Allegato B
Seduta n. 404 del 18/12/2003


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

AGOSTINI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la conferenza di servizi dei soggetti istituzionali interessati alla costruzione della superstrada E78 (cosiddetta «strada dei due mari») è stata indetta, ma mai portata a compimento, ed anzi sembra essere stata accantonata o annullata in forza di una delega di qualsiasi decisione inerente la progettazione dell'opera in favore dell'Anas, che si appresterebbe a redigere un nuovo progetto preliminare;
ad oggi, gli stessi enti locali interessati a quest'opera non hanno informazioni precise sull'iter, i tempi, le modalità con cui saranno assunte decisioni per il tracciato della superstrada E78 e sul piano di finanziamento dell'opera, alla luce dei provvedimenti della cosiddetta «legge obiettivo»;
una richiesta formale di informazioni in materia è stata formulata con una lettera del 20 gennaio 2003 da parte del sindaco di Città di Castello, anche a nome dei sindaci dei comuni di Sangiustino e Citerna, indirizzata al presidente della giunta regionale dell'Umbria ed al Direttore generale dell'ANAS -:
se la Conferenza di servizi debba essere considerata decaduta, se e in quale forma alternativa la regione ed i comuni interessati verranno coinvolti nella valutazione del tracciato;
quali iniziative intenda assumere il Ministro affinché l'eventuale avvio di una diversa procedura decisionale non implichi ulteriori rinvii e ritardi nell'esecuzione di questa importante arteria viaria.
(4-05172)

Risposta. - L'Anas S.p.A., informa che tutto l'itinerario della S.G.C. E78 risulta inserito nella «legge obiettivo» per un importo di spesa di euro 1.853,564 milioni di euro.
Nel triennio 2002-2004 è prevista, nella stessa legge, la spesa complessiva di 497,348 milioni di euro.
L'itinerario della E78 relativo al tratto Tosco Umbro da Monte S. Savino alla galleria di Guinza è interessato dai sottoindicati lavori:
a) Monte S. Savino-S. Zeno: estesa Km. 14,9. È già in esercizio;
b) Nodo di Arezzo - 1o e 2o stralcio: estesa Km. 12,1. È stata redatta la progettazione definitiva istruttoria ed è in corso la procedura di Valutazione di impatto ambientale, all'esito della quale il progetto verrà presentato al Cipe per richiesta dei finanziamenti secondo quanto previsto dalla legge obiettivo;
c) Palazzo del Pero - Le Ville di Monterchi: estesa Km. 12,5. È composto da lotti realizzati ed in corso di realizzazione;
d) Le Ville di Monterchi-Parnacciano (Galleria della Guinza): estesa Km. 24,4.


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Nonostante i numerosi studi di fattibilità redatti ed i ripetuti incontri tecnici tenutesi nel corso degli ultimi due anni non è ancora raggiunto un accordo sull'itinerario fra le Amministrazioni competenti per territorio (regione Toscana e regione Umbria).
L'Anas per superare questa difficoltà sta procedendo, previa gara d'appalto, alla redazione di un nuovo progetto preliminare e studio di impatto ambientale che dovranno per quanto possibile soddisfare le esigenze delle amministrazioni territorialmente coinvolte. Essi verranno inviati ai ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Cipe per l'approvazione e per lo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione delle opere.
Le procedure di gara per l'affidamento degli incarichi progettuali sono state avviate e si prevede che l'invio del progetto ai suddetti Ministeri ed al Cipe possa avvenire nel primi mesi del 2004.
L'Anas riferisce, infine, che si sta impegnando al fine di rendere fruibile l'arteria in questione che costituisce l'itinerario di collegamento tra il litorale tirrenico e quello adriatico.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

AMICI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il sindaco di Vasanello, in data 3 aprile 2003, ha emanato una ordinanza in cui ordina, «il divieto di esposizione di bandiere, di striscioni, gonfaloni, stemmi, vessilli e quanto altro che risulti mezzo idoneo a ledere o pregiudicare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza su beni ed aree di proprietà dell'Ente»;
l'ordinanza è argomentata dal Sindaco con la motivazione, sempre testualmente «che l'esposizione in luogo pubblico non autorizzata della bandiera della pace avvenuta in data 30 marzo 2003 ha creato turbativa e pericolo per la pubblica e privata incolumità a seguito di rimostranze e intimidazioni»;
nell'ordinanza si ordina di deferire all'Autorità giudiziaria coloro che non rispettano il divieto di esposizione;
ad avviso dell'interrogante dovrebbe essere tutelato il diritto dei cittadini di Vasanello a esprimere e manifestare le proprie convinzioni rispetto ad una tematica così pressante e sentita come l'esigenza della pace -:
se ritenga di adottare iniziative affinché il sindaco ritiri l'ordinanza, in modo da riparare ad un gravissimo atto di «ostilità istituzionale» contro coloro che manifestano per la pace.
(4-06087)

Risposta. - Il nuovo titolo V della Costituzione, ha collocato le autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale accanto allo Stato, ampliandone la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione.
Eventuali interventi da parte dell'amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.
In merito alla vicenda riferita dall'interrogante, il comune di Vasanello, su specifica sollecitazione della prefettura di Viterbo, ha riferito che l'ordinanza sindacale n. 16 del 3 aprile 2003, riportata nell'interrogazione, è stata integrata da una successiva ordinanza, la n. 26 dell'8 maggio 2003, emessa per meglio chiarire la portata della prima.
La seconda ordinanza, nella sostanza, ha precisato che la finalità sottesa all'adozione del primo provvedimento non doveva rinvenirsi nella volontà di ledere il diritto dei cittadini di quel comune di esprimere e manifestare le proprie convinzioni rispetto alle tematiche connesse alla pace, bensì nella necessità di impartire disposizioni volte proprio a garantire la libera espressione del pensiero da parte di tutti, fornendo le necessarie garanzie.
Con i citati provvedimenti, il sindaco di Vasanello ha ribadito il divieto di affissione


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permanente sui pali della pubblica illuminazione e su tutti gli immobili urbani di proprietà dell'ente, senza voler limitare il diritto di affiggere, negli appositi spazi, locandine, manifesti, ed altro scritto, espressioni della libertà di pensiero costituzionalmente garantita.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

ANTONIO BARBIERI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
da un'inchiesta di Radio 24 - Il Sole 24 Orerisulterebbe che lo scorso anno nella sola Milano sono state sottoposte a fermo amministrativo trenta mila auto, che si aggiungono alle quaranta mila sottoposte a fermo nelle restanti province della Lombardia; pur senza raggiungere le cifre rilevanti indicate, si ha notizia di oltre 7000 fermi a Roma e 6000 nella provincia di Torino;
ilfermo amministrativo dell'auto viene applicato su iniziativa dell'Agenzia delle entrate, qualora il cittadino-contribuente ometta il pagamento di tasse, tributi locali e contributi INPS; fonti interne all'Agenzia rivelano che mediante tale sistema gli incassi per le imposte in oggetto sono aumentati del 40 per cento;
tuttavia il metodo di applicazione del fermo desta alcune perplessità di natura anche costituzionale, poiché infatti oltre alla generica violazione del diritto alla mobilità, il provvedimento di fermo può scattare prima ancora che il contribuente abbia ricevuto la cartella esattoriale, poiché il regolamento applicativo prevede che la notifica possa arrivare anche il quinto giorno successivo, mentre nella notifica può non essere indicata la possibilità di fermo dell'automezzo;
tale fattispecie, ad avviso dell'interrogante, si configura come aperta violazione dello Statuto del contribuente, i cui principi fondamentali prevedono la leale collaborazione tra cittadini ed enti impositori, linea di pensiero di recente confermata dalla Cassazione che ha sancito per i contribuenti il diritto al risarcimento per danni a fronte di ingiuste pretese -:
se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative normative per giungere alla definizione di disposizioni a maggiore garanzia dei contribuenti facendo precedere il fermo da una eventuale richiesta di composizione bonaria e, in ogni caso, prevedendo che il fermo scatti dopo la ricezione della cartella esattoriale e che la medesima riporti la possibilità di fermo amministrativo del mezzo di trasporto di cui è proprietario il responsabile delle violazioni fiscali.
(4-05773)

Risposta. - Relativamente alla problematica sollevata con l'interrogazione cui si risponde concernente la procedura di iscrizione del fermo amministrativo dei veicoli a motore si ricorda che - ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 - il fermo amministrativo è una misura cautelare che può essere adottata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione solamente dopo che è decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, previsto per il pagamento dell'importo dovuto, dalla notifica della cartella di pagamento attraverso la quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza del proprio debito iscritto a ruolo.
Non è possibile, pertanto, come precisato dall'agenzia delle entrate procedere prima di tale momento all'iscrizione del fermo stesso.
Il termine di cinque giorni, cui si fa riferimento nell'interrogazione si riferisce, invece, al termine entro il quale il concessionario è tenuto a comunicare al debitore l'avvenuta esecuzione del fermo (articolo 4 del decreto interministeriale del 7 settembre 1998, n. 503).
La predetta agenzia ha evidenziato che allo scopo di migliorare le modalità di comunicazione al contribuente dell'iscrizione del fermo amministrativo ha recentemente provveduto, comunque, a modificare il frontespizio della cartella di pagamento


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al fine di fornire specifiche informazioni al debitore della circostanza che in caso di mancato pagamento entro i termini delle somme dovute, il concessionario potrà procedere, tra l'altro, al fermo amministrativo dei suoi autoveicoli.
Inoltre, la stessa agenzia, al fine di garantire ai contribuenti la possibilità di individuare le ragioni della pretesa in virtù della quale si procede all'atto cautelare, ha provveduto, in data 20 marzo 2003, a richiamare le aziende concessionarie affinché indichino in tali provvedimenti i dati riguardanti la cartella di pagamento in relazione alla quale lo stesso debitore si è reso moroso, la relativa data di notifica, l'importo del debito iscritto a ruolo, l'ente creditore nonché i termini e l'organo innanzi al quale impugnare l'atto cautelare.
Riguardo, poi, l'opportunità rappresentata dall'interrogante di far precedere il fermo amministrativo dell'auto da una «eventuale composizione bonaria» si sottolinea che l'agenzia delle entrate con propria nota inviata il 9 aprile 2003 all'Ascotributi, ha invitato i concessionari del servizio nazionale della riscossione a trasmettere ai debitori una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro venti giorni dalla data della stessa, il versamento delle somme iscritte a ruolo.
La suddetta comunicazione ha lo scopo, in caso di sollecito pagamento, di non rendere operativo il fermo amministrativo, nel caso contrario, invece, di far conoscere al debitore l'esistenza del divieto di circolazione, conseguente all'iscrizione del fermo amministrativo, in data antecedente rispetto a quella di decorrenza del divieto stesso.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

BATTAGLIA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
in Roma, località Capannelle, Cinecittà Est, Torre Spaccata, una linea di alta tensione per l'alimentazione degli impianti ferroviari attraversa l'abitato, passando a pochi metri di distanza da civili abitazioni, scuole ed altre strutture di uso sociale;
a fronte delle proteste dei cittadini e di numerosi pronunciamenti delle rappresentanze locali, nonché delle sollecitazioni dello stesso Ministero dei trasporti, le Ferrovie dello Stato, consapevoli dei rischi per la salute dei cittadini determinati dalla presenza di forti campi magnetici, avevano sviluppato un lavoro di progettazione finalizzato all'interramento dei cavi ed avevano altresì individuato i tratti sopra menzionati tra gli interventi più urgenti e prioritari;
tale orientamento fu confermato dai tecnici delle ferrovie al X Municipio, al comitato di difesa ambientale ed ai rappresentanti dei quartieri interessati nel marzo del 2001;
a distanza di più di un anno le Ferrovie dello Stato non solo non hanno dato seguito agli impegni assunti, ma chiamano in causa gli enti locali per opere che non sono di loro competenza;
è forte la preoccupazione e la tensione fra le popolazioni interessate che chiedono garanzie sulla tutela della salute -:
per quali ragioni le Ferrovie dello Stato non abbiano dato corso alle sollecitazioni del Ministero dei trasporti, realizzando i lavori, pur progettati, di interramento dei cavi.
(4-03675)

Risposta. - La linea ad alta tensione per l'alimentazione degli impianti ferroviari che attraversa le località di Capannelle, Cinecittà Est, Torrespaccata site nel comune di Roma è conforme alla legislazione vigente in materia di costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree. In particolare, l'impianto risponde pienamente alle vigenti norme per la salvaguardia della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico.
In relazione all'eventuale interramento della condotta elettrica, Rete Ferroviaria


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Italiana (RFI) ha tuttavia manifestato la propria disponibilità ad intervenire per individuare soluzioni atte a minimizzare i livelli di campo elettrico e magnetico; le istituzioni locali e il comitato di difesa ambientale hanno in diverse occasioni respinto qualunque intervento che non prevedesse l'interramento dei conduttori.
Si deve evidenziare che la problematica ha una portata di carattere generale e riguarda tutte le linee elettriche presenti sul territorio.
In ragione della rispondenza alle vigenti norme in materia di inquinamento elettromagnetico della linea elettrica in questione, fa conoscere Ferrovie dello Stato s.p.a., il suo interramento non può costituire un intervento con carattere di urgenza né può costituire priorità nei piani di sviluppo della società che evidenzia gli ingentissimi costi connessi con l'opera.
Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel sottolineare comunque la propria attenzione alle questioni sollevate e tenuto conto del notevole impegno finanziario necessario per l'esteso interramento delle linee ad alta tensione, ritiene che le analisi e le decisioni vadano effettuate in un più ampio contesto anche di carattere normativo.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

BENEDETTI VALENTINI. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
il fiume Tevere sta soffrendo drammaticamente la crisi idrica;
conseguentemente la provincia di Perugia ha sospeso gli attingimenti a scopo irriguo e l'agricoltura è praticamente in ginocchio, per non parlare dell'ecosistema fluviale primario, della pesca sportiva e di tutte le attività gravitanti sul fiume;
unica soluzione, di pronta ed efficace attuabilità, per ristabilire un minimo di equilibrio idrico appare l'immissione di acqua nel Tevere, aprendo a tal fine la diga di Montedoglio;
non si constata, però, la necessaria urgente attivazione, a questo fine, della Regione Umbria, della Regione Toscana e dell'Ente irriguo Umbro-Toscano, mentre l'emergenza si aggrava di ora in ora;
a prescindere, pertanto, dalle relative responsabilità politiche, che pur dovranno essere evidenziate, e tenendo ben presenti i poteri e doveri precipui delle regioni, si profila l'opportunità di una iniziativa ministeriale per determinare interventi assolutamente non rinviabili -:
se, alla luce della drammatica situazione di emergenza richiamata, il Governo non ritenga di farsi promotore di una apposita immediata conferenza di servizi, alla quale partecipino - oltre al Ministero - la regione Umbria, la regione Toscana, l'Ente irriguo Umbro-Toscano, l'Autorità di bacino del Tevere, per decidere ed attuare, in via straordinaria, tempi e modalità di rilascio dell'acqua della diga di Montedoglio nel fiume Tevere.
(4-07240)

Risposta. - L'interrogazione pone l'accento sulla crisi idrica che ha colpito il bacino del fiume Tevere e sulle ripercussioni che tale circostanza ha determinato sull'ecosistema circostante.
Al riguardo, si fa presente che tale fenomeno ha prodotto i suoi effetti negativi soltanto nei territori posti al di fuori delle aree di influenza dei serbatoi di Montedoglio e, in misura minore, di quello del Chiascio.
Nell'ambito di tali aree dell'Umbria e della Toscana la presenza di un sistema di reti irrigue, finanziato in massima parte dal MiPAF, e l'azione di regolazione, effettuato dalle grandi dighe, ha fortemente ridotto gli effetti della siccità per le produzioni agricole, alcune delle quali, come il tabacco, di grande pregio e valore economico, scongiurando il rischio di danni all'ecosistema fluviale.
Questo stato di cose è indirettamente confermato dagli stessi provvedimenti emanati


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dalla regione Umbria e dalle province di Arezzo e Perugia per i tratti del fiume Tevere di rispettiva competenza.
Infatti, le ordinanze che vietano o limitano i prelievi irrigui per i titolari di concessioni pluriennali e di licenze di attingimento annuali escludono in tutto o in parte le aste sottese ai grandi invasi di Montedoglio e del Chiascio.
Ciò in quanto il mancato prelievo da fluente o da pozzi grazie alla presenza degli impianti irrigui alimentati dalle dighe e la garanzia di un costante deflusso, entrambi resi possibili dalla presenza dei suddetti grandi invasi, ha consentito il pieno svolgimento della campagna irrigua tuttora in essere senza alcuna apprezzabile conseguenza per l'ecosistema.
L'ente irriguo umbro toscano, interpellato al riguardo, ha fatto sapere che, anche in base alle intese intercorse tra le istituzioni competenti ed i rappresentanti delle associazioni agricole, la portata in uscita dall'invaso di Montedoglio per i mesi di luglio, agosto e parte di settembre non è mai scesa al di sotto dei 2 mc/sec con punte di oltre 3 mc/sec nel periodo di massima attività irrigua coincidente con il mese di agosto.
Ciò a fronte di un disciplinare di concessione che fissa in 250 litri al secondo la portata da rilasciare in alveo a tutela dell'ecosistema.
Analoghe misure sono state concordate tra le amministrazioni interessate per l'asta fluviale a valle del Chiascio.
Ulteriore indiretta conferma delle condizioni quantomeno accettabili dell'asta del fiume a valle della diga viene dalla constatazione che nel corso di tutta l'estate si sono svolte lungo il fiume Tevere a valle della diga di Montedoglio importanti manifestazioni agonistico-sportive quali il campionato italiano promozionale individuale, svoltosi presso il campo gara FIPSAS nei giorni di 26 e 27 luglio 2003, ed il campionato italiano di pesca a squadre, svoltosi ad agosto 2003.
Ciò evidenzia in modo chiaro il contributo fondamentale ed il ruolo insostituibile che le opere finanziate dal MiPAF hanno fornito per risolvere la grave siccità che ha colpito quei territori.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

BOCCHINO, LANDOLFI, CORONELLA, COLA, ANTONIO BARBIERI, PAOLO RUSSO, FALANGA, PEZZELLA, ANTONIO RUSSO, IANNUCCILLI, PERROTTA, CIRIELLI, AZZOLINI, CARDIELLO, FASANO, COSENTINO, ALFREDO VITO, GIOACCHINO ALFANO, MILANESE, ORICCHIO, CESARO, MAZZONI, CIRO ALFANO, BORRIELLO, TAGLIALATELA, CICALA, SANTULLI, BRUSCO e CAPUANO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro per gli affari regionali. - Per sapere - premesso che:
la giunta della regione Campania, con delibera adottata in data 17 dicembre 2002, ha richiesto al consigliere anziano, dottor Alfonso Perrone, la convocazione del consiglio regionale ponendo all'ordine del giorno l'elezione del Presidente del Consiglio, oltre ad altri argomenti di rilevante importanza per l'attività dell'ente;
tale delibera, chiaramente illegittima, costituisce un caso così lampante di provvedimento abnorme, in quanto assunto al di fuori di ogni regola giuridica ed amministrativa, da poter essere considerata addirittura inesistente e, quindi, più che nulla;
l'illegittimità della delibera è evidente: il consiglio regionale ha un presidente regolarmente eletto nella persona dell'onorevole Zinzi - che rimane in carica fino alla sua sostituzione, in virtù della legge e del regolamento - e che, peraltro, ha con pienezza di poteri convocato il consiglio regionale per il giorno 30 dicembre 2002, ponendo all'ordine del giorno provvedimenti urgentissimi;
anche le ragioni politiche che hanno spinto la Giunta a questo vero e proprio abuso di potere sono oltre modo pretestuose:


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i rappresentanti dei gruppi consiliari della CDL hanno in ogni sede ribadito la loro volontà di partecipare alle sedute del Consiglio Regionale per l'adozione di urgenti provvedimenti relativi a questioni rilevanti ed indifferibili, atteso che il Presidente del consiglio in regime di prorogatio garantisce comunque la continuità dell'organo;
la gravità del caso richiede un intervento urgentissimo del Governo, per evitare che una prepotente violazione del ruolo e dell'autonomia riconosciuti dal nostro ordinamento ad un'assemblea elettiva di rango legislativo assuma le caratteristiche di un vero e proprio atto di sovversione istituzionale;
l'equilibrio tra i poteri si sostanzia nel rispetto dei ruoli e delle regole che sembrano non interessare il Presidente della Giunta regionale della Campania -:
alla luce di quanto verificatosi, se non ritengano opportuno attivare la procedura di rimozione del Presidente della Giunta regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione.
(4-07483)

Risposta. - Sulla base degli elementi inviati dall'ufficio territoriale del Governo di Napoli, si rappresenta che il coordinatore e segretario dell'area di coordinamento del consiglio regiona1e della Campania ha riferito che con l'elezione del nuovo presidente - dottor ingegnere Bruno Casamassa -, nella seduta consiliare del 14 gennaio 2003, è venuta a cessare la materia del contendere.
Inoltre, il predetto segretario generale ha precisato che l'istanza di sospensiva presentata dall'ex presidente del consiglio regionale - dottor Domeni Zinzi - in ordine alla delibera della giunta regionale n. 6198 del 17 dicembre 2002, impugnata per nullità o in subordine per l'annullamento dinanzi al tribunale amministrativo regionale Campania di Napoli - sezione prima -, è stata respinta con decreto n. 5889 del 23 dicembre 2002 del presidente del tribunale amministrativo regionale della Campania.
Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.

BRIGUGLIO e PAOLONE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere: se intenda assumere le iniziative necessarie perché siano eliminati in Sicilia i passaggi a livello che costituiscono autentiche quanto antiquate barriere che ostacolano e rallentano i flussi del traffico in una regione ad alta vocazione turistica oltre a costituire obiettivamente situazioni di pericolo per automobilisti e cittadini;
se sia stato predisposto un piano organico per la regione.
(4-04118)

Risposta. - Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che attualmente sull'intera rete ferroviaria siciliana esistono 653 passaggi a livello, di cui 474 su strade pubbliche e 179 in consegna ad utenti privati; negli ultimi 10 anni ne sono stati soppressi circa 200.
Ad oggi, risulta finanziata l'eliminazione di 59 passaggi a livello, di cui 48 pubblici e 11 in consegna a privati. La soppressione di ulteriori 4, ha riferito Ferrovie, potrà essere realizzata nell'ambito del programma prioritario riguardante le principali linee regionali, previsto dall'articolo 2 della legge n. 354 del 1998, il cui decreto attuativo, firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 dicembre 2002, è stato notificato a Rete ferroviaria italiana con nota del 19 dicembre 2002.
Tale decreto prevede, per la Sicilia, uno stanziamento di 2.227.839 euro, da ripartire, quale contributo alla soppressione, tra 4 passaggi a livello (il contributo massimo stabilito è pari a 671.394 euro per ciascun passaggio a livello).
In particolare, per quanto riguarda la linea Palermo-Messina-Catania, sulla quale esistono ancora 91 passaggi a livello, è stata finanziata l'eliminazione di 54 passaggi a livello, di cui 24 con fondi provenienti da specifiche leggi e 30 nell'ambito dei progetti di raddoppio e potenziamento.
Per i restanti, su tale linea, è prevista la completa eliminazione in parte con il prosieguo


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dei lavori di raddoppio ed in parte con i fondi della citata legge n. 354 del 1998.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

BRUSCO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nel nuovo orario ferroviario estivo, in vigore dal 16 giugno 2002, Trenitalia SpA ha programmato la soppressione di alcuni intercity da e per Salerno;
questa decisione comporta la riduzione del 40 per cento dell'offerta dei treni di qualità e quella del 10 per cento dell'offerta globale;
tale strategia commerciale penalizza fortemente l'intero territorio della provincia di Salerno, mette in discussione oltre cinquanta posti di lavoro e contrasta con l'attività di sviluppo economico e di promozione turistica degli enti locali e delle associazioni di settore;
particolarmente grave è la ricaduta sul territorio cilentano, e in modo specifico sulla città di Sapri, della ipotizzata soppressione degli intercity n. 743 e 746 che nel periodo estivo garantiscono sia la mobilità della popolazione residente, sia l'incremento del turismo, anche in riferimento al forte investimento pubblico per il Palinuro Express, istituito da alcuni anni per incentivarel'afflusso turistico in un territorio periferico, con un sistema di viabilità carente ed inadeguato -:
quali iniziative intenda assumere per evitare la penalizzazione del territorio e della comunità salernitana, in relazione alla programmata soppressione dei treni di qualità;
se e come intenda intervenire su Trenitalia S.p.A. per potenziare la stazione di Sapri che raccoglie l'utenza di un vasto territorio comprendente l'Alta Calabria, la Basilicata tirrenica e il Basso Cilento.
(4-02975)

Risposta. - In merito all'interrogazione indicata in discorso che lamentava, a partire dall'offerta programmata da Trenitalia S.p.a per giugno 2002 sulla direttrice tirrenica sud, la soppressione degli intercity cosiddetti Velia e le motivazioni a sostegno della scelta effettuata di sopprimere alcuni intercity attuando un potenziamento degli eurostar e prevedendo un incremento del trasporto regionale, i competenti uffici, esaminata, la questione ed acquisite le notizie da Ferrovie dello Stato S.p.a. hanno riferito che con l'orario in vigore dal 16 giugno 2002 è stata soppressa l'antenna ionica (Lamezia Terme-Reggio Calabria e viceversa) dell'intercity 743/746 denominato Velia (Roma-Reggio Calabria e viceversa) con la conseguente trasformazione degli stessi in ES* 9365/9370.
La nuova offerta ferroviaria attuata da Trenitalia S.p.a trova giustificazione in considerazione sia del bacino di traffico sia della necessità di garantire una maggiore velocizzazione del sistema di trasporto che può essere assicurata solo dagli
eurostar, che, a differenza dei treni cosiddetti Velia, sono treni a composizione bloccata e, pertanto, non possono attuare la scomposizione dei convogli durante il percorso.
Con l'entrata in vigore dell'attuale orario è stato comunque attuato un potenziamento del servizio regionale.
I problemi relativi all'impatto sull'utenza della nuova scelta di politica commerciale posta in essere dalla società sono stati seguiti dagli Uffici dell'Amministrazione che, a seguito di alcuni incontri tenutisi con le parti interessate, hanno evidenziato la necessità di monitorare il favore della clientela sulle prestazioni offerte in base alla nuova scelta.
L'indagine effettuata da Trenitalia S.p.a, con un periodo di riferimento da luglio a ottobre 2002, sembra indicare un effettivo gradimento della clientela, tenuto conto che la nuova offerta ferroviaria è stata improntata ad una velocizzazione del sistema implicante una maggiore razionalizzazione delle fermate con un conseguente decisivo


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miglioramento dei tempi di percorrenza, consentendo, tra l'altro, un miglioramento del sistema di interscambio tra i treni di media e lunga percorrenza e quelli a carattere regionale.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

BRUSCO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
a far data dal 1 gennaio 2003, 16.000 lavoratori socialmemte utili impegnati in alcune istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni Ata, di cui circa il 90 per cento nel mezzogiorno, perderanno il posto di lavoro a seguito della risoluzione della convenzione stipulata dal ministero competente, ai sensi del decreto del Ministro 20 aprile 2001, con i consorzi;
alla ripresa delle attività formative gli istituti presso i quali i predetti lavoratori prestano proficuamente servizio si ritroveranno ad essere privi dell'insostituibile personale, con gravissimo pregiudizio delle attività medesime;
il ricorso all'esternalizzazione dei servizi e quindi all'intermediazione è oggettivamente di gran lunga più oneroso rispetto alla copertura dei posti mediante rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione, dovendo necessariamente gravare sulla pubblica amministrazione medesima anche gli oneri aggiuntivi connessi alla gestione (si finanziano consorzi di imprese e società cooperative che svolgono il compito di gestire le risorse finanziarie per servizi che in ogni caso sarebbero gestiti dal personale amministrativo delle istituzioni scolastiche interessate);
lo Stato non può non farsi carico della spesa a favore della scuola pubblica;
sono in atto proposte volte ad inquadrare il personale impegnato nei progetti di lavoro socialmente utili presso le istituzioni scolastiche -:
come si intenda far fronte alla imminente emergenza al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività programmate nell'ambito dei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
se non sia il caso di adottare provvedimenti urgenti volti ad inquadrare nei ruoli del personale Ata i lavoratori in questione beneficiari fino al 31 dicembre 2002 delle procedure di terzializzazione.
(4-04839)

Risposta. - Come già fatto presente, in precedenti interrogazioni, l'articolo 8 della legge 124 del 1999 ha previsto il trasferimento allo Stato del personale amministrativo tecnico ed ausiliario dipendente dagli enti locali in servizio nelle scuole statali.
Con decreto intermisteriale n. 184 del 23 luglio 1999 è stato disposto che l'amministrazione subentrava agli enti locali anche nelle convenzioni relative all'utilizzazione dei lavoratori impegnati nei progetti socialmente utili, in atto in alcune istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale stesso, con effetto dal 10 maggio 2000.
A seguito del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, che contiene misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, il Ministero dell'istruzione è stato ritenuto ente utilizzatore dei circa 16 mila lavoratori socialmente utili utilizzati nelle istituzioni scolastiche, di conseguenza, tenuto a provvedere alla loro stabilizzazione occupazionale.
La legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), all'articolo 78, comma 31, ha previsto l'emanazione di un decreto interministeriale del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la definizione delle procedure di terziarizzazione, ai fini della stabilizzazione dei lavoratori in questione attraverso convenzioni con enti esterni alla pubblica amministrazione.
In applicazione delle suddette disposizioni, in data 7 giugno 2001, è stata stipulata


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una convenzione quadro con quattro consorzi, che ha previsto la stabilizzazione fino al 30 giugno 2006 dei lavoratori socialmente utili presenti nelle istituzioni scolastiche al 30 giugno 2001.
Tale convenzione, come è noto, è stata finanziata della già citata legge n. 388 del 2000 articolo 78, che ha previsto lo stanziamento di apposite risorse, determinate in lire 287 miliardi per il 2001 e in lire 575 miliardi per il 2002. In effetti, alla scadenza del 31 dicembre 2002, la copertura prevista dalla legge 388 del 2000 è cessata.
Questo Governo, dimostrando grande senso di responsabilità, pur trovandosi ad ereditare questa situazione gravosa, ha stanziato nella legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) 297 milioni di euro per tenere fede alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha chiesto al ministero dell'economia e delle finanze un finanziamento, pari a 375 milioni di euro, da inserire nella legge finanziaria 2004 per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche interessate per il corrente anno scolastico.
La convenzione suddetta è stata infatti censurata dall'Unione europea con procedura di infrazione n. 2002/4476 Trattato CEE, con invito a caducare, con effetto immediato, l'operatività della convenzione stessa, in quanto non rispondente alla normativa comunitaria in materia di pubblici appalti. A seguito dei contatti intercorsi con la commissione nell'ambito della procedura di infrazione predetta, la commissione ha accettato di comporre l'infrazione a condizione che la scadenza della convenzione venga anticipata.
Conclusivamente si precisa che le procedure attivate e le soluzioni adottate costituiscono il puntuale adempimento di disposizioni legislative, che non hanno previsto l'immissione sui posti di organico dei ruoli statali del personale oggetto dell'interrogazione ma la stabilizzazione tramite la procedura di terziarizzazione. Con il termine di terziarizzazione si intende l'adozione di provvedimenti intesi a stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti utilizzati nei progetti di lavoro socialmente utili attraverso convenzioni con enti esterni alla pubblica amministrazione, che si impegnano ad assumere stabilmente i lavoratori ed a corrispondere le relative retribuzioni.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CAMINITI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'inizio della costruzione del ponte sullo stretto di Messina, sembra ormai vicino e lo stesso viene considerato come opera prioritaria per l'area dello Stretto, assumendo la funzione di volano per lo sviluppo non solo della Calabria e della Sicilia ma anche di tutto il Mezzogiorno;
che il solo ponte, privo di idonee infrastrutture (strade, ferrovie, acquedotti, aeroporti) estese a tutta l'area meridionale apparirebbe come la solita cattedrale del deserto -:
se il Governo abbia predisposto interventi strutturali adeguati alle necessità perché gli effetti della grande opera si ripercuotano anche sulle regioni meridionali, di quali interventi si tratti, la spesa complessiva degli interventi strutturali predetti e le modalità del finanziamento;
se il Governo intenda realizzare le opere necessarie per risolvere il gravissimo problema del dissesto idrogeologico in atto, a prevenirlo per il futuro ed interrompere l'erosione della costa dello stretto che ormai da anni è in pericoloso aumento;
se si è nelle condizioni di prevedere il disagio ambientale che l'opera comporterà per la popolazione sulle due rive dello Stretto (Cannitello - Villa San Giovanni in Calabria e Messina - Ganzirri in Sicilia) e come provvedere in merito;


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se e quanta manodopera e maestranze locali verranno interessate ed utilizzate nella realizzazione dell'opera;
se esistono ulteriori problemi tecnici e di finanziamento da superare per dare l'avvio alla realizzazione dell'opera;
se sia possibile infine conoscere la presumibile data di inizio dei lavori.
(4-07132)

Risposta. - Si rappresenta che il ponte sullo stretto di Messina è ricompreso nella stesso programma delle opere strategiche di interesse nazionale (delibera CIPE n. 121 del 2l dicembre 2001) regolate dalla legge obiettivo 443 del 2001. In tale programma, riconfermato dal documento di programmazione economica e finanziaria di quest'anno, è previsto il completamento dei tratti autostradali (e relativi potenziamenti) confluenti nel ponte nonché delle tratte ferroviarie Alta Velocità/Alta Capacità oltre Napoli e fino a Palermo (via Catania).
L'opera non sarà quindi una cattedrale nel deserto ma, oltre a completare l'anello mancante di un itinerario riconosciuto tra i 18 più importanti nell'Unione europea (commissione Van Miert), consentirà di realizzare la città-regione dello stretto che vedrà unito il porto di Gioia Tauro (lo porto
transhipment del Mediterraneo) all'aeroporto di Catania (3o aeroporto italiano e futuro hub del sud).
Il piano di finanziamenti è quello riportato nel DPEF del Governo.
Con l'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE del 25 luglio 2003 è stata approvata la valutazione di impatto ambientale che contiene tutte le prescrizioni atte a scongiurare problemi sia di origine idrogeologica che del disagio per le popolazioni.
L'opera in argomento sarà, altresì, anche in fase di costruzione, un'occasione di lavoro e di rilancio dell'economia locale che farà sentire i suoi effetti sin dai primi mesi del 2005.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

CAMINITI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
fin dall'inizio degli anni '80 il CIPE aveva approvato e finanziato nell'ambito degli interventi sulla viabilità regionale della Calabria la realizzazione della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie (Reggio Calabria) che è ancora molto lontana dalla sua effettiva realizzazione;
si tratta di un'opera di grande rilevanza e molto attesa dalla popolazione locale, in quanto verrebbe a sostituire una strada statale vetusta, estremamente disagevole e pericolosa e che, inoltre, costituisce la premessa indispensabile per la realizzazione di un programma di eccellenza di sviluppo turistico mare-monti in quanto consentirà di raggiungere dalla costa, in venti minuti, i 1.300 metri in Aspromonte;
l'Anas più volte sollecitata, sia mediante interrogazioni parlamentari, sia con interventi degli amministratori locali interessati, non ha ancora completato neanche il primo lotto di lavori e tende a rinviare sine die l'appalto del secondo, malgrado siano disponibili gli stanziamenti necessari, vanificando così le forti aspettative delle popolazioni interessate e le prospettive di sviluppo turistico dell'area dello Stretto e dell'intero altopiano dell'Aspromonte;
in data 20 gennaio 2003, nell'ambito di un incontro chiesto dal comitato dei cittadini della Valle del Gallico, l'Anas avrebbe assunto l'impegno di completare ed aprire al traffico entro il 31 dicembre 2003 il primo lotto della strada dallo svincolo dell'A3 Gallico, della Salerno-Reggio Calabria, a Prioli e, di appaltare entro la stessa data, il secondo lotto da Prioli a Mulini di Calanna, lotto da completare il 31 dicembre 2005;
tali impegni rischiano di essere disattesi in quanto non risultano ancora emessi i bandi di gara per la realizzazione del secondo lotto -:
se non ritenga assolutamente indispensabile adottare iniziative incisive nei


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confronti dell'Anas affinché si proceda immediatamente all'appalto dei lavori del secondo lotto della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie al fine di consentire la celere realizzazione delle opere previste e di andare quindi incontro, in tempi brevi, alle aspirazioni dei cittadini della vallata del Gallico e delle realtà istituzionali calabresi.
(4-07411)

Risposta. - L'ANAS S.p.A. ha fatto conoscere che, al fine di realizzare la strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie in variante alla strada ex statale n. 184 «delle Gambarie», attualmente passata alle competenze dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, in attuazione del decreto legislativo 112 del 1998, sono stati posti in essere i lavori di realizzazione dei primi due lotti relativi rispettivamente allo svincolo con la autostrada A3 e Gallico Manna-Pettogallico ed al tratto Prioli-Mulini di Calanna.
I lavori di realizzazione del primo lotto sono stati ultimati, comprese le opere di arredo (pavimentazione, barriere di sicurezza, segnaletica) e sono in corso di collaudo.
Tuttavia, nell'ambito del medesimo lotto, l'ANAS ha ritenuto di stralciare i lavori relativi alla realizzazione dello svincolo di inizio lotto a Gallico Marina a causa dei notevoli incrementi dei volumi di traffico sullo svincolo autostradale della A3 e di procedere, quindi, ad una nuova progettazione atta a tenere conto delle sopravvenute necessità rispetto al progetto originario.
Il progetto definitivo del nuovo svincolo è stato approvato da tutti gli enti ed amministrazioni preposti alla tutela del territorio nell'ambito di una apposita conferenza dei servizi a seguito della quale il compartimento ANAS di Catanzaro ha proceduto alla redazione della progettazione esecutiva di cui è attualmente in corso l'
iter approvativo, al termine del quale potranno essere avviate le procedure di appalto.
Per quanto attiene ai lavori di costruzione del secondo lotto, il relativo progetto esecutivo è stato approvato il 17 settembre 2003.
Il compartimento ANAS competente ha già avviato le procedure di appalto che potranno prevedibilmente concludersi entro il corrente anno.
L'ANAS fa conoscere, inoltre, che il tempo previsto per il completamento dei lavori di realizzazione del secondo lotto è di novecento giorni decorrenti dalla data di consegna degli stessi.
Nell'ambito di un incontro tenutosi presso la prefettura di Reggio Calabria in data 7 settembre 2003, l'ANAS ha confermato l'impegno ad accelerare le fasi di completamento dei primi due lotti della strada Gallico-Gambarie stante la riconosciuta importanza che l'arteria riveste per lo sviluppo del territorio interessato.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

CANNELLA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con la legge n. 124 del 3 maggio 1999 e con decreto ministeriale n. 123 del 2000 sono state formate le graduatorie permanenti degli insegnanti precari con l'obiettivo di risolvere l'annoso problema del precariato nella scuola avviando alla stabilizzazione migliaia di docenti che, nel corso degli anni Novanta, avevano concorso al corretto funzionamento della scuola italiana insegnando con il semplice titolo di laurea;
nel febbraio 2002 con decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 sono stati riaperti i termini per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti ai sensi, non solo della legge n. 124 del 1999 e del decreto ministeriale n. 123 del 2000, che prevedevano l'inserimento degli abilitati in «fasce» successive per salvaguardare i diritti dei più anziani (prior in tempore, potior in jure), nonché il meccanismo dell'inserimento in coda di tutti coloro che avrebbero conseguito l'abilitazione successivamente, ma anche del decreto-legge n. 255 del 2001, convertito


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dalla legge n. 333 del 2001, che ha annullato la distinzione tra terza e quarta fascia e ha abolito il meccanismo dell'inserimento in coda dei neo-abilitati previsto dal regolamento precedentemente in vigore;
in conseguenza di ciò, fatte salve la prima e la seconda fascia, tutti gli altri, e cioè gli abilitati con le varie tornate di corsi-concorsi abilitanti (se ne contano tre indetti secondo le ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001), i vincitori e gli idonei del concorso ordinario, nonché di specializzati Ssis del primo e del secondo biennio (iniziati rispettivamente nel 1999 e nel 2000), pur provenendo da tre percorsi totalmente differenti e pur avendo sostenuto prove d'esame differenti, sono confluiti tutti nella terza fascia delle graduatorie permanenti;
l'inserimento degli specializzati Ssis nelle graduatorie non può non avere conseguenze sulle speranze dei precari più anziani, poiché nel giugno del 2001 era stato emanato il decreto interministeriale n. 268 del 4 giugno 2001 che, all'articolo 8, stabilisce che gli abilitati Ssis fruiscono di un bonus aggiuntivo di 30 punti (pari a due anni e mezzo di servizio nella scuola pubblica statale o paritaria) per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, e che inoltre la tabella allegata al decreto dirigenziale per l'aggiornamento delle graduatorie ha riservato altri vantaggi agli abilitati Ssis oltre al bonus di 30 punti;
da questa impostazione risulta chiaro che gli abilitati Ssis nelle attuali graduatorie permanenti hanno punteggi che consentono loro, con un solo biennio di specializzazione e spesso senza avere svolto neanche un giorno di servizio a scuola, di sopravanzare i precari che hanno da cinque a dieci anni di servizio e di accedere agli incarichi annuali, nonché alle supplenze dei dirigenti scolastici, al posto dei precari storici;
tale situazione ha dato origine ad una massa enorme di ricorsi amministrativi da parte di docenti precari di tutta Italia -:
quali iniziative il Ministero intenda adottare per garantire l'equità dei punteggi dei docenti precari ed evitare eventuali sperequazioni nelle graduatorie in questione.
(4-04601)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in argomento, concernente le graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con particolare riguardo ai problemi relativi ai rapporti tra i precari storici e coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.).
A tale proposito, si fa presente quanto segue.
Come già riferito più volte in sede parlamentare - da ultimo, in data 24 settembre all'Assemblea della Camera in relazione ad una interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Titti De Simone - in materia di precariato l'attuale Governo ha ricevuto una pesante eredità; i problemi delle graduatorie permanenti sono, infatti, un retaggio delle politiche dei precedenti Governi, di cui questo Governo si sta facendo carico fin dal suo insediamento.
Anziché, infatti, procedere alla riforma del reclutamento individuando soluzioni adeguate per tutte le categorie interessate e coordinando le posizioni degli aspiranti secondo la vecchia disciplina e quella degli aspiranti secondo le nuove regole, si è dato luogo, sovrapponendoli, a più canali di reclutamento, determinando un numero di aspiranti esorbitante rispetto alle esigenze e potenzialità di assorbimento del sistema.
Per effetto di queste politiche risulta attualmente iscritto nelle graduatorie permanenti un gran numero di candidati tra precari «storici» (vincitori di concorso, abilitati prima dell'entrata in vigore della legge 124 del 1999, abilitati nelle sessioni riservate previste dalla stessa legge 124) e specializzati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.
L'enorme massa di candidati iscritti - che è notevolmente sproporzionata rispetto


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alle esigenze derivanti in particolare dal turn-over annuo - sarebbe ancora più consistente se questo Governo, nel 2001, non avesse già effettuato ben 60.000 assunzioni.
Il rapporto tra i precari storici e gli specializzati Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario era stato disciplinato dal precedente Governo riservando agli specializzati Scuole di sperimentazione per l'insegnamento secondario una quarta fascia nelle graduatorie, così da dare ai vincitori di concorso e abilitati nelle sessioni riservate, iscritti nella terza fascia, una priorità nell'assunzione per posti a tempo indeterminato e a tempo determinato: tale suddivisione è stata ritenuta illegittima dal TAR Lazio, che ha annullato le graduatorie; problema affrontato da questo Governo al suo insediamento, con il decreto-legge 255 del 2001, che ha previsto l'inserimento a «pettine» di tutte le categorie sopra indicate nella stessa fascia della graduatoria.
In conseguenza dell'attribuzione agli specializzati Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario dei 30 punti aggiuntivi previsti dal decreto interministeriale 4 giugno 2001, n. 268 (la cui legittimità e congruità è stata confermata dalle pronunce dei giudici amministrativi) nonché degli elevati punteggi conseguiti nell'esame di Stato abilitativo, si sono verificati consistenti scavalcamenti delle posizioni di graduatoria dei precari storici. Si è conseguentemente evidenziata la necessità di una revisione dei punteggi attribuiti, al fine di realizzare un assetto più equilibrato. In questo senso, come è noto, si sono espressi gli ordini del giorno del 16 ottobre al Senato e del 20 novembre 2003 alla Camera dei deputati, accolti dal Governo.
In conformità al parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella seduta dell'8 aprile 2003, con decreto ministeriale n. 40 del 16 aprile 2003, è stata approvata una nuova tabella integrativa di valutazione dei titoli, che - fermi restando i criteri e punteggi già adottati - ha previsto l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 18 punti ai vincitori di concorso e agli abilitati nelle sessioni riservate. Tale nuova disposizione peraltro è stata annullata dal TAR Lazio, in quanto ritenuta non conforme alle disposizioni vigenti in materia.
Avverso le decisioni del TAR Lazio l'amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato, ma nelle more di definizione del giudizio di appello, attesa la immediata esecutività delle decisioni dei TAR, come atto dovuto, il ministero ha fornito indicazioni agli uffici scolastici periferici con la lettera circolare del 23 luglio 2003 e con la nota del gestore del sistema informativo del 24 luglio, per ottemperare alle decisioni del TAR, assicurando in tal modo il regolare avvio dell'anno scolastico.
Peraltro, al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nei suddetti ordini del giorno del Parlamento e di realizzare un assetto più equilibrato delle graduatorie, che tenga conto di tutte le posizioni degli aspiranti, il Governo, nella riunione del Consiglio dei ministri del 19 settembre ha approvato il disegno di legge recante «Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento».
Il suddetto disegno di legge prevede, in particolare, che, a partire dall'anno scolastico 2004/2005, l'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, dove sono iscritti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito del superamento di concorso ordinario o riservato ed i docenti diplomati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario che via via conseguono l'abilitazione, venga rideterminato sulla base di una nuova tabella di valutazione, allegata alla stessa legge. La nuova graduatoria, rideterminata sulla base della tabella predetta, dovrà essere integrata ed aggiornata ogni due anni.
La tabella allegata al disegno di legge - che dovrà ora seguire il prescritto
iter parlamentare - ridefinisce i punteggi dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, confermando per il resto i punteggi attuali e rispettando i principi affermati dalle pronunce della magistratura amministrativa.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.


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CENTO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
vi è un treno regionale delle Ferrovie dello Stato, il n. 6399, che parte da Crevalcore in provincia di Bologna alle ore 7,27 e arriva a Bologna centrale alle ore 7,59;
molti studenti residenti nei comuni della provincia di Bologna si recheranno dal prossimo anno nei vari istituti scolastici della città di Bologna e dovranno poter usufruire del servizio ferroviario compatibile con gli orari scolastici;
sarebbe pertanto più utile poter usufruire del servizio ferroviario sopra detto se il treno regionale n. 6399 partisse 15 minuti prima dell'orario attuale, dando così modo agli studenti di raggiungere in tempo le sedi scolastiche della città di Bologna-:
se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;
quali iniziative intendano intraprendere nei confronti delle Ferrovie dello stato, ognuno per propria competenza, affinché possa essere variato l'orario del sopradetto treno a vantaggio di molti studenti che potranno usufruire così del servizio ferroviario senza costringere i familiari ad accompagnarli a scuola ed aggravare ancora di più il traffico nella città di Bologna.
(4-03516)

Risposta. - Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che il tratto di linea che da Crevalcore arriva a Bologna è a binario unico e, come tale, soggetto a vincoli di circolazione che obbligano al rispetto dei tempi di attesa necessari per garantire incroci sicuri.
A decorrere dal Io marzo 2003 è stato possibile soddisfare la richiesta degli studenti di Crevalcore di arrivare in tempo utile a Bologna per rispettare l'ora di ingresso degli istituti scolastici, sostituendo il treno regionale 6399 con il treno 6487 in arrivo a Bologna alle ore 7.54.
Peraltro, il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato che da un'indagine effettuata presso l'agenzia trasporti comunale di Bologna è risultato che gli orari dei mezzi di trasporto da Crevalcore-S. Giovanni in Persiceto a Bologna sono perfettamente compatibili con l'orario di inizio delle lezioni. Pertanto, ove si verifichino disguidi connessi al servizio ferroviario, gli studenti possono agevolmente fruire dei servizi offerti dall'Azienda dei trasporti di Bologna.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

CENTO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
i cittadini della località Maccaretolo, frazione di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, stanno manifestando la loro preoccupazione per la possibile costruzione nella suddetta zona di un pozzo di metano denominato «Santa Maddalena 1» da parte della ditta Northsun Italia Spa;
la realizzazione di detto pozzo arrecherebbe, ad avviso dell'interrogante, grave danno al territorio e alla vita di tutta la popolazione circostante poiché in un corto raggio di distanza dal sito individuato per le trivellazioni sorgono una scuola elementare, ben tre chiese, un distributore di gas metano e altri di benzina, decine di abitazioni civili e capannoni artigianali nonché negozi;
nel progetto del pozzo sono previste trivellazioni comprensive di uno spazio per «stoccaggio esplosivi» che causerebbe un forte inquinamento acustico, inquinamento atmosferico, inquinamento e rischio ambientale dovuto al deposito di prodotti a combustione e all'uso di additivi per le trivellazioni nonché rischio per le falde acquifere a causa dell'esplosione di mine nel sottosuolo, aumento della subsidenza


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già in atto nel territorio con rischio per la stabilità delle abitazioni e sconvolgimento del sistema idrico e di scolo della zona -:
se il ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;
se non ritenga necessario valutare il forte impatto ambientale che detta costruzione provocherebbe nella zona.
(4-06726)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso, sulla base della documentazione inviata dalla prefettura di Bologna, si rappresenta quanto segue.
Il progetto denominato «Santa Maddalena 1», relativo alla perforazione di un pozzo per la ricerca di idrocarburi gassosi, è stato presentato dalla ditta Northsun Italia S.p.a, interessa un'area di circa 8.000 metri quadrati per una profondità di metri 1.100, e dovrà essere realizzato, in un periodo di circa tre mesi, nel comune di S. Pietro in Casale, in località Casa Santa Maddalena (Bologna), in una zona prettamente ad uso agricolo, a poca distanza dalla strada provinciale n. 4 Galliera ed a circa 1,5 chilometri dal centro abitato e dalla frazione di Maccaretolo.
La relativa procedura di valutazione di impatto ambientale si è conclusa con delibera di giunta regionale Emilia-Romagna n. 1340 del 7 luglio 2003, che prende atto delle determinazioni della Conferenza di servizi sottoscritte, in sede di seduta conclusiva del 1o luglio 2003, dalla regione Emilia Romagna, dal comune di S. Pietro in Casale e dalla sezione provinciale di Bologna dell'Arpa.
La realizzazione del suddetto intervento è, dunque, possibile a condizione che la Northsun Italia S.p.a si impegni ad osservare, per quanto attiene la tutela del corpo idrico, alcune prescrizioni:
1. qualora sia attivato uno scarico in corpi idrici superficiali la società proponente dovrà acquisire specifica autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 152 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
2. i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione del pozzo non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e persistenti;
3. a garanzia dell'effettiva tutela delle falde acquifere dovranno essere rispettate tutte le modalità operative descritte nel SIA depositato; in particolare, la battitura del
conductor pipe dovrà essere effettuata almeno fino ai 30 metri di profondità e per la perforazione non potrà essere impiegato, fino ai 350 metri di profondità, alcun additivo al fango bentonitico;
4. la NorthSun Italia S.p.a. dovrà effettuare il monitoraggio della qualità dell'acqua, concordandolo preventivamente con l'Arpa territorialmente competente e fornendo i dati monitorati all'Arpa e al comune di S. Pietro in Casale;
5. a garanzia della rimessa in pristino dell'area interessata dai lavori, la NorthSun Italia S.p.A. dovrà presentare al comune di S. Pietro in Casale polizza fidejussoria per un valore di euro 50.000,00.

Inoltre, nella citata delibera è previsto che, qualora la perforazione avesse esito positivo, la concessione di coltivazione ed il relativo programma di messa in produzione del pozzo dovranno essere assoggettati, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, ad una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.
Si ha notizia che la società
NorthSun Italia, alla data del 14 agosto 2003, era ancora in trattative con il proprietario dell'area, sulla quale dovrebbe avvenire la perforazione, per l'acquisizione della stessa.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CENTO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la Gerico è una società per azioni che gestisce in concessione la riscossione dei


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tributi in Bologna e per tutti i comuni della provincia bolognese;
attualmente ha intenzione di chiudere tre sportelli nei comuni di Castel Maggiore, San Giovanni in Persiceto e San Lazzaro di Savena e di lasciare operativi solo quelli presenti nella città di Bologna;
alle lamentele dei cittadini che si troveranno sicuramente disagiati soprattutto perché non avranno più la possibilità di chiedere spiegazioni attraverso la presenza di questi sportelli, l'azienda ha spiegato che tale manovra è necessaria per la riduzione dei costi e per un trasloco della direzione generale -:
se il ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;
se non ritenga di aprire un tavolo di trattative tra l'azienda, i sindacati interessati e le autorità locali per trovare delle soluzioni che tutelino i cittadini danneggiati da questo ridimensionamento della Gerico.
(4-06738)

Risposta. - Nel premettere che la Gerico S.p.a., concessionaria della riscossione dei tributi per l'ambito territoriale di Bologna, avrebbe intenzione di chiudere i propri sportelli nei comuni di Castel Maggiore, San Giovanni in Persiceto e San Lazzaro di Savena, ha rappresentato il disagio che le popolazioni interessate subirebbero ed ha chiesto di valutare l'opportunità di concertare con i soggetti coinvolti (azienda concessionaria, sindacati e autorità locali) delle soluzioni a tutela dei cittadini.
L'agenzia delle entrate riferisce in proposito che la decisione di aprire e chiudere sportelli per la riscossione dei tributi non rileva ai fini del rapporto di concessione del servizio nazionale della riscossione, come configurato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione).
Infatti, non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte della predetta agenzia per l'apertura e per la chiusura degli sportelli delle aziende concessionarie, in quanto espressione della libertà di organizzazione di tali aziende.
Di conseguenza, l'amministrazione finanziaria non può intervenire in alcun modo sulla decisione della Gerico S.p.a. di procedere alla chiusura di alcuni suoi sportelli.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

ARMANDO COSSUTTA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
domenica 12 ottobre 2002 alla stazione di Bologna veniva impedito a J. C., giovane studente disabile, di salire sul treno espresso 923 delle ore 21,57 destinazione Pesaro;
gli addetti delle ferrovie, infatti, avrebbero rifiutato l'accesso del giovane al convoglio ferroviario motivandolo con il mancato preavviso di 72 ore necessario per organizzare l'assistenza ai treni per le persone affette da handicap;
in base a quale norma le persone portatrici di handicap possono usufruire del servizio ferrovie delle Stato solo con il preavviso di 72 ore;
in base a quale norma l'Ente ferrovie dello Stato può negare l'accesso ai treni delle persone portatrici di handicap, impedendo loro di raggiungere la destinazione prescelta;
se sia vero che l'assistenza per consentire l'accesso ai treni alle persone disabili è prevista solo nelle principali e non in tutte le stazioni del territorio nazionale;
cosa intenda fare al fine di garantire la piena e corretta applicazione della legge n. 104 del 1992, per quanto riguarda il diritto alla mobilità dei cittadini portatori di handicap;
se non ritenga lesivo, al fine della piena e corretta applicazione del principio di libertà ed uguaglianza, consentire che


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un eventuale regolamento interno dell'Ente ferrovie dello Stato possa incidere sulla libertà di movimento dei cittadini italiani e stranieri presenti nel nostro paese.
(4-04565)

Risposta. - Ferrovie dello Stato s.p.a., nel premettere che il gruppo societario è costantemente impegnato ad affrontare le numerose problematiche relative all'accessibilità al vettore ferroviario da parte dei clienti disabili, ha riferito che nel corso del 2000 sono stati attivati 3 tavoli di lavoro con le più rappresentative associazioni per lo studio di tali problematiche.
I tavoli di lavoro in argomento sono attualmente operativi per:
a) accesso agli impianti;
b) accesso ai treni;
c) organizzazione servizi alla clientela.

