Allegato B
Seduta n. 441 del 18/3/2004


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

BALLAMAN. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nella giornata di domenica 20 luglio la statale 251 della Valcellina-Val di Zoldo è stata chiusa al traffico all'altezza del Comune di Barcis (Pordenone) per consentire lo svolgimento di una manifestazione sportiva di triathlon;
il passaggio di tale gara ha provocato l'interruzione per alcune ore della 251, l'unica strada che colleghi la Valcellina alla limitrofa Provincia di Belluno;
la decisione di impedire il transito sulla carreggiata ha provocato proteste a non finire tra i ristoratori e gli esercenti dell'Alta Valcellina (Comuni di Claut, Cimolais e Erto e Casso), rimasti senza clienti durante una delle poche domeniche dell'anno in cui in zona si registra il tutto esaurito;
è, infatti, notorio che l'Alta Valcellina risulta un'area ancora economicamente fragile;
gli sforzi dei privati cittadini che hanno investito le loro risorse per un rilancio socio-economico di quest'angolo di montagna sono stati, quindi, doppiamente colpiti e sbeffeggiati dalle improvvise disdette di pranzi, visite guidate e uscite a cavallo;
nell'estate del 2002 il provvedimento in questione ha provocato disagi analoghi a quelli denunciati lo scorso 20 luglio ma è stato inspiegabilmente reiterato per l'annuale edizione del triathlon di Barcis;
gli operatori alberghieri e turistici dell'Alta Valcellina hanno chiesto che la statale 251 non venga più interessata a simili provvedimenti, potenzialmente pericolosi anche dal punto di vista della pubblica incolumità se si pensa che agendo in questo modo si isola gran parte del territorio della valle;
tale istanza appare condivisibile e pienamente legittima, anche alla luce del fatto che manifestazioni e gare sportive di qualsiasi genere possono essere organizzate su uno dei tanti percorsi interni di cui è disseminata la Valcellina;
alcuni di questi ristoratori, la cui clientela è stata impedita dal proseguire lungo la 251 una volta giunta nel centro urbano di Barcis, stanno accarezzando l'idea di tutelarsi nelle competenti sedi giudiziarie per un equo indennizzo dei danni subiti in occasione dell'iniziativa sportiva di domenica 20 luglio;
in ultima analisi, va rilevato come si siano registrati anche altri episodi di disagio (gruppi di pescatori impossibilitati dal far rientro nelle rispettive abitazioni e genitori ai quali è stato di fatto imposto di non visitare i figli che al momento si trovavano nelle colonie estive della zona) -:
se sia o meno sua intenzione emanare precise e vincolanti direttive per scongiurare che la statale 251, l'unica strada di accesso e di uscita dalla Valcellina, venga interessata in futuro da blocchi e interdizioni viarie.
(4-07353)


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Risposta. - Va premesso, innanzitutto, che la chiusura del traffico nei comuni nel cui territorio si è svolta la manifestazione sportiva denominata «Valcellina Trieath - L'acqua, la terra, il cielo ...» non ha fatto rilevare situazioni di particolare disagio per gli utenti delle strade né risultano essere pervenute, agli organi competenti, lamentele da parte di cittadini residenti o in transito.
Come è noto, l'evento sportivo ha avuto luogo nella giornata di domenica 20 luglio 2003. Nell'occasione prefettura di Pordenone emetteva apposita ordinanza con la quale veniva disposta la sospensione della circolazione lungo le strade comunali, provinciali e statali interessate dalla competizione dalle ore 11,30 alle 13,00 e dalle ore 14,15 alle 15,15.
In ogni punto del percorso la sospensione della circolazione ha avuto la durata strettamente necessaria al passaggio dei concorrenti.
Il personale della polizia stradale incaricato della esecuzione e del rispetto dell'ordinanza, ha lasciato transitare nella predetta zona i mezzi antincendio e di pronto soccorso, nonché quelli autorizzati dall'Organizzazione e quelli preposti alla vigilanza.
Si precisa, inoltre, che, il giorno precedente la manifestazione, personale dell'associazione sportiva organizzatrice ha provveduto a segnalare ai veicoli la sospensione del transito, apponendo, in posizione ben visibile, cartelli stradali con gli orari e i tratti della strada statale 251 interessati dalla chiusura del traffico.
Infine, gli organizzatori, proprio per ridurre al minimo i disagi della popolazione dei comuni di Erto e Casso, nel cui territorio si svolgeva parte della competizione ciclistica inclusa nella gara di triathlon, hanno apportato modifiche ai tracciati rispetto all'edizione del 2002.
Pertanto non si ravvisano gli estremi per l'adozione di specifici provvedimenti volti ad impedire, per il futuro, blocchi della circolazione nella strada statale 251.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

BORNACIN. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Liguria, con propria nota n. 0016072-PF/I datata 26 settembre 2003, diramata alle direzioni degli istituti e servizi penitenziari della Liguria ed alla scuola di formazione e aggiornamento del personale di Cairo Montenotte, ha autorizzato a tenere, nei locali del provveditorato regionale di Genova e a far data dal 6 ottobre 2003, un corso di preparazione al concorso per vice ispettore di polizia penitenziaria;
l'iniziava in sé sarebbe assolutamente meritoria se non fosse che:
a) non risulta essere stata convocata la commissione insediata a livello regionale per le attività formative del personale di polizia penitenziaria prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 395/1995;
b) unico «docente» di tale corso è un ispettore in servizio presso il Prap della Liguria che riveste l'incarico di coordinatore regionale polizia penitenziaria della Cgil;
c) non si sa con quale criteri il provveditore regionale abbia adottato tale discutibile decisione, e non ha visto il necessario coinvolgimento della prevista commissione a tal fine istituita -:
se non reputi inopportuno che a presiedere tale corso di preparazione sia il dirigente di una organizzazione sindacale - in ragione di evidenti principi di trasparenza, imparzialità ed autonomia -, il quale peraltro è autore di una pubblicazione proprio sulla preparazione al citato concorso, in vendita presso le librerie specializzate;
se non reputi altresì inopportuna tale singolare decisione del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Liguria, che non ha attivato la procedura della convocazione della Commissione insediata a livello regionale per le attività formative del personale di polizia penitenziaria prevista dall'articolo 26,


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comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 395/1995;
se non reputi infine indispensabile disporre, per il tramite del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'immediata revoca della citata disposizione del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Liguria.
(4-07580)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che il competente ufficio della formazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non ha autorizzato né previsto alcun «Corso di preparazione per il concorso per vice ispettore di polizia penitenziaria» presso il provveditorato regionale della Liguria. Nella fattispecie si è trattato di un'iniziativa presa autonomamente dal provveditore regionale di Genova.
A tal proposito, l'ufficio per le relazioni sindacali del citato dipartimento, nel dare riscontro ad un organizzazione sindacale in merito alle lamentele espresse dalla stessa e concernenti le problematiche sollevate dall'interrogante, ha rappresentato che il provveditore regionale della Liguria ha concesso la facoltà di espletare il corso in questione in quanto l'ispettore di polizia penitenziaria, a titolo gratuito e fuori orario di servizio, ha inteso mettere a disposizione le proprie conoscenze professionali per il personale che doveva sostenere il concorso per vice ispettore.
Il provveditore, al riguardo, ritenuta la formazione uno degli aspetti più qualificanti per la professionalità del personale, da favorire in ogni modo, ha ritenuto di mettere a disposizione i locali del provveditorato per agevolare i dipendenti interessati, fuori dall'orario di servizio, a partecipare all'attività formativa in questione, che avrebbe potuto essere di ausilio alla preparazione del concorso.
Nessun dubbio circa la legittimità dell'attività formativa in argomento se si considera che è stata tenuta fuori dall'orario di servizio. Il fatto poi che l'ispettore in questione sia dirigente sindacale non pregiudica, a parere del citato ufficio del dipartimento, l'intendimento del medesimo di mettere a disposizione del personale tutto, interessato, la propria esperienza professionale. In ragione di ciò si ritiene che non possa sussistere alcuna incompatibilità.
L'attività di cui sopra non rientra in ogni caso tra le ipotesi di cui all'articolo 26 comma 1, lettera
a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, né si può inquadrare come attività di docenza, in quanto non trattasi di corso organizzato dall'amministrazione.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

BORNACIN. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
relativamente all'indagine sull'agenzia regionale per la promozione turistica «InLiguria», secondo quanto si evince da alcune dichiarazioni giornalistiche, il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Liguria, Luciano Coccoli, avrebbe creato grave turbativa, rilasciando informazioni e sommari giudizi di responsabilità che potrebbero prestarsi a strumentalizzazioni politiche nei confronti di soggetti che esercitano funzioni pubbliche in un momento nel quale le indagini disposte sono ancora in corso ed in cui ai sospetti medesimi non sarebbe neppure stata ancora offerta la possibilità di difendersi e contraddire;
ciò che apparirebbe ancor più grave è che detti giudizi sarebbero resi al di fuori dell'esercizio delle funzioni di iniziativa (e non di giudizio) attribuite dalla legge al Procuratore Regionale, concorrendo a provocare nell'opinione pubblica convincimenti quanto meno prematuri, con una conseguente immediata quanto irreversibile «condanna giornalistica» al di fuori di qualsiasi garanzia e di qualsiasi rispetto alla quale nessuna futura sentenza, neppure di piena assoluzione, potrebbe comportare la reintegrazione dei soggetti sommariamente inquisiti -:
se non ravvisi nel comportamento tenuto dal procuratore regionale presso la


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sezione giurisdizionale della Liguria gli estremi per la promozione di un'azione disciplinare nei suoi confronti.
(4-08183)

Risposta. - Il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha escluso che esistano elementi per un'azione disciplinare nei confronti del procuratore per la regione Liguria in quanto, dopo aver eseguito i necessari accertamenti, ha confermato il contenuto della precisazione resa dal procuratore regionale al quotidiano «Il Secolo XIX» e pubblicata nel numero del 13 novembre 2003.
Il procuratore generale ha precisato che il procuratore dott. Coccoli, nel colloquio avuto con il giornalista del predetto quotidiano, si è limitato ad esporre le ragioni giustificative del provvedimento di sequestro adottato senza mai esprimere, come invece viene affermato nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare in oggetto, le frasi virgolettate circa sommari giudizi di responsabilità.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

BRUSCO. - Al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con decreto del 30 gennaio 2001 il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria fu incaricato di promuovere le intese necessarie con gli enti locali interessati per reperire aree idonee per le localizzazioni dei nuovi istituti penitenziari da costruire in sostituzione di quelli che saranno dimessi (nel numero di 21, tra i quali anche quello di Sala Consilina);
il Ministro della giustizia interpellato dall'interrogante (interpellanza n. 2-00070 del 25 settembre 2001), assicurò il rispetto degli impegni programmatici assunti con il predetto decreto;
con successivo decreto del 3 giugno 2002, ad oggetto variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria, sono stati assentiti una serie di finanziamenti da prelevarsi dai fondi di cui alla legge n. 448 del 2001, tra i quali, sull'esercizio finanziario 2004, quello a favore della casa circondariale di Sala Consilina (SA) per l'importo di € 32.053.000;
il comune di Sala Consilina, su richiesta del dipartimento degli affari penitenziari, ha individuato l'area sulla quale potrebbe essere edificato il predetto istituto, la cui l'idoneità sarà verificata dalla commissione tecnica competente;
il comitato tecnico paritetico per l'edilizia penitenziaria, intanto, in una delle recenti sedute, avrebbe ulteriormente variato e «aggiornato» il programma, «espellendo», tra gli altri anche l'istituto di Sala Consilina (sede anche di tribunale) ritenendolo non più tra quelli urgenti da costruire -:
a quali logiche, risponda il ricorso frequente a varianti del programma di investimenti, sovvertendo priorità ritenute e più volte ribadite tali;
se la cancellazione dalle previsioni sottenda, piuttosto, una dismissione senza nuova costruzione, con grave pregiudizio per un vastissimo bacino strategico che supera i confini territoriali del sud della provincia di Salerno;
se si ritenga, tra l'altro, legittimo deludere attese ed entusiasmi, vanificare attività ed impegni, a vario titoli assunti, sul piano politico-programmatico da parte di un'amministrazione locale (Sala Consilina), impoverire di servizi, le aree interne con il rischio di spopolamento sempre più attuale ed inarrestabile per effetto delle recenti riforme strutturali del Paese (Enel, Poste, scuola, ecc.) e quelle in corso della giustizia (nuovo ordinamento giudiziario, diritto di famiglia e dei minori, diritto fallimentare).
(4-06023)

Risposta. - La costruzione della nuova casa circondariale di Sala Consuma è tuttora inserita nell'attuale programma di edilizia penitenziaria. È stata riconfermata la dismissione del vecchio istituto e la costruzione


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di uno nuovo in sostituzione. A riprova di ciò in data 5 maggio 2003 la competente Commissione ha ritenuto idonea l'area proposta dal comune di Sala Consilina per la realizzazione della nuova casa circondariale.
Si ritiene opportuno evidenziare, al riguardo, che l'ordine di priorità della realizzazione dei 24 nuovi istituti, di cui al decreto interministeriale 3 giugno 2002, era stato individuato sulla base dei finanziamenti assentiti, sul capitolo 7473 del Ministero delle Infrastrutture, per il triennio 2002-2004, e nella prospettiva di poter disporre, in virtù delle iniziative normative successivamente concretizzatesi nella legge 14 novembre 2002, n. 259, di un più cospicuo stanziamento di fondi per la realizzazione di nuovi istituti con lo strumento della locazione finanziaria.
Tuttavia, tenuto conto del mancato incremento di fondi a livello di legge finanziaria (per il 2003) nonché dell'entità delle somme stanziate dalla legge n. 259/2002, inferiore alle aspettative e soprattutto di sopravvenute nuove urgenze, si è reso necessario procedere nel corso dell'ultima seduta del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria tenutasi il 19 febbraio 2003, alla rimodulazione delle priorità degli interventi da realizzare nei prossimi esercizi finanziari, individuando istituti che, in relazione alla grave precarietà delle condizioni strutturali ed alle esigenze penitenziarie territoriali, necessitano in via prioritaria, di essere sostituiti con nuove strutture.
Si consideri inoltre che, allo stato attuale, la tradizionale struttura esistente è stata inserita tra i vecchi istituti la cui dismissione potrà avvenire anche con ricorso allo strumento della permuta introdotto dalla legge finanziaria 2001 e previsto anche dalla legge n. 259/2002.
A tal fine, si rappresenta che per la realizzazione dei programmi di edilizia carceraria e giudiziaria, è stata creata la Dike Aedifica spa controllata da Patrimonio dello Stato spa con lo scopo, tra l'altro, di contribuire allo sviluppo del sistema carcerario utilizzando l'edilizia penitenziaria storica quale leva di finanziamento per le infrastrutture carcerarie moderne, riducendo così anche gli oneri a carico della finanza pubblica.
In considerazione di quanto rappresentato, la nuova casa circondariale di Sala Consuma risulta, ad oggi, collocata al secondo posto nell'elenco delle nuove costruzioni da finanziare da parte di Dike.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

BUEMI, GAMBINI, GROTTO, SABATTINI e PAPINI. - Al Ministro per le attività produttive. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi mesi è aumentata la presenza, sul mercato europeo, di compressori con serbatoio da 24 litri costruiti in Cina che non sono conformi alle direttive comunitarie sulla sicurezza del prodotto;
tali compressori, venduti principalmente presso le catene della grande distribuzione, sono immessi nel mercato ad un prezzo molto inferiore rispetto a quello dei medesimi prodotti europei;
ciò è reso possibile per la diversa qualità del prodotto che, nel caso di quello cinese, non rispetta gli standard normativi europei;
i maggiori produttori italiani e l'associazione di categoria del settore hanno denunciato, sia in sede europea che italiana, quanto sta accadendo ma, sino a questo momento, solo il ministero austriaco per l'economia e il lavoro ha preso posizione vietando la commercializzazione di uno di questi prodotti (Airtech-Euro 2200-1) importato dalla ditta Einhell e prodotto in Cina;
il ministero austriaco ha anche segnalato il provvedimento a livello europeo presentando una richiesta di clausola di salvaguardia secondo l'articolo 7 della direttiva 87/404/CEE in data 2 maggio 2003;
il Ministero per le attività produttive italiano e le autorità preposte alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti e sul rispetto delle normative attualmente vigenti


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in materia non hanno, sino ad oggi, attuato nessun provvedimento;
ilcompressore vietato in Austria è attualmente acquistabile in Italia presso la catena di distribuzione «Metro»;
su tale compressore sono stati eseguiti, da enti terzi, una serie di test che hanno dimostrato:
a)il serbatoio ha gravi difetti nelle saldature (9 non conformi su 11 esaminate) e quindi non rispetta la direttiva 87/404/CEE (test eseguito da OMECO - srl centro ricerca e prove materiali, con sede a Monza);
b)i risultati di tale test sono stati confermati dalle analisi eseguite dall'associazione ANIMA (Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine);
c)non conformità del serbatoio notificata dalla Società consortile Pascal (organismo notificato per la certificazione delle attrezzature a pressione);
d)rapporto dell'organismo notificato TUV Italia che specifica che questo compressore non è conforme alle direttive 87/404/CEE, 73/23/CEE e 98/37/CEE;
tali difformità dalle normative vigenti in Europa sulla sicurezza determinano non solo una concorrenza sleale ma anche pericoli per tutti coloro che acquistano il prodotto;
in questo momento nel nostro Paese sono presenti sul mercato compressori importati da società differenti (e quindi con diverso marchio) ma che sono costruiti sempre dalla stessa fabbrica cinese (China Xinlei Industry and Trade Co. LTD);
tale palese concorrenza sleale sta mettendo in grave crisi i produttori europei del settore (in particolare in Italia dove sono realizzati oltre il 90 per cento di questo tipo di compressori) che non sono più in grado di assicurare gli attuali livelli occupazionali e che hanno già dichiarato che, se non si prenderanno i dovuti provvedimenti, si vedranno costretti a licenziare il 50 per cento del proprio personale -:
per quale motivo, nonostante le numerose segnalazioni e l'evidenza dei test non si è ancora intervenuti per tutelare i legittimi interessi delle nostre industrie del settore e la sicurezza degli eventuali acquirenti di tali compressori;
se sono state compiute dalle autorità preposte alla sorveglianza sulla sicurezza i test necessari su i compressori in oggetto e quali sono stati i risultati;
se si intenda, come hanno già fatto le autorità austriache, intervenire al più presto con provvedimenti che siano in grado di ripristinare regole certe e una concorrenza leale tra i nostri prodotti nel campo dell'aria compressa e quelli provenienti dall'estero.
(4-07183)

Risposta. - La diffusione sul mercato europeo e nazionale di compressori per uso domestico di fabbricazione cinese (forniti di marcatura CE ma che presenterebbero difformità dalle direttive europee sui recipienti semplici a pressione) ha formato oggetto di attenzione da parte del ministero delle attività produttive a seguito delle segnalazioni pervenute dall'associazione di settore ANIMA.
Per ciò che concerne le iniziative intraprese, si fa presente che la competente direzione generale del ministero ha attivato tempestivi contatti con la predetta Associazione ANIMA, tesi ad acquisire preliminarmente informazioni relative all'istituto di accreditamento che risultava autore delle prove (per conto della stessa ANIMA) su uno dei prodotti presenti sul mercato italiano e, precisamente, sul compressore Kinzo 31L437, mod. Air. Tank 24 lt. Ciò al fine di acquisire una dichiarazione tecnica di non conformità che consentisse l'apertura dell'istruttoria del procedimento amministrativo di ritiro del prodotto.
Invero, le prove trasmesse sono risultate parziali, prive di relazione tecnica finale e, quindi, non idonee a legittimare un'azione cautelare da parte del ministero delle attività produttive.


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Tuttavia, in data 29 settembre 2003 l'amministrazione ha diffidato formalmente la ditta Einhell Italia s.r.l., con sede a Beregazzo (Como), nella qualità di importatore sul territorio italiano dei prodotti considerati, ad inviare, entro il termine di Otto giorni, la documentazione relativa ai seguenti prodotti: Compressore Airtech Euro 2200-1; Compressore Gude 231/8/24; Compressore Kinzo 31L437, comprovante che il produttore, all'atto della immissione sul mercato dei compressori, avesse rispettato i requisiti essenziali di sicurezza contenuti nell'Allegato I del decreto legislativo n. 311 del 1991 e avesse soddisfatto agli obblighi circa l'apposizione della marcatura CE, le istruzioni per l'uso, la documentazione tecnica relativa alla costruzione e uso corretto di cui all'Allegato II dello stesso decreto legislativo, come modificato all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 1997.
Quanto sopra con diffida di apertura di formale procedimento amministrativo a carico dello stesso importatore, ai sensi dell'articolo 8 deI citato decreto legislativo n. 42 del 1997 che vieta l'immissione sul mercato di prodotti costruiti difformemente dalle norme di sicurezza vigenti.
Con la risposta fornita, per il tramite di assistenza legale, la ditta Einhell ha dichiarato di essere importatrice in Italia del solo modello Airtech Euro 2200-1, e si è impegnata ad inviare al ministero quanto richiesto. La stessa ditta ha altresì reso noto che il predetto compressore non sarebbe più commercializzato in Italia già dal mese di marzo 2003.
In data 2 ottobre 2003 l'amministrazione ha, inoltre, inviato un'apposita nota all'Associazione ANIMA per un esame congiunto della situazione a suo tempo segnalata, preannunciando le iniziative che potranno essere intraprese, all'esito delle informazioni richieste all'importatore, che consisterebbero nell'investitura delle camere di commercio territorialmente più vicine ai punti vendita individuati, al fine di prelevare un numero di campioni da testare ai sensi del decreto legislativo n. 311 del 1991 sui recipienti semplici a pressione e sulla compatibilità elettromagnetica, con affidamento in prova dei campioni ad uno degli istituti accreditati per l'effettuazione di prove.
In data 14 ottobre 2003 una richiesta di informazioni, analoga a quella indirizzata alla Einhell, è stata inviata alla Ditta Kinzo Italia, importatrice del modello Kinzo. Il modello Gude, secondo quanto comunicato dalla dall'Associazione ANIMA, non sarebbe mai stato commercializzato in Italia.
Il 4 novembre 2003, la ditta Einhell ha inviato al MAP la documentazione che dovrebbe comprovare che il produttore, con riferimento al modello Airtech Euro 2200-1, ha rispettato i requisiti di sicurezza. Detta documentazione è allo studio dell'Ispettorato tecnico della competente direzione generale del ministero.
In merito al provvedimento restrittivo adottato dal Governo austriaco, segnalato nell'interrogazione in argomento, poiché non risultano allo Stato sufficientemente individuate le disposizioni normative e tecniche poste a fondamento dello stesso, si è in attesa di acquisire ulteriori elementi, senza pregiudizio di azioni autonome che il ministero delle attività produttive, competente in materia di «Sicurezza dei prodotti», potrà intraprendere, all'esito dell'istruttoria relativa ai prodotti in oggetto.
A tale riguardo si fa presente che è allo studio della Commissione UE la possibilità che test tecnici effettuati da uno degli Stati membri possano essere adottali dagli altri Stati membri, a base di provvedimenti restrittivi dell'offerta, nell'ottica del mutuo riconoscimento degli istituti di prova accreditati presso ciascuno degli Stati stessi.
In assenza di una determinazione univoca della UE in merito, la prassi corrente è orientata nel senso che ogni Stato membro proceda mediante autonomi accertamenti.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

CARBONELLA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
domenica 30 marzo 2003, nella zona antistante la centrale termoelettrica Brindisi


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Sud (Cerano), si è consumata una tragedia che è costata la vita ad un pescatore subacqueo, Valerio Pazienza;
il signor Pazienza, insieme ad un gruppo di amici,si è immerso nella zona di mare in cui operano le bocche di aspirazione dell'acqua della Centrale, da una delle quali è stato risucchiato;
le bocche sono chiuse da una grata, formata da sbarre di ferro incrociate a venti centimetri l'una dall'altra, mentre i condotti, dopo quattrocento metri, sfociano nella cosiddetta «vasca di calma», dopo il filtraggio dell'acqua;
l'aspirazione di ogni condotto è di venticinque metri cubi al secondo;
la zona di mare è, naturalmente, interdetta e le grate dovrebbero essere ermeticamente chiuse e soggette ad ispezioni periodiche a mezzo di un robot dotato di telecamera;
ci si chiede allora, perché il signor Pazienza è stato risucchiato perché una delle grate risulterebbe rimossa, così come riferito dalla stampa, e a quanto tempo fa risalga la rimozione;
a questo risponderanno le indagini della Magistratura, che ha posto sotto sequestro la zona -:
se e come intendano intervenire per tutelare in modo efficiente e continuo l'incolumità delle persone che, malauguratamente, dovessero trovarsi in quel tratto di mare e se non ritengano che debba essere garantito il funzionamento delle norme di sicurezza utilizzate dalla Centrale medesima.
(4-05924)

Risposta. - In ordine alla morte di Pazienza Valerio, un pescatore che la domenica del 30 marzo 2003 raccoglieva mitili nelle zona antistante la centrale Enel di Cerano, zona interdetta alla balneazione da segnali di pericolo, la procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi ha comunicato che alla notizia della morte dello stesso il pubblico ministero interveniva prontamente sul luogo e, dopo aver visionato la salma e verificato le lesioni riportate, procedeva alla verifica dello stato dei luoghi.
Inoltre, veniva disposto il sequestro della zona antistante l'impianto di presa a mare dell'acqua per il raffreddamento degli impianti della centrale di Cerano per consentire i complessi accertamenti che sono stati svolti dai sommozzatori dei vigili del fuoco, dal reparto speciale dei sommozzatori dei carabinieri e dal reparto operativo di Brindisi.
Sono stati interrogati i soggetti che si trovavano a pesca col Pazienza la mattina dell'incidente. Sono stati nominati due consulenti per accertare la forza di aspirazione dell'impianto di presa di acqua e lo stato delle stesse macchine.
La predetta procura ha altresì comunicato che a seguito delle indagini svolte, è stato iscritto procedimento penale a carico di Sanfilippo Calogero ed altri cinque indagati e che la consulenza tecnica disposta nell'ambito di detto procedimento penale è stata depositata il 10 novembre 2003 od è all'esame del pubblico ministero che ha disposto ulteriori indagini per la ricostruzione dell'incidente e per l'accertamento delle responsabilità.
Riguardo all'accaduto, la Capitaneria di Porto di Brindisi ha fatto presente che l'impianto di presa d'acqua di cui si tratta è espressamente previsto dall'Atto di Sottomissione n. 1/88 datato 7/10/1988 e che lo specchio acqueo circostante la presa succitata è stato interdetto con ordinanza n. 23 del 1991 emesso dalla stessa Capitaneria di porto in data 11 aprile 1991. Inoltre, ha fatto presente che ulteriori misure di vigilanza e sorveglianza sarebbero state previste in capo all'Enel Produzione spa «Unità di Business Termoelettrica Brindisi Federico II» nell'ambito delle clausole speciali dell'atto di sottomissione in essere e che sarebbe stato riconfermato il divieto di balneazione nello specchio di acqua interessato all'evento.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.


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CARBONI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la Vitrociset, società operante a livello nazionale in forza di contratto di appalto stipulato con l'Enav, assicura la manutenzione degli strumenti e delle apparecchiature di assistenza al volo installati negli aeroporti nazionali, con operatività di 24 ore;
nei giorni scorsi la Vitrociset ha comunicato alla direzione dell'aeroporto di Alghero la riduzione a dodici ore della presenza del personale incaricato della manutenzione degli impianti di assistenza;
la decisione della Vitrociset produrrà notevoli disagi alla organizzazione dei servizi poiché ridurrà notevolmente gli standards di sicurezza delle scalo soprattutto nelle ore notturne quando mantiene una sia pure ridotta operatività ed a breve termine costituirà pure una forte penalizzazione economica per la società di gestione e per tutto il territorio;
la decisione appare tanto più incomprensibile e vessatoria nei confronti dell'aeroporto di Alghero se si considera che nell'altro scalo della Sardegna ove assicura l'assistenza la Vitrociset ha mantenuto la operatività di 24 ore -:
quali iniziative intende assumere l'onorevole Ministro per garantire allo scalo di Alghero la copertura del servizio di manutenzione e di assistenza per 24 ore da parte della Vitrociset.
(4-07513)

Risposta. - L'ENAV - Ente Nazionale Assistenza al Volo ha fatto conoscere di aver stipulato con la società Vitrociset un contratto di manutenzione e gestione tecnica degli impianti adibiti al controllo della circolazione aerea in rotta, avvicinamento e terminale, con estensione sull'intero territorio nazionale. All'impresa organizzatrice è demandata l'organizzazione e l'allocazione delle risorse per lo svolgimento del servizio, mentre l'ENAV procede alla valutazione delle prestazioni rese attraverso verifiche sulla continuità funzionale e prestazionale degli impianti affidati in gestione/manutenzione all'Impresa stessa.
Già precedentemente alla stipula del sopraccitato contratto, il presidio tecnico presso l'aeroporto di Alghero era stato fissato, in sedici ore e, dal 1o giugno 2001, in quattordici ore al giorno, analogamente a quanto in vigore presso aeroporti appartenenti alla stessa fascia.
L'organizzazione di tale servizio, in essere da diversi anni, non risulta aver mai comportato penalizzazioni operative, non solo all'aeroporto in parola, ma a tutti gli aeroporti che, analogamente ad Alghero, svolgono servizio ATS ventiquattro ore su ventiquattro, ma non sono sottoposti a presenziamento tecnico per l'intera fascia oraria. Infatti, non sono mai state registrate chiusure dell'aeroporto o ritardi del servizio a causa di inefficienze degli impianti, la cui manutenzione è affidata alla Vitrociset.
Una ulteriore riduzione dell'orario di presidio tecnico era stata in un primo tempo prevista dalla Vitrociset a decorrere dal novembre 2002 e poi posticipata al 1o settembre 2003 dall'ENAV, in quanto l'aeroporto di Alghero era stato da poco sottoposto ad un importante intervento di ammodernamento tecnologico che, nella fase di avvio ed ottimizzazione, richiedeva una maggiore presenza di personale tecnico addetto alla gestione e conduzione dei sistemi.
In merito agli aspetti connessi alla sicurezza ed alla continuità delle operazioni di volo, l'ENAV evidenzia che le stesse sono comunque garantite dalle ridondanze funzionali dei sistemi impiegati per l'assistenza al volo, tali da assicurare la continuità del servizio anche in presenza di eventuali avarie.
Relativamente al confronto tra l'aeroporto di Alghero e l'aeroporto di Olbia l'Ente evidenzia che:
a) sulla base dei dati 2002, l'aeroporto di Olbia è caratterizzato, annualmente, da una mole di traffico maggiore di quella di Alghero del 35 per cento circa;
b) durante il periodo estivo, di maggior traffico, Olbia gestisce una quantità di traffico paragonabile a quella dei principali


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aeroporti italiani del tipo di Bologna, Venezia, eccetera, pari a circa tre volte quello di Alghero (ad esempio nell'agosto 2002 il numero dei movimenti su Olbia è stato di n. 5176 unità contro le 1841 di Alghero);
c) l'aeroporto di Olbia è dotato di un sistema Radar impiegato per il servizio di avvicinamento, i cui dati vengono altresì forniti all'ACC di Roma quale essenziale contributo per svolgimento del controllo in rotta nello spazio aereo della Sardegna.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

CARLI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
il sistema Pagobancomat è un sistema di pagamento in grande espansione per la comodità che esso porta;
negli ultimi anni questo sistema di pagamento si è grandemente diffuso anche per i rifornimenti di carburante per la possibilità di utilizzarlo anche nei distributori self-service, tanto che oggi il pagamento con carte magnetiche ha superato il 35 per cento dei volumi di carburanti erogati nella rete stradale e autostradale del nostro Paese;
con decreto ministeriale del 31 ottobre 2001, emanato dal ministro delle attività produttive, è stato approvato il piano nazionale contenente le linee-guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti e che tra i suoi obiettivi ha incluso quello di migliorare l'efficienza complessiva del sistema, favorendo il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza;
CoGeBan, il consorzio interbancario che gestisce il sistema dei PagoBancomat, ha deciso negli scorsi mesi di portare la commissione fissa dovuta dal gestore per ogni singola transazione a 0,23 centesimi di euro (pari a 445 delle vecchie lire) con una addizionale dello 0,3 per cento sul totale del transatto;
a queste commissioni per l'impiego del bancomat, si sommano i costi di registrazione sul conto corrente del gestore (in alcuni casi anche 80/100 delle vecchie lire a rigo di scrittura contabile) e i costi telefonici, così come per le operazioni effettuate con le carte di credito, per le quali i costi di commissione, per tutti i commercianti, variano dallo 0,5 all'1,2 per cento della somma transatta;
sul costo di ogni litro di carburante erogato, le imposte dell'Amministrazione finanziaria (Accise ed Iva), gravano per il 65 per cento sul gasolio e per il 67 per cento sulle benzine, determinandosi la paradossale situazione del pagamento di onerose commissioni, da parte del gestore, per svolgere la funzione esattoriale per conto dell'amministrazione delle entrate;
le commissioni per l'impiego delle carte di credito gravano anche sui clienti, poiché per ogni singolo rifornimento pagano una commissione fissa di 0,77 euro (pari a 1.500 delle vecchie lire), la quota annuale di detenzione della carta di credito e le spese bancarie; per ogni 15 litri di carburante pagati con carta di credito, il consumatore ha una maggiorazione di costo minima di 0,05 euro al litro, circa 100 delle vecchie lire;
la somma delle commissioni viene a configurarsi come un introito di tutto rispetto per gli istituti di credito e le aziende che emettono bancomat e carte di credito, superando di gran lunga i costi reali di gestione dei sistemi e costituendo una vera e propria rendita finanziaria;
nel mese di aprile 2003 le associazioni di categoria FAIB/AISA Confesercenti, FEGICA Cisl e FIGISC/ANIS, in rappresentanza dei gestori degli impianti stradali e autostradali di distribuzione dei carburanti, hanno organizzato una forma di protesta contro le elevate commissioni a carico dei gestori per l'impiego delle carte magnetiche, consistita nel rifiuto di pagamenti effettuati con bancomat e carte di credito -:
se non ritenga necessario ed eventualmente con quali mezzi, coerentemente con


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gli indirizzi indicati nel detto Piano Nazionale, assumere ogni iniziativa per favorire ed agevolare il pagamento del carburante mediante tessere magnetiche, ovvero bancomat e carte di credito, per agevolare gli utenti e gli esercenti.
(4-06378)

