;
la situazione ambientale in tutta la regione Campania, dopo oltre otto anni di gestione commissariale, è disastrosa come è stato evidenziato dall'interrogante con altri atti ispettivi;
inoltre, Villa Literno è un comune compreso in quei siti contaminati di interesse nazionale di cui alle legge 426 del 98;
il Commissariato di Governo non ha posto in essere alcuna attività di bonifica ambientale sia per quanto riguarda quella prevista dalla legge 426/98 e sia per la contaminazione da diossina. Conseguentemente la situazione ambientale di Villa Literno è di grave emergenza, con pericoli per la salute pubblica. Infatti nel comune di Villa Literno sono molto aumentate le malattie neoplastiche negli ultimi anni;
il Commissario per l'emergenza dei rifiuti in Campania, come se non bastasse la diossina ed altri fenomeni di degrado, alcuni giorni fa ha realizzato, sempre sul territorio del comune di Villa Literno, località «Lo Spesso», un sito di stoccaggio di ecoballe di rifiuti. Il predetto sito di stoccaggio, costruito in violazione di qualsiasi norma tecnica su una superficie di 20 ettari di terreno agricolo, altro non è che una vera e propria megadiscarica a cielo aperto come è stato affermato dai tecnici dell'Ente provincia di Caserta preposti al controllo;
il Commissario Straordinario, con questa ultima iniziativa ha reso ancora più grave la situazione ambientale di Villa Literno con concreti pericoli per la salute pubblica, anche per tutta la zona limitrofa -:
se si ritenga opportuno accertare quanto esposto attraverso un'ispezione dei luoghi e all'esito se e quali iniziative si intendano promuovere per evitare pericoli alla Comunità.
(4-06757)
Con Ordinanza commissariale n. 184 del 30 giugno 2003 è stato approvato, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il progetto esecutivo del sito di stoccaggio provvisorio di balle di CDR, per una superficie totale di mq. 130.000, ai fini della messa a riserva del CDR da impiegare per produrre energia.
Successivamente, con Ordinanza commissariale n. 255 del 1o ottobre 2003 è stato approvato, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il progetto esecutivo di ampliamento, settore A, del sito di stoccaggio provvisorio di balle di CDR, per una superficie totale di circa mq. 100.000, oltre al progetto preliminare dell'ulteriore ampliamento del sito, settori B e C, per una superficie totale di circa mq. 200.000.
Lo stoccaggio del CDR, che avviene attraverso la formazione di cumuli di materiale pressato a formare balle di dimensioni ciascuna di m 1,60x1,10x1,10, fa riferimento alle attività di messa in riserva codificate dall'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 che al punto C, prevede «ove la messa in riserva avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o (...) su basamenti impermeabili che permettano la separazione di rifiuti dal suolo sottostante». Lo stoccaggio, quindi, avviene all'interno di apposite piazzole costituite da impermeabilizzazione del fondo, dotate di canaletti di raccolta che convogliano tutte le acque meteoriche, oltre agli eventuali percolati, in un pozzo a tenuta per il periodico svuotamento.
I siti in parola sono costituiti, pertanto, da piazzole per l'abbancamento delle balle di CDR, costruite su terreno costipato e rullato su cui, al di sopra dello strato di sabbia e/o misto granulometrico, è distesa una geomembrana in HDPE in teli saldati. Su detta geomembrana è realizzata una soletta in calcestruzzo armato di cm 25 di
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
l'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 173, ha sospeso le procedure elettorali degli organi degli ordini professionali ed ha contestualmente disposto la proroga di quelli in essere nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
la Camera dei deputati, nella seduta del 24 luglio 2002, ha approvato un ordine del giorno specifico nel quale si impegnava il Governo a «adottare nel più breve tempo possibile tutti gli atti necessari a garantire il rinnovo degli organi collegiali degli ordini professionali ed una adeguata rappresentatività dei laureati del nuovo ordinamento iscritti alle sezioni dei relativi albi»;
il comma 2-bis dell'articolo 16 della legge 1 agosto 2003, n. 200, dispone che «sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella legge 10 agosto 2002, n. 173;
tra gli ordini professionali interessati dal decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, vi è l'ordine degli ingegneri di Roma dove le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi furono sospese in fase di ballottaggio con una lista in netto vantaggio rispetto a quella rappresentativa del Consiglio uscente;
con nota del 12 settembre 2003 il Ministero della giustizia e con nota in data 25 settembre 2003 il Ministro per i rapporti con il Parlamento su espressa richiesta di intervento, hanno informato direttamente l'ordine degli ingegneri di Roma circa l'approvazione della legge 1o agosto 2003, n. 200 e delle disposizioni contenute nell'articolo 16 circa il rinnovo dei consigli degli ordini professionali;
in palese contrasto con le disposizioni della legge 1o agosto 2003, n. 173 e malgrado le successive specifiche note del Ministero della giustizia e del Ministro per i rapporti con il parlamento, la presidenza pro tempore dell'ordine degli ingegneri di Roma non ha ancora ritenuto di dover dare corso al completamento delle operazioni elettorali sospese con l'entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 -:
se non ritenga opportuno intervenire direttamente presso la Presidenza pro tempore dell'Ordine degli ingegneri di Roma affinché, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 16 della legge 10 agosto 2003, n. 200, provveda al completamento delle operazioni elettorali sospese in attuazione del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 e quindi alla nomina del nuovo consiglio;
se non ritenga altresì di prendere in considerazione la possibilità di procedere alla nomina di un commissario straordinario cui affidare il compito di convocare l'assemblea degli iscritti e di sovrintendere al completamento delle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche dell'ordine degli ingegneri di Roma.
(4-07682)
In ossequio a tale norma, doverosamente e con immediatezza, la competente Direzione generale di questo Ministero ha provveduto a comunicare all'Ordine degli Ingegneri di Roma che l'entrata in vigore della norma imponeva la sospensione delle operazioni elettorali che presso lo stesso erano effettivamente in corso.
Attenendosi alle indicazioni di questo Ministero, l'Ordine degli Ingegneri di Roma ha sospeso le operazioni elettorali.
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2003 ed entrata in vigore il 3 agosto 2003, la disciplina citata è stata radicalmente modificata.
Invero il comma 2-bis dell'articolo 16 della legge del 1o agosto 2003, n. 200 - introdotto solo in sede di conversione del decreto-legge - ha sancito la validità delle operazioni elettorali in corso vanificando la proroga ex lege di cui al decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107.
In conformità alla nuova normativa il competente Ufficio ministeriale, al quale spetta istituzionalmente il controllo sull'operato degli Ordini professionali, non avendo avuto notizia dal Consiglio dell' Ordine degli Ingegneri di Roma della prosecuzione delle elezioni sospese, ha sollecitato, con nota del 9 settembre 2003, l'indizione del ballottaggio per il rinnovo di tale Consiglio.
L'Ordine degli Ingegneri di Roma ha risposto in data 5 novembre 2003, comunicando che le votazioni avrebbero avuto inizio il 7 gennaio 2004 e sarebbero terminate il 31 gennaio 2004, non essendo praticabile una data precedente in vista delle festività natalizie.
Come preannunciato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma, le votazioni si sono svolte nei giorni stabiliti, portando così a termine le operazioni di ballottaggio sospese.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
venerdì 12 dicembre alle ore 19,30 a Parma, in via Repubblica e poi in Piazza Garibaldi e nelle vie circostanti del centro cittadino si teneva una manifestazione in forma del tutto pacifica di alcuni giovani che con slogan contestavano un corteo leghista di ispirazione razzista (opposizione al diritto di voto agli immigrati) che si stava svolgendo contemporaneamente in città;
agenti di polizia della celere di Bologna, in perfetto assetto antisommossa, hanno senza alcun preavviso e tanto meno senza che venisse dato l'ordine di sgombrare la piazza, caricato il piccolo gruppo dei dimostranti antirazzisti, e coloro che come semplici osservatori si trovavano nelle vicinanze;
una volta disperso l'assembramento si è verificata una vera e propria caccia all'uomo nelle vie vicine e alcune delle persone inseguite, una volta raggiunte, sono state picchiate brutalmente, come dimostra il grave trauma cranico per il quale un giovane è stato ricoverato presso l'ospedale Maggiore di Parma -:
chi abbia autorizzato una tale azione repressiva e violenta, in palese contrasto con la funzione istituzionale di garante l'ordine pubblico della Polizia di Stato;
se il Ministro non ritenga, tale atteggiamento delle forze di polizia gravemente lesivo dei diritti e della volontà democratica di cittadini di manifestare i propri convincimenti e le proprie idee, oltre ad alimentare un clima di turbativa dell'ordinato svolgimento della vita pubblica.
(4-08450)
In concomitanza e in contrapposizione con tali iniziative, un centinaio di aderenti alla sinistra antagonista si concentrava in via della Repubblica e un gruppo di questi si predisponeva a bloccare la sede stradale, aggredendo il dirigente della Digos e un suo collaboratore. Le Forze dell'ordine erano quindi costrette a un intervento di alleggerimento per disperdere i facinorosi, che nella circostanza lanciavano sassi, petardi e altri oggetti.
Il gruppo di manifestanti si è poi ricompattato in piazza Garibaldi, all'altezza del Municipio e, esibendo uno striscione, ha bloccato la strada, respingendo gli inviti del funzionario responsabile dell'ordine pubblico a sciogliere l'assembramento.
Mentre la maggior parte dei dimostranti opponeva resistenza passiva ai tentativi di rimozione del blocco, un gruppo di essi è passato alle vie di fatto, danneggiando numerosi motocicli parcheggiati ed infrangendo la vetrata di una banca, la vetrina di un'armeria, le vetrate di una finestra della sede dell'Unione Industriale e dell'Ufficio Immigrazione della Questura.
Si rendeva necessaria una seconda carica di alleggerimento, nel corso della quale venivano arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale due esponenti dei centri sociali. Entrambi gli arresti effettuati sono stati convalidati dall'Autorità Giudiziaria.
Successivamente i manifestanti tornavano a riunirsi in Piazza Garibaldi e, tenuti sotto controllo dalle forze dell'ordine, assistevano al transito del corteo della Lega Nord diretto alla Camera di Commercio, che si concludeva, senza altre turbative, con un comizio del Ministro onorevole Umberto Bossi.
Durante gli incidenti sono rimasti feriti quattro agenti.
Sono stati denunciati, per vari reati, altri 26 aderenti ai centri sociali.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
il cittadino cileno Jaime Yovanovic Prieto, su cui pende un mandato di cattura internazionale del tribunale militare cileno, ha partecipato, nei primi giorni del mese di agosto 2002, ai lavori del Campo anti-imperialista di Assisi;
lo stesso Prieto, presentatosi già due anni or sono ad Assisi, venne arrestato e quindi accompagnato alla frontiera -:
in ragione di quali norme il signor Jaime Yovanovic Prieto abbia potuto entrare senza problemi nel territorio nazionale e quindi essere ospite del Campo anti-imperialista di Assisi, senza subire la stessa sorte che il medesimo subì due anni or sono.
(4-03760)
In data 10 agosto 2000 il Ministro della giustizia pro tempore ha disposto, con decreto, il non mantenimento della custodia cautelare in carcere. Il Prefetto di Perugia emise quindi, nei confronti del Prieto, provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, con accompagnamento alla frontiera aerea di Milano ed imbarco su un volo diretto in Brasile, ove lo stesso dichiarava di risiedere.
Il 5 agosto 2002 lo stesso Prieto è stato rintracciato nuovamente nella struttura ricettiva di Assisi, sempre in occasione dello svolgimento del campo «antimperialista», e trovato in possesso di passaporto in corso
Dall'esame del timbro d'ingresso sul documento, è emerso che il cittadino cileno era giunto in territorio Schengen, precisamente ad Amsterdam, il 2 agosto 2002, benché inserito nella banca dati Europol come «inammissibile» dalla Polizia di Stato italiana; successivamente avrebbe raggiunto il territorio italiano.
In tale circostanza, non essendo oggetto di ulteriori ricerche, è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria e, in applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, è stato immediatamente espulso dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera aerea di Milano-Malpensa ed imbarcato su un volo diretto in Sudafrica.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il decreto-legge n. 107 del 2002, convertito in legge in data 24 luglio 2002, prevedeva la sospensione dei procedimenti elettorali in corso presso taluni ordini professionali;
com'è noto, l'ordine degli Ingegneri di Roma aveva già espletato il primo turno elettorale, ma, per effetto della normativa entrata in vigore, non ha potuto essere organizzato il turno del ballottaggio;
in concreto il Consiglio in carica, pesantemente perdente al primo turno, è rimasto (ed è tuttora) in carica;
dopo un anno la situazione non è mutata, malgrado il formale impegno assunto dal Governo a seguito dall'approvazione di uno specifico ordine del giorno di origine parlamentare;
è inammissibile che non riesca a trovare definitivo completamento una procedura elettorale già espletata per metà -:
quali urgenti iniziative, in relazione alla procedura avviata dell'Ordine degli Ingegneri di Roma (il cui ballottaggio è da un anno sospeso) per il rinnovo degli organismi direttivi, intenda assumere per dare soluzione ad una situazione paradossale che coinvolge questo ordine professionale, in tal modo, fra l'altro, l'impegno derivante dall'Ordine del giorno approvato dal Parlamento.
(4-06955)
In ossequio a tale norma, doverosamente e con immediatezza, la competente Direzione Generale di questo Ministero ha provveduto a comunicare all'Ordine degli Ingegneri di Roma che l'entrata in vigore della norma imponeva la sospensione delle operazioni elettorali che presso lo stesso erano effettivamente in corso.
Attenendosi alle indicazioni di questo Ministero, l'Ordine degli Ingegneri di Roma ha sospeso le operazioni elettorali.
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2003 ed entrata in vigore il 3 agosto 2003, la disciplina citata è stata radicalmente modificata.
Invero il comma 2-bis dell'articolo 16 della legge del 1o agosto 2003, n. 200 - introdotto solo in sede di conversione del
In conformità alla nuova normativa il competente Ufficio ministeriale, al quale spetta istituzionalmente il controllo sull'operato degli Ordini professionali, non avendo avuto notizia dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma della prosecuzione delle elezioni sospese, ha sollecitato, con nota del 9 settembre 2003, l'indizione del ballottaggio per il rinnovo di tale Consiglio.
L'Ordine degli Ingegneri di Roma ha risposto in data 5 novembre 2003, comunicando che le votazioni avrebbero avuto inizio il 7 gennaio 2004 e sarebbero terminate il 31 gennaio 2004, non essendo praticabile una data precedente in vista delle festività natalizie.
Come preannunciato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma, le votazioni si sono svolte nei giorni stabiliti, portando così a termine le operazioni di ballottaggio sospese.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la nota questione delle elezioni sospese all'Ordine degli Ingegneri di Roma continua a non trovare una soluzione dignitosa;
il 1o agosto 2003 è entrata in vigore la legge n. 200 che, all'articolo 16, comma 2-bis testualmente recita: «Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 173»;
la legge n. 200/2003 avrebbe dunque dovuto consentire la soluzione dell'assurda condizione in cui si trova l'Ordine degli Ingegneri di Roma che vide sospese le operazioni nella fase finale di ballottaggio;
l'iniquità derivava dal fatto che nel primo turno elettorale il Consiglio dell'Ordine uscente subì una pesante sconfitta, rimanendo tuttavia in carica per l'entrata in vigore del decreto-legge 107/2002, per il vero, anzi, sospendendo la tornata di ballottaggio prima ancora dell'entrata in vigore del citato decreto-legge;
con l'entrata in vigore della legge 200/2003 il Consiglio dell'Ordine uscente - elettoralmente battuto - avrebbe dovuto seguire la normativa varata provvedendo ad indire il ballottaggio;
tale adempimento continua ad essere inspiegabilmente e del tutto immotivatamente ritardato;
vane sono risultate le reiterate diffide e le richieste di commissariamento dell'Ordine degli Ingegneri di Roma -:
se il controllo sull'operato degli Ordini professionali spetti sempre al Ministero della Giustizia e in caso affermativo, se non si ritenga di dover intervenire con la massima urgenza per sanare una situazione che, comunque, mina gravemente il prestigio di una importante categoria di liberi professionisti e che non appare rispettosa della normativa recentemente varata con la legge n. 200 del 2003;
se, in caso di ulteriore mancata indizione del ballottaggio, non si ritenga doveroso assumere i provvedimenti necessari per assicurare, attraverso l'istituto del commissariamento, il rispetto della legge e della volontà degli ingegneri romani.
(4-07701)
In ossequio a tale norma, doverosamente e con immediatezza, la competente Direzione Generale di questo Ministero ha provveduto a comunicare all'Ordine degli Ingegneri di Roma che l'entrata in vigore della norma imponeva la sospensione delle operazioni elettorali che presso lo stesso erano effettivamente in corso.
Attenendosi alle indicazioni di questo Ministero, l'Ordine degli Ingegneri di Roma ha sospeso le operazioni elettorali.
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003, n 147, convertito dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2003 ed entrata in vigore il 3 agosto 2003, la disciplina citata è stata radicalmente modificata.
Invero il comma 2-bis dell'articolo 16 della legge del 1o agosto 2003, n. 200 - introdotto solo in sede di conversione del decreto-legge - ha sancito la validità delle operazioni elettorali in corso vanificando la proroga ex lege di cui al decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107.
In conformità alla nuova normativa il competente Ufficio ministeriale, al quale spetta istituzionalmente il controllo sull'operato degli Ordini professionali, non avendo avuto notizia dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma della prosecuzione delle elezioni sospese, ha sollecitato, con nota del 9 settembre 2003, l'indizione del ballottaggio per il rinnovo di tale Consiglio.
L'Ordine degli Ingegneri di Roma ha risposto in data 5 novembre 2003, comunicando che le votazioni avrebbero avuto inizio il 7 gennaio 2004 e sarebbero terminate il 31 gennaio 2004, non essendo praticabile una data precedente in vista delle festività natalizie.
Come preannunciato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma, le votazioni si sono svolte nei giorni stabiliti, portando così a termine le operazioni di ballottaggio sospese.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
illavoro delle forze dell'ordine è un lavoro particolarmente ingrato spesso oscuro e gravoso: quando tutto va bene nessuno se ne accorge ma quando succede qualcosa capita a volte che esse siano oggetto di violenti e ingiustificati attacchi al limite della decenza;
ciò è accaduto per esempio in occasione degli incidenti verificatisi a Genova nel 2001 durante la riunione del G8, dove la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri furono sottoposte ad un vero e proprio linciaggio morale;
in realtà - come è stato riconosciuto successivamente - in quella occasione tutto il personale delle forze dell'ordine impiegato svolse con alta professionalità un compito delicatissimo in condizioni di assoluta difficoltà e eccezionalità anche da un punto di vista psicologico;
si trattava - è bene ricordare - per la grande maggioranza di giovani poliziotti e carabinieri chiamati ad operare in quel contesto per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza come sempre nell'adempimento del proprio dovere;
ciò è avvenuto del resto anche in numerose altre circostanze, come nel caso del vertice ONU di Palermo sul crimine organizzato transnazionale (dicembre 2000) dove le forze dell'ordine furono impegnate in modo massiccio operando per un periodo continuativo tenuto conto dell'importanza dell'avvenimento e dei rischi connessi -:
se non ritiene opportuno disporre il conferimento di un nastrino come riconoscimento per l'opera prestata al personale delle forze dell'ordine impiegato in occasione di vertici internazionali ciò in considerazione del ruolo fondamentale che polizia e carabinieri da sempre svolgono nella difesa delle istituzioni democratiche nonché degli indiscussi ed innumerevoli meriti acquisiti sul fronte operativo.