Nell'ambito del primo tavolo sono state redatte le linee guida «accessibilità nelle stazioni» che costituiscono attualmente gli standard che vengono applicati negli interventi di nuova realizzazione e nelle ristrutturazioni delle stazioni.
Per favorire la mobilità e la fruizione dei servizi nelle stazioni, da parte dei clienti disabili, si stanno eseguendo interventi di natura strutturale e tecnologica.
Sulla rete ferroviaria insistono circa 2700 stazioni, la maggior parte delle quali costruite in epoche lontane e non rispondenti agli standard per la clientela fisicamente più svantaggiata.
Sono stati avviati, pertanto, specifici programmi di riqualificazione suddivisi per le 3 categorie di stazioni (grandi, medie e piccole).
Sono stati, così, programmati interventi, nel triennio 2004-2006, nelle 103 stazioni di media grandezza gestite da Centostazioni S.p.a. e nelle 13 principali stazioni della rete gestite da Grandi stazioni s.p.a..
In conformità alla Carta dei servizi 2003 sono, inoltre, in programma interventi di adeguamento delle strutture architettoniche alla normativa, per consentire ai disabili l'accessibilità al primo binario nelle piccole stazioni e fermate della rete.
È prevista, inoltre, la creazione di posti auto dedicati ai portatori di handicap. Sono escluse le stazioni sotterranee e quelle che hanno impianti accessibili ai disabili a distanza di un chilometro.
Si evidenzia, inoltre, che la dotazione delle stazioni di carrelli elevatori è curata dalle imprese ferroviarie.
Gli investimenti di Rete ferroviaria italiana (RFI) per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle stazioni comprese nella Carta dei servizi sono:
a) 8 milioni di euro nelle grandi stazioni; inizio lavori: metà del 2003 - termine fine del 2006;
b) 20 milioni di euro nelle stazioni intermedie; inizio lavori entro il 2003 - termine nel 2006;
c) 25 milioni di euro (comprensivi della realizzazione dei sottopassaggi) nelle piccole stazioni e fermate.

Per le nuove stazioni in progettazione o in corso di realizzazione (Torino Porta Susa, Bologna Centrale, Reggio Emilia (AV/AC), Firenze (AV/AC), Roma Tiburtina, Napoli Afragola (AC/AV)), Rete ferroviaria italiana terrà conto delle linee guida relative all'accessibilità e all'abbattimento delle barriere architettoniche, allegate. Lo stesso, nell'ambito del potenziamento dei nodi urbani e raddoppi di linee, Rete ferroviaria italiana sta progettando o realizzando circa 160 stazioni e fermate che tengono conto delle linee guida.
Per quanto riguarda gli interventi di carattere organizzativo, Ferrovie dello Stato S.p.a. ha fatto presente che:
a) sono stati abilitati fino ad oggi 197 impianti;
b) sono programmate, per il secondo semestre 2003, ulteriori abilitazioni di impianti nel circuito di assistenza clienti disabili, con potenziamento di mezzi ed ausili per la salita/discesa dalle carrozze (carrelli elevatori) e mezzi per facilitare gli spostamenti del cliente nell'ambito delle stazioni


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di testa (veicoli elettrici) con eventuali dispositivi incorporati per l'accesso diretto al treno;
c) dal mese di gennaio 2003 è stato istituito il numero unificato regionale in ciascuna delle principali stazioni (Master) della rete per la richiesta del servizio di assistenza in partenza ed arrivo nelle stazioni comprese nell'area regionale e/o sul restante territorio nazionale per le stazioni del circuito di assistenza;
d) sono state attivate apposite caselle di posta elettronica presso il Centro di assistenza disabili (CAD) di ciascuna stazione principale per la richiesta del servizio di assistenza: inoltre, l'informazione dedicata viene erogata anche attraverso appositi opuscoli informativi cartacei ed in braille intitolati «I Servizi per la clientela disabile» e sezioni informative sul sito web Trenitalia e sull'orario ufficiale;
e) dal mese di aprile 2003 sono stati attivati call center regionali, per agevolare la richiesta di prenotazione e organizzazione del viaggio da parte della clientela disabile;
f) dal 1o maggio 2003 il tempo di prenotazione del servizio di assistenza alla clientela disabile è stato ridotto, nelle 14 principali stazioni, da 6 a 3 ore;
g) è in corso di attuazione il progetto di incremento del numero delle stazioni abilitate al servizio di assistenza ai disabili, recentemente portate da 181 a 197 raggiungendo, entro il 2003, il numero di 220; sono, peraltro, in atto contatti con l'A.N.C.I. per verificare se vi siano le condizioni per un'ulteriore implementazione del servizio di assistenza con la collaborazione dei Comuni; allo stesso fine si sta approfondendo la possibilità di coinvolgere anche associazioni di volontariato;
h) al fine di migliorare la formazione del personale di front-line con riferimento alle esigenze della clientela disabile, in occasione dei corsi periodici programmati per il personale di assistenza a terra e a bordo, è stato previsto uno spazio specifico per interventi didattici dedicati alle problematiche dei portatori di handicap e alle norme generali di comportamento. Le relative lezioni sono tenute da docenti indicati dalle Associazioni più rappresentative delle tre principali tipologie di disabilità. Tale formazione costituisce vincolo contrattuale anche per l'impresa appaltatrice del servizio operativo di assistenza in stazione;
i) è in fase di realizzazione il progetto di revisione del sito Trenitalia.com per consentire ai non vedenti l'accesso diretto, senza l'ausilio del CD-rom attualmente distribuito. Tale progetto prevede anche la possibilità, per la clientela non vedente, di acquistare on-line i titoli di viaggio.

Per gli interventi riguardanti le attrezzature e il materiale rotabile:
1) è in fase di completamento l'installazione, nelle piccole stazioni, di circa 1300 monitor provvisti di sintesi vocale, in grado di fornire, anche ai non vedenti, informazioni fisse (come orario dei treni, rivendite biglietti eccetera) e variabili (come interruzioni del servizio, scioperi, eccetera);
2) è in fase di sperimentazione uno speciale mezzo (tipo
golf-car), per il servizio di assistenza nelle stazioni di testa, con elevatore incorporato per la salita/discesa dalle carrozze di viaggiatori su sedia a ruote;
3) sono state definite le specifiche tecniche di massima di un elevatore meccanico da installare a bordo delle vetture pilota adibite ai servizi regionali ed è in fase di allestimento un prototipo di vettura a doppio piano che verrà sottoposto alle associazioni per verificarne la funzionalità;
4) è stato messo a punto un sistema di aggancio idoneo a fissare a bordo treno la maggior parte delle sedie a ruote attualmente in commercio (circa l'80/85 per cento) la cui funzionalità è stata già testata dalle associazioni. Si provvederà all'applicazione di tale dispositivo in occasione degli interventi di ristrutturazione delle carrozze interessate;
5) è stato approntato un sistema di sostegno tramite cintura a quattro punti di ancoraggio per i disabili con problemi anche


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agli arti superiori, la cui funzionalità è stata già verificata dalle associazioni. Si sta valutando la modalità più opportuna per estendere l'applicazione del dispositivo;
6) sono state individuate alcune modifiche alla toilette attrezzata per i disabili nelle carrozze tipo «X» trasformate che consentono di eliminare il dislivello della rampa di accesso e di agevolare l'apertura della porta. La funzionalità del sistema è stata già testata dalle associazioni su un prototipo di carrozza allestita. Tali modifiche saranno apportate su tutte le carrozze sottoposte gradualmente a ristrutturazione;
7) si sta procedendo alla graduale individuazione di postazione per sedia a ruote sui convogli del trasporto regionale, coerentemente con i programmi di ristrutturazione.

Per quanto concerne le attività svolte nell'anno 2002, i relativi dati possono essere così sintetizzati:
a) numero degli interventi di assistenza eseguiti nelle stazioni abilitate al servizio: sono stati effettuati circa 100.000 interventi di assistenza per viaggi di clienti disabili;
b) livello delle prestazioni: è stata costantemente verificata la qualità delle prestazioni e migliorati gli standard operativi;
c) formazione del personale: sono stati definiti gli standard di comportamento e sono stati programmati i corsi di formazione per il personale operativo di assistenza (vedi sopra);
d) attività di comunicazione e informazione: sono stati stampati e distribuiti oltre 70.000 opuscoli «I servizi per la clientela disabile», oltre ad altro materiale particolare, come opuscoli in braille e audiocassette con informazioni per la clientela non vedente; a ciò si aggiunge l'informazione specifica fornita attraverso «FS-Informa» e il sito web di Trenitalia;
e) agevolazioni relative ai prezzi del trasporto: si è registrato un costante incremento delle richieste della «Carta blu», che consente il viaggio gratuito per l'accompagnatore del cliente disabile titolare dell'indennità di accompagnamento.

Per quanto riguarda, infine, l'adeguamento delle navi traghetto, si fa presente che:
1) la maggior parte delle navi traghetto in servizio sullo stretto di Messina, oltre ad essere dotata di locali per servizi igienici appositamente attrezzati, è munita di idonei dispositivi per il trasporto di disabili dal ponte d'imbarco al ponte saloni (sulle navi Scilla e Villa San Giovanni sono installati ascensori per trasporto disabili e sulle navi Iginia, Sibari, Rosalia ed Enotria sono presenti scale con pedane motorizzate);
2) le unità veloci Segesta JET, Selinunte JET e Tindari JET, in servizio sullo stretto di Messina, sono munite di passerella d'imbarco a livelli, che consente alle persone disabili l'accesso al salone principale dotato di locale igienico adeguato.

Con riferimento all'episodio segnalato nell'atto ispettivo, Ferrovie dello Stato, S.p.a. ha riferito che i responsabili delle strutture di Trenitalia S.p.a hanno già affrontato le problematiche della vicenda con lo studente Joseph Cavallari nei vari incontri che si sono avuti nel corso del mese di novembre 2002.
Al cliente in questione, inoltre, è stata inviata in data 21 novembre 2002 anche una specifica comunicazione sulle modalità di fruizione del servizio di assistenza disabili e sulle iniziative di Trenitalia S.p.a volte al miglioramento dello stesso.
Al giovane studente è stato accreditato, con bonifico bancario, l'importo da lui speso per il taxi il 12 ottobre 2002.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.


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DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
i numerosi pendolari che da Borgomaniero (Novara) debbano raggiungere, utilizzando la ferrovia, il posto di lavoro o l'università sono giunte all'esasperazione;
ai primi di dicembre è nato un comitato spontaneo per dar voce e forza alla protesta;
è quasi impossibile prendere la coincidenza per Milano ed anzi, per precisione, è stato calcolato che quattro volte su cinque la coincidenza viene persa;
come se non bastasse, vi è la più totale mancanza di informazioni;
i ritardi non vengono annunciati, l'ufficio relazioni con il pubblico non accoglie più i reclami ed anzi gli utenti che intendano reclamare vengano trattate con estrema durezza;
gli utenti hanno rilevato che dal 1 settembre al 30 novembre 2001 il treno delle 7,49 è arrivato a Novara una sola volta in orario;
a completare il quadro vi sono gli orari della biglietteria, ogni giorno diversi, che generano ulteriori difficoltà all'utenza -:
se non ritenga opportuno intervenire presso le Ferrovie dello Stato, segnalando la condizione di autentica anarchia nella quale sono costretti a convivere i pendolari che, da Borgomaniero, debbano raggiungere, per motivi di lavoro o di studio, i capoluoghi di Novara, Milano, Torino o Vercelli.
(4-01618)

Risposta. - Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che la chiusura del Gottardo ha avuto ripercussioni negative sulla circolazione ed ha impegnato Trenitalia ad uno sforzo mirato a migliorare la circolazione dei treni, riducendone i ritardi.
Particolare attenzione è stata rivolta da Ferrovie alla modifica di alcune tracce dei treni merci
huckepack interessanti la fascia pendolare, con lo scopo di migliorare l'andamento di tutti i treni, favorendo la marcia dei treni viaggiatori senza eccezione alcuna.
Al riguardo, la società ha rappresentato che negli ultimi tempi la percentuale dei treni regionali compresi nella fascia dei 5 minuti di ritardo è migliorata del 15 per cento.
Segnatamente ai ritardi del treno regionale 10377/33065, con partenza da Domodossola alle ore 6.13 ed arrivo nella stazione di Novara alle ore 7.50, dove trova coincidenza sia per Milano sia per Torino, l'analisi di andamento del treno in questione, secondo quanto riferito da Ferrovie, mostra un graduale e costante miglioramento in termini di puntualità, attestandosi, nella fascia dei 5 minuti di ritardo, su un valore medio pari all'83 per cento.
Per quanto riguarda gli orari della biglietteria è prevista l'apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle 19.40, il sabato dalle ore 6.30 alle 13.05, la domenica e festivi dalle 13.05 alle 19.40. Tale impostazione rispetta, riferisce ancora Ferrovie, un principio applicato negli impianti di tutta la rete che tende a coniugare la necessaria razionalizzazione dell'utilizzo del personale con le parti della giornata maggiormente interessate dalla mobilità dei viaggiatori.
Nella stazione di Borgomanero, comunque, è in funzione una emettitrice automatica di biglietti ed abbonamenti, disponibile nell'arco dell'intera giornata, alla quale si affiancano, inoltre, due punti vendita presso altrettante agenzie di viaggio presenti nella località.
Per quanto riguarda il miglioramento dell'informazione al pubblico, Ferrovie ha fatto presente che la divisione trasporto regionale di Trenitalia S.p.a. si è impegnata in tal senso, garantendo una comunicazione costante e tempestiva tra il proprio personale di bordo, fornito di telefono cellulare, e la struttura di rete ferroviaria italiana, responsabile dell'informazione al pubblico.
Infine, con riguardo all'atteggiamento del personale del gruppo Ferrovie dello Stato nei confronti dei viaggiatori, come nel caso segnalato nell'interrogazione, di fronte a fatti dovuti a cause di forza maggiore e non direttamente dipendenti da Trenitalia,


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la società è intervenuta segnalando l'esigenza di accogliere sempre e comunque i reclami, evitando di assumere posizioni che possano risultare offensive per la clientela.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
sta per partire la seconda fase di sperimentazione della carta d'identità elettronica;
con il sostegno - anche di natura economica - del ministero dell'interno, 55 città medio-piccole a breve termine dovrebbero iniziare a distribuire ai propri cittadini circa un milione e cinquecentomila esemplari del nuovo documento di identità;
è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra ministero dell'interno ed Anci secondo il quale le 55 città prescelte dovranno rilasciare la carta elettronica a tutti i cittadini ultraquindicenni nell'arco di tempo di un anno;
una tale decisione appare assunta da funzionari - di entrambe le parti - che non hanno sufficiente capacità valutativa degli aspetti tecnico-operativi di un tale impegno;
in una città di 50.000 abitanti circa, considerati i tempi necessari per la produzione del documento d'identità, occorrerebbero, secondo calcoli approssimativi, otto stazioni di emissione ed altrettanti operatori esclusivamente ed ininterrottamente dedicati a tale operazione per dodici mesi (840.000 minuti complessivi, 14.000 ore complessive, 1958 giornate lavorative di 7,15 ore ciascuna, 244 giorni lavorativi per ciascuna postazione;
è di tutta evidenza che una città di 50.000 abitanti non è nelle condizioni di attivare le otto stazioni di emissione necessarie per completare nei tempi concordati fra ministero ed Anci l'operazione di rilascio della carta d'identità elettronica;
sembra potersi affermare che la soluzione formalizzata nel protocollo d'intesa ministero dell'interno-Anci non abbia tenuto in alcun conto valutazioni pragmatiche basate sull'effettivo funzionamento degli uffici;
fra l'altro, il protocollo d'intesa ha ammesso alla seconda fase dell'operazione città che non hanno partecipato alla prima fase escludendo, invece, città che avevano partecipato -:
se ritenga effettivamente realizzabile il programma di distribuzione in 12 mesi delle carte d'identità elettroniche alla popolazione ultraquindicenne delle 55 città italiane che partecipano alla sperimentazione;
se non ritenga, indipendentemente dal protocollo d'intesa con l'Anci che non ha adeguatamente valutato i tempi tecnici delle modalità esecutive delle operazione), che debbano essere rivisti i tempi dell'intera operazione, «spalmandoli» in un arco compatibile con le risorse umane e strutturali degli uffici anagrafe delle città coinvolte nella sperimentazione;
se non ritenga di poter raggiungere l'obiettivo di distribuire 1.500.000 carte nell'arco di un anno attraverso l'aumento del numero delle città partecipanti alla sperimentazione, considerando un quantitativo medio di 8/9.000 carte rilasciabili all'anno con le attuali strutture degli uffici anagrafe.
(4-05972)

Risposta. - Si fa presente che il protocollo d'intesa sottoscritto dall'A.N.C.I. e dal ministero dell'interno il 4 aprile 2002 ha definito nuovi indirizzi in materia di sperimentazione della carta d'identità elettronica e di sistemi informativi per l'accesso ai servizi. In base a tali criteri, sono stati individuati dall'A.N.C.I. n. 56 comuni che, per dimensioni demografiche, capacità organizzativa, dislocazione territoriale e


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stato dell'informatizzazione dei servizi, sono stati ritenuti idonei a partecipare alla fase di consolidamento e razionalizzazione della CIE ed, in particolare, a perseguire l'obiettivo di distribuire, entro dodici mesi dall'avvio del progetto, le carte d'identità a tutti i cittadini, od almeno a tutti gli ultraquindicenni. A tal fine è stato istituito presso il ministero dell'interno un comitato di monitoraggio con il compito di approvare l'elenco dei comuni individuati dall'A.N.C.I. ed i relativi progetti, nonché di seguire la loro attuazione.
Il predetto comitato ha quindi approvato, dopo averli esaminati, i progetti dei comuni che contenevano gli elementi stabiliti dall'articolo 4 del protocollo d'intesa - tra i quali l'indicazione del numero delle postazioni necessarie per l'emissione delle carte nel quantitativo previsto e del personale necessario, appositamente addestrato dall'A.N.C.I. nella misura di un elemento per ciascuna postazione -, nonché il cofinanziamento previsto dall'articolo 3.
Successivamente, in data 11 aprile 2003 è stata sottoscritta dal ministero dell'interno e dai comuni ammessi alla sperimentazione la convenzione con cui le parti si sono impegnate reciprocamente alla realizzazione del progetto. Secondo quanto stabilito dalla predetta convenzione, i comuni hanno poi provveduto a trasmettere al comitato di monitoraggio, per l'esame, i documenti di progetto. Verificata da parte del comitato stesso la completezza della documentazione, il ministero dell'interno sta quindi procedendo alla liquidazione del cofinanziamento.
Poiché dalla documentazione acquisita risulta che i comuni ammessi alla sperimentazione hanno una buona capacità organizzativa ed un elevato stato di informatizzazione, si ritiene che gli stessi siano in grado di emettere 1.500.000 carte di identità elettroniche, raggiungendo così l'obiettivo di distribuire a tutta la popolazione ultra quindicenne, nell'arco temporale di un anno, le carte d'identità in argomento.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
uno dei più importanti e significativi progressi tecnologici applicati agli standards qualitativi del settore autostradale è certamente quello della tipologia di asfalto drenante-fonoassorbente;
è inutile sottolineare la rilevanza dell'utilizzo di tale tipologia di asfalto sotto il profilo della sicurezza stradale;
è stato programmato dall'Ente Nazionale delle strade (ANAS) un costante incremento dell'utilizzo di tali tecnologie -:
quanti siano i chilometri di rete autostradale nazionale già coperti da asfalto drenante-fonoassorbente e quale sia, nel dettaglio, il programma di incremento dell'utilizzo di nuove tecnologie per la sostituzione dell'intero manto autostradale.
(4-06729)

Risposta. - L'ANAS S.p.a., interessata al riguardo, ha riferito che la pavimentazione drenante-fonoassorbente è una tipologia di pavimentazione caratterizzata da uno strato superiore (strato di usura) avente una porosità intercomunicante di entità pari a circa 4/5 volte quella di una pavimentazione tradizionale. La presenza di tali vuoti determina le proprietà drenanti e fonoassorbenti, permettendo all'acqua di defluire attraverso lo strato superiore e contemporaneamente «assorbendo» la parte del rumore.
L'utilizzo drenante-fonoassorbente sulla rete autostradale italiana è iniziato negli anni '90 e successivamente la estensione di tratte con tale tipologia di pavimentazione ha avuto un continuo incremento, fino a raggiungere nell'anno 2002 oltre il 30 per cento della rete.
La società stradale rende noto, tuttavia, che la apposizione dell'asfalto drenante-fonoassorbente non è possibile su tutta la rete autostradale.
Così il suo utilizzo nelle gallerie è, per ovvie ragioni, superfluo ed in tali situazioni non viene impiegato. L'Anas ricorda, a tal


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proposito, che le gallerie esistenti sulla rete autostradale in concessione presentano una estensione complessiva di circa 600 chilometri (con esclusione dei tre trafori Monte Bianco, Gran San Bernardo, Frejus) pari a circa il 6 per cento della rete.
Inoltre, l'utilizzo del drenante-fonoassorbente è tecnicamente sconsigliabile nei casi sottoelencati:
a) in presenza di determinate condizioni climatiche (ad esempio dove le condizioni di gelo sono frequenti, la maggiore presenza di vuoti facilita la formazione di ghiaccio, il che, oltre ad abbassare l'aderenza, determina un ammaloramento decisamente più rapido della pavimentazione);
b) in presenza di particolari caratteristiche plano-altimetriche del tracciato (ad esempio ragguardevoli pendenze longitudinali oppure notevole tortuosità, che influiscono negativamente sulle condizioni di deflusso).

L'Anas riferisce, infine, che il completamento dell'applicazione del drenante nelle tratte autostradali, dove ne è opportuno l'utilizzo, è previsto per il 2006.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro per le politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'Ordine Mauriziano, con il dichiarato obiettivo di risanare il proprio bilancio, si accinge a mettere in vendita tutti i terreni e tutte le aziende agricole di proprietà;
la decisione è stata assunta dal Commissario Straordinario dell'Ordine Mauriziano, dottoressa Anna Maria D'Ascenzio, che ne ha dato comunicazione, in quanto richiesta, alla federazione provinciale coltivatori diretti di Torino;
Coldiretti ha avanzato preoccupazioni e perplessità proprio in quanto la dismissione dell'intero patrimonio di aziende agricole e di terreni rischia di colpire i coltivatori affittuari dei beni medesimi;
sono all'incirca un centinaio le famiglie di coltivatori interessate all'operazione nelle province di Torino, di Cuneo e di Vercelli, che, comprensibilmente, stentano a comprendere le ragioni per cui le conseguenze degli errori consolidati nella gestione dell'Ordine Mauriziano debbano ricadere sugli incolpevoli affittuari;
Coldiretti, ragionevolmente, lanciato l'allarme e contestualmente ha richiesto un tavolo di concertazione che coinvolga le organizzazioni professionali agricole e che, comunque, non escluda la possibilità di cedere cascine e terreni alla Cassa per la formazione della proprietà contadina (organismo pubblico che opera, realizzando progetti di ricomposizione fondiaria, mantenendo la destinazione agricola dei terreni) onde evitare che le procedure attualmente previste finiscano per favorire, com'è possibile che accada, manovre speculative;
Coldiretti ha già incontrato l'assessore all'agricoltura della regione Piemonte per esporre le forti preoccupazioni delle famiglie di coltivatori -:
se non ritenga di dover assume con la massima urgenza contatti con il Commissario governativo dell'Ordine Mauriziano, dottoressa Anna Maria D'Ascenzio, per una verifica dei criteri di dismissione del patrimonio agricolo dell'Ordine medesimo e per tutelare adeguatamente e ragionevolmente, contro eventuali manovre speculative, le famiglie di coltivatori che da anni detengono cascine e terreni quali affittuari.
(4-07631)

Risposta. - L'interrogazione pone l'accento sulla volontà dell'ordine mauriziano di procedere alla vendita di tutti i terreni e di tutte le aziende agricole di proprietà e sul possibile intervento della cassa per la formazione della proprietà contadina.
Al riguardo, si fa presente che proprio in riferimento all'ipotesi di intervento dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato


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agricolo alimentare) nelle procedure di vendita di fondi agricoli di proprietà dell'ordine mauriziano in provincia di Cuneo, l'istituto, nella persona del presidente, ha precisato, di recente, con una nota ufficiale, che al momento non è stata avanzata alcuna formale richiesta in tal senso; aggiungendo, altresì, che nell'eventualità tale iniziativa fosse avanzata, la stessa sarà valutata con la massima attenzione.
L'ISMEA, si ricorda, oltre alla previsione di intervento fondiario ordinario nella compravendita fra privati, secondo la normativa comunitaria sui regimi di aiuto e la vigente legislazione fondiaria, ha la possibilità legale, le risorse professionali e finanziarie per assolvere alla progettazione ed alla realizzazione delle operazioni di dismissione patrimoniale di terreni agricoli, mediante il ricorso allo strumento del
leasing immobiliare per l'acquisizione e l'assegnazione dei terreni agli aventi diritto.
L'utilizzazione di queste metodiche tecniche e delle procedure ad evidenza, infatti, garantirebbero pienamente, nell'ipotesi dell'iniziativa oggetto dell'interrogazione, la tutela dei diritti e le legittime aspettative degli attuali conduttori dei fondi agricoli.
Comunque, si assicura che, nell'eventualità tale iniziativa dovesse concretizzarsi, modalità e tecniche saranno concordate nell'ambito di appositi tavoli di concertazione.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

DI GIOIA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel mese di settembre 2002, in seguito a violenti temporali, straripò il canale Vallone e alcuni quartieri periferici della città di Apricena, in provincia di Foggia, furono inondati da fango e detriti;
a tutt'oggi, nonostante gli appelli a tutte le istituzioni competenti più volte fatti dall'amministrazione comunale impossibilitata a risolvere, da sola, i gravi problemi subiti dalla città nulla è stato fatto e l'amministrazione comunale non è riuscita neanche ad ottenere i fondi utili per fronteggiare le somme spese durante l'emergenza;
i danni provocati ammonterebbero, secondo uno studio fatto dai tecnici comunali a 10 milioni di euro, con molte famiglie che non sono ancora potute rientrare nei propri alloggi e diversi piccoli imprenditori che senza aiuti economici saranno costretti a chiudere per sempre;
questo si aggiunge la necessità di un intervento di sistemazione idrogeologica dell'area chiamata Ingarano, che si trova a monte dei quartieri di Apricena che hanno subito più danni -:
se corrisponda al vero che, su indicazione della protezione civile, sia stato già predisposto un decreto per un finanziamento speciale per la città di Apricena per i danni subiti a seguito dell'alluvione e, in caso affermativo, entro quanto tempo si intenda arrivare all'emanazione di questi fondi indispensabili per riportare alla normalità la città;
in caso contrario, se non si ritenga necessario, in collaborazione con la regione Puglia, arrivare immediatamente allo stanziamento dei fondi necessari per ridare serenità e speranza alla popolazione di Apricena così duramente colpita, tenendo conto, oltretutto, che eventuali ritardi, visto il proseguire di forti temporali nella zona, potrebbero aggravare ulteriormente la situazione.
(4-04735)

Risposta. - Tra il 31 agosto ed il 2 settembre 2003 si è abbattuta, nella provincia di Foggia, una ondata di maltempo che ha arrecato danni alle infrastrutture e disagi alla popolazione.
In particolare, la città di Apricena ha subito gravi pregiudizi al tessuto economico e sociale con interruzioni di importanti collegamenti viari, danni alle infrastrutture pubbliche e private ed alle abitazioni.
In data 4 settembre 2002, l'ufficio territoriale del governo di Foggia e del sindaco di Apricena hanno rappresentato al dipartimento


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della protezione civile la gravità della situazione, già, comunque, resa nota dalla relazione della regione Puglia del 2 settembre 2002, con la quale si chiedeva di attuare, con ogni urgenza, una serie di interventi straordinari in deroga alla normativa vigente.
A tal fine, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stata deliberata, per il territorio di Apricena (Foggia) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2002.
Successivamente, con l'ordinanza di protezione civile n. 3276 del 28 marzo 2003, è stato attribuito al sindaco del comune di Apricena, per l'ambito territoriale di competenza, il compito di adottare un piano di interventi per il ripristino delle strutture pubbliche danneggiate, la risistemazione idrogeologica e la messa in sicurezza dell'abitato, il ristoro dei danni subiti dalla popolazione, nonché la realizzazione di un canale di scolo del torrente Vallone.
Per la realizzazione del suddetto piano sono stati stanziati 6 milioni di euro, trasferiti alla regione Puglia.
Inoltre, il 12 settembre 2003 è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3311 relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie, con la quale sono state destinate alla regione Puglia ulteriori finanziamenti in relazione all'evento calamitoso in argomento.
Infatti, con l'adozione del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, il Governo ha provveduto ad assicurare le risorse necessarie alla realizzazione di interventi urgenti in favore di numerosi territori colpiti da calamità naturali, attribuendo, ai soggetti competenti, la facoltà di stipulare appositi mutui quindicennali.
Analogamente, con l'articolo 80, comma 29, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2004, a fronte del quale le regioni possono stipulare mutui diretti alla prosecuzione degli interventi conseguenti a calamità naturali e per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225 del 1992.
In tale contesto, l'ordinanza n. 3311 del 2003 determina, in relazione al citato decreto legge n. 15 del 2003, una quota di limiti di impegno di 48.840,00 per il 2003 e di 8.800,00 per il 2004, mentre, in relazione alla già menzionata legge 289 del 2002, una quota di limiti di impegno pari a 22.000,00 per il 2004.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

FILIPPO MARIA DRAGO. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi violente alluvioni hanno devastato il comprensorio del Calatino, in provincia di Catania;
milioni di metri cubi di acqua e fango hanno invaso strade e campagne dei comuni situati in tale area, distruggendo intere coltivazioni di agrumeti, uliveti, frutteti e piantagioni di ortaggi, lasciando, oltre ai detriti, rabbia e disperazione nel cuore dei coltivatori;
i danni provocati dalle alluvioni hanno messo in ginocchio le aziende agricole, le quali si sono viste intasare pozzi, invasi e impianti di irrigazione;
i torrenti Mulino Grande e Gatta hanno subito superato gli argini inondando i terreni circostanti, stessa dinamica per l'area compresa tra i Comuni di Mirabella Imbaccari e Caltagirone dove il fiume Tempio ha straripato causando ingenti danni;
anche la viabilità ha subito gravi ripercussioni, si calcola che almeno dieci chilometri di strade siano stati inghiottiti dall'acqua; così anche la rete fognaria;
risulta dunque evidente la necessità di porre rimedio agli inadeguati interventi effettuati negli ultimi anni sul territorio, la cui vulnerabilità è ormai palese, e sulle infrastrutture, come per esempio la diga


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Pietrarossa di Mineo, che dovrebbero garantire maggiore sicurezza in casi d'emergenza -:
quali misure urgenti intenda adottare il Ministro interrogato al fine di assicurare il miglior sostegno possibile agli agricoltori e alle aziende agricole.
(4-07783)

Risposta. - Si fa presente che per le piogge alluvionali abbattutesi sul territorio della provincia di Catania il 15 ottobre 2003 potranno essere attivati gli interventi del fondo di solidarietà nazionale qualora gli organi tecnici regionali accertino una incidenza del danno sulla riduzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiore al 35 per cento.
Al momento, la regione Siciliana, territorialmente competente, non ha ancora avanzato proposte di intervento del fondo di solidarietà nazionale.
Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, di cui al decreto legge 13 settembre 2002, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, l'amministrazione provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

GIUSEPPE DRAGO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con legge n. 124 del 1999, articolo 8, è stato disposto il passaggio degli insegnanti tecnico pratici (I.T.P.) dagli enti locali ai ruoli dell'amministrazione scolastica statale;
gli I.T.P. rappresentano una figura insostituibile nell'insegnamento tecnico che si esplica all'interno dei laboratori degli istituti -:
la condizione attuale di docenti soprannumerari è da considerarsi illegittima;
se non ritenga, alla luce di quanto esposto in premessa, doveroso ed urgente dare ad essi un inquadramento definitivo, verificando la possibilità dell'assegnazione ad una classe di concorso apposito mediante corsi di riconversione e una sede definitiva presso l'istituto in cui operano.
(4-05570)

Risposta. - Con l'interrogazione parlamentare in discorso si sollecita l'inquadramento definitivo degli insegnanti tecnico-pratici degli enti locali trasferiti nei ruoli dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e a tal fine suggerisce di verificare la possibilità dell'assegnazione dei medesimi ad una classe di concorso mediante appositi corsi di riconversione.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Il suddetto articolo 8 prevede, tra l'altro, l'individuazione dei criteri per la determinazione degli organici degli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra trasferiti dagli enti locali allo Stato. Con l'Accordo del 20 luglio 2000, sottoscritto dall'Aran è dalle organizzazioni sindacali, si è convenuto che detto personale doveva essere trasferito, qualora in possesso del titolo prescritto, nel ruolo dei docenti. Con il successivo accordo sottoscritto in data 21 dicembre 2001, si è convenuto che, per l'anno scolastico 2001/2002, tale personale doveva essere mantenuto nella sede attuale di servizio per lo svolgimento delle attività fino allora svolte, in attesa di procedere al censimento delle attività stesse e all'accertamento dei relativi insegnamenti sull'organico di fatto, in relazione al quale veniva consentita al personale la mobilità territoriale per l'anno scolastico 2002/2003. Tale l'accordo è stato poi recepito dal contratto collettivo decentrato previsionale sulla mobilità per lo stesso anno ed è stato espressamente citato anche nelle premesse del contratto sulla mobilità per l'anno scolastico 2003/2004, oltre che recepito all'articolo 3, lettera
q) del contratto sulle utilizzazioni.
Non è stato possibile finora definire l'organico di diritto, in quanto tale operazione è strettamente connessa ai piani di studio dei singoli percorsi scolastici. I piani


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di studio infatti definiscono, per ciascuna classe, da un lato, l'impegno orario delle singole discipline del curricolo e, dall'altro, attraverso l'assegnazione a classe di concorso, le competenze professionali da impegnare. Nello specifico caso di specie, il personale interessato, prima del passaggio allo Stato, veniva fornito dall'ente provincia, non sulla base di un piano orario definito, bensì sulla base di esigenze legate all'utilizzo dei laboratori in connessione alla programmazione annuale dell'istituto.
Ciò premesso, la definizione di un organico per il personale di cui trattasi richiederebbe una ristrutturazione dei piani orari dei corsi attuali con l'inserimento di specifiche attività laboratoriali e la definizione del relativo carico orario, nonché l'individuazione delle singole professionalità necessarie da ricondurre a molteplici classi di concorso.
Tale operazione, legata a procedure complesse richiedenti passaggi tecnici e consultivi, risulta non effettuabile nell'attuale fase di transizione legata alla costruzione del nuovo sistema educativo in attuazione della legge 53 del 28 marzo 2003 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale).
La ristrutturazione dei percorsi formativi, pertanto, potrà essere realizzata solo sulla base del quadro ordinamentale complessivo che definirà il nuovo sistema educativo nell'ambito dei percorsi liceali, da un lato, e di quelli di istruzione e formazione professionale, dall'altro. In attuazione di tale ristrutturazione si procederà, quindi, alla definizione dei piani di studio, ivi comprese le attività laboratoriali, che ovviamente dovranno essere integrate nella complessiva progettazione dei percorsi formativi in funzione del perseguimento degli obiettivi generali e specifici dei percorsi medesimi.
A riprova della complessità della questione e dell'intendimento dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali di definire quanto prima possibile idonee misure che soddisfino le aspettative del personale di cui trattasi, nelle premesse del contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità per l'anno scolastico 2003/2004, è stato espressamente previsto che, «al fine dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si conferma la validità dell'accordo sottoscritto il 21 dicembre 2001 e che le parti si impegnano ad avviare, in tempi brevi, un tavolo di confronto per individuare idonee e specifiche soluzioni per il personale insegnante tecnico pratico ed assistente di cattedra transitato dagli enti locali allo Stato con la qualifica di insegnante tecnico pratico».
Quanto al ricorso al T.A.R. del Lazio presentato dagli insegnanti in questione avverso il decreto ministeriale 25 ottobre 2002, da notizie fornite dall'Avvocatura generale dello Stato, risulta che l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta dal T.A.R. medesimo. Si è ora in attesa della fissazione dell'udienza per la decisione di merito.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

GIUSEPPE DRAGO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13 della legge finanziaria per il 2003 prevede per le regioni, le province ed i comuni, la possibilità di ridurre l'ammontare delle imposte e delle tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni;
le stesse agevolazioni sono previste anche per i casi in cui siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale;
in base a tale disciplina rientrerebbero nella fattispecie oggetto di condono la tassa R.S.U., l'I.C.I., l'imposta sulla pubblicità e la tassa per l'occupazione di aree pubbliche;
risulterebbe escluso, secondo una rigida interpretazione delle definizioni di imposte e tasse, il canone acqua -:
se sia da ricomprendere nella definizione di tributo locale anche la dizione


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«canone acqua», atteso che in molti casi tale definizione ha subito interpretazioni normative tali da considerarla un vero e proprio tributo locale.
(4-05831)

Risposta. - L'interrogante ha chiesto di sapere se il «canone acqua» possa essere considerato un tributo locale, nel qual caso, potrebbe trovare applicazione l'articolo 13, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), che prevede, per le regioni, le province ed i comuni, la possibilità di ridurre l'ammontare dei tributi loro dovuti, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni.
Il dipartimento per le politiche fiscali ha distinto tra canone dovuto per l'erogazione di acqua ad uso domestico e canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque (canone fognatura).
Il canone dovuto per l'erogazione di acqua per uso domestico rappresenta il corrispettivo dovuto dall'utente per la somministrazione dell'acqua da parte dell'ente gestore dell'acquedotto ed è disciplinato dalle norme civilistiche; pertanto, le relative controversie sono attribuite alla cognizione del giudice ordinario.
Dovendosi, quindi, escludere la natura tributaria di tale entrata, non possono trovare applicazione le disposizioni introdotte dall'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti la possibilità di ridurre l'ammontare delle imposte e delle tasse dovute agli enti locali, nonché l'esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni.
È necessario, invece, sottolineare che il canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque (canone fognatura), disciplinato inizialmente dagli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento», aveva natura tributaria, avvalorata anche dalla corte di cassazione che è intervenuta varie volte con diverse pronunce, tra le quali si citano le più recenti: sentenza n. 1086 e 1087 del 24 gennaio 2003.
Il dipartimento per le politiche fiscali ha fatto presente, in proposito, che gli enti locali possono applicare le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, unicamente in relazione al canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta e l'allontanamento delle acque per la sola annualità del 1998, per la quale non è ancora decorso il termine di cinque anni, stabilito per la decadenza del potere del comune di accertare il tributo, e sempre che abbiano deliberato l'applicazione dell'articolo 13 della citata legge 289 del 2002.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

FALANGA, ANTONIO BARBIERI, CIRO ALFANO, ROTONDI, TAGLIALATELA, COSENTINO, CESARO, VITALI, AZZOLINI, PERROTTA, ALFREDO VITO, LICASTRO SCARDINO, PALMIERI, ANTONIO RUSSO, FALSITTA, GIOACCHINO ALFANO, ORICCHIO, IANNUCCILLI e ZORZATO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il bilancio consuntivo predisposto dal comune di Torre Annunziata presenta evidenti irregolarità segnatamente ai residui attivi e passivi con particolare riguardo ai residui attivi, laddove vengono considerati quali crediti dell'Ente eventuali maggiori entrate derivanti da mutui con finalità determinate dalla legge - si pensi alla legge Falcucci - a compensazione di debiti già maturati;
con riferimento alla interpretazione giurisprudenziale relativa all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, in base alla quale si è ritenuto che fosse stata implicitamente e direttamente abrogata ogni forma di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali -:
quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere per chiarire il dubbio interpretativo sia giurisprudenziale che dottrinario conseguente alla riforma ed, in particolare, quali iniziative normative intenda adottare per garantire gli


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immediati controlli dei bilanci comunali, al fine di evitare che non siano rilevate irregolarità come quella segnalata in premessa.
(4-03663)

Risposta. - Come noto, a seguito dell'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», è stato abrogato l'articolo 130 della Costituzione con conseguente caducazione di ogni forma di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali.
In merito alle iniziative che si intendono intraprendere per chiarire i dubbi interpretativi conseguiti alla cennata riforma costituzionale, si segnala che la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», prevede, all'articolo 7, comma 7, che la Corte dei conti, ai fini del coordinamento con la finanza pubblica, verifichi il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti locali e che, secondo i principi di controllo successivo sulla gestione e verifichi, altresì, la sana gestione finanziaria ed il funzionamento del controllo interno degli enti locali.
Inoltre, si evidenzia che relativamente all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti locali in ambito finanziario l'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003) ha introdotto efficaci strumenti di monitoraggio in ordine alle attività finanziarie degli enti locali medesimi allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dal Governo. In particolare, il comma 1 dell'anzidetto articolo 28, attribuisce al ministero dell'economia e delle finanze il potere di acquisire le relative informazioni, anche in riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip avvalendosi dei servizi ispettivi di finanza pubblica ovvero dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso gli enti locali.
Il successivo comma 6 dello stesso articolo prevede l'invio in forma telematica alla Corte dei conti delle informazioni relative al patto di stabilità interno nonché dei principali documenti contabili degli stessi enti locali.
Infine, sulla materia è stato emanato il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito nella legge 20 maggio 2003, n. 116, che, all'articolo 1-
quater ha previsto, anche per l'esercizio finanziario 2003, l'applicazione della previsione dettata dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, con la riaffermazione dell'attribuzione ai prefetti dei poteri, precedentemente dei Coreco, in materia di controllo sulla regolare approvazione dei bilanci da parte degli enti locali.
Con finalità esplicative delle disposizioni introdotte dalla suddetta legge 116 del 2003, è stata altresì emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'interno, la circolare F.L. 19 del 2003 del 29 maggio 2003 nella quale ognuna delle disposizioni recate dalla nuova legge viene esplicitata nel dettaglio e adattata alle reali fattispecie sottese alle previsioni normative citate.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

FOLENA. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
da alcuni anni nel mare Adriatico si assiste allo scontro tra i pescatori pugliesi, in particolare quelli di Manfredonia, e le autorità della Croazia, scontro che a volte ha portato persino all'uso delle armi da parte della guardia costiera croata e a processi nei confronti di pescatori pugliesi accusati di sconfinamento nella acque territoriali croate;
la Croazia avrebbe intenzione di individuare nell'Adriatico, in acque internazionali, una Zona Esclusiva Economica (Z.E.E.), il che aggraverebbe una situazione già critica, con grave nocumento per la pesca italiana e pugliese -:
se il Ministro è a conoscenza dei fatti esposti in premessa, e se e su quali presupposti giuridici la Croazia potrebbe effettivamente


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costituire una Z.E.E. estesa alle acque internazionali nell'Adriatico;
se eventualmente il Governo intenda opporsi alla costituzione della Z.E.E. croata, sia in sede bilaterale che multilaterale, ivi compresi gli organismi internazionali competenti in materia di diritto del mare;
quali misure intenda prendere il Ministro per tutelare il settore della pesca nel mare Adriatico in relazione ai conflitti richiamati in premessa.
(4-07779)

Risposta. - Nell'assicurare che l'amministrazione è perfettamente a conoscenza degli incidenti occorsi a navi da pesca italiane, sequestrate dalle autorità di controllo croate con l'imputazione di aver esercitato la pesca nelle proprie acque territoriali, si fa presente che in tali occasioni, il ministero, attraverso il dicastero degli affari esteri, si è impegnato per la pronta liberazione dei battelli e degli equipaggi, deplorando l'atteggiamento aggressivo delle Autorità croate nei confronti di battelli italiani.
Quanto alla decisione del Parlamento croato del 3 ottobre 2003 di istituire una zona di protezione ittica ed ambientale, detta zona - secondo quanto emerge dall'atto parlamentare relativo - è stata istituita sulla base delle norme pertinenti della convenzione sul diritto del mare del 1982 (articoli 55 e 122).
Si è trattato, comunque, di un atto unilaterale che l'Italia non condivide.
L'istituzione di una zona esclusiva di protezione ittica ed ambientale, infatti rischia di creare l'occasione per ulteriori incidenti ai quali si può porre riparo sia con un accordo basato sulle proposte italiane che, più in generale, con una condivisione della responsabilità nei confronti della tutela delle risorse ittiche dell'Adriatico, in particolare quelle condivise; responsabilità basata su un approccio concordato e cooperativo nel quadro delle organizzazioni regionali o subregionali di pesca competenti (commissione generale della pesca mediterranea e commissione internazionale per la pesca dei tonnidi).
L'argomento, comunque, formerà oggetto di approfondito dibattito nel corso della prossima conferenza di Venezia.
Infine, per quanto riguarda le iniziative volte ad evitare che incidenti del genere possano ripetersi, si ricorda che già nel 1997 - in occasione della riunione del comitato tecnico italo-croato per la pesca - fu proposta l'istituzione di un «gruppo di lavoro» incaricato di studiare le misure più idonee per evitare il verificarsi degli incidenti connessi al fermo di battelli italiani, nel corso del quale si è fatto talora ricorso da parte croata all'uso delle armi da fuoco.
Tale gruppo di lavoro, nonostante la disponibilità di questa amministrazione, non si è mai riunito a causa della posizione piuttosto tiepida della Croazia, manifestatasi in occasione di altri incontri informali con quelle autorità.
Il verificarsi, nel recentissimo passato, di altri fermi di pescherecci con uso di armi da fuoco ha sollecitato la necessità di riprendere il dialogo, in quanto non è accettabile che un Paese che aspira all'adesione all'Unione europea, che ha chiesto, tra l'altro, il sostegno italiano all'iniziativa e con il quale esistono in generale tradizionali rapporti di buon vicinato e di discreta collaborazione nel settore della ricerca, attui nei confronti dei nostri battelli una politica di controllo delle proprie acque aggressiva e pericolosa per i nostri equipaggi.
L'occasione di rilanciare il dialogo sulle modalità di controllo delle acque di giurisdizione si è presentata nel corso di recenti incontri a livello politico nel corso dei quali da parte italiana è stata proposta la definizione di un sistema di controllo basato sull'uso delle tecnologie satellitari
(blue box) che consenta ai due paesi un monitoraggio continuo ed in tempo reale delle rotte dei battelli italiani, finalizzato all'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, della loro posizione in mare, in maniera da raggiungere la certezza del diritto, in molti casi piuttosto dubbia se si tiene conto delle divergenze tra quanto dichiarato dai capitani del battello italiano circa la posizione in acque internazionali e quanto invece contestato dalle autorità croate, secondo le


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quali il battello esercitava la pesca nelle loro acque territoriali.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

FOTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con istanza protocollo n. 137/03 del 13 marzo 2003, la Camuzzi Gazometri Spa ha richiesto all'Ufficio licenze ed autorizzazioni dell'Anas di Bologna (riferimento pratica BO03-7916) di potere attraversare, con tubatura sotterranea, la Via Emilia Parmense (in località Borghetto di Piacenza) sì da potere consentire alla popolazione l'allacciamento alle rete del gas;
allo stato la richiesta di cui sopra non risulta ancora evasa, con conseguente penalizzazione della popolazione interessata -:
i motivi per i quali detta richiesta non sia ancora stata esaminata.
(4-07155)

Risposta. - L'ANAS S.p.a., interessata al riguardo, ha comunicato che il disciplinare per la realizzazione di due attraversamenti sotterranei, convoglianti gas metano, ai chilometri 254+350 e 256+450 della strada statale n. 9 «Via Emilia» è stato inviato, in data 26 agosto ultimo scorso, dal compartimento per la viabilità di Bologna alla Camuzzi-Gazometri S.p.a. per l'accettazione, per la quale è previsto un termine di 45 giorni.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

GASPERONI e LUSETTI. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino è stato interessato, nel periodo primavera-estate 2003, da una perdurante siccità come risulta dai valori della piovosità giornaliera relativi a tutte le 15 stazioni metereologiche della rete dell'Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche;
già in data 17 settembre 2003 l'interrogante interveniva nella seduta n. 357 della Camera dei deputati durante la discussione sulla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania» ricordando che: «l'emergenza che stiamo affrontando con questo decreto-legge che riguarda i primi sei mesi dell'anno. Con questo provvedimento e con le risorse che con esso vengono impegnate si vanno ad esaurire le risorse finanziarie previste dalla legge n. 185, lasciando lo Stato nella impossibilità di intervenire a fronte delle calamità e dei fenomeni che si abbattono nei confronti delle imprese [...] che i danni non si esauriscono nel primo semestre: siamo infatti già in grado di valutare danni ingentissimi che seguono la siccità che si è abbattuta nel nostro paese nel corso del trimestre immediatamente successivo al primo semestre dell'anno. Vorrei ricordare a questo proposito che anche la regione Marche sta per richiedere lo stato di calamità perché, proprio a causa del prolungarsi della siccità, si è determinata una riduzione di gran parte delle produzioni che costituiscono la tipicità del settore in questa regione»;
a seguito dell'intervento il Governo, nella persona dell'onorevole Delfino, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, si è impegnato ad emanare un decreto-legge per intervenire sui danni provocati dalla siccità durante l'estate 2003;
nella provincia di Pesaro e Urbino sono stati stimati danni alle produzioni agricole per un ammontare di 49.226.130,00 euro;
con atto deliberativo del 30 settembre 2003, n. 1300, la giunta regionale delle Marche ha approvato la proposta di riconoscimento


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del carattere eccezionale e calamitoso della perdurante siccità;
in data 4 ottobre 2003 il presidente della provincia di Pesaro e Urbino, dottor Palmiro Ucchielli, scrive una lettera indirizzata al Ministro delle politiche agricole e forestali, onorevole Giovanni Alemanno, e ai presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per segnalare lo stato di urgenza con il quale «è necessario procedere al completamento dell'iter istruttorio di rito, nella speranza che la proposta regionale possa trovare il giusto accoglimento e che la stessa non costituisca l'ennesima occasione per ribadire quanto limitate siano le risorse recate dal Fondo di Solidarietà Nazionale e la conseguente impossibilità di intervenire con provvedimenti concreti e tempestivi» -:
se ritenga di accogliere le richieste inoltrate dalla regione Marche, attribuendo a queste carattere di massima urgenza.
(4-07763)

Risposta. - Si rappresenta che per la perdurante siccità che ha interessato i territori della provincia di Pesaro e Urbino è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del 29 ottobre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2003.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

GERMANÀ. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la stazione ferroviaria di Brolo serve un bacino di utenza molto ampio che comprende diversi paesi nebroidei;
da diverse settimane i locali della stazione sono in condizioni igieniche pessime e con i bagni fuori servizio;
gli utenti pagano un servizio e le ferrovie dello Stato hanno l'obbligo di mantenere i locali della stazione in condizioni decorose;
la stazione è frequentata da studenti e scolari che quotidianamente utilizzano il treno per recarsi a scuola;
si avvicina la stagione estiva ed al normale traffico di pendolari si aggiungeranno anche i turisti -:
se non si ritenga opportuno intervenire affinché chi di competenza provveda immediatamente a rendere i locali della stazione ferroviaria pienamente fruibili.
(4-02851)

Risposta. - Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che i servizi igienici destinati alla clientela nella stazione di Brolo sono stati resi agibili e tinteggiati in data 9 maggio 2002.
Anche nella sala d'attesa sono stati eseguiti i lavori necessari, compresa la tinteggiatura delle pareti, come previsto nel programma di manutenzione ordinaria.
Ferrovie dello Stato S.p.a. ha altresì comunicato che l'ultima ispezione, effettuata il 20 novembre 2002, avrebbe confermato le buone condizioni di pulizia dei locali menzionati e dell'impianto.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

GERMANÀ. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina è parte di un programma ampio e completo che prevede la realizzazione e/o l'adeguamento della rete infrastrutturale su strada e su ferro delle regioni meridionali;
il documento VAN MIERT, relativo alla riconfigurazione delle reti transnazionali europee, ha inserito il Ponte sullo Stretto quale infrastruttura di valenza prioritaria europea;


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il Ponte non solo offre una formidabile spinta alla crescita, dei trasporti da e per la Sicilia (oggi frenata dalla «rottura di carico» dell'attraversamento navale), ma si inserisce come efficace cerniera di una pluralità di investimenti pubblici già decisi;
è evidente la necessità di creare un sistema di trasporto capace di diminuire i costi di produzione e di distribuzione delle imprese siciliane inserendo l'apparato produttivo dell'Isola nei circuiti dell'economia nazionale ed europea;
la società Stretto di Messina nel progetto preliminare, trasmesso il 16 gennaio 2003 ai vari enti istruttori, ha evidenziato la necessità di realizzare le seguenti opere propedeutiche, opere senza le quali non sarà possibile dare inizio ai lavori di costruzione del Ponte:
a) variante ferroviaria della linea tirrenica in corrispondenza di Cannitello (a cura di RFI);
b) variante della autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria in corrispondenza di Forte Piale (a cura di ANAS);
la prima consente di realizzare la costruzione della torre sulla sponda calabrese mentre la seconda consente l'installazione del cantiere relativo al blocco di ancoraggio del ponte sul versante Calabria;
la società Stretto di Messina S.p.A. nel suddetto progetto preliminare ha evidenziato che al termine dei lavori del ponte debbano essere realizzate in contemporanea, da parte di altre amministrazioni, alcune opere complementari, necessarie alla funzionalità dei collegamenti stradali e ferroviari;
le opere cosiddette funzionali per l'inserimento dell'opera Ponte nella rete dei trasporti nazionali esistenti sono le seguenti:
a) tratto funzionale della linea ferroviaria A.C. Salerno-Reggio Calabria;
b) nuova stazione di Messina passante;
c) tratto di collegamento stradale Annunziata-Giostra con relativi svincoli;
il programma dei lavori indicato nel progetto preliminare prevede l'apertura del cantiere nel 2005 ed il completamento delle relative opere nel 2011, con inizio dell'esercizio nel 2012 -:
se il Governo, nel quadro complessivo degli interventi infrastrutturali che accompagnano la costruzione del ponte sullo Stretto, abbia proceduto a definire gli oneri complessivi di tale piano e le relative modalità di finanziamento, verificando che allo stesso tempo le varie amministrazioni coinvolte stiano procedendo alla progettazione e/o alla costruzione delle opere su citate in tempi coerenti al programma di esecuzione del ponte.
(4-07108)

Risposta. - Si rappresenta che il ponte sullo stretto di Messina è ricompreso nella stesso programma delle opere strategiche di interesse nazionale (delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) regolate dalla legge obiettivo 443 del 2001. In tale programma, riconfermato dal documento di programmazione economica e finanziaria di quest'anno, è previsto il completamento dei tratti autostradali (e relativi potenziamenti) confluenti nel ponte nonché delle tratte ferroviarie alta velocità/alta capacità oltre Napoli e fino a Palermo (via Catania).
L'opera non sarà quindi una cattedrale nel deserto ma, oltre a completare l'anello mancante di un itinerario riconosciuto tra i 18 più importanti nell'Unione europea (commissione Van Miert), consentirà di realizzare la città-regione dello stretto che vedrà unito il porto di Gioia Tauro (1o porto
transhipment del Mediterraneo) all'aeroporto di Catania (3o aeroporto italiano e futuro hub del sud).
Il piano di finanziamenti è quello riportato nel DPEF del Governo.
Con l'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE del 25 luglio 2003, è stata approvata la valutazione di impatto ambientale che contiene tutte le prescrizioni atte a scongiurare problemi sia di origine idrogeologica che del disagio per le popolazioni.


