La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili oggetto di cartolarizzazione, prevede il rimborso dei prezzi degli alloggi pagati in eccedenza per coloro che hanno già acquistato, ovvero il ricalcolo dei prezzi per gli alloggi ancora da acquistare, relativamente a coloro che hanno espresso volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001;
in realtà si tratta di una disposizione di legge vigente dal 2001 che fino ad oggi era rimasta senza applicazione, nonostante le organizzazioni sindacali avessero più volte in numerosi incontri avvertito per tempo il Governo della grave situazione derivante dall'aumento dei prezzi degli alloggi e dalla mancata applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001 e delle ricadute sul processo di cartolarizzazione che hanno portato alla sospensione dei rogiti;
nel luglio del 2003 la Camera ha approvato una mozione con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro a: applicare integralmente quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001; convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini entro il settembre del 2003; intervenire nei confronti degli enti privatizzati per concordare con le organizzazioni sindacali degli inquilini rinnovi contrattuali a canoni concordati e nelle eventuali dismissioni prezzi di vendita sostenibili e tutele per coloro che non potevano acquistare;
il Governo ad oggi non ha ottemperato ad alcuno degli impegni citati;
l'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede che il Governo emani decreti attuativi alle disposizioni del decreto-legge medesimo,
a valutare la possibilità di convocare gli enti privatizzati, in particolare la Cassa forense, la Cassa ragionieri e l'Inarcassa, per sostenere la necessità di concordare con le organizzazioni sindacali degli inquilini i rinnovi contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e nelle eventuali dismissioni prezzi vendita equi e forme di tutela per coloro impossibilitati all'acquisto.
9/4738/1.(Testo modificato nel corso della seduta).Giordano, Russo Spena, Vendola.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 26, comma 11-quater, prevede, con talune esclusioni, l'alienazione di una parte di alloggi militari che:
a) se ubicati all'esterno delle infrastrutture militari, sono occupati da personale in quiescenza e vedove con titolo scaduto;
b) se ubicati all'interno di infrastrutture militari, non debbono essere posti al loro diretto e funzionale servizio, nel senso che essi debbono essere tutti occupati da personale che presta servizio presso la struttura per la cui funzionalità gli alloggi sono stati costruiti, come previsto dal decreto del Ministro della difesa;
per gli alloggi ubicati fuori dalle infrastrutture militari la legge sopra citata non pone dubbi né limiti circa la loro individuazione o la loro collocazione nell'ambito del fabbricato in cui sono ubicati, con la sola esclusione di quelli classificati alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico stesso in servizio e quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
per gli alloggi ubicati nelle infrastrutture militari e posti a loro diretto e funzionale servizio, l'amministrazione della difesa deve attenersi a quanto già in passato ha disposto in merito a taluni comprensori abitativi che ha ritenuto non più interni alle infrastrutture, e quali ad esempio il comprensorio sito in Roma in via di Vallerano, numeri 95 e 101 -ltr. Prot. COMAER-QG/622/3657/P10 del 9 ottobre 2003 dell'Aeronautica militare-Centro Radio di Castel di Decima e risposta del Governo fornita nel corso della seduta 549 del 20 maggio 1999 alla interrogazione parlamentare del 12 febbraio 1998, n. atto 4/15559 concernente la ubicazione del Villaggio azzurro di Capodichino - Aeronautica militare;
la legge n. 537 del 1993, all'articolo 9, comma 7, nel salvaguardare una fascia sociale di occupanti - pensionati e vedove a basso reddito o nuclei familiari con portatori di handicap - che non potranno mai essere sfrattati dall'alloggio occupato, ha di fatto modificato lo spirito di funzionalità dell'alloggio alla struttura militare collegata prevista dalla norma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497;
la legge citata in premessa ha ulteriormente innovato il concetto legato all'articolo 5 della legge n. 497 del 1978, in quanto ha specificato in modo chiaro e netto che l'ubicazione dell'alloggio, all'interno o all'esterno della struttura militare, rappresenta la sola condizione per la sua alienabilità, limitando e circoscrivendo in tal modo la portata del predetto articolo 5;
a salvaguardia dell'efficienza dello strumento militare legata anche alla mobilità del personale, la citata legge ha previsto all'articolo 26, comma 11-sexies, la riassegnazione, su apposito capitolo del Ministero della difesa, della somma di venti milioni di euro per l'anno 2004 per provvedere alla spesa per i canoni di locazione di eguale numero di alloggi alienati;
non è ancora stato emanato il decreto ministeriale con cui vengono stabiliti i criteri per l'individuazione degli alloggi non alienabili in quanto ubicati all'interno delle infrastrutture ed operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio;
una difforme ed illegittima applicazione della norma legislativa darà sicuramente l'avvio ad un contenzioso amministrativo di enormi proporzioni, peraltro già preannunciato, nonché ad un possibile procedimento penale nei confronti dei diretti responsabili che omettono
di segnalare quelle unità abitative che per legge hanno i requisiti per la loro alienabilità,
a valutare la possibilità per gli alloggi ubicati all'esterno delle infrastrutture militari: a controllare che gli enti preposti allo loro individuazione operino in modo oggettivo, completo ed omogeneo, senza discrezionalità alcuna ai fini delle esclusioni;
a valutare la possibilità per gli alloggi ubicati all'interno delle strutture militari e posti al loro diretto e funzionale servizio: ad emanare entro quindici giorni il previsto decreto ministeriale contenente, in modo stringente, oggettivo e senza interpretazioni discrezionali, i criteri di funzionalità delle unità abitative escluse, tenendo conto che le stesse, per essere considerate alla stregua di infrastruttura, debbono essere tutte occupate da personale che presta servizio presso la medesima infrastruttura, preventivamente individuata;
a valutare la possibilità per tutti gli alloggi:
a) ad evitare che un illegittimo e difforme comportamento da parte degli enti preposti alla compilazione dell'elenco degli alloggi alienabili possa portare al contenzioso amministrativo sopra citato, al limite del blocco delle procedure della cartolarizzazione SCIP3 con danni, non solo per l'erario, ma anche, con rivalsa, nei confronti dell'amministrazione della difesa;
b) a mantenere intatta la validità della lettera m) della risoluzione n. 7-00261 approvata dall'Assemblea della Camera con un solo voto contrario nella seduta n. 350 del 31 luglio 2003, circa la sospensione delle azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'amministrazione della difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso degli alloggi di servizio almeno fino a quando non sarà completato il processo di vendita e rese certe e documentate a ciascun utente le motivazioni di esclusione dell'alloggio occupato dalla procedura della cartolarizzazione di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
c) ad attenersi alle indicazioni accolte dal Governo, nel corso della seduta n. 391 del 19 novembre 2003, contenute nell'ordine del giorno Gioacchino Alfano n. 9/4447/149, ai fini dell'esclusione dalla vendita di quegli alloggi occupati da personale militare per i quali sia passata in giudicato la procedura di recupero forzoso.
9/4738/3.(Testo modificato nel corso della seduta). Ascierto, Cosentino, Filippo Maria Drago, Buontempo.
