DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
139, mentre delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico del 1965 essa non si fosse ancora occupata;
Cassa rurale di Venticano, consentendo all'istituto danneggiato di rientrare in possesso dei requisiti legali e dei capitali che indebitamente e con documenti falsi le sono stati sottratti, al fine di poter operare nel campo degli istituti di credito.
autorevolmente esposte in pubblici dibattiti dagli esponenti del comitato «No alla discarica»;
42.664 ettari, e ricade sotto le amministrazioni comunali di Narbolia (Oristano) e di San Vero Milis (Oristano);
cento del capitale in ben 357 società, in ciascuna di queste detiene comunque il pacchetto di maggioranza delle azioni; nel 99 per cento dei casi di tratta di società finanziarie. Altro dato interessante è che l'indirizzo e il numero di telefono di quasi tutte le società sono gli stessi della Intra Beheer così come per la Antil BV controllante con la quota del 52 per cento della Is Arenas s.r.l.;
alcune dichiarazioni giornalistiche, il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Liguria, Luciano Coccoli, avrebbe creato grave turbativa, rilasciando informazioni e sommari giudizi di responsabilità che potrebbero prestarsi a strumentalizzazioni politiche nei confronti di soggetti che esercitano funzioni pubbliche in un momento nel quale le indagini disposte sono ancora in corso ed in cui ai sospetti medesimi non sarebbe neppure stata ancora offerta la possibilità di difendersi e contraddire;
amministrazione è stata formulata dall'ANCSA - Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli»;
la Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, sembrava aver portato una buona notizia alle decine di migliaia di persone che annualmente contraggono una malattia professionale;
infatti, con un avviso, l'allora denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» dava, in quella sede, comunicazione che, con decreto ministeriale, in data 23 marzo 2001, era stata costituita, presso l'INAIL, la commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica della tabella delle malattie professionali;
in verità, le cose cominciavano già molto male, anzi malissimo, perché il ministero dava attuazione in ritardo ad una norma avente forza di legge, che a sua volta era stata emanata in ritardo rispetto alla delega legislativa che l'aveva prevista;
tutto cominciò nel 1998, da un disegno di legge collegato alla legge di bilancio del 1999;
l'allora denominato «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», pro tempore Carlo Azeglio Ciampi, e l'allora denominato «Ministro del lavoro e della previdenza sociale», pro tempore Tiziano Treu, presentarono in Senato il disegno di legge n. 3593, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;
doveva essere una norma di razionalizzazione, ideata ormai 5 anni fa, per dispiegare i suoi effetti sui conti pubblici in modo diretto ed immediato nel corso dell'anno;
ci furono subito i primi ritardi, di seguito descritti;
invece che entro il 31 dicembre 1998, il Senato approvò il disegno di legge n. 3593 solo l'11 marzo 1999 e la Camera il 5 maggio 1999, per cui divenne la legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118 ed entrata in vigore il giorno successivo;
l'articolo 55, comma 1, di quella legge prevedeva una delega al Governo ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
il termine dell'esercizio della delega sarebbe scaduto il 17 febbraio 2000, contando i 9 mesi in 270 giorni, come prevedono le disposizioni generali vigenti in proposito;
si verificò un ulteriore ritardo, ed il relativo decreto legislativo fu emanato, con il n. 38, soltanto il 23 febbraio 2000, poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1o marzo 2000, n. 50, ed infine entrato in vigore il 16 marzo 2000;
il citato decreto legislativo n. 38 del 2000 prevedeva, all'articolo 10 (Malattie professionali), una ulteriore delega, consistente nella norma per cui «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti»;
si vede bene che il termine di 60 giorni avrebbe dovuto portare alla nomina della commissione per le malattie professionali al massimo entro il 15 maggio 2000;
invece il Governo accumulò un ulteriore ritardo inspiegabile, giungendo al traguardo con quasi un anno di ritardo, alla fatidica, e più sopra citata, data del 23 marzo 2001;
i membri chiamati a far parte della commissione sono effettivamente 12, come previsto, ma la commissione si è insediata in ritardo, precisamente l'11 settembre 2001;
a questa data tutto sembrava fatto;
con qualche mese di ulteriore tolleranza, si poteva sperare che tabelle ed elenchi delle malattie professionali sarebbero stati aggiornati;
la presidente della commissione per la revisione delle tabelle poteva a quel punto mettersi al lavoro, come già celermente altri esperti avevano fatto in passato;
infatti, dall'entrata in vigore del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le tabelle erano state modificate ben due volte, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482 e 13 aprile 1994, n. 336;
ildecreto dell'allora denominato «Ministro per il lavoro e la previdenza sociale», di concerto con l'allora denominato «Ministro della sanità», 18 aprile 1973, recante «Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1973, n. 203, dava attuazione all'articolo 139 del testo unico del 1965;
