Allegato B
Seduta n. 424 del 16/2/2004


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AFFARI REGIONALI

Interrogazione a risposta scritta:

RUZZANTE. - Al Ministro per gli affari regionali, al Ministro della salute, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi dieci anni la diffusione della telefonia mobile ha acquisito dimensioni considerevoli e, il nostro Paese, si colloca tra i primi posti per diffusione di telefoni cellulari;
la diffusione di questa nuova tecnologia necessita dell'installazione di impianti radioelettrici (antenne), che nell'ultimo periodo hanno avuto una crescita più che esponenziale;
nella scorsa legislatura, attraverso l'emanazione del «decreto Ronchi» (decreto ministeriale n. 381 del 1998) e l'approvazione della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (legge 22 febbraio 2001, n. 36), erano state introdotte una serie di previsioni normative volte alla tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici;
già prima della entrata in vigore della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico, molti comuni si erano dotati di regolamenti atti a disciplinare la localizzazione degli impianti per la telefonia, sulla base di quanto disposto dalle linee guida applicative del decreto Ronchi;
l'articolo 8 comma 6 della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico ha stabilito espressamente che i comuni possano adottare un regolamento che disciplini il corretto insediamento territoriale degli impianti per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
diversi Comuni, tra cui quello di Padova, non hanno provveduto all'adozione di un regolamento per l'installazione delle antenne per la telefonia mobile, rinunciando ad una pianificazione territoriale


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in sintonia con l'esigenza di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
il «decreto legislativo Gasparri» (decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002), in attuazione della delega conferita con l'articolo 1 della legge n. 443 del 2001, (cosiddetta «legge obiettivo»), ha di fatto vanificato molte delle previsioni normative introdotte nella precedente legislatura, introducendo una compatibilità urbanistica ex lege (articolo 3 comma 2) per tale tipo di impianti e privando di efficacia i regolamenti comunali adottati dalle Amministrazioni locali attente alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
tale decreto legislativo agli articoli 4 e 5 andava anche a disciplinare le modalità con cui rilasciare, da parte dei Comuni, le relative autorizzazioni amministrative, superando il principio sino ad allora pressoché costante della giurisprudenza amministrativa della necessità della concessione edilizia per la realizzazione di tali impianti (principio oltretutto fatto proprio dallo stesso Testo Unico sull'Edilizia del 6 giugno 2001, n. 380);
alcune Regioni (Lombardia, Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Umbria ed Emilia Romagna) hanno proposto ricorso alla Corte costituzionale che, con sentenza n. 303 del 1o ottobre 2003, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'intero «decreto Gasparri»;
il 16 settembre 2003, (quando la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, non era ancora nemmeno stata depositata) è entrato in vigore il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (il cosiddetto «Codice delle comunicazioni elettroniche») che agli articoli 86 e seguenti contiene una singolare riedizione delle disposizioni del «decreto Gasparri» per quanto attiene alle procedure autorizzative per la costruzione degli impianti per la telefonia (gli articoli 87-89 del Codice ripropongono, in maniera identica, il contenuto degli articoli 5-10 del decreto Gasparri dichiarato incostituzionale);
il codice delle Comunicazioni non riproduce la norma dell'articolo 3 comma 2 del «decreto Gasparri» che stabilisce la compatibilità urbanistica ex lege degli impianti per la telefonia, che permetteva la loro costruzione anche in deroga degli strumenti urbanistici, legislativi e regolamentari vigenti;
da tale mancata previsione deriva una piena vigenza degli strumenti urbanistici legislativi e regolamentari sino ad ora adottati, compresi i regolamenti comunali per l'installazione delle antenne e alcune Regioni hanno già proposto ricorso alla Corto costituzionale avverso gli articoli del «Codice delle comunicazioni elettriche» che ripropongono le norme del «decreto Gasparri»;
nel corso del periodo di vigenza del «decreto Gasparri» si è assistito ad un aumento considerevole delle autorizzazioni comunali per l'installazione delle antenne per la telefonia mobile e, per i Comuni sforniti di strumenti regolamentari (come quello di Padova) la situazione non è mutata dopo la dichiarazione di incostituzionalità del «decreto Gasparri»;
alcune Amministrazioni Comunali del Veneto, alla luce di questa situazione legislativa e regolamentare dai contorni ancora indefiniti, hanno disposto la sospensione delle autorizzazioni già rilasciate ai gestori di telefonia, mentre in altri Comuni la situazione vede aumenti esponenziali del rilascio delle concessioni (il Comune di Padova è passato in pochi anni da una decina di concessioni a quasi 300);
l'installazione di impianti per la telefonia mobile determina una considerevole svalutazione economica degli immobili situati nelle vicinanze di tali costruzioni, a fronte di forti guadagni per chi decide di concedere, al gestore di telefonia, la possibilità di costruire l'antenna sul proprio immobile -:
se il Governo sia al corrente del vertiginoso aumento degli impianti per la telefonia mobile e delle relative concessioni, favorito dalla vigenza di un provvedimento legislativo che ne stabiliva la compatibilità urbanistica ex lege e che ha


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permesso l'installazione di impianti anche nei pressi dei cosiddetti «siti sensibili» (scuole, ospedali, case di cura) o in zone densamente abitate;
se il Ministro della Salute, alla luce di questa proliferazione degli impianti per la telefonia, non intenda intervenire al più presto per garantire ai cittadini una piena tutela della salute in quanto fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
se il Ministro per gli Affari Regionali, anche alla luce delle recenti riforme costituzionali in senso federalista del nostro ordinamento, non intenda adottare iniziative normative volte a modificare provvedimenti legislativi fortemente limitativi dell'Autonomia regionale (così come ha stabilito la Corte costituzionale) e confliggenti con il complessivo impianto del titolo V della Costituzione;
se il Ministro delle Comunicazioni, dopo i recenti decreti legislativi fortemente in contrasto con le competenze degli enti locali in materia di pianificazione degli insediamenti nel territorio di impianti per la telefonia, non intenda adottare iniziative normative volte a ridefinire l'esatto assetto delle competenze in una materia che coinvolge direttamente la salute dei cittadini che, in quanto interesse della collettività e fondamentale diritto dell'individuo, deve venire prima di ogni semplificazione dei procedimenti amministrativi per la costruzione di impianti radioelettrici.
(4-08924)