Allegato A
Seduta n. 454 del 21/4/2004

TESTO AGGIORNATO AL 22 APRILE 2004


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(A.C. 141 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti debbano essere attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;
dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 i pensionati dell'allora Ente poste italiane si videro ingiustamente esclusi da tali benefici;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per provvedere all'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.
9/141/1. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

La Camera,
premesso che:
la condizione esaminata per il personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in quiescenza è analoga a quella dei pensionati dell'allora Ente poste collocati a riposo dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per provvedere all'estensione dei benefici previsti dal testo unificato n. 141 e abbinati al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane, che abbia cessato il servizio nel periodo dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza diretto e di reversibilità.
9/141/2. Alfonso Gianni.

La Camera,
premesso che:
la copertura finanziaria adottata è frutto di un laborioso processo di mediazione fra maggioranza e opposizione parlamentare e rappresentanti del Governo, nonché la sola per il momento utilizzabile in fase di prima attuazione della legge;
ritenuto, tuttavia, fondamentale non gravare sulle risorse disponibili del Fondo per le politiche sociali;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di reperire diversamente


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per il 2005 gli otto milioni di euro a carico del Fondo per le politiche sociali, ovvero, ove impossibile, ad attivarsi per reintegrare in sede di legge finanziaria le dette risorse utilizzate.
9/141/3. Dario Galli.

La Camera,
premesso che:
i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti debbano essere attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;
dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 i pensionati dell'allora Ente poste italiane si videro ingiustamente esclusi da tali benefici;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per provvedere all'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.
9/141/4. Santori, Campa, Perrotta, Taglialatela, Maninetti, Anna Maria Leone, Emerenzio Barbieri, Mereu.

La Camera,
premesso che:
i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti debbano essere attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;
dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 i pensionati dell'allora ente poste italiane si videro ingiustamente esclusi da tali benefìci;
occorre porre rimedio ad una ingiusta sperequazione tra categorie di lavoratori;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per provvedere all'estensione dei benefìci specifici anche al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.
9/141/5.Trupia, Delbono.

La Camera,
premesso che:
è necessario sanare una situazione che ha creato nel tempo una sperequazione a scapito di molti lavoratori ferrovieri, a seguito di un'interpretazione normativa legata al computo degli aumenti contrattuali;
si costituisce un fondo specifico che servirà a garantire gli adeguamenti del trattamento di quiescenza di questi lavoratori;

impegna il Governo

a garantire il reperimento adeguato delle risorse al fine di corrispondere a questi lavoratori tutto ciò che è dovuto.
9/141/6.Cordoni, Innocenti, Trupia, Guerzoni, Gasperoni, Delbono, Squeglia, Lusetti, Bottino, Camo.


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La Camera,
premesso che:
i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti debbano essere attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;
i dipendenti dell'allora Ente Poste dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 si videro esclusi dai benefici;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per estendere anche al personale già dipendente dell'Ente Poste che sia cessato dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto di quiescenza l'estensione dei benefici.
9/141/7.Pezzella, Paolone.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 889 del 1971 legiferava in termini di fondo speciale autoferrotranvieri a cui i dipendenti delle ferrovie dovevano versare l'11,219 per cento mensili, potendo così usufruire di una maturazione annua della pensione, maggiorata del 2,5 per cento rispetto alle posizioni assicurative nell'assicurazione generale obbligatoria;
secondo le leggi vigenti precedentemente il 1994, al raggiungimento dei 35 anni, 6 mesi e 1 giorno di lavoro (anzianità massima) si poteva beneficiare del massimo importo pensionistico, ovvero della misura del 90 per cento della retribuzione pensionabile;
il decreto-legge n. 414 del 1996 ha soppresso tale fondo speciale, imponendo di continuare a versare la stessa percentuale dell'11,219 per cento mensile per tutto il 1999 e con decorrenza dall'anno 2000 la nuova aliquota del 8,89 per cento mensile da versare all'INPS e la maturazione del 2 per cento annuo dl pensione. Inoltre, tale decreto ha ridefinito l'importo complessivo dei trattamenti delle pensioni per i dipendenti assunti prima del 31 dicembre 1995 nei casi più favorevoli si raggiunge il 90 per cento della retribuzione pensionabile, con qualche anno in più di lavoro;
sono migliaia gli autoferrotranvieri, distribuiti su tutto il territorio nazionale, interessati dal provvedimento ex lege n. 889 del 1971;

impegna il Governo

ad adottare, previo attento ed approfondito riesame della materia, le opportune iniziative per concedere l'accredito, nella posizione individuale INPS, di un anno ogni quattro anni maturati nell'ex fondo speciale autoferrotranvieri, per beneficiare il conseguimento del solo diritto (e non della misura) alle pensioni di anzianità o di vecchiaia, fermo restando il decreto-legge n. 503 del 1992 per il solo personale viaggiante.
9/141/8.Airaghi.