Allegato B
Seduta n. 411 del 22/1/2004


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ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

SERENA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
giovedì 27 novembre 2003 alle ore 20.30 è andato in onda sul canale La 7 il programma televisivo «Otto e mezzo (titolo della puntata: «Il fascismo male assoluto»?) condotto da Barbara Palombelli e Giuliano Ferrara;
nel corso della trasmissione si è svolto un dibattito tra il Ministro Mirko Tremaglia ed il professor Sergio Luzzatto, titolare della cattedra di Storia presso l'università di Torino;
ildibattito si è svolto nel seguente modo;
Tremaglia:
«...cominciamo a rispettare i morti (...) di una parte e dell'altra....»;
lo interrompe Sergio Luzzatto (in collegamento da Genova):
«...meno male che sono morti quei morti, ministro Tremaglia...»;
Tremaglia:
«...cominciamo a rispettare chi ha creduto in un ideale e per quell'ideale è morto o comunque ha rischiato la pelle: questa è la legge superiore...»;
Luzzatto:
«...certamente, ma felicitiamoci del fatto che sono morti...»;
ad avviso dell'interrogante l'esaltazione della morte violenta, ovvero il compiacimento per l'uccisione di persone decedute per motivi ideali, non dovrebbe essere compatibile con i requisiti richiesti per la docenza in istituti universitari pubblici -:
se intenda adottare iniziative normative idonee ad introdurre norme che prevedano sanzioni disciplinari per ipotesi analoghe a quelle descritte in premessa.
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GERACI. - Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 3 comma 72 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Finanziaria 2004) recita testualmente: «L'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base, di cui alla tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999 n. 244. L'articolo 19, comma 4 della legge 28 luglio 1999 n. 266 si interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze Armate, nonché ai gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è compatibile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5 commi 3 e 3-bis della legge 8 agosto 1990 n. 231, ed altri articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1o aprile 1981 n. 121. Gli importi da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma, rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo»;
l'avverbio «esclusivamente» citato nel suddetto articolo, ha cancellato in modo irreversibile le attese degli ufficiali delle forze di polizia sull'allineamento ed armonizzazione economica. Ai suddetti, infatti, non viene più riconosciuta l'indennità perequativa, spettante per i gradi di colonnello e brigadiere generale, equivalenti


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rispettivamente a quelli di primo dirigente e dirigente superiore delle Forze di Polizia, a decorrere dal compimento del 15o e 25o anno di servizio, senza demerito, dalla nomina ad ufficiale, come previsto dall'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121 il cui comma 6 estende espressamente il trattamento economico per il personale della Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri;
tutti gli ufficiali esclusi dal beneficio dell'indennità perequativa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 dicembre 2002 n. 295, svolgono le stesse funzioni dirigenziali di cui all'articolo 16 lettera c) del decreto legislativo n. 29 del 1993 dello statuto degli impiegati dello Stato;
gli ufficiali in questione, esclusi altresì ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dalla cosiddetta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, perché considerato personale non contrattualizzato, vengono ora a trovarsi in posizione di ingiustificato svantaggio rispetto a coloro che svolgono omologhe mansioni;
il succitato articolo 3 comma 72 della legge n. 350 del 2003 appare all'interrogante in netto contrasto e palese dissidio con lo spirito innovativo della legge n. 121 del 1981 che aveva inteso sganciare la posizione economica degli ufficiali e funzionari di Pubblica Sicurezza, dalla progressione di carriera, per la limitazione dei posti di vertice -:
quali siano le valutazioni del Ministro in merito a quanto detto in premessa e quali iniziative intenda adottare per sanare le disparità di trattamento sopra indicate.
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