Allegato B
Seduta n. 424 del 16/2/2004


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ALBONETTI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 7 della legge n. 273 del 2002 prevede la cessazione dalla carica dei commissari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria e la nomina, da parte del Ministro delle attività produttive, di un commissario liquidatore che prosegue la gestione secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;
con decreti in data 10 marzo 2003, solo di recente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle attività produttive ha provveduto alle nomine, sostituendo tutti i commissari, tranne quattro. Sono stati confermati nell'incarico per esigenze di continuità gestionale: il dottor Piero Gnudi e il dottor Guidalberto Guidi, alla procedura di a.s. del gruppo Fochi; l'ingegner Andrea Carli, alla procedura Siciet: l'avvocato Carmelo Alessio, alla procedura Enterprise, mentre il dottor Giorgio Cumin, già commissario della Cariboni, è stato dirottato alle procedure Berardi e Lombardi;
l'eccezione alla regola della generalizzata sostituzione, esclude evidentemente qualsiasi possibilità di interpretazione (peraltro inaccettabile) della norma richiamata che faccia ritenere vincolante la sostituzione dei commissari cessati;
i provvedimenti di nomina non recano, d'altra parte, alcuna motivazione sulla sostituzione dei precedenti commissari, né alcuna valutazione sull'attività degli stessi espletata;
tra i commissari cessati e non riconfermati figurano professionisti affermati e largamente apprezzati anche in riferimento all'opera prestata nelle procedure. Ci si limita qui a richiamare a scopo esemplificativo: il professor Alberto Maffei Alberti, esimio fallimentarista, già componente del collegio commissariale Fochi, sostituito dal meno noto dottor Raffaele Ruggero, senza una riga di motivazione; il professor Floriano D'Alessandro, massimo esperto di diritto societario, estromesso dalla procedura Genghini nel momento in cui la stava portando a conclusione, il professor Ludovico Pazzaglia, sostituito nella procedura Auspicio nella quale aveva addirittura portato a compimento il riparto finale ai creditori pagandoli integralmente, il professor Flavio Dezzani, protagonista, con i suoi colleghi di una brillante conduzione della procedura Fornara che ha portato in breve al rilancio dell'azienda Sandretto e al salvataggio di tutte le aziende del gruppo; il professor Fabio Franchini, chiamato a Napoli nel 1997 per risolvere la annosa e sofferta vicenda della Flotta Lauro, il quale in pochi anni ha portato a termine la liquidazione ed il vertiginoso contenzioso che si era determinato, suscitando intorno alla propria opera apprezzamento e consenso unanime; l'ingegner Aurelio Gruccione, protagonista del salvataggio delle aziende siderurgiche Ferdofin; il dottor Mario Lupo, estromesso dalla procedura del gruppo ex Fabbri, nella quale ha operato


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con grande competenza, perseguendo il rilancio delle principali cartiere del gruppo e il pagamento della quasi totalità dei debiti; il dottor Vitaliano De Gennaro, decano tra i commercialisti torinesi, allontanato dalla procedura Bertrand di Biella, dopo una gestione attenta e particolarmente fruttuosa per il ceto creditorio;
quali motivazioni lo abbiano condotto - in assenza di negative valutazioni sull'opera prestata dai precedenti commissari - ad una generalizzata rottura della continuità di gestione;
quali siano stati i motivi, caso per caso, che lo hanno indotto a sostituire i commissari in carica;
quali siano stati viceversa i motivi che lo hanno indotto a confermare i commissari in carica, nei pochi casi in cui ciò è avvenuto;
nell'ambito di tali casi, con riguardo alla procedura Fochi, quale sia in particolare la sua valutazione sull'opera prestata dal professor Maffei Alberti, e perché si sia determinato a sostituirlo, pur in presenza di una valutazione (contenuta nel decreto) della necessità di assicurare continuità in tale procedura. Valutazione che - ad evidenza - avrebbe dovuto condurre alla conferma dell'intero collegio, ovvero a privilegiare la conferma della professionalità (quella del professor Maffei Alberti) più coerente alla attuale fase liquidatoria, della procedura, laddove le specifiche e notorie professionalità dei due colleghi commissari confermati (Guidi e Gnudi) erano coerenti alle esigenze ormai non più sussistenti dell'esercizio d'impresa;
perché si sia determinato in un solo caso (dottor Cumin) alla rotazione di un commissario «cessato», spostandolo da una procedura ad un altra; se si possa inferire da tale scelta che il predetto commissario sia stato l'unico ad ottenere l'apprezzamento del Ministro nell'ambito di una valutazione comparativa di tutti i commissari in carica e, in tal caso, quali siano gli elementi di valutazione utilizzati;
perché abbia proceduto in taluni casi a mantenere un unico commissario preponendolo a più procedure (vedasi, da una parte i gruppi Cogolo, Safau e Alti forni di Servola, tutti in capo alla dottoressa Marina Vienna, o i gruppi Liquigas, Centrofin, Fit Ferrotubi, Gondrand ed Hc Cosmesis, tutti in capo al dottor Saverio Signori, e in altri casi (vedi i gruppi Ira e Costanzo, già condotti da un commissario unico) a preporre più commissari ad una unica procedura -:
se non ritenga che la traumatica estromissione dei precedenti commissari rischia di provocare rallentamenti e disfunzioni nella conduzione delle procedure, in contrasto con la finalità di semplificazione gestionale e accelerazione della chiusura della gestione stralcio cui la legge sembrerebbe finalizzata;
se non ritenga che l'iniziativa adottata si risolverà in definitiva in un aumento dei costi delle procedure in danno dei creditori e quali iniziative abbia adottato per contrastare tale denegabile conseguenza della sua scelta;
se risponda al vero che:
a) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Cariboni (Lecco) e Sterzi (Varese) è consigliere comunale a Milano, della Lega Nord;
b) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Lombardi e Berardi di Brescia, è componente degli organi del coordinamento regionale di Forza Italia in Liguria e della struttura nazionale del partito;
c) il commissario delle imprese dei gruppi Pan Electric, Pianelli ed Einaudi (Novara) ha legami di parentela con un esponente del Governo;
d) un componente del collegio commissariale nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese dei gruppi Fornara e Ferdofin è stato consigliere comunale a Roma eletto nelle liste di Forza Italia;


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e) un componente del collegio commissariale nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo ex Montesi e Sipa Arena è assessore al comune di Artena, eletto nelle liste di Forza Italia;
f) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Cotorossi e Cavirivest è componente del collegio nazionale dei probiviri di Forza Italia, nonché coordinatore giuridico della direzione nazionale del medesimo partito e candidato nelle liste di Forza Italia alle ultime elezioni politiche;
g) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Cotorossi e Cavirivest è stato candidato al consiglio comunale di Alatri per Forza Italia;
h) il commissario nelle procedure Siog, Italconsult, Itavia e Voxson è il presidente della consulta nazionale Italia per il Lavoro;
i) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Case di cura riunite di Bari e Flotta Lauro, è stato eletto nel 1998 al consiglio comunale di Massa nelle liste di Forza Italia;
l) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Nuova Cartiera di Arbatax e della Keller è componente dell'assemblea nazionale di Alleanza Nazionale;
m) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Costanzo di Catania ha legami di parentela con un esponente nazionale di Alleanza Nazionale;
n) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Costanzo di Catania è fratello di un esponente nazionale di Forza Italia;
o) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Ira di Catania, collabora attualmente con il Ministro delle attività produttive occupandosi delle vertenze sindacali ed è stato di recente designato a far parte anche del consiglio di amministrazione Finmeccanica;
p) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Ira di Catania ha ricoperto nella passata legislatura la carica di assessore regionale in Abruzzo, per Forza Italia;
q) infine un altro componente risulta iscritto a Forza Italia, a Trieste;
in caso affermativo se non ritenga inopportuno e censurabile la politicizzazione delle nomine in incarichi o contenuto eminentemente professionale;
se non ritenga opportuno trasmettere alla Camera i curricula di tutti i commissari nominati.
(4-06578)

Risposta. - Come è noto, la normativa di cui alla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta Legge Prodi) è stata abrogata dall'articolo 109 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 anche se mantenuta in vigore, per le procedure in corso all'entrata in vigore del decreto, dall'articolo 106 del medesimo provvedimento.
L'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha dettato nuovi interventi per le procedure di Amministrazione Straordinaria disciplinate dalla legge 95/79, attuando una sorta di immediata ed incondizionata conversione autoritativa delle procedure insorte in dipendenza della citata legge in una gestione liquidatoria.
La nuova normativa, infatti, ha disposto che i commissari straordinari nominati nelle procedure attivate con la legge 95 del 1979 abbiano a cessare dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge e che nei dieci giorni successivi il Ministro delle attività produttive nomini, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa.
In ossequio a tale disposizione legislativa, si è provveduto alla nomina dei commissari


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liquidatori tenendo conto di specifici requisiti di professionalità e di onorabilità.
I criteri di professionalità di cui si è tenuto conto sono i seguenti:
a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale;
b) persone in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche ovvero del diploma di ragioniere e periti commerciali, che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'esercizio di:
funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente;
funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell'impresa insolvente è che comportano la gestione di rilevanti risorse economiche-finanziarie;
funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure che hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; dell'articolo 2 del decreto legge 3 gennaio 1979, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e degli articoli 19 e 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente.

Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità, è stato escluso dalla nomina:
l'interdetto e l'inabilitato;
chi è stato dichiarato fallito e chi è stato dichiarato insolvente ai sensi delle disposizioni che regolano la procedura di amministrazione straordinaria;
chi è sottoposto a procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, fin quando la procedura è in corso;
chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
chi è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel titolo VI del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque altro delitto non colposa;
4. a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5. colui al quale è stata applicata su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dalla lettera
e), numeri 1, 2 e 3 di tale articolo, salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato a norma dell'articolo 445, comma 2 del codice di procedura penale.

Sono, inoltre, stati esclusi dalla nomina a commissario liquidatore:
coloro che hanno esercitato funzioni di amministratore, direzione o controllo


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dell'impresa insolvente ovvero coloro che si siano in qualsiasi modo ingeriti nella medesima;
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente;
coloro che, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, hanno prestato a qualunque titolo la propria attività professionale a favore dell'impresa insolvente.

Pur nei tempi brevi prescritti dalla nuova normativa, è apparso prioritario fissare regole certe e trasparenti, predeterminate rispetto alle singole scelte da operare, al fine di garantire la professionalità dei soggetti chiamati a gestire le procedure prescritte dalla stessa normativa.
Si è considerato, altresì, che dette procedure avevano una diversa finalizzazione rispetto alle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dalla legge n. 95 del 1979. Non si è ritenuto dunque che - indipendentemente ed in assenza di negative valutazioni sull'opera prestata dai precedenti commissari - sussistessero in ogni caso esigenze di continuità da assicurare nelle nuove gestioni.
Nel quadro delle regole e dei principi soprarichiamati, l'individuazione dei soggetti ritenuti più idonei per lo svolgimento dei compiti previsti è stata, quindi, effettuata esercitando il potere discrezionale che legittimamente spetta a chi, investito di pubbliche funzioni, deve proprio operare dette scelte.
Il Ministro delle attività produttive: Antonio Marzano.

BATTAGLIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
Il 7 agosto 1990 fu commesso in Roma un gravissimo delitto che per molti anni e tuttora ha suscitato la commozione e l'interesse dei media, l'uccisione di Simonetta Cesaroni, con ventinove coltellate, in un palazzo nei pressi di Piazza Mazzini, mentre svolgeva il proprio lavoro di inserimento di dati contabili nel computer dell'associazione alberghi per la gioventù;
la famiglia Cesaroni ha sempre riposto massima fiducia nei magistrati che svolgevano le indagini per ricercare l'assassino, che però ancora non è stato individuato;
avendo seguito lo sviluppo delle indagini, e conoscendo gli atti del processo, la famiglia aveva avuto il dubbio che fossero stati commessi errori o delle negligenze da parte degli investigatori ed aveva, quindi, presentato un esposto al ministro della giustizia perché venisse disposta un'ispezione amministrativa;
dopo più di un anno dalla presentazione dell'esposto il ministero aveva comunicato e concesso di prendere in visione l'esito ed il contento della suddetta ispezione consistita nelle dichiarazioni rese dai due magistrati sostituti procuratori della Repubblica -:
se sia a conoscenza della denuncia e dell'attività svolta dagli ispettori incaricati;
se ritenga che tale attività sia stata conforme al contenuto dell'esposto e se esso possa ritenersi esaustivo rispetto alla richiesta della famiglia Cesaroni.
(4-05513)

Risposta. - Dalla disamina degli atti in possesso del Ministero, risulta che l'esposto cui l'interrogante fa riferimento sia quello redatto dal Signor Claudio Cesaroni, padre di Simonetta, datato 16 settembre 2000, esposto pervenuto il 18 settembre 2000 ed assegnato con «preghiera di valutazioni», all'Ispettorato generale, assegnatario, altresì, dell'esposto integrativo inviato dal signor Cesaroni a fine gennaio 2001 (pervenuto il 1o febbraio 2001).
Con il primo degli esposti di cui sopra, questi - sul più che generico presupposto della «mancanza di ogni volontà da parte della magistratura e della polizia di trovare l'assassino» - instava affinché fosse ordinata una «ispezione amministrativa sugli


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atti del processo» al triplice scopo: 1) di verificare se gli organi inquirenti avessero svolto tutte le attività necessarie onde «impedire la distruzione delle tracce di sangue ritrovate nell'appartamento»; 2) di chiarire perché non fossero stati «fatti esami del DNA su alcune persone, nonostante fossero stati richiesti» dal padre della vittima; 3) di approfondire le ragioni che avevano indotto il G.I.P. di Roma - al quale il pubblico ministero all'epoca procedente, il dottor Pietro Catalani, aveva richiesto, in data 20 maggio 1993, il rinvio a giudizio di Federico Valle, essendo risultato da una consulenza tecnica del Pubblico Ministero che il «sangue rinvenuto in traccia sulla maniglia, se commisto con quello di Simonetta Cesaroni, dava perfettamente il DNA del sangue» del Valle medesimo - a non autorizzare né i pur richiesti (dal P.M.) accertamenti in merito alla commistione del sangue del detto Valle con quello della vittima, né gli ulteriori approfondimenti istologici sul braccio del medesimo (che presentava un possibile esito cicatrizzale).
Più in generale, infine, l'esponente censurava l'assenza di impulso che aveva a suo avviso contraddistinto l'operato degli investigatori, i quali, sovente avevano atteso le indicazioni «operative» di esso esponente o del suo difensore onde assumere questa o quella iniziativa.
Con l'esposto «integrativo» pervenuto il 1o febbraio 2001, sopra menzionato, il sig. Cesaroni enumerava una serie di ulteriori «circostanze o questioni irrisolte» che, a suo avviso, erano state trascurate, o, comunque «non approfondite», dalla magistratura romana, instando affinché anch'esse fossero valutate in questa sede amministrativa (anche al fine di verificare se i suddetti organi inquirenti fossero incorsi in «comportamenti omissivi o devianti»).
L'Ispettorato generale, del cui operato l'interrogante si duole, provvedeva ad acquisire le relazioni informative a firma dei magistrati che, in sede investigativa, si erano occupati della tragica vicenda; il dottor Pietro Catalani, che l'aveva avuta in carico sino al 1995, ed il dottor Settembrino Nebbioso, titolare del «nuovo» procedimento penale (n. 3772/95) che era stato instaurato, all'esito del primo, al fine di addivenire all'individuazione di «nuovi o diversi elementi rispetto a quelli già acquisiti nell'ambito del procedimento di cui era stato titolare il dottor Catalani».
Orbene, posto che l'interrogante mostra di dolersi della congruità dei sopra indicati accertamenti ispettivi, ritenuti evidentemente non «esaustivi rispetto alle richieste della famiglia», si tratta di stabilire se, per l'appunto, le suindicate informative, a firme dei dottori Catalani e Nebbioso - l'acquisizione delle quali aveva, per così dire, esaurito l'attività istruttoria espletata dall'Ispettorato Generale - potevano considerarsi esaurienti rispetto ai temi prospettati dal signor Cesaroni con gli esposti più sopra menzionati.
Egli, secondo quanto chiarito, aveva chiesto di verificare una serie di circostanze - relative in sintesi: al compimento di tutte le attività necessarie onde impedire la distruzione delle tracce di sangue ritrovate nell'appartamento; all'espletamento solo su alcune persone degli esami del DNA; nonché alle ragioni che avevano indotto il G.I.P. di Roma a non autorizzare i pur richiesti accertamenti - che, in realtà, trovavano (e trovano) ampia risposta nel testo delle relazioni approntate dai magistrati investiti della vicenda.
In particolare, dalla disamina dell'informativa a firma del dott. Catalani, si evincono agevolmente i motivi posti a base del mancato espletamento degli esami del DNA a tutti i sospettati (motivi consistiti, per l'appunto, nella «esiguità» delle tracce ematiche rinvenute); quanto alle ragioni che avevano indotto il G.I.P. a rigettare le richieste di approfondimento investigativo svolte dal pubblico ministero procedente, ed a prosciogliere il Valle, sembra sufficiente osservare che, dalla disamina della medesima informativa, si desume che le determinazioni del detto organo giudicante erano state ampiamente sindacate - nei successivi gradi di giudizio - nella naturale sede giurisdizionale, ed infine confermate dalla Corte Suprema di Cassazione.
Quanto alle ulteriori «richieste», quale quella di cui al primo esposto di conoscere i motivi per cui non era stato fatto tutto


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quanto necessario onde «impedire la distruzione delle tracce di sangue ritrovate nell'appartamento», nonché quelle, numerose, di cui al secondo esposto, esse afferiscono integralmente al merito dell'attività giurisdizionale espletata presso gli Uffici Giudiziari romani, attività di regola insindacabile in sede amministrativa; talché non può non condividersi quanto, illo tempore, dedotto dall'organo ispettivo - nel testo della nota con cui, in data 29 novembre 2000, aveva proposto l'archiviazione della pratica, ritenendo, per l'appunto, che essa non abbisognasse di ulteriore approfondimento istruttorio - circa il fatto che le pur comprensibili, sul piano umano, «censure mosse dal signor Cesaroni all'operato degli inquirenti si presentino, sostanzialmente come generiche critiche all'attività giudiziaria investigativa e non indichino comportamenti abnormi o illeciti dei vari magistrati che si sono nel tempo occupati della vicenda». Valutazione questa che, benché espressa in data antecedente alla ricezione del secondo esposto inviato dal padre della vittima, appare senz'altro estensibile al contenuto di quest'ultimo.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

BENEDETTI VALENTINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
è stata fatta richiesta di installazione di un impianto di telefonia mobile UMTS in Spoleto, Via Giordano Bruno, dalla società H3G spa;
la zona di Via dei Filosofi e di Via Giordano Bruno, in cui dovrebbe essere installata l'antenna per la telefonia mobile, è una delle più intensamente abitate ed è già interessata da inquinamento elettromagnetico per la presenza di una sottostazione dell'ENEL e relativo elettrodotto;
formatosi un vasto comitato di cittadini per opporsi all'installazione, nelle sedute delle conferenze di servizi attivate, l'ufficio ambiente del comune di Spoleto e la competente ASL n. 3 dell'Umbria hanno espresso dissenso rispetto alla prevista installazione;
a seguito del contrasto di pronunce tra i vari soggetti istituzionali interessati, è stata trasmessa l'istanza al Consiglio dei Ministri per la decisione finale, come previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 198/2002 -:
se non intenda, una volta approfonditi i dati oggettivi di conoscenza della situazione, accogliere le istanze inoltrate dai cittadini a tutela del bene prioritario della salute e sicurezza, emettendo una decisione negativa sulla richiesta di installazione dell'antenna di telefonia mobile in questione nell'indicata popolosa e già gravata zona di Via Giordano Bruno e Via dei Filosofi in Spoleto, e in ogni altra zona urbana e densamente popolata della storica città.
(4-06957)

Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame, si fa presente che l'istanza alla quale fa riferimento l'interrogante non risulta pervenuta al competente Dipartimento di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si comunica inoltre che la Corte costituzionale, con sentenza del 25 settembre 2003, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità del decreto legislativo n. 198 del 2002, concernente disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

BERTOLINI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la recente ordinanza ministeriale riguardante le razze canine è stata emanata per cercare di tutelare la pubblica incolumità;
tale ordinanza rischia, però, di dare luogo ad un ulteriore aggravamento di


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quel tragico fenomeno dell'abbandono di animali, che da tanto tempo si sta cercando di limitare a tutela del pubblico interesse e del benessere degli animali stessi;
in base a quali risultati istruttori o indagini statistiche siano state indicate, quali razze con «spiccate attitudini aggressive», tutte quelle di cui ai gruppi 1 e 2 della classificazione della Federazione Cinofila Internazionale -:
quali siano i casi in Italia, recenti o meno, di morsicature e/o aggressioni verificatesi da parte di cani appartenenti alle seguenti razze:
a) Schipperke;
b) Cane da pastore di Beauce (utilizzato da educatori cinofili anche nelle scuole);
c) Border Collie;
d) Cane da pastore scozzese a pelo lungo;
e) Cane da pastore scozzese;
f) Welsh Corgi Cardigan;
g) Welsh Corgi Pembroke (cane della Regina Elisabetta II);
h) Zwergpinscher;
i) Affenpinscher;
l) Zwergschnauzer;
m) Shar Pei;
n) Terranova;
o) Cane di San Bernardo;
per quali motivi, invece, siano state escluse le seguenti razze di cani, che sono o sono state utilizzate per i combattimenti clandestini di animali:
a) Stafforshire Bull Terrier;
b) Bull Terrier;
c) American Stafforshire Terrier;
d) Akita Inu;
quali dovranno essere, in dettaglio, le modalità che gli allevatori saranno tenuti ad osservare, per non violare il divieto di vendere i cani oggetto dell'ordinanza a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale, ai delinquenti abituali o per tendenza, a chiunque abbia riportato condanna anche non definitiva per articolo 727 codice penale, nonché condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o il patrimonio, punibile con reclusione superiore a 2 anni, nonché infine agli interdetti e inabilitati per infermità;
quali controlli siano previsti per gli allevatori clandestini o i cani importati illegalmente;
se non ritenga che l'ordinanza in oggetto rischi di penalizzare in realtà solo allevatori e proprietari onesti e osservanti delle leggi, lasciando completamente privi di prescrizioni specifiche di controllo gli allevamenti clandestini;
per quali motivi il divieto non valga anche per coloro che, anziché vendere, regalino i predetti cani;
se l'obbligo di museruola, guinzaglio ed assicurazione obbligatoria si applichi anche ai cani ospitati nei canili pubblici comunali;
per quali motivi non sia ritenuta idonea l'attuale polizza assicurativa del «capo famiglia», per la responsabilità civile per i danni a terzi cagionati dai cani oggetto dell'ordinanza;
se la polizza assicurativa preveda o meno condizioni agevolate per gli anziani o le persone meno abbienti possessori di cani e se non ritenga il Ministro che possa verificarsi un ulteriore tragico fenomeno di abbandono di animali, a fronte di spese maggiori spesso ingiustificate e di una campagna che sembra volta a penalizzare ingiustamente ed acriticamente i possessori di cani;
se non ritenga che questa ordinanza possa disincentivare anche le adozioni da


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canili pubblici e vanifichi gli sforzi delle Associazioni zoofile, dei volontari e delle Istituzioni che si sono prodigate negli anni in campagne volte all'adozione degli animali abbandonati;
per quale motivo l'ordinanza non ricomprenda anche i cani da caccia di grossa taglia;
per quale motivo non siano stati esentati dall'ordinanza ministeriale i cani utilizzati per la pet-therapy, pratica giustamente sostenuta e promossa dal Ministro della salute;
in base a quali criteri sia stato considerato un «pericolo pubblico» un cane del peso di appena tre chili come lo Schipperke.
(4-07383)

Risposta. - L'Ordinanza 9 settembre 2003 «tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi» ha carattere contingibile ed urgente, in quanto si è ritenuto necessario porre un freno al preoccupante fenomeno delle aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi.
L'Ordinanza prevede particolari disposizioni e divieti di immediata applicabilità per i cani
pit-bull, responsabili di numerosi episodi di grave aggressione nei confronti dell'uomo, inoltre estende il suo campo di applicazione ad alcune razze che presentano attitudini aggressive tra quelle comprese nei gruppi 1o e 2o della classificazione della Federazione cinologica internazionale.
Una delle maggiori critiche fatte all'Ordinanza ministeriale è stata quella di includere nell'elenco dei cani pericolosi anche razze che non risultano essere un oggettivo pericolo per l'uomo in quanto di indole non aggressiva, nonostante la mole, quali il San Bernardo ed il Terranova, che spesso vengono utilizzati in settori di pubblica utilità (ricerca dei dispersi sulla neve, salvataggio delle persone che rischiano di annegare), nonché cani di piccola taglia.
Non risultano, invece, inclusi nel campo di applicazione dell'Ordinanza, tra gli altri, gli esemplari di
American Staffordshire Terrier e di Staffordshire Bull Terrier.
Al fine di individuare, nell'ambito dei predetti gruppi o in altri della classificazione della Federazione citologica internazionale, le razze canine per le quali è necessario mantenere vigenti gli obblighi ed i divieti sanciti nell'Ordinanza 9 settembre 2003, è stata istituita un'apposita Commissione di esperti presso il Consiglio superiore di sanità.
In merito all'ipotetico rischio che con l'Ordinanza si possa determinare un incremento del già gravoso fenomeno dell'abbandono dei cani, si ritiene che tale rischio non sussista in quanto l'Ordinanza stessa, all'articolo 2, comma 4, prevede la possibilità di adottare idonee soluzioni di affidamento, che dovranno essere valutate caso per caso con la consulenza degli organi veterinari territorialmente competenti.
La corretta applicazione della nuova disposizione normativa richiede, ovviamente, dei tempi tecnici di adeguamento, durante i quali devono essere definite le modalità operative.
In particolare, le Autorità competenti dovranno fornire indicazioni circa le modalità che gli allevatori saranno tenuti ad osservare per non violare il divieto di vendita dei cani oggetto dell'Ordinanza ai delinquenti abituali o per tendenza, a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale e a chiunque abbia riportato condanne penali; a tal proposito non si esclude la possibilità di prevedere una forma di autocertificazione.
Relativamente alla polizza di assicurazione prevista all'articolo 2, comma 3 dell'Ordinanza, si precisa che la determinazione dei massimali e del periodo di durata, sono attualmente al vaglio di una specifica Commissione presso il Ministero delle attività produttive.
L'Ordinanza ministeriale potrà formare oggetto di integrazioni ed, eventualmente, di modifiche, da apportare sulla base delle determinazioni della Commissione tecnico-scientifica su menzionata, che ha - tra l'altro - il compito di verificare, con l'ausilio di rigorosi criteri scientifici, l'effettiva potenziale pericolosità delle diverse razze canine e che terrà sicuramente in debito conto la problematica connessa all'impiego


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dei cani nella pet therapy e ad altri scopi socialmente utili.
Nei confronti dell'Ordinanza 9 settembre 2003 è stato presentato ricorso al Giudice Amministrativo per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari provvisorie, da parte di associazioni per la tutela degli animali e privati cittadini.
Con Ordinanza del 13 novembre 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Sezione III
ter, ha respinto la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Si precisa, infine, che è stato predisposto uno schema di disegno di legge in materia di disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, attualmente all'esame degli organi competenti, il quale affronta in maniera più completa l'argomento in oggetto.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

BIELLI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in data 29 agosto 2001 il comando dei carabinieri del NAS di Bologna comunica al servizio veterinario di Forlì e a quello regionale di Bologna la scoperta di un laboratorio per la produzione di un prodotto denominato rabbit brain powder (RBP) presso un macello di carni cunicole - Romagnolcarni - società cooperativa a.r.l.;
la struttura di macellazione risulta essere macello di piccioni trasformata in struttura produttiva definita come laboratorio. L'intero immobile risulta affittato alla Romagnolcarni; infatti il proprietario dell'immobile, solo dopo la scoperta del laboratorio ha presentato il contratto in cui sono riservati alla sua persona i locali denominati macello piccioni, ma di fatto destinati al laboratorio;
sempre in data 29 agosto 2001 su disposizione del responsabile del servizio, due sanitari (dottori veterinari), unitamente a tecnici della prevenzione eseguono un'ispezione presso l'impianto e verificano l'esistenza del laboratorio che risulta tra l'altro in piena produzione;
all'interno del laboratorio si trovano alcune persone tra cui una che risultava occupata presso la Romagnolcarni e il laboratorio presentava tutta una serie di attrezzature funzionali al laboratorio medesimo. Un secondo sopralluogo effettuato dall'ARPA, Medicina del Lavoro, istituto zooprofilattico, ha identificato la presenza di una struttura non notificata, che si avvaleva, per le proprie attività, di un solvente - l'acetone - che è prodotto il cui uso è soggetto ad un insieme di restrizioni;
nell'armadio frigorifero, inoltre, era presente un quantitativo di prodotto finito (RBP) - a detta del proprietario - per un peso di oltre 7 kg. Nelle pertinenze del macello veniva inoltre riscontrata la presenza di oltre 500 litri di acetone e le indagini in seguito condotte hanno evidenziato, attraverso fatture che fino alla data del rilievo sono stati acquistati 3.000 kg di tale sostanza;
è stato notificato il sequestro convalidato dal sindaco di Forlimpopoli (provincia di Forlì), in quanto la struttura insiste sul territorio di questo comune;
successivamente è stato inviato all'Istituto superiore di sanità un campione del prodotto trovato nell'armadio frigorifero del laboratorio, in quanto la natura della sostanza era sconosciuta (essendo il laboratorio abusivo non poteva che essere così). Si è resa necessaria, pertanto, un'indagine analitica per accertare di cosa effettivamente si trattasse;
la questione ha avuto successivamente ulteriori sviluppi. A seguito del ricorso presentato dal titolare della struttura al TAR di Bologna si sospendeva il sequestro precedentemente effettuato del laboratorio e del materiale ivi contenuto e si dava la possibilità al titolare di rientrare in possesso del materiale e di rimettere in funzione il laboratorio;


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ciò che appare sorprendente in tutta la vicenda è che:
a) il prodotto RBP (Polvere acetonica di cervello di coniglio da destinarsi all'industria farmaceutica) dalla consultazione del registro presente nello stabilimento, attraverso ricevute relative a solventi utilizzati per la sua preparazione, che hanno data ottobre 1997, dimostrerebbe che fin dal 1997 era in produzione sempre senza alcuna autorizzazione. L'attività esercitata nel laboratorio è riconducibile a quello che nella visura camerale è citata come «lavorazione cervelli di coniglio per uso non alimentare» e tale attività richiede il riconoscimento del Ministero della sanità ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e il nullaosta del sindaco del comune di residenza dell'impianto. Entrambe le condizioni sono, nel nostro caso assenti;
b) viene utilizzato acetone per la produzione di RBP, ma l'acetone è prodotto soggetto a precise precauzioni e delimitazioni. Una concentrazione troppo alta di acetone può contaminare le carni macellate. Nel periodo in cui si è preparato il prodotto, che risulta poi essere stato venduto a diverse case farmaceutiche, legate alle grandi multinazionali del settore, non esiste documentazione che attesti qualsivoglia controllo che sia stato effettuato. Il laboratorio e il macello risultano tra loro collegati e con personale impiegato in entrambe le strutture;
c) il materiale inviato all'Istituto superiore di sanità, non risulta essere stato pienamente verificato in quanto la risposta avuta in data 3 maggio 2002 attesta «si è proceduto ad effettuare alcuni esami microbiologici che hanno dimostrato l'assenza di relativi contaminati potenzialmente patogeni. In merito alla composizione chimica non è stato possibile fare degli esami specifici in mancanza di materiali di riferimento. Si ritiene tuttavia che trattasi di materiale estratto dal cervello di coniglio che dovrebbe essere utilizzato da aziende specializzate per la produzione di "Kits» diagnostici. Nel caso esistessero altre forme di impiego che in qualche modo potrebbero comportare l'esposizione umana o animale sarebbe necessario analizzare i rischi prima di formulare un parere. Ben diversa è la valutazione da farsi in merito alla situazione ambientale dove avviene l'estrazione con acetone. Infatti questa attività qualora sia effettuata in un laboratorio inserito strutturalmente nel contesto di un macello e non venissero prese le opportune misure di salvaguardia potrebbe comportare oltre ai rischi legati alla salute dei lavoratori, anche l'esposizione alle sostanze chimiche utilizzate per l'estrazione degli alimenti di origine animale prodotti in quel contesto»;
d) il TAR ha condannato la ASL e il responsabile del servizio a risarcire al titolare della struttura il risarcimento delle spese legali sostenute;
e) è stata avviata nei riguardi del responsabile del servizio veterinario dell'ASL e dei sanitari che hanno effettuato il primo sopralluogo anche l'azione penale;
ad avviso dell'interrogante sarebbe stato opportuno che il servizio veterinario della ASL si fosse attenuto ad un comportamento improntato ad elementi di precauzione -:
quale valutazione dia il Ministro interrogato della circostanza che, alla luce delle tecniche di laboratorio che oggi sono sempre più sofisticate, l'Istituto superiore di sanità abbia dichiarato che «in merito alla composizione chimica non è stato possibile fare degli esami specifici in mancanza di materiale di riferimento», e non abbia invece formulato una risposta che certificasse la composizione esatta del materiale inviato.
(4-04086)

Risposta. - L'Istituto superiore di sanità, ha comunicato che sui campioni di materiale prelevati dalla ASL di Forlì - alcuni dei quali restano tuttora nella sua disponibilità per eventuali ulteriori controlli - aveva il compito di accertare la sussistenza di rischi sanitari connessi all'impiego del prodotto, dichiarato all'origine «polvere acetonica di cervello di coniglio».


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Le successive analisi microbiologiche, dirette ad individuare la presenza di agenti patogeni, hanno dato esito negativo.
In merito alle analisi per l'identificazione chimica del prodotto - trattandosi di un materiale estremamente eterogeneo che, sulla base delle informazioni disponibili costituisce la materia prima per la produzione di
kits diagnostici - l'Istituto ha inoltre precisato che sarebbe stato necessario disporre di uno specifico standard di riferimento in grado di consentire l'individuazione dei componenti «traccia» idonei a caratterizzare il prodotto stesso.
In assenza dell'indicazione di quali frazioni dell'estratto fossero importanti per la preparazione dei reagenti, non si è potuto procedere ad un esame «mirato» alla identificazione di componenti proteiche individuali e, quindi, alla precisa caratterizzazione del prodotto.
L'Istituto è, comunque, a disposizione per effettuare anche le analisi biochimiche che dovessero essere richieste, ferma restando la necessità di disporre del materiale di riferimento.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

BIONDI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
nell'inchiesta giornalistica del quotidiano Il Secolo XIX di Genova in cui vengono ampiamente evidenziati e documentati l'assistenza e il favoreggiamento in favore di criminali nazisti, avvenuti negli anni 1947 e 1950 a Genova, con la copertura della DAIE (Direzione Argentina Immigrazione Europea) che aveva sede nel quartiere di Albaro di Genova (Villa Bombrini), attività che consentì l'arrivo e la partenza a Genova e da Genova dei criminali nazisti Mengele, Priebke, Barbie e Eichman -:
come tale attività favoreggiatrice poté essere posta in essere senza interventi appropriati da parte del Governo dell'epoca;
se di tale attività ebbero conoscenza i servizi di sicurezza e altre autorità dello Stato;
se, anche in epoca successiva allo svolgimento di tale attività favoreggiatrice, ebbe a verificarsi un'appropriata indagine e, in caso positivo, quale ne sia stato l'esito;
se esiste traccia documentale degli interventi compiuti, delle denunzie eventualmente pervenute al fine di rispondere alle esigenze di accertamento delle responsabilità e, comunque, chiarire le modalità di accadimento dei fatti in ordine a quanto ampiamente riferito dai servizi del Secolo XIX;
se, ai fini dell'accertamento della verità, il Governo intenda consentire la consultazione degli atti presenti negli archivi dello Stato;
se non intenda effettuare un attento esame di ciò che è ampiamente esposto nel «reportage» del quotidiano di Buenos Aires «Pagina 12» che ha per primo rivelato i contenuti dei dossiers relativi a questa torbida vicenda, reportage ampiamente riportato dal quotidiano Il Secolo XIX del 31 luglio 2003 a pagina 5, al fine di adottare ogni iniziativa utile di propria competenza.
(4-07241)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, il CESIS (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza) ha rappresentato che presso il SISDE (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica) non risultano, agli atti, evidenze riferibili alla DAIE (Direzione argentina immigrazione europea) ed ai nominativi di Barbie ed Eichman, mentre, per quel che riguarda Priebke, non sono emersi specifici riscontri sulla vicenda riportata dal quotidiano genovese.
Circa l'altro nominato citato dall'interrogante, Mengele Josef, il SISDE ha comunicato che agli atti d'archivio è emersa una segnalazione di una fonte estera qualificata che, nel febbraio 1986, riferiva che «il noto


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criminale di guerra sarebbe stato arrestato nel maggio del 1949 dalle autorità italiane sotto il nome di Helmut Gregor, nato l'11 agosto 1911 a Termeno (Bolzano) e successivamente rilasciato senza che a suo carico fossero emersi provvedimenti giudiziari. Il predetto, sempre sotto tale nome, si sarebbe poi imbarcato per l'Argentina a bordo della nave North King che avrebbe dovuto lasciare il porto di Genova nello stesso mese di maggio».
Il SISDE ha, inoltre, specificato che gli accertamenti esperiti dalle strutture periferiche del Servizio, all'epoca della segnalazione, non hanno consentito di acquisire elementi a conferma della veridicità dell'informativa.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

BONITO, FOLENA e DI GIOIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
sul finire della scorsa settimana l'intera provincia di Foggia ha subito precipitazioni piovose di eccezionale intensità;
la pioggia ha martellato senza sosta l'indicato territorio per più giorni facendo impazzire i corsi d'acqua, allagando le campagne, interrompendo e dissestando strade e collegamenti ferroviari, cagionando danni enormi all'economia agricola, industriale, turistica e ad ogni infrastruttura -:
quali provvedimenti, ognuno per quanto di propria competenza, intendano assumere, in via di urgenza e per il medio tempore, al fine di sostenere le popolazioni colpite, l'imprenditoria danneggiata e le amministrazioni locali in insopportabile difficoltà.
(4-08405)

Risposta. - Nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 il territorio della provincia di Foggia è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici che hanno provocato numerosi smottamenti, frane, inondazioni con conseguenti gravi danni alla viabilità, alle infrastrutture, al patrimonio immobiliare ed al tessuto economico e sociale.
In particolare, la linea Bologna-Lecce è stata interessata a nord di Foggia dalle inondazioni provocate dal fiume Biferno che hanno causato lo smottamento di due tratti ferroviari fra Termoli e Campomarino, nonché da quelle provocate dal fiume Fortore che hanno determinato l'asportazione della sede stradale ferroviaria per circa 300 metri in corrispondenza della stazione di Ripalta, situata a circa 400 metri a sud dell'alveo dello stesso fiume.
In entrambe le località è stato necessario interrompere la circolazione ferroviaria, il cui ripristino è stato reso possibile tra Termoli e Campomarino dalla realizzazione di opere di presidio del corpo stradale ferroviario mediante massi ciclopici in pietra calcarea, a sostegno dei due tratti. Nella stazione di Ripalta è stata invece interamente ricostituita la massicciata sui tre binari di stazione, per circa 300 metri, perché completamente asportata dalle acque o inquinata dal fango.
A sud di Foggia invece il fenomeno non ha avuto gravità tali da obbligare alla interruzione della circolazione ferroviaria pur verificandosi l'inondazione, provocata dai torrenti Cervaro e Carapelle, delle aree adiacenti alla linea ferroviaria.
Sulla linea Foggia-Potenza, invece, poco prima dei citati eventi, si è verificata l'inondazione del bacino imbrifero del torrente Cervaro che ha provocato l'inquinamento della massicciata in più punti della tratta Cervaro-Ordona. È stato, pertanto, necessario ripristinare circa 15 metri di armamento ferroviario.
I danni subiti dall'infrastruttura ferroviaria ammontano ad Euro 1.688.800.
Anche il traffico veicolare lungo le statali ha subito numerosi disagi dovuti alla formazione di buche, allagamenti e sversamenti di materiale fangoso sul piano viabile.