La Camera,
in sede di esame del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione,
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riesaminare l'intera materia degli immobili di pregio, la cui definizione attuale ha prodotto contenziosi ed ingiustizie, ed a garantire che gli inquilini siano messi effettivamente in grado di acquistare, esercitando il diritto di prelazione, che è un diritto inalienabile, durante tutta la procedura di vendita degli immobili stessi;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di propria competenza affinché - dato che risulta da precise segnalazioni che gli enti proprietari e le società, che si occupano della vendita, non consentono in molti casi una adeguata informazione agli inquilini affinché possano esercitare i loro diritti in tempo utile - sia garantito dagli enti in questione, attraverso precise notificazioni ai soggetti interessati, il rispetto della legge, pena
l'annullamento della vendita, a tal fine anche sollecitando i notai affinché richiedano la documentazione attestante l'avvenuta informazione degli inquilini in tempo utile per l'esercizio del diritto di prelazione;
a valutare la possibilità di qualificare e precisare la definizione di «centro storico» per l'individuazione degli immobili di pregio, stabilendo che siano esclusi da tale qualificazione tutti quelli che necessitano di ristrutturazioni, nonché indicando come criterio di identificazione il superamento del 70 per cento del valore medio di mercato;
a valutare la possibilità e l'opportunità di adottare anche ulteriori iniziative normative, affinché, in tutti i casi sopra indicati, il prezzo di vendita venga definito secondo le valutazioni del 2001 ed a garantire che, nei casi rientranti nelle norme vigenti, il prezzo di vendita sia quello definito con le valutazioni del 2001.
9/4738/4.(Testo modificato nel corso della seduta).Grandi, Benvenuto, Cennamo, Fluvi, Tolotti, Galeazzi, Nannicini, Coluccini, Battaglia, Pisa, Tocci, Lucidi, Bellini, Melandri.
La Camera,
premesso che:
la legge 104 del 1996 ha disposto la dismissione degli immobili di proprietà degli enti pubblici ai locatari;
il termine per operare la dismissione era previsto in un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge;
innumerevoli ritardi verificatisi nell'attuazione della norma, per intervenute modifiche della legge stessa e per colpevoli lungaggini burocratiche degli Enti obbligati alla dismissione;
le aspettative degli inquilini si sono involontariamente differite negli anni, cosa che per molti ha determinato, per sopraggiunti limiti di età, la impossibilità di ottenere un mutuo bancario;
il valore degli immobili, oggetto delle vendite è lievitato a dismisura in modo particolare nel periodo successivo al 2001, termine ultimo previsto dalla Legge 104;
molti enti previdenziali, già pubblici, nel frattempo sono stati privatizzati;
gli enti venditori hanno posto in essere, soprattutto in riferimento alle cartolarizzazioni riferite a Scip2, atteggiamenti vessatori nei confronti degli inquilini,
a valutare la possibilità di prendere in considerazione l'ipotesi di applicare ai conduttori degli immobili che hanno esercitato il diritto di opzione entro il 31 ottobre 2001, anche con manifestazione unilaterale di intenti, le condizioni ed i benefici previsti dalla legge n. 104 del 1996 e sue successive modificazioni;
a valutare la possibilità che tali condizioni e benefici siano anche riconosciuti a tutti coloro che non hanno esercitato il diritto di opzione, essendo stati sollecitati a ciò dall'Ente venditore ma con l'individuazione di un prezzo di vendita riferito al valore di mercato attuale e quindi enormemente superiore a quanto valutato alla data ultima del 31 ottobre 2001;
a valutare la possibilità di garantire comunque agli inquilini, non più nella condizione di accedere all'erogazione di un mutuo bancario, l'acquisto almeno dell'usufrutto dell'immobile da loro occupato consentendo la cessione della nuda proprietà;
a valutare la possibilità di riconoscere agli inquilini degli enti privatizzati dopo il 1996 fino alla data della privatizzazione degli stessi i diritti e le condizioni di acquisto previsti dalla legge 104;
a valutare la possibilità di riconoscere valido il diritto di opzione di quegli inquilini che hanno manifestato in modo collettivo, con unica comunicazione, depositata
direttamente presso gli uffici dell'ente venditore e regolarmente protocollata, la loro volontà di acquisto;
a valutare la possibilità di facilitare, con apposito provvedimento, l'accensione di un mutuo bancario a tutti coloro che tra l'ottobre 2001 ed oggi avessero superato il limite di età previsto dalle banche per l'erogazione di un mutuo;
a valutare la possibilità di disporre che alla valutazione degli immobili così detti di «pregio» concorrano tutte le condizioni previste dalla legge 392 del 1978 e non soltanto la loro collocazione nel cosidetto «centro storico»;
a valutare la possibilità di garantire agli inquilini degli immobili di pregio le stesse condizioni e benefici previsti dalla legge 104 del 1996 considerando che il valore degli immobili di pregio costituisce di per sé una adeguata differenziazione rispetto agli altri.
9/4738/5. (Ulteriore formulazione) Buontempo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 26, comma 11-quater, prevede, con talune esclusioni, l'alienazione di parte degli alloggi della difesa dati in concessione ai dipendenti, senza fissarne il numero;
assegnatari di tali alloggi risultano, in numero significativo e meritevole di attenzione, nuclei familiari con reddito medio-basso, in virtù del quale hanno garantita dall'articolo 9, comma 7, della legge n. 597 del 1993 il diritto ad un rapporto di concessione a tempo indeterminato;
l'eventuale inclusione di tali alloggi nell'elenco di quelli da cartolarizzare comporterebbe per queste famiglie il brusco passaggio dalla garanzia di continuità nella conduzione dell'alloggio alla quasi automatica certezza di esserne sfrattati dai terzi acquirenti,
a valutare la possibilità di mantenere intatta la validità della lettera m) della risoluzione n. 7-00261 approvata dall'Assemblea della Camera con un solo voto contrario nella seduta n. 350 del 31 luglio 2003, riguardante la sospensione delle azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'amministrazione della difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso degli alloggi;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a consentire l'esclusione dal procedimento di cartolarizzazione degli alloggi i cui conduttori non siano nella possibilità economica di esercitare il diritto di opzione, includendovi al loro posto altri alloggi i conduttori dei quali siano invece in grado di esercitare il diritto di opzione, anche formalizzando in maniera inequivocabile, trasparente ed obbiettiva i criteri che stabiliscono, per gli alloggi ubicati all'interno delle strutture militari, la condizione per ritenerli al loro diretto e funzionale servizio.
9/4738/6.(Testo modificato nel corso della seduta).Pisa, Innocenti, Minniti, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Rotundo, Lucidi, Lumia.