(4-07884)
Per quanto riguarda la Polizia di Stato, la materia è disciplinata dal regolamento di servizio (decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 e successive modifiche), che subordina i riconoscimenti previsti ad una procedura di valutazione del comportamento tenuto da ciascun dipendente in occasione di uno specifico evento; l'ordinamento del personale della Polizia di Stato contempla, quale eccezione (articolo 13 del decreto ministeriale 5 giugno 1990), la concessione di medaglie commemorative e diplomi di benemerenza per la partecipazione ad operazioni di soccorso di popolazioni colpite da calamità, sulla base dei criteri posti in ciascuna occasione da uno specifico decreto ministeriale.
Analogamente, risulta che l'ordinamento del personale delle Forze Armate, prevede la concessione di benemerenze, per l'impiego in operazioni di salvaguardia delle istituzioni e di mantenimento dell'ordine pubblico, solo a condizione che la partecipazione alle operazioni si sia protratta continuativamente per almeno 30 giorni e nei confronti dei militari che abbiano dimostrato «alto senso del dovere ed elevato spirito di sacrificio», prescindendosi da tale limite temporale solo in caso di morte o di lesioni personali gravi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
l'11 giugno 2002 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 il decreto-legge n. 107 del 2002, predisposto di concerto tra il Ministero della giustizia e quello dell'istruzione, con esso si sono voluti, tra l'altro, prorogare i consigli degli ordini in carica, al fine di garantire, nelle future elezioni, una adeguata rappresentanza come previsto dal decreto-legge n. 328 del 2001;
il 31 maggio 2002 il capo dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia inoltrava un parere, riguardante l'emanando decreto-legge n. 107, all'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il parere esprimeva, tra l'altro, il «concerto condizionato» a che il testo definitivo del decreto-legge prevedesse la proroga dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini in «composizione comunque vigente». Nella seduta del 6 giugno 2002 il Governo emanava il decreto-legge n. 107, inserendo all'articolo 4 il richiamato parere del Ministero della giustizia;
a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 107 e su direttiva del Ministero della giustizia taluni ordini professionali in fase elettorale per il rinnovo dei consigli, sospendevano le elezioni in corso (ad esempio Ordine degli ingegneri di Roma - Allegati 2 e 3) altri invece portavano a termine le stesse eleggendo il nuovo consiglio (ad esempio Ordine degli ingegneri di Avellino - Allegati 4 e 5). Si è venuta a creare, in definitiva, una situazione di disparità;
la posizione del Governo che con l'emanazione del decreto-legge n. 107 del 2002 ha introdotto norme che disattendono l'articolo 48 della Costituzione. Gli atti conseguenti alle indicazioni del Ministero della giustizia hanno infatti prodotto da un lato l'annullamento dell'espressione di voto e dall'altro l'alienazione del diritto di voto;
se, ed attraverso quali atti, il Governo intenda ristabilire il dettato Costituzionale; nella fattispecie se, come e quando il Ministero della giustizia darà indirizzo ai
con quali regole ed attraverso quali meccanismi il Ministero della giustizia intenda riequilibrare la disparità che si è di fatto determinata tra gli ordini che hanno proseguito le elezioni per il rinnovo dei Consigli e quelli che - invece - le hanno sospese.
(4-03549)
In ossequio a tale norma, doverosamente e con immediatezza, la competente Direzione Generale di questo Ministero ha provveduto a comunicare all'Ordine degli Ingegneri di Roma che l'entrata in vigore della norma imponeva la sospensione delle operazioni elettorali che presso lo stesso erano effettivamente in corso.
Attenendosi alle indicazioni di questo Ministero, l'Ordine degli Ingegneri di Roma ha sospeso le operazioni elettorali.
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2003 ed entrata in vigore il 3 agosto 2003, la disciplina citata è stata radicalmente modificata.
Invero il comma 2-bis dell'articolo 16 della legge del 1o agosto 2003, n. 200 - introdotto solo in sede di conversione del decreto-legge - ha sancito la validità delle operazioni elettorali in corso vanificando la proroga ex lege di cui al decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107.
In conformità alla nuova normativa il competente Ufficio ministeriale, al quale spetta istituzionalmente il controllo sull'operato degli Ordini professionali, non avendo avuto notizia dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma della prosecuzione delle elezioni sospese, ha sollecitato, con nota del 9 settembre 2003, l'indizione del ballottaggio per il rinnovo di tale Consiglio.
L'Ordine degli Ingegneri di Roma ha risposto in data 5 novembre 2003, comunicando che le votazioni avrebbero avuto inizio il 7 gennaio 2004 e sarebbero terminate il 31 gennaio 2004, non essendo praticabile una data precedente in vista delle festività natalizie.
Come preannunciato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma, le votazioni si sono svolte nei giorni stabiliti, portando così a termine le operazioni di ballottaggio sospese.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
(4-01026)
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nel corso dell'anno scolastico 2001/2002, la direzione scolastica del liceo scientifico «E. Majorana» di Pozzuoli, ha pubblicizzato sia con manifesti su tutto il
nel gennaio 2002, sono state raccolte regolari pre-iscrizioni di studenti interessati ai corsi su indicati;
mentre i corsi ad indirizzo linguistico e classico non sono stati avviati all'inizio del nuovo anno scolastico per mancanza di autorizzazione, con il conseguente convogliamento degli alunni iscritti al corso scientifico, l'indirizzo socio psicopedagogico invece è iniziato regolarmente, con invio da parte dell'ufficio scolastico regionale degli insegnanti di diritto e di sociologia, materie esclusive del predetto indirizzo;
emerge che l'attivazione dei nuovi indirizzi ha sicuramente procurato per l'istituto un incremento degli iscritti;
in data 30 ottobre 2002, è stata prodotta una comunicazione da parte del direttore generale Bruno Pagnani del dipartimento per i servizi nel territorio (Prot. N. Uff. V/3244), che richiama la ministeriale 25 maggio 2001, n. 1244, che fornisce indicazioni sulla effettuabilità delle operazioni comunque incidenti sulla preesistente configurazione della rete scolastica;
il dirigente scolastico Domenico Carfagna del Liceo E. Majorana di Pozzuoli, ha comunicato agli iscritti e ai genitori, che l'indirizzo socio psicopedagogico è stato soppresso per mancata autorizzazione della provincia, facendo riferimento alla comunicazione del 29 gennaio 2003 (Prot. N. 2253/P) dell'ufficio scolastico regionale per la Campania, da parte dell'assessore alle politiche formative della provincia di Napoli, dottoressa Angela Cortese e dello stesso direttore generale Alberto Bottino, relativa alla istituzione di nuovi corsi per l'anno scolastico 2002/2003;
il dirigente scolastico dell'istituto Majorana, ha proposto il passaggio alle classi dello scientifico, o in alternativa, l'attuazione di un trasferimento presso il liceo psicopedagogico Gentileschi di Napoli, che potrebbe accogliere una decina di studenti;
tale proposta del dirigente scolastico è stata rifiutata durante un'assemblea del 14 febbraio 2003 dai genitori degli studenti interessati, oltre per lo sgomento suscitato dalla vicenda, anche per la non attinenza del cambio al corso scientifico e per il grave disagio al quale andrebbero incontro i ragazzi coinvolti, nell'ipotesi di un trasferimento presso altra sede -:
se fosse giuridicamente possibile per un dirigente di quel tipo di liceo, la formulazione di una richiesta di attivazione di quel tipo di corso;
se fosse necessaria, per l'indirizzo scolastico in questione, un'autorizzazione all'attivazione del corso;
cosa il ministro intenda fare per assicurare una giusta definizione dei problemi esposti, al fine di giungere ad una risoluzione nell'interesse prioritario degli studenti, proprio perché gli errori delle istituzioni non penalizzino coloro che nulla hanno fatto per trovarsi in questo disagio.
(4-05973)
Per l'anno scolastico 2002/03, non si era resa possibile la loro acquisizione nell'organico di diritto, poiché, alla data della richiesta, erano ormai chiuse le funzioni di acquisizione al sistema informativo dei codici meccanografici relativi ai nuovi indirizzi.
Pertanto, all'atto della predisposizione degli organici per l'anno scolastico 2003/2004, sono stati inseriti a sistema i codici meccanografici di riferimento e la direzione
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
il sistema penitenziario registra da tempo evidenti e gravi difficoltà che riguardano circa 57 mila detenuti e, soprattutto, i 50 mila operatori;
il suo funzionamento rappresenta una garanzia per la sicurezza dei cittadini e una prospettiva di vita per gli stessi detenuti;
una delegazione di parlamentari ha effettuato nei giorni scorsi una visita alla casa circondariale di Pesaro;
nel carcere pesarese c'è una popolazione di circa 240 detenuti, di cui circa cinquanta ospitati in celle di alta sicurezza;
la dotazione di personale è assolutamente sottostimata e ciò determina gravi difficoltà nella gestione ordinaria e addirittura è a rischio la permanenza del settore femminile;
la struttura carceraria mostra segni di grave deterioramento, dai tetti alle cancellate, e con pregiudizio per i servizi (sistema antincendio, docce, depurazione, eccetera) che rendono difficile la corretta gestione della casa circondariale;
la situazione finanziaria è insostenibile: si pensi che non ci sono euro in cassa per pagare le utenze (luce, gas, acqua, eccetera) fino alla fine del 2003;
i tagli operati sulle prestazioni sanitarie (in particolare le visite specialistiche) comportano, (oltre ai disagi per chi vi deve ricorrere), per le conseguenti traduzioni in ospedale, un sovraccarico di lavoro per il personale, con rischio di evasioni da parte dei detenuti -:
se non ritenga necessario intervenire rapidamente con l'assegnazione di fondi e di personale per mettere la direzione della casa circondariale di Pesaro in condizione di operare con serenità, in considerazione dei rischi che le difficoltà citate comportano in termini di sicurezza per i cittadini, di disagio e di sacrificio per gli operatori e di qualità della detenzione per chi deve scontare la pena.
(4-06750)
L'aumento della popolazione detenuta si caratterizza, inoltre, per una graduale maggior presenza di detenuti stranieri con una lieve inversione di tendenza nell'ultimo anno (17.049 nel 2002 e 16.636 nel 2003) e per una pressoché costante presenza di soggetti dichiaratisi tossicodipendenti (15.500 unità).
Premesso ciò, si ritiene opportuno sottolineare che per contenere il livello delle sedi penitenziarie a più alto indice di sovraffollamento, vengono attuati, da parte della competente Direzione Generale, periodici sfollamenti, tenendo conto delle esigenze processuali e personali dei detenuti ed al fine di rispettare i limiti massimi di presenze convenuti e ritenuti non oltrepassabili dal Comitato europeo per la prevenzione delle torture e dei trattamenti inumani presso il Consiglio d'Europa.
Per quanto concerne, in particolare, l'istituto di Pesaro, si comunica che lo stesso, a fronte di una capienza regolamentare di 183 posti e tollerabile di 289, ospita circa 226 detenuti.
Presso il suddetto istituto è istituita una sezione «Alta Sicurezza» con una presenza effettiva di 26 detenuti.
Il trend di presenze detentive, in aumento rispetto ai rilevamenti registrati negli anni scorsi, è purtroppo un fenomeno comune a molti istituti penitenziari.
Per quanto attiene alle strutture immobiliari, nel programma per il triennio 2003-2005, per il suddetto istituto sono stati previsti i seguenti lavori:
manutenzione straordinaria del muro di cinta euro 1.830.000,00;
realizzazione della tettoia del ricovero automezzi euro 300.000,00.
Per le carenze dei locali docce è stato sensibilizzato il locale Provveditorato alle Opere Pubbliche, considerato che nel recente passato erano stati eseguiti, a cura del predetto organo tecnico, delle opere di risanamento dei locali stessi.
Relativamente al personale, presso la C.C. di Pesaro risultano presenti 19 unità di dipendenti del Comparto Ministeri, suddiviso nelle varie figure professionali, e 145 unità, più 5 ausiliari, sulle 169 previste in organico del Comparto Sicurezza.
A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che si potrà provvedere all'incremento del personale appartenente al Comparto Ministeri, compatibilmente con le esigenze operative degli altri istituti e servizi penitenziari, una volta che l'Amministrazione Penitenziaria potrà procedere al reclutamento di ulteriori unità.
Per quanto concerne il personale di Polizia penitenziaria, la cui carenza, è quantificabile in 19 unità, si rappresenta che recentemente sono state adottate iniziative di mobilità temporanee finalizzate ad assicurare alla C.C. di Pesaro un rinforzo organico di 3 unità di sesso femminile.
Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ai detenuti, si ritiene opportuno rappresentare quale sia stata l'attività di programmazione predisposta in merito dal competente Ufficio, dal 1999 ad oggi, a seguito della progressiva riduzione del budget a disposizione.
L'articolo 11 legge 354 del 1975 e l'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 230 del 2000 impongono all'Amministrazione Penitenziaria di predisporre, in ogni istituto di pena, l'organizzazione di un servizio sanitario «rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della popolazione detenuta». Nelle ipotesi in cui siano necessarie cure ed accertamenti diagnostici non eseguibili all'interno degli istituti potrà essere disposto l'invio dei detenuti in strutture sanitarie esterne.
In applicazione di tali norme e tenuto conto delle risorse disponibili, in ogni istituto penitenziario è stato organizzato un servizio sanitario in grado di garantire una adeguata assistenza sanitaria per i detenuti.
Dal 1999 ad oggi, sono state attuate alcune modifiche strutturali del sistema sanitario penitenziario, al fine di organizzare l'assistenza sanitaria per i detenuti utilizzando al meglio le risorse disponibili, anche in coerenza ai principi di efficienza ed economicità, nel rispetto del principio della tutela della salute del detenuto costituzionalmente garantito quale diritto inviolabile di ogni individuo.
Nell'anno 1999 l'Amministrazione penitenziaria, perseguendo l'obiettivo della razionale distribuzione delle risorse, con circolare del 15 gennaio 1999, ha provveduto a classificare gli istituti penitenziari in tre livelli a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria, individuato mediante il criterio del numero di detenuti presenti. Nell'anno 2002 è stato richiesto ai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di formulare un progetto di nuova distribuzione del budget che fosse il più aderente possibile al bisogno di salute dei detenuti e tenesse conto delle caratteristiche funzionali dei servizi di primo, secondo e terzo livello di assistenza.
Particolari direttive, negli anni 2002 e 2003 sono state emanate in materia di
Infatti, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'anno 2002, con nota del 15 marzo 2002, ha richiamato i Provveditorati a tenere presenti i principi stabiliti dal decreto legislativo 230 del 1999 relativamente alla gratuità delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche per i detenuti e della iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di tutti i detenuti ed internati, sollecitando a tal proposito le singole Direzioni a farsi rilasciare dalle A.S.L. competenti il ricettario regionale.
Con circolare del 6 febbraio 2003 la competente Direzione generale ha istituzionalizzato per tutti i Provveditorati dell'amministrazione penitenziaria l'utilizzo del prontuario terapeutico regionale dettando, comunque, disposizioni per l'acquisto dei farmaci necessari per assicurare la tutela della salute della popolazione detenuta non compresi nel prontuario indicato, permettendo a tutte le Direzioni degli Istituti penitenziari, nelle ipotesi di assoluta urgenza, di procedere direttamente all'acquisto nelle locali farmacie.
Nell'anno 2003 la stessa Amministrazione penitenziaria ha emanato ulteriori direttive anche per la medicina specialistica. La circolare del 6 febbraio 2003 ha infatti rielaborato i tre livelli di assistenza sanitaria indicati dalla citata circolare del 1999, in materia di consulenza specialistica prevedendo, per gli istituti di primo livello solo due convenzioni per le consulenze specialistiche individuate in base alla prevalenza delle patologie rilevate, alla tipologia dell'utenza, ai mezzi diagnostico strumentali già in possesso dell'istituto e alle difficoltà, per le suddette branche di convenzioni con strutture sanitarie pubbliche; per gli istituti di secondo livello le convenzioni per sei branche specialistiche individuate in base agli stessi criteri stabiliti per gli istituti di primo livello e per gli istituti di terzo livello, sede di centro clinico, il mantenimento di tutte le branche specialistiche già attivate.
Per le branche specialistiche in infettivologia e in psichiatria è stato invece previsto il rinnovo per tutti gli istituti penitenziari indipendentemente dal livello.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che il diritto alla salute dei detenuti, nonostante le riduzioni finanziarie, sia adeguatamente tutelato secondo i principi dettati dalla Costituzione (articoli 2 e 32). Si sottolinea inoltre che l'Amministrazione Penitenziaria ha avviato un processo di integrazione tra il Servizio Sanitario Penitenziario e Servizio Sanitario Nazionale, che sicuramente accrescerà i livelli di assistenza già assicurati.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la situazione dell'amministrazione della giustizia nella provincia di Bergamo è divenuta pressoché insostenibile a causa dell'insufficiente numero di magistrati di cui dispone il locale Tribunale palesemente sottodimensionato rispetto alle reali esigenze del territorio;
l'insufficienza di organico emerge in modo evidente da un semplice confronto tra la realtà bergamasca, dove il numero degli abitanti è vicino al milione, ed altre importanti province italiane. Bologna, Genova, Firenze, con un numero di abitanti in alcuni casi inferiore, possono contare su Tribunali con organici pari al doppio di quello in forza al Tribunale di Bergamo;
i criteri di assegnazione dei magistrati ai Tribunali si basano su circoscrizioni a base provinciale e per tale motivo Bergamo (che conta solo 100 mila abitanti nel capoluogo ma quasi 900 mila in provincia) dispone di un numero di magistrati notevolmente inferiore rispetto ad altre realtà con parametri numerici analoghi;
la mole di arretrato, i tempi di evasione delle pratiche sono tali da pregiudicare un corretto rapporto tra i cittadini, gli operatori del settore giudiziario e le istituzioni -:
quali iniziative siano attualmente allo studio per risolvere la rilevante carenza di
se siamo allo studio nuovi criteri di assegnazione dei magistrati ai Tribunali, atteso che gli attuali criteri di riferimento non consentono di rispondere in modo adeguato alle esigenze concrete delle diverse realtà territoriali, con grave pregiudizio per i diritti dei cittadini che per anni attendono la soluzione delle vicende giudiziarie pendenti.
(4-04533)
La seguente tabella riporta gli ampliamenti di cui sopra.
Decreto ministeriale 20.01.1994; Funzione: Giudice; Modifica della pianta organica: + 1 (da 19 a 20);
Decreto ministeriale 24.04.1997; Funzione: Giudice; Modifica della pianta organica: + 4 (da 20 a 24);
Decreto ministeriale 01.06.1999; Funzione: Giudice; Modifica della pianta organica: + 16 (da 24 a 40);
Il contingente verrà ripartito in fasi successive, attuate prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei tre concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.
Il primo intervento di ripartizione, effettuato con Decreto ministeriale 23 gennaio 2003, ha previsto l'assegnazione di 234 posti.
Nella individuazione degli uffici presso cui ripartire il primo contingente dei posti recati in aumento, si è ritenuto di dover privilegiare le Corti di appello e la Corte suprema di cassazione, in funzione delle esigenze operative delle relative sezioni lavoro. Ciò in considerazione della rilevanza riconosciuta a tale settore dalla stessa legge n. 48 del 2001.
Si è ritenuto pertanto, per ciò che concerne gli uffici giudiziari di primo grado, di dover procrastinare ai successivi interventi la ripartizione delle ulteriori unità portate in aumento dalla legge citata.
L'attuale pianta organica del Tribunale di Bergamo prevede 1 Presidente, 4 Presidenti di sezione e 40 giudici.
Attualmente i magistrati in servizio nel Tribunale di Bergamo sono 41 con 3 giudici in entrata: dott.ssa Donadeo Stefania per il cui possesso sono stati concessi due mesi di proroga dal 15.1.2004; dott. Gallina Mauro, per il quale si è in attesa del verbale immissione in possesso, dott.ssa Siccardi Beatrice provvedimento del 4.2.2004 per la quale vi è richiesta di anticipato possesso.
Peraltro, è in corso di perfezionamento il provvedimento di trasferimento del dott. Galizzi Adriano.
Sono in atto vacanti 2 posti di giudice, di cui 1 pubblicato.