Risposta. - La questione di cui tratta l'interrogazione in esame è già stata affrontata, in passato, dal ministero delle attività produttive in ragione del pregiudizio avvertito dai consumatori per le eccessive spese sostenute per l'utilizzo della moneta elettronica presso i distributori di carburante.
Nel luglio del 2000, infatti, il ministero aveva segnalato al Governatore della Banca d'Italia ed al Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il significativo aumento degli oneri di gestione per l'acquisto di carburante tramite bancomat.
Il servizio, inizialmente promosso con specifiche campagne pubblicitarie per i suoi costi molto contenuti e per i vantaggi da esso derivanti sia per i consumatori che per gli esercenti, di fatto veniva gravato oltre che dell'onere per la transazione, anche di una specifica commissione a carico dei fruitori del servizio.
Su quest'ultima spesa veniva segnalata la mancanza di informazione sulla misura dell'onere aggiuntivo e veniva evidenziata l'anomalia di tale prassi rispetto a quella in uso per l'acquisto di qualunque altro tipo di prodotto merceologico.
Veniva, inoltre, segnalato che la commissione richiesta costituiva un disincentivo all'utilizzo dello strumento di pagamento in questione e determinava una lievitazione del prezzo del carburante.
Ancora, si faceva rilevare che l'onere richiesto appariva eccessivo, tenuto conto che il costo informatico dell'operazione era estremamente più contenuto, sicché l'imposizione di tale onere sembrava apparire come il risultato di un'intesa tra le compagnie petrolifere e società di gestione delle carte di credito.
In conclusione, il ministero chiedeva alle autorità interpellate di valutare le possibili conseguenze negative in termini di funzionamento del mercato e della concorrenza e di difesa degli interessi economici dei consumatori.
Si aggiunge, poi, che l'incidenza degli oneri menzionati, come segnalato anche nell'interrogazione in esame, non appare in sintonia con gli obiettivi indicati del decreto 31 ottobre 2001 di approvazione del Piano Nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, che hanno quale finalità anche quella del contenimento dei prezzi.
Sulla questione, il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha fatto presente preliminarmente che - fermo restando che la determinazione delle commissioni rientra nella sfera di autonomia degli operatori e si iscrive nel quadro delle relazioni che ciascuno di essi intrattiene con la propria clientela - la Banca d'Italia stessa, nell'esercizio delle funzioni di tutela della concorrenza nel settore del credito, ha esaminato la questione relativa alle commissioni interbancarie previste sia per il funzionamento del sistema Pago-Bancomat, sia per l'utilizzo di carte di credito.
Con riferimento al sistema Pago-Bancomat, è emerso che la commissione rappresenta il rimborso corrisposto dalla banca che stipula le convenzioni con gli esercizi alla banca che ha emesso le carte, per ogni operazione effettuata.
L'organo di vigilanza ha autorizzato la commissione interbancaria a condizione che la stessa sia correlata ai costi sostenuti dalle banche emittenti le carte e che il suo importo venga costantemente aggiornato per tenere conto dello sviluppo del sistema dei pagamenti.
L'intervento del suddetto Istituto ha condotto a una riduzione dell'importo della commissione dallo 0,6 per cento allo 0,53 per cento e, a partire dal 15 dicembre 2001, allo 0,41 per cento della transazione. Per il 2003 la commissione per singola transazione è stata articolata in due componenti distinte in base alla natura dei costi sottostanti: la parte fissa è pari a 0,23 euro per operazione, quella variabile allo 0,0897 per cento della transazione. Il nuovo importo della commissione interbancaria è stato stabilito dalla Convenzione per la Gestione


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del marchio Bancomat (CO.GE.BAN.) dopo che la Banca d'Italia aveva fornito specifiche indicazioni relative a più restrittive modalità di calcolo di singole voci di costo che concorrono alla determinazione della commissione interbancaria.
Per quanto concerne, invece, le commissioni interbancarie per i pagamenti con carte di credito, si osserva innanzitutto che per le carte recanti il marchio Visa il loro ammontare è stabilito a livello internazionale. In proposito, la Commissione Europea, con decisione del luglio 2002, ha stabilito che la commissione interbancaria verrà ridotta nell'arco di cinque anni, per arrivare allo 0,7 per cento dell'importo della transazione rispetto allo 0,93 per cento attualmente in vigore.
Si segnala, poi, che su tutte le carte di credito emesse da banche, la Banca d'Italia ha concluso, nel luglio 2002, un procedimento per accertare se si fosse attuata una intesa lesiva della concorrenza sulle condizioni praticate alla clientela, applicando, in particolare, una commissione di lire 1.500 (0,77 euro) sugli acquisti di carburante.
Il procedimento ha messo in evidenza che l'utilizzo delle carte di pagamento nel settore della distribuzione dei carburanti presenta aspetti peculiari, in quanto l'elevato carico fiscale sul prodotto venduto e il contenuto importo medio della transazione non consentono di recuperare i costi della prestazione del servizio di pagamento.
Nell'ambito del procedimento è emerso che le commissioni medie applicate agli esercenti delle stazioni di servizio sono inferiori a quelle necessarie alla banca convenzionata con l'esercente per coprire i costi gestionali e operativi; ciò può giustificare la fissazione di una commissione specifica a carico dei titolari di carte di credito per tali tipologie di acquisti. Inoltre è emerso che alcune banche hanno posto in essere comportamenti tesi a incentivare il convenzionamento dei distributori, riducendo o annullando le commissioni richieste agli esercenti.
In ogni caso, l'istruttoria non ha messo in evidenza l'esistenza di forme di coordinamento concorrenziale tra le banche per stabilire le condizioni economiche applicabili ai commercianti. Alle medesime conclusioni è pervenuta l'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato nell'ambito della propria istruttoria nei confronti di emittenti non bancari di carte di credito.
In merito al carico fiscale complessivo sui carburanti (accisa ed Iva), come correttamente riportato nell'atto in esame, lo stesso grava per circa i 2/3 sul prezzo finale. Al riguardo, occorre precisare che il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, come specificato dall'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1995, è il titolare del deposito fiscale; il gestore dell'impianto non assolve pertanto alla funzione di esattore dell'imposta per conto dello Stato, come indicato nel documento medesimo.
Quanto allo sciopero indetto dai benzinai la primavera dello scorso anno, diretto a sospendere l'accettazione delle carte di credito e dei bancomat per il pagamento dei rifornimenti di carburante presso le aree di servizio, proprio per l'eccessivo peso degli oneri in questione, si fa presente che la questione è stata seguita dal ministero delle attività produttive che ha svolto incontri sia con l'ABI che con i rappresentanti dei gestori degli impianti di distribuzione e le federazioni sindacali di categoria.
Tali incontri hanno determinato, da un lato, di ottenere la revoca della protesta e dall'altro, di impegnare le controparti ad un tavolo di confronto inteso a verificare la disponibilità delle stesse ad intraprendere iniziative volte a sostenere e tutelare, sul pagamento del servizio di erogazione dei carburanti, le ragioni dei consumatori.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

CATANOSO. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
tra le disposizioni in materia di RC-Auto recentemente approvate dal Parlamento con la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, va senz'altro segnalata quella contenuta


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nell'articolo 23, comma 2, la quale - nel modificare la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - impone alle compagnie il pagamento dei sinistri dietro presentazione da parte del danneggiato di regolare fattura o documento fiscale equivalente entro tre mesi dal risarcimento;
tuttavia, seppure sia trascorso poco tempo dall'entrata in vigore della legge, essa ha già manifestato i primi problemi attuativi; in particolare, le associazioni dei carrozzieri lamentano la mancata applicazione da parte delle imprese di assicurazioni della norma in questione;
ad oggi sembrerebbe, infatti, che non solo nessuna compagnia abbia adeguatamente informato gli utenti in merito alla nuova disciplina, ma che le stesse non abbiano ancora approntato - presso gli ispettorati sinistri - un ufficio competente a richiedere i documenti fiscali dovuti nei termini previsti;
se tutto ciò corrispondesse al vero, la ratio della norma - per come è stata originariamente concepita dal legislatore - rimarrebbe in qualche modo disattesa, con il conseguente rischio del mancato insorgere dei suoi numerosi effetti positivi sul fronte della lotta alle truffe sui danni auto, dell'emersione delle attività in nero, dell'abbassamento dei costi RC-Auto, e, infine, dell'aumento dell'occupazione «ufficiale» nel settore carrozzeria -:
se non ritenga necessario assumere le opportune iniziative - anche sul piano legislativo - affinché sia data una piena e immediata attuazione a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge n. 273 del 2002 in materia di modalità di risarcimento del danno, prevedendo in particolare l'obbligo per le compagnie di assicurazione di predisporre relazioni sull'attività svolta da inviare ai competenti organi di controllo.
(4-05564)

Risposta. - L'articolo 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, contiene le modalità di risarcimento del danno ed in particolare dispone al comma 2 che il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento del danno subito dal veicolo, a seguito di un sinistro RC Auto, debba trasmettere all'assicuratore che ha effettuato detto risarcimento la fattura o altro documento fiscale equivalente, relativo alla riparazione del danno risarcito, entro tre mesi dal risarcimento.
Secondo tale norma l'assicuratore che non riceve dal danneggiato la predetta documentazione ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione dell'articolo 642 del codice penale.
Lo scopo della norma è quello di limitare le frodi nel settore a danno delle imprese di assicurazione e favorire quindi la trasparenza dei rapporti tra gli assicurati e le imprese Stesse e la conseguente diminuzione del costo delle tariffe RC Auto, nonché l'emersione delle attività «in nero».
La verifica circa l'eventuale mancata applicazione da parte delle imprese di assicurazione della norma in questione compete all'ISVAP che, quale organo preposto alla vigilanza del settore, deve verificare, nel normale espletamento dei propri compiti istituzionali, la corretta applicazione da parte delle imprese di assicurazione di quanto previsto dalle normative vigenti.
Premesso quanto sopra si precisa che l'ipotesi, suggerita nell'interrogazione in argomento, di prevedere sul piano legislativo un obbligo per le imprese di assicurazione di predisporre relazioni sull'attività svolta da inviare all'ISVAP, non appare in linea con le normative comunitarie attualmente vigenti.
Infatti, la metodologia applicativa da parte delle imprese di assicurazione della norma predetta rientra nella libertà gestionale delle imprese stesse, che devono decidere di operare nei modi che ritengono più opportuni e secondo i criteri più idonei alla propria struttura.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.


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CAZZARO, BERSANI e RUZZANTE. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
nel mese di aprile 2003, e in questi giorni, le associazioni di categoria FAIB/AISA Confesercenti, FEGICA Cisl e FIGISC/ANIS, in rappresentanza dei gestori degli impianti stradali e autostradali di distribuzione dei carburanti, hanno organizzato una forma di protesta contro le elevate commissioni a carico dei gestori per l'impiego delle carte magnetiche nelle transazioni di pagamento dei carburanti da parte dei clienti e che detta protesta è consistita nel rifiuto di pagamenti effettuati con bancomat e carte di credito;
la protesta ha avuto origine in seguito alla decisione di CoGeBan, il Consorzio interbancario che gestisce il sistema dei PagoBancomat, di portare la commissione fissa dovuta dal gestore per ogni singola transazione a 0,23 centesimi di euro (pari a 445 delle vecchie lire) con una addizionale dello 0,3 per cento sul totale del transatto, e che a queste commissioni per l'impiego del bancomat, si sommano i costi di registrazione sul conto corrente del gestore (in alcuni casi anche 80/100 delle vecchie lire a rigo di scrittura contabile) e i costi telefonici, così come per le operazioni effettuate con le carte di credito, per le quali i costi di commissione, per tutti i commercianti, variano dallo 0,5 all'1,2 per cento della somma transatta;
sul costo di ogni litro di carburante erogato, le imposte dell'Amministrazione Finanziaria (Accise ed Iva), gravano per il 65 per cento sul gasolio e per il 67 per cento sulle benzine, determinandosi la paradossale situazione del pagamento di onerose commissioni da parte del gestore, per svolgere la funzione esattoriale per conto dell'Amministrazione delle Entrate;
le commissioni per l'impiego delle carte di credito gravano anche sui clienti, poiché per ogni singolo rifornimento pagano una commissione fissa di 0,77 euro (pari a 1.500 delle vecchie lire), la quota annuale di detenzione della carta di credito e le spese bancarie; per ogni 15 litri di carburante pagati con carta di credito, che corrisponde al rifornimento medio, il consumatore ha una maggiorazione di costo minima di 0,05 euro al litro, circa 100 delle vecchie lire;
il pagamento con carte magnetiche ha da tempo superato il 35 per cento dei volumi di carburanti erogati nella rete stradale e autostradale del nostro Paese, e che la somma delle commissioni viene a configurarsi come un introito di tutto rispetto per gli istituti di credito e le aziende emettitrici di bancomat e carte di credito, superando di gran lunga i costi reali di gestione dei sistemi e costituendo una vera e propria rendita finanziaria;
il decreto ministeriale del il 31 ottobre 2001, emanato dal Ministro delle attività produttive, approvava il piano nazionale contenente le linee-guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti e che tra i suoi obiettivi rientrava quello di migliorare l'efficienza complessiva del sistema, favorendo il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza;
ogni agevolazione per i pagamenti con carte magnetiche favorisce il minor uso di denaro contante e con questo una oggettiva diminuzione dei rischi legati a fenomeni malavitosi, sia per i gestori che per i clienti -:
se non ritenga il Governo, conformemente agli obiettivi indicati nel citato piano nazionale, di assumere ogni iniziativa possibile per favorire ed agevolare il pagamento del servizio di erogazione dei carburanti, presso le stazioni sia stradali che autostradali, mediante carte magnetiche, ovvero carte di credito, bancomat, schede di pagamento prepagate e ogni altro mezzo di pagamento elettronico, al fine di abbassare gli elevati oneri a carico sia dei gestori degli impianti di distribuzione che della clientela, in considerazione anche delle maggiori garanzie di sicurezza che questi sistemi offrono relativamente al rischio di rapine agli impianti quando vi è depositato troppo contante, e della loro oggettiva consistente diffusione sul territorio nazionale, quale


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mezzo di pagamento sempre più usato per comodità e sicurezza.
(4-06797)

Risposta. - La questione di cui tratta l'interrogazione in esame è già stata affrontata, in passato, dal ministero delle attività produttive in ragione del pregiudizio avvertito dai consumatori per le eccessive spese sostenute per l'utilizzo della moneta elettronica presso i distributori di carburante.
Nel luglio del 2000, infatti, il ministero aveva segnalato al Governatore della Banca d'Italia ed al Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il significativo aumento degli oneri di gestione per l'acquisto di carburante tramite bancomat.
Il servizio, inizialmente promosso con specifiche campagne pubblicitarie per i suoi costi molto contenuti e per i vantaggi da esso derivanti sia per i consumatori che per gli esercenti, di fatto veniva gravato oltre che dell'onere per la transazione, anche di una specifica commissione a carico dei fruitori del servizio.
Su quest'ultima spesa veniva segnalata la mancanza di informazione sulla misura dell'onere aggiuntivo e veniva evidenziata l'anomalia di tale prassi rispetto a quella in uso per l'acquisto di qualunque altro tipo di prodotto merceologico.
Veniva, inoltre, segnalato che la commissione richiesta costituiva un disincentivo all'utilizzo dello strumento di pagamento in questione e determinava una lievitazione del prezzo del carburante.
Ancora, si faceva rilevare che l'onere richiesto appariva eccessivo, tenuto conto che il costo informatico dell'operazione era estremamente più contenuto, sicché l'imposizione di tale onere sembrava apparire come il risultato di un'intesa tra le compagnie petrolifere e società di gestione delle carte di credito.
In conclusione, il ministero chiedeva alle autorità interpellate di valutare le possibili conseguenze negative in termini di funzionamento del mercato e della concorrenza e di difesa degli interessi economici dei consumatori.
Si aggiunge, poi, che l'incidenza degli oneri menzionati, come segnalato anche nell'interrogazione in esame, non appare in sintonia con gli obiettivi indicati del decreto 31 ottobre 2001 di approvazione del Piano Nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, che hanno quale finalità anche quella dei contenimento dei prezzi.
Sulla questione, il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha fatto presente preliminarmente che - fermo restando che la determinazione delle commissioni rientra nella sfera di autonomia degli operatori e si iscrive nel quadro delle relazioni che ciascuno di essi intrattiene con la propria clientela - la Banca d'Italia stessa, nell'esercizio delle funzioni di tutela della concorrenza nel settore del credito, ha esaminato la questione relativa alle commissioni interbancarie previste sia per il funzionamento del sistema Pago-Bancomat, sia per l'utilizzo di carte di credito.
Con riferimento al sistema Pago-Bancomat, è emerso che la commissione rappresenta il rimborso corrisposto dalla banca che stipula le convenzioni con gli esercizi alla banca che ha emesso le carte, per ogni operazione effettuata.
L'Organo di Vigilanza ha autorizzato la commissione interbancaria a condizione che la stessa sia correlata ai costi sostenuti dalle banche emittenti le carte e che il suo importo venga costantemente aggiornato per tenere conto dello sviluppo del sistema dei pagamenti.
L'intervento del suddetto Istituto ha condotto a una riduzione dell'importo della commissione dallo 0,6 per cento allo 0,53 per cento e, a partire dal 15 dicembre 2001, allo 0,41 per cento della transazione. Per il 2003 la commissione per singola transazione è stata articolata in due componenti distinte in base alla natura dei costi sottostanti: la parte fissa è pari a 0,23 euro per operazione, quella variabile allo 0,0897 per cento della transazione. Il nuovo importo della commissione interbancaria è stato stabilito dalla Convenzione per la Gestione del marchio Bancomat (CO.GE.BAN.) dopo che la Banca d'Italia aveva fornito specifiche indicazioni relative a più restrittive modalità di calcolo di singole voci di costo


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che concorrono alla determinazione della commissione interbancaria.
Per quanto concerne, invece, le commissioni interbancarie per i pagamenti con carte di credito, si osserva innanzitutto che per le carte recanti il marchio Visa il loro ammontare è stabilito a livello internazionale. In proposito, la Commissione Europea, con decisione del luglio 2002, ha stabilito che la commissione interbancaria verrà ridotta nell'arco di cinque anni, per arrivare allo 0,7 per cento dell'importo della transazione rispetto allo 0,93 per cento attualmente in vigore.
Si segnala, poi, che su tutte le carte di credito emesse da banche, la Banca d'Italia ha concluso, nel luglio 2002, un procedimento per accertare se si fosse attuata una intesa lesiva della concorrenza sulle condizioni praticate alla clientela, applicando, in particolare, una commissione di lire 1.500 (0,77 euro) sugli acquisti di carburante.
Il procedimento ha messo in evidenza che l'utilizzo delle carte di pagamento nel settore della distribuzione dei carburanti presenta aspetti peculiari, in quanto l'elevato carico fiscale sul prodotto venduto e il contenuto importo medio della transazione non consentono di recuperare i costi della prestazione del servizio di pagamento.
Nell'ambito del procedimento è emerso che le commissioni medie applicate agli esercenti delle stazioni di servizio sono inferiori a quelle necessarie alla banca convenzionata con l'esercente per coprire i costi gestionali e operativi; ciò può giustificare la fissazione di una commissione specifica a carico dei titolari di carte di credito per tali tipologie di acquisti. Inoltre è emerso che alcune banche hanno posto in essere comportamenti tesi a incentivare il convenzionamento dei distributori, riducendo o annullando le commissioni richieste agli esercenti.
In ogni caso, l'istruttoria non ha messo in evidenza l'esistenza di forme di coordinamento concorrenziale tra le banche per stabilire le condizioni economiche applicabili ai commercianti. Alle medesime conclusioni è pervenuta l'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato nell'ambito della propria istruttoria nei confronti di emittenti non bancari di carte di credito.
Quanto allo sciopero indetto dai benzinai la primavera dello scorso anno, diretto a sospendere l'accettazione delle carte di credito e dei bancomat per il pagamento dei rifornimenti di carburante presso le aree di servizio, proprio per l'eccessivo peso degli oneri in questione, si fa presente che la questione è stata seguita dal ministero delle attività produttive che ha svolto incontri sia con l'ABI che con i rappresentanti dei gestori degli impianti di distribuzione e le federazioni sindacali di categoria.
Tali incontri hanno determinato, da un lato, di ottenere la revoca della protesta e dall'altro, di impegnare le controparti ad un tavolo di confronto inteso a verificare la disponibilità delle stesse ad intraprendere iniziative volte a sostenere e tutelare, sul pagamento del servizio di erogazione dei carburanti, le ragioni dei consumatori.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

CENTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
tra le giornate del 30 aprile e il 1 maggio 2003 si sono tolti la vita, impiccandosi con delle lenzuola alle inferriate delle celle dove erano detenuti, rispettivamente a Rebibbia Nuovo Complesso e a Rebibbia Penale a Roma due persone: un giovane di 20 anni e un uomo di 41 anni, minorato psichico;
l'uomo di 41 anni, detenuto a Rebibbia Penale, era stato dichiarato per due volte dal Tribunale di Roma incapace di intendere e di volere a causa di gravi problemi psichici e la sua detenzione era stata giudicata compatibile solo con il regime previsto dall'ospedale psichiatrico giudiziario;
il ragazzo di 20 anni, detenuto a Rebibbia Nuovo Complesso, si è suicidato per lo sconforto di aver appreso che probabilmente, per un cumulo di pena, sarebbe dovuto rimanere un altro anno in carcere;


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a seguito di queste disgrazie i compagni dell'uomo di 41 anni, detenuti a Rebibbia Penale, hanno dato vita a forme di protesta, placate poi, a quanto risulta all'interrogante anche con l'uso eccessivo e spropositato di manganelli, dagli agenti della polizia penitenziaria -:
quali iniziative urgenti intenda intraprendere per sanare l'attuale situazione delle carceri italiane, vera «emergenza giustizia» nel nostro paese, dove non viene garantito nemmeno il diritto alla salute, dove non esiste, a causa della riduzione dei fondi, un'assistenza sanitaria dignitosa per i detenuti e conseguentemente non è garantito un percorso di recupero, in particolare per persone con disagi psichici;
se quanto detto con riferimento alla situazione di Rebibbia corrisponda al vero e in caso affermativo se non ritenga eccessivo autorizzare l'uso della forza contro persone mentalmente e fisicamente non perfettamente sane, ma con gravi problemi di equilibrio psicologico, e comunque più in generale usare la forza contro forme di protesta sollevate dalla esasperazione di persone detenute in una situazione oramai umanamente insostenibile;
quali provvedimenti intenda intraprendere per garantire un aumento dei finanziamenti per la sanità penitenziaria, il recupero dei detenuti disagiati psichici e valorizzare progetti pilota come quello della III Sezione di Rebibbia Penale.
(4-06238)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che il detenuto suicidatosi il 30 aprile 2003 presso la C.C. di Rebibbia N.C. è Ahouad Abdelalim, nato in Marocco il 24 febbraio 1983.
Per quanto concerne le circostanze, le modalità e le cause del decesso, dalla relazione ispettiva redatta dal provveditore regionale del Lazio si evince che non sono state ravvisate responsabilità a carico di operatori penitenziari.
In merito all'affermazione dell'interrogante, secondo il quale il detenuto si sarebbe suicidato «per lo sconforto di avere appreso che, probabilmente, per un cumulo di pena, sarebbe dovuto rimanere un altro anno in carcere», si rappresenta che alla questione è stata data rilevanza nella relazione ispettiva, dove viene comunque sottolineato che al detenuto sono state offerte tutte le possibilità di difendersi: l'Abdelalim ha, infatti, effettuato un colloquio con il proprio difensore che lo ha rassicurato del fatto che avrebbe «entro 2 giorni, inviato una carta che avrebbe bloccato l'ordine di carcerazione»; gli è stato consigliato di proporre, tramite mod. IP1, incidente di esecuzione; ha avuto un colloquio con il direttore del reparto al quale ha chiesto di sollecitare un colloquio con il competente magistrato di sorveglianza.
Sembrava che il detenuto si fosse tranquillizzato ed invece il giorno 30 aprile 2003 si suicidava legando una striscia di lenzuolo ad una estremità della grata posta al di sopra della porta blindata.
Il funzionario che ha effettuato l'ispezione ha escluso che il detenuto abbia subito maltrattamenti: nessun compagno ha avuto modo di assistere ad episodi di violenza né ha raccolto lamentele del detenuto; è viceversa emerso che l'ispettore di reparto si è preso particolare cura del ragazzo seguendolo con assiduità e segnalandolo all'attenzione dei sanitari e del direttore di reparto.
Per quanto concerne, invece, il suicidio del detenuto Marco De Simoni, verificatosi il 1o maggio 2003 presso la C.R. di Rebibbia, si rappresenta che gli accertamenti ispettivi effettuati hanno permesso di stabilire che la morte dello stesso «si inquadra in un contesto psicopatologico del soggetto che in un momento di particolare turbativa e dissociazione ha deciso di sopprimersi».
Dagli atti e dalla ricostruzione dei fatti è stata esclusa ogni responsabilità da parte dell'agente di Sezione, sempre presente al suo posto di servizio.
In occasione di tale decesso, quattro detenuti hanno effettuato una manifestazione di protesta salendo sui tetti ed introducendosi, dopo avere rotto una vetrata, nel magazzino viveri. Dopo un tentativo di


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incendio, gli agenti di Polizia penitenziaria sono stati costretti ad immobilizzarli con la forza.
Gli autori della protesta sono stati immediatamente trasferiti in altro istituto.
Tutti i detenuti, compreso quello che si è suicidato, cioè De Simoni Marco, sono sottoposti al regime della minorazione psichica, ex articolo 65 ordine penale e articolo 111/5 Reg. Es. decreto del Presidente della Repubblica 230/2000).
Nel caso del detenuto De Simoni, affetto da disturbi di personalità, il Sanitario dell'istituto con certificazione medica del 14 aprile 2003, aveva segnalato che il detenuto presentava «evidenti caratteristiche borderline di personalità» e, acquisito il parere del Sanitario del D.A.P., era stata disposta l'assegnazione dello stesso al reparto per minorati psichici annesso alla casa di reclusione di Roma Rebibbia, con provvedimento del 18 aprile 2003.
Come è noto presso la casa di reclusione di Roma Rebibbia è istituita apposita sezione per detenuti minorati psichici, come da decreto ministeriale n. 521534 del 18 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1993.
Relativamente alla parte finale dell'interrogazione, si rappresenta che con decreto ministeriale n. 510637 dell'11 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 1o marzo 2003, la III Casa Circondariale di Roma è destinata alla custodia attenuata di detenuti tossicodipendenti ed è appunto utilizzata in tal senso, con una presenza media di 30 detenuti.
In merito alle doglianze relative all'assistenza sanitaria ai detenuti, si ritiene opportuno rappresentare quale sia stata l'attività di programmazione predisposta in merito dal competente Dipartimento, dal 1999 ad oggi, a seguito della progressiva riduzione del budget a disposizione.
L'articolo 11 legge n. 354/1975 e l'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 impongono all'amministrazione penitenziaria di predisporre, in ogni istituto di pena, l'organizzazione di un servizio sanitario «rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della popolazione detenuta». Nelle ipotesi in cui siano necessarie cure ed accertamenti diagnostici non eseguibili all'interno degli istituti potrà essere disposto l'invio dei detenuti in strutture sanitarie esterne.
In applicazione di tali norme e tenuto conto delle risorse disponibili, in ogni istituto penitenziario è stato organizzato un servizio sanitario in grado di garantire una adeguata assistenza sanitaria per i detenuti.
Dal 1999 ad oggi, a seguito della progressiva riduzione degli stanziamenti iniziali sul capitolo di bilancio 1764, preposto all'organizzazione dei servizi sanitari penitenziari, si sono rese necessarie alcune modifiche strutturali del sistema sanitario penitenziario, al fine di organizzare l'assistenza sanitaria per i detenuti utilizzando al meglio le risorse disponibili, anche in coerenza con i principi di efficienza ed economicità e nel rispetto del principio della tutela della salute del detenuto costituzionalmente garantito quale diritto inviolabile di ogni individuo.
Nell'anno 1999 l'amministrazione penitenziaria, perseguendo l'obiettivo della razionale distribuzione delle risorse, con circolare del 15 gennaio 1999, ha provveduto a classificare gli istituti penitenziari in tre livelli a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria, individuato mediante il criterio del numero di detenuti presenti. Nell'anno 2002, in seguito alla riduzione dello stanziamento iniziale sul capitolo 1764, è stato richiesto ai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria di formulare un progetto di nuova distribuzione del budget che fosse il più aderente possibile al bisogno di salute dei detenuti e tenesse conto delle caratteristiche funzionali dei servizi di primo, secondo e terzo livello di assistenza.
Particolari direttive, negli anni 2002 e 2003 sono state emanate in materia di acquisto farmaceutico e in materia di attività specialistica.
Infatti, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nell'anno 2002, con nota del 15 marzo 2002 ha richiamato i Provveditorati a tenere presenti i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 230/1999 relativamente alla gratuità delle prestazioni


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farmaceutiche e specialistiche per i detenuti e della iscrizione al Servizio sanitario nazionale di tutti i detenuti ed internati, sollecitando a tal proposito le singole direzioni a farsi rilasciare dalle A.S.L. competenti il ricettario regionale.
Con circolare del 6 febbraio 2003 la competente direzione generale ha istituzionalizzato per tutti i Provveditorati dell'amministrazione penitenziaria l'utilizzo del prontuario terapeutico regionale dettando, comunque, disposizioni per l'acquisto dei farmaci necessari per assicurare la tutela della salute della popolazione detenuta non compresi nel prontuario indicato, permettendo a tutte le direzioni degli Istituti penitenziari, nelle ipotesi di assoluta urgenza, di procedere direttamente all'acquisto nelle locali farmacie.
Nell'anno 2003 la stessa amministrazione penitenziaria ha emanato ulteriori direttive anche per la medicina specialistica. La circolare del 6 febbraio 2003 ha infatti rielaborato i tre livelli di assistenza sanitaria indicati dalla citata circolare del 1999, in materia di consulenza specialistica prevedendo, per gli istituti di primo livello solo due convenzioni per le consulenze specialistiche individuate in base alla prevalenza delle patologie rilevate, alla tipologia dell'utenza, ai mezzi diagnostico strumentali già in possesso dell'istituto e alle difficoltà, per le suddette branche di convenzioni con strutture sanitarie pubbliche; per gli istituti di secondo livello le convenzioni per sei branche specialistiche individuate in base agli stessi criteri stabiliti per gli istituti di primo livello e per gli istituti di terzo livello-sede di centro clinico, il mantenimento di tutte le branche specialistiche già attivate.
Per le branche specialistiche in infettivologia e in psichiatria è stato invece previsto il rinnovo per tutti gli istituti penitenziari indipendentemente dal livello.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che il diritto alla salute dei detenuti sia adeguatamente tutelato secondo i principi dettati dalle Costituzione (articoli 2 e 32). Si sottolinea inoltre che l'amministrazione penitenziaria ha avviato un processo di integrazione tra il servizio sanitario penitenziario e il servizio sanitario nazionale, che sicuramente accrescerà i livelli di assistenza già assicurati.
Per quel che riguarda gli istituti penitenziari di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e Casa di Reclusione gli stessi hanno un'organizzazione sanitaria che garantisce standards sanitari generalmente adeguati. Nel servizio sanitario di questi Istituti opera infatti personale sanitario in grado di soddisfare il diritto alla salute dei detenuti.
Precisamente in tali istituti opera il seguente personale:
Rebibbia Nuovo Complesso:
a) otto medici convenzionati per il servizio di assistenza sanitaria integrativa che con turnazione oraria assicurano un servizio di continuità assistenziale per tutto l'arco della giornata (il monte ore giornaliere autorizzato è infatti di 27 ore);
b) sette medici incaricati che esplicano tutte le funzioni e compiti indicati dalla legge n. 740/1970;
c) quindici convenzioni con specialisti che, previa richiesta del medico incaricato, visitano quei detenuti che ne necessitano;
d) quarantasette infermieri convenzionati e quattro infermieri di ruolo, coadiuvati da nove ausiliari socio sanitari (monte ore disponibile giornalmente per il servizio infermieristico è di ore 228);
Rebibbia Casa di Reclusione:
a) sette medici convenzionati per il servizio di assistenza sanitaria integrativa che con turnazione oraria assicurano un servizio di continuità assistenziale per tutto l'arco della giornata (il monte ore giornaliero autorizzato è di ventiquattro ore);
b) tre medici incaricati che esplicano tutte le funzioni e compiti indicati dalla legge n. 740/1970;
c) nove convenzioni con specialisti che, previa richiesta del medico incaricato, visitano quei detenuti che ne necessitano;
d) otto infermieri convenzionati e un infermiere di ruolo, (monte ore disponibile giornalmente per il servizio infermieristico


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è di settantotto ore, di cui quaranta destinate all'assistenza dei detenuti minorati psichici).