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Tali circostanze hanno generato locali interruzioni, limitate all'intervallo temporale strettamente necessario a far defluire gli eccessi di acqua ed a ripulire il piano viabile.
Particolari disagi si sono verificati lungo le statali nn. 16 e 90 in corrispondenza dei torrenti Cervaro e Fortore, a causa di esondazioni dovute a straripamenti degli stessi corsi d'acqua.
Nessuna interruzione sulla viabilità statale si è mai verificata a causa della presenza di neve.
Tutto il personale di esercizio è stato impegnato in interventi atti a ripristinare la percorribilità delle strade, nonché nel servizio sgombraneve ed antighiaccio.
Danni più significativi hanno interessato altre zone della provincia di Foggia, coinvolgendo infrastrutture viarie non di competenza dell'Anas. L'importo complessivo dei lavori di ripristino della piena funzionalità delle strade, è di circa 15.000.000 di Euro.
A seguito di tali eventi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Successivamente, d'intesa con la Regione Puglia, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3280 del 19 aprile 2003, con la quale è stato nominato Commissario delegato il Presidente della Regione, al quale sono stati attribuiti poteri di deroga alla normativa vigente per poter affrontare la situazione di emergenza in maniera tempestiva ed efficace.
Per quanto riguarda i danni alle attività produttive, l'articolo 5 dell'ordinanza n. 3280 del 2003, reca disposizioni per favorire i titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittico ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché le società sportive, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore che abbiano subito gravi danni a seguito delle alluvioni.
Inoltre, per i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dall'alluvione è stata, altresì, disposta, fino al 31 dicembre 2003, la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
In relazione all'emergenza creatasi, l'importo complessivo del mutuo quindicennale concesso dalla Cassa depositi e Prestiti è pari a 14.114.696,82 Euro.
In particolare, le provvidenze deputate alla copertura degli oneri sono quelle di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3277 del 2003, con la quale è stato stabilito un limite di impegno pari a 1.068.360 euro per il 2003 e pari a 184.200 euro per il 2004.
Inoltre, il Commissario delegato ha il compito di predisporre dei cronoprogrammi, cadenzati per trimestri successivi, delle attività da porre in essere per fronteggiare la situazione emergenziale. Tali documenti vengono esaminati da un Comitato istituito presso il Dipartimento della protezione civile denominato «Comitato di rientro nell'ordinario».
A tale proposito, in data 8 agosto 2003, il Commissario delegato ha trasmesso, al predetto Comitato, il cronoprogramma con la lista dei comuni colpiti e la stima complessiva dei danni.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

BORRELLI, CRISCI, MARIOTTI, COLUCCINI, BELLINI, CHIANALE, RAVA e FRANCI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 15 e 16 giugno 2003 si sono svolti n. 2 referendum popolari le cui spese, di competenza statale, sono state quasi completamente anticipate dai Comuni (stampati, seggi elettorali, prestazioni di lavoro straordinario, eccetera);
gli importi dei rimborsi per spese elettorali spettanti a ciascun Comune, contrariamente agli anni scorsi nei quali venivano perlomeno comunicati mesi prima dello svolgimento di qualsiasi tipo di votazione di competenza statale (referendum,


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elezioni Europee e politiche), non sono stati ancora comunicati ai comuni nonostante l'approssimarsi della scadenza delle date per la rendicontazione;
l'unica notizia che riescono a fornire ai Comuni gli uffici territoriali di Governo competenti è che il Dicastero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora trasmesso i fondi richiesti al Ministero dell'interno;
i comuni, come è noto al Governo, anche a causa dei tagli che le ultime leggi finanziarie hanno determinato, sono gravati da persistenti ristrettezze finanziarie e spesso non possono anticipare le spese di competenza statale, per cui fornitori e personale dipendente (che aspetta il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario) sono costretti a sopportare ritardi inammissibili -:
quanto devono aspettare ancora i Comuni per ottenere i rimborsi dei fondi spesi per le consultazioni popolari di competenza statale e poter ottemperare ai propri impegni in special modo verso il proprio personale.
(4-07375)

Risposta. - In merito alla problematica dei rimborsi dovuti ai Comuni per spese elettorali di competenza statale, dagli stessi anticipate, si fa presente che questo Ministero, già sensibilizzato sulla questione dagli Uffici territoriali del Governo, appena avuta notizia dal Ministero dell'economia e delle finanze dell'assegnazione di un fondo complessivo di 200 milioni di euro, ha effettuato, in data 30 settembre 2003, una comunicazione degli importi spettanti a livello provinciale per il finanziamento delle spese sostenute dai Comuni per lo svolgimento dei referendum popolari del 15 e 16 giugno 2003.
Alla effettiva disponibilità, sul capitolo 1312 di questo Ministero del sopra menzionato fondo, è seguito immediatamente il provvedimento di emissione dei titoli di pagamento (in data 7 ottobre 2003) a favore dei competenti Uffici territoriali del Governo, ai quali è stato attribuito proporzionalmente l'importo complessivo di 200 milioni di euro.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

BULGARELLI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in data 25 agosto 2003 il signor Stefano Albani, di Riccione, ha subito un furto nella città di Praga; tra gli oggetti sottratti figuravano il suo passaporto e quello della consorte; dopo alcuni tentativi infruttuosi l'Albani riusciva a contattare telefonicamente l'ambasciata italiana senza però ottenere indicazioni utili, se non quella di rivolgersi alle autorità locali per espletare le pratiche relative alla denuncia: all'Albani veniva inoltre comunicato che gli uffici dell'ambasciata preposti al rilascio di un documento sostitutivo avrebbero chiuso alle ore 15.00;
il signor Albani chiedeva poi all'addetto dell'ambasciata se dovesse portare con sé copia della denuncia da lui inoltrata alle autorità locali ma non otteneva alcuna risposta, né veniva informato che occorreva portasse con sé, per il rilascio del documento sostitutivo, due foto formato tessera;
alle ore 14.00 il signor Albani, dopo aver ricevuto dalle autorità locali il verbale di furto (scritto in ceco e dunque per il nostro concittadino incomprensibile) si recava presso l'ambasciata, dove gli veniva chiesta copia del verbale (che l'Albani, di sua iniziativa, aveva portato con sé) e 2 foto formato tessera, delle quali non gli era stata fatta menzione nel corso del colloquio telefonico;
riuscito non senza difficoltà a rintracciare un fotografo, l'Albani ritornava all'ambasciata, dove gli veniva rilasciato un documento di viaggio sostitutivo del passaporto; tale documento, tuttavia, con grande sorpresa del signor Albani, si rivelava valido soltanto fino al giorno successivo, così che il nostro concittadino era


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costretto a lasciare la Repubblica ceca e interrompere il suo soggiorno;
l'Albani, in sostanza, nonostante avesse subito un furto che, di per sé, gli aveva reso problematico il viaggio, non solo non riceveva alcuna assistenza reale dal personale dell'ambasciata ma, di fatto, si vedeva destinatario di una sorta di «foglio di via» che lo costringeva ad abbandonare Praga -:
se non ritenga che il comportamento del personale dell'ambasciata sia da biasimare, non avendo ricevuto il nostro concittadino alcuna informazione utile a risolvere il suo problema;
se non ritenga che la validità del documento sostituivo rilasciato in caso di smarrimento di documenti personali di riconoscimento abbia una durata esigua, tale da renderlo, nei fatti, privo di utilità;
se non ritenga opportuno considerare la modifica della normativa che regola la concessione del documento sostituivo di viaggio, prorogandone la durata in modo che esso sia effettivamente utile per il viaggiatore che si trovasse in difficoltà a causa del furto o dello smarrimento dei documenti personali.
(4-07560)

Risposta. - L'Ambasciata d'Italia a Praga riceve ogni anno, mediamente, dalle 800 alle 900 denunce di furto e/o smarrimento di beni e documenti personali (passaporti, patenti, carte di credito, denaro, ecc.) da parte di cittadini italiani. Tali denunce sono per lo più concentrate nel corso dell'estate e, soprattutto, in coincidenza con le principali festività.
I connazionali che abbiano subito un furto per lo più si presentano personalmente in Ambasciata al fine di ottenere le indicazioni necessarie e ricevere assistenza. Ai connazionali che invece ricorrano a comunicazione telefonica, tali informazioni vengono fornite - anche nelle ore di chiusura degli uffici - dal personale addetto alla portineria o, se necessario, dal personale di turno.
Così si ritiene sia accaduto nel caso del Signor Albani che, come viene riportato nel testo dell'interrogazione, sarebbe stato invitato a recarsi al primo posto di Polizia, per sporgere denuncia per il furto subìto e, successivamente, a recarsi in Ambasciata per completare le procedure previste. È da ritenere che il Signor Albani non abbia specificato all'addetto del centralino di essere stato derubato del passaporto e di necessitare quindi di un documento sostitutivo per il rientro in Italia. L'Ambasciata a Praga ritiene peraltro assai improbabile l'informazione fornita dal Signor Albani circa l'orario di chiusura degli uffici alle ore 15.00. Infatti, come si può verificare da un annuncio sul portoncino d'ingresso della cancelleria Consolare e dal sito web della sede, l'orario di servizio dal lunedì al venerdì va dalle ore 8.30 alle 18.00. Per assicurare una immediata assistenza ai connazionali al di fuori di tale orario, nei casi di emergenza come quello del Signor Albani, è previsto inoltre l'intervento del funzionario di turno sempre raggiungibile al numero di cellulare di servizio reperibile attraverso la segreteria telefonica del centralino della Rappresentanza diplomatico-consolare.
Per quanto attiene, infine, al documento di viaggio provvisorio necessario per rimpatriare, esso - in base alla vigente legislazione - è idoneo unicamente a consentire al connazionale di rientrare in Italia attraverso la via più diretta. Proprio perché si tratta di un documento di durata limitata, è prassi costante dell'Ambasciata richiedere al connazionale quando intenda rientrare in patria, allo scopo di rilasciargli detto documento con validità fino al giorno della prevista partenza. Nel caso in parola il documento rilasciato al Signor Albani aveva validità di un giorno poiché risulta che il connazionale avesse indicato di voler partire immediatamente.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

CALZOLAIO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del


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territorio, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
a livello europeo l'additivo (colorante) Sudan 1 e vietato per ogni alimento, in quanto concerogeno e genotossico e sono state attivate procedure di allarme e di controllo anche per alimenti prodotti in paesi non europei;
un settimanale dedicato ai consumatori, Il Salvagente, ha denunciato che in Italia continuano a circolare sughi pronti e altri preparati che contengono l'additivo vietato;
alcune aziende hanno ritirato i prodotti che contengono l'additivo e hanno chiesto ai consumatori di restituire le confezioni non utilizzate;
da mesi in altri paesi europei, come Francia e Inghilterra, i governi hanno promosso controlli e appelli -:
per quale ragione il Ministero della salute non ha promosso una campagna di informazione e di controllo sull'additivo Sudan 1;
come il Governo e i ministeri competenti intendano intervenire per contribuire a bloccare l'acquisto e il consumo di prodotti pericolosi e vietati.
(4-07491)

Risposta. - L'Ufficio del «Sistema Rapido di Allerta-Emergenze-Unità di Crisi» operante presso il Ministero della salute ha ricevuto, in data 12 maggio 2003, una segnalazione dalla Francia riguardo alla non ammissione, nel territorio nazionale francese, di un ingrediente alimentare, per la presenza del colorante «sudan 1».
La Francia ha avviato una indagine conoscitiva di tipo analitico nel proprio territorio nazionale, in esito alla quale è stata riscontrata la presenza del colorante «sudan 1» in diversi prodotti alimentari già immessi sul mercato.
Pertanto, la Commissione europea, al fine di fronteggiare la presenza di tale colorante nocivo e vietato nei prodotti alimentari disponibili sul mercato comunitario, in data 20 giugno 2003 ha emanato la Decisione 2003/460/CE, recante «Misure di emergenza relative al peperoncino rosso e ai prodotti derivati».
Questo Ministero ha tempestivamente messo in atto una serie di misure volte ad impedire l'ingresso nel nostro Paese del peperoncino contaminato proveniente da Paesi terzi ed ha fornito, altresì, dettagliate indicazioni agli organi preposti alla vigilanza sul territorio nazionale, al fine di attuare una capillare azione di controllo nei riguardi delle materie prime utilizzate e di rintracciare i prodotti derivati - in caso di eventuali positività nella materia prima - lungo tutta la filiera di trasformazione, lavorazione e distribuzione.
Molte ditte del nostro Paese operanti nel settore alimentare sono state coinvolte nelle attività di indagine e tuttora stanno cooperando al rintraccio di eventuali positività dei prodotti alimentari in cui è presente l'ingrediente segnalato.
Il Ministero della salute, attraverso il sistema di allarme, mantiene contatti continui con gli Assessorati Regionali alla Sanità e le Autorità sanitarie dislocate nel territorio, ai fini della tutela della salute del consumatore ed in ragione degli obiettivi da perseguire.
Le maggiori Associazioni di categoria che rappresentano l'industria alimentare di distribuzione, produzione e trasformazione e le Confederazioni agricole sono state costantemente informate della situazione, allo scopo di consentire la messa in atto delle previste misure di autocontrollo.
In considerazione della natura della problematica e dei controlli effettuati, non si è ritenuto di promuovere campagne di informazione rivolte al consumatore.
Nel dettaglio, le azioni intraprese a livello nazionale sono le seguenti:
nel maggio 2003 è stata data immediata diffusione alle prime allerte comunitarie riguardanti il peperoncino contaminato ed alcuni prodotti trasformati;
il 25 giugno 2003 il Ministero della salute ha diramato la Decisione 2003/460/CE, fornendo indicazioni agli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea, competenti per i controlli all'importazione ed informando dell'adozione delle misure restrittive l'Istituto


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superiore di sanità, il Ministero delle politiche agricole e forestali, l'Agenzia delle dogane, le Associazioni di categoria e le Confederazioni agricole;
il 2 luglio 2003 il Ministero della salute ha avvertito formalmente gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del riscontro del colorante «sudan 1» negli alimenti e della decisione adottata in sede comunitaria, allo scopo di promuovere accurati controlli sul territorio nazionale;
in data 4 e 9 settembre 2003 sono stati dati gli indirizzi ed ulteriori indicazioni aggiuntive sui controlli al Comando Carabinieri per la Sanità-NAS ed agli Assessorati regionali alla sanità;
il 19 settembre 2003 l'Istituto superiore di sanità, nell'ambito dell'azione di supporto tecnico ai laboratori di controllo che esso sta svolgendo relativamente alla questione in esame, ha promosso una riunione di coordinamento con i rappresentanti degli Assessorati regionali e delle Associazioni del settore alimentare.
Si assicura che, in accordo con le iniziative già intraprese e le valutazioni manifestate in sede comunitaria, il Ministero della salute intende continuare a monitorare la situazione ed assumere le necessarie determinazioni.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

CAMINITI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in provincia di Reggio Calabria si è determinata una situazione di emergenza a causa del frequente fenomeno delle rapine perpetrate a danno di numerosi cacciatori che in questo periodo percorrono le zone aspromontane per l'attività venatoria stagionale;
il fenomeno non riguarda i soli cacciatori, particolarmente colpiti in questi giorni, considerato che i casi di rapina a loro danno, registrati dalla fine di ottobre al quattro novembre, hanno raggiunto la tragica consistenza di ben 22 cacciatori rapinati del fucile e del denaro;
colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un conducente di un fuoristrada, colpi che hanno distrutto il lunotto posteriore del mezzo medesimo;
evidentemente, il normale programma di pattugliamento e le altre attività parallele svolte nella zona da parte della forestale e dalle altre forze di polizia, anche a mezzo di speciali elicotteri, non è adeguato a garantire il controllo del territorio, la sicurezza e la libertà, nonché i beni dei residenti e non;
non è differibile un intervento mirato alla totale eliminazione del fenomeno in questione che, con la disoccupazione, costituisce la piaga della provincia più povera del Meridione -:
quali provvedimenti intenda attivare al più presto ed in via continuativa, anche alla luce dei scarsi risultati finora raggiunti nella lotta al crimine, per riportare tranquillità, e sicurezza nella zona predetta.
(4-01379)

Risposta. - Si comunica, sulla base di quanto riferito dal Prefetto di Reggio Calabria, che il fenomeno delle rapine in danno dei cacciatori è stato più volte affrontato in apposite riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia.
La particolare fenomenologia delittuosa, riscontrata anche in altre province calabresi, si è andata evidenziando come una delle modalità di approvvigionamento di armi per gli ambienti criminali.
Le maggiori difficoltà operative nell'attività di contrasto erano e sono rappresentate dalle caratteristiche dei luoghi nei quali avvengono le rapine: zone impervie del territorio dell'Aspromonte ed a notevole distanza dalle principali vie di comunicazione.
Sono stati già da tempo predisposti controlli mirati e, a tale scopo, è stata redatta dalla Questura una mappa del territorio dislocando numerose pattuglie,


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anche appiedate, nelle zone dove più frequentemente si sono verificati gli atti delittuosi.
I Comuni maggiormente interessati dal fenomeno e, conseguentemente, dagli specifici servizi di vigilanza sono quelli di Bagnara Calabra, Melicuccà, Seminara, Sant'Eufemia d'Aspromonte, San Giorgio Morgeto, Cinquefrondi, Cittanova e Taurianova.
Il Prefetto ha evidenziato che, nonostante le difficoltà operative, la strategia adottata ha consentito una significativa riduzione del numero delle rapine denunciate nel corso del 2002 e nei primi mesi del 2003, nonché il rinvenimento ed il sequestro di alcuni fucili con matricola obliterata.
Le indagini, peraltro, non hanno finora consentito l'identificazione certa degli autori e degli eventuali mandanti degli atti criminosi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

CARBONELLA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il territorio di Taranto e Provincia, l'8 settembre 2003, fu colpito da eventi alluvionali di tale violenza, che provocarono allagamenti di vastità enormi, sia nelle città, che nei terreni agricoli, almeno per il 60, 70 per cento furono sommersi, con la conseguente distruzione delle colture;
la distruzione di ponti e grosse frane, provocarono un dissesto stradale, bloccando la viabilità comunale e provinciale; coinvolgendo oltre 200 mila cittadini, ai quali il nubifragio aveva in parte devastato le loro case, con la perdita dei loro beni e per molti, delle loro attività agricole e commerciali;
la presenza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, unitamente ai sindaci permise di constatare la gravità dei danni, come quella del comune di Palagiano e degli altri comuni della provincia di Taranto;
in quella occasione furono assunti impegni finanziari, che a tutt'oggi il Governo non avrebbe quantificato, né erogato in misura parziale, per soddisfare le necessità primarie dei cittadini colpiti dalle intemperie;
la promessa di una successiva visita, proposta dal Capo del Dipartimento, si disse: per verificare l'utilizzo delle provvidenze messe a disposizione dal Governo, non ha avuto luogo;
la promessa venga mantenuta, sarebbe utile, per constatare il lavoro fatto per ripristinare la viabilità comunale per riattivare, sia pure lentamente, le attività commerciali, ma tutto quanto si è realizzato è stato possibile, esclusivamente, per l'impegno dei sindaci e delle loro amministrazioni comunali, mettendo a rischio i già precari equilibri dei loro bilanci;
né da meno è stata la volontà e l'iniziativa dei cittadini singoli e delle associazioni di volontariato che hanno duramente lavorato, per contribuire al ripristino dei luoghi ed in particolare dei terreni agricoli disastrati, là dove è stato possibile;
tuttavia, l'emergenza resta, ed è seria, i ponti non sono percorribili, le arterie stradali sono tutt'ora interrotte, con grave disagio della viabilità commerciale e dei cittadini, e di quest'ultimi, moltissimi dei quali hanno perduto tutto, attendono che il Governo provveda ad erogare loro, le provvidenze previste in queste dolorose circostanze;
sono trascorsi oltre cinquanta giorni dall'evento disastroso e la gente è preoccupata anche per l'approssimarsi della stagione invernale ed in queste circostanze, perdere la fiducia nelle istituzioni da parte degli amministratori e dei cittadini è cosa che induce a riflettere e porvi rimedio;
per tutto quanto esposto, se non ritenga adottare le opportune iniziative affinché si accerti e provveda alla quantificazione ed alla erogazione delle provvidenze in favore dei comuni della provincia


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di Taranto coinvolti l'8 settembre 2003, dagli eventi alluvionali e dei cittadini colpiti dagli stessi eventi, per i danni subiti, sia mobiliari, che per le attività agricole commerciali.
(4-07995)

Risposta. - Il giorno 8 settembre 2003, in provincia di Taranto, si sono verificati violenti nubifragi con numerosi fenomeni di allagamento, dovuti anche ad esondazioni di corsi d'acqua minori e smottamenti del terreno, che hanno provocato gravi danni alla viabilità stradale, ad edifici pubblici e privati, ad infrastrutture ed a terreni agricoli.
Lo stesso giorno, il Servizio Veglia-Meteo del Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento di protezione civile aveva emesso un avviso per il verificarsi di avverse condizioni meteorologiche previste dalla serata dell'8 settembre 2001 e per le successive 24/36 ore, a causa dell'intensificarsi dei fenomeni alluvionali già in corso nel settore alpino orientale. Inoltre, l'arrivo di una perturbazione atlantica, come comunicato sempre dal Centro summenzionato, avrebbe dato luogo a fenomeni temporaleschi anche in Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.
Un successivo avviso estese, di ulteriori 18 ore, le condizioni di tempo perturbato includendo anche le regioni Marche ed Abruzzo.
Per quanto riguarda la regione Puglia si fa presente che precipitazioni di notevole intensità hanno interessato un'area non molto estesa della provincia di Taranto, con scrosci talora superiori ai 100 mm/h.
Infatti, i valori di pioggia cumulata nelle prime sei ore hanno superato i massimi storici registrati nei comuni di Castellaneta, con valori di 242 mm, Massafra, con 212 mm e Masseria Chiancarello, con 165 mm.
In conseguenza di ciò, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2003, è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Successivamente, d'intesa con la regione Puglia, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3324 del 5 novembre 2003, recante «interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto».
Con la predetta ordinanza il Presidente della regione Puglia, nominato Commissario delegato, ha provveduto, anche avvalendosi della collaborazione degli Uffici regionali, degli Enti locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato, alla realizzazione dei primi interventi urgenti, alla rimozione delle situazioni di pericolo, al superamento dell'emergenza, alla ricognizione dei comuni colpiti, nonché alla stima complessiva dei danni provocati dagli eventi calamitosi.
Inoltre, per assicurare la tempestività degli interventi, sono stati attribuiti al Commissario delegato una serie di poteri in deroga alla normativa vigente, sempre nel pieno rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.
La citata ordinanza n. 3324 ha previsto anche l'erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari che sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni o, qualora si fosse reso necessario, una diversa sistemazione alloggiativa.
La predetta ordinanza ha stanziato, per l'attuazione degli interventi previsti, una somma pari a circa 10 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione Civile.
Contributi, a titolo di acconto, per l'esecuzione dei primi interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili colpiti, sono stati previsti, dalla già citata ordinanza, per favorire il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni danneggiate, mentre ulteriori provvidenze sono state stanziate per le attività produttive, agricole e artigianali, per le società sportive, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore.
Infine, per assicurare il rispetto dei termini di scadenza, il Commissario delegato ha, ai sensi dell' articolo 12 dell'ordinanza n. 3324, il compito di predisporre dei cronoprogrammi, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per


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trimestri successivi, che dovranno essere trasmessi al Dipartimento della protezione civile.
Il Commissario delegato dovrà, altresì, comunicare al predetto Dipartimento, lo stato di avanzamento dei programmi indicati, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure da adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi previsti dai citati cronoprogrammi.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

CATANOSO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con una ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2440 del 30 maggio 1996 sono state impartite disposizioni per il completamento della ricostruzione delle strutture danneggiate e per il riassetto idrogeologico dell'area interessata dall'evento alluvionale del 13 marzo 1995 nella provincia di Catania, tra queste l'intervento relativo alla realizzazione del canale di gronda per lo smaltimento delle acque bianche dello svincolo sud della strada statale n. 114 a mare in località Gazzena (Capo Mulini) in territorio del comune di Acireale;
il progetto per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, redatto dall'ufficio del genio civile di Catania, è stato approvato con decreto dell'assessore ai lavori pubblici della regione Sicilia (n. 02760/13 del 15 dicembre 1997);
in data 5 luglio 1998 è stata espletata la gara di appalto ed il relativo contratto, con l'impresa aggiudicataria, è stato stipulato in data 23 ottobre 1998. La consegna dei lavori, sulla base delle previsioni del capitolato, doveva avvenire entro il 21 agosto 2000;
nel corso della realizzazione dei lavori sono emerse alcune problematiche che hanno richiesto un approfondimento in ordine alla necessità di evitare la chiusura della strada statale n. 114 ed al fine di evitare disagi ad un importante complesso turistico «La Perla Jonica», insistente proprio nella zona interessata ai lavori;
al riguardo, in data 1 aprile e 10 giugno 1999, si sono tenuti in prefettura apposite riunioni, con l'intervento delle parti interessate, allo scopo di cercare una soluzione adeguata alle problematiche esistenti. In quell'occasione si è convenuto che la soluzione ottimale sarebbe stata quello dello spostamento in parallelo all'asse della strada del previsto canale di deflusso delle acque in modo tale da consentire il mantenimento della viabilità dell'area minimizzando le interferenze con le attività della Perla Jonica e dei privati, implicando la necessità di occupare in via temporanea porzioni di circostanti terreni agricoli;
successivamente, in data 23 marzo 2000, l'ufficio del genio civile di Catania ha redatto la perizia di variante e suppletiva al progetto ordinario. Tale perizia si è resa necessaria per i maggiori lavori scaturiti dalla tipologia di terreni rocciosi riscontrati nel corso dei lavori e dalla variante al percorso in ordine alla necessità di evitare la chiusura del tratto di via Gurne, ove si trova l'accesso al citato complesso «La Perla Jonica», diverse abitazioni di residenti, un ristorante ed un lido balneare;
il Tar di Catania, su ricorso prodotto da alcuni proprietari, con sentenza del 4 giugno 2002, ha annullato la perizia di variante e suppletiva proposta dall'ufficio del genio civile ed ogni altro atto impugnato ed afferente i lavori richiamati in oggetto;
la ditta aggiudicataria non è stata all'altezza della complessità dei lavori, per cui si sono iniziate le procedure per la rescissione del contratto;
in considerazione di quanto avvenuto, l'Ufficio del genio civile di Catania


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ha trasmesso una relazione di sintesi sull'andamento dei lavori e di quelli che restano da eseguire per il completamento dell'ultimo tratto di circa 300 metri dell'intervento di cui si tratta;
è allo studio da parte dell'ufficio del genio civile di Catania un ritorno al progetto originario, interessando la sede stradale per il passaggio della condotta;
tale soluzione, una volta messa a punto, deve essere sottoposta al «nulla osta» del dipartimento nazionale della protezione civile ed alla acquisizione del parere da parte dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Sicilia -:
se il genio civile abbia presentato il progetto definitivo;
qualora l'avesse fatto, quali siano i tempi per il dipartimento della protezione civile per concedere il nulla osta, posto che la prefettura di Catania si è già attivata in tal senso.
(4-04746)

Risposta. - In merito all'atto di sindacato ispettivo in esame, inerente i lavori di realizzazione del canale di gronda per lo smaltimento delle acque bianche di superficie nel territorio del comune di Acireale - dallo svincolo Sud della Strada Statale n. 114 al mare, presso Gazzena - si rappresenta quanto segue.
Al riguardo, il Genio Civile, in data 27 luglio 2003, a seguito di un accordo bonario con l'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del suddetto canale di gronda, ha ratificato, in sede di Conferenza dei Servizi presso il comune stesso, il nulla osta definitivo alla ripresa delle suddette opere.
In particolare, l'Ufficio del genio civile ha proposto, per la ripresa dei lavori, un sostanziale recupero del progetto originario. Pertanto, la modifica che era stata indicata, consistente in una deviazione del percorso del canale di gronda, è stata definitivamente accantonata, così come stabilito dalla sentenza del TAR di Catania. Il passaggio della condotta del canale, quindi, interesserà la sede stradale e non passerà per i terreni privati.
Infine, in relazione al nulla osta del Dipartimento della protezione civile, si fa presente che l'articolo 12, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3265 del 21 febbraio 2003, prevede che i Piani di intervento siano considerati operativi subito dopo l'approvazione del Commissario Delegato, in questo caso rappresentato dal Prefetto di Catania.
Sarà, quindi, cura del Prefetto far conoscere, al predetto Dipartimento, le determinazioni prese e le iniziative poste in essere al riguardo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

CENNAMO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il 22 e 23 giugno 2003 due incendi boschivi hanno investito il territorio del parco nazionale del Vesuvio;
gli incendi, immediatamente circoscritti, grazie al pronto intervento del coordinamento territoriale per l'ambiente del Corpo forestale dello Stato del parco nazionale del Vesuvio e dei mezzi aerei regionali e nazionali, hanno provocato lievi danni al patrimonio boschivo del parco;
le indagini subito avviate e tuttora in corso sembrano evidenziare cause dolose all'origine degli incendi;
oltre agli incendi dei giorni scorsi il territorio del parco nazionale del Vesuvio è sempre più spesso investito da azioni vandaliche e delittuose attraverso reiterate distruzioni di materiali che segnalano ed arredano i sentieri;
gli sforzi degli organi direttivi del parco e del coordinamento territoriale per l'ambiente sono diretti a garantire la salvaguardia del parco stesso contro gli abusi edilizi, lo scarico abusivo di rifiuti, il ripristino della legalità nei confronti di comportamenti illeciti;


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nel parco nazionale del Vesuvio le forze a disposizione sono utilizzate a pieno regime per l'opera di tutela ed assolvono anche a compiti di vigilanza anche attraverso l'istituzione di posti di blocco finalizzati ad intercettare trasporti di rifiuti nocivi e di materiale di risulta e gli incendi negli ultimi due anni sono diminuiti dai 162 dell'anno 2000 ai 123 del 2001 ai 50 del 2002 -:
se non ritenga ai fini di una più incisiva opera di salvaguardia di un patrimonio ambientale unico al mondo quale è il parco nazionale del Vesuvio, di assicurare:
a) una più incisiva azione di prevenzione garantita attraverso l'impegno costante ed una specifica intesa delle forze dell'ordine con il coordinamento territoriale per l'ambiente del Corpo forestale dello Stato del parco nazionale del Vesuvio;
b) una maggiore disponibilità di risorse finanziarie per garantire l'espletamento di tutti i compiti connessi all'opera di tutela e vigilanza, in particolare per far fronte alle misure straordinarie necessarie in questi mesi estivi.
(4-06740)

Risposta. - Com'è noto, la prevenzione degli incendi boschivi non rientra nella competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Dal 1977 tale attività è stata attribuita alla competenza primaria delle Regioni, ad eccezione dell'attività di spegnimento con mezzi aerei, che è stata mantenuta allo Stato. Tale assetto di competenze è stato confermato dal decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n. 112 e rafforzato (a favore delle Regioni) dalla legge-quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353.
In ogni caso il Corpo dei Vigili del Fuoco può essere coinvolto dalle Regioni a titolo di concorso e previa stipula di appositi accordi di programma e qualora l'evento metta a repentaglio l'incolumità delle persone o l'integrità degli insediamenti civili.
Per il periodo a maggior rischio di incendi boschivi per l'anno 2003 la Regione Campania ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile hanno stipulato una convenzione che ha consentito l'operatività, accanto alla struttura ordinaria di soccorso, di squadre straordinarie VV.F. dislocate sul territorio delle cinque province della Regione, operanti sia con personale permanente in orario straordinario sia con personale volontario dei Vigili del Fuoco.
Gli episodi incendiari che si sono verificati nell'area del parco Nazionale del Vesuvio, come ricordato dall'interrogante, ed anche alla luce delle attività svolte dal nucleo investigativo di Polizia Ambientale e Forestale, sono presumibilmente di origine dolosa.
Tale struttura investigativa è tuttora impegnata in attività di indagine volte alla individuazione dei responsabili nonché ai possibili interessi della criminalità nel campo del traffico di rifiuti.
Gli episodi hanno, tra l'altro, riproposto il problema del controllo e della bonifica dei siti dove vengono abbandonati rifiuti ed è su questo argomento che a decorrere dal 1o luglio 2003 si sono tenuti presso la Prefettura di Napoli una serie d'incontri mirati alla risoluzione dell'emergenza rifiuti nel Parco.
A tali riunioni hanno partecipato il sub-Commissario Regionale per i Rifiuti e le Bonifiche, il Questore di Napoli, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante del Reparto Territoriale dei CC, il Comandante del Corpo Forestale, i Sindaci dei Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Trecase, Torre del Greco, il Presidente dell'Ente Parco Vesuvio ed il Presidente dell'Associazione Lega Ambiente.
Il Presidente del Parco, ha evidenziato l'esigenza primaria di risolvere il problema della presenza di alcune discariche abusive esistenti nel parco che, oltre a comportare


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un'emergenza ambientale, rappresentano «minacce d'innesco» per lo sviluppo di nuovi incendi.
D'intesa fra le parti, si è ritenuto di mettere a punto un piano dì sicurezza del territorio del parco che prevede, tra l'altro, un servizio di telesorveglianza a largo raggio focalizzato, in particolare, nei punti già censiti, divenuti microdiscariche abusive, collegato con la centrale operativa della Forestale e dei Carabinieri.
Nel corso di un incontro tenutosi il 7 luglio 2003, al quale è intervenuto un rappresentante di questo Ministero, unitamente ad un funzionario della Regione Campania, si è convenuto di avviare uno studio per il progetto da inserire nel programma Pon sicurezza e sviluppo del Ministero stesso.
Si sta attualmente verificando la possibilità dell'Ente medesimo di essere promotore del progetto sperimentale che verrà sviluppato da tecnici della Regione Campania e dell'Ente Parco Vesuvio e si sta promuovendo l'avvio della necessaria procedura di approvazione e finanziamento da parte della Comunità europea.
Il 22 luglio 2003 si è tenuto un incontro, presso la Regione Campania, con l'Assessore alla Sicurezza Urbana, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, il Presidente dell'Ente Nazionale Parco Vesuvio e 13 Sindaci della Comunità del Parco oltre i 5 Sindaci delle aree contigue (Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Trecase, Torre del Greco) nel corso del quale è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la legalità e l'ambiente.
L'Ente Parco Vesuvio sarà il capofila di questo progetto tendente a sensibilizzare la popolazione alla legalità e al rispetto per l'ambiente, sia con un'attività preventiva di corsi di formazione, a cui parteciperanno soprattutto giovani, sia con il controllo dell'area del Parco mediante l'installazione di un sistema di videosorveglianza collegato con le forze dell'ordine presenti sul territorio.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

CIANI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
la Croce Rossa Italiana (C.R.I.) è ente pubblico posto sotto la vigilanza del Governo;
la stessa C.R.I. è ente che svolge nel Paese compiti di primaria importanza per la tutela della salute collettiva e soprattutto in materia di interventi di soccorso in caso di calamità;
la C.R.I., inoltre, rappresenta ufficialmente l'Italia nella Croce Rossa Internazionale, sotto la cui egida opera anche interventi di emergenza nei paesi teatro di calamità, guerre civili o movimenti di profughi, agendo in collegamento con l'Agenzia della Nazioni Unite per i rifugiati e con l'Istituto Mondiale di Sanità;
la C.R.I. è ente governato da norme statutarie recentemente adottate ed approvate dal Governo, coerenti con l'evoluzione sociale, politica e strutturale del Paese;
dopo anni di vita amministrativa e politica, travagliata da problemi di gestione e d'immagine, la guida della C.R.I. è stata recentemente assunta da un Commissario -:
quali siano i tempi ed i termini formali del mandato commissariale e se esso sia finalizzato a pervenire alla normalizzazione dell'ente procedendo all'elezione degli organi statutari della C.R.I., ovvero se debba, invece, concretizzarsi nel riordino dell'ente, anche attraverso modifiche allo statuto.
(4-05377)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si fa presente che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003 l'Avv. Scelli è stato nominato Commissario straordinario della Croce Rossa italiana e con successivo


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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2003 è stato prorogato l'incarico del suddetto Commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi statutari e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data del medesimo decreto.
Tali provvedimenti attribuiscono al Commissario straordinario la potestà di riorganizzare la struttura centrale e territoriale della Croce Rossa italiana anche attraverso le necessarie modifiche dello statuto.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

GIANFRANCO CONTE e RICCIUTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il sindaco di Formia (Latina), eletto nel maggio 2003, ha disposto il trasferimento presso la sua segreteria di alcuni dipendenti «Ufficiali di Stato Civile»;
il trasferimento di questi dipendenti e il collocamento a riposo di altri, tutti «ufficiali di Stato Civile» ha determinato l'impossibilità del funzionamento degli uffici di Stato Civile Centrale e delle Frazioni;
in concreto detti uffici oggi presentano un organico dimezzato con il quale riescono ad assicurare solo l'apertura dello sportello e non tutte le richieste che provengono dai cittadini e dagli enti pubblici;
si sono accumulati numerosi atti (di matrimonio, nascita, morte, eccetera) da trascrivere negli appositi registri come previsto dall'Ordinamento dello Stato Civile, di altri da annotare a margine dei relativi atti, nonché numerosissimi provenienti dai Consolati Italiani;
l'Ufficio Elettorale Leva Statistica presenta uguale situazione dovuta anch'essa al trasferimento presso la segreteria del Sindaco di un dipendente;
tale situazione è arrivata al paradosso, causa il legittimo godimento delle ferie di un dipendente, di chiudere gli uffici al pubblico nei normali giorni di apertura, creando evidenti difficoltà ai cittadini -:
se non ritenga opportuno e necessario in tempi rapidi assumere iniziative per dare impulso alle attività finalizzate alla soluzione delle problematiche sopra evidenziate, nel tentativo di restituire ai cittadini di Formia la possibilità di una normale fruizione dei servizi comunali.
(4-07179)

Risposta. - Da notizie acquisite tramite l'Ufficio Territoriale del Governo di Latina, risulta che il Comune di Formia (LT) ha provveduto, attraverso la mobilità interna, ad assegnare due nuove unità ai Servizi Demografici in sostituzione sia delle unità precedentemente trasferite, sia di altra dipendente già collocata in quiescenza. Contestualmente, l'Amministrazione comunale ha fatto presente che nessun disservizio si è verificato nell'ambito dei predetti Servizi ed ha aggiunto, altresì, che l'eventuale chiusura degli uffici in ore pomeridiane del periodo estivo rientrava nella normale routine, onde poter consentire la fruizione del congedo ordinario da parte del personale.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

COSSA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
alcuni giorni fa, una cittadina nigeriana di 25 anni, Anna Osazee, è stata oggetto di indicibili violenze in Sardegna ed è stata ricoverata in stato di shock presso l'ospedale di Muravera (Cagliari);
la cittadina nigeriana avrebbe chiesto, al suo arrivo in Italia, asilo politico in considerazione del regime particolarmente intollerante verso i diritti delle donne esistente nel suo paese d'origine e tale richiesta sarebbe stata rifiutata;
in data 23 gennaio 2003 si svolgerà l'incidente probatorio in relazione all'avvenuta violenza e dopo tale adempimento la signora Anna Osazee sarà espulsa, come


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disposto dalle norme vigenti in materia di immigrazione clandestina;
la legge consente che la cittadina espulsa possa rientrare in Italia per testimoniare al processo, ma di fatto l'esercizio di tale diritto sarà impedito dalle concrete condizioni economiche, che le impediranno il rientro in Italia, con la conseguenza che i suoi aguzzini - pur essendo stati identificati in modo certo - potranno essere assolti;
i presunti autori della violenza sono persone estranee alla criminalità organizzata. È tuttavia facile immaginare quale uso della violenza possano fare le organizzazioni criminali per soggiogare le prostitute extracomunitarie e liberarsi legalmente dalle persone divenute «scomode» perché intenzionate a collaborare con le autorità italiane;
le conseguenze sulla politica del Governo nella lotta contro la prostituzione sarebbero gravissime, in quanto passerebbe l'idea che denunciare angherie e sfruttamento alle autorità italiane comporti senz'altro l'espulsione, mentre per la permanenza in Italia bisognerebbe pagare il fio del sottostare alle regole della criminalità organizzata o dei balordi di turno;
la vicenda specifica presenta perciò una grande rilevanza, in quanto evidenzia carenze nella normativa vigente che in casi come questo rischiano di tutelare i carnefici a svantaggio delle vittime -:
quali iniziative intenda intraprendere per consentire che Anna Osazee possa avere giustizia della violenza di cui è stata vittima;
se non ritenga opportuno approfondire gli aspetti segnalati allo scopo di introdurre i necessari correttivi nella normativa vigente, in particolare per ciò che concerne la lotta contro la prostituzione.
(4-05157)

