Allegato A
Seduta n. 429 del 26/2/2004


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(A.C. 4696 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti universitari italiani è un obiettivo formativo indispensabile che richiede un forte impegno economico e organizzativo degli atenei e la disponibilità di personale di lingua madre straniera con specifica professionalità nel campo dell'insegnamento di una «lingua seconda»;
l'attuale normativa italiana sui collaboratori ed esperti linguistici presso le università, introdotta dal decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, si è rivelata debole rispetto alla precedente normativa sui lettori di lingua madre straniera di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tanto che ha dato corso ad una difficile diatriba giudiziaria nazionale e internazionale che si è ora conclusa, almeno in alcuni casi pilota, con la condanna delle università da parte di vari tribunali italiani e dell'Italia da parte della Corte di giustizia della Comunità europea a favore dei collaboratori ed esperti linguistici che siano ex lettori,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente le opportune iniziative di carattere normativo e finanziario, per affrontare in modo complessivo il problema di un miglior apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti universitari italiani e per regolare il contratto di lavoro del personale universitario di lingua madre straniera che ha il compito di e la professionalità per insegnare la propria lingua madre agli studenti italiani.
9/4696/1.Martella, Grignaffini, Tocci.

La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 10, n. 2, del Concordato del 18 febbraio 1994 i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti dallo Stato italiano;
il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, che dà esecuzione allo scambio di note verbali tra l'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato riconosce tra l'altro il baccalaureato in teologia come diploma universitario e la licenza in teologia come laurea;
gli insegnanti di religione, in provincia di Bolzano, vengono formati per la stragrande maggioranza nella Repubblica d'Austria conseguendo il titolo accademico di «Magister Theologiae»
da oltre venti anni la direzione della diocesi di Bolzano-Bressanone punta al riconoscimento anche in Italia dei titolo «Magister Theologiae» come «laurea in teologia»;
in data 15 novembre 1994 l'allora Ministro italiano per l'istruzione e la ricerca scientifica ha dichiarato che non sussisterebbero ostacoli per parificare i titoli austriaci con quelli della Santa Sede;
nel 1995 sia la Segretaria di Stato dei Vaticano che il Ministero degli affari esteri italiano e il Ministero austriaco per la scienza, ricerca e l'arte, nonché la Conferenza episcopale austriaca, esprimevano parere favorevole in ordine a tale richiesta;


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il 4 giugno 1997 l'ambasciata italiana presso la Santa Sede comunicava alla Segreteria di Stato del Vaticano che tanto il Ministero degli affari esteri italiano quanto il Ministero dell'università e della ricerca scientifica italiano concordavano sul fatto che il «Magister Theologiae» austriaco venisse riconosciuto in Italia come «laurea in teologia»;
lo Stato italiano, in forza dello scambio di note italo-austriaco, ratificato con legge 10 ottobre 2000, n. 322, riconosce il titolo «Magister» conseguito presso le università austriache come laurea e tra i titoli riconosciuti figura anche il titolo di «Magister Philosophiae» conseguito nelle facoltà teologiche delle università austriache,

impegna il Governo

affinché si attivi per riconoscere, anche tramite inserimento nello scambio di note Italia-Austria sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio, il titolo «Magister Theologiae» conferito dalle università austriache come laurea in teologia.
9/4696/2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

La Camera,
premesso che:
l'insegnamento delle lingue straniere attraverso persone di madrelingua ha contribuito al processo di internazionalizzazione del sistema universitario italiano, ampliando le capacita' degli studenti rispetto ai successi nell'apprendimento, alla gestione delle fonti bibliografiche internazionali, alla possibilità di stage e soggiorni all'estero realmente proficui;
l'esperienza più che ventennale dei lettori di madrelingua straniera, ed oggi dei collaboratori ed esperti linguistici, ha messo in luce una dinamica professionale importante, per cui una parte significativa di questo personale non limita il proprio apporto a funzioni di supporto tecnico all'apprendimento, bensì contribuisce all'innalzamento complessivo dell'offerta didattica, producendo, tra l'altro, anche materiale scientifico spesso significativo per l'innovazione nelle pedagogie linguistiche;
nel complesso l'esperienza dei collaboratori linguistici ed ex-lettori di madrelingua mette in luce la necessità, da parte degli atenei italiani, di specificare in maniera organica i loro obiettivi formativi in ordine all'insegnamento delle lingue straniere, anche all'interno della riforma degli ordinamenti didattici, prevedendo un forte impegno economico e organizzativo in tal senso;
l'attuale normativa italiana sui collaboratori ed esperti linguistici presso le università, introdotta dal decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, si è rivelata debole anche rispetto alle interpretazioni sorte attorno alla precedente normativa sui lettori di lingua madre straniera di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in quanto non si sono risolti adeguatamente i nodi sviluppatisi in un complicato contenzioso giudiziario nazionale e internazionale, conclusosi con la condanna di alcune università da parte di vari tribunali italiani e dell'Italia da parte della Corte di giustizia della Comunità europea, a favore dei collaboratori ed esperti linguistici che siano ex lettori;
l'articolo 1 del decreto in esame intende dare riconoscimento economico alle istanze degli ex-lettori di alcuni atenei riconosciute in sede di giustizia europea, ma pone anche il problema di una nuova attenzione alla dinamica professionale della figura del collaboratore linguistico in tutto il nostro ordinamento, necessaria sia per non incorrere in ulteriori infrazioni a livello comunitario, sia per aderire alle necessità di sviluppo del nostro sistema universitario,