Un discorso a parte deve essere invece fatto per il disagio mentale all'interno degli Istituti penitenziari.
Con circolare del 30 giugno 1999, l'amministrazione penitenziaria, prendendo atto del fenomeno del disagio psichico all'interno degli istituti penitenziari, ha infatti provveduto a rimodulare il rapporto libero professionale degli specialisti in psichiatria prevedendo per gli stessi una retribuzione oraria in modo da svincolarli da un'attività di mera consulenza, come avviene per le altre branche specialistiche.
Stabilendo infatti una tariffa oraria e non a visita, lo psichiatra, diversamente dagli altri specialisti, non è subordinato, per l'effettuazione delle visite alla richiesta del medico incaricato, ma decide nell'ambito della propria autonomia divenendo, in tal modo, parte integrante non solo dell'area sanitaria, ma di tutta l'istituzione penitenziaria, viste le inevitabili connessioni con l'area della sicurezza e con quella trattamentale.
Una volta attivato il servizio, lo specialista in psichiatria, assicurando una presenza oraria, non solo è in grado di instaurare e di gestire un vero e proprio rapporto terapeutico con il paziente, ma viene posto nella condizione di monitorare costantemente la condizione di disagio psichico dei detenuti e di apportare un notevole contributo agli altri operatori che prestano la propria attività all'interno degli Istituti penitenziari.
Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, consapevole dell'importanza del ruolo che assume il servizio psichiatrico, così come è stato organizzato dalla citata circolare del 1999, in sede di programmazione per l'anno 2003, ridefinito il servizio di consulenza specialistica così come è stato indicato con la circolare del 6 febbraio 2003, ha conservato per tutti gli istituti penitenziari, come detto sopra, l'attivazione della branca specialistica in psichiatria, prevista anche dall'ordinamento penitenziario.
La C.C. di Rebibbia Nuovo Complesso ha un servizio psichiatrico attivo per dodici ore al giorno compresi i giorni festivi e sono sette gli specialisti in psichiatria che con turnazioni orarie assicurano la continua presenza dello psichiatra in Istituto.
Gli specialisti in psichiatria nella C.C. di Rebibbia Nuovo Complesso svolgono un'attività professionale connessa con quella del servizio psicologico e con quella trattamentale; gli stessi, infatti, unitamente agli psicologi partecipano alle riunioni del gruppo di osservazione e trattamento.
La Casa di Reclusione di Rebibbia utilizza per sessanta ore mensili gli specialisti del polo psichiatrico di Rebibbia Nuovo Complesso, mentre per il reparto destinato ai minorati psichici ha convenzionato appositamente uno specialista, in modo che per i soggetti ristretti in questo reparto venga assicurata una continuità terapeutica con un unico specialista. Lo scopo è infatti quello di ottenere, per tali detenuti, il recupero delle competenze e autonomie anche con l'uso di bassissimi dosaggi psicofarmacologici.
Fondamentale risulta a tal proposito la collaborazione con organismi territoriali esterni che, mediante protocolli d'intesa, possono mettere a disposizione il proprio personale. Con la Direzione della Casa di reclusione di Roma Rebibbia già da tempo collabora, attraverso appositi progetti, il dipartimento di salute mentale dell'ASL RM/B al fine di attuare in ambito detentivo un intervento di tipo comunitario anche attraverso la formazione, a cura della ASL, del personale che opera nel reparto.
Il problema della tutela della salute mentale della popolazione è stato sempre preso in particolare considerazione e numerose sono state le disposizioni ministeriali emanate al fine di limitare il numero dei suicidi e degli atti di autolesionismo.
Già nel 1987 con apposita circolare è stato istituito il servizio psicologico nuovi giunti. All'interno di questo servizio lo psicologo riveste un ruolo di estrema importanza in quanto, dovendo valutare i rischi di autolesionismo e di suicidio del detenuto, è in grado di segnalare ad altre figure professionali, situazioni critiche permettendo


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così l'adozione di misure precauzionali atte a scongiurare la messa in atto di gesti autolesivi (grandi sorveglianze e sorveglianze a vista). Attraverso l'organizzazione del servizio psicologico e del servizio psichiatrico l'Amministrazione penitenziaria ha cercato di limitare il compimento di gesti autolesivi e i suicidi dei detenuti anche con l'opera di personale qualificato per «monitorare» situazioni di disagio mentale.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CENTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il suicidio del detenuto Paride Cozza avvenuto il 14 giugno 2003 nel carcere di Bologna è, purtroppo, la conferma di una situazione penitenziaria ormai non più sostenibile;
nelle nostre carceri si registrano gravi inadempienze e violazioni dei diritti dei detenuti, mentre appaiono inaccettabili le pessime condizioni di lavoro del personale penitenziario che aumenta a causa del sovraffollamento e dei ritardi nell'ammissione alle misure alternative al carcere;
alla luce delle considerazioni esposte è necessario rilanciare nel Paese e in Parlamento la battaglia per l'indulto e l'amnistia come condizioni di intervento per far fronte all'emergenza carceraria, non solo a Bologna, ma in tutto il Paese;
rimane gravissima anche l'emergenza sanitaria nelle carceri, a causa della diminuzione dei finanziamenti previsti dal ministero della sanità e dal ministero della giustizia -:
se il Ministro interrogato intenda accertare le responsabilità di quanto avvenuto e garantire interventi immediati a tutela della salute e dell'integrità fisica dei detenuti.
(4-06619)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in argomento, si rappresenta in via preliminare che con la legge n. 207 del 10 agosto 2003 il Parlamento ha definitivamente approvato il cosiddetto «indultino».
Con tale provvedimento al condannato, che ha già scontato almeno la metà della pena detentiva, la stessa potrà essere sospesa per la parte residua nel limite di due anni.
Il beneficio può essere concesso una sola volta e va escluso in presenza di alcuni gravi reati quali, ad esempio, quelli di mafia, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, sequestro, estorsione aggravata o, qualora il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o qualora ricorrano altre ipotesi specificamente indicate nella legge stessa.
In merito, poi, al decesso, per suicidio, del detenuto Paride Cozzi, avvenuto presso la casa circondariale di Bologna, dagli accertamenti ispettivi esperiti non è stato possibile riscontrare nessuna responsabilità di carattere disciplinare a carico degli operatori penitenziari in servizio presso l'istituto di Bologna.
A tale riguardo la procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna - sulla base delle dirette constatazioni
in situ, dell'esame autoptico e degli elementi acquisiti, tra cui quelli raccolti dall'ispezione amministrativa del Provveditorato di Bologna - ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale, non essendo emersi indizi di responsabilità colposa, né alcuna violazione di legge, in ordine al decesso del detenuto in questione.
Peraltro, è stato rilevato che i motivi che hanno determinato il Cozzi al gesto autosoppressivo sono verosimilmente riconducibili allo sconforto ingenerato nel detenuto dal rifiuto opposto dal magistrato di sorveglianza alla concessione di un permesso per partecipare ai funerali della convivente.
Si ritiene in proposito di dover sottolineare che il suddetto provvedimento è stato adottato a causa della omessa indicazione del luogo e dell'orario in cui si sarebbero dovuti svolgere i funerali.
La visita di primo ingresso del Cozzi, disposta dall'esperto del presidio psicologico del servizio nuovi giunti, non aveva evidenziato problematiche di particolare rilievo e/o rischi di gesti autoaggressivi; al


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contrario il detenuto era apparso orientato e collaborante, tranquillo e coerente senza particolari alterazioni dell'ideazione o propositi suicidari.
Per quanto concerne, più in generale, le iniziative intraprese da questa Amministrazione, a tutela della salute e della integrità psicofisica dei detenuti, in via semplificativa si segnalano:
a) l'istituzione, con circolare del 27 marzo 2001 presso l'ufficio studi e ricerche del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di una apposita unità di monitoraggio degli eventi di suicidio, con finalità di studio, ricerca e prevenzione delle situazioni che determinano o possono contribuire a determinare il prodursi di eventi autolesionistici nell'ambito della popolazione detenuta.
Tale iniziativa è di poco successiva all'emanazione della circolare del 12 maggio 2000 avente ad oggetto «Atti di autolesionismo e suicidi in ambiente penitenziario. Linee guida operative ai fini di una riduzione dei suicidi nelle carceri», avente lo scopo di sensibilizzare tutte le direzioni d'istituto alla eliminazione delle condizioni di disagio, trascuratezza e difficile vivibilità all'interno dei penitenziari;
b) l'istituzione, a livello periferico, del servizio «Nuovi Giunti» (circolare del 30 dicembre 1987) consistente in un colloquio con l'esperto psicologo all'atto di primo ingresso in istituto e, comunque, entro e non oltre le prime ore, allo scopo di acquisire una conoscenza immediata delle sue caratteristiche personologiche.
Attraverso la compilazione di una scheda riassuntiva di una serie di dati, si mira infatti a conoscere il livello di probabilità di rischio suicidario ai fini dell'adozione delle misure di sorveglianza più idonee in relazione al singolo caso;
c) l'istituzione del presidio per tossicodipendenti (decreto interministeriale 8 giugno 1991 in attuazione del testo unico n. 309/1990 sul trattamento, recupero e reinserimento dei detenuti affetti da HIV) attivo presso gli istituti di maggiori dimensioni, ventiquattro ore su ventiquattro formato da una equipe di medici, psicologi ed infermieri, addetta all'individuazione dei primi interventi farmacologici per il superamento della iniziale crisi di astinenza, per poi formulare un possibile programma riabilitativo.

Si può, in ogni caso assicurare, che assidui e costanti sono l'attenzione e l'impegno che l'amministrazione interrogata profonde nei confronti di un fenomeno così delicato come i suicidi in carcere.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CENTO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
il mercato assicurativo, nel suo complesso, attraversa una fase di profonde modificazioni strutturali e organizzative, tra le quali preminente appare quella di dimensionare quantitativamente e qualitativamente le strutture più prettamente operative per competere con successo in un mercato fortemente concorrenziale e orientato alla qualità del servizio all'utenza;
nell'ambito di tale finalità il Gruppo Toro assicurazioni, che comprende al suo interno altre compagnie assicurative come la Nuova Tirrena, Augusta, Lloyd Italico, Toro Targa, è stato venduto, già dal 24 marzo 2003, dalla FIAT al Gruppo Editoriale De Agostini di Novara;
il passaggio di proprietà ha riguardato l'intero Gruppo, comprese le compagnie estere, e tutte le quote di partecipazione (Capitalia, Roma Vita, eccetera);
le intenzioni espresse dalla nuova azienda proprietaria sono state quelle di mantenere l'integrità del Gruppo, ma quest'ultima, ad oggi, non ha ancora presentato un piano industriale e i lavoratori della Società Nuova Tirrena, dislocati prevalentemente a Roma e al centro sud Italia, hanno manifestato le loro preoccupazioni per una ipotizzabile vendita a terzi


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della suddetta Società rispetto alle altre del Gruppo Toro;
il territorio romano e laziale è stato fortemente depauperato negli scorsi anni di posti di lavoro, sia nel settore assicurativo (esempio ne è l'acquisizione dell'Ina-Assitalia da parte delle Generali) che in altri settori, e potrebbe ulteriormente depauperarsi nel caso in cui non vi fosse un impegno, in questo caso della De Agostini, per tutelare le attività e i posti di lavoro soprattutto del centro sud del nostro paese -:
se non ritengano necessario, ognuno per la propria competenza, aprire un tavolo di confronto, tra l'Azienda De Agostini, i lavoratori di tutto il Gruppo Toro, la direzione della Toro Assicurazioni e le parti sindacali interessate, per analizzare i piani decisionali e industriali della nuova acquirente affinché questi mirino alla tutela dei posti di lavoro dei dipendenti, al rispetto delle identità delle singole società, al mantenimento dei livelli occupazionali e delle sedi di lavoro già esistenti per lo sviluppo e la valorizzazione della professionalità e non, contrariamente, a ristrutturazioni forzose tendenti alla mobilità del personale o addirittura al suo licenziamento.
(4-06978)

Risposta. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si fa presente, in via preliminare, che l'operazione di trasferimento azionario indicata nell'atto medesimo, autorizzata dall'ISVAP in data 22 luglio 2003, ha comportato l'acquisizione del 100 per cento del capitale sociale della Toro Assicurazioni S.p.A., da parte della De Agostini S.p.A. che ha proceduto all'acquisto tramite la propria controllata indiretta Ronda S.p.A.
Secondo quanto precisato dalla De Agostini, tale acquisizione si inserisce in un quadro di politica di sviluppo e di diversificazione verso aree industriali diverse che il gruppo, prevalentemente attivo nel settore editoriale, ha perseguito nell'ultimo biennio e che ha visto rafforzare ed ampliare le proprie attività anche in settori diversi da quello tipico.
In particolare, le finalità che la De A ostini. S.p.A. si è proposta di perseguire con l'acquisizione della compagnia assicuratrice torinese possono così riassumersi:
a) sviluppare ulteriormente ed integrare la strategia di diversificazione industriale delle proprie attività facendo ingresso anche nel comparto assicurativo;
b) valorizzare in una prospettiva di lungo termine Toro Assicurazioni e le sue componenti manageriali ed occupazionali;
c) rafforzare ulteriormente la propria presenza industriale nella Regione, e nella città di Torino (ove verrà mantenuta la sede e la direzione operativa di Toro Assicurazioni), già testimoniata dalla propria attività tradizionale e dalla recente acquisizione di un importante gruppo editoriale torinese (Utet).

In questa prospettiva, l'acquisizione di Toro Assicurazioni ha l'esclusivo obiettivo di proseguire nella strategia di diversificazione degli investimenti del Gruppo De Agostini, ed in tal senso, quest'ultimo intende valorizzare Toro Assicurazioni nel totale rispetto della sua autonomia gestionale e operativa.
Tali finalità sono state ribadite anche dal neo-presidente di Toro Assicurazioni al momento dell'insediamento nella carica, allorché sono state esposte le linee guida che ispireranno la gestione della compagnia da parte dell'azionista De Agostini.
Con l'acquisizione del Gruppo Toro, composto fra l'altro da nove società assicurative italiane ed 11 società assicurative estere, la De Agostini S.p.A. ha assunto una connotazione fortemente assicurativa.
Nell'ambito del procedimento di autorizzazione le dismissioni prospettate dalla società acquirente durante la fase istruttoria riguardano, con riferimento alle società assicurative, la cessione a Capitalia S.p.A. della partecipazione detenuta in Roma Vita, pari al 47,5 per cento del capitale sociale, e del gruppo di diritto francese
Le Continent.


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Con riguardo a quest'ultima, la cessione è stata perfezionata in data 10 luglio 2003 sotto la condizione sospensiva dell'ottenimento dell'autorizzazione dell'Autorità di controllo francese.
Nessun cenno ad ipotesi di dismissione della proprietà di Nuova Tirrena viene fatto nel citato programma. In proposito, si segnala che il personale dipendente della Nuova Tirrena al 31 dicembre 2002 era di 707 unità.
Relativamente alla cessione di Roma Vita, la Toro aveva già trasmesso all'ISVAP un accordo con il quale Toro stessa e Capitalia si impegnano rispettivamente a vendere ed acquistare il 47,5 per cento di Roma Vita. Fra i due gruppi intercorrono, tramite la Roma Vita, anche rapporti di collaborazione nel settore della bancassicurazione.
Nella premessa di tale accordo risulta, in particolare, che la Nuova Tirrena è parte di un contratto di
outsourcing con Roma Vita, in forza del quale presta a quest'ultima servizi amministrativi, di assistenza e consulenza, con l'utilizzo di n. 47 suoi dipendenti (28 interamente dedicati e 19 utilizzati pro quota) e con 17 interinali.
Sempre in base al predetto accordo è previsto che, anche dopo la vendita di Roma Vita a Capitalia, il contratto di prestazione di servizi con Nuova Tirrena continuerà ad avere efficacia per il periodo necessario affinché Capitalia sia in grado di reperire servizi analoghi, ma comunque non oltre il termine di quindici mesi dalla data del trasferimento delle azioni Roma Vita.
Al fine di garantire che il trasferimento delle funzioni attualmente svolte da Nuova Tirrena avvenga senza comportare pregiudizi all'attività di Roma Vita, la Toro Assicurazioni si è impegnata, qualora Capitalia ne faccia richiesta, a far si che Nuova Tirrena distacchi - presso la società che sarà individuata da Capitalia, a spese della stessa Capitalia e per un periodo massimo di due anni - propri dipendenti attualmente addetti alla gestione informatica del portafoglio polizze di Roma Vita. Capitalia si è impegnata all'assunzione - alle dipendenze di Roma Vita o di altra società del gruppo - di tutti i dipendenti che al termine del contratto di
outsourcing con Nuova Tirrena risulteranno essere ancora distaccati.
Si segnala, infine, che nell'accordo siglato tra Capitalia e Toro non viene precisato il numero di dipendenti che potrebbero essere coinvolti nel descritto distacco.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

CENTO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere:
quali siano le finalità e da quali fondi provengano i soldi stanziati per gli attuali lavori sulla superstrada 90-bis (Benevento-Foggia), nel tratto che va dal km 7 al km 10,500, riferibili alla costruzione di muri in cemento armato rivestiti di pietre colorate, laddove la struttura naturale esistente pare già perfettamente idonea;
se non ritenga di predisporre lo stanziamento di fondi per la costruzione di un viadotto sulla suddetta superstrada, vista la pericolosità dei numerosi tornanti presenti, causa di quotidiani incidenti stradali.
(4-08553)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, l'ANAS spa interessata al riguardo, fa preliminarmente presente che la strada statale n. 90 bis, non superstrada, inizia a Benevento e si innesta con la statale n. 890 con un tracciato di km. 45+300.
Tale arteria, che ha un tracciato di montagna, si snoda prevalentemente a mezza costa unendo la provincia di Benevento con quella di Foggia, sviluppandosi su terreni prevalentemente argillosi che, pertanto, risentono in maniera forte dell'azione dei fenomeni atmosferici (nevicate e piogge).
La società stradale rende noto che nel gennaio 1999, a seguito di avverse condizioni atmosferiche, si formarono movimenti franosi, smottamenti di scarpate e dissesti del piano viabile, soprattutto nel


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tratto compreso tra il chilometro 6+000 ed il chilometro 12+000.
Per il risanamento di tali situazioni, l'ANAS ha provveduto, utilizzando i fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, ai seguenti interventi: costruzione di muri di controripa rivestiti con pietrame a faccia vista; costruzione di muri di sostegno in calcestruzzo; costruzione di cordoli e zanelle in conglomerato cementizio per la regimentazione delle acque meteoriche; risanamento della pavimentazione ammalorata lungo l'intero tratto.
In merito all'ipotesi di costruzione di un viadotto, l'ANAS fa presente che la stessa andrebbe rapportata alla complessa situazione geomorfologica ed alla presenza di numerosi tornanti, che richiederebbero quindi interventi di più ampia portata e notevolissimo impegno.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

CENTO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere quali provvedimenti intenda intraprendere per l'allargamento della corsia della superstrada Caianello-Benevento che collega l'Italia del Nord alla Regione Puglia poiché diventa sempre più impraticabile a causa della notevole e quotidiana percorribilità di automobili.
(4-08554)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, l'ANAS spa, interessata al riguardo, riferisce che la strada statale n. 372 «Telesina» inizia dallo svincolo di Caianello dell'autostrada Napoli-Roma e termina sulla strada statale n. 88 «Garganica» in località Masserie de Cicco con estesa pari chilometi 64+500.
La suddetta statale n. 372 costituisce l'itinerario preferenziale del traffico, soprattutto pesante, tra l'autostrada Napoli-Bari (svincolo Benevento) e l'autostrada Napoli-Roma e per tale peculiarità è compreso tra le grandi opere previste nella legge n. 443/2001 «legge obiettivo».
L'ANAS informa, infine, che al momento il progetto preliminare per il raddoppio della «Telesina» è in fase istruttoria.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

CIMA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il signor Pierino D'Alessandro, residente a Chivasso (Torino), è titolare di una pensione come grande invalido civile di guerra, classe 1932, per l'importo di 769,75 euro mensili;
in data 14 settembre 2001 egli ha effettuato la visita di controllo presso la commissione medico legale di Roma in risposta al ricorso da lui presentato n. 2984/G contro il decreto ministero del tesoro n. 2902878 del 28 gennaio 1999, sentenza 805/02 della Corte dei conti della regione;
in data 24 gennaio 2002, presso la Corte dei conti di Torino, si è tenuta l'udienza presieduta dal giudice Mario Moscatelli, il quale ha accolto il ricorso del signor D'Alessandro per il diritto al trattamento pensionistico di 1 Cat. Tab. A più cumulo di 6 Cat. Tab. A a vita oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione economica prevista per legge;
la sentenza è stata depositata in data 24 luglio 2002, ma a tutt'oggi il signor D'Alessandro non è ancora stato liquidato;
nel frattempo, purtroppo, le sue condizioni di salute sono ulteriormente peggiorate -:
se sia a conoscenza dei motivi che hanno finora impedito al signor D'Alessandro di ricevere il trattamento pensionistico regolarmente riconosciuto;
se non ritenga necessario adottare le opportune iniziative, anche normative, per fare sì che procedimenti di liquidazione e rivalutazione di pensioni come quella del signor D'Alessandro, vitali per il sostentamento,


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debbano essere trattati in modo più rispettoso per l'altrui dignità e superare l'iter burocratico con maggiore sollecitudine.
(4-05927)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, intesa a sollecitare l'erogazione del trattamento pensionistico al signor Pierino D'Alessandro.
Al riguardo, si fa presente che, in esecuzione della decisione della Corte dei conti, del 24 gennaio 2002, depositata il 27 luglio 2002, che ha accolto il ricorso prodotto dall'interessato, la competente direzione provinciale dei servizi vari di Torino ha comunicato di aver emesso in data 17 dicembre 2002 la determinazione n. 2828, concessiva di pensione di prima categoria con assegno per cumulo di sesta categoria, a decorrere dal 1o dicembre 1997.
La direzione provinciale ha, altresì, comunicato che le predette provvidenze sono state poste in pagamento con la rata di maggio 2003 ed è in fase di definizione la procedura di liquidazione degli interessi legali spettanti.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Manlio Contento.

CIMA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
dalle agenzie e dai quotidiani si è venuti a conoscenza che il 15 ottobre 2003 il governatore di Teheran ha revocato l'autorizzazione alla manifestazione organizzata da alcune organizzazioni di donne iraniane contro la condanna a morte di Afsaneh Nowrouzi;
la donna, 34 anni e madre di tre figli, è rinchiusa da sei anni nel carcere di Bandar Abbas nel sud del paese, ed è accusata dell'uccisione di un ufficiale delle Forze dell'Ordine che aveva cercato di violentarla;
nei confronti di Afsaneh la corte islamica non ha riconosciuto alcuna attenuante, affermando che la donna non ha reagito in difesa del proprio onore, ma per vendetta;
la revoca dell'autorizzazione per il corteo arriva durante i festeggiamenti per il ritorno di Shirin Ebadi, primio Nobel per la Pace, in Iran ormai assurta come simbolo dei diritti umani e della democrazia e che avrebbe dovuto partecipare alla manifestazione indetta dalle donne iraniane;
l'autorità giudiziaria tramite il vice Procuratore Capo Lariani, ha dichiarato che il prestigioso premio dato ad una donna iraniana che si professa musulmana offende tutti i musulmani e va interpretata come una mossa contro i valori della Repubblica Islamica;
le modalità della detenzione della Nowrouzi, a cui la corte islamica non ha concesso alcuna attenuante, e la negazione alla manifestazione rappresentano un duro colpo per il processo democratico in Iran, e arriva proprio da un Paese che ha un ruolo chiave per il progressivo riconoscimento dei diritti umani delle donne nei Paesi islamici -:
se il Governo non intenda farsi parte attiva presso il governo iraniano per sollecitare la liberazione di Afsaneh Nowrouzi;
se non ritenga il caso di attivarsi diplomaticamente affinché, da parte dell'attuale Presidente della Repubblica iraniana, sia dato appoggio al processo democratico del paese, consentendo anche alle donne di manifestare per i propri diritti.
(4-07774)

Risposta. - La questione del rispetto dei diritti umani in ogni parte del mondo ha sempre formato oggetto di costante e specifica attenzione da parte del Governo italiano e degli altri partners comunitari.
Per quanto riguarda il caso specifico citato nella presente interrogazione, esso è stato sollevato con le autorità iraniane dalla Presidenza italiana del Gruppo di Lavoro PESC (Politica Estera e di Sicurezza


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Comune) che segue la materia di diritti umani (COHOM), durante la III sessione del dialogo strutturato UE - Iran sui diritti umani, svoltosi a Bruxelles nei giorni 8 e 9 ottobre scorsi. Alla delegazione iraniana, presieduta dall'Ambasciatore Mehdi Danesh-Yazdi, Direttore Generale del Dipartimento degli Affari Giuridici e dei Diritti Umani del ministero degli affari esteri iraniano, sono stati espressi, da parte italiana ed a nome della UE, viva costernazione ed allarme per la condanna inflitta alla Signora Nowrouzi, considerate in special modo le specifiche circostanze riferite in merito al reato di cui è ritenuta colpevole.
L'Ambasciatore Danesh-Yazdi ha tenuto innanzi tutto a replicare che la ricostruzione della vicenda, così come riportata da alcuni organi di stampa e da alcune ONG (Organizzazioni non governative) occidentali, non era completa. Secondo il capo della delegazione iraniana essa si limiterebbe infatti a riferire la versione fornita dall'imputata relativamente alle circostanze dell'episodio. Ad ogni modo, sempre secondo quanto riferito dalla delegazione iraniana, la condanna sarebbe stata attualmente sospesa e la magistratura iraniana avrebbe disposto la necessità di ulteriori accertamenti in merito.
La questione avrebbe suscitato grande clamore nell'opinione pubblica iraniana e sarebbe attualmente oggetto di esame anche da parte di un organo del Parlamento iraniano, la
Commissione Articolo 90, competente ad esaminare casi individuali di presunte violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Da parte italiana è stato richiesto comunque agli iraniani di tenere informata la Presidenza degli ulteriori sviluppi del caso.
Nel corso della suddetta sessione del dialogo UE - Iran è stato altresì sollevato, da parte della Presidenza italiana, il problema della mancata ratifica, da parte iraniana, della
Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW). La delegazione iraniana ha, a tale proposito, fatto presente che la legge di ratifica necessaria ha incontrato nel Paese la forte opposizione degli elementi più conservatori, in quanto la suddetta Convenzione sarebbe ritenuta in contrasto con la legge islamica. Il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, cui la legge di ratifica è stata infine sottoposta, ha accolto le riserve espresse dai conservatori, respingendo il testo legislativo.
Il Consiglio Affari Generali della UE (CAGRE) è tornato sulla questione nel corso della riunione svoltasi a Bruxelles il 13-14 ottobre scorsi, esprimendo la propria insoddisfazione per la decisione adottata dal
Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione e evidenziando, ancora una volta, la gravità del problema delle diverse forme di discriminazione di cui sono vittime le donne in Iran, richiamando le Autorità iraniane ad un maggior rispetto dei diritti politici e civili.
D'altra parte, la situazione dei diritti umani e l'analisi dei casi individuali è parte fondamentale non soltanto del dialogo politico fra l'Unione Europea ed il Governo iraniano, ma anche argomento sollevato con le Autorità di Teheran a livello bilaterale.
L'Italia e l'Unione Europea non hanno mai mancato di sostenere il consolidamento del processo di riforme in corso in Iran, attraverso iniziative di dialogo con il Governo iraniano e nel quadro dei negoziati in corso tanto in materia commerciale che politica. I gruppi di lavoro tematici sui diritti umani hanno inoltre dedicato una continua attenzione alla condizione femminile in Iran e non hanno mancato di promuovere appelli indirizzati alle Autorità iraniane, al fine di procedere all'eliminazione delle esistenti forme di discriminazione.
Da parte italiana si continuerà a seguire, con la massima attenzione e in accordo con gli altri
partners europei, l'evoluzione della vicenda relativa alla Signora Nowrouzi e, più in generale, la situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Iran, con particolare riferimento alle varie forme di discriminazione nei confronti delle donne.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.


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COLLAVINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. Per sapere - premesso che:
gli agricoltori determinano il loro reddito sia per le imposte dirette che per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) sulla base delle rendite catastali calcolate forfettariamente producendolo, per tale motivo, quale che sia il risultato economico delle coltivazioni;
i fenomeni di siccità e le elevate temperature degli ultimi mesi hanno causato perdite consistenti, ed in alcuni casi totali, di produzioni agricole in diverse regioni italiane e soprattutto nel Friuli-Venezia Giulia;
nessuna riduzione di imposta è prevista, in dette situazioni, per i terreni agricoli dalla legge 30 dicembre 1992 n. 504 che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI) -:
se non si ritenga necessario adottare iniziative normative tese ad introdurre previsioni legislative di riduzione, per i terreni agricoli, dell'imposta comunale sugli immobili, in caso di rilevanti perdite di prodotto subite a causa di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.
(4-07507)

Risposta. - L'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. Quindi, in virtù del potere regolamentare conferito ai comuni detti enti possono stabilire riduzioni dell'imposta.
Inoltre, l'articolo 59, comma 1, lettera
o), del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede che i comuni possono, con regolamento, «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari», sempre che l'evento calamitoso non sia stato oggetto di specifico decreto ministeriale di sospensione o differimento del termine per l'adempimento degli obblighi tributari, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).
Allo stato, quindi, le disposizioni vigenti, innanzi citate, già consentono ai comuni, in presenza di eventi eccezionali, di intervenire nel senso auspicato dall'interrogante.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

COSTA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
da tempo gli utenti della tratta ferroviaria Torino-Cuneo, e con loro i mezzi d'informazione locali, si lamentano dell'incuria e del disinteresse di Trenitalia Spa. nei confronti della tratta in questione;
tale disinteresse e tale incuria raggiungono limiti inaccettabili per quanto riguarda la stazione ferroviaria di Centallo dove, addirittura, in caso di emergenza, non e neppure possibile fare una telefonata, visto che l'unico apparecchio pubblico presente è chiuso da una grata metallica;
nel parcheggio antistante la stazione l'amministrazione comunale ha quasi ultimato una serie di lavori per migliorare la fruizione del luogo mentre nessun segnale arriva da parte di Trenitalia in merito alla situazione di degrado in cui versa la stazione -:
quali iniziative intenda prendere il Ministro per sensibilizzare le ferrovie dello Stato al fine di migliorare il servizio offerto nel collegamento Torino-Cuneo;
se, attualmente, siano allo studio ipotesi di lavori di manutenzione per rendere più accettabili le condizioni dell'edificio della stazione di Centallo.
(4-02860)

Risposta. - In merito all'interrogazione in argomento Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che la stazione di Centallo, situata


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sulla linea Torino-Cuneo, è stata, di recente, oggetto di numerosi interventi.
I lavori, previsti nel piano di manutenzione ordinaria, sono stati ultimati nel mese di agosto 2003.
Di seguito si elencano i lavori realizzati: sistemazione del tetto del fabbricato viaggiatori; impermeabilizzazione dei terrazzi; tinteggiatura del fabbricato; recupero dello stato di degrado di tutto l'impianto.
Nell'impianto in questione, peraltro, è stato installato un monitor per una migliore informazione alla clientela ed è in funzione una biglietteria
self service per un più agevole acquisto dei biglietti.
Circa i collegamenti sulla linea Torino-Cuneo, al momento, Ferrovie dello Stato s.p.a. fa conoscere che non vi sono state particolari richieste da parte degli enti locali alla Direzione regionale Piemonte di Trenitalia s.p.a. volte al potenziamento del servizio.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il Ministero della giustizia è ormai da tempo a conoscenza delle condizioni ormai disastrose in cui versa il tribunale di Biella;
il disastro tocca, ormai, la procura della Repubblica, il tribunale civile, il tribunale penale, l'ufficio notifiche;
da ultimo il sostituto procuratore della Repubblica dottoressa Federica Tondin, passata al tribunale regionale amministrativo della Campania, ha lasciato la procura biellese, che può contare soltanto sul procuratore capo dottor Ugo Adinolfi, sul sostituto procuratore dottoressa Rossella Soffio e, part-time, sul sostituto procuratore dottor Nicola Serianni, da pochi mesi trasferito da Biella a Novara e precipitosamente richiamato a Biella su intervento provvidenziale del procuratore generale di Torino dottor Giancarlo Caselli per «tamponare la falla»;
la situazione è, come del resto altri uffici del palazzo di giustizia di Biella, prossima al collasso definitivo, malgrado l'encomiabile impegno dei magistrati e degli impiegati;
anche l'avvocatura biellese continua, pur se compostamente, a manifestare indignazione per l'abbandono cui pare destinata la giustizia biellese, ove, ormai, è divenuto problematico persino notificare un qualsiasi atto, malgrado l'abnegazione degli ufficiali giudiziari «superstiti» -:
tenuto conto del fatto che una non troppo lontana visita del sottosegretario di Stato non ha prodotto alcun risultato concreto, se e quando si vorrà provvedere a garantire un minimo di funzionalità agli uffici del palazzo di giustizia di Biella, con particolare riferimento - dal punto di vista delle sole urgenze - all'organico della procura della Repubblica ed all'organico dell'ufficio unico per le notifiche, e se ci si renda conto che, in queste condizioni, viene avvilito il lavoro di tutte le componenti della giustizia e viene avvilito il diritto di tutti i biellesi di avere un servizio decoroso e dignitoso.
(4-07357)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in argomento nella quale l'interrogante lamenta le «condizioni ormai disastrose» in cui versano il Tribunale e la Procura della Repubblica di Biella per quanto concerne sia il personale di magistratura, sia quello amministrativo, si rappresenta quanto segue.
Le piante organiche del personale di magistratura ed amministrativo degli uffici predetti sono dettagliatamente indicate nelle tabelle.
Tribunale: Personale di magistratura, Presidente: 1; Presidente di sezione: 1; Giudice: 10; totale 12.
Allo stato, dei 12 magistrati previsti per il Tribunale, risulta vacante il posto di Presidente, pubblicato con fax del Consiglio Superiore della Magistratura del 17.1.2003 e 1 posto di giudice non pubblicato.
Inoltre, con provvedimento in corso di perfezionamento, il dott. Claudio Ramella Trafighet è trasferito alla Corte di appello di Torino.


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I giudici onorari presenti sono 5, mentre per quanto riguarda i giudici onorari aggregati si rileva 1 sola presenza su un organico di 2 unità.
Personale della cancelleria: Dirigente: 1; C3 - direttore di cancelleria: 2; C2 - Cancelliere: 5; C1 - Cancelliere: 10; B3 - Cancelliere: 6; B2 - Operatore giudiziario: 12; B1 - Operatore giudiziario: 2; B1 - Ausiliario (Autista): 2; A1 - Ausiliario: 3; totale 43.
Attualmente vi sono 11 posti vacanti, tra cui il posto di cancelliere C1 di prossima copertura con la destinazione di un dipendente di pari qualifica proveniente da altra Amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (mobilità volontaria).
Personale dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti: C2 - Ufficiale giudiziario: 2; C1 - Ufficiale giudiziario: 4; B3 - Ufficiale giudiziario: 3; B2 - Operatore giudiziario: 3; totale 12.
Quest'ultimo Ufficio, delle 12 unità previste in organico, ha soltanto 4 presenze.
Va precisato che con il citato D.M 6 aprile 2001 è stata aumentata la posizione economica dell'ufficiale giudiziario C1 (1 unità) ed istituita la posizione dell'ufficiale C2 (2 unità).
Procura della Repubblica: Personale di magistratura: Procuratore della Repubblica: 1; Sostituto procuratore: 3; totale 4.
Con la immissione in possesso del dott. Fabrizio Givri, avvenuta il 13 ottobre 2003, l'organico della Procura della Repubblica risultava completo. Immediatamente ha fatto seguito, a decorrere dal successivo 15 ottobre, l'uscita dall'Ordine Giudiziario della dott.ssa Federica Tondin, già sostituto procuratore presso la medesima Procura della Repubblica.
Allo stato, pertanto, risulta una vacanza di sostituto procuratore.
I vice procuratori onorari presenti sono 4.
Personale della segreteria giudiziaria: C3 - Direttore di cancelleria: 1; C2 - Cancelliere: 2; C1 - Cancelliere: 3; B3 - Cancelliere: 3; B3 - Operatore giudiziario: 1; B2 - Operatore giudiziario: 4; B1 - Operatore giudiziario: 2; B1 - Ausiliario (Autista): 1; A1 - Ausiliario: 1; totale 18.
L'Ufficio di cui sopra ha invece 13 unità presenti contro le 18 previste in organico.
In merito alla copertura del posto vacante di cancelliere C1 si fa presente che è stata attivata la procedura per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (mobilità volontaria), di un dipendente di pari qualifica da altra Amministrazione.
Con particolare riferimento alle vacanze dell'Ufficio NEP si rileva che, allo stato, l'organico nazionale degli Ufficiali giudiziari C1 presenta oltre 800 posti vacanti, per cui la carenza di tale qualifica è avvertita in buona parte degli Uffici NEP del paese. Tale situazione si è venuta a creare per effetto dell'incremento di 500 unità (in funzione delle procedure di riqualificazione riservate al personale dipendente) che sono andate a sommarsi a quelle già mancanti.
Tuttavia, per fronteggiare, almeno in parte, le esigenze di personale di tale posizione economica nell'Ufficio di Biella la competente Direzione, con nota del 24 luglio 2003, ha chiesto al Presidente della Corte di appello di Torino di valutare l'opportunità di disporre un interpello nell'ambito del distretto, come previsto dall'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del personale sottoscritto il 28 luglio 1998, per la copertura di un posto di ufficiale giudiziario C1.
Gli altri posti vacanti di tale posizione economica potranno essere coperti all'esito del concorso pubblico a 443 posti, le cui prove scritte si sono tenute il 25 e 26 settembre 2003.
Alla copertura delle altre vacanze presso l'Ufficio NEP di Biella (ed in particolare dei 2 posti vacanti della posizione economica C2, la cui figura professionale è di nuova istituzione) si potrà provvedere all'esito delle procedure di riqualificazione riservate al personale dipendente.
Al fine, peraltro, di conseguire una omogenea organizzazione del lavoro e delle risorse a disposizione dell'Ufficio NEP in esame, si richiama il contenuto della circolare del 27 settembre 2002 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del


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personale e dei servizi con la quale si ribadisce che il contratto integrativo di amministrazione, sottoscritto il 5 aprile 2000 - il quale in forza del rinvio operato dall'articolo 13, comma 5 del CCNL 1998/2001 ha integrato e specificato il sistema classificatorio già delineato con tale CCNL - ha unificato nella figura dell'ufficiale giudiziario i profili professionali di assistente e collaboratore UNEP.
Il Contratto Integrativo, non distinguendo le funzioni di notificazione e di esecuzione degli atti, ha previsto, pertanto, una interfungibilità di tali funzioni che può assicurare, attraverso la flessibilità nell'impiego delle risorse umane, una maggiore efficienza del servizio.
È bene precisare, come evidenziato anche in sede giurisdizionale, che tale interfungibilità delle funzioni di notificazione ed esecuzione non pregiudica «la professionalità degli ufficiali giudiziari di livello superiore, le cui mansioni specificatamente qualificanti, cioè quelle amministrative e contabili, ovvero anche di direzione, rimangono comunque di esclusiva pertinenza dei detti lavoratori di maggiore qualificazione».
I due uffici giudiziari anzidetti sono stati, negli ultimi anni, oggetto di modifiche che nel complesso, hanno ampliato, sia pur in misura contenuta, la consistenza numerica delle rispettive dotazioni. Le seguenti tabelle riportano nel dettaglio la situazione appena illustrata.
Tribunale: Personale di magistratura: Decreto ministeriale 20.01.94: Giudice: +1 (da 6 a 7);
decreto ministeriale 1.6.1999: Presidente di sezione +1 (da 001); Giudice: +3 (da 7 a 10). Totale: +5.

Personale della cancelleria: Decreto ministeriale: 30.12.2000: C2 - Cancelliere: +1 (da 3 a 4); B3 - Cancelliere: +2 (da 4 a 6); B2 - Operatore giudiziario: -1 (da 14 a 13); B1 - Operatore giudiziario: -1 (da 3 a 2); B1 - Ausiliario (Autista): +1 (da 1 a 2);
decreto ministeriale 6.04.2001: C2 - Cancelliere: +1 (da 4 a 5); A1 - Ausiliario -1 (da 4 a 3). Totale +2.

