Risposta. - L'interrogante pone il problema della corresponsione dell'indennità, per la partecipazione al tirocinio, ai giudici di pace che abbiano già conseguito la nomina, segnalando problemi interpretativi che hanno dato causa a comportamenti difformi da parte dei diversi uffici giudiziari.
con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2001, l'Inpdap informava che il giorno 4 dicembre 2001, alle ore 8.00, si sarebbe tenuta a Roma la preselezione per il concorso a trenta posti per l'area dei professionisti dipendenti, livello base-avvocato, il cui bando di concorso era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2001;
in detto bando si precisava, tra l'altro, che il concorso era indetto «per le esigenze delle sedi compartimentali di seguito indicate: Torino 3 posti; Milano 3 posti; Venezia 3 posti; Bologna 2 posti; Firenze 3 posti; Perugia 2 posti; Napoli 3 posti; Bari 3 posti; Catanzaro 2 posti; Palermo 4 posti; Cagliari 2 posti»;
si limitava, di conseguenza, la partecipazione al concorso «per ciascun candidato ai posti relativi ad una sola sede compartimentale», la cui scelta doveva «essere espressamente espressa nella domanda» -:
per quali motivi le procedure preliminari si siano protratte per oltre 5 ore;
se corrisponda al vero che nella sede congressuale non fossero presenti i membri della commissione esaminatrice;
per quali motivi la prova sia stata rinviata;
se corrisponda al vero la notizia, apparsa su alcuni quotidiani, che l'Inpdap avrebbe deciso di «annullare» i test di preselezione e considerare i candidati presenti ammessi di diritto alla prova scritta;
quali siano stati i criteri che l'Inpdap ha adottato per appaltare ad una società esterna le prove preselettive.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, relativa all'espletamento del concorso pubblico bandito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, per la copertura di 30 posti nell'area dei professionisti dipendenti livello base-avvocato, l'istituto ha fatto presente quanto segue.
a risposta multipla vertenti su materie oggetto delle prove scritte.
gli altri candidati debbono ritenersi automaticamente esclusi in quanto considerati «rinunciatari».
Risposta. - Si rappresenta che il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in data 13 maggio 2003, ha emesso, in conformità alla sentenza del tribunale del lavoro di Cuneo, un decreto con il quale ha annullato la sanzione disciplinare del «licenziamento con preavviso di mesi quattro» inflitta al signor Vittorio Paone.
Bosco» (scuola associante) e l'Istituto professionale «Cennino Cennini» (scuola associata);
Risposta. - L'istituto di istruzione superiore «Don Bosco» di Colle Val d'Elsa (Siena), è articolato in due sezioni, ognuna con un proprio organico, e precisamente il liceo linguistico e della formazione, «San Giovanni Bosco» e l'istituto professionale industriale alberghiero «Cennini»: non è pertanto individuabile, tra i due, l'istituto che si possa caratterizzare come principale.
della legge n. 1204, 30 febbraio 1971, decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 1976 e successive modifiche, nonché della legge n. 53 del 2000 e del C.C.N.L. della scuola del 15 marzo 2001, articolo 11, comma n. 3 relativo al trattamento economico del 100 per cento dovuto anche alle insegnanti con contratto a tempo determinato collocate in congedo di maternità -:
Risposta. - L'interrogante lamenta la sussistenza di differenze di trattamento economico relativo all'indennità di maternità tra le insegnanti lavoratrici madri con contratto di lavoro a tempo indeterminato e le insegnanti con contratto a tempo determinato.