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L'opera in argomento sarà, altresì, anche in fase di costruzione, un'occasione di lavoro e di rilancio dell'economia locale che farà sentire i suoi effetti sin dai primi mesi del 2005.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

GROTTO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
durante la discussione in Aula sul disegno di legge in materia di istruzione e formazione professionale (AC 3387 ed abbinate) è stato accolto dal Governo, con testo riformulato in Aula dallo stesso Ministro Letizia Moratti, l'ordine del giorno n. 9/3387/8;
con l'accoglimento dell'ordine del giorno in oggetto il Governo si impegna «a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di abilitazione attualmente valutabili all'atto di inserimento in graduatoria permanente ...»;
in pratica il Governo si è impegnato ad attribuire, per ogni percorso abilitante, 24 punti, più un bonus di 6 punti ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS e di 3 punti per tutti coloro che possiedono l'abilitazione conseguita con il concorso ordinario;
un provvedimento di questo genere sarebbe una macroscopica violazione del principio, ormai affermato nel nostro Paese, secondo cui ai docenti abilitati SSIS vengono assegnati 30 punti aggiuntivi rispetto alle altre abilitazioni;
è utile ricordare che il punteggio aggiuntivo (30 punti) nelle graduatorie permanenti cui hanno diritto coloro che si abilitano tramite SISS è:
a) stabilito per la prima volta dal decreto interministeriale 460 del 24 novembre 1998 che istituisce le SSIS e che testualmente parla di un «punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari»;
b) confermato nella legge n. 306 del 27 ottobre 2000, che sancisce il valore concorsuale dell'esame finale SISS e stabilisce che un Decreto interministeriale dovrà determinare il valore del punteggio aggiuntivo;
c) fissato definitivamente in 30 punti dal decreto interministeriale n. 268 del 4 giugno 2001;
d) ritenuto giusto e legittimo da numerose sentenze del TAR del Lazio nonché dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 19 novembre 2002 «il punteggio fisso aggiuntivo previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 4 giugno 2001 n. 268 costituisce il doveroso riconoscimento dell'impegno dedicato alla formazione e all'elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS»;
a tutto ciò si aggiunge il fatto che gli insegnanti specializzati SISS, sebbene superino anche una prova concorsuale, oltre ai due anni di studio e tirocinio, non hanno un canale di accesso diretto ai ruoli, ma possono solo accedere alle graduatorie permanenti e quindi concorrere solo al 50 per cento dei posti in ruolo;
agli abilitati, al contrario, è concesso di accedere sia al 50 per cento dei posti in ruolo di cui sopra ed è riservato, in esclusiva, l'altro 50 per cento, quello delle cosiddette graduatorie di merito del concorso;
in questo modo, al di là delle chiacchiere che, ad avviso dell'interrogante, distinguono troppo spesso gli esponenti di questo Governo sulla presunta volontà di equiparare il nostro Paese all'Europa, non si fa altro che distinguersi, ancora una volta, dal resto dei Paesi europei che


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danno la preferenza agli insegnanti selezionati e formati -:
se si ritenga che l'eventuale decisione di annullare nei fatti quanto previsto da leggi dello Stato e riconfermato da una sentenza del Consiglio di Stato, sul doveroso riconoscimento dell'impegno dedicato alla formazione e all'elevato livello di preparazione che si raggiunge attraverso la frequenza delle scuole SSIS, sia inammissibile perché annullerebbe contemporaneamente sia l'impegno di tanti giovani aspiranti professori che ogni certezza di diritto;
come si intenda giustificare l'oggettivo arretramento nelle posizioni più basse di coloro che hanno frequentato le scuole SSIS con la volontà di istituire un nuovo canale di formazione, erede appunto delle SSIS, a cui si assicura «accesso al ruolo»;
se non si ritenga che l'eventuale decisione in materia, che consentirebbe di aggirare quanto sentenziato dal Consiglio di Stato, porterà, visto oltretutto il taglio degli organici decisi da questo Governo, ad una valanga di giustificatissimi ricorsi e cosa si intenda fare in questo caso;
per quale motivo, agli abilitati di un percorso formativo professionalizzante, non si intenda garantire, a differenza di quanto avviene per altri percorsi, neanche una quota minima all'accesso diretto a ruolo;
se non si ritenga infine utile e necessario, come avviene d'altronde per tanti ordini del giorno accolti e poi disattesi, rivedere tale eventuale decisione ed attenersi esclusivamente a quanto previsto, in materia, dalle leggi dello Stato attualmente in vigore.
(4-05667)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in discorso, concernente le graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con particolare riguardo ai problemi relativi ai rapporti tra i precari storici e coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.).
A tale proposito, si fa presente quanto segue.
Come già riferito più volte in sede parlamentare - da ultimo, in data 24 settembre all'Assemblea della Camera in relazione ad una interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevo1e Titti De Simone - in materia di precariato l'attuale Governo ha ricevuto una pesante eredità; i problemi delle graduatorie permanenti sono, infatti, un retaggio delle politiche dei precedenti Governi, di cui questo Governo si sta facendo carico fin dal suo insediamento.
Anziché, infatti, procedere alla riforma del reclutamento individuando soluzioni adeguate per tutte le categorie interessate e coordinando le posizioni degli aspiranti secondo la vecchia disciplina e quella degli aspiranti secondo le nuove regole, si è dato luogo, sovrapponendoli, a più canali di reclutamento, determinando un numero di aspiranti esorbitante rispetto alle esigenze e potenzialità di assorbimento del sistema.
Per effetto di queste politiche risulta attualmente iscritto nelle graduatorie permanenti un gran numero di candidati tra precari «storici» (vincitori di concorso, abilitati prima dell'entrata in vigore della legge 124 del 1999, abilitati nelle sessioni riservate previste dalla stessa legge 124) e specializzati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.
L'enorme massa di candidati iscritti - che è notevolmente sproporzionata rispetto alle esigenze derivanti in particolare dal
turn-over annuo - sarebbe ancora più consistente se questo Governo, nel 2001, non avesse già effettuato ben 60.000 assunzioni.
Il rapporto tra i precari storici e gli specializzati Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario era stato disciplinato dal precedente Governo riservando agli specializzati Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario una quarta fascia nelle graduatorie, così da dare ai


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vincitori di concorso e abilitati nelle sessioni riservate, iscritti nella terza fascia, una priorità nell'assunzione per posti a tempo indeterminato e a tempo determinato: tale suddivisione è stata ritenuta illegittima dal TAR Lazio che ha annullato le graduatorie; problema affrontato da questo Governo al suo insediamento, con il decreto-legge 255 del 2001, che ha previsto l'inserimento a «pettine» di tutte le categorie sopra indicate nella stessa fascia della graduatoria.
In conseguenza dell'attribuzione agli specializzati Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario dei 30 punti aggiuntivi previsti dal decreto interministeriale 4 giugno 2001, n. 68 (la cui legittimità e congruità è stata confermata dalle pronunce dei giudici amministrativi) nonché degli elevati punteggi conseguiti nell'esame di Stato abilitativo, si sono verificati consistenti scavalcamenti delle posizioni di graduatoria dei precari storici. Si è conseguentemente evidenziata la necessità di una revisione dei punteggi attribuiti, al fine di realizzare un assetto più equilibrato. In questo senso, come è noto, si sono espressi gli ordini del giorno del 16 ottobre al Senato e del 20 novembre 2003 alla Camera dei deputati, accolti dal Governo.
In conformità al parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella seduta dell'8 aprile 2003, con decreto ministeriale n. 40 del 16 aprile 2003, è stata approvata una nuova tabella integrativa di valutazione dei titoli, che - fermi restando i criteri e punteggi già adottati - ha previsto l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 18 punti ai vincitori di concorso e agli abilitati nelle sessioni riservate.
Tale nuova disposizione peraltro è stata annullata dal TAR Lazio, in quanto ritenuta non conforme alle disposizioni vigenti in materia.
Avverso le decisioni del TAR Lazio l'amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato, ma nelle more di definizione del giudizio di appello attesa la immediata esecutività delle decisioni del TAR, come atto dovuto, il ministero ha fornito indicazioni agli uffici scolastici periferici con la lettera circolare del 23 luglio 2003 e con la nota del gestore del sistema informativo del 24 luglio 2003, per ottemperare alle decisioni del TAR, assicurando in tal modo il regolare avvio dell'anno scolastico.
Peraltro, al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nei suddetti ordini del giorno del Parlamento e di realizzare un assetto più equilibrato delle graduatorie, che tenga conto di tutte le posizioni degli aspiranti, il Governo, nella riunione del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2003 ha approvato il disegno di legge recante «Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento».
Il suddetto disegno di legge prevede, in particolare, che, a partire dall'anno scolastico 2004/2005, l'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, dove sono iscritti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito del superamento di concorso ordinario o riservato ed i docenti diplomati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario che via via conseguono l'abilitazione, venga rideterminato sulla base di una nuova tabella di valutazione, allegata alla stessa legge. La nuova graduatoria, rideterminata sulla base della tabella predetta, dovrà essere integrata ed aggiornata ogni due anni.
La tabella allegata al disegno di legge - che dovrà ora seguire il prescritto
iter parlamentare - ridefinisce i punteggi dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, confermando per il resto i punteggi attuali e rispettando i principi affermati dalle pronunce della magistratura amministrativa.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

INNOCENTI, NANNICINI e SANDI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
all'ATER (ex IACP) di Pistoia, con lettera della Cassa Depositi e Prestiti del 26 novembre 2001 (Prot. 414039) veniva


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riconosciuta una disponibilità finanziaria pari a lire 5.447.426.438 quali risorse giacenti al 31 dicembre 2000 sul fondo per le finalità di cui all'articolo 25 della legge n. 513 del 1977;
la stessa ATER ha richiesto in data 28 gennaio 2003 al Ministro della infrastrutture e dei trasporti, Divisione II, e alla Cassa Depositi e Prestiti, sezione autonoma per l'Edilizia Residenziale di venire in possesso delle somme versate negli anni 1993, 1995, 1997, e non utilizzate ammontanti all'intero importo certificato dalla Cassa Depositi stessa;
tali risorse sono indispensabili per dar corso alla gara d'appalto per la costruzione di numerose abitazioni secondo un piano di localizzazione definito nella competente conferenza dei sindaci ed approvato dalla regione Toscana;
di fronte alla richiesta avanzata il dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia - direzione generale per l'ERP in data 11 marzo 2003 rispondeva affermando che a quel titolo non risultava alcun credito accertato a favore dell'ATER di Pistoia e che la situazione contabile risultava immodificabile;
tale situazione determina un grave danno per l'ATER territoriale che, non vedendosi riconosciuta, ingiustamente, la titolarità delle risorse non potrà fare alcun investimento, così come programmato, con effetti negativi sul piano economico e sociale del territorio -:
cosa intenda fare il Ministro per accertare e trasferire all'ATER di Pistoia la quota pari al credito maturato e non assegnato.
(4-06669)

Risposta. - In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dell'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato-regioni in data 2-16 marzo 2000, con ministeriale 29 maggio 2000 n. 1221, diretta anche alla regione Toscana ed alla cassa depositi e prestiti, l'allora direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale informava l'A.T.E.R. di Pistoia che la suddetta intesa in sede di conferenza Stato-regioni aveva individuato, tra i canali finanziari da trasferire alle regioni, quello della gestione speciale di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
In conseguenza, richiamava l'attenzione sulle modalità di accertamento fissate per la quantificazione di detti fondi che riguardavano un periodo di circa 30 anni. In particolare, riportava quanto stabilito dall'intesa e cioè che «le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni e ad ogni A.T.E.R. per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine.
In allegato alla suddetta nota n. 1221 veniva trasmesso, quindi, il decreto pari numero e data con il quale la citata direzione generale accertava la situazione finanziaria contabile dell'A.T.E.R., per il canale del citato articolo 25, alla data del 31 marzo 2000, fissando il termine di 30 giorni dalla data di ricezione per comunicare eventuali discordanze rilevate, da documentare immediatamente con la trasmissione di copie conformi, anche via
fax, dei relativi provvedimenti.
La nota concludeva con l'invito alla regione ad assumere le iniziative idonee per la definizione della posizione onde pervenire entro breve termine alla stipula dell'accordo di programma previsto dall'articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 1998 per il trasferimento delle risorse.
Con decreto 18 ottobre 2000 n. 2445, trasmesso con nota in pari numero e data, veniva poi rettificato d'ufficio quanto stabilito nel precedente decreto n. 1221.
L'A.T.E.R. di Pistoia, riguardo a detti decreti, non ha fatto pervenire, nei termini di cui sopra, alcuna osservazione.
Conseguentemente, con l'accordo di programma stipulato con la regione Toscana in data 19 marzo 2001, sono stati definiti i rapporti con la medesima regione, non disponendo per l'A.T.E.R. in parola alcun accreditamento poiché, dagli accertamenti, erano risultate soltanto le somme non versate destinate al ripiano dei disavanzi pari a complessive lire 5.159.012.471.


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Nelle premesse di tale accordo, inoltre, sono state richiamate le modalità di trasferimento ed evidenziate quelle riguardanti l'accertamento e relativo riscontro con gli IACP o comunque denominati e le regioni, regolarmente poste in essere dalla direzione generale.
Detto accordo è stato infine pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 148 in data 26 giugno 2002, chiudendo e rendendo definitivo il ciclo procedurale del trasferimento delle risorse.
Tale situazione è stata regolarmente esposta all'A.T.E.R. con nota 11 marzo 2003 n. 184, ponendo in evidenza che:

a) le modalità di accertamento e riscontro poste in essere per il canale dell'articolo 25 della legge n. 513 del 1977 sono state quelle stabilite dall'intesa del 2-16 marzo 2000;

b) i termini di riscontro delle singole situazioni contabili sono ampiamente scaduti;

c) i rapporti economico-finanziari risultano definiti dall'accordo di programma stipulato con la regione Toscana il 19 marzo 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2002;

d) allo stato degli atti, pertanto, la situazione contabile resta immodificabile e senza crediti accertati.

Si rappresenta, infine, che con il passaggio delle competenze alle regioni, avvenuto con decreto legislativo n. 112 del 1998 e posto in essere con gli accordi di programma non è più attuabile in sede centrale alcuna funzione relativa all'attuazione dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

JANNONE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Lombardia possiede una delle reti ferroviarie più estese d'Italia con 1.750 chilometri di ferrovia, il 94 per cento dei quali appartenenti alle Ferrovie dello Stato, con una densità di circa 75 metri di linea per chilometro quadrato a fronte di una media nazionale di circa 50 metri di linea per chilometro quadrato; 32 linee di cui 27 appartenenti alle Ferrovie dello Stato e 5 appartenenti alle Ferrovie Nord di Milano, oltre a 394 stazioni ferroviarie di cui 295 appartenenti alle Ferrovie dello Stato; le linee ferroviarie gestite da Trenitalia/Fs, che congiungono Milano ai vari capoluoghi di provincia della Lombardia, a fronte di una fruizione quotidiana di circa 3,5 milioni di viaggiatori, risultano essere le più utilizzate d'Italia;
la ferrovia rappresenta la principale infrastruttura, in particolare, per pendolari e studenti che nel treno reperiscono un alternativo mezzo di trasporto in un contesto viabilistico inter-provinciale che si presenta inadeguato e sotto-strutturato;
l'impressionante movimentazione di passeggeri e merci sulle tratte ferroviarie lombarde produce un gettito complessivo di incassi di biglietteria stimato in oltre 160 milioni di euro l'anno, sedici volte maggiore a quanto, non avvenga nella regione Marche e, comunque, in misura di gran lunga superiore ad altre regioni d'Italia, ove la situazione non presenta così evidenti criticità;
l'offerta complessiva della direzione regionale lombarda è composta da 1.210 treni composti al 90 per cento da treni regionali al 4 per cento da treni interregionali e al 6 per cento da treni diretti;
le linee principali delle regioni sono quelle che collegano Milano ai capoluoghi delle regioni limitrofe, ovvero quelle che collegano Milano con Torino, Genova, Bologna e Venezia. Esse attraversano città popolose, come Novara, Pavia, Lodi, Piacenza e Brescia e contano il maggior numero di treni e passeggeri giornalieri con oltre 170 convogli ed una movimentazione di 50.000 viaggiatori. Sono inoltre presenti altre 4 linee ad alto traffico


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regionale: Milano-Bergamo (103 treni ed oltre 27.000 passeggeri/giorno); Milano-Lecco-Tirano (140 treni ed oltre 30.000 passeggeri/giorno); Milano-Varese (136 treni ed oltre 35.000 passeggeri/giorno); Milano-Como (38 treni ed oltre 10.000 passeggeri/giorno);
dalle reiterate lamentele dell'utenza, riunitasi in più comitati locali, e dai rilevamenti effettuati in una indagine commissionata otto mesi or sono dalla regione Lombardia, si evidenzia una serie di intollerabili ritardi; oltre a denotarsi sui vagoni condizioni di scarsissima pulizia, si lamenta il mancato funzionamento dei dispositivi di riscaldamento, di assenza totale di informazione sullo stato del servizio, anche e soprattutto nella frequente evenienza di soppressioni improvvise ed ingiustificate delle corse;
alcune linee ferroviarie, a fronte di una movimentazione notevolissima per volumi di passeggeri e di introiti, presentano un'antistoricità strutturale - esaustivamente testimoniata dai tempi di percorrenza che nel 2002 risultano essere identici, se non addirittura superiori, a quelli impiegati cinquant'anni or sono - per ovviare alla quale si invocano da decenni ammodernamenti sia delle stazioni, sia di quadruplicamenti di linea i cui tempi di realizzazione, però, si prefigurano nell'ordine di alcuni anni;
i cronici ritardi lamentati, oltre a non ottemperare gli accordi di gestione tra gli enti, costituiscono grave ed inammissibile nocumento all'attività professionale e lavorativa degli utenti che usufruiscono delle linee ferroviarie, e per i quali il treno rappresenta una valida alternativa in considerazione del deficit vialistico stradale che interessa in particolare alcune province lombarde;
il trasporto regionale in Lombardia opera con un organico di circa 3.000 addetti, suddivisi tra gestione ed effettuazione del servizio, così ripartiti: 6 per cento biglietteria; 16 per cento manutenzione manovra; 12 per cento gestione di amministrazione; 29 per cento servizio sui treni; 37 per cento condotta treni; il parco rotabile gestito dalla direzione regionale lombarda è costituito da 131 locomotive a trazione elettrica; 140 automotrici leggere (di cui il 52 per cento a trazione elettrica e la restante parte diesel); 766 vetture (di cui il 23 per cento a tipologia media distanza; il 50,4 per cento a piano ribassato; il 26,4 per cento a doppio piano); 163 rimorchi leggeri; 9 Treni ad Alta frequentazione in esercizio sulla tratta Milano-Gallarate-Varese e nel Passante;
buona parte dei disagi lamentati dai passeggeri che usufruiscono delle tratte Trenitalia nel territorio della regione Lombardia, sono imputabili ad una dotazione scarsa, obsoleta e vetusta di materiale rotabile - in particolare testimoniata dalla consistente percentuale (oltre il 20 per cento) di vagoni che vantano oltre 40 anni di servizio - e dalla pressoché totale indisponibilità di locomotive, fattore, quest'ultimo, che comporta, in caso di guasti improvvisi, l'impossibilità materiale di istituire corse sostitutive;
malgrado sia in atto un programma di ammodernamento di circa 150 vetture all'anno, finalizzato a migliorare la funzionalità ed il comfort interni nonché ad uniformare l'estetica esterna dei convogli con l'applicazione della nuova livrea prevista dal corporate identity, la maggior parte dei convogli non risulta dotata di aria condizionata, né di dotazioni mirate a favorire l'accessibilità per i portatori di handicap, né di sistemi di diffusione sonora e di display luminosi, né di sistemi di accelerazione dei mezzi di trazione atti a ridurre i tempi di viaggio soprattutto in ambito metropolitano;
pur puntando le strategie dichiarate e sottoscritte da Trenitalia, secondo lo schema contrattuale della «promessa al pubblico», ad uno sviluppo e ad un costante miglioramento del servizio, il suddetto obiettivo non può essere perseguito dalla direzione regionale della Lombardia, in ragione delle reali difficoltà di disporre, in tempi ragionevolmente brevi, di una più congrua dotazione di materiale rotabile,


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fattore quest'ultimo che consentirebbe di ridurre in percentuale stimata al 30 per cento i disagi lamentati quotidianamente dall'utenza;
l'intollerabilità e l'inadeguatezza della situazione di alcune linee ferroviarie nella regione-traino dell'economia nazionale, si contestualizza nella già critica situazione della viabilità regionale, gravata da una cronica mancanza di infrastrutture viarie, criticità che di fatto penalizza pesantemente l'economia ed il comparto produttivo nel suo complesso -:
se, in considerazione delle motivazioni suesposte, ed in particolare avuto riguardo ai lunghi tempi di realizzazione di nuove linee ferroviarie e al conseguente miglioramento infrastrutturale, non si intenda, pur nel rispetto delle leggi e delle convenzioni vigenti, dotare in tempi ragionevolmente brevi, Trenitalia delle risorse necessarie all'acquisto di nuovo e più funzionale materiale rotabile, in coerenza con le reali necessità del traffico ferroviario, che vede la regione Lombardia al primo posto per frequenza di utenza, volume d'affari e gettito finanziario;
se non intendano verificare se il gestore Trenitalia abbia predisposto un programma di rinnovo del materiale rotabile in dotazione alla direzione regionale Lombarda attraverso sia l'acquisizione di nuovi mezzi sia la ristrutturazione di quelli già in circolazione e inoltre attraverso l'incremento delle unità di Treni ad Alta Frequentazione e con l'inserimento di nuovi convogli rimorchiati a media frequentazione.
(4-03047)

Risposta. - In merito ai quesiti sollevati con l'interrogazione in discorso, va rilevato che essi attengono a materia attualmente attribuita nella piena competenza delle regioni poiché con il decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, sono state delegate a tali Enti le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale.
Fermo restando che nelle more della completa attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997, il Contratto di servizio nazionale continuerà a disciplinare solo i servizi di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, per quanto attiene alle regioni a statuto ordinario, i servizi di trasporto regionale sono stati in gran parte oggetto di contratti tra Trenitalia e le competenti autorità regionali.
Si riferisce, infine, che la regione Lombardia, con i fondi trasferiti dallo Stato, finanzia i piani di ammodernamento del materiale rotabile della società ferrovie nord, della quale possiede il pacchetto azionario di maggioranza.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

JANNONE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Fiumicino riveste un ruolo di fondamentale importanza nell'ambito del traffico europeo, continentale e mondiale;
sussistono da mesi lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che non consentono l'utilizzo di una tra le principali piste di decollo e di atterraggio dello scalo;
tali lavori causano gravi ritardi nell'ordinaria sequenza dei voli con serie ripercussioni in tema di efficienza operativa, di sicurezza, di qualità del servizio reso all'utenza e di inquinamento acustico ed ambientale -:
quali misure siano allo studio per verificare la congruità dei tempi di realizzazione dei lavori programmati e quali misure il Ministro intenda intraprendere affinché sia ripristinata la qualità del servizio reso ai passeggeri nonché per garantire standard di sicurezza accettabili per l'utenza e gli operatori.
(4-06573)


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Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, sono state richieste informazioni all'ENAC - ente nazionale per l'aviazione civile - che rappresenta quanto segue.
I lavori di riqualifica della via di rullaggio «Bravo» sull'aeroporto di Fiumicino sono stati ultimati il 22 maggio 2003.
Pertanto, con il ripristino della normale attività su tutte le piste, i disagi connessi con l'effettuazione di detti lavori devono ritenersi superati.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

LANDI di CHIAVENNA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
le rappresentanze dei docenti specializzati e specializzandi SSIS hanno posto all'attenzione del Parlamento la questione della tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie permanenti (GP), in particolare in relazione ai loro diritti acquisiti, alle loro legittime aspettative e all'equità di trattamento;
la suddetta tabella sta per essere redatta dall'Amministrazione in vista della riapertura delle graduatorie permanenti;
le ipotesi che l'amministrazione ha sottoposto in prima battuta al C.N.P.I. prevedono in ogni caso un «punteggio aggiuntivo» anche per le abilitazioni conseguite secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, ossia il concorso ordinario ed i corsi abilitanti riservati;
giova ricordare che le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario sono state istituite con il decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, che ha dato seguito alla legge n. 341 del 19 novembre 1990, la quale affida la formazione degli insegnanti alle università che la gestiscono in collaborazione con docenti esperti della scuola secondaria, prevedendo una scuola di specializzazione successiva alla laurea, di durata biennale e articolata in 4 semestri;
tale previsione è stata confermata dalle disposizioni di cui alla legge n.268 del 27 ottobre 2000 che, sancendo il valore concorsuale dell'esame SSIS, ha demandato ad un decreto interministeriale la determinazione del valore del punteggio aggiuntivo;
il decreto interministeriale n. 268 del 4 giugno 2001 ha fissato a 30 tale punteggio;
le suddette ipotesi di revisione della tabella contravvengono lo spirito del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e della legge n. 306 del 27 ottobre 2000 che, fissando le norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento, istituivano il «punteggio aggiuntivo» esclusivamente per l'abilitazione SSIS proprio per distinguere durante la fase transitoria il nuovo percorso abilitante ben più qualificante, oltre che impegnativo ed oneroso, rispetto ai precedenti percorsi;
una delle ipotesi di revisione della tabella di valutazione dei titoli è addirittura basata su quanto previsto dall'ordine del giorno 9/3387/8 presentato dall'onorevole Rodolfo De Laurentiis, martedì 18 febbraio 2003, nel corso della discussione alla Camera della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
l'ordine del giorno citato ha impegnato il Governo: a) ad attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti; b) ad attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore bonus di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso ordinario, previo parere del CNPI e, comunque senza compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2002-2003;


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al contrario di quanto scritto nell'ordine del giorno citato, al decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 è già stato dato seguito, come detto sopra, con la legge n. 306 del 27 ottobre 2000 e con il decreto interministeriale n. 268 del 4 giugno 2001 fissando in 30 punti il bonus da attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS rispetto all'abilitazione conseguita con il concorso ordinario o con il corso riservato;
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di ugual valore a tutti i docenti presenti nelle graduatorie, quale è il punteggio di 24 punti previsto nell'ordine del giorno de Laurentiis, non ha alcun senso logico perché risulterebbe molto più immediato non dare alcun punto a nessuno, ed è in palese violazione della direttiva legislativa (legge n. 124 del 3 maggio 1999) di procedere nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa;
di fatto, quanto previsto dall'ordine del giorno menzionato, invaliderebbe il percorso formativo e selettivo che distingue le abilitazioni SSIS dalle sanatorie o dal concorso che è unicamente selettivo e senza pretesa alcuna di formazione;
i docenti usciti dalle SSIS, i quali hanno sostenuto l'esame d'accesso a numero chiuso, decine di esami in itinere, l'esame finale avente valore concorsuale con tesi obbligatoria, e possiedono più di 1000 ore di corso e laboratori e 400 ore di tirocinio nelle scuole statali, conseguono solo 30 punti;
il punteggio aggiuntivo di 30 punti per i docenti specializzati SSIS è stato ritenuto legittimo, coerente e ben proporzionato con l'intero sistema dei punteggi attuale da innumerevoli sentenze del TAR del Lazio e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7460 del 19 novembre 2002;
le stesse sentenze hanno già pesantemente penalizzato gli insegnanti specializzati SSIS decurtando loro il punteggio del servizio prestato durante la specializzazione, fino ad un massimo di 24 punti;
in base all'ordine del giorno de Laurentiis si verificherebbe un «regalo» di 24 o 27 punti perfino per coloro che non hanno nel curriculum un giorno di supplenza, né un giorno di tirocinio di insegnamento, né un giorno di formazione universitaria sulla didattica;
in tal modo, al termine del biennio, i docenti SSIS che hanno insegnato due anni otterrebbero sempre e solo 30 punti, mentre gli abilitati del riservato e dell'ordinario ne otterrebbero rispettivamente ben 48 e 51;
i docenti specializzati SSIS sono già sfavoriti ai fini del reclutamento in quanto concorrono solo al 50 per cento dei posti disponibili essendo l'altro 50 per cento riservato in maniera esclusiva agli abilitati dell'ordinario che quindi concorrono al 100 per cento dei posti pur avendo due anni di formazione universitaria in meno dei docenti specializzati SSIS;
negando l'assegnazione del punteggio aggiuntivo in esclusiva delle SSIS, viene meno per tali docenti la possibilità di insegnare anche solo come supplenti mentre il numero programmato in base al quale sono fissati gli accessi alle SSIS dovrebbe loro garantire direttamente il ruolo al pari dei vincitori del concorso ordinario;
giova, altresì, evidenziare che corrisponde al falso l'argomentazione secondo cui l'abilitazione SSIS sarebbe arrivata successivamente alle altre in quanto essa era prevista dalla legge n. 341 del 19 novembre 1990 ed è stata avviata con il decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, in data antecedente quindi sia del decreto relativo al concorso ordinario che è datato 1 aprile 1999, sia delle ordinanze ministeriali relative ai corsi riservati abilitanti, ed in data antecedente perfino a quella della legge 124 che è del 3 maggio 1999, la quale prevede l'istituzione dei corsi abilitanti riservati;
giova evidenziare anche che corrisponde al falso che l'iscrizione alle SSIS sia preclusa ai soggetti già in possesso di abilitazione come dimostrano i tanti casi di specializzati SSIS che hanno affrontato


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il percorso specialistico anche se già abilitati, e questo sin dall'anno di avvio delle SSIS;
giova, infine, ricordare che perfino con la vecchia strutturazione delle graduatorie permanenti in fasce i docenti specializzati SSIS avrebbero avuto 30 punti aggiuntivi rispetto agli abilitati dell'ordinario e del riservato ter, colleghi con cui avrebbero dovuto «condividere la fascia», se le fasce delle graduatorie non fossero state dichiarate illegittime dal Tar laziale ed unificate dalla legge 333 del 20 agosto 2001 -:
se non ritenga che un punteggio aggiuntivo di qualsiasi entità assegnato ad un percorso abilitante non altamente formativo non sia una violazione del principio di equivalenza tra le diverse abilitazioni, a danno dei docenti SSIS;
se non ritenga che un punteggio aggiuntivo di qualsiasi entità assegnato ad un percorso abilitante non altamente formativo non sia privo di legittimità giuridica, oltre che logica e che questo non possa far invalidare le graduatorie dai Tribunali Amministrativi, compromettendo l'inizio dell'anno scolastico 2002-2003;
se non ritenga che un punteggio aggiuntivo assegnato all'abilitazione ordinaria non incrementi una manifesta disparità di trattamento premiando oltre ogni logica un'abilitazione cui già sono riservate il 50 per cento delle nomine in ruolo;
se non ritenga che punteggio aggiuntivo assegnato all'abilitazione riservata non costituisca una manifesta ingiustizia dato che la formazione dei relativi corsi è di durata pari a meno di un decimo di quella SSIS;
se non ritenga di individuare criteri più equi per l'attribuzione dei punteggi stessi, dando a ciascuno secondo il proprio merito ed evitando che ne rimangano pregiudicate le legittime aspettative dei docenti specializzati nelle SSIS.
(4-05863)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in discorso, concernente le graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con particolare riguardo ai problemi relativi ai rapporti tra i precari storici e coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.).
A tale proposito, si fa presente quanto segue.
Come già riferito più volte in sede parlamentare - da ultimo, in data 24 settembre 2003, all'Assemblea della Camera in relazione ad una interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Titti De Simone - in materia di precariato l'attuale Governo ha ricevuto una pesante eredità; i problemi delle graduatorie permanenti sono, infatti, un retaggio delle politiche dei precedenti Governi, di cui questo Governo si sta facendo carico fin dal suo insediamento.
Anziché, infatti, procedere alla riforma del reclutamento individuando soluzioni adeguate per tutte le categorie interessate e coordinando le posizioni degli aspiranti secondo la vecchia disciplina e quella degli aspiranti secondo le nuove regole, si è dato luogo, sovrapponendoli, a più canali di reclutamento, determinando un numero di aspiranti esorbitante rispetto alle esigenze e potenzialità di assorbimento del sistema.
Per effetto di queste politiche risulta attualmente iscritto nelle graduatorie permanenti un gran numero di candidati tra precari «storici» (vincitori di concorso, abilitati prima dell'entrata in vigore della legge 124 del 1999, abilitati nelle sessioni riservate previste dalla stessa legge 124) e specializzati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.
L'enorme massa di candidati iscritti - che è notevolmente sproporzionata rispetto alle esigenze derivanti in particolare dal «turn-over» annuo - sarebbe ancora più consistente se questo Governo, nel 2001, non avesse già effettuato ben 60.000 assunzioni.
Il rapporto tra i precari storici e gli specializzati Ssis (scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario) era stato disciplinato dal precedente Governo riservando agli specializzati Ssis una quarta fascia nelle graduatorie, così da dare ai


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vincitori di concorso e abilitati nelle sessioni riservate, iscritti nella terza fascia, una priorità nell'assunzione per posti a tempo indeterminato e a tempo determinato: tale suddivisione è stata ritenuta illegittima dal TAR Lazio, che ha annullato le graduatorie; problema affrontato da questo Governo al suo insediamento, con il decreto-legge 255/2001, che ha previsto l'inserimento a «pettine» di tutte le categorie sopra indicate nella stessa fascia della graduatoria.
In conseguenza dell'attribuzione agli specializzati Ssis dei 30 punti aggiuntivi previsti dal decreto interministeriale 4 giugno 2001, n. 268 (la cui legittimità e congruità è stata confermata dalle pronunce dei giudici ammninistrativi) nonché degli elevati punteggi conseguiti nell'esame di Stato abilitativo, si sono verificati consistenti scavalcamenti delle posizioni di graduatoria dei precari storici. Si è conseguentemente evidenziata la necessità di una revisione dei punteggi attribuiti, al fine di realizzare un assetto più equilibrato. In questo senso, come è noto, si sono espressi gli ordini del giorno del 16 ottobre al Senato e del 20 novembre 2003 alla Camera dei Deputati, accolti dal Governo.
In conformità al parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella seduta dell'8 aprile 2003, con decreto ministeriale n. 40 del 16 aprile 2003, è stata approvata una nuova tabella integrativa di valutazione dei titoli, che - fermi restando i criteri e punteggi già adottati - ha previsto l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 18 punti ai vincitori di concorso e agli abilitati nelle sessioni riservate.
Tale nuova disposizione peraltro è stata annullata dal TAR Lazio, in quanto ritenuta non conforme alle disposizioni vigenti in materia.
Avverso le decisioni del TAR Lazio l'Amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato, ma nelle more di definizione del giudizio di appello, attesa la immediata esecutività delle decisioni dei TAR, come atto dovuto, il Ministero ha fornito indicazioni agli uffici scolastici periferici con la lettera circolare del 23 luglio 2003 e con la nota del gestore del sistema informativo del 24 luglio, per ottemperare alle decisioni del TAR, assicurando in tal modo il regolare avvio dell'anno scolastico.
Peraltro, al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nei suddetti ordini del giorno del Parlamento e di realizzare un assetto più equilibrato delle graduatorie, che tenga conto di tutte le posizioni degli aspiranti, il Governo, nella riunione del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2003, ha approvato il disegno di legge recante «norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento».
Il suddetto disegno di legge prevede, in particolare, che, a partire dall'anno scolastico 2004/2005, l'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, dove sono iscritti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito del superamento di concorso ordinario o riservato ed i docenti diplomati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario che via via conseguono l'abilitazione, venga rideterminato sulla base di una nuova tabella di valutazione, allegata alla stessa legge. La nuova graduatoria, rideterminata sulla base della tabella predetta, dovrà essere integrata ed aggiornata ogni due anni.
La tabella allegata al disegno di legge - che dovrà ora seguire il prescritto iter parlamentare - ridefinisce i punteggi dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, confermando per il resto i punteggi attuali e rispettando i principi affermati dalle pronunce della magistratura amministrativa.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LANDOLFI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con decreto ministeriale del 26 maggio 1998 sono stati definiti i criteri generali per la disciplina, da parte delle università,


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degli ordinamenti dei corsi di laurea scienze della formazione primaria;
l'articolo 2, comma 5, lettera c), del suddetto decreto prevede che le università adottino regolamenti per il riconoscimento dei crediti per l'eventuale abbreviazione del corso di laurea;
i docenti in possesso del diploma di specializzazione polivalente - conseguito nei corsi attivati dalle università ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998 - pur avendo prestato servizio oltre i 360 giorni, non avranno l'opportunità di partecipare a corsi abilitanti o concorsi - non più giustificabili dal punto di vista amministrativo - come affermato dal Sottosegretario di Stato onorevole Valentina Aprea nella seduta del 26 giugno 2002 della VII Commissione permanente della Camera -:
se non ritenga opportuna l'emanazione di un provvedimento - entro il mese di luglio 2002 - applicabile per il prossimo anno accademico, in cui si consideri valido, per l'iscrizione all'ultimo anno di Scienze della Formazione Primaria, il percorso seguito come insegnante di sostegno, con l'indicazione del credito attribuibile e degli esami convalidabili da tutte le università italiane;
se non ritenga altresì opportuno prevedere iniziative per la salvaguardia del principio della continuità didattica nelle cattedre di sostegno e per l'inserimento, nelle graduatorie permanenti, dei docenti interessati - anche se inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia - con conferimento di nomina annuale per l'anno scolastico 2002/2003.
(4-03558)

Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in discorso, concernente i docenti non di ruolo di scuola materna e di scuola elementare in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno ma non anche, rispettivamente, dell'abilitazione specifica o dell'idoneità.
In particolare, l'onorevole rappresenta l'opportunità dell'emanazione di provvedimenti che consentano di riconoscere il percorso seguito dai docenti in argomento come credito ai fini dell'iscrizione all'ultimo anno dei corsi in scienze della formazione primaria; ciò per consentire agli interessati di conseguire l'abilitazione all'insegnamento e, di conseguenza, di iscriversi nelle graduatorie permanenti.
Il problema - in merito al quale il Governo ha più volte riferito in Parlamento - ha potuto trovare soluzione in via legislativa con l'emanazione della legge n. 53 del 28 marzo 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
Il comma 3 dell'articolo 5 della stessa legge, infatti, per coloro che, in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le prove di accesso ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, prevede che i corsi di laurea medesimi valutano il percorso didattico tecnico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche. La sopra citata disposizione prevede anche che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei suddetti corsi di laurea ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria e consente, altresì, l'inserimento nelle graduatorie permanenti.
Per completezza di informazione, va aggiunto che il disegno di legge recante «Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento», approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 settembre 2003, prevede, tra l'altro, che nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della suddetta legge delega n. 53/2003, le università istituiscono corsi speciali di durata annuale


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riservati, tra gli altri, agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno, privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1o settembre 1999 - 31 agosto 2003. Detti corsi sono costituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti.
Si auspica che il suddetto disegno di legge possa concludere celermente il prescritto iter parlamentare.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LETTIERI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
il fiume Ofanto è «un malato pericoloso»: in alcuni tratti ne è stato modificato il corso, è privo di qualsiasi forma di manutenzione e protezione degli argini, è diventato ricettacolo di rifiuti vari, non è soggetto ad alcuna pulizia, per cui il suo letto è, in molti punti, ostruito da tronchi, arbusti e quant'altro;
periodicamente, in occasione di piogge abbondanti il fiume esonda ed invade i campi circostanti con danni enormi alle colture, in genere ortofrutticole. In particolare nel tratto tra la stazione ferroviaria di Rocchetta S. Antonio (Foggia) e l'area industriale di San Nicola di Melfi (Potenza) le esondazioni sono frequenti e spesso determinate anche dalla apertura delle saracinesche delle dighe di Conza e Monteverde (Avellino);
ad avviso dell'interrogante il personale addetto alle dighe, quando gli invasi sono colmi, procede all'apertura delle citate saracinesche non in modo graduale e, quindi, immette immense masse d'acqua, provocando a valle l'allagamento dei campi a ridosso del fiume;
la situazione è, perciò, diventata intollerabile e suscita notevoli proteste soprattutto tra gli agricoltori e gli ambientalisti;
la frammentazione delle competenze tra le Regioni interessate, l'Autorità di bacino, il Consorzio di bonifica e la scarsa vigilanza da parte delle stesse forze di polizia preposte oggettivamente hanno generato l'attuale stato degrado del fiume in questione -:
se e quali interventi urgenti intendano, di intesa con le Regioni interessate, promuovere per garantire una perfetta manutenzione del fiume Ofanto e dell'ambiente circostante ed anche il normale deflusso delle acque in modo da prevenire ogni fenomeno di esondazione dello stesso.
(4-05772)

Risposta. - Premesso che il bacino del fiume Ofanto ricade nei territori di competenza della neo istituita Autorità di bacino interregionale della Puglia (ex Adb Autorità di bacino regionale Puglia e Adb interregionale del fiume Ofanto).
La pianificazione di bacino per detto territorio è ferma alla redazione dei piani straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, approvati nell'ottobre 1999 dalla regione Puglia e dalla regione Basilicata per i rispettivi territori. Il territorio campano del bacino del fiume Ofanto è tuttora privo di pianificazione di bacino.
Detti piani forniscono un quadro provvisorio e incompleto del dissesto idrogeologico del territorio e, in particolare, non perimetrano alcuna area a rischio di esondazione.
Un quadro maggiormente dettagliato per l'assetto idrogeologico (PAI), la cui adozione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 365/2000, era prevista entro il 31 ottobre 2001.
Allo stato attuale le attività relative alla elaborazione dei Piano assetto idrogeologico, da parte dell'Autorità di bacino della Puglia, non risultano ancora avviate per il


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territorio del bacino del fiume Ofanto nonostante le sollecitazioni operate da questo ministero.
Per quanto riguarda la manutenzione, l'articolo 2 della legge 365/2000, inerente l'attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio, prevede che le regioni, d'intesa con le provincie, con la collaborazione del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazioni, provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggior pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose e a identificare gli interventi di manutenzione più urgenti. Detta attività straordinaria viene effettuata ponendo particolare attenzione, tra l'altro, alle situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque e a qualsiasi altro elemento che possa far luogo a situazione di allarme con la finalità di costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura. Dette misure dovranno essere contenute o integrate nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico adottati o approvati dalle autorità di bacino competenti.
Infine, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 331 del 9 maggio 2001, decreto di ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il triennio 2001-2003, prevede che una quota non inferiore al 15 per cento del finanziamento sia destinata a programmi di manutenzione predisposti anche sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 365/2000.
A completamento delle procedure di pianificazione, è prevista l'adozione di misure di salvaguardia per quei territori riconosciuti a rischio idrogeologico, sia per frana che per alluvione, e la programmazione a breve, e a medio termine, degli interventi prioritari per fronteggiare i dissesti incombenti sui territori più vulnerabili.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

LION. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la procura della Repubblica di Siracusa ha emesso, nei giorni scorsi, provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di 18 dirigenti del gruppo Enichem, in seguito ad un'inchiesta sulle modalità di smaltimento di rifiuti tossici presso lo stabilimento Enichem di Priolo, contestando agli indagati i reati di associazione a delinquere e traffico illecito di rifiuti;
meno di un anno fa, sempre in Sicilia, la magistratura aveva posto sotto sequestro il petrolchimico di Gela, per problemi legati alla sicurezza degli impianti industriali;
l'area industriale di Priolo-Melilli-Augusta-Fioridia-Solarino-Siracusa è stata riconosciuta da oltre dieci anni area ad alto rischio ambientale;
il piano di risanamento, finanziato dal Governo con oltre cinquanta milioni di euro, non è mai partito;
è ormai assodato che l'elevata percentuale di malformazioni congenite e mortalità per tumori e altre patologie sia legata alla presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, nel sottosuolo e nell'acqua dei comuni dell'area;
è inaccettabile che l'Eni, dopo aver inquinato irresponsabilmente l'area in questione per oltre cinquant'anni possa semplicemente chiudere il sito industriale, senza nemmeno provvedere ad una preventiva bonifica, creando così anche gravissimi problemi sociali, derivanti dalla conseguente crisi occupazionale;


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secondo fonti giornalistiche il risparmio ottenuto dall'Eni in soli tre mesi, dallo smaltimento illegale dei rifiuti tossici, ammonterebbe a oltre cinque miliardi di euro, se la notizia fosse anche solo parzialmente vera, significherebbe un'incidenza tale nei budget aziendali da non poter essere notata a livello centrale;
il Ministero dell'economia e delle finanze detiene ancora il 30,33 per cento del capitale azionario dell'ENI -:
quali misure si intendano assumere per avviare con urgenza gli interventi di bonifica e di riconversione degli impianti con tecnologie compatibili con l'ambiente e la tutela della salute dei cittadini;
se non si intenda chiedere all'azienda un contributo per le spese della bonifica del sito e della riconversione dell'area;
se non si ritiene opportuno rivedere il piano di risanamento, velocizzando le procedure, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario per procedere più rapidamente nei lavori;
quali interventi si intenda adottare per evitare la chiusura della zona industriale della provincia di Siracusa e garantire i livelli occupazionali.
(4-05186)

Risposta. - In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo in discorso, sulla scorta delle informazioni trasmesse dalla Regione Sicilia, si rappresenta quanto segue.
Il settore petrolchimico, nei poli siciliani, sconta una forte crisi caratterizzata in alcuni casi da cicli produttivi obsoleti.
L'impianto Enichem per la produzione di cloro-soda, in particolare, utilizza nei processi produttivi celle a mercurio ed i costi di produzione sono influenzati sia dall'alto costo dell'energia elettrica sia da quelli sostenuti per lo smaltimento delle fanghiglie.
La riconversione degli impianti, con la sostituzione delle celle a mercurio - potenzialmente inquinanti - con quelle a membrana, riveste il carattere dell'urgenza ed è prevista entro il 31 dicembre 2003.
In merito al risanamento ambientale dei luoghi, si ricorda che, con il piano di risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del 2 maggio 1995, il Ministero dell'ambiente ha destinato 140 miliardi di vecchie lire alla regione siciliana, di cui 100 per i siti della provincia di Siracusa e 40 per la zona di Gela.
Il Governo regionale ha attivato le procedure per la progettazione delle opere di risanamento che si ritengono prioritarie rispetto alla totalità degli interventi previsti.
Il piano di risanamento del territorio della provincia di Siracusa, già approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, risulta pienamente operativo. Infatti, con Ordinanza n. 3072/2000 (articolo 12), per l'attuazione degli interventi previsti nel piano suddetto, è stato nominato, quale commissario delegato, il prefetto di Siracusa. Il comitato di coordinamento per le emergenze nei distretti industriali ha già avviato i progetti di risanamento; gli interventi sugli impianti industriali del settore privato sono stati realizzati, mentre sono in via di definizione gli interventi nel settore pubblico.
In merito alle risorse stanziate dal Regolamento 468 del 2001, recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale», si ricorda che esse sono ripartite secondo quanto indicato nell'allegato G al suddetto decreto. Tali risorse sono destinate, in via prioritaria, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione di aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni.
L'individuazione dei soggetti beneficiari, nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti, sono disciplinati dalle regioni.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

LION. - Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della


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tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
la direzione dell'APAT, con prassi inusuale, avrebbe procedendo ad acquisire istanze del personale intese ad anticipare il trasferimento dei medesimi nella nuova struttura e, conseguentemente, nelle diverse sedi;
alcuni dipendenti, che a quanto è dato sapere in via del tutto informale dovrebbero assumere incarichi dirigenziali, hanno invitato il personale, sempre in via del tutto informale e, apparentemente dietro richiesta della direzione, a sottoscrivere una istanza volontaria di trasferimento alla struttura adducendo quale motivazione, l'urgenza di abbreviare i tempi per rendere operativa l'APAT stessa;
ferma restando la legittimità, da parte dei dipendenti, di avanzare richiesta in tal senso non può però non evidenziarsi, a carico dei responsabili della struttura amministrativa dell'APAT, che l'adozione di tale iniziativa è in evidente contrasto sia con le prassi in uso presso le amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge n. 241 del 1990, sia su quanto prescritto dall'articolo 2103 del codice civile (così come modificato dall'articolo 13 della legge n. 300 del 1970) in materia di informazione ai lavoratori. Sarebbe stato formalmente corretto, infatti, che codesta amministrazione avesse proceduto ad acquisire l'assenso del personale interessato, entro un ragionevole periodo, mediante formale invito scritto;
tale iniziative appare censurabile anche sotto il profilo del danno di immagine tenuto conto che proprio l'amministrazione pubblica dovrebbe essere la prima a dare l'esempio di rispetto delle leggi della Repubblica;
la sezione sindacale Cobas APAT ha già più volte richiamato la direzione generale dell'APAT al rispetto di quanto prescritto dalla richiamata legge n. 241 del 1990 in materia di procedure da adottare al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità degli atti e delle decisioni amministrative, diffidandola ai sensi dell'articolo 328 del codice penale, dal procedere ulteriormente all'acquisizione delle suddette richieste di trasferimento se non dietro espresso provvedimento di richiesta di assenso, diffuso ai dipendenti, nelle forme e nei modi prescritti dalle norme vigenti, corredato delle informazioni relative ai diversi aspetti della futura destinazione lavorativa;
la direzione dell'APAT ha emesso un ordine di servizio n. 8 del 19 marzo 2003, successivamente rettificato con ordine di servizio n. 11 del 7 aprile 2003, e risulta all'interrogante che detti provvedimenti fossero immediatamente esecutivi e che la struttura dell'APAT sarebbe stata definita con atto, approvato dal ministero dell'ambiente e tutela del territorio, n. DG/04/2003 del 17 marzo 2003, che a tutt'oggi, non risulterebbe ancora pubblicato né sul bollettino mensile né sulla Gazzetta Ufficiale;
detti ordini di servizio, composti peraltro da un numero elevato di fogli, sono stati affissi, integralmente spillati, nelle bacheche ai piani, che come da prassi usuale APAT, sono ermeticamente chiuse a chiave, impedendo in tal modo agli interessati di prenderne adeguatamente visione;
si fa rilevare, inoltre, che in entrambi i provvedimenti provvisori di assegnazione del personale alla struttura risultano omessi i prescritti presupposti di fatto ovvero l'indicazione delle qualifiche e dei profili del personale medesimo. In conseguenza dell'obbligatorietà, prescritta per legge, dell'espressione dei richiamati presupposti di fatto che costituiscono, assieme all'espressione di quelli di diritto, fondamento di legittimità di ogni atto amministrativo a carattere pubblicistico, il provvedimento di assegnazione del personale alle strutture, essendo mancante dei presupposti sopraindicati, deve considerarsi privo di efficacia;
tale omissione, peraltro, non consente di valutare appieno sia l'eventuale


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efficienza ed operatività delle strutture medesime sia la relativa scala gerarchica;
come da perdurante prassi, prima dell'ANPA ed ora dell'APAT, qualifiche, mansioni e profili attribuiti al personale (notoriamente dato non soggetto a restrizioni) restano tutt'ora un oggetto sconosciuto alla maggior parte degli altri dipendenti. Tutto ciò in palese violazione dell'obbligo, di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di pubblicare a stampa, entro il mese di marzo di ogni anno, i ruoli del personale -:
quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo per tutelare i diritti dei lavoratori e la necessaria trasparenza amministrativa sulle mansioni e i profili attribuiti al personale;
se risponda al vero che un numero imprecisato di esterni abbia ottenuto contratti di ricerca, con profili e inquadramenti economici elevati, e in caso affermativo quanti, con che profili e su che base siano stati incaricati.
(4-06676)

Risposta. - Con riferimento a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo, riguardo alla presunta irritualità del procedimento di «trasferimento» del personale A.P.A.T. nella nuova sede, si fa presente che tale fattispecie, erroneamente qualificata come trasferimento, in realtà, va inquadrata nell'ambito del primo processo di organizzazione funzionale dei nuovi dipartimenti e servizi interdipartimentali dell'A.PA.T., agenzia istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2002 e composta dal personale proveniente dalle soppresse strutture D.S.T.N. (Dipartimento servizi tecnici nazionali) ed A.N.P.A. (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), entrambe con sede nel comune di Roma.
A tale proposito si fa osservare che il CCNL EPR 98/2001, che trova applicazione nei confronti del personale dell'APAT, all'articolo 34, lettera
n) definisce il «trasferimento di sede», cioè da una sede ad altra dello stesso ente, quello relativo ad enti articolati su aree geografiche di ricerca ovvero con più sedi periferiche autonome, in comuni diversi.
Appare, dunque, evidente come tale definizione non possa applicarsi al caso di specie, trattandosi, come già evidenziato, di spostamenti avvenuti tra strutture situate nel medesimo comune di appartenenza, e riconducibili, pertanto, alla mera attività di organizzazione funzionale dell'agenzia, assolutamente necessaria al fine di rendere efficiente ed efficace l'attività degli uffici neo costituiti.
Riguardo alle presunte ipotesi di «inviti informali» che sarebbero stati formulati da parte di taluni responsabili di struttura A.P.A.T. nei confronti di alcuni dipendenti, si tiene a precisare che, qualora tali iniziative informali siano mai state intraprese, tale attività è stata posta in essere in assoluta autonomia e totale responsabilità dei suoi autori, atteso che la Direzione generale dell'A.P.A.T. non ha in alcun modo richiesto né favorito l'attività in argomento.
In ordine al secondo rilievo, concernente le modalità di compilazione e di pubblicazione degli ordini di servizio della direzione A.P.A.T., n. 8 del 19 marzo 2003 e n. 11 del 7 aprile 2003, si fa presente che si tratta di disposizioni che disciplinano la provvisoria ripartizione del personale dell'A.P.A.T., di cui è stata data ampia diffusione, non solo attraverso la loro affissione in apposite bacheche ma, come prassi, all'interno dell'agenzia, anche tramite lo smistamento delle stesse disposizioni alle varie unità nelle quali l'agenzia risulta organizzata.
I citati atti risultavano, dunque, conoscibili nella loro interezza, da parte di tutto il personale interessato, attesa la loro distribuzione a tutti i responsabili di struttura che, a loro volta, le hanno messe a disposizione del proprio personale.
Quanto alla completa conoscibilità degli atti, preme inoltre sottolineare che la direzione generale dell'A.P.A.T. ha dato disposizioni in merito all'attivazione di diverse modalità di affissione di quegli atti concernenti il personale, con un rilevante numero di pagine tale da non consentire l'affissione di tutte le pagine nelle apposite bacheche.