La Camera,
premesso che:
gli inquilini dell'INPDAI di Genova, via Cancelliere e via Ausonia, stanno per realizzare, dopo anni di attesa, l'acquisto degli appartamenti da loro condotti, nel quadro dei provvedimenti di cessione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici ed a seguito della volontà manifestata entro il 31 ottobre 2001;
il prezzo di vendita degli appartamenti è determinato in base al valore di mercato dell'ottobre 2001, diminuito del 30 per cento a favore dei conduttori;
l'Agenzia del territorio di Genova avrebbe segnalato ai competenti organi che gli immobili in questione sarebbero suscettibili di essere classificati come immobili di pregio in quanto ubicati in zona soggetta a vincolo paesaggistico;
la classificazione degli appartamenti come immobili di pregio potrebbe avere come conseguenza la perdita di tutte le agevolazioni previste a favore degli inquilini;
centinaia di famiglie verrebbero private della possibilità di acquistare l'appartamento da loro condotto;
anche il Comune di Genova ai fini della determinazione dei canoni di locazione applicati dall'INPDAI, fin dal 1979, ha provveduto a classificare come periferica la zona in cui sono ubicati gli immobili di via Cancelliere e via Ausonia,
al fine di evitare agli inquilini degli appartamenti degli enti pubblici, le negative conseguenze derivanti dalla classificazione di pregio degli immobili da loro condotti, che metterebbero in gravi difficoltà economiche centinaia di famiglie, a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad evitare l'applicazione di tale classificazione alle unità immobiliari, i cui conduttori avevano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, in quanto i criteri per individuare come di pregio gli immobili vincolati paesaggisticamente sono stati determinati solo dopo la manifestazione della volontà di acquisto degli inquilini, per cui occorre applicare la normativa esistente al momento della predetta manifestazione di volontà.
9/4738/7.(Testo modificato nel corso della seduta).Bornacin.
La Camera,
nell'ambito del procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, a valutare la possibilità di escludere qualsiasi deroga o privilegio per i conduttori nei casi di vendita degli immobili situati nei centri storici.
9/4738/8.(Testo modificato nel corso della seduta).Guido Giuseppe Rossi.
La Camera,
nell'ambito del procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, a valutare la possibilità di escludere qualsiasi deroga o privilegio per i conduttori nei casi di vendita degli immobili di pregio.
9/4738/9.(Testo modificato nel corso della seduta).Gibelli.
La Camera,
premesso che:
è necessario assicurare il medesimo trattamento dei cittadini che si trovano in situazioni identiche, così come dispone l'articolo 3 della Costituzione,
a considerare l'opportunità di adottare gli stessi criteri per la determinazione del prezzo di vendita degli immobili destinati ad uso residenziale a tutti i conduttori aventi diritto, in base ai requisiti determinati nell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, a prescindere dalla manifestazione di volontà di acquisto espresso mediante spedizione di raccomandata entro la data del 31 ottobre 2001.
9/4738/10. Dario Galli.
La Camera,
considerato il privilegio accordato ai conduttori beneficiari del provvedimento in esame,
a valutare la possibilità, nelle future dismissioni, a riconoscere ai conduttori acquirenti un prezzo di vendita degli immobili residenziali calcolato sui valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati in base all'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, calcolato fino all'offerta in opzione.
9/4738/11.(Testo modificato nel corso della seduta).Vascon.
La Camera,
considerato che con questo provvedimento si privilegiano alcune categorie di conduttori che erano stati preventivamente informate sulle future variazioni di legge;
a valutare la possibilità di adottare tutte le opportune iniziative volte ad informare preventivamente tutti i conduttori sulle future agevolazioni di legge al fine di non creare discriminazioni.
9/4738/12. (Testo modificato nel corso della seduta).Bricolo.
La Camera,
a valutare la possibilità di attenersi, nelle prossime dismissioni ai valori di mercato senza alcuna deroga che possa compromettere le entrate previste dalla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
9/4738/13. (Testo modificato nel corso della seduta).Ercole.
La Camera,
a valutare la possibilità di non considerare ulteriori categorie di acquirenti su base territoriale a cui rinoscere privilegi o benefici.
9/4738/14.(Testo modificato nel corso della seduta).Guido Dussin.
La Camera,
nelle dismissioni di immobili ad uso residenziale, a valutare la possibilità di impedire il riconoscimento dei diritti di acquisto ai soggetti occupanti abusivamente gli immobili medesimi.
9/4738/15.(Testo modificato nel corso della seduta).Parolo.
La Camera,
nell'individuazione degli ulteriori immobili da dismettere per il conseguimento delle entrate occorrenti a copertura del provvedimento in esame, a valutare la possibilità di escludere gli immobili di pregio o ricadenti nei centri storici.
9/4738/16.(Testo modificato nel corso della seduta).Luciano Dussin.
La Camera,
a valutare la possibilità di dare autonomia agli enti previdenziali privatizzati nella procedura di dismissione del proprio patrimonio immobiliare.
9/4738/17.(Testo modificato nel corso della seduta).Sergio Rossi.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle aree caratterizzate da un alto indice di densità abitativa.
9/4738/18. Abbondanzieri.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle grandi aree urbane.
9/4738/19. Adduce.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle aree urbane di piccole e medie dimensioni.
9/4738/20. Agostini.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle aree urbane dove più alto è il dato percentuale relativo alle domande di alloggi pubblici.
9/4738/21. Albonetti.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità
di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle aree e dei comuni limitrofi ai grandi centri urbani.
9/4738/22. Angioni.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città dell'Aquila.
9/4738/23.(Testo modificato nel corso della seduta).Battaglia.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché,
nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Potenza.
9/4738/24.(Testo modificato nel corso della seduta).Bellini.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Napoli.
9/4738/25.(Testo modificato nel corso della seduta).Bettini.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Bologna.
9/4738/26.(Testo modificato nel corso della seduta).Bielli.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Trieste.
9/4738/27.(Testo modificato nel corso della seduta).Bonito.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Roma.
9/4738/28.(Testo modificato nel corso della seduta).Borrelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione,
producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Genova.
9/4738/29.(Testo modificato nel corso della seduta).Calzolaio.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Milano.
9/4738/30.(Testo modificato nel corso della seduta).Carboni.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del
raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Ancona.
9/4738/31.(Testo modificato nel corso della seduta).Chianale.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Campobasso.
9/4738/32.(Testo modificato nel corso della seduta).Cialente.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio
dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Torino.
9/4738/33.(Testo modificato nel corso della seduta).Crisci.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Bari.
9/4738/34.(Testo modificato nel corso della seduta).D'Antona.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni
comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Cagliari.
9/4738/35.(Testo modificato nel corso della seduta).Duca.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Palermo.
9/4738/36.(Testo modificato nel corso della seduta).Folena.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Firenze.
9/4738/37.(Testo modificato nel corso della seduta).Franci.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel
breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Trento.
9/4738/38.(Testo modificato nel corso della seduta).Fumagalli.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Perugia.
9/4738/39.(Testo modificato nel corso della seduta).Gasperoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Aosta.
9/4738/40.(Testo modificato nel corso della seduta).Giacco.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Venezia.
9/4738/41.(Testo modificato nel corso della seduta).Giulietti.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Piemonte.
9/4738/42.(Testo modificato nel corso della seduta).Grignaffini.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Bolzano.
9/4738/43.(Testo modificato nel corso della seduta).Grillini.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà
dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Valle d'Aosta.
9/4738/44.(Testo modificato nel corso della seduta).Guerzoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Lombardia.
9/4738/45.(Testo modificato nel corso della seduta).Innocenti.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Trentino-Alto Adige.
9/4738/46.(Testo modificato nel corso della seduta).Labate.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Veneto.
9/4738/47.(Testo modificato nel corso della seduta).Leoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
9/4738/48.(Testo modificato nel corso della seduta).Lolli.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione,
producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Liguria.
9/4738/49.(Testo modificato nel corso della seduta).Lucidi.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Emilia-Romagna.
9/4738/50.(Testo modificato nel corso della seduta).Lulli.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate
negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Toscana.
