...
unilaterale da parte dell'Ue avrebbe un costo enorme per l'Italia con benefici ambientali complessivi dubbi;
Lng, società che controlla il 100 per cento del progetto del terminale di rigassificazione nel Nord Adriatico;
Governo su tale tema, che l'interrogante ha già presentato a riguardo un atto di sindacato ispettivo (n. 4-00561) in data 3 agosto 2001, per il quale non è mai pervenuta risposta -:
previsione effettuata dal consulente di parte...» e che l'esatta determinazione in via amministrativa dei costi per il recupero ambientale del sito «...risulta strettamente correlato alle soluzioni elaborate ed approvate nella sede propria del procedimento dettato dal decreto ministeriale 471/99»;
hanno aderito all'Accordo per la chimica di Venezia-Porto Marghera ai fini di provvedere alla bonifica dei siti inquinati, ed anche sotto questo profilo l'accordo transattivo limita ulteriormente gli obblighi assunti anche convenzionalmente dalla Società medesima;
i costi, non solo economici, dell'operazione; tralasciando cioè l'analisi dei rischi e dei conseguenti costi sociali, in termini di salute pubblica e di impatto ambientale;
il 2 marzo 2004 il Ministro dell'ambiente, Altero Matteoli, ha presentato a Bruxelles, alla riunione del Consiglio Ue, degli emendamenti al testo da presentare al prossimo Vertice europeo dei capi di Stato e di Governo del 25 e 26 marzo, nei quali si sottolineava la necessità di completare il processo di ratifica del protocollo di Kyoto prima di imporre all'industria europea le costose misure di riduzione delle emissioni, e si prospettava la possibilità di applicare in modo più flessibile le regole relative al «commercio delle emissioni» tra i diversi paesi, permettendone lo svolgimento «in parallelo» con lo schema previsto dall'Ue, che è direttamente legato al Protocollo di Kyoto;
secondo il Ministro se Kyoto non entrerà in vigore, per la mancata ratifica della Russia, non sarà possibile ridurre le emissioni con lo stesso rigore e l'applicazione
la posizione del Ministro riflette le «grandi preoccupazioni», sulla ratifica e l'entrata in vigore di Kyoto, espresse dall'Unice (la confederazione degli industriali europei) in una lettera inviata alla presidenza del Consiglio Ambiente, con la quale si faceva appello alla Commissione affinché provvedesse a «lanciare immediatamente una revisione delle attuali politiche sul cambiamento climatico per il periodo 2008-2012», che è il primo periodo di attuazione degli obiettivi di Kyoto sulla riduzione delle emissioni a effetto serra;
secondo le dichiarazioni del Ministro Matteoli, le richieste italiane sono state appoggiate dalla Spagna e dalla Finlandia, e alla fine sono state prese in considerazione nel testo finale di compromesso approvato dal Consiglio ambiente con l'introduzione di un emendamento in cui si menzionano il rapporto costi-benefici nell'attuazione delle decisioni europee sul cambiamento climatico e la necessità di raggiungere gli obiettivi dell'agenda di Lisbona (rendere l'economia dell'Ue la più competitiva del mondo) e, su richiesta italiana, è stata sottolineata l'importanza attribuita dall'Ue al processo di ratifica del Protocollo di Kyoto;
il commissario all'ambiente, Margot Wallstrom, ha negato che nella discussione tra i ministri si sia parlato della possibilità di pensare a delle strategie alternative nel caso che la Russia non ratifichi il Protocollo (non c'è menzione di questo nel testo finale), mentre con il recepimento dell'emendamento italiano si intende soltanto trovare ulteriori vie per «implementare» le decisioni dell'Ue con attenzione all'efficienza dei costi, nel campo dei cambiamenti climatici, ribadendo inoltre che l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto rappresenta una priorità per i 15, e non solo, dal momento che anche Cina, India e Brasile stanno facendo molti progressi;
anche la presidenza irlandese ha affermato di voler proseguire nella strategia intrapresa finora per l'adozione del trattato internazionale in materia di cambiamenti climatici e di voler continuare a battersi per la sua attuazione;
la nona Conferenza sul clima (Cop9) svoltasi recentemente a Milano ha verificato che sono ad oggi mancate sia le firme di ratifica necessarie sia gli obiettivi attinenti al Protocollo di Kyoto steso nel 1992 e ratificato nel 1997 che si poneva lo scopo di ridurre le emissioni di gas-serra del 5,2 per cento entro il 2008-2012 rispetto a quelle prodotte nel 1990 dall'insieme dei paesi industrializzati;