I giudici onorari presenti sono 21, mentre, su un organico di 12 unità sono presenti 7 giudici onorari aggregati.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'organico del magistrati del tribunale di Ragusa si è ridotto a 14 unità rispetto alle originarie 15 e ciò malgrado la mole di lavoro, sia civile che penale sia notevolmente aumentata;
i numerosi trasferimenti di magistrati registrati negli ultimi tempi non sono stati
a subire le conseguenze della carenza di magistrati nel tribunale ibleo e nella sede distaccata di Vittoria sono gli utenti della giustizia che vedono allungare a dismisura i tempi di definizione delle cause, specie di quelle civili -:
quali iniziative urgenti intenda adottare affinché si possa pervenire alla sollecita copertura dei posti vacanti nonché all'aumento dell'organico dei magistrati del tribunale di almeno altre due unità.
(4-04800)
Si è quindi reso necessario, per gli uffici di Corte di appello di maggiori dimensioni, assegnare specifiche risorse organiche, idonee a consentire l'istituzione di sezioni specializzate in materia.
Si è, pertanto, ritenuto opportuno procedere all'ampliamento della pianta organica della Corte di appello di Catania in ragione di complessive tre unità, una delle quali reperita dal Tribunale di Ragusa, al fine di consentire l'istituzione di una sezione specializzata nella trattazione delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie.
Le risorse necessarie sono state quindi recuperate proprio dagli uffici per i quali la medesima disposizione normativa aveva determinato una corrispondente riduzione del carico di lavoro.
Con specifico riferimento alla sede di Ragusa occorre precisare che, prima dell'entrata in vigore della legge sul giudice unico, la Pretura era caratterizzata da un organico di sei unità di magistrati ed il Tribunale da un organico di nove e che, per i motivi sopra evidenziati, si è ritenuto che la dotazione organica del nuovo ufficio, risultante dall'unificazione, potesse essere congruamente determinata in 14 unità.
L'attuale dotazione organica del personale di magistratura del citato ufficio è quindi la seguente: 1 Presidente, 1 Presidente di Sezione e 12 giudici, per un totale di 14 magistrati.
Si fa altresì presente che la legge 13 febbraio 2001, n. 48 ha disposto l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura per complessive 1.000 unità.
Il contingente verrà ripartito in fase successive, attuate prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei tre concorsi-banditi ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.
Il primo intervento di ripartizione effettuato con Decreto ministeriale 23 gennaio 2003, ha previsto l'assegnazione di 234 posti.
Nella individuazione degli uffici presso cui ripartire il primo contingente dei posti recati in aumento, si è ritenuto di dover privilegiare le Corti di appello e la Corte Suprema di Cassazione, in funzione delle esigenze operative delle relative sezioni lavoro. Ciò in considerazione della rilevanza riconosciuta a tale settore dalla stessa legge n. 48/2001.
Si è ritenuto, inoltre, per ciò che concerne gli uffici giudiziari di primo grado, di dover procrastinare ai successivi interventi la ripartizione delle ulteriori unità portate in aumento dalla legge citata.
Nello specifico, riguardo la situazione del Tribunale di Ragusa, premesso che l'organo competente in ordine al tramutamento del personale di magistratura ordinaria è il Consiglio Superiore della Magistratura e che la normativa vigente in materia, allo stato, non consente di garantire l'auspicata contestualità tra l'uscita dall'Ufficio di provenienza del magistrato trasferito e l'entrata del magistrato eventualmente subentrante, si precisa che allo stato non si registrano vacanze nei posti di giudice.
A fronte dell'imminente trasferimento della dott.ssa Frizilio ad altro ufficio, infatti, quattro ulteriori unità togate (i dottori
In vista della assunzione delle funzioni giudiziarie da parte dei citati quattro uditori assegnati al Tribunale di Ragusa, il Capo dell'Ufficio ragusano ha provveduto, con proprio decreto in data 29 settembre 2003, a delineare un nuovo assetto organizzativo per l'Ufficio che introducesse anche i dottori Donzella, Giampiccolo, Maggioni e Reale nella distribuzione degli incombenti giurisdizionali facenti capo ad esso.
Il Presidente del Tribunale ha così potuto procedere ad una generale riorganizzazione dell'Ufficio, eliminando tra l'altro la precedente commistione fra settore civile e settore penale (sino ad allora imposta dalla precaria situazione organica dell'Ufficio stesso) e revocando il provvedimento del dicembre 2001 col quale era stata disposta, ai sensi dell'articolo 48-quinquies O.G., l'avocazione presso la sede principale dei procedimenti contenziosi civili ordinari di valore superiore ai 25.822,84 euro rientranti nella competenza territoriale della Sezione Distaccata di Vittoria. Il complessivo ridimensionamento dell'apporto fornito dai giudici onorari di tribunale all'attività giurisdizionale dell'Ufficio costituisce, altresì, un terzo significativo elemento della generale riorganizzazione di cui sopra. Il prossimo trasferimento della dott.ssa Frizilio (destinato a creare una vacanza nei posti di giudice previsti dall'organico del Tribunale di Ragusa), in particolare, non avrà corso che con la pubblicazione del B.U. n. 3/04.
Da un esame più dettagliato del nuovo modulo organizzativo, si ricava come la Sezione penale (all'interno della quale è stato inserito il dott. Reale) sia ora composta da un presidente e cinque giudici; il dott. Reale, in particolare, vi esercita tutte le funzioni penali compatibili col proprio status uditorale, salve deroghe necessitate da eventuali ragioni di incompatibilità degli altri componenti la Sezione e limitate a procedimenti monocratici di minore complessità.
La Sezione civile si avvale, invece, dell'apporto dei dottori Giampiccolo, Donzella e Maggioni. Al primo di questi ultimi (impropriamente inserito nella proposta tabellare valevole per il biennio 2002/2003 anche all'interno di una nuova articolazione denominata «Sezione Lavoro») è stata in particolare delegata la trattazione delle controversie in materia previdenziale già pendenti all'atto della sua immissione in possesso, nonché di quelle afferenti la materia del lavoro sopravvenienti rispetto la medesima data (la dott.ssa Catalano, già in servizio presso il Tribunale di Ragusa, provvede invece alla definizione delle controversie di lavoro già pendenti al 12 ottobre 2003 e di quelle di natura previdenziale sopravvenute a far tempo dal successivo giorno 13).
La dottoressa Donzella si occupa della trattazione delle controversie civili ordinarie unitamente ai dottori Duchi, Barracca, Ignaccolo e Ruggiero; alla dott.ssa Donzella, in particolare, è affidato un ruolo composito, determinato dalla confluenza in esso di parte delle controversie già in carico ai dottori Duchi ed Ignaccolo, di tutte le controversie già assegnate ad uno dei G.O.T. in servizio (dottor Solarino) e di parte delle controversie di nuova iscrizione. La medesima dott.ssa Donzella risulta altresì destinataria di parte del ruolo delle esecuzioni mobiliari già affidato al G.O.T. dott. Brafa, della cura degli affari in tema di volontaria giurisdizione ed in materia di convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri, nonché di uno dei quattro ruoli fallimentari creati dal nuovo assetto tabellare (gli ulteriori tre sono assegnati ai dottori Baracca, Ruggiero e Maggioni).
Quanto al dott. Maggioni, quest'ultimo risulta infine assegnatario (oltre che di uno dei suddetti ruoli fallimentari) della funzione di giudice tutelare e dell'incarico di trattare tutti gli affari civili presso la Sezione Distaccata di Vittoria, laddove al dott. Canepa rimane delegata la cura degli affari penali presso la Sezione medesima.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Roma, a causa dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 107 del 2002, convertito con modificazioni della legge n. 173 del 2002, non ha ancora insediato i nuovi organi dirigenti, pur essendosi proceduto alla loro elezione;
infatti il Ministro della giustizia il 7 giugno 2002 decretò la sospensione delle elezioni;
la legge n. 200 del 1 agosto 2003, all'articolo n. 16 comma 2 bis, stabilisce che «sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 107 del 2002;
la sospensione decisa dal Ministro risulta essere ad avviso dell'interrogante del tutto illegittima -:
se non intenda dare tempestiva attuazione alla legge citata, attivandosi affinché siano insediati i nuovi organi del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Roma, bloccati dal decreto di sospensione.
(4-07855)
In ossequio a tale norma, doverosamente e con immediatezza, la competente Direzione Generale di questo Ministero ha provveduto a comunicare all'Ordine degli Ingegneri di Roma che l'entrata in vigore della norma imponeva la sospensione delle operazioni elettorali che presso lo stesso erano effettivamente in corso.
Attenendosi alle indicazioni di questo Ministero, l'Ordine degli Ingegneri di Roma ha sospeso le operazioni elettorali.
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2003 ed entrata in vigore il 3 agosto 2003, la disciplina citata è stata radicalmente modificata.
Invero il comma 2-bis dell'articolo 16 della legge del 1o agosto 2003, n 200 - introdotto solo in sede di conversione del decreto legge - ha sancito la validità delle operazioni elettorali in corso vanificando la proroga ex lege di cui al decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107.
In conformità alla nuova normativa il competente Ufficio ministeriale, al quale spetta istituzionalmente il controllo sull'operato degli Ordini professionali, non avendo avuto notizia dal Consiglio dell' Ordine degli Ingegneri di Roma della prosecuzione delle elezioni sospese, ha sollecitato, con nota del 9 settembre 2003, l'indizione del ballottaggio per il rinnovo di tale Consiglio.
L'Ordine degli Ingegneri di Roma ha risposto in data 5 novembre 2003, comunicando che le votazioni avrebbero avuto inizio il 7 gennaio 2004 e sarebbero terminate il 31 gennaio 2004, non essendo praticabile una data precedente in vista delle festività natalizie.
Come preannunciato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma, le votazioni si sono svolte nei giorni stabiliti, portando così a termine le operazioni di ballottaggio sospese.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la ditta Scilla s.r.l. che gestisce l'impianto di depurazione Enichem ai fini della bonifica del sito ex-Agrimont ha
l'impianto in questione è stato finanziato dal ministero dell'ambiente e tutela del territorio;
la motivazione generica di tale richiesta è che essendo diminuita la quantità di percolato raccolta attraverso i pozzetti ed inviata al depuratore, per mantenere in efficienza lo stesso sarebbe necessario alimentarlo dall'esterno con rifiuti liquidi ad hoc;
a tal fine era già stato autorizzato in passato l'utilizzo di bevande scadute e che l'attuale richiesta di trattare rifiuti liquidi pericolosi per renderli idonei all'immissione nell'impianto biologico appare più motivata da ragioni economiche (maggior valore aggiunto) che da effettiva necessità;
non viene assolutamente presa in considerazione la necessità che dovrebbe essere prioritaria di rettificare i punti di emungimento del percolato in modo di proseguire l'azione di bonifica con più efficacia, che ricordiamo è lo scopo per cui a Scilla è stato affidato in gestione il depuratore, non certo per iniziare un business di smaltimento rifiuti che - per evidenti ragioni economiche - potrebbe diventare predominante sugli scopi primari dell'attività e quindi rallentare o compromettere l'efficienza della bonifica medesima -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della richiesta della società Scilla;
quali iniziative intenda assumere per garantire che sia data priorità alla bonifica del sito ex-Agrimont, migliorando l'emungimento delle acque destinate al depuratore, migliorando e rettificando il sistema di intercettamento delle acque di falda e del percolato, evitando che lo scopo primario dell'impianto di depurazione sia distratto su altre attività che nulla hanno a che fare con la bonifica, ma (essendo la potenzialità del depuratore limitata) potrebbero diventarne concorrenti;
quali iniziative intenda porre in atto per garantire che operazioni di bonifica finanziate con denaro pubblico, non diventino pretesto per perseguire interessi privati e per assicurare la giusta centralità alla bonifica del sottosuolo ex-Enichem di San Giuseppe-Bragno ed individuare un percorso di completamento e quindi di chiusura della bonifica del sito che dia certezza ai lavoratori attualmente impiegati nell'impianto senza l'avvio di procedure di trattamento e smaltimento rifiuti estranee a qualsiasi programmazione.
(4-06671)
A seguito della cessazione dell'attività produttiva dello stabilimento Agrimont sito in località Bragno del Comune di Cairo Montenotte (SV), la gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda del sottosuolo dello stabilimento contaminate da ammoniaca fu affidato alla ditta Scilla s.r.l., grazie ad un accordo stipulato con l'allora Enichem.
L'impianto in questione, destinato originariamente alla depurazione delle acque reflue industriali dello stabilimento, dopo la chiusura dello stesso, è stato dedicato, a seguito di opportune trasformazioni, alla bonifica della falda sottostante le aree dell'ex stabilimento Agrimont.
L'accordo tra Enichem e Scilla prevedeva una corresponsione di denaro da parte di Eni alla Soc. Scilla per lo svolgimento delle attività di bonifica, nonché il passaggio della proprietà, dopo sette anni dalla firma dell'accordo, degli impianti stessi e delle aree su cui sono stati realizzati gli impianti alla ditta medesima.
È opportuno sottolineare che tali accordi sono stati stipulati in data antecedente sia al decreto legislativo 22 del 1997, che al decreto ministeriale 471 del 1999,
Nel 1999 la ditta Scilla, al fine di utilizzare al meglio le capacità depurative dell'impianto di depurazione e di ottimizzare l'utilizzo dei reagenti chimici necessari alla conduzione dello stesso, richiese agli enti competenti le autorizzazioni necessarie per poter effettuare il trattamento di rifiuti liquidi per conto terzi. Tali autorizzazioni furono concesse con scadenza giugno 2004.
Successivamente, precisamente in data 8 luglio 2002, la ditta Scilla avviava presso la Regione Liguria una procedura di Valutazione impatto ambientale per la realizzazione di un impianto chimico-fisico per il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi nel sito di cui trattasi.
La Regione, con delibera della Giunta n. 1307 dell'8 novembre 2002, esprimeva in merito parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni.
Conseguentemente, la stessa ditta richiedeva alla Provincia di Savona l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e al relativo esercizio, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22 del 1997. L'istruttoria risulta tuttora in corso.
Si ricorda, inoltre, che la Regione Liguria ha incaricato l'Agenzia regionale per la protezione ambiente della Liguria di condurre appropriate indagini finalizzate alla verifica dello stato dell'inquinamento della falda dell'area in questione. Solo dopo aver acquisito i risultati di tali indagini verrà definitivamente valutato il progetto relativo all'impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi proposto dalla Società Scilla s.r.l.
Per quanto riguarda la bonifica dell'intero sito ex Agrimont il Comune di Cairo Montenotte, quale autorità competente, ha approvato i progetti di bonifica e di messa in sicurezza presentati congiuntamente dalla Ditta Scilla e dalla società Cairo Reindustria, in qualità di proprietari di diverse porzioni dell'area.
L'Ufficio Ambiente della Provincia di Savona, per la parte di competenza, non ha ancora assunto determinazioni in attesa di convocare le parti (Azienda e Comune).
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
il ministero della giustizia dispone del Fondo Unico di Amministrazione che ammonta a oltre 100 milioni di euro;
tale Fondo è riservato alla riqualificazione del personale, alla remunerazione delle attività professionali particolari, allo straordinario;
la Fp-Cgil lamenta che ad oggi tali risorse non risultano ancora utilizzate e, ancor peggio, che l'amministrazione non ne ha proposto la pianificazione dell'utilizzo;
tale negligenza aggrava situazioni di difficoltà del personale di cui citiamo alcuni significativi casi:
a) i lavoratori precari della giustizia si trovano da sette anni senza certezza occupazionale;
b) a Pescara negli uffici del tribunale e nell'Ufficio degli ufficiali giudiziari sono svenute tre lavoratrici in 10 giorni perché non c'è l'aria condizionata e le finestre non si possono aprire;
c) a Napoli negli uffici del tribunale e della procura per i minori si è fermata la sala server perché non ci sono 980 euro per riparare un condizionatore;
d) a Roma nell'Ufficio del Giudice di pace e in Cassazione per presentare un ricorso bisogna prendere il numero e fare una fila di almeno due ore;
e) presso il tribunale di Roma c'è un'emergenza igienica perché il servizio delle pulizie è stato drasticamente ridotto;
f) presso il tribunale di Roma la stenotipia e la fonotrascrizione hanno subito
nonostante i molti problemi posti a più riprese dalle organizzazioni sindacali ai vertici dell'amministrazione, risulta che non sia mai stato aperto un tavolo di confronto per discutere di riqualificazione del personale, del miglioramento del servizio, di valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, di remunerazione della crescente produttività;
gli stessi dirigenti e capiufficio dell'amministrazione sono in difficoltà perché l'attribuzione delle risorse per gli straordinari non è mai stata affrontata -:
quando intenda sbloccare il Fondo Unico di Amministrazione del ministero della giustizia;
quali iniziative intenda prendere per ripristinare corrette relazioni sindacali al fine di risolvere i problemi strutturali dell'Amministrazione.
(4-07200)
Tali prestazioni devono essere espressamente autorizzate dal dirigente sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio e le relative risorse vengono assegnate per le seguenti finalità:
straordinario ordinario connesso a particolari esigenze di servizio come previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 344 del 1983 (assistenza all'udienza, conduzione autovetture blindate, presidio delle cancellerie;)
straordinario connesso agli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 11 decreto-legge 320 del 1987, convertito nella legge 401 del 1987;
straordinario relativo alle attività della Direzione nazionale antimafia e delle Direzioni distrettuali antimafia ai sensi dell'articolo 13, comma 10, della legge 20 gennaio 1992, n. 8 di conversione del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367;
straordinario elettorale effettuato in occasione delle consultazioni elettorali.
straordinario ordinario per un importo totale di 2.053.046 euro;
straordinario connesso agli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza per un importo complessivo di 1.319.317 euro;
straordinario relativo alle attività della Direzione nazionale antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia per un importo complessivo di 1.392.221 euro;
straordinario elettorale relativo alle elezioni amministrative e ai referendum svoltisi rispettivamente il 25 maggio e il 15 giugno 2003, per un importo complessivo di 5.565.768 euro.
Le risorse disponibili sul Fondo unico di amministrazione possono essere destinate a molteplici scopi; uno di questi è quello della remunerazione della quota di lavoro straordinario svolto dai dipendenti della Giustizia che non può essere coperta dalle ordinarie assegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Un tale utilizzo del FUA, in ogni caso, come tutti gli altri
Le trattative con le Organizzazioni sindacali sul Fondo unico di amministrazione sono attualmente in corso.
Si precisa, inoltre, che a seguito degli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali nelle riunioni del 14 e 29 ottobre 2003, sono state riavviate le procedure di riqualificazione riservate al personale dipendente.
Per quanto riguarda il servizio di stenotipia e fonotrascrizione, il notevole incremento della spesa relativa al servizio di documentazione degli atti ex articolo 51 disp. att. c.p.p., ha indotto la competente Direzione generale, al fine di sopperire quantomeno alle emergenze evidenziate da taluni Uffici giudiziari più importanti, a richiedere lo scorso anno una variazione di bilancio tesa ad incrementare il fondo del capitolo relativo alla predetta spesa.
Con i fondi ottenuti si è fatto fronte alle più impellenti esigenze delle, ditte fornitrici il servizio.
Infatti, al Tribunale di Roma per il servizio di fonotrascrizione degli atti giudiziari, è stato possibile assegnare l'ulteriore somma di euro 300.000,00, oltre a quelle già assegnate nel corso del 2003.
Peraltro, per un corretto ed efficiente funzionamento della giurisdizione, con il fine primario di eliminare gli sprechi e razionalizzare le spese per il contenimento dei costi, la medesima Direzione ha avviato un monitoraggio presso tutti i Funzionari delegati diretto a conoscere le varie tipologie di contratti posti in essere per le esigenze di ciascun Ufficio finalizzato a:
a) rendere il servizio più omogeneo possibile;
b) uniformare i vari contratti, al fine di poter trarre da essi il massimo vantaggio economico per l'Amministrazione;
c) contenere i costi attraverso indagini di mercato molto analitiche e specifiche;
d) aggiornare le apparecchiature di registrazione contenendo al massimo la spesa del servizio.