9/4738/51.(Testo modificato nel corso della seduta).Raffaella Mariani.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Umbria.
9/4738/52.(Testo modificato nel corso della seduta).Mariotti.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato
nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Marche.
9/4738/53.(Testo modificato nel corso della seduta).Martella.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Lazio.
9/4738/54.(Testo modificato nel corso della seduta).Maurandi.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione
del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Abruzzi.
9/4738/55.(Testo modificato nel corso della seduta).Mazzarello.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Molise.
9/4738/56.(Testo modificato nel corso della seduta).Melandri.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Campania.
9/4738/57.(Testo modificato nel corso della seduta).Motta.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel
breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Puglia.
9/4738/58.(Testo modificato nel corso della seduta).Nieddu.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Basilicata.
9/4738/59.(Testo modificato nel corso della seduta).Nigra.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al
contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Calabria.
9/4738/60.(Testo modificato nel corso della seduta).Olivieri.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Sicilia.
9/4738/61.(Testo modificato nel corso della seduta).Panattoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente
pagato per le vendite già concluse - e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile - sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,
ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Sardegna.
9/4738/62.(Testo modificato nel corso della seduta).Pennacchi.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo 1 avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,
al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo esercizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.
9/4738/63.(Testo modificato nel corso della seduta).Preda.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo 1 avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,
al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo esercizio
finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.
9/4738/64.(Testo modificato nel corso della seduta).Raffaldini.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo 1 avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,
al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo esercizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.
9/4738/65.(Testo modificato nel corso della seduta).Rava.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo 1 avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,
al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo esercizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.
9/4738/66.(Testo modificato nel corso della seduta).Rognoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla
casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo i avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,
al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo esercizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.
9/4738/67.(Testo modificato nel corso della seduta).Rossiello.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Piemonte.
9/4738/68.(Testo modificato nel corso della seduta).Ruzzante.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Valle d'Aosta.
9/4738/69.(Testo modificato nel corso della seduta).Sandri.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all' adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Lombardia.
9/4738/70.(Testo modificato nel corso della seduta).Sasso.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo
alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Trentino-Alto Adige.
9/4738/71.(Testo modificato nel corso della seduta).Sedioli.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Veneto.
9/4738/72.(Testo modificato nel corso della seduta).Siniscalchi.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
9/4738/73.(Testo modificato nel corso della seduta).Susini.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente
dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Liguria.
9/4738/74.(Testo modificato nel corso della seduta).Tidei.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Emilia-Romagna.
9/4738/75.(Testo modificato nel corso della seduta).Tocci.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate
negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Toscana.
9/4738/76.(Testo modificato nel corso della seduta).Vigni.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Umbria.
9/4738/77.(Testo modificato nel corso della seduta).Zanotti.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato
il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Marche.
9/4738/78.(Testo modificato nel corso della seduta).Zunino.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Lazio.
9/4738/79.(Testo modificato nel corso della seduta).Bogi.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Abruzzi.
9/4738/80.(Testo modificato nel corso della seduta).Capitelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Molise.
9/4738/81.(Testo modificato nel corso della seduta).Cordoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Campania.
9/4738/82.(Testo modificato nel corso della seduta).Alberta De Simone.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Puglia.
9/4738/83.(Testo modificato nel corso della seduta).Gambini.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Basilicata.
9/4738/84.(Testo modificato nel corso della seduta).Magnolfi.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda
mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Calabria.
9/4738/85.(Testo modificato nel corso della seduta).Marone.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Sicilia.
9/4738/86.(Testo modificato nel corso della seduta).Pinotti.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;
sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;
l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,
ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Sardegna.
9/4738/87.(Testo modificato nel corso della seduta).Rugghia.
La Camera,
in sede di esame del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione,
a valutare la possibilità di adoperarsi affinché agli inquilini delle grandi proprietà immobiliari vengano applicati contratti di affitto a canone concordato.
9/4738/88.(Testo modificato nel corso della seduta).Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
La Camera,
in sede di esame del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione,
a valutare la possibilità di adoperarsi affinché agli inquilini degli enti pubblici, privatizzati dopo la approvazione della legge sulla vendita degli immobili pubblici, vengano riservate condizioni di vendita e di tutela analoghe a quelle previste in materia di dismissione dalle leggi vigenti.
9/4738/89.(Testo modificato nel corso della seduta).Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.
La Camera,
visto che in questi ultimi due anni la cartolarizzazione dei patrimoni dei grandi enti pubblici (INPDAP, INPS, INPDAI, INAIL ecc.) e le alienazioni immobiliari di grandi compagnie assicurative, quali ad esempio INA, Fondiaria, Generali e gli Istituti di Credito hanno portato ad una pesante contrazione di offerte alloggiative in affitto e al venir meno di risorse significative per categorie di cittadini con redditi medio-bassi;
vista la scomparsa di ogni e qualsiasi finanziamento per l'edilizia sociale e che anche in prospettiva, il problema alloggiativo rimane fra quelli più gravi del nostro Paese rispetto a quelli europei,
a confermare il finanziamento di almeno 120 milioni di euro aggiuntivi per incrementare l'importo del fondo nazionale per il contributo a sostegno della locazione.
9/4738/90. Rizzo, Pistone.
La Camera,
a valutare la possibilità di adottare iniziative idonee ad eliminare le disparità di trattamento che penalizzano gli inquilini dei cosiddetti «immobili di pregio» rivedendo i criteri di definizione del «pregio» che non può essere unicamente quello del «centro storico» (zone omogenee di tipo A), come anche sostenuto dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione sesta - in data 7 febbraio 2003 -, in quanto, l'ubicazione dell'immobile è solo uno dei fattori che concorre alla formazione del prezzo finale e quindi per ogni immobile si dovranno indicare espressamente tutti gli elementi di fatto e di diritto che determinano la qualificazione di pregio.
9/4738/91.(Testo modificato nel corso della seduta).Pistone, Maura Cossutta.
La Camera,
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di propria competenza affinché - dato che risulta da precise segnalazioni che enti proprietari e le società,
che si occupano della vendita, non consentono in molti casi una adeguata informazione agli inquilini affinché possano esercitare i loro diritti in tempo utile - sia garantito dagli enti in questione, attraverso precise notificazioni ai soggetti interessati, il rispetto della legge, pena l'annullamento della vendita, a tal fine anche sollecitando i notai affinché richiedano la documentazione attestante l'avvenuta informazione agli inquilini in tempo utile per l'esercizio del diritto di prelazione.
9/4738/92. (Testo modificato nel corso della seduta).Cennamo.
La Camera,
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riesaminare l'intera materia degli immobili di pregio, la cui definizione attuale ha prodotto contenziosi e ingiustizie, ed a garantire che gli inquilini siano messi effettivamente in grado di acquistare, esercitando il diritto di prelazione, che è undiritto inalienabile, durante tutta la procedura di vendita degli immobili stessi.
9/4738/93. (Testo modificato nel corso della seduta).Benvenuto.