nel 1988, però, la Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, comma primo, del testo unico del 1965, nella parte in cui non prevede che «l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro»;
la successiva giurisprudenza in sede civile ha fatto sì che oggi il quadro delle malattie professionali denunciate si stia complessivamente evolvendo verso una forte preponderanza dei casi non compresi nelle tabelle, i quali danno adito comunque al riconoscimento eziologico della malattia, e quindi all'accertamento giudiziale del nesso causale intercorrente tra l'esposizione morbigena in ambito lavorativo e la patologia contratta;
i dati sono piuttosto allarmanti, perché nel 1999 le pratiche di indennizzo definite positivamente erano in 4.871 casi comprese nelle tabelle, ed in 2.611 non comprese;
nel 2000 erano 4.242 le prime e 2.570 le seconde;
poi, rispettivamente, 3.819 contro 2.736 nel 2001;
infine, 2.531 contro 2.350 nel 2002;
sul dato del 2002 pesa pure una incognita significativa, poiché 342 casi definiti positivamente non sono stati ancora classificati, cioè non si è accertato se rientrino nelle fattispecie previste dalle tabelle, oppure no;
quindi, la revisione delle tabelle e degli elenchi non è solo auspicabile, ma assolutamente indispensabile ed inderogabile per non far precipitare nel caos il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti da malattie professionali;
risulta all'interrogante che la commissione, nominata il 23 marzo e insediatasi l'11 settembre 2001, è, a sua volta, molto in ritardo nei propri urgenti ed indispensabili adempimenti;
alla data del 9 aprile 2003 risulta che detta commissione stesse ancora lavorando solo allo schema generale di elencazione delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia a norma dell'articolo
consegue logicamente che non sono ancora pronti i nuovi elenchi delle malattie e degli agenti che le provocano, ma solo lo schema generale della loro elencazione, purtroppo ancora vuoto;
pare evidente che, a 5 anni dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999, gli effetti benefici sul bilancio dello Stato che questa revisione delle tabelle e degli elenchi necessari all'accertamento ed alla definizione delle pratiche relative alle malattie professionali dovevano apportare siano andati veramente, e completamente, perduti -:
quali misure il Governo e le amministrazioni competenti intendano adottare per assolvere all'obbligo di dare attuazione alle leggi dello Stato senza indugio, per non aggravare ulteriormente il danno alla collettività, e forse anche all'erario, provocato ormai da oltre 5 anni di inutili ed incomprensibili ritardi nell'emanazione delle tabelle descritte in premessa, il cui mancato aggiornamento pesa soprattutto sulle spalle di migliaia di cittadini vittime di malattie professionali contratto sul lavoro.
(4-08141)
nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2003, n. 213, è stato pubblicato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, recante «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo i della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
il decreto di riordino rilancia l'ENEA come ente di ricerca, ridefinendone la missione e la struttura in modo da valorizzare le numerose competenze di ricerca e sviluppo tecnologico in un quadro comune con gli altri enti pubblici di ricerca;
il decreto richiede, tra l'altro, anche la definizione del comparto di contrattazione per il contratto di lavoro dei dipendenti, scaduto il 31 dicembre 2001;
l'ARAN è in attesa di riscontro alla richiesta di un atto di indirizzo sul comparto di contrattazione, avendone fatto domanda ai ministeri competenti già in data 23 settembre 2003;
la Commissione 10a (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica, nella seduta, in sede consultiva su atti del Governo, svoltasi il 28 ottobre 2003, ha espresso il proprio parere favorevole al Presidente del Consiglio dei ministri sulla nomina a presidente dell'ENEA del professor Carlo Rubbia, già alla guida dell'ente dal 1999 all'ottobre 2001, in veste di Commissario straordinario, essendo pervenuta dall'Enea una documentazione, distribuita ai senatori, concernente le pregresse esperienze di studio e professionali del candidato;
nel disegno di legge finanziaria 2004, attualmente in discussione, viene ancora data una importanza marginale alla ricerca scientifica e tecnologica nel nostro paese, il che potrebbe avere come diretta conseguenza un ritardo sullo sviluppo rispetto agli altri partner della Comunità Europea;
l'Italia, a giudizio dell'interrogante, si deve sempre più impegnare nel contenere la «fuga dei cervelli» verso altri paesi più sensibili, che hanno posto lo sviluppo della ricerca tra le maggiori priorità;
da tre anni sono bloccate le assunzioni di giovani ricercatori -:
entro quanto tempo il Governo intende nominare il nuovo vertice dell'Enea che, come recita l'articolo 6 del decreto in premessa, «è composto dal presidente e da sette membri, in possesso di elevate competenze scientifiche e gestionali», al fine di dare concreta attuazione alle recenti norme di riordino, lanciando un segnale forte di inversione di tendenza e superando logiche di clientelismo e nepotismo;
entro quanto tempo il governo, in attuazione dell'articolo 21 del decreto in premessa, intende fornire all'ARAN l'atto di indirizzo per la contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, necessario a definire il comparto di contrattazione del personale dell'Enea, nell'ambito degli altri enti pubblici di ricerca.