quella categoria di lavoratori la cui posizione assicurativa obbligatoria per le malattie professionali è gestita da Enti assistenziali diversi dall'INAIL. Nello specifico, a titolo di mero esempio, l'IPSEMA, ha ritenuto di non potere attestare la presenza di amianto a bordo delle navi in quanto, per motivi sopra esposti, la legge n. 257 del 1992 non sarebbe applicabile al settore marittimo. Motivazione analoga è stata resa dall'Ente previdenziale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato (pur se dal 1 gennaio 1996 è prevista per gli stessi l'assicurazione INAIL), che ha ritenuto non applicabile al settore trasporti la disposizione normativa dell'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, alla luce di quanto esposto, la ratio ispiratrice degli enti previdenziali interpellati, desta nell'esponente dubbi e perplessità: che nel corso di questi anni si sia posto in modo drammatico e consistente per il settore marittimo e quello dei trasporti il problema della esposizione dei dipendenti al rischio amianto, con tutti i conseguenti effetti devastanti sulla salute dei lavoratori, appare fatto notorio ed incontestabile;
prime facie il riconoscimento del beneficio, atteso che le questioni affrontate (generalmente in ordine alla mancata indicazione nella normativa di standard tecnici di riferimento) hanno sempre avuto come protagonisti «i lavoratori che sono stati esposti all'amianto o per un periodo superiore a dieci anni», non essendo mai sorto alcun discrimen tra lavoratori assicurati INAIL e lavoratori assicurati con altri enti;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, che solleva il problema della mancata applicazione della normativa in materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto (legge n. 257 del 1992) ai lavoratori occupati in settori per i quali non è previsto l'obbligo di assicurazione contro infortuni e malattie professionali presso l'INAIL, si fa presente che il disegno di legge attualmente in discussione presso la Commissione lavoro del Senato (A.S. 229) ha rimosso la menzionata condizione, disponendo l'applicazione della disciplina a tutti i lavoratori esposti all'amianto, purché impiegati in attività tassativamente individuate e in presenza di un livello minimo di esposizione, diretta e abituale, che si sia protratto per un periodo almeno decennale.
Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in discorso, riguardante il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche e dipendente dagli enti locali.
si richiamano le differenti modalità di progressione economica la quale nel comparto scuola procede automaticamente per gradoni economici (scaglioni) in base all'anzianità di servizio, mentre nel comparto enti locali si realizza attraverso l'attribuzione di successive posizioni economiche a seguito di meccanismi comunque selettivi.
(Salerno), oggi sosta a Baragiano (Potenza) alle ore 8.57, a Bella-Muro (Potenza) alle, 9.01; a Sicignano (Salerno) alle ore 9.27 a Battipaglia (Salerno) alle ore 9.50;
Risposta. - L'interrogazione in discorso lamenta, a partire dall'offerta programmata da Trenitalia S.p.a per giugno 2002 sulla direttrice tirrenica sud, la soppressione degli intercity cosiddetti Velia. Ritiene altresì non adeguate le motivazioni a sostegno della scelta effettuata di sopprimere alcuni intercity attuando un potenziamento degli eurostar e prevedendo un incremento del trasporto regionale. I competenti uffici hanno esaminato la questione ed acquisito le notizie da ferrovie dello Stato s.p.a., riferendo che con l'orario in vigore dal 16 giungo 2002 è stata soppressa l'antenna jonica (Lamezia Terme-Reggio Calabria e viceversa) dell'intercity 743/746 denominato Velia (Roma-Reggio Calabria e viceversa) con la conseguente trasformazione degli stessi in ES* 9365/9370.
Risposta. - Le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 prevedono che gli amministratori che siano lavoratori dipendenti possano chiedere di avvicinarsi al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo e che tale richiesta debba essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.
ma non necessariamente privilegiato, rispetto ad altre istanze di mobilità.
Risposta. - Si risponde anche a nome del ministero dell'interno all'interrogazione parlamentare in discorso, riguardante le proteste studentesche effettuate alla fine del decorso anno presso i licei Aristofane e Righi di Roma.
diritti quali libertà di pensiero, di riunione ed altri ancora.
a quanto previsto dall'ordine di custodia, di subire frequentemente perquisizioni nella cella ordinate dalla direzione del carcere e di non poter compiutamente tutelare la propria salute -:
Risposta. - Per le necessità relative all'allestimento di nuove lavorazioni e all'ammodernamento o ampliamento di quelle esistenti, la competente direzione generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha assegnato al provveditorato regionale per l'Abruzzo e il Molise la somma di euro 450.000 come budget annuale per gli interventi necessari. Inoltre, nel quadro delle iniziative previste nel progetto regionale sul lavoro penitenziario, curato dal provveditorato regionale, e, nello specifico, per quanto riguarda l'ammodernamento e la riorganizzazione delle lavorazioni penitenziarie della casa di reclusione di Sulmona, sono state programmate riunioni e sopralluoghi presso la direzione di tale istituto, anche con rappresentanti di cooperative, per una valutazione congiunta circa l'ipotesi di costituzione del polo regionale lavorativo P.E.R.L.A. (Progetto educativo regionale lavorazioni attive). L'obiettivo che si intende perseguire è la riconversione delle lavorazioni non produttive.