La Camera,
premesso che:
l'analisi dei primi dati relativi alle operazioni di cartolarizzazione degli immobili pubblici, meglio note come «SCIP 1» e «SCIP 2» desta vive preoccupazione per gli equilibri dei conti pubblici, tenuto conto dei vistosi divari che si sono registrati tra le attese e le realizzazioni;
in particolare, l'operazione SCIP 1 riguarda 27.250 unità immobiliari ad uso residenziale - equivalenti ad una città di 100 mila abitanti - e 262 immobili ad uso commerciale, per un importo complessivo di 3.830 milioni di euro. SCIP ha corrisposto agli enti cedenti il ricavo al netto delle spese di due emissioni di titoli, rispettivamente di 1.000 e 1.300 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 2.300 milioni di euro, circa 4.500 miliardi di vecchie lire. Nel 2002 gli incassi delle rivendite degli immobili sul mercato da parte di SCIP 1 ammontano a 2.365 milioni di euro; nei primi nove mesi del 2003 a 280 milioni di euro, pari ad un ammontare complessivo di 2.645 milioni di euro, mentre un consistente numero di immobili, per un valore di 1.185 milioni di euro, risultano non venduti, non avendo trovato acquirenti né sul mercato dei conduttori, né sul mercato immobiliare;
ben più allarmanti risultano i dati relativi a SCIP 2 che, avviata nel 2002, riguarda 53.241 unità immobiliari ad uso residenziale e di 9.639 unità immobiliari ad uso commerciale, per un valore lordo complessivo di 7.790 milioni di euro. A fronte della cessione degli immobili, SCIP 2 ha corrisposto ai soggetti cedenti (quindi agli enti previdenziali e allo Stato) il ricavo, al netto delle spese, di cinque emissioni di titoli, per un ammontare complessivo di 6.637 milioni di euro, mentre a fine del 2003, si sono registrate vendite pari a soli 564 milioni di euro;
il decreto-legge in esame, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, intervenendo per l'ennesima volta nel breve volgere di tempo sulla materia, non risolve tutti i problemi d'incertezza e confusione normativa che mette in oggettiva difficoltà gli utenti;
le stesse disposizioni del decreto-legge, come evidenziato anche nel parere espresso dalla Commissione bilancio, hanno effetti finanziari, in ragione dei rimborsi dovuti per il maggior prezzo pagato per le vendite già concluse e per i nuovi contratti stimabili in circa mille milioni di euro, con proventi ipotetici derivanti da nuove dismissioni di immobili;
a presentare semestralmente, alle Commissioni Bilancio e Finanze, una relazione
particolareggiata concernente l'andamento delle vendite degli immobili pubblici oggetto delle operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2, nonché relativamente agli effetti finanziari che si determineranno sugli equilibri dei conti pubblici.
9/4738/94. (Testo modificato nel corso della seduta).Nannicini.
La Camera,
a valutare l'opportunità di adottare anche ulteriori iniziative normative, affinché il prezzo di vendita venga definito secondo le valutazioni del 2001 ed a garantire che, nei casi rientranti nelle norme vigenti, il prezzo di vendita sia quello definito con le valutazioni del 2001.
9/4738/95. Fluvi.
La Camera,
a valutare la possibilità di qualificare e precisare la definizione di «centro storico» per l'individuazione degli immobili di pregio, stabilendo che siano esclusi da tale qualificazione tutti quelli che necessitano di ristrutturazioni, nonché indicando come criterio di identificazione il superamento del 70 per cento del valore medio di mercato.
9/4738/96. (Testo modificato nel corso della seduta).Tolotti.
La Camera,
premesso che la legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 26, comma 11-quater, prevede, con talune esclusioni, l'alienazione di una parte di alloggi militari che:
ubicati all'esterno delle infrastrutture militari, sono occupati da personale in quiescenza e vedove con titolo scaduto;
se ubicati all'interno di infrastrutture militari, non debbono essere posti alloro diretto e funzionale servizio, nel senso che essi debbono essere tutti occupati da personale che presta servizio presso quella struttura per la cui funzionalità gli alloggi sono stati costruiti, come previsto dal decreto del Ministero della difesa;
considerato che, per gli alloggi ubicati fuori delle infrastrutture militari, la legge sopra citata non pone dubbi e né limiti circa la loro individuazione o la loro collocazione nell'ambito del fabbricato in cui sono ubicati, con la sola esclusione di quelli classificati alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio e quelli di cui alle lettere a), b) e e) dell'articolo 26, comma 11-quater, legge 326/03;
preso atto che, per gli alloggi ubicati nelle infrastrutture militari e posti al loro diretto e funzionale servizio, l'Amministrazione Difesa deve attenersi a quanto già in passato ha disposto in merito a taluni comprensori abitativi che ha ritenuto non più interni alle infrastrutture, e quali ad esempio il comprensorio sito in Roma alla via di Valleranno, n. 95 e 101 - ltr. Prot. COMAER-QG/622/3657/P1 del 9 ottobre 2003 dell'Aeronautica militare-Centro Radio di Castel di Decima e risposta del Governo fornita nel corso della seduta 0549 del 20 maggio 1999 alla interrogazione parlamentare del 12 febbraio 1998, n. atto 4/15559 concernente la ubicazione del Villaggio Azzurro di Capodichino - Aeronautica militare;
preso atto altresì che la legge 537/93, articolo 9, comma 7, a salvaguardia di una fascia sociale di occupanti - pensionati e vedove a basso reddito o nuclei familiari con portatori di handicap - che non potranno mai essere sfrattati dall'alloggio occupato, ha di fatto, nella sostanza, modificato lo spirito di funzionalità dell'alloggio
alla struttura militare collegata, previsto dalla norma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497;
considerato che la legge citata in premessa ha ulteriormente innovato il concetto legato all'articolo 5 della legge 497/78, laddove viene specificato in modo chiaro e netto che l'ubicazione dell'alloggio, all'esterno o all'interno della struttura militare, è la sola condizione della sua alienabilità, limitando e circoscrivendo in tal modo la portata del predetto articolo 5, legge 497/78;
ritenuto che, a salvaguardia dell'efficienza dello strumento militare legata, anche, alla mobilità del personale, la legge citata in premessa ha previsto all'articolo 26, comma 11-sexies, la riassegnazione, su apposito capitolo del Ministero della difesa, della somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 per provvedere alla spesa per i canoni di locazione di eguale numero di alloggi alienati;
visto che ancora non è stato emanato il decreto ministeriale con cui vengono stabiliti i criteri per la individuazione degli alloggi non alienabili, in quanto ubicati all'interno delle infrastrutture ed operativamente posti alloro diretto e funzionale servizio;
tenuto conto che una difforme ed illegittima applicazione della nonna legislativa darà sicuramente l'avvio ad un contenzioso amministrativo di enormi proporzioni, peraltro già preannunciato, nonché ad un possibile procedimento penale nei confronti dei diretti responsabili che omettono di segnalare quelle unità abitative che per legge hanno i requisiti per la loro alienabilità;
a) per gli alloggi ubicati all'esterno delle infrastrutture militari:
a valutare la possibilità di controllare che gli Enti preposti alla loro individuazione operino in modo oggettivo, completo ed omogeneo, senza discrezionalità alcuna ai fini delle loro esclusioni, nel senso che gli stessi, per essere, al limite, considerati alla stregua di infrastruttura militare, e quindi non alienabili, devono essere occupati esclusivamente da personale che presta servizio presso la medesima infrastruttura, preventivamente individuata;
b) per gli alloggi ubicati all'interno delle strutture militari e posti alloro diretto e funzionale servizio:
a valutare la possibilità di emanare con tempestività il previsto decreto ministeriale contenente, in modo stringente, oggettivo e senza interpretazioni discrezionali, i criteri di funzionalità delle unità abitative escluse, tenendo conto che le stesse, per non essere alienate, debbono essere tutte occupare da personale che presta servizio presso la medesima infrastruttura, preventivamente individuata;
c) per tutti gli alloggi:
a valutare la possibilità di evitare che un illegittimo e difforme comportamento da parte degli enti preposti alla compilazione dell'elenco degli alloggi alienabili possa portare ad un contenzioso amministrativo sopra citato, al limite del blocco delle procedure della cartolarizzazione SCIP3 con danni, non solo per l'erario ma anche, con rivalsa, nei confronti dell'Amministrazione difesa;
a valutare la possibilità di mantenere intatta la validità della lettera m) della risoluzione 7-00261 approvata dall'aula con un solo voto contrario nella seduta 350 del 31 luglio 2003, circa la sospensione delle azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'Amministrazione difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso degli alloggi di servizio almeno fino a quando non sarà completato il processo di tutta la cartolarizzazione in atto e rese certe e documentate a ciascun utente le motivazioni di esclusione dell'alloggio occupato dalla procedura di alienazione di cui alla legge citata in premessa;
a valutare la possibilità di rispettare il contenuto dell'ordine del giorno
9/4447/149, Gioacchino Alfano, accolto dal Governo nella seduta n. 391 del 19 novembre 2003, ai fini della esclusione dalla vendita di quegli alloggi occupati da soggetti per i quali, alla data della approvazione della legge citata in premessa, sia passata in giudicato la sentenza relativa alla procedura di recupero forzoso.