Personale dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti: Decreto ministeriale 30.12.2000: C2 - Ufficiale giudiziario: +2 (da 0 a 2); B3 - Ufficiale giudiziario: -1 (da 5 a 4);
decreto ministeriale 6.04.2001: C1 - Ufficiale giudiziario: +1 (da 3 a 4); B3 - Ufficiale giudiziario: -1 (da 4 a 3). Totale: +1.

Procura della Repubblica: Personale di magistratura: Decreto ministeriale 20.01.1994: Sostituto procuratore: +1 (da 2 a 3). Totale: +1.

Personale della segreteria giudiziaria: Decreto ministeriale: 30.12.2000: C2 - Cancelliere: +1 (da 1 a 2); B2 - Operatore giudiziario: -1 (da 4 a 3);
decreto ministeriale 6.04.2001: C1 - Cancelliere: +1 (da 2 a 3); B3 - Operatore giudiziario: +1 (da 0 a 1); B2 - Operatore giudiziario: +1 (da 3 a 4). Totale: +3.

Va ricordato che con legge 13 febbraio 2001, n. 48 è stato disposto l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura per complessive 1.000 unità.
Tale contingente verrà ripartito in fasi successive, attuate prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei tre concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.
Il primo intervento di ripartizione, effettuato con Decreto ministeriale 23 gennaio 2003 e che ha previsto l'assegnazione di 234 posti, era rivolto principalmente al soddisfacimento delle esigenze operative rilevate presso la Corte suprema di cassazione e le Corti di appello, oltre che alla realizzazione delle piante organiche dei magistrati distrettuali.
Per quanto riguarda gli uffici giudiziari di primo grado, è stato ritenuto opportuno procrastinare ai successivi provvedimenti la ripartizione delle ulteriori unità recate in aumento dalla legge suindicata, ripartizione la cui realizzazione è condizionata all'espletamento delle prove scritte degli ulteriori concorsi di cui all'articolo 18 citato.


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In tale ambito il Tribunale e la Procura della Repubblica di Biella saranno certamente tenuti nella dovuta considerazione.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
le infelici esternazioni dell'Arcivescovo di Caserta Monsignor Raffaele Nogaro, che si è fatto lecito addirittura di contestare la benedizione delle salme dei militari e dei civili caduti a Nassiriya, hanno destato profondo sdegno e comprensibile irritazione in tutto il territorio nazionale, anche se, invero, non hanno destato particolare stupore atteso che il prelato non sembra nuovo a sortite di questo genere;
al di là del merito, l'occasione in cui tali dichiarazioni sono state rilasciate è parsa, per ovvie ragioni, la meno opportuna e testimonia una insensibilità assolutamente inaccettabile atteso che, fra l'altro, l'alta funzione religiosa ricoperta non fa venir meno la cittadinanza italiana di Monsignor Raffaele Nogaro creando, semmai, una duplicazione delle responsabilità ed un più intenso dovere di rispetto dei sentimenti nazionali;
già autorevoli esponenti del Governo hanno duramente e tempestivamente stigmatizzato le frasi pronunciare da Monsignor Nogaro, anche se l'enormità delle cose dette richiede passi ufficiali da parte dell'esecutivo -:
se non ritenga di dover formalizzare il sentimento di tutti gli italiani in una formale nota di protesta da inviare alla Santa Sede, tenuto anche conto, al contrario, delle ben diverse parole pronunciate dal cardinale celebrante il rito funebre e dal comportamento univoco dell'ordinariato militare.
(4-08099)

Risposta. - In relazione a quanto richiesto nell'interrogazione in esame, si segnala che con la revisione del Concordato Lateranense del 1984 e stato riaffermato e concretamente articolato il principio costituzionale della assoluta distinzione, indipendenza ed autonomia dei due «ordini» della Chiesa e dello Stato. L'Accordo del 1984 ha cancellato infatti qualsiasi forma di controllo statale - diretta o indiretta, preventiva o successiva, formale o sostanziale - sulla vita e sull'azione della Chiesa e delle sue autorità. Così come la Chiesa ha rinunciato ai privilegi di cui aveva sino ad allora goduto.
Tale nuova configurazione dei due ordinamenti, attuativa dell'articolo 7 della Carta Costituzionale, trova precisa definizione in particolare nei primi tre articoli dell'Accordo di modifica del Concordato Lateranense, con i quali, realizzando uno degli obiettivi della revisione concordataria, viene garantita all'Episcopato la massima libertà nell'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.
Infatti, come evidenziato nella relazione del Presidente del Consiglio
pro-tempore al disegno di legge di ratifica dell'Accordo del 1984, con la vigente normativa bilaterale, ed in particolare con i primi tre commi dell'articolo 2 e con il successivo articolo 3, si sono voluti attuare e specificare puntualmente i princìpi costituzionali di libertà, con riferimento alla Chiesa cattolica, alle sue strutture e istituzioni, ai suoi fedeli e alle loro associazioni, alla sua missione e alle sue attività, al suo esclusivo potere di nomina dei titolari di uffici ecclesiastici senza ingerenze statali. In altre parole sono state garantite le classiche libertà della Chiesa, già riconosciute dagli articoli 1 e 2 del Concordato Lateranense, ma oggi non più fondate, come nel 1929, sulla specialità e sul privilegio confessionale (principio della religione dello Stato) bensì assicurate a tutte le confessioni religiose dalla Carta costituzionale, sia a livello individuale che a livello collettivo, ed in quanto tali richiamate nell'Accordo del 1984.
In particolare, il disposto dell'articolo 2 sancisce la piena libertà della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione, e garantisce ai


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cattolici ed alle loro associazioni e organizzazioni (in primis, quindi, ai Vescovi) la piena libertà di riunione e manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo, va inoltre messo in evidenza quello che appare come uno dei più significativi risultati ditale Accordo sul piano della libertà religiosa e della distinzione dei rispettivi ordini della Chiesa e dello Stato: la rinuncia a qualsiasi forma di controllo statale sulle autonome scelte ecclesiastiche di Vescovi, Parroci, Abati, Prelati, eccetera, e l'eliminazione dell'arcaico rito del giuramento di fedeltà dei Vescovi al Capo dello Stato. Il sistema è stato poi completato dalla legge n. 222 del 1985, la quale ha abolito il cosiddetto «supplemento di congrua» che lo Stato corrispondeva a Vescovi e Parroci: sulle relazioni interne alle gerarchie ecclesiastiche il Governo italiano non ha - dunque - competenza alcuna.
I Vescovi ricevono infatti la propria investitura a norma dei cann. 362 ss. del
Codex Juris Canonici vigente e, pertanto, direttamente dal Romano Pontefice, al quale è riconosciuto un diritto nativo e indipendente su tale aspetto proprio della configurazione strutturale della gerarchia cattolica.
Alla luce di quanto sopra discende necessariamente che - per quanto pertiene alla determinazione, rimozione e quant'altro connesso a cariche appartenenti all'ordinamento ecclesiastico (come - per esempio - la nomina a parroco, a Vescovo, - è esplicitamente statuita una assoluta autonomia dell'ordinamento competente, accadimenti di tal genere rilevando esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento giuridico «interno» e, pertanto, su materia ontologicamente estranea all'ambito di esercizio della sovranità statale.
Solo in caso di responsabilità civile personale o di rilevanza penale di comportamenti di ecclesiastici o religiosi, i comportamenti stessi potrebbero essere oggetto di azioni civili o penali.
Anche sul piano della mera informazione, del resto, è prevista, solo per le nomine ad uffici ecclesiastici che implichino competenze territoriali (ai sensi dello Scambio di note del 23 dicembre 1985 tra il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e l'Ambasciata italiana presso la Santa Sede in attuazione dell'articolo 3 dell'Accordo), una comunicazione alle autorità italiane successiva alle nomine stesse.
Tale informativa configura - peraltro - mero presupposto di fatto, da valutarsi esclusivamente al fine di prendere atto di un eventuale mutamento prodottosi nell'ambito di un ordinamento altro, pur presente sul territorio italiano.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

FOLENA e VERNETTI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il religioso tibetano Nyima Drapka, rinchiuso nelle carceri di Dawu, in Tibet in seguito all'arresto avvenuto nel 2000 per aver affisso dei manifesti contro la politica cinese nei confronti del suo popolo ha inviato al Dalai Lama, prima di morire, una lettera nella quale racconta delle terribili condizioni di reclusione a cui è stato sottoposto;
la Cina, da oltre 50 anni, opprimendo la popolazione tibetana, come denunciato dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani e dallo stesso Parlamento italiano -:
se il Ministro intenda chiedere al governo cinese spiegazioni in merito al caso di cui in premessa;
se e quali iniziative intenda prendere il Ministro, anche nell'ambito della politica estera dell'Unione europea, al fine di indurre il governo della Cina popolare al rispetto dei diritti umani e civili del popolo tibetano, con particolare riferimento alle carcerazioni di esponenti religiosi e laici della lotta per la libertà del Tibet.
(4-07744)

Risposta. - In merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare


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cui si risponde, si sottolinea che il tema del rispetto dei diritti umani in ogni parte del mondo forma oggetto di costante attenzione da parte del Governo italiano, che lo ha seguito con particolare interesse soprattutto nello scorso semestre, nella sua qualità di Presidente di turno dell'Unione Europea.
Per quanto riguarda la Cina, si ricorda che la questione della tutela dei diritti umani e civili nel Paese è stata ampiamente discussa dal competente gruppo di lavoro COASI (Gruppo Asia/Oceania) in ambito PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune del Consiglio d'Europa). In particolare, la questione tibetana ha costituito uno degli argomenti all'ordine del giorno del vertice del 30 ottobre 2003, in occasione del quale l'Unione Europea ha incontrato per la prima volta la nuova dirigenza politica di Pechino.
Tale problema è stato costantemente sollevato anche in occasione degli ultimi incontri di dialogo politico con le autorità cinesi, in particolare nelle due riunioni in formato
troika - sia a livello Direttori politici sia a livello ministeriale - tenutesi a margine della cinquantottesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (21-26 settembre 2003).
Sin dal 1997, inoltre, dietro richiesta cinese, è in corso un dialogo strutturato UE-Cina sui diritti umani su base bi-annuale che si svolge alternativamente a Pechino e nella capitale europea che esercita la Presidenza di turno dell'Unione. Sotto la Presidenza italiana, la 16a sessione del dialogo strutturato UE-Cina sui diritti umani ha avuto luogo a Pechino il 27 e 28 novembre 2003. In tale occasione sono stati evocati i temi della libertà di culto e di opinione, della tortura e della tutela delle minoranze. La delegazione dell'Unione Europea, guidata dalla Presidenza italiana, ha tra l'altro potuto compiere una visita in un centro femminile di rieducazione attraverso il lavoro, situato nel distretto di Pechino. Per l'Unione Europea lo svolgimento dei lavori, in un'atmosfera positiva e cordiale, ha costituito l'occasione per reiterare le preoccupazioni circa lo stato delle libertà civili e politiche nel Paese, con particolare riferimento proprio ai temi della libertà di culto ed alla tutela delle minoranze. Da parte cinese sono stati offerti positivi riscontri in materia di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite deputati al monitoraggio dei diritti umani ed è stato manifestato un preciso interesse per una cooperazione con l'UE nel settore della prevenzione della tortura.
Il 15 e 16 dicembre 2001 ha avuto luogo anche il tradizionale seminario di Venezia sul tema della tutela giuridica dei diritti umani ed il ruolo delle ONG in una società democratica. Il seminario ha visto la partecipazione di esperti ed accademici cinesi ed europei che per due giorni si sono confrontati su tali tematiche. L'esercizio continuerà naturalmente anche sotto la Presidenza irlandese, la quale ha, fra l'altro, annunciato che intende avviare un esercizio di valutazioni delle precedenti sessioni del dialogo, proposta che l'Italia ha sostenuto con favore proprio con l'obiettivo di rinvigorire e rendere più efficace tale strumento di promozione dei diritti umani in Cina.
Nel corso di tali esercizi sono stati affrontati con la controparte cinese questioni particolarmente sensibili quali il rispetto delle libertà fondamentali, le detenzioni arbitrarie, la tortura, i diritti delle minoranze soprattutto in Tibet e nello Xinjang e la pena di morte. Tali consultazioni hanno consentito, inoltre, all'Unione Europea di segnalare all'attenzione delle Autorità cinesi casi individuali di detenuti per reati di opinione, condannati a morte, vittime di trattamenti particolarmente inumani e degradanti sui quali vengono sollecitati interventi di clemenza e/o riparazione.
Con riguardo allo specifico problema della tortura, la Presidenza italiana dell'UE ha rivolto pressanti e reiterati inviti al governo cinese affinché vengano al più presto definiti termini e modalità della visita dello
Special Rapporteur della Commissione per i Diritti Umani di Ginevra, Van Boven, nel Paese.
Inoltre, in vista della citata sessione di dialogo del novembre scorso, i Capi Missione a Pechino hanno anche redatto un rapporto sulla situazione dei diritti umani per il periodo dal 24 gennaio al 15 ottobre


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2003, dal quale emerge una situazione, che pur in presenza di qualche timido progresso, rimane ancora sostanzialmente problematica. In particolare, viene sottolineato come, seppur calante rispetto al passato, il numero delle esecuzioni rimanga ancora particolarmente alto e l'uso della tortura, a dispetto delle dichiarazioni governative in proposito, continui ad essere una pratica alla quale la Polizia cinese ricorre con una certa frequenza.
Per quanto concerne i movimenti religiosi, il Governo cinese continua a controllare lo svolgimento delle attività religiose, ponendo limiti all'organizzazione di funzioni pubbliche ed alla costruzione di chiese ed edifici di culto.
Riguardo infine al caso specifico del monaco tibetano Nyima Drapka, il Ministero degli esteri, dopo opportune ricerche, è venuto a conoscenza dello svolgimento dei fatti sulla base di informazioni fornite da organizzazioni non governative di parte tibetana. Secondo queste ultime, il monaco è stato arrestato nel maggio del 2000 a Lhasa per aver affisso ai cancelli del Memorial Garden di Tawu alcuni manifesti inneggianti all'indipendenza del Tibet. Dopo un processo svoltosi a porte chiuse, egli è stato condannato a nove anni di carcere per «minaccia alla sicurezza dello Stato» e per «incitamento alle masse», ma, in seguito alle torture subite, è deceduto il 1o ottobre 2003, quando già si trovava agli arresti domiciliari. Questo Ministero sta attualmente lavorando per avere informazioni più dettagliate, anche da parte cinese.
Nell'ambito del dialogo strutturato sui diritti umani tra Unione Europea e Cina, l'Italia sottolinea costantemente come la protezione delle minoranze etniche e religiose sia un elemento fondamentale cui fare sempre riferimento per valutare la effettiva protezione dei diritti umani in quel Paese. Tuttavia, è bene ricordare che la Cina considera il Tibet come una questione di carattere interno e come tale non suscettibile di essere trattato in consessi internazionali, il che rende più difficile avere informazioni e fare pressioni sulle autorità. L'Unione Europea e L'Italia, pur avendo visto con favore l'avvio dei primi contatti tra i rappresentanti del Dalai Lama e le Autorità cinesi a Pechino, continuano a manifestare preoccupazioni e proteste per il trattamento dei diritti umani in Tibet e per le precarie condizioni in carcere di religiosi e laici tibetani.
A tale proposito, tuttavia, i rappresentanti cinesi all'ultima sessione di dialogo UE-Cina del novembre scorso hanno affermato che in Tibet sono stati raggiunti risultati per quanto riguarda i diritti umani, lo sviluppo economico della regione e soprattutto la protezione della cultura tibetana. Inoltre, alla richiesta dell'UE di spiegazioni riguardo alle sospette pratiche di tortura nella prigione di Lhasa, i cinesi si sono mostrati disponibili ad indagare.
In occasione della sua visita compiuta in Italia il 26 e 27 novembre 2003 io stessa ho avuto colloqui con il Dalai Lama, che è stato ricevuto anche dal Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Casini e dal Presidente del Senato della Repubblica, senatore Pera. Da parte italiana si è ricordato che il nostro Paese aderisce alla politica della
one China policy e si è auspicato che i contatti tra gli esponenti tibetani e il governo cinese proseguano per giungere ad un'intesa che rispetti la sovranità cinese e assicuri le necessarie garanzie alla minoranza tibetana.
Da parte del Governo italiano si continuerà a seguire con estrema attenzione la situazione dei diritti umani in Cina e non si mancherà di richiamare il governo cinese al pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nel Paese, anche nei confronti del popolo tibetano.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.

FRANZ. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in data 24 aprile 2003 la signora Yang Lixin ha presentato richiesta di ricongiungimento familiare con il padre e la madre presso l'ambasciata italiana a Pechino;
la signora Yang Lixin nata a Liaoning (Cina Popolare) il 2 agosto 1966 e residente


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a Basiliano (Udine) in frazione Orgnano in via Orientale n. 16 è titolare di permesso di soggiorno n. 0964457 rinnovato dalla questura di Udine il 24 luglio 2003 e valido fino al 26 novembre 2005;
in data 31 ottobre 2002 la signora Yang Lixin ha contratto matrimonio con il signor Giovanni Venir, cittadino italiano e residente in comune di Basiliano (Udine);
in data 25 luglio 2003 la questura di Udine rilasciava nulla osta al ricongiungimento familiare;
alla data attuale tale ricongiungimento non è ancora avvenuto -:
quali sono i motivi di tale ritardo nel dare esecuzione a quanto concesso dalla questura di Udine;
se non si ritenga opportuno intervenire presso le competenti autorità al fine di dar rapida soluzione al problema.
(4-08319)

Risposta. - In merito ai quesiti posti dall'interrogante nell'interrogazione parlamentare cui si risponde, si segnalano i seguenti elementi di informazione, forniti dall'Ambasciata d'Italia a Pechino.
In data 29 ottobre 2003 la signora Xia Jingjie, madre della cittadina cinese Yang Lixin, presentava presso l'Ambasciata d'Italia a Pechino copia del nulla osta al ricongiungimento familiare con la propria figlia, emesso dalla Questura di Udine.
Dagli elementi di informazione assunti nel corso del colloquio allo sportello, si rilevava l'assenza delle condizioni necessarie al rilascio del visto d'ingresso, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, relative al ricongiungimento familiare tra stranieri.
In particolare, la nostra Ambasciata non rilevava la necessaria condizione di familiare a carico della signora Xia Jingjie, il cui sostentamento, assieme a quello del marito risulterebbe assicurato dalle percezioni pensionistiche degli stessi, ammontanti a circa 280 euro mensili, nonché dalla proprietà della casa di abitazione. Né tale condizione di familiare a carico risultava documentata in modo idoneo con periodiche rimesse in danaro da parte della signora Yang Lixin.
Inoltre, la signora Xia risultava accompagnata da altre due figlie, la cui presenza in Cina rappresenta, ai sensi della normativa vigente, elemento ostativo al rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, qualora la predetta abbia una età inferiore 65 anni e le suddette figlie non siano impossibilitate al sostentamento della stessa per gravi motivi di salute.
Ciò premesso, appare necessario segnalare che la nostra Ambasciata non risulta essere stata messa a conoscenza del matrimonio tra la Signora Yang Lixin ed il connazionale Giovanni Venir, cui l'On. interrogante fa riferimento.
Al riguardo, si fa presente che una richiesta di ricongiungimento familiare a favore della signora Xia Jingjie, presentata dal signor Venir, può ovviare agli elementi ostativi riscontrati dall'Ambasciata d'Italia in Pechino. I criteri di cui all'articolo 29 del testo unico n. 286 del 1998 si riferiscono infatti esclusivamente al ricongiungimento familiare tra stranieri e non a quello con cittadini italiani, di uno Stato Membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, regolato da norme più favorevoli, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, del predetto testo unico n. 286 del 1998.
In tal caso, i genitori della signora Lixin potranno ripresentare una nuova richiesta di rilascio di visto fornendo, oltre all'idonea documentazione attestante la parentela con la propria figlia, una dichiarazione resa dal signor Venir, in cui il predetto richieda la presenza in Italia dei propri suoceri, e che attesti ai sensi della legge n. 15/1968 il possesso dei requisiti di cui articolo 28 del testo unico n. 286 del 1998, comma 2, nonché l'indicazione che i cittadini cinesi di cui trattasi risultano a proprio carico, allegando altresì idonea documentazione comprovante la condizione di familiari a carico degli stessi.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.


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GERMANÀ. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
lo svincolo autostradale di Brolo serve un ampio comprensorio, costituito dai comuni di Gioiosa Marea, Piraino, Sant'Angelo di Brolo, Ficarra, Naso, Raccuia, Ucria, Floresta, Capo d'Orlando, e, da molti anni, è interessato da un movimento franoso, rilevante sia in termini di entità sia in termini di estensione;
a causa delle abbondanti piogge si è accentuato il suddetto movimento franoso;
la statale 113 rappresenta l'unica via alternativa all'autostrada per raggiungere le più vicine strutture ospedaliere, ed è spesso soggetta, a causa del maltempo, ad interruzioni, anche prolungate, del transito;
l'economia dell'intero comprensorio è fondamentalmente basata sul turismo e, quindi, un'eventuale chiusura dello svincolo autostradale non farebbe che arrecare ulteriori danni ad una zona già economicamente debole -:
quali provvedimenti si intendano adottare al fine di arrestare il movimento franoso ed evitare la chiusura dello svincolo summenzionato.
(4-05430)

Risposta. - Nei mesi di dicembre 2002 e gennaio 2003, a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi sui territorio della provincia di Messina, il 7 febbraio 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 per i comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino e San Marco D'Alunzo.
Dopo ulteriori sopralluoghi del Dipartimento della Protezione civile e della regione siciliana, lo stato di emergenza è stato esteso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2003, anche ai comuni di Caronia, Ristretta, San Pietro Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortrici.
Nel corso dei suddetti sopralluoghi il problema della frana presso lo svincolo autostradale del comune di Brolo non è stato sollevato dall'Amministrazione regionale e, in merito, nessuna segnalazione risulta essere pervenuta al Dipartimento della Protezione civile.
Si precisa che il movimento franoso sembrerebbe interessare lo svincolo già da diversi anni e non sarebbe legato ad eventi meteorologici recenti.
Lo svincolo autostradale di Brolo è stato aperto al traffico nell'agosto del 1978 ed il primo dissesto si è verificato nell'aprile 1983, cioè a quasi cinque anni dall'apertura al traffico.
Pertanto, la modifica dello stato di equilibrio morfologico del versante, nella sua interezza, non dipende dai lavori effettuati dal consorzio per le autostrade siciliane, come erroneamente sostenuto dal geologo del comune di Brolo.
Dal monitoraggio dello stato dei luoghi, infatti, emerge che dal 1983 ad oggi il corpo di frane ha subito notevoli cambiamenti all'interno della massa in movimento, pur senza apparenti variazioni nella sua estensione.
In particolare si sono notati nuovi piani di taglio a monte della strada Cardillo e vistosi rigonfiamenti nel tratto compreso tra la strada Cardillo e la rampa d'uscita per Palermo, ove sono palesi le spinte da monte che hanno fatto ribaltare le opere di sostegno a suo tempo effettuate.
Si segnala, inoltre che nell'ultimo ventennio, con il progressivo abbandono dei campi irrigui, le acque torrentizie, scorrendo diffusamente lungo il versante, si sono infiltrate nei fitti reticoli di fessurazione, saturando gli interstizi del terreno e provocando uno scadimento delle resistenze a taglio dell'ammasso che ne hanno esaltato l'intrinseca caratteristica a franare.
Al fine di accertare le vere cause del movimento franoso che interessa lo svincolo autostradale, appare necessario estendere il campo delle indagini a monte dello svincolo, in aree non di pertinenza autostradale, coinvolgendo la regione Sicilia.
Considerando che l'intervento richiederà un impegno finanziario di grande entità, al


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quale il consorzio per le autostrade siciliane non potrà far fronte, è stato richiesto, da quest'ultimo alla regione Sicilia, «l'attivazione di ogni possibile iniziativa atta al ripristino delle condizioni di sicurezza della zona, atteso l'elevato livello di rischio connesso alle condizioni di stabilità complessive dell'intero versante a monte dell'autostrada».
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

GIACHETTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il deputato europeo della Lista Bonino Marco Cappato ha visitato la casa circondariale di Salerno (Fuorni) il 6 giugno, il 7 giugno, il 4 luglio, il 12 settembre 2003. Nel corso di queste visite, durante le quali hanno avuto luogo colloqui con i tossicodipendenti detenuti, con il direttore del carcere, dottor Alfredo Stendardo, con le vicedirettrici Felaco e Sergio, con il Responsabile Sanitario per i Tossicodipendenti dottor Delle Donne e con il responsabile del SERT della ASL di Salerno, dottor Forcellino. Dalle visite sarebbe emerso che non esiste alcuna terapia metadonica a disposizione dei detenuti, anche di coloro i quali erano in cura presso i Servizi per le Tossicodipendenze prima dell'ingresso in carcere;
i colloqui dell'onorevole Cappato avrebbero confermato che dal 1995 non verrebbe praticata alcuna terapia metadonica ai tossicodipendenti detenuti presso la casa circondariale di Salerno (Fuorni);
la letteratura medico-specialistica descrive in termini drammatici lo stato fisico e psichico del tossicodipendente in astinenza metadonica -:
se quanto riferito in premessa corrisponda al vero;
quali e quante persone abbiano perso la vita nel carcere di Salerno a partire dal 1994, ed in quali circostanze tali scomparse abbiano avuto luogo;
dopo quale periodo di detenzione è intervenuta ciascuna delle morti avvenute nel carcere di Salerno.
(4-07721)

Risposta. - La problematica evidenziata dall'interrogazione attiene ai rapporti tra la Direzione della Casa Circondariale di Salerno e la Direzione Generale della ASL competente per territorio. In generale, la vicenda si inquadra in un più vasto processo di collaborazione interistituzionale che ha preso l'avvio con il testo unico n. 309/1990 in materia di tossicodipendenze e che finalmente ha trovato definitiva composizione.
È noto, infatti, che il testo unico n. 309/1990 prevedeva l'assunzione della competenza in materia di tossicodipendenza in capo al Servizio sanitario nazionale. Dal canto suo questa amministrazione aveva emanato numerose direttive sull'argomento e in particolare con la circolare n. 651688/14 del 2 dicembre 1991 aveva disposto l'istituzione dei cosiddetti Presidi per i Detenuti Tossicodipendenti - PDT - negli istituti penitenziari, allo scopo di fornire uno strumento di collaborazione con le AA.SS.LL. nell'attuazione delle disposizioni in tema di dipendenze.
Nonostante l'attività di sollecitazione svolta dalle strutture centrali e periferiche di questa amministrazione, negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della normativa in tema di dipendenze, di fatto, la presenza dei Servizi delle tossicodipendenze negli istituti penitenziari appariva disomogenea sul territorio nazionale.
Successivamente, interveniva la cosiddetta normativa di «riordino del sistema sanitario penitenziario», costituita dalla legge delega n. 419 del 30 novembre 1998 di riorganizzazione del sistema sanitario nazionale, che prevedeva interventi modificativi anche nell'ambito della medicina penitenziaria, seguita dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 che indicava le linee di indirizzo per il riordino del servizio sanitario penitenziario.
In particolare, detto decreto ribadiva il principio già stabilito dal testo unico n. 309/1990 del trasferimento della materia relativa alle dipendenze al S.S.N. e stabiliva


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il transito, alla data del 1o gennaio 2000, dal Ministero della giustizia alle ASL di tutto il territorio nazionale, delle funzioni relative alla diagnosi e terapia delle tossicodipendenze.
L'effetto prodotto da tale normativa è stato quello di imprimere una accelerazione al trasferimento, già previsto dal citato testo unico, ma non realizzato, della materia della tossicodipendenza dal servizio sanitario penitenziario al Servizio sanitario nazionale.
In data 28 dicembre 1999 veniva emanata la circolare n. 578455/14 toss. gen., a firma congiunta dei Ministri della sanità e della giustizia, con la quale si chiariva che tale transito era, al momento, soltanto funzionale e che veniva demandata ad ulteriori decreti l'individuazione del personale e delle risorse finanziarie da far confluire nel S.S.N.
Successivamente, con decreto del 1o aprile 2002 venivano individuati i rapporti convenzionali del personale operante negli istituti penitenziari nel citato Presidio per i detenuti tossicodipendenti da trasferire al S.S.N.
La situazione ha trovato definitiva soluzione con l'emanazione del decreto del ministero dell'economia e delle finanze n. 26122 del 16 luglio 2003 con il quale sono state trasferite dal ministero della giustizia al fondo sanitario nazionale le risorse finanziarie relative alla retribuzione del personale del PTD e con il decreto dello stesso dicastero n. 0091099 del 31 luglio 2003, con il quale le suddette risorse sono state ripartite alle singole regioni.
Da quanto sopra esposto si evince che, rientrando nelle specifiche competenze del S.S.N., a far data dal 1990, per la cura del detenuto tossicodipendente, ciascun Sert avrebbe dovuto assicurare specifici servizi negli istituti penitenziari. Purtroppo, ciò non è avvenuto in molti istituti, nonostante la continua azione di sensibilizzazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria tramite i provveditorati regionali, rivolta agli organi politici e tecnici regionali per dare attuazione al disposto normativo.
È auspicabile che, a seguito del transito del personale del PDT, le risorse dei Sert per l'assistenza e la cura dei detenuti tossicodipendenti possano essere potenziate in modo da offrire una risposta più congrua alle esigenze di tale tipologia di detenuti.
In particolare, per quanto riguarda la casa circondariale di Salerno, si rappresenta che i rapporti convenzionali relativi al personale addetto al PDT - sorto in quell'istituto il 10 gennaio 1993 e costituito da un medico per tre ore giornaliere, da un infermiere per tre ore giornaliere e da uno psicologo per cinquanta ore mensili - sono stati trasferiti alla ASL Salerno 2, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate.
È stata cura della direzione della predetta casa circondariale sollecitare la ASL competente ad assicurare un servizio idoneo avvalendosi anche di tali operatori. Il Sert ha garantito che a decorrere dal 10 ottobre 2003 per i detenuti tossicodipendenti sarebbe stato utilizzato il trattamento cui si fa ricorso normalmente nei servizi per tossicodipendenze del S.S.N. ovvero quello con farmaco sostitutivo (metadone).
Sono state, anche stabilite le modalità di trasporto della sostanza nonché di utilizzazione delle risorse umane da impiegare nel servizio.
La stessa direzione dell'istituto, al fine di assicurare la continuità terapeutica nei casi di emergenza e nei giorni festivi, ha convenuto, in uno spirito di collaborazione, di collaborare ad affidare la gestione dei trattamenti sanitari avviati dal Sert ai medici penitenziari.
Relativamente al quesito posto dall'interrogante sui decessi avvenuti nella casa circondariale di Salerno, dal 1994 al 2003, si comunica che sono stati nove.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

GIORDANO. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
la Tecnosistemi, azienda hi-tech di progettazione, installazione e assistenza di sistemi di Telecomunicazioni operante in Italia e all'estero per le più importanti società di servizi di TLC (Telecom Tim Wind Fastweb Italtel Siemens, eccetera) con circa


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2.000 addetti di cui 1.700 in Italia distribuiti in tutte le regioni con la direzione generale a Milano, nata dalla privatizzazione di Telecom, a 3 anni dalla vendita e dopo scelte sciagurate di finanza «creativa» operate dalla proprietà, il giorno 22 dicembre 2003 è entrata in Amministrazione Straordinaria (Prodi-bis);
le ragioni del dissesto finanziario non sono da imputare al mercato, ma alle manovre finanziarie, ad avviso dell'interrogante, spregiudicate della proprietà e alla mancanza di una politica industriale nei settori produttivi strategici italiani;
come spesso accade, le conseguenze di queste scelte secondo l'interrogante, irresponsabili e del tutto avventate stanno ricadendo sulle teste di 1.700 lavoratrici e lavoratori che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro;
inoltre 1.100 persone sono già in cassa integrazione con cinque mensilità arretrate, senza certezze sul futuro, in un paese dove l'Inps impiega mediamente sei mesi per liquidare l'assegno di cassa integrazione -:
quali provvedimenti intenda assumere affinché vengano salvaguardati i livelli occupazionali e quindi la continuità produttiva dell'azienda, evitandosi così la frammentazione del core-business nella valutazione delle 34 offerte di interesse di acquisto pervenute;
se non ritenga opportuno, per quanto di propria competenza, intervenire sui maggiori clienti ex proprietari fino al 1999 di Tecnosistemi affinché mantengano gli impegni assunti al Ministero dell'industria, per la continuità delle commesse, nell'ambito delle regole di mercato.
(4-08654)

Risposta. - I commissari della Tecnosistemi hanno richiesto al ministero delle attività produttive l'autorizzazione ad avviare immediatamente una trattativa per la cessione in affitto delle attività aziendali, non risultando percorribile la via della autonoma prosecuzione dell'esercizio d'impresa ed essendo, d'altra parte, inderogabile l'esigenza di continuità aziendale al fine di salvaguardare il valore economico dell'azienda.
Tenuto conto della difficile situazione rappresentata dai commissari e della dichiarata finalizzazione dell'affitto d'azienda, quale soluzione ponte per pervenire in tempi dovuti alla predisposizione del programma
ex articolo 54 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e al successivo espletamento di un procedimento di gara ad evidenza pubblica, in data 27 gennaio 2004. Il ministero delle attività produttive ha autorizzato l'avvio di una gara informale finalizzata all'affitto dell'azienda.
A norma della precitata autorizzazione, il procedimento dovrà essere conformato a principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità e dovrà, inoltre, essere finalizzato alla valorizzazione delle attività aziendali, in vista della alienazione a terzi. Anche a tal fine, il testo contrattuale dovrà essere articolato in modo da coordinare l'affitto d'azienda con il successivo procedimento di vendita ed assicurare piena garanzia alla procedura che l'affitto stesso non possa essere di ostacolo o pregiudizio allo svolgimento del procedimento di vendita.
Quanto alle richieste concernenti le garanzie di salvaguardia del
core business aziendale e dell'occupazione, si precisa che tali obiettivi costituiscono precipua finalità della procedura di Amministrazione straordinaria e che, in quanto tali, saranno recepiti dal programma in corso di predisposizione e saranno altresì salvaguardati attraverso l'adozione di idonee modalità procedurali in sede di vendita delle attività aziendali.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

LETTIERI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
i rappresentanti dei gestori di impianti di distribuzione carburanti lamentano l'eccessivo onere bancario gravante sulle transazioni bancomat e carta di credito effettuate presso i loro impianti;


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nel nostro Paese oltre il 30 per cento dei rifornimenti di carburanti è ormai pagato a mezzo bancomat e carta di credito -:
se non ritenga di adottare iniziative volte a prevedere una riduzione dei costi delle carte di credito di talune categorie di operatori commerciali, tra cui i titolari di impianti di carburante, in considerazione del fatto che è interesse dello Stato incentivare la diffusione di tali mezzi di pagamento per evitare disagi all'utenza e rischi legati a fenomeni malavitosi.
(4-06275)