Per ultimo giova sottolineare che la legge di bilancio per l'anno 2004 ha incrementato il capitolo 1461, sul quale gravano le spese per le esigenze della trascrizione degli atti, rispetto all'anno 2003 di circa 17.000.000,00 di euro.
Per quanto concerne il servizio di pulizie presso il Tribunale di Roma, va tenuto presente che esso è assicurato dalla convenzione stipulata dalla soc. CONSIP, secondo le modalità nella stessa prevista, obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 26 della legge 488 del 1999, alla quale la competente Direzione generale ha aderito in data 23 luglio 2003.
Relativamente infine alla situazione degli Uffici di Pescara, si precisa che gli stessi sono ubicati in uno stabile di nuova costruzione e nel progetto esecutivo approvato è stata prevista l'installazione di apparecchiature per il condizionamento dell'aria.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
le cronache giornalistiche da alcuni anni prestano attenzione alla triste vicenda della minore Lara Berlini, cittadina italiana, nata l'11 aprile 1994 dall'unione della signora Lisbeth Flister, cittadina norvegese, e del signor Silvio Berlini, cittadino italiano;
la minore veniva coattivamente rimpatriata in Norvegia il 3 agosto 2001, dopo che il padre la aveva trattenuta per quattro anni in Italia in quanto la madre si
il 28 marzo 2003, il tribunale di Rimini affidava la minore in via esclusiva al padre, con sentenza confermata il 22 gennaio 2004 integralmente dalla Corte d'appello di Bologna;
il distretto di polizia di Hordaland (Norvegia) ha emesso nel 1998 un mandato di cattura internazionale nei confronti del signor Berlini, senza mai notificare all'imputato, né al suo difensore i capi d'accusa ed i provvedimenti adottati;
detto mandato veniva archiviato con decreto emesso in data 14 settembre 2003 ma, a seguito della immediata richiesta presentata dal signor Berlini, a mezzo del suo difensore, di incontrare la propria figlia, veniva ripristinato lo stesso giorno dall'agente di polizia competente;
anche in questa ultima occasione veniva rifiutata al difensore la visione degli atti;
sino ad oggi detto mandato di cattura risulta efficace, nonostante le disposizioni dell'articolo 12 del codice penale norvegese e dell'articolo 54 della Convenzione di Schengen, che dispongono chiaramente il principio del «ne bis in idem»;
alla minore viene impedito arbitrariamente da oltre 2 anni e mezzo l'incontro con il padre, mentre dal luglio 2003 sono stati interrotti anche i contatti telefonici e postali, vietati persino alla famiglia paterna e alle amiche, in violazione delle stesse determinazioni giudiziarie norvegesi del 3 marzo 1997, che concedono al padre l'affidamento congiunto, un ampio diritto di visita e diritti a contatti telefonici;
i servizi minorili della Asl Bologna Nord in ben 3 relazioni espongono serie preoccupazioni per la integrità fisica e psichica della bambina in Norvegia e parlano di una situazione di grave pericolo psico-fisico;
i servizi minorili di Bergen Ytrebygda continuano a rifiutare di rispondere alle quattro istanze presentate per raccomandata dal padre e dai suoi legali;
detti servizi minorili sono stati visitati il 4 settembre 2003 da una delegazione della ambasciata d'Italia ad Oslo e, secondo il rapporto del 23 settembre 2003, redatto dal Ministero degli affari esteri, si sarebbero mostrati restii a collaborare con le autorità italiane;
sono stati secretati, a norma del decreto ministeriale n. 604 del 1994, dal Ministero degli affari esteri alcuni atti riguardanti la minore ed il genitore nella corrispondenza intercorsa tra l'ambasciata d'Italia e le autorità norvegesi, che non è stata accessibile al difensore del signor Berlini, a norma della legge n. 241 del 1990, in quanto classificati tra le «categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale ed alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali»;
per oltre due anni e mezzo è stato impedito al signor Berlini di accedere alla giustizia norvegese, per causa di forza maggiore determinata dall'efficacia del citato mandato di cattura, che gli impediva di recarsi a prendere parte alla procedura di mediazione obbligatoria, la quale nell'ordinamento norvegese è condizione per poter presentare un ricorso in materia di affidamento di minori;
il 16 novembre 2003, il signor Berlini si è recato in Norvegia, rischiando di sacrificare la sua libertà personale, al fine di partecipare alla suddetta mediazione, accompagnato da una delegazione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, a sua volta autorizzata da una risoluzione dell'ente stesso approvata all'unanimità il 4 novembre 2003;
il signor Berlini si recava in Norvegia ed obbligato a recarsi ad un interrogatorio di polizia presso il commissariato di Fana il 18 novembre 2003, dovendo comprendere le domande e fornire le risposte in
il giorno 20 novembre 2003, si teneva una conferenza stampa ad Oslo nella quale sia la delegazione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna che la deputata interrogante intervenivano al fine di chiedere alle autorità norvegesi collaborazione per risolvere questa vicenda nell'interesse della bambina coinvolta;
il portavoce del Ministero di giustizia norvegese concedeva un'intervista al telegiornale di Tv-Norge del 20 novembre 2003, alle ore 22,35, asserendo che «quegli italiani non devono piangere lacrime da coccodrillo», ed un'altra al primo quotidiano norvegese, VG, pubblicata in seconda pagina della edizione del 20 novembre 2003, affermando che «è del tutto naturale che le autorità norvegesi aiutano il cittadino norvegese», in evidente contrasto con quanto disposto da tutti gli ordinamenti europei nonché dalle convenzioni internazionali sulla tutela dell'infanzia;
il signor Berlini in tale circostanza dovette tornare in Italia senza poter avere anche solo un contatto con la figlia minore;
l'interessato, trovandosi, dopo un iter giudiziario di nove anni in una situazione economica precaria, chiedeva, tramite il proprio legale, l'accesso al gratuito patrocinio norvegese al fine di poter avanzare un ricorso per riconoscimento dei diritti della propria figlia a norma delle convenzioni internazionali attualmente vigenti;
tale diritto spetterebbe al signor Berlini in quanto stabilito sia dalla legge per il gratuito patrocinio norvegese, e dalle sue disposizioni attuative, che dall'articolo 26 della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nonché dalle stesse disposizioni della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di affidamento, entrambe ratificate dalla Norvegia, con riserva ex articolo 42, fin dal 1985;
come richiesto dalle disposizioni attuative norvegesi G-73196 § 1.5, ai fini del gratuito patrocinio, il signor Berlini faceva certificare il proprio reddito dall'agenzia delle entrate di Bologna, per una somma che è nota all'interrogante ed è ufficiale, comunque ben inferiore al limite disposto dalla legge n. 70 del 2003, che prevede 230.000 corone norvegesi;
il Governatore di Oslo e Akerhus comunicava però al legale del signor Berlini in data 21 gennaio 2004, che non veniva autorizzato l'accesso al gratuito patrocinio, in quanto «non si vedono seri motivi per fare accedere il richiedente al gratuito patrocinio»;
dalle analisi della Conferenza dell'Aja sulla applicazione della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, il cui ultimo rapporto reperibile è relativo all'anno 1999 -:
quali iniziative i Ministri interrogati intendano promuovere al fine di tutelare l'interesse della minore nella vicenda descritta in premessa e di far valere il pronunciamento della giustizia italiana, fino ad ora è rimasto inascoltato ed inefficace per le autorità norvegesi;
se si intenda garantire alla minore Lara Berlini un rapporto affettivo e sereno con il proprio padre e la famiglia paterna, come disposto sia dalla giustizia norvegese che da quella italiana, invitando le autorità norvegesi alla collaborazione, nel superiore interesse della bambina, come previsto dalla Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata anche dalla Norvegia;
se i Ministri interrogati ritengano di intervenire diplomaticamente appellandosi agli impegni assunti dai Paesi che hanno ratificato le convenzioni ed acceettato le norme del diritto civile internazionale;
quale misure urgenti si intendano adottare per accertare se la bambina goda
se non si ritenga opportuno, in caso di reiterato e continuato rifiuto norvegese di collaborare nel superiore interesse della minore, di deferire la ritenuta inosservanza alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, attraverso il segretario generale del Consiglio d'Europa, avendo la Norvegia ratificato la convenzione e i protocolli aggiuntivi;
se si intenda sensibilizzare ulteriormente la rappresentanza diplomatica italiana in Norvegia al fine assicurare una ancor più attenta vigilanza ed assistenza sui minori italiani residenti nel territorio di competenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967.
(4-09261)
Nel 1997, il connazionale e l'ex moglie definivano un accordo, ratificato dal giudice norvegese e tuttora valido in quel Paese, che affidava Lara alla madre e stabiliva il diritto del padre a regolari contatti e a periodi di convivenza con la figlia. In occasione di una vacanza in Italia, la minore veniva trattenuta dal padre. Di conseguenza, la madre denunciava presso le autorità giudiziarie norvegesi il signor Berlini per sottrazione di minore e presentava istanza di rimpatrio della stessa ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, che appunto disciplina gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Localizzata nel 2001, Lara tornava in Norvegia, mentre il padre veniva colpito da mandato di cattura per la sottrazione a suo tempo posta in essere. Proprio l'esistenza di tale mandato impediva da quel momento al connazionale di recarsi in quel Paese e di avere contatti diretti con la figlia.
Successivamente, il signor Berlini otteneva nel marzo 2003 dal tribunale di Rimini l'affidamento della figlia. Detta sentenza, in ragione della cittadinanza anche norvegese di Lara, non è tuttavia applicabile in Norvegia e la madre ha buon gioco nell'impedire, dal luglio 2003, persino i contatti telefonici tra la minore ed il connazionale.
Ultimamente, in applicazione del principio del ne bis idem, a seguito dell'archiviazione del procedimento penale instaurato contro il connazionale in Italia per sottrazione di minore, la corte norvegese ha disposto l'annullamento del mandato di cattura. Si tratta senz'altro di uno sviluppo positivo, che conferma la validità dei suggerimenti del ministero degli esteri al signor Berlini ai fini della soluzione del caso.
In merito agli specifici quesiti sollevati dal Senatore interrogante, si sottolinea quanto segue.
Anzitutto, elemento fondamentale è il ricorso - su istanza di parte - alla via giudiziaria. Per tale ragione il signor Berlini è stato ripetutamente invitato a chiedere - rivolgendosi al dipartimento giustizia minorile del ministero della giustizia nella sua veste di autorità centrale convenzionale per l'Italia - il riconoscimento della sentenza italiana in Norvegia (ai sensi della convenzione di Lussemburgo del 1980) e, nel contempo, ad ottenere la regolamentazione del diritto di visita (ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione dell'Aja del 1980), già attribuitogli dalla sentenza norvegese del 1997.
Il connazionale, data la divergenza delle due sentenze, italiana e norvegese, concernenti l'affidamento della minore, è stato altresì invitato a investire la giustizia norvegese per ottenere la piena esecuzione dell'accordo di separazione del 1997, (che risulta violato dalla madre, che continua a negare ogni contatto tra la figlia e la famiglia paterna) o, in alternativa, per chiedere una revisione dell'accordo stesso, facendo in tal modo valere in suo favore i comportamenti negativi della ex moglie.
In relazione all'aspetto sollevato dal Senatore interrogante in merito agli interventi ai fini del rispetto delle convenzioni internazionali in materia minorile, si precisa che ogni vicenda di minore conteso ha una sua propria specificità. I casi che vengono segnalati al ministero degli esteri sono seguiti con la massima attenzione, in conformità agli strumenti internazionali in vigore, alla normativa consolare e alle relazioni bilaterali.
Alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana non è stato concesso di verificare direttamente tramite visita consolare le condizioni di vita e di salute della minore. Non è rimasta altra via che richiedere ai servizi sociali di Bergen, località di residenza di Lara, maggiori accertamenti anche alla luce delle costanti preoccupazioni paterne nonché delle prescrizioni mediche italiane, che tuttavia non sono state eseguite dalle Autorità norvegesi. Queste sino ad oggi hanno certificato come soddisfacenti le condizioni della minore.
Le sollecitazioni sulle autorità norvegesi restano ad ogni modo costanti, sia per il ripristino dei contatti tra padre e figlia in attesa che questo possa essere sancito da pronunce giudiziarie, sia soprattutto perché i servizi sociali effettuino perizie più dettagliate. Non è da escludere che un certo irrigidimento da parte delle autorità norvegesi possa essere intervenuto a seguito del clamore che il signor Berlini ha dato al caso in manifestazioni pubbliche del «Comitato Libertà per Lara».
Per quanto concerne l'interessamento della corte europea dei diritti dell'uomo, non risultando che il connazionale abbia richiesto l'esecuzione in Norvegia della sentenza italiana, non si è verificato il presupposto del previo esaurimento dei rimedi interni norvegesi. Non è pertanto ipotizzabile il ricorso contro la violazione da parte norvegese dei diritti garantiti dalla convenzione europea sui diritti dell'uomo, in relazione alla quale interessare il segretariato generale del Consiglio d'Europa.
Quanto all'ulteriore questione sollevata dall'interrogante circa il divieto di accesso agli atti relativi alla vicenda in possesso di questo ministero, va precisato che detto diniego riguarda solo una parte del carteggio in conformità di quanto prescritto dall'articolo 2 lettere n) e ggg) del decreto ministeriale 604 del 7 settembre 1994, che applica l'articolo 24, comma 4 della legge 241 del 1990.
Infine si ricorda che anche il ministero per gli italiani nel mondo segue con la massima attenzione, sin dal gennaio 2002, il caso del connazionale Silvio Berlini attraverso il comitato interministeriale per la soluzione dei casi di sottrazione internazionale di minori e in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Oslo.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.
negli ultimi giorni si sono registrate due aggressioni nei confronti di agenti di polizia penitenziaria all'interno del carcere di Sollicciano in Firenze;
tali aggressioni potevano risultare ben superiori, in termini di gravità, di quanto accaduto, stante l'esiguo numero e quindi l'isolamento di fatto dei singoli agenti all'interno dei vari bracci di Sollicciano;
da tempo si richiede con urgenza l'ampliamento dell'attuale numero di agenti operanti nel carcere -:
quali iniziative urgenti si intenda assumere per assicurare funzionalità e sicurezza
(4-07859)
Gli episodi di violenza, evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo, si riferiscono al detenuto Colaneri ed alla detenuta Romano.
Il primo, segnalato come soggetto affetto da turbe psichiche, nel mese di ottobre 2003 fu denunciato all'Autorità Giudiziaria per i reati di violenza, minaccia, resistenza e lesioni, a seguito di diverbio avuto con un appartenente alla Polizia penitenziaria.
La seconda, per futili motivi, ingiuriò e provocò lievi lesioni ad un appartenente alla Polizia penitenziaria sempre nel mese di ottobre 2003.
Entrambi i suddetti detenuti sono stati condannati per reati «comuni». Il Colaneri in data 6.11.2003 è stato trasferito alla casa circondariale di Livorno, su disposizione del Provveditore Regionale della Toscana.
Da notizie acquisite dalla Direzione di Sollicciano non risulta che vi siano state altre aggressioni da parte della popolazione detenuta nei confronti di appartenenti alla Polizia penitenziaria.
Si può, pertanto, affermare che si sia trattato di fatti episodici e comunque non tali da creare allarme o situazioni destabilizzanti per l'ordine, la disciplina e la sicurezza dell'istituto fiorentino.
Per quanto concerne il personale di Polizia penitenziaria amministrato dalla Direzione della Casa circondariale di Firenze Sollicciano si rappresenta che lo stesso ammonta a 617 unità, a fronte di una previsione organica stabilita con decreto ministeriale 8 febbraio 2001, di 692 unità.
Questa Amministrazione ha assunto iniziative volte ad assicurare l'incremento degli organici della citata struttura nei limiti di quanto possibile, tenuto conto delle esigenze operative presentate da altri istituti e servizi siti in analoghi contesti territoriali.
A tale proposito, si precisa che, nell'arco dell'anno 2003, sono stati inviati a prestare servizio negli istituti della Toscana complessivamente 80 agenti ausiliari di leva, 32 neo vice ispettori e 3 funzionari di Polizia penitenziaria provenienti dal primo corso di formazione; ulteriori 11 unità sono state destinate nella regione, a seguito di interpello pubblicato per favorire la mobilità di personale verso le sedi del Centro-Nord.
Delle citate unità, 41 sono state assegnate alla Casa Circondariale di Sollicciano ed, in particolare:
n. 1 Commissario;
n. 2 Vice Commissari;
n. 2 Ispettori;
n. 9 Vice Ispettori;
n. 10 Agenti e Assistenti;
n. 17 Agenti Ausiliari.
Tali direttive sono finalizzate ad individuare - con le risorse disponibili ma soprattutto nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei vincoli contrattuali - un nuovo modello dell'organizzazione del lavoro che tenga conto della tipologia dell'istituto e dell'obiettivo preposto.
A seguito di ciò, il Provveditore di Firenze ha avviato una serie di incontri con le Organizzazioni sindacali locali per cercare di individuare un piano di interventi razionale ed adeguato alle esigenze prospettate.
Infine, per quanto riguarda la situazione strutturale si rappresenta che, nel programma triennale dei lavori 2004-2006 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per l'anno 2004 è stata inclusa la
Inoltre, la competente Direzione generale del predetto Dipartimento ha provveduto ad assegnare al Provveditorato la somma di euro 100.000,00 per il completamento del sistema antievasione e della sala regia dell'istituto penitenziario fiorentino.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la casa circondariale di Pistoia ospita da tempo un numero doppio di reclusi rispetto a quelli previsti, con ovvia conseguenza di condizioni di sovraffollamento che alterano negativamente le condizioni di vita dei detenuti;
la grande carenza di quasi il trenta per cento dell'organico degli agenti di polizia penitenziaria rende ancora più difficoltosa la gestione della casa circondariale di Pistoia;
nonostante tali premesse, lo spirito di sacrificio e l'abnegazione di tutto il personale della casa circondariale rende umano e civile il contesto complessivo in questione -:
quali iniziative urgenti intenda assumere per adeguare all'organico previsto il numero degli agenti di polizia penitenziaria operanti presso la casa circondariale.
(4-08418)
1) la sezione semilibertà - capienza 20 posti - detenuti semiliberi presenti 20;
2) la sezione collaboratori - capienza n. 10 posti - detenuti collaboratori presenti 11;
3) la sezione circondariale - capienza 88 posti - detenuti presenti in media 100 (questo dato può variare in relazione al numero degli arrestati e dei dimessi).
Premesso ciò, per quanto concerne il personale, si comunica che presso il predetto istituto operano 63 unità di Polizia penitenziaria (su 79 posti previsti) di cui 3 ispettori, 4 sovraintendenti, 54 agenti ed assistenti e 2 agenti ausiliari.
L'eventuale incremento degli operatori presso la sede di Pistoia potrà essere oggetto di valutazione, compatibilmente con le esigenze operative delle altre strutture penitenziarie, a conclusione delle procedure di reclutamento già avviate.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nonostante l'articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268 preveda che non possono esservi sdoppiamenti né doppie classi e che «nessuna classe può essere istituita» dopo il 31 agosto, gli uffici Scolastici Regionali e Provinciali (Toscana e Firenze) hanno ricevuto fuori tempo e dunque irregolarmente richieste di istituzione delle classi serali seconda e terza dell'Istituto Morante, terza del Cellini e quinta del Ginori Conti con ovvio conseguente rigetto ope legis delle stesse;
sul tema è in corso, ad avviso dell'interrogante, un'ovvia quanto assurda campagna di disinformazione ed odio politico nei confronti del Governo accusato risibilmente di «ledere diritti», «privilegiare la scuola privata», «ridurre i finanziamenti», mentre la questione in essere concerne solo il rispetto della legge che,
nonostante le evidenti responsabilità in merito, resta comunque il fatto insostenibile che molti studenti-lavoratori sono privati di un loro diritto -:
se, in via del tutto straordinaria, previo accertamento pro veritate delle responsabilità non certo addebitabili alla legge, sia possibile individuare norme, forme e strumenti per assicurare - in qualunque modo - a questi studenti-lavoratori l'esercizio di un loro diritto.