9/4738/97. (Testo modificato nel corso della seduta).Coronella.
La Camera,
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché non siano applicati sconti per gli immobili di pregio, anche se necessitano di interventi di manutenzione.
9/4738/98. (Testo modificato nel corso della seduta).Polledri.
La Camera,
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative dirette a consentire agli enti locali di acquistare le unità abitative per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione.
9/4738/99. (Testo modificato nel corso della seduta).Bianchi Clerici.
La Camera,
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative dirette a consentire il riconoscimento del prezzo di mercato dell'ottobre 2001, rivalutato applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali rilevato dall'ISTAT, per il periodo di tempo intercorrente fino al momento dell'offerta in opzione, solo per i conduttori con un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a 25.000 euro.
9/4738/100. (Testo modificato nel corso della seduta).Ballaman, Rizzi.
La Camera,
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a non consentire l'applicazione, per le unità abitative di criteri di prezzo diversi nell'ambito dello stesso stabile.
9/4738/101. (Testo modificato nel corso della seduta).Cè.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 41 del 2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione;
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto legge 351 del 2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di riconoscere, in particolare, al comune di Roma la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli
inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/102. (Testo modificato nel corso della seduta).Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41 del 2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;
il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410 del 2001, sono «comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani»;
tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;
i prezzi di mercato per tali immobili si aggirano su 3.800 euro a metro quadro, che moltiplicati per la superficie di ciascun appartamento e sommando le parti condominiali, rende impossibile per gli inquilini esercitare il diritto di opzione;
il problema, in realtà, sarebbe risolvibile come risulta dal combinato disposto del comma 1 e comma 13 dell'articolo 3 della legge 410 del 2001;
il comma 1 dell'articolo 3 dispone che i «beni immobili individuati (..) possono essere trasferiti (...) con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze» alle Società di cartolarizzazione immobili Pubblici;
il comma 13 del medesimo articolo, relativo all'individuazione degli immobili di pregio, da un lato dispone che «si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici», ma dall'altro lato reca una possibilità di deroga alla normativa generale disponendo che i decreti ministeriali di cui al comma 1, possano, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio, individuare degli immobili di pregio che, pur situati nel centro storico, non devono essere considerati tali;
dal combinato disposto delle norme risulta quindi che è possibile attraverso il potere di decretazione del Ministro dell'economia e delle finanze affrontare in modo più selettivo e soggettivo il nodo della vendita degli immobili di pregio;
a valutare la possibilità di interpretare la norma derivante dal combinato disposto dei comma i e dei comma 13 dell'articolo 3 della legge 410 del 2001 nella maniera più favorevole per gli inquilini.
9/4738/103. (Testo modificato nel corso della seduta).Lettieri, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il decreto risponde all'esigenza di non creare disparità di trattamento tra gli inquilini che hanno partecipato alla prima cartolarizzazione (SCIP 1) e quelli che stanno partecipando alla seconda (SCIP 2) in quanto negli ultimi due anni i prezzi di acquisto delle case hanno subito aumenti dell'ordine del 40 per cento;
per tali motivi nella legge finanziaria 2004 è stata inserita una disposizione che riconosce agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli
del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;
il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio;
l'articolo 3, comma 13, della legge 410 del 2001, ha, infatti, individuato particolari criteri per l'individuazione e la successiva vendita degli immobili di proprietà degli Enti previdenziali cosiddetti di pregio stabilendo che debbano intendersi come tali quelli ubicati nei centri storici e quelli individuati dall'Osservatorio sul patrimonio degli Enti pubblici, di concerto con le Agenzie per il territorio;
tali immobili sono offerti agli inquilini a prezzo pieno senza lo sconto del 30 per cento e senza l'ulteriore agevolazione del 15 per cento prevista in caso di acquisto collettivo dello stabile da parte degli inquilini che vi abitano;
il criterio, stabilito all'articolo 3, comma 13 della legge 410 del 2001, che considera «comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani» si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;
i prezzi di mercato per tali immobili si aggirano su 3.800 euro a metro quadro, che moltiplicati per la superficie di ciascun appartamento e sommando le parti condominiali, rende impossibile per gli inquilini esercitare il diritto di opzione;
le famiglie che abitano in tali immobili considerano la norma profondamente ingiusta la norma perché basata esclusivamente sul criterio dell'ubicazione nei centri storici senza considerare altri aspetti importanti quali le condizioni reddituali e sociali degli inquilini;
oltre a confutare la validità del criterio suddetto, tali cittadini rilevano una disparità di trattamento con la prima cartolarizzazione in cui gli edifici di pregio sono stati solo 18 non perché ce ne fossero pochi con i requisiti necessari, ma perché nel frattempo, erano stati venduti per le vie normali, ottenendo quindi lo sconto del 30 per cento o addirittura del 45 per cento;
tali immobili rimasti invenduti, a causa dell'elevato prezzo da coloro che vi hanno abitato per anni, giungono, infine, all'asta dove, essendo ormai preclusa ogni possibilità di prelazione da parte dei conduttori, le agenzie immobiliari riusciranno ad aggiudicarsele con corposi sconti grazie al meccanismo stesso dell'asta che prevede riduzioni crescenti e progressive ogni volta che nessuno si presenta per disputarla;
a valutare la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti che permettano di affiancare al criterio dell'ubicazione anche quelli reddituali e sociali dei cittadini che occupano i suddetti immobili.
9/4738/104. (Testo modificato nel corso della seduta).Mosella, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;
ad oggi l'impegno non è stato attuato;
a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.