Risposta. - Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata si comunica che la cittadina nigeriana Anna Osazee, nella notte tra l'8 e il 9 gennaio 2003, alla periferia di Cagliari, è rimasta vittima di atti di violenza in relazione ai quali è stata ricoverata il giorno successivo presso l'Ospedale di Muravera (Cagliari).
I presunti autori dell'atto criminale, tre pluripregiudicati, sono stati identificati dall'Arma dei Carabinieri di Jerzu nel corso di una perlustrazione nell'abitato di Perdasdefogu (Nuoro) e deferiti alla Procura di Lanusei che, il successivo giorno 13, valutati gli indizi a loro carico, ne ha disposto l'arresto per sequestro di persona in concorso e violenza di gruppo.
Il processo si è concluso il 27 giugno 2003 con la condanna degli imputati, rispettivamente ad anni 6 e mesi 8 di reclusione, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno della parte civile con una provvisionale immediatamente esecutiva di diecimila euro. Con la stessa sentenza è stata, inoltre, rigettata l'istanza di revoca delle misure cautelari in carcere per gli interessati.
La cittadina nigeriana, in data 22 novembre 2001, era stata destinataria di un decreto di espulsione del Prefetto di Cagliari, per ingresso illegale nel territorio dello Stato e, quindi, trattenuta presso il Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza di Roma «Ponte Galeria»; avendo presentato, il 13 dicembre 2001, richiesta di asilo politico, poi rigettata il 9 aprile successivo, la Osazee era stata dimessa dal Centro.
Atteso il perdurare della condizione di clandestinità dell'interessata, il Prefetto di Cagliari ha emesso un nuovo provvedimento di espulsione il 9 gennaio 2003; tuttavia, su richiesta della procura di Lanusei, la questura di Cagliari, ai sensi dell'articolo 17 del Testo Unico n. 286/1998, ha consentito la permanenza della extracomunitaria nel territorio dello Stato allo scopo di effettuare, nell'ambito del procedimento penale a carico dei suoi aggressori, un incidente probatorio programmato per il 23 gennaio seguente.
In data 1o aprile 2003, la Osazee ha inoltrato alla questura domanda di soggiorno per motivi familiari, avendo contratto


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matrimonio in data 25 marzo 2003 con un cittadino italiano.
L'istanza non è stata ancora definita essendo in corso di accertamento l'esistenza della reale convivenza, come previsto dalla legge.
Si osserva, infine, che la vigente normativa in materia di immigrazione, all'articolo 18 del citato Testo Unico già prevede strumenti di protezione sociale nei confronti di cittadini stranieri sottoposti a sfruttamento, con particolare riferimento al fenomeno della prostituzione. Nel caso di specie, tuttavia, tali benefici non hanno trovato applicazione in quanto la cittadina nigeriana, secondo quanto accertato dalla questura di Cagliari, non risultava sottoposta ad alcuna costrizione nello svolgimento della propria attività di meretrice.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
i lavori per la costruzione della linea Alta Capacità costeggiante l'autostrada A4 Torino-Milano, stanno creando i primi, e peraltro inevitabili, problemi;
l'area urbana novarese è particolarmente interessata;
risolti i problemi dei proprietari che hanno dovuto adattarsi alla demolizione dei propri immobili, restano i seri problemi dei cosiddetti «frontisti», e cioè dei proprietari di case a ridosso del passaggio del treno, che, per la tutela dei loro diritti e dei loro interessi, hanno costituito il «Comitato per la tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari di immobili che subiranno danni patrimoniali e psicofisici dalla costruzione della linea ad Alta Capacità»;
i proprietari interessati ritengono di avere il diritto ad un indennizzo e ad un risarcimento sia per i danni patrimoniali che per il danno psico-fisico che subiranno, consistente nella esposizione a rumori, a vibrazioni, ad inquinamento aggiunto, a polveri e ad onde elettromagnetiche;
è certo che da una parte gli immobili interessati subiranno un forte decremento di valore ed è altrettanto certo che sarà modificata la qualità della vita;
è necessario quanto meno valutare con grande senso di responsabilità il contenuto delle doglianze che il Comitato esprime -:
se e quali interventi tecnici di prevenzione siano possibili per mitigare e ridurre gli inconvenienti che la nuova linea Alta Capacità provocherà agli immobili dei «frontisti»;
se si ritengano fondate le richieste di indennizzo e di risarcimento avanzate dai proprietari sia sub specie di decremento di valore immobiliare, sia sub specie di danno psico-fisico.
(4-06187)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in questione, Ferrovie dello Stato spa ha riferito che per le zone interessate dalla realizzazione delle linee veloci sono previsti specifici interventi di mitigazione ambientale, definiti a seconda della qualità e della entità dell'impatto, quali barriere antirumore, infissi fonoisolanti e altri interventi diretti sugli edifici.
La situazione è monitorata dall'Osservatorio ambientale permanente con il compito di verificare la reale efficacia degli interventi di mitigazione.
Per acquisire le aree necessarie alla realizzazione delle opere AV e per indennizzare i danni legati alla costruzione ed all'esercizio dei nuovi binari, la TAV ha individuato procedure che integrano ed innovano quelle ordinariamente utilizzate nella realizzazione di opere di pubblica utilità.
Per le aree urbane sono state individuate linee guida applicabili a tutti i nodi di penetrazione urbana ed ai centri abitati presenti sulle tratte.
Per quanto riguarda la subtratta Torino-Novara tali linee guida sono collegate


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all'Atto integrativo del 14 febbraio 2002 firmato da TAV ed il General contractor FIAT.
Particolare attenzione è stata posta alle situazioni di danneggiamento subite dai soggetti che, pur non essendo «espropriati», occupano abitazioni «frontiste» alla costruenda linea ferroviaria.
Le fattispecie che legittimano ad un indennizzo sono: le immissioni di rumori e vibrazioni, la riduzione dell'accessibilità, la modifica della veduta, la riduzione del soleggiamento e della luminosità.
L'indennizzo previsto è sempre raffrontato al deprezzamento delle abitazioni rispetto al valore reale degli immobili. Qualora il deprezzamento raggiunga la percentuale del 40 per cento del valore degli immobili, al proprietario viene data la facoltà di scegliere tra rimanere nella proprietà, percependo un indennizzo pari al 50 per cento del suo valore, oppure cedere la proprietà acquisendone il pieno valore.
Anche i danni «temporanei», cioè l'impatto sulle abitazioni causato dalla presenza dei cantieri, vengono analizzati e disciplinati.
Si pone una speciale attenzione alle situazioni di maggior disturbo, qualora esso sia anche notturno, prevedendo a favore degli occupanti indennizzi che permettano uno spostamento temporaneo dalle proprie abitazioni.
Le linee guida per le aree urbane prevedono una procedura che consente agli interessati di conoscere l'entità degli indennizzi e di poterne disporre in via anticipata rispetto al verificarsi delle stesse situazioni di danneggiamento.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il signor Korafi Abderrazak, nato nel 1962 a Ras El Ain-Beni Brahim (Marocco), titolare del passaporto n. L812112 e della carta d'identità marocchina n. W87714, è in Italia dal 1989;
il signor Abderrazak ha presentato domanda di naturalizzazione italiana;
il ministero dell'interno, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, con lettera 20 novembre 2002 prot. n. K.10.47233 indirizzata all'ufficio territoriale del Governo di Biella ha comunicato di aver esperito con esito favorevole la rituale istruttoria sulla domanda di naturalizzazione e di essere in attesa del certificato di svincolo della cittadinanza marocchina;
il signor Abderrazak ha depositato presso la Prefettura di Biella in data 15 dicembre 2002 l'attestazione rilasciata in data 4 dicembre 2002 dal Consolato di Torino del Regno del Marocco relativa alla presentazione della domanda di rinuncia alla nazionalità marocchina;
sono decorsi oltre quattro mesi ed ancora non è pervenuto alcun documento che formalizzi l'acquisizione della cittadinanza italiana -:
se non ritenga di dover attivarsi, atteso l'avvenuto completamento della acquisizione documentale affinché sia celermente rilasciato il documento attestante l'accoglimento definitivo della domanda di naturalizzazione italiana presentata dal signor Karafi Abderrazak.
(4-06188)

Risposta. - In data 2 ottobre 2003 sono state trasmesse all'Ufficio Territoriale del Governo di Biella, per la notifica all'interessato, le copie del decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza italiana al signor Abderrazak Parafi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
dal giorno 17 marzo 2003 per acquistare in farmacia un tubo di Gentalin Beta


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crema da 30 grammi si spendono 13,97 euro, pari a 27.050 vecchie lire;
il farmaco in questione ha molte richiesta in quanto associa l'effetto antibatterico ad ampio spettro della gentamicina topica all'azione antinfiammatoria, antiallergica e antipruriginosa del betasone;
il farmaco è utilizzato per il trattamento locale delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette e tra le sue indicazioni ci sono: eczema, prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi;
l'acquisto del farmaco è a totale carico del cittadino;
alla data del 23 febbraio 1995 un tubo di Gentalin Beta crema da 30 grammi costava 7.500 lire e, in un crescendo impressionante di aumenti, come si è detto costa, a far data dal 17 marzo 2003, euro 13,97 pari a 27.050 vecchie lire;
il prezzo lo detta il mercato, o meglio, in questo caso, il produttore nel silenzio incomprensibile dello Stato;
il Ministero della salute è comprensibilmente attento nel controllare i prezzi dei farmaci a carico totale o parziale dello Stato, ma è preoccupantemente latitante quando si discute dei prezzi dei farmaci a carico dei privati -:
quale sia la politica di controllo dei prezzi dei farmaci non a carico dello Stato e per sapere, nel caso del farmaco citato, quali siano le ragioni tecnico-produttive che possano giustificare, nel breve volgere di otto anni, un aumento del prezzo quasi del 350 per cento.
(4-06330)

Risposta. - Il ministero della salute non è a conoscenza delle ragioni tecnico-produttive che hanno determinato l'incremento di costo di Gentalyn Beta, crema tubo da 30 grammi.
Come è noto, infatti, ai sensi del comma 2, articolo 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, i prezzi dei medicinali collocati in fascia C sono liberamente determinati dall'impresa produttrice.
Tuttavia, ai sensi di quanto prescritto dal comma 12 dell'articolo 36 della legge n. 449 del 1997, eventuali aumenti di prezzo sono ammessi esclusivamente con cadenza annuale e solo a seguito della comunicazione degli stessi al ministero della salute e al CIPE.
A tal riguardo, la Schering-Plough spa, ditta titolare del medicinale in questione, ha annualmente provveduto, a partire dal 1997, ad effettuare tale comunicazione.
Ciò premesso, si ritiene opportuno sottolineare che, alla base degli aumenti di prezzo lamentati dall'interrogante, non c'è alcuna latitanza del ministero, bensì una disposizione normativa, contenuta in una legge dello Stato, in virtù della quale i prezzi dei farmaci di fascia C sono liberamente determinati dalle imprese produttrici.
Si ribadisce, pertanto, che tali incrementi non dipendono da una mancanza di controlli, ma derivano da una legittima facoltà prevista dal legislatore a favore delle aziende produttrici dei farmaci sopra menzionati.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la normativa vigente fa obbligo, alle imprese farmaceutiche, di imprimere, sulle confezioni dei medicinali, la data di scadenza dei medesimi;
detta normativa è in molti casi sostanzialmente elusa, atteso che l'indicazione della scadenza appare di dimensioni microscopiche e non stampata, palesandosi dunque assolutamente inidonea a raggiungere l'obiettivo voluto dalla legge;
in particolare le persone anziane manifestano una quasi totale impossibilità di leggere la data di scadenza dei farmaci tenuti in casa;


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è di immediata intuibilità, invece, la rilevanza della scadenza ad evitare il rischio che i farmaci siano assunti in periodo a volte largamente successivo rispetto alla data di scadenza -:
se non ritenga doveroso che la normativa relativa alla scadenza dei farmaci venga scrupolosamente rispettata anche dal punto di vista tecnico-tipografico, sì da provvedervi con modalità tali da rendere facilmente leggibile l'indicazione della scadenza medesima e se non intenda adottare un'apposita circolare esplicativa in proposito.
(4-07041)

Risposta. - Al momento attuale, la disciplina normativa riguardante l'etichettatura dei medicinali per uso umano, a cui devono attenersi le aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, è fondata sul decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, con cui è stata data attuazione alla direttiva europea 92/27/CEE.
In particolare, al sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo n. 540 del 1992, l'imballaggio esterno o, in mancanza di esso, il condizionamento primario di qualsiasi medicinale, deve recare il mese e l'anno di scadenza del prodotto, indicati con parole e numeri.
Per quanto riguarda il foglietto illustrativo, l'articolo 5, comma 2, lettera
f), del decreto legislativo n. 540 del 1992, ha previsto il rinvio, nello stesso, alla data di scadenza che figura sull'imballaggio, con l'avvertenza che non venga superata tale data, nonché, all'occorrenza, con l'indicazione delle precauzioni speciali da osservare ai fini della corretta conservazione dei medicinali.
I testi degli stampati ora menzionati devono risultare facilmente leggibili e comprensibili per il pubblico ed essere, altresì, indelebili (articolo 4 ed articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 540 del 1992).
La circolare del ministero della salute in data 8 aprile 1993, n. 10, nel ribadire le disposizioni sopra richiamate, al fine della loro corretta applicazione, specifica, tra l'altro, che il rinvio alla data di scadenza che figura sull'imballaggio deve essere corredato dalla seguente avvertenza: «Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata nella confezione».
Per quanto attiene alle dimensioni del carattere, è opportuno precisare che le stesse non sono disciplinate dalla normativa nazionale, essendo fissate direttamente dalle linee guida adottate a livello comunitario (
A Guideline on the readability of the label and package leaflet of medicinal products for human use del 29 settembre 1998), in base alle quali etichettatura e foglio illustrativo devono essere redatti rispettivamente con corpo 7 e 8 (Didot).
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il quotidiano Libero ha ampiamente narrato la vicenda giudiziaria del signor Antonio Lopez condannato a complessivi 17 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta e truffa aggravata, da tre anni recluso nel carcere di Bologna;
la particolarità della storia processuale del signor Antonio Lopez consisterebbe nel fatto che egli avrebbe commesso i reati imputatigli per poter disporre del denaro sufficiente a garantire alla figlia Fratesca le cure necessarie per contrastare una grave patologia tumorale;
la figlia stessa ha inoltrato una domanda di grazia al Capo dello Stato rappresentando le motivazioni che avrebbero indotto il padre a consumare i reati per i quali è stato condannato;
il 7 marzo 2001 la segreteria della Presidenza della Repubblica ha comunicato, alla figlia del signor Lopez, di avere trasmesso al ministero della giustizia la pratica per l'espletamento egli incombenti previsti dalla legge per istruire le domande di grazia;
ad oggi sembra che l'istruttoria non sia stata ancora esaurita;


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laddove la domanda di grazia avesse un fondamento, apparirebbe evidente la necessità di un rapido esaurimento delle varie fasi investigative necessarie ad istruirla, ancorché il signor Antonio Lopez sia privo dell'appoggio mediatico di autorevoli editorialisti -:
se non ritenga di dover sollecitare i competenti uffici del Ministero affinché venga sollecitamente istruita la pratica, per quanto di competenza, al fine delle ulteriori incombenze, proprio in considerazione delle particolarissime ragioni che avrebbero indotto il signor Antonio Lopez alla commissione dei reati contestatigli e lealmente confessati.
(4-07242)

Risposta. - Dagli atti del fascicolo aperto dall'Ufficio Grazie al ministero interrogato, risulta che Lopez Antonio è detenuto in espiazione della pena unica residua di anni 10 mesi 1 giorni 21 di reclusione determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla procura generale di Milano in data 28 giugno 2000 in relazione a quattro condanne riportate dal medesimo per i delitti, rispettivamente, di bancarotta fraudolenta aggravata in concorso, ancora di bancarotta fraudolenta aggravata in concorso, di truffa in concorso e di truffa aggravata in concorso.
L'esecuzione della pena è iniziata il 7 agosto 2000 e avrà termine, salvo eventuale concessione di liberazione anticipata, il 27 settembre 2010.
Risulta, inoltre, che in favore del predetto sono state presentate due istanze di grazia.
La prima, a firma della figlia, non ha avuto esito positivo poiché al termine della relativa istruttoria non sono emerse circostanze che potessero giustificare la proposta di un atto di clemenza presidenziale. Dell'esito è stata data notizia al magistrato di sorveglianza procedente, e per conoscenza al procuratore generale della Repubblica competente, in data 3 febbraio 2003, con preghiera di volerne dare comunicazione all'interessato.
La seconda, a firma di tale dottor Franco Corbelli quale coordinatore del Movimento «Diritti Civili», è stata posta agli atti perché presentata da persona non legittimata.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

TITTI DE SIMONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel carcere di Rovereto è detenuto il signor Maurizio Galluzzi, conosciuto come Jessica, che risultando per l'anagrafe di sesso maschile dovrebbe essere detenuto nell'ala maschile ma che in realtà si trova in completo isolamento necessario, a detta della direzione del carcere, in quanto condizione essenziale per garantire la sua sicurezza;
se il dato anagrafico richiederebbe l'assegnazione all'ala maschile, la percezione che ha di sé il signor Galluzzi, dovrebbe condurlo ad essere inserito come signora Jessica nell'ala femminile, permettendole di trascorrere molto più tempo assieme agli altri detenuti, partecipare alle stesse attività formative e ricreative di tutti gli altri;
se il signor Galluzzi, alias Jessica, fosse un transessuale probabilmente sarebbe portato in un altro carcere e quindi è solo il limite burocratico quello determina di fatto che il signor Galluzzi/signora Jessica sia costretta a scontare la pena confinata in una piccolissima cella, da sola, in una ala del carcere sempre chiusa da un cancello;
in seguito ad una petizione presentata dagli altri detenuti in seguito alle lamentele della signora Jessica sarebbe stata concessa all'interessata la possibilità di trascorrere l'ora d'aria con gli altri detenuti, malgrado lo scherno di cui è oggetto ma la direzione avrebbe comunque negato la possibilità di frequentare qualsiasi tipo di corso interno al carcere (scuola, computer) e la chiesa interna, negando così il diritto alla religione (cattolica) pur avendo il benestare del cappellano del carcere -:


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da quanto esposto risulta che la signora Jessica è vittima di una discriminazione in quanto le viene negato quello che a qualsiasi altro detenuto;
la direttrice del carcere definisce il regime carcerario cui è sottoposta la signora Jessica abbastanza restrittivo ma non per discriminazione ma soltanto per garantirne la incolumità fisica;
quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire al signor Maurizio Galluzzi - signora Jessica, il trasferimento presso altro istituto di pena che più si confaccia alla particolare situazione così da permetterle di godere dello stesso trattamento riservato a detenuti e a non scontare la pena in isolamento.
(4-07115)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame si rappresenta che il detenuto Maurizio Gallizzi è giunto presso la C.C. di Rovereto, proveniente dalla C.C. di Verona, in data 3 maggio 2003 su disposizione del Provveditorato Regionale di Padova per motivi di sicurezza.
Sin dal primo momento il Gallizzi ha manifestato atteggiamenti effeminati e ha dichiarato il proprio stato di omosessuale.
Poiché l'istituto di Rovereto ospita, per il 50 per cento detenuti responsabili di reati a sfondo sessuale, al fine di salvaguardare l'incolumità fisica del Gallizzi ne è stata disposta l'ubicazione in cella singola situata presso il reparto maschile ma con separazione dal resto della popolazione detenuta ivi ristretta.
In ogni caso, in data 6 maggio 2003, la direzione dell'istituto ha provveduto a segnalare al competente Provveditorato l'inadeguatezza dell'istituto per la gestione di tale particolare detenuto e, al contempo, ha cercato di assicurare allo stesso maggiori opportunità di eguaglianza di trattamento consentendogli, pur con le dovute precauzioni, la permanenza all'aria in comune con la restante popolazione detenuta e la partecipazione alla S. Messa individualmente.
Purtroppo, nonostante l'adozione di tutti i più opportuni provvedimenti, si sono ingenerate molte sconvenienti situazioni, tra cui una rissa fra detenuti extracomunitari che si contrastavano per attirarsi le simpatie del Gallizzi il quale, in questa occasione, ha fatto di tutto per ostentare le proprie tendenze omosessuali.
A seguito della condotta tenuta dal detenuto e per l'incompatibilità ambientale venutasi a creare all'interno dell'istituto, il Gallizzi è stato trasferito, in data 12 agosto 2003, presso la C.C. di Alba.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

DILIBERTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
ilDipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) direzione generale del personale e della formazione ed aggiornamento al fine di migliorare abilità e guida del personale del Corpo di polizia penitenziaria, ha predisposto corsi di specializzazione denominati «protezione e sicurezza» e «guida sicura», destinati agli agenti del nucleo del servizio di traduzione dei detenuti sottoposti all'articolo 41-bis ord. peniten. (cosiddetto «carcere duro») e dei collaboratori di giustizia, ed agli autisti di persone sottoposte al servizio di tutela (nucleo scorte);
il D.A.P. presso la casa circondariale di Pescara ha rilasciato il relativo attestato di riconoscimento e frequenza ad otto agenti;
con ordini di servizio interno numeri 40, 41, 42 emanati dal direttore della casa circondariale di Pescara dottor Carlo Pallotta, rispettivamente il 24, 25 e 30 giugno 2003 si dava esecuzione all'avvicendamento di personale in possesso delle specifiche specializzazioni di cui ai corsi sopra menzionati, con personale non in possesso di tali requisiti;
numerose circolari dell'amministrazione penitenziaria, come circolari ministeriali e note del provveditore regionale per l'Abruzzo ed il Molise, impongono l'impiego assoluto di personale specializzato soprattutto di quello preposto al servizio di traduzione dei collaboratori di giustizia;


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la firma dell'ordine di servizio che sollevava il personale specializzato dall'incarico, sarebbe stata apposta l'11 giugno 2003, anticipando così di due giorni la circolare del D.A.P. del 13 giugno 2003 che formalizzava l'istituzione del nuovo nucleo operativo regionale per traduzione e scorte, a cui dovranno passare tutti gli attuali componenti dei nuclei delle case circondariali d'Abruzzo;
in attesa del personale interessamento del ministro interrogato ben 11 agenti del nucleo sicurezza su 12 complessivi hanno iniziato il 30 giugno scorso lo stato di agitazione, occupando il carcere di San Donato di Pescara e praticando lo sciopero della fame, proseguito lo scorso 5 luglio con un sit-in di protesta al centro di Pescara -:
se non ritenga doveroso un personale ed urgente intervento del ministro nei confronti del provveditore regionale del D.A.P. di Abruzzo e Molise e del direttore della casa circondariale «San Donato» di Pescara, al fine di richiamarli a maggiore ottemperanza delle disposizioni che impongono per il servizio di traduzione dei detenuti ed il servizio di tutela l'utilizzo prioritario del personale in possesso di attestazione di frequenza dei corsi di specializzazione «protezione e sicurezza» e «guida sicura» impartiti dalla direzione generale del personale e della formazione ed aggiornamento del D.A.P., anche al fine di restituire la dignità ed il giusto riconoscimento a quegli agenti che credono fortemente nel loro ruolo e che si sono impegnati con profitto e professionalità per adempiervi nel modo migliore.
(4-06898)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in questione, si rappresenta che da quanto riferito dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per l'Abruzzo ed il Molise si è potuto rilevare che l'avvicendamento del personale operante presso il nucleo traduzioni della casa circondariale di Pescara si è svolto nel rispetto dei criteri concordati con le organizzazioni sindacali rappresentative del corpo di polizia penitenziaria nell'ambito della relativa contrattazione decentrata, svoltasi presso il predetto provveditorato e presso la direzione dell'istituto penitenziario di Pescara rispettivamente in data 29 ottobre 1999 e 18 gennaio 2000.
In particolare, si osserva che dal 1o gennaio 2000 l'avvicendamento del personale del nucleo traduzioni di Pescara avviene con periodicità annuale, e fino ad oggi sono state avvicendate circa venti unità senza che nessuno abbia eccepito alcunché, essendo i provvedimenti di alternanza formalmente e sostanzialmente corretti e non cagionanti pregiudizi di ordine professionale ed economico agli avvicendati, che sono rimasti nella stessa sede e nello stesso istituto, assegnati ai previsti compiti istituzionali.
Con gli ordini di servizio menzionati nell'atto di sindacato ispettivo si è dato corso all'avvicendamento anche del personale che aveva frequentato il corso per le traduzioni dei detenuti collaboratori di giustizia, in seguito e sulla base dei nuovi criteri concertati con le organizzazioni sindacali nella riunione tenutasi in data 8 aprile 2003.
Ciò è avvenuto in concomitanza del nuovo modello sperimentale regionale delle traduzioni voluto dall'amministrazione centrale, il quale prevede che nel futuro il personale sarà individuato «sulla base di interpelli a carattere regionale secondo i criteri concordati con le organizzazioni sindacali rappresentative del corpo di polizia penitenziaria, privilegiando l'utilizzo del personale che dispone di specifica competenza professionale».
Pertanto, la frequenza dei corsi per le traduzioni dei detenuti non può costituire titolo esclusivo per essere assegnati definitivamente al nucleo traduzioni o per pretendere in ogni caso l'inamovibilità.
La professionalità richiesta per tale delicato compito, infatti, va acquisita anche con l'esercizio di fatto delle predette funzioni, proprio come è avvenuto nel caso specifico: gran parte delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti è stata da sempre assolta non solo dal personale del nucleo, ma anche dal restante personale


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che opera nell'istituto di Pescara, che ha dato prova, nella pratica, della stessa identica professionalità e che per tal motivo ha chiesto di entrare a far parte del Nucleo.
Ne deriva che nessun pregiudizio è sorto per l'amministrazione per il predetto avvicendamento.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, si conferma la legittimità delle iniziative assunte dalla direzione della casa circondariale di Pescara, emergendo chiaramente la piena conformità delle stesse alle disposizioni vigenti.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

DILIBERTO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nel settore dell'autotrasporto è da tempo in corso una vasta mobilitazione che ha visto anche il fermo nazionale per salvaguardare l'occupazione -:
se il Governo sia intenzionato a promuovere adeguati interventi nel settore dell'autotrasporto, tenendo conto delle richieste delle associazioni di categoria e, specificamente, se il Governo intenda adottare iniziative anche normative, volte a:
a) introdurre sanzioni separate, e non solo a carattere pecuniario, per committenti, caricatori e proprietari delle merci per almeno tre tipologie di infrazioni: superamento dei tempi di guida e di riposo; sovraccarico; regolarità del personale conducente;
b) regolare l'accesso al mercato, eliminando l'attuale data in scadenza, fissata per il 31 dicembre 2004;
c) favorire accordi di settore, prevedendo il contratto obbligatorio scritto, salvo, alcune deroghe per particolari attività, al fine di determinare condizioni di lavoro, prezzi e responsabilità;
d) contrastare il fenomeno gravissimo del ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali;
e) modificare il Codice della Strada per quanto riguarda l'impianto relativo alla sottrazione dei punti nell'autotrasporto, introducendo nuove disposizioni per i trasporti eccezionali;
f) operare immediatamente per gli indispensabili investimenti infrastrutturali per le aree di sosta, nonché il loro adeguamento in termini di vivibilità, per le manutenzioni delle strade, l'eliminazione dei cantieri ad alto rischio, il potenziamento dei sistemi di segnalazione ed il miglioramento della segnaletica;
g) operare affinché ciascun conducente e ciascun titolare, amministratore o socio di un'impresa di autotrasporto di merci «per conto terzi» debba avere una patente per la professione (20 punti) oltre a quella per l'uso privato (20 punti);
h) stabilire tariffe orarie minime di riferimento per la sicurezza stradale, differenziate per i veicoli fino a 115 quintali per i veicoli oltre i 115 quintali o, in alternativa, per settori merceologici;
i) prevedere un bonus fiscale, tenendo conto dei gravi ed ormai insostenibili problemi finanziari devono far riconoscere per l'autotrasporto l'esistenza di «circostanze eccezionali» e quindi la deroga dell'articolo 87 del Trattato così come concessa per le «multe latte»;
l) evitare che l'allargamento della UE comporti, nei fatti, il crollo delle attività dei vettori nazionali, ponendo condizioni normative ed operative prima dell'avvio al «libero cabotaggio» dei vettori oggi ancora extracomunitari, a cominciare da quelli sloveni (10 maggio 2004);
m) prevedere incentivi per le relazioni di traffico extra UE: le crescenti difficoltà di competizione con i vettori dell'Est comportano la necessità di prevedere misure incentivanti per i vettori nazionali che operano in tali relazioni di traffico prima che si determini definitivamente l'allargamento dell'UE;
n) attuare le misure per il recupero delle accise sul gasolio dopo la deroga dell'Ecofin;


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o) porre in essere atti concreti sul piano europeo per il superamento della barriera alpina, al fine di evitare l'isolamento e la marginalizzazione economica dell'Italia;
p) considerare l'autotrasporto parte attiva e decisionale nelle politiche portuali, modificando le funzionalità dei porti (tempi di attesa), le infrastrutture e la rappresentanza nelle autorità;
q) intervenire sull'Albo gestori dei rifiuti, riducendo i costi per i diritti, verificando e diminuendo le fideiussioni;
r) bloccare immediatamente i costi assicurativi, costituendo un organismo nazionale per la determinazione dei parametri;
s) riformare l'Albo, riordinando le attività locali per superare la confusione generatasi con il decentramento alle province e modificando il Comitato centrale con una struttura leggera ed essenziale;
t) abolire l'intermediazione totale e definire con precisione la nozione di «attività logistica», limitando così l'azione degli speculatori, delle agenzie e dei soggetti non aventi mezzi propri.
(4-07615)

Risposta. - In data 5 settembre 2002 il Governo ha sottoscritto un'intesa con le associazioni di categoria dell'autotrasporto, concordando una serie di interventi per la soluzione delle principali problematiche del settore.
Tra gli interventi previsti è stato considerato prioritario il completamento del processo di liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto attraverso il superamento del vigente sistema tariffario. A tal fine, il Governo si è impegnato a formulare un provvedimento normativo ispirato, in particolare, ai seguenti criteri:
a) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto;
b) corresponsabilità vettore-committente;
c) adozione, di regola, della forma scritta del contratto.

Mantenendo fede agli impegni assunti, il Governo ha presentato, su proposta dell'amministrazione interrogata, il disegno di legge delega (atto Senato n. 2557) per il riassetto normativo del settore, fissando tra i criteri cui dovranno conformarsi i decreti legislativi di attuazione anche quelli suindicati concordati con le predette associazioni.
Pertanto, la soluzione delle problematiche sollevate alle lettere
a), b), c) e h) dell'interrogazione in esame formerà oggetto dei futuri decreti legislativi di riforma del settore.
Relativamente al punto
d) concernente i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, si rileva che la tematica in argomento si colloca nell'ambito della responsabilità civilistica delle parti contraenti, che esula dall'area d'intervento dell'autorità amministrativa.
In tema di patente a punti e di «patente professionale» il Governo ritiene che, nell'ambito della generale riforma del codice della strada da realizzarsi attraverso l'imminente presentazione di una nuova legge di delega, sia indubbiamente necessaria un'attenta riflessione.
Si tratta, da un lato, di garantire ad una categoria di lavoratori, che svolge un servizio di estrema utilità per il Paese, condizioni che pongano al riparo chi quotidianamente usa la strada - ed è quindi più esposto a «detrazioni» - dal rischio di vedersi penalizzato dal suo stesso impegno, dall'altro di evitare rispetto ad altre categorie di utenti della strada disparità di trattamento che, se non suffragate da inoppugnabili motivazioni, potrebbero prestare il fianco a eccezioni di incostituzionalità.
D'intesa con il ministero dell'interno, l'argomento costituisce già oggetto di approfondimento ed il Governo, sulla base anche degli indirizzi comunitari e delle esperienze maturate in altri Paesi, non mancherà di predisporre al riguardo concrete misure normative.
Le esigenze infrastrutturali per un autotrasporto di passeggeri e di merci efficiente e caratterizzato da soddisfacenti requisiti di tutela della sicurezza sono all'attenzione del Governo, sia per quanto concerne


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la creazione di nuovi assi viari, sia per il miglioramento di quelli esistenti con l'eliminazione dei cosiddetti «punti neri», la realizzazione di una segnaletica più attenta e razionale, la creazione di una rete di aree di sosta capaci di garantire su tutto il territorio nazionale un complesso di siti nei quali siano possibili, in condizioni di ottimale sicurezza, operazioni di sosta, di rifornimento e manutenzione dei veicoli.
In proposito, si evidenzia che è già in corso di attuazione, da parte dell'ANAS e delle società concessionarie della rete autostradale, un ampio e intenso programma di interventi per l'ammodernamento degli assi viari esistenti, sia in termini di manto stradale, sia di segnaletica, sia di superamento di situazioni di criticità evidenziate dal frequente ripetersi di incidenti.
Per quanto attiene, in particolare, alle aree di sosta, si precisa che per lo specifico settore del trasporto merci sono già in corso di realizzazione 18 aree esclusivamente dedicate ai veicoli pesanti. Trattasi di aree dotate di elevati standard di sicurezza, che consentiranno agli operatori del settore un più agevole rispetto dei tempi di guida e di riposo e che costituiscono una prima risposta ad una carenza che da anni le associazioni di categoria avevano segnalato ai Governi
pro tempore.
A tale riguardo, si sottolinea altresì che l'argomento «aree di sosta» costituisce uno degli obiettivi indicati dal Piano della Sicurezza e che tale circostanza favorirà sia il reperimento delle risorse necessarie alla creazione di una «rete», sia quella sinergia di intenti e di azioni tra tutti i soggetti interessati che fino ad oggi era mancata.
Relativamente alla previsione di un
bonus fiscale, si deve rilevare che il nostro Paese è stato già condannato dalla Corte di giustizia europea, con sentenze del 29 gennaio 1998 e 19 maggio 1999, al recupero del bonus fiscale riconosciuto agli autotrasportatori negli anni 1992-1993-1994.
La previsione di un nuovo
bonus fiscale può avvenire solo nell'ambito dell'ordinamento comunitario, con particolare riguardo alla compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato. Una deroga a tale disciplina può essere richiesta in presenza di circostanze eccezionali, per le quali occorrono attente analisi e specifiche dimostrazioni.
Per quanto al punto
e), si specifica che il Trattato di adesione all'UE stabilisce regole particolari in materia di cabotaggio, in base alle quali per alcuni Paesi (ad esempio: Repubblica Ceca, Slovacca, Polonia, Ungheria) sono previsti periodi transitori, che possono protrarsi fino ad un massimo di cinque anni, durante i quali gli stessi non sono ammessi all'esercizio del cabotaggio. Il medesimo Trattato prevede invece che i vettori di Slovenia, Malta e Cipro siano ammessi immediatamente a tale esercizio. Peraltro, l'attività di cabotaggio risulta disciplinata da specifici regolamenti comunitari, per cui ogni eventuale misura nazionale in materia non può contrastare con detti regolamenti.
Comunque, la problematica dei riflessi dell'allargamento UE sull'attività dei vettori nazionali è all'attento esame delle competenti strutture ministeriali le quali stanno vagliando, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, eventuali misure che possano evitare i rischi paventati di eccessiva penalizzazione delle attività dei vettori interni.
La previsione di incentivi per il trasporto nazionale di cui al punto
m) dell'interrogazione risulta di difficile praticabilità, in quanto gli stessi potrebbero configurarsi quali aiuti di Stato distorsivi della concorrenza. I casi in cui gli stessi sono ammessi in deroga al divieto generale sono limitati e devono comunque essere sottoposti al vaglio dei competenti organismi comunitari, oltre a tener conto dei vincoli di compatibilità finanziaria interna.
Per quanto attiene alle accise sul gasolio, il Governo italiano ha adottato ogni iniziativa possibile presso gli organismi comunitari per ottenere l'assenso dei medesimi a praticare una riduzione di tali accise, come dimostra proprio la deroga ottenuta fino al 31 dicembre 2004 con l'accordo raggiunto in sede di Consiglio Ecofin. È peraltro in corso di recepimento la nuova normativa comunitaria in materia di tassazione dei prodotti energetici (direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre


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2003), nell'ambito della quale occorrerà individuare le possibili soluzioni che tengano conto delle esigenze degli autotrasportatori.
Per quanto riguarda le problematiche dell'attraversamento delle Alpi, l'Italia si sta adoperando, sia a livello comunitario sia a livello bilaterale, per fare in modo che le scelte che vengono adottate nei vari versanti interessati (in particolare francese, svizzero e austriaco), pur tenendo conto di eventuali altre esigenze di settori diversi dall'autotrasporto, siano conformi ai fondamentali principi normativi comunitari in materia di libera circolazione.
In tale senso si è, ad esempio, operato nei difficili negoziati per il superamento del sistema degli
ecopunti indispensabili per l'attraversamento dell'Austria, ottenendo una conciliazione che ha tenuto conto degli interessi della economia nazionale e del rispetto ambientale.
Appare utile anche ricordare che, di recente, sono state ottenute modalità agevolative di pagamento in relazione alle tariffe per i veicoli frigoriferi che utilizzano il tunnel del Monte Bianco, grazie al loro abbinamento in convogli.
Sono state altresì già avviate in sede comunitaria azioni volte ad ottenere un indennizzo per gli operatori economici danneggiati dalle difficoltà dì superamento della barriera alpina.
Con riferimento al punto
p) risultano già avviati interventi volti a rafforzare il peso dell'autotrasporto negli organismi di gestione dei porti. Sono inoltre state approvate norme che prevedono misure volte a favorire l'integrazione del trasporto strada-mare, incentivando la formazione di organismi misti tra operatori del trasporto stradale e marittimo (così la legge 22 novembre 2002, n. 265, di conversione del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209).
Le problematiche dell'Albo gestori dei rifiuti e dei costi assicurativi non rientrano tra le competenze dell'amministrazione interrogata risultando, rispettivamente, di competenza del ministero dell'ambiente e delle attività produttive.
La revisione dell'Albo nazionale autotrasportatori e degli organi di gestione ad esso connessi formerà oggetto dei decreti legislativi di attuazione del suindicato disegno di legge delega di riforma dell'autotrasporto che, tra i principi di delega, contiene, per l'appunto, quello di «riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi».
Con riferimento all'ultimo punto
t) si comunica che presso il ministero interrogato si è da poco insediata la Consulta generale per l'autotrasporto, costituita da rappresentanti dei vari ministeri competenti in materia nonché delle associazioni di categoria e della committenza. Nell'ambito di tale organismo che svolge attività consultiva, di studio e di supporto al Ministro competente e, per il suo tramite, agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche a livello centrale e regionale in ordine alle problematiche interne ed internazionali attinenti il settore dell'autotrasporto di merci, costituendo altresì sede di elaborazione di proposte normative nazionali e di iniziative a livello europeo nella materia, è stata attivata una apposita sottocommissione con il compito di affrontare le varie problematiche connesse alla logistica ed intermodalità. Detto organismo esprime pareri, tra l'altro, anche sui progetti di rinnovamento e sviluppo della logistica, anche ai fini dell'elaborazione di un Piano nazionale per la logistica. In sede di definizione di tale Piano saranno affrontate le problematiche relative alla precisazione della nozione di attività logistica e all'intermediazione speculativa.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Paolo Uggè.