(4-09226)
Si concorda pienamente con l'interrogante circa l'assoluta infondatezza della campagna di disinformazione che, al riguardo, è stata artatamente alimentata contro il Governo.
Ed infatti la mancata istituzione di detti corsi, laddove non sono stati attivati, non è imputabile a tagli degli organici o a riduzioni dei finanziamenti, ma è dovuta esclusivamente all'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002 che, innovando in materia, ha stabilito il divieto di sdoppiare e/o istituire nuove classi dopo il 31 agosto di ogni anno.
Pertanto, se le iscrizioni fossero pervenute prima di tale data, i corsi serali in argomento sarebbero stati normalmente attivati, in presenza di un congruo numero di iscritti.
La finalità della norma introdotta dalla citata legge n. 268 è quella di evitare il fenomeno della costituzione di nuove classi ad anno scolastico già avviato, con evidente danno per la continuità didattica, specie in caso di sdoppiamento delle classi, nonché quella di consentire alle istituzioni scolastiche di definire compiutamente, fin dal 1o settembre, il piano dell'offerta formativa.
Peraltro, in relazione alla particolare utenza e al ricorrente fenomeno degli abbandoni, le classi serali dovrebbero essere attivate solo in presenza di un adeguato numero di alunni, al fine anche di non istituire classi con un numero di alunni notevolmente esiguo e di non disperdere risorse che potrebbero essere usate a supporto di altre fasce di scolarità.
Per quanto riguarda specificamente l'Istituto «Cellini», non corrisponde a verità che la classe interessata, cioè la classe III del corso elettrico ed elettronico, non è stata attivata; detta classe, infatti, era stata già autorizzata dal centro servizi amministrativi di Firenze in sede di definizione dell'organico di diritto ed è regolarmente funzionante.
Quanto, poi, all'istituto «Elsa Morante» e all'istituto «Ginori Conti», le relative richieste di classi serali, precisamente una classe II ed una classe III servizi sociali per l'istituto «Morante» ed una classe V dirigenti di comunità per l'istituto «Ginori Conti», non erano state presentate nel suddetto termine del 31 agosto, pertanto sono cadute sotto l'anzidetto divieto legislativo di istituzione di nuove classi dopo tale termine. Tuttavia, trattandosi di assicurare, nell'ambito del diritto all'istruzione permanente, il rientro degli adulti nel sistema formativo al fine di conseguire specifiche qualifiche e diplomi, le scuole interessate hanno attivato specifiche attività formative; a tal fine hanno utilizzato i fondi previsti dalla legge n. 440 del 18 dicembre 1997, integrati con altri fondi messi a disposizione dalla direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana.
Analoghe soluzioni sono state adottate per le altre scuole della Toscana venutesi a trovare in analoghe situazioni.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
davanti al GUP del tribunale di Messina ha avuto inizio il 26 settembre scorso l'udienza preliminare relativa al procedimento penale cosiddetto Panta Rei, che vede coinvolti ottantasei imputati di gravissimi reati, riguardanti particolarmente le infiltrazioni della 'ndrangheta all'interno dell'Ateneo messinese, addirittura con la costituzione di apposita «ndrina», individuata e fatta emergere ad opera della direzione distrettuale antimafia della città dello Stretto nell'ottobre del 2000;
si deve prendere atto che la nuova amministrazione dell'ateneo peloritano, rinnovata sotto la guida del professor Gaetano Silvestri, grazie alla fonte spinta del ben noto «Caso Messina», non si è subito costituita parte civile nel connesso procedimento penale nei regolari tempi procedurali, secondo una precisa denunzia di un quotidiano locale, nell'assenza di pubblicità di tale grave omissione da parte degli altri organi d'informazione;
richiamata l'attenzione dei ministri interrogati sul fatto che più volte l'interrogante ha chiesto notizie attraverso atti ispettivi, duramente ed ad avviso dell'interrogante indebitamente contestati sulla stampa dallo stesso Rettore Silvestri, sulla preoccupante esplosiva situazione connessa alla acclarata presenza di esponenti di primo piano della 'ndrangheta perfino nel Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, tra i cui membri avrebbe figurato addirittura uno stretto consanguineo del super-boss Giuseppe Morabito, più noto come «Tiradritto», da molti anni latitante;
sottolineato, altresì, che i gravissimi reati per cui oggi è alla sbarra, il suddetto consigliere di amministrazione li avrebbe per di più perpetrati proprio durante il periodo in cui ricopriva la suddetta importante e delicata carica in seno all'organo gestionale dell'università;
suscita preoccupazione il fatto che l'università di Messina si sia costituita parte civile con ritardo -:
quali misure intendano immediatamente assumere, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali per:
tutelare la sicurezza di tutti gli operatori della giustizia e dell'università, autenticamente e legalmente impegnati nell'azione di lotta alla più pericolosa organizzazione criminale operante nel nostro paese ed infiltrata intimamente nell'ateneo e nel territorio messinese.
(4-01021)
In data 13.10.2001, all'esito dell'udienza preliminare concernente il procedimento penale denominato «Panta Rei», il G.U.P. presso il Tribunale di Messina ha disposto il rinvio a giudizio di 66 degli 82 indagati nei confronti dei quali il pubblico ministero della locale D.D.A. aveva fatto richiesta in tal senso.
Nello stesso contesto, sono state stralciate le posizioni degli altri imputati, che si sono avvalsi della facoltà di ricorrere al giudizio abbreviato. Uno di essi ha chiesto di patteggiare la pena mentre altri due sono stati prosciolti.
L'esito positivo dell'udienza preliminare costituisce un ulteriore positivo riscontro dell'elevato livello qualitativo dell'attività d'indagine condotta dalla Questura di Messina a partire dal 1998, a seguito dell'omicidio del prof. Matteo Bottari, ivi avvenuto in data 15 gennaio 1998.
In tale contesto, complessi e laboriosi servizi investigativi, protrattisi senza soluzione di continuità per oltre due anni, hanno consentito di delineare l'organigramma di un'associazione di stampo mafioso composta in prevalenza da persone di origine calabrese, domiciliate o residenti da anni a Messina finalizzata oltre che alla conduzione delle tradizionali attività illecite, quali traffico di armi e sostanze stupefacenti, usura ed altro - all'acquisizione del controllo e della gestione delle attività istituzionali ed economiche rientranti nella sfera di attribuzioni del locale Ateneo attraverso
Inoltre, il radicamento nella città dei suddetti personaggi, che, dietro il paravento di attività professionali, organizzavano e dirigevano le varie attività illecite del gruppo criminale, ha consentito alle famiglie mafiose dei loro paesi di origine, ed in particolare alla 'ndrina africese dei Morabito, cui la cosca messinese sembra essere direttamente collegata, di ottenere innumerevoli servizi o benefici presso il locale Ateneo con particolare riferimento al Policlinico Universitario.
La paziente e laboriosa attività investigativa e di ricostruzione storica, ha investito gli anni dal 1984 ad oggi e si è incentrata, per la prima volta, sull'attività della 'ndrina messinese, di cui, se in passato si era intuita l'esistenza, non poteva certo sospettarsi un tale radicamento, un'organizzazione così complessa, il perseguimento di illeciti interessi riconducibili anche a circuiti economico-sociali perfettamente legali, la contiguità con quel ceto alto-borghese che controlla e costituisce il motore delle istituzioni politiche, giuridico-sociali e finanziarie della città, nonché la posizione di supremazia acquisita nei confronti delle organizzazioni criminali locali, che da esse dipendevano soprattutto per l'approvvigionamento delle sostanze stupefacenti.
Per quanto riguarda specificamente la questione posta dall'Interrogante circa la presenza di esponenti di primo piano della «ndrangheta» persino nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, si rappresenta che, in effetti, nel corso dell'attività investigativa svolta dalla Questura è emerso che tra i principali obiettivi delinquenziali dell'organizzazione criminale in argomento, vi era anche quello, certamente non secondario, concernente l'infiltrazione di propri associati non solo negli organi decisionali del locale Ateneo ma anche di quelli dell'Opera Universitaria.
Per altro verso, va poi evidenziato come l'attività investigativa non abbia mancato di avere una innegabile funzione di stimolo sociale in quanto, portando alla luce un fenomeno degenerativo ai più sconosciuto, ha consentito alle istituzioni e all'opinione pubblica di prendere coscienza di questa drammatica realtà ed avviare un lento e faticoso processo di risanamento.
In siffatto contesto, l'opera di recupero alla legalità della struttura universitaria, avviata dal Rettore, professore Gaetano Silvestri, non ha potuto contare sulla collaborazione ed il sostegno dell'intero mondo accademico e della stessa comunità messinese.
Vi è, infatti, una diffusa, persistente ostinazione a ritenere le analisi impietose scaturite dai lavori della Commissione parlamentare antimafia sul contesto universitario, e non solo, nulla di più che una generalizzata ed immotivata criminalizzazione dell'Ateneo e della città, lungi dal rinvenirvi alcun ragionevole motivo di riflessione che possa preludere ad un processo critico di un malcostume divenuto endemico anche al di fuori della realtà universitaria.
È apparso, pertanto, opportuno offrire un concreto sostegno all'opera del Rettore attraverso la predisposizione di un «Protocollo di legalità», sottoscritto il 18 novembre 2001 alla presenza del Ministro dell'Interno.
Il documento, oltre a costituire un efficace strumento di conoscenza delle dinamiche gestionali dell'ente universitario con riguardo agli appalti di opere e servizi, onde prevenire interferenze della criminalità, intende proporsi come tangibile testimonianza di interazione istituzionale con obiettivi di deterrenza rispetto a forme degenerative nella gestione della cosa pubblica.
La cennata azione di supporto, peraltro, non si è esaurita nella enunciazione di intenti, ma ha avuto concreta attuazione attraverso l'istituzione di un Gruppo Tecnico di Approfondimento, coordinato da un Viceprefetto Aggiunto (composto da funzionari ed ufficiali delle tre Forze di Polizia), che cura il concreto monitoraggio delle procedure di gara e di realizzazione delle opere.
L'attività conseguentemente posta in essere ha consentito non solo di acquisire puntuali e circostanziate notizie in merito alle procedure di affidamento attivate, sostanziando un patrimonio conoscitivo che
A tal fine, sono state altresì disposte mirate operazioni di verifica sui cantieri di lavoro, che hanno contribuito a ribadire la costante attenzione riservata ad un tema di così stringente attualità quale l'affermazione dei principi di legalità e trasparenza nella gestione della cosa pubblica.
Il Rettore dell'Università degli Studi di Messina, riguardo alla presenza all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di un congiunto di un noto boss della mafia locale, tale Morabito Leo, ha riferito che quest'ultimo è stato eletto nel marzo 1998, periodo nel quale lo stesso Rettore non aveva ancora assunto la carica, essendo stato designato solo il successivo 2 agosto 1998 a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente titolare.
Il Rettore ha altresì sottolineato che la rappresentanza studentesca all'interno degli organi collegiali dell'Ateneo non forma oggetto di formale accettazione o rifiuto da parte delle autorità accademiche, ma viene autonomamente designata dagli studenti a seguito delle elezioni di rito. Il Rettore ha peraltro aggiunto che il predetto Morabito non è più componente del Consiglio di Amministrazione, essendo state le rappresentanze studentesche rinnovate a seguito delle elezioni successivamente indette, e che lo stesso è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nell'ambito della nota indagine «Panta Rei», quando era già cessato dalla relativa carica.
In linea generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ipotesi di segnalate irregolarità nella gestione degli Atenei, si riserva di attivare, gli strumenti amministrativi di ispezione e controllo, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria nel riscontro di eventuali responsabilità connesse a fatti di reato e legate alla sussistenza di infiltrazioni criminali all'interno delle singole strutture universitarie.
Va infine segnalato che l'Università di Messina, nell'ambito del succitato procedimento n. 1760/98 R.G.N.R. (cd. Panta rei), si è costituita parte civile nelle forme di rito nel corso dello svolgimento dell'udienza preliminare, protrattarsi per più giorni, nella fase degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti.
Per tale motivo la costituzione di parte civile è stata ritenuta dal Giudice ritualmente effettuata.
Il dibattimento dell'anzidetto procedimento è in corso di svolgimento ed attualmente è in fase di completamento l'esame dei testi e degli imputati di reato connesso indicati dal P.M.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
da tutte le ultime relazioni sulla criminalità organizzata emerge che la 'ndrangheta è l'organizzazione criminale più pericolosa, maggiormente radicata, a livelli nazionali ed internazionali, in tutti gli affari economici e persino nella pubblica amministrazione;
nei giorni scorsi l'operazione «Dinasty - Affari di famiglia», condotta dalla squadra mobile di Vibo Valentia e coordinata dal sostituto della procura distrettuale Antimafia di Catanzaro, Patrizia Nobile, ha sgominato l'intera cosca 'ndranghetista dei Mancuso, uno dei maggiori e più pericolosi clan malavitosi calabresi;
l'importante operazione ha portato in carcere ben 62 persone, tutte accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alle estorsioni, usura, riciclaggio, condizionamento degli appalti pubblici, traffico di droga, spendita di monete falsificate e ricettazione di automezzi pesanti;
la decapitazione dell'intero clan dei Mancuso, ottenuta con la bravura delle forze investigative, senza l'aiuto di alcun collaboratore di giustizia, e con la denunzia di un solo imprenditore, è servita anche da incoraggiamento per i tanti cittadini
si è avuta notizia che sarebbe in corso un ulteriore filone di indagine sull'operazione «Dinasty» che riguarderebbe collusioni tra 'ndrangheta, politica e massoneria deviata;
il sostituto procuratore della Distrettuale Antimafia di Catanzaro, Patrizia Nobile, titolare dell'inchiesta sulla cosca malavitosa dei Mancuso, sarebbe stata trasferita in una sede molto distante da quella calabrese;
l'interrogante, già con atto ispettivo n. 4-06786 del 1 luglio 2003, ha denunciato la mancanza di magistrati presso la DDA di Catanzaro, tanto che il Presidente della locale sezione GIP, Antonio Baudi, aveva reso nota l'impossibilità della valutazione tempestiva, a causa dell'esiguità dell'organico, di ben 215 richieste di ordinanze di custodia cautelare, avanzate dai magistrati della stessa DDA;
un'inchiesta di tale complessità, come quella legata all'operazione «Dinasty» avrebbe richiesto, a parere dell'interrogante, una maggior continuità nella titolarità dell'indagine;
non si comprendano i motivi che hanno portato all'affidamento dell'inchiesta in questione al magistrato Patrizia Nobile, pur se temporaneamente solo aggregata alla DDA di Catanzaro -:
quali urgenti iniziative intenda attuare per adeguare gli organici della Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, al fine di non disperdere l'indispensabile contrasto alla criminalità organizzata.
(4-07741)
Tra i 62 esponenti del sodalizio mafioso dei «Mancuso» tratti in arresto sono compresi i maggiori personaggi di spicco del clan, tra i quali i capi cosca dei territori vibonesi di Serra San Bruno, San Calogero, Zungri, Spilinga, Rombiolo e Tropea.
A tutti è stato contestato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione di diversi reati, tra i quali estorsioni a commercianti ed imprenditori in genere - anche a mezzo di attentati dinamitardi ed incendiari - usura, riciclaggio, condizionamento degli appalti pubblici, traffico di droga, spendita di monete false, ricettazione di automezzi pesanti.
L'attività di indagine prosegue anche per far luce su altre attività delittuose poste in essere dalla medesima organizzazione criminosa.
Sennonché, la dottoressa Nobile, che non fa parte dell'organico della Procura di Catanzaro essendo assegnata agli Uffici giudiziari di Alessandria, ha concluso il periodo di applicazione presso la suddetta D.D.A. subito dopo l'esecuzione dell'operazione a cui si è fatto cenno ed è rientrata presso l'Ufficio di appartenenza.
Il procedimento penale in questione, pertanto, è stato assegnato ad un altro Sostituto Procuratore della D.D.A., che ha già svolto le funzioni di pubblico ministero davanti al Tribunale del riesame.
Al riguardo il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ha riferito che l'assegnazione della dottoressa Patrizia Nobile, in applicazione extradistrettuale, a seguire la cennata indagine relativa al circondario di Vibo Valentia è stata conseguente alla imprevedibile sostituzione di altro magistrato che era stato assegnato a quel settore, ed alla carenza di organico della Direzione Distrettuale Antimafia, nonché alla sostituzione di due magistrati che avevano superato il termine massimo di permanenza nella D.D.A.
Il suddetto Procuratore ha comunicato di aver assunto l'anzidetta decisione poiché
I settori di indagine indicati dall'interrogante sono all'attenzione della citata Procura in quanto reiteratamente sottolineati nella loro importanza in tutte le sedi istituzionali.
In relazione, infine, alla lamentata carenza di organico presso la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, si rappresenta che la ripartizione delle risorse organiche del personale di magistratura, complessivamente assegnate all'ufficio, tra i diversi settori giurisdizionali, non viene stabilita per mezzo di decreto ministeriale determinativo delle piante organiche, ma attuata con separato provvedimento, sulla scorta delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura. Trattandosi di procedimento autonomo rispetto alla determinazione delle piante organiche, il problema illustrato dall'interrogante esula dalle competenze degli uffici amministrativi.
Va tuttavia ricordato che con legge 13 febbraio 2001, n. 48 è stato disposto l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura per complessive 1.000 unità. Il primo intervento di ripartizione di tale contingente - che verrà suddiviso in fasi successive, attuate prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei tre concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge - è stato effettuato con decreto ministeriale 23 gennaio 2003 ed ha previsto l'assegnazione di 234 posti. Tale provvedimento era rivolto principalmente al soddisfacimento delle esigenze operative rilevate presso la Corte suprema di cassazione e le Corti di appello, oltre che alla realizzazione delle piante organiche dei magistrati distrettuali. Per gli uffici di primo grado, si è ritenuto in linea generale di poter rinviare l'attribuzione di nuovi posti in organico ai successivi interventi di ripartizione.
Tuttavia, per quanto riguarda gli uffici requirenti di primo grado, l'analisi condotta in ordine ai relativi fabbisogni ha evidenziato alcune situazioni meritevoli di intervento immediato, tra le quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, la cui pianta organica è stata ampliata in ragione di una unità in funzione dell'elevato numero di iscrizioni pro capite nel registro noti per reati di competenza della locale Direzione distrettuale antimafia.
Va nondimeno evidenziato che, ad oggi, risultano essere coperti solamente 17 dei 20 posti di magistrato previsti per la Procura di Catanzaro.
La formulazione del progetto organizzativo relativo alla predetta Procura, valevole per il biennio 2002/2003 ed approvato dal Consiglio superiore della magistratura il 12 marzo 2003, attribuiva alla locale Direzione distrettuale antimafia 6 unità magistratuali, 5 delle quali individuate in uno dei Procuratori della Repubblica aggiunti (dottor Vincenzo Calderazzo) e 4 tra i 13 Sostituti Procuratori presenti in servizio (dottori Gerardo Dominijanni, Salvatore Curcio, Eugenio Facciola e Salvatore Dolce), laddove la residua sesta unità rimaneva in attesa di ulteriore determinazione.
L'uscita dall'Ordine giudiziario del dottor Calderazzo in data 28 febbraio 2003 e la successiva necessaria distrazione del dottore Curcio dalla predetta Direzione a far tempo dal 9 maggio 2003 (dovuta alla condizione di ultradecennalità ormai maturata dal medesimo magistrato all'interno della D.D.A.), hanno pertanto ridotto l'organico tabellarmente ad essa assegnato (composto, allo stato, dal Procuratore della Repubblica, dott. Mariano Lombardi, e dai Sostituti Dominijanni, Facciola e Dolce).