9/4738/105. (Testo modificato nel corso della seduta).Santagata, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351 del 2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere ai comuni la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poter porre tali immobili al servizio dei cittadini e di utilizzarli per il bene della collettività ed in particolare per la risoluzione di situazioni difficili che coinvolgano famiglie bisognose, anziani, e cittadini che si trovino in difficili condizioni sociali ed economiche.
9/4738/106. (Testo modificato nel corso della seduta).Stradiotto, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41 del 2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;
il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410 del 2001, sono «comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani»;
tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;
a valutare la possibilità di promuovere l'adozione di un intervento legislativo che stenda ai conduttori degli immobili di pregio le riduzioni contemplate per il restante patrimonio abitativo.
9/4738/107. (Testo modificato nel corso della seduta).Iannuzzi, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni sulla vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione;
il disegno di legge non risolve il problema connesso agli immobili degli enti previdenziali privatizzati;
a valutare la possibilità di intraprendere ogni utile iniziativa affinché si giunga alla definizione di criteri di vendita che favoriscano ed incentivino l'acquisto degli immobili degli enti pubblici privatizzati da parte dei conduttori degli immobili stessi.
9/4738/108. (Testo modificato nel corso della seduta).Delbono, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge
n. 41 del 2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;
il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410 del 2001, considera tali «gli immobili situati nei centri storici urbani»;
tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;
nella maggior parte dei casi tali immobili rimasti invenduti, a causa dell'elevato prezzo da coloro che vi hanno abitato per anni, giungono, infine, all'asta dove, essendo ormai preclusa ogni possibilità di prelazione da parte dei conduttori, le agenzie immobiliari riescono ad aggiudicarsele con corposi sconti grazie al meccanismo stesso dell'asta che prevede riduzioni crescenti e progressive ogni volta che nessuno si presenta per disputarla;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché le unità immobiliari considerate di pregio non optate dai conduttori e non alienate singolarmente con procedura competitiva al prezzo determinato ai sensi del comma 9, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, siano nuovamente offerte in opzione, prima dell'effettuazione delle aste residuali, ai conduttori medesimi con la riduzione prevista, per il secondo turno d'asta, dall'allegato 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003.
9/4738/109. (Testo modificato nel corso della seduta).Mantini, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;
ad oggi l'impegno non è stato attuato;
a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.
9/4738/110. (Testo modificato nel corso della seduta).Milana, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351 del 2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative per riconoscere al comune la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine
di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/111. (Testo modificato nel corso della seduta).Rocchi, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;
il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410/2001, considera tali «gli immobili situati nei centri storici urbani»;
tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;
nella maggior parte dei casi tali immobili rimasti invenduti, a causa dell'elevato prezzo da coloro che vi hanno abitato per anni, giungono, infine, all'asta dove, essendo ormai preclusa ogni possibilità di prelazione da parte dei conduttori, le agenzie immobiliari riescono ad aggiudicarsele con corposi sconti grazie al meccanismo stesso dell'asta che prevede riduzioni crescenti e progressive ogni volta che nessuno si presenta per disputarla;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per disporre che le unità immobiliari considerate di pregio, in particolare del comune di Roma, non optate dai conduttori e non alienate singolarmente con procedura competitiva al prezzo determinato ai sensi del comma 9, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, siano nuovamente offerte in opzione, prima dell'effettuazione delle aste residuali, ai conduttori medesimi con la riduzione prevista, per il secondo turno d'asta, dall'allegato 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003.
9/4738/112.(Testo modificato nel corso della seduta).Carra, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 4 1/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;
il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410/2001, sono «comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani»;
tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;
a valutare la possibilità di promuovere la ricerca di un intervento legislativo che stenda ai conduttori degli immobili di pregio, in particolare per quelli della città di Roma, le riduzioni contemplate per il restante patrimonio abitativo.
9/4738/113.(Testo modificato nel corso della seduta).Volpini, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il 31 luglio 2003 la Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;
ad oggi l'impegno non è stato attuato;
a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.
9/4738/114.(Testo modificato nel corso della seduta).Pasetto, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di riconoscere, in particolare, al comune di Catania la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/115.(Testo modificato nel corso della seduta).Burtone.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di riconoscere, in particolare, al comune di Lecco la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/116.(Testo modificato nel corso della seduta).Rusconi.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante
perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere, in particolare, al comune di Mantova la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/117.(Testo modificato nel corso della seduta).Ruggeri.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere, in particolare, al comune di Bergamo la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/118.(Testo modificato nel corso della seduta).Reduzzi.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere, in particolare, al comune di Trieste la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/119.(Testo modificato nel corso della seduta).Rosato.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere, in
particolare, al comune di Brindisi la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/120.(Testo modificato nel corso della seduta).Carbonella.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere, in particolare, al comune di Potenza la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/121.(Testo modificato nel corso della seduta).Molinari.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere, in particolare, al comune di Reggio Calabria la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/122.(Testo modificato nel corso della seduta).Meduri.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative per riconoscere, in particolare, al comune di Rovigo la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli
utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/123.(Testo modificato nel corso della seduta).Frigato.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di La Spezia la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/124.(Testo modificato nel corso della seduta).Banti.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Milano la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/125.(Testo modificato nel corso della seduta).Duilio.
La Camera
premesso che:
il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;
il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410/2001, considera tali «gli immobili situati nei centri storici urbani»;
tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;
nella maggior parte dei casi tali immobili rimasti invenduti, a causa dell'elevato prezzo da coloro che vi hanno abitato per anni, giungono, infine, all'asta dove, essendo ormai preclusa ogni possibilità di prelazione da parte dei conduttori,
le agenzie immobiliari riescono ad aggiudicarsele con corposi sconti grazie al meccanismo stesso dell'asta che prevede riduzioni crescenti e progressive ogni volta che nessuno si presenta per disputarla;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a disporre che le unità immobiliari considerate di pregio, in particolare del comune di Milano, non optate dai conduttori e non alienate singolarmente con procedura competitiva al prezzo determinato ai sensi del comma 9, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, siano nuovamente offerte in opzione, prima dell'effettuazione delle aste residuali, ai conduttori medesimi con la riduzione prevista, per il secondo turno d'asta, dall'allegato 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003.
9/4738/126.(Testo modificato nel corso della seduta).Santino Adamo Loddo.
La Camera
premesso che:
il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;
il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 3 della legge 410/2001, sono «comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani»;
tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;
a valutare la possibilità di promuovere l'adozione di un intervento legislativo che estenda ai conduttori degli immobili di pregio, in particolare per quelli della città di Napoli, le riduzioni contemplate per il restante patrimonio abitativo.
9/4738/127.(Testo modificato nel corso della seduta).Villari.
La Camera
premesso che:
il 31 luglio 2003 la Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;
ad oggi l'impegno non è stato attuato;
a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.
9/4738/128.(Testo modificato nel corso della seduta).Ruta.