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Per quanto concerne la allocazione del personale, peraltro provvisoria, disposta con l'ordine di servizio n. 11 del 7 aprile 2003, questa si è resa necessaria per garantire continuità all'azione amministrativa, a tutela del buon andamento della stessa, e che in ogni caso è stata realizzata sulla base di criteri predeterminati, che sono stati oggetto, di accordo intervenuto in data 3 aprile 2003, tra la direzione e le organizzazioni sindacali presenti in A.P.A.T., rappresentative ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165/2001.
Inoltre, a tutti i dipendenti è stata ampiamente garantito il diritto, previsto dalla legge n. 241/1990, di partecipazione al procedimento, attraverso la possibilità di formulare direttamente eventuali osservazioni o richieste in merito alla loro assegnazione nell'ambito della struttura dell'A.P.A.T.
A tale proposito si fa rilevare che la Direzione Generale dell'A.P.A.T. ha riservato piena attenzione alle osservazioni ed alle richieste dei dipendenti, infatti a seguito di riesame, la quasi totalità delle stesse ha trovato accoglimento, tenuto conto anche del convincimento dei vertici dell'Agenzia nell'interesse sia della stessa che delle aspettative dei singoli dipendenti.
Per quanto attiene l'eccezione concernente il mandato rispetto degli obblighi di pubblicazione dei ruoli del personale, si fa osservare che l'ex A.N.P.A., in quanto non inquadrabile nell'ambito delle amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e, quindi, in assenza di una precisa disposizione normativa, non ha, in passato, predisposto gli atti relativi ai ruoli di anzianità dei propri dipendenti, ma si è limitata alla cura dei fascicoli individuali di tutto il personale, continuando, così, a seguire una prassi già invalsa quando l'agenzia era, prima dell'entrata in vigore della propria legge istitutiva n. 61/1994, la direzione disp dell'Enea.
Si precisa in ogni caso che i fascicoli del personale sono comunque accessibili nelle forme e nei modi consentiti dalla legge, ai soggetti che vantino un interesse personale, attuale e concreto.
Infine, in ordine alla richiesta relativa al numero di «contratti di ricerca» stipulati con soggetti esterni all'Agenzia, si sottolinea che, dall'istituzione dell'APAT, non sono stati conferiti ulteriori incarichi, rispetto a quelli posti in essere presso l'ANPA.
Pertanto, sono attualmente in essere solo n. 2 incarichi di collaborazione scientifica nell'ambito del «Progetto nazionale di monitoraggio delle acque superficiali interne», propriamente qualificabili quali «Contratti di ricerca», conferiti agli esperti: professor Giuseppe Chiaudani e dottor Pier Francesco Ghetti.
Il costo a carico dell'Agenzia per l'esecuzione dell'attività, il cui termine è previsto per il 31 dicembre 2004, ammonta a euro 72.300,00.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

LION. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
i docenti di dattilografia e stenografia - classe di concorso - 075/A - sono stati immessi nei ruoli del personale docente a seguito di relativo concorso ordinario a cattedra e o per titoli, bandito con specifica ordinanza ministeriale e puntuale Programmazione didattico-pedagogica che contempla una prova scritta di didattica comparata nei quattro linguaggi stenografici ammessi al pubblico insegnamento (decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089 e seguenti), una di ortostenocalligrafia, una ad abilità linguistico-stenoscrittoria, di 180-200 sillabe al minuto per dieci minuti, con trascrizione in lingua italiana e straniera, mediante i moderni mezzi, ed una orale, comprensiva delle suddette prove, per il superamento del concorso di cui è cenno;
attualmente gli insegnanti di dattilografia e stenografia - classe di concorso 075/A - sono docenti titolari di cattedra a pieno titolo e, solo alcuni di essi, insegnano tecnologie dell'Informazione e della


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comunicazione - T I. C. -, senza, alcuna compresenza con i docenti laureati, negli istituti tecnici statali ad Indirizzo Amministrativo IGEA, turistico e per periti aziendali corrispondenti in lingue estere;
se i docenti di dattilografia e stenografia - tecnologie dell'informazione e della comunicazione - T.I.C. - Classe di Concorso - 075/A - sviluppassero l'attività didattica in compresenza «con altri docenti laureati», si modificherebbe il loro status giuridico e ciò equivarrebbe ad una retrocessione di carriera, giuridicamente non consentita né accettabile da parte dei docenti in discorso, anche perché l'orario cattedra, di diciotto ore settimanali, come prevede la norma, sarebbe fittizio o per il docente di cui alla classe di Concorso - 075/A - o per l'insegnante laureato con grave pregiudizio sia per l'erario che per la presenza di due figure professionali simili in contemporanea a svolgere la medesima attività didattica;
la VII Commissione della Camera dei deputati, su proposta dell'onorevole Valentina Aprea, in data 27 ottobre 1994, approvava il testo unificato delle risoluzioni 7-00041 e 7-00050, in accordo con il Governo, rappresentato dal sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, onorevole Mariella Mazzetto, che veniva impegnato, tra l'altro, «... ad interpellare l'Ente Unione Professionale Stenografica Italiana - omissis - per predisporre - omissis - i corsi di aggiornamento, di informazione e di riconversione professionale in servizio del personale docente ...» in parola «- Risoluzione 7-00113 -»;
con atto di sindacato ispettivo 4-11840, del 17 luglio 1997, diversi parlamentari, dell'attuale maggioranza di governo, tra cui l'onorevole Valentina Aprea, interrogavano il Ministro della pubblica istruzione chiedendo, tra l'altro, «... quali immediate decisioni ritenga di assumere in relazione alla legge sulle pari opportunità, per favorire la medesima dignità professionale ai docenti ...» di cui è cenno «... sollecitando l'avvio dell'esame presso le competenti commissioni parlamentari, delle proposte di legge - omissis - nonché del disegno di legge - omissis - miranti all'introduzione dell'insegnamento di stenografia - classe di concorso - 075/A - in alcune facoltà o istituti universitari»;
l'interrogante si riferisce al personale docente titolare di cattedra appartenente alla classe di concorso - 075/A -, non in possesso di altri titoli di studio, se non quello per l'accesso alla specifica abilitazione all'insegnamento, conseguita per concorso, ancora oggi titolo richiesto e valido per il passaggio ai ruoli del personale docente appartenente alla classe di concorso - 075/A - che, peraltro, in questa condizione, non risulta spendibile in alcun tipo di mobilità e di riconversione professionale;
l'ente unione professionale stenografica Italiana - organizzazione non lucrativa di utilità sociale di Alzano Lombardo - Bergamo -, oltre a rappresentare il personale docente svantaggiato in parola, è preposto, per statuto, all'aggiornamento-formazione dei relativi docenti sull'insegnamento di tecnologie dell'informazione della comunicazione;
l'Ente unione professionale stenografica italiana - organizzazione non lucrativa di utilità sociale di Alzano Lombardo - Bergamo - è promotore delle proposte di legge n. 2030, del 27 novembre 2001, n. 2387, del 21 febbraio 2002, n. 2815, del 4 giugno 2002, tendenti all'introduzione dell'insegnamento della stenografia in alcuni corsi di laurea nonché del disegno di legge n. 1760, dell'8 ottobre 2002, mirante all'introduzione dell'insegnamento di stenografia-tecnologie dell'informazione e della comunicazione in alcune facoltà o istituti universitari -:
quali improrogabili disposizioni reputi di emanare al fine di assegnare, senza indugio, ai docenti di dattilografia e stenografia - classe di concorso - 075/A - l'insegnamento di tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione - T.I.C. -, compreso nella classe di concorso in parola, senza alcuna compresenza con altri


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insegnanti laureati in quando i docenti di dattilografia e stenografia - classe di concorso - 075/A - sono titolari di cattedra, inseriti nella Tabella «A» delle Classi di Concorso, e non assistenti di laboratorio o insegnanti tecnico pratici che sono inclusi nella Tabella «C» delle Classi di Concorso;
quali urgenti iniziative intenda adottare affinché sia eliminata una sperequazione, anche fra i medesimi insegnanti, sia sul piano professionale che economico ed offrire, quindi, pari opportunità ai docenti appartenenti alla - Classe di Concorso - 075/A - annullando i disagi e gli svantaggi sin qui procurati che hanno determinato disuguaglianze tra gli insegnanti in parola e gli altri colleghi inseriti nella citata Tabella «A» della Classi di Concorso ricordando, peraltro, che già i decreti delegati del 31 maggio 1974 prevedono la formazione universitaria per tutti i docenti di ogni ordine e grado;
se non ritenga necessario interpellare l'ente unione professionale stenografica italiana - organizzazione non lucrativa di utilità sociale di Alzano Lombardo - Bergamo - la cui Commissione di Ricerca e Studi è all'avanguardia, sul piano didattico-pedagogico e tecnologico, relativamente allo sviluppo delle tematiche dell'insegnamento di Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione - T.I.C. -, rammentando che molti docenti, appartenenti alla classe di concorso - 075/A - sono inseriti negli elenchi dei tutor, per l'insegnamento di T.I.C- - Percorso «B» -, degli uffici scolastici regionali ed elaborano, anche, progetti su Il Quotidiano in Classe - La Comunicazione-Informazione partecipandocon i propri studenti, anche, a convegni nazionali di rilievo come quello svoltosi, dal 24 al 25 maggio 2003, presso il Centro Congressi della Tenuta di Bagnaia, alla presenza di eminenti giornalisti nazionali ed esteri, del Ministro delle comunicazioni, del vice Presidente della Convenzione europea e di altre autorità politiche proprio per il monitoraggio favorevole, dell'iniziativa progettuale in discorso, rilevato dall'Osservatorio permanente giovani - Editori di Firenze e dell'Eurisko di Milano.
(4-07229)

Risposta. - Ai docenti in parola, com'è noto all'interrogante, può essere affidato l'insegnamento di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche in compresenza con altri docenti laureati, sulla base della specifica programmazione curricolare delle singole istituzioni scolastiche. Ciò rientra nelle scelte organizzative delle scuole che nel rispetto dell'autonomia loro attribuita, definiscono come meglio articolare la propria offerta formativa e le relative modalità didattiche. Tale compresenza di natura peraltro metodologica non comporta di conseguenza, come teme l'onorevole interrogante, alcuna deminutio nello status giuridico del personale in oggetto.
In relazione poi alla programmazione di interventi di riconversione in considerazione delle finalità, da un lato, dell'istituto, e dei criteri, dall'altro, su cui la riconversione deve fondarsi (previsione di disponibilità dei posti sulle classi di concorso su cui riqualificare il personale, assetto ordinamentale consolidato) si sottolinea l'inopportunità di procedere, nella fase attuale di ridefinizione del sistema scolastico, in attuazione della legge 53 del 28 marzo 2003 - delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale -, ad un programma di riconversione del personale in oggetto che dovrebbe, allo stato, essere riferito a classi di concorso strutturate sugli attuali percorsi di studio.
La stessa legge n. 53 impegna, infatti, l'amministrazione a definire in tutti i suoi aspetti - curricolari, organizzativi e funzionali - il nuovo progetto del sistema educativo e formativo del Paese. In questa prospettiva pertanto, la definizione dei nuovi curricoli e dei relativi quadri orari richiederanno una diversa collocazione dei docenti e una necessaria rideterminazione delle classi di concorso finalizzate all'insegnamento delle discipline previste dai nuovi ordinamenti scolastici.
Di conseguenza in funzione delle innovazioni ordinamentali sarà necessario prevedere un ampio piano di attività sia di


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formazione per i docenti che dovranno aggiornare le proprie competenze utili allo svolgimento del loro insegnamento, sia di riconversione per i docenti delle discipline che eventualmente non saranno più previste. È ovvio che sia nella fase di predisposizione dei nuovi ordinamenti, sia nella successiva fase di gestione delle risorse professionali, saranno coinvolte le associazioni di categoria del personale.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LUCCHESE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
da giorni a Lampedusa i passeggeri sono stati costretti a lunghe ed estenuanti attese a disagi enormi;
i ritardi nell'espletamento delle formalità hanno riguardato pure il controllo e la consegna dei bagagli;
lo scalo è infatti privo dell'apparecchiatura per il controllo ai raggi X, che viene pertanto effettuato manualmente dalle forze dell'ordine -:
quando saranno installate le apparecchiature necessarie per modernizzare l'aeroporto di Lampedusa, punto strategico anche per il turismo internazionale;
se non ritenga urgente che si provveda affinché l'aeroporto sia fornito delle apparecchiature indispensabili per dare allo scalo una moderna funzionalità; ulteriori ritardi, ad avviso dell'interrogante, non possono essere ammessi, né possono trovare giustificazione.
(4-06141)

Risposta. - L'ENAC - ente nazionale per l'aviazione civile ha comunicato che la gara per l'affidamento del servizio di sicurezza sull'aeroporto di Lampedusa non è stata ancora espletata.
L'ente fa conoscere di avere provveduto ad assumere direttamente, dallo scorso mese di maggio, il servizio dei controlli di sicurezza dei passeggeri e loro bagagli al seguito sull'aeroporto di Lampedusa ai sensi del decreto ministeriale 85/1999.
L'ente rappresenta che le apparecchiature acquisite sia per il controllo dei passeggeri che dei bagagli da stiva sono di proprietà dell'ENAC mentre il servizio di controllo è stato affidato temporaneamente ad apposita ditta autorizzata dalla prefettura di Agrigento il cui personale è in possesso delle previste certificazioni.
L'ENAC informa che è attualmente in corso la predisposizione del capitolato di appalto per l'affidamento definitivo dei servizi in questione nonché la valutazione dei costi al fine di stabilire l'incidenza sul prezzo del biglietto aereo dell'attività di controllo di sicurezza dei bagagli anche in rapporto al numero dei passeggeri in transito.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

MARAN. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'8 aprile 2003 il CNPI ha espresso un parere favorevole (prot. n. 6580) in merito alla revisione della tabella di valutazione dei titoli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente proposto dal Miur, che chiede di assegnare un punteggio aggiuntivo di ben 18 punti a tutti i docenti non specializzati;
tale proposta ignora, sotto una falsa forma di giustizia e nonostante l'esplicito richiamo alla normativa, la natura del punteggio aggiuntivo delle SSIS stabilito da oltre 30 sentenze del Tar e perfino dal Consiglio di Stato - sentenza n. 7460/2002 - per cui i 30 punti aggiuntivi SSIS sono per ben 24 punti concessi in virtù dell'equiparazione tra i due anni di formazione e il servizio prestato nella scuola italiana e 6 sono i punti di specializzazione;
nel Paese vi è un forte bisogno di una scuola di qualità ed è paradossale che


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debbano ancora rimanere fuori dalle nomine in ruolo proprio coloro i quali vengono espressamente formati per la professione docente con due anni di studio e di tirocinio e con continue valutazioni in itinere. Questi docenti vengono selezionati in accesso alle SSIS in base ad un numero programmato secondo il fabbisogno di insegnanti nella scuola pubblica, e sostengono, per conseguire l'abilitazione, un concorso di Stato. Di conseguenza avrebbero diritto all'immediata nomina in ruolo alla stregua di chi vince il concorso ordinario. Invece la legislazione italiana ancora non prevede un «canale diretto» per l'assunzione degli abilitati SSIS - cosa che auspichiamo avvenga al più presto - e adesso viene perfino messo in discussione il punteggio aggiuntivo cui essi hanno diritto nelle graduatorie permanenti;
il punteggio aggiuntivo SSIS (30 punti) - che il CNPI chiede di svilire, riducendolo di fatto a soli 12 punti - non è solo il logico riconoscimento degli ulteriori due anni di impegno spesi in studio e tirocinio ai fini abilitativi. Esso è infatti anche un diritto acquisito da chi, facendo affidamento nelle leggi dello Stato che assegnano 30 punti aggiuntivi rispetto alle altre abilitazioni, ha intrapreso il percorso SSIS. Un provvedimento quale quello auspicato dal CNPI sarebbe quindi una macroscopica violazioni di un principio ormai affermato da anni;
la natura del punteggio assegnato alle abilitazioni SSIS e la scelta del CNPI di premiare tutti gli altri percorsi abilitanti con ben 18 punti, comprese le numerose abilitazioni-sanatorie, portano a delle paradossali conseguenze. Si pensi che un abilitato SSIS che ha insegnato contemporaneamente ai due anni di corso non può cumulare il punteggio di specializzazione con il servizio prestato, proprio in ragione della sentenza del Consiglio di Stato, mentre un abilitato con il corso riservato bis o ter potrà sommare 18 punti (ingiustificati) con l'eventuale servizio prestato. Senza contare che gli abilitati con il riservato hanno conseguito l'abilitazione con un corso di sole 80-120 ore grazie al servizio che magari non è stato neppure prestato nella classe di concorso in cui possono insegnare, ma in altre classi di insegnamento e perfino con 360 giorni di insegnamento alle materne e alle elementari; per giunta potranno godere di ben 12 punti di vantaggio (18+24=42) rispetto all'abilitato SSIS che ha insegnato due anni mentre lo Stato lo stava formando per la professione docente (6+24=30). Se è vera la giustificazione del TAR Lazio, che assegna agli specializzati solo 6 punti (i 12+12 sono appunto il tirocinio-servizio), allora ci si chiede perché regalare ingiustificatamente 18 punti (cumulabili inoltre con i 24 per i 2 anni di servizio) ai non specializzati;
l'associazione professionale degli insegnanti (APEF) e la conferenza dei Rettori (CRUI) si schierano apertamente a favore del riconoscimento del valore formativo delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria -:
quali provvedimenti il Ministro intenda assumere per impedire la discriminazione di trattamento a danno dei precari specializzati alla SSIS sulla base di un parere del CNPI, che appare ingiusto, irragionevole e contrario alle logiche di qualità di merito, anche considerato che la proposta del CNPI va nel senso opposto di quanto avviene da decenni in Europa e da alcuni anni in Italia, premiando le abilitazioni conseguite con un semplice esame valutativo o con un corso di 80 ore e mortificando le aspettative dei docenti che invece hanno investito due anni della propria vita in un percorso specialistico, quale è quello delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), unico percorso abilitante che rispetti le direttive europee.
(4-06156)

Risposta. - Come già riferito più volte in sede parlamentare - da ultimo, in data 24 settembre ultimo scorso, all'Assemblea della Camera in relazione ad una interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Titti De Simone - in materia di precariato l'attuale Governo ha ricevuto una pesante eredità; i problemi delle graduatorie


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permanenti sono, infatti, un retaggio delle politiche dei precedenti Governi, di cui questo Governo si sta facendo carico fin dal suo insediamento.
Anziché, infatti, procedere alla riforma del reclutamento individuando soluzioni adeguate per tutte le categorie interessate e coordinando le posizioni degli aspiranti secondo la vecchia disciplina e quella degli aspiranti secondo le nuove regole, si è dato luogo, sovrapponendoli, a più canali di reclutamento, determinando un numero di aspiranti esorbitante rispetto alle esigenze e potenzialità di assorbimento del sistema.
Per effetto di queste politiche risulta attualmente iscritto nelle graduatorie permanenti un gran numero di candidati tra precari «storici» (vincitori di concorso, abilitati prima dell'entrata in vigore della legge 124 del 1999, abilitati nelle sessioni riservate previste dalla stessa legge 124) e specializzati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.
L'enorme massa di candidati iscritti - che è notevolmente sproporzionata rispetto alle esigenze derivanti in particolare dal
turnover annuo - sarebbe ancora più consistente se questo Governo, nel 2001, non avesse già effettuato ben 60.000 assunzioni.
Il rapporto tra i precari storici e gli specializzati scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario era stato disciplinato dal precedente Governo riservando agli specializzati scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario una quarta fascia nelle graduatorie, così da dare ai vincitori di concorso e abilitati nelle sessioni riservate, iscritti nella terza fascia, una priorità nell'assunzione per posti a tempo indeterminato e a tempo determinato: tale suddivisione è stata ritenuta illegittima dal TAR Lazio, che ha annullato le graduatorie; problema affrontato da questo Governo al suo insediamento, con il decreto-legge 255/2001, che ha previsto l'inserimento a «pettine» di tutte le categorie sopra indicate nella stessa fascia della graduatoria.
In conseguenza dell'attribuzione agli specializzati scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario dei 30 punti aggiuntivi previsti dal decreto interministeriale 4 giugno 2001, n. 268 (la cui legittimità e congruità è stata confermata dalle pronunce dei giudici amministrativi) nonché degli elevati punteggi conseguiti nell'esame di Stato abilitativo, si sono verificati consistenti scavalcamenti delle posizioni di graduatoria dei precari storici. Si è conseguentemente evidenziata la necessità di una revisione dei punteggi attribuiti, al fine di realizzare un assetto più equilibrato. In questo senso, come è noto, si sono espressi gli ordini del giorno del 16 ottobre al Senato e del 20 novembre 2003 alla Camera dei Deputati, accolti dal Governo.
In conformità al parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella seduta dell'8 aprile 2003, con decreto ministeriale n. 40 del 16 aprile 2003, è stata approvata una nuova tabella integrativa di valutazione dei titoli, che - fermi restando i criteri e punteggi già adottati - ha previsto l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 18 punti ai vincitori di concorso e agli abilitati nelle sessioni riservate.
Tale nuova disposizione peraltro è stata annullata dal TAR Lazio, in quanto ritenuta non conforme alle disposizioni vigenti in materia.
Avverso le decisioni del TAR Lazio l'Amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato, ma nelle more di definizione del giudizio di appello, attesa la immediata esecutività delle decisioni dei TAR, come atto dovuto, il Ministero ha fornito indicazioni agli uffici scolastici periferici con la lettera circolare del 23 luglio 2003 e con la nota del gestore del sistema informativo del 24 luglio, per ottemperare alle decisioni del TAR, assicurando in tal modo il regolare avvio dell'anno scolastico.
Peraltro, al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nei suddetti ordini del giorno del Parlamento e di realizzare un assetto più equilibrato delle graduatorie, che tenga conto di tutte le posizioni degli aspiranti, il Governo, nella riunione del Consiglio dei ministri del 19 settembre ultimo scorso, ha approvato il disegno di legge recante «Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento».


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Il suddetto disegno di legge prevede, in particolare, che, a partire dall'anno scolastico 2004/2005, l'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, dove sono iscritti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito del superamento di concorso ordinario o riservato ed i docenti diplomati nelle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento Secondario che via via conseguono l'abilitazione, venga rideterminato sulla base di una nuova tabella di valutazione, allegata alla stessa legge. La nuova graduatoria, rideterminata sulla base della tabella predetta, dovrà essere integrata ed aggiornata ogni due anni.
La tabella allegata al disegno di legge - che dovrà ora seguire il prescritto iter parlamentare - ridefinisce i punteggi dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, confermando per il resto i punteggi attuali e rispettando i principi affermati dalle pronunce della magistratura amministrativa.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MARAN. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
le insegnanti della scuola dell'infanzia di Resia (UD) hanno segnalato al comune che per l'anno scolastico 2003-2004 il numero degli iscritti sarà di 28 alunni e per un solo allievo (in base alla normativa vigente ne sono richiesti 29) non sarà assicurata l'apertura della seconda sezione e che pertanto non saranno più garantiti progetti particolari quali «sentieri», legge 482, «Pust», legge 285, Inglese, Musica, Nuoto;
l'amministrazione comunale ha manifestato (con propria deliberazione consiliare n. 141 dell'8 maggio 2003) grande preoccupazione, anche in considerazione del fatto che lo spopolamento della Valle potrebbe trovare ulteriore impulso proprio dalla regressione del servizio didattico primario;
la comunità resiana è stata individuata come «minoranza linguistica» tutelata a livello nazionale;
giace al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che si propone di garantire proprio il servizio scolastico nelle zone montane disagiate, interpretando le esigenze peculiari di comunità che contribuiscono in modo determinante alla conservazione del territorio e dell'ambiente -:
quali iniziative intende assumere il Governo al fine di garantire anche per l'anno scolastico 2003-2004 l'articolazione della scuola dell'infanzia di Resia (UD) in due sezioni, in modo da continuare l'attività didattica programmata, perseguire la tutela di una minoranza storica come quella resiana e contrastare, nel contempo lo spopolamento della montagna.
(4-06677)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in discorso e si comunica che la situazione della scuola dell'infanzia di Resia si è risolta positivamente.
In data 9 luglio 2003, infatti, il dirigente scolastico ha comunicato al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia che per la scuola in parola era stato raggiunto il numero di 29 iscrizioni che ha consentito, anche in considerazione della particolare situazione geografica del Comune di Resia, l'apertura di una seconda sezione garantendo così la continuità dell'attività didattica programmata.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PAOLA MARIANI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Comune di Fermo, per tradizione ormai consolidata, organizza ogni anno manifestazioni pubbliche in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica;


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quest'anno, però, dopo aver organizzato e pubblicizzato la manifestazione con manifesti affissi in tutta la città, il sindaco con lettera inviata ai consiglieri, nonché alle associazioni interessate, ha due giorni prima annullato tute le celebrazioni previste;
considerato che tra le motivazioni addotte c'è la concomitanza con altre manifestazioni provinciali, sicuramente non di nuova istituzione -:
se sia a conoscenza della decisione del sindaco di Fermo di annullare le celebrazioni del 2 giugno, privando - così - i cittadini e la città di un importante e solenne momento d'incontro.
(4-06768)

Risposta. - Da notizie acquisite tramite la locale prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Ascoli Piceno, risulta che, effettivamente, in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, l'amministrazione comunale di Fermo aveva organizzato, per il pomeriggio del 2 giugno scorso, una manifestazione che, successivamente, ha ritenuto di dover annullare, poiché coincidente con altre importanti celebrazioni in ambito provinciale ed in particolare con il ricevimento tenuto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, per l'anniversario della Fondazione della Repubblica.
L'amministrazione comunale ha precisato, altresì, di essere stata impossibilitata ad anticipare detta manifestazione al mattino dello stesso giorno poiché altri comuni avevano già programmato analoghe cerimonie e di aver, pertanto, organizzato nella stessa mattinata, di concerto con i comuni di Monte Urano, Porto S. Elpidio e di S. Elpidio Mare, la manifestazione in argomento in quest'ultimo Comune, informandone preventivamente la popolazione.
La predetta ricorrenza è stata, poi, celebrata anche a Fermo il giorno 20 successivo, in occasione della ricorrenza del 59o anniversario della liberazione di Fermo, al fine di stimolare una comune riflessione sulle tematiche storiche e culturali sottese a tali ricorrenze.
L'amministrazione comunale ha, infine, rappresentato che, per il futuro, intende proseguire sulla via intrapresa e mantenere tale iniziativa, ritenendo che essa possa rappresentare un importante punto di riferimento per il territorio fermano.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

MESSA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere:
quanti siano i contratti di consulenza posti in essere, attualmente, dall'Anas;
quali siano i costi annuali, con riferimento al 2000, 2001 e 2002, del ricorso a professionisti esterni alla società;
quale sia l'importo mensile minimo e massimo delle consulenze.
(4-06500)

Risposta. - L'ANAS s.p.a., interessata al riguardo, fa preliminarmente presente che il ricorso all'outsourcing non è misura straordinaria, ma risponde bensì ad esigenze specifiche e contingenti dell'azione amministrativa e gestionale, valutate in termini sempre di rapporto costi-benefici, ove uno dei parametri di riferimento è rappresentato dalla carenza o insufficienza della struttura e del know-how interni.
Oltre a ciò, la società stradale rappresenta che occorre considerare anche il profilo della «terzietà» rispetto alle materie oggetto di consulenza, in funzione dell'acquisizione di una possibile nuova chiave di lettura di problematiche complesse, individuazione di possibili soluzioni e anche di verifica dell'impostazione interna.
L'anno 2001 è il periodo temporale in cui si colloca la decisione del Governo di commissariare l'Ente nazionale per le strade, al fine tra l'altro di individuare anche una possibile diversa forma e struttura organizzativa.
Nell'anno 2002, tale ipotesi si è concretizzata nella decisione, attuata in via normativa, di trasformare l'ANAS in società per azioni.
Il processo, attuato nello stesso anno 2002 con la costituzione di ANAS s.p.a., è


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proseguito nel presente esercizio in relazione ai successivi adempimenti e passaggi ulteriormente definiti dalla legge finanziaria 2003.
È quindi di tutta evidenza, riferisce la società stradale, che si è innescato sin dal 2001 un profondo processo di riordino e rinnovamento dell'ANAS, rispetto al quale uno dei primi passi fondamentali, necessari per il riavvio dei processi produttivi, è costituito proprio dall'esame e ricognizione, sotto molteplici aspetti, del quadro economico-finanziario contabile.
Del resto ciascun incarico consulenziale ha una sua connotazione specifica, in relazione a temi distinti, e che sono finalizzati a fornire un quadro quanto più completo possibile della situazione di ANAS e delle ricadute in termini economici, operativi e gestionali delle possibili opzioni.
L'ANAS ribadisce come l'affidamento intervenga a favore di società di settore, quindi a soggetti qualificati e in possesso ciascuno di competenze specialistiche.
La società stradale fa conoscere, inoltre, che tutte le consulenze affidate sono iscritte nel bilancio dell'ANAS e che i corrispettivi sono commisurati all'importanza ed alla qualificazione della prestazione richiesta e che comunque sono contenuti nei limiti delle vigenti tariffe professionali.
In ordine alle modalità di affidamento, la società ha procedimentalizzato nell'anno in corso l'attivazione di incarichi di consulenza con apposita disposizione interna, vincolante per tutte le strutture.
Punti salienti di tale disposizione, finalizzata alla razionalizzazione del ricorso a prestazioni professionali esterne, sono dati dalla particolare procedura da porre in essere e dall'incardinamento delle funzioni di accertamento, vigilanza e controllo ai massimi vertici societari.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MIGLIORI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
nel 1989, nell'area collinare delle Cerbaie a cavallo di più province toscane, fu rintracciata una specie vegetale in via di estinzione, cioè la Drosera Rotundifolia, pianta carnivora particolarissima per specificità biologiche uniche perché rintracciabili solo presso il Lago Bianco nei Vosgi;
all'epoca il sindaco di Fucecchio (Firenze) stabilì per detta pianta una salvaguardia tramite specifica ordinanza in quanto la Drosera sopravvive in colonie di un'altra specie, lo «Sfagno», un muschio usato per confezionare commercialmente le orchidee -:
se non si reputi opportuno ed urgente, data la rilevanza botanica della Drosera Rotundifolia, monitorarne la presenza, assicurarsi della sua effettiva tutela, prevedere una specifica legislazione di valorizzazione.
(4-06160)

Risposta. - In riferimento alla interrogazione parlamentare in discorso, riguardante la richiesta di tutela della specie botanica «Drosera rotundifolia», presente in località Rio Sammartina nel comune di Fucecchio, per la quale si sottolinea la rilevanza botanica e si propone il monitoraggio e una specifica legislazione di valorizzazione, si rappresenta che dalle verifiche svolte dal servizio conservazione della natura, risulta che l'area, sulla quale insiste la specie in argomento, è già ricompresa all'interno del Sito di importanza comunitaria (SIC), individuato con il codice IT5170003 «Cerbaie», attiguo al SIC IT5130007 «Padule di Fucecchio».
La specie «Drosera rotundifolia», è stata infatti individuata e inserita nella scheda ufficiale di identificazione del suddetto SIC IT5170003 «Cerbaie», al paragrafo 3.3., che comprende l'elenco delle «Altre specie importanti di flora e fauna» ma non è considerata tra le specie prioritarie o di particolare interesse comunitario, di cui all'elenco del paragrafo 3.2.g. «Piante di cui all'allegato II della direttiva 92/43/Cee».
Comunque, oltre alla tutela che in generale è prevista per gli
habitat e per le specie presenti in un Sito di importanza


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comunitaria, il comune di Fucecchio ha già provveduto fino dal 17 febbraio 1989 ad emanare una apposita ordinanza, la n. 13, che introduce il divieto di raccolta o danneggiamento della «Drosera rotundifolia - varietà Corsica Maire» e del suo habitat.
Da un recente rapporto stilato dal Corpo forestale dello Stato della stazione di Empoli a seguito di un taglio boschivo, non sono risultati danneggiamenti alle piante e al loro
habitat.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

MINNITI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il Parlamento ha stanziato fin dal 1981 con la legge n. 119, articolo 10, a favore dell'Anas la somma di 220 miliardi di vecchie lire ad incremento di quella prevista con la legge n. 146 del 1980, per opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli;
la giunta regionale della Calabria nell'aprile del 1981 ha approvato il programma delle opere da realizzare nella Regione e il 29 luglio del 1981 il CIPE lo ha reso esecutivo;
il programma approvato dalla giunta regionale per un importo complessivo di 140 miliardi prevedeva anche uno stanziamento di 10 miliardi finalizzati alla realizzazione di una strada di scorrimento veloce nel tratto «Gallico-Gambarie»;
mentre altre parti del programma, come ad esempio il raddoppio della Galleria del Musofalo a Catanzaro, sono state addirittura completate, per la Gallico-Gambarie i lavori non sono neppure iniziati;
la realizzazione dell'opera è di grandissima importanza per tutte le popolazioni dell'area non solo per la necessità di adeguare la rete stradale alle esigenze di oggi ma anche per consentire le condizioni di base per una prospettiva di sviluppo turistico decisamente interessante considerato che si collegherebbero il mare e la costa con le alture dell'Aspromonte con un percorso di pochi minuti;
il giustificato malcontento delle popolazioni ha assunto la forma della protesta democratica e costruttiva dando vita ad un «Comitato di cittadini» per la realizzazione della strada che è divenuto interlocutore significativo delle istituzioni locali ed ha avuto numerosi incontri con il Prefetto di Reggio Calabria e i responsabili dell'Anas ai più alti livelli;
gli ultimi di tali incontri hanno aumentato le preoccupazioni del Comitato in quanto sono emersi la mancanza di fondi (due miliardi per avviare i lavori della rotatoria iniziale del primo tratto) e una decurtazione dello stanziamento previsto in 60 miliardi per il 2003 ridotti a 34 e in questo quadro l'unica nota positiva può ritenersi la dichiarazione dei responsabili dell'Anas compartimentale che hanno sostenuto, negli incontri del 15 e 16 settembre in Prefettura di essere in possesso di tutti poteri necessari per pubblicizzare i bandi di gara per la realizzazione dei lavori, elemento quest'ultimo utile ma comunque non sufficiente;
in ragione di tutto ciò, il giorno 18 settembre si è svolto uno «sciopero generale delle popolazioni della Vallata del Gallico», indetto dal Comitato per la realizzazione dell'opera, al quale hanno partecipato rappresentanti dei sindaci di tutti i comuni della vallata, altri rappresentanti istituzionali e centinaia di cittadini non più disposti a tollerare ingiustificati e incomprensibili ritardi -:
come il Ministro valuti la situazione e quali iniziative intenda assumere affinché gli appalti siano banditi immediatamente, i finanziamenti necessari siano resi disponibili e i tempi previsti per la consegna delle opere siano rispettati e se non ritenga infine di assicurare il suo impegno anche attraverso un incontro diretto con i rappresentanti del «Comitato


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di cittadini per la realizzazione della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie».
(4-07425)

Risposta. - L'ANAS Spa ha fatto conoscere che, al fine di realizzare la strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie in variante alla strada ex statale n. 184 «delle Gambarie», attualmente passata alle competenze dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono stati posti in essere i lavori di realizzazione dei primi due lotti relativi rispettivamente allo svincolo con la autostrada A3 e Gallico Manna-Pettogallico ed al tratto Prioli-Mulini di Calanna.
I lavori di realizzazione del primo lotto sono stati ultimati, comprese le opere di arredo (pavimentazione, barriere di sicurezza, segnaletica), e sono in corso di collaudo.
Tuttavia, nell'ambito del medesimo lotto, l'ANAS ha ritenuto di stralciare i lavori relativi alla realizzazione dello svincolo di inizio lotto a Gallico Marina a causa dei notevoli incrementi dei volumi di traffico sullo svincolo autostradale della A3 e di procedere, quindi, ad una nuova progettazione atta a tenere conto delle sopravvenute necessità rispetto al progetto originario.
Il progetto definitivo del nuovo svincolo è stato approvato da tutti gli enti ed amministrazioni preposti alla tutela del territorio nell'ambito di una apposita conferenza dei servizi a seguito della quale il compartimento ANAS di Catanzaro ha proceduto alla redazione della progettazione esecutiva di cui è attualmente in corso l'iter approvativo, al termine del quale potranno essere avviate le procedure di appalto.
Per quanto attiene ai lavori di costruzione del secondo lotto, il relativo progetto esecutivo è stato approvato il 17 settembre 2003.
Il compartimento ANAS competente ha già avviato le procedure di appalto che potranno prevedibilmente concludersi entro il corrente anno.
L'ANAS fa conoscere, inoltre, che il tempo previsto per il completamento dei lavori di realizzazione del secondo lotto è di novecento giorni decorrenti dalla data di consegna degli stessi.
Nell'ambito di un incontro tenutosi presso la prefettura di Reggio Calabria in data 7 settembre 2003, l'ANAS ha confermato l'impegno ad accelerare le fasi di completamento dei primi due lotti della strada Gallico-Gambarie stante la riconosciuta importanza che l'arteria riveste per lo sviluppo del territorio interessato.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MOLINARI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
in attuazione dell'articolo 3 del D.P.C.M. 22 dicembre 2000 n. 448 con la pubblicazione delle graduatorie provinciali relative al personale ANAS da trasferire alle regioni e agli enti locali vi sono per la Basilicata una serie di motivi che destano preoccupazione circa il funzionamento stesso del compartimento regionale come evidenziato dalle Organizzazioni sindacali;
la mobilità forzosa di 116 unità del personale dipendente del Compartimento regionale di Basilicata non permette alcuna organizzazione funzionale in quanto non è possibile con le stesse unità di esercizio in organico assicurare i servizi di manutenzione, emergenza, pronto intervento sulle strade di competenza;
con tale decisione in pratica vengono soppresse le squadre di pronto intervento ed emergenza presenti sul Raccordo Autostradale Potenza-Sicignano e lungo la SS 407 «Basentana»;
la messa in mobilità del personale determina la fine del servizio neve a antigelo lungo le strade della Basilicata cosa di non poco conto in considerazione delle caratteristiche climatiche della regione durante i mesi invernali;


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termina così il servizio di polizia stradale in ausilio alle pattuglie della Polstrada creando disagi soprattutto durante i periodi degli esodi in quanto la loro presenza garantiva maggiore sicurezza agli utenti ed una azione di prevenzione alle infrazioni al codice della strada;
presso il Compartimento ANAS di Basilicata non vi sono state assunzioni e i pensionamenti non sono stati integrati con nuove assunzioni nonostante le argomentate osservazioni presentate costantemente dalle organizzazioni sindacali;
la riorganizzazione dell'ANAS attiene al futuro stesso dell'Ente nell'articolazione dei suoi Compartimenti nonché alla sicurezza degli utenti della strada -:
se intenda intervenire affinché vengano riaperti i termini per le domande di mobilità volontaria, con la previsione di monetizzare le unità relative al contingente messo in mobilità, e nel contempo vengano garantite la professionalità e la tutela contrattuale anche in merito alla vicinanza al posto di lavoro, nonché di intervenire al fine di potenziare gli organici, soprattutto l'ufficio progettazione, in considerazione della criticità della viabilità lucana.
(4-00462)

Risposta. - L'ANAS Spa ha fatto conoscere che l'attuazione del Dpcm 21 dicembre 2000, n. 448 non ha provocato le paventate disfunzioni riguardo lo svolgimento dei servizi di manutenzione, emergenza, pronto intervento e servizio di sgombraneve per la viabilità di competenza nella regione Basilicata.
L'ufficio periferico competente della società stradale, anche a seguito di una puntuale e mirata riorganizzazione dell'attività attraverso la rimodulazione delle turnazioni, ha garantito con il personale di esercizio in servizio, ovvero ricorrendo a limitate ed occasionali assunzioni di personale a tempo determinato, l'efficienza e la tempestività dei servizi sopra citati.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MOLINARI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
gli uffici, compartimentali del servizio idrografico e mareografico nazionale raccolgono dati ed effettuano misure di tipo idrogeologico-meteorologico da circa 100 anni;
indispensabili riferimenti del servizio idrografico e mareografico nazionale sono gli «osservatori volontari» cioè singoli cittadini che si sono fatti carico con una modesta ricompensa annuale della gestione delle stazioni di misura idrometeorologiche dalla manutenzione alla raccolta ed annotazione dei dati rilevati;
è in atto lo smembramento del suddetto Servizio, nazionale i cui uffici compartimentali stanno per essere trasferiti alle Regioni con la inevitabile conseguenza della perdita della unitarietà del servizio che non ha limiti territoriali regionali ma bensì di bacini e aree aggregate in senso naturale e non burocratico;
l'importanza della unitarietà del Servizio assume un valore rilevantissimo nella prevenzione dei fenomeni calamitosi e quindi di supporto all'azione della protezione civile;
a giudizio dell'interrogante la recente decisione del Governo di sopprimere l'Agenzia nazionale per la, protezione civile attribuendo le competenze alla Presidenza del Consiglio dei ministri presenta modalità e aspetti giuridico normativi che destano molte perplessità in ordine alla funzionalità stessa della struttura -:
quali misure intenda adottare affinché vengano mantenuti operativi e funzionali gli uffici, compartimentali del Servizio idrografico e mareografico nazionale nonché se intenda mantenere attive le stazioni di misura gestite dagli osservatori volontari evitando di disperdere un patrimonio importantissimo ai fini dell'azione di protezione civile.
(4-00683)

Risposta. - Il passaggio delle risorse dei dieci uffici compartimentali e delle relative


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sezioni distaccate del servizio idrografico e mareografico del dipartimento per i servizi tecnici nazionali alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, comprese le risorse strumentali, è avvenuto in data 1o ottobre 2002, in applicazione del Dpcm 24 luglio 2002, come disposto dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 112 del 1998 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
Il citato Dpcm recepisce, peraltro, l'accordo del 24 maggio 2001, sancito nella conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, S.O. n. 205, come integrato e modificato dall'accordo dell'11 luglio 2002 della medesima conferenza.
In particolare, per quanto riguarda il funzionamento delle reti di rilevamento, nonché la continuità del rilevamento delle stazioni storiche del servizio idrografico e mareografico nazionale, sono previsti accordi intercompartimentali (articolo 7) stipulati fra le regioni territorialmente interessate.
All'articolo 9 del citato Dcpm sono previsti, inoltre, accordi tra le regioni e il dipartimento per i servizi tecnici nazionali, ora APAT, per la standardizzazione dei metodi e delle procedure della attività conoscitiva e di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio, nonché per la costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei parametri idro-meteo-pluviometrici.
Si sottolinea, infine, che lo stesso articolo 9 prevede che, per l'esercizio dei compiti di rilievo nazionale previsti dalla legge n. 183 del 1989 e dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le regioni debbono assicurare all'APAT e al dipartimento della protezione civile la trasmissione dei dati rilevati sia dalle stazioni di rilevamento in telemisura che da quelle locali, comprese quindi quelle automatiche o meccaniche con lettura effettuata da osservatore.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

MOLINARI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
pochi giorni fa il Financial Times, citando fonti ufficiali italiane, ha praticamente annunciato il disimpegno italiano nell'ambito del progetto europeo dell'aereo di trasporto tattico A400M in grado di trasportare truppe e mezzi da combattimento;
il Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi nel commentare l'esclusione italiana dal prevertice di Gand a tre tra Germania, Inghilterra e Francia ha esplicitamente annunciato che la riunione era dedicata ad argomenti militari tra i quali appunto l'aereo europeo A400M per il quale l'interessamento era tramontato;
il Financial Times nel commentare la notizia fa intendere che si tratta di una scelta strategica centrata sull'«euroscetticismo» del Ministro della difesa e con un conseguente rilancio della cooperazione con industrie americane come la Lookheed e la Boeing;
già in occasione del salone di Le Bourget, svoltosi nel giugno scorso, quando i paesi aderenti, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Turchia, Belgio e Portogallo firmarono un protocollo intergovernativo, l'Italia non partecipò alla riunione;
l'impegno dell'Italia consiste nell'acquisto di 16 apparecchi entro il 2015 per un costo valutabile in 2.500 miliardi;


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inspiegabilmente il Presidente del Consiglio ha sostenuto che il costo del progetto sarebbe valutabile in 6.000 miliardi;
l'industria italiana, con Finmeccanica, azionista italiano del Consorzio Airbus Military Company, è impegnata con i propri stabilimenti soprattutto nel Mezzogiorno alla realizzazione del progetto A400M;
le organizzazioni sindacali sono preoccupate circa un eventuale disimpegno che rischia di penalizzare il settore industriale italiano con conseguenze negative anche dal punto di vista occupazionale;
nel corso degli anni di Governo dell'Ulivo, l'Italia ha lavorato fortemente per la realizzazione di una politica comune di Difesa partecipando anche ad accordi di partneriato industriale militare con gli altri Paesi dell'UE -:
quali siano le intenzioni del Governo in vista del 16 novembre 2001, data in cui, a Berlino, l'Italia dovrà firmare il contratto definitivo d'acquisto del A400M e quali siano le motivazioni che porterebbero ad un eventuale disimpegno del nostro Paese dal progetto e se ciò non sottintenda un grave allontanamento dell'Italia dal proseguire la realizzazione di una difesa comune a livello UE.
(4-01212)

Risposta. - Ritengo innanzitutto necessario sottolineare che il Governo ha già riferito in diverse occasioni sulla vicenda relativa all'Airbus A400M, sia con interventi dello scrivente (il 26 ottobre 2001 alla Camera e il successivo 20 dicembre presso le Commissioni riunite esteri e difesa della Camera) sia con quelli dei vicari (Sottosegretario senatore Bosi il 27 marzo 2002 presso la IV Commissione difesa della Camera).
In tali occasioni, nel ribadire che l'Italia non aveva interesse a partecipare al progetto, ebbi modo di dichiarare che il Governo, in relazione agli impegnativi e numerosi progetti in corso di attuazione, non poteva sopportare costi eccessivi rispetto alle acquisizioni alternative, consentite da medesimi stanziamenti o comunque incompatibili con le risorse disponibili in bilancio.
Infatti, il finanziamento delle attività di sviluppo e l'avvio della produzione sarebbero state previste a carico del bilancio della difesa, con la conseguenza che ogni velivolo, nonostante non fosse ancora operativo, sarebbe venuto a costare una somma decisamente troppo elevata se rapportata ad altri velivoli con caratteristiche similari già in produzione.
Queste valutazioni, pur mantenendo in assoluta priorità la volontà di proseguire nella direzione del rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, hanno fatto quindi prevalere la necessità per l'Italia di uscire dal programma, tenuto conto delle valutazioni tecnico-operative espresse dai vertici militari.
Tali valutazioni, infatti, si espressero in termini di bassa priorità da attribuire al programma dal punto di vista dell'esigenza operativa a fronte della già sufficiente disponibilità di una rinnovata linea di trasporto aereo e della incompatibilità del suo finanziamento con le risorse disponibili in bilancio, in relazione agli impegnativi e numerosi progetti in corso di attuazione.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

MOLINARI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la Federazione regionale di Basilicata tra le Associazioni nazionali dei disabili (FAND) ha denunciato la possibile soppressione da parte delle Ferrovie dello Stato spa del servizio di assistenza a terra alla clientela disabile presso la stazione di Potenza;
si tratterebbe di una notizia grave e penalizzante lesiva dei diritti costituzionalmente riconosciuti per tutti i cittadini;
una decisione aziendale di tal misura non avrebbe alcuna giustificazione e


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contraddirebbe qualsiasi piano di miglioramento della qualità dei servizi pur ampiamente reclamizzato da parte aziendale -:
quali iniziative intenda promuovere il Governo per accertare detta soppressione del servizio a terra per i disabili presso la stazione ferroviaria di Potenza e, qualora la stessa fosse riscontrata, quali misure intenda adottare, in qualità di azionista di maggioranza, nei confronti delle Ferrovie dello Stato per evitare tale discriminante misura.
(4-02113)

Risposta. - In relazione all'interrogazione in argomento, si fa presente che la Ferrovie dello Stato S.p.a., nel premettere che il Gruppo societario è costantemente impegnato ad affrontare le numerose problematiche relative all'accessibilità al vettore ferroviario da parte dei clienti disabili, ha riferito che nel corso del 2000 sono stati attivati 3 tavoli di lavoro con le più rappresentative associazioni per lo studio di tali problematiche.
I tavoli di lavoro in argomento sono attualmente operativi per:
accesso agli impianti;
accesso ai treni;
organizzazione servizi alla clientela.

Nell'ambito del primo tavolo sono state redatte le linee guida «accessibilità nelle stazioni» che costituiscono attualmente gli standard che vengono applicati negli interventi di nuova realizzazione e nelle ristrutturazioni delle stazioni.
Per favorire la mobilità e la fruizione dei servizi nelle stazioni, da parte dei clienti disabili, si stanno eseguendo interventi di natura strutturale e tecnologica.
Sulla rete ferroviaria insistono circa 2700 stazioni, la maggior parte delle quali costruite in epoche lontane e non rispondenti agli standard per la clientela fisicamente più svantaggiata.
Sono stati avviati, pertanto, specifici programmi di riqualificazione suddivisi per le 3 categorie di stazioni (grandi, medie e piccole).
Sono stati, così, programmati interventi, nel triennio 2004-2006, nelle 103 stazioni di media grandezza gestite da Centostazioni S.p.a. e nelle 13 principali stazioni della rete gestite da Grandi stazioni S.p.a..
In conformità alla Carta dei servizi 2003 sono, inoltre, in programma interventi di adeguamento delle strutture architettoniche alla normativa, per consentire ai disabili l'accessibilità al primo binario nelle piccole stazioni e fermate della rete.
È prevista, inoltre, la creazione di posti auto dedicati ai portatori di handicap. Sono escluse le stazioni sotterranee e quelle che hanno impianti accessibili ai disabili a distanza di un chilometro.
Si evidenzia, inoltre, che la dotazione delle stazioni di carrelli elevatori è curata dalle imprese ferroviarie.
Gli investimenti di Rete ferroviaria italiana (RFI) per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle stazioni comprese nella Carta dei servizi sono:

a) 8 milioni di euro nelle grandi stazioni; inizio lavori: metà del 2003 - termine fine del 2006;

b) 20 milioni di euro nelle stazioni intermedie; inizio lavori entro il 2003 - termine nel 2006;

c) 25 milioni di euro (comprensivi della realizzazione dei sottopassaggi) nelle piccole stazioni e fermate.

Per le nuove stazioni in progettazione o in corso di realizzazione [Torino Porta Susa, Bologna Centrale, Reggio Emilia (AV/AC), Firenze (AV/AC), Roma Tiburtina, Napoli Afragola (AC/AV)], rete Ferroviaria Italiana terrà conto delle linee guida relative all'accessibilità e all'abbattimento delle barriere architettoniche, allegate. Lo stesso, nell'ambito del potenziamento dei nodi urbani e raddoppi di linee, Rete ferroviaria italiana sta progettando o realizzando circa 160 stazioni e fermate che tengono conto delle linee guida.
Per quanto riguarda gli interventi di carattere organizzativo, Ferrovie dello Stato S.p.a. ha fatto presente che:
sono stati abilitati fino ad oggi 197 impianti;


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sono programmate, per il secondo semestre 2003, ulteriori abilitazioni di impianti nel circuito di assistenza clienti disabili, con potenziamento di mezzi ed ausili per la salita/discesa dalle carrozze (carrelli elevatori) e mezzi per facilitare gli spostamenti del cliente nell'ambito delle stazioni di testa (veicoli elettrici) con eventuali dispositivi incorporati per l'accesso diretto al treno;
dal mese di gennaio 2003 è stato istituito il numero unificato regionale in ciascuna delle principali stazioni (Master) della rete per la richiesta del servizio di assistenza in partenza ed arrivo nelle stazioni comprese nell'area regionale e/o sul restante territorio nazionale per le stazioni del circuito di assistenza;
sono state attivate apposite caselle di posta elettronica presso il Centro di assistenza disabili (CAD) di ciascuna stazione principale per la richiesta del servizio di assistenza: inoltre, l'informazione dedicata viene erogata anche attraverso appositi opuscoli informativi cartacei ed in braille intitolati «I servizi per la clientela disabile» e sezioni informative sul sito
web Trenitalia e sull'orario ufficiale;
dal mese di aprile 2003 sono stati attivati
call center regionali, per agevolare la richiesta di prenotazione e organizzazione del viaggio da parte della clientela disabile;
dal 1o maggio 2003 il tempo di prenotazione del servizio di assistenza alla clientela disabile è stato ridotto, nelle 14 principali stazioni, da 6 a 3 ore;
è in corso di attuazione il progetto di incremento del numero delle stazioni abilitate al servizio di assistenza ai disabili, recentemente portate da 181 a 197 raggiungendo, entro il 2003, il numero di 220; sono, peraltro, in atto contatti con l'A.N.C.I. per verificare se vi siano le condizioni per un'ulteriore implementazione del servizio di assistenza con la collaborazione dei comuni; allo stesso fine si sta approfondendo la possibilità di coinvolgere anche associazioni di volontariato;
al fine di migliorare la formazione del personale di
front-line con riferimento alle esigenze della clientela disabile, in occasione dei corsi periodici programmati per il personale di assistenza a terra e a bordo, è stato previsto uno spazio specifico per interventi didattici dedicati alle problematiche dei portatori di handicap e alle norme generali di comportamento. Le relative lezioni sono tenute da docenti indicati dalle associazioni più rappresentative delle tre principali tipologie di disabilità. Tale formazione costituisce vincolo contrattuale anche per l'impresa appaltatrice del servizio operativo di assistenza in stazione;
è in fase di realizzazione il progetto di revisione del sito
Trenitalia.com per consentire ai non vedenti l'accesso diretto, senza l'ausilio del CD-rom attualmente distribuito. Tale progetto prevede anche la possibilità, per la clientela non vedente, di acquistare on-line i titoli di viaggio.

Per gli interventi riguardanti le attrezzature e il materiale rotabile:
è in fase di completamento l'installazione, nelle piccole stazioni, di circa 1300 monitor provvisti di sintesi vocale, in grado di fornire, anche ai non vedenti, informazioni fisse (come orario dei treni, rivendite biglietti eccetera) e variabili (come interruzioni del servizio, scioperi, eccetera);
è in fase di sperimentazione uno speciale mezzo (tipo
golf-car), per il servizio di assistenza nelle stazioni di testa, con elevatore incorporato per la salita/discesa dalle carrozze di viaggiatori su sedia a ruote;
sono state definite le specifiche tecniche di massima di un elevatore meccanico da installare a bordo delle vetture pilota adibite ai servizi regionali ed è in fase di allestimento un prototipo di vettura a doppio piano che verrà sottoposto alle Associazioni per verificarne la funzionalità;
è stato messo a punto un sistema di aggancio idoneo a fissare a bordo treno la


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maggior parte delle sedie a ruote attualmente in commercio (circa l'80/85 per cento), la cui funzionalità è stata già testata dalle associazioni. Si provvederà all'applicazione di tale dispositivo in occasione degli interventi di ristrutturazione delle carrozze interessate;
è stato approntato un sistema di sostegno tramite cintura a quattro punti di ancoraggio per i disabili con problemi anche agli arti superiori, la cui funzionalità è stata già verificata dalle associazioni. Si sta valutando la modalità più opportuna per estendere l'applicazione del dispositivo;
sono state individuate alcune modifiche alla toilette attrezzata per i disabili nelle carrozze tipo «X» trasformate che consentono di eliminare il dislivello della rampa di accesso e di agevolare l'apertura della porta. La funzionalità del sistema è stata già testata dalle associazioni su un prototipo di carrozza allestita. Tali modifiche saranno apportate su tutte le carrozze sottoposte gradualmente a ristrutturazione;
si sta procedendo alla graduale individuazione di postazione per sedia a ruote sui convogli del trasporto regionale, coerentemente con i programmi di ristrutturazione.

Per quanto concerne le attività svolte nell'anno 2002, i relativi dati possono essere così sintetizzati:
numero degli interventi di assistenza eseguiti nelle stazioni abilitate al servizio: sono stati effettuati circa 100.000 interventi di assistenza per viaggi di clienti disabili;
livello delle prestazioni: è stata costantemente verificata la qualità delle prestazioni e migliorati gli standard operativi;
formazione del personale: sono stati definiti gli standard di comportamento e sono stati programmati i corsi di formazione per il personale operativo di assistenza;
attività di comunicazione e informazione: sono stati stampati e distribuiti oltre 70.000 opuscoli «I servizi per la clientela disabile», oltre ad altro materiale particolare, come opuscoli in braille e audiocassette con informazioni per la clientela non vedente; a ciò si aggiunge l'informazione specifica fornita attraverso «FS-Informa» e il sito Web di Trenitalia;
agevolazioni relative ai prezzi del trasporto: si è registrato un costante incremento delle richieste della «Carta blu», che consente il viaggio gratuito per l'accompagnatore del cliente disabile titolare dell'indennità di accompagnamento.

Per quanto riguarda, infine, l'adeguamento delle navi traghetto, si fa presente che:
1. la maggior parte delle navi traghetto in servizio sullo Stretto di Messina, oltre ad essere dotata di locali per servizi igienici appositamente attrezzati, è munita di idonei dispositivi per il trasporto di disabili dal ponte d'imbarco al ponte saloni (sulle navi Scilla e Villa San Giovanni sono installati ascensori per trasporto disabili e sulle navi Iginia, Sibari, Rosalia ed Enotria sono presenti scale con pedane motorizzate);
2. le unità veloci Segesta JET, Selinunte JET e Tindari JET, in servizio sullo Stretto di Messina, sono munite di passerella d'imbarco a livelli, che consente alle persone disabili l'accesso al salone principale dotato di locale igienico adeguato.

Per quanto riguarda la stazione di Potenza, Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che l'organizzazione dei servizi di assistenza e accoglienza a terra per la clientela disabile, nell'ambito dell'area commerciale tirrenica sud e Sicilia e dell'area clienti Basilicata-Calabria, è articolata in sette sedi di «Uffici di assistenza accoglienza clienti» operanti nelle stazioni di Reggio Calabria, Villa S. Giovanni, Lamezia Terme C.le, Paola, Catanzaro Lido e Potenza. In tale ultima stazione, l'impianto è stato dotato di un carrello elevatore, funzionante dalle ore 7.00 alle ore 21.00 di tutti i giorni della settimana.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.