le emissioni totali del 2001 rispetto al 1990 sono aumentate del 7,5 per cento e le nazioni maggiormente responsabili sono state Usa (+13 per cento), Canada (+18,5 per cento), Australia (+18,2 per cento) ed alcuni paesi europei come Spagna (+33 per cento), Austria (+10 per cento) e Grecia (+26 per cento);
significative riduzioni delle emissioni sono state ottenute soltanto da Germania (-17 per cento), Gran Bretagna (-12 per cento), Svezia, Francia e da Russia ed altri paesi dell'ex Europa dell'est (per questo ultimo gruppo la riduzione è stata la naturale causa della crisi industriale avuta nell'ultimo decennio conseguente al crollo della pianificazione comunista);
l'Italia, il cui obiettivo era una riduzione del 6,5 per cento entro il 2012, ha invece aumentato le emissioni del 7,3 per cento (da 521 milioni di tonnellate del 1990 a 546 milioni di tonnellate attuali invece di 487 milioni di tonnellate previste per il 2010);
anche il mondo produttivo ha tutto l'interesse a poter consumare di meno, in quanto l'energia è un costo che incide in maniera significativa sui bilanci delle aziende, occorre quindi che il piano energetico anche a livello regionale diventi lo strumento con il quale proporre azioni volte a promuovere realmente il risparmio energetico, a partire dalla ricerca, e valorizzare e potenziare le fonti alternative -:
se il Ministro non ritenga di dover dare piena garanzia affinché anche l'Italia rispetti pienamente gli impegni sulla corretta applicazione del protocollo di Kyoto a cominciare da politiche nazionali, energetiche e industriali mirate ad una reale riduzione delle emissioni.
(2-01103) «Cima, Bulgarelli, Lion, Cento, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato».
in Campania si sta riproponendo, come era facilmente prevedibile, l'emergenza rifiuti a causa della fallimentare gestione del Commissario Antonio Bassolino, dimessosi in questi giorni al fine evidente di cercare di evitare le conseguenti ricadute politiche negative;
le responsabilità del Commissario Bassolino sono evidenti in quanto egli è stato:
1) incapace di far decollare la raccolta differenziata, soprattutto nelle grandi città;
2) inetto nella costruzione di modelli del ciclo di rifiuti;
3) incerto nella realizzazione dell'impiantistica, mal localizzata e mal distribuita senza nessuna logica di consenso sociale;
sono state in particolare riaperte diverse discariche di rifiuti indifferenziati nelle province della regione, peraltro già sature, e quindi non in grado di smaltire altri rifiuti;
la popolazione dei comuni dove sono localizzate le discariche riaperte, ha attuato forme di protesta civile in quanto tale situazione rappresenta un evidente passo indietro rispetto al processo di separazione e di compattamento dei rifiuti, che è stato da tempo avviato ma che non può funzionare pienamente fino a quando non saranno realizzati i termo-valorizzatori previsti nel territorio regionale -:
se non ritenga assolutamente indispensabile, in primo luogo accelerare la realizzazione e l'entrata in funzione dei termo-valorizzatori previsti, senza i quali il sistema di smaltimento dei rifiuti è destinato inevitabilmente ad incepparsi, e, in secondo luogo, se non si ritenga opportuno, per ragioni di evidente equità, chiedere che in attesa del completamento dei predetti impianti, i singoli sindaci vengano invitati a procedere, nei limiti del possibile, allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti prodotti in ogni comune, nel territorio stesso, allo scopo di ripartire equamente fra tutta la popolazione della Campania il disagio grave derivante dalle inadempienze del Commissario straordinario Bassolino, ai fini del completamento organico del sistema complessivo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della regione Campania.
(2-01112) «Antonio Barbieri, Ciro Alfano, Azzolini, Brusco, Casero, Cicala, Gianfranco Conte, D'Alia, Dell'Anna, Di Giandomenico, Giuseppe Drago, Germanà, Iannuccilli, Anna Maria Leone, Liotta, Lisi, Lupi, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Naro, Nicotra, Orsini, Sardelli, Taglialatela, Cirielli, D'Agrò, Geraci, Licastro Scardino, Maione, Zanetta, Cola, Romele, Scherini, Di Teodoro».