FILIPPO MARIA DRAGO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
la viticoltura di Mazzarrone (Catania) è seriamente messa in pericolo dal prolungato stato di siccità che ha colpito la Sicilia in queste ultime settimane;
i dati più recenti evidenziano in modo netto come ben ottomila ettari di produzione siano a rischio;


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tale situazione risulta ancor più inaccettabile se si considera che nel territorio di Licodia Eubea, area confinante a quella di Mazzarrone, sia presente l'invaso del Regoleto, il quale, con un potenziale di 26 milioni di metri cubi d'acqua, rappresenterebbe la soluzione naturale al problema;
tuttavia, l'Agip Petroli SpA, ente gestore di tale invaso, concede solo il 30 per cento dei prelievi necessari, pur non destinando la quota rimanente ad altri fini di natura industriale;
a complicare ulteriormente la situazione è il fatto che la competenza sul Regoleto, pur essendo quest'ultimo situato nel territorio di Catania, sia affidata al Consorzio di bonifica di Ragusa -:
se non ritenga di intervenire presso il commissario straordinario per l'emergenza idrica superando gli ostacoli burocratici al fine di sventare l'incombente pericolo di danni irreparabili alla viticoltura di Mazzarrone, intenda adottare provvedimenti concreti ed urgenti disponendo, se necessario, anche l'utilizzo dell'invaso del Regoleto.
(4-06803)

Risposta. - Il commissario delegato per l'emergenza idrica, presidente della regione Sicilia, ha trasmesso, in data 22 ottobre 2003, la relazione relativa al trimestre aprile-giugno 2003, con la quale ha reso noto che la struttura commissariale, di cui all'ordinanza n. 3189 del 2002, ha predisposto un sopralluogo dell'invaso Regoleto, finalizzato a verificare come poterne sfruttare appieno le potenzialità.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

FATUZZO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il12 aprile 2003, si è giocata a Catania la partita di calcio Catania-Siena, valida per il campionato di serie B e conclusasi con il risultato di 1-1;
il Calcio Catania - con un esposto alla Commissione disciplinare - ha chiesto la vittoria a tavolino sul Siena dal momento che la società toscana avrebbe schierato il giocatore Luigi Martinelli nonostante questo non avesse scontato un turno di squalifica;
la Commissione disciplinare ha successivamente respinto il ricorso del Catania omologando il risultato;
contro tale decisione, il Catania ha presentato ricorso alla Commissione di appello federale (Caf) che gli ha dato ragione riconoscendo il 2-0 a tavolino a suo favore;
a questo punto, le società Ascoli, Bari, Cosenza, Genova, Messina, Napoli, Venezia e Verona hanno presentato alla Corte federale della Federcalcio richiesta formale di annullamento della sentenza della Caf;
accogliendo le richieste delle società ricorrenti, la Corte federale ha, tuttavia, confermato il risultato di 1-1 togliendo due punti agli etnei;
con i due punti in più che la Corte federale gli ha illegittimamente tolto oggi il Catania - al termine del campionato cadetto - sarebbe salvo;
il procuratore generale della Repubblica di Catania Giacomo Scalzo ha definito illegale il verdetto della Corte federale «perché la decisione della Caf, che è di ultima istanza, non può essere invalidata da una interpretazione della regola sportiva da parte della Corte federale a processo definito»;
la tesi del magistrato è identica a quella del Calcio Catania: «la Corte federale - è stato spiegato nel ricorso al Tar - non può con la attività di interpretazione incidere su decisioni definite, ma fissarle per il futuro»;
già in passato il Catania aveva subìto provvedimenti discutibili ed era stato radiato da tutti i campionati quasi a dimostrare


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una sorta di accanimento nei confronti della società e dell'intera comunità catanese -:
quali iniziative intenda adottare per adempiere alle sue funzioni di commissario ad acta, consistenti nel fare rispettare l'ordinanza sospensiva adottata dal Tar Catania nei confronti del dispositivo della Corte federale.
(4-06628)

Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo concernente la partita di calcio giocata il 12 aprile 2003 tra Catania e Siena, interpellato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, si fa presente che la decisione della Corte Federale del 22 maggio 2003 relativa alla suddetta gara è stata annullata dal Consiglio Federale con delibera del 2 luglio 2003.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Mario Pescante.

FOTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la legge 13 maggio 1997, n. 132 ha dettato nuove norme in materia di revisione contabile;
coloro che hanno sostenuto la prova per l'iscrizione al registro dei revisori contabili - avendo effettuato i tre anni di praticantato presso un ragioniere commercialista iscritto all'ex albo speciale dei revisori dei conti (non esisteva il registro dei revisori contabili attuale) - dopo l'entrata in vigore della legge di cui sopra, devono comunque sostenere un ulteriore esame identico a quello già sostenuto e superato richiesto per l'abilitazione della professione di ragioniere;
la cosa, oltre che assurda, parrebbe contrastare con quanto disposto dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 88 del 1992 -:
se e quali iniziative intenda assumere al fine di definitivamente chiarire che la volontà del legislatore espressa nella legge n. 132 del 1997 era quella di riproporre, con il contenuto del comma 2 dell'articolo 6, le disposizioni contenute nell'articolo 11, lettera b) del decreto legislativo n. 88 del 1992 con la sola esclusione dell'obbligatorietà dell'anno di controllo legale dei conti.
(4-01628)

Risposta. - Attualmente regolano l'iscrizione al registro dei revisori contabili gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 88 del 1992: in particolare, l'articolo 5 disciplina l'esonero dagli esami per coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'articolo 4. A seguito della modifica apportata con il primo comma dell'articolo 6 della legge n. 132 del 1997, l'esonero può essere totale ovvero riguardare singole materie.
Tale normativa si applica ovviamente anche agli abilitati ragionieri i quali per ottenere l'esonero devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 3 (titolo di studio ed espletamento di tirocinio triennale): l'esonero sarà totale o parziale a seconda della sessione in cui si sono abilitati, essendo stato adeguato l'elenco delle materie solo dall'anno 1997.
La legge n. 137 del 1997 che ha indetto la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili (ed i relativi termini per la presentazione della domanda, prorogati dalla legge 8 luglio 1998 n. 222, sono definitivamente scaduti l'11 agosto 1998) ha derogato alla normativa di cui sopra prevedendo con il secondo comma dell'articolo 6, l'esonero all'esame per coloro che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, «siano iscritti od abbiano acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali», quindi anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 88 del 1992.
Tale disposizione non è stata più ripetuta per le sessioni successive per cui


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nessuna deroga è prevista a quanto disposto dai citati articoli del decreto legislativo n. 88 del 1992.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

GAMBA, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI e LANDI di CHIAVENNA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il TAR di Milano è carente negli organici dei giudici e dei funzionari di cancelleria ed in particolare la seconda sezione è da lungo tempo priva del direttore di sezione, mentre l'organico dei giudici della predetta sezione presenta diversi vuoti che non vengono colmati e ciò con il risultato di appesantire il lavoro dei pochi magistrati presenti in sezione -:
quali siano i provvedimenti che intenda assumere per porre fine ai predetti, gravi inconvenienti.
(4-07833)

Risposta. - La dotazione organica del personale amministrativo della sede di Milano del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia prevede 40 unità di personale. Prestano attualmente servizio presso il Tribunale di Milano 35 unità di personale, di cui 22 di ruolo, 8 in posizione di comando, 4 con contratto di formazione lavoro (ex articolo 21 del CCNL del personale ricompreso nel comparto «ministeri» sottoscritto il 16 maggio 2001), ed infine una unità di personale assunta con contratto a tempo determinato (ex articolo 19 del precitato CCNL), che scadrà a fine ottobre 2005.
Per ridurre le distanze tra l'organico di diritto e l'organico di fatto della sede di Milano (quest'ultimo all'attualità è pari all'87,50 per cento della dotazione teorica) sono stati utilizzati tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa in materia di reclutamento del personale:
a) adozione delle nuove forme flessibili del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.;
b) riconferma di provvedimenti di comando;
c) richiesta di autorizzazione a bandire concorsi pubblici.

Per quanto attiene alla carenza di personale nel profilo di funzionario (posizione C2), cui compete svolgere funzioni di direttore delle sezioni interne del TAR, è da osservare che tale situazione, determinata dal recente passaggio alla posizione superiore di due unità di personale, è transitoria, in attesa dell'espletamento delle prossime procedure di riqualificazione del personale che consentiranno la copertura dei posti vacanti nel profilo interessato.
Si ritiene comunque porre in evidenza, su un piano più generale, che l'aspetto più problematico del personale amministrativo risiede nella insufficienza della vigente dotazione organica, definita da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa datato 7 marzo 2003, il provvedimento prevede complessivamente 969 unità (di cui 44 dirigenti, 53 in posizione C3, 86 in posizione C2, 123 in posizione C1, 213 in posizione B3, 266 in posizione B2, 100 in posizione B1, 84 in posizione A1) che svolgono una pluralità di compiti:
a) supporto al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, al Presidente del Consiglio di Stato, al segretariato generale della giustizia amministrativa;
b) adempimenti di segreteria delle tre sezioni giurisdizionali e delle quattro sezioni consultive del Consiglio di Stato;
c) adempimenti di segreteria e gestione delle spese di funzionamento dei 29 tribunali amministrativi (sedi centrali e sezioni staccate);
d) gestione amministrativa degli apparati e gestione dei processi di informatizzazione.

L'indicata dotazione organica è ben lungi dal soddisfare le effettive esigenze di servizio. Fin dal 1998, la rilevazione dei carichi di lavoro condotta rilevò un fabbisogno di personale di oltre 1200 unità, che per ragioni di contenimento della spesa pubblica furono drasticamente ridotte. È in


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corso una nuova analisi di rilevazione del fabbisogno, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, condotta in collaborazione con una società di consulenza. I primi risultati individuano in oltre 1300 unità complessive le risorse necessarie all'espletamento dei compiti affidati alla struttura amministrativa: per la sede di Milano evidenziano l'esigenza di un incremento di fabbisogno di personale amministrativo di circa il 37 per cento.
Al riguardo deve sottolinearsi che le modificazioni della dotazione organica richiedono, quando determinano un incremento di spesa, un provvedimento di natura legislativa.
Per quanto concerne il personale di magistratura in servizio presso i TAR, si informa che la dotazione organica prevede 395 unità. Sono in servizio 316 magistrati, che costituiscono l'80 per cento dell'organico di diritto. I concorsi pubblici per il reclutamento nella qualifica iniziale di referendario si svolgono regolarmente ogni anno, ma la severità della selezione determina l'assunzione in servizio di un numero di magistrati spesso inferiore ai posti vacanti messi a concorso. Anche per il personale di magistratura è da rilevare l'esiguità della dotazione organica.
Per quanto concerne infine la sede di Milano del TAR della Lombardia si fa presente che sussistono 6 vacanze rispetto all'organico dei magistrati, che si prevede di ricoprire con i vincitori del concorso in atto (prevedibilmente le nomine avverranno nella prossima estate) e del concorso successivo, che sarà bandito nei primi mesi del 2004.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

GAMBINI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
si ha notizia di recenti, ripetuti incontri tra il Ministro degli esteri italiano e il Segretario di Stato agli affari esteri della Repubblica di San Marino, che hanno consentito un ampio confronto sulle molteplici questioni che vedono il comune interesse dei due paesi;
è di particolare rilievo per gli assetti dell'economia sammarinese la presenza di più di cinque mila lavoratori frontalieri italiani, che costituiscono una parte assai rilevante e particolarmente qualificata delle forze di lavoro impiegate nelle attività produttive che si svolgono sul territorio nella repubblica nostra confinante;
le condizioni dei lavoratori frontalieri italiani continuano ad essere caratterizzate da una forma di discriminazione intollerabile, che i nostri concittadini subiscono, con gravi ripercussioni sulle loro condizioni di lavoro ed anche notevoli incertezze sulle prospettive professionali e familiari;
questi lavoratori si trovano infatti in una condizione di lavoro di assoluta precarietà, in quanto, per le leggi sammarinesi, vengono tutti assunti con contratti a tempo determinato della durata massima di un anno, per posti di lavoro che hanno invece carattere fisso, mentre per i lavoratori di cittadinanza sammarinese la regola è quella del contratto a tempo indeterminato;
il perdurare di questa situazione appare ancora più ingiustificabile dopo che è diventato applicativo, dal 1 aprile 2003, l'Accordo di cooperazione ed unione doganale stipulato tra la RSM e l'Unione europea, in esso si afferma che «ciascuno Stato membro concede ai cittadini sammarinesi che lavorano sul suo territorio un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità rispetto ai suoi cittadini per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. La RSM concede lo stesso regime ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio»;
non si ha notizia di alcuna iniziativa del Governo italiano per ottenere il rispetto dell'Accordo al fine di tutelare i diritti dei lavoratori frontalieri in quello Stato;


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non ha ancora inoltre trovato soluzione definitiva l'annoso problema della tassazione dei redditi dei lavoratori, in quanto invece di varare la legge ordinaria che è prevista all'articolo 15 dell'accordo sottoscritto dai due Stati sulla doppia imposizione, il Governo italiano ha soltanto provveduto a istituire con la legge finanziaria 2003, un balzello fiscale che ha colpito in modo iniquo i loro redditi, lasciando senza regolamentazione, in una condizione di assoluta incertezza rispetto all'ammontare dei loro redditi futuri, migliaia di famiglie -:
se il Ministro degli esteri abbia affrontato nei suoi recenti incontri con i rappresentanti della Repubblica di San Marino i temi summenzionati, come intenda impegnarsi per ottenere il rispetto dei trattati internazionali e la tutela delle condizioni di lavoro dei cittadini italiani a San Marino, quando intenda promuovere una definizione certa della tassazione dei redditi dei lavoratori frontalieri, improntata alla difesa del loro potere d'acquisto.
(4-07505)

Risposta. - La questione dei lavoratori frontalieri a San Marino è seguita con attenzione dal ministero degli affari esteri e dalla nostra rappresentanza diplomatico-consolare; essa riguarda alcune migliaia di connazionali che contribuiscono validamente allo sviluppo dell'economia di quella Repubblica.
Nonostante sia in vigore un accordo di cooperazione ed unione doganale tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea, che prevede uguaglianza di trattamento tra i cittadini delle parti contraenti anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, i nostri connazionali lamentano significative discriminazioni in materia contrattuale, fiscale e, più in generale, di sicurezza sociale.
In tale contesto, si segnala che è in corso un negoziato con la Repubblica di San Marino per definire il testo di un accordo bilaterale che regoli i diversi, complessi aspetti del lavoro frontaliero tra i due Stati.
Un incontro negoziale svoltosi nel marzo 2002 aveva permesso di mettere a fuoco gli obiettivi di reciproco interesse, fra i quali da parte italiana emergeva in particolare la necessità di trovare una soluzione certa alle situazioni segnalate dall'interrogante, ed in particolare le condizioni contrattuali dei lavoratori italiani non residenti a San Marino.
In tale ambito, una bozza di articolato risulta essere tuttora in fase di elaborazione da parte del competente ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale il ministero interrogato è in costante contatto. Una volta conclusa tale fase, esso potrà essere presentato alle altre amministrazioni competenti al fine di definire la posizione negoziale italiana in vista di una sollecita ripresa del negoziato con San Marino.
Sotto lo specifico profilo della tassazione dei redditi di lavoro, si ricorda che il procedimento di ratifica dell'accordo bilaterale tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni, firmato a Roma il 21 marzo 2002, potrà essere avviato soltanto una volta superate alcune osservazioni di carattere generale riguardanti tutti gli accordi di analogo tenore, recentemente formulate dallo stesso ministero dell'economia e finanze che le aveva negoziate.
Alla questione si è fra l'altro fatto cenno nel corso dell'incontro del gruppo di lavoro misto italo-sanmarinese del 16 ottobre 2003. La questione dei frontalieri, che concerne un numero di lavoratori inferiore rispetto a quello citato dall'interrogante, sarà oggetto di ulteriore trattazione in occasione di uno dei prossimi incontri tra i rappresentanti dei due Paesi al fine di addivenire quanto prima ad un accordo.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

GERACI. - Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il porto d'armi viene rilasciato dalla Prefettura in seguito alla presentazione di una serie di documenti, tra cui un certificato sanitario personale rilasciato dalla Asl o dal medico autorizzato;


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il richiedente deve dimostrare il bisogno di circolare armato;
il certificato ha durata complessiva di cinque anni;
l'Autorità di Pubblica Sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale;
il decreto ministeriale 28 aprile 1998 all'articolo 2 comma 5 stabilisce, per il rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, che i soggetti richiedenti siano privi di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci -:
se non si reputi necessario assumere le opportune iniziative volte a, alla luce dei drammatici fatti di sangue di questi giorni evidenziati dai mass media, «dare una stretta» rispetto alla concessione del porto d'armi;
se non ritenga opportuno avviare una campagna per sensibilizzare psichiatri e psicologi, della necessità di avvisare, fermo restando il principio di riservatezza, gli uffici competenti alla pubblica sicurezza, qualora avessero in cura un paziente possessore di regolare porto d'armi.
(4-06421)

Risposta. - Si comunica che nei giorni successivi alle stragi compiute ad Aci Castello e a Milano, avvenute la scorsa primavera, il Ministro dell'interno ha chiesto formalmente, con una circolare diramata il 9 maggio ai prefetti ed ai questori, maggiore oculatezza e maggior rigore nell'applicazione del sistema di concessione delle autorizzazioni di polizia in materia di armi da fuoco.
In particolare, è stato ribadito che al momento del rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché per ogni nulla osta all'acquisto delle medesime, deve procedersi sempre ad una verifica scrupolosa e tutt'altro che formale dei requisiti personali prescritti dalla legge e specificamente di quelli psicofisici, attestati da apposita certificazione medica.
Tra i requisiti psicofisici previsti, è stato chiesto di prestare particolare attenzione all'assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali (della personalità o del comportamento) o di situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope (alcol o stupefacenti).
Le autorità provinciali di pubblica sicurezza sono state altresì invitate a valutare adeguatamente ogni segnalazione qualificata relativa ad eventi o situazioni che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla legge, procedendo, se necessario, alla revoca dell'autorizzazione rilasciata e all'eventuale adozione del divieto di detenzione.
È stata, inoltre, eseguita una revisione straordinaria di tutte le licenze di porto d'arma rilasciate, con puntuale verifica caso per caso dei presupposti richiesti dalla legge.
Nell'ambito della verifica, condotta dalle stesse Autorità Provinciali, ai titolari di licenze di porto d'arma con validità pluriennale, come quella per il porto di fucile per uso di caccia, non rilasciate o rinnovate negli ultimi dodici mesi, è stato chiesto di esibire, nel termine stabilito provincia per provincia, comunque non superiore ai novanta giorni, una certificazione medica aggiornata attestante la salute fisica e mentale e, quindi, la idoneità al maneggio delle armi.
Per quanto riguarda il quadro normativo in materia, il Ministero dell'Interno ha già avviato un riesame organico e complessivo dell'intera disciplina delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
A tal fine è stata istituita da tempo - e quindi a prescindere dagli ultimi fatti delittuosi - un'apposita commissione tecnica interministeriale che sta lavorando a questo fine.
Per quanto concerne, in particolare, la disciplina dell'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per l'idoneità al porto di armi, definiti con decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, ai sensi della


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legge n. 89 del 1987, si informa che è all'esame del ministero della salute un'ipotesi di modifica del decreto in questione, proposta dal Consiglio superiore di sanità.
Attualmente, l'accertamento di tali requisiti è affidato agli uffici medico-legali, ai distretti sanitari delle unità sanitarie locali e alle strutture sanitarie militari della polizia di Stato; a tali strutture il richiedente è tenuto a presentare un certificato di anamnesi rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore a tre mesi, compilato su apposita modulistica. In base a questa prima certificazione, dopo aver prescritto eventuali ulteriori accertamenti specifici, il medico legale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, rilascia all'interessato il certificato di idoneità psicofisica.
La proposta di modifica all'esame intende attribuire la responsabilità dell'accertamento dei requisiti psicofisici per l'idoneità al porto d'arma interamente ai menzionati uffici sanitari, conferendo di fatto ai medici accertatori la possibilità di prescrivere e far svolgere tutti gli ulteriori specifici accertamenti ritenuti necessari, compresa la consulenza di uno specialistica neurologo o psichiatra, presso strutture sanitarie pubbliche.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

GIACCO, BATTAGLIA, DUCA e CALZOLAIO. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
risulta agli interroganti che la Provincia di Macerata su sollecitazione della Provincia di Latina ha approvato una delibera con la quale si chiede che sia ampliato l'ambito di validità della patente di guida per i disabili anche ai mezzi agricoli, sia dell'estensione del più conveniente regime fiscale;
l'adeguamento dei mezzi agricoli alle esigenze delle persone con handicap trasformerebbe la forzata inattività di molte persone rimaste disabili, a causa di incidenti proprio nel settore agricolo, in opportunità di reinserimento lavorativo -:
quali iniziative normative intendano adottare affinché i possessori di patente speciale possano guidare anche le macchine agricole e se ritengano utile l'applicazione degli sgravi fiscali e degli incentivi, concessi al disabile per l'acquisto di automobili, anche per l'acquisto di un mezzo agricolo adeguato alle proprie esigenze.
(4-07454)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si fa presente, per quanto di competenza, che è allo studio dei competenti uffici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti un decreto volto ad individuare i tipi e le caratteristiche delle macchine agricole che possono essere guidate da soggetti disabili con patente speciale delle categorie A e B.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Pietro Lunardi.

GIACHETTI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
presso l'area di servizio dell'autostrada Roma-Firenze (direzione Firenze) denominata Tevere est, all'interno del negozio sito nelle vicinanze del distributore di benzina, sono esposti a bella mostra oggetti e cimeli riproducenti teste e busti di Mussolini;
i suddetti souvenirs sono posizionati all'ingresso del negozio, accanto alla cassa per il pagamento del rifornimento di carburante, vicino ai quali, sempre nella stessa collocazione, si trova poi un vero e proprio porta-manganelli, con questi ultimi in vari colori, di diversa grandezza, e con sopra applicate frasi inneggianti alla violenza;
parrebbe all'interrogante che si tratti di un episodio molto grave, soprattutto in considerazione del fatto che tali oggetti vengano venduti in una stazione di servizio sita in un tratto autostradale ad altissima


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percorrenza, con il rischio di poter essere utilizzati in eventuali risse o scontri tra tifoserie contrapposte che si rechino in trasferta;
per i motivi espressi in premessa, l'interrogante, attraverso i ministri interrogati, chiede al Governo di sapere -:
quali iniziative intenda assumere affinché nei confronti del gestore del negozio attiguo al distributore di carburante, vengano presi provvedimenti in relazione al possesso e alla vendita di oggetti contundenti, pericolosi ed inneggianti alla violenza;
se, alla luce delle evidenti ragioni di ordine pubblico, non intenda adoperarsi affinché sia garantita l'immediata rimozione dei suddetti oggetti e di quant'altro materiale eventualmente presente, al fine di garantire la sicurezza collettiva e al fine di evitare di alimentare forme estreme e degeneranti di violenza.
(4-06908)

Risposta. - Si comunica, sulla base di verifiche effettuate dalla questura di Terni, che l'esercizio commerciale ubicato nell'area di sosta «Tevere Est» dell'Autostrada Roma-Firenze ha spontaneamente interrotto la vendita di manganelli riportanti scritte inneggianti a diverse squadre di calcio; sono in corso accertamenti sulla ditta fornitrice del materiale in questione.
La medesima area di servizio è, inoltre, oggetto di attenzione, da parte delle forze dell'ordine, nel quadro delle misure di carattere preventivo predisposte in occasione del transito di tifoserie; in particolare, il compartimento della polizia stradale del Lazio effettua un costante monitoraggio sugli esercizi pubblici nell'ambito delle aree di servizio della rete autostradale regionale, in considerazione che la vendita di manganelli o mazze può costituire, in determinate circostanze, un pericolo per l'ordine pubblico.
Peraltro, in mancanza di specifiche norme che ne vietino la vendita (ne è vietato, infatti, il porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110), la rimozione degli oggetti in parola è rimessa alla sensibilità dei singoli rivenditori, sollecitati allo scopo dagli operatori della polizia stradale.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

GROTTO e BUEMI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la casa circondariale di Rovigo, come risulta dalle ultime ispezioni avvenute nel maggio 2001 nonché dalla relazione di sopralluogo del dipartimento servizio igiene e sanità pubblica della USSL di Rovigo, stilata nel giugno 2002, presenta, a tutt'oggi invariata, una grave situazione strutturale ed igienico sanitaria (scarse sono apparse la pulizia ordinaria dell'edificio e le condizioni igieniche nel complesso);
in particolare, si ritiene che la realtà sopra evidenziata non sia in grado di garantire idonee condizioni ambientali e di sicurezza per i detenuti;
ad aggravare lo stato della struttura carceraria di Rovigo nel suo complesso, si segnala un rilevante problema di sovraffollamento che, nel quadro descritto, non fa che peggiorare le condizioni di vivibilità dei detenuti;
il carcere di cui si tratta rientra nell'operazione avviata dal Governo con la Finanziaria 2001, volta non allo sfoltimento della popolazione carceraria ma alla costruzione di nuovi istituti penitenziari, tramite strumenti finanziari quali il leasing e il project financing;
ad ottobre del 2002, il suddetto istituto risultava collocato al 13 posto nella graduatoria delle nuove strutture da realizzare -:
se in considerazione di quanto esposto sia possibile accertare a che punto si trovi l'iter burocratico relativo alla costruzione del nuovo carcere di Rovigo;
quali provvedimenti siano stati adottati e, soprattutto, quali misure i Ministri


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competenti intendano prendere per sanare le gravi carenze riscontrate nella manutenzione del vecchio edificio, nel lasso di tempo occorrente alla realizzazione del nuovo.
(4-06592)

Risposta. - La Casa Circondariale di Rovigo è un vecchio istituto la cui costruzione risale al 1880.
Situato nel centro storico, presenta problemi di accessibilità e sicurezza, né vi è alcuna possibilità di ampliare la struttura.
Sono stati comunque realizzati lavori di manutenzione e ristrutturazione delle docce e delle sezioni detentive.
Infatti, a seguito dei rilievi mossi dalla USL, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Padova stilava un piano di interventi tecnici di radicale ristrutturazione e manutenzione per un importo prevedibile di lire 6.150.000.000, in attesa della eventuale dismissione dell'istituto, formulando, in caso di mancata realizzazione di un nuovo istituto, la previsione di un ulteriore importo di lire 2.300.000.000 per interventi igienico-sanitari.
Al riguardo, il ministero della giustizia nel luglio del 2000 provvedeva a finanziare gli interventi più urgenti stanziando lire 1.003.433.000.
Pochi mesi dopo, con decreto ministeriale del 30 gennaio 2001 l'istituto di Rovigo veniva proposto per la dismissione e la sostituzione con una nuova struttura.
Peraltro, con i fondi stanziati, furono realizzate opere in economia a mezzo della manodopera dei detenuti lavoranti imbianchini.
Per quanto attiene i rilievi sulla pulizia ordinaria della Casa circondariale, la direzione deve avvalersi della manodopera a rotazione dei detenuti lavoranti scopini sia perché il lavoro è strumento del trattamento rieducativo, sia per mancanza di fondi che permettano di rivolgersi a ditte specializzate.
Nell'attuale programma di edilizia penitenziaria è prevista la costruzione di una nuova struttura che dovrebbe sostituire l'attuale.
Nel corso dell'ultima seduta, tenutasi il 19 febbraio 2003, il comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, nel fissare un nuovo ordine prioritario degli interventi, ha valutato positivamente l'inserimento dell'opera tra quelle finanziate per l'anno 2004, collocando la stessa al quarto posto delle priorità.
L'area da destinare all'ubicazione del nuovo istituto di Rovigo è stata già scelta dall'apposita commissione in data 17 dicembre 2002.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

INNOCENTI, RAFFAELLA MARIANI, MUSSI, VIGNI, FILIPPESCHI, FRANCI, GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA, CORDONI, BELLINI, BUFFO, NANNICINI e CARLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
come già richiamato nell'interrogazione del 30 ottobre 2002 a firma Innocenti, Raffaella Mariani, a seguito di straordinari eventi meteorologici abbattutisi sul territorio delle province di Pistoia e Lucca interessando i comuni di Piteglio, Pistoia, Pescia, Villa Basilica, Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, si sono prodotti danni gravi alla viabilità, a numerose abitazioni civili, ad imprese sino a provocare l'isolamento temporaneo di alcune frazioni;
a seguito di tali eventi la regione Toscana ha deliberato la richiesta al Governo dello stato di emergenza ed a distanza di molti giorni non si hanno informazioni dal Governo;
a partire dal mese di ottobre 2001 sul territorio della regione Toscana si sono abbattuti altri eventi:
a) nubifragio nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, e Pisa in data 20-21 ottobre 2001;
b) frana Firenzuola del 13 aprile 2002;


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c) tromba d'aria-nubifragio nelle province di Firenze, Lucca e Pisa 6-9 agosto 2002;
d) nubifragio Elba 4 settembre 2002;
per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da parte del Governo, ma non sono state assegnate risorse finanziarie;
ci si avvicina alla data del 30 novembre 2002, data in cui i comuni devono avere disposto gli assestamenti di bilancio e previste le risorse necessarie a far fronte alle operazioni urgenti di ripristino dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture;
le risorse destinate nella legge finanziaria alla protezione civile appaiono insufficienti a coprire le spese di ristoro anche dei primi interventi necessari a superare le emergenze che si abbattono sui bilanci già duramente penalizzati delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;
non ci sono nella legge finanziaria criteri che individuano la trattazione analoga di situazioni similari tra le regioni del nostro Paese, tanto da creare tensioni tra i differenti territori -:
se e quando intenda accogliere l'istanza avanzata dalla regione Toscana e dichiarare lo stato di emergenza per i territori colpiti delle province di Pistoia e Lucca;
quando intenda trasferire le risorse finanziarie necessarie per i lavori di massima urgenza, e di ripristino dei servizi e di risarcimento dei danni come richiesto dalla regione Toscana per gli eventi verificatisi dall'ottobre del 2001.
(4-08412)

Risposta. - Nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre 2002, si è abbatto un violento nubifragio nel territorio della provincia di Pistoia e Lucca che, provocando gravi allagamenti e fenomeni franosi, ha interrotto importanti vie di comunicazione e danneggiato diverse abitazioni civili, causando, altresì, l'isolamento di alcune frazioni, con evidenti ripercussioni sul sistema produttivo.
In conseguenza di ciò la regione Toscana, in data 14 novembre 2002, ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio delle province di Pistoia e Lucca, precisando che intendeva porre a carico regionale le spese sostenute per la realizzazione delle opere necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale.
La regione, infatti, ha reso noto che, poiché si era ormai conclusa la gestione degli interventi connessi all'alluvione verificatasi nell'ottobre 2002, per i quali a suo tempo era stata concessa una somma pari a 38.734.267,43 euro ed avendo registrato, in relazione a tale somma, un'economia di 842.683,07 euro, intendeva utilizzare le suddette provvidenze residue per finanziare l'esecuzione degli interventi di somma urgenza in ordine agli avversi eventi meteorologici dell'ottobre 2002.
La dichiarazione dello stato di emergenza per i territori delle province di Pistoia e Lucca, è stata, pertanto, deliberata dal Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003 e con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2003, prorogata fino al 31 dicembre 2004.
Inoltre, in data 23 ottobre 2003, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3321 per fronteggiare i danni conseguenti all'eccezionale evento atmosferico ed è stato nominato Commissario delegato, l'assessore alla protezione civile della regione Toscana, Tommaso Franci.
Con l'ordinanza n. 3311 del 12 settembre 2003, parzialmente modificata dall'ordinanza n. 33 17 del 10 ottobre 2003, è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli eventi atmosferici dell'ottobre 2002, ai sensi del decreto-legge n. 15 del 2003, un limite di impegno pari a 683.956,00 per l'anno 2003.
Con la successiva ordinanza del 12 settembre 2003, n. 3312, è stato inoltre autorizzato


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un ulteriore limite di impegno pari a 4.850.000,00 euro ai sensi, invece, del comma 59 del già citato articolo 80, della legge n. 289 del 2002.
In relazione al finanziamento riguardante la violenta ondata di maltempo che ha colpito la Toscana nell'ottobre 2001, si rende noto che, per effetto dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 3236 del 5 agosto 2002, il dipartimento della protezione civile, sulla base di un'istanza formulata dalla regione Toscana, ha provveduto a trasferire, in favore della medesima regione, l'importo di 2.800.000,00 euro.
Per quanto riguarda la frana verificatasi nel territorio del comune di Firenzuola, in provincia di Firenze, si fa presente che, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2003, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3245 del 1o ottobre 2002 con la quale al predetto comune è stato attribuito il compito di definire e realizzare i necessari interventi per il superamento dell'emergenza creatasi, con particolare riferimento alla viabilità dell'ex strada statale n. 65 della Futa ed al rientro, nelle proprie abitazioni, dei nuclei familiari evacuati.
Gli oneri relativi all'attuazione di detti interventi sono stati posti a carico della regione Toscana.
Per quanto riguarda la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta in Toscana nell'agosto 2002 e il nubifragio verificatosi nell'isola d'Elba il 4 settembre 2002, dopo le relative dichiarazioni dello stato di emergenza, deliberate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2002 e del 18 settembre 2002, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3276 del 2002, con la quale, alla regione sono stati assegnati 23 milioni di euro di cui 20 milioni per l'emergenza dell'isola d'Elba.
Si rende, infine, noto che con la predetta ordinanza n. 3311 del 12 settembre 2003 è stato autorizzato un limite di impegno di 281.000,00 euro per l'anno 2004 in relazione all'alluvione dell'agosto 2002 e di 737.000,00 euro, sempre per l'anno 2004, in relazione al nubifragio abbattutosi nell'isola d'Elba.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

LANDOLFI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
in data 18 giugno 2003, il sindaco di Carinola (Caserta) adottava disposizione di servizio indirizzata ai funzionari dell'ente nella quale testualmente si legge che «il rilascio di atti, anche a consiglieri comunali, va subordinato al visto preventivo del sindaco e che pertanto ogni responsabile di settore è invitato a sottoporre al sindaco qualsiasi richiesta in tal senso»;
in data 19 giugno 2003, il responsabile dell'area tecnica del comune di Carinola, geometra Giovanni Ravaschino, a maggiore conferma di quanto disposto dal sindaco rilasciava ai consiglieri comunali di minoranza Mattia Di Lorenzo e Antonio Russo, nota scritta in cui rappresentava di non essere in condizioni di consegnare alcun atto se non in presenza di formale richiesta e che, la medesima, in ogni caso, andava sottoposta al sindaco per la preventiva autorizzazione;
i consiglieri comunali di minoranza del comune di Carinola, in data 23 giugno 2003, depositavano presso la prefettura di Caserta nota intesa ad informare il prefetto di quanto verificatosi rimarcando l'inquietante circostanza che aveva visto coincidere la disposizione sindacale con specifiche richieste di atti inoltrate dagli stessi;
con nota emessa in data 24 giugno 2003, e rivolta al prefetto di Caserta, il sindaco di Carinola chiariva che la contestata disposizione da egli adottata si giustificava in ragione dell'articolo 45 del vigente regolamento del Consiglio comunale di Carinola;


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a seguito della nota in parola i consiglieri di minoranza si vedevano costretti ad informare in via ufficiale il procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sottolineando che le giustificazioni addotte dal sindaco risultavano prive di qualsiasi fondamento giuridico -:
se non ritenga che vi siano gli estremi per l'esercizio dei poteri previsti dal testo unico degli enti locali.
(4-07040)

Risposta. - Dal punto di vista normativo, l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri trova titolo nell'articolo 31, comma 5 della legge n. 142/1990, ora trasfuso nell'articolo 43, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale così dispone: «I consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge».
Tale norma individua i destinatari delle richieste di accesso negli uffici e, quindi, nei rispettivi responsabili; pertanto, si è fatto presente che l'intervento sindacale - quando non mirato a contrastare richieste generiche, indiscriminate e meramente emulative, come non si rileva nel caso di specie - appare un ingiustificato aggravamento del relativo procedimento che si traduce in una compressione del diritto dei consiglieri.
Inoltre, secondo il costante orientamento giurisprudenziale:
a) il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative del Consiglio ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, coinvolge l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni, al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 febbraio 1994, n. 119);
b) il diritto del consigliere comunale di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici comunali «...utili all'espletamento del proprio mandato», fornisce altresì una veste particolarmente qualificata all'interesse all'accesso del titolare di tale funzione pubblica, che legittima l'interessato all'esame ed all'estrazione di copia dei documenti che contengono le predette notizie ed informazioni (Consigliere di Stato, sezione V, 2 aprile 2001, n. 1893);
c) il consigliere che esercita, infine, tale diritto, non è tenuto a specificare i motivi della sua richiesta, né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo per richiederli perché, in caso contrario, questi ultimi sarebbero arbitri di stabilire l'estensione del controllo sul loro operato (Consiglio di Stato, sezione V, 22 febbraio 2000, n. 940 e 7 maggio 1996, n. 528).

Secondo la normativa attualmente in vigore e l'interpretazione assunta dalla giurisprudenza nello specifico settore, dunque, al consigliere comunale spetta «...un'ampia e qualificata posizione di pretesa all'informazione ratione officii (Consiglio di Stato, sezione V, 8 settembre 1994, n. 976), rispetto alla quale non gli sono opponibili neppure profili di riservatezza, a condizione che i documenti e le informazioni richiesti siano pertinenti all'esercizio del mandato, non essendo altrimenti utili per il suo espletamento (Consiglio di Stato, sezione V, 26 settembre, n. 5109).
Alla luce delle suddette considerazioni, il sindaco di Carinola è stato formalmente invitato ad adottare le iniziative ritenute del caso, affinché i consiglieri possano esercitare compiutamente il proprio ufficio.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

LA STARZA e MESSA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
mediante gara pubblica europea sono state rilasciate 986 concessioni per la raccolta


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delle scommesse sportive, al CONI è delegata l'organizzazione e la gestione;
sia per l'anno 1999 che per l'anno 2000 i concessionari non hanno ancora versato il minimo garantito, che ammonterebbe, tra scommesse ippiche e sportive, ad oltre 600 miliardi;
il mancato versamento da parte dei concessionari di quanto dovuto, ha certamente aggravato le casse sia dell'UNIRE che del CONI, pertanto, si chiede quali iniziative voglia intraprendere il Governo al fine di far rispettare gli obblighi assunti dai concessionari, considerato che, il mancato adempimento, dovrebbe dare corso all'immediata revoca della concessione, dando al CONI la possibilità di riassegnarle agli esclusi -:
si chiede, altresì, se risulta vero che le agenzie ippiche della SNAI non versano da tempo gli incassi delle scommesse ippiche, se ciò risultasse vero quali iniziative, anche di carattere giuridico, siano state prese dagli organi competenti e come mai a tutt'oggi non si è provveduto alla revoca immediata delle concessioni.
(4-00962)

Risposta. - L'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fatto presente, in primo luogo, che, per quanto concerne le quote di prelievo sull'introito delle scommesse sportive, al 31 dicembre 2000, risultano essere 129 le agenzie che hanno effettuato il versamento della quota in misura superiore allo stesso minimo garantito, mentre 857 agenzie avrebbero dovuto versare quote per un importo complessivo pari a 176.030.886.374 delle vecchie lire.
Nei confronti di queste ultime, il CONI ha inviato agli interessati una lettera di diffida e messa in mora circa l'adempimento relativo al predetto pagamento.
Per quanto riguarda il settore delle scommesse ippiche, dai riscontri effettuati dall'Agenzia delle entrate, quale precedente gestore, sono emerse 827 posizioni irregolari ai fini del versamento dell'imposta unica per l'anno 1999 e circa 1.292 posizioni irregolari ai fini del pagamento delle quote di prelievo per il periodo 1o gennaio 1999-31 luglio 2001.
Nei confronti dei concessionari risultati inadempienti per importi elevati, sono stati sospesi e, conseguentemente, dichiarati decaduti gli atti di concessione.
Per quanto concerne il mancato versamento dell'integrazione per raggiungere il minimo annuo garantito (articolo 16 ed articolo 5 delle convenzioni rispettivamente del CONI e dell'UNIRE), che ammontava a 437.196.525.423 delle vecchie lire per l'anno 2000 (di cui 262.905.156.088 delle vecchie lire per le scommesse ippiche e 174.291.369.335 delle vecchie lire per le scommesse sportive), anche l'amministrazione finanziaria ha a suo tempo intimato ai concessionari di effettuare tale versamento.
Analoghe procedure sono state espletate ai fini del versamento dell'integrazione del minimo garantito dovuto dai concessionari, che ammontava, per l'anno 2001, a 226.075.036.067 delle vecchie lire per le scommesse delle corse sui cavalli e a 161.633.687.035 delle vecchie lire per le scommesse sportive.
Successivamente, al fine di risolvere lo stato di crisi del settore delle scommesse, sono state adottati, come è noto, alcuni provvedimenti sia di carattere normativo che amministrativo.
In particolare, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, i concessionari per la raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite dal precedente decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, potevano farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro.


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Il successivo comma 13 del citato articolo 8 ha stabilito che, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme per il riordino, tra l'altro, della disciplina organizzativa dei giochi e delle scommesse relative alle corse sui cavalli (emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169) e fino alla data del loro nuovo affidamento mediante procedure selettive, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni (n. 329), ivi compresi quelli di adozione di ogni provvedimento amministrativo, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al citato comma 5 dell'articolo 8.
L'articolo 2 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 ha subordinato l'adesione alla comunicazione alle amministrazioni competenti (amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e UNIRE) ed al pagamento, entro il 30 ottobre 2003, del 10 per cento del debito maturato, negli anni 2000 e 2001, quale integrazione alle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito.
Infine, l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito, al fine di evitare discriminazioni tra i concessionari delle diverse tipologie di scommesse, che per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive si applichino le disposizioni già previste per i concessionari della raccolta delle scommesse ippiche.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Manlio Contento.

