Allegato B
Seduta n. 437 dell'11/3/2004


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INTERNO

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
continua ininterrotto lo stillicidio di atti di pericolosa criminalità nei confronti delle tabaccherie, preda ambita, perché facile, da criminali ad alto tasso di pericolosità proprio perché, spesso, privi di «professionalità»;
assalti a tabaccherie si sono registrati a Riccione (Rimini) in data 25 novembre 2003, a Bolzaneto (Vicenza) in data 26 novembre 2003, a Borgonovo (Piacenza) in data 26 novembre 2003, a Colletorto (Campobasso) il 27 novembre 2003, a Forlì il 27 novembre 2003, a Sommatino (Caltanissetta) il 29 novembre 2003, a Bolzano il 29 novembre 2003, a Cellatica (Brindisi) il 29 novembre 2003, a Riccione in data 29 novembre 2003, a Villamassargia (Cagliari) il 30 novembre 2003, a Guastalla (Reggio Emilia) il 30 novembre 2003, a Sondrio il 1o dicembre 2003, a Quarto (Napoli) il 3 dicembre 2003, a Tremestieri (Catania) il 3 dicembre 2003;
il bollettino di guerra sovraricordato continua ormai da anni e conferma che i tabaccai sono esposti, nella loro attività quotidiana, a gravi rischi senza che si sia riusciti ad apprestare una efficace politica preventiva -:
se non ritenga ancora una volta, ed alla luce degli assalti quotidiani alle tabaccherie di tutta l'Italia, necessaria una politica preventiva attraverso l'istituzione di un servizio territoriale capillare di controllo per scoraggiare i «balordi» dall'effettuazione di assalti considerati facili tecnicamente e poco pericolosi.
(3-03170)


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DI GIOIA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
va avanti da ieri la mobilitazione di circa settemila persone che, al confine fra Puglia e Campania, protestano per la riapertura della discarica di «Difesa Grande», una struttura che rientra nel territorio comunale di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, ma dista 6 km dal centro abitato di Monteleone di Puglia, in provincia di Foggia;
la situazione di emergenza rifiuti che colpisce la zona aveva infatti indotto il commissario straordinario, Corrado Catenacci, ad emettere un'ordinanza che disponesse la riapertura temporanea dell'impianto, pur trattandosi di una discarica ormai al collasso e quindi pericolosa per i cittadini anche da un punto di vista sanitario;
a ridosso della discarica, infatti, vi è un ruscello che confluendo nel Cervaro (fiume che attraversa tutta la provincia di Foggia) è causa di un forte inquinamento di questo corso d'acqua, la qual cosa è certificata anche dalla ASL di Avellino;
la mobilitazione è stata tale da costringere i compattatori a fare marcia indietro e da causare il blocco della strada provinciale 91, che collega Monteleone di Puglia ad Ariano Irpino, anche attraverso l'utilizzo di trattori e automezzi di vario genere;
fra i manifestanti sono presenti anche numerosi esponenti dell'amministrazione comunale e molti agricoltori con i loro mezzi agricoli nonché donne e bambini, a dimostrazione di quanto forte e sentita sia la motivazione alla base di una tale protesta -:
se il Governo intenda dare ascolto ad un così grande coro di voci di dissenso, prendendo in seria considerazione i possibili effetti nocivi che la riapertura di strutture quali la discarica in questione possono causare alla salute dei cittadini;
quali provvedimenti il Ministro competente intenda adottare per risolvere una situazione che, per le conseguenze evidenziate, si profila come una pericolosa emergenza.
(3-03172)