Risposta. - La questione di cui tratta l'interrogazione in esame è già stata affrontata, in passato, dal ministero delle attività produttive in ragione dei pregiudizio avvertito dai consumatori per le eccessive spese sostenute per l'utilizzo della moneta elettronica presso i distributori di carburante.
Nel luglio del 2000, infatti, il ministero aveva segnalato al Governatore della Banca d'Italia ed al Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il significativo aumento degli oneri di gestione per l'acquisto di carburante tramite bancomat.
Il servizio, inizialmente promosso con specifiche campagne pubblicitarie per i suoi costi molto contenuti e per i vantaggi da esso derivanti sia per i consumatori che per gli esercenti, di fatto veniva gravato oltre che dell'onere per la transazione, anche di una specifica commissione a carico dei fruitori del servizio.
Su quest'ultima spesa veniva segnalata la mancanza di informazione sulla misura dell'onere aggiuntivo e veniva evidenziata l'anomalia di tale prassi rispetto a quella in uso per l'acquisto di qualunque altro tipo di prodotto merceologico.
Veniva, inoltre, segnalato che la commissione richiesta costituiva un disincentivo all'utilizzo dello strumento di pagamento in questione e determinava una lievitazione del prezzo del carburante.
Ancora, si faceva rilevare che l'onere richiesto appariva eccessivo, tenuto conto che il costo informatico dell'operazione era estremamente più contenuto, sicché l'imposizione di tale onere sembrava apparire come il risultato di un'intesa tra le compagnie petrolifere e società di gestione delle carte di credito.
In conclusione, il ministero chiedeva alle autorità interpellate di valutare le possibili conseguenze negative in termini di funzionamento del mercato e della concorrenza e di difesa degli interessi economici dei consumatori.
Si aggiunge, poi, che l'incidenza degli oneri menzionati, come segnalato anche nell'interrogazione in esame, non appare in sintonia con gli obiettivi indicati del decreto 31 ottobre 2001 di approvazione del piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, che hanno quale finalità anche quella del contenimento dei prezzi.
Sulla questione, il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha fatto presente preliminarmente che - fermo restando che la determinazione delle commissioni rientra nella sfera di autonomia degli operatori e si iscrive nei quadro delle relazioni che ciascuno di essi intrattiene con la propria clientela - la Banca d'Italia stessa, nell'esercizio delle funzioni di tutela della concorrenza nel settore del credito, ha esaminato la questione relativa alle commissioni interbancarie previste sia per il funzionamento del sistema Pago-Bancomat, sia per l'utilizzo di carte di credito.
Con riferimento al sistema Pago-Bancomat, è emerso che la commissione rappresenta il rimborso corrisposto dalla banca che stipula le convenzioni con gli esercizi alla banca, che ha emesso le carte, per ogni operazione effettuata.
L'organo di vigilanza ha autorizzato la commissione interbancaria a condizione che la stessa sia corredata ai costi sostenuti dalle banche emittenti le carte e che il suo importo venga costantemente aggiornato per tenere conto dello sviluppo del sistema dei pagamenti.
L'intervento del suddetto Istituto ha condotto a una riduzione dell'importo della commissione dallo 0,6 per cento allo 0,53 per cento e, a partire dal 15 dicembre 2001,


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allo 0,41 per cento della transazione. Per il 2003 la commissione per singola transazione è stata articolata in due componenti distinte in base alla natura dei costi sottostanti: la parte fissa è pari a 0,23 euro per operazione, quella variabile allo 0,0897 per cento della transazione, li nuovo importo della commissione interbancaria è stato stabilito dalla Convenzione per la Gestione del marchio Bancomat (CO.GE.BAN.) dopo che la Banca d'Italia aveva fornito specifiche indicazioni relative a più restrittive modalità di calcolo di singole voci di costo che concorrono alla determinazione della commissione interbancaria.
Per quanto concerne, invece, le commissioni interbancarie per i pagamenti con carte di credito, si osserva innanzitutto che per le carte recanti il marchio Visa il loro ammontare è stabilito a livello internazionale, in proposito, la Commissione Europea, con decisione del luglio 2002, ha stabilito che la commissione interbancaria verrà ridotta nell'arco di cinque anni, per arrivare allo 0,7 per cento dell'importo della transazione rispetto allo 0,93 per cento attualmente in vigore.
Si segnala, poi, che su tutte le carte di credito emesse da banche, la Banca d'Italia ha concluso, nel luglio 2002, un procedimento per accertare se si fosse attuata una intesa lesiva della concorrenza sulle condizioni praticate alla clientela, applicando, in particolare, una commissione di lire 1.500 (0,77 euro) sugli acquisti di carburante.
Il procedimento ha messo in evidenza che l'utilizzo delle carte di pagamento nel settore della distribuzione dei carburanti presenta aspetti peculiari, in quanto l'elevato carico fiscale sul prodotto venduto e il contenuto importo medio della transazione non consentono di recuperare i costi della prestazione dei servizio di pagamento.
Nell'ambito del procedimento è emerso che le commissioni medie applicate agli esercenti delle stazioni di servizio sono inferiori a quelle necessarie alla banca convenzionata con l'esercente per coprire i costi gestionali e operativi; ciò può giustificare la fissazione di una commissione specifica a carico dei titolari di carte di credito per tali tipologie di acquisti. Inoltre è emerso che alcune banche hanno posto in essere comportamenti tesi a incentivare il convenzionamento dei distributori, riducendo o annullando le commissioni richieste agli esercenti.
In ogni caso, l'istruttoria non ha messo in evidenza l'esistenza di forme di coordinamento concorrenziale tra le banche per stabilire le condizioni economiche applicabili ai commercianti. Alle medesime conclusioni è pervenuta l'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato nell'ambito della propria istruttoria nei confronti di emittenti non bancari di carte di credito.
Quanto allo sciopero indetto dai benzinai la primavera dello scorso anno, diretto a sospendere l'accettazione delle carte di credito e dei bancomat per il pagamento dei rifornimenti di carburante presso le aree di servizio, proprio per l'eccessivo peso degli oneri in questione, si fa presente che la questione è stata seguita dal ministero delle attività produttive che ha svolto incontri sia con l'ABI che con i rappresentanti dei gestori degli impianti di distribuzione e le federazioni sindacali di categoria.
Tali incontri hanno determinato, da un lato, di ottenere la revoca della protesta e dall'altro, di impegnare le controparti ad un tavolo di confronto inteso a verificare la disponibilità delle stesse ad intraprendere iniziative volte a sostenere e tutelare, sul pagamento del servizio di erogazione dei carburanti, le ragioni dei consumatori.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

LUCCHESE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
se non ritenga di predisporre una norma che stabilisca che i comuni sono obbligati ad investire le somme ricavate dalla imposta Ici esclusivamente in opere pubbliche;
tutto ciò anche per evitare che i soldi ricavati dalla odiosa imposta, che costituisce


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il dramma delle famiglie italiane, vengano utilizzati per spese effimere.
(4-07431)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione cui si risponde si osserva che l'ICI, al pari di tutti i tributi che appartengono alla categoria giuridica delle imposte, è un'imposizione coattiva neutra e generale, che costituisce la principale fonte di prelievo dei comuni e fornisce loro il gettito necessario per il soddisfacimento dei bisogni indifferenziati della collettività, senza vincolo di destinazione a particolari programmi, a particolari settori o a determinate categorie di persone.
Tale proposta comporta la trasformazione dell'imposta comunale sugli immobili da tributo a-causale a tributo di scopo. Il dipartimento per le politiche fiscali rileva che la caratteristica del tributo di scopo non attiene al presupposto dell'obbligazione tributaria, ma va ricercata in un momento successivo, ovvero nella fase di spesa del gettito da esso derivante, che è vincolato e specificamente destinato al perseguimento di uno scopo predeterminato.
Il predetto dipartimento precisa, inoltre, che nell'ordinamento tributario sussistono limiti alla trasformazione dell'ICI in imposta di scopo.
Innanzitutto, vi osta l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale gli enti locali sono tenuti a rispettare i principi di unità, universalità ed integrità del bilancio. Di conseguenza, le entrate tributarie non possono essere vincolate alla realizzazione di programmi determinati, ma devono essere destinate indistintamente a fronteggiare l'insieme delle spese occorrenti per i servizi pubblici cosiddetti indivisibili.
Inoltre, l'articolo 119, comma 4, della Costituzione dispone che le risorse proprie degli enti locali consentono agli stessi di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Quest'ultima disposizione è coerente con i citati principi di integrità, universalità ed unicità del bilancio. Infatti, qualora il legislatore avesse voluto ammettere l'applicabilità di imposte di scopo, avrebbe dovuto formulare la norma nel senso di consentire agli enti locali di finanziare integralmente e specificamente le funzioni pubbliche proprie con i proventi delle loro entrate.
Non è da sottovalutare, infine, che l'ICI rappresenta il tributo che fornisce ai comuni il maggior ammontare di gettito e, pertanto, vincolare la destinazione di tale gettito al finanziamento di opere pubbliche comporterebbe una compressione ed una limitazione della capacità di spesa degli enti locali.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

MALGIERI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
negli Stati Uniti è uscito un rapporto intitolato «Gulag nascosto» a cura del Comitato statunitense di tutela dei diritti umani nella Corea del Nord, del quale fanno parte esperti provenienti dall'Onu e da «Amnesty International». In esso sono riportati dati allarmanti che portano nuovamente alla ribalta la crudeltà e ottusa violenza del regime comunista nordcoreano. Tra 150 e 200 mila prigionieri, reclusi per presunti reati politici e religiosi, sono detenuti in campi di prigionia nei quali vengono costretti a vivere in condizioni disumane;
nonostante la difficoltà di filtrare nelle strette maglie del regime di Pyongyang, la repressione politico-religiosa e contro la libertà d'espressione è stata documentata dai racconti degli esuli nordcoreani fuggiti in Corea del Sud e dai rapporti che ogni anno stilano «Amnesty International», «Human rights watch» e «Reporter sans frontierés». Il rapporto 2003 dell'associazione di diritto pontificio «Aiuto alla Chiesa che soffre», sulla base dei documenti sulla libertà religiosa del dipartimento di Stato americano e dell'«International Church Concern», ha posto la Corea del Nord al primo posto nella triste classifica dei paesi nei quali i cristiani, a causa della loro fede e del rifiuto


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al culto personale del presidente Kim Jong-II, sono stati arrestati e imprigionati;
tali violazioni, in spregio ai principi base della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Onu che è stata uno dei cardini per la ricostruzione del mondo dopo le violenze della seconda guerra mondiale, costituiscono una inqualificabile violazione delle norme per la tutela dell'uomo che sono ormai parte integrante del diritto internazionale e del sistema su cui si regge la comunità degli Stati;
il 13 maggio 2003 il commissario europeo per le Relazioni esterne Chris Patten, rispondendo ad una interrogazione presentata all'Europarlamento, ha affermato: «La troika Ue ha visitato la Corea del Nord nel giugno 2002 e ha detto a chiare lettere che l'Ue si aspetta che in tale paese siano compiuti progressi concreti in materia di diritti dell'uomo. La troika ha rilevato che dovrebbe essere consentito l'accesso di osservatori indipendenti per verificare la veridicità di numerose informazioni negative che circolano a livello internazionale sulla situazione nella Repubblica democratica popolare di Corea. Desta particolare preoccupazione la situazione per quanto riguarda i campi di reclusione, la libertà di culto, la tortura e il trattamento dei rifugiati rimpatriati. L'Ue continuerà a sollevare queste questioni con il governo della Corea del Nord ogniqualvolta se ne presenterà l'occasione»;
nell'aprile 2003, per la prima volta da quando è nata, la Commissione per i diritti umani dell'Assemblea generale dell'Onu ha adottato una risoluzione di espressa condanna alla Corea del Nord e ha invocato l'invio di osservatori delle Nazioni Unite e delle Organizzazioni non governative;
molti dei detenuti nei campi di prigionia sono esuli nordcoreani fuggiti in Cina che, una volta scoperti, sono stati rimpatriati a forza dal governo cinese, al tempo stesso firmatario della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1952 e alleato-tutore del regime comunista di Pyongyang -:
se, attraverso la rappresentanza diplomatica italiana a Seul e i canali di comunicazione con gli altri paesi che hanno a cuore la tutela dei diritti umani e con le Ong, sia in possesso di dati più certi sulla reale consistenza numerica dei campi di prigionia nordcoreani e sul trattamento a cui sono sottoposti i prigionieri;
se, in funzione del ruolo di primo piano dato alla tutela dei diritti umani nel programma del Governo italiano per la guida semestrale dell'Unione europea, ritenga opportuno riproporre all'attenzione delle istituzioni comunitarie il dramma della Corea del Nord. Se inoltre consideri di farsi portavoce presso gli Stati membri dell'Unione europea che faranno parte nella sessione del 2004 della Commissione per i diritti umani dell'Onu perché la Corea del Nord sia nuovamente inserita nell'agenda dei lavori e si arrivi alla formulazione di una risoluzione di condanna ancora più incisiva e in grado di portare risultati più concreti rispetto a quella del 2003;
se intenda inoltrare una protesta nei confronti della Cina che, avendo stretto un patto scellerato con Pyongyang, è di fatto complice delle crudeltà che avvengono in Corea del Nord.
(4-07849)

Risposta. - La questione del rispetto dei diritti umani fondamentali nella Corea del Nord forma già da qualche tempo oggetto di costante attenzione da parte dell'Italia, sia in sede UE che in sede Nazioni Unite. Io stessa ho affrontato l'argomento in varie occasioni, nel corso di importanti incontri al livello internazionale.
Il 4 novembre 2003, in occasione di una visita ufficiale a Washington, ho potuto constatare quanto sia viva l'attenzione dell'amministrazione americana sulla Corea del Nord, anche sotto il profilo dei diritti fondamentali. Tanto l'UE che gli USA hanno pienamente coscienza della complessità del problema nordcoreano, data la necessità di confrontarsi con un «regime unico al mondo, nei cui confronti hanno finora fallito tutti i meccanismi» di dialogo o di pressione.
Il 6 novembre scorso, inoltre, ho pronunciato, a nome dell'Unione Europea, un


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discorso sulla situazione dei diritti umani nel mondo dinanzi alla Terza Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel mio intervento non ho mancato di citare, tra l'altro, la Corea del Nord, oggetto quest'anno di una risoluzione di condanna per la situazione dei diritti umani ad opera della Commissione per i Diritti Umani di Ginevra.
Circa la reale consistenza dei numeri riportati nei rapporti citati dall'Onorevole interrogante, il ministero degli esteri non è in grado, allo stato attuale, di fornire alcuna conferma o smentita. D'altronde, la barriera di impenetrabilità innalzata finora dalle Autorità nordcoreane nei confronti delle principali ONG (Organizzazioni Non Governative) attive nella protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché verso gli
Special Rapporteurs dell'ONU ed altri osservatori internazionali, determina fortissime limitazioni alla circolazione delle informazioni, ostacolando le indagini sulla situazione senz'altro drammatica dei diritti umani nel Paese.
L'Ambasciata di Seoul, tramite rapporti del ministero dell'unificazione sudcoreano e le ONG presenti a Seoul, è a conoscenza del fatto che in Corea del Nord le violazioni dei diritti umani sono presenti in modo sistematico; in particolare, le violazioni del diritto fondamentale alla vita sarebbero perpetrate soprattutto mediante l'organizzazione di una vasta rete di campi di concentramento per prigionieri politici, caratterizzati da pèssime condizioni di vita.
Il tema della violazione dei diritti umani nella Corea del Nord è stato trattato anche recentemente, in occasione della missione della Troika dell'Unione Europea in quel Paese, lo scorso 9 dicembre. I rappresentanti coreani hanno posto l'accento sul rispetto del principio di non interferenza negli affari interni di uno Stato e hanno espresso molta preoccupazione per la risoluzione contro la Corea dei Nord presentata dall'Unione Europea nell'ultima Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. L'Unione Europea ha ricordato che il rispetto dei diritti umani è necessario per il buon proseguimento delle relazioni bilaterali e ha illustrato come l'intento della risoluzione sia stato quello di indicare i settori in cui si aspetta ancora un progresso. A questo proposito l'Unione Europea ha espresso l'auspicio che la Corea del Nord cooperi con l'Alto commissariato delle NU per i diritti umani, permettendo agli
Special Rapporteurs di visitare il Paese, e che ratifichi la Convezione contro la tortura e altri trattamenti degradanti e la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.
L'Italia e l'UE, per le quali la tutela dei diritti umani ovunque nel mondo rappresenta un obiettivo primario, profonderanno ogni sforzo per attirare nuovamente l'attenzione della Comunità Internazionale sulla drammatica situazione dei diritti umani in Corea del Nord, in vista della prossima sessione della CDU (Commissione Diritti Umani), prevista per i mesi di marzo-aprile 2004. L'eventuale iniziativa di presentare una risoluzione di condanna nei confronti del regime di Pyongyang verrà preventivamente concordata, come è consuetudine, nei consessi multilaterali, con quei Paesi che sono più direttamente coinvolti nella questione nordcoreana, nei suoi molteplici aspetti e implicazioni.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.

MALGIERI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la stampa internazionale ha dato la notizia che il settantatreenne vescovo cinese Su Zhimin, arrestato l'8 ottobre 1997 nella città di Xinji, a causa della sua appartenenza alla Chiesa cattolica e del suo rifiuto a sottomettersi all'associazione patriottica cattolica cinese, è stato trasferito in seguito a gravi problemi cardiaci in ospedale. L'arresto del vescovo, sulla cui sorte le autorità cinesi avevano fino ad ora rifiutato qualunque chiarimento, avvenne dopo che già nel 1996 il suo ausiliario, monsignor An Shuxin, era misteriosamente scomparso senza lasciar tracce;
il drammatico caso del presule porta alla ribalta il clima di intimidazione che


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ancora oggi circonda i cattolici in Cina e che spesso porta ad episodi inconcepibili come, per esempio, l'arresto nel febbraio 2003 del sacerdote Dong Yingmu, «colpevole» di aver celebrato la messa di Natale a Baoding il 24 dicembre 2002;
oltre che a persecuzioni, arresti ingiustificati, processi sommari e lunghe detenzioni, in Cina il rifiuto ad aderire all'Apcc porta in molti casi ai lavori forzati, come dimostra, tra i tanti, il caso del sacerdote Lu Genjun, che nel marzo 2004 finirà di scontare la condanna a tre anni di prigionia in un campo di lavoro nella provincia dell'Hebei;
anche alla luce delle aperture al libero mercato, del cauto riformismo interno e del nuovo clima di collaborazione politica con la comunità internazionale imposti alla Cina dal nuovo gruppo dirigente del Partito comunista, non è più tollerabile che in uno dei paesi più importanti del mondo si continui ad assistere alla sistematica violazione dei più elementari diritti umani -:
se, nello specifico caso del vescovo Su, attraverso la nostra rappresentanza diplomatica di Pechino e i canali di comunicazione con la Santa Sede sia in possesso di notizie certe sulle sue condizioni di salute e sul trattamento a cui è stato sottoposto in questi sei anni di carcere. Inoltre se ritenga opportuno richiamare il governo di Pechino al rispetto dell'inviolabile diritto alla libertà religiosa e di pensiero.
(4-08164)

Risposta. - Il tema del rispetto della libertà religiosa viene regolarmente affrontato dall'Unione Europea in occasione delle sessioni del dialogo strutturato sui diritti umani con la Cina. Durante l'ultima sessione, che ha avuto luogo sotto la presidenza italiana a Pechino il 27 e 28 novembre la Cina ha reiterato il suo invito allo Special Rapporteur delle Nazioni Unite per la libertà di culto a visitare il Paese, ricordando che l'ultima visita da questi effettuata risale al 1994.
Nel corso del dialogo, l'Italia, in qualità di Presidente di turno dell'Unione Europea, ha ribadito con chiarezza che il pieno rispetto del diritto alla libertà di culto e di pensiero costituisce un fattore centrale nel sistema di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Da parte cinese, il capo delegazione ha replicato che in Cina il Governo riconosce la libertà religiosa dei propri cittadini e cerca di proteggerla. Inoltre, misure legislative sono state prese al fine di ricostruire templi o chiese demolite durante la rivoluzione culturale.
Per quanto riguarda il caso specifico del Vescovo Su Zhimin, esso risulta particolarmente complicato, stante l'estrema difficoltà di ottenere informazioni circostanziate. Le Autorità cinesi hanno ripetutamente negato di avere notizie al riguardo né tantomeno di aver imprigionato il presule. Nel corso dell'ultimo dialogo tra Gran Bretagna e Cina sui diritti umani, la questione è stata sollevata, ma da parte cinese si è ribadito che nei confronti del Vescovo non si sono mai usate misure coercitive. In queste condizioni si continuano a ricercare informazioni da fonti non ufficiali, quali le organizzazioni non governative simpatizzanti con il cristianesimo, le quali confermano che il Vescovo sarebbe stato visto all'ospedale a Baoding (Hebei). Alla richiesta di alcuni fedeli di sue notizie sarebbe stato tuttavia risposto dalle competenti autorità che il nome del Vescovo non risultava registrato fra i pazienti.
L'Italia e l'Unione Europea continueranno a seguire con attenzione il caso del Vescovo Su Zhimin, così come tutti i casi individuali in merito ai quali vi siano fondati elementi di violazione del diritto alla libertà di culto e di pensiero.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.

MARAN. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro per le politiche comunitarie. - Per sapere - premesso che:
l'Italia è tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera


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delle collettività o autorità territoriali concluso a Strasburgo il 9 novembre 1995;
gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno riconosciuto l'importanza della cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali nelle regioni frontaliere e, desiderosi di facilitarla e di svilupparla, hanno concordato una serie di disposizioni supplementari allo scopo di adattare la Convenzione-quadro alla realtà europea e di completarla proprio in vista di rafforzare la cooperazione transfrontaliera;
nelle disposizioni supplementari contenute nel Protocollo aggiuntivo si stabilisce, ad esempio, che «Gli accordi di cooperazione transfrontaliera conclusi dalle collettività o autorità territoriali possono dar vita ad un organismo per la cooperazione transfrontaliera dotato o meno di personalità giuridica»;
l'Italia non ha ancora fatto seguire alla firma apposta il 5 dicembre 2000 la ratifica prevista e pertanto il Protocollo non è ancora entrato in vigore -:
quali ragioni hanno finora impedito la ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, e quali iniziative intende assumere il Governo per giungere rapidamente alla sua ratifica.
(4-08759)

Risposta. - Rileva in primo luogo osservare che la dilazione intervenuta nell'approntare lo schema di disegno di legge governativo per l'autorizzazione alla ratifica del primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera è stata, motivata dall'insorgenza del processo di revisione costituzionale in materia di autonomie locali, che ha condotto alla modifica del Titolo V della Costituzione ed all'approvazione della legge attuativa n. 131 del 5 giugno 2003 (cosidetta Legge «La Loggia»). Tale normativa ha introdotto, tra l'altro, in capo alle Regioni nonché alle Province autonome di Trento e Bolzano, una potestà di conclusione di intese ed accordi di carattere internazionale, più ampia di quella contenuta nella legge di ratifica della Convenzione in parola (legge n. 948 del 1984).
Sono pertanto state riavviate le consultazioni interministeriali, già a suo tempo promosse dal ministero degli affari esteri, in ordine alla ratifica del Protocollo aggiuntivo di cui trattasi. Nell'ultima riunione ad hoc, tenutasi il 30 gennaio scorso presso la Farnesina, è stato convenuto di riprendere sollecitamente il relativo schema di disegno di legge governativo di autorizzazione alla ratifica, procedendo ad una stia nuova formulazione, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento.
Lo schema di disegno di legge dovrà altresì contenere, in base alla disposizione dell'articolo 8 del Protocollo di cui trattasi, una dichiarazione circa l'accettazione o meno degli articoli 4 e 5 dell'atto internazionale medesimo, che attengono alla determinazione della natura giuridica degli organismi di cooperazione transfrontaliera in esso previsti. La delicata materia risulta all'esame del dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del ministero dell'interno.
Si ricorda, con l'occasione, che nel frattempo è intervenuto anche un provvedimento di iniziativa parlamentare al riguardo. Il 29 dicembre 2003 è stata infatti presentata presso la Camera dei deputati una proposta di legge per la ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo in parola, su iniziativa dell'onorevole Zeller (Misto-Minoranze linguistiche) ed altri. Il ministero degli affari esteri ha espresso il proprio orientamento favorevole a privilegiare la ripresa dell'
iter di ratifica del Protocollo mediante un provvedimento di iniziativa governativa.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
fin dalla scorsa legislatura l'interrogante ha chiesto, a più riprese, un'adeguata


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indagine ispettiva presso la Procura della Repubblica di Palmi (Reggio Calabria);
a più riprese l'interrogante ha avuto modo di denunziare le gravi distorsioni giudiziarie operate presso la Procura di Palmi, a causa delle quali sono stati scarcerati boss mafiosi e rinviati per anni i processi ad individui che nella piana di Gioia Tauro hanno fatto crescere con il racket il potere economico delle varie cosche mafiose;
negli ultimi due anni, a quanto risulta all'interrogante, la Procura della Repubblica di Palmi piuttosto che dare la giusta priorità a processi che coinvolgono uomini appartenenti alla criminalità organizzata, ha preferito dar corso a procedimenti giudiziari verso amministratori locali;
nei giorni scorsi, proprio mentre era in corso un'udienza relativa ad un processo giudiziario che vede imputati ex amministratori di un Comune della Piana di Gioia Tauro, il capitano ed il maresciallo della Compagnia dei Carabinieri di Taurianova (Reggio Calabria) sono stati oggetto di un'ammenda di 150 euro ciascuno, per non essersi presentati, quale testi, in aula e, peraltro, con la riserva di procedere all'accompagnamento coatto dei due militari;
il provvedimento del collegio giudicante non solo appare singolare perché rivolto a due rappresentanti delle Forze dell'Ordine, ma, a parere dell'interrogante vergognoso, giacché i due Carabinieri non si sono presentati in aula perché impegnati in una riuscita operazione contro discariche abusive;
quanto accertato dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova, costituisce un vero e proprio scempio ambientale, giacché in una zona di ricchissima vegetazione sono stati rinvenuti rifiuti inquinanti di ogni genere;
il capitano ed il maresciallo dei Carabinieri, promotori e coordinatori dell'importante operazione a difesa dell'ambiente, che ha visto denunziate 39 persone, sequestrate 10 strutture, e segnalati 8 depositi, non potevano certamente in contemporanea presenziare, quale testi, ad un processo che vede imputati Amministratori locali -:
se non ritenga necessario ed urgente inviare un'adeguata indagine ispettiva ministeriale presso la Procura della Repubblica di Palmi (Reggio Calabria), per verificare l'esistenza delle gravi distorsioni giudiziarie evidenziate in premessa.
(4-03382)

Risposta. - In ordine alle asserite «gravi distorsioni giudiziarie operate presso la Procura di Palmi, a causa delle quali sono stati scarcerati boss mafiosi e rinviati per anni i processi», si rileva che l'ispezione ministeriale, conclusasi il 7 giugno 2001, non ha evidenziato fatti di rilievo disciplinare in materia di scarcerazioni per decorrenza termini; deve peraltro osservarsi al riguardo come l'ufficio inquirente competente in materia di criminalità organizzata sia la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e non già la procura di Palmi.
In merito, poi, all'asserita circostanza che «negli ultimi due anni la procura della Repubblica di Palmi, piuttosto che dare giusta priorità a processi che coinvolgono uomini appartenenti alla criminalità organizzata, ha preferito dar corso a procedimenti giudiziari verso amministratori locali», nel confermare quanto già riferito in ordine alla competenza funzionale ex articolo 51 comma 3-
bis codice di procedura penale in materia di criminalità organizzata, si evidenzia che la mancata rappresentazione di fatti specifici determina la irrilevanza sotto il profilo disciplinare delle doglianze espresse.
In relazione alla vicenda del capitano e del maresciallo della compagnia dei carabinieri di Taurianova, condannati al pagamento di un'ammenda di 150 euro ciascuno, per non essersi presentati, quali testi, in aula, si comunica che il presidente del tribunale di Palmi ha giustificato il provvedimento del presidente del collegio, assunto ex articolo 133 codice penale, con


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l'omessa allegazione, da parte dei militari, della documentazione del legittimo impedimento, che avrebbe potuto condurre alla revoca della sanzione.
Alla luce di quanto precede, si rappresenta che non ricorrono, nei casi di specie indicati, i presupposti per gli interventi di natura ispettiva richiesti.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi i signori Rita Fossatelli di Roma, Angelo De Felice di Ravenna e Renata Ludovici di Arezzo, componenti dell'Associazione Italiana familiari e vittime della strada, hanno manifestato dinanzi al Ministero della giustizia, per chiedere giustizia per i propri familiari, vittime di incidenti stradali;
i citati signori hanno inteso manifestare contro il fatto che le indagini non abbiano portato alla concreta ed effettiva condanna dei colpevoli -:
quali urgenti iniziative, anche normative, intenda attuare al fine di garantire adeguata attenzione per i familiari delle vittime della strada.
(4-07073)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si segnala che l'amministrazione interrogata sta costantemente seguendo, con pareri sui vari emendamenti di volta in volta proposti, i lavori della Commissione II Giustizia della Camera dei deputati, presso la quale sono state presentate una serie di atti, tra i quali si segnalano:
1) per la maggioranza:
a) il progetto di legge C. 866 Misuraca e Amato: «Nuove norme in materia di responsabilità e risarcimento per i danni derivanti da incidenti stradali» (presentato il 14 giugno 2001 ed assegnato il 19 settembre 2001 in sede referente alla Commissione); b) il progetto di legge C. 4125 Foti e Butti: «Modifica all'articolo 589 del codice penale, in materia di omicidio colposo in stato di ubriachezza» (presentato il 1o luglio 2003 ed assegnato il 23 luglio 2003 in sede referente alla Commissione).
2) per l'opposizione:
a) il progetto di legge C. 521 Carboni: «Introduzione dell'articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente la sospensione della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita in caso di delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale», (presentato il 6 giugno 2001 ed assegnato il 28 giugno 2001 in sede referente alla Commissione); b) il progetto di legge C. 1857 Lucidi: «Introduzione dell'articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente la sospensione della pena subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita in caso di delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale» (presentato il 25 ottobre 2001 ed assegnato il 25 febbraio 2002 in sede referente alla Commissione).
La Commissione ha, pertanto, costituito nel febbraio 2003 un Comitato ristretto, il quale sta esaminando un testo (C. 521 e abbinate) che riunisce tutte le proposte sopra indicate. Tale testo prevede, proprio nell'ottica di potenziare i diritti e le possibilità di tutela dei familiari delle vittime degli incidenti stradali, oltre all'innalzamento generalizzato delle sanzioni:
a) l'accelerazione dei processi civili in materia di risarcimento dei danni causati da incidenti stradali da cui siano derivate lesioni personali mortali o gravissime stabilendo, al riguardo, che le udienze di trattazione successive alla prima vengano fissate al massimo a due mesi l'una dall'altra, con divieto assoluto delle udienze di mero rinvio;
b) l'abbreviazione dei termini dell'istruttoria penale (in nessun caso le indagini possono superare i dieci mesi) ed esclusione dei meccanismi di riduzione di pena in ordine ai reati di lesioni stradali mortali o gravissime;
c) l'emissione del decreto di citazione a giudizio entro trenta giorni dalla chiusura


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delle indagini preliminari e fissazione dell'udienza di comparizione di cui all'articolo 555 codice di procedura penale entro novanta giorni dalla emissione del decreto;
d) la possibilità della liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali: si stabilisce infatti, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 990 del 1969, che nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento possano chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno;
e) la possibilità che il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provveda all'assegnazione di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza.
Si segnala, infine, che la Commissione ha tenuto la sua ultima seduta in data 14 gennaio 2004.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con precedenti atti ispettivi l'interrogante ha provveduto a denunziare la carenza di organico presso la Dda di Catanzaro;
risulta all'interrogante che, da qualche tempo, sarebbero stati assegnati due sostituti, certamente non sufficienti ad esaurire le necessità esistenti nel distretto di pertinenza della Dda di Catanzaro a causa dei numerosi processi di mafia;
sono però in atto sul territorio calabrese dure lotte tra cosche della 'ndrangheta per il predominio del territorio nella sibaritide, nel lametino e nel vibonese; lotte che stanno facendo scorrere lunghe scie di sangue in Calabria;
va dato atto che in tali territori sono state effettuate brillanti operazioni attraverso le quali sono stati assicurati alla giustizia noti esponenti delle cosche locali;
l'interrogante ha, però, appreso dalla stampa (Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza - del 5 novembre 2003) che il 4 novembre 2003 non si sarebbero svolti ben due processi, che vedono coinvolti noti boss mafiosi della sibaritide, per mancanza dei rappresentanti della Dda di Catanzaro;
la non effettuazione dei procedimenti giudiziari in questione rischierebbe di fare uscire dalle carceri pericolosi criminali, con tutte le conseguenze del caso -:
se non intenda attivarsi affinché sia destinato un congruo numero di magistrati presso la Dda di Catanzaro, così da creare le condizioni per una sollecita assegnazione del sostituto competente per il territorio della sibaritide.
(4-07964)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta che la ripartizione delle risorse organiche del personale di magistratura, complessivamente assegnate all'ufficio, tra i diversi settori giurisdizionali, non viene stabilita per mezzo di decreto ministeriale determinativo delle piante organiche, ma attuata con separato provvedimento, sulla scorta delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura. Trattandosi di procedimento autonomo rispetto alla determinazione delle piante organiche, il problema illustrato dall'interrogante esula dalle competenze degli uffici amministrativi.
Va tuttavia ricordato che con legge 13 febbraio 2001, n. 48 è stato disposto l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura per complessive mille unità. Il primo intervento di ripartizione di tale contingente - che verrà suddiviso in fasi successive, attuate prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei tre concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge - è stato effettuato con decreto ministeriale 23 gennaio 2003 ed ha previsto l'assegnazione di 234 posti. Tale


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provvedimento era rivolto principalmente al soddisfacimento delle esigenze operative rilevate presso la Corte Suprema di Cassazione e le Corti di appello, oltre che alla realizzazione delle piante organiche dei magistrati distrettuali. Per gli uffici di primo grado, si è ritenuto in linea generale di poter rinviare l'attribuzione di nuovi posti in organico ai successivi interventi di ripartizione.
Tuttavia, per quanto riguarda gli uffici requirenti di primo grado, l'analisi condotta in ordine ai relativi fabbisogni ha evidenziato alcune situazioni meritevoli di intervento immediato, tra le quali la procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, la cui pianta organica è stata ampliata in ragione di una unità in funzione dell'elevato numero di iscrizioni pro capite nel registro noti per reati di competenza della locale direzione distrettuale antimafia.
Va nondimeno evidenziato che, ad oggi, risultano essere coperti sui venti posti di magistrato previsti per la procura di Catanzaro, oltre al posto di Procuratore ed a uno dei due posti di procuratore aggiunto, 15 dei 17 posti di Sostituto Procuratore.
Si riporta di seguito nello specifico l'attuale situazione organica dei magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro.
La formulazione del progetto organizzativo relativo alla predetta procura, valevole per il biennio 2002/2003 ed approvato dal Consiglio superiore della magistratura il 12 marzo 2003, attribuiva alla locale direzione distrettuale antimafia 6 unità magistratuali, 5 delle quali individuate in uno dei procuratori della Repubblica aggiunti (dottor Vincenzo Calderazzo) e 4 tra i 13 sostituti procuratori presenti in servizio (dottori Gerardo Dominijanni, Salvatore Curcio, Eugenio Facciola e Salvatore Dolce), laddove la residua sesta unità rimaneva in attesa di ulteriore determinazione.
L'uscita dall'ordine giudiziario del dottor Calderazzo in data 28 febbraio 2003 e la successiva necessaria distrazione del dottor Curcio dalla predetta direzione a far tempo dal 9 maggio seguente (dovuta alla condizione di ultradecennalità ormai maturata dal medesimo magistrato all'interno della direzione distrettuale antimafia, hanno pertanto ridotto l'organico tabellarmente ad essa assegnato (composto, allo stato, dal procuratore della Repubblica, dottor Mariano Lombardi, e dai sostituti Dominijanni, Facciola e Dolce).
L'assegnazione alla procura catanzarese di cinque nuovi uditori giudiziari (che hanno assunto possesso delle funzioni presso l'Ufficio tra il 13 ottobre e il 6 novembre 2003) ed il trasferimento della dottoressa Mariacarla Sacco (pubblicato sul
Bollettino Ufficiale n. 24 del 2003) ha però consentito, medio tempore, di dare copertura a sedici dei diciassette posti di sostituto procuratore complessivamente previsti dall'organico della procura in questione.
Nessuno dei predetti magistrati risulta essere stato tabellarmente assegnato, sinora, ad alcuna delle articolazioni interne all'ufficio.
Si precisa, inoltre, che ulteriori sette unità di sostituto procuratore in servizio presso le procure della Repubblica di Crotone, Rossano, Vibo Valentia, Cosenza, Paola e Catanzaro risultano allo stato applicati alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro (e, segnatamente, i dottori Pier Paolo Bruni sino al 9 ottobre 2004, Fabio Buquicchio sino al 21 luglio 2004, Maurizio De Marco sino al 16 maggio 2004, Domenico Fiordalisi sino al 3 luglio 2004, Aldo Ingangi sino al 23 settembre 2004, Francesco Minisci sino al 13 ottobre 2004 e Marisa Manzini sino al 26 marzo 2004).
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

OLIVIERI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per conoscere - premesso che:
nella seduta del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2003, su proposta del ministro dell'interno è stato nominato un direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con competenza territoriale sul Veneto e sul Trentino Alto Adige, nella persona dell'Ingegner Claudio Martines che già ricopriva


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la carica di ispettore interregionale dei vigili del fuoco;
alla nomina del direttore dovrà seguire un decreto che indichi funzioni e competenze attribuiti al medesimo direttore;
il Governo «ha dimenticato» che le materie dei vigili del fuoco e della protezione civile sono attribuite alla competenza legislativa primaria alle province autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto e quindi non si capisce come lo Stato possa nominare un direttore generale che impartisca ordini e direttive ai vigili del fuoco di Trento e di Bolzano;
la carica di direttore regionale che sostituisce quella di Ispettore Interregionale è stata istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 314 del 2002, e nel suddetto regolamento è prevista la clausola espressa della salvaguardia delle competenze esclusive delle Province autonome di Trento e di Bolzano -:
quale sia alla luce della normativa vigente la reale portata dei compiti e delle prerogative del direttore regionale;
se siano state fatte salve le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano;
quali siano gli intendimenti del Governo in materia e se questi poteri del direttore regionale si estendano alla sola regione Veneto senza incidere in nessun modo nelle competenze statutarie della Regione Alto Adige Sud Tirol.
(4-08699)

Risposta. - La nomina del direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a direttore interregionale dei vigili del fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige, non lede in alcun modo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002 n. 314, articolo 2, comma 2, in quanto rimangono inalterate le funzioni spettanti ad organi ed uffici delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di servizi antincendi e di protezione civile.
I compiti e le funzioni di coordinamento affidati a tale dirigente non si sovrappongono quindi alle competenze esclusive della province autonome nelle materie sopracitate.
Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.