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MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il decreto dirigenziale n. 40 del 17 aprile 2003 per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per le immissioni in ruolo e le supplenze del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2003-2004 reca due distinte tabelle per la valutazione dei titoli: la tabella A, approvata col decreto ministeriale del 12 febbraio 2002, n. 11, per i docenti inseriti in prima e seconda fascia, e la tabella A/1, approvata con decreto ministeriale 40/2003, per i docenti inseriti nella terza fascia;
la tabella A non recepisce il pronunciato della sentenza del TAR Lazio 25 luglio 2002, n. 7121, confermata in sede d'appello dal Consiglio di Stato con sentenza 7460/2002, che annulla la circolare ministeriale n. 69 del 2002 nella parte in cui prevede la possibilità del cumulo dei 30 punti della abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione (SSIS) con il punteggio del servizio prestato durante la durata legale del corso di specializzazione;
la mancata previsione normativa di tale divieto di cumulo tende a perpetuare una evidente disparità di trattamento tra i docenti abilitati presso le SISS e i docenti abilitati con i concorsi oppure con i corsi- concorsi abilitanti e può costituire la premessa di nuovi defatiganti contenziosi;
il decreto non prevede un riequilibrio del punteggio per i docenti in prima e seconda fascia abilitati con i concorsi e con le abilitazioni riservate, a differenza dei docenti di terza fascia ai quali sono stati attribuiti 18 punti -:
se il Ministro interrogato non ritenga di adottare un provvedimento di modifica del citato decreto, prevedendo espressamente il divieto di cumulo dei 30 punti dell'abilitazione SSIS con il punteggio del servizio prestato durante la durata del corso di specializzazione, in ottemperanza ai pronunciati della giurisprudenza amministrativa;
se non intenda, inoltre, porre in essere misure di riequilibrio nella valutazione dei titoli che non danneggino pesantemente altri aspiranti pur in possesso di adeguati requisiti culturali.
(4-06430)

Risposta. - Come già riferito più volte in sede parlamentare - da ultimo, in data 24 settembre ultimo scorso, all'Assemblea della Camera in relazione ad una interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Titti De Simone - in materia di precariato l'attuale Governo ha ricevuto una pesante eredità; i problemi delle graduatorie permanenti sono, infatti, un retaggio delle politiche dei precedenti Governi, di cui questo Governo si sta facendo carico fin dal suo insediamento.
Anziché, infatti, procedere alla riforma del reclutamento individuando soluzioni adeguate per tutte le categorie interessate e coordinando le posizioni degli aspiranti secondo la vecchia disciplina e quella degli aspiranti secondo le nuove regole, si è dato luogo, sovrapponendoli, a più canali di reclutamento, determinando un numero di aspiranti esorbitante rispetto alle esigenze e potenzialità di assorbimento del sistema.
Per effetto di queste politiche risulta attualmente iscritto nelle graduatorie permanenti un gran numero di candidati tra precari «storici» (vincitori di concorso, abilitati prima dell'entrata in vigore della legge 124 del 1999, abilitati nelle sessioni riservate previste dalla stessa legge 124) e specializzati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.
L'enorme massa di candidati iscritti - che è notevolmente sproporzionata rispetto alle esigenze derivanti in particolare dal «turn-over» annuo - sarebbe ancora più consistente se questo Governo, nel 2001, non avesse già effettuato ben 60.000 assunzioni.
Il rapporto tra i precari storici e gli specializzati scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario era stato disciplinato dal precedente Governo riservando agli specializzati scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario una quarta fascia nelle graduatorie, così da dare ai vincitori di concorso e abilitati nelle sessioni


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riservate, iscritti nella terza fascia, una priorità nell'assunzione per posti a tempo indeterminato e a tempo determinato: tale suddivisione è stata ritenuta illegittima dal TAR Lazio, che ha annullato le graduatorie; problema affrontato da questo Governo al suo insediamento, con il decreto-legge 255/2001, che ha previsto l'inserimento a «pettine» di tutte le categorie sopra indicate nella stessa fascia della graduatoria.
In conseguenza dell'attribuzione agli specializzati scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario dei 30 punti aggiuntivi previsti dal decreto interministeriale 4 giugno 2001, n. 268 (la cui legittimità e congruità è stata confermata dalle pronunce dei giudici amministrativi) nonché degli elevati punteggi conseguiti nell'esame di Stato abilitativo, si sono verificati consistenti scavalcamenti delle posizioni di graduatoria dei precari storici. Si è conseguentemente evidenziata la necessità di una revisione dei punteggi attribuiti, al fine di realizzare un assetto più equilibrato. In questo senso, come è noto, si sono espressi gli ordini del giorno del 16 ottobre al Senato e del 20 novembre 2003 alla Camera dei Deputati, accolti dal Governo.
In conformità al parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella seduta dell'8 aprile 2003, con decreto ministeriale n. 40 del 16 aprile 2003, è stata approvata una nuova tabella integrativa di valutazione dei titoli, che - fermi restando i criteri e punteggi già adottati - ha previsto l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 18 punti ai vincitori di concorso e agli abilitati nelle sessioni riservate.
Tale nuova disposizione peraltro è stata annullata dal TAR Lazio, in quanto ritenuta non conforme alle disposizioni vigenti in materia.
Avverso le decisioni del TAR Lazio l'amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato, ma nelle more di definizione del giudizio di appello, attesa la immediata esecutività delle decisioni dei TAR, come atto dovuto, il Ministero ha fornito indicazioni agli uffici scolastici periferici con la lettera circolare del 23 luglio 2003 e con la nota del gestore del sistema informativo del 24 luglio, per ottemperare alle decisioni del TAR, assicurando in tal modo il regolare avvio dell'anno scolastico.
Peraltro, al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nei suddetti ordini del giorno del Parlamento e di realizzare un assetto più equilibrato delle graduatorie, che tenga conto di tutte le posizioni degli aspiranti, il Governo, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 19 settembre ultimo scorso, ha approvato il disegno di legge recante «Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento».
Il suddetto disegno di legge prevede, in particolare, che, a partire dall'anno scolastico 2004/2005, l'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, dove sono iscritti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito del superamento di concorso ordinario o riservato ed i docenti diplomati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario che via via conseguono l'abilitazione, venga rideterminato sulla base di una nuova tabella di valutazione, allegata alla stessa legge. La nuova graduatoria, rideterminata sulla base della tabella predetta, dovrà essere integrata ed aggiornata ogni due anni.
La tabella allegata al disegno di legge - che dovrà ora seguire il prescritto iter parlamentare - ridefinisce i punteggi dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, confermando per il resto i punteggi attuali e rispettando i principi affermati dalle pronunce della magistratura amministrativa.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
dopo due anni di legislatura, il Governo e il Parlamento sono riusciti a mantenere l'impegno assunto dalla Casa delle Libertà durante la campagna elettorale:


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l'approvazione della legge n. 53 del 2003 relativa alla riforma del sistema di istruzione e formazione;
il Parlamento ha accelerato i tempi per l'approvazione della citata riforma sperando nell'avvio attuativo della stessa, se pur gradualmente, fin dal prossimo anno scolastico, bloccando così le varie sperimentazioni che fino ad oggi hanno invaso la scuola italiana;
notizie diffuse da Tuttoscuola informano che la bozza del primo decreto attuativo sarebbe stata «messa nel cassetto» e sarebbe stato inviato al Cnpi un decreto ministeriale che darebbe avvio ad un progetto sperimentale contenente talune innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate dalla predetta legge n. 53 del 2003;
il decreto ministeriale citato prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004, nei primi due anni della scuola primaria l'alfabetizzazione informatica e quella nella lingua inglese secondo quanto delineato dalle indicazioni nazionali;
fermo restando che non è chiaro se tutte le scuole primarie del Paese dovranno dare esecuzione al progetto in questione, all'interrogante appare preoccupante il fatto che il decreto non menzioni in alcun punto la formazione linguistica italiana;
il decreto poi, vincola il progetto ai piani di studio delineati nelle indicazioni nazionali per i piani personalizzati per la scuola primaria, senza che gli stessi siano stati conosciuti e valutati dagli organi competenti -:
quali siano le motivazioni che hanno comportato il blocco dell'attuazione dell'importante legge di riforma dal prossimo anno scolastico;
come giustifichi il mantenimento, di fatto, della sperimentazione già attuata nello scorso anno scolastico;
se non ritenga, comunque, necessario ed urgente, aggiungere accanto all'alfabetizzazione dell'informatica e dell'inglese anche quella della lingua italiana.
(4-06869)

Risposta. - Occorre preliminarmente considerare che il decreto ministeriale n. 61 del 22 luglio 2003, con il quale è stata avviata una iniziativa finalizzata all'innovazione, non intende rappresentare una formale attuazione della legge n. 53 del 2003, ma si prefigge l'intento di promuovere un processo di graduale innovazione che consenta il passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento.
Infatti, in attesa che si compia l'
iter procedimentale necessario per l'emanazione dei provvedimenti attuativi della legge n. 53/2003, da adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si è ritenuto opportuno creare le condizioni per consentire, alla scuola primaria, un iniziale approccio ai nuovi assetti, coerentemente con le linee di riforma configurate dalla stessa legge.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, si è ritenuto proficuo utilizzare l'anno scolastico 2003-2004 per coinvolgere gli operatori della scuola, al fine di approfondire i punti e gli snodi essenziali del progetto riformatore destinato, negli anni, ad apportare profondi cambiamenti nel nostro sistema scolastico.
Pertanto, non essendosi concluso, in tempo utile per l'anno scolastico 2003-2004, l'
iter per la emanazione dei provvedimenti di attuazione della legge, si è ravvisata l'opportunità di utilizzare la previsione normativa contenuta nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 dando alla scuola primaria uno strumento che, innanzitutto, consentisse nelle classi prima e seconda, l'insegnamento della lingua inglese e dell'informatica, nelle quali tuttora risulta poco presente.
Non va poi trascurato che, per la lingua inglese, saranno anche assicurate, in termini di organico, le eventuali risorse necessarie per impartire tale insegnamento in tutte le classi prima e seconda. In tal senso, peraltro, sono state fornite indicazioni agli uffici scolastici regionali con la


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circolare ministeriale n. 58 del 9 luglio 2003.
L'iniziativa ministeriale, oltre all'inglese ed all'informatica, offre alle scuola possibilità di adottare, nel pieno della propria autonomia decisionale, i piani dell'offerta formativa delineati dalle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, prendendone eventualmente in considerazione gli aspetti didattico-pedagogici.
Il progetto ministeriale non si pone tanto nell'ottica di consentire la prosecuzione dell'iniziativa sperimentale realizzata in 251 scuole nell'anno scolastico 2002/2003, quanto in quella di promuovere, a livello nazionale, una approfondita riflessione utile ad arricchire, valorizzare e socializzare la cultura e taluni profili e aspetti rilevanti della legge di riforma.
Infine, in ordine alle preoccupazioni manifestate dall'interrogante, circa l'esigenza di integrare l'inglese e l'informatica con la lingua italiana, è da tener presente che l'italiano costituisce il primo e più importante insegnamento contenuto nelle indicazioni nazionali, alle quali fa riferimento il decreto ministeriale in esame.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
i docenti di dattilografia e stenografia classe di concorso -075/A- sono stati immessi nei ruoli del personale docente a seguito di relativo concorso ordinario a cattedra e o per titoli, bando con specifica ordinanza ministeriale e puntuale programmazione didattico-pedagogica che contempla una prova scritta di didattica comparata nei quattro linguaggi stenografici ammessi al pubblico insegnamento (decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089 e seguenti), una di ortostenocalligrafia, una ad abilità linguistico-stenoscrittoria, di 180-200 sillabe al minuto per dieci minuti, con trascrizione in lingua italiana e straniera, mediante i moderni mezzi, ed una orale, comprensiva, delle suddette prove, per il superamento del concorso di cui è cenno:
attualmente, gli insegnanti di dattilografia e stenografia - classe di concorso 075/A - sono docenti titolari di cattedra a pieno titolo e, solo alcuni di essi, insegnano tecnologie dell'informazione e della comunicazione. T.I.C., senza alcuna compresenza con i docenti laureati, negli istituti tecnici statali ad indirizzo amministrativo IGEA, turistico, e per periti aziendali corrispondenti in lingue estere;
se i docenti di dattilografia e stenografia - tecnologie dell'informazione e della comunicazione - T.I.C. - classe di concorso 075/A - sviluppassero l'attività didattica in compresenza «con altri docenti laureati», si modificherebbe il loro status giuridico e ciò equivarrebbe ad una retrocessione di carriera, giuridicamente non consentita nè accettabile da parte dei docenti in discorso, anche perché l'orario cattedra, di diciotto ore settimanali, come prevede la norma, sarebbe fittizio o per il docente di cui alla classe di concorso - 075/A - o per l'insegnante laureato con grave pregiudizio sia per l'erario che per la presenza di due figure professionali simili in contemporanea a svolgere la medesima attività didattica;
nella VII Commissione della Camera dei deputati, in data 27 ottobre 1994 è stato approvato il testo unificato delle risoluzioni 7-00041 e 7-00050 nel quale si impegnava tra l'altro, «ad interpellare l'Ente unione professionale stenografica italiana - omissis - per predisporre - omissis - i corsi di aggiornamento, di formazione e riconversione professionale in servizio del personale docente...» in parola «Risoluzione 7-00113»;
con atto di sindacato ispettivo n. 4-11840, del 17 luglio 1997, diversi parlamentari, tra cui l'interpellante, interrogavano il Ministro della pubblica istruzione chiedendo, tra l'altro, «quali immediate decisioni ritenga di assumere in relazione alla legge sulle pari opportunità, per favorire


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la medesima dignità professionale ai docenti...» di cui è cenno ... sollecitando l'avvio dell'esame presso le competenti Commissioni parlamentari, delle proposte di legge - omissis - nonché del disegno di legge - omissis - miranti all'introduzione dell'insegnamento di stenografia - classe di concorso 075/A in alcune facoltà o istituti universitari;
l'interrogante si riferisce al personale docente titolare di cattedra appartenente alla classe di concorso 075/A, non in possesso di altri titoli di studio, se non concorso, ancora oggi a titolo richiesto e valido per il passaggio ai ruoli del personale docente appartenente alla classe di concorso 075/A che, peraltro, in questa condizione non risulta spendibile in alcun tipo di mobilità e riconversione professionale;
l'Ente unione professionale steno- grafica italiana - organizzazione non lucrativa di utilità sociale di Alzano Lombardo (Bergamo), oltre a rappresentare il personale docente svantaggiato in parola, è preposto, per statuto, all'aggiornamento - formazione dei relativi docenti sull'insegnamento di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
l'Ente unione professionale steno- grafica italiana-organizzazione non lucrativa di utilità sociale di Alzano Lombardo (Bergamo) è promotore delle proposte di legge n. 2030, del 27 novembre 2001, n. 2387, del 21 febbraio 2002, n. 2815, del 4 giugno 2002, tendenti all'introduzione dell'insegnamento della stenografia in alcuni corsi di laurea nonché del disegno di legge n. 1760, del 8 ottobre 2002, mirante all'introduzione dell'insegnamento di stenografia-tecnologie dell'informazione e della comunicazione in alcune facoltà o istituti universitari -:
quali improrogabili disposizioni reputi di emanare al fine di assegnare, senza indugio ai docenti di dattilografia e stenografia - classe di concorso 075/A compreso nella classe di concorso in parola, senza alcuna compresenza con altri insegnanti laureati in quanto i docenti di dattilografia e stenografia classe di concorso 075/A sono titolari di cattedra, inseriti nella tabella A delle classi di concorso, e non assistenti di laboratorio o insegnanti tecnico pratici che sono inclusi nella tabella C delle classi di concorso;
quali urgenti provvedimenti intenda adottare per dare attuazione ai corsi di riconversione universitaria, per docenti di dattilografia e stenografia - classe di concorso 075/A, così da eliminare una assurda sperequazione, anche fra i medesimi insegnanti, sia sul piano professionale che economico ed offrire, quindi, pari opportunità ai docenti appartenenti alla classe di concorso - 075/A annullando i disagi e gli svantaggi sin qui procurati che hanno determinato disuguaglianze tra gli insegnanti in parola e gli altri colleghi inseriti nella citata tabella A delle classi di concorso ricordando, peraltro, che già i decreti delegati del 31 maggio 1974 prevedono la formazione universitaria per tutti i docenti di ogni ordine e grado;
se non ritenga necessario ed urgente interpellare l'Ente unione professionale stenografica italiana - organizzazione non lucrativa di utilità sociale di Alzano Lombardo (Bergamo) la cui commissione di ricerca e di studi è all'avanguardia, sul piano didattico-pedagogico e tecnologico, relativamente allo sviluppo delle tematiche dell'insegnamento di tecnologie dell'informazione e della comunicazione-T.I.C.
(4-07209)

Risposta. - Ai docenti in parola, com'è noto all'interrogante, può essere affidato l'insegnamento di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche in compresenza con altri docenti laureati, sulla base della specifica programmazione curricolare delle singole istituzioni scolastiche. Ciò rientra nelle scelte organizzative delle scuole che nel rispetto dell'autonomia loro attribuita definiscono come meglio articolare la propria offerta formativa e le relative modalità didattiche. Tale compresenza di natura peraltro metodologica non comporta di conseguenza, come teme l'onorevole


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interrogante, alcuna deminutio nello status giuridico del personale in oggetto.
In relazione poi alla programmazione di interventi di riconversione in considerazione delle finalità, da un lato, dell'istituto, e dei criteri, dall'altro, su cui la riconversione deve fondarsi (previsione di disponibilità dei posti sulle classi di concorso su cui riqualificare il personale, assetto ordinamentale consolidato) si sottolinea l'inopportunità di procedere, nella fase attuale di ridefinizione del sistema scolastico, in attuazione della legge 53 del 28 marzo 2003 - delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale -, ad un programma di riconversione del personale in oggetto che dovrebbe, allo stato, essere riferito a classi di concorso strutturate sugli attuali percorsi di studio.
La stessa legge n. 53 impegna, infatti, l'amministrazione a definire in tutti i suoi aspetti - curricolari, organizzativi e funzionali - il nuovo progetto del sistema educativo e formativo del Paese. In questa prospettiva pertanto, la definizione dei nuovi curricoli e dei relativi quadri orari richiederanno una diversa collocazione dei docenti e una necessaria rideterminazione delle classi di concorso finalizzate all'insegnamento delle discipline previste dai nuovi ordinamenti scolastici.
Di conseguenza, in funzione delle innovazioni ordinamentali, sarà necessario prevedere un ampio piano di attività sia di formazione per i docenti che dovranno aggiornare le proprie competenze utili allo svolgimento del loro insegnamento, sia di riconversione per i docenti delle discipline che eventualmente non saranno più previste. È ovvio che sia nella fase di predisposizione dei nuovi ordinamenti, sia nella successiva fase di gestione delle risorse professionali, saranno coinvolte le associazioni di categoria del personale.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PAOLETTI TANGHERONI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
sono stati effettuati da parte dell'Amministrazione comunale di Pisa i lavori per l'ampliamento della scuola dell'infanzia Monte Bianco al fine di istituire un'ulteriore terza sezione;
la nuova sezione nella scuola Monte Bianco rientra nel Piano provinciale dell'istruzione approvato dal comune, provincia e CSA;
ad oggi non sono stati assegnati i 2 insegnanti necessari per l'apertura della terza sezione;
l'istituzione della terza sezione risponde ad un'esigenza di 27 bambini residenti nel comune di Pisa, risultati idonei all'iscrizione secondo il bando di ammissione alle scuole dell'infanzia -:
quali iniziative il Ministro intenda assumere affinché sia riconosciuto il Piano provinciale dell'istruzione e mettere i Provveditorati in condizione di nominare il personale educativo per l'istituzione della terza sezione nella scuola dell'infanzia Monte Bianco.
(4-07385)

Risposta. - Come stabilito dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, con circolare dell'11 aprile 2003 è stato precisato che per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi alla scuola dell'infanzia le bambine ed i bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004 in presenza delle condizioni richiamate dalla stessa legge, e cioè secondo criteri di gradualità, in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni.
Per quanto riguarda le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia nella regione Toscana, il Ministero ha assicurato il mantenimento del numero complessivo di sezioni già istituite e/o funzionanti nell'anno scolastico 2002-2003 ed ha anche assegnato un contingente ulteriore di posti che la direzione generale regionale ha utilizzato


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sulla base del maggior bisogno risultante dalle liste di attesa.
In particolare alla provincia di Pisa sono stati assegnati, in organico di diritto, n. 528 posti per un totale di n. 261 sezioni a orario normale e n. 6 ad orario ridotto e successivamente, sulla base delle esigenze evidenziate dai dirigenti scolastici e dalle amministrazioni comunali, su richiesta del centro servizi amministrativi di Pisa, è stato concesso un ulteriore posto assegnato all'istituto «Galilei» di Pisa.
Si assicura, infine, che i bambini in lista di attesa per la scuola «Monte Bianco» di Putignano hanno trovato accoglienza in altre scuole limitrofe e/o in altre scuole cittadine.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PERROTTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la privatizzazione e la liberalizzazione dei capitali nel mercato finanziario europeo, attraverso le misure attuative dei Trattati Cee, hanno operato una nuova conformazione dell'assetto economico nostrano, in quanto consentono l'ingresso di numerose banche estere nel nostro mercato, le quali hanno trovano terreno fertile per i propri investimenti;
il processo di unificazione economica, se ha sicuramente portato dei vantaggi per i consumatori che, godendo della concorrenza fra più operatori finanziari, sicuramente hanno e possono fruire di buoni benefici, porta in seno una distorsione grave, di cui non si può tenere conto, e di cui si sta occupando l'Unione europea attraverso la richiesta al governo federale elvetico di più trasparenza nelle operazioni di gestione di capitali esteri;
da quanto si è appreso dal quotidiano Libero del 26 settembre 2002 numerosi bilanci di banche d'affari estere, e non solo di provenienza elvetica, sarebbero al vaglio della guardia di finanza italiana in quanto viziati di irregolarità nel procedimento d'iscrizione dei propri introiti generati nel territorio italiano: essi sarebbero stati iscritti nel bilancio come se maturati all'estero;
la lotta all'evasione fiscale è uno dei punti cardine del programma del Governo;
le operazioni di fusione e acquisizione che hanno coinvolto società italiane si sono sensibilmente ridimensionate negli ultimi tempi ed i collocamenti in borsa sono praticamente gestiti per lo più da banche straniere -:
se ritiene opportuno sollecitare il rafforzamento del monitoraggio sul mercato finanziario e sull'operato delle banche estere interessate, e sui relativi adempimenti fiscali, anche al fine di far emergere l'entità di questo processo ai danni dell'erario, considerato che il debito pubblico italiano è fra i più alti dell'Unione europea;
se intenda prendere delle iniziative volte a tutelare gli azionisti italiani in caso di veridicità delle fonti giornalistiche sopraindicate.
(4-04016)

Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo in argomento, nel quale viene chiesto se si intendono adottare iniziative volte al rafforzamento del monitoraggio sul mercato finanziario e, in particolar modo, ad un maggior controllo delle operazioni di gestione dei capitali delle banche d'affari estere che operano in Italia e dei relativi adempimenti fiscali, si fa presente quanto segue.
L'indirizzo politico seguito negli ultimi tempi dall'amministrazione finanziaria è stato sempre più diretto a rimuovere gli ostacoli all'accesso degli intermediari esteri nel contesto operativo nazionale, in coerenza con i principi comunitari volti a promuovere l'integrazione internazionale dei mercati finanziari.
In considerazione di questa apertura, sono stati, comunque, rafforzati gli strumenti atti a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale.


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Tra le misure di controllo adottate vi è quella del cosiddetto monitoraggio fiscale, introdotto dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 che stabilisce un meccanismo di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, consentendo l'effettuazione di un controllo dell'utilizzo dei mezzi di pagamento.
Si evidenzia, inoltre, che viene sempre più fatto ricorso alla cooperazione amministrativa internazionale, nella forma dello scambio di informazioni con gli Stati esteri. Tale strumento si colloca, infatti, tra quelli più idonei ad accertare le operazioni contrassegnate da tecniche elusive.
È, tra l'altro, da valutare che in ambito europeo, a seguito del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale, si è posto l'accento sull'esigenza di una uniformizzazione dell'imposizione incidente sulla raccolta di capitali e sulla circolazione dei titoli, che comporta contestualmente l'adozione di misure atte a rendere più trasparenti i rapporti intercorrenti non solo tra i vari paesi dell'Europa, ma anche tra tali paesi e Stati terzi.
In questo contesto, le iniziative normative da assumere relativamente al monitoraggio sul mercato finanziario italiano dovranno tener conto degli indirizzi intrapresi in sede europea.
È anche il caso di segnalare l'attività svolta dalla guardia di finanza che ha destinato cospicue risorse operative a contrasto dell'evasione fiscale internazionale, nel cui ambito è inquadrabile il fenomeno dell'occultamento all'erario dei redditi prodotti, in Italia, da società di diritto estero.
L'azione svolta ha consentito di segnalare, nella decorsa annualità e nel primo semestre del 2003, materia imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte dirette per oltre 66 milioni di euro ed I.V.A. per circa 2 milioni e mezzo di euro, nonché di individuare altri 28 soggetti, nei cui confronti sono in programma interventi ispettivi.
Infine, occorre segnalare che alcuni reparti territoriali del corpo hanno in corso attività investigativa, tuttora coperta da segreto, nei confronti di alcune banche d'affari straniere che si sarebbero avvalse di una stabile organizzazione sul territorio nazionale non conosciuta al fisco.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

PERROTTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 131 del 1986 concede l'aliquota agevolata del 3 per cento a coloro che acquistino un'abitazione quando ricorrano le condizioni di cui al comma 1 della nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa parte I;
stessa nota II-bis prevede al successivo comma 4 i casi in cui l'acquirente dell'immobile decada da detta agevolazione e sia quindi obbligato a versare non solo le imposte ordinarie di registro, ipotecaria e catastale, ma anche una sovrattassa del 30 per cento ed i relativi interessi di mora;
vi sono due casi in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, con il susseguente obbligo di versare le somme di cui sopra: la prima si verifica quando l'acquirente abbia reso, nell'atto di acquisto dell'immobile, delle dichiarazioni mendaci; l'altra nel caso «di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto...», così testualmente il comma 4 della nota II-bis;
l'ultima parte del comma 4 recita: «Le predette disposizioni (cioè la decadenza dall'agevolazione ed il correlativo obbligo di corrispondere la maggiore imposta) non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda


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all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale»;
la legge cerca di sanzionare ogni forma di speculazione sulle agevolazioni e per questo vuole che chi ne sia stato fruitore non venda per cinque anni. Nel caso in cui si resti titolare di una quota dell'immobile, però, non si può usufruire nuovamente dell'agevolazione, perché una delle condizioni è che l'acquirente non sia titolare «neppure per quote» di altro immobile agevolato;
il richiamato comma 4 della nota II-bis recita, inoltre, che non si decade dalle agevolazioni (anche se si vende prima dei cinque anni) se entro un anno dalla vendita si compri altro immobile agevolato, ma questa possibilità è inibita a chi vende solo una quota, perché essendo rimasto titolare di altra quota di immobile agevolato, non può acquistarne un altro usufruendo delle agevolazioni, come detto prima;
infatti al comma 1 della nota II-bis alla lettera c) è stato precisato che una delle condizioni per accedere all'agevolazione è di non possedere «neppure per quote» altro immobile agevolato: questo per evidenziare che quando il dettato legislativo ha inteso riferirsi ad una quota di immobile, è stato fatto chiaramente; per cui, a contrario, per la decadenza dalle agevolazioni la legge parla di «trasferimento degli immobili acquistati» e si deve intendere, dunque, trasferimento della totalità dell'immobile acquistato; da ciò risulta che la legge preveda la decadenza dalle agevolazioni «prima casa» solo nel caso che si alieni, prima dei cinque anni, tutto l'immobile agevolato -:
se il ministro non intenda procedere, nell'ambito della propria competenza adottando una circolare interpretativa affinché la legge suindicata venga interpretata nel senso che non si decada dalle agevolazioni se il venditore resti titolare di una quota del vecchio immobile, cioè appunto nel caso di vendita parziale; e affinché - in questo ultimo caso - non si decada dalle agevolazioni ricevute, poiché la legge testualmente dice che si decade nel caso di trasferimento prima dei cinque anni degli immobili acquistati; quindi si verifica la decadenza solo nel caso di vendita totale dell'immobile e non nel caso di vendita di una quota dello stesso.
(4-04865)

Risposta. - L'interrogazione cui si risponde concerne la decadenza dalle agevolazioni tributarie in materia di trasferimenti a titolo oneroso sulla cosiddetta «prima casa» (aliquota agevolata dell'imposta di registro del 3 per cento) qualora una quota dell'immobile acquistato usufruendo del regime agevolato venga alienata prima del decorso del termine di cinque anni.
Ad avviso dell'agenzia delle entrate la decadenza dall'agevolazione, limitatamente alla quota ceduta, è conforme allo spirito della norma volto a sanzionare, come peraltro evidenziato dall'interrogante, ogni forma di speculazione sull'agevolazione di cui trattasi.
La nota II-
bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del Testo unico dell'imposta di registro (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), come è noto, indica le condizioni che devono ricorrere ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione ... e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse.
L'unica condizione in cui si fa menzione alle quote è quella che individua i requisiti soggettivi necessari per usufruire delle agevolazioni e cioè «che nell'atto di acquisto si dichiari di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione, nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge, con le agevolazioni ...» (lettera C). In sostanza, la titolarità di una quota acquistata in regime agevolato costituisce un ulteriore limite per usufruire del beneficio così detto «prima casa».
Invero, la predetta agenzia è ricorsa all'interpretazione estensiva delle locuzioni


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«... atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case (..), atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse ...», ricomprendendo nel regime agevolato anche le cessioni di quote (circolare del 1o marzo 2001, n. 19/E). Lo stesso criterio interpretativo deve valere, pertanto, per tutte le disposizioni della citata nota II-bis, compresa l'ipotesi di decadenza per «trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici ...» (comma 4, nota II-bis articolo 1 della tariffa), nel rispetto dei principi generali di interpretazione degli atti normativi in base ai quali le diverse disposizioni di una stessa legge devono essere interpretate secondo la loro connessione e secondo l'intenzione del legislatore. Tra i diversi significati possibili, pertanto, va preferito quello che meglio corrisponde alla concatenazione di significati risultante dalla considerazione delle diverse parti della medesima norma, intesa quale complesso precettivo dotato di un senso organico ed intelligibile.
È evidente, perciò, che la cessione, prima del decorso del quinquennio, di una quota di un immobile acquistato con l'agevolazione cosiddetta prima casa comporta la perdita dei benefici per la quota stessa.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

PIGLIONICA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
con nota protocollo n. GAB/2002/12749/B07 del 18 dicembre 2002 il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha chiesto alla regione Puglia di esprimere ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 2, comma 23, formale intesa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia, del relativo ente di gestione e la delimitazione e zonazione dello stesso Parco;
l'istituzione del Parco dell'Alta Murgia è prevista dalla già citata legge n. 426 del 1998, articolo 2, commi 5 e 6;
i pareri delle amministrazioni comunali e provinciali interessate sono stati acquisiti in via preventiva ed informale nel corso della riunione del 19 novembre 2002 presso la direzione conservazione della natura del Matt;
il territorio interessato è ricompreso per buona parte nel proposto sito di importanza comunitaria (Sic) zona di protezione speciale (Zps) ai sensi delle Direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 di recepimento della Direttiva 92/43;
con delibera n. 290 del 25 marzo 2003 la giunta regionale pugliese esprimeva parere favorevole all'intesa pur riservandosi di verificare la proposta prima della Conferenza unificata Stato-regioni per alcune osservazioni dei comuni di Toritto e Spinazzola;
in un successivo incontro presso la provincia di Bari le riserve dei comuni di Toritto e Spinazzola venivano esaminate ed avviate a positiva soluzione -:
le motivazioni per le quali a distanza di oltre 3 mesi dall'inoltro di tutta la documentazione presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e pur risultando il tutto positivamente istruito dalla direzione conservazione della natura non si sia ancora provveduto all'invio della documentazione alla Conferenza unificata Stato-regioni per l'esame di sua competenza.
(4-07030)

Risposta. - In data 11 settembre 2003, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso alla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo schema di decreto del Presidente della Repubblica istitutivo e l'allegata cartografia di perimetrazione e zonizzazione del parco, oggetto di formale intesa da parte della regione Puglia, richiedendo


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l'espressione del parere previsto ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

PISICCHIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la vigente legge sulla cittadinanza, 5 febbraio 1992 n. 91, pone come requisiti per il riconoscimento dello status di cittadino il possesso della carta di soggiorno decennale insieme con l'iscrizione anagrafica di pari anzianità;
tali rigorosi requisiti trovano la loro motivazione nella volontà del legislatore di verificare l'effettiva piena integrazione del soggetto richiedente la cittadinanza nella società italiana;
può accadere, tuttavia, che in alcuni limitati casi, gli indizi relativa alla piena e soddisfacente integrazione del cittadino extracomunitario nella società civile del nostro Paese, siano deducibili anche da altri parametri, aventi non minore significato e valore giuridico, come nel caso dell'avvocato S.I. Todorova;
l'avvocato Todorova giunge in Italia nel gennaio 1993, dunque dieci anni or sono, come richiesto dalla legge italiana. Dal 28 gennaio 1993 è in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio, permesso che è sostituito, dal 2002, in una carta di soggiorno illimitato;
in Italia consegue la laurea in giurisprudenza e supera il concorso di avvocato, iscrivendosi all'ordine di Roma;
consegue varie specializzazioni in discipline internazionalistiche;
collabora come esperto con due Ministri della Repubblica italiana con la delega agli Affari comunitari (l'onorevole Toia e l'onorevole Mattioli) e con un Vice Presidente del Parlamento europeo (onorevole Podestà);
svolge, con crescente successo, ricerche nel campo dell'integrazione europea fino a raggiungere il risultato di essere selezionato per importanti attività sul piano dell'Unione europea, attività che le saranno precluse a motivo del difetto del requisito della cittadinanza -:
se il Ministro non ritenga che dieci anni di regolare permesso di soggiorno, insieme con la documentata iscrizione anagrafica per otto anni, unitamente all'ininterrotta e documentata residenza nel nostro Paese fin dal 1993 e all'imponente curriculum che testimonia l'apprezzamento delle autorità governative e del vertice del Parlamento europeo, non rappresentino più che significative testimonianze della piena integrazione dell'avvocato Todorova nella società italiana e costituiscano, nel contempo, prove documentali atte a consentire la concessione della cittadinanza italiana.
(4-05537)

Risposta. - Le preoccupazioni espresse dall'interrogante possono ritenersi superate in quanto con decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2003, è stata concessa alla signora Snejana Ivanova Todorova la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 2002, n. 91.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

PISTONE e GIULIETTI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 21 della Costituzione garantisce e tutela la libertà di espressione «con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»;
le attività degli artisti di strada e dei cantastorie rappresentano uno straordinario patrimonio storico-culturale del nostro Paese che dà voce, da sempre, a sentimenti popolari attraverso l'ironia e la critica ai potenti;


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il 19 luglio 2002 è stata promulgata, a Milano, dal sindaco Albertini l'ordinanza n. 5955, che vieta l'uso dell'amplificazione per l'esercizio delle attività musicali degli artisti di strada nelle aree pedonali di Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele e Via Dante, per molestia alla cittadinanza e disturbo all'esercizio delle attività;
il divieto di utilizzare gli impianti di amplificazione per l'esercizio delle attività musicali citate nella zona di Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele e Via Dante è in netto contrasto con lo stesso regolamento degli artisti di strada, tra l'altro citato nella medesima ordinanza -:
se non ritengano opportuno adottare iniziative normative volte a disciplinare l'attività degli artisti di strada e dei cantastorie, definendo gli orari in cui è consentito lo svolgimento, nelle vie e piazze delle città e paesi, l'attività degli artisti di strada, il «volume massimo» consentito nell'utilizzo degli impianti di amplificazione e al fine di consentire la produzione, lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività degli artisti di strada e dei cantastorie.
(4-07599)

Risposta. - In via preliminare si comunica che i quesiti formulati nell'interrogazione in argomento, appaiono attinenti ad aspetti rientranti nella sfera di attribuzione degli enti locali, e quindi difficilmente regolamentabili in sede «nazionale».
Per quanto riguarda poi lo specifico episodio richiamato dall'interrogante, si fa presente sulla base degli elementi informativi della Prefettura di Milano, che l'attività di cantastorie e degli artisti di strada in quella città è disciplinata dal «Regolamento dell'artista di strada» approvato con delibera del consiglio comunale n. 483.014/2000, che definisce artista di strada «colui che esercita personalmente e in luogo pubblico o aperto al pubblico una delle sottoelencate attività, in modo estemporaneo o itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dallo spettatore. Le attività sono: suonatore, cantante, cantastorie, giocoliere, saltimbanco, mangiafuoco, fachiro, madonnaro, mimo, clown, ritrattista, burattinaio, astrologo».
Queste professioni artistiche possono essere svolte, previa autorizzazione, su tutto il territorio cittadino salvo che per alcune località del centro storico dove sono state individuate delle specifiche postazioni.
L'articolo 6 consente all'artista di usare «piccoli impianti di amplificazione, alimentati a batteria, di limitata potenza, purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dei luoghi e dello spazio circostante, non risultino eccessive».
L'impossibilità di determinare l'eccessività dell'emissione sonora, per la mancanza di un parametro oggettivo, ha di fatto impedito di reprimere gli abusi nell'uso degli impianti di amplificazione e l'esercizio, da parte del comune di Milano, di una effettiva attività sanzionatoria.
Il Sindaco, pertanto, facendo ricorso al potere di ordinanza in tale materia sancito dall'articolo 110 del regolamento di Polizia urbana («Arti e mestieri rumorosi ed incomodi. - Salvo speciali concessioni, è vietato esercitare dalle ore 19 alle ore 7 nei mesi da ottobre ad aprile e dalle 20 alle 6 negli altri, le arti e i mestieri che siano causa di rumore o il disturbo possano riuscire molesti in altre ore») ha emanato l'ordinanza n. 5955 del 19 luglio 2002, oggetto dell'interrogazione del senatore Pizzinato, che sancisce il divieto di utilizzare impianti di amplificazione nelle aree pedonali di piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele e via Dante in considerazione delle molestie alla cittadinanza e del disturbo arrecato all'esercizio delle attività commerciali.
In data 9 gennaio 2003 il Sindaco ha emanato una nuova ordinanza con la quale, nel confermare il divieto di utilizzare impianti di amplificazione per l'esercizio di attività musicali nell'area pedonale di piazza Duomo, di corso Vittorio Emanuele e di via Dante, ne consente l'utilizzo a quegli artisti di strada per i quali l'elemento musicale non rappresenta il fattore prevalente dell'attività esercitata e tali sono i cantastorie, i burattinai, saltimbanchi o giocolieri. Resta, comunque, anche per questi


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artisti il vincolo della non eccessività delle emissioni sonore.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

POTENZA e PISICCHIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 26 e 27 maggio 2002 si sono svolte ad Olbia le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale che hanno visto vincitore il sindaco Settimo Nizzi, espressione della coalizione di centro-destra Polo delle Libertà;
da alcuni recenti articoli di stampa apparsi sui quotidiani della regione Sardegna La Nuova Sardegna e L'Unione Sarda si evince che:
a) si è ingenerato il dubbio per cui presso l'amministrazione comunale di Olbia si stiano ponendo in essere, nei confronti del personale dipendente, atteggiamenti, attività e atti in contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo sanciti dalla Costituzione italiana e in particolare con la libertà di pensiero, anche politico, manifestata in ogni forma permessa e lecita;
b) tale indirizzo di comportamento sarebbe stato programmaticamente esposto dal sindaco Settimo Nizzi durante la prima seduta del consiglio comunale nonché preannunciato da alcuni atteggiamenti discriminatori previamente posti in essere dal medesimo sindaco subito dopo l'insediamento nella carica nei confronti di alcuni dipendenti (La Nuova Sardegna del 6 giugno 2002) e che si stia concretizzando con la stesura di «liste di proscrizione dei dipendenti comunali da parte della amministrazione» (La Nuova Sardegna del 25 giugno 2002 e L'Unione Sarda del 26 giugno 2002);
c) si è già dato avvio al programma pianificato iniziando da un primo dipendente, la funzionaria ingegner Gabriella Palermo, dirigente del settore lavori pubblici nei confronti della quale sembra si stiano esercitando da parte dell'amministrazione «atti lesivi della normativa contrattuale e della dignità e decoro», «iniziative illegittime e discriminatorie» dirette univocamente «a penalizzare il dirigente in parola in ragione della propria reticenza a schierarsi acriticamente alla linea politica e programmatica enunciata dal sindaco» e che a tale scopo siano stati mossi al funzionario immediatamente «... dopo la elezione a sindaco di Settimo Nizzi» degli addebiti finalizzati a precostituire strumentalmente motivo di licenziamento;
d) dal conferimento dell'incarico dirigenziale all'ingegner Palermo, avvenuto nel 1998 a seguito di pubblico concorso e fino a tutto il maggio del 2002 non si era mai dato luogo, nei confronti dell'ingegner Palermo stesso, ad addebiti riferiti al rendimento o ad altro motivo, né sono mai stati sollevati rilievi al suo operato ma che al contrario, il nucleo di valutazione, l'organismo incaricato per la verifica annuale della qualità e dei risultati dell'operato dei dirigenti degli enti locali, sin da quanto il comune lo ha istituito, nel 1999 le ha sempre riservato il massimo della valutazione, riconoscendo pertanto la più che corretta gestione tecnico-amministrativa operata dal dirigente di cui trattasi;
e) l'ingegner Palermo ha indirizzato un appello al Ministro dell'interno, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica quali massimi tutori dei principi di libertà, correttezza e giustizia sanciti dalla Costituzione italiana con la speranza che questi pongano fine al «capriccio» alla «ostinazione» e alla «ritorsione» del comune giacché, quanto da lei subito non è minimamente riconducibile «a motivi oggettivi legati alla bontà e alle modalità con le quali ha svolto il suo lavoro, e che resta l'incognita sulla natura di veri motivi»;
l'ingegner Gabriella Palermo è sorella del presidente del Partito Sardo di Azione, il quale durante le ultime consultazioni elettorali amministrative del comune di Olbia ha sostenuto il candidato sindaco espressione del centro-sinistra opposto a Settimo Nizzi;


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deve essere valutato con preoccupazione il fatto che una amministrazione comunale italiana possa, non già mettere in atto, ma anche solo far aleggiare il sospetto di assentire, avallare o sottacere con muta e colpevole reticenza iniziative anticostituzionali e perciò umilianti nei confronti di un qualsiasi essere umano e in particolare di un cittadino italiano, in quanto, tale atteggiamento, lederebbe gravemente e irrimediabilmente l'immagine di tutto lo Stato italiano e delle sue istituzioni quali guardiani imparziali e incondizionati del rispetto delle leggi e delle regole di buona amministrazione: di tutori dei diritti e della dignità umana, di garanti dei principi fondamentali dettati dalla Costituzione italiana, di baluardi della democrazia e della libertà di espressione e pensiero;
gli interroganti immaginano con orrore che possa venire meno, da parte dei cittadini italiani, la fiducia nel ruolo di tutela che lo Stato, in tutte le sue forme anche decentrate sul territorio nazionale, e le sue istituzioni devono esercitare nei confronti di tutti i lavoratori e in particolare di tutti i dipendenti pubblici che, sino a concreta prova contraria, con spirito di abnegazione onestà e comunque sempre in buona fede, ogni giorno si pongono al servizio esclusivo della Nazione, e garantiscono imparzialità ed efficienza al loro operato contribuendo, con evidenza, al progresso materiale e sociale della nostra Nazione;
è di abnorme gravità quanto, dalla lettura degli articoli di stampa apparsi sui quotidiani succitati, sembrerebbe stia accadendo presso l'amministrazione comunale di Olbia;
è pertanto assolutamente necessario provvedere a verificare se quanto appreso dalla lettura dei quotidiani di cui sopra possa anche solo minimamente corrispondere a verità al fine, eventualmente, di provvedere immediatamente a ristabilire tutte le condizioni affinché nessuno dei fondamentali e inviolabili principi di rispetto, libertà, uguaglianza democrazia e giustizia dovuti alla persona umana e sanciti dalla Costituzione italiana, possa mai anche solo per un attimo non essere attuato sul territorio nazionale da un ente che è, sul territorio, Stato italiano -:
se quanto descritto corrisponda al vero e, in caso affermativo, se non ritenga che vi siano gli estremi per adottare le iniziative di propria competenza nei confronti del sindaco eventualmente responsabile di un comportamento illegittimo e lesivo dei fondamentali diritti della persona, nonché dei doveri costituzionali di imparzialità della pubblica amministrazione.
(4-07609)

Risposta. - L'amministrazione comunale di Olbia, secondo quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, avrebbe posto in essere atti lesivi della normativa contrattuale e della dignità e del decoro professionale, nonché iniziative illegittime e discriminatorie dirette a penalizzare il dirigente del settore dei lavori pubblici e a precostituire elementi finalizzati al suo licenziamento.
L'ingegnere Palermo ha trasmesso al Ministero dell'interno una nota del settembre 2002, con la quale, nel contestare il licenziamento operato dal comune di Olbia, rilevava come tale provvedimento dovesse ritenersi conclusivo di atteggiamenti di natura persecutoria e premeditata, posti in essere dal sindaco per motivi politici.
Tuttavia, nella comparsa di risposta depositata dai legali del comune di Olbia presso la sezione lavoro del tribunale di Tempio Pausania nel ricorso ex articolo 700 codice di procedura civile proposto dal professionista, sono stati evidenziati diversi episodi, inerenti a comportamenti o decisioni della dirigente che si sono verificati in momenti antecedenti l'elezione dell'Amministrazione in carica.
Nella stessa comparsa si afferma inoltre che i provvedimenti dell'ente in ordine al licenziamento per giusta causa della ricorrente deriverebbero esclusivamente le riserve sulla capacità professionale con esclusione di qualsiasi intento persecutorio.


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Come è evidente, nel precisare che la questione è rimessa al vaglio del giudice civile del tribunale di Tempio Pausania, sezione lavoro, si ritiene che la vertenza debba trovare adeguata soluzione nell'appropriata sede giurisdizionale; sede naturale per la composizione di conflitti di tal genere.
A tutt'oggi la controversia non si può dire conclusa, sebbene la fase cautelare della stessa è terminata a favore del Comune con il rigetto sia del ricorso proposto ex articolo 700 codice di procedura civile che del successivo reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso introduttivo.
Per completezza si precisa che la ricorrente potrebbe in ogni caso esperire idonea azione nel merito e che è tuttora pendente un ricorso avanti al TAR Sardegna dai medesimi contenuti di quello proposto innanzi all'Autorità giudiziaria.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

REALACCI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
tra il settembre e l'ottobre dell'anno 2001, il Comune di Licata, in provincia di Agrigento, aveva appaltato alla ditta Porcasi le demolizioni di 68 costruzioni abusive realizzate nella fascia costiera sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta e quindi escluse da ogni condono;
inspiegabilmente, alla data fissata per l'inizio delle demolizioni, detta ditta Porcasi rinunziava all'appalto in un contesto che veniva unanimamente interpretato quale frutto di attività di intimidazione e minaccia presumibilmente di natura mafiosa;
la rinunzia della ditta Porcasi provocava una energica iniziativa del Prefetto pro tempore di Agrigento Ciro Lo Mastro, il quale, valutando pubblicamente che sarebbe stata una grave sconfitta per le Istituzioni e per i principi di legalità la mancata esecuzione delle demolizioni a causa della rinunzia dell'impresa Porcasi per minacce, si attivava per reperire altra impresa disponibile alla esecuzione di detti lavori;
in particolare, il Prefetto, con nota prefettizia n. 12199 del 26 ottobre 2001, individuava quale impresa disponibile ad effettuare detti lavori la ditta Giuseppe Sciré Scappuzzo, con sede in Porto Empedocle, via dello Sport, e comunicava la disponibilità di detta impresa al comune di Licata;
a seguito di detta iniziativa del Prefetto Lo Mastro, si stipulava contratto n. rep. 132 del 31 ottobre 2001 tra il comune di Licata e l'impresa Sciré Scappuzzo, relativo alla demolizione delle costruzioni di che trattasi per un importo complessivo di 500 milioni di lire;
si dava inizio alle demolizioni in questione abbattendo 5 edifici abusivi;
nel medesimo mese di novembre 2001, il Prefetto Ciro Lo Mastro veniva trasferito ad altra sede e veniva, come si dirà, sostanzialmente meno la volontà istituzionale di proseguire le demolizioni;
successivamente, nel corso della terza decade di novembre 2001, i lavori inspiegabilmente sarebbero stati sospesi in quanto il comune di Licata, non avrebbe più concesso alla ditta Sciré il provvedimento di immissione in possesso dell'immobile da demolire, provvedimento, quest'ultimo, essenziale perché la ditta potesse accedere ai luoghi e demolire;
da quel momento in poi, si attivava un carteggio tra comune di Licata, l'ufficio territoriale del Governo di Agrigento e Ministero delle infrastrutture. In particolare, con il provvedimento prot. AB/GA/02518 del 26 luglio 2002 la Direzione generale per l'abusivismo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a firma del Direttore Generale Migliorini, dava sostanzialmente al Prefetto di Agrigento le indicazioni richieste dal medesimo in ordine alla ripresa dei lavori di demolizione;
in particolare, il Ministero ribadiva il dovere prioritario per lo Stato di combattere


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le violazioni delle leggi e di tutelare il territorio ed escludeva altresì che ventilate ipotesi di provvedimenti legislativi non perfezionati potessero in alcun modo interferire con le demolizioni in corso. Malgrado detto pronunziamento del Ministero né l'ufficio territoriale del Governo di Agrigento né il Comune di Licata avrebbero assunto alcuna doverosa iniziativa per riprendere le demolizioni;
vanamente la ditta Sciré Scappuzzo diffidava il Comune di Licata con atto stragiudiziale in data 13 marzo 2002 a dare corso al contratto di appalto debitamente sottoscritto, mettendo la ditta in condizione di eseguire le opere;
risulta all'interrogante che alcuni abusivi ritenevano di citare in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Agrigento, Sezione distaccata di Licata, l'impresa Sciré Scappuzzo, il Prefetto Lo Mastro, la Prefettura di Agrigento, il Comune di Licata ed altri ancora, chiedendo il risarcimento di presunti danni biologici causati ai suddetti abusivi con le demolizioni legittimamente eseguite, quantificato in 4 miliardi di lire -:
se risponda al vero che nell'ambito dell'ordine delle demolizioni degli edifici abusivi definito dalla Prefettura, gli immobili che dovevano demolirsi, quando gli abbattimenti sono stati sospesi erano alcune ville lussuose in riva al mare, tra le quali quella di un esponente politico licatese;
quali iniziative intenda assumere il Governo per dare esecuzione alle demolizioni delle costruzioni abusive indicate in premessa realizzate in riva al mare a Licata;
quali iniziative intenda assumere il Ministro delle infrastrutture per verificare che il provvedimento prot. AB/GA/02518 del 26 luglio 2002 della Direzione generale per l'Abusivismo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a firma del Direttore generale Migliorini, abbia esecuzione e comunque adempimento da parte della Prefettura di Agrigento e del Comune di Licata;
quali siano le ragioni del mutamento di orientamento in ordine a dette demolizioni che sarebbe maturato presso la Prefettura di Agrigento a seguito del trasferimento del prefetto Ciro Lo Mastro.
(4-04774)

Risposta. - Dagli accertamenti svolti dalla prefettura di Agrigento, non sono emersi riscontri tali da accreditare l'esistenza, fra gli immobili abusivi da demolire, di una «lussuosa villa in riva al mare», riconducibili a personaggi politicamente impegnati in ambito locale.
Per quanto concerne la sospensione della attività demolitoria, si ritiene utile precisare che nello specifico contesto, la prefettura non è intervenuta direttamente nella gestione degli interventi di demolizione, essendosi, al contrario, rivolta - come peraltro illustrato nella memoria difensiva prodotta dall'avvocatura dello Stato in difesa della prefettura nel contesto di una vicenda giudiziaria promossa da alcuni proprietari di immobili abusivi - a consentire al comune di Licata di poter perfezionare la procedura contrattuale di affidamento dei lavori di demolizione.
Ciò, in quanto la competenza prefettizia era stata attivata non in presenza di inerzia della amministrazione comunale o dell'inutile esperimento delle procedure di aggiudicazione del relativo appalto, situazioni per le quali in Sicilia dovrebbe intervenire l'Autorità regionale, bensì in ordine ad una attività di ricerca del contraente, sollecitata dalla amministrazione comunale interessata.
Sotto tale profilo, la prefettura non è mai stata
domina del negozio contrattuale instaurato per la demolizione degli immobili, essendo, al contrario, tale ruolo, sempre rimasto al comune di Licata.
Nello svolgimento della ulteriore attività, è intervenuta, peraltro, la intimazione di un ricorso avanti al tribunale di Licata - promosso da alcuni proprietari di immobili abusivi fatti oggetto di demolizione - i quali hanno messo in discussione la legittimità della procedura instauratasi per l'abbattimento delle case abusive.


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Poiché tale giudizio risulta tuttora pendente, la Prefettura ha ritenuto, in via cautelare, di soprassedere ad ulteriori attività, posto peraltro che non rientra nella competenza del prefetto l'attivazione di interventi di tutela del territorio di competenza, invece, del sindaco.
Lo stesso ufficio periferico ha manifestato alla predetta Amministrazione comunale la disponibilità ad ogni forma di assistenza qualora, nell'ambito della propria autonomia decisionale, la stessa amministrazione ritenesse di portare avanti le procedure di demolizione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

REALACCI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
malgrado nel tratto italiano della direttrice Bologna-Verona-Monaco la capacità di traffico giornaliero sia già oggi di 180 treni/giorno, e già dal 2004 sarà possibile raggiungere i 240 treni/giorno, come da dati forniti dalle ferrovie dello Stato, vi sono evidenti problemi invece nella tratta austriaca;
come è noto i due «colli di bottiglia» della linea sono nel tratto tra Innsbruck e Worgl in quello tra Monaco e Kufstein, dove vi sono due binari malgrado gli intensi traffici regionali, internazionali, merci e passeggeri. Ciò determina problemi di saturazione dei due tratti che potrà essere superata solo dopo l'entrata in esercizio del quadruplicamento in corso il cui termine è previsto nel 2009;
è da considerare inoltre che per la galleria di base Fortezza-Innsbruck è stato ultimato il progetto preliminare che consente di decidere sulla sua realizzazione, mentre invece per il tratto da Fortezza a Verona non esiste un progetto di quadruplicamento e che nella tratta Verona-Bologna è in corso di realizzazione il secondo binario -:
quali interventi si stiano predisponendo per avere chiarezza dal Governo austriaco rispetto alle capacità residue della linea in modo da programmare una gestione efficace del trasporto merci, anche nell'ambito degli accordi sugli «ecopunti»;
se non si intendano programmare in maniera coerente gli interventi sulla direttrice del Brennero, definendo la progettazione dell'intera tratta a quattro binari tra Fortezza-Verona-Bologna, per inquadrare l'intervento sulla galleria di base altrimenti inutile da un punto di vista trasportistico.
(4-05026)

Risposta. - L'asse ferroviario del Brennero rappresenta il principale collegamento fra Italia, Austria e Germania. Attualmente viene pianificato un totale di 26.400 treni all'anno, considerando sia il traffico bilaterale sia quello trilaterale.
La pianificazione riguarda 5,5 giorni a settimana su 48 settimane.
Sul versante italiano, ad oggi, vengono effettuati mediamente da Trenitalia 62 treni al giorno, di cui 14 autostrade viaggianti, con una concentrazione elevata in determinate fasce orarie, in special modo notturne e nei giorni centrali della settimana.
Il mercato servito sul versante citato è rappresentato per il 44 per cento da traffico combinato, per il 46 per cento da traffico convenzionale e per il 10 per cento da
autostrada viaggiante.
La gran parte del traffico da Verona in poi viaggia a treno completo. Inoltre, ottimizzando il fattore carico dei treni, si potrebbe arrivare a trasportare più del doppio delle tonnellate nette sull'intera tratta Verona-Monaco di Baviera, rispetto alle 15,5 milioni di tonnellate effettuate nel 2001.
Sull'asse Brennero-Monaco di Baviera Ferrovie dello Stato S.p.a. prevede una crescita di circa 10 milioni di tonnellate di merce trasportata entro il 2006, con un tasso di crescita medio annuo del 2,8 per cento.
Tale previsione appare prudente considerato che il traffico merci sull'arco alpino


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è raddoppiato nel periodo 1990-2001 e continua a subire una accelerazione a causa dell'integrazione fra i diversi mercati e sistemi produttivi dell'Unione europea.
Nel 2001 la quota di mercato della gomma sul traffico internazionale sull'asse del Brennero sia per il traffico bilaterale sia per quello trilaterale è stata del 77 per cento, la crescita del settore autostradale si prevede continui ad essere limitata dalle restrizioni austriache sul traffico di mezzi pesanti in transito che avvengono non unicamente nella forma di «ecopunti».
Il traffico ferroviario, pertanto, dovrebbe essere in grado di attirare la maggior parte della crescita sull'asse non solo attraverso il servizio diretto per i traffici combinato e tradizionale, ma anche attraverso l'incremento dell'offerta per i servizi di autostrada viaggiante i quali consentono di attenuare il problema delle limitazioni al traffico camionale, pur lasciando al sistema su gomma sufficiente autonomia per le terminalizzazioni al di fuori delle aree interessate da tali limitazioni.
La creazione di
Brenner Rail Cargo, l'alleanza costituita tra Trenitalia, le Ferrovie austriache e quelle tedesche, risponde ai seguenti obiettivi: dare più qualità ai trasporti, abbassare i loro costi e i tempi di passaggio alla frontiera.
Le ulteriori iniziative per migliorare la qualità riguardano l'assegnazione dedicata sull'Asse del Brennero di locomotive di nuova generazione e la possibilità di razionalizzare le operazioni di manutenzione, programmate e non, delle locomotive che operano sul Brennero attraverso l'apertura di una officina a Bolzano ed evitare in tal modo l'invio presso l'officina di Verona che sconta la problematica dell'attraversamento della linea Milano-Venezia.
Va ricordato, infine, che anche i traffici sul Brennero beneficeranno dell'accordo con Rete ferroviaria italiana che ha consentito, attraverso l'evoluzione della normativa, la precedenza dei treni merci sui treni viaggiatori nell'arco notturno.
Il trasporto delle merci attraverso l'arco alpino è sottoposto da anni ad una forte tensione fra gli interessi economici ed ambientali e, sulla base delle attuali previsioni, aumenterà complessivamente del 70 per cento nel periodo fra il 2000 ed il 2005.
Circa due terzi degli attuali flussi di merci interessanti l'arco alpino transitano attraverso l'Austria e, dalla ripartizione modale, risulta che oltre il 70 per cento del traffico merci attraverso il Brennero si svolge su strada. Fra il 1989 ed il 2001 il trasporto su strada è aumentato di oltre il 60 per cento, mentre, nello stesso periodo, il volume di trasporto merci su ferro è aumentato del 170 per cento.
Tale sviluppo è dovuto esclusivamente alle forti percentuali di aumento del trasporto combinato strada-rotaia che si sono registrate negli ultimi 10 anni.
Al fine di eliminare le limitazioni al traffico delle merci attraverso il Brennero imposte con l'introduzione del sistema a ecopunti, la cui applicazione è subordinata anche al mancato aumento delle capacità di trasporto ferroviario e al miglioramento dell'efficacia del servizio, i Ministri dei trasporti di Italia, Germania ed Austria, il 5 luglio 2002 a Berlino, hanno deciso l'istituzione di 3 gruppi di lavoro, costituiti da rappresentanti degli operatori ferroviari, per l'esame delle problematiche relative a esercizio, capacità e interoperabilità, e 3 gruppi di lavoro costituiti da tecnici delle relative amministrazioni, i cui compiti, rispettivamente, sono: 1. individuare misure per lo sviluppo del trasporto combinato sul corridoio Germania-Austria-Italia; 2. valutare la situazione della mobilità (domanda ed offerta) attraverso le Alpi; 3. redigere una relazione sugli interventi attualmente previsti per il potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria nei tre Paesi, allo scopo di individuare una comune strategia di potenziamento.
Per il miglioramento dell'esercizio e della capacità, nel periodo 2003-2006, sulla linea Verona-Brennero, dal punto di vista infrastrutturale sono previsti i seguenti interventi:
completamento del potenziamento tecnologico della linea che innalzerà la capacità giornaliera da 180 treni al giorno a 250 treni al giorno (attivazione entro il 2004);


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realizzazione del sistema di comando/controllo/supervisione della circolazione (SCC), con posto centrale a Verona che governerà la circolazione dei treni, la diagnostica degli apparati, i sistemi di informazione al pubblico e la telesorveglianza degli impianti su tutta la direttrice (attivazione entro il 2006);
ingresso diretto dalla linea del Brennero al terminal di Verona quadrante Europa; attivato a dicembre 2002, consente un risparmio di 40 minuti di tempo;
ampliamento del citato terminal, per aumentarne la capacità ricettiva fino a 50 treni al giorno (attivazione entro il 2005);
costruzione del nuovo scalo di Trento Roncafort in collaborazione con la provincia autonoma di Trento (attivazione della prima fase entro il 2003, della seconda entro il 2005);
nuovo terminal per l'autostrada viaggiante a Bolzano, attivato nel novembre 2002.