GRILLINI, CARLI, ZANOTTI, POLLASTRINI, VIGNI, ABBONDANZIERI, TITTI DE SIMONE, VENDOLA, FOLENA, CIALENTE, SASSO, SANDI, SERENI, LEONI, DAMERI, PISAPIA, GIACCO, ZUNINO, REALACCI, TRUPIA, SPINI, CALZOLAIO, BUFFO, FLUVI, LULLI, BIMBI, FILIPPESCHI, FUMAGALLI, CAZZARO, PANATTONI, GRIGNAFFINI, CHIAROMONTE e QUARTIANI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il consiglio di circoscrizione n. 1 «Torre del Lago Puccini» del comune di Viareggio ha approvato un documento nel quale si vietano manifestazioni sulla Marina di Torre del Lago dal 25 luglio al 22 agosto 2004 per supposti problemi di viabilità e di ordine pubblico;
l'associazione Arcigay Pride! di Pisa si era resa disponibile ad organizzare l'edizione del «Friendly Versilia Mardi Gras», un festival di spettacolo, musica e dibattiti culturali e politici a tematica omosessuale, unicamente nella località e nelle date sopra indicate, come del resto avviene da cinque anni;
tale manifestazione in cinque anni non ha mai creato particolari problemi di viabilità e di ordine pubblico, realizzando anzi una forte collaborazione tra amministrazioni locali, forze dell'ordine ed organizzatori;
tale manifestazione, oltre a rappresentare il principale appuntamento estivo della comunità gay e lesbica italiana, è pure una straordinaria occasione di integrazione di questa con la cittadinanza di Torre del Lago e di Viareggio e con i turisti in quel periodo presenti in Versilia;
pertanto la decisione del consiglio di circoscrizione rappresenta una cancellazione di fatto di tale manifestazione operata,


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come alcuni consiglieri di circoscrizione hanno dichiarato durante il dibattito, pur di vedere impedita la manifestazione, presa a simbolo della storica ed affermata presenza turistica gay e lesbica nella frazione;
gli organizzatori della manifestazione hanno già annunciato che, qualora la circoscrizione non rivedesse la propria posizione, verrebbe tenuta a Torre del Lago Puccini una manifestazione nazionale di protesta del movimento gay e lesbico italiano -:
quali iniziative il governo intenda adottare per i profili di competenza per garantire agli organizzatori del «Friendly Versilia Mardi Gras» che il diritto di manifestare sia garantito.
(3-03175)

Interrogazioni a risposta scritta:

LION e PECORARO SCANIO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Sindaco del Comune di Capo d'Orlando (ME) in data 17 febbraio 2004 ha presentato una proposta di delibera per il consiglio comunale, annotata con il numero 3, avente ad oggetto: «approvazione convenzione con Italia Navigando per il completamento del porto turistico di Capo d'Orlando»;
dal corpo della proposta risulta che tale amministrazione «ha iniziato la ricerca di fonti di finanziamento presso gli enti pubblici e presso altri soggetti, anche privati», facendo riferimento alla Regione Siciliana e ad «altri interlocutori», fra cui «Italia Navigando SpA»;
tale azione è stata condotta senza alcun coinvolgimento preventivo del Consiglio Comunale, né della stessa Giunta comunale, e senza che sia stata indetta alcuna procedura ad evidenza pubblica, né una analisi comparativa dei possibili interlocutori imprenditoriali, tanto più necessaria sol che si consideri la rilevanza dell'opera e le sue ricadute sul piano economico-sociale ed ambientale;
secondo lo schema di convenzione oggetto della proposta di delibera le Parti, Comune di Capo d'Orlando ed «Italia Navigando SpA», dovrebbero convenire di «avviare le procedure per la costituzione di una società a responsabilità limitata con unico socio "Italia Navigando SpA"» denominata Marina di Capo d'Orlando srl con capitale sociale iniziale di 10.000 euro, la quale successivamente «opererà affinché il Comune di Capo d'Orlando acquisisca il 49 per cento delle quote costituenti l'intero capitale sociale, al loro valore nominale, ed affinché si pervenga alla trasformazione della citata società a responsabilità limitata in una società per azioni (trasformazione peraltro prevista solo dopo aver acquisito la concessione demaniale marittima per Atto Formale ultraquindicennale), il cui capitale sociale della SPA è sin da ora previsto in 120.000 euro con facoltà di aumentarlo fino ad un ammontare massimo pari ad euro 2.000.000;
dal citato schema di convenzione sono molto discutibili sia il riferimento alla stipula di «appositi patti parasociali» non allegati alla proposta e che, comunque, rappresentano secondo gli interroganti una bestemmia giuridica per società costituite con enti locali dove invece vige il principio della trasparenza amministrativa; sia il riferimento alla licenza d'uso del software applicativo per la gestione dei porti turistici la cui acquisizione «sarà formalizzata mediante uno specifico redigendo accordo, il cui contenuto economico sarà definito a valori di mercato; è infine previsto che «le Parti si danno reciprocamente atto che le costituende società predispongano ed attuino piani di marketing strategico ed operativo in stretto coordinamento con la omologa funzione di Italia Navigando Spa, che si configurerà anche come «centrale acquisti» (procurement) facoltativa per le società aderenti alla citata «rete» con notevoli vantaggi per la