(4-08150)
lo scrivente con atto di sindacato ispettivo n. 4-03150 poneva all'attenzione del Governo la vicenda riguardante della cessione della Cassa rurale ed artigiana di Volturara (AV) alla Cassa rurale di Venticano (AV);
la cessione era la conseguenza del fatto che la Cassa rurale ed artigiana di Volturara risultava, secondo le risultanze di una ispezione della Banca d'Italia, in forte perdita;
a seguito della ispezione effettuata da due funzionari della Banca d'Italia, la Cassa rurale ed artigiana di Volturara veniva commissariata e posta in liquidazione coatta amministrativa, nonostante che l'80 per cento dei crediti portati come «perdita presunta» rientrassero nell'attivo di bilancio del predetto istituto;
il commissario liquidatore, in data 15 marzo 2001, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza della Banca d'Italia, deliberava la cessione della cassa rurale ed artigiana di Volturara alla Cassa rurale di Venticano;
per il completamento della cessione il presidente della Cassa rurale di Venticano, dottor Antonio Petitto, doveva richiedere alla Banca d'Italia il nulla osta per perfezionare la cessione;
la Banca d'Italia in data 16 marzo 2001, con il dovuto provvedimento, autorizzava l'operazione di cessione; tale autorizzazione veniva rilasciata senza l'indicazione dell'ufficio di provenienza, con la firma di un direttore generale illeggibile, senza il numero di protocollo e le sottoscrizioni necessarie per l'individuazione dell'istituto emittente e, mancante infine, del sigillo prescritto dalla legge in materia di cessioni di istituti creditizi; il giorno 16 marzo 2001, veniva stipulato l'atto notarile di cessione;
l'ex Presidente della Cassa rurale di Volturara a causa delle presunte anomalie amministrative, presentava due distinte denunce: la prima alla procura della Repubblica di Avellino (24 novembre 2001) e la seconda alla procura della Repubblica di Benevento (26 febbraio 2002);
la procura della Repubblica di Benevento in data 27 giugno 2003, a seguito delle conclusioni delle indagini preliminari relative al procedimento penale nei confronti del dottor Antonio Petitto (violazione degli articoli 476 e 482 del codice penale), lo citava in giudizio per aver formato un atto pubblico falso e cioè un atto di autorizzazione alla cessione parziale di attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Volturara alla Cassa rurale di Venticano rilasciato dalla Banca d'Italia in data 16 marzo 2001: atto risultato falso;
la procura della Repubblica di Benevento, sempre nello stesso procedimento penale, citava in giudizio il dottor Antonio Petitto (violazione degli articoli 48 e 478 del codice penale) perché, così come recita il decreto: esibendo il documento falsificato di cui al capo A, induceva con l'inganno il pubblico ufficiale a rilasciare, nell'esercizio delle sue funzioni, una copia di atto pubblico diversa dall'originale; in particolare, il notaio, indotto in errore, rilasciava copia legale del documento falsificato -:
quali giudizi diano i Ministri interrogati in merito alla vicenda suddescritta;
se non si ritenga alla luce di quanto suesposto di provvedere all'immediata revisione della procedura di cessione della Cassa rurale ed artigiana di Volturara alla
(4-08154)
il piano discariche di Rsu per la regione Calabria, approvato nel dicembre 2002, e pubblicato il 21 febbraio scorso, non prevede la realizzazione, di alcuna discarica di Campo Calabro;
lo stesso piano considera il vicino sito della discarica di Fiumara altamente pericoloso, tanto da prevederne la chiusura e la conseguente bonifica;
in evidente contrasto con tale piano l'ufficio del commissario, il 27 maggio 2003, con ordinanza n. 2531, modificata con ordinanza n. 2585 del 23 giugno 2003, ha approvato un primo progetto di discarica da realizzarsi a Campo Calabro, il quale prevedeva la costruzione di una discarica di Rsu tal quali di dimensioni di almeno 300.000 m3, per smaltire i rifiuti scaricati direttamente dagli autocompattatori stradali;
contro tali ordinanze l'amministrazione comunale di Campo Calabro ha promosso ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale;
nelle more del ricorso, con ordinanza n. 2719 del 22 settembre 2003, l'ufficio del commissario ha revocato l'ordinanza n. 2531 del 27 maggio 2003, mentre con successiva ordinanza n. 2720, sempre del 22 settembre 2003, ne ha modificato il progetto, prevedendo che la discarica in oggetto, quando in esercizio, dovrà ricevere i rifiuti «trattati» in uscita dall'impianto di Sambatello: rifiuti in forma di Cdr (combustibile da rifiuti) se e fino a quando il discutibile l'impianto d'incenerimento di Gioia Tauro entrerà in funzione e, mentre dopo, dovrà ricevere gli scarti di lavorazione del Cdr, provenienti dall'inceneritore, formati da compost grigio e frazione di Rsu a basso potere combustibile;