Edison, ExxonMobil e Qatar Petroleum hanno firmato, nel novembre 2003, a Doha, in Qatar, gli accordi che sanciscono l'acquisizione da parte delle due società estere di una quota maggioritaria di Edison
l'attività di sviluppo del progetto è in fase avanzata ed è prevista per marzo 2004 l'assegnazione del contratto Epc (ingegneria, fornitura materiali e costruzione);
il terminale, che verrà realizzato in mare al largo di Porto Levante, alle foci del Po, dovrebbe entrare in attività a metà del 2007;
questo impianto di stoccaggio e rigassificazione per 250.000 metri cubi di gas provenienti dalla Nigeria dovrebbe essere costruito a circa 17 chilometri dalla costa su una piattaforma marina di 356 metri per 56 e il metano liquido dovrà essere mantenuto ad una temperatura costante di 162 gradi sotto zero, con il rischio che, se questo non accadesse, il metano passerebbe allo stato gassoso, aumentando di 600 volte il proprio volume;
l'operazione di rigassificazione sarà attuata sulla stessa piattaforma marina, utilizzando l'acqua di mare come scambiatore di calore, con l'effetto di modificare sensibilmente la temperatura dell'acqua di mare circostante;
tale impianto fu rifiutato da Manfredonia e Fano e respinto a Monfalcone, dopo un referendum e due anni di lotta da parte della popolazione locale;
al contrario, le proteste delle popolazioni locali e delle associazioni di categoria dell'area attualmente interessata non sono state prese minimamente in considerazione;
l'opposizione alla localizzazione in questa area dell'impianto si basa su numerose considerazioni, che appaiono inconfutabili:
a) i rischi notevoli per le popolazioni e il territorio circostante, visto che numerose sono le ipotesi di incidente (che nessuno si sente di escludere), tra cui il flasch-fire, ovvero il rilascio di gnl, che non vaporizzando immediatamente genererebbe una nube che potrebbe incendiarsi immediatamente, o, ipotesi ancora più preoccupante, la possibilità di un'esplosione dell'impianto, con le terribile conseguenze connesse (come purtroppo si è verificato nel mese di gennaio 2004 in Algeria, con un bilancio di 24 morti e 74 feriti);
b) il rifornimento di metano liquido verrà assicurato da enormi navi gasiere con 135 mila metri cubi di carico, che, in caso di incidente navale, purtroppo sempre possibile, determinerebbe un vero e proprio disastro in tutta l'area;
c) l'interdizione di una vasta area alla navigazione, con notevoli danni alla pesca, alla coltivazione di mitili e al turismo, che sono fonti primarie da un punto di vista economico dell'intera zona;
d) l'impatto negativo evidente che simile opera avrebbe nei confronti del Parco del delta del Po, che, per i suoi valori ambientali, sociali ed economici, rappresenta una fondamentale risorsa non solo per il Polesine ed il Veneto, ma per l'intero territorio nazionale;
un simile impianto è in contrasto con le attuali scelte di sviluppo del territorio basate prioritariamente sul turismo, sulla pesca, sull'itticoltura e su di un'agricoltura specializzata;
non si può dimenticare, inoltre, che il piano d'area definisce il delta del Po come «sistema lagunare e litoraneo» e che in tali ambienti sono consentiti solo interventi ed opere con finalità idraulica e produttiva ittica, cosa che non ha niente a che vedere con il terminal gasifero che si vorrebbe realizzare;
il delta del Po, sia per la parte veneta che per quella emiliano-romagnola, è un'area di inestimabile pregio ambientale, da decenni sotto la tutela delle leggi per l'istituzione del parco regionale e, quindi, vincolata alla massima salvaguardia e difesa del territorio;
è da registrare, infine, a dimostrazione dello scarso interesse da parte del
se non si ritenga necessario bloccare la realizzazione del terminal gasifero al largo del litorale adriatico, per palese incompatibilità con il territorio circostante e per le dichiarate volontà della popolazione e degli enti locali interessati.