La Camera
premesso che:
il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001
e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;
il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410/2001, considera tali «gli immobili situati nei centri storici urbani»;
tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;
nella maggior parte dei casi tali immobili rimasti invenduti, a causa dell'elevato prezzo da coloro che vi hanno abitato per anni, giungono, infine, all'asta dove, essendo ormai preclusa ogni possibilità di prelazione da parte dei conduttori, le agenzie immobiliari riescono ad aggiudicarsele con corposi sconti grazie al meccanismo stesso dell'asta che prevede riduzioni crescenti e progressive ogni volta che nessuno si presenta per disputarla;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a disporre che le unità immobiliari considerate di pregio non optate dai conduttori e non alienate singolarmente con procedura competitiva al prezzo determinato ai sensi del comma 9, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, siano nuovamente offerte in opzione, prima dell'effettuazione delle aste residuali, ai conduttori medesimi con la riduzione prevista, per il secondo turno d'asta, dall'allegato 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003.
9/4738/129.(Testo modificato nel corso della seduta).Realacci.
La Camera
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Siracusa la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/130.(Testo modificato nel corso della seduta).Piscitello.
La Camera
premesso che:
il 31 luglio 2003 la Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;
ad oggi l'impegno non è stato attuato;
a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.
9/4738/131.(Testo modificato nel corso della seduta).Tonino Loddo.
La Camera
premesso che:
il 31 luglio 2003 la Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;
ad oggi l'impegno non è stato attuato;
a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.
9/4738/132.(Testo modificato nel corso della seduta).Gambale.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;
il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410/2001, considera tali «gli immobili situati nei centri storici urbani»;
tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;
nella maggior parte dei casi tali immobili rimasti invenduti, a causa dell'elevato prezzo da coloro che vi hanno abitato per anni, giungono, infine, all'asta dove, essendo ormai preclusa ogni possibilità di prelazione da parte dei conduttori, le agenzie immobiliari riescono ad aggiudicarsele con corposi sconti grazie al meccanismo stesso dell'asta che prevede riduzioni crescenti e progressive ogni volta che nessuno si presenta per disputarla;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a disporre che le unità immobiliari considerate di pregio, in particolare del comune di La Spezia, non optate dai conduttori e non alienate singolarmente cori procedura competitiva al prezzo determinato ai sensi del comma 9, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, siano nuovamente offerte in opzione, prima dell'effettuazione delle aste residuali, ai conduttori medesimi con la riduzione prevista, per il secondo turno d'asta, dall'allegato 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003.
9/4738/133. (Testo modificato nel corso della seduta).Bottino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 1/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione;
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Bolzano la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/134. (Testo modificato nel corso della seduta).Bressa.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Belluno la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/135. (Testo modificato nel corso della seduta).Fistarol.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;
il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410/2001, sono «comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani»;
tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;
a valutare la possibilità di promuovere l'adozione di un intervento legislativo che estenda ai conduttori degli immobili di pregio, in particolare per quelli della città di Torino, le riduzioni contemplate per il restante patrimonio abitativo.
9/4738/136. (Testo modificato nel corso della seduta).Vernetti.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Cosenza la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/137. (Testo modificato nel corso della seduta).Camo.
La Camera,
premesso che:
il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;
ad oggi l'impegno non è stato attuato;
a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.
9/4738/138. (Testo modificato nel corso della seduta).Bimbi.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Padova la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/139. (Testo modificato nel corso della seduta).Colasio.
La Camera,
premesso che:
il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;
ad oggi l'impegno non è stato attuato;
a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.
9/4738/140. (Testo modificato nel corso della seduta).Squeglia.
La Camera,
premesso che:
il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;
ad oggi l'impegno non è stato attuato;
a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.
9/4738/141. (Testo modificato nel corso della seduta).Giovanni Bianchi.
La Camera,
premesso che:
il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;
ad oggi l'impegno non è stato attuato;
a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.
9/4738/142. (Testo modificato nel corso della seduta).Morgando.
La Camera,
premesso che:
il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;
ad oggi l'impegno non è stato attuato;
a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.
9/4738/143. (Testo modificato nel corso della seduta).Fusillo.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Arezzo la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/144. (Testo modificato nel corso della seduta).Fanfani.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, ai comune di Parma la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/145. (Testo modificato nel corso della seduta).Marcora.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Torino la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/146. (Testo modificato nel corso della seduta).Merlo.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Bari la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/147. (Testo modificato nel corso della seduta).Sinisi.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Napoli la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/148. (Testo modificato nel corso della seduta).Tuccillo.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Bologna la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/149. (Testo modificato nel corso della seduta).Papini.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in
particolare, al comune di Firenze la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/150. (Testo modificato nel corso della seduta).Pistelli.
La Camera,
premesso che:
continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;
il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;
nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Cagliari la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.
9/4738/151. (Testo modificato nel corso della seduta).Ladu.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;
il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;
il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;
il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;
il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, volte a disporre che le disposizioni della legge 410 del 2001 e successive modificazioni, si applichino anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che abbiano già avviato e non concluso il
procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre nelle forme previste.
9/4738/152. (Testo modificato nel corso della seduta).Lion.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;
il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;
il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;
il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;
il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, volte a stabilire che le cosiddette case di pregio vadano individuate con criteri limpidi, con motivazioni certe per ogni stabile e non sulla base di criteri presuntivi.
9/4738/153. (Testo modificato nel corso della seduta).Bulgarelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo dì superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;
il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;
il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;
il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;
il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;
a valutare la possibilità di quantificare correttamente e a comunicare in tempi brevi al Parlamento i maggiori oneri derivanti dal riconoscimento agli inquilini del diritto ad acquistare gli immobili della cartolarizzazione ai valori di mercato dell'ottobre del 2001.
9/4738/154. (Testo modificato nel corso della seduta).Boato.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;
il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;
il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;
il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;
il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;
ad adottare le opportune iniziative, volte ad eliminare la prevista garanzia dello Stato a favore della SCIP2, in quanto incompatibile con la normativa comunitaria in materia di libera concorrenza e mercato e profondamente sbagliata sotto il profilo del buonsenso e della correttezza giuridica.
9/4738/155. Cento.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione
dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;
il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;
il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;
il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;
il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'obbligo del frazionamento della vendita degli immobili non residenziali, al fine di evitare grosse speculazioni finanziarie, che finirebbero con agevolare gli imprenditori più facoltosi a danno dei piccoli commercianti ed artigiani.
9/4738/156. (Testo modificato nel corso della seduta).Zanella.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;
il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;
il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;
il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;
il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall' altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative al fine di riconoscere
ai comuni la facoltà generale di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni previste per gli inquilini, garantendo così agli enti locali la possibilità di reperire spazi idonei per attività di interesse sociale, ambientale e culturale.
9/4738/157. (Testo modificato nel corso della seduta).Cima.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;
il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;
il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;
il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;
il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, finalizzate a ridurre i tempi definiti dal decreto in esame per la definizione delle modalità di rimborso della differenza tra il prezzo del 2001 e quello dell'acquisto dell'alloggio e di garantire ai cittadini interessati tempi certi per la restituzione di quanto loro dovuto.
9/4738/158. (Testo modificato nel corso della seduta).Pecoraro Scanio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, consente alle famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili e con reddito annuo lordo inferiore a 22.000 euro la possibilità di rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni;
il medesimo comma prevede altresì per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni l'alienazione della sola nuda proprietà, affinché i conduttori possano restare usufruttuari dell'alloggio senza dover trovare una nuova abitazione;
ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere la possibilità di alienazione della sola nuda proprietà anche alle famiglie con componenti portatori di handicap, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992.
9/4738/159. Mereu.