anche contro il provvedimento dell'ufficio del commissario contenente questa seconda progettazione, l'amministrazione comunale di Campo Calabro ha promosso un ulteriore ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale,
tale progetto è stato realizzato e modificato dopo il mancato ampliamento della discarica di Motta S.G, in seguito al blocco della gara per l'aggiudicazione dei lavori indetta dalla prefettura di Reggio Calabria, posto dall'ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, utilizzando le prerogative e i poteri singolari affidati dalle ordinanze della Presidenza del Consiglio, discarica già prevista dal citato piano pubblicato il 21 febbraio del 2003;
ad avviso degli interroganti non esistono relativamente al sito accurati studi per la valutazione dell'impatto ambientale;
si riscontrano seri ed evidenti pericoli per la salute dei cittadini, data la vicinanza al centro abitato, le particolari condizioni geomorfologiche del sito, la presenza di falde acquifere, la vicinanza di siti di particolare interesse archeologico e naturalistico;
parere contrario al posizionamento della discarica a Campo Calabro hanno già espresso il consiglio comunale di Campo Calabro, molti sindaci dei comuni ricadenti nel comprensorio interessato e, tra gli altri, il sindaco di Fiumara, che quotidianamente vive il disagio per l'ancora attiva discarica presente nel territorio del suo comune, per la quale era stata prevista la bonifica mai realizzata;
la civile protesta dei cittadini di Campo Calabro, ha trovato conforto e sostegno nell'accurato studio della vicenda da parte di competenze tecnico-scientifiche,
da quanto si evince dalle varie edizioni delle ordinanze citate, l'unica motivazione che determina l'allocazione della discarica nel sito di Campo Calabro risulta essere di ordine logistico e conseguente favore economico favorevoli per il gestore dell'impianto -:
se il Governo non intenda revocare immediatamente l'ordinanza del Commissario straordinario n. 2720 del 22 settembre 2003 e, attraverso un coinvolgimento delle rappresentanze locali, individuare un sito idoneo e condiviso dai cittadini.
(4-08177)
l'area di Is Arenas fa parte del parco regionale del Sinis Montiferru, vasto 42.664 ettari, e ricade sotto le amministrazioni comunali di Narbolia (Oristano) e di San Vero Milis (Oristano);
all'interno del parco vivono specie animali e specie botaniche che presentano caratteristiche di straordinaria peculiarità e di rara bellezza: si pensi, a proposito della fauna, alla gallinella d'acqua, alla folaga, al pollo sultano, al germano reale, al gabbiano reale, al gabbiano corso, all'airone rosso, all'airone cenerino, alle garzette, ai fenicoteri, alla pernice sarda, al cinghiale, al cervo sardo, alla volpe, al muflone sardo; tra le specie botaniche si annoverano il tasso, il castagno, il noce, l'agrifoglio, il leccio, il sughero, la fillirea, il ginepro, il carrubo, l'alaterno, l'alloro, l'ontano, il pino d'aleppo, il pino domestico, il pino marittimo, il pioppo, il salice bianco, il salice, il tamerice, l'acacia floribunda, la ginestra dell'Etna, il ricino, il tamericio comune; e assai diffusa è la preziosissima macchia mediterranea;
la politica della Comunità europea in materia di tutela ambientale trova applicazione già dal 1971 con l'adesione all'accordo internazionale sulla protezione delle zone umide di importanza internazionale nella convenzione di Ramsar. Successivamente furono presi ulteriori provvedimenti legislativi in favore della conservazione di specie animali (direttiva uccelli 79/409/CEE del 1979, convenzione di Berna del 1982, convenzione di Bonn del 1982) e degli ambienti naturali (convenzione di Barcellona del 1986, convenzione sulla biodiversità del 1992) che cercano di contemplare l'intero panorama normativo di interesse naturalistico. Da questo quadro nascono in sede comunitaria le cosiddette zone di protezione speciale (ZPS). Tuttavia, anticipando gli obbiettivi emersi nel summit di Rio de Janeiro (1992), l'Unione europea emanava la direttiva habitat 92/43/CEE per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. La direttiva comunitaria habitat è uno strumento legislativo mirato alla conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario e prevede la creazione di una rete di siti protetti denominata «Natura 2000», rete che ingloba le ZPS e crea i cosiddetti siti di interesse comunitario (SIC);
il ministero dell'ambiente, attraverso il servizio conservazione della natura, in vista della applicazione per il territorio nazionale della Direttiva habitat e per disporre di una conoscenza il più possibile completa sull'ambiente naturale nazionale, ha ritenuto indispensabile avviare il cosiddetto «Progetto Bioitaly», con, la collaborazione delle regioni, delle province autonome, dell'unione zoologica italiana, della società italiana di ecologia e della società botanica italiana; con il suddetto progetto, è stato realizzato l'aggiornamento e il completamento delle conoscenze sull'ambiente naturale ed in particolare sui biotipi e gli habitat naturali e seminaturali al fine di realizzare un sistema esauriente di informazione su base prevalentemente naturalistica;