LUCCHESE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere:
quali misure di ordine pubblico abbia intrapreso dopo le minacce malavitose ricevute dal consigliere comunale di Alcamo, Franco Orlando;
se non ritenga grave che un eletto dal popolo possa subire intimidazioni da parte di organizzazioni criminose -:
più in generale, se e quali misure intenda intraprendere per scoraggiare e sconfiggere la criminalità, che continua a imperversare ad Alcamo ed in tutto il trapanese.
(4-03820)

Risposta. - Si comunica che il 22 agosto 2002 il dottor Francesco Orlando, eletto consigliere comunale ad Alcamo nella lista del CDU denunciò alla stazione dei carabinieri di quella città di aver ricevuto una lettera anonima che, con toni minatori, gli ingiungeva di ritirarsi dalla vita politica.
La vicenda fu oggetto di specifico esame nel corso di una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Trapani, svoltasi il successivo 5 settembre, che propose la misura, subito attuata, della vigilanza generica radiocollegata presso l'abitazione dello stesso consigliere comunale.
Le indagini sull'intimidazione non hanno consentito di individuarne gli autori, anche se l'ipotesi ritenuta più verosimile è quella per cui il gesto sarebbe da ricondurre a situazioni di tensione maturate all'interno dell'ospedale di Alcamo, dove il dottor Orlando presta servizio, avendo anche ricoperto incarichi sindacali e quello di componente del consiglio sanitario della ASL.
In ogni caso, dopo quello in questione, lo stesso dottor Orlando non ha denunciato ulteriori atti intimidatori nei suoi confronti.
Quanto all'episodio del danneggiamento della porta di ingresso di una palestra in via Allegrezza, sempre ad Alcamo, avvenuto la scorsa estate, le prime risultanze investigative non confermano la natura intimidatoria dell'atto, che potrebbe invece essere inquadrato in una forma criminale di concorrenza da parte di altri operatori del settore.


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Per quanto riguarda la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel comune in parola il prefetto di Trapani ha riferito che i dati disponibili pur non del tutto completi, sembrano confermare, nell'ultimo anno solare, un sensibile calo dei reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché degli attentati dinamitardi e/o incendiari, che avevano fatto registrare una incidenza particolarmente grave negli anni precedenti, come riferito in sede di risposta all'interrogazione n. 4-02913.
Tale ultimo effetto potrebbe ricollegarsi anche ad un mutamento della strategia della criminalità organizzata per effetto degli arresti subiti negli anni scorsi, che l'avrebbero indotta ad un'attività meno visibile ed invadente.
L'azione delle Forze dell'ordine in quel territorio rimane comunque assai intensa, sia contro la criminalità comune che contro quella organizzata, al riguardo, l'Arma dei carabinieri ha fatto sapere che dall'inizio dell'anno alla fine del mese di ottobre erano stati eseguiti ad Alcamo 1.500 servizi esterni, con l'arresto di 54 persone e la denuncia in stato di libertà, all'autorità giudiziaria di altre 219.
Per quanto riguarda gli organici della compagnia dei Carabinieri e del locale commissariato della pubblica sicurezza, non si sono registrate variazioni rispetto a quanto comunicato rispondendo alla citata interrogazione parlamentare, salvo, per quest'ultimo ufficio l'avvicendamento di tre ispettori ed un funzionario della Polizia di Stato.
La tenenza della Guardia di finanza ha invece avuto un incremento di due unità, raggiungendo, così, la consistenza organica prevista.
Pur in considerazione della circostanza che non si rilevano carenze di organico per tali presidi, si assicura che in occasione delle prossime immissioni in servizio sarà valutata la possibilità di ulteriori incrementi di personale, compatibilmente con le disponibilità e le esigenze delle altre sedi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

LUCCHESE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
appare utile che i magistrati si astengano dalle interviste televisive, mentre ogni comunicazione andrebbe resa per iscritto ed esclusivamente tramite gli uffici stampa dei vari tribunali -:
se intenda emanare delle disposizioni per vietare l'uso delle telecamere nei processi.
(4-06801)

Risposta. - La materia delle riprese audiovisive dei dibattimenti è attualmente disciplinata dall'articolo 147 del decreto legislativo 25 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
Si riporta, di seguito, ad ogni buon fine, la disposizione sopra citata: «147. Riprese audiovisive dei dibattimenti:
a) ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione;
b) l'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento;
c) anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto;
d) non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'articolo 472, commi 1, 2 e 4 del codice».


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Non vi sono pertanto iniziative legislative del Governo volte a vietare, come prospettato dall'interrogante, l'uso delle telecamere nei processi.
Quanto alla premessa dell'interrogazione, si rammenta che il disegno di legge, recante «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità» (Atto Senato: n. 1296), prevede nel testo risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica, in sede referente (Commissione che ha concluso l'esame del disegno di legge il 25 settembre 2003) relativamente all'ufficio del pubblico ministero e, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega in materia di riorganizzazione dello stesso, «che il procuratore della Repubblica presso tribunale tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso» (articolo 5, comma 1, lettera
e) del disegno di legge citato) nonché, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega in materia di individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e relative sanzioni, che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni «il tenere rapporti con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e)».
Quanto invece agli uffici giudicanti ed ai magistrati ad essi appartenenti, la materia dei rapporti con gli organi di informazione risulta regolata dalle circolari adottate in materia dal Consiglio superiore della magistratura.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

LUCCHESE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere se la normativa vigente preveda la concessione di auto di servizio con autista ad ex sottosegretari, nonché agli uomini di spettacolo e, in caso affermativo, se non intenda revocare le scorte in favore di tali personalità.
(4-07138)

Risposta. - Si comunica che la normativa di riferimento in materia di misure di protezione personale è contenuta nel decreto-legge n. 83/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2002, e nei decreti del Ministro dell'interno dell'11 dicembre 2002 e del maggio 2003, con i quali è stata data attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 1, del menzionato decreto legge.
Pertanto, a parte le alte personalità istituzionali individuate con i citati decreti e per le quali le misure di protezione sono assicurate «in via automatica», per tutti gli altri soggetti potenzialmente a rischio l'adozione di dette misure è subordinata ad un'approfondita valutazione di carattere tecnico-discrezionale, tesa a verificare, nella fattispecie concreta, l'effettiva esistenza di un pericolo o di una minaccia potenziale od attuale per l'interessato o per i suoi familiari.
Detta valutazione è effettuata dagli uffici territoriali del Governo e, successivamente, dall'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale.
Proprio perché correlati all'attualità della situazione di rischio, i dispositivi in parola, una volta decisi, devono essere sottoposti a periodica revisione per verificarne la permanenza dei presupposti.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

LUCCHESE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
ancora una volta la criminalità colpisce la città di Alcamo: un contenitore di plastica è stato recentemente bruciato davanti ad un locale di via Allegrezza, trattasi certamente di una azione vandalica -:


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se sia già stato predisposto un rafforzamento delle forze di polizia, con la fornitura anche dei necessari mezzi tecnici per prevenire le azioni criminose e contrastare la malavita.
(4-07286)

Risposta. - Si comunica che il 22 agosto 2002 il dottor Francesco Orlando, eletto consigliere comunale ad Alcamo nella lista del CDU denunciò alla stazione dei carabinieri di quella città di aver ricevuto una lettera anonima che, con toni minatori, gli ingiungeva di ritirarsi dalla vita politica.
La vicenda fu oggetto di specifico esame nel corso di una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Trapani, svoltasi il successivo 5 settembre, che propose la misura, subito attuata, della vigilanza generica radiocollegata presso l'abitazione dello stesso consigliere comunale.
Le indagini sull'intimidazione non hanno consentito di individuarne gli autori, anche se l'ipotesi ritenuta più verosimile è quella per cui il gesto sarebbe da ricondurre a situazioni di tensione maturate all'interno dell'ospedale di Alcamo, dove il dottor Orlando presta servizio, avendo anche ricoperto incarichi sindacali e quello di componente del consiglio sanitario della ASL.
In ogni caso, dopo quello in questione, lo stesso dottor Orlando non ha denunciato ulteriori atti intimidatori nei suoi confronti.
Quanto all'episodio del danneggiamento della porta di ingresso di una palestra in via Allegrezza, sempre ad Alcamo, avvenuto la scorsa estate, le prime risultanze investigative non confermano la natura intimidatoria dell'atto, che potrebbe invece essere inquadrato in una forma criminale di concorrenza da parte di altri operatori del settore.
Per quanto riguarda la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel comune in parola il prefetto di Trapani ha riferito che i dati disponibili pur non del tutto completi, sembrano confermare, nell'ultimo anno solare, un sensibile calo dei reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché degli attentati dinamitardi e/o incendiari, che avevano fatto registrare una incidenza particolarmente grave negli anni precedenti, come riferito in sede di risposta all'interrogazione n. 4-02913.
Tale ultimo effetto potrebbe ricollegarsi anche ad un mutamento della strategia della criminalità organizzata per effetto degli arresti subiti negli anni scorsi, che l'avrebbero indotta ad un'attività meno visibile ed invadente.
L'azione delle Forze dell'ordine in quel territorio rimane comunque assai intensa, sia contro la criminalità comune che contro quella organizzata, al riguardo, l'Arma dei carabinieri ha fatto sapere che dall'inizio dell'anno alla fine del mese di ottobre erano stati eseguiti ad Alcamo 1.500 servizi esterni, con l'arresto di 54 persone e la denuncia in stato di libertà, all'autorità giudiziaria di altre 219.
Per quanto riguarda gli organici della compagnia dei Carabinieri e del locale commissariato della pubblica sicurezza, non si sono registrate variazioni rispetto a quanto comunicato rispondendo alla citata interrogazione parlamentare, salvo, per quest'ultimo ufficio l'avvicendamento di tre ispettori ed un funzionario della Polizia di Stato.
La tenenza della Guardia di finanza ha invece avuto un incremento di due unità, raggiungendo, così, la consistenza organica prevista.
Pur in considerazione della circostanza che non si rilevano carenze di organico per tali presidi, si assicura che in occasione delle prossime immissioni in servizio sarà valutata la possibilità di ulteriori incrementi di personale, compatibilmente con le disponibilità e le esigenze delle altre sedi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

LUCCHESE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
le cronache riportano quasi tutti i giorni il ferimento di bimbi da parte dei cani pitbull -:


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se non ritenga di assumere le opportune iniziative normative per stabilire l'obbligatorietà della museruola e guinzaglio per tutti i cani che vengono portati sulle strade, pena elevate multe (ad esempio non inferiori ai mille euro) ai proprietari.
(4-07300)

Risposta. - L'Ordinanza 9 settembre 2003 «tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi ha carattere con- tingibile ed urgente, in quanto si è ritenuto necessario porre un freno al preoccupante fenomeno delle aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi.
L'Ordinanza prevede particolari disposizioni e divieti di immediata applicabilità per i cani
pit-bull, responsabili di numerosi episodi di grave aggressione nei confronti dell'uomo, inoltre estende il suo campo di applicazione ad alcune razze che presentano attitudini aggressive tra quelle comprese nei gruppi di primo e secondo della classificazione della «Federazione cinologica internazionale».
Una delle maggiori critiche fatte all'ordinanza ministeriale è stata quella di includere nell'elenco dei cani pericolosi anche razze che non risultano essere un oggettivo pericolo per l'uomo in quanto di indole non aggressiva, nonostante la mole, quali il San Bernando ed il Terranova, che spesso vengono utilizzati in settori di pubblica utilità (ricerca dei dispersi sulla neve, salvataggio delle persone che rischiano di annegare), nonché cani di piccola taglia.
Non risultano, invece, inclusi nel campo di applicazione dell'ordinanza, tra gli altri, gli esemplari di
American Staffordshire Terrier e di Staffordshire Bull Terrier.
Al fine di individuare, nell'ambito dei predetti gruppi o in altri della classificazione della Federazione cinologica internazionale, le razze canine per le quali è necessario mantenere vigenti gli obblighi ed i divieti sanciti dall'ordinanza del 9 settembre 2003 è stata istituita un'apposita commissione di esperti presso il Consiglio superiore di sanità.
Tale Commissione ha, tra l'altro, il compito di verificare, con l'ausilio di rigorosi criteri scientifici, l'effettiva potenziale pericolosità delle diverse razze canine.
In ogni caso, si ritiene doveroso sottolineare che, a tutt'oggi, sono vigenti le disposizioni di cui all'articolo 83, punto
d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che prevede l'uso del guinzaglio e della museruola per i cani condotti in luogo pubblico.
È attualmente all'esame degli organi competenti uno schema di disegno di legge in materia di disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, che affronta in maniera più completa l'argomento in oggetto.
Si precisa, infine, che nei confronti dell'ordinanza 9 settembre 2003 è stato presentato ricorso al giudice amministrativo per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari provvisorie, da parte di associazioni per la tutela degli animali e privati cittadini.
Con l'ordinanza del 13 novembre 2003, il tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione III-
ter, ha respinto la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

LUCCHESE. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il notiziario l'Informatore rileva giustamente l'assurdità di mantenere tale balzello a carico dei cittadini e fa presente come spesso il costo del canone sia molto più alto del prezzo delle telefonate effettuate -:
se voglia farsi promotore di una iniziativa anche normativa, tesa ad eliminare il canone di abbonamento Telecom, così come nelle attese di tutti i cittadini.
(4-06459)

Risposta. - Al riguardo non può che confermarsi quanto comunicato con la nota


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prot. n. GM/136555/1076/4-6716/INT/BP dell'11 novembre 2003 - che ad ogni buon fine si allega in copia (all. 1) con la quale è stata fornita risposta ad una analoga interrogazione parlamentare presentata dall'interrogante.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

PAOLA MARIANI, ABBONDANZIERI, DUCA, GALEAZZI, GIACCO, GASPERONI, LION e CALZOLAIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nei giorni 15, 16, 17, 25 e 26 del mese di novembre 2002 il litorale della regione Marche è stato colpito da eccezionali fenomeni naturali costituiti da rilevanti altezze d'onda e a sovralzo del livello del medio mare;
i sindaci dei Comuni colpiti hanno segnalato ingenti danni sia ad infrastrutture pubbliche che attività turistiche insistenti sul litorale, con evidenti ricadute anche economiche ed occupazionali;
l'evento ha interessato la fascia litoranea adriatica nel suo complesso e sia per gli ingenti danni registrati e sia per la complessità e l'urgenza degli interventi necessari ad evitare ulteriori pericoli per importanti infrastrutture pubbliche (fognature, strade litoranee, linea ferroviaria) e private, può essere classificato nella tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 225 del 1992;
la regione Marche ha tempestivamente richiesto il riconoscimento dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 225 del 1992 per l'evento segnalato e la messa a disposizione delle necessarie risorse -:
quali interventi urgenti il Ministero intenda assumere al fine di riconoscere alla regione Marche lo stato di emergenza e le risorse necessarie, considerando che è necessario eseguire gli interventi di ripristino al più presto, eliminando e mitigando inoltre, possibili ulteriori ipotesi di rischio nei territori comunali interessati e compresi nella relazione prodotta dalla regione Marche.
(4-08409)

Risposta. - A seguito di eccezionali eventi meteo-marini veriticatisi sul litorale marchigiano nei giorni 15, 16 e 17 novembre 2002, il presidente della regione Marche ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 25 del 1992.
Successivamente, la regione, in data 4 dicembre 2002, ha inviato una relazione sui danni verificatisi, quantificando in 21 milioni di euro gli oneri occorrenti per fronteggiare l'emergenza.
Dai sopralluoghi effettuati dal dipartimento della protezione civile si è constatato che, per alcuni comuni, si sarebbero verificati i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza. Quindi, con nota del 23 giugno 2003, il medesimo dipartimento, facendo presente la carenza di risorse finanziarie della protezione civile, ha comunicato alla regione Marche che avrebbe dato seguito alla predetta istanza qualora quest'ultima avesse provveduto con oneri a proprio carico.
La regione Marche, con nota del 29 luglio 2003, ha comunicato di avere diritto, comunque, alla dichiarazione dello stato di emergenza senza, tuttavia, indicare nulla in ordine alla copertura finanziaria.
In data 19 agosto 2003, il dipartimento della protezione civile ha nuovamente invitato la regione ad indicare i finanziamenti da utilizzare e, nel mese di ottobre 2003, la predetta regione ha reso noto che avrebbe destinato, per interventi straordinari, 3,5 milioni di euro.
Tuttavia, a seguito della precedente valutazione fornita dalla stessa regione (21 milioni di euro), il dipartimento resta in attesa di ulteriori stanziamenti da parte di questa, fermo restando, come già detto, che


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tale somma non può essere posta a carico del fondo della protezione civile.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

MASCIA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
mentre erano intenti a sistemare un filo elettrico, alcuni studenti della facoltà di lettere dell'Università di Palermo hanno scoperto delle cimici nascoste nelle centraline della corrente situate nei centri autogestiti della facoltà;
le microspie sono state rinvenute nel cosiddetto «box 1» e in una stanza adiacente, che ospita il Centro di documentazione intitolato a Pietro Riggio, l'anarchico palermitano studioso di pedagogia;
il preside della facoltà di lettere, dottor Giovanni Ruffino, non ha ricevuto dalle autorità competenti alcuna informazione riguardante l'installazione di microspie nei locali della facoltà;
gli studenti, che frequentano e animano i due centri autogestiti dell'Università di Palermo sono degli attivisti del movimento no global;
il grave episodio sembra rientrare nel clima di repressione e di criminalizzazione del movimento no global che pochi giorni fa ha portato all'arresto per associazione sovversiva di alcuni esponenti del movimento -:
se sia a conoscenza della vicenda e delle ragioni che hanno condotto al posizionamento delle suddette cimici e quali iniziative intenda prendere per fare chiarezza sull'accaduto.
(4-04704)

Risposta. - La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha comunicato che da notizie acquisite presso la locale procura della Repubblica risulta che le apparecchiature per la registrazione di conversazioni tra presenti rinvenute in alcuni locali della facoltà di lettere dell'università di Palermo erano state installate da personale della DIGOS della locale questura in esecuzione di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria che aveva autorizzato le intercettazioni ai sensi della normativa vigente.
Risulta altresì che le operazioni di ascolto sono terminate nell'aprile 2002 e che da tale data le apparecchiature in questione non erano più attivate.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MASCIA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
durante le fasi di partenza, arrivo e posizionamento degli aeromobili che operano nell'aerostazione di Ciampino, i gas di scarico invadono i locali della struttura denominata Aviazione Generale dove si trovano gli uffici della Polizia di Stato;
la situazione si aggrava particolarmente quando gli aeromobili vengono posizionati con la parte posteriore rivolta verso l'aerostazione;
oltre ai gas di scarico, i dipendenti della Polizia di Stato subiscono gli effetti del rumore assordante prodotto dagli aeromobili in quanto le piazzole di sosta si trovano nelle immediate vicinanze degli uffici;
il Siulp segnala da mesi, ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994, la necessità di interventi urgenti presso l'area dell'aerostazione di Ciampino denominata Aviazione Generale;
risulta all'interrogante che il 13 aprile 2002 un agente della Polizia di Stato durante il servizio abbia accusato un malore in seguito al quale è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini per cure e accertamenti;


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l'O.M.S. ha segnalato in Italia un forte aumento di casi di cosiddetto stress da rumore;
l'AIRS, Associazione Italiana per la Ricerca sulla Sordità, afferma che più di due milioni di persone sono colpite da problemi all'udito in ambiente lavorativo con ripercussioni gravi sulla capacità produttiva, sulla vita di relazione e sessuale;
nelle conclusioni della «relazione sulla esposizione a rumore relativa al personale dell'ufficio di polizia di frontiera aerea dell'aeroporto di Ciampino, presentata dal Dipartimento della pubblica Sicurezza, Direzione centrale di sanità, il 9 luglio 1999 si legge, tra l'altro che «I valori di lepd ottenuti sono pari a 80.8 per il personale delle pattuglie automontante e di 66.7 per il personale delle pattuglie appiedate. Alla luce di quanto indicato dal decreto legislativo n. 277 del 1991 (articoli 42, 43, 44) tale dato fa obbligo al datore di lavoro di informare il personale sull'esito della valutazione del rischio, sui rischi derivanti dai traumi acustici e sull'eventuale uso di dispositivi di protezione individuale, di assicurare la sorveglianza sanitaria su richiesta del dipendente, sentito il medico competente;
la grave situazione è stata più volte segnalata agli organi competenti dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) del Siulp senza che la segnalazione abbia trovato alcun riscontro -:
se ritengano, sulla base delle segnalazioni in premessa, che le misure di prevenzione e protezione siano idonee a garantire la sicurezza e la salute degli operatori della Polizia di Stato impegnati presso l'aerostazione denominata Aviazione Generale di Ciampino;
quali iniziative intendano prendere affinché gli organi competenti predispongano gli interventi più opportuni;
se gli operatori di polizia operanti allo scalo di Ciampino siano mai stati sottoposti a controlli sanitari mirati alla individuazione nel sangue e nelle urine di particelle di piombo, e a prove fonometriche e di funzionalità dell'apparato uditivo.
(4-06362)

Risposta. - Si comunica che negli ultimi anni sono stati eseguiti periodici sopralluoghi negli uffici della polizia di frontiera nell'aeroporto di Ciampino da parte di medici specialisti per verificarne le condizioni igienico-sanitarie.
Le relazioni tecniche redatte a conclusione di ciascuna ispezione hanno evidenziato che dette condizioni, pur passibili di miglioramento, non costituiscono pericolo per la salute del personale.
In particolare, rilevazioni fonometriche sono state eseguite il 25 giugno 1999 ed il 6 giugno scorso nelle diverse condizioni lavorative riscontrabili.
In entrambe le occasioni le risultanze degli esami hanno evidenziato la presenza di rischi dovuti al rumore, peraltro contenuti, unicamente nelle attività svolte sottobordo degli aeromobili; analoghi accertamenti, svolti da altri enti e da società private, hanno confermato gli stessi dati.
Conseguentemente, per quanto riguarda il personale della polizia di Stato, l'esposizione a rischi di trauma acustico è riscontrabile solo per i servizi di vigilanza svolti sottobordo dei velivoli, soprattutto dalle pattuglie a bordo di autovetture.
Anche per tali servizi, comunque, i livelli di rumorosità riscontrati sono compresi nella fascia per la quale il decreto legislativo n. 91 del 277 (in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro) non prevede l'obbligo di sottoporre i dipendenti a visite mediche preventive e periodiche, ma solo la possibilità della visita su richiesta degli interessati.
In ogni caso, per l'eventualità di servizi di tal genere, sono stati distribuiti a tutto il personale degli inserti auricolari per proteggersi dai rumori.


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Malgrado tali risultanze, tutto il personale della polizia di Stato in servizio presso l'aeroporto di Ciampino viene regolarmente sottoposto a controlli sanitari, in via del tutto cautelativa.
Le rilevazioni eseguite il 6 giugno scorso hanno riguardato anche l'aerazione ed i parametri microclimatici degli uffici in questione, che sono risultati ampiamente nei limiti di legge.
Non risultano, inoltre, casi di personale per il quale sia stato rilevato o segnalato rischio di esposizione al piombo.
In proposito, si fa presente che le società operanti nell'aeroporto sottopongono ad accertamenti sanitari finalizzati alla ricerca di particelle di piombo nel sangue o nelle urine esclusivamente i tecnici che svolgono mansioni sottobordo, in particolare gli addetti al rifornimento di carburante; tali controlli hanno danno generalmente esiti rassicuranti.
Per quanto attiene alla asserita invasione degli stessi uffici della polizia di Stato da parte di gas di scarico di aerei durante le fasi di posizionamento sulla pista, partenza ed arrivo, è stato riferito che l'episodio avvenuto il 12 aprile 2002, cui fa cenno l'interrogante, ha avuto carattere del tutto eccezionale e che non risultano casi analoghi, neppure negli Uffici di altri enti presenti in quell'area.
Nell'occasione, le condizioni meteorologiche, particolarmente avverse, specie per la presenza di forti raffiche di vento, indussero il comandante del velivolo a chiedere ed ottenere l'autorizzazione ad invertire la posizione del velivolo sulla piazzola, per non pregiudicare le manovre di rullaggio.
L'ENAC ha precisato che con ogni probabilità, ove pure il pilota avesse potuto procedere nella posizione standard di messa in moto, i gas di scarico sarebbero ugualmente stati indirizzati dal vento verso l'edificio dove è ubicato il posto di polizia in questione.
L'agente della polizia di Stato che si trovò ad inalare i gas fu prontamente soccorso e accompagnato all'ospedale «Sandro Pertini», dove ricevette le cure del caso con la prognosi di un giorno, poi prolungata di altri otto; dopo nove giorni di riposo e cure riprese normalmente servizio.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

MAZZARELLO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'ACI 116, oggi ACI Global, in data 10 febbraio 2003, ha formalmente comunicato l'avvio di procedura di una ulteriore riduzione di personale per n. 171 unità (con la conseguente totale chiusura dei centri diretti per il soccorso nella viabilità ordinaria ed autostradale), appartenenti a diverse qualifiche professionali;
di dette unità solo 30 lavoratori, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocati in pensione e, di conseguenza, ben 141 lavoratori verrebbero a trovarsi privi di occupazione;
questi 141 dipendenti di ACI Global potrebbero essere riassorbiti dall'ACI Italia, la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 settembre 1995, prevede, nelle varie qualifiche, una vacanza di oltre 500 posti;
per detto provvedimento di assunzione, l'erario non solo non avrebbe a suo carico alcun onere, vivendo l'ACI Italia dei proventi delle proprie attività istituzionali, ma verrebbe addirittura a conseguire un notevole risparmio per la mancata corresponsione del finanziamento per la mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 -:
quali iniziative intenda adottare il Governo affinché i lavoratori messi in mobilità siano riassunti da ACI Italia, così come è già accaduto nel 1998 nel corso di una precedente ristrutturazione.
(4-08163)

Risposta. - In relazione all'interrogazione in questione si osserva, in via preliminare, che le questioni sollevate nella stessa traggono origine dalla perdita, fin dal 1997,


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da parte di ACI ITALIA della posizione di «gestore unico per il soccorso stradale», posizione gestita attraverso la propria società controllata ACI 116, oggi ACI GLOBAL.
Come è noto, nel febbraio di quest'anno, l'ACI GLOBAL ha avviato la procedura di mobilità relativa a 171 dipendenti in esubero. Tale procedura si è conclusa il 16 maggio 2003 con un verbale di accordo ed ha riguardato 130 lavoratori in esubero (41 unità a tale data hanno trovato una diversa collocazione all'interno dell'azienda). Tra questi 130 lavoratori vanno inseriti i lavoratori appartenenti ai settori lavorativi in fase di chiusura, individuati sulla base dei criteri stabiliti in sede di Accordo.
Ciò detto occorre precisare che già in sede di trattazione della vertenza è stata avanzata dalle organizzazioni sindacali la proposta di far confluire il personale in esubero nei ruoli dell'Automobile Club d' Italia.
Al riguardo, si precisa che l'ACI Italia si è dichiarato non disponibile a tale soluzione, ostandovi il presupposto di un pubblico concorso necessario per entrare a far parte dei ruoli dello stesso ACI Italia.
Si ricorda, peraltro, che la norma con la quale si è provveduto in passato all'inquadramento nei ruoli dell'Automobile Club d'Italia di personale analogo a quello in esame, (articolo 46 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), è disposizione che riveste carattere di eccezionalità, destinata cioè ad esaurire i suoi effetti con la sua attuazione.
Allo stato attuale, pertanto, si ritiene che, per procedere nei termini prospettati nell'atto in esame, occorra un'apposita disposizione di legge che preveda le modalità per il passaggio nel pubblico impiego di personale con rapporto di diritto privato.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

MIGLIORI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Ministero ha emanato il provvedimenton. 557/B-9471-101002(4)1 ad oggetto «licenze in materia di anni»;
l'atto reca regole maggiormente restrittive in materia di porto d'armi, in particolare l'obbligo di esibire nuovo certificato medico anche in «costanza» di valido documento (licenza di caccia e porto d'armi,) già coperto da certificazione medico-legale;
quasi tutte le Questure in Italia, stanno provvedendo ad inviare a casa dei cacciatori una lettera in modo scaglionato, al fine di informare i detentori di porto d'armi che entro 30 giorni devono portare alle Questure di competenza il certificato del proprio medico e dell'ASL o di un Medico Militare;
detto certificato deve riconfermare l'idoneità ad avere porto d'armi, sia pur in corso di validità;
in alcuni casi alcune Questure, tra queste quelle di Firenze e Pisa, delega di relazione con i cacciatori e raccolta di certificazione alle associazioni venatorie ed altre strutture private, vedasi armerie;
molti cacciatori non sono iscritti a nessuna associazione venatoria e pertanto questa procedura potrebbe o escludere la pubblicità notizia a favore di alcuni cacciatori o comunque la quasi automatica imposizione di iscrizione ad una qualche associazione venatoria, incidendo con ciò sulla libertà personale degli individui;
comunque la richiesta di un nuovo certificato, che per altro sarebbe solo di mera conferma di precedente certificato, aumenta i costi della gestione di un porto d'armi e licenza, già da oggi molto costosi, fino anche ad una maggiorazione di un 25 per cento, ossia di una media di circa 70/80 euro;
detto provvedimento poco potrebbe incidere sul controllo della «mera detenzione» delle armi, mentre notevolmente ed in senso negativo sulle licenze di caccia


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in carenza del certificato di convalida si potrebbe avere la qualifica di «porto abusivo di armi» legata a severissime e pregiudizievoli sanzioni penali, ancorché ci sia inconsapevole mancanza di scienza sul provvedimento ministeriale;
siamo nell'imminenza dell'inizio delle attività venatoria e che comunque siamo in un periodo di semi-pausa per ferie estive e quindi di difficile approntamento di pratiche burocratiche -:
se non sia opportuno impartire alle rispettive Questure indicazioni più precise ed uniformi per tutte le province italiane tali da mettere tutti i cittadini detentori di porto d'armi, ma soprattutto i cacciatori, in condizione di adempiere con la giusta tranquillità e nei modi dovuti al provvedimento amministrativo;
se non sia opportuno dilazionare i tempi da 30 giorni a 60 giorni in modo tale da andare fuori dei «collassi amministrativi» feriali.
(4-06889)

Risposta. - Si osserva, preliminarmente, che la circolare del 9 maggio 2003, firmata dal Ministro dell'interno, che ha previsto un controllo straordinario dei requisiti psico-fisici nei confronti di «tutti i possessori di armi da fuoco», è stata emanata a seguito di alcuni gravi fatti di sangue che hanno destato forte allarme, determinando la necessità obiettiva di controlli più rigorosi sui requisiti di affidabilità richiesti dalla legge per la detenzione e il porto di armi.
Le autorità provinciali di pubblica sicurezza sono state perciò invitate a procedere sempre, al momento del rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché per ogni nulla osta all'acquisto delle medesime, ad una verifica attenta dei requisiti psicofisici personali attestati da apposita certificazione medica, prestando specifica attenzione all'assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali o di situazioni di dipendenza da alcolici o stupefacenti, valutando adeguatamente ogni segnalazione qualificata relativa ad eventi o situazioni che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla legge.
L'iniziativa di procedere ad una revisione straordinaria di tutte le licenze di porto d'arma rilasciate, con puntuale verifica caso per caso dei presupposti richiesti dalla legge, ha avuto carattere straordinario ed «una tantum».
La produzione di una certificazione sanitaria aggiornata, attestante la salute fisica e mentale, è stata richiesta soltanto ai titolari di licenze di porto d'arma con validità pluriennale, come quella per il porto di fucile per uso di caccia, che non siano state rilasciate o rinnovate negli ultimi dodici mesi.
La verifica, fuori da quest'ultima ipotesi, è stata eseguita d'ufficio dalle prefetture e dalle questure, per le licenze di rispettiva competenza e non ha richiesto, in via generale, alcun onere o collaborazione da parte degli interessati.
È stato subito precisato alle stesse autorità provinciali di pubblica sicurezza che la documentazione sanitaria richiesta non richiedeva il pagamento del bollo, rientrando nella fattispecie di cui al n. 3 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto finalizzata ad un procedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza.
Si è cercato di agevolare gli interessati anche prevedendo un termine, per la produzione dei certificati sanitari, sufficientemente ampio, da definirsi provincia per provincia in un arco temporale compreso tra i trenta ed i novanta giorni; è stato anche precisato che laddove le competenti strutture sanitarie non fossero state in grado di visitare il richiedente entro il termine stabilito, l'interessato poteva fruire di corrispondenti periodi di proroga producendo l'attestazione dell'avvenuta prenotazione della visita medica.
Per agevolare i titolari di licenze soggette alla revisione, sono state pubblicate notizie e chiarimenti sulla relativa procedura anche


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in un'apposita sezione informativa del sito della polizia di Stato (www.polizia distato.it).
Nella fase iniziale dcl procedimento di revisione straordinaria si sono tenuti incontri con le associazioni nazionali di categoria dei cacciatori per un esame congiunto delle principali problematiche connesse all'applicazione della circolare ed è stato interessato anche il Ministero della Salute sulla opportunità di adottare procedure semplificate per il rilascio delle certificazioni sanitarie, dando la priorità ai titoli in scadenza, in modo da consentire agli interessati di iniziare la stagione venatoria con serenità.
In alcune province, come quella di Messina, le autorità provinciali di pubblica sicurezza hanno istituito, d'intesa con le aziende sanitarie locali e le regioni, specifici sportelli unici, dove gli interessati potevano, in un unico contesto, sottoporsi alle visite prescritte da parte di medici della polizia di Stato e del servizio sanitario nazionale, e, all'esito positivo delle accertamenti, conseguire i titoli rinnovati senza ulteriori passaggi burocratici.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

MIGLIORI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel comune di Molazzana (Lucca), il 1 settembre 2003 un cittadino, a nome del locale comitato contro la realizzazione del nuovo cimitero, si è visto rifiutare dal comune copia dello statuto comunale e atti relativi allo svolgimento della consultazione popolare indetta su suddetto tema;
successivamente, solo tramite l'intervento del prefetto di Lucca allertato su tale inammissibile violazione dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, sulla Trasparenza amministrativa, la cittadina richiedente veniva faticosamente in possesso dei documenti cui aveva diritto pagando tra l'altro 32,59 euro per «bolli» volutamente apposti nonché 3,30 euro quale costo di riproduzione -:
se la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi abbia valutato la possibilità per i comitati locali di richiedere copia degli atti comunali.
(4-08107)

Risposta. - Si fa presente che la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione (articolo 27 della legge n. 241 del 1990).
La suddetta commissione, come evidenziato nelle Relazioni al Parlamento sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione per gli anni 1999 e 2002, «non risulta dotata di poteri ispettivi, sanzionatori e sostitutivi, e capace, quindi, di garantire una corretta applicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della disciplina del diritto di accesso introdotta dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e quella piena attuazione della finalità della trasparenza dell'azione amministrativa che essa persegue».
Per quanto concerne il caso specifico oggetto dell'atto in oggetto, si fa presente che, in materia di accesso ai documenti di un ente locale, occorre tener conto non solo della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma anche del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (ex legge 8 giugno 1990, n. 142), sull'ordinamento delle autonomie locali.
Al riguardo, la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha rilevato che tra le due leggi vi sia un rapporto di reciproca indipendenza ed integrazione, nel senso che la legge n. 241 del 1990 si applica in tutti i casi in cui non trovano applicazione le diverse disposizioni della ex legge n. 142 del 1990, ora decreto legislativo n. 267 del 2000. Il suddetto decreto legislativo all'articolo 10 (ex articolo 7, commi 3 e 4, legge n. 142 del 1990) dispone che «tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale


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sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento....» e riconosce la titolarità del diritto di accesso «ai cittadini singoli e associati» «previo pagamento dei soli costi per il rilascio di copie di atti».
In relazione alla specifica richiesta relativa alla valutazione della commissione sulla «possibilità per i comitati locali di richiedere copia degli atti comunali» si precisa che, confermando un orientamento precedentemente espresso, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con parere reso in data 20 gennaio 1999, ha ritenuto che la «richiesta di accesso avanzata da soggetti a struttura associativa, in relazione a documenti riguardanti la propria sfera di interessi, sia legittima in quanto e nei limiti in cui, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990, si sia in presenza della titolarità di un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti».
Si segnala, infine, che, su nota del difensore civico della regione Toscana, pervenuta alla citata commissione in data 23 settembre 2003, riguardante una richiesta di informazioni al sindaco del comune di Molazzana (Lucca), «sia relativamente alle modalità con le quali tale comune riconosce il diritto di accesso, sia più in generale in merito alla scelta del sito per la realizzazione del nuovo cimitero» la commissione medesima ha deliberato di richiedere al Sindaco nonché all'ufficio tecnico del comune di Molazzana ulteriori elementi al riguardo affinché venga concretamente attuato il predetto principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
nell'ultimo periodo si sono registrate in provincia di Reggio Calabria numerose rapine perpetrate in danno dei cacciatori che esercitano l'attività venatoria;
in soli otto giorni, nel comprensorio dei centri di Bagnara Calabra, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli, Seminara, Cosoleto (comuni alle falde dell'Aspromonte) ben 22 cacciatori sono stati privati dei rispettivi fucili;
all'alba di domenica 4 novembre 2001 sette cacciatori di Bagnara Calabra, dopo aver trovato la strada sbarrata da alcune pietre, sono stati bloccati da cinque criminali armati e con volto coperto da passamontagna; ai sette malcapitati sono state sottratte le armi e le auto di proprietà;
all'alba di domenica 11 novembre 2001, in contrada Vacale nel comune di Polistena, due rapinatori con viso coperto da calzamaglia hanno bloccato due auto sulle quali viaggiavano tre cacciatori, mentre questi ultimi venivano rapinati dei fucili, delle munizioni e dei soldi, una terza macchina, con a bordo alcuni cacciatori che stava sopraggiungendo e accortasi della rapina ha invertito la direzione di marcia, è stata fatta oggetto di colpi di fucile caricato a pallettoni, che hanno colpito un cane da caccia ed un cacciatore ad una spalla;
sempre domenica 11 novembre 2001, nelle prime ore del pomeriggio, in contrada Lecchi di San Giorgio Morgeto, un gruppo di tre malviventi, agendo con una tecnica analoga a quella usata nella mattinata, ha rapinato tre cacciatori dei fucili, delle cartucce, dei soldi, e dei telefoni cellulari; un quarto cacciatore, mentre tentava la fuga è stato fatto oggetto, fortunatamente senza danno, di diversi colpi di fucile; i rapinatori sono fuggiti servendosi di un'auto dei cacciatori;


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il susseguirsi delle rapine, le stesse tecniche usate ed il serio rischio dell'incolumità personale stanno creando grossa preoccupazione e giusto allarmismo tra tutti i cacciatori della provincia di Reggio Calabria;
le armi frutto delle rapine sono generalmente destinate all'arsenale delle varie cosche della 'ndrangheta;
va, altresì, evidenziato che nonostante la grave situazione d'emergenza denunziata e sempre nel rispetto del lavoro profuso dagli agenti del corpo forestale, questi ultimi stanno, ad avviso dell'interrogante, letteralmente vessando i cacciatori della zona solo puntando sui costanti richiami alle infrazioni venatorie -:
quali urgenti iniziative intendano assumere, per le parti di competenza, al fine di maggiorare i controlli ed assicurare alla giustizia i malviventi delle citate attività criminali della provincia reggina, nonché per riportare tranquillità ai cacciatori, che negli ultimi anni, sono costretti a registrare il susseguirsi di simili episodi.
(4-01363)

Risposta. - In merito all'atto di sindacato ispettivo in questione, si comunica, sulla base di quanto riferito dal prefetto di Reggio Calabria, che il fenomeno delle rapine in danno dei cacciatori è stato più volte affrontato in apposite riunioni tecniche di coordinamento delle forze di polizia.
La particolare fenomenologia delittuosa, riscontrata anche in altre province calabresi, si è andata evidenziando come una delle modalità di approvvigionamento di armi per gli ambienti criminali.
Le maggiori difficoltà operative nell'attività di contrasto erano e sono rappresentate dalle caratteristiche dei luoghi nei quali avvengono le rapine: zone impervie del territorio dell'Aspromonte ed a notevole distanza dalle principali vie di comunicazione.
Sono stati già da tempo predisposti controlli mirati e, a tale scopo, è stata redatta dalla questura una mappa del territorio dislocando numerose pattuglie, anche appiedate, nelle zone dove più frequentemente si sono verificati gli atti delittuosi.
I comuni maggiormente interessati dal fenomeno e, conseguentemente, dagli specifici servizi di vigilanza sono quelli di Bagnara Calabra, Melicuccà, Seminara, Sant'Eufemia d'Aspromonte, San Giorgio Morgeto, Cinquefrondi, Cittanova e Taurianova.
Il prefetto ha evidenziato che, nonostante le difficoltà operative, la strategia adottata ha consentito una significativa riduzione del numero delle rapine denunciate nel corso del 2002 e nei primi mesi del 2003, nonché il rinvenimento ed il sequestro di alcuni fucili con matricola obliterata.
Le indagini, peraltro, non hanno finora consentito l'identificazione certa degli autori e degli eventuali mandanti degli atti criminosi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 5 luglio 2002 la nona sezione penale del tribunale di Napoli ha emesso l'ordinanza di scarcerazione per decorrenza dei termini (articolo 303 del codice di procedura penale) nei confronti di Fabbrocino Mario imputato per spaccio di ingenti quantitativi di cocaina per destinarli allo spaccio sul territorio nazionale e detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia;
l'imputato in questione è stato condannato per il reato citato, il cui processo è stato celebrato col rito abbreviato disposto il 19 giugno 2001;
nella stessa citata ordinanza di scarcerazione viene fatto riferimento a «pericolo di reiterazione del reato considerato lo spessore criminale dell'imputato, risultato "anche" a capo di un'organizzazione dedita al crimine»;


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sarebbe opportuno che fossero chiarite le responsabilità che hanno condotto alla «decorrenza dei termini» per Fabbrocino Mario -:
se non ritenga necessario ed urgente valutare una riforma del codice di procedura penale che annulli la possibilità di ricorso al «rito abbreviato» per crimini che vedono imputate persone appartenenti alla criminalità organizzata.
(4-03461)

Risposta. - In merito alla vicenda descritta nell'interrogazione in esame, concernente la scarcerazione di Mario Fabbrocino per decorrenza dei termini di custodia cautelare, si comunica che in data 25 settembre 2003 è stata promossa l'azione disciplinare nei confronti dei dottori Salvatore Sbrizzi, Alfonso Chiliberti, Sergio Aliperti e Maria Della Rossa, per avere i medesimi gravemente mancato ai propri doveri e, segnatamente, a quello di diligenza nell'espletamento delle funzioni, rendendosi così immeritevoli della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato e compromettendo il prestigio e la credibilità dell'ordine giudiziario.
In particolare, è stata rilevata a carico del dottor Salvatore Sbrizzi l'infrazione disciplinare prevista dall'articolo 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511, per avere il predetto, nella sua qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, omesso di provvedere con la dovuta tempestività, quale pubblico ministero nel processo definito dalla IX sezione penale del tribunale di Napoli con sentenza in data 7 giugno 2002 nei confronti di Fabbrocino Mario, al deposito di tutti gli atti indispensabili al tribunale per poter giudicare «allo stato degli atti» e definire il giudizio abbreviato in tempo utile per evitare la scarcerazione per decorrenza del termine di fase della custodia cautelare dell'imputato, così determinando, sia prima che dopo la data del 19 marzo 2002, individuata dal Tribunale di Napoli nell'ordinanza di scarcerazione del 5 luglio 2002 come quella di scadenza del termine di custodia cautelare (nove mesi dall'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato in data 19 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettera
B bis n. 3 codice di procedura penale) una serie di rinvii per l'esigenza di acquisire documentazione che avrebbe dovuto essere inserita nel fascicolo del pubblico ministero sin dalla prima udienza o che comunque sarebbe stata acquisibile in breve tempo (sentenze, certificazioni relative ai periodi di detenzione in carcere dell'imputato).
Mentre a carico dei dottori Alfonso Chiliberti, Sergio Aliperti e Maria Della Rossa è stata rilevata l'infrazione disciplinare prevista dall'articolo 18 regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511, per avere, il primo nella sua qualità di presidente del collegio giudicante che ha emesso la citata sentenza in data 7 giugno 2002, gli altri nella loro qualità di componenti del collegio medesimo, disposto nell'ambito del giudizio abbreviato a carico di Fabbrocino Mario, rinvii anche di tre-quattro mesi, senza tener conto dell'imminente scadenza dei termini di custodia cautelare, al solo fine di consentire il deposito della documentazione di cui di volta in volta la difesa o lo stesso pubblico ministero rilevavano la mancanza, così contribuendo a determinare la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di un imputato considerato particolarmente pericoloso e già latitante all'estero; omettevano, inoltre, di disporre la scarcerazione dell'imputato Mario Fabbrocino alla scadenza del termine di fase della custodia cautelare (19 marzo 2002) ed ignoravano detta scadenza anche allorché, contestualmente alla sentenza di condanna in data 7 giugno 2002, il collegio giudicante si era pronunciato, rigettandola, su un'istanza difensiva di revoca della misura cautelare.
In merito poi alla questione sollevata circa il giudizio abbreviato, si rappresenta che si tratta di un procedimento speciale particolarmente incentivato dal legislatore, che consente attualmente di approdarvi da tutti i procedimenti, ad eccezione del patteggiamento, e per qualsiasi tipo di reato.


