Allegato A
Seduta n. 439 del 16/3/2004


Pag. 28


...

(A.C. 278 ed abb. - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Sviluppo della coltivazione delle piante officinali)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione della produzione nazionale di piante officinali, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione europea, le regioni possono promuovere:
a) la costituzione, anche nell'ambito e con la partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici e privati, di centri di assistenza e di documentazione sulle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle che utilizzano metodi di coltura esenti dall'impiego di prodotti chimici, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e sulla lavorazione delle piante officinali, in grado di fornire informazioni e notizie relative all'acclimatamento, alla produzione di semi e di altro materiale riproduttivo, alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla difesa della biodiversità, alla sperimentazione agrotecnica, all'analisi e ai controlli sulle medesime piante;
b) iniziative volte ad incentivare la coltivazione delle piante officinali adeguando gli interventi alle peculiarità dei territori, con priorità per quelli montani e svantaggiati, individuati dalle regioni stesse. Per le finalità di cui alla presente lettera, le regioni disciplinano la concessione di contributi a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, per:
1) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la coltivazione delle piante officinali, nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti;
2) la realizzazione e la gestione di centri per la raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante officinali e delle loro parti.

2. La coltivazione di piante officinali è libera nel territorio nazionale, è assimilata a qualunque attività agricola e deve essere condotta nel rispetto delle norme vigenti e secondo le buone pratiche di coltivazione introdotte con il decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999. L'azienda coltivatrice di piante officinali può eseguire, al pari di qualunque altra azienda agricola, le operazioni di prima trasformazione, quali il taglio, l'essiccazione, l'imballo e la distillazione, che si rendano necessarie per la realizzazione di prodotti commerciabili all'ingrosso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Sviluppo della coltivazione delle piante officinali).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: possono promuovere con la seguente: promuovono.
4. 1. Mancini.


Pag. 29


Al comma 1, lettera b), alinea, primo periodo, sostituire le parole: e svantaggiati con le seguenti: del Mezzogiorno.
4. 2. Mancini.

Al comma 1, lettera b), alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in collaborazione con i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane.
4. 3. Mancini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e secondo le buone pratiche di coltivazione delle piante medicinali ed aromatiche adottate a livello europeo.
* 4. 4. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacco, Battaglia.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e secondo le buone pratiche di coltivazione delle piante medicinali ed aromatiche adottate a livello europeo.
* 4. 5. (Testo modificato nel corso della seduta) Marcora, Zanella, Meduri, Burtone.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e secondo le buone pratiche di coltivazione delle piante medicinali ed aromatiche adottate a livello europeo.
* 4. 6. (Testo modificato nel corso della seduta) Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Requisiti).

1. L'erborista è colui che è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed iscritto nel registro degli erboristi:
a) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;
c) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
d) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia.
4. 01. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Requisiti dell'erborista).

1. L'erborista è colui che è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
a) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3


Pag. 30

novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;
c) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
d) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia.
4. 02. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Competenze).

1. L'erborista è il professionista qualificato alla lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita delle piante officinali, droghe, derivati e dei prodotti erboristici di cui all'articolo 2, comma 1. La sua preparazione è finalizzata a garantire la qualità delle piante, droghe, derivati e preparati erboristici ceduti ed utilizzati dal consumatore ed a fornire un servizio d'informazione in ordine alle caratteristiche e proprietà delle piante officinali, droghe, derivati e preparati erboristici in funzione del supporto che essi possono dare alle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, contribuendo così al mantenimento dello stato di salute.
2. Sono di competenza dell'erborista la vendita all'ingrosso delle piante e delle relative droghe.
3. Sono di competenza dell'erborista la lavorazione, trasformazione, miscelazione, confezionamento estemporaneo e commercializzazione al dettaglio delle piante e delle relative droghe.
4. Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali adibiti all'attività di erboristeria si applicano le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
5. La lavorazione, trasformazione, confezionamento estemporaneo delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati, esclusivamente ai fini della loro vendita al pubblico, devono avvenire in apposite aree separate, dotate di idonei requisiti igienico-sanitari.
4. 03. Marcora, Giacco, Battaglia, Meduri, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Competenze dell'erborista).

1. L'erborista è il professionista qualificato alla lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1. La sua preparazione è finalizzata a garantire la qualità del prodotto ed a fornire al consumatore un servizio d'informazione in ordine alle loro caratteristiche e proprietà.
2. Sono di competenza dell'erborista la vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché la loro lavorazione, trasformazione, miscelazione, confezionamento, anche estemporaneo, e commercializzazione.
3. Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali adibiti all'attività di erboristeria si applicano le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283.
5. Ai fini della vendita al pubblico, la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento estemporaneo devono avvenire in apposite aree separate, dotate di idonei requisiti igienico-sanitari.
4. 04. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.