l'area di Is Arenas è un sito di interesse comunitario (SIC) per cui è tutelata dalla direttiva habitat (92/43/CEE);
la regione Sardegna comunicava nel 1996 al Ministero dell'ambiente (il Ministero lo comunica alla Commissione europea) la individuazione di Is Arenas quale SIC;
la società Is Arenas s.r.l. presentava agli inizi degli anni novanta al comune di Narbolia e al comune di San Vero Milis e alla regione Sardegna, un progetto turistico per la realizzazione di un nucleo alberghiero, di un nucleo di residenze, di svariate strutture sportive, di due campi da golf, di un centro di salute e di una notevole quantità di altre strutture connesse. Complessivamente, il dato della edificazione dell'insediamento turistico proposto era di 450.000 metri cubi di cemento di cui 240.000 metri cubi ricadenti all'interno dell'amministrazione di Narbolia e 210.000 metri cubi ricadenti all'interno dell'amministrazione di San Vero Milis;
del progetto complessivo suddescritto la società Is Arenas s.r.l. poneva in essere, dietro le concessioni autorizzatorie rilasciate dal comune di Narbolia, la costruzione di un campo da golf costituito da 18 buche;
ilpercorso golfistico veniva costruito all'interno del SIC nell'anno 1999;
la regione Sardegna concedeva una approvazione (determinazione n. 899 del
14 aprile 2000) su parte del progetto (complesso alberghiero di una cubatura di
16.691 metri cubi più campo da golf gia costruito) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 che recepiva la Ditettiva 92/43/CEE;
la determinazione n. 899 veniva concessa dalla regione Sardegna come concessione edilizia alla Is Arenas srl. La determinazione era mancante della dovuta valutazione di impatto, ambientale (VIA) e prevedeva una limitata prescrizione che impegnasse la società a porre in essere delle vaghe misure di attenuazione dell'impatto, senza prevedere alcuna misura compensatoria;
la determinazione veniva concessa in base alla valutazione che il progetto in essa considerato (complesso alberghiero più il campo da golf già costruito) non recasse pregiudizio alla specie e agli habitat naturali del SIC (ITB 002228 Is Arenas in relazione agli obbiettivi della direttiva 92/43/CEE);
nessun impatto veniva prospettato nella determina regionale per ciò che concerne gli altri SIC insistenti in anzidetta area e, precisamente, Sale'e Porcus (ITB 000035 Sale'e Porcus), Stagni di Putzu Idu (ITB 00038 Stagni di Putzu Idu) che è anche considerato un IBA (Area Importante per l'Avifauna) e la ZPS (ITB 034007 Sale'e Porcus);
la Commissione europea in data 10 aprile 2000 avviava la procedura di «messa in mora» dello Stato italiano per la mancata ed errata applicazione della Direttiva habitat;
a fronte della mancata e della errata applicazione della direttiva 92/43/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 357 del 1997 l'allora Ministro dell'ambiente, Edo Ronchi, in data 18 aprile 2000 emanava una apposita diffida con la quale revocava tutte le autorizzazioni rilasciate dalla regione Sardegna e dal comune di Narbolia;
la Commissione europea in data 9 febbraio 2001 inviava all'allora Ministro degli affari esteri, onorevole Lamberto Dini, il testo del parere motivato (ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE) per cattiva applicazione della Direttiva 92/43/CEE;
la Commissione europea con il parere motivato demoliva tutte le argomentazioni della regione Sardegna, che aveva autorizzato sia il campo da golf (purtroppo già costruito) e sia il megavillaggio (mai realizzato) e, successivamente, avviava la cosiddetta «procedura di infrazione» nei confronti dello Stato italiano per mancata attivazione della Valutazione di Impatto Ambientale, obbligandolo, contestualmente, nel termine massimo di due mesi dalla notifica del parere motivato (9 febbraio 2001) a ripristinare lo stato dei luoghi così come erano in origine;
il percorso golfistico di 18 buche è a tutt'oggi funzionante;