L'assegnazione alla Procura catanzarese di 5 nuovi uditori giudiziari (che hanno assunto possesso delle funzioni presso l'Ufficio tra il 13 ottobre e il 6 novembre 2003) ed il trasferimento della dottoressa Mariacarla Sacco (pubblicato sul B.U. n. 24/03) ha però consentito, medio tempore, di dare
Nessuno dei predetti magistrati risulta essere stato tabellarmente assegnato, sinora, ad alcuna delle articolazioni interne all'Ufficio.
Si precisa, inoltre, che ulteriori sette unità di Sostituto procuratore in servizio presso le Procure della Repubblica di Crotone, Rossano, Vibo Valentia, Cosenza, Paola e Catanzaro risultano allo stato applicati alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro (e, segnatamente, i dott.ri Pier Paolo Bruni sino al 9 ottobre 2004, Fabio Buquicchio sino al 21 luglio 2004, Maurizio De Marco sino al 16 maggio 2004, Domenico Fiordalisi sino al 3 luglio 2004, Aldo Ingangi sino al 23 settembre 2004, Francesco Minisci sino al 13 ottobre 2004 e Marisa Manzini sino al 26 marzo 2004).
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 107 del 10 giugno 2002, furono bloccate, dal ministero della giustizia, le elezioni in corso presso taluni ordini professionali, tra cui quelle dell'ordine degli ingegneri di Roma, l'organizzazione professionale più grande d'Europa;
nel caso specifico sopra citato, si era giunti alla fase conclusiva del ballottaggio con il primo turno e il relativo spoglio delle urne già espletato;
gli emendamenti presentati per sanare la grave anomalia determinata dal decreto-legge citato non sono stati approvati ed il Parlamento, resosi conto della grave situazione di stallo che si era determinata, ha avvertito l'esigenza di approvare, nella seduta del 24 luglio 2002, un ordine del giorno in cui si impegnava il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie per risolvere la situazione;
a tutt'oggi, nonostante l'urgenza del problema e con gli ordini professionali che hanno votato i loro nuovi rappresentanti senza che questi siano in alcun modo riconosciuti, niente è stato fatto dal Ministero della giustizia e dal Governo -:
per quale motivo sia stato disatteso quanto approvato dal Parlamento, con un ordine del giorno approvato all'unanimità, e non sia stato fatto nulla per porre rimedio a questa situazione anomala che lede il diritto di tanti professionisti di poter decidere, democraticamente e liberamente, da chi intendano essere rappresentati;
se e quando il ministero della giustizia intenda porre in essere le procedure necessarie per ristabilire una situazione di normalità e di riconoscimento dei diritti in questa vicenda.
(4-04747)
In ossequio a tale norma, doverosamente e con immediatezza, la competente Direzione Generale di questo Ministero ha provveduto a comunicare all'Ordine degli Ingegneri di Roma che l'entrata in vigore della norma imponeva la sospensione delle operazioni elettorali che presso lo stesso erano effettivamente in corso.
Attenendosi alle indicazioni di questo Ministero, l'Ordine degli Ingegneri di Roma ha sospeso le operazioni elettorali.
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2003 ed entrata in vigore il 3 agosto 2003, la disciplina citata è stata radicalmente modificata.
In conformità alla nuova normativa il competente Ufficio ministeriale, al quale spetta istituzionalmente il controllo sull'operato degli Ordini professionali, non avendo avuto notizia dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma della prosecuzione delle elezioni sospese, ha sollecitato, con nota del 9 settembre 2003, l'indizione del ballottaggio per il rinnovo di tale Consiglio.
L'Ordine degli Ingegneri di Roma ha risposto in data 5 novembre 2003, comunicando che le votazioni avrebbero avuto inizio il 7 gennaio 2004 e sarebbero terminate il 31 gennaio 2004, non essendo praticabile una data precedente in vista delle festività natalizie.
Come preannunciato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma, le votazioni si sono svolte nei giorni stabiliti, portando così a termine le operazioni di ballottaggio sospese.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
da notizie stampa, si è appreso che, in data 11 luglio 2003, un detenuto tossicodipendente di ventinove anni, Marcello Lonzi, ristretto presso il carcere «Le Sughere» di Livorno, sarebbe deceduto per un arresto cardiocircolatorio dovuto ad infarto;
come riportato dalla stampa, secondo i familiari sarebbero state rinvenute evidenti ferite, nonché numerose ecchimosi, sul corpo di Marcello Lonzi (alla testa e al torace);
tale circostanza solleva dubbi sui reali motivi del decesso;
circa una settimana prima della morte del detenuto, la sorella di Marcello Lonzi aveva avuto un colloquio col fratello all'interno dell'istituto penitenziario, e le sue condizioni - come dichiarato dalla sorella - erano più che buone e non evidenziavano alcun problema di salute;
Marcello Lonzi, condannato ad otto mesi di reclusione per un tentativo di furto, aveva già scontato metà pena ed era in attesa di essere avviato in comunità per la riabilitazione, avendo quasi concluso la terapia a base di metadone -:
se non intenda adottare le opportune iniziative affinché sia istituita una commissione ministeriale per chiarire le eventuali responsabilità amministrative connesse con la morte del detenuto di cui si è detto in premessa.
(4-07612)
Con il rito del patteggiamento, in data 5 marzo 2003, veniva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed alla multa di euro 200,00 perché riconosciuto colpevole dei reati di cui agli articoli 56, 624, 625 n. 2 e n. 4, 81 cpv., 582 e 586, 576 e 337 C.P.
Nel corso della visita di primo ingresso in carcere lamentava dolori alla gamba ed al braccio, a causa dei numerosi calci e pugni dallo stesso sferrati al momento dell'arresto. Il medico di guardia riscontrò una «ferita lacero contusa al labbro superiore, varie escoriazioni, lividi alle cosce ed alle gambe, dolore emitorace sinistro». Peraltro il Lonzi dichiarò di avere subito percosse prima di essere associato all'istituto penitenziario e di essere un tossicodipendente seguito dal Sert di Livorno.
Le sue condizioni fisiche generali apparivano buone ed il fattore di rischio suicida valutato basso.
Il 21 marzo 2003, pur mostrandosi lucido ed orientato, lamentava con lo specialista uno stato di ansia ed insonnia per i quali gli venivano prescritti ansiolitici.
Lo psichiatra ha dichiarato di avere trovato il Lonzi in condizioni psichiche normali, tanto da essere sempre vigile ed orientato.
Durante il periodo trascorso in carcere il detenuto è stato sottoposto a diverse visite mediche che non hanno mai evidenziato patologie dell'apparato cardiocircolatorio.
Si ritiene opportuno evidenziare che il Lonzi, in data 7 maggio 2003, era stato ricoverato d'urgenza presso l'Ospedale di Livorno per ingestione volontaria di sapone liquido per poi essere dimesso senza che gli venissero riscontrate anomalie di alcun genere.
Più volte, fra l'altro, il detenuto è stato sorpreso ad inalare gas dalla bomboletta in dotazione (gesto che molti tossicodipendenti pongono in essere, quale surrogato della droga).
Il decesso del detenuto è avvenuto in data 11 luglio 2003.
Alle ore 19.50, infatti, l'agente di servizio presso la sezione rinveniva il detenuto disteso per terra dentro la cella; immediatamente venivano praticate le manovre rianimatorie del caso da parte del medico di guardia che non davano, purtroppo, esito positivo.
Il corpo del detenuto, ormai defunto, è stato attentamente visitato dal medico SIAS montante che non ha riscontrato alcun segno di lesioni in tutto il corpo ad eccezione di ferite lacero-contuse sulla fronte e sul labbro sinistro, verosimilmente procurate al momento della caduta, dopo avere sbattuto sul cancello d'ingresso della cella dove è stato trovato riverso bocconi con tracce di sangue intorno al capo.
Gli accertamenti ispettivi effettuati e la ricostruzione della dinamica dell'evento sembrerebbero confermare che la morte del detenuto sia avvenuta per cause naturali.
Dalla relazione ispettiva si rileva pure che i medici intervenuti non hanno riscontrato punture o altri segni che possano far risalire il decesso a cause violente e che sono da escludere responsabilità disciplinari e/o amministrative a carico del personale addetto alla vigilanza e del personale sanitario.
Copia della predetta relazione è stata inviata alla competente Procura della Repubblica di Livorno che ha iscritto un procedimento in atto contro ignoti per il delitto di omicidio volontario, e ciò per esplicita denuncia in questo senso presentata dalla madre del defunto.
In proposito la Procura di Livorno ha, peraltro, precisato che tale forma di iscrizione del procedimento è allo stato giustificata solo da ragioni tecnicoprocessuali.
La citata Procura in merito al decesso del detenuto in questione ha riferito che uno dei primi atti di indagine è stato quello volto all'accertamento, mediante consulenza medico legale (autopsia), della causa della morte. Tale accertamento tecnico ha concluso nel senso della attribuibilità del decesso del Lonzi a cause naturali, assolutamente non incompatibili con le lesioni effettivamente riscontrate sul cadavere, ben spiegabili con la caduta per terra del Lonzi, privo di sensi per arresto cardiaco, in ambiente angusto contrassegnato dalla presenza di sporgenze spigolose.
Quanto al citato arresto cardiaco che ha determinato, secondo il consulente, la morte naturale cardiaca, esso è dimostrato dalla «riscontrata severa ostruzione del calibro della coronaria discendente anteriore». Ciò per quanto riguarda la prova generica.
Quanto alla specifica, nei limiti di ciò che può riferirsi, la suddetta Procura ha rappresentato che i suoi risultati, allo stato attuale, non sono incompatibili con quelli della prova generica.
La Procura di Livorno ha poi aggiunto che sono stati richiesti ulteriori chiarimenti al consulente tecnico che ha eseguito l'autopsia, il quale ha confermato le precedenti conclusioni. È stata, poi, coltivata anche la
Le indagini, comunque, proseguono con l'acquisizione di informazioni da parte di detenuti eventualmente a conoscenza di elementi di rilievo ai fini di un definitivo accertamento dei fatti e la stessa Procura, onde non trascurare alcuna ipotesi, si accinge a richiedere al locale G.I.P. la proroga del termine semestrale previsto all'articolo 415 c.p.p. che scadrà nel corrente mese di marzo.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la stampa locale ha dato ampio risalto ad un fatto verificatosi in data 26 novembre 2002 nel comune di Monterosso al mare (SP), relativo alla scoperta e al sequestro, da parte del corpo della polizia provinciale, di un abuso edilizio consistente in una villa di 120 (centoventi) metri quadrati per 360 (trecentosessanta) metri cubi di volume all'interno del Parco nazionale delle Cinque Terre, in una zona dichiarata «patrimonio mondiale dell'Umanità» dall'Unesco;
il sindaco del comune di Monterosso ha rivelato di non essere a conoscenza del manufatto in questione; ciò malgrado l'immobile in questione risulti di proprietà del nipote, l'impresario edile Paolo Farini;
come emerge da alcuni organi di stampa, questa non è la prima vicenda in cui risulta coinvolto, per fatti relativi ad opere non autorizzate, il suddetto Farini -:
se tale opera edilizia sia collocata sul tracciato della strada extra urbana comunale Monterosso-Levanto e quindi in area demaniale;
se non ritenga il Governo, alla luce di quanto sopra, di intensificare l'azione di contrasto dell'abusivismo edilizio con particolare attenzione alle zone sottoposte a vincoli naturali e paesaggistiche;
se, più in generale, alla luce delle notizie relative ad un nuovo condono edilizio reso possibile dalla presentazione di alcuni emendamenti di iniziativa parlamentare alla legge finanziaria, e di varie proposte di legge, negli ultimi mesi si stia verificando una recrudescenza nella realizzazione di opere abusive in molte parti d'Italia.
(4-04761)
L'intervento, oggetto di abuso si trova in località Punta Mesco in zona ricompressa nell'area del Parco Nazionale delle Cinque Terre, costituito da un fabbricato principale e due locali accessori.
Il fabbricato, oggetto di sequestro operato in data 26 novembre 2002 dalla polizia Provinciale, ha una superficie interna di 130,90 mq, per un totale di volumetria di metri cubi 414,95 ed è stato realizzato con tre aperture ed una finestra con vista mare. Sul lato verso il mare è stato realizzato anche un terrazzamento avente una superficie di circa 102 mq. Due locali sono stati ricavati all'interno della parete rocciosa, sono di volumetria di circa 17.00 e 18.00 mc, entrambe forniti di acqua, impianti elettrici e sanitari.
A seguito di accertamenti effettuati dall'Agenzia del Demanio di Genova è emerso che l'abuso edilizio è stato realizzato su terreni di proprietà privata senza interessare aree del Demanio dello Stato.
Gli interventi risultano realizzati in assenza di concessione edilizia, di autorizzazione paesistico ambientale e nulla osta del Parco Nazionale delle Cinque Terre.
A seguito di ulteriori accertamenti il Presidente dell'Ente Parco con ordinanza
Avverso tali provvedimenti è stato esperito ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria dai soggetti esecutori dell'abuso. Il Tar ha accolto con ordinanza 30 settembre 2003 la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento.
Questa Amministrazione, considerata la gravità dei fatti rappresentati sta valutando l'opportunità di costituirsi parte civile ex articolo 18 della legge 349/86 ed ha invitato l'Ente Parco a comunicare la propria volontà in tal senso.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
l'articolo 27 della legge n. 166 del 2002 relativo ai «programmi di riabilitazione urbana» prevede che con decreto del Ministro interrogato siano definiti «i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio» dei programmi predetti;
molti comuni attendono di conoscere il contenuto del provvedimento citato per procedere alla ricognizione degli ambiti da riqualificare, all'eventuale individuazione dei soggetti privati interessati al cofinanziamento e proporre i relativi programmi;
risulta, peraltro, all'interrogante che per i «programmi di riabilitazione urbana» non siano disponibili risorse finanziarie adeguate -:
per quale motivo, a quasi due anni di distanza dall'approvazione della legge n. 166 del 2002, non sia ancora stato emanato il decreto di cui all'articolo 27, comma 1, della legge citata e quali risorse siano attualmente disponibili per l'attuazione dei programmi in questione.
(4-09131)
Tali criteri dovranno quindi essere approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri interessati e di intesa con la conferenza unificata Stato-Regioni.
Detti programmi, difatti, sono promossi dagli enti locali di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
nel Comune di Giugliano in Campania - Napoli - è presente un impianto di Cdr (combustibile da rifiuti) gestito dalla società Fibe il cui funzionamento in riferimento ai numerosi controlli dell'Asl Napoli 2 nonché dall'Arpac (rifer. Protocollo Commissariato di Governo n. 13469 del 10
in particolare, dai riferimenti innanzi citati (all. 1 e 2) emerge che:
a) il quantitativo di Rsu quotidianamente trattato non viene comunicato all'Arpac, così come previsto dal Gtl (gruppo tecnico di lavoro);
b) la camera avanfossa non è stata realizzata e non è stata comunicata la data di inizio dei lavori; detta inadempienza provoca esalazioni maleodoranti che impattano l'ambiente per diversi chilometri quadrati;
c) i nastri esterni per il trasporto della Fo (frazione organica) dalla produzione di Cdr alla stabilizzazione non risultano inseriti in una struttura chiusa, atta ad evitare la dispersione di materiale e di sostanze odorigene, così come previsto dal Gtl;
d) i ventilatori di insufflaggio risultano spesso fermi con il conseguente ristagno di esalazioni maleodoranti nei capannoni con conseguente pericolo di vita per i dipendenti;
e) il portone della sezione destinato allo stoccaggio della Fos (frazione organica stabilizzata) raffinata risulta aperto e con le guide inferiori divelte, tanto che il funzionamento ne è impedito; nel contempo, la suddetta sezione contiene materiale di scarto maleodorante perché il cattivo funzionamento dell'impianto, anche per il costante sovraccarico, ne impedisce la raffinazione;
f) lo spurgo degli scrubber non è attivo, inoltre, non sono installati strumenti per valutare sia le portate di spurgo che di reintegro; detta anomalia impedisce di valutare la funzionalità dell'impianto stesso. A tal punto, il responsabile dell'impianto, ingegner Vito Fimiani, ha riferito che lo spurgo degli scrubber viene effettuato in orari notturni garantendo il giusto ricambio d'acqua ed allo stesso tempo tenendo sotto controllo il livello delle vasche nelle quali si depositano i rifiuti stessi. Detta anomala attività comporta impreviste e frequenti esalazioni maleodoranti, altamente tossiche, che investono il territorio per un raggio di oltre dieci chilometri quadrati, con gravi danni alla salute pubblica ed alle economie locali;
g) la struttura non è supportata da impianto elettrogeno di emergenza, necessario a garantire il funzionamento degli impianti di filtraggio delle emissioni, anche in caso di black out, circostanza frequente in zona. Sta di fatto che ogni qualvolta manca la corrente elettrica l'impianto di filtraggio necessita di oltre due ore per il suo ripristino;
h) le «quattordici piattaforme di stoccaggio» delle ecoballe, per la permanenza oltre i limiti di tempo previsti, si sono decomposte; non sono monitorate dalle centraline di controllo del biogas, in tal modo permane un pericolo costante per la salute pubblica nonché grave rischio di autocombustione, circostanza già verificatasi;
i) le falde acquifere risultano inquinate, circostanza ampiamente risultante dai verbali Asl Napoli 2 e Arpac.
l'Ordinanza Commissario di Governo n. 74 del 14 marzo 2003, l'Ordinanza Commissario di Governo n. 77 del 5 agosto 2003, il verbale Commissario di Governo del 14 aprile 2003 avente ad oggetto la rimozione delle 65.000 ecoballe dalla discarica Resit 1, il verbale Commissariato di Governo del 16 aprile 2003, il verbale dei Vigili Urbani di Giugliano prot. n. 2440 del 15 settembre 2003, (a relazione Arpac prot. n. 13469 del 10 giugno 2003, la relazione Arpac prot. n. 14167 del 18 giugno 2003, la nota ambientalista dell'8 agosto 2003, sono state disattese in ogni parte per essere il Commissario Straordinario a conoscenza di tutto quanto innanzi descritto;
l'agitazione della popolazione residente in zona è permanente;
se il Ministro dell'ambiente intenda adottare le stesse disposizioni suggerite dal magistrato nel provvedimento di sequestro per tutti gli altri Cdr della Campania e, nel contempo, disporre l'adeguamento ed il controllo della struttura, il recupero dell'inquinamento prodotto, il valutare i danni arrecati all'ambiente ed alta salute pubblica, il tutto dovuto alla cattiva gestione e controllo della struttura, tenuto conto che tale inquinamento risulta essere altamente cancerogeno per la salute pubblica, accertando, nel contempo, per quanto di competenza, responsabilità dei preposti sia sotto il profilo politico che amministrativo;
se il Ministro della salute intenda procedere ad un'analisi epidemiologica del territorio interessato dall'inquinamento prodotto dal Cdr, tenuto conto che il comprensorio della città di Giugliano risulta essere ad altissima densità per ammalati di tumore così come risulta dalle statistiche nazionali e, come, per il futuro, evitare detti danni;
quali iniziative di prevenzione il Ministro dell'interno intenda adottare per evitare eventuali agitazioni popolari dovute al perdurare delle disfunzioni dell'impianto di Cdr nel territorio di Giugliano in Campania.
(4-07534)
L'impianto di Giugliano (Napoli), il cui progetto esecutivo è stato approvato con Ordinanza Commissariale n. 142 del 16 maggio 2000, a partire dal 4 febbraio 2002 è in esercizio provvisorio, come Ordinanza n. 34 del 30 gennaio 2002.