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SPA Italia Navigando a danno delle casse comunali anche perché non è previsto alcun canone annuo di concessione a favore del Comune ed a carico della Società Marina di Capo d'Orlando;
pertanto l'erogazione dei servizi pubblici locali necessari al funzionamento e gestione del porto turistico di Capo d'Orlando sarà effettuata dalla costituenda Società Marina di Capo d'Orlando in palese violazione dell'articolo 113 del T.U.E.L. in quanto l'Ente Pubblico «Comune di Capo d'Orlando» essendo titolare del 49 per cento delle quote sociali sarà sempre un socio di minoranza che come tale non potrà mai «esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi», intendendo per «controllo analogo» un rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica che si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario (vedasi Circolare n. 12727 del 19 ottobre 2001 Presidenza del Consiglio dei Ministri);
nell'ordinamento regionale siciliano, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, approvato con R.D.lg. 15 maggio 1946, n. 455, e delle successive norme di attuazione in materia di demanio marittimo, emanate con D.P.Reg. 1o luglio 1977, n. 684, i beni del demanio dello Stato sono stati assegnati alla Regione e da questi gestiti, salvo quelli del demanio militare e quelli che interessino servizi di carattere nazionale; e non v'è dubbio che i porti appartengano al demanio pubblico (articoli 822 c.c.) e, segnatamente marittimo (articolo 28 codice navigazione);
secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge Regionale 32 del 2000 «...il Presidente della Regione (Siciliana), su delibera di giunta nomina per i porti di preminente interesse regionale un'autorità di gestione portuale con le attribuzioni previste dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84», mentre, «per i porti d'importanza minore, il Presidente della Regione attribuisce le funzioni amministrative ad organi decentrati della Regione o dello Stato ovvero affida in concessione la realizzazione e/o la gestione delle opere e/o dei porti a privati o a società miste» con la conseguenza che in entrambi i casi non è contemplata l'ipotesi di convenzione tra il Comune di Capo d'Orlando e la SPA Italia Navigando -:
se ritenga corretta l'interpretazione della normativa vigente adottata da Sviluppo Italia e dalle società da essa costituite come Italia Navigando Spa, le quali stipulando accordi con gli enti territoriali, come nel caso citato in premessa, e non osservando le procedure ad evidenza pubblica di fatto esclude l'imprenditoria privata dalla possibilità di concorrere alla realizzazione delle attività sopra menzionate.
(4-09307)

GAMBALE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da alcuni organi di stampa tra cui Il Mattino del 18 settembre 2002, in un articolo dal titolo «Campi Flegrei e tangenti», si apprendeva che, in seguito ad accertamenti giudiziari della direzione distrettuale antimafia di Napoli, la compagnia dei carabinieri di Pozzuoli ha individuato ed interrotto un business di estorsione aggravata operato dal racket della zona di Bacoli ai danni di imprenditori gestori di ristoranti e locali notturni del territorio flegreo;
dagli stessi articoli di stampa, tra cui quello citato precedentemente, gli inquirenti, hanno indicato come dalle indagini, siano stati rilevati elementi che inducono a credere che la stessa vita politica del comune di Bacoli sia stata inquinata dal clan malavitoso, attraverso l'indicazione di candidati da votare, attraverso la gestione di veri e propri «pacchetti di voti»;
dalle suddette espressioni si evince un presunto collegamento tra politica e camorra, lasciando immaginare un'altra ramificazione dell'indagine, pronta a svilupparsi in direzioni diverse -:
quali provvedimenti il Ministro abbia già adottato o intenda adottare al fine di


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garantire la legalità e il libero esercizio della vita politica e amministrativa nel comune di Bacoli;
se non ritenga opportuno inviare una commissione d'accesso agli atti amministrativi al fine di fare ulteriore chiarezza.
(4-09309)