(3-03159)
dinanzi al tribunale di Venezia era stato avviato un procedimento penale a carico di Cefis + 30, relativo alla ben nota vicenda del Petrolchimico di Porto Marghera;
lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente, si era costituito parte civile nel suddetto procedimento penale;
in relazione al danno oggetto della domanda risarcitoria proposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, il difensore del responsabile civile Montedison s.p.a. manifestava la disponibilità del suo assistito ad addivenire ad un accordo transattivo;
la proposta di transazione veniva trasmessa alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'ambiente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con nota in data 4 settembre 2000, prot. n. 17506;
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia esprimeva una valutazione favorevole al perfezionamento dell'accordo in quanto la transazione avrebbe consentito di conseguire in tempi più rapidi e certi gli obiettivi di ripristino dello stato dei luoghi propri dell'azione di risarcimento del danno ambientale promossa ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349/1986;
l'offerta di transazione proposta da Montedison s.p.a. prevedeva l'assunzione diretta a carico di Montedison s.p.a. degli interventi di bonifica dei canali di recapito degli scarichi industriali ad essa un tempo riferibili e il risarcimento per equivalente dei danni ambientali derivanti dalle discariche insistenti su suoli pubblici alimentate in qualche misura da rifiuti attribuibili alla gestione Montedison s.p.a.;
la proposta di transazione limitava solo ad una parte del danno ambientale la responsabilità di Montedison s.p.a. che, pertanto, veniva ad essere esonerata da qualsiasi obbligo di bonifica e ripristino nei confronti dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349/1986, per le situazioni di contaminazione riguardanti aree private ed altre aree pubbliche diverse da quelle oggetto della proposta medesima;
con nota 6 ottobre 2000, n. 22279 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia chiedeva al Ministero dell'ambiente di voler manifestare la propria condivisione delle conclusioni della perizia del consulente tecnico di parte nominato dal Ministero medesimo, professor Sandro Nosengo, con particolare riferimento alla ingente stima economica del danno ambientale da questi valutata, a quanto risulta, solo per quanto riguarda il suolo e le discariche, escludendo il sottosuolo e le falde acquifere, nonché i fondali, i sedimenti e le acque lagunari, tra i 4.501 miliardi di vecchie lire (per la rimozione e lo smaltimento degli scarichi inquinanti nei terreni interni all'area del Petrolchimico) e i 37.510 miliardi di vecchie lire (facendo rientrare nel calcolo anche le discariche esterne);
con nota 12 ottobre 2000 GAB/2000/13032/B01 il Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente comunicava all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia che non c'erano «...allo stato elementi per disattendere o valutare diversamente la
in data 7 dicembre 2000 con nota prot. n. 16250/RIBO/DI/UD il Direttore del Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche confermava la necessità di un ulteriore approfondimento dei suddetti per poter addivenire alla conclusione dell'accordo transattivo, ed in particolare:
che la transazione avrebbe dovuto necessariamente riguardare anche le aree di proprietà privata sulle quali hanno inciso i fenomeni di inquinamento e danno ambientale;
che sarebbe stato comunque necessario acquisire prima un'adeguata conoscenza della situazione di danno oggetto dello proposto negoziale attraverso una completa ed approfondita caratterizzazione del sito secondo la disciplina dettata dal decreto ministeriale n. 471 del 1999;
che tutti gli interventi di risanamento avrebbero dovuto, in ogni caso, essere ricondotti all'interno del procedimento da avviare ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999;
che si sarebbe dovuta porre particolare attenzione al fatto che la disciplina della bonifica, che prevede una responsabilità solidale ed oggettiva a carico dei responsabili di un inquinamento, ha come obiettivo solo la riduzione delle concentrazioni di contaminazione presenti e non l'integrale ripristino dello stato dei luoghi conseguente all'accertamento di una responsabilità dolosa o colposa, e pertanto tali aspetti avrebbero dovuto essere tenuti ben presenti in sede di transazione, soprattutto con riferimento alla natura oggettiva e solidale della responsabilità per la bonifica disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ed all'eventuale danno ambientale residuante dagli interventi di bonifica;