Dal punto di vista organizzativo sono, invece, previsti i seguenti interventi:
nuovo modello gestionale degli impianti ferroviari del terminal di Verona quadrante Europa per migliorare anche la qualità del servizio, anche attraverso l'introduzione di opportuni supporti informatici (entro il 2003);
realizzazione presso la stazione di Brennero di un centro comune alle 3 reti ferroviarie (italiana, austriaca, tedesca) per lo scambio di informazioni relative alla gestione del traffico su tutto l'asse Bologna-Monaco (istituzione entro il 2003);
progettazione a catalogo delle tracce orarie sull'intero corridoio del Brennero per una migliore armonizzazione del piano di trasporto e per una disponibilità di ulteriori tracce orarie. In particolare sono ora disponibili 16 tracce tra Monaco e Verona, 17 in senso inverso, per complessivi 33 treni al giorno in più.

Per ciò che riguarda l'interoperabilità, sono in corso le procedure di omologazione per le locomotive politensione E 412 ed EU 43 (Italia), BR 189 (Germania) e 1822 (Austria) che si prevede verranno ultimate entro il 2003 ad eccezione della EU 43 per la quale sussistono rallentamenti nel processo autorizzativo da parte della Germania.
Il gruppo di lavoro interministeriale riguardante gli interventi infrastrutturali, sotto la presidenza austriaca, si è riunito il 25 e 26 settembre 2002 ad Innsbruck ed ha redatto la relazione sui piani di potenziamento programmati, lungo l'asse del Brennero, da Italia, Austria e Germania, poi presentati nel novembre 2002 ai Ministri competenti.
Gli investimenti previsti sono:
interventi nel breve e nel medio termine (2002-2013) già in fase di realizzazione o la cui realizzazione è stata già programmata;
realizzazione della galleria di base del Brennero;
interventi la cui realizzazione è in diretta relazione con la realizzazione della galleria base citata.

Per quanto riguarda i primi, oltre agli interventi descritti, sul territorio italiano si segnala il quadruplicamento della Bassa Valle dell'Inn Kundl-Baumkirchen di competenza delle Ferrovie austriache, già in fase di realizzazione.
Relativamente alla nuova galleria di base del Brennero, nel giugno 2002, il GEIE - Galleria di base del Brennero, costituito tra RFI e Brenner Eisenbahn Gmb, ha consegnato il rapporto finale relativo alla prima fase di attività.
Per ciò che attiene all'ultimo gruppo di interventi, sul versante italiano è stato avviato lo studio di fattibilità di una nuova linea a doppio binario tra Fortezza e Verona, classificata tra gli interventi in diretta relazione con la realizzazione della galleria di base del Brennero. Di tale intervento è stata individuata una fase prioritaria di cui, secondo le procedure previste dalla legge


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n. 443 del 2001, entro giugno 2003 sarà conclusa la progettazione preliminare attualmente in corso.
Tale fase prioritaria è costituita:
dall'interconnessione di Ponte Gardena, per eliminare il tratto più acclive portando la pendenza massima dal 22 per mille all'11 per mille;
dalle circonvallazioni di Trento e Bolzano per separare i flussi merci da quelli viaggiatori regionali e a lunga percorrenza;
dalla razionalizzazione dell'accesso al nodo di Verona per rendere compatibile la nuova infrastruttura con la linea AV/AC Milano-Venezia e con i terminali merci del nodo.

L'intero investimento è stimato, sulla base degli studi fin qui elaborati, in circa 7.000/8.000 milioni di euro.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

REALACCI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con una precedente interrogazione l'interrogante segnalava ai Ministri in indirizzo per chiederne i dovuti provvedimenti l'assai anomala situazione relativa agli iter delle demolizioni presso il comune di Licata (Agrigento);
il comune di Licata aveva appaltato a tale ditta Porcasi 68 demolizioni di edifici abusivi in area vincolata;
la ditta Porcasi a seguito di evidenti minacce aveva abbandonato l'appalto. Quindi nell'ottobre del 2001 era intervenuto il prefetto protempore di Agrigento dottor Lo Mastro, che aveva incaricato tale ditta Scirè Scappuzzo di Agrigento di effettuare detti lavori, stipulando all'uopo contratto con il comune di Licata;
si dava inizio alle demolizioni abbattendo cinque edifici abusivi;
ciò avvenuto, in coincidenza al trasferimento del prefetto Lo Mastro, le demolizioni venivano sospese e da allora ad oggi, pur essendo trascorsi ben venti mesi le demolizioni inspiegabilmente non sono riprese;
da ultimo con nota in data 10 aprile 2003 protocollo n. 13062 il comune di Licata scriveva alla prefettura di Agrigento attribuendo alla medesima la competenza al proseguimento delle demolizioni, e richiamando a sostegno di questa competenza prefettizia la nota del Ministero delle infrastrutture protocollo n. AB/4A/02/518 del 18 luglio 2002;
questo palleggiamento di competenze in ordine alle demolizioni, malgrado il contratto debitamente firmato, e la ditta disponibile ad effettuare i lavori, costituisce ad avviso dell'interrogante pubblica dimostrazione della non volontà delle istituzioni di reprimere seriamente l'abusivismo edilizio;
il caso ormai clamoroso della mancata esecuzione delle demolizioni a Licata, malgrado appunto il completamento di ogni iter, la disponibilità di fondi, l'esistenza di un contratto e la volontà dell'impresa di rispettarlo, ha fornito pubblico e forte incentivo ad ulteriori edificazioni abusive nella provincia di Agrigento, con le punte massime raggiunte nel territorio del comune di Palma di Montechiaro confinante con Licata;
il palleggiamento di competenze tra comune e prefettura che si protrae ormai da venti mesi appare peraltro facilmente risolvibile mediante il celere strumento della conferenza dei servizi che potrebbe essere agevolmente convocata dal prefetto di Agrigento -:
se non ritengano abnorme il palleggiamento in questione di competenze tra comune e prefettura di Agrigento che da venti mesi blocca le demolizioni delle costruzioni abusive nel comune di Licata;
se non si ritiene di fornire da parte del Governo indicazioni puntuali al prefetto di Agrigento finalizzate al superamento


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della situazione su evidenziata realizzando quindi un'attività collaborativa tra comune e prefettura finalizzata all'esecuzione delle procedure di demolizione in questione;
quali siano le ragioni che hanno portato al trasferimento del prefetto di Agrigento Lo Mastro, ad altro incarico alla fine dell'anno 2001.
(4-07166)

Risposta. - Dagli accertamenti svolti dalla Prefettura di Agrigento, non sono emersi riscontri tali da accreditare l'esistenza, fra gli immobili abusivi da demolire, di una «lussuosa villa in riva al mare», riconducibili a personaggi politicamente impegnati in ambito locale.
Per quanto concerne la sospensione della attività demolitoria, si ritiene utile precisare che nello specifico contesto, la prefettura non è intervenuta direttamente nella gestione degli interventi di demolizione, essendosi, al contrario, rivolta - come peraltro illustrato nella memoria difensiva prodotta dall'avvocatura dello Stato in difesa della prefettura nel contesto di una vicenda giudiziaria promossa da alcuni proprietari di immobili abusivi - a consentire al comune di Licata di poter perfezionare la procedura contrattuale di affidamento dei lavori di demolizione.
Ciò in quanto la competenza prefettizia era stata attivata non in presenza di inerzia della amministrazione comunale o dell'inutile esperimento delle procedure di aggiudicazione del relativo appalto, situazioni per le quali in Sicilia dovrebbe intervenire l'autorità regionale, bensì in ordine ad una attività di ricerca del contraente, sollecitata dalla amministrazione comunale interessata.
Sotto tale profilo, la prefettura non è mai stata
domina del negozio contrattuale instaurato per la demolizione degli immobili, essendo, al contrario, tale ruolo, sempre rimasto al comune di Licata.
Nello svolgimento della ulteriore attività, è intervenuta, peraltro, la intimazione di un ricorso avanti al tribunale di Licata - promosso da alcuni proprietari di immobili abusivi fatti oggetto di demolizione - i quali hanno messo in discussione la legittimità della procedura instauratasi per l'abbattimento delle case abusive.
Poiché tale giudizio risulta tuttora pendente, la Prefettura ha ritenuto, in via cautelare, di soprassedere ad ulteriori attività, posto peraltro che non rientra nella competenza del prefetto l'attivazione di interventi di tutela del territorio di competenza, invece, del Sindaco.
Lo stesso Ufficio periferico ha manifestato alla predetta amministrazione comunale la disponibilità ad ogni forma di assistenza qualora, nell'ambito della propria autonomia decisionale, la stessa amministrazione ritenesse di portare avanti le procedure di demolizione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

RICCIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
alla fine di gennaio di questo anno una gravissima alluvione ha colpito il basso Molise ed in particolare la cittadina di Termoli, nella quale tra l'altro lo stabilimento FIAT è stato devastato dall'acqua fuoriuscita dalla diga del Liscione; sulle cause della esondazione e sulle presunte responsabilità è in corso una indagine giudiziaria, tendente a verificare se le misure preventive siano state adottate o meno ed a valutare la posizione degli enti interessati; tra gli enti nell'occhio del ciclone è finito l'ERIM;
questo ente è stato commissariato fin dalla epoca della precedente giunta regionale di centro-sinistra ed è tuttora commissariato con la stessa persona fisica, nonostante che da un anno e mezzo sia subentrato al governo della regione una giunta di centro-destra;
infatti commissario straordinario dell'ente continua ad essere il professor Matteo Petruccelli; direttore generale e vero factotum rimane l'ingegner Matteo Pasquale, che è anche il responsabile con relative prebende della diga del Liscione;


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l'ente negli anni scorsi aveva approvato un piano triennale di assunzioni, che prevedeva l'assunzione di ingegneri, ivi compreso un ingegnere informatico (un ingegnere era destinato alla diga del Liscione), biologi, geologi, e un avvocato, prevedendo altresì gli avanzamenti interni; in questi ultimi anni sono stati fatti solo gli avanzamenti interni, ma non si è provveduto per i ruoli apicali a bandire i concorsi, sicché l'organico è rimasto del tutto carente ed inidoneo ad assolvere ai numerosi compiti istituzionali dell'ente, basti dire che capo ufficio dighe è rimasto un geometra;
è evidente che il Governo, prima di erogare somme che potrebbero essere a «fondo perduto» alla regione Molise, deve assicurarsi che le somme stesse possano essere utilmente spese e non deve consentire che il trasferimento non sia legato a posizioni di vera responsabilità degli enti destinatari delle risorse;
peraltro il Procuratore della Repubblica di Larino, dottor La Rana, si è dato sei mesi di tempo per l'accertamento delle eventuali responsabilità -:
quali iniziative intende intraprendere il Governo per far sì che le somme destinate per la riparazione dei danni causati dall'alluvione siano realmente spese per la tutela delle popolazioni danneggiate.
(4-05670)

Risposta. - A seguito del verificarsi di un'alluvione di eccezionale entità che, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, ha colpito il territorio del basso Molise, il Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992.
Tale evento calamitoso, che, peraltro, era stato precedentemente annunciato dal servizio veglia meteo del dipartimento della protezione civile, è stato continuamente monitorato dall'ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione rischi del dipartimento, che ha evidenziato piogge superiori ai 200 mm.
Inoltre, sono pervenute segnalazioni relative a frane, smottamenti ed esondazioni, tra le quali anche quella del fiume Biferno, che ha comportato l'evacuazione di circa mille persone rimaste isolate per l'allagamento dell'area industriale.
Successivamente, in data 12 marzo 2003, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3268 con la quale il presidente della regione Molise è stato nominato commissario delegato.
L'articolo 5 della predetta ordinanza prevede che il commissario delegato sia autorizzato ad erogare un contributo, fino ad un massimo di 30.000.000,00 di euro, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito danni a causa dell'evento alluvionale.
Allo scopo di fronteggiare tempestivamente l'emergenza, al commissario delegato è stato conferito il potere di deroga alla normativa vigente di cui all'articolo 11 del medesimo provvedimento.
Sono stati, quindi, stanziati, parte dei fondi provenienti dai mutui, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, successivamente convertito nella legge 8 aprile 2003, n. 62 e ripartiti con l'ordinanza di protezione civile n. 3277 del 28 marzo 2003, con un limite di impegno pari a 3.285.120 euro per l'anno 2003 e a 566.400 euro per l'anno 2004.
La somma complessiva del mutuo quindicennale concesso dalla cassa depositi e prestiti è stata pari a 42.835.143,33 euro ed i criteri di spesa delle provvidenze stanziate sono stati stabiliti dal commissario delegato sulla base di quanto disposto dalla predetta ordinanza n. 3268 del 2003.
Infine, l'ordinanza n. 3277 del 2003 prevede che il commissario delegato predisponga i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzate per trimestri.


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Tale documentazione deve essere trasmessa al dipartimento della protezione civile, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
L'esame e la valutazione ditale documentazione verrà effettuata da apposite strutture denominate «Comitati di rientro nell'ordinario» istituite presso il predetto Dipartimento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

ROTUNDO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il presidente dell'associazione dei costruttori edili della Puglia ha segnalato il disagio dell'imprenditoria edile pugliese per la gestione degli appalti che l'Anas ha intenzione di porre in essere;
in particolare si evidenzia il progressivo aumento degli importi dei lavori a base di gara a causa di accorpamenti di opere, del riferimento a prezzi sottostimati, del ricorso ingiustificato al sistema di realizzazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge n. 109 del 1994, vale a dire l'appalto integrato in cui l'offerta dell'impresa riguarda la progettazione prima e la costruzione dopo;
tali scelte se confermate porterebbero ad una marginalizzazione dell'imprenditoria edile pugliese, composta prevalentemente da piccole e medie imprese che rischiano di essere escluse immotivatamente dal mercato degli appalti -:
se e quali iniziative il Ministero intenda assumere al fine di evitare che gli imprenditori edili pugliesi vengano penalizzati e le aziende pugliesi escluse dal sistema degli appalti da parte dell'Anas.
(4-06883)

Risposta. - Relativamente all'interrogazione in argomento, l'ANAS s.p.a. riferisce che il compartimento della viabilità per la Puglia, in ottemperanza alla normativa vigente, appalta i lavori di manutenzione mediante aste pubbliche nelle quali le lavorazioni poste a base di gara sono valutate con l'elenco prezzi compartimentale, il cui ultimo aggiornamento è stato effettuato ed approvato nel maggio 2003. Relativamente alla presunta sotto stima dei prezzi, l'ANAS rileva che le gare compartimentali continuano ad essere vinte con ribassi consistenti nell'ordine del 30 per cento.
Per quanto riguarda il ricorso al sistema degli appalti integrati, la società stradale fa presente che la normativa prevede che tale sistema possa essere utilizzato per lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro, ossia per lavori di elevato importo e complessità di opere, per cui è preferibile che il progetto esecutivo sia eseguito dall'appaltatore, operando un coordinamento con i sistemi costruttivi e le modalità esecutive proprie dell'appaltatore stesso, nel rispetto del progetto definitivo approvato.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

ROTUNDO. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
la sera del 21 maggio 2003 si è abbattuta sulla provincia di Lecce una forte grandinata;
il territorio salentino era stato già fortemente danneggiato nella notte tra l'8 ed il 9 aprile 2003 da una intensa gelata che aveva interessato soprattutto i vigneti, gli uliveti ed altre colture ortofrutticole con danni che si aggiravano su percentuali dell'80 per cento;
la grandine, conseguenza dell'evento calamitoso di maggio, ha distrutto anche quella parte delle sopracitate colture risparmiate dalla predetta gelata, procurando danni complessivi per i territori dei comuni di Galatina (in particolare la frazione


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di Noha), Galatone, Sogliano Cavour, Alezio, Scorrano, Porto Cesareo, Aradeo, Cutrofiano, Seclì, Nardò, Maglie e Muro Leccese sono stimabili nella misura di circa il 100 per cento del prodotto;
ancora una volta, gli agricoltori della provincia di Lecce vengono penalizzati a causa delle avversità atmosferiche -:
se il Ministro interrogato non ritenga che debba essere decretato con la massima urgenza, il riconoscimento di stato di calamità naturale dei territori su menzionati, per consentire che gli agricoltori di quei comuni possano ottenere, in tempi brevi, i benefici previsti dalla legge.
(4-07141)

Risposta. - Relativamente all'interrogazione in argomento, si rappresenta che per la grandinata abbattutasi la sera del 21 maggio 2003 sui territori della provincia di Lecce è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del 18 settembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

RUGGERI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il comune di Marcaria (Mantova), con una popolazione di poco più di 7.000 abitanti, è caratterizzato, com'è noto, da una straordinaria estensione territoriale (circa 90 Km quadrati), che ne fa il terzo comune della regione (dopo Milano e Viadana) per territorio;
a ciò si aggiunga il fatto che la conformazione del territorio stesso, piuttosto allungata, fa sì che le frazioni (8 complessivamente con il capoluogo) distino tra loro parecchi chilometri (le due più distanti, Cesole e Casatico, oltre 20...);
tale situazione, oltre a creare situazioni di grande dispendio di risorse (per strade, cimiteri, verde, arredo degli abitati, scuole), rende particolarmente disagevole mantenere vivo il senso di appartenenza, di «comunità», la qual cosa è stata negli anni faticosamente mantenuta dislocando, in maniera uniforme i servizi su tutti i centri del comune;
a tutt'oggi, nel comune è attiva una sola scuola media, quella di Campitello (il centro più popolato), la quale ha tuttavia, da sempre dislocato l'erogazione del servizio d'insegnamento su due plessi, Campitello medesimo ed il capoluogo, Marcaria, dove la vecchia scuola media è stata soppressa nel 1995 ma dove, grazie al mantenimento «di fatto» dell'insegnamento, i ragazzini di tutta la parte nord del comune e del vicino comune di S. Martino Dall'Argine potevano continuare a fruire della scuola senza doversi spostare;
tale situazione è sino ad oggi stata possibile per il fatto che il ministero assegnava alla scuola gli organici per 3 classi, di cui 2 rimanevano a Campitello ed una veniva dislocata, come detto, a Marcaria;
nel maggio 2003si è venuta a creare una gravissima situazione a seguito dei tagli degli organici degli insegnanti, per cui, con lo stesso numero di alunni iscritti dello scorso anno, sono state concesse dal C.S.A. di Mantova solo due classi prime delle tre richieste;
ad aggravare la situazione didattica c'è la presenza di un alunno portatore di handicap grave, per il quale la maestra elementare ha già proposto un progetto di inserimento di un paio di mesi nel prossimo anno scolastico e sempre per il quale l'amministrazione comunale di Marcaria ha concordato un altro progetto, interamente finanziato, di assegnazione dell'insegnante di sostegno per tre ore settimanali nell'anno scolastico 2003-2004;
seppur il numero attuale di 52 alunni iscritti, secondo la normativa vigente, non consentirebbe un terzo organico, si ritiene che alcune precisazioni possano meglio chiarire la deplorevole situazione creatasi in queste settimane:


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a) l'amministrazione comunale in questi anni, per fare fronte alla situazione descritta sopra (vastità del territorio e soppressione della scuola media nel capoluogo Marcaria), considerando la scuola media un servizio fondamentale e di carattere obbligatorio, ha mantenuto i due plessi scolastici sul territorio, accollandosi, oltre alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, l'onere di finanziare con il piano per il diritto allo studio insegnamenti extracurricolari e progetti didattici che permettessero alle scuole una didattica al passo con i tempi, con investimenti di molte centinaia di migliaia di euro;
b) tre anni fa il dirigente della scuola media aveva fatto richiesta all'amministrazione comunale di eseguire i lavori di completa messa a norma dell'edificio delle scuole medie di Marcaria; tale richiesta è stata peraltro reiterata, fino a giungere ai termini della diffida, nel 2002;
c) stante tale situazione, e a fronte dell'assicurazione, del mantenimento dell'insegnamento nel plesso di Marcaria, il comune si è attivato, finanziando i lavori di ristrutturazione, attualmente sono in corso e in fase di ultimazione, con un dispendio di circa euro 200.000;
d) dall'anno scolastico 2000-2001 l'amministrazione finanzia un progetto di seconda lingua comunitaria facoltativa di lingua tedesca (oltre alla lingua inglese) per arricchire l'offerta formativa data ai ragazzi di Marcaria che altrimenti avrebbero un'unica lingua curricolare, la lingua inglese;
e) sono ormai alcuni anni che un gruppo di bambini provenienti dal comune di S. Martino dall'Argine, che non ha sul suo territorio una scuola media, si iscrivono alla scuola di Marcaria, verso cui confluiscono anche i bambini della frazione di Casatico;
i bambini iscritti alla classe prima media di Marcaria per l'anno scolastico 2003-04 sono 17 (16+1 ripetente); è oltremodo ovvio che, in caso di mancata attuazione della classe, l'utenza si disperderebbe in altri plessi fuori dal territorio comunale di Marcaria posto che il plesso di Campitello risulta ben più lontano (circa 10 Km), rispetto ad altri;
si hanno molte perplessità sulla gestione del problema da parte del Dirigente S. della scuola media che, essendo giunto da poco, non conosce la realtà del comune di Marcaria, dove i due paesi di Marcaria e Campitello sono due centri comprimari nel territorio e fortemente antagonisti, vista la conformazione geografica di cui s'è già fatto cenno;
i docenti della scuola non hanno avuto un atteggiamento unitario, questo non ha migliorato il clima di conflittualità creatosi in queste settimane;
il collegio docenti ha dato il parere, non vincolante, di portare le due classi prime a Campitello giocando sull'evidente superiorità numerica dei docenti aventi la propria cattedra proprio su quel plesso;
ciò che tuttavia è ben più grave è che il consiglio d'istituto ha confermato questa posizione, pur essendo pervenuta alla scuola, in data precedente, una delibera della giunta municipale che affermava la necessità di mantenere una classe prima a Marcaria, senza attivare alcuna forma di concertazione con l'ente locale, neppure invitato alla seduta;
si è fermamente convinti che un coinvolgimento dell'amministrazione comunale sarebbe stato necessario e che, comunque, scelte di questa importanza debbano essere concertate tra gli enti e le istituzioni interessate, anche e soprattutto a fronte dell'ingentissimo impiego di risorse che, nel corso degli anni (così come a tutt'oggi) il comune ha riversato sulla scuola media, finanziando decine di progetti, offrendo servizi, d'eccellenza ed intervenendo sugli immobili (cosa peraltro in corso sullo stesso plesso di Marcaria);
le proiezioni anagrafiche da noi attentamente analizzate, insieme allo sviluppo urbanistico e industriale, previsto nel nuovo piano regolatore del comune e


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al continuo arrivo di immigrati, confortano, sul fatto che Marcaria vedrà un notevole incremento demografico nel prossimo futuro (cosa peraltro già in atto, avendo avuto il comune, in percentuale, il maggior aumento demografico del distretto nello scorso anno);
i docenti del plesso di Marcaria sono disponibili alla flessibilità oraria totale, perciò si potrebbe garantire un buon servizio scolastico anche con l'attivazione di una classe prima a tempo normale (adesso funzionano classi a tempo prolungato) meno onerosa per lo Stato, il comune integrerebbe con proprie risorse le ore mancanti;
l'improvvisa soppressione del plesso di Marcaria, comunicata solo dopo il 30 maggio, ha gettato le famiglie nella più profonda apprensione e sconcerto; queste, infatti, sulla base delle assicurazioni ricevute all'atto della presentazione del piano dell'offerta formativa (che prevedeva la continuazione del plesso nel capoluogo), avevano iscritto i loro figli alla scuola media di Campitello (plesso di Marcaria) e si trovano, a tutt'oggi a veder repentinamente ed inspiegabilmente mutata in maniera radicale la situazione;
tale stato di cose ha peraltro portato, com'era ovvio aspettarsi, a veri e propri episodi di conflittualità sociale, in marcate forme di protesta e a dimostrazioni di vera e propria disistima verso le istituzioni nel loro complesso; il Municipio è stato più volte simbolicamente occupato dai genitori e, nel corso di incontri pubblici, si è dovuto assistere al vero e proprio formarsi di «fazioni di paese» accese le une contro le altre;
il tutto, pur a fronte della disponibilità del comune di fare tutto quanto è in proprio potere per il mantenimento del plesso di Marcaria -:
quali iniziative intenda attivare perché sia accolta la richiesta dell'assegnazione di una terza classe prima (scuola media), a tempo normale, in organico di fatto nel plesso di Marcaria, in deroga ai vigenti criteri di assegnazione, motivata dagli argomenti posti in premessa e sostenuta dall'amministrazione comunale di Marcaria, dall'amministrazione provinciale di Mantova, dall'Anci regionale e dai parlamentari di collegio.
(4-07117)

Risposta. - La scuola media statale di Castelluccio (Mantova) è articolata su 5 plessi: Castelluccio, Gazoldo degli Ippoliti, Rodigo, Marcaria e Campitello - frazione di Marcaria.
Per l'anno scolastico 2003/2004 il plesso di Campitello ha richiesto, in organico di diritto, l'istituzione di 3 classi prime, di cui 1 a Marcaria, a fronte di 40 alunni iscritti, successivamente aumentati a 52 che consentivano la costituzione di soltanto 2 classi: il Collegio Docenti pertanto, ha deliberato di non istituire la classe nella sede di Marcaria.
Nella fase di verifica dell'organico di fatto, le iscrizioni degli alunni sono diminuite a 36, in quanto alcuni genitori hanno deciso di iscrivere i figli in comuni limitrofi.
Il giorno 25 luglio ultimo scorso si è svolto presso l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia un apposito incontro, presieduto dal direttore generale, al quale hanno partecipato il sindaco di Marcaria, il presidente lombardo dell'ANCI e il dirigente del C.S.A. di Mantova; a seguito di un puntuale approfondimento della situazione, tenuto conto del numero effettivo degli alunni iscritti alla classe prima, si è preso atto dell'impossibilità di istituire la terza classe richiesta.
Si è convenuto, altresì di verificare, al momento opportuno, la possibilità di eventuali interventi in sede di dimensionamento scolastico.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANTONIO RUSSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce


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le modalità delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale, prevedendo quando si deve provvedere alla surroga e quando, viceversa, allo scioglimento del relativo consiglio;
in applicazione alle suddette disposizioni il ministero ha sempre ritenuto la irretrattabilità delle dimissioni dopo la loro acquisizione al protocollo dell'ente;
in un episodio, l'atto formale delle dimissioni è stato presentato al protocollo dopo che l'interessato aveva comunicato al Presidente del consiglio comunale la volontà di permanere nella carica, disconoscendo e revocando ogni diversa dichiarazione anteriormente formulata, denunciando alla procura della Repubblica falsificazioni operate da terzi nel corpo della dichiarazione di dimissioni;
a seguito di quanto sopra, la direzione generale per le autonomie (ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali) avrebbe ritenuto di intraprendere una consultazione con il Consiglio di Stato, con specifico riguardo alle modalità di presentazione delle dimissioni;
il Supremo Consesso ha reso il proprio parere (n. 3049 del 2002) su tale vicenda nell'adunanza del 10 ottobre 2002 -:
se siano salvi i provvedimenti adottati precedentemente e pubblicati in Gazzetta Ufficiale di scioglimenti di consigli comunali secondo il principio del tempus regit actum;
se non si possa ritenere valida l'interpretazione e la procedura sinora seguite, salvo casi di denuncia all'autorità giudiziaria di falsificazioni di volontà nell'atto delle dichiarazioni di dimissioni da parte di qualche consigliere;
se i consiglieri comunali, quali pubblici ufficiali, sono a pieno titolo legittimati alla identificazione dei dimissionari;
ove mai si ravvisasse la necessità di una modalità diversa dal disposto legislativo, così come consiglia il Consiglio di Stato (dimissioni risultanti da atti contestuali o contemporanei presentati personalmente dagli interessati al protocollo dell'ente con la necessaria identificazione) questo non richieda una modifica legislativa e non viceversa, se un'interpretazione, anche se autorevole, del Consiglio di Stato.
(4-04909)

Risposta. - In merito alle modalità di presentazione delle dimissioni dalla carica da parte degli amministratori locali, l'articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che: «... le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, debbono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione» e che esse «... sono irrevocabili».
La stessa disposizione prevede che non si dia luogo alla surrogazione del dimissionario qualora si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, n. 3) dello stesso decreto, per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri.
In applicazione delle suddette disposizioni, il ministero dell'interno ha sempre ritenuto che le dimissioni presentate sono immediatamente efficaci e sono irretrattabili dopo la loro acquisizione al protocollo dell'ente, momento al quale è da ricollegare la perdita della carica.
Sul piano giuridico è escluso ogni margine di discrezionalità sia del consiglio comunale che del prefetto, rispettivamente, in ordine alla surrogazione del dimissionario ed all'avvio della procedura di scioglimento dell'organo elettivo.
Si è anche ritenuto che né il consiglio comunale né il prefetto siano legittimati a prendere in considerazione non soltanto i ripensamenti successivi alla presentazione delle dimissioni, ma anche le dichiarazioni successivamente rese dagli interessati intese ad asserire una propria originaria volontà diversa dalle dimissioni, tutte le volte in cui il tenore letterale del documento presentato


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manifesti inequivocabilmente la volontà di dismettere il mandato elettivo.
Infine, in presenza di un atto di dimissioni avente i requisiti di contenuto e di forma da ultimo indicati, questo ministero ha ritenuto di non poter prendere in considerazione le dichiarazioni degli interessati tendenti ad escluderne l'efficacia in relazione alle circostanze inerenti il momento della sottoscrizione dell'atto ed, altresì, di non poter dar rilievo al fatto che la sottoscrizione possa risalire a momenti lontani da quello della presentazione e che questa sia stata effettuata da una terza persona cui il documento era stato dato in custodia.
Tuttavia, profili problematici sono sorti in relazione ad alcuni episodi in cui i sottoscrittori delle dimissioni ne hanno denunciato la parziale falsificazione, ovvero ne hanno disconosciuto la paternità o la corrispondenza ad effettiva volontà, deducendo, tra l'altro, la circostanza che la sottoscrizione risaliva al momento della candidatura e, quindi, ad un tempo in cui, non sussistendo la titolarità della carica, la stessa non era nella disponibilità del sottoscrittore medesimo.
Detti aspetti hanno, inoltre, dato luogo a contenzioso con pronunce, anche in via cautelare, di segno contrastante, che hanno inciso sulla funzionalità degli enti interessati.
La gravità dei fatti denunciati e, principalmente, la minaccia che dagli stessi derivava per l'integrità del principio di rappresentanza elettiva, essendo possibile che detti fatti si riflettessero nell'espletamento del mandato popolare, ha reso indifferibile l'intervento di questa Amministrazione, alla quale l'ordinamento - ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - conferisce la responsabilità della «... garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento».
Pertanto, e stato chiesto l'avviso del consiglio di Stato - nel silenzio della legge - in ordine alla possibilità, per questa amministrazione, competente all'istruttoria ed alla definizione del procedimento di scioglimento degli organi elettivi degli enti locali, di subordinare l'avvio del procedimento a talune garanzie formali e procedurali in grado di prevenire le anomalie e le interferenze registrate.
In particolare, la richiesta di parere tendeva a chiarire la possibilità e la fattibilità di un intervento normativo che stabilisca criteri rapidi in merito ai requisiti formali richiesti per l'atto delle dimissioni. Ciò, tuttavia, alla stregua delle norme in materia di liberalizzazione della documentazione amministrativa recentemente introdotte nell'ordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, del principio della libertà delle forme, e del divieto di aggravamento del procedimento.
Il supremo consesso, con parere n. 3094/2002 espresso nell'adunanza generale del 10 ottobre 2002, nel condividere le osservazioni formulate dal ministero dell'interno, ha espresso l'avviso che la materiale e personale consegna del documento contenente le dimissioni al protocollo dell'ente, da parte dell'interessato, con la connessa identificazione da parte del personale addetto, sia necessaria al fine di dare giuridica rilevanza alla volontà di dimettere il mandato.
Detto orientamento è stato recepito da questo ministero e comunicato alle amministrazioni con circolare n. 10 del 2002 dell'URAEL (ufficio per i rapporti con gli amministratori degli enti locali) del 4 dicembre 2002. Ciò anche perché, secondo la
ratio legis, viene in tal modo rispettata l'esigenza di assicurare la massima garanzia della certezza e veridicità dell'atto di dimissioni in questione.
Successivamente, in esito ad ulteriore consultazione avviata da questo dicastero, il consiglio di Stato, nel riconfermare l'orientamento sopra espresso, a fronte dell'insorgenza di un impedimento fisico o, comunque, meritevole di apprezzamento, che impedisca all'amministratore di osservare le sopradescritte modalità, ha ritenuto congrua ed ammissibile la soluzione secondo la quale il consigliere dimissionario può, alternativamente, o presentare personalmente al protocollo dell'ente le proprie dimissioni, ovvero presentarle - eventualmente con le medesime modalità prescritte ai fini di legge


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- anche per interposta persona, purché in tal caso previamente autenticate in data certa e con l'indicazione (contestuale o - a sua volta - separatamente autenticata) delle generalità della persona delegata alla presentazione.
Nel caso di presentazione per interposta persona, l'atto delle dimissioni dovrà o contenere contestualmente il conferimento a persona determinata della delega alla presentazione (ed, in tal caso, recare un'unica sottoscrizione autenticata e di data certa), ovvero contenere soltanto la dichiarazione di volontà di dismettere il mandato ad essere tuttavia corredato da altro, separato, atto di delega alla presentazione, sempre nei riguardi di persona determinata. In quest'ultimo caso, tanto la dichiarazione di volontà che la delega dovranno essere distintamente sottoscritte in data certa ed autenticata.
L'una e l'altra modalità (unico atto contenente le dimissioni e la delega, ovvero atti separati) potranno riguardare tanto il singolo consigliere che un gruppo di consiglieri (dimissioni contestuali). A sua volta, la presentazione personale e materiale dell'atto da parte di uno o più consiglieri potrà combinarsi con la presentazione su delega, purché, ai fini dello scioglimento dei consigli, la contemporaneità di presentazione al protocollo dell'ente emerga dalla stretta sequenza numerica degli atti.
Anche detto orientamento è stato recepito da questo ministero e comunicato alle amministrazioni con circolare n. 1o marzo 2002 - URAEL del 18 dicembre 2002.
Ovviamente, l'applicazione dei nuovi criteri procedurali implicava la determinazione di un
dies a quo, tenuto conto che il procedimento di scioglimento - dal momento della presentazione del documento di dimissioni al protocollo dell'ente locale fino alla sottoscrizione del decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dell'istruttoria del Prefetto e della proposta del Ministero dell'Interno - si sviluppa per sub fasi, mediamente della durata di un mese, normalmente assorbito dall'anticipazione della sostituzione degli organi elettivi con il commissario ad opera del provvedimento di sospensione del prefetto.
Con la richiamata circolare del 4 dicembre 2002, con la quale l'amministrazione dell'interno ha recepito il parere espresso dal consiglio di Stato ed ha manifestato la volontà di attenersi ai criteri applicativi dettati dall'alto consesso, la stessa data del 4 dicembre è stata indicata come discrimine temporale per l'applicazione delle nuove regole.
Ciò in funzione dell'esigenza di attenersi ad un criterio ragionevole, astrattamente prefigurato e quindi applicabile alla generalità dei potenziali destinatari dello stesso, capace di resistere ad eventuali rilievi di incongruità o di discriminazione.
Detto criterio è parso poter essere ragionevolmente correlato al momento di avvio del procedimento, finalizzato allo scioglimento, da parte degli organi dell'amministrazione, così da far coincidere il momento del recepimento del nuovo indirizzo con quello della sua concreta applicazione.
Nella scelta di detta linea di discrimine temporale, ha ovviamente avuto un ruolo rilevante l'esigenza di garantire agli amministratori locali determinati a conseguire il risultato del ricorso anticipato alle elezioni - e, come tali, titolari di una posizione giuridica da tutelare - l'applicazione del regime dagli stessi conosciuto al momento delle dimissioni e sul quale essi avevano fatto affidamento.
Pertanto, è dalla data del 4 dicembre 2002, giorno in cui si è provveduto a trasmettere alle prefetture la predetta circolare, che gli amministratori sono stati posti nelle condizioni di conoscere le nuove regole e di tenerne conto nell'assumere gli atti, cosicché si giustifica ulteriormente il riferimento alla predetta data sotto il profilo della legittima considerazione della posizione degli amministratori locali.
Alla luce di quanto sopra esposto, sono fatti salvi tutti i provvedimenti di scioglimento adottati anteriormente al predetto termine.
In merito al terzo punto del quesito formulato dall'interrogante, ossia «se i consiglieri comunali, quali pubblici ufficiali, sono a pieno titolo legittimati alla identificazione dei dimissionari», si rappresenta quanto segue.


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In ordine alla problematica relativa alla identificazione del consigliere dimissionario, si fa presente che il consiglio di Stato nei pareri n. 3049/2002 del 10 ottobre 2002 e n. 4269/2002 dell'11 dicembre 2002, ha dichiarato che l'autenticità della sottoscrizione dell'atto di dimissioni è garantita dall'apposizione della firma in presenza del dipendente addetto al protocollo e, in caso di presentazione per interposta persona, dall'autenticazione della firma.
Poiché, pertanto, l'alto consesso ha ritenuto che solo tali modalità garantiscono certezza e veridicità dell'atto di dimissioni, i consiglieri non appaiono legittimati alla identificazione dei dimissionari.
Da un punto di vista generale, si informa che, di recente, la quinta sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con decisione n. 2975 del 6 maggio-30 maggio 2003, ha affermato un orientamento diverso da quello precedentemente espresso dalla prima sezione, e, dichiarando esplicitamente di «non condividere la posizione assunta dalla prima sezione», ha affermato che «non può l'interprete introdurre oneri formali che il legislatore non ha previsto» e che quindi «devono ritenersi valide ed idonee a determinare l'effetto dissolutorio ... le dimissioni presentate, ... a nulla rilevando l'assenza di autenticazione della sottoscrizione».
Al fine di superare le incertezze indotte dalla sopravvenuta pronuncia, il mistero dell'interno in data 24 giugno 2003 ha formulato una nuova richiesta di parere al Consiglio di Stato, nelle more continuando comunque ad applicare l'indirizzo formalizzato con le richiamate circolari del 4 del 18 dicembre 2002.
Il parere richiesto è stato reso dalla prima sezione nell'adunanza del 30 luglio 2003. In esso si esprime l'avviso:
che la questione «possa, allo stato della situazione trovare una definitiva soluzione mediante l'adozione - ove lo si ritenga - di una particolare disposizione di carattere normativo (eventualmente avente natura interpretativa, ove ciò sia ugualmente ritenuto opportuno)»;
che non è possibile «chiedere un ulteriore parere della questione in sede consultiva da parte dell'Adunanza generale di questo Consesso, a ciò ostando - come è noto - il disposto dell'articolo 33, comma 1, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

Tutto ciò premesso, in considerazione dell'urgenza di definire la linea dell'amministrazione anche per venire incontro alle esigenze di certezza dei prefetti nei rapporti con gli enti locali, si ritiene che la prospettiva dell'intervento legislativo proposta dal Consiglio di Stato sia di fatto priva di alternative. Per quanto l'organo consultivo non abbia apertamente dichiarato di mutare il parere precedentemente reso, resta il fatto che la prospettazione dell'intervento legislativo implicitamente esclude - o, quanto meno, considera gravida di rischi eccessivi - la possibilità di continuare a sostenere in via amministrativa la linea di maggiore rigore formale.
Nelle more della ipotizzata iniziativa legislativa, il Ministero dell'interno ha dato precise indicazioni ai Prefetti perché, nel caso di mancata osservanza delle formalità indicate nelle circolari del 4 e del 18 dicembre 2002 (presentazione personale delle dimissioni o autenticazione della sottoscrizione e delega autenticata), diano parimenti corso al procedimento di scioglimento le indicazioni della più recente decisione della quinta Sezione del Consiglio di Stato.
Al riguardo si soggiunge che la prossima predisposizione del nuovo testo unico sugli enti locali, a norma dell'articolo 2 della legge n. 131 del 2003, potrà costituire l'idoneo veicolo normativo per realizzare legislativamente gli auspici formulati al riguardo dal Consiglio di Stato.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

RUTA e VOLPINI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
secondo l'attuale ordinamento l'accesso ai concorsi per il ruolo nell'insegnamento


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secondario deve avvenire con l'abilitazione conseguita nelle SSIS;
le SSIS istituite ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 hanno iniziato i corsi nell'anno 2000-2001 e con decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 convertito in legge 27 ottobre 2000, n. 306 è stata riconosciuta validità all'abilitazione SSIS ai fini dell'inserimento nelle «graduatorie permanenti»;
il nuovo sistema di abilitazione del personale della scuola attraverso le SSIS rappresenta indubbiamente un salto di qualità rispetto al passato;
la fase di transizione verso questo nuovo sistema deve tutelare le legittime ragioni dei cosiddetti «docenti precari» abilitati a seguito del concorso ordinario del 1999 e delle sessioni riservate di esami previste dalle ordinanze ministeriali n. del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001;
le tabelle di valutazione dei titoli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, predisposte dal Governo, hanno scatenato inevitabili contrasti fra gli Specializzandi SISS e i precari, aumentando la tensione e il senso di precarietà -:
in che modo il Governo voglia immediatamente attivarsi per regolamentare la fase di transizione, al fine di prevedere un giusto contemperamento tra i due diritti confliggenti: quello degli insegnanti precari già inseriti nelle graduatorie permanenti e quello degli specializzati SSIS;
se non ritenga opportuno aumentare significativamente il numero dei docenti in ruolo per dare maggior forza al sistema scuola ovvero al percorso formativo delle nuove generazioni, ragione per la quale furono pensate e istituite le SISS.
(4-05774)

Risposta. - Come già riferito più volte in sede parlamentare - da ultimo, in data 24 settembre 2003, all'Assemblea della Camera in relazione ad una interrogazione a risposta immediata presentata dall'Onorevole Titti De Simone - in materia di precariato l'attuale Governo ha ricevuto una pesante eredità; i problemi delle graduatorie permanenti sono, infatti, un retaggio delle politiche dei precedenti Governi, di cui questo Governo si sta facendo carico fin dal suo insediamento.
Anziché, infatti, procedere alla riforma del reclutamento individuando soluzioni adeguate per tutte le categorie interessate e coordinando le posizioni degli aspiranti secondo la vecchia disciplina e quella degli aspiranti secondo le nuove regole, si è dato luogo, sovrapponendoli, a più canali di reclutamento, determinando un numero di aspiranti esorbitante rispetto alle esigenze e potenzialità di assorbimento del sistema.
Per effetto di queste politiche risulta attualmente iscritto nelle graduatorie permanenti un gran numero di candidati tra precari «storici» (vincitori di concorso, abilitati prima dell'entrata in vigore della legge 124 del 1999, abilitati nelle sessioni riservate previste dalla stessa legge 124) e specializzati presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.
L'enorme massa di candidati iscritti - che è notevolmente sproporzionata rispetto alle esigenze derivanti in particolare dal «turnover» annuo - sarebbe ancora più consistente se questo Governo, nel 2001, non avesse già effettuato ben 60.000 assunzioni.
Il rapporto tra i precari storici e gli specializzati, scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario era stato disciplinato dal precedente Governo riservando agli specializzati Ssis una quarta fascia nelle graduatorie, così da dare ai vincitori di concorso e abilitati nelle sessioni riservate, iscritti nella terza fascia, una priorità nell'assunzione per posti a tempo indeterminato e a tempo determinato: tale suddivisione è stata ritenuta illegittima dal TAR Lazio, che ha annullato le graduatorie; problema affrontato da questo Governo al suo insediamento, con il decreto-legge n. 255 del 2001, che ha previsto l'inserimento a «pettine» di tutte le categorie sopra indicate nella stessa fascia della graduatoria.
In conseguenza dell'attribuzione agli specializzati Ssis dei 30 punti aggiuntivi previsti dal decreto interministeriale 4 giugno


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2001, n. 268 (la cui legittimità e congruità è stata confermata dalle pronunce dei giudici amministrativi) nonché degli elevati punteggi conseguiti nell'esame di Stato abilitativo, si sono verificati consistenti scavalcamenti delle posizioni di graduatoria dei precari storici. Si è conseguentemente evidenziata la necessità di una revisione dei punteggi attribuiti, al fine di realizzare un assetto più equilibrato. In questo senso, come è noto, si sono espressi gli ordini del giorno del 16 ottobre al Senato e del 20 novembre 2003 alla Camera dei deputati, accolti dal Governo.
In conformità al parere reso dal consiglio nazionale della pubblica istruzione nella seduta dell'8 aprile 2003, con decreto ministeriale n. 40 del 16 aprile 2003, è stata approvata una nuova tabella integrativa di valutazione dei titoli, che - fermi restando i criteri e punteggi già adottati - ha previsto l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 18 punti ai vincitori di concorso e agli abilitati nelle sessioni riservate.
Tale nuova disposizione peraltro è stata annullata dal TAR Lazio, in quanto ritenuta non conforme alle disposizioni vigenti in materia.
Avverso le decisioni del TAR Lazio l'amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato, ma nelle more di definizione del giudizio di appello, attesa la immediata esecutività delle decisioni dei TAR, come atto dovuto, il Ministero ha fornito indicazioni agli uffici scolastici periferici con la lettera circolare del 23 luglio 2003 e con la nota del gestore del sistema informativo del 24 luglio, per ottemperare alle decisioni del TAR, assicurando in tal modo il regolare avvio dell'anno scolastico.
Peraltro, al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nei suddetti ordini del giorno del Parlamento e di realizzare un assetto più equilibrato delle graduatorie, che tenga conto di tutte le posizioni degli aspiranti, il Governo, nella riunione del Consiglio dei ministri del 19 settembre, ha approvato il disegno di legge recante «Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento».
Il suddetto disegno di legge prevede, in particolare, che, a partire dall'anno scolastico 2004/2005, l'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, dove sono iscritti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito del superamento di concorso ordinario o riservato ed i docenti diplomati nelle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario che via via conseguono l'abilitazione, venga rideterminato sulla base di una nuova tabella di valutazione, allegata alla stessa legge. La nuova graduatoria, rideterminata sulla base della tabella predetta, dovrà essere integrata ed aggiornata ogni due anni.
La tabella allegata al disegno di legge - che dovrà ora seguire il prescritto iter parlamentare - ridefinisce i punteggi dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, confermando per il resto i punteggi attuali e rispettando i principi affermati dalle pronunce della magistratura amministrativa.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

RUZZANTE, VIGNI e ABBONDANZIERI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
circa 150 famiglie, in affitto negli alloggi siti a Padova in via Trieste n. 1 e piazza de Gasperi n. 41, di proprietà delle Assicurazioni generali (oggi Gruppo Generali Immobiliare) stanno vivendo una situazione molto difficile;
il patrimonio delle compagnie assicurative ha sempre avuto un ruolo strategico nelle politiche abitative, sia a Padova che in alte città italiane. Da una parte perché hanno sempre applicato le norme di legge, evitando gli abusi tanto comuni con l'equo canone; dall'altra perché rappresentavano anche una forma di ammortizzatore sociale in quanto rispondevano alla domanda abitativa di inquilini sottoposti a sfratto;


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con l'introduzione della legge sui patti in deroga, nelle locazioni 1992, i sindacati degli inquilini raggiunsero un accordo con la proprietà che rappresentava il giusto equilibrio tra il mercato e le istanze sociali che venivano dalle famiglie con redditi modesti, inquiline delle Generali. Infatti oltre all'accordo economico, i sindacati ottennero una clausola di salvaguardia per i nuclei con reddito sino a 24 milioni;
dopo l'introduzione della legge 431 del 1998, che prevede il doppio canale contrattuale, quello libero e quello concertato, si riaprì la trattativa a livello nazionale tra l'Ania, che raggruppa tutte le società assicurative, ed i sindacati sull'applicazione delle norma nelle locazioni territoriali;
il decreto attuativo della legge 431, infatti prevedeva la possibilità per i gruppi assicurativi dell'applicazione, tramite un accordo integrativo, dei protocolli relativi agli affitti concertati a livello comunale. I sindacati chiesero, in considerazione dei redditi più modesti (sino a 35 milioni imponibili), delle condizioni di salvaguardia, visto che queste famiglie non sarebbero state comunque in grado di sostenere neanche gli affitti concertati, rientrando come livello di redditi nell'edilizia pubblica;
l'Ania, di cui il gruppo Generali è maggioranza, detiene quasi il 90 per cento degli alloggi assicurativi e ha tergiversato per quasi tre anni il confronto con i sindacati per una intesa applicativa dell'accordo. Nel frattempo la proprietà rinnovava i pochi contratti che andavano in scadenza con il regime del mercato libero, a lire 110.000 metro quadro anno, con l'aggiunta di una clausola che qualora si fosse raggiunto un accordo tra sindacati e proprietà (Ania) sugli affitti concertati, l'inquilino poteva recedere dal vecchio contratto e quindi stipularne uno nuovo. Per qualcuno che comunque non ha potuto accettare il livello economico richiesto, le Generali hanno provveduto a convalidare il provvedimento di sfratto;
nelle ultime settimane il gruppo Generali si è ritirato dalla trattativa perché, avendo avviato la cessione del proprio patrimonio ad una società immobiliare, sempre del Gruppo, con una azione finanziaria (spin off), non era più tenuto ad essere nell'Ania che raggruppa solo le assicurazioni ma non le società immobiliari e quindi non rientrava più nella necessità di dover fare un accordo integrativo;
intanto i rinnovi per gli inquilini che hanno il contratto in scadenza, con settembre 2001, dalle 110.000 lire metro quadro sono passate a 150.000, cifra proibitiva per tantissime delle 150 famiglie residenti in via Trieste (gli aumenti degli affitti riguardano sia gli inquilini ex generali che ex alleanza). Si consideri che il problema riguarda anche gli inquilini, e sono molto più numerosi, circa 300, che abitano nelle case dell'Alleanza, in via Pellizzo, sempre a Padova;
in considerazione della situazione, i sindacati hanno chiesto un incontro urgente con i vertici del gruppo Generali al quale la proprietà ha dichiarato che sino al termine dello spin off non era disponibile;
dal 1o aprile 2002 si è concluso lo spin off immobiliare con la conseguenza che la proprietà è passata alla Genimmobil SPA di Trieste, lasciando la gestione alla GGI Gruppo Generali Immobiliare;
una situazione molto simile a quella sopra esposta riguarda gli inquilini degli alloggi di proprietà della Cattolica Assicurazioni e della SAI -:
se il Governo sia a conoscenza di questa situazione;
cosa il Governo intenda fare per favorire un accordo tra la proprietà e i sindacati degli inquilini;
quali provvedimenti il Governo intenda assumere per evitare che si accentui ulteriormente il già alto disagio abitativo e sociale a Padova e in altre importanti città italiane.
(4-03113)


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Risposta. - Si fa presente che, per quanto attiene, in particolare, alla fattispecie relativa agli immobili di proprietà delle Assicurazioni generali siti in Padova, questo Ministero non ha competenza a intraprendere iniziative per favorire un accordo tra le parti.
Per quanto riguarda il quesito di carattere generale, relativo agli interventi finalizzati a sollevare il disagio abitativo nelle principali città italiane, Padova compresa, si fa presente che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 giugno 2003 ha approvato il decreto che proroga al 30 giugno 2004 gli sfratti, per finita locazione, a favore delle categorie sociali deboli.
Inoltre, al fine di favorire accordi tra i proprietari immobiliari e i sindacati degli inquilini, si rappresenta che il decreto 30 dicembre 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2003, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, delle legge 9 dicembre 1998, n. 431....», tende ad incentivare l'adesione dei detentori delle grandi proprietà immobiliari, dei quali il decreto fornisce la definizione, ai contratti di locazione a canone concordato.
Si rappresenta, infine, che concorrono a favorire le politiche abitative anche i nuovi programmi promossi da questa amministrazione, quali i «Contratti di quartiere II», «20.000 abitazioni in affitto» e gli «Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000».
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

RUZZANTE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
gli insegnanti tecnico-pratici diplomati svolgono un ruolo rilevante per la preparazione e la formazione professionale degli allievi presso gli I.P.S.I.A. e gli I.T.I.S., con particolare riferimento all'attività di laboratorio in cui la loro presenza è indispensabile;
tali insegnanti operano sia in autonomia, che in collaborazione con i colleghi docenti laureati, coprendo compiti di laboratorio e mansioni di particolare rilievo innovativo (come nel campo informatico e nelle discipline sperimentali), operando in modo interdisciplinare in sintonia con quelle che sono le attuali esigenze della formazione delle giovani generazioni;
circa 38000 di questi insegnanti rischiano il posto di lavoro per soprannumero e perché soggetti a particolari meccanismi di espulsione dalle scuole dove operano;
sul punto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge n. 268 del 2002, recante norme per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola, stabilisce che «I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di revisione professionale...»;
la stessa norma prevede che, in caso di mancata partecipazione ai corsi di riconversione, si applichi l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con conseguente messa in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della stessa o di altre amministrazioni per la durata di due anni, al termine dei quali interverrebbe lo scioglimento del rapporto di lavoro;
in data 20 novembre 2002, nel corso dell'esame alla Camera del decreto ministeriale n. 212 del 2002 è stato accolto un ordine giorno n. 9/3312/5 che impegna il Governo a valutare l'opportunità di consentire agli insegnanti tecnico-pratici di transitare, a domanda, previo apposito corso di formazione, nei ruoli del personale amministrativo tecnico ausiliario, nel limite massimo del 25 per cento dei soprannumero e con il limite massimo di copertura del 25 per cento dei posti ATA disponibili;
la conseguenza derivante dall'applicazione delle suddette norme sarebbe l'introduzione


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di un'ipotesi di licenziabilità senza giusta causa nel pubblico impiego -:
se il Ministro non ritenga opportuno intervenire al fine di esaminare una ulteriore soluzione che possa garantire i diritti acquisiti in termini di esperienza professionale, di punteggio e quanto altro raggiunto nel corso degli anni, nonché al fine di impedire un danno alla scuola per la perdita di tali competenze dei docenti a rischio di scioglimento del rapporto di lavoro.
(4-06335)

RUZZANTE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la conversione in legge del decreto-legge n. 212 del 2002 e il conseguente decreto ministeriale applicativo (n. 2845 del 25 ottobre 2002 apparso con nota n. 350 del 28 gennaio 2003) contengono delle disposizioni in grado di compromettere pesantemente la didattica che da molti anni viene svolta nei laboratori di fisica, chimica e scienze dei licei scientifici e degli istituti tecnici commerciali e per i geometri;
a tale proposito nell'allegato 4 sono dichiarati soprannumerati (e quindi messi in esubero e obbligati alla riconversione in altro comparto della pubblica amministrazione) tutti gli ITP (Insegnanti tecnico pratici) trasferiti dagli enti locali allo Stato a partire dal 1 gennaio 2000, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999;
gli ITP non sono considerati in soprannumero perché c'è stata una contrazione delle classi, ma in quanto l'amministrazione scolastica, anziché creare i posti negli organici dei licei scientifici e degli istituti tecnici commerciali e per i geometri (a seguito della cancellazione di quelli esistenti fino al 31 dicembre 1999 nelle piante organiche della provincia), ha deciso di approfittare delle norme previste nel decreto-legge n. 212 del 2000, «Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola»;
contro il decreto ministeriale gli ITP hanno presentato ricorso e si attende la pronuncia del TAR del Lazio sulla richiesta di sospensiva;
con la messa in esubero degli ITP i laboratori di chimica non saranno più utilizzabili sin dal prossimo anno scolastico 2003/2004, con conseguente sperpero delle risorse sino ad ora impiegate per allestire, far funzionare e garantire la sicurezza dei laboratori -:
cosa il Ministro intenda fare affinché non vi sia l'abolizione della figura dell'insegnante tecnico pratico che rappresenta una importante risorsa per garantire un «sapere» non disgiunto dal «saper fare».
(4-06710)

Risposta. - L'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, prevede, tra l'altro, l'individuazione dei criteri per la determinazione degli organici degli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra trasferiti dagli enti locali allo Stato. Con l'accordo del 20 luglio 2000 sottoscritto dall'Arana e dalle organizzazioni sindacali, si è convenuto che detto personale doveva essere trasferito, qualora in possesso del titolo prescritto, nel ruolo dei docenti. Con il successivo accordo sottoscritto in data 21 dicembre 2001, si è convenuto che, per l'anno scolastico 2001/2002, tale personale doveva essere mantenuto nella sede attuale di servizio per lo svolgimento delle attività fino allora svolte, in attesa di procedere al censimento delle attività stesse e all'accertamento dei relativi insegnamenti sull'organico di fatto, in relazione al quale veniva consentita al personale la mobilità territoriale per l'anno scolastico 2002/2003. Tale accordo è stato poi recepito dal contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità per lo stesso anno ed è stato espressamente citato anche nelle premesse del contratto sulla mobilità per l'anno scolastico 2003/2004, oltre che recepito all'articolo 3, lettera q) del contratto sulle utilizzazioni.