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La diminuzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, si configura come «compenso» all'imputato per la rinuncia dello stesso all'istruttoria dibattimentale, che costituisce l'andamento normale del processo, e per la collaborazione dallo stesso fornita al conseguimento degli effetti deflattivi voluti dal legislatore mediante la previsione del rito abbreviato.
Tale scelta legislativa privilegia quindi le finalità deflattive perseguite al fine di consentire una maggior speditezza nella amministrazione della giustizia - non in condizioni di sopportare l'enorme carico dibattimentale che altrimenti si determinerebbe - rispetto sia alle maggiori garanzie assicurate dal dibattimento e dalla collegialità del giudice - che, in virtù della scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato, si trova a celebrare, in composizione monocratica, processi per reati anche di particolare gravità, ben oltre la competenza generale e residuale prevista dall'articolo 33-
ter del codice di rito penale - sia alla piena ed integrale applicazione della sanzione edittale a fini di repressione penale di delitti anche gravi.
Si tratta dunque di una scelta politica mossa dagli intenti deflattivi, dichiarati ed univoci, sopra evidenziati.
Non risultano peraltro iniziative legislative governative volte ad escludere alcuni reati di particolare gravità dalla possibilità di accesso al rito, al fine di assicurarne la piena repressione penale; in ogni caso, nella individuazione delle fattispecie da escludere dovrebbe comunque assicurarsi il necessario rispetto del principio costituzionale di ragionevolezza.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi sono stati trasferiti agli arresti domiciliari in una località protetta tre feroci sicari, i fratelli Giuseppe, Saverio e Salvatore Castaldo, condannati per l'omicidio, avvenuto nel novembre del 2000, della piccola Valentina Terraciano, di due anni appena, colpita per errore da una pallottola destinata allo zio;
Saverio Castaldo quattro mesi fa è stato condannato anche per l'omicidio di un altro bambino Gioacchino Costanzo, di due anni e mezzo, colpito per errore da una pallottola vagante destinata ad un parente;
anche Luigi Giuliano, considerato dagli investigatori uno dei più pericolosi boss nella storia della camorra, padrone di Forcella, luogo simbolo della malavita napoletana, è stato trasferito in una località segreta agli arresti domiciliari;
le citate scarcerazioni sono state decretate dalle norme vigenti sui collaboratori di giustizia, dopo soli due anni e mezzo dalle condanne;
prima di Luigi Giuliano e dei killer di Valentina erano già usciti in libertà, per decorrenza dei termini, capi e gregari dei clan di Pianura e Soccavo, camorristi accusati di una lunga serie di omicidi, oltre che di usura, estorsione e traffico di droga;
ad avviso dell'interrogante, la legge sui pentiti, è, in questi casi, una «legge criminale» che fa perdere la credibilità nello Stato; «legge criminale» perché consente a chi ha commesso più delitti di far finta di «pentirsi», uscire dalla galera e continuare a commettere ulteriori delitti; legge che non contribuisce certamente a rendere giustizia;
i killer ora sono liberi e protetti, naturalmente a spese dello Stato;
lo Stato concede persino ai collaboratori di giustizia la capitalizzazione ossia la liquidazione per toglierli definitivamente dal programma dopo rinnovi automatici del contratto che spesso avvengono per anni;


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nell'ultimo semestre la capitalizzazione è stata concessa su richiesta o per iniziativa dello Stato ad almeno 49 collaboranti sui 58 cui non è stato rinnovato il programma di protezione;
ulteriori 26 capitalizzazioni sono state accordate anche ai nuclei familiari di alcuni pentiti sotto tutela;
tutto come se non bastassero i soldi forniti mensilmente per anni a persone che spesso offrono allo Stato collaborazioni di routine;
alla data del 30 giugno 2002 i collaboratori di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione e regolarmente stipendiati dallo Stato erano ben 1.105, con 3.817 congiunti: il numero più alto dopo i picchi raggiunti nel 1996;
tutto questo, nel solo primo semestre del 2002, è costato allo Stato circa 29 milioni di euro, da moltiplicare per due su base annua -:
se nonritenga necessario ed urgente avviare le opportune iniziative affinché si giunga ad una revisione della normativa vigente sui collaboratori di giustizia.
(4-05879)

Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, si rappresenta che non sono allo studio iniziative di modifica della attuale normativa inerente i collaboratori di giustizia.
Peraltro, tale normativa è stata oggetto di profonda revisione nel 2001 con la disciplina introdotta dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, la quale non risulta ancora compiutamente resa operativa, essendo ancora in fase di elaborazione alcuni regolamenti attuativi. Pertanto, prima ancora di procedere a modifiche, sembra opportuno verificare la concreta operatività della disciplina stessa, anche in considerazione del breve lasso di tempo intercorso dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
è in atto una sanguinosa lotta tra cosche criminali della sibaritide che negli ultimi mesi ha provocato diversi morti nella città di Cassano Ionio;
domenica 8 giugno 2003, intorno a mezzogiorno, è stato ucciso, a colpi di kalashnikov, vicino alla locale stazione dei carabinieri di Cassano, Nicola Abbruzzese, considerato negli ambienti investigativi l'attuale «reggente» della consorteria dei nomadi;
domenica 15 giugno 2003, in un nuovo agguato, sono stati uccisi, sempre a Cassano Jonio Sergio Benedetto e Fioravante Madio e ferito un terzo uomo;
Sergio Benedetto era scampato ad un agguato, avvenuto nel novembre 2002, dove era rimasto ucciso il sedicenne Carmine Pepe;
la cruenza ed il numero elevato di vittime stanno destando nella città di Cassano vivo allarme sociale;
tre morti in sette giorni, tutti uccisi in pieno centro abitato, la lotta intestina tra le cosche criminali richiede con urgenza efficaci interventi di prevenzione e repressione -:
quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di garantire un'adeguata opera di controllo, vigilanza ed investigativa delle forze dell'ordine;
se non ritenga necessario ed urgente promuovere l'istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza a Sibari ed un posto di polizia estivo a Marina di Sibari.
(4-06644)

Risposta. - In relazione all'interrogazione in esame, si comunica che la faida in corso nel comune di Cassano allo Jonio tra cosche locali ha portato, negli ultimi tempi, alla commissione di ben sette omicidi consumati nello stile dell'agguato mafioso.


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L'allarmante sequenza dei fatti di sangue ha avuto origine il 3 ottobre 2002 con l'omicidio di due pregiudicati ed è ricollegata, dagli investigatori, alla rottura degli equilibri mafiosi derivante dalla crescita delinquenziale del gruppo degli «Zingari», la cui attività criminosa ha compiuto un «salto di qualità» con il passaggio alle estorsioni ed al traffico di stupefacenti. Ulteriori fattori di destabilizzazione sono derivati dalla scarcerazione, avvenuta nella seconda metà del 2002, di Vincenzo Forastefano, Federico Faillace e Rocco Milito, a conclusione del maxi-processo denominato «Galassia», nonché dalla perdurante influenza esercitata nella zona dal clan dei «Carelli» che conserva, nonostante la detenzione di Santo Carelli, capo indiscusso della omonima cosca, una posizione dominante sulle altre consorterie.
Nel giugno 2003 sono stati commessi tre omicidi nell'arco di pochi giorni nell'abitato di Cassano. In particolare il 15, in un conflitto a fuoco (avvenuto in pieno giorno) sono rimasti uccisi Sergio Benedetto, bersaglio dei
killer, e Madio Fioravante, uno degli attentatori, entrambi affiliati a consorterie rivali. Solo pochi giorni prima, l'8 giugno, in un analogo agguato è stato ucciso Nicola Abbruzzese, esponente di spicco degli «Zingari», già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.
L'eccezionale situazione di emergenza criminale, che ha interessato dalla fine del 2002 la
Sibaritide ed, in particolare, l'area di Cassano, è stata esaminata più volte nel corso di apposite riunioni di coordinamento tecnico delle forze di polizia. Sono stati pianificati, in quella sede, servizi straordinari di controllo del territorio attraverso l'utilizzo di tutte le risorse disponibili, compreso un posto mobile dell'Arma dei Carabinieri, e facendo confluire altro personale a supporto dai presidi dislocati nelle zone limitrofe.
Inoltre, è stato costituito a Castrovillari, d'intesa con le procure della Repubblica di Castrovillari e di Rossano e con la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, un gruppo di lavoro della polizia di Stato, con l'incarico di intensificare l'attività investigativa sugli episodi di delinquenza mafiosa in tutta la Piana di Sibari ed, in particolare, a Cassano.
Premesso che l'attività delle forze di polizia nell'intera provincia di Cosenza fa registrare, nel primo semestre dell'anno, un significativo incremento tanto delle persone denunciate rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente (+ 13,24 per cento) quanto delle persone arrestate (+ 50,21 per cento), si segnala che il 26 febbraio 2003, nell'ambito dell'operazione «Sybaris», militari dell'Arma dei Carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Abbruzzese, capo della cosca degli «Zingari», e di altre trenta persone, per associazione di stampo mafioso finalizzata al controllo ed allo sfruttamento delle risorse economiche, associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di stupefacenti, alle estorsioni, ai furti, ai danneggiamenti, attentati incendiari e per detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. Nel corso dell'operazione sono state eseguite sessanta perquisizioni e notificati ventinove avvisi di garanzia ad altrettante persone.
Il successivo 18 marzo sono state tratte in arresto due persone per tentato omicidio, sequestro di persona, lesioni aggravate e minacce.
Il 24 giugno sono stati tratti in arresto, in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, altri 9 appartenenti alla cosca degli «Zingari», ritenuti responsabili, in concorso, di associazione di tipo mafioso, omicidio ed altri reati commessi nell'ambito di uno scontro con il sodalizio dei «Carelli», finalizzato al predominio sul territorio.
Il 18 luglio, a Cosenza, in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla D.D.A. di Catanzaro, è stato notificato un provvedimento di arresto in carcere a tre soggetti, tra cui il menzionato Francesco Abbruzzese, ritenuti responsabili unitamente ad altri di un omicidio commesso il 20 giugno 2000 a Castrovillari.


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Il 21 successivo, nell'ambito dell'operazione «Rescue», sono state arrestate otto persone responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.
Nel comune di Cassano opera una Stazione dei Carabinieri mentre un'altra è presente a Sibari. Il centro della Sibaritide ricade, inoltre, nella giurisdizione operativa del commissariato distaccato della polizia di Stato di Castrovillari, che dispone, allo stato, di una forza effettiva di 51 unità sulle 36 previste in organico. A Sibari è attivo un Posto Polfer.
Già in precedenza, su sollecitazione del sindaco di Cassano, la questione della eventuale istituzione di un commissariato nell'area considerata è stata attentamente esaminata dai competenti uffici dipartimentali, i quali hanno, tuttavia, ritenuto tale ipotesi non in linea con le direttive vigenti in materia di dislocazione dei presidi territoriali delle forze dell'ordine.
Peraltro, in relazione all'emergenza criminale delineatasi nel corso degli ultimi mesi, è stato avviato, su richiesta del prefetto e d'intesa con il comando generale dell'Arma dei Carabinieri, il procedimento, inserito nell'ambito di un programma di potenziamento e di qualificazione dei livelli di comando, finalizzato all'elevazione della Stazione di Cassano al livello di Tenenza, con conseguente adeguamento degli organici.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi sono state realizzate alcune scritte ingiuriose, nei confronti del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio dei ministri, sulla porta d'ingresso e sulle mura adiacenti al Circolo di Alleanza Nazionale di S. Andrea Jonio (Catanzaro);
le frasi ingiuriose, al termine delle quali è stata apposta una stella a cinque punte, sono state firmate dal Comitato alla Resistenza Comunista -:
quali urgenti iniziative intenda assumere per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine, a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.
(4-07047)

Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame, si comunica, sulla base degli elementi forniti dal prefetto di Catanzaro, che nella notte del 17 luglio 2003, a S. Andrea Jonio, ignoti hanno imbrattato l'ingresso esterno del locale circolo di Alleanza Nazionale con scritte offensive contro il presidente ed il vice presidente del consiglio; è stata, altresì, asportata l'insegna col simbolo del partito rinvenuta, il 22 luglio successivo, poco distante. Tra le scritte erano stati disegnati una falce e martello, la A cerchiata ed una stella a cinque punte.
L'esito delle prime indagini, condotte dall'Arma dei Carabinieri, è stato riferito alla competente autorità giudiziaria.
Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio è stata disposta una più assidua vigilanza delle sedi di partiti presenti nella zona.
Il prefetto di Catanzaro ha riferito, inoltre, che l'episodio appare riconducibile ad un'azione di natura vandalica, non sussistendo, nella località in questione, tensioni sociali tali da ricondurlo a finalità di violenza politica o eversiva.
Il Governo non sottovaluta il significato di tali gesti e, in generale, di tutti gli atti di vandalismo o di intimidazione ai danni di amministratori locali, di titolari di funzioni pubbliche, di sedi di uffici pubblici o di partiti e forze politiche nonché dell'imprenditoria. Anche quando simili episodi non sono ascrivibili a gruppi organizzati essi sono comunque espressione di metodi violenti, che puntano a condizionare la normale dialettica democratica, il corretto svolgimento delle funzioni amministrative e la vita economica della comunità locale, potendo, inoltre, degenerare in più gravi atti di intolleranza.


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In molti casi gli episodi denunciati sono stati e vengono esaminati dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, appositamente ed immediatamente convocati, che spesso decidono l'adozione di misure di protezione personale commisurate all'entità del rischio obiettivamente riscontrato.
Peraltro, gli atti intimidatori e gli attentati, quale quello citato in premessa, non richiedono particolari capacità operative o sforzi organizzativi, né modalità e tempi di esecuzione che espongano a rilevanti rischi di essere individuati attraverso attività d'indagine; inoltre, possono rivolgersi verso un numero indeterminato ed incontrollabile di potenziali obiettivi. Sulla base di queste considerazioni occorre riconoscere l'obiettiva difficoltà per le forze di polizia sia di un'attività di prevenzione capace di impedire, in assoluto, il verificarsi di tali atti, sia di un'attività di repressione capace di individuare, in ogni caso, i responsabili degli episodi delittuosi.
Il fenomeno degli atti vandalici ed intimidatori in danno di esponenti pubblici locali nell'intero ambito regionale ha formato oggetto, nei primi mesi del corrente anno, di apposite riunioni tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza, le forze di polizia territoriali ed i competenti organismi centrali, allo scopo di definire le appropriate strategie d'intervento, calibrandole sulle emergenze criminali delle diverse realtà territoriali.
In quella sede è stato impresso un maggiore impulso alle attività di controllo del territorio attraverso l'invio, a supporto delle risorse locali e per l'impiego in servizi mirati, di contingenti dei reparti prevenzione crimine della polizia di Stato.
Oltre a tale dispositivo straordinario, la presenza delle forze dell'ordine nel comprensorio di S. Andrea Jonio è assicurata dalla direzione dei Carabinieri, che dispone di sette unità, costantemente supportata dagli organi operativi del comando provinciale di Catanzaro e della compagnia di Soverato.
Sul versante dell'azione di contrasto alla criminalità ed, in modo particolare, a quella organizzata, a Catanzaro, nel primo semestre del corrente anno, si registra un incremento del numero delle persone arrestate rispetto al medesimo periodo 2003, pari al + 27,96 per cento, tra queste anche due pericolosi latitanti appartenenti alla 'ndrangheta.
Lo stesso numero degli operatori delle forze di polizia presenti sul territorio testimoniano dell'attenzione che il Governo pone sulla fenomenologia criminale in quella provincia e nel resto della regione, con 2.107 unità impiegate ed un numero di abitanti per singolo operatore di polizia pari a 175; tale indice è di 179 per l'intera regione, mentre sale a 252 abitanti per l'Italia nel suo complesso.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nell'ultimo periodo nella valle dell'Esaro (Cosenza) si sono registrati attentati e minacce contro uomini delle istituzioni e contro dirigenti delle imprese che stavano riaprendo i cantieri per il completamento della diga del fiume Esaro;
il sindaco del comune di Malvito, Fulvio Callisto, ha subìto il danneggiamento della sua abitazione; qualche giorno più tardi si è verificato il tentativo di incendio dell'auto del tecnico direttore del cantiere di Sant'Agata d'Esaro; dopo pochissimi giorni lo stesso tecnico ed un operaio sono stati raggiunti da alcuni colpi di pistola mentre erano in auto;
ultimamente la regione Calabria ha elargito 100 miliardi di euro per riaprire i cantieri ed ha previsto ulteriori 140 miliardi di euro per ultimare i lavori della diga dell'Esaro, iniziati ed abbandonati da molti anni;
appare chiaro che è ritornato lo spettro della criminalità organizzata che


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tenterebbe di bloccare lo sviluppo del territorio assumendo il controllo dello stesso -:
quali urgenti misure intenda adottare contro queste azioni di criminalità e per garantire lo svolgimento dei lavori nella Valle dell'Esaro con la massima sicurezza.
(4-07068)

Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame, si comunica che il 14 giugno 2003, a Malvito (Cosenza), ignoti hanno collocato e fatto esplodere, presso l'abitazione del sindaco, Fulvio Callisto, un rudimentale ordigno che ha provocato danneggiamenti all'immobile e a due autovetture di proprietà della stessa vittima parcheggiate nelle vicinanze.
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza e condotte dall'Arma dei Carabinieri, sono tuttora in corso.
Il gesto criminoso è stato oggetto, il successivo lunedì 16 giugno, di un'apposita riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia presso l'ufficio territoriale del governo di Cosenza, che ha disposto la misura di protezione della vigilanza generica radiocollegata all'abitazione dell'amministratore.
Il prefetto ha riferito, in proposito, che il sindaco, oltre ad avere manifestato il proprio dissenso alla costruzione di un impianto di preselezionamento di rifiuti solidi urbani nel limitrofo comune di Santa Maria Albanese, si era anche opposto alla realizzazione, nel comune di Malvito, di una struttura per la produzione di conglomerati bituminosi.
Ulteriori atti intimidatori sono stati perpetrati, nei giorni successivi, ai danni dello stesso sindaco (esplosione di due colpi di fucile da caccia nei pressi della sua abitazione, che hanno raggiunto e ferito il cane di sua proprietà) ed altri amministratori comunali (minacce telefoniche nei confronti del vice sindaco e di due assessori), nonché di due tecnici della società «Tornio Internazionale spa», appaltatrice dei lavori commissionati dalla regione per il completamento della diga sul fiume Esaro (esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco contro l'autovettura sulla quale viaggiavano).
A seguito dei suddetti episodi criminosi, il 15 luglio si è tenuta un'ulteriore riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia finalizzata, tra l'altro, all'esame delle problematiche di sicurezza connesse all'esecuzione dei menzionati lavori della diga dell'Esaro, insistente sull'ambito territoriale dei comuni di Malvito, Sant'Agata d'Esaro e San Sosti.
A seguito della riunione, alla quale hanno preso parte anche il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Catanzaro, l'assessore regionale ai lavori pubblici e rappresentanti della società in parola, è stata disposta l'intensificazione delle misure di vigilanza nei confronti del sindaco di Malvito e presso gli accessi al cantiere della costruenda diga.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

NICOTRA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed in seguito il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496 ed i decreti ministeriali 31 ottobre 1997 e 20 maggio 1999 emanati dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei trasporti, hanno stabilito la disciplina per il controllo e la misurazione del rumore acustico in ambito aeroportuale attribuendo al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente il compito di dare attuazione alle suddette norme attraverso la stipula di appositi atti con le società di gestione aeroportuale;
sulla base delle norme sopra citate il Ministero dell'ambiente ha stipulato con la SAGAT, società di gestione dell'Aeroporto


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Internazionale di Torino Caselle un accordo per la realizzazione di un sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale presso l'Aeroporto di Torino Caselle;
con tale accordo il Ministero dell'ambiente ha messo a disposizione della SAGAT risorse pari a euro 361.519,83 finalizzate alla realizzazione del sistema di cui sopra;
la SAGAT, nel rispetto dell'accordo stipulato con il Ministero dell'ambiente, e sulla base di specifici accordi conclusi con i comuni limitrofi all'aeroporto, ha puntualmente provveduto alla progettazione e alla realizzazione tramite appalto di fornitura del sistema, la cui installazione risulta da tempo completata;
tuttavia la messa a punto ed il collaudo del sistema in questione necessitano, per essere effettuate, della fornitura da parte dell'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) di tracce radar relative al volato sull'aeroporto di Torino Caselle;
la SAGAT ha provveduto a richiedere sin dal 2 aprile 2002 all'ENAV la messa a disposizione di tali tracce a solo titolo sperimentale per procedere alla messa a punto e al collaudo, e che a tale richiesta l'ENAV non ha mai dato seguito nonostante i reiterati solleciti della SAGAT;
l'inerzia e l'indisponibilità dell'ENAV a mettere a disposizione quanto richiesto dalla SAGAT stanno producendo un grave ritardo nell'implementazione del sistema di monitoraggio del rumore, con evidente danno non solo per il Ministero dell'ambiente e per la SAGAT, rispettivamente proprietario ed utilizzatrice del sistema, ma anche per le popolazioni dei comuni limitrofi interessati, che si vedono privati di un efficace strumento per il controllo e la limitazione dell'inquinamento acustico generato dall'aeroporto -:
per quali motivi l'ENAV non provveda a mettere a disposizione della SAGAT le tracce radar limitatamente a quanto necessario per la messa a punto ed il collaudo del sistema e quali iniziative intenda assumere per garantire, per quanto di competenza, l'effettiva messa in atto della normativa relativa al monitoraggio ed al contenimento dell'inquinamento acustico.
(4-06307)

Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in esame, sono state richieste informazioni all'ENAV S.p.A - Ente nazionale assistenza al volo - il quale fa conoscere che, nel mese di gennaio 2003, aveva provveduto a comunicare alla SAGAT la messa a disposizione dei tracciati radar richiesti. Ciò al fine di agevolare le attività inerenti il collaudo del sistema per il monitoraggio del rumore aeroportuale sull'aeroporto di Torino Caselle.
La Società riferisce che la fornitura del «volato» per la messa a punto ed il collaudo del sistema in parola, i cui file peraltro hanno le stesse caratteristiche di quelli trasmessi alla SAGAT, è stata già inviata ad altre società di gestione aeroportuali quali:
a) Società SEA per le esigenze degli aeroporti di Malpensa, Linate e Bergamo;
b) Società SAB per le esigenze dell'aeroporto di Bologna;
c) Società ADR per le esigenze dell'aeroporto di Fiumicino;
d) Società GESAC per le esigenze dell'aeroporto di Napoli.

L'ENAV comunica, inoltre, di aver intrapreso le opportune azioni per installare sull'aeroporto di Torino Caselle il sistema di interfaccia RFD (Radar Flight Distributor) che consentirà alla SAGAT di ricevere con continuità i file per la gestione del rumore aeroportuale. La conclusione di tali lavori è prevista entro aprile 2004.
Si fa presente che i ritardi accumulati sono da addebitare sia alla SAGAT che ha impiegato del tempo prima di rispondere ad alcune richieste ENAV, sia a quest'ultimo che si è trovato nella necessità di procedere, in prima istanza, ad implementazioni tecnologiche


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nell'aeroporto in discorso per i necessari collegamenti con la società di manutenzione.
Tali ritardi, da ricondursi anche agli avvenuti avvicendamenti nella titolarità di responsabilità in ambito societario, sono oggi stati superati ma hanno fatto sì che la richiesta dei dati per l'alimentazione del sistema di monitoraggio del rumore abbia trovato operatività solo di recente.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Mario Tassone.

OLIVERIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi la città di Rossano (Cosenza) è stata nuovamente colpita da atti di violenza e di criminalità che hanno suscitato comprensibile turbamento e preoccupazione nella comunità rossanese e nel più vasto territorio circostante;
nell'arco di due giorni sono state incendiate, di notte in pieno centro urbano, prima una attività commerciale e poi un furgone di proprietà di un operatore addetto al montaggio di gru;
detti fatti criminosi sono gli ultimi di una serie di altrettanti atti di violenza e di criminalità che nel corso degli ultimi due anni hanno colpito imprenditori, attività commerciali, singoli cittadini ed operatori economici, strutture e mezzi che sono stati distrutti e/o danneggiati;
tali atti che si presume siano determinati da intenti estorsivi e di racket, si collocano in uno scenario caratterizzato da una preoccupante recrudescenza del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata nella Piana di Sibari ed in Calabria;
infatti in questi ultimi mesi nella Piana di Sibari si sono verificati gravi fatti di violenza mafiosa che hanno seminato morte e generato paura e preoccupazione -:
quali iniziative intenda assumere per impedire il ripetersi degli atti di violenza e di intimidazione che si verificano nella città di Rossano;
se non ritenga di dover procedere alla utilizzazione del nucleo anticrimine ed al potenziamento di strutture, uomini e mezzi preposti alla vigilanza ed alla sicurezza nella città di Rossano.
(4-03244)

Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, si comunica, sulla base di quanto riferito dal prefetto di Cosenza, che le indagini relative all'attentato incendiario ai danni di un esercizio commerciale, perpetrato a Rossano Calabro il 15 giugno 2002, hanno consentito di acquisire elementi di responsabilità a carico di un pregiudicato locale, attualmente al vaglio degli organi giudiziari.
Per l'ulteriore attentato incendiario, avvenuto il successivo 16 giugno ai danni di un furgone di proprietà di un operaio, le indagini non hanno consentito, allo stato, l'identificazione degli autori.
Nel territorio di Rossano le estorsioni ai danni dell'imprenditoria locale sono riconducibili a gruppi criminali collegati alla cosca dei «Manzi», predominante in quell'area, ed alle 'ndrine dei «Morfò» e degli «Acri», i cui capi sono attualmente detenuti per associazione mafiosa.
Per quanto concerne il comprensorio della Piana di Sibari, il Prefetto ha riferito che, nei primi otto mesi del 2003, pur se si registra, rispetto allo stesso periodo del 2002, un decremento degli omicidi, consumati e tentati, e delle rapine, appaiono in aumento gli attentati incendiari e le estorsioni. Non si registrano, invece, come in altre zone della Calabria, problematiche di rilievo connesse ad azioni intimidatorie nei confronti dei pubblici poteri locali.
Per rendere più efficace il controllo del territorio nella Sibaritide e nel rossanese, sin dall'11 novembre 2002 sono stati intensificati i servizi di prevenzione generale con l'impiego, oltre che dei reparti prevenzione crimine della polizia di Stato, anche


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della Compagnia d'intervento Operativo (CIO) dell'Arma dei Carabinieri e dei «Baschi Verdi» di stanza a Montegiordano.
Il dispositivo straordinario garantisce l'esecuzione di posti di controllo, di verifiche sugli esercizi pubblici di abituale ritrovo dei pregiudicati, nonché perquisizioni per la ricerca di armi e latitanti.
Inoltre, dal 5 maggio 2003 è stato costituito un gruppo di lavoro investigativo coordinato dal servizio centrale operativo della polizia di Stato e composto da unità dei commissariati di Rossano e Castrovillari, della squadra mobile e della sezione criminalità organizzata della questura di Cosenza.
Tra i risultati conseguiti dalla
task force in parola si segnalano l'arresto, avvenuto il 7 maggio, di un pluripregiudicato per detenzione di stupefacenti, nonché nell'ambito dell'operazione denominata «Ombra», il 14 luglio, di quattordici persone, tra le quali esponenti di spicco del cartello criminale «Morfò-Acri» e l'attuale reggente della cosca Salvatore Galluzzi, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Nel prosieguo dell'operazione, che ha trovato conclusione il 18 settembre a seguito di nuovi provvedimenti restrittivi richiesti dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro e riguardanti anche una quindicesima persona, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 7 Kg di stupefacenti, due fucili «Kalashnikov» ed un fucile a canne mozze.
Ulteriori operazioni condotte dalla guardia di finanza e dall'Arma dei Carabinieri a Rossano hanno consentito, il 27 giugno, l'arresto di due persone ed il sequestro di grammi 4,200 di cocaina e, il 19 luglio, l'arresto di due pregiudicati responsabili di danneggiamento continuato ed aggravato da incendio ai danni di una ditta locale.
Per quanto riguarda i presidi di polizia, a Rossano Calabro, oltre al commissariato distaccato di pubblica sicurezza, che dispone di una forza effettiva di 56 unità sulle 52 previste in organico ed al distaccamento della polizia stradale, operano il Comando Compagnia Carabinieri e le Stazioni di Rossano centro e Rossano, con una forza effettiva di 73 unità sulle 65 previste, ed una compagnia della guardia di finanza che dispone di 45 militari sui 43 in organico. Il totale degli operatori (189 sui 161 previsti) porta l'indice di abitanti per ogni operatore di polizia a 183,02, contro la media nazionale che è di 252.
In relazione all'emergenza criminale delineatasi nel corso degli ultimi mesi nella Sibaritide, è stato avviato, su richiesta del prefetto di Cosenza e d'intesa con il comando generale dell'Arma dei Carabinieri, il procedimento, inserito nell'ambito di un programma di potenziamento e di qualificazione dei livelli di comando, finalizzato all'elevazione della stazione di Cassano allo Jonio al livello di tenenza, con conseguente adeguamento degli organici. È, inoltre, all'esame la previsione organica di un ufficiale subalterno per il comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Corigliano Calabro.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

OLIVERIO, MANCINI, MINNITI, PAPPATERRA, BOVA e MEDURI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel comune di Cassano Ionio (Cosenza), ancora una volta, la criminalità organizzata ha seminato violenza generando preoccupazione e turbamento nell'opinione pubblica;
lo scontro tra le cosche mafiose ha determinato, negli ultimi sette giorni, tre morti ammazzati in pieno centro urbano;
nel corso degli ultimi due anni il comune di Cassano Ionio è ritornato ad essere teatro di ripetuti e cruenti atti di violenza criminale con numerose vittime ed un clima di paura e di terrore nelle comunità locali;
l'impressione che il territorio di Cassano Ionio e della Sibaritide sia al di fuori


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di ogni controllo dello Stato è ormai prevalente nell'opinione pubblica;
agli impegni ripetutamente assunti circa il rafforzamento e l'istituzione di presidi di sicurezza e di controllo del territorio non sono seguiti atti concreti e ciò ha alimentato un clima di sfiducia e di abbandono -:
quali iniziative intenda assumere per spezzare la spirale di violenza criminale che si verifica nella città di Cassano Ionio;
se non ritenga di dover assumere misure urgenti, adeguate ed efficaci per colpire le cosche criminali e per garantire la necessaria vigilanza ed il controllo del territorio della sibaritide;
se non ritenga di dover dare immediatamente corso all'impegno di istituire a Cassano Ionio un commissariato di pubblica sicurezza ed a Sibari un posto di polizia.
(4-06664)

Risposta. - Rispondendo all'interrogazione parlamentare in esame, si comunica che la faida in corso nel comune di Cassano allo Jonio tra cosche locali ha portato, negli ultimi tempi, alla commissione di ben sette omicidi consumati nello stile dell'agguato mafioso.
L'allarmante sequenza dei fatti di sangue ha avuto origine il 3 ottobre 2002 con l'omicidio di due pregiudicati ed è ricollegata, dagli investigatori, alla rottura degli equilibri mafiosi derivante dalla crescita delinquenziale del gruppo degli «Zingari», la cui attività criminosa ha compiuto un «salto di qualità» con il passaggio alle estorsioni ed al traffico di stupefacenti. Ulteriori fattori di destabilizzazione sono derivati dalla scarcerazione, avvenuta nella seconda metà del 2002, di Vincenzo Forastefano, Federico Faillace e Rocco Milito, a conclusione del maxi-processo denominato «Galassia», nonché dalla perdurante influenza esercitata nella zona dal clan dei «Carelli» che conserva, nonostante la detenzione di Santo Carelli, capo indiscusso della omonima cosca, una posizione dominante sulle altre consorterie.
Nel mese di giugno 2003 sono stati commessi tre omicidi nell'arco di pochi giorni nell'abitato di Cassano. In particolare il 15, in un conflitto a fuoco (avvenuto in pieno giorno) sono rimasti uccisi Sergio Benedetto, bersaglio dei
killer e Madio Fioravante, uno degli attentatori, entrambi affiliati a consorterie rivali. Solo pochi giorni prima, l'8 giugno, in un analogo agguato è stato ucciso Nicola Abbruzzese, esponente di spicco degli «Zingari», già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.
L'eccezionale situazione di emergenza criminale, che ha interessato dalla fine del 2002 la Sibaritide ed, in particolare, l'area di Cassano, è stata esaminata più volte nel corso di apposite riunioni di coordinamento tecnico delle forze di polizia. Sono stati pianificati, in quella sede, servizi straordinari di controllo del territorio attraverso l'utilizzo di tutte le risorse disponibili, compreso un posto mobile dell'Arma dei Carabinieri, e facendo confluire altro personale a supporto dai presidi dislocati nelle zone limitrofe.
Inoltre, è stato costituito a Castrovillari, d'intesa con le procure della Repubblica di Castrovillari e di Rossano e con la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, un gruppo di lavoro della polizia di Stato, con l'incarico di intensificare l'attività investigativa sugli episodi di delinquenza mafiosa in tutta la Piana di Sibari ed, in particolare, a Cassano.
Premesso che l'attività delle forze di polizia nell'intera provincia di Cosenza fa registrare, nel primo semestre dell'anno, un significativo incremento tanto delle persone denunciate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+ 13,24 per cento), quanto delle persone arrestate (+ 50,21 per cento), si segnala che il 26 febbraio 2003, nell'ambito dell'operazione «Sybaris», militari dell'Arma dei Carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Abbruzzese, capo della cosca degli «Zingari»,


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e di altre trenta persone, per associazione di stampo mafioso finalizzata al controllo ed allo sfruttamento delle risorse economiche, associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di stupefacenti, alle estorsioni, ai furti, ai danneggiamenti, attentati incendiari e per detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. Nel corso dell'operazione sono state eseguite sessanta perquisizioni e notificati ventinove avvisi di garanzia ad altrettante persone.
Il successivo 18 marzo sono state tratte in arresto due persone per tentato omicidio, sequestro di persona, lesioni aggravate e minacce.
Il 24 giugno sono stati tratti in arresto, in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, altri nove appartenenti alla cosca degli «Zingari», ritenuti responsabili, in concorso, di associazione di tipo mafioso, omicidio ed altri reati commessi nell'ambito di uno scontro con il sodalizio dei «Carelli», finalizzato al predominio sul territorio.
Il 18 luglio, a Cosenza, in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla D.D.A. di Catanzaro, è stato notificato un provvedimento di arresto in carcere a tre soggetti, tra cui il menzionato Francesco Abbruzzese, ritenuti responsabili unitamente ad altri di un omicidio commesso il 20 giugno 2000 a Castrovillari.
Il 21 successivo, nell'ambito dell'operazione
Rescue, sono state arrestate otto persone responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.
Nel comune di Cassano opera una Stazione dei Carabinieri mentre un'altra è presente a Sibari. Il centro della Sibaritide ricade, inoltre, nella giurisdizione operativa del commissariato distaccato della polizia di Stato di Castrovillari, che dispone, allo stato, di una forza effettiva di cinquantuno unità sulle trentasei previste in organico. A Sibari è attivo un Posto Polfer.
Già in precedenza, su sollecitazione del sindaco di Cassano, la questione della eventuale istituzione di un commissariato nell'area considerata è stata attentamente esaminata dai competenti uffici dipartimentali, i quali hanno, tuttavia, ritenuto tale ipotesi non in linea con le direttive vigenti in materia di dislocazione dei presidi territoriali delle forze dell'ordine.
Peraltro, in relazione all'emergenza criminale delineatasi nel corso degli ultimi mesi, è stato avviato, su richiesta del prefetto e d'intesa con il comando generale dell'Arma dei Carabinieri, il procedimento, inserito nell'ambito di un programma di potenziamento e di qualificazione dei livelli di comando, finalizzato all'elevazione della stazione di Cassano al livello di tenenza, con conseguente adeguamento degli organici.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

PECORARO SCANIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
i recenti casi di omicidio plurimo ad opera di persone che detenevano legittimamente armi da fuoco, nonostante palesassero segni di evidente disagio mentale, pongono ancora una volta il problema della eccessiva facilità con cui troppo spesso vengono concesse autorizzazioni alla detenzione di armi;
ogni anno in Italia si verificano decine di casi di omicidi o di morti accidentali causate dalle armi da fuoco;
solo per «incidenti di caccia» sono morte 50 persone nella stagione venatoria appena trascorsa e quasi sempre per imperizia o imprudenza di chi comunque era stato legittimamente autorizzato alla detenzione e all'uso di un'arma;
ben più grave è invece la concessione - da parte delle autorità competenti - dell'autorizzazione alla detenzione o, peggio, all'uso per difesa personale di armi da fuoco a persone con evidenti disturbi di ordine psichico, come drammaticamente dimostrato dalle molte tragedie avvenute;


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secondo il rapporto Italia 2003 curato dall'Eurispes, l'arma utilizzata nella metà dei casi di omicidi familiari e di relazione è un'arma da fuoco ed è ragionevole pensare che in sua assenza molti raptus violenti non avrebbero un epilogo così tragico come la morte di una o più persone -:
se il Governo intenda accertare eventuali responsabilità nella concessione di autorizzazioni alla detenzione di armi da fuoco a persone psicologicamente instabili;
quali provvedimenti intenda prendere il Governo per ridurre drasticamente le autorizzazioni alla detenzione e all'uso di armi da fuoco, nei casi in cui non sia strettamente necessario;
se il Governo non intenda procedere ad una revisione generale e straordinaria dell'intero quadro normativo in materia di detenzione di armi, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini.
(4-06217)

PECORARO SCANIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
a Poggioreale un pensionato, Francesco Lombardo, 66 anni, affetto da turbe psichiche e con precedenti penali per rissa, ha ucciso con colpi di fucile un passante, Pietro Vitale, di 45 anni, lavoratore precario, e dopo essersi barricato in casa si è dato fuoco;
ancora una volta si è verificato l'ennesimo caso di omicidio ad opera di qualcuno che deteneva legittimamente armi da fuoco, nonostante vi fossero segni di evidente disagio mentale;
si pone quindi nuovamente, e con forza, il problema della eccessiva facilità con cui troppo spesso vengono concesse autorizzazioni alla detenzione di armi;
ogni anno in Italia si verificano decine di casi di omicidi o di morti accidentali causate dalle armi da fuoco;
solo per «incidenti di caccia» sono morte 50 persone nella stagione venatoria appena trascorsa e quasi sempre per imperizia o imprudenza di chi comunque era stato legittimamente autorizzato alla detenzione e all'uso di un'arma;
ben più grave è invece la concessione - da parte delle autorità competenti - dell'autorizzazione alla detenzione o, peggio, all'uso per difesa personale di armi da fuoco a persone con evidenti disturbi di ordine psichico, come drammaticamente dimostrato dalle molte tragedie avvenute;
l'interrogante aveva già sollevato la questione con l'atto di sindacato ispettivo n. 4-06217 del 7 maggio 2003, ma il Governo non ha evidentemente ritenuto di dover affrontare il problema -:
se il Governo intenda accertare eventuali responsabilità nella concessione di autorizzazioni alla detenzione di armi da fuoco a persone psicologicamente instabili o, come nel caso suesposto, che abbiano precedenti penali;
quali provvedimenti intenda prendere il Governo per ridurre drasticamente le autorizzazioni alla detenzione e all'uso di armi da fuoco, nei casi in cui non sia strettamente necessario;
se il Governo non intenda procedere ad una revisione generale e straordinaria dell'intero quadro normativo in materia di detenzione di armi, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini.
(4-07840)

Risposta. - In merito agli atti di sindacato ispettivo in questione, si comunica che nei giorni successivi alle stragi compiute ad Aci Castello e a Milano, avvenute la scorsa primavera del 2003, il Ministro dell'interno ha chiesto formalmente, con una circolare diramata il 9 maggio 2003, ai prefetti ed ai questori, maggiore oculatezza e maggior rigore nell'applicazione del sistema di concessione delle autorizzazioni di polizia in materia di armi da fuoco.