Il provvedimento, di cui all'Ordinanza 142 del 2000, costituisce l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento, nonché all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Con Ordinanza Commissariale n. 68 dell'11 marzo 2003, è stata incaricata l'ARPAC di effettuare i sopralluoghi necessari per la verifica delle modalità di gestione degli impianti di produzione del CDR in esercizio.
Con Ordinanza commissariale n. 258 del 3 ottobre 2003, sono state incaricate la FIBE spa e la FIBE Campania spa, ciascuna per quanto di propria competenza, di verificare le effettive emissioni dai singoli impianti. Inoltre, l'ARPAC è stata incaricata di effettuare i sopralluoghi necessari per la verifica della regolarità delle condizioni di monitoraggio delle emissioni; il tutto a partire dal mese di novembre 2003.
Dalla relazione tecnica e dai rapporti di prova relativi all'attività di campionamento delle emissioni aeriformi dell'impianto di
Inoltre, a seguito della realizzazione dell'impianto di produzione di CDR di Battipaglia (Salerno), con il quale è stato realizzato l'ultimo impianto previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti, e la sua messa in esercizio provvisorio a partire dal mese di aprile 2003, i quantitativi dei rifiuti trattati nell'impianto di Giugliano sono rientrati in quelli previsti dai progetti per ogni singolo impianto.
È stato approntato, quindi, un programma di manutenzione straordinaria per l'anno 2004 per tutti gli impianti di produzione di CDR. Per l'impianto di Giugliano il periodo di manutenzione è stato fissato dall'8 marzo 2004 al 21 marzo 2004.
Circa la realizzazione dell'avanfossa dell'impianto di CDR, in data 20 ottobre 2003 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori e gli stessi hanno avuto inizio nel mese di novembre 2003.
Gli impianti, infine, non sono dotati di gruppi elettrogeni. A tal riguardo la FIBE spa ha riferito che le interruzioni di fornitura di energia elettrica da parte del gestore ENEL sono rare, di breve durata e che, in conseguenza delle interruzioni, il tempo di ripristino degli scrubber è di circa 5 minuti, tempo comunque sufficiente a garantire l'assenza di emissioni odorigene.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
Esposito Marco, nato a Napoli il 10 febbraio 1987, e residente a Cesa (CE) in Via Leopardi n. 1, diversamente abile (ritardo psico-motorio medio-grave), ha frequentato la scuola materna comunale in Sant'Arpino (CE);
è già stato penalizzato - a causa della data di nascita - per l'iscrizione alle elementari, infatti ha frequentato la prima elementare a circa otto anni;
ha ripetuto la quinta elementare per avere ulteriori opportunità d'apprendimento, così come suggerito dall'istituto scolastico;
l'iscrizione alla scuola media «E. de Filippo» di San Nicola la Strada (CE) è avvenuta nell'anno scolastico 2000/2001 ed è stata subordinata alla frequenza presso un centro per disabili sito nella stessa località;
la frequenza è stata regolare fino al 2003;
Marco ha frequentato la scuola media con volontà ed entusiasmo, non ha mai manifestato segni di rifiuto, tant'è che nei giorni festivi si esprimeva dicendo «mamma voglio andare a scuola». È un ragazzo vivace, nonostante le sue difficoltà verbali è sempre riuscito a socializzare sia con i compagni che con gli insegnanti, durante l'anno scolastico 2000/2003 i genitori, più volte a colloquio con gli insegnanti, hanno espresso la possibilità, motivata e fondata, di far ripetere a Marco la terza media al fine di fargli incrementare le capacità relazionali e cognitive. L'insegnante di sostegno è stato dello stesso parere. Far ripetere la terza media a Marco, e non inserirlo in un Istituto superiore, dato il grave handicap, gli avrebbe dato la possibilità di approfondire il percorso didattico e di socializzazione in un ambiente a lui familiare anche, nella considerazione ulteriore, che gli istituti superiori consentono l'iscrizione di portatori di handicap che hanno conoscenze minime di scrittura e lettura, ciò che a Marco manca;
molto prima degli esami i genitori di Marco si sono presentati dal dirigente scolastico, nella persona del dottor Sebastiano Lentini, prospettando, così come già avvenuto con gli insegnanti, anche a quest'ultimo, l'opportunità di far ripetere l'anno scolastico per il fatto che il predetto figliuolo, era ben inserito presso la scuola media e si riscontravano evidenti segni di partecipazione attiva alla vita scolastica;
rassicurati dal dirigente sulla celerità dell'incontro per le esigenze prospettate, giammai l'incontro si è svolto e giammai la questione è stata affrontata dal dirigente scolastico né da altri addetti al settore non tenendo, nel contempo, in assoluta considerazione il parere dei genitori che, comunque, sono entrambi professionisti e la madre è anche assistente sociale;
Marco, purtroppo, è stato ammesso agli esami come se tutte le aspettative e le aspirazioni dei genitori, ampiamente comunicate e motivate al dirigente ed agli insegnanti fossero fatti generici e non finalizzate nell'interesse di Marco;
i genitori, che si erano affidati e fidati in primis del dirigente, degli insegnanti, dell'insegnante di sostegno, i quali tutti avevano rassicurato che ogni decisione sarebbe avvenuta «ascoltando anche loro», si trovarono traditi nelle aspettative del figliuolo sia sotto l'aspetto didattico che familiare e, assumendosi ogni responsabilità, decisero di non presentare Marco agli esami di licenza media;
in data 17 giugno 2003, i genitori di Marco ricevettero dalla scuola un telegramma nel quale chiedevano di giustificare l'assenza del minore;
nel mese di luglio 2003, i genitori, ritenendo il figlio ripetente, hanno presentato domanda di reiscrizione alla classe terza media, così come avviene con tutti i soggetti non portatori di handicap che non si presentano a sostenere gli esami;
contro ogni aspettativa il 28 agosto 2003, contattato telefonicamente l'istituto per conoscere la data d'inizio delle lezioni, i genitori di Marco venivano informalmente notiziati che il proprio figliolo non era stato inserito nell'elenco degli alunni dell'istituto «De Filippo» per l'anno scolastico 2003/2004 e che la ufficialità della comunicazione sarebbe pervenuta a mezzo posta;
il giorno dopo, ovvero il 29 agosto, e, quindi, a pochi giorni d'inizio dell'anno scolastico, il papà di Marco si reca presso la scuola per avere delucidazioni dal dirigente scolastico che, nella circostanza, non era in sede;
in tale data viene notificata al genitore di Marco la nota prot. n. 2362/03 a firma del dottor Lentini Sebastiano, dalla quale risulta, tra l'altro, che «data l'età anagrafica di Marco, che ha compiuto sedici anni è fuori dall'obbligo scolastico (...) la domanda di reiscrizione di suo figlio Marco alla classe terza per il prossimo anno scolastico non può essere accolta»;
dopo alcuni giorni i genitori ritornano alla scuola «De Filippo» dove incontrano il dirigente che informa loro di aver inviato, in data 15 luglio 2003, un quesito al dirigente CSAP di Caserta, nella persona del dottor Ercole Immaturo, ravvisando quanto venutosi a creare e che dallo stesso non ebbe mai risposta bensì solo notizie telefoniche da un funzionario del CSAP il quale avrebbe risposto che con l'autonomia il solo responsabile è il dirigente scolastico, unico soggetto che ha facoltà decisionali;
pertanto, per quanto verificatosi, Marco non può frequentare più la scuola media, anzi, a detta del dirigente scolastico, ai genitori, poteva essere iscritto, pur non avendo assolto all'obbligo scolastico, direttamente alla scuola media superiore;
nonostante l'insistenza a far sì che il dirigente scolastico cambiasse opinione e che i genitori si facessero carico di tutte le proprie responsabilità anche di una denuncia per evasione scolastica, il dirigente
inutili e vani sono stati tutti i tentativi finalizzati all'inserimento di Marco a scuola, tuttavia nulla è stato raggiunto;
nei giorni successivi i genitori di Marco si sono recati, personalmente, al CSAP, dal dottor Di Matteo, il quale dopo aver ascoltato i «fatti» si è riservato di dare risposta il giorno dopo esprimendo da subito un possibile esito positivo. Nulla di fatto. Solo dopo alcuni giorni la madre di Marco è riuscita a comunicare con il dottor Di Matteo, il quale, a quanto risulta all'interrogante, ha riferito di aver rappresentato il «caso» al dirigente, dottor Ercole Immaturo e che lo stesso avrebbe riferito che non rientra nelle competenze del CSA rispondere al quesito posto e quindi decidere situazioni che appartengono esclusivamente al dirigente scolastico;
l'articolo 14 comma 1 lettera c) della legge n. 104 del 1992, prevede che alle persone con handicap è consentito il completamento dell'obbligo scolastico anche sino al compimento del 18 anno d'età;
Marco, infatti, non legge e non scrive, riconosce soltanto alcune lettere e numeri, un ulteriore anno di frequenza in un ambiente a lui già familiare rappresenterebbe una speranza per cercare di fargli almeno apporre la firma che tra l'altro gli consente di evitare una possibile interdizione (scelta molto dolorosa per un genitore) raggiunta la maggiore età;
Marco quotidianamente chiede (purtroppo ad oggi invano) il giorno di andare a scuola, non è stato preparato psicologicamente all'abbandono né dagli insegnanti né dai genitori, poiché convinti che avrebbe ripetuto la terza media;
l'esclusione dal completamento dell'obbligo scolastico è per Marco una discriminazione; tale discriminazione è vissuta dai genitori con grande sofferenza e disagio, ancor di più se si pensa al trauma che Marco subirà nell'apprendere che non frequenterà più la scuola. Il dirigente scolastico nella lettera di rigetto dell'iscrizione ha scritto: che tale comportamento può essere ritenuto quale «evasione dell'obbligo scolastico» con le conseguenze previste dalla legge, considerato in particolare che Marco è un alunno «diversamente abile»; ci si chiede allora perché a Marco non è data la possibilità di frequentare la terza media e se ad un ragazzo «normale», sarebbe stato concesso di ripetere l'anno;
ci si chiede iniziative perché mai il dirigente scolastico non si sia preoccupato di indire una nuova sessione d'esami, come prevede la legge, per dare la possibilità di completare l'obbligo scolastico anche in considerazione del fatto che i ragazzi diversamente abili sono stati tre a non presentarsi agli esami -:
come intenda il Ministro ridare al giovane Marco la possibilità della frequenza scolastica alla terza media così come tutti i giovani che, non presentandosi agli esami sono tenuti a ripetere l'anno scolastico e, ancor più per Marco che, in ossequio alla legge n. 104 del 1992, articolo 14, può frequentare il ciclo obbligatorio fino al diciottesimo anno di età.
(4-07649)
Al riguardo si fa presente che in merito a quanto evidenziato nell'interrogazione in parola sono stati disposti appositi accertamenti ad opera di un dirigente tecnico formalmente incaricato dal dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale per la Campania.
Il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Campania in considerazione del fatto che l'allievo in parola ha abbandonato la scuola verso la fine del decorso anno scolastico, ha invitato il dirigente scolastico a garantire a Marco il diritto a frequentare la scuola anche fino al compimento del diciottesimo anno di età, come previsto dall'articolo 14 della legge n. 104/1992.
L'allievo, pertanto, frequenta regolarmente la scuola media con il supporto dell'insegnante di sostegno.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
da decenni Biella vive una drammatica situazione per carenza di organici nel settore della giustizia;
il presidente del tribunale, Vito Vittone, fautore della seconda sezione del tribunale, già alla fine degli anni '80 prevedeva tempi duri per la giustizia a Biella;
alla fine del 1998 il procuratore Gumina poté contare su tre sostituti ma il numero è, comunque, troppo esiguo (in altre procure del distretto con numero di abitanti pari o addirittura inferiore a quello biellese operano regolarmente 5-6 sostituti procuratori);
oggi, dei quattro cantoni della procura di Biella (dove sono collocati gli uffici dei magistrati), due sono scoperti;
la scorsa settimana il Consiglio degli avvocati ha indetto 5 giorni di astensione dalle udienze per protestare contro la mancata riforma della giustizia -:
quali iniziative intenda assumere per sanare una situazione di estremo disagio che la procura di Biella vive, ormai, da decenni, situazione che finisce con l'incidere sull'andamento della giustizia, con grave danno per l'equità e per i cittadini.
(4-06799)
Le attuali piante organiche del Tribunale e della Procura della Repubblica di Biella sono le seguenti.
Presidente: 1; Presidente di sezione: 1; Giudice: 10; totale: 12.
Procuratore: 1; Sostituto procuratore: 3; totale: 4.
Tale contingente verrà ripartito in fasi successive, attuate prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei tre concorsi banditi, ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.
Il primo intervento di ripartizione, effettuato con Decreto ministeriale 23 gennaio 2003 e che ha previsto l'assegnazione di 234 posti, era rivolto principalmente al soddisfacimento delle esigenze operative rilevate presso la Corte Suprema di Cassazione e le Corti d'appello, oltre che alla realizzazione delle piante organiche dei magistrati distrettuali.
Per quanto riguarda gli uffici giudiziari di primo grado, è stato ritenuto opportuno procrastinare con successivi provvedimenti la ripartizione delle ulteriori unità recate in aumento dalla legge suindicata. Detta ripartizione è condizionata all'espletamento delle prove scritte degli ulteriori concorsi, di cui al citato articolo 18.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
a partire dal 12 marzo 2004 il consolato di Stoccarda, ha iniziato ad inviare i plichi contenenti le schede elettorali, per il rinnovo del COMITES;
risulta all'interrogante che, sino ad oggi, sono ancora molti coloro che non hanno ricevuto il plico, mentre altri ne hanno ricevuto sino a tre. Il plico viene inviato per posta ordinaria, contenente la scheda elettorale, senza timbro né firma del presidente del seggio;
non sono ancora stati costituiti i seggi che dovranno scrutinare le schede, da informazioni verbali fornite dal console, ogni seggio dovrà scrutinare 5000 schede;
non sono state fornite alcune informazioni su come verranno effettuati i controlli, sugli elenchi elettorali, e il tagliando elettorale inserito nella doppia busta;
le schede votate devono pervenire al consolato entro il 16 marzo o al più tardi entro il 26 marzo -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere affinché siano garantiti i diretti elettorali e il corretto svolgimento delle elezioni;
quali siano le ragioni per cui avvengano simili disfunzioni, verificatesi ripetutamente;
se non ritenga urgente, di fronte a tale situazione, un intervento organico.
(4-09423)
Agli elettori che hanno segnalato il mancato recapito del plico è stato rilasciato dall'ufficio consolare un duplicato della scheda e del certificato elettorale.
La scheda elettorale inclusa nel plico inviato agli elettori, conforme al modello di cui all'articolo 17 del regolamento di attuazione della legge 286 del 2003, non va firmata dal presidente del seggio elettorale in occasione dell'inoltro del plico stesso, bensì nel corso delle operazioni di scrutinio, dopo che la stessa è stata estratta dall'urna come è specificamente indicato dall'articolo 23 del citato regolamento.
I seggi sono stati costituiti il 16 marzo scorso, rispettando i termini indicati dall'articolo 19 della citata legge.
Ai sensi dell'articolo 19 della legge 286 del 2003, per ogni 5.000 elettori residenti nella circoscrizione consolare è costituito un seggio elettorale, al quale il comitato elettorale circoscrizionale assegna non necessariamente
Le informazioni relative ai controlli da effettuare nel corso delle operazioni di scrutinio, contenute negli articoli 22 e seguenti del regolamento di attuazione della legge 286 del 2003, sono state dettagliatamente riportate nei verbali delle operazioni elettorali dei seggi e nelle relative istruzioni, predisposti dal ministero degli affari esteri e consegnati a tutti i seggi della circoscrizione consolare. A questi ultimi è stato messo a disposizione, non solo l'elenco degli elettori, ma anche un sistema di computer in grado di collegarli fra di loro, consentendo di individuare in modo più agevole eventuali casi di doppio voto.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.
la procura della Repubblica presso il tribunale di Larino in provincia di Campobasso ha attualmente in servizio il procuratore capo ed un solo sostituto a disposizione;
la procura di Larino deve portare a termine in tempi rapidi, tra le altre, l'inchiesta sul crollo della scuola «Francesco Jovine» di San Giuliano di Puglia nella quale a seguito del terremoto del 31 ottobre 2002 morirono alunni ed insegnanti;
la mole di lavoro presente e quella accumulata per la carenza assoluta di magistrati inquirenti determina un'oggettiva impossibilità di svolgere in maniera celere ed efficiente le funzioni proprie della procura di un tribunale come quello di Larino;
tale situazione sta creando enormi disfunzioni ed è destinata a procurare gravi danni ai cittadini determinando insicurezza e sfiducia nelle istituzioni che non riescono a garantire giustizia -:
se non intenda il Ministro interrogato attivarsi perché sia disposta l'immediata assegnazione di un congruo numero di sostituti procuratori presso il tribunale di Larino per garantire alla Procura un ottimale svolgimento della sua attività.
(4-09308)
L'attuale pianta organica prevede 1 posto di Procuratore e 3 di sostituto, per un totale di 4 magistrati.
Attualmente si rileva una vacanza di un posto di Sostituto, non pubblicata. È infatti in uscita il dottor Castaldi Tassoni, trasferito al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso con decreto ministeriale 11 febbraio 2004, mentre è applicata alla Procura di Larino la dottoressa Serio fino al 19 aprile 2004. Un altro posto di Sostituto è occupato da un magistrato in aspettativa fino al 31 luglio 2005, impegnato per un dottorato di ricerca.
Inoltre, la Procura della Repubblica di Larino ha in dotazione 3 unità di Vice Procuratori Onorari.
Va ricordato che con legge 13 febbraio 2001, n. 48, è stato disposto l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura per complessive 1.000 unità.
Tale contingente verrà ripartito in fasi successive, attuate prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei tre concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.
Il primo intervento di ripartizione, effettuato con Decreto ministeriale 23 gennaio 2003 e che ha previsto l'assegnazione di 234 posti, è stato rivolto principalmente al soddisfacimento delle esigenze operative rilevate presso la Corte Suprema di Cassazione e le Corti di Appello, oltre che alla realizzazione delle piante organiche dei magistrati distrettuali presso le corti di appello
In totale i magistrati distrettuali impegnano un contingente di 103 posti, di cui 72 sono destinati a costituire le piante organiche dei magistrati distrettuali giudicanti e 31 dei magistrati distrettuali requirenti.
Per il distretto di Campobasso è in particolare previsto un posto di magistrato distrettuale requirente, già pubblicato con telex del 25 luglio 2003.
Per quanto riguarda gli uffici giudiziari di primo grado, è stato ritenuto opportuno procrastinare ai successivi provvedimenti la ripartizione delle ulteriori unità recate in aumento dalla legge suindicata, ripartizione la cui realizzazione è condizionata all'espletamento delle prove scritte degli ulteriori concorsi di cui all'articolo 18.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'ultimo concorso ordinario - per titoli ed esami - al quale i diplomati in educazione fisica hanno partecipato è stato quello svoltosi con decreto ministeriale 23 marzo 1990, il quale non prevedeva l'assunzione di tutti i candidati risultati idonei ma era, comunque, valevole per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria;
con il decreto ministeriale dell'10 agosto 1998, n. 354 l'allora Ministro Berlinguer aveva costituito gli ambiti disciplinari - 29/A, per l'educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e 30/A, per l'educazione fisica nella scuola media - rinviando a successivi provvedimenti l'emanazione dei relativi bandi di concorso, in particolare per le regioni in cui erano previste cattedre disponibili per il triennio di riferimento (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia);
dopo anni di attesa, le cattedre disponibili per l'educazione fisica e l'educazione musicale, previste in concorso, sono sparite e il bando non è stato mai pubblicato, lasciando ancora una volta tutti i diplomati ISEF dal 1990 in poi privi dello strumento concorsuale per poter acquisire l'abilitazione all'insegnamento;
attualmente l'abilitazione è subordinata alla frequenza delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario - strutture didattiche degli atenei per le quali i criteri di funzionalità sono stati definiti con il Decreto Interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 - i cui corsi di durata biennale terminano con un esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione avente valore di esame di Stato, di abilitazione all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi e costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento nelle scuole secondarie;
la partecipazione dei diplomati ISEF ai corsi presso le Scuole di specializzazione risulta, nonostante l'elevata richiesta, assai limitata. Nello scorso anno accademico, la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario del Lazio presso l'Istituto Universitario delle Scienze Motorie del Foro Italico ha registrato una partecipazione ai corsi di 37 studenti, mentre per l'anno accademico in corso i frequentanti sono 31, a fronte di un contingente di diplomati ISEF che, solo nel Lazio, è di diverse centinaia di persone;
stiamo parlando di persone, di età compresa tra i 30 e i 40 anni - molti dei quali con famiglia e con un lavoro precario - per le quali diventa difficile se non impossibile seguire quotidianamente le lezioni, i laboratori, il tirocinio guidato presso le varie scuole, i seminari, e quant'altro previsto per la loro formazione di
quali strumenti il Governo intenda concretamente predisporre per sanare una situazione di così grave ingiustizia che vede i diplomati ISEF privati di un loro diritto fondamentale, quello di acquisire l'abilitazione.