ONNIS. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 294, emanato il 27 novembre 2002, è stato adottato il regolamento di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 recante disposizioni in tema di agevolazioni tariffarie postali dei prodotti editoriali;
tra i destinatari di tali agevolazioni tariffarie figurano soltanto le imprese editrici di giornali e di periodici iscritti in appositi registri e le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, mentre non sono contemplate le organizzazioni sindacali che pur producono e inviano il proprio house organ gratuitamente a tutti gli associati;
la mancata estensione a tali soggetti del regime tariffario agevolato comporta un notevole aumento dei costi di spedizione (dagli attuali 0,09 euro a 0,31 euro) che rendono oltremodo antieconomico continuare a stampare il periodico e condurrebbero alla inevitabile interruzione della diffusione gratuita delle pubblicazioni divulgative;
poiché in tal modo verrebbe a cessare l'importante attività informativa esercitata dalle associazioni di categoria - essenziale per la corretta gestione delle aziende associate - è necessario intervenire onde eliminare tale grave pregiudizio e continuare e garantire la libertà e pluralità di informazione alle imprese associate -:
se, nell'esercizio dei poteri che il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, non ritenga di estendere anche


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alle organizzazioni sindacali di categoria il regime tariffario agevolato previsto per le imprese editrici e le organizzazioni senza scopo di lucro.
(4-05775)

Risposta. - I vincoli di bilancio connessi alle risorse disponibili non hanno più consentito una copertura integrale, rispetto alla società Poste Italiane, del costo delle riduzioni tariffarie e, pertanto, al fine di mantenere le agevolazioni medesime, si è reso necessario emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002 n. 294 che ha ridotto il numero dei soggetti beneficiari, mantenendo peraltro la finalità ultima delle agevolazioni che è quella di un sostegno, sia pure indiretto, al settore editoriale.
Il Governo, tuttavia, consapevole delle difficoltà insorte per talune categorie di destinatari all'atto dell'entrata in vigore di tale provvedimento ha ritenuto di modificarlo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2003, n. 265, che ha ammesso alle agevolazioni per le spedizioni postali categorie precedentemente escluse. Infatti è stato disposto, all'articolo 1, comma 1, lettera
a), l'estensione delle tariffe agevolate alle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383 e, alla lettera b), l'estensione ai sindacati e alle associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonché per le pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro.
Recentemente, infine, il Governo è intervenuto a disciplinare la materia adottando il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, concernente «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali», convertito in legge, con modifiche, in data 24 febbraio 2004.
L'utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza si è reso necessario al fine di superare, a decorrere dal 1o gennaio 2004, il regime transitorio che aveva differito di anno in anno l'entrata in vigore del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali introdotto dalla legge n. 448 del 1998 (collegato alla legge finanziaria del 1999). Tali interventi di carattere transitorio avevano, infatti, determinato una situazione di incertezza normativa e di crescente contenzioso con conseguenze negative sia per gli operatori del settore che per i soggetti pubblici interessati.
La nuova disciplina, prevista dal predetto decreto-legge, abroga definitivamente la previsione del regime di contribuzione diretta, di cui alla citata legge n. 448 del 1998, e reintroduce in via strutturale le tariffe agevolate, in considerazione del mancato verificarsi del presupposto fondamentale della legge n. 448 del 1998 e cioè dell'esistenza di una pluralità di soggetti in grado di sviluppare una effettiva concorrenza sul mercato, in modo da realizzare un effetto calmierante sui prezzi. Tale condizione non si è verificata al di là delle variazioni formali negli assetti di Ente Poste, tant'è che ora Poste Italiane Spa mantiene ugualmente una quota elevatissima di mercato.
Per quanto concerne, in particolare, le categorie dei beneficiari, il provvedimento riguarda, sostanzialmente, gli stessi previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 294 del 2002 e n. 265 del 2003, con la sola aggiunta delle associazioni d'arma e combattentistiche, al fine di mantenere compatibili i rimborsi che l'amministrazione dovrà versare alle società Poste Italiane nei limiti degli stanziamenti previsti.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

PEZZELLA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
i mercati del continente asiatico sono di altissimo interesse commerciale ed industriale in relazione alla presenza di più della metà della popolazione terrestre, a realtà di grande sviluppo e di enormi potenzialità di investimento;
l'Italia a causa della congiuntura mondiale ha generalmente ridotto la sua quota di esportazioni ad eccezione della


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Cina dove nel 2002 ha avuto un incremento di oltre il 22 per cento a dimostrazione dell'alto interesse dell'industria italiana per quel paese;
nel centro Asia i paesi dell'ex Urss presentano delle riserve petrolifere di primissimo livello attraendo gli interessi di tutto il mondo occidentale, americani in testa;
le cosiddette «tigri» asiatiche, quali Taiwan e Corea del Sud, stanno considerevolmente investendo nel settore dei trasporti di massa realizzando molte linee ferroviarie ad alta velocità;
le prospettive di ricostruzione dell'Iraq e l'auspicabile pace in Medio Oriente stanno facendo arrivare e ne arriveranno ancora di più con la pacificazione, notevoli capitali facendo posizionare nella regione le principali società del mondo occidentale;
l'Italia grazie alle sue scelte geopolitiche di alleanza con gli Stati Uniti si trova in una posizione privilegiata nel continente ed in Iraq avvantaggiata rispetto alle più forti concorrenti di Francia e Germania;
tutti i paesi asiatici in corso di sviluppo od obiettivo di numerosi finanziamenti occidentali hanno la necessità di sviluppare e potenziare le reti di trasporto di massa con particolare riguardo al trasporto ferroviario delle merci ed al trasporto rapido di passeggeri nell'ambito delle grandi realtà metropolitane e tra importanti poli abitativi;
la Italferr, società di ingegneria del gruppo Ferrovie dello Stato, che presenta un nucleo di risorse con eccellente esperienza estera è già presente in Asia con uffici operativi a Tashkent in Uzbekistan ed ad Aleppo in Siria -:
se il Ministro sia a conoscenza delle ragioni per le quali non si comprende perché si impedisce regolarmente a Italferr di partecipare alle gare in Asia in generale ed in Siria in particolare; in Iran ove era stata chiamata per partecipare alla progettazione anche dell'alta velocità iraniana con contratto a trattativa privata e perché si è impedita l'associazione tra Italferr e la MM che univa l'alta esperienza nel settore ferroviario con quella nel settore metropolitano; non vi è nessuna strategia commerciale del gruppo delle Ferrovie dello Stato per partecipare alla ricostruzione in Medio Oriente; perché non è stato consentito ad Italferr di partecipare alla missione in Iraq, dove sono presenti altre società di ingegneria italiane private;
cosa intende fare il Ministro per esaltare la grande potenzialità di accesso ai mercati esteri del gruppo delle Ferrovie dello Stato in generale e della Italferr in particolare?
(4-07499)

Risposta. - La società Italferr spa ha stipulato, in Siria, negli ultimi 5 anni con l'Ente Nazionale Ferroviario siriano i seguenti contratti: direzione dei lavori per la realizzazione del nuovo centro di riparazione delle carrozze ferroviarie ad Aleppo; supervisione e controllo della progettazione esecutiva, sviluppata dalla società iraniana METRA, della nuova linea ferroviaria Al Tabaieh-Al Boukamal; progettazione preliminare ed esecutiva della nuova linea ad elevata velocità tra Damasco ed il confine con la Giordania; progettazione preliminare della nuova linea ad elevata velocità tra Palmira e Deir el Zor (est della Siria); supervisione alla riabilitazione ed ammodernamento di circa 100 carrozze ferroviarie affidate alla società iraniana Wagon Pars Company.
L'Italferr ha inoltre partecipato, a seguito dell'intervento dell'Ambasciata d'Italia in Damasco, alla Conferenza internazionale tenutasi ad Aleppo nell'ottobre 2002 sulle prospettive di sviluppo del sistema ferroviario siriano, riscontrando grandi apprezzamenti da parte delle autorità siriane.
In considerazione della mole di lavoro acquisita e nell'ottica di un futuro ampliamento delle attività, la Italferr ha aperto un proprio ufficio operativo ad Aleppo all'inizio del 2003.
Gli eventuali impedimenti nei confronti della società Italferr in Siria andrebbero


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quindi ricondotti all'interno delle strategie del gruppo Ferrovie dello Stato, in base alle quali è stato deciso di bloccare le attività dell'Italferr in Siria per eccessivo carico di lavoro.
Riguardo alla partecipazione di Italferr a progetti di ricostruzione economica in Iraq, la società risulta far parte del consorzio di imprese, che fanno capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle quali dovrebbe essere affidata la definizione di un piano nazionale dei trasporti iracheno. Si tratta di un progetto di grande interesse, finalizzato a realizzare la ricostruzione e l'ammodernamento dell'intero sistema dei trasporti del Paese - che è stato in parte danneggiato dall'ultima guerra, ma che richiede interventi in profondità per ovviare a oltre un quindicennio di sostanziale degrado - sotto il profilo infrastrutturale, della gestione dei sistemi, delle reti di comunicazione, eccetera. Quest'iniziativa, che vede il nostro Paese impegnato in prima fila, si trova già in avanzata fase di progettazione e costituisce un fattivo contributo ai progetti di ricostruzione delle infrastrutture irachene.
In merito alla presenza di Italferr in Iran, al ministero degli affari esteri risulta che tale società abbia manifestato interesse ad attività di
engineering sulla metro di Teheran e sull'alta velocità. Tuttavia, in relazione a queste attività, non sono pervenute richieste di assistenza all'Ambasciata d'Italia a Teheran, la quale ha anzi ripetutamente tentato di contattare i rappresentanti Italferr, senza riuscirci.
La nostra rappresentanza diplomatica in Iran resta comunque a disposizione per assistere Italferr, come le altre società italiane, qualora le circostanze lo richiedano.
Per quanto riguarda l'Asia Centrale, un interessamento di Italferr in quest'area risulta per ora soltanto in relazione alla realizzazione di importanti progetti finanziati dall'UE nel quadro TACIS, il più importante dei quali relativo ai sistemi di TLC e segnalamento ferroviario nelle cinque repubbliche centro asiatiche
ex sovietiche.
Non risultano, tuttavia, richieste di assistenza in relazione a presunti ostacoli frapposti alla partecipazione ad altre gare. Le nostra Ambasciate a Tashkent (Uzbekistan e Tagikistan), ad Almaty (Kazakhstan e Kyrgystan) e a Mosca (competente per il Turkmenistan) sono ovviamente a disposizione per intervenire in favore di Italferr, come di altre imprese italiane, nel caso in cui gli eventi lo richiedano.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.

PISTONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il regolamento in materia di tariffe postali - attuativo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 294 del 27 novembre 2002 - non comprende nelle organizzazioni senza fini di lucro, che possono godere delle agevolazioni tariffarie, le associazioni di promozione sociale ex legge n. 383 del 2000 costituite e riconosciute per «svolgere attività di utilità sociale senza fini di lucro»;
tale esclusione mette in seria difficoltà l'attività editoriale di molte grandi associazioni italiane senza fini di lucro, nazionali e territoriali;
la situazione crea un gravissimo danno all'associazionismo e al terzo settore nel suo complesso, con particolare riferimento ai settori culturale, sportivo, della ricerca sanitaria e della prevenzione di malattie, nel campo socio-assistenziale che, grazie alle agevolazioni tariffarie, le uniche di cui gode il settore nel campo editoriale, possono svolgere la loro missione di solidarietà e d'aiuto verso le persone anziane e bisognose -:
se, giudicando iniquo il trattamento riservato da detto provvedimento a tali associazioni, non ritenga opportuno adoperarsi al fine di portare le dovute correzioni al regolamento in oggetto, tutelando l'editoria delle associazioni suddette, importante veicolo di diffusione, conoscenza e informazione del settore non-profit.
(4-05120)


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Risposta. - I vincoli di bilancio connessi alle risorse disponibili non hanno più consentito una copertura integrale, rispetto alla società Poste Italiane, del costo delle riduzioni tariffarie e, pertanto, al fine di mantenere le agevolazioni medesime, si è reso necessario emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n. 294, che ha ridotto il numero dei soggetti beneficiari, mantenendo peraltro la finalità ultima delle agevolazioni che è quella di un sostegno, sia pure indiretto, al settore editoriale.
Il Governo, tuttavia, consapevole delle difficoltà insorte per talune categorie di destinatari all'atto dell'entrata in vigore di tale provvedimento ha ritenuto di modificarlo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2003, n. 265, che ha ammesso alle agevolazioni per le spedizioni postali categorie precedentemente escluse. Infatti è stato disposto, all'articolo 1, comma 1, lettera
a), l'estensione delle tariffe agevolate alle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383 e, alla lettera b), l'estensione ai sindacati e alle associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonché per le pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro.
Recentemente, infine, il Governo è intervenuto a disciplinare la materia adottando il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, concernente «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali», convertito in legge, con modifiche, in data 24 febbraio 2004.
L'utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza si è reso necessario al fine di superare, a decorrere dal 1o gennaio 2004, il regime transitorio che aveva differito di anno in anno l'entrata in vigore del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali introdotto dalla legge n. 448 del 1998 (collegato alla legge finanziaria del 1999). Tali interventi di carattere transitorio avevano, infatti, determinato una situazione di incertezza normativa e di crescente contenzioso con conseguenze negative sia per gli operatori del settore che per i soggetti pubblici interessati.
La nuova disciplina, prevista dal predetto decreto-legge, abroga definitivamente la previsione del regime di contribuzione diretta, di cui alla citata legge n. 448 del 1998, e reintroduce in via strutturale le tariffe agevolate, in considerazione del mancato verificarsi del presupposto fondamentale della legge n. 448 del 1998 e cioè dell'esistenza di una pluralità di soggetti in grado di sviluppare una effettiva concorrenza sul mercato, in modo da realizzare un effetto calmierante sui prezzi. Tale condizione non si è verificata al di là delle variazioni formali negli assetti di Ente Poste, tant'è che ora Poste Italiane spa mantiene ugualmente una quota elevatissima di mercato.
Per quanto concerne, in particolare, le categorie dei beneficiari, il provvedimento riguarda, sostanzialmente, gli stessi previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 294 del 2002 e n. 265 del 2003, con la sola aggiunta delle associazioni d'arma e combattentistiche, al fine di mantenere compatibili i rimborsi che l'amministrazione dovrà versare alla società Poste italiane nei limiti degli stanziamenti previsti.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

PISTONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor Domenico De Santis, nato a Montereale (L'Aquila) il 10 settembre 1940, residente a Roma, cancelliere «C1» in servizio presso il Ministero della giustizia, il 22 settembre 2002, ha presentato regolare istanza di partecipazione alla selezione interna per 1.500 posti nella qualifica di cancelliere «C1 Super», figura professionale del cancelliere;
il richiedente, entrato nell'amministrazione della giustizia il 2 dicembre 1963, ha rivestito precedentemente alla qualifica di cancelliere «C1» funzioni di commesso prima, coadiutore superiore


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fino al 31 dicembre 1978 e dal 1 gennaio 1979 alla data odierna riveste la qualifica di cancelliere «C1»;
nella graduatoria definitiva di selezione interna per l'attribuzione della posizione «C1 Super», pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 giugno 2003, al signor De Santis, che ha partecipato alla predetta selezione, è stato attribuito, per la sola anzianità di servizio, fino al 31 dicembre 2000, il punteggio complessivo di 32,625 punti;
per il signor De Santis gli anni trascorsi in qualifica inferiore alla «C1» sono stati valutati la metà (15 anni) e per i 22 anni di servizio nella qualifica «C1», dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 2000, sono stati attribuiti 22 punti, mentre avrebbe diritto, così come è avvenuto per altri dipendenti, nella stessa qualifica, all'assegnazione di 28,250 punti -:
se corrisponda al vero e in caso affermativo se non ritenga opportuno intervenire presso i soggetti interessati al fine di verificare le motivazioni con le quali a dipendenti aventi la stessa qualifica, la stessa anzianità, le stesse funzioni, si sono assegnati punteggi diversi, così da accertare, nel caso in oggetto, per quale motivo, una maggiore anzianità di servizio nell'amministrazione, come nel caso del signor De Santis, possa essere considerata una sorta di punizione.
(4-07959)

Risposta. - Il competente dipartimento ha, in ordine alla vicenda oggetto dell'interrogazione, comunicato che il punteggio attribuito al signor Domenico De Santis, cancelliere C1 in servizio presso l'amministrazione centrale, è stato computato tenendo conto dei criteri fissati dall'articolo 16 del contratto collettivo integrativo del 5 aprile 2000.
Al riguardo, si osserva che il comma 2.1 del citato articolo prevede che l'anzianità di servizio sia valutata nel seguente modo: dall'assunzione al 5o anno di servizio compreso punti 0,25 per ogni anno; dal 6o al 15o anno di servizio compreso punti 2 per ogni anno, dal 16o anno di servizio in poi punti 1 per ogni anno.
Tale punteggio è riferito per il servizio svolto nell'ambito della figura professionale cui attiene la selezione.
Il successivo comma 2.1.1 del citato contratto integrativo prevede, infatti, che tutti i predetti punteggi sono dimezzati per gli anni di servizio svolti nell'ambito di una figura professionale diversa.
Nel caso di specie il signor De Santis possiede una anzianità di servizio complessiva pari ad anni 37 (15 anni di servizio svolti in figure professionali diverse da quella del cancelliere C1 e 22 anni di servizio svolti in qualità di cancelliere C1).
Pertanto, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 16 del contratto integrativo, il punteggio spettante al signor De Santis per anzianità di servizio è pari a punti 32,625 così ottenuto: dall'assunzione al 5o anno di servizio (p. 0,25 x 5:2) = 0,625 (servizio svolto in una figura professionale diversa); dal 6o al 15o anno di servizio (p. 2 x 10: 2) = 10 (servizio svolto in una figura professionale diversa); dal 16o anno di servizio al 31 dicembre 2000 (p. 1 x 22) = 22 (servizio di cancelliere C1): Totale = 32,625 punti.
A tale punteggio attribuito per anzianità di servizio vanno aggiunti punti 4 per il titolo di studio di scuola secondaria inferiore (posseduto dal Santis) per un totale complessivo di punti 36,625.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

POLLEDRI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
il Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Emilia con delibera n. 2 del 6 febbraio 2002 approvava il Regolamento criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'articolo 12 della legge 241 del 1990;
la Giunta camerale con delibera n. 21 del 6 febbraio 2002 approvava il


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Bando per l'attuazione del capo C di cui al regolamento sopra citato;
la Giunta camerale nella riunione del 28 giugno 2002 con delibera n. 91 approvava la graduatoria progetti a valere sul Bando di cui sopra;
in detta deliberazione non venivano ammessi due progetti, di cui uno, dal titolo «Gestione e controllo del personale via Web» presentato dalla FEASA (Federazione Associazioni Servizi Assistenziali) di Modena, cui veniva comunicato il rigetto della domanda con prot. 14438 del 25 luglio 2002;
in base all'articolo 8 del Regolamento di cui al primo punto in premessa ai soli uffici camerali competeva l'ammissibilità nonché la definizione della graduatoria finale e che il progetto in questione risultava primo nella graduatoria come dalla relazione del 28 giugno 2002 inviata dal Responsabile del procedimento alla Giunta camerale;
la FEASA ha provveduto ad avversare presso il TAR di Parma, quanto stabilito dalla Giunta camerale nella riunione del 28 giugno 2002 con delibera n. 91;
in tale ricorso si rileverebbero numerose violazioni al Regolamento approvato con delibera del Consiglio camerale n. 2 del 6 febbraio 2002, del Bando approvato con delibera della Giunta camerale n. 21 del 6 febbraio 2002, nonché all'articolo 21 dello Statuto della Camera di Commercio IAA di Reggio Emilia (obbligo di astensione) in quanto la Giunta deliberava a voti unanimi dei presenti, tra i quali ben cinque in posizione di incompatibilità;
con deliberazione n. 4 del 14 febbraio 2003 la Giunta camerale approvava all'unanimità di destinare la somma iscritta a bilancio al cap. 2102 voce 93 a progetti per sviluppare e qualificare la competitività delle imprese reggiane, apparentemente senza alcun bando e senza chiare indicazioni in merito a criteri di assegnazione dei fondi, esame e istruzione delle richieste, eventuali punteggi e graduatorie;
l'articolo 17 della legge 580 del 1993 ed il comma 3 dell'articolo 37 decreto legislativo 112/98, prevedono che nel Collegio dei Revisori dei Conti il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed il Ministro del Tesoro designino due componenti e che detto Collegio collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo, di indirizzo e che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio -:
se quanto sopra esposto corrisponde a verità intenda segnalare al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Regione Emilia-Romagna il caso in fattispecie al fine di verificare la legittimità delle deliberazioni della Giunta camerale di Reggio Emilia.
(4-07098)

Risposta. - L'articolo 21 dello statuto camerale afferma che «Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto della trattazione. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute. (... )»; non risulta vigente alcuna normativa, né generale né specifica, che preveda alcun tipo di incompatibilità nel caso dell'erogazione dei contributi contestati, né che alcunché venga disposto in tal senso dal Regolamento e dal Bando di erogazione dei medesimi.
La legge di riordino delle camere di commercio n. 580 del 1993, stabilisce che i componenti degli organi della Camera di Commercio sono designati dalle Associazioni di categoria. Questi, poi, assunta la carica camerale, divengono rappresentanti di tutte le imprese della provincia e portatori degli interessi degli operatori economici locali (l'articolo 16, comma 2, dello Statuto camerale afferma che «I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale, senza vincolo di mandato»).


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Il motivo per cui lo statuto limita i casi di esclusione alle previsioni di legge risulta, quindi, chiaro e risiede nella necessità di evitare invocazioni di incompatibilità che potrebbero portare fino all'impossibilità di funzionamento degli organi camerali o all'allontanamento strumentale di alcuni componenti degli organi collegiali.
Nell'interrogazione in argomento, si fa rilevare che nella circostanza rappresentata veniva violato l'articolo 21 dello Statuto camerale, in quanto, si deliberava con voto unanime dei presenti, tra i quali cinque membri della Giunta in presunta posizione di incompatibilità. A tale riguardo, si fa presente che se essi avessero dovuto allontanarsi dalla sala delle sedute, sarebbe venuto meno il
quorum costitutivo (la metà più uno dei componenti, che, includendo il Presidente, sono, dieci), e sarebbe stato impossibile adottare una delibera su quell'oggetto.
È poi opportuno ribadire come l'oggetto dei contributi contestati non fosse
tout court uno stanziamento a favore di alcune Associazioni di categoria, bensì il finanziamento di singoli progetti a favore delle imprese reggiane e dell'economia dell'intero territorio.
Per quanto attiene le eccezioni di legittimità degli atti adottati dalla giunta camerale, in merito all'invocato rispetto del Regolamento di cui alla deliberazione del consiglio camerale n. 2 del 46 febbraio 2002, si fa presente che l'articolo 8 non prevede una mera ratifica della graduatoria istruita dagli uffici da parte della Giunta, ma afferma che «la Giunta (...) decide in soluzione unica, su istruttoria degli uffici, approvando la relativa graduatoria di tutti i progetti ammessi ed il conseguente contributo, con indicazione dei presupposti giuridici e di fatto». La necessità di indicare i presupposti di fatto e diritto implica necessariamente una valutazione, che logicamente può portare all'esclusione dalla graduatoria qualora si verifichi che alcuno di tali presupposti manca.
Analogamente, esaminando il bando di erogazione dei contributi di cui alla Deliberazione della giunta n. 21 del 6 febbraio 2002, se l'articolo 8 recita «I progetti sono accolti (...) nel rispetto della graduatoria, il successivo articolo 9 afferma altresì che». La Giunta valuta i progetti presentati...). Viene confermato, quindi che la funzione della Giunta non è di mera ratifica della graduatoria presentata dal Responsabile del procedimento, ma di valutazione della stessa.
In merito invece alla deliberazione del consiglio n. 91 del 28 giugno 2002 con cui veniva approvata la graduatoria, pare opportuno esaminare il testo e le motivazioni espresse. Si legge infatti che in via preventiva sono state fatte alcune puntualizzazioni, quale il fatto che «... viene unanimamente condiviso che non possono essere prese in esame iniziative volte a valorizzare attività propriamente inquadrabili nell'esercizio di erogazione di servizi in capo alle singole associazioni direttamente o per tramite dei rispettivi centri di servizi», ed il rilievo che ha portato all'esclusione del progetto in questione deriva proprio dal fatto che «il progetto (...) dell'associazione FEASA non trova corrispondenza nell'ambito dei nove obiettivi di cui al vigente Regolamento... in quanto iniziativa volta a valorizzare un servizio dell'Associazione e, in quanto tale, non finalizzata allo sviluppo economico provinciale».
Questo dimostra - secondo quanto riferito dalla CCIAA - come in realtà l'accusa di cointeresse mossa da FEASA alle associazioni presenti in giunta non sussista, giacché il progetto della FEASA è stato escluso proprio perché era diretto ad avvantaggiare principalmente l'Associazione stessa.
Per quanto riguarda la deliberazione dalla giunta n. 4 del 14 febbraio 2003, la lamentata e segnalata carenza di indicazioni sulle modalità di assegnazione dei fondi deriva dal rinvio espresso al Regolamento per la concessione dei contributi approvato dal consiglio con propria deliberazione n. 15 del 23 dicembre 2002, il cui contenuto integra e completa l'atto della giunta (testualmente, nel deliberato: «... I progetti dovranno essere attuati in compartecipazione con la Camera di commercio di Reggio Emilia secondo l'articolo 12 del Regolamento camerale per la concessione


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dei contributi... gli interventi di compartecipazione si esplicano secondo quanto disposto dall'articolo 12 comma 2 del citato Regolamento... le agevolazioni saranno assegnate secondo le procedure e le modalità di cui al Regolamento camerale per la concessione dei contributi».
Ad ogni buon fine si deve tener conto della circostanza che i revisori dei conti hanno regolarmente presenziato alle riunioni degli organi camerali del 6 febbraio 2002, del 28 giugno 2002, del 23 dicembre 2002 e del 14 febbraio 2003 e non risulta abbiano eccepito alcunché sulla regolarità delle procedure seguite.
Da ultimo, si fa presente che avverso il ricorso giurisdizionale al TAR presentato dalla FEASA per la definizione della vertenza, la CCIAA di Reggio Emilia si è regolarmente costituita in giudizio.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

RAISI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
a quanto si apprende dalle cronache di un noto quotidiano nazionale, la Ue avrebbe bloccato la procedura relativa alla costruzione del «passante autostradale nord»;
rilevato che tale «passante» è stato progettato per scaricare gran parte del traffico autostradale che attualmente transita praticamente all'interno della città di Bologna;
atteso che tale situazione crea un vero e proprio imbuto per la circolazione nazionale e reca gravi problemi d'inquinamento al capoluogo emiliano-romagnolo;
considerato che tale passante avrebbe consentito di «scavalcare» la città di Bologna discostandosi dall'Autostrada del Sole all'altezza della località Lavino, per riconnettersi con la A 14 nei pressi di Castel San Pietro;
atteso inoltre che la città di Bologna e più vastamente il Paese hanno urgente bisogno di questa infrastruttura e che nell'agosto dello scorso anno era stato raggiunto un accordo tra Governo e regione Emilia Romagna, per la realizzazione dell'opera -:
se risponda al vero quanto riportato dal quotidiano in oggetto;
a quali Enti sia da attribuire la responsabilità della presunta violazione della normativa comunitaria;
quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di consentire la realizzazione del «passante nord».
(4-08334)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in argomento l'ANAS Spa, interessata al riguardo, fa presente che nell'agosto 2002 il ministero delle infrastrutture e trasporti, la regione Emilia-Romagna, la provincia ed il comune di Bologna hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione di un nuovo Passante a Nord della città di Bologna. In attuazione del citato accordo la regione Emilia Romagna ha sviluppato e successivamente presentato all'ANAS, con nota del 23 maggio 2003, lo studio di fattibilità dell'opera.
La scelta progettuale indicata nel citato studio di fattibilità prevede una variante che si estende per 40 chilometri circa a nord della città di Bologna e rappresenta un percorso in parte alternativo all'attuale rete autostradale che risulta
bypassata in più punti.
La sua realizzazione consentirebbe di rendere maggiormente scorrevoli gli attraversamenti, di breve e lunga percorrenza, attraverso l'area metropolitana di Bologna contribuendo sensibilmente alla risoluzione di gravi problemi trasportistici e ambientali.
Il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS nella seduta del 5 giugno 2003 ha pertanto esaminato ed approvato lo studio di fattibilità dell'intervento condividendone i contenuti.
Successivamente, rende noto la società stradale, i servizi dell'Unione Europea, nella


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convinzione che l'opera in argomento fosse già stata assentita in concessione alla società Autostrade per l'Italia spa mediante affidamento diretto, hanno avviato un'indagine conoscitiva per verificare l'eventuale violazione delle norme di concorrenza e trasparenza previste dal diritto comunitario.
In tale contesto l'ANAS ha potuto chiarire ai servizi della Comunità che l'opera, contrariamente a quanto ipotizzato, non risulta ancora affidata in concessione e che saranno poste in essere procedure concorsuali conformi alla normativa nazionale e comunitaria.
Ad ulteriore chiarimento, l'ANAS ha inoltre specificato che detta opera risulta distinta rispetto all'ulteriore intervento noto come «Tangenziale di Bologna», già assentito in concessione alla Società Autostrade per l'Italia spa ed inserito nel IV atto aggiuntivo alla convenzione originaria.
A seguito dei chiarimenti forniti, i servizi UE, riconoscendo che la situazione non presentava profili di incompatibilità con il diritto comunitario, non hanno espresso alcuna ulteriore contrarietà alla procedura.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

RIZZO. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che secondo un'autorevole indagine svolta dalle Forze dell'ordine, esistono oggi valide ragioni affinché le compagnie di assicurazione riducano sensibilmente il prezzo delle polizze «RC Auto»: infatti secondo i dati in loro possesso in soli tre mesi di applicazione del nuovo codice della strada, dal 30 giugno al 30 settembre 2003 gli incidenti stradali sono diminuiti del 22 per cento rispetto allo stesso periodo riferito al 2002;
a fronte di questa rilevante diminuzione di incidenti automobilistici le compagnie di assicurazione, che si troveranno a dover indennizzare un minor numero di assicurati, a mezzo dell'Ania (Associazione nazionale italiana delle assicurazioni) hanno comunicato che non procederanno ad una conseguente riduzione delle tariffe;
nel 2001 l'Antitrust (Autorità per la concorrenza ed il mercato) aveva multato 17 compagnie assicurative ree di aver violato le norme sulla concorrenza aumentando a dismisura il prezzo delle polizze;
con atto di inaudita arroganza, ad avviso dell'interrogante, il Governo ha varato lo scorso mese di febbraio il cosiddetto decreto «salva-compagnie» allo scopo di sottrarre ai cittadini il diritto al risarcimento contro gli aumenti selvaggi della Rc Auto, offrendo un ombrello a quelle compagnie di assicurazione condannate al risarcimento che hanno evitato così un ingente esborso di denaro;
nel maggio, scorso, l'Ania aveva promesso di congelare le tariffe sino alla fine del 2003, tariffe che già da questo mese hanno subìto un incremento pari al 2 per cento che si aggiunge a quel rialzo del 16,4 per cento effettuato tra l'ottobre del 2002 e l'ottobre dell'anno corrente;
rapportando i dati dell'Italia a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, in soli dieci anni, le tariffe delle polizze della Rc Auto nel nostro paese sono raddoppiate laddove in altri paesi hanno subìto lievi aumenti -:
come intenda intervenire al fine di arrestare questa selvaggia spirale di aumenti incontrollati delle tariffe delle polizze RC Auto da parte delle compagnie di assicurazioni;
se non ritenga urgente dover istituire un comitato di controllo sugli aumenti tariffari giudicati eccessivi rispetto alla media;
se non ritenga di dover adottare le opportune iniziative normative perché i prezzi delle polizze per la RC siano bloccati per tutto il 2004.
(4-07918)

Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in questione, si evidenzia che, per quanto riguarda il contenimento


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dei premi della RC Auto, una prima verifica dell'andamento tariffario dei profili più rispondenti alle indicazioni del protocollo di intesa siglato nel maggio scorso tra Governo, ANIA e associazioni dei consumatori ha consentito di rilevare nel periodo febbraio-luglio 2003 un diffuso, anche se modesto, decremento delle tariffe.
È in corso di definizione un'ulteriore indagine dell'ISVAP sull'evoluzione di detta situazione relativamente alle tariffe praticate alla data del 1o novembre 2003.
Sempre in tema di monitoraggio dei premi, si fa presente che sta svolgendo i propri compiti il comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore dei natanti, previsto dall'articolo 21 della legge n. 273/2002; l'attività del comitato dovrebbe consentire di seguire con particolare incisività entro breve tempo l'andamento degli incrementi tariffari al fine di poter eventualmente intervenire con gli strumenti consentiti dalle norme nazionali e comunitarie.
Per quanto attiene la nota vicenda dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che a suo tempo ha sanzionato 39 imprese di assicurazione esercenti il ramo RCAuto, ridotte poi a 17 dal Consiglio di Stato, si ricorda che il Governo è intervenuto con il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sull'intera materia dei contratti stipulati ex articolo 1342 del Codice civile, al fine di evitare che le controversie instaurate a fronte di contratti uniformi determinassero decisioni difformi per effetto del soggettivo apprezzamento del parametro equitativo da parte dei singoli giudici di pace.
Con tale provvedimento si è ritenuto anche di evitare il pericolo di un nuovo aumento delle tariffe in conseguenza dei maggiori oneri a carico delle compagnie scaturenti dalle sentenze emanate a seguito del contenzioso che si sarebbe potuto instaurare.
Infine, circa la possibilità di un nuovo blocco dei prezzi delle polizze RCAuto per l'anno 2004, si evidenzia che tale blocco tariffario si porrebbe, in ogni caso, in palese contrasto con la normativa comunitaria vigente.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