che appariva necessario garantire la corretta attuazione dell'eventuale accordo negoziale con apposita garanzia fideiussoria a favore dello Stato o della regione;
con promemoria in data 25 maggio 2001 prot. 4171 e 5706 i Direttori Generali dei Servizi Tutela delle acque interne e Bonifiche e gestione dei rifiuti comunicavano una serie di perplessità tecniche in merito alle modalità ed agli obiettivi degli interventi proposti da Montedison s.p.a. come contenuto dell'accordo transattivo;
con nota in data 30 ottobre 2001 n. 23947 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia esprimeva «...parere favorevole, in linea di massima, all'accettazione dell'offerta transattiva in questione, tenuto conto del beneficio immediato, indipendentemente dall'alea del processo e di grande significatività tecnica ed economica - e fatta salva s'intende ogni valutazione di merito da parte di codesti Uffici (Presidenza del Consiglio e Ministro dell'ambiente) ...»;
la definizione degli oneri di bonifica e dell'ambito territoriale sul quale intervenire presupponeva la preventiva effettuazione di un piano di caratterizzazione per accertare l'effettivo livello della contaminazione e la sua estensione;
inoltre, come sottolineato dalla nota 12 ottobre 2000 GAB/2000/13032/B01 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente, avrebbero dovuto essere tenute in debito conto le conclusioni sulla ingente stima economica del danno ambientale risultanti dalla perizia del consulente tecnico di parte nominato dal Ministero medesimo, professor Sandro Nosengo;
prima della conclusione del procedimento penale risulta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'ambiente hanno stipulato una transazione con Montedison s.p.a. in relazione al danno oggetto della domanda risarcitoria proposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986;
il presidente del WWF Italia Fulco Pratesi il 9 luglio 2003 Prot. DG/333/2003 indirizzava al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio richiesta di informazione, ai sensi del decreto legislativo n. 39/1997 e della legge n. 108/2001 sull'accesso agli atti in materia di ambiente per visionare a trarre copia del contratto di transazione tra Stato italiano e Montedison spa e di tutti gli atti prodromici a tale atto, ricevendo il 21 luglio 2003 una lettera di risposta Prot. Gab/2003/7777/B01 dal Capo di Gabinetto di detto Ministero, professor Paolo Togni, che informava l'associazione che tutti gli atti richiesti si trovavano presso la Presidenza del Consiglio;
il WWF Italia dopo aver avanzato analoga richiesta di informazioni alla Presidenza del Consiglio con nota del 2 settembre 2003 Prot. n. DG395/03-SaF otteneva il 29 settembre 2003 Prot. n. 16494/6.3.11/2003/1 dal Capo di Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, copia della transazione con numerosi omissis, con lettera di accompagno Prot. 16494/6.3.11/2003/1 nella quale si precisava che «Le parti omesse nel testo trasmesso con la presente, che sono peraltro relative a profili diversi da quelli interessanti la tutela ambientale attengono a questioni che sono o sono state oggetto di procedimento penale e che risultano perciò sottratte all'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) - ovvero per minor profilo, lettera f) - del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39»;
il Direttore generale della Direzione per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvocato Maurizio Pernice, con lettera protocollata n. 615/RICO/DI/C che ha per Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 5-00359 onorevole Vianello, sottolinea che l'accordo transattivo stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Società Montedison, per la bonifica di alcune aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, «è stato seguito e stipulato direttamente dagli uffici di diretta collaborazione dell'onorevole signor Ministro, presso i quali possono essere reperiti elementi per una risposta»;
dalla lettura delle parti conosciute della transazione tra Stato e Montedison s.p.a. risulta che quest'ultima assume a suo carico l'esecuzione diretta degli interventi di bonifica di cinque canali di recapito degli scarichi industriali ad essa un tempo riferibili e il risarcimento per equivalente dei danni ambientali derivanti dalle discariche insistenti su suoli pubblici alimentate in qualche misura da rifiuti attribuibili alla gestione Montedison s.p.a. fino alla concorrenza di un impegno economico massimo di 500 miliardi di vecchie lire;
secondo l'interrogante, gli interventi concordati non sono pertanto finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 ma solo a ridurre le concentrazioni di inquinamento o a contenere le fonti inquinanti attraverso la bonifica o misure di messa in sicurezza ai sensi dell'articolo 17 4del decreto legislativo n. 22 del 1997, anzi l'accordo transattivo limita pertanto la responsabilità di Montedison s.p.a. con riferimento sia all'area oggetto degli interventi, sia alla natura degli interventi che non porteranno al ripristino dell'originario stato dei luoghi;
