Allegato A
Seduta n. 445 del 25/3/2004


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(A.C. 4781 - Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 3.
(Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole minori della Sicilia).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Presidi per il soccorso tecnico urgente e protezione civile) - 1. Nelle isole individuate nell'allegato A, considerata la peculiarità del territorio e la necessità di dare una maggiore protezione alle aree naturali protette ivi esistenti, nonché la necessità di assicurare il servizio di soccorso tecnico urgente ai cittadini ed ai turisti, è prevista l'istituzione di un presidio permanente per l'attività di soccorso urgente e protezione civile gestito dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composto di otto unità di cui un capo reparto, due capo squadra e cinque vigili. A tale scopo il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire uno o più concorsi riservati ai residenti nei rispettivi comuni delle isole individuate nell'allegato A. I vincitori dei concorsi, oltre al normale percorso formativo previsto, devono essere adeguatamente formati per tutte le esigenze operative di tipo nautico, speleo-fluviale-alpinistico e altre tipologie utili all'espletamento del servizio tecnico urgente e all'attività di protezione civile. Il personale dei vigili del fuoco dei presidi permanenti lavora in stretto contatto con il sindaco ed è coadiuvato nelle attività, curandone la formazione ed il coordinamento, dalle squadre di volontari di protezione civile dei comuni.
2. I comuni interessati dalle disposizioni di cui al comma 1, mettono a disposizione i locali idonei per l'alloggiamento di mezzi e attrezzature utili al servizio e agli alloggi del personale e delle famiglie. A tale scopo i comuni possono individuare e sottoporre richieste per l'utilizzo di beni demaniali o in ogni caso di enti pubblici in disuso a titolo gratuito, nonché l'acquisto di mezzi e attrezzature idonee alla particolarità urbanistica e ambientale delle isole, definite in un piano complessivo concordato con la regione interessata ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre al finanziamento delle necessità di cui al comma 2 attraverso un contributo finanziario straordinario pari ad un massimo di 500.000 euro per ogni comune. Le regioni interessate partecipano all'attuazione di detti programmi di intervento con un importo pari almeno al 50 per cento della quota a carico dello Stato.
4. Gli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco necessari per l'attuazione del presente articolo sono compresi nell'incremento previsto all'articolo 2 del presente decreto. In prima applicazione gli stessi posti disponibili sono messi a disposizione del personale già in servizio nelle qualifiche richieste purché assuma la residenza stabile nei comuni prescelti ed inoltre le qualifiche di capo reparto e caposquadra possono essere affidate dai comandi provinciali di appartenenza con le procedure previste per l'affidamento delle «funzioni superiori».
5. Considerata la particolarità delle prestazioni che deve offrire alle popolazioni, in qualità di ore lavorate e qualità del servizio, al personale che presta servizio in detti presidi spetta una speciale indennità che sarà concordata in sede di contrattazione tra il Dipartimento dei vigili del fuoco e le organizzazioni sindacali.
6. Ai relativi maggiori oneri, valutati nel limite massimo di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il


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calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente allegato:
Allegato A - Elenco isole minori individuate per la creazione dei presidi
Ventotene: Latina - Lazio;
Ponza (Palmarola): Latina - Lazio;
Giglio (Giannutri): Grosseto - Toscana;
Capraia: Livorno - Toscana;
Tremiti: Foggia - Puglia;
Lipari (Vulcano): Messina - Sicilia;
Salina (Alicudi-Filicudi): Messina - Sicilia;
Stromboli (Panarea): Messina - Sicilia;
Favignana (Levanzo): Trapani - Sicilia;
Marettimo: Trapani - Sicilia;
Ustica: Palermo - Sicilia;
Linosa: Agrigento - Sicilia;
San Pietro: Cagliari - Sardegna;
Maddalena (Caprera): Sassari - Sardegna.
3. 1. Leoni, Amici, Guerzoni, Realacci, Soro.

Al comma 1, sostituire le parole: requisiti per l'accesso con le seguenti: titoli di merito valutabili ai fini dell'accesso.
3. 2. Detomas.

Al comma 2, sopprimere le parole: in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed.
3. 3. Detomas.

ART. 3-bis.
(Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Sopprimerlo.
3-bis. 1. Mascia.

ART. 3-ter.
(Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Al comma 1, dopo le parole: legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere le seguenti: sono effettuate dando priorità alle esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, con le procedure di cui all'articolo 3 del presente decreto. Le ulteriori assunzioni autorizzate ai sensi dei citati commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003.
3-ter. 1. Detomas.

ART. 3-quater.
(Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia).

Sopprimerlo.
*3-quater. 1. Mascia.

Sopprimerlo.
*3-quater. 2. Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:
Art. 3-quinquies. (Inquadramento dei funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria nel ruolo di vice prefetti). - 1. In deroga all'articolo 10,


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comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 luglio 1999, n. 266, ed agli articoli 4, 5, 7, 33 e 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, i funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e muniti di diploma di laurea ad indirizzo economico, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000 risultavano impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, così come individuate nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.
2. La disposizione di cui al comma 1 non è derogabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con provvedimento del Ministro dell'interno si provvede alla ricostruzione della carriera, tenuto conto delle attività svolte e del servizio già prestato dai dipendenti funzionari di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-quater. 01. Biondi.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:
Art. 3-quinquies. (Inquadramento dei funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria nel ruolo di vice prefetti). - 1. In deroga all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 luglio 1999, n. 266, ed agli articoli 4, 5, 7, 33 e 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, i funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e muniti di diploma di laurea ad indirizzo economico, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000 risultavano impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, così come individuate nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-quater. 02. Verro.