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Non è stato possibile finora definire l'organico di diritto, in quanto tale operazione è strettamente connessa ai piani di studio dei singoli percorsi scolastici. I piani di studio infatti definiscono, per ciascuna classe, da un lato, l'impegno orario delle singole discipline del curricolo e, dall'altro, attraverso l'assegnazione a classe di concorso, le competenze professionali da impegnare. Nello specifico caso di specie, il personale interessato, prima del passaggio allo Stato, veniva fornito dall'ente provincia, non sulla base di un piano orario definito, bensì sulla base di esigenze legate all'utilizzo dei laboratori in connessione alla programmazione - annuale dell'istituto.
Ciò premesso, la definizione di un organico per il personale di cui trattasi richiederebbe una ristrutturazione dei piani orari dei corsi attuali con l'inserimento di specifiche attività laboratoriali e la definizione del relativo carico orario, nonché l'individuazione delle singole professionalità necessarie da ricondurre a molteplici classi di concorso.
Tale operazione, legata a procedure complesse richiedenti passaggi tecnici e consultivi, risulta non effettuabile nell'attuale fase di transizione legata alla costruzione del nuovo sistema educativo in attuazione della legge 53 del 28 marzo 2003 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale).
La ristrutturazione dei percorsi formativi, pertanto, potrà essere realizzata solo sulla base del quadro ordinamentale complessivo che definirà il nuovo sistema educativo nell'ambito dei percorsi liceali, da un lato, e di quelli di istruzione e formazione professionale, dall'altro, In attuazione di tale ristrutturazione si procederà, quindi, alla definizione dei piani di studio, ivi comprese le attività laboratoriali, che ovviamente dovranno essere integrate nella complessiva progettazione dei percorsi formativi in funzione del perseguimento degli obiettivi generali e specifici dei percorsi medesimi.
A riprova della complessità della questione e dell'intendimento dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali di definire quanto prima possibile idonee misure che soddisfino le aspettative del personale di cui trattasi, nelle premesse del contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità per l'anno scolastico 2003/2004, è stato espressamente previsto che, «al fine dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si conferma la validità dell'accordo sottoscritto il 21 dicembre 2001 e che le parti si impegnano ad avviare, in tempi brevi, un tavolo di confronto per individuare idonee e specifiche soluzioni per il personale insegnante tecnico pratico ed assistente di cattedra transitato dagli enti locali allo Stato con la qualifica di insegnante tecnico pratico».
Quanto al ricorso al TAR del Lazio presentato dagli insegnanti in questione avverso il decreto ministeriale 25 ottobre 2002, da notizie fornite dall'avvocatura generale dello Stato, risulta che l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta dal TAR medesimo. Si è ora in attesa della fissazione dell'udienza per la decisione di merito.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

RUZZANTE, RAFFALDINI e DUCA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
mercoledì 11 giugno 2003 presso le sale convegni di Palazzo Marini si terrà un convegno dal titolo «La guerra fredda, il caso De Lorenzo»;
il convegno organizzato dai gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale di Camera e Senato, vede il patrocinio del Ministro della difesa -:
se, indipendentemente dai contenuti e dal merito del Convegno, ritiene utile ed opportuno che il ministero della difesa patrocini un'iniziativa di un gruppo parlamentare;


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in che cosa si sia concretizzato il patrocinio del Ministro della difesa.
(4-06444)

Risposta. - Per il convegno cui si fa riferimento nell'interrogazione in discorso, risulta effettivamente pervenuta al Ministro della difesa una richiesta di patrocinio da parte del comitato organizzatore.
Tuttavia, per un mero disguido, non è mai stata data una risposta a tale richiesta, che peraltro non avrebbe comportato alcun impegno economico.
Occorre, al riguardo, considerare che il patrocinio richiesto, e non formalmente concesso, non avrebbe comunque comportato l'adesione del dicastero ad una iniziativa di parte, ma semplicemente espresso l'attenzione ad un convegno di studi su un argomento meritevole di interesse in quanto riferibile ad un ufficiale generale che ha rivestito l'incarico apicale di capo di Stato maggiore della difesa in un delicato momento della storia italiana.
Per questo, un convegno di studi sulla sua figura di vertice della componente militare di quegli anni avrebbe anche potuto essere patrocinato dalle istituzioni, in quanto momento di approfondimento storico assolutamente privo di intenti celebrativi.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

SAIA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
le condizioni in cui si trova ad operare il centro di controllo del traffico aereo Padova Acc hanno già da tempo dimostrato la loro inadeguatezza a fornire gli standard di sicurezza necessari nel campo del controllo del traffico aereo;
in particolare la ripartizione dello spazio aereo dipendente da Padova Acc prevede diverse zone (identificate con le lettere da A a G), per ognuna delle quali è previsto un particolare tipo di transiti. Tutti gli spazi tuttavia sono classificati «E», il che permette il transito di volo da diporto, spesso contraddistinto da voli in VFR (navigazione a vista), sotto certe altitudini;
questo rende notevolmente più difficile il lavoro svolto da Padova Acc, trovandosi spesso i voli da diporto (spesso poco visibili dalle tracce radar) ad incrociare rotte commerciali e di linea, anche a causa della presenza di numerosi ed importanti scali aeroportuali nella zona;
ad avviso dell'interrogante sarebbe opportuno che lo spazio aereo sottoposto al controllo di Padova Acc, fosse classificato, secondo le vigenti norme concernenti il controllo e la sicurezza del traffico aereo, come «C», evitando di conseguenza la presenza di volo da diporto al di sotto di alcune altitudini (auspicabilmente intorno ai 450 ft), rendendo di conseguenza la gestione delle rotte più sicura e meno esposta al rischio di incidenti;
la classificazione dello spazio aereo di cui sopra in «A» altresì, non verrebbe a negare la possibilità del tutto il volo da diporto negli spazi di cui sopra, potendosi infatti prevedere corridoi aerei dedicati a questo particolare tipo di traffico;
inoltre non verrebbero messe a repentaglio le esigenze operative e di controllo effettivo dello spazio aereo agli aeromobili della aeronautica militare operanti nelle basi nei pressi di Padova Acc, evitando così che la restrizione di cui sopra possa limitare le effettive possibilità operative della aeronautica militare -:
se il Ministro interrogato intenda affrontare le problematiche del controllo del traffico aereo dipendente da Padova Acc e se non ritenga di prendere in considerazione la proposta sopra esposta.
(4-03989)

Risposta. - Relativamente all'interrogazione in discorso, - in merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, sono state richieste informazioni all'ENAV - Ente nazionale per l'assistenza al volo - che riferisce quanto segue.
Lo spazio aereo italiano, in accordo agli standard ICAO, è classificato A, C, D, E, F


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e G in funzione del livello di servizio ATS (Air Traffic Services - servizi del traffico aereo) fornito. Tale classificazione è applicata, ovviamente, anche allo spazio aereo in cui opera Padova ACC (Area Control Centre-Centro di controllo regionale), nel seguente modo:
FIR/UIR/Milano (Flight Information Region/Upper Information Region-Regione informazione di volo/Regione superiore Informazioni di Volo);
classe A da FL (flightlevel - livello di volo) 195(escluso) a FL 460 (compreso);
Classe G da GND (Ground terra) a FL 195 da FL 460 (esclusa) a UNL (unlimited illimitato);
ROTTE ATS:
Classe A da FL 195 a FL 460;
Classe D da FL 115 a FL 195;
Classe E da MEL (Minum en route level - livello minimo in rotta) a FL 155.
TMA Padova di Controllo(Terminal Control Area - Regione Terminale di Controllo):
Classe DFL 115/195;
Classe E Limite inferiore/FL 115.

La Classe E qui implementata, prevede in deroga ed in aggiunta ai requisiti standard ICAO (International Civil Aviation Organisation - Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale) l'obbligatorietà del contatto radio bilaterale tra Padova FIC (Flight Infonnation Centre - Centro Informazioni di Volo) ed aeromobili (NOTAM A 4078/2002) e l'obbligo d'uso del trasponder modo A/C, così come concordato con l'Aeronautica militare nel settembre del 2002.

CRT ENAV - (Control Zone-Zona di Controllo):
Classe C: Bologna, Venezia.

Per quel che riguarda il CTR di Venezia, l'ENAV riferisce di aver provveduto ad elaborare una rivisitazione che prevede nuove e specifiche modalità per la conduzione e gestione del traffico VFR (Visual Flight Rules. Regole di volo a vista), proprio al fine di garantire un miglioramento della qualità del servizio fornito e dei parametri di sicurezza di tutta la navigazione aerea nell'area. Tale provvedimento è stato inviato in data 27 giugno 2002 ad ENAC ed Aeronautica Militare dai quali si è in attesa di riscontro;
Classe D: Ronchi dei Legionari.

Per quanto riguarda l'area di Padova ACC, l'ENAV riferisce che all'interno ditale area esistono solamente due tipologie di spazio aereo classificato E, di cui una, quella relativa alla TMA di Padova, interessata da modifiche recentemente introdotte, che contribuiscono ad accrescere il livello di qualità del servizio fornito, con ricadute positive sul livello di sicurezza ottenuto. A seguito delle predette modifiche, l'ENAV sta inoltre valutando l'opportunità di riclassificare la stessa TMA in classe D, sottoponendo in tal modo il traffico VFR. (Regole di Volo a vista) all'ottenimento di autorizzazione ATC (Air Traffic Control-Controllo del traffico aereo) per l'interessamento dello spazio aereo in questione.
A tal proposito, l'ENAV ritiene che la misura possa essere adottata senza che ciò comporti restrizioni inaccettabili per il traffico aereo militare il quale dispone di appositi corridoi di entrata/uscita dai CTR militari presenti in zona.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

SERENA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il Consiglio Comunale di Mareno di Piave ha approvato il 26 febbraio 2003 un ordine del giorno in merito alla viabilità e infrastrutture nel coneglianese;
in tale ordine del giorno si sollecita per la A27 e poi per la A28, l'attuazione del sistema a barriere, o altro sistema rapido di rilevamento delle utenze, in modo tale che tratti di percorrenza inferiori a 8-10 chilometri siano a pedaggio


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gratuito o comunque agevolato e si conferma l'urgenza del completamento dell'autostrada A28 Conegliano-Pordenone, intesa come autostrada aperta al servizio del territorio;
nello stesso si auspica che venga attuato con la massima urgenza il collegamento della metropolitana di superficie tra Coneglliano e i principali centri del Veneto. Venga inoltre attuato un servizio di treni attrezzati per il trasporto degli automezzi pesanti sulle grandi direttrici ferroviarie che attraversano il nostro territorio;
l'interrogante in altri atti di sindacato ispettivo ha evidenziato tali problematiche -:
se non s'intenda intervenire, per quanto di competenza, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa.
(4-06116)

Risposta. - Per quanto attiene la viabilità autostradale, l'ANAS spa, interpellata in merito, ha fatto conoscere che le società Autostrade e Autovie Venete, titolari rispettivamente delle concessioni delle autostrade A27 e A28, dopo aver raggiunto l'obiettivo di dotare tutte le stazioni delle rispettive reti di impianti di esazione con modalità a pagamento automatico, hanno avviato un ulteriore incremento dei sistemi di esazione automatica del pedaggio e, in particolare, delle piste Telepass.
Per quanto attiene la richiesta di abolizione o riduzione del pedaggio per le tratte inferiori a 10 chilometri per le suddette autostrade, l'ANAS evidenzia che, in base alle convenzioni vigenti delle concessionarie autostradali, non è possibile, di regola, procedere ad alcuna esenzione o riduzione del pedaggio. Queste possono essere attuate solo eccezionalmente per particolari categorie di utenti a condizione che siano garantite compensazioni economiche per i mancati introiti da parte degli enti interessati e tenuto conto del fatto che alle stesse società non possono attribuirsi oneri che non siano di stretta competenza.
L'ANAS rappresenta, inoltre, che l'attuale situazione della autostrada A28 è soggetta a modifica in quanto, così come previsto nel piano finanziario allegato alla nuova convenzione aggiuntiva della società Autovie Venete, in corso di approvazione, la stessa introdurrà, sulla base di uno studio richiesto anche dall'ANAS, un sistema di pedaggiamento che terrà conto delle esigenze dell'utenza autostradale e della mobilità locale, da applicarsi all'intera diramazione friulano-veneta.
Per quanto concerne il completamento della A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, l'ANAS fa presente che i lavori del lotto n. 28 sono in avanzata fase di realizzazione con ultimazione prevista per l'anno 2005. Per il lotto n. 29, la società Autovie Venete è in attesa della definizione della procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale).
Il completamento dell'intera opera è previsto per l'ano 2006.
Con riferimento alla metropolitana di superficie tra Conegliano ed i principali centri del Veneto, si riferisce che detto intervento è ricompreso nel più ampio progetto di potenziamento dell'accesso ferroviario regionale metropolitano dall'entroterra a Venezia mediante il sistema ferroviario regionale metropolitano (SFMR).
Nel merito si fa presente che il suddetto sistema rappresenta uno degli strumenti di intervento previsti nel piano regionale trasporti del 1990 per contribuire, anche attraverso lo sviluppo dell'intermodalità, alla decongestione dei traffici che investono l'area centrale veneta.
In particolare il SFMR prevede il potenziamento dell'offerta di trasporto su rotaia e la creazione di un efficace sistema di scambio intermodale con i mezzi su gomma, siano essi di servizio pubblico (autolinee urbane ed extraurbane) o privati (autoveicoli, motocicli, biciclette, ecc).
La prima fase attuativa del SFMR riguarda interventi su sei tratte ferroviarie e precisamente:
1. Venezia-Mestre-Quarto d'Altino;
2. Mestre-Treviso;
3. Padova-Mestre;


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4. Padova-Castelfranco Veneto;
5. Mestre-Oriago;
6. Mestre-Castelfranco Veneto;

Tale prima fase beneficia dei contributi statali a valere sulle risorse in base alla legge n. 211 del 1997. Il relativo progetto è stato approvato con D.D. n. 815/211 VE del 22 ottobre 1999; l'importo previsto per la realizzazione di tale intervento è di 303.663.623 euro ed il contributo assegnato dalla legge n. 211 del 1992 ammonta a 151.831.812 euro.
La seconda fase attutiva dell'SFMR riguarda interventi sulle tratte Vicenza-Castelfranco Veneto, Quarto d'Altino-San Donà di Piave, Treviso-Conegliano.
Per le tratte facenti parte della seconda fase, già oggetto di progettazione definitiva, è stato chiesto l'inserimento nell'elenco delle opere realizzabili con la legge obiettivo.
Per quanto attiene, infine, il trasporto ferroviario ferrovie dello Stato SpA ha rappresentato che il servizio effettuato da treni attrezzati per il trasporto degli automezzi pesanti sul territorio veneto viene attualmente espletato dalla divisione cargo di Trenitalia SpA come «trasporto combinato» (autostrada viaggiante). Tale sistema trova una sua specifica utilizzazione su relazioni caratterizzate dalla necessità di superare nodi stradali di particolare complessità derivanti da questioni orografiche o per aggirare specifiche arterie interessate da situazioni di congestione.
Il servizio in questione, riferisce ferrovie dello Stato, è caratterizzato da alti costi di esercizio e specifiche procedure operative di carico e scarico degli automezzi necessarie per garantire la massima efficienza.
Trenitalia, a fronte di un interesse delle autorità regionali e del comune di Venezia a sostenere con incentivi un servizio di autostrada viaggiante, ha presentato uno studio di fattibilità tecnica per la sua realizzazione sulla relazione Verona-Cervignano.
Detta iniziativa, precisa ferrovie dello Stato, richiede ulteriori ed approfondite verifiche tecnico/economiche nonché una specifica analisi di mercato che identifichi i reali potenziali utilizzatori del servizio e le necessarie caratteristiche dell'offerta commerciale in termini industriali ed economici.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

SGOBIO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
l'Ente Parco dell'Aspromonte, nel 2000, ha dato inizio a un esperimento che ha portato ad una riduzione considerevole degli incendi nell'intera superficie del Parco (78.314 ettari di area protetta): 8 volte inferiori rispetto al resto della provincia, con una spesa 25 volte più bassa rispetto al resto della provincia;
l'esperimento, sviluppatosi pienamente a partire dal 2001, è consistito nella stipula di «contratti di responsabilità» tra l'Ente Parco, da un lato, e il mondo del volontariato, gruppi ambientali, protezione civile e guardie del parco, dall'altro, e nell'indizione di un bando cui hanno risposto nove associazioni e a ciascuna di esse è stata affidata la vigilanza di ognuna delle nove aree in cui è stato suddiviso il parco;
il pagamento dei contratti in oggetto, che comprende le diarie per i volontari e le spese per i mezzi utilizzati avviene in due tranche: il 50 per cento alla firma del contratto e il restante 50 per cento a fine stagione, a patto che gli incendi nell'area da controllare non abbiano superato lo 0,2 per cento delle superficie in affidamento;
tale nuovo sistema, cosiddetto della «vigilanza dal basso contro gli incendi» ha comportato sin da subito l'abbassamento dei costi: sono stati investiti 200 mila euro a fronte di una spesa regionale e statale che per la sola provincia di Reggio Calabria è pari ad una decina di miliardi di euro;


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a distanza di due anni dall'entrata a regime dell'esperimento, tale sistema ha sortito effetti più che positivi; si pensi che dal 1 gennaio al 28 luglio 2003 sono stati colpiti dal fuoco 124 ettari, di cui 32 di bosco, rispetto ai 2.200 ettari, di cui 463, di bosco della provincia di Reggio Calabria;
nonostante il successo dell'esperimento il Ministero dell'Ambiente ha provveduto a tagliare i fondi a disposizione del Parco, diminuendo lo stanziamento di 250.000 euro e causando gravi problemi ed insuperabili ostacoli nel prosieguo dell'attività anti-incendi così concepita;
il presidente dell'Ente Parco dell'Aspromonte, professor Tonino Perna, ha fortemente denunciato, in un'intervista apparsa sul quotidiano «la Repubblica», domenica 3 agosto 2003, l'inopportunità e l'inadeguatezza di tale decisione -:
se non ritenga opportuno adoperarsi al fine di scongiurare tale decisione, salvaguardando l'operatività e garantendo la continuità di un sistema che non solo ha ridotto considerevolmente gli incendi ma che viene considerato dagli esperti del settore come uno dei rimedi più utili, efficaci e produttivi nella lotta contro il fuoco.
(4-07234)

Risposta. - In relazione all'interrogazione in argomento, si fa presente che con con circolare del 22 ottobre 2002, al fine di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione della finanza pubblica e del contenimento della spesa, la direzione per la conservazione natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha comunicato agli Enti parco nazionali l'esigenza di dover provvedere, in sede di bilancio previsionale 2003, ad una riduzione dei fondi non inferiore al 10 per cento rispetto all'esercizio finanziario precedente, con particolare riguardo alle spese di parte corrente. Tale riduzione è stata operata, purtroppo, in attuazione dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2002, in materia di contenimento della spesa per consumi intermedi.
La conoscenza, attraverso organi di stampa, dì un presunto malcontento dell'Ente parco per la riduzione delle risorse finanziarie, ha indotto la direzione competente di questo Ministero, con nota del 5 agosto 2003, a comunicare specificazioni in merito. In tale nota è stato sottolineato che la riduzione del contributo non costituiva un fatto nuovo, in quanto nota all'Ente parco fin dal 22 ottobre 2002, e che lo stesso Ente non aveva adempiuto al disposto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 353/2000, ovvero di trasmettere alla Direzione competente del Ministero il piano di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2003, nonostante il sollecito operato dalla direzione con nota del 30 maggio 2001. Per ulteriore completezza, si evidenzia che l'Ente parco non ha mai avanzato specifica istanza per ottenere finanziamenti straordinari (previsti dalla legge 388/200) né, tanto meno, per campagne antincendio sul territorio; così come, invece, hanno beneficiato altri Enti a fronte di espressa richiesta avanzata al Ministero.
Con la stessa nota (5 agosto 2003), la direzione per la conservazione della natura faceva presente all'Ente parco l'elevata giacenza di cassa pari a 10.954.516,11 cui poteva attingere per far fronte all'emergenza antincendio sul territorio.
Con nota del 26 agosto 2003 l'Ente parco ha fatto presente di aver raggiunto ottimi risultati, negli ultimi quattro anni nella lotta agli incendi, tanto che diversi consigli regionali hanno preso in seria considerazione il metodo seguito dall'Ente.
Il metodo attuato dall'Ente parco, consistente nella stipula di «contratti di responsabilità», tra l'Ente parco ed il mondo del volontariato, gruppi ambientalisti, protezione civile e guardie del parco per la vigilanza del territorio, rientra nelle competenze autonome degli organi del parco stesso.
Poiché la potestà di vigilanza di questo Ministero si concreta nel controllo degli atti, questa non può non essere funzione distinta rispetto ai poteri di approvazione di determinati atti, questi ultimi circoscritti alle categorie rigorosamente indicati dalla


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legge n. 70 del 1975 oltre che dalla legge n. 394 del 1991.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

SGOBIO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
il sito inquinato da amianto denominato Fibronit-Bari risulta inserito tra i 41 che il Piano nazionale delle bonifiche ha dichiarato siti di interesse nazionale;
da circa un anno si sta tenendo, presso gli uffici della Direzione generale gestione rifiuti e bonifiche, a Roma, la conferenza di servizi prevista dalla legge e finalizzata allo studio e all'individuazione di corrette e non pericolose modalità di bonifica del sito inquinato da amianto;
il sito Fibronit-Bari è inserito in una maglia urbana densamente popolata: i tre quartieri che confinano con lo stabilimento abbandonato contano 80 mila persone solo tra i residenti, ma numerosissimi sono coloro che lavorano, vanno a scuola o sono ricoverati nei luoghi di cura che afferiscono alla zona a rischio;
attualmente, a fronte di accertati «gravi rischi per la salute pubblica», il sito Fibronit-Bari è sotto sequestro giudiziario e tale provvedimento è stato adottato e vige ormai dal mese di gennaio del 2002, anche per i gravi ritardi accumulati negli interventi a tutela della salute delle centinaia di migliaia di cittadini interessati;
sono attualmente in atto interventi di carattere provvisorio e parziale ad iniziativa del Commissario straordinario per l'emergenza socio-economico-ambientale della Regione Puglia e altri ne sta progettando il Comune di Bari che, comunque, non completeranno l'opera di necessaria e indifferibile messa in sicurezza d'emergenza;
la società proprietaria dell'area, fallita a marzo di quest'anno, è di fatto nell'impossibilità di poter garantire atti concreti all'interno del procedimento per la caratterizzazione dei suoli e i successivi onerosi interventi per la bonifica del sito;
la conferenza di servizi è stata recentemente riconvocata per discutere di un ordine del giorno che, oltre all'aggiornamento sull'andamento dei lavori a tutela della sicurezza dei cittadini, si preoccupa di sottoporre ai convenuti il progetto di un sottopasso carrabile proposto dalla società Ferrovie del Sud est;
il progetto di sottopasso si può realizzare solo se le tonnellate di rifiuti stoccate nel sottosuolo dell'area vengono rimosse e comunque attraverso attività di scavo che comportano una scelta ben precisa sul tipo di bonifica da adottare -:
se sia a conoscenza dello stato dei lavori della conferenza di servizi sul sito Fibronit-Bari, recentemente riconvocata;
se risulti che ancora una volta, così come già paventato in passato, la direzione generale deputata a guidare i lavori della conferenza di servizi abbia messo in atto iniziative che si prefigurano come predeterminazione degli esiti finali della conferenza stessa;
se sia nei poteri della direzione generale del ministero proporre agli enti e ai soggetti pubblici seduti in conferenza di servizi la discussione di un progetto di iniziativa privata che riguarda l'assetto dell'area solo dopo la sua bonifica;
se non ritenga che la proposizione di tale trasformazione urbanistica dell'area fortemente inquinata e sotto sequestro giudiziario non si prefiguri come elemento di forte turbativa della discussione in atto all'interno della conferenza di servizi;
se ritenga possibile la proposizione in discussione di un progetto la cui realizzazione non può prescindere dallo scavo del sottosuolo quando invece ancora non sono state puntualizzate entità e dislocazione


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esatta dell'inquinamento all'interno dell'area Fibronit;
se ritenga possibile che la discrezionalità - ove fosse ravvisata - dei direttori generali nella gestione della conferenza di servizi Fibronit-Bari sia tale da pretermettere l'interesse particolare per l'esecuzione dell'opera viaria all'interesse generale verso la soluzione del problema contenendo i rischi per la salute;
se possa ritenersi obiettivo del piano nazionale delle bonifiche dei siti inquinati non già l'individuazione di metodiche adeguate al superamento di vere e proprie emergenze ambientali, ma la pianificazione urbanistica del territorio;
se non ritenga che l'avvio della discussione su un progetto di scavo e rimozione dei rifiuti contaminati da amianto non contrasti con quanto dichiarato dal sottosegretario Tortoli, in risposta a precedente interrogazione, in merito alla necessità di accelerare i lavori di rimozione ma solo di quanto sta nel soprasuolo dell'area inquinata Fibronit;
se non ritenga che la direzione generale del ministero abbia posto in essere un atto di grave compromissione per l'autonomia e l'autorevolezza scientifica.
(4-07442)

Risposta. - In merito all'atto di sindacato ispettivo in discorso, concernente la bonifica del sito nazionale denominato Fibronit, si rappresenta che nel corso della conferenza di servizi tenutasi in data 23 settembre 2003, il commissario di Governo per l'emergenza rifiuti ed il sindaco di Bari hanno illustrato lo stato di realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, prescritte nelle precedenti conferenze di servizi con oneri a carico di Fibronit e tradotte nella nota inviata in data 13 novembre 2002 dalla direzione generale competente alla società Fibronit SpA.
I rappresentanti del Comitato cittadino Fibronit hanno evidenziato e documentato una serie di carenze nella gestione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, hanno sottolineato e documentato con foto la mancata adozione di dispositivi di protezione individuale degli operatori addetti al decespugliamento dell'area dalla esposizione alle fibre aerodisperse di amianto ed hanno richiesto, in particolare, la verifica delle autorizzazioni di cui alla legge n. 277 del 1991 in materia di bonifica dall'amianto.
Il presidente dell'amministrazione provinciale ha presentato un rapporto documentato da foto sullo stato attuale dell'area, evidenziando la presenza di numerose fonti di contaminazione a tutt'oggi non ancora sottoposte a misure di messa in sicurezza.
In ragione di tale stato di cose si è convenuto dì aggiornare a dieci giorni la conferenza di servizi e di notificare al curatore fallimentare della società Fibronit spa l'obbligo di integrare le misure di messa in sicurezza di emergenza, rimuovendo le carenze evidenziate e perseguendo l'obiettivo indicato nella citata nota del 13 novembre 2002.
Si è altresì convenuto di allertare il commissario di Governo e il sindaco affinché, in caso di inadempienza da parte della curatela fallimentare, predispongano le predette misure ponendone i relativi oneri a carico del curatore fallimentare.
Tenendo conto che la curatela ha comunicato, con nota del 5 agosto 2003, di aver ricevuto dal tribunale fallimentare di Casale Monferrato l'autorizzazione alla stipula dei contratti che consentiranno alla società mandataria Immobiliare Beta srl di dar corso all'attuazione del piano di caratterizzazione approvato con prescrizioni in sede di conferenza di servizi decisoria dell'11 febbraio 2003, si è convenuto di coinvolgere la stessa nella responsabilità e nell'assunzione degli oneri di messa in sicurezza di emergenza.
A proposito del piano di caratterizzazione del sito, si è preso atto che il relativo piano dei lavori, necessario ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di bonifica dall'amianto (decreto legislativo n. 277 del 1991, si trova attualmente all'approvazione della azienda sanitaria locale e competente.


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Si è inoltre preso atto che la ditta TIA spa incaricata dalla Immobiliare Beta srl è pronta ad avviare la caratterizzazione a partire dal 29 settembre prossimo venturo. I tempi di esecuzione sono previsti in tredici settimane.
Il presidente della conferenza di servizi ha richiesto il coinvolgimento, sin dalla fase di prelievo dei campioni, di Arpa e provincia di Bari al fine del necessario controllo tecnico-amministrativo ed al fine delle contro analisi di validazione da effettuarsi - a campione - da parte di Arpa.
All'ordine del giorno della conferenza è stato inscritto, come secondo punto, il piano di caratterizzazione dell'area interessata dai lavori di realizzazione della tratta ferroviaria di collegamento quartieri Japigia-San Pasquale, di cui al progetto predisposto dalla società Ferrovie del sud est e consegnato dal comune di Bari in data 11 giugno 2003 nel corso della Conferenza di servizi. Dal frontespizio del progetto l'opera risulta compresa nell'elenco della legge «obiettivo», approvato con delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001 ed è altresì inserita nel piano di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio del comune di Bari in base ad un accordo quadro del 20 maggio 2002.
Atteso che l'intervento viene in parte ad interessare un'area compresa nel sito ex Fibronit, perimetrato come sito di interesse nazionale con decreto del Ministro dell'ambiente 8 luglio 2002, interessando circa 5000 Metri Quadri rispetto ai circa 150 mila metri quadri dell'intero sito e che il soggetto attuatore intende espropriare, quest'ultimo ha presentato il Piano di caratterizzazione relativo al tracciato interno all'area medesima.
Le caratteristiche dell'opera, la tempistica di realizzazione, l'assetto dell'area, sono in tutta evidenza scelte che sono state effettuate al di fuori della conferenza di servizi e fuori dalla sfera di azione del presidente della medesima.
L'ufficio ha predisposto l'istruttoria con una serie di rilievi in vista della conferenza prevista per il 23 settembre 2003. La Conferenza non ha però trattato il relativo punto all'ordine del giorno e, pertanto, nella prossima seduta la conferenza di servizi potrà approfondire, oltre che il piano di caratterizzazione presentato, ogni altro aspetto del problema.
Quanto alla presentazione del progetto dell'opera pubblica, non si ravvisano elementi ostativi nel fatto che l'area ex Fibronit non sia ancora bonificata.
Il piano di caratterizzazione specifico, realizzato in coordinamento con il Piano di caratterizzazione dell'intera area, offrirà le conoscenze necessarie a definire la fattibilità e le modalità dell'intervento. La caratterizzazione di dettaglio non compromette certo l'approfondimento del tema «bonifica dell'area ex Fibronit». Va sottolineato che nell'intero sito ex Fibronit è prevista la realizzazione dei prelievi su una maglia di 25 per 25 metri (1 campione ogni 625 metri quadrati).
Nello specifico piano di caratterizzazione di Ferrovie Sud Est è previsto un forte infittimento in corrispondenza dell'area interessata dal sottopasso ferroviario, ove verranno eseguiti almeno altri 14 ulteriori sondaggi su un'area di circa 5 mila metri quadri.
Occorre infine ribadire che le problematiche di inquinamento del soprasuolo vanno separate da quelle di inquinamento del sottosuolo. Infatti, mentre è fuori dubbio la necessità di rimuovere tutto il materiale contaminato da amianto che trovasi ancora depositato e/o disperso in superficie, gli interventi da eseguire nel sottosuolo non potranno che essere individuati solo successivamente alla caratterizzazione dello stesso. Pertanto, non vi è contraddizione tra l'avvio della discussione su un progetto di scavo e la necessità di rimuovere i rifiuti contaminati da amianto.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
secondo uno studio della rivista BancaFinanza, che compie una radiografia sulla crisi del mercato del lavoro nel settore bancario, solo nei prossimi mesi, si prevedono 16.000 esuberi;


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dallo studio si evince che il numero degli esuberi si moltiplica: quasi 9.000 in Banca Intesa, 5.400 in Capitalia, 900 nella Banca Popolare Commercio e Industria, 800 in San Paolo Imi e altrettanti in Bnl, un totale di 20.000 solo a fine anno 2003;
il caso più delicato, stando ai dati dell'analisi della rivista, è quello di Banca Intesa, dove si parla di 8.765 esuberi dichiarati, su 53.000 dipendenti e dove i sindacati hanno già ricevuto la disdetta a partire dal 2003 di tutti i contratti integrativi e degli accordi aziendali;
a commento dello scenario generale BancaFinanza riporta le dichiarazioni del presidente dell'Abi, Maurizio Sella che dice: «oggi a carico del fondo esuberi, cioè delle banche, ci sono già 5.000 persone, credo sia ragionevole pensare che nel corso del 2003 se ne aggiungeranno oltre 10-15mila in modo che il totale a carico del fondo raggiunga quasi 20.000 unità alla fine del 2003» -:
se sia a conoscenza di tale allarmante situazione e se non ritenga opportuno convocare, al più presto, un tavolo di trattativa affinché si studino soluzioni che salvaguardano gli attuali livelli occupazionali e tutelino la dignità e la professionalità dei lavoratori.
(4-07653)

Risposta. - In relazione al problema degli esuberi di personale nel sistema bancario, sentita la Banca d'Italia, si premette innanzi tutto che, sin dalla prima metà degli anni novanta, è stata avviata una profonda fase di riorganizzazione del sistema bancario italiano, che ha avuto luogo per effetto dell'innalzamento del livello competitivo e della tendenza alla riduzione dei margini reddituali.
In tale contesto, particolare attenzione era stata rivolta alla riduzione dell'incidenza dei costi di gestione, soprattutto del costo del lavoro, stimato a livelli significativamente superiori rispetto a quelli registrati in altri paesi. In particolare, il rapporto tra le spese per il personale e il margine di intermediazione, nel triennio 1993-1995, era pari al 42 per cento. Nel 1996, era salito al 42,9 per cento. Le spese per il personale rappresentavano il 65 per cento dei costi operativi totali, contro una media europea del 61 per cento. Valori più bassi venivano riscontrati in Giappone (53 per cento) e negli Stati Uniti (43 per cento).
L'intesa tra l'ABI e i sindacati, raggiunta nel giugno del 1997, ha rappresentato un passaggio fondamentale del processo di riorganizzazione. Essa ha delimitato il quadro generale della trattativa per la riduzione del personale in eccesso, e, più in generale, per il contenimento del costo del lavoro.
Gli impegni assunti con il Protocollo d'intesa hanno trovato concreta attuazione con l'accordo sindacale del 28 febbraio 1998 (accordo quadro di attuazione del protocollo d'intesa), con il quale sono stati previsti l'istituzione del «Fondo di solidarietà» e lo schema di regolamento per la disciplina del Fondo, successivamente approvato dal ministero del lavoro con il decreto n. 158 del 28 aprile 2000.
L'accordo stabiliva, quale obiettivo del futuro contratto di lavoro, la riduzione entro il 2001 del rapporto tra costo del lavoro e il margine di intermediazione ad un livello inferiore di almeno 3,7-4,1 punti percentuali rispetto al valore del 1997 (circa il 43 per cento).
La fase più intensa del processo di riorganizzazione si è svolta nel quadriennio 1997-2000, nella quale 22.000 dipendenti hanno interrotto anticipatamente il rapporto di lavoro; per tale operazione le banche hanno sostenuto un costo di circa 1.300 milioni di euro.
Giova precisare, comunque, che l'introduzione di numerosi elementi di flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro ha consentito alle banche, soprattutto negli anni più recenti, di assumere nuovo personale.
Da un'indagine recentemente condotta presso i primi 20 gruppi bancari risulta che nel 2002 si sono registrate altre 5.250 interruzioni anticipate del rapporto di lavoro; a partire dal 2003, inoltre, sono state pattuite con le organizzazioni sindacali interruzioni future relative a circa 6.700 dipendenti.
Si soggiunge, pertanto, che l'azione di riorganizzazione intrapresa nel sistema


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bancario ha consentito di ridurre il rapporto tra le spese per il personale e il margine di intermediazione, da valori superiori al 40 per cento, registrati nel triennio 1993-1995, al 32,8 nel 2002. Del contenimento dei costi ha beneficiato la redditività del sistema nel suo complesso, che si è riportata su livelli prossimi a quelli degli altri principali paesi dell'area dell'euro.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.

STRADIOTTO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che l'onorevole Aprea, sottosegretario all'istruzione, avrebbe rilasciato ai giornalisti di Radio 24 ore un'intervista nella quale sosteneva che si porrà rimedio alla sperequazione di trattamento tra specializzati SSIS e altri abilitati, valutando titoli non presi in considerazione in passato (master, corsi di aggiornamento e/o perfezionamento, dottorati di ricerca, ed altri);
l'iniziativa dell'onorevole Aprea non risolve minimamente la disparità di trattamento tra gli abilitati;
ad avviso degli interroganti, invece, il Governo non vuole assolutamente risolvere la questione, continuando a difendere a spada tratta gli specializzati SSIS, anche perchè l'ordine del giorno approvato dalla Commissione Cultura del Senato in data 23 ottobre 2002, rappresenta, secondo gli interroganti, solo uno specchietto per le allodole, l'ennesimo espediente per frustrare le speranze di chi ha mandato avanti le scuole italiane per diversi anni -:
cosa intenda il sottosegretario Aprea quando dice di voler assicurare parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio alle varie abilitazioni e, in dettaglio, quali provvedimenti verranno presi e quali criteri si intendano adottare nella equiparazione delle varie tipologie di abilitazioni relativamente all'inserimento nella graduatoria permanente.
(4-04493)

Risposta. - Come già riferito più volte in sede parlamentare - da ultimo, in data 24 settembre 2003 in materia di precariato l'attuale Governo ha ricevuto una pesante eredità; i problemi delle graduatorie permanenti sono, infatti, un retaggio delle politiche dei precedenti Governi, di cui questo Governo si sta facendo carico fin dal suo insediamento.
Anziché, infatti, procedere alla riforma del reclutamento individuando soluzioni adeguate per tutte le categorie interessate e coordinando le posizioni degli aspiranti secondo la vecchia disciplina e quella degli aspiranti secondo le nuove regole, si è dato luogo, sovrapponendoli, a più canali di reclutamento, determinando un numero di aspiranti esorbitante rispetto alle esigenze e potenzialità di assorbimento del sistema.
Per effetto di queste politiche risulta attualmente iscritto nelle graduatorie permanenti un gran numero di candidati tra precari «storici» (vincitori di concorso, abilitati prima dell'entrata in vigore della legge 124 del 1999, abilitati nelle sessioni riservate previste dalla stessa legge 124) e specializzati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.
L'enorme massa di candidati iscritti - che è notevolmente sproporzionata rispetto alle esigenze derivanti in particolare dal «turnover» annuo - sarebbe ancora più consistente se questo Governo, nel 2001, non avesse già effettuato ben 60.000 assunzioni.
Il rapporto tra i precari storici e gli specializzati Ssis (scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario) era stato disciplinato dal precedente Governo riservando agli specializzati Ssis una quarta fascia nelle graduatorie, così da dare ai vincitori di concorso e abilitati nelle sessioni riservate, iscritti nella terza fascia, una priorità nell'assunzione per posti a tempo indeterminato e a tempo determinato: tale suddivisione è stata ritenuta illegittima dal TAR Lazio, che ha annullato le graduatorie; problema affrontato da questo


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Governo al suo insediamento, con il decreto-legge n. 255 del 2001, che ha previsto l'inserimento a «pettine» di tutte le categorie sopra indicate nella stessa fascia della graduatoria.
In conseguenza dell'attribuzione agli specializzati Ssis dei 30 punti aggiuntivi previsti dal decreto interministeriale 4 giugno 2001, n.268 (la cui legittimità e congruità è stata confermata dalle pronunce dei giudici amministrativi) nonché degli elevati punteggi conseguiti nell'esame di Stato abilitativo, si sono verificati consistenti scavalcamenti delle posizioni di graduatoria dei precari storici. Si è conseguentemente evidenziata la necessità di una revisione dei punteggi attribuiti, al fine di realizzare un assetto più equilibrato. In questo senso, come è noto, si sono espressi gli ordini del giorno del 16 ottobre al Senato e del 20 novembre 2003 alla Camnera dei deputati, accolti dal Governo.
In conformità al parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella seduta dell'8 aprile 2003, con decreto ministeriale n. 40 del 16 aprile 2003, è stata approvata una nuova tabella integrativa di valutazione dei titoli, che - fermi restando i criteri e punteggi già adottati - ha previsto l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 18 punti ai vincitori di concorso e agli abilitati nelle sessioni riservate.
Tale nuova disposizione peraltro è stata annullata dal TAR. Lazio, in quanto ritenuta non conforme alle disposizioni vigenti in materia.
Avverso le decisioni del TAR Lazio l'amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato, ma nelle more di definizione del giudizio di appello, attesa la immediata esecutività delle decisioni dei TAR, come atto dovuto, il Ministero ha fornito indicazioni agli uffici scolastici periferici con la lettera circolare del 23 luglio 2003 e con la nota del gestore del sistema informativo del 24 luglio, per ottemperare alle decisioni del TAR, assicurando in tal modo il regolare avvio dell'anno scolastico.
Peraltro, al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nei suddetti ordini del giorno del Parlamento e di realizzare un assetto più equilibrato delle graduatorie, che tenga conto di tutte le posizioni degli aspiranti, il Governo, nella riunione del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2003, ha approvato il disegno di legge recante «Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento».
Il suddetto disegno di legge prevede, in particolare, che, a partire dall'anno scolastico 2004/2005, l'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, dove sono iscritti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito del superamento di concorso ordinario o riservato ed i docenti diplomati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario che via via conseguono l'abilitazione, venga rideterminato sulla base di una nuova tabella di valutazione, allegata alla stessa legge. La nuova graduatoria, rideterminata sulla base della tabella predetta, dovrà essere integrata ed aggiornata ogni due anni.
La tabella allegata al disegno di legge - che dovrà ora seguire il prescritto iter parlamentare - ridefinisce i punteggi dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, confermando per il resto i punteggi attuali e rispettando i princìpi affermati dalle pronunce della magistratura amministrativa.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

STRAMACCIONI. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il sostegno alla coltura del tabacco viene per un periodo transitorio, ancora incerto nella durata, disaccoppiato dalla produzione proprio perché le proposte di riforma della Ocm del tabacco sono pesantemente condizionate da una forte ambiguità, in quanto la giusta lotta al tabagismo diventa occasione per gli Stati membri di aumentare le loro entrate mediante i gravami erariali imposti sui prodotti da fumo;


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questa situazione è particolarmente preoccupante perché coinvolge solo in Italia circa 289.000 persone e anche perché l'erogazione del contributo comunitario agli imprenditori agricoli, al fine di ridurre la produzione in ambito dell'Unione europea, non premierà chi promuove occupazione e lavoro;
nella realtà umbra la situazione è particolarmente grave in quanto la proposta di disaccoppiare il premio dalla produzione di tabacco aprirebbe una fase di profonda crisi sociale che coinvolgerebbe oltre 9.000 addetti in più di oltre 800 aziende agricole umbre che avrebbero di fronte un periodo di transizione incerto nella durata e nello sbocco;
altrettanto grave e preoccupante è la situazione per tutti coloro che lavorano all'interno della filiera (salariati agricoli, addetti alla prima e seconda trasformazione, tecnici, addetti alla commercializzazione, impiegati, dipendenti delle aziende metalmeccaniche dell'indotto) per i quali si aprirebbe una fase di fuoriuscita dal mondo del lavoro;
la situazione ha quindi dimensioni che devono essere affrontate tenuto conto che l'intera filiera coinvolge oltre ai produttori agricoli anche i lavoratori dipendenti delle medesime aziende e quelli delle fasi di prima, seconda trasformazione e commercializzazione del prodotto -:
quali azioni il Ministro delle politiche agricole e forestali intenda compiere per definire in senso positivo per gli interessi nazionali la trattativa sul rinnovo della Ocm tabacco entro il semestre di Presidenza italiano, nella consapevolezza che sottrarre la materia da una trattativa complessiva indebolisce la capacità di accordo basata sui bilanciamenti degli interessi nazionali delle varie Ocm;
quali azioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda intraprendere per seguire la vertenza nazionale aperta dai lavoratori delle aziende del settore che rivendicano dal Governo e dall'Unione europea un'attenzione sulle conseguenze sociali insostenibili di una riforma del settore che non tenga conto della realtà occupazionale che lo caratterizza;
quali azioni il Governo intenda mettere in campo per consentire che tutti gli attori della filiera, e non solo i produttori agricoli, abbiano la possibilità di attingere alle risorse di una eventuale riforma, pur ricontrattata, nei suoi effetti e nella sua gradualità.
(4-07637)

Risposta. - Si rappresenta che la proposta di riforma dell'OCM Tabacco prevede la soppressione dell'attuale regime di aiuto nell'arco di tre anni, con un disaccoppiamento totale del premio.
La proposta, disincentivando la coltivazione di tabacco nelle medie e grandi aziende produttrici, condurrà ad una repentina ed ingiustificata scomparsa della coltivazione di questo prodotto in tutta l'Unione Europea con gravi conseguenze occupazionali ed economiche per i paesi produttori.
Nel giugno scorso era stato raggiunto un accordo sulla riforma della Pac grazie ad un difficile compromesso che ha riconosciuto agli Stati membri la possibilità di mantenere tra l'altro parzialmente accoppiati taluni aiuti laddove ragioni obiettive di carattere sociale e ambientale lo giustificassero.
La Presidenza italiana si è fortemente impegnata per tradurre l'accordo politico di giugno in testi giuridici, conseguendo l'obiettivo il 29 settembre 2003 con l'apprezzamento della Commissione europea.
Il processo di riforma prosegue ora con talune organizzazioni comuni di mercato dei prodotti mediterranei e, per l'olio di oliva ed il cotone le proposte in merito della Commissione Europea rispecchiano gli obiettivi e l'approccio della riforma della PAC del giugno 2003.
Nella sua proposta per il tabacco la Commissione europea, allontanandosi dal modello di riforma proposto per gli altri settori e disattendendo completamente il compromesso di Lussemburgo, si pone al di fuori di quanto attuato per gli altri settori agricoli.


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Nella comunicazione sulla riforma del settore del tabacco la Commissione fa esplicito riferimento allastrategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile decisa dal Consiglio europeo di Goteborg del giugno 2001.
Il 15 maggio 2001 la Commissione europea ha adottato, come proposta per il Consiglio Europeo di Goteborg, la comunicazione sulla strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile.
La proposta della Commissione europea si basa su considerazioni secondo le quali l'attuale sostegno al settore del tabacco sarebbe incompatibile con le politiche della sanità pubblica che figurano tra le priorità della strategia europea per lo sviluppo sostenibile.
Di contro la stessa Commissione nel suo documento di valutazione esclude ogni connessione tra il consumo di sigarette e la coltivazione di tabacco nella Unione europea.
Il sostegno alla produzione agricola del tabacco non ha nulla a che vedere con la lotta al tabagismo; quindi, è ingiusto che siano solo gli agricoltori a subire dei provvedimenti radicali, non adottati invece nei confronti delle multinazionali del tabacco.
Le imprese europee di manifattura del tabacco, del resto, continueranno a produrre sigarette, sostituendo il ridotto quantitativo di tabacco greggio europeo con un incremento dell'importazione di materia prima dai Paesi terzi, rispetto all'attuale utilizzo.
Secondo i dati EuroStat, infatti, l'importazione da Paesi terzi è pari al 90 per cento della quantità di tabacco complessivamente utilizzata dalla manifattura europea, e le esportazioni rappresentano circa il 60 per cento della produzione europea.
Ciò premesso, si ritiene che la riforma dell'OCM Tabacco, proposta dalla Commissione europea; vada profondamente modificata per consentire alla filiera di continuare a produrre e tutelare gli oltre i 100 mila lavoratori che da essa dipendono.
A tal fine, nell'assicurare l'impegno a negoziare fino in fondo con la Commissione europea, la cui prossima tappa sarà un apposito tavolo di discussione che si terrà il 10 novembre prossimo venturo a Bruxelles con le filiere tabacchicole europee e le regioni, si fa presente che è stata formalmente inoltrata la posizione governativa al commissario Fischeer con lettera del 21 ottobre 2003.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

STUCCHI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
gli insegnanti di Dattilografia e Stenografia - classe di concorso 075/A - sono oggi titolari di cattedra a pieno titolo;
alcuni di essi insegnano negli istituti tecnici statali la materia Tecnologie dell'Informazione e comunicazione - T.I.C. - senza alcuna compresenza con docenti laureati;
la suddetta compresenza modificherebbe lo status giuridico dei docenti non laureati, i quali subirebbero una retrocessione della carriera, giuridicamente non consentita;
l'orario di cattedra (diciotto ore settimanali) sarebbe fittizio per entrambe le categorie di docenti, in quanto vi sarebbe la contemporanea presenza di due figure professionali simili a svolgere la medesima attività didattica;
appare opportuno predispone dei corsi di riconversione universitaria per i docenti appartenenti alla classe di concorso 075/A, annullando le disuguaglianze tra i docenti laureati e non;
l'abilitazione all'insegnamento, conseguita per concorso, rappresenta ancora oggi un titolo richiesto e valido per il passaggio ai ruoli del personale docente appartenente alla classe di concorso 075/A che, peraltro, in questa condizione, non risulta spendibile in alcun tipo di mobilità o di riconversione professionale;


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l'Ente Unione Professionale Stenografia Italiana, oltre a rappresentare il personale docente appartenente alla classe di concorso 075/A, è promotore di alcune proposte di legge miranti all'Introduzione dell'insegnamento della Stenografia e di Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione in alcune Facoltà o Istituti universitari -:
se intenda:
assegnare ai docenti di Dattilografia e Stenografia - classe di concorso 075/A - l'insegnamento di Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - T.I.C., senza alcuna compresenza con altri insegnanti laureati;
predisporre corsi di riconversione universitaria, in modo da eliminare una sperequazione, sia sul piano professionale che economico, ed offrire pari opportunità ai docenti in questione;
interpellare l'Ente Unione Professionale Stenografia Italiana di Alzano Lombardo (Bergamo) per trovare soluzione ai problemi esposti, rammentando che molti docenti appartenenti alla classe di concorso 075/A sono inseriti nell'elenco dei Tutor degli Uffici Regionali per l'insegnamento di T.I.C., elaborando importanti progetti su «Il quotidiano di classe» e partecipando con i propri studenti anche a convegni nazionali, a dimostrazione della professionalità acquisita nel corso di tanti anni di insegnamento.
(4-07228)

Risposta. - Ai docenti in parola, può essere affidato l'insegnamento di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche in compresenza con altri docenti laureati, sulla base della specifica programmazione curricolare delle singole istituzioni scolastiche. Ciò rientra nelle scelte organizzative delle scuole che nel rispetto dell'autonomia loro attribuita definiscono come meglio articolare la propria offerta formativa e le relative modalità didattiche. Tale compresenza di natura peraltro metodologica non comporta di conseguenza, alcuna diminutio nello status giuridico del personale in oggetto.
In relazione poi alla programmazione di interventi di riconversione in considerazione delle finalità, da un lato, dell'istituto, e dei criteri, dall'altro, su cui la riconversione deve fondarsi (previsione di disponibilità dei posti sulle classi di concorso su cui riqualificare il personale, assetto ordinamentale consolidato) si sottolinea l'inopportunità di procedere, nella fase attuale di ridefinizione del sistema scolastico, in attuazione della legge 53 del 28 marzo 2003 - delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale -, ad un programma di riconversione del personale in oggetto che dovrebbe, allo stato, essere riferito a classi di concorso strutturate sugli attuali percorsi di studio.
La stessa legge n. 53 impegna, infatti, l'amministrazione a definire in tutti i suoi aspetti - curricolari, organizzativi e funzionali - il nuovo progetto del sistema educativo e formativo del Paese. In questa prospettiva pertanto, la definizione dei nuovi curricola e dei relativi quadri orari richiederanno una diversa collocazione dei docenti e una necessaria rideterminazione delle classi di concorso finalizzate all'insegnamento delle discipline previste dai nuovi ordinamenti scolastici.
Di conseguenza in funzione delle innovazioni ordinamentali sarà necessario prevedere un ampio piano di attività sia di formazione per i docenti che dovranno aggiornare le proprie competenze utili allo svolgimento del loro insegnamento, sia di riconversione per i docenti delle discipline che eventualmente non saranno più previste. È ovvio che sia nella fase di predisposizione dei nuovi ordinamenti, sia nella successiva fase di gestione delle risorse professionali, saranno coinvolte le associazioni di categoria del personale.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.