RUSSO SPENA, MASCIA, TITTI DE SIMONE, DEIANA, SASSO e ZANOTTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 32 comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che: «Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura»;
la Corte Costituzionale, investita dal T.A.R. Emilia Romagna della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 343 e seguenti del codice civile, ha affermato nella sentenza n. 198 del 5 giugno 2003 che la disposizione del comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 va riferita anche ai minori sottoposti a tutela, in quanto solo tale interpretazione consente di non violare i principi costituzionali «la disposizione del comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile. [...] una interpretazione meramente letterale dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall'articolo 30, secondo comma, e dall'articolo 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza»;
nella stessa sentenza, la Corte Costituzionale ha inoltre affermato che la disposizione dell'articolo 32 comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998 «viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'articolo 4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'articolo 9 della medesima legge»;
la circolare del ministero dell'interno (Dip. P.S., Direz. Centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera, prot. n. 400/AA/P/12.214.32,26 settembre 2003), avente ad oggetto la conversione dei permessi di soggiorno per minore età, ha successivamente fornito le seguenti indicazioni: «[...] si fa presente che la sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 5 giugno 2003 ha parificato la condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. La sentenza in parola, peraltro, fa riferimento alla legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 (che ha integrato l'articolo 32 con i commi 1-bis e 1-ter). Tanto premesso, questo ufficio esprime l'avviso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a minori divenuti maggiorenni antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 189/2002 debbano essere convertiti, beninteso qualora per la conversione sussistano tutte le altre condizioni previste dalla legge»;
risulta agli interroganti che diverse questure hanno interpretato tale circolare nel senso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a minori che abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente


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all'entrata in vigore della nuova legge non debbano più essere convertiti in permessi di soggiorno per studio o lavoro, e con tale motivazione hanno rigettato le istanze di rilascio del permesso di soggiorno presentate da minori che si trovavano in tali condizioni; alcune questure hanno persino rifiutato di ricevere le istanze e, ove l'istanza sia stata di conseguenza inviata tramite l'ufficiale giudiziario, in alcuni casi hanno rifiutato di pronunciarsi e non hanno adottato alcun provvedimento, anche in seguito a diffida;
risulta infine che diverse questure richiedano, per il rilascio del permesso di soggiorno ai minori affidati o sottoposti a tutela, al compimento dei 18 anni anche il soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotti dall'articolo 25 della legge n. 189/2002 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni eccetera), interpretandoli dunque come concorrenti anziché alternativi ai requisiti previsti dal comma 1 dello stesso articolo: sono state infatti rigettate istanze presentate da minori che soddisfacevano i requisiti stabiliti dal comma 1, in quanto affidati ai sensi della legge n. 184 del 1983 o sottoposti a tutela, con la motivazione dell'insussistenza dei requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter;
tali interpretazioni restrittive (limitazione ai minori divenuti maggiorenni prima dell'entrata in vigore della legge 189/2002 e concorrenza dei requisiti previsti dal comma 1 e dai commi 1-bis e 1-ter) non trovano fondamento nella legge, poiché la nuova previsione normativa introdotta dalla legge n. 189 del 2002 non ha modificato il primo comma dell'articolo 32, lo ha bensì integrato (anche la nota del Comitato per i minori stranieri del 14 ottobre 2002 interpreta la nuova normativa come integrativa e non modificativa della norma precedente);
a conferma di ciò la stessa sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento all'articolo 25 della legge n. 189/02, argomentando che esso integra l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e implicitamente affermando che i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni eccetera) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti rispetto ai requisiti previsti dal comma 1: «[...] l'articolo 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche «ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione [...]». «[...] sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela»;
i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio di permessi di soggiorno alla maggiore età sono oggetto di numerosi ricorsi avanti ai tribunali amministrativi italiani, e i primi processi che si sono conclusi hanno annullato i predetti provvedimenti: fra questi, il TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna, con la sentenza n. 2334 del 23 ottobre 2003, ha confermato l'interpretazione data, ritenendo il primo comma dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 applicabile anche ai minori sottoposti a tutela che compiano gli anni successivamente all'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002 e che non soddisfino i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter -:
se il ministero confermi di avere inviato le suddette indicazioni ai propri uffici in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 198/2003, ovvero se abbia fornito ulteriori o diverse indicazioni rispetto a quanto qui riportato;
se il ministero non ritenga opportuno dare indicazioni volte a dare applicazione