RIZZO. - Al Ministro delle attività produttive, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la Sport Brands International ha deliberato di smantellare lo stabilimento Fila Sport di Biella, struttura che svolge contemporaneamente attività di progettazione di direzione e di preparazione del campionari;
al fine di sollecitare un piano di ristrutturazione della azienda, sono state organizzate nei mesi scorsi numerose iniziative tra le quali anche la costituzione di un tavolo di concertazione istituzionale organizzato dal prefetto di Biella ed al quale partecipa anche la regione Piemonte;
il vertice dell'azienda Sports Brands International trincerandosi dietro un atteggiamento che, ad avviso dell'interrogante, può essere qualificato come irresponsabile e provocatorio, si è rifiutato di esaminare le proposte di risanamento avanzate dalle organizzazioni sindacali e dagli enti locali, rinnegando così i timidi segnali di apertura enunciati all'inizio del confronto con le parti sociali ed anteponendo alle esigenze delle maestranze e del territorio un progetto di smantellamento dello stabilimento di Biella che qualora si realizzasse comporterebbe un grave danno alla intera realtà occupazionale locale, all'economia biellese con grave pregiudizio anche per l'immagine dell'intero distretto industriale;
l'azienda, inoltre, al tavolo delle trattative si è rifiutata di modificare il piano di ristrutturazione deliberato, annunciando la decisione irrevocabile di voler abbandonare il territorio biellese senza


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addurre alcuna argomentazione sia funzionale che produttiva a giustificazione delle decisione stessa e rifiutando qualsiasi proposta ragionevole e motivata di ricorso agli ammortizzatori sociali;
il Governo, di fronte alla retrocessione del settore tessile italiano, ha dimostrato di sottovalutare la portata negando nei distretti industriali interessati il raddoppio della cassa integrazione ordinaria -:
se non ritengano urgente aprire una nuova fase interlocutoria, attraverso la convocazione diretta del management della Sports Brands International, al fine di trovare una soluzione che, oltre a sostenere il settore in evidente recessione, tuteli soprattutto quei lavoratori la cui ricollocazione nel mercato del lavoro sarebbe problematica vista la specificità del settore in premessa.
(4-08266)

Risposta. - La Sport Brand International intenderebbe effettuare una riorganizzazione strategica della Fila che prevede lo smantellamento dello stabilimento di Biella e l'abbandono del territorio biellese, determinando sicuramente delle ripercussioni pesanti sull'economia dello stesso territorio.
L'andamento economico del settore peraltro, non solo a Biella, ma sia in ambito internazionale che nazionale risulta essere in fase di calo. Lo sviluppo ancora moderato degli Stati Uniti, tra l'altro, sottrae un impulso significativo all'intera economia mondiale e non fa propendere per una forte ripresa, quanto meno nel breve periodo.
In un
trend economico di questo tipo, non è facile contrastare significativamente scelte di gestione imprenditoriali di localizzazione di attività in aree territorialmente ritenute strategiche e/o economicamente più vantaggiose.
Il Governo comunque non ha mantenuto un atteggiamento di inerzia, soprattutto per il comparto tessile. Grande è stato, invece, lo sforzo al fine di favorire la nascita, il consolidamento e la tutela delle imprese tessili nel nostro territorio.
Una spinta all'innovazione per aiutare il
made in Italy ad essere all'avanguardia, la promozione straordinaria del prodotto italiano, gli aiuti alla presenza diretta sui mercati, la futura istituzione del Comitato anticontraffazione nonché lo studio di misure volte a contrastare tale fenomeno, l'istituzione di un marchio ad hoc a tutela dei diritti di proprietà, industriale ed intellettuale, è quanto, in estrema sintesi, il Governo con la nuova manovra finanziaria ha varato a sostegno del settore.
Si aggiunge che non risultano pervenute al Ministero richieste per l'apertura di nuove trattative tra le parti, oltre quelle già svolte in sede locale presso il prefetto di Biella.
Fermo restando quanto sopra, l'amministrazione è disponibile alla partecipazione ad un eventuale «tavolo», al fine di esaminare più compiutamente la problematica in questione, con particolare riferimento alla salvaguardia dei posti di lavoro.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

ROSSO, NICOTRA, ZANETTA, DANIELE GALLI e PATRIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
le agevolazioni tariffarie per l'editoria e per le organizzazioni non profit praticate da Poste Italiane s.p.a. sono state prorogate a tutto il 2003 con legge n. 284 del 27 dicembre 2002;
i soggetti beneficiari di tali agevolazioni sono stati determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 294 del 27 novembre del 2002;
tale decreto esclude dalle agevolazioni tariffarie, oltre all'editoria periodica specializzata, i partiti politici, le organizzazioni di rappresentanza e sindacali;
l'esclusione ha prodotto l'aumento fino ad oltre il 500 per cento dei costi relativi alle spedizioni postali, rendendo in molti casi impossibile la diffusione di


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periodici e pubblicazioni in genere e provocando una sensibile diminuzione dei volumi;
il decreto, lungi dal far ordine in un settore caratterizzato da grande incertezza normativa, ha accentuato la confusione, sta dando luogo a non auspicabili interventi di accentramento editoriale (assolutamente in contraddizione con l'evoluzione federalista del sistema) e viene peraltro applicato in modo difforme a livello territoriale;
il suddetto decreto, al di là delle enunciazioni formali, nei fatti rischia di negare il principio costituzionale della libertà d'informazione, solennemente riconosciuto nella Carta Costituzionale;
tale principio ispiratore deve essere ancor più attentamente tenuto in considerazione quando attiene allo svolgimento dell'attività di soggetti di rilevanza costituzionale, quali i partiti politici ed i sindacati -:
come il Governo intenda contemperare la legittima esigenza di rigore nella spesa pubblica, anche attraverso opportuni interventi di limitazione delle agevolazioni indiscriminate e non giustificabili, con la salvaguardia del patrimonio di pluralismo e di libertà d'informazione rappresentato dalle migliaia di testate diffuse a livello territoriale da partiti politici, movimenti e da associazioni sindacali e di categoria, messo oggi a gravissimo repentaglio dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato;
se non ritenga necessaria ed urgente la convocazione delle parti interessate per
%addivenire al più presto ad una soddisfacente definizione del problema.
(4-05439)

Risposta. - I vincoli di bilancio connessi alle risorse disponibili non hanno più consentito una copertura integrale, rispetto alla società Poste Italiane, del costo delle riduzioni tariffarie e, pertanto, al fine di mantenere le agevolazioni medesime, si è reso necessario emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002 n. 294 che ha ridotto il numero dei soggetti beneficiari, mantenendo peraltro la finalità ultima delle agevolazioni che è quella di un sostegno, sia pure indiretto, al settore editoriale.
Il Governo, tuttavia, consapevole delle difficoltà insorte per talune categorie di destinatari all'atto dell'entrata in vigore di tale provvedimento ha ritenuto di modificarlo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2003, n. 265, che ha ammesso alle agevolazioni per le spedizioni postali categorie precedentemente escluse. Infatti è stato disposto, all'articolo 1, comma 1, lettera
a), l'estensione delle tariffe agevolate alle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383 e, alla lettera b), l'estensione ai sindacati e alle associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonché per le pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro.
Recentemente, infine, il Governo è intervenuto a disciplinare la materia adottando il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, concernente «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali», convertito in legge, con modifiche, in data 24 febbraio 2004.
L'utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza si è reso necessario al fine di superare, a decorrere dal 1o gennaio 2004, il regime transitorio che aveva differito di anno in anno l'entrata in vigore del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali introdotto dalla legge n. 448 del 1998 (collegato alla legge finanziaria del 1999). Tali interventi di carattere transitorio avevano, infatti, determinato una situazione di incertezza normativa e di crescente contenzioso con conseguenze negative sia per gli operatori del settore che per i soggetti pubblici interessati.
La nuova disciplina, prevista dal predetto decreto-legge, abroga definitivamente la previsione del regime di contribuzione diretta, di cui alla citata legge n. 448 del 1998, e reintroduce in via strutturale le tariffe agevolate, in considerazione del mancato


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verificarsi del presupposto fondamentale della legge n. 448 del 1998 e cioè dell'esistenza di una pluralità di soggetti in grado di sviluppare una effettiva concorrenza sul mercato, in modo da realizzare un effetto calmierante sui prezzi. Tale condizione non si è verificata al di là delle variazioni formali negli assetti di Ente Poste, tant'è che ora Poste Italiane Spa mantiene ugualmente una quota elevatissima di mercato.
Per quanto concerne, in particolare, le categorie dei beneficiari, il provvedimento riguarda, sostanzialmente, gli stessi previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 294 del 2002 e n. 265 del 2003, con la sola aggiunta delle associazioni d'arma e combattentistiche, al fine di mantenere compatibili i rimborsi che l'amministrazione dovrà versare alle società Poste Italiane nei limiti degli stanziamenti previsti.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

RUGGERI, GROTTO, GAMBINI, TUCCILLO, REDUZZI, REALACCI, MORGANDO, RUSCONI, MANTINI, QUARTIANI, TOLOTTI, SQUEGLIA, RAFFALDINI, MERLO, DELBONO, MONACO, DUILIO, SANTINO ADAMO LODDO, GIOVANNI BIANCHI e IANNUZZI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
la Tecnosistemi è un'azienda hi-tec di progettazione, installazione, assistenza di sistemi di Telecomunicazioni operante in Italia e all'estero per le più importanti Società di servizi di TLC (Telecom, Tim, Wind, Fasteweb, Italtel, Siemens, eccetera) con circa due mila addetti di cui 1.700 in Italia distribuiti in tutte le regioni con la Direzione Generale di Milano;
la Tecnosistemi è nata dalla scelta di Telecom di privatizzare Italtel, unica azienda manifatturiera italiana di TLC, con accordo stipulato il 14 ottobre 1999 al Ministero dell'industria, con la relativa acquisizione ad opera del signor Mario Mutti;
il 30 settembre 2003 la Tecnosistemi, dopo le scelte di «finanza creativa» operate dalla proprietà (mancato accordo e acquisizione della stessa da parte di NTS, ex Freedomland), ha ricevuto lo stato di insolvenza del Tribunale di Milano con la nomina di 3 Commissari Giudiziali che hanno presentato una relazione per la richiesta di Amministrazione Straordinaria (cosiddetta legge Prodi 270/99), con un risultato accertato di 110 milioni di euro in arrivo e 412 milioni di euro di passivo;
in data 22 dicembre 2003 il Tribunale di Milano ha accolto con sentenza la richiesta dei Commissari Giudiziali per l'avvio della procedura di Amministrazione Straordinaria, prorogando i poteri dei Commissari Giudiziali fino alla nomina a carico del Ministro delle attività produttive;
in Tecnosistemi, per la prima volta in Italia dall'applicazione della legge cosiddetta Prodi, ai Commissari Giudiziali è stata affidata la gestione operativa dell'azienda, forse secondo l'interrogante per evitare commistioni con l'azionista di maggioranza, tenuto conto anche di un procedimento giudiziario avviato dal Tribunale di Milano nei confronti dell'ex presidente Mario Mutti e del responsabile Amministrativo Giorgierini;
in data 5 gennaio 2004 il Ministro delle attività produttive ha confermato i 3 Commissari Giudiziali (Luca Ponti, Silvio Beltrami, Francesco Mario Bonifacio) nel ruolo di Commissari Straordinari;
la crisi della Tecnosistemi, secondo le OO.SS., è stata causata dalle scelte finanziarie e non industriali operate dalla proprietà, tenuto conto del ruolo centrale che l'Azienda svolge per la sua presenza capillare su tutto il territorio nazionale o per il suo Know-how, nel settore della TLC in Italia;
secondo l'interrogante sarebbe opportuno che le decisioni sul futuro dell'Azienda non siano adottate con la responsabilità operativa di dirigenti nominati


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poco prima dello stato di insolvenza dalla vecchia proprietà;
ad avviso dell'interrogante i Commissari straordinari nominati dovrebbero avere un ruolo attivo e di presenza, tenuto conto della latitanza denunziata dalle OO.SS. nella gestione operativa dell'azienda, anche alla luce delle mancate revocatorie per i crediti esigibili verso le banche, e i committenti per lavori già svolti-:
quali iniziative intenda adottare il Ministro per salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale della Tecnosistemi, evitando la frammentazione del core-business, tenuto conto delle 34 offerte di interesse pervenute;
quali interventi intenda assumere nei confronti di Telecom, Italtel e Siemens, ex proprietarie e firmatarie dell'accordo di cessione siglato al Ministero dell'industria affinché mantengano gli impegni assunti nella cessione, nell'ambito delle regole di mercato;
quali misure di sostegno intenda assumere per le industrie italiane del settore delle TLC per arginare il declino industriale nell'innovazione tecnologica del Paese che rischia di diventare solo consumatore e non più produttore di tecnologia.
(4-08650)

Risposta. - I Commissari della Tecnosistemi hanno richiesto al ministero delle attività produttive l'autorizzazione ad avviare immediatamente una trattativa per la cessione in affitto delle attività aziendali, non risultando percorribile la via della autonoma prosecuzione dell'esercizio d'impresa ed essendo, d'altra parte, inderogabile l'esigenza di continuità aziendale al fine di salvaguardare il valore economico dell'azienda.
Tenuto conto della difficile situazione rappresentata dai commissari e della dichiarata finalizzazione dell'affitto d'azienda, quale soluzione ponte per pervenire in tempi dovuti alla predisposizione del programma ex articolo 54 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e al successivo espletamento di un procedimento di gara ad evidenza pubblica, in data 27 gennaio 2004 il ministero delle attività produttive ha autorizzato l'avvio di una gara informale finalizzata all'affitto dell'azienda.
A norma della precitata autorizzazione, il procedimento dovrà essere conformato a principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità e dovrà, inoltre, essere finalizzato alla valorizzazione delle attività aziendali, in vista della alienazione a terzi. Anche a tal fine, il testo contrattuale dovrà essere articolato in modo da coordinare l'affitto d'azienda con il successivo procedimento di vendita ed assicurare piena garanzia alla procedura che l'affitto stesso non possa essere di ostacolo o pregiudizio allo svolgimento del procedimento di vendita.
Quanto alle richieste concernenti le garanzie di salvaguardia del core business aziendale e dell'occupazione, si precisa che tali obiettivi costituiscono precipua finalità della procedura di amministrazione straordinaria e che, in quanto tali, saranno recepiti dal programma in corso di predisposizione e saranno altresì salvaguardati attraverso l'adozione di idonee modalità procedurali in sede di vendita delle attività aziendali.
Permane, in ogni caso, l'impegno che il ministero delle attività produttive sta realizzando nella ricerca e attivazione di iniziative di politica industriale che possano favorire un più generale rilancio delle attività nel settore delle TLC.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

ANTONIO RUSSO. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
l'accreditamento regionale degli istituti di istruzione e formazione è, per normativa tecnica internazionale, di competenza esclusiva degli organismi di ispezioni accreditati dal SINCERT;
di conseguenza l'accreditamento degli istituti di istruzione e formazione non può essere svolto da organismi di certificazione;


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in alcune regioni si sta verificando il caso di attribuire ad organismi di certificazione compiti di accreditamento -:
se il ministro con cui il SINCERT ha avuto una importante attività di collaborazione, non ritenga di invitare detto ente a fornire una corretta e completa informativa e formativa alle pubbliche amministrazioni, soprattutto a livello regionale e locale, per prevenire ed evitare distorte applicazioni delle normative tecniche sul ruolo dei diversi organismi di accreditamento, certificazione e ispezione. Tutto ciò al fine di non creare e approfondire eventuali discrasie nell'applicazione in Italia rispetto al resto dell'Europa delle normative in materia.
(4-07482)

Risposta. - «L'accreditamento regionale» delle strutture formative, in base alla legislazione vigente, è e resta di esclusiva competenza delle amministrazioni regionali interessate.
In tale contesto, il termine accreditamento va inteso nel senso di riconoscimento della qualificazione del soggetto formatore, ai soli fini di erogazione di attività formative a finanziamento pubblico (regionale) e non va confuso con la dizione accreditamento che si applica alla qualificazione degli Operatori della valutazione di conformità operanti nel settore volontario (Laboratori, Organismi di certificazione e ispezione), gestito da appositi enti di accreditamento, quali SINCERT con riferimento alla normativa internazionale.
La concessione dell'accreditamento regionale delle strutture formative si basa sul possesso, da parte di dette strutture, di vari requisiti di carattere tecnico, finanziario, logistico, nonché relativi alla reputazione del soggetto ed alla sua capacità di interfacciarsi efficacemente con il sistema socio-economico di riferimento. Fra tali requisiti rientra (o dovrebbe rientrare) il possesso di certificazione di sistema di gestione per la qualità (SGQ) rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato da SINCERT (o altro Ente firmatario degli Accordi EA MLA) nel settore di accreditamento EA 37 (istruzione) dell'apposita classificazione EA.
Ciò premesso, la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la concessione dell'accreditamento regionale dovrebbe essere svolta dall'amministrazione regionale accreditante. Per quanto attiene invece l'esistenza della certificazione di conformità di cui sopra concernente il sistema di gestione per la qualità, tale operazione consiste, semplicemente, nella verifica dell'esistenza di un valido documento di certificazione, riportante il marchio dell'ente di accreditamento nazionale (Sincert) ed avente scopo di certificazione appropriato.
Ai fini delle suddette verifiche, l'amministrazione può avvalersi, in tutto o in parte, della collaborazione di soggetti terzi i quali provvederanno ad accertare la conformità del richiedente ai requisiti applicabili, incluso il possesso di valida certificazione di sistema di gestione per la qualità di cui sopra. Tali soggetti potranno operare con maggiore o minore autonomia, in relazione al grado di delega ricevuto dall'Amministrazione regionale che mantiene comunque piena responsabilità sugli accreditamenti rilasciati.
L'esecuzione di tali accertamenti - in supporto all'azione dell'amministrazione - deve essere affidata a soggetti competenti ed esperti in materia di valutazione di conformità a requisiti. Fra tali soggetti rientrano certamente gli organismi di certificazione e ispezione accreditati da SINCERT (o da altri Enti di accreditamento firmatari degli Accordi EA MLA).
È evidente che la valutazione di supporto non andrebbe mai affidata allo stesso Organismo di certificazione che ha rilasciato la certificazione di SGQ, costituente pre-requisito di qualificazione, per ovvi motivi di possibile conflitto di interessi.
Maggiore importanza e criticità ricopre la valutazione della conformità agli altri requisiti tecnici, logistici, amministrativi, istituzionali, eccetera, predisposti dall'amministrazione, configurandosi di fatto come un'attività ispettiva. Nella scelta del Soggetto a cui affidare dette valutazioni, parrebbe quindi opportuno privilegiare le competenze ispettive rispetto a quelle di certificazione.


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Pertanto, ai fini del riconoscimento delle strutture formative (accreditamento regionale), è buona norma introdurre, comunque, il requisito di pre-qualificazione consistente nel possesso, da parte di dette strutture, di valida certificazione di conformità alla Norma ISO 9001:2000 rilasciata da organismo di certificazione accreditato. Qualora l'amministrazione non intendesse includere tale richiesta come prerequisito, bensì procedere direttamente, con la collaborazione di terzi, alla verifica di conformità del sistema, essa dovrà avvalersi di ispettori qualificati che opereranno sotto il suo diretto coordinamento e la sua diretta responsabilità.
Data per scontata, poi, l'esistenza di una preventiva certificazione di SGQ, sia per la verifica della «bontà» della stessa (ove ritenuto opportuno), sia per l'accertamento della conformità a tutti gli altri requisiti applicabili - tramite esame di documenti, di processi, di impianti eccetera e vuoi ai fini di accertamento iniziale, vuoi a quelli di sorveglianza - le amministrazioni potranno avvalersi dei servizi di Organismi di Ispezione di parte terza (Tipo A) accreditati da SINCERT (o da altri enti di accreditamento firmatari dell'accordo EA MLA).
Conformemente alle richieste dell'interrogante il SINCERT è pronto a fornire, in tal senso, ampia ed esauriente informativa alle amministrazioni locali interessate.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

RUZZANTE e GALEAZZI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la Meeting Service spa è un'azienda di Padova che, da oltre 10 anni, opera nel settore dei servizi di stenotipia, con committenti sia pubblici (tribunali, regioni, province, comuni, eccetera) che privati (convegni, consigli di amministrazione, eccetera), offrendo un servizio su scala nazionale (ha circa 150 dipendenti ed è leader nazionale del settore con una quota di mercato di circa il 20 per cento);
la maggior parte dell'attività svolta viene realizzata per conto dell'amministrazione della giustizia che, a causa di recenti tagli del budget per i servizi, ha bloccato i pagamenti delle fatture delle aziende che operano in tale ambito, tra cui la Meeting Service che, ad oggi, vanta un credito di quasi 4 milioni di euro;
questo ha comportato una drastica riduzione dell'attività dell'azienda che ha ritenuto di bloccare il pagamento degli stipendi di luglio, di agosto e di metà della quattordicesima mensilità, giustificandosi con il fatto di non disporre più della liquidità necessaria;
nell'ultimo incontro tra azienda e rappresentanze sindacali dei lavoratori la Meeting Service si è impegnata a pagare il saldo della quattordicesima al 30 di settembre e a riprendere il pagamento degli stipendi a partire dal 10 ottobre prossimo venturo;
tale impegno assunto con i lavoratori dipende dall'erogazione dei necessari finanziamenti all'amministrazione della giustizia -:
se il Ministro sia al corrente di quanto sta avvenendo ai danni della Meeting Service spa che, oltre a fornire un servizio essenziale per il corretto funzionamento della giustizia penale, rappresenta anche una realtà economica di rilievo nazionale;
se il Ministro non intenda dotare l'amministrazione giudiziaria dei necessari fondi per fare fronte al pagamento dei servizi erogati dalle aziende private che, come nel caso della Meeting Service, hanno accumulato crediti piuttosto ingenti che, se non pagati in tempi brevi, rischiano di determinare pericolosi dissesti con conseguenti ricadute sul piano occupazionale;
se il Ministro, considerata la situazione della giustizia penale in Italia quanto a tempi medi per il giudizio (che verrebbero ulteriormente dilatati senza il servizio di stenotipia), non reputi urgente dotare l'amministrazione della giustizia dei fondi necessari per il pagamento dei


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servizi necessari ad un suo corretto ed efficiente funzionamento.
(4-07458)

Risposta. - Il notevole incremento della spesa relativa al servizio di documentazione degli atti ex articolo 51 disp. att. codice di procedura penale, ha indotto la competente direzione generale, al fine di poter sopperire, quanto meno alle emergenze evidenziate da taluni uffici giudiziari più importanti, a richiedere una variazione di bilancio tesa ad incrementare il fondo del capitolo relativo alla predetta spesa.
I fondi ottenuti sono stati utilizzati per far fronte alle più impellenti esigenze delle ditte fornitrici del servizio.
Peraltro, per un corretto ed efficiente funzionamento della giurisdizione, la medesima direzione, con il fine primario di eliminare gli sprechi e razionalizzare le spese per il contenimento dei costi, ha avviato un monitoraggio presso tutti i funzionari delegati, diretto a conoscere le varie tipologie di contratti posti in essere per le esigenze di ciascun ufficio finalizzato a:
a) rendere il servizio il più omogeneo possibile;
b) uniformare i vari contratti, al fine di poter trarre da essi il massimo vantaggio economico per l'amministrazione;
c) contenere i costi attraverso indagini di mercato molto analitiche e specifiche;
d) aggiornare le apparecchiature di registrazione contenendo al massimo la spesa del servizio.

Per tale ultimo obiettivo è stato già predisposto un apposito bando di gara che sarà pubblicato non appena saranno stati messi a punto i dettagli tecnici.
Per la situazione della società Meeting Service spa si è provveduto, con la variazione di bilancio di cui sopra, a pagare quelle somme che non hanno trovato copertura con la normale assegnazione e sempre nei limiti della variazione di bilancio assegnata.
Risulta inoltre agli atti che i crediti dalla stessa vantati per gli anni 2001 e 2002 siano stati saldati.
Le procedure di pagamento sono state modificate con l'emissione di ordine di pagamento diretto, in ragione del fatto che le somme assegnate, mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati, sono state, e lo sono tuttora, oggetto di pignoramento presso terzi da parte dei soggetti in possesso di sentenze esecutive di risarcimento danni a vario titolo emesse. Con tale procedura si è, pertanto, assicurato alle ditte il pagamento del dovuto anche se, in taluni casi, i tempi di esecuzione, a causa dell'enorme mole di fatture pervenute, hanno subito qualche ritardo ma sempre entro termini ragionevoli.
Per ultimo giova sottolineare che la legge di bilancio per l'anno 2004 ha incrementato il capitolo 1461, sul quale gravano le spese per le esigenze della trascrizione degli atti, rispetto all'anno 2003 di circa 17.000.000,00 di euro.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

SAIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
da circa tre mesi 135 stenotipisti dei tribunali italiani, impiegati nelle verbalizzazioni delle udienze penali, dipendenti della ditta padovana Meeting Service, appaltatrice del servizio, non ricevono gli stipendi;
il mancato pagamento dipende dal mancato stanziamento, da parte del ministero della giustizia, dei fondi destinati alla copertura finanziaria di tali servizi, rientrante quindi nel capitolo unico di spesa per i tribunali della legge finanziaria;
la situazione venutasi a creare, con particolare riferimento allo stato di agitazione dichiarato dagli stessi lavoratori in data 13 ottobre 2003, rischia di paralizzare i tribunali italiani, essendo il servizio di verbalizzazioni delle udienze penali di estrema importanza;
l'andamento storico delle assegnazioni di fondi per le spese di verbalizzazione negli


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ultimi tre anni ha visto questi fondi decrescere vistosamente. Nella legge finanziaria per il 2003 ogni capitolo di bilancio ha visto un decremento di circa il 10 per cento e per il capitolo di bilancio in questione, il 1461, la riduzione è stata maggiore;
la stessa società Meeting Service deve ancora ricevere dal ministero competente 3.800.000 euro per residui degli anni 2001 e 2002;
le procedure di pagamento inoltre sono state modificate rispetto agli anni passati, attuando un accentramento amministrativo a Roma, con la conseguenza di dilatare ulteriormente i tempi di attesa;
il protrarsi di tale situazione comporterebbe di sicuro la paralisi nell'operato dei tribunali, aggravando la situazione del nostro sistema giudiziario -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza della delicata situazione descritta in premessa;
quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare per risolvere la vertenza in atto.
(4-07749)

Risposta. - Il notevole incremento della spesa relativa al servizio di documentazione degli atti ex articolo 51 disp. att. codice di procedura penale, ha indotto la competente direzione generale, al fine di poter sopperire, quanto meno alle emergenze evidenziate da taluni uffici giudiziari più importanti, a richiedere una variazione di bilancio tesa ad incrementare il fondo del capitolo relativo alla predetta spesa.
I fondi ottenuti sono stati utilizzati per far fronte alle più impellenti esigenze delle ditte fornitrici del servizio.
Peraltro, per un corretto ed efficiente funzionamento della giurisdizione, la medesima direzione, con il fine primario di eliminare gli sprechi e razionalizzare le spese per il contenimento dei costi, ha avviato un monitoraggio presso tutti i funzionari delegati, diretto a conoscere le varie tipologie di contratti posti in essere per le esigenze di ciascun ufficio finalizzato a:
a) rendere il servizio il più omogeneo possibile;
b) uniformare i vari contratti, al fine di poter trarre da essi il massimo vantaggio economico per l'Amministrazione;
c) contenere i costi attraverso indagini di mercato molto analitiche e specifiche;
d) aggiornare le apparecchiature di registrazione contenendo al massimo la spesa del servizio.

Per tale ultimo obiettivo è stato già predisposto un apposito bando di gara che sarà pubblicato non appena saranno stati messi a punto i dettagli tecnici.
Per quanto riguarda la posizione della società Meeting Service, risulta agli atti che i crediti dalla stessa vantati per gli anni 2001 e 2002 siano stati saldati.
Le procedure di pagamento sono state modificate con l'emissione di ordine di pagamento diretto, in ragione del fatto che le somme assegnate, mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati, sono state, e lo sono tuttora, oggetto di pignoramento presso terzi da parte dei soggetti in possesso di sentenze esecutive di risarcimento danni a vario titolo emesse. Con tale procedura si è, pertanto, assicurato alle ditte il pagamento del dovuto anche se, in taluni casi, i tempi di esecuzione, a causa dell'enorme mole di fatture pervenute, hanno subito qualche ritardo ma sempre entro termini ragionevoli.
Per ultimo giova sottolineare che la legge di bilancio per l'anno 2004 ha incrementato il capitolo 1461, sul quale gravano le spese per le esigenze della trascrizione degli atti, rispetto all'anno 2003 di circa 17.000.000,00 di euro.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

SANDI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
recentemente a Belluno si è svolta una manifestazione del personale di custodia del carcere del Baldenich in cui


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sono state messe in evidenza le difficili situazioni logistiche già per altro riscontrate dal sottoscritto durante una visita effettuata lo scorso 2002;
a questa manifestazione hanno partecipato tutte le sigle sindacali esprimendo un forte e condiviso malessere;
in particolare sono state stigmatizzate anche sulla stampa le posizioni autoritarie dell'Ispettore superiore (con incarico provvisorio di sostituto comandante), della direttrice, accusati di indifferenza, di conduzione antiquata del carcere, di fare richiesta dell'elenco di chi ha partecipato alle riunioni sindacali;
è stata lamentata l'attesa da tre anni di definizione di pratiche amministrative, l'esistenza di ordini di servizio che penalizzerebbero le qualifiche e le carriere degli agenti stessi. Sono emerse inoltre difficoltà relative alla scarsità del personale ed un forte ritardo nel pagamento degli straordinari;
28.000 ore di straordinario all'anno si accumulano, tenuto conto che la casa circondariale di Belluno ha un organico di 122 agenti, quando un organico stimato e concordato nel 1999 fra sindacati direzione e Provveditorato era di 174 unità;
permangono le difficoltà dell'assistenza medica per la carenza soprattutto di infermieri ma anche di personale medico, difficoltà per altro già riscontrate lo scorso anno in una visita del sottoscritto. Tutto ciò nonostante, Baldenich ospiti a tutt'oggi la metà dei detenuti per lavori di ristrutturazione e non vi siano ospiti nel braccio del 41 bis -:
se sia a conoscenza di detta difficile e delicata situazione di tensione in cui si trova il personale carcerario e se il Ministro non intenda assumere adeguate informazioni e le adeguate misure al fine di tutelare la condizione armoniosa del carcere sia per il personale che per i detenuti.
(4-07095)

Risposta. - Si sottolinea che, allo stato, la parte dell'istituto della Casa Circondariale di Belluno che ospita detenuti collaboratori e detenuti soggetti al regime speciale previsto dall'articolo 41-bis O.P., è temporaneamente chiusa per lavori di ristrutturazione.
Per quanto riguarda l'organizzazione sanitaria va osservato che la stessa si inquadra nell'ambito di un più vasto processo di razionalizzazione di tale settore.
Al riguardo si rappresenta che dal 1999 ad oggi, a seguito della progressiva riorganizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari, si sono praticate alcune modifiche strutturali di tale servizio penitenziario al fine di erogare l'assistenza sanitaria utilizzando al massimo delle loro potenzialità le risorse disponibili, in base ai principi di efficienza ed economicità e nel rispetto del principio della tutela della salute del detenuto quale diritto inviolabile di ogni individuo.
Nello specifico si comunica che, nel 1999, l'amministrazione penitenziaria ha provveduto a classificare gli istituti penitenziari in tre livelli a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria individuato mediante il criterio del numero dei detenuti presenti.
Più in particolare:
a) le strutture di primo livello sono quelle costituite da istituti aventi una capienza medio bassa (fino a 225 detenuti), dove, pur non essendo previsto un servizio medico continuativo, viene comunque assicurata una adeguata assistenza sanitaria, in quanto cumulando la presenza del medico incaricato con il servizio SIAS, si è in grado di coprire quasi l'intero arco della giornata. Il servizio specialistico interviene in modo programmato e, salvo eccezioni, offre le prestazioni specialistiche più richieste;
b) le strutture sanitarie di secondo livello si trovano negli istituti che ospitano un numero di detenuti superiore alle 225 unità, dove è previsto un servizio sanitario continuativo per tutto il giorno. Tali strutture hanno a disposizione diverse specialità mediche e hanno in dotazione strumenti diagnostici di base, in modo da limitare il


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ricorso a visite specialistiche esterne e a ricoveri a fine diagnostico;
c) le strutture sanitarie di terzo livello sono costituite da centri clinici dell'amministrazione penitenziaria che sono in grado di affrontare necessità medico-chirurgiche anche di elevato livello, avendo a disposizione strumenti diagnostici adeguati.

Per quanto riguarda la medicina specialistica, a seguito della riduzione dei fondi, il competente dipartimento ha provveduto a sensibilizzare le direzioni degli istituti a limitare le prescrizioni di visite specialistiche solo in presenza di patologie non trattabili nell'ambito di competenza di medicina attribuite ai medici incaricati ed ai medici del servizio di guardia.
Con circolare del 6 febbraio 2003 anche per la medicina specialistica sono stati previsti tre livelli di assistenza:
a) gli istituti di primo livello istituiscono e mantengono solo due convenzioni per le consulenze specialistiche individuate in base alla prevalenza delle patologie rilevate, alla tipologia dell'utenza, ai mezzi diagnostico strumentali già in possesso dell'istituto e alle difficoltà, per le suddette branche di convenzioni con strutture sanitarie pubbliche;
b) gli istituti di secondo livello mantengono le convenzioni per il servizio specialistico solo per sei branche specialistiche individuate in base agli stessi criteri stabiliti per gli istituti di primo livello;
c) gli istituti di terzo livello sedi di centro clinico, mantengono tutte le branche specialistiche già attivate.

Per le branche specialistiche di infettivologia e di psichiatria è stato, invece, previsto il rinnovo in tutti gli istituti penitenziari, indipendentemente dal livello di assistenza sanitaria in cui gli stessi sono stati classificati.
La Casa Circondariale di Belluno è stata classificata come istituto di primo livello.
In tale istituto per il servizio medico è autorizzato un monte ore di otto ore (dalle 16 alle 24) giornaliere ed è assicurata la presenza di almeno un medico all'interno dell'istituto per tutto l'arco delle ventiquattro ore nelle giornate festive.
Per quanto riguarda la medicina specialistica sono state autorizzate le convenzioni in: psichiatria, infettivologia, odontoiatria, ortopedia. Al momento tuttavia non vi sono specialisti in psichiatria, infettivologia e ortopedia disposti a stipulare delle convenzioni con l'istituto penitenziario. Al riguardo si rappresenta che, per il servizio psichiatrico il provveditorato regionale ha provveduto a sensibilizzare la Regione e si è ancora in attesa di riscontro.
Si rappresenta inoltre che le visite psichiatriche per i tossicodipendenti vengono eseguite chiamando in istituto lo psichiatra del servizio tossicodipendenze della AUSL n. 1 di Belluno, mentre per i non tossicodipendenti le visite psichiatriche vengono effettuate presso il centro di salute mentale della stessa AUSL.
L'istituto è dotato di: gabinetto odontoiatrico modernissimo e attrezzato e oltre che di ecografo con sonda lineare e settoriale, defibrillatore, contaglobuli per esame emocromo citometrico, apparecchiatura per esame optometrico, apparecchiatura per tens, bisturi elettronico, apparecchiatura per l'esame clinico-fisico delle urine, anche delle attrezzature di base di un ambulatorio.
Vi è lo psicologo sia per il supporto psicologico ai detenuti tossicodipendenti, alcooldipendenti e affetti da HIV, che per la restante popolazione detenuta.
Il monte ore autorizzato per gli infermieri è di 18 ore giornaliere sia per i feriali che per i festivi. Da anni tuttavia si registra una generalizzata penuria di personale infermieristico in quanto non vi sono infermieri disponibili a convenzionarsi con l'istituto penitenziario. Per risolvere tale problema da ultimo è stata interessata una società per il collocamento degli infermieri e si è in attesa di riscontro.
Sono stati, infine, avviati i contatti con la AUSL n. 1 per stipulare delle intese finalizzate al raggiungimento degli accordi per l'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario farmaceutico.