(4-02423)
Per quanto concerne l'insegnamento dell'educazione fisica non è stato possibile bandire lo specifico concorso considerato l'elevato numero di docenti soprannumerari nella disciplina in parola.
Peraltro, contemporaneamente all'indizione dei concorsi ordinari, sono state attivate, in applicazione della medesima legge 124/1999, le procedure riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in favore degli insegnanti in possesso del prescritto requisito di servizio di trecentosessanta giorni di insegnamento.
Come già riferito dall'interrogante attualmente l'abilitazione all'insegnamento si consegue presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, funzionanti presso le università, le quali attivano detti corsi subordinatamente alla previsione di disponibilità delle cattedre. In considerazione dell'elevato numero di abilitati già presenti nelle graduatorie permanenti e della disponibilità di cattedre, peraltro limitata per tale insegnamento, non sembra opportuno, non solo per l'educazione fisica, ma anche per le altre classi di concorso, l'attivazione di nuovi corsi abilitanti S.S.I.S.
Si fa presente, infine, che è all'esame del Parlamento, ed attualmente alla commissione istruzione del Senato, il disegno di legge (atto Senato 2529) che detta disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. In Commissione Senato è stato approvato un emendamento al predetto disegno di legge che consente la partecipazione a corsi speciali di abilitazione a coloro, compresi i diplomati ISEF, che sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione al sostegno escludendo la categoria di docenti in possesso del solo requisito di servizio (articolo 2, comma l, lettera D).
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
come riportato dal quotidiano La Repubblica del 13 dicembre 1997, Amnesty International si è in passato espressa con un suo documento confermando di considerare Adriano Sofri, Ovidio Bompressi e Giorgio Pietrostefani «prigionieri politici» inoltre ammonendo: «sulla base dell'esame del caso da noi compiuto, possiamo confermare che Amnesty è preoccupata per alcuni aspetti che sollevano gravi dubbi sull'equità di questo procedimento giudiziario» -:
se il Ministro della giustizia non ritenga di dare adeguata risposta ad Amnesty International su questo tema.
(4-03114)
Con tale sentenza il Sofri è stato riconosciuto colpevole di omicidio in concorso
Per quanto riguarda Ovidio Bompressi, nato il 16 gennaio 1947 a Massa, risultano le seguenti condanne:
1) sentenza della Corte di Appello di Genova del 1o ottobre 1970, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa del 21 gennaio 1970, per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi e comminato al suddetto la pena complessiva di anni uno di reclusione e lire 75.000 di multa (pena poi condonata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 1970);
2) sentenza della Corte di Appello di Genova del 21 ottobre 1980, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, emessa il 24 ottobre 1979 ha condannato il Bompressi alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di violenza a un pubblico ufficiale (pena successivamente condonata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 1978);
3) sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano dell'11 novembre 1995, che ha confermato la sentenza emessa il 2 maggio 1990 dalla Corte di Assise della stessa città. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in data 22 gennaio 1997 e la sentenza è passata in giudicato. Con tale sentenza Ovidio Bompressi è stato riconosciuto colpevole di omicidio continuato, commesso in Milano il 17 maggio 1972, e condannato alla pena di anni ventidue di reclusione.
Per quanto riguarda la condanna del Bompressi di cui al punto 3 essa attiene allo stesso procedimento nell'ambito del quale sono stati condannati anche Sofri e Pietrostefani per il reato di omicidio commesso in concorso.
Allo stato risulta ristretto in carcere solo Adriano Sofri, mentre Ovidio Bompressi, in data 21 febbraio 2002, è stato dimesso dalla C.C. di Pisa a seguito di provvedimento di differimento provvisorio della pena emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Pisa per motivi di salute.
Giorgio Pietrostefani, dimesso dalla C.C. di Pisa per sospensione della esecuzione della pena in data 24 agosto 1999, risulta latitante.
Alla luce di quanto precede non può non sottolinearsi la piena legittimità dei processi, conclusi con sentenze passate in giudicato, nei confronti di Sofri, Bompressi e Pietrostefani.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il 1 agosto 2003 è entrata in vigore la legge n. 200 che, all'articolo 16, comma 2-bis recita: «Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 173»;
la legge n. 200 del 2003 parrebbe aver posto rimedio alla iniqua situazione
il consiglio uscente uscì pesantemente sconfitto nel primo turno elettorale. Lo stesso, sospendendo anzitempo le operazioni elettorali prima del ballottaggio, rimase in carica potendo usufruire dei presupposti indicati nel decreto-legge n. 107 del 2002;
oltre due mesi fa, il consiglio uscente rimasto in carica, avrebbe dovuto seguire il dettato della nuova legge n. 200 del 2003, con la ripresa delle operazioni elettorali e l'effettuazione del ballottaggio, come d'altronde hanno già fatto altri ordini in situazioni analoghe;
nella decisione di sospendere le elezioni nel 2002 vi fu una sorprendente tempestività: ancor prima della pubblicazione del famigerato decreto-legge n. 107 del 2002 furono chiusi i seggi elettorali. Oggi, dopo due mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, si aspetta, si indugia, si prende tempo -:
stante il permanere di una situazione che non ottempera a quanto disposto dalla legge n. 200 del 2003, quali siano le azioni che il Ministro intende intraprendere affinché il consiglio dell'ordine degli ingegneri di Roma provveda a completare le operazioni elettorali rimaste in sospeso.
(4-07802)
In ossequio a tale norma, doverosamente e con immediatezza, la competente Direzione Generale di questo Ministero ha provveduto a comunicare all'Ordine degli Ingegneri di Roma che l'entrata in vigore della norma imponeva la sospensione delle operazioni elettorali che presso lo stesso erano effettivamente in corso.
Attenendosi alle indicazioni di questo Ministero, l'Ordine degli Ingegneri di Roma ha sospeso le operazioni elettorali.
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003 n. 147, convertito dalla legge 1o agosto 2003 n. 200, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2003 ed entrata in vigore il 3 agosto 2003, la disciplina citata è stata radicalmente modificata.
Invero il comma 2-bis dell'articolo 16 della legge del 1o agosto 2003 n. 200 - introdotto solo in sede di conversione del decreto-legge - ha sancito la validità delle operazioni elettorali in corso vanificando la proroga ex lege di cui al decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107.
In conformità alla nuova normativa il competente Ufficio ministeriale, al quale spetta istituzionalmente il controllo sull'operato degli Ordini professionali, non avendo avuto notizia dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma della prosecuzione delle elezioni sospese, ha sollecitato, con nota del 9 settembre 2003, l'indizione del ballottaggio per il rinnovo di tale Consiglio.
L'Ordine degli Ingegneri di Roma ha risposto in data 5 novembre 2003, comunicando che le votazioni avrebbero avuto inizio il 7 gennaio 2004 e sarebbero terminate il 31 gennaio 2004, non essendo praticabile una data precedente in vista delle festività natalizie.
Come preannunciato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma, le votazioni si sono svolte nei giorni stabiliti, portando così a termine le operazioni di ballottaggio sospese.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
con legge n. 131 del 2003 recante «Disposizioni per l'adeguamento sull'Ordinamento
con l'articolo 2 della predetta legge n. 131 del 2003, sono stati definiti i princìpi ed i criteri direttivi per l'attuazione della relativa delega, entro un anno (ovvero: entro il 10 giugno 2004) sia per adeguare i procedimenti di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione che, al suo 3 comma, ha inteso attribuire uno status speciale alla città metropolitana di Roma quale «Capitale della Repubblica» - (articolo 2, comma 4, lettera h) sia per individuare e disciplinare organi di Governo e sistema elettorale della città metropolitane; con la propria proposta di disegno di legge di riforma costituzionale il Governo ha fatto sapere che, «la Capitale dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale nei limiti e con le modalità stabilite dalla regione Lazio»;
è stato rilevato dalle dichiarazioni stampa, uomini del Governo nazionale e della regione Lazio si sono prodigati a sbandierare che solo questa riforma costituzionale possa far costituire la città metropolitana di Roma Capitale e, quindi, che verrebbe rimandata per anni (doppia lettura parlamentare, legge statale attuativa, modifiche statuto regione Lazio, procedura costitutiva) la sua reale costituzione;
da un attento esame tecnico-istituzionale, risulta superflua la nuova formulazione citata di revisione costituzionale già ora con il vigente testo riformato dalla legge comunale n. 3 del 2001 - «spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato»: con tale potestà costituzionale dell'articolo 117 vigente, la regione Lazio può trasferire - disciplinandone limiti e modalità - ogni sua materia anche alla città metropolitana di Roma Capitale (se già esistesse);
dai lavori della commissione consiliare speciale per lo statuto, la regione Lazio dimostra di non essere intenzionata a favorire la costituzione della città metropolitana di Roma Capitale: così ponendosi in violazione dell'articolo 114, comma 3 della Costituzione che già ha istituito lo status di «Capitale della Repubblica» per la città metropolitana di Roma Capitale (vedasi la bocciatura degli emendamenti e la soppressione o l'accantonamento di articoli favorevoli al suo riconoscimento statutario: nell'ambito di una impostazione che accentra invece di decentrare poteri regolamentari e funzioni amministrative);
ad avviso dell'interrogante la regione Lazio, nel rispetto dell'autonomia regionale, dovrà assicurare, nel nuovo Statuto regionale, la valorizzazione dello status speciale di ente costituzionale della città metropolitana di Roma Capitale;
gli eventuali nuovi poteri normativi su materie regionali - conseguenti alla riforma costituzionale annunciata - non dovranno intralciare la costituzione della città metropolitana di Roma Capitale e che, invece, occorre favorirle - senza alcun ritardo o rinvio - anche per poter trasferire nuovi poteri regionali -:
se, è intenzione del Governo chiarire e riferire, se intenda onorare le deleghe conferitele dal Parlamento (articolo 1, comma h/i della legge n. 131 del 2003) per la costituzione della città metropolitana;
che cosa abbia fatto ed intenda fare per onorare definitivamente, nel termine ultimo del 10 giugno 2004 e, quindi entro quale data presenterà lo schema di decreto legislativo per le consultazioni istituzionali previste.
(4-08169)
La vigente legislazione statale in materia di aree metropolitane (articoli 22 e segg. del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267/2000), oltre ad individuare nove aree metropolitane, disciplina la procedura prodromica di delimitazione territoriale e l'assetto funzionale, che sono basati su un processo consensuale fondato sull'iniziativa degli enti locali interessati: procedura resa valida da un referendum popolare, successivamente al quale la proposta è presentata dalla regione ad una delle due Camere per l'approvazione.
La legge n. 131 del 2003 (articolo 2) ha conferito una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane. In particolare, è stata prevista la revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale n. 3/2001, Tra i principi e i criteri direttivi dettati si afferma quello relativo all'adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, che riconosce quale nuovo soggetto istituzionale le Città metropolitane, rafforzando ulteriormente la legittimazione di un processo di diffusione istituzionale di una rete di città metropolitane tra le autonomie locali.
Inoltre, l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, definisce Roma quale capitale della Repubblica demandando ad una legge dello Stato e non allo Statuto regionale, la disciplina del suo ordinamento.
In ogni modo, dalla bozza del testo statutario della regione Lazio, il cui esame è stato ultimato dalla Commissione Permanente per le riforme istituzionali in data 27 ottobre 2003, si evince, all'articolo 4, che la regione contribuirà a valorizzare la Città di Roma, capitale della Repubblica, promuovendo la destinazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali.
Quanto alla revisione del testo unico sugli Enti Locali, sono in corso, presso il Ministero dell'interno, i lavori dell'apposita Commissione.
Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.
in data 24 ottobre 1997 è stato ucciso da ignoti - con indubbia brutalità - nel comune di Massimo Visconti (Novara) il signor Pietro Ragazzoni;
ad oltre cinque anni dal fatto non si conosce il nome dell'assassino e non risultano in corso ulteriori indagini -:
se le indagini si siano concluse con una richiesta di archiviazione.
(4-05543)
All'esito delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero ha depositato il 12 luglio 2001 al locale Tribunale per i minorenni la richiesta di archiviazione.
Il Giudice per le indagini preliminari, attesa l'opposizione dei congiunti della vittima e ritenuto che la richiesta di archiviazione, presentata dal Pubblico Ministero, non appariva accoglibile, con provvedimento del 20 marzo 2003, comunicato al Procuratore Generale, fissava l'udienza in camera di consiglio, ex articolo 409, comma III c.p.p., per il giorno 14 maggio 2003.
Tale udienza, su richiesta del difensore dell'indagato, veniva rinviata all'11 giugno 2003.
In quella data il GIP, con ordinanza, restituiva gli atti al P.M. con l'ordine di formulare l'imputazione entro 10 giorni.
Il P.M. in data 26 giugno 2003 formulava la richiesta di rinvio a giudizio a carico di Bellani Giusva.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001, ha inserito tra le priorità infrastrutturali del Paese la realizzazione del Passante autostradale di Mestre;
il DPEF 2003-2006 ha inserito tale opera tra le priorità assolute del Governo, tanto che la voce 5a) del paragrafo del DPEF relativo alle infrastrutture strategiche indica tutti i dati in ordine alla realizzazione del «Passante», definendone, in particolare, lo stato di avanzamento progettuale, i dati finanziari (con indicazione di quelli pubblici), la data di avvio dei cantieri, collocata nel secondo semestre del 2003;
il 31 gennaio 2002, a seguito dell'accordo del 24 ottobre 2001, siglato tra le tre concessionarie e gli enti locali, è stata costituita la società consortile «Passante del Nord-Est» per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale di 32 chilometri tra Mira e Quarto d'Altino e del tunnel autostradale; soci del consorzio sono le tre concessionarie Autostrade, Padova-Venezia e Autovie Venete, oltre a enti locali e istituti di credito;
ancora il Cipe, con deliberazione n. 92 del 31 ottobre 2002, ha ulteriormente definito le modalità di attuazione degli interventi per la realizzazione del «Passante di Mestre»;
il Passante di Mestre è suddiviso in 5 lotti ed è caratterizzato dalle seguenti opere principali: 7 gallerie artificiali per uno sviluppo complessivo di 1.367 metri, 7 tratti in trincea per uno sviluppo complessivo di 7.965 metri, un viadotto sulla ferrovia Mestre-Castelfranco di 645 metri, 14 attraversamenti fluviali con ponti a singola campata, 3 caselli intermedi, 3 nuove barriere e 3 interconnessioni con la rete autostradale oltre ad opere complementari di notevole entità ed impegno economico; il progetto, il cui tracciato ha una lunghezza complessiva di 32 chilometri, prevede una larghezza della piattaforma di 32,50 metri;
l'ammontare dei costi, comprese le opere complementari, è stimato in 750 milioni di euro, di cui 132,22 milioni a carico dello Stato (ai sensi della delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001) e per la restante parte in autofinanziamento, a carico delle tre società concessionarie;
nel settembre 2002 il commissario europeo al Mercato interno Fritz Bolkenstein, terminata l'istruttoria per la realizzazione della bretella autostradale, ha chiesto che venisse fatta una gara europea anche per la concessione a progettare, costruire e gestire il raccordo, secondo la Direttiva europea 93/37;
la gara europea non era stata prevista dal Governo italiano, per il quale la concessione a progettare, costruire e gestire il Passante per i prossimi 30 anni, doveva essere concessa direttamente alle società concessionarie;
nel febbraio 2003 il Commissario Bolkenstein ha chiesto il rispetto di due condizioni: la realizzazione dei lavori sotto la piena responsabilità legale e finanziaria dello Stato o di suoi organismi e il mantenimento delle quote di traffico spettante a ciascuna delle tre concessionarie del Passante;
nel settembre 2003 la Commissione speciale di valutazione delle grandi opere del Ministero Ambiente e Tutela del territorio ha approvato con alcune prescrizione il progetto preliminare del Passante di Mestre. La sua realizzazione sarebbe la soluzione all'emergenza rappresentata dall'attuale
nel novembre 2003 il Cipe ha approvato il progetto preliminare del Passante di Mestre e ha stanziato fondi per complessivi 750 milioni di euro, di cui 113,4 corrispondente alla quota di finanziamento pubblico previsti dalla Legge Obiettivo;
il piano finanziario, per la parte non pubblica, verrà coperto dall'Anas con un mutuo dell'Anas tramite Infrastrutture Spa che verrà poi pagato dalle tre concessionarie, Autostrade Spa, Autostrade Padova-Venezia e Autovie Venete, dopo che il Passante entrerà in attività;
nel febbraio 2004 il Cipe ha approvato lo schema di finanziamento dell'opera e il Presidente dell'Anas Vincenzo Pozzi e i rappresentanti delle società concessionarie Venezia-Padova Spa, Autovie Venete Spa e Autostrade per l'Italia Spa, hanno sottoscritto gli atti aggiuntivi alla convenzione, necessari per la realizzazione del Passante, così come richiesto dall'Unione Europea; la concessione della gestione della nuova infrastruttura avrà inizio nel 2008;
in base agli atti aggiuntivi, l'Anas finanzierà direttamente la realizzazione del Passante autostradale di Mestre, accollandosi il mutuo che sottoscriverà con la Società Infrastrutture Spa (pari a 636 milioni di euro). La quota restante, pari a 113,4 milioni di euro, è stata già stanziata con la citata delibera del Cipe; secondo gli accordi stipulati l'Anas avrà in gestione le tratte autostradali relative alla Tangenziale di Mestre;
la restituzione del mutuo dovrà avvenire tramite le risorse derivanti da tutti i proventi relativi alle tratte autostradali della Tangenziale di Mestre attualmente gestiti dalle società concessionarie;
il quadro finanziario complessivo è, con tutta evidenza, quello di un'opera il cui costo è interamente a carico dello Stato, da coprire eventualmente attraverso i pedaggi autostradali -:
quale sia l'intesa raggiunta in ambito comunitario, sulla cui base il Governo è stato autorizzato ad adottare la procedura di affidamento diretto;
per quali ragioni il Governo abbia deciso di attribuire allo Stato l'intero onere economico e finanziario dell'opera infrastrutturale, visti anche gli orientamenti in sede di Commissione europea, favorendo inspiegabilmente il concessionario, la cui posizione monopolistica viene consolidata oltremisura.
(4-09248)
L'Unione europea ha chiesto di declassare i concessionari da concessionari di costruzione e gestione a concessionari di solo gestione (ovvero servizi).
Pertanto, la parte del costo di autofinanziamento sarà gestita, sempre attraverso l'utilizzo dei pedaggi, direttamente dall'Anas per tutta la fase di costruzione, ultimata la quale (2008), il prosieguo della gestione sarà curato dalle tre concessionarie che continueranno ad assicurare il pagamento del mutuo attraverso il pedaggio.
Lo Stato è quindi rimasto impegnato al solo contributo di 113,4 milioni di euro.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.