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all'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 198 del 2003 e, in particolare, indicare che:
a) la previsione del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, si applica non solo ai minori affidati con provvedimento disposto dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 legge 184/83, ma anche: ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 legge n. 184 del 1983; ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dell'articolo 343 e seguenti del codice civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore età prima dell'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002 e coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno successivamente; ai minori affidati «di fatto» a parenti entro il quarto grado, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge n. 184 del 1983;
b) i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (affidamento o tutela) e i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dello stesso articolo (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni eccetera) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti;
se il ministero non ritenga opportuno dare indicazione alle questure di ricevere le istanze di rilascio di permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, al fine di evitare l'invio di istanze a mezzo dell'ufficiale giudiziario, e di dare corso alle numerose istanze già presentate a mezzo dell'ufficiale giudiziario, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990 n. 241 e del decreto del ministero dell'interno 2 febbraio 1993 n. 284 (in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990).
(4-09324)

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nella Città di Crotone operano, da molti anni, tre istituti di vigilanza privata: Petrone srl, Cooperativa Vigilanza Forze di Polizia in congedo srl ed il Corpo dei Vigili Notturni; tutti con personale autoctono e locale centrale operativa;
gli istituti Petrone srl e Cooperativa Vigilanza Forze di Polizia in congedo srl, nel 2001, hanno richiesto alla locale Prefettura l'ampliamento di organico, in previsione di eventuali nuove occasioni occupazionali, senza ottenerne il consenso;
successivamente al dissenso è stata data l'autorizzazione ad esercitare l'attività di vigilanza alla Sicurtransport Spa società con uffici a Catanzaro e sede legale a Palermo, e, limitatamente ai comuni di Caccuri, Cerenzia, Castelsilano, Crotonei e Savelli, alla Vigilanza Internationalpol;
alla fine dello scorso mese di gennaio 2004 è apparsa la notizia relativa ad una inchiesta che vedrebbe indagato l'amministratore Unico della Sicurtransport con l'accusa di turbativa d'asta per l'affidamento dei servizi di vigilanza all'Enav -:
se non ritenga necessario ed urgente attivarsi affinché sia revocata l'autorizzazione ottenuta a Crotone, alla Sicurtranport Spa, e alla Vigilanza Internationalpol, considerato che tali istituti di vigilanza, il primo con sede ad Isola Capo Rizzuto ed il secondo a Crotone, non risultano abbiano in loco la centrale operativa, necessaria, secondo le normative vigenti, per ottenere l'autorizzazione a svolgere regolare attività di vigilanza.
(4-09329)

CENNAMO e MARONE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
risultano in numero di 1.007 i candidati che hanno superato tutte le prove concorsuali (compilazione di un questionario contenente domande a risposta multipla, prova scritta ed un colloquio su materie giuridiche nonché selezioni psico-fisiche


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ed attitudinali) del concorso pubblico per esami, indetto con decreto del Ministro dell'interno 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «concorsi ed esami» n. 3 dell'11 gennaio 2000, per il conferimento di 640 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato, per la partecipazione al quale erano state presentate ben 217.693 domande;
il ruolo degli Ispettori di Polizia di Stato è stato istituito con la legge n. 121 del 1981;
nei precedenti 5 concorsi banditi dal Ministero dell'interno è stato consentito lo scorrimento della graduatoria sino all'assunzione di tutti gli idonei;
il concorso in argomento è stato bandito circa otto anni dopo quello immediatamente precedente ed è anche per questo che il ruolo di Ispettore della Polizia di Stato soffre oggi della maggiore carenza di organico, valutata in circa quattromila unità;
il ruolo di Ispettore di Pubblica Sicurezza riveste una funzione cruciale nell'organizzazione della Polizia di Stato, essendo demandato ad esso la diretta responsabilità del coordinamento di una o più unità operative;
attualmente sono circa trecento gli idonei che aspirano a frequentare il corso di formazione e circa un terzo di essi sono appartenenti, con altre qualifiche alla stessa Polizia di Stato;
il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, (Legge Finanziaria 2004) dispone che «nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica;
se non ritenga di avviare alla frequenza del corso di formazione i restanti circa trecento partecipanti risultati idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo di Vice Ispettore della Pubblica Sicurezza.
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