impegna il Governo

a dare attuazione all'articolo 1 del decreto in esame, incrementando il fondo


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per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in modo tale da far fronte compiutamente al trattamento economico e previdenziale, con il recupero della dinamica salariale complessiva, degli ex-lettori delle università in questione;
ad adottare urgentemente le opportune iniziative di carattere normativo e finanziario, per affrontare in modo complessivo per tutto il sistema universitario il problema di un miglior apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti universitari italiani, per dare sistemazione adeguata ai profili professionali e regolare più opportunamente il contratto di lavoro del personale universitario di lingua madre straniera che ha il compito di e le competenze riconosciute per insegnare la propria lingua madre agli studenti italiani;
ad incrementare il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per affrontare complessivamente i problemi dello sviluppo dell'insegnamento delle lingue straniere nel sistema universitario.
9/4696/3. Bimbi, Volpini, Colasio, Carra, Rosato.

La Camera,
in sede di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2,

impegna il Governo:

a condurre una tempestiva e completa verifica della situazione relativa ai collaboratori linguistici operanti presso le università italiane non richiamate all'articolo 1, comma 1, provvedendo quindi, all'esito della verifica ed in base alle sue risultanze, ad intervenire, anche in via d'urgenza, per eliminare eventuali situazioni di disparità di trattamento rispetto a quanto riconosciuto ai soggetti interessati dal provvedimento in titolo;
ad assicurare, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, alla luce di quanto emerso nel corso dell'esame in Commissione, nonché di quanto chiarito nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione presentato al Senato, l'effettivo riconoscimento di tutti i diritti connessi all'equiparazione del trattamento economico spettante ai collaboratori linguistici con quello dei ricercatori a tempo definito, così come previsto dal medesimo articolo 1, anche in riferimento ai relativi contributi previdenziali e assistenziali;
a consentire l'esercizio di funzioni docenti ai collaboratori linguistici che svolgano tali attività, nel rispetto della normativa vigente, a titolo diverso da quello relativo al rapporto principale, fermo restando che l'equiparazione del trattamento economico a quello dei ricercatori a tempo definito non comporta di per sé l'esercizio di una funzione docente;
ad assicurare che le disposizioni di cui all'articolo 2 siano applicate ai titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie di rilevanza internazionale indipendentemente dalla loro qualifica formale, purché siano effettivamente corrispondenti ai titoli di laurea e laurea specialistica rilasciati dalle università italiane.
9/4696/4.Santulli.

La Camera,
esaminato l'AC 4696 di conversione del decreto-legge n. 2 del 2004, recante «Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti»;
considerato che il nostro Paese è stato condannato, con sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 26 giugno 2001, al pagamento delle spese, non avendo riconosciuto i diritti quesiti dei soggetti sopra indicati;


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considerato che con parere motivato del 30 aprile 2003 la Commissione europea ha individuato nei ricercatori confermati universitari la categoria a cui riferirsi per un adeguato trattamento economico;
considerata l'esigenza di assicurare che altri collaboratori linguistici non si trovino nelle stesse condizioni di quelli assunti dalle sei università oggetto del decreto-legge 2/2004, comportando la possibilità, attraverso il ricorso di questi agli organi di giustizia, di vedere il nostro Paese nuovamente condannato per non avere loro riconosciuto il trattamento economico e previdenziale acquisito prima dell'entrata in vigore della legge n. 236;
considerato che è inopportuno che l'equiparazione ai ricercatori universitari a tempo definito avvenga soltanto a vantaggio dei collaboratori linguistici di talune università, introducendosi così un'ingiustificata differenziazione nell'ambito di una medesima categoria di personale docente;

impegna il Governo

a compiere un attento monitoraggio inteso a verificare che in tutte le università italiane siano stati riconosciuti i diritti quesiti in materia di trattamento economico e previdenziale ai collaboratori linguistici, al fine di evitare una sperequazione nel trattamento.
9/4696/5.Rodeghiero, Bianchi Clerici.