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SUSINI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
come risulta da fonti sindacali, otto esecutori transitati dalla provincia di Livorno allo stato per effetto della tabella allegata al decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 vennero inquadrati nel profilo di «assistente tecnico» del personale ATA della scuola;
tali lavoratori, poiché privi del titolo di studio che dà accesso alle aree dapprima vennero declassati a collaboratori scolastici e, successivamente reinseriti dopo un carteggio tra il provveditore e la provincia nel profilo di «Assistente Tecnico» (AREA AR 99);
nell'anno scolastico 2001/2002 vennero utilizzati nel profilo di «assistente amministrativo» in attesa del corso di riconversione che venne istituito a seguito di accordo sindacale con decreto del provveditore agli studi di Livorno prot. n. 19719 del 6 dicembre 2001;
a termine di suddetto corso venne rilasciato a tutti gli otto (oltreché ad altri «assistenti tecnici» 4 lavoratori frequentanti il corso) l'attestato di frequenza (n. 6 AREA AR 02 N2 AR 08);
tutti i lavoratori fecero domanda di trasferimento area da AR 99 a quella per la quale avevano frequentato il corso senza che vi fosse nessuna manifesta contrarietà e/o dissenso da parte del nuovo dirigente del C.S.A. di Livorno subentrato al dirigente che aveva seguito il transito del personale dagli enti locali allo Stato;
a seguito di una iniziativa del dirigente del CSA, il Direttore Generale Regionale rispose con una nota (prot. 4349 del 15 maggio 2002 giunta singolarmente al CSA in data 11 giugno 2002) ove espresse l'avviso che, non sussistendone i presupposti, detto personale non possa essere inquadrato nel profilo di «assistente tecnico»; in data 12 giugno 2002 il dirigente CSA rettificò l'inquadramento professionale degli otto «assistenti tecnici senza titolo» in «collaboratori scolastici» con effetto dal 1 gennaio 2000 con relativa perdita di livello, di salario e attribuzione di mansioni inferiori; tale rettifica peraltro non venne supportata da motivazioni giuridiche ma con il solo riferimento al parere sopracitato del direttore generale regionale -:
quali iniziative intende assumere per riparare ad una vicenda che ha, senza fondate motivazioni giuridiche, penalizzato dai lavoratori che avevano partecipato ad un corso di riconversione professionale regolarmente istituito con decreto del Provveditore degli studi di Livorno.
(4-05942)

Risposta. - L'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato l'insorgere di problematiche relative alla definizione delle posizioni professionali del predetto personale, e quindi del relativo inquadramento giuridico, in quanto non sempre le varie figure previste dai contratti di lavoro degli enti locali hanno trovato completa corrispondenza in quelle previste per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dello Stato.
È il caso degli 8 dipendenti dell'amministrazione provinciale di Livorno, i quali secondo le schede di rilevazione, previste dal decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 e predisposte dall'ente locale, sono stati classificati dal medesimo ente quali: capi bidello (in numero di 4), magazziniere, ed esecutori di servizio nelle scuole secondarie superiori (in numero di 3), e dallo stesso ente sono stati equiparati agli assistenti tecnici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dello Stato.
Per questo personale, a seguito dell'accordo del 20 luglio 2000, tra l'Aran e le organizzazioni sindacali, che è stato poi recepito nel decreto ministeriale del 5 aprile 2001 con il quale sono state apportate variazioni alla precedente tabella annessa al decreto ministeriale n. 184 del 1999, si è determinata una nuova equiparazione ed in


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particolare: i capi bidello ed il magazziniere, che inizialmente, ai sensi del decreto ministeriale n.184 del 1999, erano equiparati agli assistenti tecnici, ai sensi dell'intervenuto decreto ministeriale 5 aprile 2001, sono stati equiparati rispettivamente aL profilo dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi, mentre sono rimasti immutati i riferimenti alle altre figure delle varie tipologie di esecutori.
Il centro servizi amministrativi della provincia di Livorno, nella considerazione che nessuno degli interessati aveva titolo a prestare servizio nei laboratori in qualità di assistente tecnico, tenuto conto delle ordinanze pronunciate dal giudice del lavoro di Livorno ed in attuazione dell'accordo del 20 luglio 2000, con provvedimento del 7 maggio 2001, ha rettificato il profilo degli ex esecutori da assistenti tecnici a collaboratori scolastici.
A seguito della pubblicazione del decreto ministeriale 5 aprile 2001 il medesimo ufficio ha richiesto ulteriori e più complete informazioni alla provincia di Livorno circa la posizione dei medesimi ed acquisito le copie degli atti deliberativi dell'ente; in tali atti gli ex esecutori erano stati qualificati come «esecutori addetti ai servizi scolastici» ovvero come «esecutore addetto ai servizi ausiliari» qualifiche che non trovavano formale riscontro terminologico nella tabella dei profili professionali annessa al decreto ministeriale 5 aprile 2001.
In virtù della generalità del concetto di esecutore - profilo professionale degli enti locali equiparato agli assistenti tecnici dalla tabella A annessa all'accordo - con provvedimento del 12 settembre 2001 il centro servizi amministrativi ha inquadrato il suddetto personale nel profilo degli assistenti tecnici, collocandoli nella particolare posizione AR99 in attesa del corso di riconversione previsto dal medesimo accordo del 20 luglio 2000 e dall'articolo 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro sulla mobilità. Essendo detto personale privo del titolo per prestare servizio nei laboratori, per l'anno scolastico 2001-2002 è stato disposta l'utilizzazione dei medesimi in via provvisoria come assistenti amministrativi nelle varie scuole.
In data 9 novembre 2001 in sede regionale è stato siglato l'accordo che ha regolamentato l'attività di riconversione degli assistenti tecnici sprovvisti del titolo di studio, e degli assistenti tecnici in soprannumero. Detto accordo è stato interpretato dal centro servizi amministrativi di Livorno e dalle locali organizzazioni sindacali delle scuole nel senso che fosse diretto a tutto il personale inquadrato nel profilo professionale degli assistenti tecnici sprovvisti del titolo di studio e cioè sia quelli già considerati tali al momento del passaggio degli enti locali allo Stato, ma sprovvisti del titolo di studio necessario per il laboratorio ove erano in servizio, sia gli «esecutori» equiparati agli aiutanti tecnici.
In tal senso è stata predisposta l'attività di riconversione per detto personale e per quello rientrante nelle condizioni previste dall'accordo regionale per le aree AR08 AR02 ove esistono disponibilità di posti.
Il persistere di diverse valutazioni sul profilo degli ex esecutori, ha indotto l'ufficio scolastico regionale a fornire precisazioni al riguardo nel senso che le mansioni svolte dal personale ATA presso gli istituti secondari a cui lo stesso era stato assegnato dall'amministrazione provinciale non sono equiparabili a quelle previste dal profilo degli assistenti tecnici, in quanto non attinenti in alcun modo alla manutenzione e gestione dei laboratori esistenti nei rispettivi istituti.
Le mansioni afferenti ai profili degli esecutori hanno di fatto comportato lo svolgimento di mansioni che non hanno alcuna attinenza con i servizi di laboratorio e che, secondo le declaratorie dei profili stessi, potevano essere anche quelle proprie della qualifica professionale immediatamente inferiore.
L'assenza dell'effettivo svolgimento delle mansioni di assistente tecnico configurava la mancanza delle condizioni per poter consentire a tali dipendenti di frequentare il corso e di conseguire, quindi, il titolo professionale idoneo per il mantenimento del profilo degli assistenti tecnici di cui al DP 12 settembre 2001.
Di conseguenza il centro servizi amministrativi ha disposto l'annullamento del


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DP del 12 settembre 2001 e dei conseguenti provvedimenti connessi con i titoli professionali acquisiti a seguito dei corsi di riconversione, e confermato il provvedimento del 7 maggio 2001 di inquadramento nel profilo dei collaboratori scolastici.
Nelle premesse del dispositivo ditale atto sono chiaramente individuate le motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento.
Si fa presente, infine, che fin dai primi momenti successivi al passaggio allo Stato è insorto un notevole contenzioso imi materia da parte dei dipendenti in parola con azioni conciliative ed impugnative volte ad ottenere il ritorno all'amministrazione provinciale in relazione al mancato accoglimento della loro domanda di opzione verso l'ente di provenienza ovvero a contestare ogni determinazione che comportasse un reinquadramento
in peius della loro posizione; i relativi ricorsi sono in fase di esame da parte del giudice del lavoro.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

TAGLIALATELA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con numerosi atti di sindacato ispettivo parlamentare, già nella scorsa legislatura è stato fatto presente lo stato di scarsa efficienza del sistema delle pulizie delle Ferrovie dello Stato;
detto sistema viene gestito da quattro consorzi nazionali costituiti nel 1992 e costituisce, pertanto, una forma particolare di oligopolio pienamente in contrasto con la legislazione attuale;
anche le stesse Ferrovie dello Stato hanno manifestato in più occasioni la condizione di grave difficoltà nel gestire i rapporti con le ditte di pulizia facenti capo ai suddetti consorzi;
ancora oggi non si conosce il numero esatto degli addetti al settore delle pulizie delle Ferrovie dello Stato e nemmeno il loro reale compenso pro-capite e che quindi si pone un reale e grave problema di trasparenza nei confronti di soggetti privati gestori di un pubblico servizio;
la scelta di affidare a quattro consorzi i servizi di pulizia delle Ferrovie dello Stato per un ammontare di circa 1.000 miliardi all'anno, in modo diretto senza alcuna gara e comparazione con altre offerte, venne compiuto nel 1992;
dalle dichiarazioni comparse sulla stampa e dai documenti diffusi dai medesimi consorzi, viene avanzata la richiesta di prorogare ancora per alcuni anni questo vergognoso e dannoso sistema con le stesse ditte ed alle stesse condizioni;
vi sono in corso tentativi di confermare le posizioni parassitarie di ditte nate, cresciute ed operanti solo nei riguardi delle Ferrovie dello Stato -:
se il Governo assumere le necessarie iniziative affinché le Ferrovie dello Stato indicano gare europee aperte a tutte le imprese del settore delle pulizie;
se non ritenga opportuno che siano inserite nei bandi di gara clausole e penali rivolte a stimolare un'innalzamento della qualità per ottenere finalmente treni puliti e decenti degni di un Paese europeo.
(4-00538)

TAGLIALATELA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il settore delle pulizie per quanto riguarda le Ferrovie dello Stato è stato oggetto di un accordo sindacale e di successivi contratti nel 1992, prima dell'entrata in vigore delle norme comunitarie che impongono le gare europee per i servizi pubblici;
tali accordi venivano costituiti quattro contratti preferenziali ed in esclusiva nei confronti di altrettanti quattro soggetti ben determinati, a giudizio dell'interrogante


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secondo la più classica e radicata forma di consociativismo;
lo stato delle pulizie sui treni e nelle stazioni, così come è stato, peraltro, segnalato e sottolineato in numerosi atti di sindacato ispettivo parlamentare anche nella scorsa legislatura da parte dei diversi gruppi parlamentari senza distinzione alcuna di posizione -, è a dir poco scandaloso e non degno di un Paese civile;
i suddetti contratti stipulati nel 1992, hanno una durata di ben nove anni e scadono nel mese dì dicembre del 2001 -:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se il Governo in un'ottica di mercato e di pieno accesso alla libera concorrenza di tutte le imprese del settore, non ritenga di mettere fine a questo scandalo facendo in modo che le Ferrovie dello stato indicano gare europee secondo la normativa vigente.
(4-00539)

Risposta. - Le Ferrovie dello Stato alla scadenza degli appalti in ambito ferroviario hanno indetto gare europee, in conformità alle prescrizioni del decreto legislativo n. 158 del 1995 che ha recepito nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie in materia di appalti.
Le gare in questione sono state improntate al conseguimento di alcuni obiettivi, quali:
il superamento dei vincoli che impediscono la libera concorrenza fra gli operatori del settore;
elevare gli standard qualitativi dei servizi;
contenere e razionalizzare la spesa per l'acquisizione dei servizi stessi.
A base di gara furono individuati n. 69 lotti, relativi ai soli servizi di pulizia disciplinati da altrettanti contratti, così ripartiti:
materiale rotabile - 41 lotti;
impianti fissi - 8 lotti;
Rete ferroviana italiana (RFI) - 15 lotti;
Grandi stazioni - 1 lotto;
FS (Business Unit Centro Servizi di Gruppo
) - 4 lotti.
La ripartizione nei suddetti lotti è stata determinata essenzialmente dall'esigenza di mantenere distinti i contratti di pulizia da quelli degli altri servizi, allo scopo di ottenere la specializzazione delle relative attività.
Una volta selezionati i candidati, si è poi provveduto alla selezione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso, avendo però riguardo al fatto che il valore economico fosse adeguato al costo del lavoro.
Successivamente, a fronte delle problematiche di carattere sociale emerse nel corso della fase di avvio delle gare, il Governo ha evidenziato la necessità che le stesse venissero svolte contemperando due diversi e, allo stesso tempo, imprescindibili principi, ossia da un lato la protezione delle condizioni di lavoro e, dall'altro, il principio della libera concorrenza delle imprese.
Per quanto attiene agli interventi eseguiti sulla base dei nuovi contratti, risulta particolarmente efficace il capitolato di appalto relativo alla pulizia delle vetture, in vigore da luglio 2002, che prevede quattro tipi di interventi da effettuare su tutti i treni circolanti:
intervento minimo, da effettuarsi secondo necessità, con lo scopo di togliere la sporcizia che si accumula durante il viaggio all'interno delle carrozze e di assicurare il rifornimento idrico dei locali lavabo. Si effettua mediamente da 2 a 4 volte al giorno;
intervento di mantenimento, da effettuarsi allo scopo di assicurare condizioni di igiene e decoro a tutte quelle parti che si trovano a più diretto contatto con i clienti. Si effettua mediamente 1-2 volte al giorno;
intervento di base con lo scopo di porre tutte le parti del rotabile in condizioni di decoro, igiene e pulizia. Si effettua mediamente ogni 3-4 giorni;


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intervento di fondo con lo scopo di ripristinare periodicamente ottimali condizioni di pulizia di tutti i particolari dei rotabili mediante l'esecuzione di accurati lavaggi, eseguiti con prodotti specifici ed effettuato ogni 30 giorni.
D'altro canto, si evidenzia che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segue con particolare attenzione la qualità dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza, sia nell'ambito delle verifiche della Carta dei servizi sia riguardo al sistema di regolazione delle tariffe in cui, relativamente al fattore qualità, viene previsto un sistema di premialità-penalità basato sul confronto dei risultati conseguiti dall'azienda.
Ciò al fine di stimolare l'impegno di Trenitalia s.p.a. nel settore degli investimenti, nelle strategie gestionali e nel miglioramento degli standard qualitativi, allo scopo di raggiungere i più elevati livelli europei.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

VENDOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la gestione dell'ente pubblico economico Anas, oggi trasformato nella forma giuridica di società per azioni, ha portato ad una spesa di notevole entità per consulenze, riguardanti le analisi amministrative e contabili nonché per la stessa riorganizzazione aziendale, attribuite con dettagliati incarichi a varie società del settore;
in particolare si è rilevata una differenza di spesa, per le citate consulenze, tra il 2001, pari a circa 840.000 euro, e il 2002, con un ammontare, aggiornato al 10 febbraio 2003, complessivo di spesa pari a circa 3.000.000 di euro;
le società che risultano avere avuto incarichi sono:
a) Berger Roland & Partner - Riorganizzazione ANAS;
b) Ernst & Young Financial Business Advisors - Bilancio Patrimoniale senza residui e Immobiliare;
c) Cros Service Internacional S.p.A. - Patrimonio Immobiliare;
d) Business & Comunication - Tributario e Societario;
e) Italrevi G.M.G. - Conto economico e residui passivi;

alcune delle società citate hanno condotto analisi di verifica per particolari settori contabili gestionali;
a detta dell'interrogante sarebbe potuto risultare assai più vantaggioso, tenuto conto dell'ammontare della spesa che l'ANAS S.p.A. ha sostenuto e si appresta a sostenere, se l'incarico fosse stato affidato ad un'unica società di consulenza, anche allo scopo di evitare sicure diseconomie gestionali;
tutto ciò risulta in palese contrasto con quanto consigliato dal Collegio dei Revisori dell'Anas nella relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilità dell'ANAS per l'esercizio 2001 che così recita: «Ridurre e comunque limitare ai casi effettivamente necessari, secondo le disposizioni più volte impartite dalla Corte dei conti, il ricorso a consulenze esterne, specie in materie istituzionali con particolare riferimento all'attività della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria. A tal proposito si segnala l'opportunità di allegare al bilancio un prospetto riepilogativo delle consulenze con separata indicazione dell'oggetto nonché della giustificazione delle medesime -:
se vi siano state, oltre a quelle citate in premessa, altre società o singoli destinatari di incarichi di consulenza, sempre per conto dell'ANAS, per la riorganizzazione contabile amministrativa, di informatizzazione, tecnica o quant'altro;
quale sia la valutazione dei Ministri interrogati sulla straordinaria lievitazione


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dei costi delle consulenze esterne per conto dell'ANAS.
(4-05508)

Risposta. - In relazione all'interrogazione in argomento, l'Anas S.p.A., interessata al riguardo, fa preliminarmente presente che il ricorso all'outsourcing non è misura straordinaria, ma risponde bensì ad esigenze specifiche e contingenti dell'azione amministrativa e gestionale, valutate in termini sempre di rapporto costi-benefici, ove uno dei parametri di riferimento è rappresentato dalla carenza o insufficienza della struttura e del know-how interni.
Oltre a ciò, la società stradale rappresenta che occorre considerare anche il profilo della «terzietà» rispetto alle materie oggetto di consulenza, in funzione dell'acquisizione di una possibile nuova chiave di lettura di problematiche complesse, individuazione di possibili soluzioni e anche di verifica dell'impostazione interna.
L'anno 2001 è il periodo temporale in cui si colloca la decisione del Governo di commissariare l'Ente nazionale per le strade, al fine tra l'altro di individuare anche una possibile diversa forma e struttura organizzativa.
Nell'anno 2002, tale ipotesi si è concretizzata nella decisione, attuata in via normativa, di trasformare l'Anas in società per azioni.
Il processo, attuato nello stesso anno 2002 con la costituzione di Anas S.p.A., è proseguito nel presente esercizio in relazione ai successivi adempimenti e passaggi ulteriormente definiti dalla Legge finanziaria 2003.
È quindi di tutta evidenza, riferisce la società stradale, che si è innescato sin dal 2001 un profondo processo di riordino e rinnovamento dell'Anas, rispetto al quale uno dei primi passi fondamentali, necessari per il riavvio dei processi produttivi, è costituito proprio dall'esame e ricognizione, sotto molteplici aspetti, del quadro economico-finanziario contabile.
Del resto ciascun incarico consulenziale ha una sua connotazione specifica, in relazione a temi distinti, e che sono finalizzati a fornire un quadro quanto più completo possibile della situazione di Anas e delle ricadute in termini economici, operativi e gestionali delle possibili opzioni.
L'Anas ribadisce come l'affidamento intervenga a favore di società di settore, quindi a soggetti qualificati e in possesso ciascuno di competenze specialistiche.
La società stradale fa conoscere, inoltre, che tutte le consulenze affidate sono iscritte nel bilancio dell'Anas e che i corrispettivi sono commisurati all'importanza ed alla qualificazione della prestazione richiesta e che comunque sono contenuti nei limiti delle vigenti tariffe professionali.
In ordine alle modalità di affidamento, la società ha procedimentalizzato nell'anno in corso l'attivazione di incarichi di consulenza con apposita disposizione interna, vincolante per tutte le strutture.
Punti salienti di tale disposizione, finalizzata alla razionalizzazione del ricorso a prestazioni professionali esterne, sono dati dalla particolare procedura da porre in essere e dall'incardinamento delle funzioni di accertamento, vigilanza e controllo ai massimi vertici societari.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

VENDOLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la SESIT S.p.A. è una società che si occupa della riscossione dei tributi ed è la concessionaria per tale compito di tutta la provincia di Bari;
la SESIT, per nome e per conto di enti di diritto pubblico ed enti di diritto privato, si occupa di riscuotere quei tributi evasi e non sanati dai contribuenti;
la SESIT, nel comporre le cartelle di riscossione dei tributi dovuti dai contribuenti, ha posto in essere l'automatico fermo giudiziario delle autovetture di proprietà dei contribuenti «evasori» senza aver monitorato l'effettiva realtà debitoria e/o creditoria dei contribuenti stessi;
a moltissimi cittadini della provincia di Bari è stato posto il fermo giudiziario


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anche per gli automezzi: creando in tal senso una situazione di paralisi delle attività lavorative;
meno di un mese fa il giudice di pace di Bari, dottor Giuseppe Frugis, annullò il fermo del veicolo di un cittadino di Bitritto (Bari), ritenendo la sanzione ingiusta;
il TAR Puglia ha annullato il fermo giudiziario posto in essere dalla SESIT contro un altro contribuente;
anche la Magistratura penale si è espressa in maniera negativa nei confronti della SESIT;
il giudice civile del tribunale di Bari, dottor Antonio Ruffino, ha annullato il fermo giudiziario dell'auto di un altro contribuente ed ha ordinato al conservatore del registro automobilistico di Bari di annullare il fermo giudiziario;
il dottor Antonio Ruffino nella motivazione della sentenza afferma che: «...sotto i profili, specificatamente dedotti, della carenza assoluta di potere in capo all'ente concessionario nel disporre il fermo nonché della non assoggettabilità ad esecuzione dei veicoli in questione...»;
il Parlamento nella scorsa legislatura ha emanato la legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);
la succitata legge, all'articolo 5 (Informazione del contribuente), così recita: «L'Amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti...»;
la succitata legge all'articolo 6, (Conoscenza degli atti e semplificazione), al comma 2, così recita: «L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito...»; al comma 3 così recita: L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli»; al comma 5 così recita: «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma»;
la suddetta legge all'articolo 7 (Chiarezza e motivazione degli atti), al comma 1, così recita: «Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro


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atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama;
in ordine alle motivazioni giuridiche richiamate dall'articolo 7, comma 1, la SESIT non omette il richiamo ad un atto giuridico quale l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ma omette il richiamo al fatto che detto decreto del Presidente della Repubblica è stato modificato con il decreto legislativo n. 32/01 il quale all'articolo 8, afferma che: «...nel ruolo devono essere indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione; ed ancora alla lettera b del citato decreto legislativo afferma che: «la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo»;
nella cartella di iscrizione a ruolo è presente il codice fiscale, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, ma manca il riferimento specifico all'atto di accertamento essendo che l'atto di accertamento viene numerato con la dicitura «elenco cartelle» dove si legge (o si leggono, se i ruoli sono superiori ad uno) un codice di diverse cifre che non specifica nell'immediatezza la natura (legge 241/90) dell'illecito amministrativo a cui si fa riferimento con le relative date e i relativi creditori;
la legge n. 212 del 2000 pone giuridicamente sullo stesso piano l'amministrazione finanziaria e le società concessionarie della riscossione, qualora l'amministrazione si serva delle stesse. Tant'è vero che il comma 2 dell'articolo 7 recita così: «Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a)
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b)
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c)
le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
la SESIT nella cartella esattoriale omette totalmente il disposto normativo del comma 2 dell'articolo 7;
ai sensi e per gli effetti della legge n. 212 del 2000 è stata istituita la figura giuridica del garante del contribuente;
da ultimo, l'articolo 17 della legge 212/00 afferma che: «Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura»;
la SESIT parrebbe, in base al comportamento illegittimo assunto, non conoscere i diritti costituzionalmente garantiti quale la libertà di circolazione sul territorio nazionale con qualunque mezzo di cui il cittadino disponga;
la SESIT, a dispetto di tutte le pronunce in sede di giustizia amministrativa e penale, continua a procedere con i fermi giudiziari delle autovetture, dei mezzi agricoli, delle pale meccaniche, eccetera, creando una lesione grandissima ai diritti dei cittadini e determinando un grave pregiudizio al normale svolgimento delle attività economiche -:
quali provvedimenti si intenda adottare affinché si ristabilisca una situazione di legalità amministrativa;
se non si ritenga opportuno ritirare la concessione governativa alla SESIT spa della Puglia, anche in considerazione della reiterazione di un atteggiamento in netto contrasto con le normative vigenti;
se il Garante del contribuente sia a conoscenza della vicenda suesposta e, in


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caso affermativo, quali atti abbia posto in essere per la tutela dei contribuenti;
se il Ministro non ritenga che anche nei confronti del personale in servizio presso la SESIT spa Puglia possano essere adottati gli opportuni provvedimenti di riqualificazione previsti dall'articolo 19, secondo comma, della legge 212 del 2000.
(4-05798)

Risposta. - In relazione alla presunta illegittimità di alcuni provvedimenti di fermo amministrativo di veicoli a motore emessi dalla Sesit Puglia S.p.a., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Bari, si chiede di sapere quali iniziative verranno adottate in proposito, in quanto tali provvedimenti risulterebbero lesivi delle posizioni giuridiche soggettive dei debitori iscritti a ruolo, poiché privi degli elementi tassativamente indicati dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 32 del 2001 e dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente).
Al riguardo, la competente agenzia delle entrate ha fatto preliminarmente presente che le disposizioni inserite nell'articolo 8 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 modificativo degli articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito -, sono intervenute sul contenuto del ruolo e della cartella di pagamento notificata dai concessionari, ma non riguardano i provvedimenti di fermo amministrativo di veicoli a motore.
Pertanto, gli elementi elencati nel citato articolo 8 devono essere indicati nella cartella di pagamento e non nelle comunicazioni con le quali il concessionario informa il debitore dell'avvenuta iscrizione del fermo di un veicolo a motore (ai sensi dell'articolo 4. comma 1, del decreto interministeriale 7 settembre 1998. n. 503).
A tali comunicazioni si applicano, invece, per il loro carattere di generalità, le disposizioni di cui al citato articolo 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000.
A tale ultimo proposito, la predetta agenzia ha precisato che sono stati segnalati inadempimenti compiuti da diversi concessionari, non soltanto dalla Sesit Puglia S.p.a.
Di conseguenza, in data 20 marzo 2003, sono stati richiamati i concessionari del servizio nazionale della riscossione all'esigenza di rispettare quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 nelle comunicazioni relative ai fermi amministrativi, precisando di evidenziare tutti gli elementi necessari a garantire ai debitori la possibilità di individuare le ragioni della pretesa in virtù della quale si procede all'atto cautelare, vale a dire: i dati riguardanti la cartella di pagamento in relazione alla quale lo stesso debitore si è reso moroso e la relativa data di notifica, l'importo del debito iscritto a ruolo, l'ente creditore, i termini e l'organo innanzi al quale impugnare l'atto cautelare.
Inoltre, allo scopo di fornire esaustive informazioni al contribuente sulla possibilità che l'inadempimento dell'obbligo risultante dal ruolo provochi l'iscrizione del fermo amministrativo, l'agenzia delle entrate ha, altresì, provveduto ad intervenire sulla cartella di pagamento, modificandone il frontespizio.
Pertanto, già dai ruoli consegnati ai concessionari dal mese di maggio 2003, nelle cartelle sarà espressamente indicato che, in caso di mancato pagamento entro i termini delle somme dovute, il concessionario potrà procedere al fermo amministrativo.
Inoltre, la predetta agenzia ha provveduto a fornire ai concessionari precise istruzioni per far precedere il fermo amministrativo di veicoli a motore da una comunicazione preventiva, contenente l'invito ad effettuare, entro venti giorni dalla data della stessa, il versamento della somma iscritta a ruolo.
Circa l'opportunità di adottare nei confronti del personale in servizio presso la Sesit Puglia S.p.a. i provvedimenti di riqualificazione previsti dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 212 del 2000, si osserva che tale disposizione riguarda specificamente la riqualificazione del personale ai fini dell'attuazione del diritto di interpello


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del contribuente previsto dall'articolo 11 della stessa legge.
In effetti, tra le disposizioni contenute nello statuto del contribuente - che, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo statuto, si estendono anche ai concessionari della riscossione - non rientra quella relativa all'interpello, che può essere presentato soltanto ai competenti organi degli enti creditori e non ai loro concessionari.
Infine, la suddetta agenzia ha rilevato che, nell'ambito dei rapporti con i concessionari della riscossione, essa vigila sul corretto svolgimento del servizio affidato in concessione e non ha alcun potere di intervento sulla gestione del personale di tali società.
Sulla vicenda in esame, il Garante del contribuente della regione Puglia ha rappresentato che, a seguito di alcune istanze prodotte dai contribuenti ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 212 del 2000, l'ufficio impositore, su sollecitazione dello stesso Garante, ha comunicato che la procedura adottata in relazione al fermo amministrativo è conforme alla legge.
Lo stesso garante è intervenuto, con nota del 16 luglio 2002 anche presso la Società Sesit Puglia, che ha evidenziato di aver «operato come per legge».
A sua volta, il garante del contribuente per la regione Puglia ha rivolto l'invito al predetto concessionario ad osservare scrupolosamente, per il buon andamento dell'azione amministrativa, le norme sulla riscossione dei tributi, nonché le disposizioni stabilite dall'articolo 7 della legge n. 212 del 2000, in materia di chiarezza e motivazione degli atti, nel rispetto dei rapporti di collaborazione e fiducia instaurati tra fisco e cittadini, secondo i principi sanciti dallo Statuto del contribuente.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

VENDOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il comando provinciale dell'arma dei carabinieri di Pescara ha più volte lamentato già dal 1996, carenze infrastrutturali ed operative segnalandole alle competenti autorità governative;
nel corso dell'anno 2001 l'arma dei carabinieri ha acquisito dal demanio dello Stato un'area ricadente all'interno della riserva naturale di interesse regionale (denominata «Pineta Dannunziana» istituita con legge regionale n. 96 del 2000 detta riserva è sottoposta a vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale del 13 maggio 1965;
detta area è destinata a verde pubblico attrezzato sia dal PRG del Comune di Pescara sia dal piano di assetto naturalistico della riserva;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo, alla fine dell'anno 2001 ha bandito una licitazione privata per la progettazione definitiva ed esecutiva per la costruzione di un edificio da adibire a comando provinciale dell'arma dei carabinieri di Pescara;
nel corso del mese di maggio 2002 il consiglio comunale di Pescara aveva approvato una mozione sulla salvaguardia della pineta nella quale il sindaco e la giunta comunale risaltavano impegnati «...ad intraprendere le iniziative necessarie affinché venga rivista, in accordo con l'arma dei carabinieri, la collocazione della caserma al fine di far rimanere l'area dell'ex-camping all'interno della riserva naturale «Pineta Dannunziana» con destinazione a verde pubblico;
successivamente il provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo presentava alla regione ed al comune il progetto definitivo per la sua verifica di conformità urbanistica chiedendo ai suddetti enti il loro parere; il comune di Pescara evidenziava la difformità dell'opera rispetto al PRG ed ai confini della riserva regionale;
il comitato speciale per i beni ambientali della regione Abruzzo esprimeva parere sfavorevole a causa del fatto che dette opere avrebbero arrecato pregiudizio alla conservazione delle caratteristiche


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ambientali dei luoghi interessati per via delle gravi alterazioni del paesaggio tutelato ed essendo le stesse in contrasto con il piano paesistico regionale;
la regione Abruzzo con l'aggiunta di 10 parole, inserite all'interno di una legge di indirizzo finanziario, emanava una disposizione modificativa della legge di istituzione della Riserva prevedendo la realizzazione di opere per l'ordine e la sicurezza pubblica;
a seguito della modifica alla legge regionale istitutiva della riserva, il provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo richiedeva alla regione ed al comune un nuovo parere ricevendo quello contrario del comune di Pescara per i motivi addotti precedentemente e, questa volta, stranamente, il parere favorevole del comitato speciale per i beni ambientali della regione Abruzzo;
in sede di conferenza di servizi Stato-Regione il comune di Pescara, rappresentato dall'assessore ai parchi, in assenza di un mandato del consiglio comunale e della giunta e nel completo disinteresse per la mozione di indirizzo votata dal consiglio comunale stesso, dichiarava la disponibilità del comune ad apportare le dovute varianti al PRG ed al piano di assetto naturalistico della riserva;
all'interno della cittadinanza pescarese è forte il dissenso verso tale iniziativa, lesiva, peraltro, dell'immagine istituzionale dell'Arma dei Carabinieri e tale dissenso si è manifestato, in una petizione popolare consegnata nelle mani del Prefetto di Pescara e nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da parte dell'associazione ambientalista WWF;
l'unico vero sponsor di iniziativa risulta essere il sottosegretario al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'onorevole Nino Sospiri, esponente di spicco di Alleanza Nazionale;
esistono varie e valide alternative di localizzazione della Caserma dei Carabinieri all'interno del territorio cittadino pescarese -:
quali atti ed iniziative si intenda porre in essere al fine di non compromettere l'integrità ambientale e paesistica della Riserva Naturale di interesse Regionale «Pineta Dannunziana».
(4-06520)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che, per la realizzazione del proprio comando provinciale in Pescara, l'arma dei carabinieri individuava un terreno di proprietà demaniale di circa metri quadrati 8.000, sito in Pescara Porta Nuova, a ridosso del Teatro D'Annunzio, distinto nel Catasto Terreni dalla particella 1518, foglio 29.
L'area veniva consegnata dal rappresentante dell'agenzia del demanio all'amministrazione usuaria il 22 novembre 2001 per questa specifica finalità.
Valutate positivamente le condizioni di fattibilità dell'intervento, sulla base del piano esigenziale dell'arma dei carabinieri, delle caratteristiche tecnico progettuali, nonchè della incondizionata messa a disposizione dell'area da parte dell'agenzia del demanio, il provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo approntava le risorse finanziarie necessarie. L'opera veniva quindi inserita nella programmazione degli anni 2002-2003.
Il progetto dell'opera, articolato a livello definitivo ed esecutivo, è stato redatto da professionisti esterni incaricati dal suddetto Provveditorato previa gara pubblica. Tale progetto munito di una relazione motivata in ordine all'utilizzo specifico dell'area, è stato sottoposto a verifica di conformità urbanistica ex decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
In proposito venivano acquisiti i seguenti pareri.
Il comune di Pescara, con nota n. 513-AU-AT-993382 dell'8 novembre 2002, comunicava che «le opere indicate in progetto risultano non conformi con le previsioni urbanistiche, interessando la proposta progettuale aree destinate dal PGR a diversa funzione (verde pubblico attrezzato all'interno del PPE) e con le indicazioni della zona C - Attrezzature nel verde del Piano


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di Assetto Naturalistico della detta Riserva Naturale, Piano recentemente adottato da questa Amministrazione con proprio atto deliberativo n. 143 del 26 luglio 2002».
Ugualmente la regione Abruzzo - direzione territorio, urbanistica, beni ambientali - comitato speciale, nella persona del presidente del comitato stesso, con nota n. 9570 del 14 novembre 2002 esprimeva il proprio avviso non favorevole.
In entrambi i pareri è da intendersi contenuto il rinvio alla legge regionale n. 96 del 2000, istitutiva, nel territorio del comune di Pescara, della riserva naturale «Pineta dannunziana».
A livello legislativo comunque interveniva la legge regionale n. 25 del 26 novembre 2002 modificante, all'articolo 5, comma 3, l'articolo 9 della legge regionale n. 96 del 2000. Per effetto di tale modifica la lettera
c) comma 1 dell'articolo 9 ha oggi il seguente tenore testuale: c) costruzione di nuovi edifici ad eccezione di opere per l'ordine e la sicurezza pubblica;
Pertanto, con note provveditoriali n.7640 del 10 dicembre 2002, n. 7721 del 12 dicembre 2002 e n. 7969 del 27 dicembre 2002, e con espresso riferimento al contenuto del citato articolo 9, comma 1, lettera c)
, il procedimento amministrativo veniva riattivato con la convocazione della conferenza dei servizi per il 21 gennaio 2003.
Alla conferenza partecipavano i rappresentanti del provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo e dell'ente usuario, nonchè il rappresentante della regione Abruzzo - servizio beni ambientali, delegato dal dirigente del servizio stesso, e l'assessore ai parchi del comune di Pescara, delegato dal sindaco.
La conferenza prendeva atto dei pareri favorevoli espressi, senza alcuna condizione, dal Comitato regionale tecnico amministrativo, sezione urbanistica regionale n. 7/a del 30 dicembre 2002 e dal comitato speciale regionale per i beni ambientali (parere n. 13162 del 2002 del 14 gennaio 2003).
Quindi, a seguito di discussione sui contenuti del progetto in esame, acquisite le dichiarazioni degli intervenuti, ed in particolare del rappresentante del Comune, circa la volontà del Comune stesso di «variare gli strumenti urbanistici in relazione alla localizzazione dell'intervento da realizzare», è stata dichiarata all'unanimità raggiunta l'intesa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, da perfezionarsi attraverso l'emanazione di apposito provvedimento conclusivo.
Quest'ultimo è stato emanato il 7 febbraio 2003 ed è stato comunicato agli enti coinvolti nel procedimento ex decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, senza che siano ad essi pervenute contestazioni o impugnazioni di alcun genere, ad ulteriore riprova della condivisione di intenti manifestata in sede di conferenza.
Risulta quindi evidente che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 2002, gli enti preposti hanno operato una sorta di rivisitazione delle proprie determinazioni in ordine alla localizzazione dell'intervento, culminata nella positiva determinazione conclusiva da parte della Conferenza di servizi.
Questa formazione progressiva dell'intesa è, secondo il parere del provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo, la dimostrazione della portata fortemente innovativa della legge, che ha reso, per così dire, inattuale ogni precedente determinazione al riguardo.
Si evidenzia che, nonostante le caratteristiche tipologiche e funzionali del complesso edilizio, il provveditorato ha ritenuto di non dover procedere alla segretazione dell'opera, ottenendo in tal modo un significativo ampliamento del novero dei soggetti legittimati a partecipare al procedimento di localizzazione.
Si è voluto, in altri termini, privilegiare l'aspetto partecipativo del procedimento, a garanzia della reale concertazione della scelta di localizzazione.
Per completezza di informazione si aggiunge che il progetto in argomento ha ricevuto il conclusivo parere favorevole del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo nella seduta del 12 febbraio 2003 e che la relativa gara d'appalto, indetta con bando pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale


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del 28 marzo 2003, si è tenuta il 29 aprile 2003, con la definitiva aggiudicazione.
Con due separati ricorsi, poi riuniti, le associazioni WWF Italia ed Italia Nostra hanno proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Abruzzo.
A tal proposito, il suddetto provveditorato ha formulato richiesta di sollecita discussione di entrambi i ricorsi. Ciò nonostante, all'udienza del 9 luglio 2003, il T.A.R. ha, tuttavia, adottato un provvedimento di rinvio a data da destinare.
L'amministrazione quindi, espletati tutti gli adempimenti di verifica e controllo successivi all'aggiudicazione, per non incorrere in responsabilità di natura contrattuale, ha proceduto alla stipulazione del contratto di appalto, avvenuta il 28 luglio 2003, ed alla consegna dei lavori, avvenuta il 5 agosto 2003. Il corso di tali adempimenti, infatti, non poteva essere ulteriormente ritardato, in mancanza, tra l'altro, della adozione da parte del T.A.R. di alcun provvedimento cautelare.
Con decreto motivato, depositato il 21 agosto 2003, il presidente del T.A.R. ha respinto l'istanza di misura cautelare urgente proposta dai ricorrenti ed ha fissato la Camera di consiglio per l'esame della domanda di sospensione al 17 settembre 2003.
Le motivazioni del decreto presidenziale hanno evidenziato la non sussistenza, nella specie, dei presupposti di estrema gravità ed urgenza, avuto riguardo alla materia del contendere come definita dall'atto introduttivo del giudizio.
Ciò è stato di conforto per le scelte procedurali poste in essere fino ad oggi dal Provveditorato alle opere pubbliche, che si ritengono caratterizzate, prima e dopo la proposizione dei ricorsi, dalla massima linearità e trasparenza.
È utile rammentare le fasi salienti della scelta dell'area demaniale in questione, quale sito tecnicamente idoneo alla localizzazione del comando provinciale dell'Arma, nonché dotato di valenza strategica per le esigenze funzionali proprie della struttura.
L'area, infatti, veniva consegnata all'Arma dei carabinieri da parte dell'agenzia del demanio per questa specifica finalità.
Seguiva quindi la valutazione positiva delle condizioni di fattibilità dell'intervento, sulla base del piano esigenziale dell'Arma dei carabinieri, delle caratteristiche tecnico progettuali, nonché, appunto, della incondizionata messa a disposizione dell'area da parte dell'agenzia del demanio.
È doveroso ribadire inoltre che, nonostante le caratteristiche tipologiche e funzionali del complesso edilizio, il provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo, d'intesa con l'amministrazione usuaria, fin dall'origine della procedura ha ritenuto di non dover procedere alla segretazione dell'opera.
Si è ottenuto in tal modo, da una parte, un significativo ampliamento del novero dei soggetti legittimati a partecipare al procedimento di localizzazione, dall'altra, la massima «visibilità» delle decisioni assunte, privilegiando l'aspetto partecipativo del procedimento.
L'impianto del cantiere è stato avviato all'inizio del mese di settembre, dopo che il T.A.R., con il citato provvedimento monocratico del presidente, aveva evidenziato la non sussistenza, nella specie, dei presupposti di estrema gravità ed urgenza.
Sia pure sommariamente, è utile fare cenno alla campagna, condotta dalle associazioni ricorrenti parallelamente all'azione giudiziaria, che si è concretata in vere e proprie iniziative volte a coinvolgere e colpire emozionalmnente l'opinione pubblica, attraverso la divulgazione di notizie non sempre corrette e con manifestazioni eclatanti (cartelloni,
sit-in, eccetera).
Nel rispetto della sede presso la quale i contrapposti interessi si sono confrontati, cioè il T.A.R., il suddetto provveditorato ha adottato un atteggiamento di massimo rigore istituzionale, rappresentando al giudice tutte le circostanze ritenute rilevanti per la decisione del caso, a riprova che l'azione dell'istituto è sempre stata caratterizzata da grande attenzione alle fasi di svolgimento del giudizio in corso e dal massimo rispetto per le decisioni giurisdizionali.


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Tra il 5 ed il 10 settembre 2003 tutte le associazioni ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti al ricorso, con ulteriore istanza di misura cautelare, da discutersi all'udienza camerale del 17 settembre 2003.
Tali motivi aggiunti, sostanzialmente, riguardano il ruolo della soprintendenza per i beni e le attività culturali nell'ambito del procedimento regionale di autorizzazione paesaggistica. Il provveditorato ha fornito le proprie deduzioni, di rito e di merito, ritenendo tuttavia decisivo e doveroso un chiarimento della regione Abruzzo.
Lo stesso provveditorato ha inoltre ribadito il preminente interesse dell'Amministrazione alla sollecita definizione dei giudizi, con richiesta di applicazione delle misure di cui agli articoli 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971 e successive modificazioni.
All'udienza del 17 settembre 2003, con ordinanza, il T.A.R. per l'Abruzzo, in relazione ai ricorsi in oggetto, ha accolto l'istanza cautelare dei ricorrenti, fissando per il 12 novembre 2003 l'udienza di merito.
Per effetto della citata ordinanza, i lavori sono stati sospesi.
È da evidenziare, infine, che non risulta che la Regione Abruzzo abbia fornito le auspicate controdeduzioni sui motivi aggiunti di ricorso, fatto questo appreso solo successivamente all'udienza del 17 settembre.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

ZACCHERA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in Torino, in via Martino Anglesio ai civici numeri 30 a), b), c), d) ed e), nonché al n. 32 a), b), c) sono stati realizzati negli anni ottanta una serie di edifici di edilizia residenziale pubblica, assegnati come da legge n. 52 del 1976 a dipendenti della polizia di Stato e che questi immobili fanno parte di un ben più vasto complesso di edilizia pubblica residenziale composto da centinaia di abitazioni e costituita da diversi palazzi vicini;
tutto il vasto complesso immobiliare - costituito da immobili sostanzialmente identici, specialmente per quanto riguarda servizi e finiture - è peraltro stato accatastato come A/3 salvo che gli immobili ai nn. 30 e 32 che sono stati accatastati come A/2;
deve essersi trattato di mero errore materiale in quanto nulla li rende dissimili da tutti gli altri vicini;
questa situazione catastale è emersa solo nel momento in cui si è stabilito che questi immobili possano essere ceduti agli inquilini, tanto che gli stessi affitti pagati in passato erano considerati sulla base di una categoria catastale A/3;
pertanto nel mese di settembre di quest'anno è stata presentata istanza di revisione e che la stessa è stata trasmessa dalla A.T.C. di Torino all'agenzia del demanio di Torino;
questa classificazione interessa circa 80 famiglie di dipendenti della polizia di stato;
per quale motivo vi sia stata questa incomprensibile anomalia catastale e se si intende procedere ora ad una logica riclassificazione onde permetterne una dismissione nel pieno rispetto degli intendimenti di legge ed accettando la documentata richiesta degli inquilini.
(4-04858)

Risposta. - L'interrogante chiede chiarimenti in merito ad un accertamento catastale di un immobile sito in Torino alla via Martino Anglesio, nn. 30 e 32.
In particolare, viene contestata la categoria A12 attribuita alle unità abitative del fabbricato, in contrapposizione alla categoria A/3 attribuita alle unità immobiliari di pari caratteristiche, site negli edifici adiacenti e facenti parte del medesimo complesso immobiliare.
A seguito di un sopralluogo da parte degli uffici dell'agenzia del territorio per individuare le caratteristiche costruttive degli immobili facenti parte del complesso


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immobiliare di cui trattasi, è stata rilevata una anomalia nei classamenti, in quanto tutte le unità immobiliari del complesso presentano le caratteristiche costruttive tipiche delle unità appartenenti alla categoria A/3.
Gli uffici del territorio hanno spiegato che tale disomogeneità è riconducibile alle diverse modalità operative adottate (classamento automatico e classamento effettuato dal tecnico catastale in epoche diverse) ed hanno, quindi, provveduto al classamento in categoria A/3, classe 7, di tutte le unità immobiliari in esame.
Attualmente, l'ufficio provinciale di Torino sta procedendo alla notifica delle variazioni all'Agenzia del demanio filiale di Torino, proprietaria superficiaria dell'immobile ubicato in Torino alla via Martino Anglesio, nn. 30 e 32.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.

ZACCHERA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
l'attuale sede del Parco Nazionale della Val Grande è a Villa San Remigio a Verbania in strutture che obiettivamente necessitano di sistemazione ed ampiamento;
si apprende che verrebbe proposta come località per la nuova sede del Parco il comune di Vogogna, comune che solo marginalmente è compreso nell'area del Parco e che è logisticamente molto lontana dagli ingressi naturali e normali dell'area protetta nonché dai più comuni flussi turistici e dagli itinerari dei visitatori;
l'area presa in considerazione per la nuova sede è tra l'altro prossima allo stabilimento chimico Tessenderlo di Pieve Vergonte in zona che ai sensi del decreto legislativo n. 334 del 1999 deve essere sottoposta ad analisi e pianificazione dei rischi;
anche in caso di riduzione della predetta area vincolata - proprio per permettere la realizzazione della sede del Parco - appare assurdo legare comunque la sede di un Parco Nazionale ad una delle più condizionanti realtà dell'industria chimica del territorio -:
se il Ministero sia stato consultato per la scelta di localizzazione della nuova sede e se non ritenga che la scelta fatta sia inopportuna.
(4-05308)

Risposta. - In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo riportato in discorso, si rappresenta che il servizio conservazione natura di questo ministero, con circolare del 10 agosto 2001, ha comunicato agli enti parco nazionali i criteri per l'assegnazione dei fondi in conto capitale, ex capitolo 7449, istituito dall'articolo 145, comma 51 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Con nota del 20 novembre 2001, l'Ente parco nazionale della Val Grande è stato reso edotto che, in relazione al materiale pervenuto, era assegnatario di risorse finanziare pari a euro 323.501,88 (lire 626.387.000) per il «Restauro e risanamento conservativo di Villa Biraghi nel Comune di Vigogna da destinare a sede del Parco».
Successivamente, con nota del 3 dicembre 2001, è stato comunicato che era in itinere il trasferimento finanziario di euro 13.225,66 (lire 219.235.450), pari al 35 per cento del finanziamento concesso.
Dopo copiosa corrispondenza e incontri tra l'Ente parco e questa Amministrazione per la definizione degli obiettivi del progetto, si è precisato che il trasferimento dei fondi assegnati è finalizzato al «Restauro e risanamento conservativo di Villa Biraghi»; a tal proposito è stata inviata all'Ente parco, in data 4 giugno 2002, una nota in cui si ribadisce che il finanziamento concesso non potrà essere utilizzato per l'acquisto dell'immobile in parola, ma unicamente per il suo restauro e/o risanamento conservativo.
Per quanto sopra, l'intervento finanziato da questa Amministrazione non rientra tra


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i progetti volti a conseguire l'acquisto di immobili, né è stato dato alcun parere perla scelta di localizzazione per la nuova sede dell'Ente parco.
Si tiene a precisare che la valutazione per la localizzazione della sede del Parco rientra nelle competenze autonome degli organi del parco stesso e la potestà di vigilanza di questo Ministero si concreta nel controllo degli atti, che è funzione distinta rispetto ai poteri di approvazione di determinati atti, questi ultimi circoscritti alle categorie rigorosamente indicate dalla legge n. 70 del 1975, oltre che dalla legge n. 394 del 1991.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

ZAMA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il comune di Porto Sant'Elpidio (AP) è stato chiamato al rinnovo del Consiglio comunale nel turno del 25-26 maggio 2003;
tra i diversi candidati sindaci (tre) si fronteggiano, con incertezza di risultato, quelli che rappresentano il centro-destra (Loredana Moretti) e il centro-sinistra (Mario Andrenacci e Alberto Tarquini), che nella ultima competizione elettorale per le politiche rappresentano meno della metà dell'elettorato elpidiense;
in occasione della presentazione delle liste (ore 12 del giorno 26 aprile 2003) si sono presentati al cospetto del segretario comunale di Porto Sant'Elpidio (scelto e nominato dal sindaco uscente di centro-sinistra) i rappresentanti di Alleanza Nazionale e, a seguire, senza soluzione di continuità fisica, quelli di Forza Italia, per presentare le rispettive liste corredate dalla documentazione di rito;
tale circostanza si è verificata qualche minuto prima delle ore 12, entrando le rispettive delegazioni dei partiti nella stanza dove si trovava il segretario comunale;
lo stesso segretario comunale, dopo aver esperito le formalità del caso con i rappresentanti dell'UDC, di Alleanza Nazionale e una lista civica, ha preso in consegna la documentazione presentata dai rappresentanti di Forza Italia, verbalizzando inopinatamente che la lista è stata consegnata alle 12.06, perché presa materialmente in consegna a tale ora, in quanto preceduti dalle incombenze formali dei sopra citati rappresentanti;
l'ufficio era di libero accesso ed entro le ore 12.00 non è stato registrato da chicchessia la presenza o l'accesso dei delegati a rappresentare le liste, né il suddetto segretario comunale si era organizzato per ricevere congiuntamente una o più liste allo scadere delle 12.00, così come avviene in altri comuni e come la diligenza del buon padre di famiglia consiglierebbe, senza dover ricorrere a sofisticate ipotesi di buona organizzazione e funzionalità degli uffici;
da tale verbalizzazione ne discende la esclusione della lista di Forza Italia dalla consultazione elettorale, alterando così inequivocabilmente il risultato elettorale a favore del centro-sinistra, facendo venir meno l'impegno della maggiore forza politica del centro-destra;
le circostanze rappresentate dal segretario comunale finiscono con il penalizzare il centro-destra nella competizione elettorale, facendo prevalere banali vizi formali rispetto alla sostanza del significato democratico della competizione elettorale, che viene amputata del significativo apporto alla coalizione più forte (in base ai risultati delle politiche 2001) del partito più forte (Forza Italia) -:
se intenda promuovere un'immediata indagine prefettizia sull'esatto svolgimento delle fasi di presentazione delle liste, valutando l'organizzazione dell'ufficio del segretario comunale, l'idoneità a garantire il rispetto dell'orario di scadenza, l'idoneità


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dei riscontri temporali della presenza delle delegazioni per la presentazione delle liste entro le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2003;
se non ritenga che sussistano i presupposti per la riammissione della lista di Forza Italia, che, a parere dell'interrogante, ha tutti i requisiti formali e sostanziali per partecipare alla competizione elettorale.
(4-06172)

Risposta. - Da notizie acquisite tramite la Prefettura - UTG di Ascoli Piceno, è emerso che - in vista del turno elettorale per l'elezione diretta de sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio, fissato per il 25 maggio u.s., la sottocommissione elettorale circondariale di Sant'Elpidio a Mare in data 26 aprile 2003, procedeva all'esame delle candidature così come previsto dagli articoli 33 e 34 del Testo unico 16 maggio 1960 n. 570.
Dalla segreteria del comune di Porto Sant'Elpidio, organo deputato alla ricezione delle candidature erano pervenute alla suddetta sottocommissione 14 ricevute di presentazione di lista a firma del segretario comunale con allegata la documentazione di rito.
La normativa di riferimento (articolo 32 del testo unico n. 570 del 1960) prescrive che le liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8.00 del trentesimo giorno alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione; nel caso in esame dalle ore 8.00 del 25 aprile alle ore 12.00 del 26 aprile ca.
Alla luce di tale disposizione la sottocommissione elettorale circondariale rilevava dalla ricevuta trasmessa dal segretario comunale di Porto Sant'Elpidio che la lista con numero d'ordine provvisorio 13 era stata presentata alle ore 12.06, quindi con un ritardo di 6 minuti.
Nella predetta ricevuta si evinceva, altresì, che la documentazione allegata alla lista conteneva una dichiarazione in data 26 aprile 2003 della signora Ciarrocchi Enrica (in qualità di presentatrice) in cui la stessa asseriva, tra l'altro, di «...essere stata presente sulla soglia occupata da un capannello di persone della stanza di deposito delle liste ben prima delle ore 12.00 ..., alla presenza di altri presentatori di lista e di essere stata vista dagli incaricati alla ricezione delle liste».
La signora Ciarrocchi Enrica adduceva la presenza di una «coda» di presentatori come legittimo impedimento alla presentazione della lista entro le ore 12.00 del 26 aprile 2003.
Pertanto, al fine di accertare se il ritardo di 6 minuti attestato nella ricevuta del segretario comunale potesse essere ascrivibile a circostanze non imputabili ai presentatori della lista in parola, la sottocommissione decideva di invitare il segretario comunale, nella sua veste di pubblico ufficiale, ad illustrare le modalità dell'avvenuta presentazione della lista in argomento.
Dall'esame delle sue dichiarazioni, a giudizio della sottocommissione, risultava certa non solo l'ora della presentazione della lista (12 giugno del giorno 26 aprile 2003) ma anche l'inesistenza di qualsivoglia legittimo impedimento che giustificasse tale ritardo.
Pertanto, dopo aver così accuratamente accertato che la tardività nella presentazione della lista «Forza Italia» non poteva essere imputata a fatti oggettivamente estranei alla sfera dei presentatori, con delibera n. 42 del 27 aprile 2003, la sottocommissione dichiarava la non validità della lista in argomento, senza procedere all'esame della ulteriore documentazione ad essa allegata, indicando nel TAR il giudice competente per eventuali impugnative a norma dell'articolo 83/11 decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e successive modifiche.
Avverso il verbale n. 42 con il quale la succennata sottocommissione elettorale circondariale di Sant'Elpidio a Mare il 27 aprile 2003, dichiarava non valida la lista dei candidati al consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio per a «Forza Italia», la signora Enrica Ciarrocchi ha presentato ricorso al Tar - Marche che, con ordinanza n. 74 del 2003, depositata il 14 maggio 2003, ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,


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sulla base, tra l'altro, delle seguenti considerazioni:
«non appare smentito il superamento obiettivo del termine fissato per il previsto deposito della lista, per il che resta assodato che quest'ultima è stata ricevuta fuori orario;
il favor nei confronti della partecipazione di schieramenti politici alle imminenti elezioni comunali non può comportare la violazione di una norma che concerne le pari condizioni fra le parti politiche;
non risultano atti ostruzionistici nei confronti dei delegati per il deposito delle liste e non sussistono ragioni di forza maggiore».
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

ZANELLA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
nella giornata del 21 maggio 2003 è stata aperta, dal pubblico ministero Felice Casson, un'inchiesta a carico di alcuni dirigenti del depuratore Vesta di Fusina per lo smaltimento di fanghi tossici e nocivi;
il 19 novembre 2002, gli uomini del corpo forestale dello Stato hanno effettuato 19 campionamenti: 18 su acque di scarico e una su fanghi da depurazione prelevati da un cumulo stoccato all'interno dell'impianto Vesta di Fusina, in seguito ad una segnalazione del Magistrato alle acque che aveva riscontrato una forte presenza di diossine nelle acque di scarico in laguna del depuratore. Dalle analisi è emerso che i fanghi presentavano elevate concentrazioni di inquinanti tossici, in particolare policlorobifenili (Pbc), in quantità pari a 2964 microgrammi per chilo, e diossine (Pcdd/pcdf), in quantità pari a 333 nanogrammi di tossicità;
sembra, infatti, che il depuratore Vesta Spa di Fusina pur essendo attrezzato solo per il trattamento delle acque reflue di origine civile, tratti anche quelle di origine industriale, provenienti dal polo di Marghera, dagli autospurghi e dal consorzio del mirese dove caricano anche industrie che lavorano rifiuti tossico-nocivi;
i fanghi tossici risultanti dal processo di depurazione sono poi stati venduti come fertilizzanti entrando nel ciclo alimentare e trasformando i campi in terreni da bonificare;
nell'indagine è stato consultato anche l'istituto Superiore di Sanità, che ha segnalato gravi rischi, con effetti sulla catena alimentare, dai prodotti vegetali a quelli animali, compreso il atte, dato che le diossine sono bioaccumulabili -:
se non ritenga che sia opportuno estendere i controlli sui depuratori, attraverso le modalità previste dalla legge, per verificare se il problema riscontrato a Venezia sia esteso anche in altri territori;
se non ritenga opportuno intensificare e rendere costanti e sistematiche le attività di ispezione e di indagine al fine di contrastare le sempre più diffuse illegalità ambientali con particolare riguardo al traffico di rifiuti e agli spargimenti illegali di fanghi e sostanze inquinanti sul territorio e sui suoli agricoli che inevitabilmente finiscono per entrare nel ciclo alimentare;
se non ritenga doveroso adoperarsi per introdurre nel codice penale i delitti contro l'ambiente per le fattispecie più gravi, così come previsto dalla direttiva della Commissione europea e dalla decisione quadro del Consiglio d'Europa in via d'approvazione;
se non ritenga opportuno rafforzare le strutture impegnate nelle attività d'indagine, a cominciare dalla Sezione operativa centrale del Comando tutela ambiente dell'Arma dei carabinieri, e dei nuclei investigativi del Corpo forestale dello Stato.
(4-06410)

Risposta. - In merito alle operazioni di trattamento di rifiuti liquidi effettuate


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presso l'impianto Vesta Spa di Fusina, si ricorda che l'articolo 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, vieta «l'utilizzo degli impianti di trattamento delle acque urbane per lo smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, in deroga a tale divieto, l'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, può autorizzare il gestore del servizio idrico intergrato a smaltire i rifiuti liquidi nell'impianto dl trattamento di acque reflue urbane, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
Inoltre, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 152 del 1999, prevede che, ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 99, riguardante l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, i fanghi risultanti dal processo di depurazione, delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina sui rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, articolo 7, comma 3, lettera
g).
Il decreto legislativo n. 99 del 1992, stabilisce le norme tecniche, le modalità e le condizioni in base alle quali i fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue possono essere utilizzati in agricoltura.
L'articolo 3, comma 1, del decreto prevede che l'utilizzo di tali fanghi è ammesso nel rispetto delle seguenti condizioni:
i fanghi sono stati sottoposti a trattamento;
i fanghi sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
i fanghi non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

I fanghi, al momento del loro impiego, non devono superare i valori limite di concentrazione dei metalli pesanti e degli altri parametri individuati in allegato IB al predetto decreto e rispettare tutte le prescrizioni stabilite dall'articolo 3 citato. Qualora non ricorrano le suddette condizioni, l'utilizzo agronomico dei fanghi è vietato.
L'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere autorizzato dalla regione competente per territorio, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 99 del 1992 prevede, inoltre, che il richiedente l'autorizzazione notifichi alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, con almeno dieci giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.
Il soggetto richiedente l'autorizzazione è tenuto ad effettuare analisi preventive dei terreni secondo lo schema, i metodi di riferimento e di campionamento e analisi indicati nell'allegato IIA; tali analisi vanno ripetute con cadenza triennale.
I fanghi, come prodotti dall'impianto di depurazione, devono essere analizzati ogni volta che si verificano cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e, comunque, ad intervalli di tempo regolari che variano da tre mesi ad un anno, a seconda delle potenzialità degli impianti di depurazione e della tipologia dei fanghi.
Qualora i fanghi siano stoccati, miscelati, trattati e/o additivati, dovranno essere sottoposti, prima del loro utilizzo in agricoltura, ad ulteriori analisi che dovranno verificare il rispetto dei valori limite individuati nell'allegato IIB.
Si ricorda, infine, che l'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997, prevede sanzioni penali per le attività di gestione di rifiuti non autorizzate o effettuate in violazione delle norme e delle prescrizioni in materia di autorizzazioni ed iscrizioni (articoli 27, 28, 30) e procedure semplificate (articoli 31, 32, 33).
Infine, in merito alla necessità di rafforzare il comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, va rilevato che il reparto è stato potenziato di 229 unità con la legge 31 luglio 2002, n. 179 (articolo 2).
Tale incremento sarà impiegato per l'istituzione di 12 nuovi nuclei, oltre che per il potenziamento della sezione operativa centrale.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.