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In particolare, è stato ribadito che al momento del rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché per ogni nulla osta all'acquisto delle medesime, deve procedersi sempre ad una verifica scrupolosa e tutt'altro che formale dei requisiti personali prescritti dalla legge e specificamente di quelli psicofisici, attestati da apposita certificazione medica.
Tra i requisiti psicofisici previsti, è stato chiesto di prestare particolare attenzione all'assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali (della personalità o del comportamento) o di situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope (alcol o stupefacenti).
Le autorità provinciali di pubblica sicurezza sono state altresì invitate a valutare adeguatamente ogni segnalazione qualificata relativa ad eventi o situazioni che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla legge, procedendo, se necessario, alla revoca dell'autorizzazione rilasciata e all'eventuale adozione del divieto di detenzione.
È stata, inoltre, eseguita una revisione straordinaria di tutte le licenze di porto d'arma rilasciate, con puntuale verifica caso per caso dei presupposti richiesti dalla legge.
Nell'ambito della verifica, condotta dalle stesse autorità provinciali, ai titolari di licenze di porto d'arma con validità pluriennale, come quella per il porto di fucile per uso di caccia, non rilasciate o rinnovate negli ultimi dodici mesi, è stato chiesto di esibire, nel termine stabilito provincia per provincia, comunque non superiore ai novanta giorni, una certificazione medica aggiornata attestante la salute fisica e mentale e, quindi, la idoneità al maneggio delle armi.
Per quanto riguarda il quadro normativo in materia, il ministero dell'interno ha già avviato un riesame organico e complessivo dell'intera disciplina delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
A tal fine è stata istituita da tempo - e quindi a prescindere dagli ultimi fatti delittuosi - un'apposita commissione tecnica interministeriale che sta lavorando a questo fine.
Per quanto concerne, in particolare, la disciplina dell'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per l'idoneità al porto di armi, definiti con decreto del Ministro della sanità del 28 aprile 1998, ai sensi della legge n. 89 del 1987, si informa che è all'esame del ministero della salute un'ipotesi di modifica del decreto in questione, proposta dal Consiglio superiore di sanità.
Attualmente, l'accertamento di tali requisiti è affidato agli uffici medico-legali, ai distretti sanitari delle unità sanitarie locali e alle strutture sanitarie militari della polizia di Stato; a tali strutture il richiedente è tenuto a presentare un certificato di anamnesi rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore a tre mesi, compilato su apposita modulistica. In base a questa prima certificazione, dopo aver prescritto eventuali ulteriori accertamenti specifici, il medico legale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, rilascia all'interessato il certificato di idoneità psicofisica.
La proposta di modifica all'esame intende attribuire la responsabilità dell'accertamento dei requisiti psicofisici per l'idoneità al porto d'arma interamente ai menzionati uffici sanitari, conferendo di fatto ai medici accertatori la possibilità di prescrivere e far svolgere tutti gli ulteriori specifici accertamenti ritenuti necessari, compresa la consulenza di uno specialista neurologo o psichiatra, presso strutture sanitarie pubbliche.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

PECORARO SCANIO e ZANELLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la recente sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del Lussemburgo ha stabilito che uno stato membro può limitare o sospendere la commercializzazione


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e l'utilizzo sul suo territorio di prodotti ogm sospetti di rischio per la salute umana;
la pronuncia della Corte comporta un nuovo, importante, passo avanti della comunità internazionale a tutela della salute dei cittadini contro i pericoli derivanti dall'uso di sostanze geneticamente manipolate in agricoltura -:
se, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Governo intenda verificare i rischi di allergie e tossicità dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati in circolazione, con particolare riferimento a quelli destinati all'infanzia;
quali misure intenda prendere al fine di garantire la difesa dei consumatori, eventualmente anche attraverso il ritiro dal mercato di tutti i prodotti sospetti.
(4-07374)

Risposta. - In generale, la regolamentazione del settore degli alimenti per la prima infanzia in Italia offre oggi un elevato livello di tutela sanitaria.
Essa, infatti, oltre a dare piena attuazione alla legislazione specifica comunitaria intervenuta in materia, contempla anche il divieto di impiego di ingredienti contenenti sostanze geneticamente modificate.
Quest'ultima disposizione è stata prevista al momento del recepimento delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli «alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini», che pure non contenevano alcuna prescrizione del genere.
In tale occasione si è ritenuto necessario, in ambito nazionale, sancire espressamente sul piano normativo il divieto di utilizzare materie prime geneticamente modificate nella fabbricazione dei predetti alimenti, date le particolari condizioni dei destinatari e considerata l'evoluzione tecnologica della produzione alimentare con la crescente diffusione dell'impiego di OGM.
Tale divieto è stato poi ribadito nel recepimento nazionale di altre disposizioni comunitarie dirette alla regolamentazione di ulteriori categorie di alimenti per l'infanzia, per cui attualmente risulta vigente per tutti gli alimenti del settore.
Per quanto concerne specificamente la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, citata nell'atto ispettivo in esame, va premesso che lo Stato italiano, non condividendo il ricorso alla procedura semplificata per l'immissione in commercio di alcuni prodotti geneticamente modificati, si è avvalso della cosiddetta «clausola di salvaguardia» prevista all'articolo 12 del Regolamento 258 del 1997, per sospendere la commercializzazione e l'utilizzazione sul proprio territorio di tali prodotti (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2000).
Al riguardo, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è pronunciata in data 9 settembre 2003, dichiarando, fra l'altro, che la «mera presenza, all'interno di nuovi prodotti alimentari, di residui di proteine transgeniche a determinati livelli non osta a che tali prodotti alimentari siano considerati come sostanzialmente equivalenti a prodotti alimentari esistenti e, pertanto, non osta al ricorso alla procedura semplificata per l'immissione sul mercato di detti nuovi prodotti alimentari.
Ciò, tuttavia, non vale qualora le conoscenze scientifiche disponibili all'epoca della valutazione iniziale permettano di individuare l'esistenza di un rischio di effetti potenzialmente pericolosi per la salute umana».
La stessa Corte ha precisato, altresì, che le misure predisposte ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento n. 258/97/CE possono essere adottate solamente se lo Stato Membro ha previamente svolto una valutazione dei rischi quanto più possibile completa, dalla quale risulti che l'adozione di tali misure è necessaria per garantire la tutela della salute dei consumatori.
Alla luce del pronunciamento della Corte e dei nuovi regolamenti comunitari relativi agli OGM, il ministero interrogato ha intenzione di sottoporre la problematica al Consiglio superiore di sanità, in relazione


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anche alle nuove conoscenze scientifiche disponibili sugli eventuali effetti tossici e allergici.
Successivamente al parere del Consiglio superiore di sanità, si potrà procedere all'emanazione di ulteriori disposizioni volte a garantire la tutela della salute dei consumatori.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

PERROTTA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
è accertata dall'Istituto superiore della sanità l'altissima percentuale di mortalità di pazienti ricoverati dovuta a malattie infettive contratte durante la degenza negli ambienti ospedalieri e di cura in genere, delle quali il 47 per cento sono a carico dell'apparato respiratorio e l'85 per cento dei casi sono diagnosticati come polmonite ad eziologia non identificata -:
se il Ministro intenda far adottare misure sanitarie che prevedano un'adeguata sterilizzazione di tutti gli ambienti ospedalieri e di cura al fine di debellare definitivamente i decessi per malattie nosocomiali contratte durante la degenza negli ambienti stessi.
(4-06398)

Risposta. - Le infezioni acquisite nelle strutture sanitarie rappresentano un evento frequente, con un impatto clinico ed economico rilevante, le cui esatte dimensioni sono pero difficilmente stimabili.
I numerosi studi multicentrici condotti in Italia hanno dimostrato che la frequenza di infezioni ospedaliere nel nostro Paese è sovrapponibile a quella rilevata negli Stati Uniti (dove lo studio SENIC ha evidenziato una incidenza di circa il 5 per cento) o in Paesi del Nord Europa (ad esempio in Gran Bretagna dove si stima una incidenza di circa il 7 per cento) e che le caratteristiche epidemiologiche delle infezioni ospedaliere (localizzazioni più frequenti, patogeni coinvolti, procedute e pazienti a rischio) sono assimilabili a quanto riportato nei Paesi anglosassoni.
La frequenza complessiva delle infezioni acquisite durante un ricovero ospedaliero dipende fortemente dalle condizioni di base del paziente ricoverato e dalle procedure a cui viene sottoposto.
La capacità di identificare l'infezione nosocomiale dipende dalla presenza e qualità di un sistema di sorveglianza
ad hoc in ospedale e dalla attitudine locale all'accertamento microbiologico.
Nel 2000 l'Istituto superiore di sanità ha condotto una indagine nazionale, con l'obiettivo di stimare la diffusione dei programmi di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere nei presidi ospedalieri pubblici.
Sono state incluse tutte le aziende ospedaliere, gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari i presidi ospedalieri con più di 300 posti letto e un campione casuale del 50 per cento dei presidi con meno di 300 posti letto.
La rispondenza è stata dell'80 per cento (87 per cento negli ospedali con più di 300 posti letto).
L'indagine ha evidenziato una diffusione insufficiente dei programmi di controllo delle infezioni ospedaliere, anche considerando solo i requisiti minimi previsti dalla normativa esistente (comitato di controllo, figura infermieristica addetta), con carenze più marcate negli ospedali di piccole dimensioni ed in alcune regioni centromeridionali.
Esiste una notevole variabilità tra regioni nelle modalità di attuazione dei programmi: gli ospedali più attivi sono prevalentemente collocati in regioni che hanno definito programmi di intervento regionali.
Sulla base delle indicazioni della letteratura e degli studi multicentrici effettuati in questi anni, si può stimare che in Italia dal 5 all'8 per cento dei pazienti ricoverati contragga un'infezione ospedaliera: ogni anno, in Italia, si verificano quindi dalle 450.000 alle 700.000 infezioni in pazienti ricoverati in ospedale (soprattutto infezioni urinarie, seguite da infezioni della ferita chirurgica, polmoniti e sepsi).


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Poiché le infezioni ospedaliere potenzialmente prevenibili rappresentano il 30 per cento circa di quelle insorte, si può stimare che ogni anno si verifichino dalle 135.000 alle 210.000 infezioni prevenibili e che queste siano direttamente causa del decesso nell'1 per cento dei casi (dai 1.350 ai 2.100 decessi circa prevenibili in un anno).
Mancano fonti informative e dati che permettano di confermare tali stime e, soprattutto, di identificare e quantificare i fattori di rischio di decesso per i pazienti affetti.
L'Istituto superiore di sanità sottolinea che gli interventi di prevenzione devono essere rivolti alla rimozione dei fattori che determinano le infezioni nosocomiali e i conseguenti decessi.
La fonte dell'infezione molto raramente è di tipo ambientale, per cui la sterilizzazione di tutti gli ambienti ospedalieri, oltre ad essere non praticabile, è anche non utile.
La prevenzione delle infezioni ospedaliere deve basarsi primariamente sulla efficienza del sistema di controllo delle infezioni e sulla buona qualità delle procedure diagnostiche e terapeutiche adottate nell'ambiente ospedaliero.
Il ministero della salute considera il contenimento delle infezioni ospedaliere un problema rilevante per la sanità pubblica.
A tal fine, sono state emanate due circolari (n. 52/1985 e n. 8/1988) - le cui indicazioni restano tuttora valide - nelle quali vengono definiti i requisiti di base dei programmi di controllo; in particolare, esse individuano la costituzione di un comitato di controllo per la lotta alle infezioni ospedaliere in ciascuna struttura e la disponibilità di un'infermiera dedicata ad attività di sorveglianza e controllo.
La problematica in questione è stata successivamente affrontata nel Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, il quale individuava, fra gli obiettivi prioritari, la riduzione dell'incidenza delle infezioni ospedaliere di almeno il 25 per cento.
Il raggiungimento di tale obiettivo prevedeva, in ogni presidio ospedaliero, l'avvio di un programma di sorveglianza, prevenzione e controllo, delle infezioni nosocomiali, orientato sia alla tutela dei pazienti che degli stessi sanitari.
Lo stesso documento suggeriva le azioni da compiere per il raggiungimento di tale obiettivo prevedendo l'istituzione di comitati di controllo, l'assegnazione di specifiche responsabilità a personale dedicato, la definizione di linee di intervento e di protocolli scritti.
Queste attività costituiscono anche criteri per l'accreditamento delle strutture sanitarie.
Quanto indicato nei suddetti documenti trova supporto scientifico in studi che hanno valutato l'impatto positivo della sorveglianza sull'incidenza delle infezioni ospedaliere; il rischio di contrarre un'infezione in ambito nosocomiale viene ridotto dalla messa in opera di programmi di sorveglianza e controllo in grado di promuovere il rispetto di misure efficaci, con particolare riferimento alle procedure di sanificazione degli ambienti sanitari e all'adozione di misure di protezione universali, compreso l'uso di dispositivi di protezione individuale.
Le procedure di sterilizzazione sono parte integrante della pratica sanitaria e trovano il loro insostituibile utilizzo nel trattamento di strumentario chirurgico e diagnostico e di ogni altro materiale che venga a contatto diretto con siti sterili del paziente; ciò nonostante, l'impiego di tale procedura nel trattamento degli ambienti sanitari, al di fuori di specifiche situazioni (camere sterili), segnalato - come si è innanzi riferito - anche dall'Istituto superiore di sanità, non è attuabile né utile ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere, per la quale sono fortemente raccomandati l'implementazione delle procedure di sanificazione, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e l'attivazione di sistemi di sorveglianza e controllo, compiti demandati alle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.


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PERROTTA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
come si evince da un articolo a firma di Rodrigo Rodriguez, nato da un'interrogazione dei consiglieri comunali Marco Mansueto e Dario Cigliano, sul quotidiano d'informazione Il Giornale di Napoli di martedì 23 settembre 2003, la città di Napoli perde abitanti dopo il censimento e pertanto vanno ridisegnati i collegi provinciali;
il comune di Napoli, pur avendone avuto comunicazione il 19 giugno 2003, avrebbe portato a conoscenza della commissione competente solo alcuni giorni fa una proposta di modifica, dando al consiglio comunale di Napoli solo qualche giorno di tempo per analizzare una bozza di rideterminazione dei collegi provinciali della città;
dall'analisi della bozza e dalla rideterminazione dei collegi, si evidenzia di fatto, una accentuata presenza della attuale maggioranza di centro sinistra, facendo letteralmente scomparire, di fatto e per legge, il centro destra dal centro urbanistico della città, cosa che non è consona ad una operazione elettorale trasparente -:
se ritenga che la proposta di ripartizione dei collegi sia congrua con riferimento ai criteri previsti dalla legge;
se intenda appurare per quale motivo i risultati del censimento siano stati «oscurati» con un inspiegabile e anomalo ritardo di tre mesi, quando la risposta del prefetto va consegnata entro il 10 ottobre;
se la provincia abbia predisposto la proposta di ripartizione dei collegi di sua competenza e in quali tempi.
(4-07524)

Risposta. - Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 4 della legge 8 marzo 1951, n. 122 «Norme per l'elezione dei consigli provinciali», con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sono state stabilite le tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali, da costituire in numero corrispondente a quello dei consiglieri provinciali da eleggere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2 ed all'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, ai sensi del precitato articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, il numero dei consiglieri provinciali è correlato alla popolazione residente nell'ambito provinciale.
A tali fini il ministero interrogato, con circolare del 6 novembre 2002, a seguito della pubblicazione da parte dell'ISTAT dei primi risultati del 14o censimento generale della popolazione residente in ogni comune della Repubblica alla data del 21 ottobre 2001, aveva avviato l'attività istruttoria mirata alla revisione dei collegi uninominali provinciali.
Successivamente alla pubblicazione nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003 di dichiarazione della popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati definitivi del censimento, il ministero interrogato, attraverso altra circolare del 16 aprile 2003, ha invitato le Prefetture UU.TT.GG. ad affrettare la predisposizione e l'invio delle eventuali proposte di revisione, corredate dalla necessaria documentazione, anche cartografica.
Alla luce dei risultati del succitato censimento, la popolazione del collegio medio della provincia di Napoli è stata stabilita in 67.982 abitanti, su cui è stato consentito derogare entro i limiti di tolleranza del 10 per cento in più o in meno e, in casi eccezionali, fino ad un massimo del 20 per cento.
Rilevati detti elementi, l'ufficio territoriale del Governo di Napoli ha ritenuto di dover formulare al comune del capoluogo campano una richiesta afferente un'ipotesi di nuova ripartizione dei collegi provinciali urbani, considerata la diminuzione della popolazione residente e prevedendo, nel contempo, che uno dei collegi del


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comune di Napoli potesse comprendere anche la popolazione di altro ente locale contiguo. Al riguardo, il suddetto comune ha prospettato obiettive difficoltà a modificare l'assetto degli attuali collegi.
Visti i tempi relativamente brevi e nella considerazione che la modifica dei collegi urbani avrebbe imposto al comune particolari, oneri amministrativi e finanziari, il predetto UTG ha proposto al Ministero interrogato di soprassedere alla formulazione di nuovi assetti, confermando la composizione degli attuali collegi provinciali. Allo stato, non risulta peraltro che l'amministrazione provinciale di Napoli abbia predisposto alcuna proposta di ripartizione dei collegi stessi.
Si fa presente, infine, che la fase istruttoria del procedimento di revisione dei collegi provinciali sta per essere conclusa; si ritiene, pertanto, che in tempi brevi il dicastero interrogato sarà in grado di predisporre lo schema di decreto che dovrà essere sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

PISTELLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il circolo di AN di Scandicci (Firenze) a in programma per il giorno 27 settembre 2003 un incontro pubblico su «le opere architettoniche e culturali di Alessandro Pavolini a Firenze», nell'ambito di una manifestazione denominata «Tre giorni tricolore» (dal 26 al 28 settembre 2003);
nonostante il profilo culturale, Alessandro Pavolini, già ministro del Minculpop, è meglio noto per essersi macchiato di gravi fatti violenti durante il regime fascista e nella Repubblica sociale italiana e come fondatore delle brigate nere;
l'annuncio dell'incontro commemorativo di Pavolini ha suscitato forti polemiche, riportate da tutti gli organi di informazione locali;
in conseguenza delle polemiche, il sindaco di Scandicci Giovanni Doddoli si è rivolto al Prefetto di Firenze per chiedergli di valutare se esistano o meno i presupposti per far svolgere un dibattito così delicato, tra l'altro nello stesso giorno in cui il ministro Alemanno sarà a Firenze;
risulta all'interrogante che il programma della «tre giorni tricolore» pubblicizzerebbe una serigrafia con sede a Predappio, della quale riporta l'indirizzo internet sul quale si trovano in vendita materiali che inneggiano a Hitler e al Duce;
il luogo scelto dal circolo di AN per la «Tre giorni tricolore» - il giardino comunale di Via Bessi a Scandicci - viene considerato da molti inadeguato ad ospitare un dibattito di questa portata -:
se sussistano, secondo il Governo, le condizioni minime di ordine pubblico per consentire lo svolgimento dell'incontro su Pavolini, e quali iniziative intenda intraprendere in proposito.
(4-07406)

Risposta. - Si comunica che la «Prima Festa Tricolore di Scandicci», organizzata dal locale circolo territoriale di Alleanza Nazionale dal 26 al 28 settembre 2003, si è svolta senza che si verificassero turbative per l'ordine pubblico.
L'incontro pubblico su «Le opere architettoniche e culturali di Alessandro Pavolini a Firenze», previsto per il 27 settembre nell'ambito della suddetta iniziativa, è stato annullato dagli stessi promotori.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

RAISI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
all'interno del museo di Carpi il 27 di gennaio 2003 è stata aperta una mostra su Giorgio Perlasca, inaugurata dal Presidente della Camera, onorevole Casini, che avrà termine il 31 marzo 2003. In data 11


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marzo 2003 anche il Presidente della Repubblica Ciampi si è recato al campo dei deportati di Fossoli, per visitare la mostra su Giorgio Perlasca;
nelle sale precedenti la mostra, sui muri sono scolpite frasi dei condannati a morte e degli ebrei che passarono in quel campo, destinazione i campi di sterminio;
ad avviso dell'interrogante, il comune ha inserito, come scelta ideologica, sopra ogni frase, o meglio sopra ogni riferimento femminile della frase, la foto di una donna araba con il velo, di talché il significato è devastante; la shoah viene equiparata alla situazione in Israele di oggi, gli ebrei di allora sono i palestinesi, i carnefici di oggi sono gli ebrei, di talché la chiave di lettura è: gli ebrei sono i nuovi nazisti;
è evidente pertanto che ci si trova di fronte ad una forma di antisemitismo che costituisce violazione sia all'articolo 3 della Costituzione italiana sia violazione della legge Mancino del 25 giugno 1993, n. 205 recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e che essendo portato avanti da una istituzione ufficiale deve ritenersi ben più grave e piena di significati di qualche scritta sui muri;
a ciò si aggiunga che con tale accostamento si vogliono costruire e manipolare le coscienze dei ragazzi che vanno a visitare il museo ed ove la guida spiega il parallelismo tra la shoah e la situazione dei palestinesi di oggi -:
se nella vicenda esposta si ravvisino gli estremi della violazione della legge 25 giugno 1993, n. 205, cosiddetta «legge Mancino», nonché dell'articolo 3 della Costituzione.
(4-06131)

Risposta. - La mostra dedicata a Giorgio Perlasca è stata inaugurata a Carpi (Modena) il 27 gennaio 2004 dal Presidente della Camera dei deputati onorevole Pierferdinando Casini, nell'ambito delle iniziative per la giornata della Memoria, ed allestita all'interno del Museo al Deportato Politico e Razziale nella Sala dei Nomi. La mostra, intitolata «Il Silenzio del Giusto» è terminata il 30 marzo 2003.
Nel corso della sua visita nella provincia di Modena anche il Presidente della Repubblica ha visitato il Museo al Deportato ove sono scolpite frasi tratte dalle lettere che alcuni condannati a morte e deportati scrissero alle loro famiglie.
In particolare la mostra era inserita nell'ambito di varie iniziative collaterali alla mostra su Perlasca ed era stata organizzata dal comune di Carpi con il titolo «Il volto dell'altro» e raccoglieva sculture, fotografie e dipinti realizzati da giovani artisti carpigiani. Il comune di Carpi, aveva invitato i giovani a produrre delle opere che avessero come tema «l'altro» e il «diverso» per stimolare ad una riflessione su cosa sia la «Diversità».
La procura della Repubblica presso il tribunale di Modena ha altresì comunicato che in data 31 marzo 2003 tale Oreste Bisazza Terracini, in proprio e quale presidente dell'Associazione internazionale giuristi ebrei, presentava denuncia alla procura di Roma, trasmessa in data 11 aprile 2003 per competenza alla citata procura di Modena, con allegate due fotocopie di articoli di stampa, che sollevavano questioni analoghe a quella dell'interrogazione.
Il procuratore aggiunto incaricava i carabinieri di Carpi di indagare e riferire in merito a quanto lamentato nella denuncia ed inoltre di individuare l'organizzatore di detta mostra.
All'esito delle indagini i carabinieri di Carpi riferivano che al momento dei sopralluoghi non erano state rintracciate le foto in questione; identificavano, peraltro, quale autore della mostra, l'assessore alle politiche culturali del comune di Carpi.
Il pubblico ministero ha richiesto al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento ritenendo che i fatti accertati non fossero sufficienti ad integrare la fattispecie di chi «diffonda in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico» (articolo


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3, legge 13 ottobre 1975, richiamata dalla legge 25 giugno 1993 n. 205 «Legge Mancino»).
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

ROTUNDO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il sindaco del comune di Collepasso (Lecce), con atto dell'8 giugno 2002, ha nominato gli assessori ed assegnato loro le deleghe;
nella medesima data, con atto separato, ha altresì conferito al consigliere comunale Perrone Giuseppe la delega in materia di urbanistica;
consigliere Perrone Giuseppe svolge l'attività di geometra con studio in Collepasso ed in quanto libero professionista è normalmente progettista e direttore dei lavori di opere private nel territorio comunale;
la fattispecie sopra richiamata, configurando nella sostanza una vera e propria delega assessorile, rappresenta, ad avviso dell'interrogante, un espediente per consentire l'elusione della norma sopra richiamata -:
se non intenda fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, per evitare che la stessa non sia applicata correttamente.
(4-07573)

Risposta. - L'ufficio territoriale del governo di Lecce ha riferito che, effettivamente, in data 8 giugno 2002 il sindaco di Collepasso (Lecce), Salvatore Perrone, con proprio atto, ha proceduto alla nomina degli assessori, assegnando le rispettive deleghe. Nello stesso giorno, detto sindaco ha delegato il consigliere comunale Giuseppe Perrone alle funzioni in materia di urbanistica, lavori pubblici e personale.
Quanto, poi, all'esatta interpretazione del comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 267/2000 richiesta dall'interrogante, si fa presente che, secondo il tenore letterale della norma citata, i destinatari del dovere di astensione sarebbero i soli componenti della giunta comunale che, nei settori dell'edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica, titoli di studio ed iscrizioni ai relativi albi, ordini o collegi professionali.
Il testo normativo ha inteso disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di cariche pubbliche nell'ambito del territorio da essi amministrato, in settori potenzialmente conflittuali con l'attività e le prestazioni dell'ente territoriale, ma non ha previsto la decadenza dalla carica elettiva ricoperta.
Sull'argomento è intervenuta anche una pronuncia della corte d'appello di Salerno, la quale ha ribadito che la disposizione in esame non costituisce un'ulteriore causa d'incompatibilità rispetto alla vigente disciplina.
Nel caso in esame, il consigliere incaricato con delega sindacale in materia specificamente individuata per i componenti della giunta, non assume la carica assessorile, né, come riferisce l'ufficio territoriale del Governo di Lecce, partecipa alle riunioni di giunta; ne consegue che le norme restrittive individuate al terzo comma dell'articolo 78 del T.U.E.L., previste per il sindaco e gli assessori, non sono comunque applicabili, per analogia, a soggetti - come nel caso in questione - non espressamente previsti.
È ravvisabile, comunque, in materia, la personale responsabilità politica e deontologica del soggetto interessato, tenuto come tutti i pubblici amministratori ad adottare comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione in virtù di quanto espressamente dispone il comma 1 del citato articolo 78 del T.U.E.L.
Resta fermo, per l'amministratore in argomento, l'obbligo d'astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione


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di delibere riguardanti interessi propri o di suoi parenti od affini sino al quarto grado, finalizzato ad escludere un'indebita commistione tra l'esercizio di funzioni pubbliche e gli interessi personali dei quali il medesimo potrebbe essere portatore.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

RUZZANTE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'istituto penale per minori di Treviso versa in condizioni assolutamente critiche che rendono particolarmente gravoso il lavoro svolto dal personale addetto alla struttura (personale di Polizia Penitenziaria e operatori addetti all'assistenza e reinserimento dei minori) e molto difficile un reale recupero dei giovani detenuti;
tale istituto è ubicato all'interno di un'ala dimessa della locale Casa Circondariale, che rappresenta una struttura non pensata per l'accoglienza di minori detenuti ma semplicemente adattata a questa finalità;
mancano locali idonei a garantire il corretto svolgimento delle attività educative, non vi sono aule scolastiche, laboratori, sale colloqui adeguate, mancano spazi per una corretta attività fisica e gli spazi utilizzati per finalità rieducative e di alfabetizzazione vengono di volta in volta ricavati in locali adibiti ad altre funzioni, come sala mensa o celle non utilizzate;
l'unico spazio all'aperto è costituito da un piccolo campo da calcio (non sempre disponibile perché gestito in comune con la casa circondariale) attualmente inagibile (da circa 5 mesi) perché occupato da macchinari e materiale edile necessari ai lavori in corso presso la struttura per i detenuti adulti;
le medesime condizioni si registrano per quanto concerne i locali adibiti al personale che opera all'interno della struttura, in quanto gli uffici sono ricavati all'interno di piccole celle scarsamente illuminate e riscaldate (l'impianto di riscaldamento è in comune con la casa circondariale e spesso non è in grado di soddisfare le esigenze dell'Istituto per i minori);
la struttura non permette una adeguata differenziazione tra i giovani detenuti (spesso si trovano insieme detenuti con significative differenze d'età), non permettono di evitare le occasioni di scontro dato l'affollamento degli spazi e la necessità di tenere insieme detenuti di nazionalità diversa o con gravi patologie psichiatriche;
a questa situazione già critica, va ad aggiungersi la presenza del Centro di prima Accoglienza all'interno della struttura di pena, in aperta violazione della normativa vigente che prevede la sua ubicazione in strutture adiacenti al Tribunale per i minorenni;
l'efficacia degli interventi rieducativi deve inoltre scontrarsi con i drastici tagli operati dal Ministro della Giustizia sulle spese volte a sostenere le attività educative a favore dei giovani ristretti -:
se il Ministro sia a conoscenza della grave situazione in cui versa l'istituto penale per minori di Treviso e se non ritenga che la situazione descritta non sia in radicale antitesi con quanto prevede la Costituzione in tema di recupero del detenuto;
se il Ministro non ritenga opportuno porre in essere tutte le misure necessarie affinché la situazione descritta in premessa possa essere risolta nel più breve tempo possibile, data l'estrema precarietà e la delicatezza dell'utenza carceraria interessata da questi gravi disagi.
(4-05947)

Risposta. - La situazione dell'istituto penale per i minorenni di Treviso è oggetto di costante attenzione da parte delle articolazioni ministeriali competenti.


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La sede di Treviso, che ospita sia l'Istituto penale per i minorenni che il Centro di prima accoglienza, facente parte del complesso edilizio che è sede della relativa casa circondariale, non è stata originariamente progettata per ricevere l'utenza minorile e, di conseguenza, la possibilità di differenziare gli spazi in base alla tipologia dell'utenza ivi ristretta è attualmente limitata.
A tale proposito, in considerazione della ridotta area a disposizione del personale operante in queste strutture, al fine di poter assicurare l'organizzazione complessiva delle attività trattamentali proprie dell'istituto penale minorile, sono stati avviati e stanno per essere ultimati, i lavori a mezzo di materiali prefabbricati di tre uffici presso il cortile interno dell'istituto, che permetteranno il miglioramento e l'ampliamento della situazione logistica del personale ivi in servizio.
In merito alle problematiche concernenti il citato istituto, che ospita giovani sottoposti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, il competente dipartimento si sta adoperando al fine di ricercare soluzioni alternative che contemperino le esigenze poste sia dall'utenza penale minorile che dagli operatori della giustizia minorile in servizio presso le strutture minorili di Treviso, attesa la necessità di individuare una nuova struttura che risulti più adeguata ad ospitare l'istituto in questione.
Per ciò che concerne il centro di prima acoglienza sono al vaglio alcune proposte per rendere autonomo il servizio sia dal punto di vista logistico-strutturale, che del personale, in particolare quello di Polizia Penitenziaria.
È stata inoltre avviata una ricerca di strutture adeguate alle necessità nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, da parte del centro per la giustizia minorile di Venezia. I risultati di tale sondaggio sono al vaglio dei tecnici per le opportune valutazioni.
Per quanto riguarda il campo di calcio, lo stesso si trova all'interno dell'area perimetrale della casa circondariale di Treviso ed è di proprietà dell'istituto penale per adulti, adiacente all'istituto minorile.
È peraltro prassi che del suddetto campo ne possano usufruire, nei limiti del possibile, anche i detenuti minori.
Attualmente, dato che sono in corso presso la casa circondariale consistenti lavori di ristrutturazione, il campo di calcio è stata adibito a cantiere edile; non appena saranno ultimati i lavori tale spazio all'aperto sarà restituito alla sua originaria funzione.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

RUZZANTE. - Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
alcuni organi di informazione hanno diffusamente riportato la notizia relativa ai primi risultati emersi da un inchiesta giudiziaria disposta dalla magistratura tedesca - a seguito dell'arresto a Monaco di alcuni giovani di matrice neonazista trovati in possesso di esplosivo, pistole di precisione e varie armi da fuoco - sulle sfide poste alla democrazia dalle nuove frange di estrema destra;
stando alle prime risultanze emerse dall'indagine in corso, sembrerebbe che il gruppo eversivo stesse pianificando una serie di atti terroristici tra cui un attentato dinamitardo in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro ebraico della capitale bavarese, prevista per il prossimo 9 novembre;
i servizi di intelligence tedeschi stanno da tempo indagando sulle possibili collusioni tra l'eversione neo-nazista e il terrorismo di matrice islamica, avendo questi diverse analogie e punti di contatto quali l'odio antisemita, antiamericano e antioccidentale;
lo stesso Ministro dell'interno bavarese ha dichiarato che tra gli obiettivi presi di mira dal gruppo terroristico vi


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erano anche cittadini italiani e alcune nostre non meglio precisate istituzioni -:
se siano a conoscenza di quanto detto in premessa, con particolare riferimento al possibile coinvolgimento di cittadini e istituzioni italiane, in particolare quelle legate al mondo ebraico, tra gli obiettivi terroristici presi di mira dal nascente partito armato neo-nazista tedesco, nonché ad eventuali collusioni con gruppi di matrice italiana, e quali iniziative di cooperazione intendano assumere con le autorità tedesche al fine di tutelare i nostri connazionali che, residenti nel territorio tedesco, potrebbero ora trovarsi particolarmente esposti al rischio di attentati nonché per contrastare il possibile verificarsi di attentati terroristici anche sul nostro territorio.
(4-07401)

Risposta. - In merito alla questione sollevata dall'interrogante, si premette che, secondo quanto riferisce il ministero degli affari esteri, il ministero dell'interno bavarese non ha mai fornito informazioni circa la possibilità di attacchi terroristici contro cittadini ed istituzioni italiane.
Invero, nel settembre del 2003 la polizia tedesca ha concluso una importante attività investigativa nei confronti dell'organizzazione terroristica di estrema destra denominata «Kameradschaft Sud», con l'arresto di undici persone: non risulta, allo stato, che tale gruppo tenesse contatti o collegamenti internazionali, né che avesse in programma attentati contro obiettivi situati al di fuori dell'area di Monaco di Baviera.
Si assicura l'interrogante che lo scambio informativo fra il nostro Paese e la Germania viene costantemente tenuto ad un alto livello, e ciò non soltanto tramite i canali di cooperazione giudiziaria, ma anche con l'impiego di gruppi di lavoro «dedicati» e tramite ufficiali di collegamento.
L'attività di prevenzione non è limitata ai fenomeni di terrorismo e all'eversione, ma spazia anche nell'ambito dell'estremismo di destra, che trova strumenti di divulgazione di messaggi a contenuto razzista e xenofobo nei cosiddetti «circuiti musicali» d'area, attraverso l'organizzazione di concerti e la commercializzazione di supporti digitali, nonché nelle relazioni fra gruppi della destra radicale di matrice
skinhead dei due Paesi.
Non si dispone, infine, di specifici riscontri circa collusioni tra l'eversione neo-nazista e il terrorismo di matrice islamica.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

TAGLIALATELA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
a seguito dei tragici eventi alluvionali del 5 e del 6 maggio 1998 nei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano e San Felice a Cancello ed alla connessa dichiarazione di stato di emergenza, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, disponeva per l'attuazione immediata di interventi finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla ripresa delle normali attività;
con l'articolo 2 della citata ordinanza il presidente pro-tempore della regione Campania, onorevole Antonio Rastrelli, era nominato commissario delegato per gli interventi nei territori dei citati comuni;
in data 12 giugno 1998, dopo appena 22 giorni dagli eventi di cui sopra, il commissario delegato Rastrelli approvava e metteva in essere, per un importo di 70 miliardi di vecchie lire, un primo stralcio degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione da realizzare nei Comuni alluvionati e nelle Province di Avellino, Caserta e Salerno;
in data 5 agosto 1998, 54 giorni dalla sua nomina, il Commissario delegato Rastrelli approvava l'intero piano degli interventi infrastrutturali di emergenza nelle province anzidette per un importo complessivo di 750 miliardi di lire, individuando ed appaltando altresì opere relative