la responsabilità per la bonifica dei siti inquinati disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ha natura oggettiva e solidale e quindi permane anche a seguito della conclusione del procedimento penale a carico di CEFIS ed altri per carenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo e colpa) in quanto si fonda sulla sussistenza di un mero nesso di causalità tra l'inquinamento ed i comportamenti materiali che lo hanno determinato;
in ogni caso, Montedison s.p.a. risulta essere compresa tra le società che hanno comunicato l'esistenza di una situazione di contaminazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 471 del 1999 ed
la legge consente di finanziare gli interventi di bonifica fino al 50 per cento del loro costo complessivo, mentre a seguito della transazione gli oneri economici, secondo l'interrogante, a carico dello Stato potrebbero essere ben maggiori se si considerano le conclusioni del consulente di parte del Ministero, la limitazione della responsabilità di Montedison solo ad una parte dell'area inquinata, la limitazione degli oneri economici assunti da Montedison senza una preventiva valutazione ed accertamento della situazione di contaminazione e degli effettivi oneri di bonifica e la quota parte di danno ambientale che residua dagli interventi di bonifica per le ragioni dette -:
quale sia il contenuto integrale del contratto di transazione stipulato tra lo Stato e Montedison e l'attuale stato di realizzazione degli interventi da questa previsti e il capitolo di bilancio dove sono state versate le somme pattuite per la bonifica;
quali considerazioni tecnico-giuridiche hanno indotto lo Stato a procedere ad una transazione che sembra non tenere in considerazione quanto stabilito dall'articolo 18 della legge n. 349/1986;
in base a quali studi ed accertamenti tecnici sono stati ritenuti idonei le somme e gli interventi pattuiti, escludendo qualunque profilo di danno erariale con particolare e specifico riferimento al limite del 50 per cento previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 per il finanziamento degli interventi di bonifica;
quali siano gli estremi dei pareri tecnici delle competenti strutture ministeriali in base ai quali si è pervenuti alla firma dell'accordo transattivo;
quali siano gli estremi della registrazione del contratto di transazione da parte della Corte dei conti.
(4-09260)
da notizie di stampa e di agenzia del 6 e del 7 febbraio 2003 si apprende che il prossimo 11 febbraio 2003 a Vercelli, si riuniranno i responsabili dei servizi di sicurezza per organizzare con la società di proprietà dell'Enel, il trasferimento di scorie radioattive da Saluggia (Piemonte) a Brian, nelle vicinanze di Sellafield in Inghilterra;
le stesse notizie indicano in un convoglio ferroviario composto di carri merci tradizionali il mezzo di trasporto che si intenderebbe utilizzare e del quale sarebbe previsto il transito attraverso la galleria del Frejus e nel tunnel sotto la «Manica»;
tali notizie sono emerse mentre è in corso una indagine conoscitiva della VIII Commissione Ambiente di questa Camera dei deputati durante la quale le stesse non sono state comunicate da alcuno dei soggetti auditi;
in merito a tali notizie la professoressa Rita Levi Montalcini ha espresso fortissime preoccupazioni circa i grandissimi rischi ai quali si andrebbe incontro in ordine alla sicurezza e all'incolumità degli addetti alle operazioni, dei cittadini che abitano nelle zone toccate dal percorso del convoglio e dell'ambiente circostante;
lo stesso premio Nobel per la medicina, professoressa Montalcini ha, tra l'altro, dichiarato che «se tali notizie fossero confermate, ci si troverebbe di fronte ad un grave atto di irresponsabilità»;
la stessa preoccupazione si ripropone con puntale periodicità allorquando si prospettano ipotesi di smaltimento dei rifiuti radioattivi senza che si considerino
in altri paesi, europei come, ad esempio, la Germania, i trasporti delle scorie radioattive seguono un protocollo standardizzato di sicurezza che prevede, innanzitutto, l'utilizzo di mezzi speciali, percorsi protetti e scorte di sicurezza -:
se i Ministri siano al corrente di tali notizie e, ove queste fossero confermate, quali provvedimenti urgenti intendano prendere per evitare che, ancora una volta, l'agire su questa materia sia lasciata all'improvvisazione e senza una strategia complessiva che tenga conto, prima di tutto, della salvaguardia della salute degli operatori, dei cittadini e dell'ambiente.
(4-09262)