il direttore del «dipartimento per l'assetto dei lavori ambientali del territorio» del Ministero dell'ambiente, dottor Aldo Cosentino, in una recente nota ha relazionato tutta la vicenda del SIC di Is Arenas sostenendo che: «...il Ministero dell'ambiente con la circolare 1248 del 2000 ha ribadito a tutte le Regioni quanto già espresso dalla Commissione europea relativamente al fondamentale principio di adozione di opportune misure di salvaguardia nei Siti di importanza comunitaria, a decorrere dal momento in cui i siti medesimi sono individuati, e quindi indipendentemente sia dall'eventuale differimento dei tempi necessari alla conclusione del processo di selezione delle aree SIC citate, e sia dalla predisposizione della lista definitiva dei siti...» ed ancora: «...questo Ministero ha esaminato la relazione di incidenza e la relativa valutazione, rilevando che la mancanza di uno stato di conservazione soddisfacente del sito non è direttamente attribuibile agli interventi illustrati nel progetto, ma tale condizione risulta preesistente alla proposta stessa del sito. Manca cioè la relazione diretta di causa effetto tra realizzazione del progetto e perdita della integrità del sito, che motiverebbe un giudizio negativo sulla valutazione di incidenza. La realizzazione degli interventi previsti si inserisce in una realtà già danneggiata, apportando incidenze che, in proporzione alla condizione attuale, risultano di scarsa entità...» ed ancora: «... in effetti gli interventi previsti nel progetto e sottoposti a valutazione di incidenza si inseriscono in un contesto ecologico la cui integrità risulta compromessa da linee gestionali non coerenti con le finalità di Natura 2000, ma portate avanti da anni dalla società Is Arenas nella porzione del sito di sua proprietà...» da ultimo: «...di conseguenza è stato espresso un giudizio positivo sulla valutazione di incidenza in merito agli interventi illustrati, ma allo stesso tempo si è evidenziato che l'analisi condotta ha messo in luce la non sussistenza dei lavori naturali che giustificano la individuazione di un sito Natura 2000 e la mancanza di presupposti gestionali coerenti con le finalità della direttiva habitat sin dai tempi della sua proposta...»;
per il ministero dell'ambiente e tutela del territorio la società Is Arenas è responsabile del degrado dell'area che, comunque, non aveva i requisiti per diventare SIC;
il Ministro dell'ambiente, e tutela del territorio Altero Matteoli, ha chiesto recentemente alla Commissione europea che l'area di Is Arenas venga cancellata dalla rete dei SIC rientranti nel progetto Natura 2000;
la richiesta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio va nella direzione di cancellare l'oggetto, e quindi il SIC, che ha costituito l'avvio della «procedura di infrazione» nei confronti dello Stato italiano per aver costruito un campo da golf di 18 buche dove non si poteva -:
per quali motivi non è stata adottata la valutazione di impatto ambientale sull'area di Is Arenas;
quali iniziative il Governo intenda porre in essere per ripristinare lo stato dei luoghi così come era in origine e, cioè, prima della devastazione compiuta su una parte del SIC dalla società Is Arenas s.r.l.;
se la società Is Arenas s.r.l. ha goduto di finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, e se il Governo sia a conoscenza di quanti milioni di euro siano stati eventualmente versati alla società dalle istituzioni pubbliche, nazionali o comunitarie;
quali iniziative concrete il Governo ritiene di adottare per far rispettare i precetti normativi stabiliti dal Trattato della Comunità europea su tutto il territorio nazionale.
(4-08178)
l'area di Is Arenas fa parte del Parco regionale del Sinis Montiferru, vasto
l'area di Is Arenas è un sito di interesse comunitario (SIC) per cui è tutelata dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE);
la società Is Arenas s.r.l. ha avviato da anni un faraonico progetto nell'area Is Arenas. Dopo aver realizzato un campo da golf a 18 buche, che è costato all'Italia una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per la violazione della Direttiva Habitat, il progetto prevede la costruzione di alberghi, residence e strutture connesse per circa 240.000 metri cubi di cemento all'interno del territorio di Narbolia e per circa 210.000 metri cubi di cemento all'interno del territorio di San Vero Milis;
molte associazioni ambientaliste, nel contrastare il progetto e la sua messa in opera, hanno cercato di capire chi ci fosse dietro la Is Arenas s.r.l. e, con molto stupore, è venuta fuori una ragnatela inestricabile di società, un universo di «scatole cinesi» e di «vasi comunicanti»;
il procuratore della Is Arenas s.r.l. è il prof. Piero Maria Pellò (ex consigliere d'amministrazione dell'Enel), il presidente della Is Arenas è il dott. Raffaele Stracquadanio (ex presidente della Standa ed ex Direttore amministrativo e finanziario della Montedison), mentre il consiglio d'amministrazione è formato da Salvatore Iadevaia, Giuseppe Genoni, Stefano Dolcini e Michel Vauclair (ex Direttore della Swisse Hotel);
la Is Arenas s.r.l. sarebbe di proprietà della Banca Svizzera Italiana (BSI), istituto che fa capo alla SBS (Società di banche Svizzere);
la BSI nella prima metà degli anni novanta fu al centro della inchiesta giudiziaria avviata dalla Procura della Repubblica di Milano riguardante le tangenti ENI;
la Is Arenas s.r.l. al giugno del 1995 aveva un capitale sociale di 8.714.284.000 di lire e il pacchetto societario era così suddiviso: Antil BV con il 46,229 per cento, Promozione Immobiliare s.r.l. con il 42,312 per cento e Gefin S.p.A. con l'11,458;