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a 40 interventi prioritari nell'ambito del finanziamento disponibile di 150 miliardi di lire;
a seguito delle dimissioni dell'onorevole Rastrelli dalla carica di Presidente della regione Campania, nel gennaio 1999 l'onorevole Andrea Losco, quale nuovo presidente della regione Campania, gli subentrava quale commissario delegato e che nel maggio 2000 gli succedeva in dette cariche e mansioni l'onorevole Antonio Bassolino;
con ordinanza commissariale n. 383 del 27 agosto 1999 il commissario delegato Losco avviava una procedura concorsuale per l'affidamento delle progettazioni e dei connessi servizi di ingegneria finalizzati al completamento degli interventi e delle opere di cui ai precedenti punti;
nel disciplinare di oneri allegati a detta ordinanza n. 383/1999 era stabilito che i soggetti aggiudicatari della procedura dovevano presentare, entro 40 giorni dalla data di richiesta del commissario, il progetto preliminare, entro 30 giorni il progetto definitivo ed entro 30 giorni quello esecutivo;
nel citato disciplinare era altresì stabilito che il commissario esaminasse e approvasse i citati progetti in tempi pari al 50 per cento di quelli assegnati per la progettazione in maniera che tutto l'iter propedeutico all'appalto si completasse nel tempo massimo di 150 giorni in tempi consoni con lo stato di emergenza;
nel disciplinare medesimo era anche stabilito che, in caso di ritardo massimo di 30 giorni dalle scadenze citate da parte dei soggetti aggiudicatari, il Commissario delegato aveva facoltà di sciogliere ogni rapporto contrattuale con gli inadempimenti, senza onere alcuno;
le procedure concorsuali duravano fino al 27 marzo 2000, data alla quale il Commissario delegato affidava formalmente le progettazioni ed i servizi di ingegneria più volte citati e che pertanto da questa data iniziavano i connessi tempi di consegna;
alla data odierna nulla risulta ancora approvato e, conseguentemente, che nessuna delle opere previste sia stata appaltata;
come d'altro canto più volte riferito dai giornali e dalle televisioni nazionali, in ogni occasione di eventi meteorici anche di non eccezionale entità nei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, S. Felice a Cancello scatta l'allarme di temuta alluvione e di pericolo per la vita ed i beni della popolazione rendendosi talvolta finanche necessaria predisporre la relativa evacuazione, e non è pertanto possibile riprendere le normali condizioni di vita;
il commissario delegato si avvale di un vice-commissario, di commissioni consultive, di esperti di vario genere nonché di una struttura, che, ad avviso dell'interrogante, appare del tutto pleonastica e ridondante rispetto alla scarsità delle attività finora messe in essere e dei ritardi accumulati -:
se ritenga ammissibile, anche sotto il profilo umano, che le popolazioni dei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, già così duramente colpite nei loro affetti per le centinaia di vittime degli eventi alluvionali del 1998, debbano ancora vivere, a quasi cinque anni da detti tragici eventi, in condizioni di precarietà e di pericolo per la loro vita ogni qualvolta si verificano eventi di pioggia;
se non ritenga di rimuovere il commissario delegato, il vice-commissario, i vari consulenti e la struttura commissariale che, palesemente, ad avviso dell'interrogante, ha dato ampia prova di incapacità tecnico-amministrativa nel gestire un delicatissimo problema di tutela dell'ambiente e del territorio dai rischi idrogeologici, affidando ad altri soggetti, anche in via ordinaria, la realizzazione degli interventi operativi;


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quali azioni di vigilanza e controllo abbia finora esercitato il dipartimento della protezione civile, la cui attività appare esorbitare da quella che la vigente legislazione gli assegna relativamente ai soli interventi immediati e di emergenza, ma non certo estendibile alla gestione finora quasi quinquennale dell'emergenza in questione;
se non ritenga indispensabile istituire con ogni urgenza una commissione di inchiesta tecnico-amministrativo-contabile che dia conto delle motivazioni della incuria, della sottovalutazione del rischio e dei possibili sprechi finanziari che potrebbero fin d'ora adombrarsi;
quali siano i motivi dei ritardi accumulati nella approvazione delle progettazioni;
se i soggetti affidatari delle progettazioni abbiano o meno ottemperato agli obblighi contrattuali delle date di consegna dei progetti e, se inadempienti, quali provvedimenti il commissario delegato abbia adottato in merito;
quali tempi possano essere previsti per l'appalto e la realizzazione delle opere intese alla messa in sicurezza del territorio;
quali siano il numero e le qualificazioni professionali dei componenti della struttura commissariale e delle varie commissioni di esperti che la supportano e a quanto siano finora ammontate le spese della struttura e gli emolumenti finora versati al vice-Commissario nonché agli esperti prima detti.
(4-08403)

Risposta. - In seguito agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998, nei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano e San Felice a Cancello, con riferimento all'attività di vigilanza e controllo esercitata a garanzia degli adempimenti per il superamento dell'«emergenza Sarno», il Dipartimento della Protezione Civile ha istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 2787 del 1998, una Commissione di Alta Vigilanza, presieduta da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato e composta dal Capo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato o da un suo delegato e da un docente universitario esperto nel settore di rischio idrogeologico.
Tale Commissione, che generalmente si riunisce ogni mese, svolge un'attività di controllo sia sulle progettazioni che sull'esecuzione delle opere, esaminando attentamente le procedure di affidamento dei lavori, sulla base della documentazione fornita dalla struttura commissariale deputata a fronteggiare la suddetta emergenza.
A tale riguardo, si sottolinea che il Dipartimento della Protezione Civile ha sollecitato i responsabili della struttura commissariale ad una pronta collaborazione con l'organo di vigilanza, al fine di assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento circa la trasparenza ed il buon andamento delle attività demandate al presidente della regione Campania in qualità di commissario delegato.
A tal proposito, si fa presente che, in data 12 marzo 2003, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3270 recante «ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico di Sarno».
Con tale provvedimento è stato nominato commissario delegato per la realizzazione ed il completamento degli interventi previsti per superare l'emergenza, il generale Roberto Jucci.
Inoltre, con la suddetta ordinanza, si dispone la realizzazione, interrotta da una ordinanza del Sovrintendente archeologo di Pompei del 16 agosto 2002, dell'impianto di depurazione di Poggiomarino.
Al commissario delegato, infatti, è stato attribuito il compito di assicurare la tutela della salute, dell'ambiente e dei siti archeologici.
Inoltre, previa indagine sulla richiesta di uso di acque reflue, da sviluppare d'intesa con la regione Campania, il commissario delegato ha disposto la rimozione e la bonifica dei sedimenti inquinati e dei rifiuti


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abbandonati sulle sponde e nell'alveo del fiume Sarno e dei suoi affluenti.
I servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno effettuato delle verifiche sull'attività svolta nell'ambito dell'emergenza ed, in particolare, in ordine all'accertamento della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa con riferimento agli aspetti amministrativi e contabili.
A seguito di ciò il dipartimento della Protezione Civile, in data 11 luglio 2003, ha trasmesso una nota al Presidente della regione, Commissario delegato, rappresentando la necessità di acquisire, puntuali elementi informativi anche a valenza eventualmente giustificativa, rispetto a talune azioni che non parrebbero essere del tutto coerenti con quanto disposto dalle ordinanze di protezione civile citate nell'interrogazione.
In relazione alle problematiche emerse nella gestione dell'emergenza Sarno e, in particolare, ai ritardi accumulati nell'approvazione dei progetti esecutivi, come enunciato nella interrogazione, si deve tener conto della difficoltà di redigere progetti che possano immediatamente essere realizzati alla luce della estrema complessità tecnica legata alla peculiare natura della calamità naturale verificatasi.
Basti pensare, infatti, che la stessa comunità scientifica - formata dal Comitato tecnico scientifico, con specifica valenza tecnica, e dal Gruppo nazionale difesa catastrofi, composto da geologi ed ingegneri - che si è occupata di temi legati alle colate di fango come quella che ha colpito Sarno e gli altri comuni non ha trovato ancora un pieno accordo in ordine alla descrizione del fenomeno ed alle strategie di intervento. In sostanza, quindi, non è stata, ancora individuata la più idonea tipologia di opera da realizzare.
Il commissario delegato, comunque, avvalendosi del Comitato tecnico scientifico e di esperti nominati dal CNR, ha potuto fornire indicazioni ai progettisti incaricati sui criteri di esecuzione degli interventi da eseguire.
I progetti fanno parte dell'elenco degli interventi contenuto nell'ordinanza commissariale n. 383 del 27 agosto 1999 che prevede la realizzazione di trentadue opere per una somma complessiva pari a 246,866 milioni di euro.
Sono stati progettati complessivamente dodici interventi, per una spesa di circa 54 milioni di euro, ed altri 6 sono in corso di progettazione, per una spesa di circa 33 milioni di euro, i cui tempi di realizzazione, a decorrere dal settembre 2003, oscillano, a seconda dei casi, tra i sei e i diciotto mesi.
Delle rimanenti opere, una metà sono state stralciate dal Piano di interventi per mutate strategie della struttura commissariale; l'altra metà non è stata affidata alle società assegnatarie a causa di sopraggiunti ricorsi. Attualmente, la realizzazione di queste opere è stata affidata ad enti pubblici quali il Genio Civile o gli uffici tecnici comunali.
Quanto alla composizione dell'ufficio commissariale si fa presente che, nel mese di settembre 2003, il personale operativo presso la struttura era di 118 unità, di cui 40 destinate ai presidi territoriali. Questi ultimi svolgono un'attività di monitoraggio del territorio che non si limita a quello relativo ai cinque comuni interessati dall'evento calamitoso ma anche agli ulteriori 7 comuni che sono stati interessati dall'alluvione di Cervinara, assicurando, così, il controllo durante le fasi di attenzione e di preallarme previste nel piano interprovinciale di emergenza.
Il commissario delegato, inoltre, si avvale del citato comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 1 dell'ordinanza 2980 del 1999, costituito da dodici persone e la spesa per il funzionamento della struttura commissariale è pari a circa 18 milioni di euro, compresi gli oneri per il personale.
In ordine al quesito sui compensi spettanti al vice-commissario, si fa presente che questi, stabiliti dall'ordinanza commissariale n. 2851 del 2003, sono pari all'indennità mensile per lo svolgimento delle attività di sub-commissario fissata, per quanto disposto dall'articolo 53 della legge regionale


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finanziaria 2002, in 8.066,37 euro lordi mensili; il vice-commissario, inoltre, percepisce un'indennità aggiuntiva per le funzioni di vice-commissario che è pari al 50 per cento della somma complessiva di cui al combinato disposto dell'articolo 21 della legge regionale n. 18 del 2000 e della legge regionale finanziaria 2002, ossia a 8.066,37 euro.
Infine, in relazione all'attività di ricostruzione nelle zone alluvionate attualmente avviata nei comuni di Sarno, Siano e Quindici, sono stati assegnati 53 contributi per un totale di circa 7.072 milioni di euro e i contributi erogati sono pari a circa 1.250 milioni di euro a fronte di oltre 600 richieste di contributo.
La maggior parte dei fondi sono stati assegnati in qualità di contributo per l'acquisto di un alloggio in luogo di quello distrutto.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

VENDOLA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 29 marzo 2002 si svolgeva presso lo stadio «Santa Colomba» di Benevento l'anticipo di una giornata del campionato di calcio della serie C1 tra il Benevento e l'Avellino;
durante il derby si sono verificati incidenti e disordini tra alcuni tifosi dell'Avellino e agenti della Polizia di Stato in servizio allo stadio con funzioni di ordine pubblico;
tali incidenti non sarebbero frutto di un fatto isolato, visto che episodi analoghi si sarebbero verificati in passato: laddove l'intervento di poliziotti non sarebbe stato compiuto a beneficio dell'ordine e della sicurezza, ma in atteggiamento di competizione «sportiva» con alcuni tifosi dell'Avellino;
a tale proposito il sindaco di Avellino, Antonio Di Nunno, parlando con i giornalisti denunciava il ripetersi delle ingiustificate aggressioni degli agenti di Polizia a danno dei tifosi avellinesi, aggressioni avvenute prima che si manifestassero veri e propri episodi di violenza che avrebbero giustificato interventi di natura repressiva;
il sindaco di Avellino scriveva una missiva al Ministro dell'interno per chiedere che sulla vicenda venisse fatta piena luce e che si procedesse senza indugi sia nei confronti di quei tifosi avellinesi resisi protagonisti di atti di teppismo, sia nei confronti di quei poliziotti che, abusando del proprio ruolo, si erano a loro volta contraddistinti per atti di violenza gratuita e immotivata;
a tale proposito, la messa in onda in diverse emittenti Tv di riprese televisive che documentano quanto accaduto ad un tifoso avellinese, il quale avrebbe subito un pestaggio immotivato da parte di sette agenti, ha creato grande turbamento nella pubblica opinione;
le immagini televisive (trasmesse da Raisat, Telenostra e Retesei) mostrano un tifoso, tale Paolo Guerriero, mentre viene di forza prelevato dallo spalto lontano dagli altri tifosi avellinesi e viene trascinato a bordo campo: lungo questo percorso, al giovane venivano inferti calci, pugni e manganellate; la sua colpa sarebbe stata quella di aver sventolato il vessillo dell'Avellino dopo il pareggio della sua squadra;
successivamente all'episodio suddescritto il signor Paolo Guerriero veniva lasciato dolorante e sanguinante a bordo campo dagli agenti della polizia, senza che gli stessi, così come risulta all'interrogante, gli dessero il dovuto soccorso così come previsto dalla legge e senza peraltro che gli agenti provvedessero a formalizzare alcuna denuncia nei suoi confronti;
alla fine della gara sportiva, in un contesto di grande tensione e violenza tra le opposte tifoserie, gli agenti di Polizia in


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servizio presso lo stadio caricavano la sola tifoseria avellinese, contribuendo a disordini nel cui contesto rimanevano contuse non poche persone, con prognosi dai 5 ai 25 giorni;
in merito alla vicenda suddescritta Amnesty International ha avviato una propria inchiesta, supportata dalle immagini televisive, per appurare se vi siano state violazioni dei diritti umani -:
quali valutazioni dia il Ministro interrogato dei fatti summenzionati;
quali interventi concreti si intendano assumere per impedire il ripetersi di comportamenti anomali da parte di agenti di polizia impegnati nello stadio di Benevento in funzione di ordine pubblico;
quale esito abbia prodotto l'indagine interna disposta dal capo della polizia sui gravissimi fatti suddescritti.
(4-02729)

Risposta. - Si comunica, sulla base degli elementi forniti dal prefetto di Benevento, che, in occasione dell'incontro di calcio Benevento-Avellino del 29 marzo 2002, i primi incidenti si sono verificati allorché, nell'imminenza dell'inizio della partita, sono giunti cinque pullman di tifosi avellinesi, la maggior parte privi di biglietto, che si sono accalcati ai cancelli dello stadio, con la pretesa di accedervi senza sottoporsi preventivamente ai prescritti controlli di sicurezza. La situazione è peggiorata allorquando i tifosi, che nel frattempo erano entrati nell'impianto sportivo, dopo aver effettuato un ripetuto lancio di oggetti contundenti verso le forze di polizia, sono ritornati verso i varchi d'accesso, aggredendo così da entrambi i lati gli operatori addetti al filtraggio. Si è quindi reso necessario sgombrare il piazzale antistante il cancello con una carica di alleggerimento ed il lancio di alcuni lacrimogeni, alla quale i tifosi hanno reagito lanciando sassi, bottiglie, pezzi di ferro ed altri oggetti contundenti contro le forze dell'ordine.
Iniziato l'incontro di calcio, la tifoseria ospite si è resa responsabile di ripetuti atti di vandalismo, danneggiando divisori, manufatti, porte, servizi igienici; i beneventani hanno lanciato in campo un razzo, esploso vicino ad un giocatore della squadra di casa, che ha subito un lieve stato confusionale.
Nei minuti di recupero della partita, le forze dell'ordine hanno dovuto fronteggiare con alcune cariche di alleggerimento un tentativo d'invasione dei tifosi avellinesi. Nella circostanza le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare uno dei responsabili degli incidenti, che, tra l'altro, aveva colpito con l'asta di una bandiera un ispettore della polizia di Stato. Contemporaneamente un altro tifoso esagitato veniva bloccato ed accompagnato ai bordi del campo per l'espletamento degli atti di polizia giudiziaria.
Successivamente i tifosi avellinesi, alcuni dei quali travisati, hanno dato vita ad una violenta reazione e, dopo aver infranto i vetri delle porte di sicurezza, hanno cercato di rompere i divisori tra la curva e la tribuna al fine di entrare in contatto con la tifoseria locale. Non essendo riusciti nel loro intento per il pronto intervento delle forze di polizia, hanno ripreso a lanciare oggetti verso i poliziotti e i tifosi beneventani.
Ulteriori disordini si sono verificati nella fase del deflusso, allorché alcuni tifosi irpini hanno ricominciato a scagliare oggetti verso le forze dell'ordine, rendendo necessari altri interventi di alleggerimento.
Al termine del servizio, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari un funzionario della polizia di Stato della questura di Benevento e tredici operatori del reparto mobile di Napoli; anche cinque tifosi dell'Avellino Calcio hanno riportato ferite con prognosi tra i tre e i venticinque giorni.
Si soggiunge che il questore, in relazione alla potenziale pericolosità della gara, aveva provveduto all'organizzazione operativa dei servizi di ordine pubblico, utilizzando anche rinforzi per complessive 180 unità.


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Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria sei tifosi irpini, di cui cinque per il reato di rissa e uno per lancio di materiale pericoloso.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

VENDOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il signor Massimo Paniconi in data 8 maggio 2002 vendeva, con atto di compravendita (repertorio n. 188159) redatto dal notaio dottor Claudio Cerini, ad una società un'immobile ubicato nella località residenziale denominata Casalpalocco-Axa (Roma) e, precisamente, in via Focilide nn. 64/66;
la società acquirente era la Cdp srl (cf 05595371005) di cui risulta amministratore unico e legale rappresentante il signor Valerio Casellini (cittadino svizzero);
l'oggetto sociale della Cdp srl risulta essere: l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili sia urbani che rustici; la loro gestione, conduzione ed affitto; la locazione, anche ultranovennale; la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione ed il controllo esecutivo di tutti i lavori relativi ai beni immobili; l'amministrazione ordinaria e straordinaria di detti beni e di quanto ad essi pertinente. Essa potrà compiere, solo in funzione strumentale rispetto all'oggetto sociale e purché questo non ne sia modificato, qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria (non in via prevalente ed escludendo espressamente la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nei confronti del pubblico, a norma del decreto legislativo n. 385 del 1993), locativa, ipotecaria, e comunque pertinenti con l'oggetto sociale. Potrà prestare garanzie reali ed anche fidejussorie e potrà assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in società aventi scopo analogo od affine al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale;
la Cdp trasferiva la propria sede legale da via Francesco Siacci n. 1 a via Focilide nn. 64/66 in data 23 luglio 2002;
fino alla data del 10 ottobre 2001 i titolari della società Cdp risultavano essere i signori Davide Pavoncello e Cesare Pavoncello i quali trasferivano le proprie quote sociali rispettivamente alla società Sycorex ricerche Sa e al signor Valerio Casellini;
risulta all'interrogante che la Sycorex ricerche Sa (cf 97240640587) è una società svizzera la quale è titolare della quota dell'80 per cento della Sycorex ricerche Italia srl (cf 04212111217), il 10 per cento appartiene alla Duca srl (cf 01063880296), il 5 per cento a tale Roberto Sala e il restante 5 per cento a tale Giulia Ghezzi;
nell'oggetto sociale della Cdp si legge che: ...la società può assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in società aventi scopo analogo od affine al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale;
l'oggetto sociale della Sycorex ricerche Italia srl risulta essere il seguente: a) la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti di ogni tipo, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento e di riciclaggio, nello specifico per rifiuti si intendono: i rifiuti urbani, quelli assimilati ed i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, destinati al riutilizzo ed al non riutilizzo; b) la gestione degli impianti per il trattamento dei rifiuti e per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero; c) l'intermediazione dei rifiuti senza detenzione; d) la bonifica di siti e beni contaminati da qualsiasi contaminante; e) la gestione tariffaria dei rifiuti; f) la raccolta ed il riciclaggio dei pneumatici fuori uso (Pfu) e degli articoli tecnici in gomma (Atg), le cui


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materie prime/secondarie ricavate potranno essere vendute su mercati esistenti o direttamente reimpiegate per la realizzazione di prodotti finiti in gomma di qualsiasi specie; g) la società potrà svolgere ogni tipo di attività inerente a ricerca, allo scopo di migliorare le qualità dei propri prodotti e di ricercare quelli innovativi; nello specifico la società può estendersi anche alla preparazione, ricerca e studio al fine di conseguire la realizzazione di nuovi prodotti;
risulta alquanto singolare che una sola società quale la Sycorex ricerche Sa sia in verità la controllante di due diverse società con diversi oggetti sociali e che dunque opererebbe in spregio alle normative vigenti in materia societaria;
la Sycorex ricerche Italia srl è stata ammessa dal Ministero delle attività produttive ai fondi del Pon 2000-2006 (Programma operativo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria locale) per un importo complessivo di euro 2.930.676;
in verità la società controllante di maggioranza della Sycorex ricerche Italia srl è la Sycorex ricerche Sa (società svizzera) la quale opererebbe in una condizione di non trasparenza societaria per il fatto che secondo l'interrogante, utilizza una società italiana per avere accesso ai finanziamenti elargiti dallo Stato italiano per lo sviluppo economico e sociale delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno;
in data 30 aprile 2002 alla carica di preposto della sede secondaria ubicata a Milano della Sycorex ricerche Italia srl veniva nominato il signor Roberto Quaranta subentrante alla signora Giulia Ghezzi;
la Duca srl in data 30 dicembre 2002 veniva cancellata dal registro delle imprese di Roma mediante fusione ed incorporazione nella società Esiodo srl (cf 06856101008);
la Duca srl era formata a sua volta dalla Athena srl (cf 04269031003), dalla Herakles srl (cf 04269071009) e dalla Sarpedonte srl (cf 04269091007);
la Athena srl, la Heraldes srl e la Sarpedonte srl in data 10 dicembre 2002 cedevano le proprie quote sociali alla Esiodo srl;
la Esiodo srl risulta essere formata dalla Cinque Aprile srl (cf 06288720581) e dalla Mnemosine srl (cf 01551320565);
la peculiarità, o meglio, la singolarità delle suddescritte società sta nel cosiddetto gioco delle «scatole cinesi» il quale contribuisce non poco a creare società fittizie o di breve durata senza che vi possano essere, da parte delle autorità competenti, quei controlli con cui sia possibile verificare la regolarità di tali fusioni ed incorporazioni -:
quali interventi legislativi il Governo intenda porre in essere per disciplinare l'ambito delle fusioni o rifusioni societarie e, precisamente, il cosiddetto gioco delle «scatole cinesi»;
quali azioni si intendano intraprendere per verificare se i fondi elargiti dal Ministero delle attività produttive siano stati effettivamente utilizzate dalla Sycorex ricerche Italia srl e, in caso affermativo, se i finanziamenti abbiamo trovato il reale investimento nel Mezzogiorno essendo che i fondi Pon sono stati istituiti per tale realtà geografica;
quali iniziative il Ministro dell'interno ritenga adottare per valutare che le società descritte in premessa e, in particolar modo la Sycorex ricerche Italia srl e la Sycorex ricerche Sa, siano in possesso della obbligatoria certificazione antimafia.
(4-07165)

Risposta. - Il fenomeno delle «scatole cinesi» si caratterizza comunemente per l'utilizzo abnorme della facoltà di creazione di società di capitali, con successivi passaggi patrimoniali da una società ad un'altra,


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fino a disperdere la garanzia patrimoniale e a vanificare la possibilità per il creditore dell'originaria società di rivalersi sui beni del debitore.
Ebbene, il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, recante «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», ha fornito una risposta al problema.
Con una rilevante innovazione nel panorama del diritto societario, l'articolo 5 di tale decreto ha introdotto nel codice civile gli articoli 2497 e seguenti in tema di «
Direzione e coordinamento di società». Come si evince anche dalla relazione che accompagna il testo, si è delineata una responsabilità risarcitoria diretta della società o dell'ente che, anche di fatto, eserciti una direzione di altre società, per l'ipotesi in cui il creditore non sia stato risarcito dalla società sottoposta al coordinamento e sua debitrice.
Per quanto concerne, poi, la Sycorex Ricerche Italia s.r.l, impresa ammessa a fruire delle agevolazioni previste dal primo bando «P.I.A Innovazione» in attuazione del Programma Operativo Nazionale (PON) «Sviluppo Imprenditoria locale», Misura 2, «Pacchetti Integrato di agevolazioni», ed il problema sollevato circa la struttura societaria della stessa che, essendo posseduta dalla Sycorex Ricerche Sa, consentirebbe attraverso il medesimo gioco delle «scatole cinesi» di agevolare la società svizzera, si precisa quanto segue.
I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal citato «P.I.A Innovazione» sono i seguenti:
a) le imprese che alla data di presentazione del modulo di domanda risultino iscritte nel registro delle imprese e che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione straordinaria;
b) le imprese che all'atto di presentazione della domanda risultino possedere una «stabile organizzazione in Italia» secondo quanto stabilito al punto 3.3 della circolare MICA 11 maggio 2001, n. 1034240, intendendosi per stabile organizzazione la comprovata disponibilità sul territorio nazionale di almeno una unità strutturata e organizzata per lo sviluppo della propria attività economica.

Quanto alla destinazione dei fondi elargiti dal ministero delle attività produttive ed al loro reale investimento nel Mezzogiorno si precisa che le imprese beneficiarie devono svolgere necessariamente l'attività da agevolare in una delle regioni del Mezzogiorno.
I suddetti requisiti, per la Sycorex Ricerche Italia s.r.l, come per tutte le altre imprese ammesse a fruire delle agevolazioni a valere sul P.I.A Innovazione, sono stati evidenziati e valutati dalle banche concessionarie nel corso della loro istruttoria e successivamente verificati dagli Uffici competenti e saranno oggetto di ulteriori verifiche, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, al fine di procedere all'erogazione delle singole quote dei contributi concessi, fino al saldo.
Infine, si precisa che, prima di procedere a qualsiasi forma di erogazione delle agevolazioni concesse, il ministero delle attività produttive è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari relative alle «certificazioni antimafia» di cui alla legge n. 575 del 1965 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giuseppe Galati.

VENDOLA. - Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
da diverso tempo il CONAFI (Coordinamento nazionale vittime dei fallimenti immobiliari) e l'ASSOCOND (Associazione condomini) denunciano pubblicamente la drammatica situazione delle vittime dei fallimenti immobiliari;


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oltre duecentotrenta famiglie aderenti alla cooperativa edilizia denominata «Palocco 84» operante sul territorio del comune di Roma in località Casal Palocco hanno rilevato che il consorzio «COOP Casa Lazio», con sede in Roma via Eroi di Cefalonia n. 203, dopo aver incassato dai soci ben 44 milioni di euro per costruire le loro case, non ha utilizzato gli anzidetti fondi per pagare banca e impresa appaltatrice;
le oltre duecentotrenta famiglie oggi si trovano a far fronte alle richieste dei creditori che ammontano ad ulteriori 50 milioni di euro;
altre 137 famiglie aderenti alla cooperativa edilizia «CYNTHIA» operante sul territorio del comune di Roma in località Castelluccia, per poter stipulare gli atti di rogito notarile delle loro case, si sono sentiti richiedere dal solito consorzio «COOP Casa Lazio» un maggior onere di ben 4 milioni di euro;
i soci di queste cooperative hanno presentato numerosi esposti-querela alla procura della Repubblica di Roma e si sono rivolti contestualmente al tribunale fallimentare di Roma;
il consorzio «COOP Casa Lazio» conta circa quaranta cooperative associate di cui 15 operano in piani di zona finanziati dalla regione Lazio, sicché migliaia di famiglie affidano ad esso i propri risparmi;
la vicenda appare assai preoccupante, visto che il consorzio «COOP Casa Lazio» starebbe proponendo ai soci delle predette cooperative «Palocco 84» e «CYNTHIA» di sanare i propri ingenti debiti (ammonterebbero a decine di milioni di euro) utilizzando i pagamenti ed i finanziamenti dei soci delle altre cooperative associate, stornando così le risorse necessarie alla realizzazione dei loro interventi edilizi, ovvero edificando un sistema di finanziamento dei debiti che produce una moltiplicazione esponenziale dei debiti;
un tale gravissimo e torbido contesto alimenta una condizione di insopportabile sofferenza e di dilagante tensione sociale -:
quali iniziative normative concrete e urgenti intendano porre in essere per risolvere positivamente la drammatica condizione delle vittime dei fallimenti immobiliari e quali azioni di controllo il Ministro delle attività produttive intenda adottare nei confronti della medesima Direzione generale per gli enti cooperativi, divisione quinta, cui compete la vigilanza sulle cooperative edilizie, a fronte delle denunciate irregolarità commesse dal consorzio «COOP Casa Lazio» in danno delle legittime aspettative dei soci delle cooperative gestite da detto consorzio.
(4-08322)

Risposta. - Si fa presente che la direzione generale per gli enti cooperativi del ministero delle attività produttive ha disposto, in data 14 novembre 2003, delle ispezioni straordinarie nei confronti delle coperative edilizie «Palocco 84» e «Cyntia», unitamente al consorzio «Cooperativa Casa Lazio» cui tali enti aderiscono, al fine di verificare le denunciate irregolarità.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giuseppe Galati.

ZACCHERA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il comune di Premeno, era titolare della concessione per l'impianto e l'esercizio del ponte radio costituito da 4 stazioni portatili e 1 ripetitore in località Sasso Corbè - regolarmente rinnovata con determina n. 6/2/6290/G94 - 306098/BSC del 29 dicembre 1993 - convertita in licenza individuale scadente il 31 dicembre 2003;
i predetti apparecchi vennero acquistati nel 1998 con contributo del Corpo forestale dello Stato al fine di dotarne la Squadra antincendi boschivi di Premeno;


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per i medesimi venne richiesta la concessione di ponte radio direttamente dal comune di Premeno poiché la squadra summenzionata, non avendo una veste giuridica ufficiale, non poteva essere concessionaria di ponte radio;
dal 1995 la squadra volontari antincendi boschivi di Premeno ha assunto veste ufficiale con l'iscrizione all'albo regionale protezione civile (D.P.G.R. 799/1995) e dall'8 giungo 2001 è stata iscritta nell'elenco delle organizzazioni di volontariato del dipartimento della Protezione Civile al n. 19973;
il ponte radio viene utilizzato solamente ed esclusivamente per servizi di protezione civile e, per tale motivo, si ritenne non più versare il relativo cannone annuale dal 1998;
il sindaco del comune di Premeno ha inteso rinunciare alla titolarità della licenza per l'impianto e l'esercizio del ponte radio in località Sasso Corbè, come sopra meglio specificata, dovendosi la medesima trasferire in capo alla locale squadra volontari antincendi boschivi del Piemonte, che ne ha titolo, utilizzando gli apparecchi per servizi di protezione civile e poiché al comune è stato richiesto un canone annuo man mano crescente che per il 2001 è aumentato a 2.255 euro -:
se non si ritenga assurdo pretendere da un comune di 780 abitanti un canone così oneroso, ma soprattutto improprio in quanto riferentesi direttamente ad attività di protezione civile.
(4-06034)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno riassumere brevemente la successione temporale dei passaggi che hanno interessato l'esercizio del collegamento in ponte radio da parte del comune di Premeno.
Con domanda del 28 agosto 1986 il suddetto comune ha chiesto la concessione di un ponte radio «per collegare la sede con il personale di vigilanza operante nel territorio comunale»; nella documentazione allegata alla domanda era specificata la destinazione del collegamento radio: «servizio di vigilanza urbana e controllo territorio boschivo».
Con provvedimento del 1o luglio 1988 è stata rilasciata la richiesta concessione intestata al «Comune di Premeno - Comando VV.UU.» (vigili urbani); il rilascio della concessione era stato preceduto dalla sottoscrizione del relativo atto di convenzione, recante identica intestazione, da parte del sindaco
pro tempore del comune in questione.
Il 7 ottobre 1993 il comune ha chiesto il rinnovo della concessione «alle stesse condizioni contenute nella convenzione a suo tempo sottoscritta e di cui dichiarava di essere a perfetta conoscenza»: il rinnovo è stato accordato con provvedimento del 29 dicembre 1993.
Poiché, a partire dall'anno 1999 non sono più pervenuti i corrispettivi annuali inerenti la concessione in argomento, con due successive lettere raccomandate con avviso di ricevimento, rispettivamente del 26 aprile 2001 e 26 marzo 2003, è stato intimato di ottemperare, con la prima, al pagamento dei canoni per gli anni 1999 e 2000 e, con la seconda, al versamento dei canoni per gli anni 2001 e 2002. Soltanto alla seconda richiesta è stato dato riscontro allegando tre note del comune, tutte dell'anno 2003, nelle quali è stato rappresentato che il comune aveva cessato di versare i corrispettivi a partire dal 1998 per motivi economici facendo, altresì, presente che l'espletamento dei servizi di protezione civile spettava alla locale squadra di volontari antincendi boschivi del Piemonte.
Da quanto precede emerge che le intimazioni di pagamento trovano fondamento nell'oggetto del rapporto intercorrente tra i due soggetti pubblici interessati, ministero e comune per l'esercizio di un bene della collettività - la frequenza - per finalità particolari, vale a dire per servizi di polizia urbana e di vigilanza sul traffico nel territorio comunale.
A tale proposito va precisato che, ove la concessione avesse riguardato l'impiego, in


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uso promiscuo, delle frequenze per servizi insieme di polizia urbana ed antincendio, il relativo canone non sarebbe stato superiore a quello stabilito nel provvedimento del 1o luglio 1988 rinnovato in data 29 dicembre 1993, con gli adeguamenti disposti con i decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre 1996 e 10 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 34/1997 e n. 52/1998; d'altra parte, l'eventuale affrancamento dei servizi antincendio dal canone di concessione non avrebbe avuto riflessi sulla misura del corrispettivo da versare in forza dell'obbligazione derivante dall'esercizio delle frequenze per i servizi di polizia urbana.
Nel contesto suddetto si è inserita la documentazione inviata nel 2003 dal comune di Premeno il quale, in estrema sintesi, ha dichiarato che il ponte radio è stato utilizzato solo ed esclusivamente per servizi di protezione civile e che intendeva rinunciare al collegamento radio chiedendone il trasferimento in capo alla locale squadra volontari antincendi boschivi del Piemonte la quale «ne ha pieno titolo avendo la stessa utilizzato da sempre tali apparecchi per i servizi di protezione civile».
La richiamata certificazione del sindaco
pro tempore sul tipo di impiego dei predetti apparati mentre da un lato, non incide sulla linea di condotta seguita dal ministero nell'assenza di informazioni su detta modalità continuativa di impiego, dall'altro apre la strada alla applicazione dell'articolo 72, comma 17, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale dispone, con effetto dal 1o gennaio 1999, l'esonero del pagamento del canone per gli apparati radio impiegati per i servizi di protezione civile da parte delle associazioni di volontariato debitamente riconosciute.
Atteso che dalla corrispondenza di cui trattasi risulta che il ponte radio è stato utilizzato dalla squadra volontari antincendi boschivi di Premeno, iscritta dall'anno 1995 nell'albo regionale protezione civile e, dall'8 giugno 2001, nell'elenco delle organizzazioni di volontariato del Dipartimento della protezione civile, sussistono le condizioni per l'esenzione del comune in questione dal versamento dei corrispettivi per l'impiego del collegamento radio di cui alla originaria concessione, con effetto dal 1o gennaio 1999.
In tal senso, pertanto, procederanno i competenti organi ministeriali che promuoveranno, altresì, gli adempimenti per il trasferimento della titolarità del menzionato collegamento nei termini giuridici prescritti.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

ZANELLA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'aeroporto di Tessera (Venezia) con circa 240 voli al giorno nel periodo maggio-settembre, più la giurisdizione sul traffico del vicino aeroporto del Lido, di Padova, e la gestione, in stretta collaborazione con i colleghi militari di Istrana, del traffico aereo dell'aeroporto di Treviso, è il quarto aeroporto italiano dopo Fiumicino (900 voli), Malpensa (800) e Linate (400) tutti scali dotati di tecnologia radar di ultima generazione;
secondo quanto denunciano i lavoratori e i sindacati di Tessera, il servizio radar di Venezia, invece, è totalmente inadeguato ed è soggetto a sospensioni, con cadenza quasi giornaliera, che si ripercuotono sulla qualità, ma soprattutto sulla sicurezza offerta ai viaggiatori;
inoltre nell'aeroporto ci sarebbe anche il problema degli organici carenti e alle richieste dei sindacati l'Enav ha risposto dicendo che, in realtà, sono pure in troppi e «ha ridotto le presenze in turno»;
per ovviare alle continue interruzioni di servizio del radar si è messo in opera un doppio sistema; si tratta di un monitor di computer con tastiera e mouse che riceve i dati direttamente dal radar del Crav di Padova, il centro regionale di controllo del


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volo. È un sistema però che funziona soprattutto per gestire gli aerei in transito e non gli atterraggi e le partenze dagli aeroporti e permette solo una verifica delle rotte degli aerei senza alcuna possibilità di intervento per i controllori di volo; inoltre, secondo quanto riferito dai lavoratori, il nuovo macchinario obbligherebbe a lavorare con due schermi totalmente diversi (quello del radar di Tessera e quello del computer collegato a Padova) con grafica, griglie, indicazioni differenti e senza aver sostenuto - come invece prevedono i regolamenti internazionali sulla sicurezza del volo - una sola ora di corso di aggiornamento;
la Save, la società di gestione dell'aeroporto veneziano, da tempo, chiede all'Enav (l'Ente nazionale di assistenza al volo che gestisce i controllori di volo, i radar e tutto il resto) di poter aumentare la frequenza di atterraggi e partenze fino a 35 arrivi e partenze orarie a fronte delle 24 attuali -:
se il Ministro sia al corrente di questa grave situazione che mette in pericolo la sicurezza dei cittadini;
se non ritenga di dover approntare opportune verifiche e controlli per accertare la gravità della situazione dell'aeroporto di Tessera;
se non ritenga di dover risolvere al più presto la situazione del radar, con una opportuna sostituzione con un macchinario di ultima generazione, per risolvere il problema della sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori dell'aeroporto;
come pensa di risolvere il problema della carenza di organico che crea una crescente situazione di tensione tra i controllori di volo con evidenti ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla sicurezza dei cittadini.
(4-06463)

Risposta. - L'ENAV - Ente nazionale per l'assistenza al volo - fa conoscere che presso l'aeroporto di Venezia «Tessera» sono disponibili, per la fornitura del servizio radar di avvicinamento, due distinti sistemi radar vale a dire il sistema radar di avvicinamento proprio dell'aeroporto ed il sistema radar che utilizza i dati provenienti dal radar militare di Istrana.
Tali infrastrutture, unitamente alle risorse umane esistenti, che la società ritiene appropriate, sia in termini quantitativi sia qualitativi, consentono di garantire i livelli di servizio e di sicurezza richiesti.
Inoltre, fa conoscere ENAV, la disponibilità di un sistema di atterraggio strumentale di precisione (ILS - Instrument Landing System - CAT. III) e di un sistema radar di terra contribuiscono a garantire la sicurezza richiesta e la regolarità dei voli sull'aeroporto anche in condizioni di bassa visibilità.
Al fine di assecondare le condizioni di sviluppo del trasporto aereo previste nello scalo veneziano, l'Ente ha programmato i seguenti interventi nell'ambito del piano di investimenti 2003-2004:
a) potenziamento di tutte le funzioni automatizzate che consentono ai controllori del traffico aereo di migliorare la performance di gestione complessiva;
b) realizzazione della cosiddetta «automazione operativa fase 3» che, già attuata con successo su alcuni aeroporti e programmata su altri, contempla, tra l'altro, la dislocazione presso l'aeroporto di appropriate interfacce e funzioni operative avanzate;
c) installazione di un nuovo sistema radar di avvicinamento di più moderna tecnologia in sostituzione di quello già esistente sull'aeroporto;
d) installazione (già avviata) di un nuovo radar di terra di avanzata tecnologia (in aggiunta a quello già esistente).

Infine, è opportuno rilevare che nel corso dello scorso mese di settembre 2003 si sono tenuti specifici incontri presso la direzione di circoscrizione aeroportuale di Venezia cui ha partecipato, oltre ai rappresentanti


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di ENAC ed ENAV, anche la società di gestione aeroportuale SAVE s.p.a.
Al termine di tali incontri, i partecipanti hanno confermato l'attuale
clearence di aeroporto fatte salve le verifiche parametriche da parte della società SAVE e ENAV, concernenti, tra l'altro, la distinzione dei segmenti di traffico commerciale, traffico generale e traffico istituzionale e che potranno, pertanto, portare all'auspicata elevazione dei movimenti/ora.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Pietro Lunardi.