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Per quanto attiene la situazione relativa all'area sanitaria, si rappresenta che presso l'istituto in argomento risulta operare il seguente personale non di ruolo: medico incaricato provvisorio, specialisti in cardiologia, otorino, odontoiatria, oculistica, medicina del lavoro, ginecologia e dermatologia, tre medici di guardia per la copertura di turni di ventiquattrore nei giorni feriali e di sei ore nei festivi ed infermieri a parcella per la copertura di complessive quattordici ore giornaliere.
Per quanto concerne la situazione del personale, si comunica che le unità di Polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto di Belluno sono centotredici a fronte di una previsione organica di centoventidue unità.
In base a quanto riferito dall'area amministrativo-contabile della Casa Circondariale di Belluno, le competenze relative alle prestazioni di lavoro straordinario sono state liquidate regolarmente.
Con nota del 23 luglio 2003, a seguito di precedente corrispondenza intercorsa in materia, si è provveduto a sensibilizzare il Provveditore Regionale per il Veneto in ordine alla opportunità di monitorare la situazione presso la Casa Circondariale di Belluno, con riferimento alla modalità di esercizio delle funzioni affidate al comandante di reparto facente funzioni.
Peraltro, il predetto provveditore ha recentemente comunicato che dai colloqui avuti con il direttore dell'istituto, con il comandante e dall'esame delle ragioni esposte dalle organizzazioni sindacali, ha tratto la convinzione che le problematiche sollevate possano e debbano essere risolte a livello locale.
Il direttore, infatti, è stato invitato ad emanare ordini di servizio in cui vengano chiaramente e distintamente specificate le competenze ed i compiti del comandante, dei coordinatori e dei preposti, così da creare responsabilizzazione e motivazione e, al contempo, definire nettamente gli ambiti di rispettiva competenza.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

SERENA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto risulta da uno studio della Confcommercio «L'altro mercato, rapporto sulla contraffazione e l'abusivismo nel commercio», il business dei falsi, della contraffazione di prodotti di consumo e di servizi ha realizzato nel 1999, in Italia, un giro di affari superiore, nel complesso, ai 40.000 miliardi con un aumento, rispetto al 1990, secondo le stime di Confcommercio, di circa il 25-30 per cento;
circa il 60-65 per cento di tale giro di affari viene oggi gestito da società e imprese collegate o direttamente controllate dalla criminalità italiana e straniera che opera nel nostro paese;
il fenomeno della produzione di prodotti falsi e del commercio illegale sta assumendo, secondo la IACC, International AntCountering Coalition di Washington, dimensioni via via sempre più rilevanti e comincia a colpire anche settori che, fino a qualche anno fa, sembravano essere del tutto immuni; secondo il WTO, la produzione e il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti contraffatti realizza ormai un giro di affari complessivo non inferiore ai 600.000 miliardi di lire coinvolgendo 60 nazioni (1997, dato più recente);
l'Italia, secondo stime delle maggiori strutture di contrasto operanti nel mondo, è il paese, dopo Thailandia, Taiwan, Corea e Cina, nel quale, proprio per la particolare attenzione che le organizzazioni criminali dedicano a questo business, il fenomeno ha assunto dimensioni più rilevanti;
è evidente il danno che tale fenomeno provoca non solo alla produzione e al commercio legale ma anche all'erario;
i danni per le imprese sono duplici: quelli diretti derivano dalle mancate vendite, dalle perdite di prestigio e di immagine e dal mancato recupero degli investimenti andati a vuoto a causa dell'espansione di questo mercato parallelo e del


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tutto illegale, quelli indiretti sono da ricollegarsi agli investimenti fatti nel settore della comunicazione per tutelare i propri prodotti, agli oneri derivanti dal deposito di marchi, disegni e modelli solo per prevenire che, in altri paesi, marchi analoghi vengano depositati da chi controlla il mercato illegale, alle spese di sorveglianza e a quelle legali per l'individuazione dei contraffattori;
il contraffattore sfugge a qualsiasi tassa o onere di contribuzione; il mancato guadagno intacca la bilancia commerciale e provoca costi aggiuntivi in materia di imposta e di contributi sociali;
secondo l'Eurispes, il mercato illegale sottrae al fisco italiano l'8,24 per cento dell'Irpef e il 21,27 per cento dell'IVA in termini di fatturato, le attività irregolari sottraggono al mercato della vera imprenditoria qualcosa come il 30 per cento dei volumi di affari globale;
vi sono evidenti conseguenze anche sul mercato del lavoro; a causa di questo mercato parallelo sono andati perduti, negli Stati Uniti, 130.000 posti di lavoro e almeno 100.000 nei paesi dell'Unione europea; dati sulla ricaduta occupazionale di questo fenomeno in Italia non sono stati ancora raccolti, ma basta analizzare, da un lato, l'esplosione avutasi in alcune regioni dell'economia sommersa e, dall'altro, la grave crisi occupazionale che perdura in quasi tutta l'area del Mezzogiorno per comprendere quali conseguenze tale fenomeno causi anche sul versante occupazionale -:
se non ritenga di dover valutare l'opportunità che si addivenga ad una revisione delle fattispecie penali, attraverso la previsione del reato di contraffazione che prescinda dal tipo di interesse giuridico tutelato (buona fede o economia nazionale); l'eventuale aggravante nel caso di idoneità ad indurre in inganno il compratore; la repressione tanto della condotta di contraffazione che della messa in circolazione (esportazione, importazione, commercio, uso) di prodotti contraffatti, la previsione di una sanzione anche per chi acquista merce contraffatta (creazione di una fattispecie diversa rispetto a quella di «ricettazione», di scarsa applicazione); la gradazione delle sanzioni a seconda della condotta; la previsione di disposizioni particolari per rinforzare le sanzioni penali: la sanzione penale può essere accompagnata dalla sanzione accessoria della chiusura parziale o totale, per un certo periodo, del punto di vendita della fabbrica in cui è stato compiuto l'atto incriminato; la pubblicazione delle decisioni giudiziarie in materia e la registrazione di tali decisioni in una banca dati centrale accessibile ai professionisti e alle autorità responsabili della repressione; il potenziamento del ricorso agli strumenti che consentano l'acquisizione e la conservazione delle prove; la previsione della possibilità di procedere al sequestro delle merci contraffatte, anche su richiesta del proprietario del diritto di proprietà industriale, prima della causa di merito; la previsione di altre misure sanzionatorie efficaci per il contrasto della contraffazione e pirateria; la pubblicazione della sentenza; la previsione della possibilità di procedere al ritiro dei prodotti contraffatti immessi sul mercato e alla loro distruzione a spese del contraffattore; la possibilità di ordinare, pena sanzione, di rilevare informazioni sull'origine delle merci contestate, i circuiti di distribuzione e l'identità dei terzi coinvolti nella produzione e nella distribuzione delle merci; il riconoscimento del diritto delle organizzazioni professionali di comparire in giudizio e di promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi economici delle categorie interessate; la previsione di un reato doganale di contraffazione e pirateria; l'introduzione di sezioni specializzate presso il tribunale per la lotta alla contraffazione; la previsione della possibilità di produrre prove legalmente acquisite in un altro Stato membro.
(4-00964)

Risposta. - Il fenomeno dell'abusivismo nel commercio ambulante e nella vendita al dettaglio di articoli di vario genere costituisce una realtà che interessa, con diversa incidenza, a livello regionale e provinciale,


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l'intero territorio nazionale e che è costantemente monitorato dagli organi centrali e periferici del ministero dell'interno, in considerazione sia del danno che arreca ai titolari delle specifiche licenze e all'Erario, sia del rischio che, nella rete distributiva, possa essere inserita merce, oltre che con marchi falsificati o contraffatti, proveniente da rapine e furti.
È, inoltre, oggetto di particolare attenzione anche la contraffazione, attività illecita strettamente connessa all'abusivismo commerciale, ove maggiore è il rischio di ingerenze da parte di organizzazioni delinquenziali, soprattutto nel mercato dei prodotti informatici.
Sotto il profilo della tutela penale, la condotta di chi contraffà prodotti di consumo e di servizio risulta, attualmente, prevista e punita dalle norme di cui agli artt. 473, 474, 515, 516 e 517 del codice penale.
Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 515 del codice penale, l'attività materiale penalmente sanzionata è costituita dalla consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, di una cosa mobile al posto di un'altra, oppure dalla consegna di una cosa mobile diversa, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quella dichiarata o pattuita.
Il bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la disposizione in oggetto è costituito dalla correttezza e lealtà commerciale, come può desumersi dalla stessa struttura del reato, in cui non assume rilievo l'atteggiamento psicologico del compratore ed in cui, quindi, la punibilità del venditore non è esclusa dal fatto che l'acquirente sapesse preventivamente che gli sarebbero stati consegnati prodotti diversi, per qualità, da quelli richiesti.
Con la norma in esame, il legislatore ha, infatti, inteso tutelare il consumatore che abbia riposto una particolare fiducia nel marchio che contraddistingue un determinato prodotto, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, precisando che la mancanza o la differenza di segni distintivi di rilevanza determinante nell'attività commerciale dà luogo a quella diversità che integra il reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'articolo 515 del codice penale, indipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto e dalle sue qualità.
Al segno distintivo si ricollega, infatti, nell'attività commerciale «uno specifico valore che incide anche sul prezzo e, quando la circostanza che il bene acquistato sia connotato dal segno distintivo ha per l'acquirente carattere determinante, non può rilevare il fatto che il bene consegnato, pur essendo privo di tale segno, abbia identiche caratteristiche» (Cassazione penale sezione VI, 7 luglio 1989).
Altra fattispecie criminosa che assume una particolare rilevanza ai fini che qui interessano è quella disciplinata dall'articolo 517 del codice penale, il quale sanziona la condotta di chi «pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto».
Il reato in esame presuppone che il prodotto messo in vendita o in circolazione abbia un particolare «contrassegno» che lo individui e lo distingua all'interno di una gamma di prodotti similari, consentendo come tale al consumatore di ricollegare ad esso precise caratteristiche e qualità.
Tenuto conto che è sufficiente ad integrare la condotta criminosa di cui all'articolo 517 del codice penale l'uso di un nome o di un marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o le qualità del prodotto, è chiara la differenza che intercorre fra la fattispecie in esame ed il reato di cui all'articolo 474 del codice penale.
Con il predetto articolo, infatti, il legislatore ha inteso tutelare la pubblica fede ed ha, pertanto, richiesto per la sua configurabilità, la contraffazione od alterazione del marchio o del segno distintivo della merce, non ritenendo sufficiente, come nell'articolo 517 del codice penale, una semplice somiglianza.
Il reato di cui all'articolo 517, sussiste, quindi, anche nel caso in cui vengano messi


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in circolazione prodotti con nomi, marchi o segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto sostituiti illegittimamente a quelli originari e, pertanto, idonei ad ingannare il consumatore in ordine all'origine ed alla provenienza del prodotto.
Le disposizioni contenute negli articoli 473 e 474 del codice penale sanzionano, invece, il comportamento di chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, brevetti, disegni, modelli industriali nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
Tali norme sono state oggetto di un'ampia evoluzione interpretativa che ha condotto, recentemente, la Suprema Corte a riconoscere che oggetto della norma è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.
Da tale assunto deriva, secondo l'avviso della Corte di Cassazione, che per integrare i reati in questione non è necessaria una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto, potendo questi sussistere anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio o ne è comunque avvertito, come avviene nella generalità dei casi di vendita «per strada» di prodotti contraffatti, in cui, per le stesse condizioni di luogo in cui si svolge la compravendita, nonché per il prezzo della merce, la condotta appare effettivamente sprovvista di attitudine ingannatoria.
Tanto premesso, ed a prescindere da un esame compiuto sulla completezza dell'attuale sistema di tutela penale e sull'evoluzione della giurisprudenza in materia, l'opportunità di un radicale intervento di riforma appare evidente, soprattutto in considerazione della rilevanza economica assunta dai fenomeni di contraffazione dei prodotti di consumo e di servizio, assolutamente marginali all'epoca di entrata in vigore del codice, e degli indubbi limiti di assetto derivanti dalle scelte sistematiche del legislatore del 1930.
A questo proposito, deve ricordarsi che è stata varata dal Parlamento nel mese di agosto del 2000 la legge n. 248: «Nuove norme di tutela del diritto d'autore», la quale ha provveduto a ristrutturare organicamente, in materia di diritti d'autore, le misure cautelari, allo scopo di rafforzare la tutela del diritto a fronte dei cosiddetti «atti di pirateria».
Sempre in questa prospettiva, va evidenziato che la materia delle contraffazioni è attualmente oggetto di esame da parte della commissione per la riforma del codice penale costituita presso il ministero della giustizia, che risulta avere già predisposto una bozza di articolato di complessiva modifica dei reati di falso e contro l'economia.
Si segnala, infine, che, con decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002 n. 273.
Per completezza, deve rilevarsi che nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) sono state inserite alcune norme riguardanti la proprietà industriale, intese appunto ad intensificare la lotta contro la contraffazione dei prodotti.
In particolare, nella predetta legge si prevede che l'importazione o la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituiscano reato e siano punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.
Viene, inoltre, prevista l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o la cui ultima trasformazione o lavorazione sostanziale sia avvenuta in Italia, prevedendo l'apertura all'estero di uffici di consulenza e monitoraggio per la tutela di tale marchio e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione di marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.
Viene, infine, stabilita la creazione di un comitato nazionale anticontraffazione, con


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funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
A livello internazionale, invece, per quanto riguarda le iniziative rientranti nella sfera di attività del ministero delle attività produttive, va ricordato che, dai negoziati dell'Uruguay Round, è scaturito l'accordo TRIPs
(Trade Related Intellectualy Property Rights) che contiene una serie di disposizioni tendenti ad influire sul commercio dei beni e dei servizi che comportano diritti di proprietà intellettuale, fissando sia norme di riferimento a talune convenzioni internazionali esistenti, sia definendo esplicitamente nuove regole a tutela non solo del diritto d'autore, ma anche di marchi, brevetti, disegni industriali e indicazioni geografiche.
Il suddetto Accordo prevede, inoltre, una serie di procedure di tutela, sia civili che amministrative, alle quali un Membro del WTO può ricorrere qualora si ritenga leso in un diritto di proprietà intellettuale da un altro Membro. È previsto, poi, che i Paesi Membri WTO adottino legislazioni che prevedano apposite sanzioni da applicare nei casi di contraffazione internazionale di un marchio e di violazione del diritto d'autore su scala commerciale.
Si segnala, inoltre, il Gruppo di Lavoro italo-cinese e la dichiarazione per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale firmata a Seoul - durante la Commissione Mista - il 19 luglio 2000 che ha previsto l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro italo-coreano.
L'opportunità di una rivisitazione della disciplina in tema di contraffazione sembra, poi, potersi desumere anche da quanto deciso dalla Commissione Europea che, il 30 gennaio del 2003, ha, infatti, presentato una proposta di direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, allo scopo di armonizzare le normative nazionali relative agli strumenti per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di definire un quadro generale per lo scambio d'informazioni fra le competenti autorità nazionali.
Tra i provvedimenti che dovranno essere presi da tutti gli Stati membri in applicazione di tale proposta rientrano ingiunzioni per bloccare la vendita di prodotti contraffatti e pirata e misure provvisorie per il blocco cautelare dei conti bancari dei presunti contravventori.
Si evidenzia, infine, che con il documento Crimorg 28 del 28 marzo 2003, il Segretariato del Consiglio dell'Unione europea, indirizzandosi al Gruppo multidisciplinare sulla criminalità organizzata, a conclusione del Forum sulla Prevenzione del crimine, ha messo in evidenza l'attenzione che l'Unione europea porta alla lotta alla contraffazione.
Esso riporta inoltre alcune riflessioni di grande interesse sulle possibili linee strategiche: armonizzazione della legislazione in materia di contraffazione nei casi in cui nella contraffazione sia coinvolta la criminalità organizzata, applicazione di multe e sanzioni rilevanti, confisca dei proventi; si auspica l'applicazione del mutuo riconoscimento delle sentenze, la creazione di servizi nazionali specializzati che riuniscano ad esempio polizia e servizi doganali, creazione di banche dati per lo scambio di informazioni, formazione specialistica a favore di magistrati e polizia.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

TOCCI, MARTELLA, LEONI, BUGLIO, PISA, ANGIONI, VIOLANTE, CIALENTE, GRIGNAFFINI, SASSO, PINOTTI, MINNITI, BUFFO e DAMERI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
sono in corso trattative tra l'Agenzia spaziale italiana e le autorità della Repubblica Russa per il lancio di vettori russi SS25 da una piattaforma spaziale che sarebbe realizzata e messa a disposizione dall'Italia in Kenia (Malindi);
a tale scopo l'Italia ha recentemente acquistato dagli USA la base di Malindi,


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che aveva già in uso fin dagli anni sessanta;
tale obiettivo è estraneo alla programmazione della politica spaziale in sede europea, nel cui ambito l'Italia ha sin qui contribuito allo sviluppo della base di lancio di Kourou;
l'iniziativa italiana non è stata concertata in sede europea, tanto meno nella sede dell'Agenzia spaziale europea (ESA), e sta determinando un diffuso sconcerto presso gli altri paesi dell'Unione europea;
la suddetta iniziativa appare un chiaro segnale politico di rottura dell'integrazione europea in un settore che costituisce un pilastro della politica industriale dell'Unione, come è stato recentemente ribadito in occasione dell'avvio del progetto Galileo e dell'elaborazione del Libro verde sullo spazio;
tale rottura si aggiunge a quella già effettuata con la revoca dell'impegno italiano dal progetto Airbus, configurando così una organica presa di distanza del nostro Paese dalla politica europea nel settore aerospaziale;
questa politica antieuropea danneggia l'industria nazionale impegnata in diverse operazioni di alleanze industriali con la filiera produttiva europea, in particolare per il progetto Galileo e per le iniziative di partenariato promosse da Finmeccanica;
l'iniziativa italiana rischia di creare contraccolpi negativi al progetto Vega che vede il nostro paese come prime contractor tramite la ex Fiat Avio, ora Avio, ed ha ottenuto la partecipazione europea al 30 per cento dopo lunghe e faticose trattative;
già un contraccolpo negativo in sede europea sul progetto Vega si è avuto in seguito alla decisione del Governo italiano di consentire, senza esercitare alcuna opzione, che la Fiat Avio, ora Avio, unica industria nazionale di lanciatori, fosse venduta al fondo di investimento americano, Carlyle, mettendo in discussione in tal modo l'autonomia di accesso allo spazio per il nostro Paese;
l'insieme di tali decisioni configura uno squilibrio della nostra politica estera con chiaro indirizzo antieuropeo;
la realizzazione di una base spaziale comporta un investimento di centinaia di milioni di euro senza alcuna garanzia di ritorno in quanto non esistono condizioni di mercato per assicurare alla base spaziale un congruo volume di attività;
il progetto utilizzerebbe fondi ASI per realizzare strutture edilizie, invece che per le attività istituzionali di ricerca e sviluppo;
mancano invece i fondi per progetti strategici come lo sviluppo della larga banda e si avviano iniziative di incerto valore industriale;
il Kenia è un paese ad altissimo rischio terroristico, come dimostrano i recenti attentati alle ambasciate, e non garantisce le minime condizioni di sicurezza per la realizzazione della base e tanto meno per le attività di lancio;
è probabile che le autorità americane siano state informate delle trattative italo-russe su Malindi visto il grande interesse militare della regione;
non esistono impedimenti tecnici per usare la base nel lancio di vettori balistici di uso militare;
il sottosegretario alla Funzione pubblica, senatore Saporito, secondo quanto riportato dall'agenzia giornalistica Asca, ha incontrato il ministro degli esteri del Kenia per parlare della base spaziale, operando così, ad avviso dell'interrogante, molto al di là delle sue competenze istituzionali;
risulta all'interrogante che il ministro Moratti ha scritto una lettera al governo russo per proporre l'accordo in campo missilistico, senza però fare cenno di tale iniziativa nel vertice europeo di Edimburgo, nel quale i ministri europei della ricerca hanno concordato un piano di azione nel settore dei vettori spaziali -:


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se il Governo intenda informare delle trattative l'Unione europea oppure intenda stipulare l'accordo italo-russo al di fuori della concertazione con gli altri Paesi europei;
se tale iniziativa è opportuna nel semestre italiano di presidenza europea;
se siano state valutate le condizioni di fattibilità economica e di mercato dell'iniziativa e, in caso affermativo, quali siano i risultati di tali valutazioni;
se e come sarebbero garantite le condizioni di sicurezza in relazione all'alto rischio terroristico che caratterizza l'intera regione;
se le autorità americane siano state informate delle trattative italo-russa.
(4-07732)

Risposta. - Nel ricordare che la materia è competenza primaria del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dicastero vigilante sull'Agenzia Spaziale Italiana, si fa presente che attualmente sono in corso consultazioni bilaterali tecniche italo-russe in materia di collaborazione spaziale nell'ambito degli accordi esistenti, fra cui l'Accordo quadro tra le due Agenzie Spaziali. La parte russa intende fra l'altro presentare la gamma dei propri vettori e l'ASI, nel prendere atto di tali proposte, si riserva di valutare quali possano essere i settori attraverso i quali tale collaborazione può essere orientata nella maniera più conveniente agli interessi industriali italiani. La cooperazione bilaterale con la Russia sottintende comunque un ampio ventaglio di potenzialità, includendo altresì interscambi relativi a diversi tipi di tecnologie avanzate.
Pur concordando con l'Onorevole interrogante circa l'opportunità che tali iniziative siano concertate a livello europeo, si osserva che le stesse paiono in larga misura rientrare nella sfera di autonomia delle politiche spaziali nazionali. Inoltre, quanto sopra esposto viene portato avanti da parte italiana tenendo in considerazione la programmazione già avviata in ambito europeo, al fine di disporre di utili elementi per l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili. Non sembra pertanto che possano sussistere in questo quadro contraccolpi negativi alla prosecuzione del progetto Vega, nei confronti del quale l'Italia continua ad essere molto interessata.
Quanto alla base di Malindi, ai sensi dell'Accordo intercorso tra la NASA e l'Università di Roma, il decreto-legge 128 del mese di giugno 2003 prevede, all'articolo 16, il trasferimento della gestione della base stessa all'ASI, da attuarsi mediante apposito decreto che dovrà essere emanato del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nessuna ipotesi operativa è stata per il momento adottata in vista dell'utilizzo di tale base, che si ritiene debba essere ampiamente ristrutturata per il lancio di vettori, per quanto a conoscenza del ministero interrogato.
Per quanto concerne la situazione in Kenya, si rileva che a seguito dell'ascesa del nuovo governo del presidente Kibaki, nel dicembre 2002, essa ha subito un significativo miglioramento. Il nuovo esecutivo ha avviato un piano di riforme in senso democratico, concentrandosi anche su iniziative per il rafforzamento dell'economia e per il miglioramento della sicurezza interna. Il programma di riforme e la determinazione del governo di Nairobi nel voler attuare le misure in esso previste sono valsi al Paese il favore dei membri più autorevoli della comunità internazionale e delle istituzioni finanziarie internazionali.
Sul piano interno la situazione resta caratterizzata da una relativa stabilità, sebbene il Paese resti esposto al rischio di azioni terroristiche a causa della sua limitata capacità in materia di sicurezza. Notevoli progressi in tal senso sono stati compiuti anche grazie alla proficua collaborazione tra Nairobi e Washington in materia di contrasto al terrorismo. L'impiego di personale addestrato e di mezzi aggiuntivi hanno consentito di portare a termine con successo il fermo di fondamentalisti sospetti e la scoperta di basi logistiche e depositi d'armi in uso a gruppi terroristici. Anche la riforma del sistema giudiziario, recentemente avviata dal Presidente Kibaki, e l'espulsione di magistrati accusati di corruzione rappresentano iniziative


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positive per perseguire in maniera più efficace esponenti e gruppi terroristici.
Il Kenya, che è parte di undici delle dodici convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo, rientra tra l'altro nel Programma di Interdizione al terrorismo (TIP) promosso dall'Amministrazione degli Stati Uniti. Il TIP intende assistere gli Stati parte nella raccolta, comparazione ed analisi di informazioni utili ai fini investigativi, oltre che nel rafforzamento dei controlli alle frontiere.
Il tema della sicurezza nazionale e regionale rientra altresì nei termini di riferimento per il dialogo politico dell'Unione Europea con il Kenya, che ha avuto quest'anno, sotto la Presidenza italiana, un momento particolarmente significativo con il primo incontro di una troika UE a livello ministeriale con il Governo di Nairobi, guidata dal Sottosegretario senatore Mantica, il 19 settembre 2003. In quella occasione, il senatore Mantica ha affermato la volontà dell'Unione Europea di collaborare con Nairobi per il rafforzamento degli strumenti normativi e del sistema giudiziario keniano affinché siano più funzionali alle esigenze di contrasto al terrorismo. Egli ha inoltre sottolineato la necessità dello scambio di informazioni al fine di impedire ai gruppi terroristici di causare ulteriori destabilizzazione ed insicurezza nel Paese e nell'intera regione. Lo stesso Sottosegretario, che ha guidato la troika UE nel corso dell'incontro con rappresentanti dell'IGAD il 23 ottobre scorso, ha sottolineato la necessità di un impegno deciso ed azioni congiunte, anche di natura transfrontaliera, da parte di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione ed ha auspicato una rapida soluzione delle cause strutturali del terrorismo nella regione, prime fra tutte la povertà, la guerra, le privazioni e l'ingiustizia sociale.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

TUCCI e OSTILLIO. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
la Tecnosistemi, azienda italiana di hi-tec, è nata dalla scelta di privatizzare Italtel da parte di Telecom ed opera sia in Italia che all'estero per importanti Società di servizi di TLC con un elevato numero di addetti di cui 1.700 dislocati sul territorio nazionale;
in seguito a scelte finanziarie, non industriali, operate dalla proprietà, il 30 settembre 2003 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della Tecnosistemi ed ha nominato tre commissari giudiziali che hanno presentato una relazione sullo stato patrimoniale della Società e richiesto l'Amministrazione straordinaria della stessa;
tale richiesta il 12 dicembre 2003, è stata accettata con sentenza dal Tribunale di Milano il quale ha prorogato le funzioni dei commissari giudiziali, riconfermati il 5 gennaio 2003 dal ministero delle Attività Produttive quali Commissari straordinari;
in seguito ad un precedente procedimento giudiziale in corso nei confronti dell'ex Presidente e del direttore finanza, amministrazione e controllo della Società in questione è stata affidata ai Commissari Giudiziali anche la gestione operativa dell'azienda;
la Tecnosistemi per la sua attività svolta su tutto il territorio nazionale e per le sue profonde competenze, ricopre un ruolo centrale per lo sviluppo dei settori di TLC nel Paese;
la situazione in cui si è venuta a trovare l'Azienda è stata determinata non da scelte industriali ad opera della proprietà, ma da scelte finanziarie;
ad avviso dell'interrogante, dovrebbe essere garantita una presenza maggiormente attiva dei commissari straordinari nell'attuale gestione dell'azienda -:
quali iniziative intenda adottare il Ministro per garantire la continuità occupazionale e produttiva della Tecnosistemi;
quali provvedimenti intenda adottare per la difesa e il sostegno delle industrie italiane nel settore delle TLC, per arginare la crisi dell'occupazione, delle attività di


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ricerca e dello sviluppo e della formazione nei settori interessati.
(4-08648)

Risposta. - I commissari della Tecnosistemi hanno richiesto al ministero delle attività produttive l'autorizzazione ad avviare immediatamente una trattativa per la cessione in affitto delle attività aziendali, non risultando percorribile la via della autonoma prosecuzione dell'esercizio d'impresa ed essendo, d'altra parte, inderogabile l'esigenza di continuità aziendale al fine di salvaguardare il valore economico dell'azienda.
Tenuto conto della difficile situazione rappresentata dai commmissari e della dichiarata finalizzazione dell'affitto d'azienda, quale soluzione ponte per pervenire in tempi dovuti alla predisposizione del programma ex articolo 54 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e al successivo espletamento di un procedimento di gara ad evidenza pubblica, in data 27 gennaio 2004 il ministero delle attività produttive ha autorizzato l'avvio di una gara informale finalizzata all'affitto dell'azienda.
A norma della precitata autorizzazione, il procedimento dovrà essere conformato a principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità e dovrà, inoltre, essere finalizzato alla valorizzazione delle attività aziendali, in vista della alienazione a terzi. Anche a tal fine, il testo contrattuale dovrà essere articolato in modo da coordinare l'affitto d'azienda con il successivo procedimento di vendita ed assicurare piena garanzia alla procedura che l'affitto stesso non possa essere di ostacolo o pregiudizio allo svolgimento del procedimento di vendita.
Quanto alle richieste concernenti le garanzie di salvaguardia del
core business aziendale e dell'occupazione, si precisa che tali obiettivi costituiscono precipua finalità della procedura di amministrazione straordinaria e che, in quanto tali, saranno recepiti dal programma in corso di predisposizione e saranno altresì salvaguardati attraverso l'adozione di idonee modalità procedurali in sede di vendita delle attività aziendali.
Permane, in ogni caso, l'impegno che il ministero delle attività produttive sta realizzando nella ricerca e attivazione di iniziative di politica industriale che possano favorire un più generale rilancio delle attività nel settore delle TLC.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

ZACCHERA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
è stata a suo tempo soppressa l'Agenzia Consolare di Lucerna;
nella zona è presente una vastissima comunità italiana ed i Consolati sono chiamati ad un grosso lavoro, sia in vista delle elezioni dei COMITES che per l'organizzazione del voto degli italiani all'estero;
oltre 5400 firme di nostri connazionali residenti nella zona di Lucerna hanno sottoscritto una petizione per l'apertura dell'Agenzia consolare -:
se non ritenga di adottare le opportune iniziative finalizzate alla riapertura della suddetta Agenzia Consolare.
(4-08551)

Risposta. - L'agenzia consolare a Lucerna è stata soppressa, a decorrere dal 31 ottobre 2000, nell'ambito di un complessivo processo di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare dettato da considerazioni di bilancio e da mutate esigenze funzionali, che ha portato, tra il 1996 ed il 2001, alla chiusura di diversi uffici di 1a categoria ed al riorientamento della nostra presenza diplomatico-consolare verso aree geografiche di nuovo interesse per l'Italia.
Le competenze dell'ex agenzia consolare a Lucerna sono state a suo tempo trasferite al consolato generale a Zurigo. Nonostante la limitata distanza tra le due città, a Lucerna è stato inoltre mantenuto un servizio di sportello consolare, attivo un pomeriggio a settimana, allo scopo di limitare i disagi per l'utenza.
Anche a seguito del succitato processo di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare, la nostra presenza istituzionale in Svizzera resta particolarmente strutturata e


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di elevato profilo. L'attuale rete consolare si compone infatti di due consolati generali di 1a classe (Zurigo e Lugano), tre consolati generali (Basilea, Ginevra e Losanna), 2 consolati di 1a classe (Berna e San Gallo), quattro agenzie consolari (Coira, Neuchatel, Sion, Wettingen) e 2 agenzie consolari onorarie (Frauenfeld e Rapperswil).
Le istanze della collettività italiana residente a Lucerna vengono tenute nella massima considerazione. Esse devono tuttavia essere considerate alla luce dell'attuale congiuntura di bilancio, caratterizzata da una disponibilità di risorse finanziarie particolarmente limitata, che non offre al momento sufficienti margini di intervento.
A fronte di risorse decrescenti, in questi ultimi anni si è dovuto far fronte a una crescente esigenza di apertura di nuove sedi diplomatico-consolari in aree extra-europee: ciò al fine di promuovere i nostri interessi economico-commerciali e per le esigenze di assistenza a collettività italiane particolarmente numerose e distribuite su territori esteri molto estesi.
In tale contesto, le necessità di apertura di nuovi uffici all'estero dovranno essere vagliate in un'ottica necessariamente prospettica, di attenta comparazione e «prioritarizzazione» delle esigenze e subordinatamente all'allocazione, in tempi auspicabilmente ravvicinati, di maggiori risorse per il potenziamento della nostra rete diplomatico-consolare.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

ZANI, GRIGNAFFINI, GRANDI, ZANOTTI, GRILLINI e SABATTINI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 31 marzo 2003 una seduta del consiglio del quartiere Savena, nel comune di Bologna, è stata interrotta dall'intervento di un gruppo di attivisti di estrema destra inneggianti apertamente al disciolto regime fascista -:
se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno attivare iniziative di rafforzamento della tutela dell'ordine pubblico, affinché episodi come quello descritto non abbiano più a ripetersi;
se siano state avviate indagini per identificare i responsabili dell'episodio avvenuto presso il consiglio di quartiere di Savena.
(4-05975)

Risposta. - Il 31 marzo 2003, durante una seduta del consiglio del quartiere «Savena» - organo di decentramento del comune di Bologna - il direttore dello stesso quartiere, chiedeva l'intervento di personale delle Forze di Polizia, asserendo che si era verificato un acceso diverbio in occasione della discussione di un ordine del giorno finalizzato a dedicare una giornata alla memoria delle foibe e del popolo giuliano.
In particolare, il direttore medesimo riferiva che un consigliere appartenente al gruppo di Rifondazione Comunista aveva lamentato di essere stato aggredito da un cittadino, presente alla discussione in consiglio, con insulti e spintoni: medesima aggressione era stata rivolta ad un altro consigliere della stessa parte politica, intervenuta per difendere il collega.
L'aggressore, dopo avere ulteriormente minacciato i due, si allontanava dalla sala consiliare.
Le forze dell'ordine intervenute, raccolta la descrizione somatica del soggetto, effettuavano immediatamente un pattugliamento nelle vie limitrofe alla sede del quartiere, senza, però, riuscire a rintracciare la persona descritta.
Il giorno successivo, presso una locale stazione dei carabinieri i due consiglieri hanno formalizzato la loro denuncia-querela contro ignoti per i reati di ingiurie e minacce commessi in loro danno nella citata occasione.
Il 28 giugno successivo un altro consigliere del quartiere Savena, in merito ai medesimi fatti, nonché in relazione ad un articolo di stampa relativo alla vicenda, presentava querela per il reato di diffamazione a mezzo stampa contro uno dei consiglieri aggrediti.
Il comando carabinieri «Bologna-Mazzini» di Bologna trasmetteva pertanto, in


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data 13 luglio, alla locale procura della Repubblica, entrambe le querele: la citata procura, di conseguenza, avviava due separati procedimenti penali che, stante il collegamento fra i due, sono stati assegnati il 15 luglio 2003 allo stesso magistrato.
Quanto alla richiesta di attivare iniziative di rafforzamento della tutela dell'ordine pubblico, si ricorda, in via generale, che le forze dell'ordine intervengono durante lo svolgimento di assemblee elettive di enti locali esclusivamente su espressa richiesta di rappresentanti di questi ultimi e al verificarsi di situazioni specifiche.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.