l'Antil BV era l'azionista di riferimento della Is Arenas s.r.l.;
nel 1996 la BSI rilasciava una fideiussione alla Cassa Lombarda S.p.A nell'interesse della Is Arenas. Il 18 giugno 1997, la Antil BV diventa azionista di maggioranza della Is Arenas acquistando il 6,0016 per cento delle quote dalla Promozione Immobiliare s.r.l. in stato di liquidazione;
la Antil BV è una società a responsabilità limitata riservata, ha sede ad Amsterdam e, attualmente, sarebbe amministrata da due organi dirigenti: una holding e una persona fisica. La holding si chiama Intra Beheer (con sede ad Amsterdam) e la persona fisica si chiama Diego Lissi, noto avvocato d'affari di Lugano (Svizzera);
gli ex amministratori della Antil BV, Paul van Baarle e Piet Hein Andreas van Hooijdonk, unitamente al signor Piet Deege erano dirigenti della Addax BV (una società che importava prodotti petroliferi soprattutto dall'Africa) le cui azioni erano depositate nelle Isole Vergini britanniche (considerate un paradiso fiscale). Il signor Deege era dirigente di un'altra società, la Nidex BV, che nascondeva le proprie azioni nelle Antille olandesi; sia la Addax BV e sia la Nidex BV hanno sempre avuto un filo robusto di collegamento con i sistemi finanziari della Svizzera e del Principato di Montecarlo;
la Intra Beheer è una holding che non ha dipendenti e non realizza profitti, ma rappresenta lo snodo strategico di un enorme ragnatela di company che s'irradia dall'Olanda fino ad arrivare al Canton Ticino: si tratta di un sistema di «scatole cinesi» aziendali e di «vasi comunicanti» finanziari creato oltre trent'anni fa dal potentissimo e discusso finanziere svizzero Tito Tettamanti;
la holding Intra Beheer nella sola Olanda ha partecipazioni fino al 100 per
la Intra Beheer avrebbe una forte presenza anche in Svizzera dove controllerebbe una trentina di company;
il sistema della Intra Beheer è stato ideato dal finanziere svizzero Tito Tettamanti e l'altro rappresentante della Antil BV è l'avvocato d'affari Diego Lissi. L'avvocato Lissi per molto tempo è stato al vertice della Fidinam (il cuore dell'impero di Tettamanti) e, ad oggi, siederebbe nel consiglio d'amministrazione di alcune società che ruotano attorno al Tettamanti: per esempio, sarebbe l'unico membro del C.d,A. della Co.In. Commerciale Industriale SA;
l'avvocato Diego Lissi viene considerato uno dei più abili mediatori d'affari del Canton Ticino, ma la sua specialità è quella di «rappresentate fiduciario»: viene spesso delegato a rappresentare nei consigli di amministrazione delle società quei detentori di pacchetti azionari che preferiscono non esporsi. Si pensi che solo in Svizzera è presente in 57 consigli d'amministrazione;
c'è uno strettissimo legame tra l'avvocato Diego Lissi e il procuratore della Is Arenas s.r.l., prof. Piero Maria Pellò. Precisamente, come risulta da documenti della Camera di Commercio di Lugano, il prof. Piero Maria Pellò viene indicato come inhaber (proprietario) al 100 per cento della società Tecnoservice SA, mentre l'avvocato Diego Lissi, insieme a un certo Michele Clerici, come membro del verwaltungsrat (consiglio d'amministrazione) della società anzidetta;
l'abilità dell'avvocato Diego Lissi nel trattare affari è indubbia: ancora recentemente è stato il regista di una transazione miliardaria che ha visto il Presidente della Camera di Commercio di Lugano, che è anche titolare della Ambrosetti Ettore & Figli SA, vendere una villa faraonica di proprietà della famiglia Ambrosetti a tale signor Tolposkij;
il nome del signor Tolposkij compare nello scandalo del «Russiangate», laddove risulta nei panni di plurindagato dalla magistratura moscovita per aver illegittimamente trasferito capitali, non proprio trasparenti, nelle sicure casseforti elvetiche;
l'avvocato Diego Lissi ricopre un ruolo importante nel gruppo Ambrosetti che, attraverso la controllata Ambrosetti Technologies SA, costruisce per conto della Boeing i carrelli dei cacciabombardieri americani F/A-18 Hornet;
dietro la società Is Arenas s.r.l., che vuole investire in cemento all'interno del SIC di Is Arenas, vi sarebbe un universo complesso, torbido e labirintico. Un universo finanziario che ha le sue radici in Svizzera, ma che ha le sue articolazioni e le sue indecifrabili diramazioni in Olanda, Islanda, nelle Isole Vergini, nelle Antille olandesi e nelle isole Caiman. Dunque, un universo finanziario che sembra ruotare intorno ad un epicentro rappresentato da una banca molto discussa nel recente passato, la Banca Svizzera Italiana -:
se, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, siano state chieste da parte dell'Amministrazione pubblica concedente al prefetto di Oristano le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte della società concessionaria e, in caso affermativo, quale ne sia l'esito.
(4-08180)
relativamente all'indagine sull'agenzia regionale per la promozione turistica «InLiguria», secondo quanto si evince da
ciò che apparirebbe ancor più grave è che detti giudizi sarebbero resi al di fuori dell'esercizio delle funzioni di iniziativa (e non di giudizio) attribuite dalla legge al Procuratore Regionale, concorrendo a provocare nell'opinione pubblica convincimenti quanto meno prematuri, con una conseguente immediata quanto irreversibile «condanna giornalistica» al di fuori di qualsiasi garanzia e di qualsiasi rispetto alla quale nessuna futura sentenza, neppure di piena assoluzione, potrebbe comportare la reintegrazione dei soggetti sommariamente inquisiti -:
se non ravvisi nel comportamento tenuto dal procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Liguria gli estremi per la promozione di un'azione disciplinare nei suoi confronti.
(4-08183)
in data 15 luglio 2003 il Presidente dell'ANCSA, Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli con sede in Pistoia - via Sozomeno 2, ha provveduto ad inoltrare a tutti i custodi amministrativi di Roma e provincia una comunicazione avente ad oggetto «lo smaltimento di tutti i veicoli in giacenza nelle depositerie-invio relativi elenchi all'ANCSA»;
in tale comunicazione lo stesso Presidente dell'ANCSA, signor Graziano Meoni, si dichiarava lieto di comunicare che nei giorni scorsi aveva definito con la Direzione dell'Agenzia del Demanio i punti fondamentali per la stipulazione di una convenzione che consentirà lo smaltimento di tutti i veicoli in giacenza nei depositi amministrativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189;
in tale comunicazione invitava i custodi amministrativi destinatari della stessa a partecipare ad una riunione che si sarebbe tenuta, come effettivamente si è tenuta, mercoledì 23 luglio 2003 alle ore 11,00 presso la filiale di Roma dell'Agenzia del Demanio sita in via Ciamarra, n. 139;
in tale comunicazione dichiarava che secondo gli accordi raggiunti con la dirigenza dell'Agenzia del Demanio i depositari dovranno inviare oltre che all'Agenzia del Demanio anche all'ANCSA (via Sozomeno n. 2 - 51100 Pistoia - tel. 0573 24226; fax 057324227) gli elenchi completi di tutti i veicoli in deposito;
in tale riunione oltre al Presidente dell'ANCSA erano presenti il Direttore della Filiale di Roma dell'Agenzia del Demanio, dottor Mottola, ed altri dirigenti della filiale stessa, dottoressa Maniscalco e ingegner Cavallai, i quali hanno illustrato ai custodi amministrativi di Roma e provincia presenti un documento rappresentante una convenzione fra gli stessi l'Agenzia del Demanio per la demolizione dei veicoli «abbandonati» ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2001, n. 189;
in capo a tale atto di convenzione, che i dirigenti della filiale di Roma hanno dichiarato immodificabile e da accettare così come redatta, è dichiarato che essa è stipulata fra il dottor Evelino Mottola, Direttore della filiale dell'Agenzia del Demanio, il signor Graziano Meoni nella qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (ANCSA) e i depositari della provincia di Roma;
nelle premesse è riportato «ritenuto che la proposta più conveniente per questa
da una attenta lettura dell'atto di convenzione proposto non si evince alcun impegno né del signor Graziano Meoni né dell'ANCSA se non quello di rappresentare i custodi firmatari della stessa;
risulta che l'ANCSA raccoglie presso i custodi di Roma e provincia non più di due o tre adesioni rispetto ai circa settanta custodi amministrativi nominati dal Prefetto di Roma, e pertanto non può certo definirsi «rappresentativa» della categoria -:
come è stata selezionata l'Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli da parte della Direzione e Centrale e della filiale di Roma dell'Agenzia del Demanio per la proposta di convenzione citata, e più precisamente se è stata esperita regolare gara e se sono stati invitati a partecipare tutti i soggetti, associazioni di categoria, consorzi, società commerciali interessate a presentare proposte inerenti l'argomento della convenzione stessa;
quante altre proposte di convenzione sono state presentate alla Direzione Centrale o alla filiale di Roma dell'Agenzia del Demanio oltre a quella dell'ANCSA;
quali procedure inerenti la demolizione dei veicoli «abbandonati» in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 189/2001 verranno adottate nei confronti dei custodi amministrativi che non hanno firmato, e non firmeranno, la convenzione proposta dall'ANCSA al fine di non permettere disparità di trattamento nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 189/2001 stesso e di garantire la pluralità di iniziative e la partecipazione alle questioni pubbliche di tutti i soggetti interessati e portatori di diritti e di interessi legittimi.
(4-08184)