dove, pur essendo previsto un servizio medico non continuativo, viene comunque assicurata una adeguata assistenza sanitaria, in quanto, cumulandosi la presenza del medico incaricato con il servizio integrativo di assistenza sanitaria, si è in grado di coprire quasi l'intero arco della giornata. Il servizio specialistico interviene in modo programmato e salvo eccezioni, offre le prestazioni specialistiche più richieste;
La casa circondariale di Sulmona, ove è ristretto il Pegna, è stata classificata come istituto di 2o livello.
colonna cervicale, non sono state eseguite per volontà contraria del Pegna che, al momento della traduzione, ha rifiutato tali prestazioni sanitarie (precisamente il 3 maggio 2003 rifiutava la traduzione presso l'ospedale civile di Sulmona per effettuare la RX cervicale e il 17 maggio la visita oculistica).
bacio con una delle due detenute, la dose che teneva nascosta nella bocca;
Risposta. - Si rappresenta che una delle due detenute decedute, trasferita per motivi di opportunità dalla casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia alla casa circondariale di Civitavecchia, dove veniva disposta nei suoi confronti la grandissima sorveglianza, riusciva a ricevere, durante il colloquio effettuato nella mattinata dell'8 marzo con il padre del proprio figlio Leoffredi Benito e con la propria madre, alcune bustine di droga.
Risposta. - L'interrogazione indicata in oggetto lamenta, a partire dall'offerta programmata da Trenitalia S.p.a per giugno 2002 sulla direttrice tirrenica sud, la soppressione degli intercity cosiddetti Velia. Ritiene altresì non adeguate le motivazioni a sostegno della scelta effettuata di sopprimere alcuni intercity, attuando un potenziamento degli eurostar e prevedendo un incremento del trasporto regionale. I competenti uffici hanno esaminato la questione ed acquisito le notizie da Ferrovie dello Stato S.p.a., riferendo che con l'orario in vigore dal 16 giugno 2002 è stata soppressa l'antenna ionica (Lamezia Terme-Reggio Calabria e viceversa) dell'intercity 743/746 denominato Velia (Roma-Reggio Calabria e viceversa) con la conseguente trasformazione degli stessi in ES* 9365/9370.
Colonnello Gheddafi, l'accordo italo-libico riguardante i crediti che da anni le imprese italiane vantano per esportazioni o lavori eseguiti;
Risposta. - La soluzione della questione dei crediti nei confronti di enti libici, detenuti da aziende italiane fuori dal quadro assicurativo SACE, ha costituito per il Governo una delle priorità nel rapporto bilaterale con Tripoli.
parte libica è stato richiesto di condurre una rapida verifica sulla documentazione da parte della banca centrale e del ministero del tesoro, per verificare, fra l'altro, l'esistenza delle somme versate dai committenti libici, giacenti presso il sistema bancario libico per il pagamento dei crediti italiani.
Risposta. - Il centro di riferimento italiano per la cura e lo studio della Talassemia, ora fondazione IME - istituto Mediterraneo di Ematologia, nasce con l'obiettivo di costituire il punto di partenza per la creazione di una «rete» italiana di cooperazione e di interscambio, con il fondamentale compito istituzionale di integrare e creare una rete nazionale tra i centri di eccellenza italiani in campo ematologico per il trattamento delle emoglobinopatie, con la prospettiva di estendere la «rete» a strutture estere, in particolare quelle del bacino del Mediterraneo, specializzate nella ricerca clinico-scientifica, nel trattamento e nella formazione in campo ematologico, incluso il trattamento della talassemia.
sia il caso di identificare come vera e propria sede provinciale più che come agenzia l'ufficio di cui in premessa.
Risposta. - In relazione all'interrogazione suindicata si rappresenta quanto comunicato, al riguardo, dall'istituto nazionale di previdenza sociale.
Risposta. - In relazione alla interrogazione suindicata si rappresenta quanto comunicato, al riguardo, dall'istituto nazionale di previdenza sociale.
ministero della giustizia perché i dirigenti diano attuazione a quanto stabilito dal decreto n. 368 del 2001.
Risposta. - Il dipartimento della funzione pubblica ha riferito che il parere dell'ufficio relazioni sindacali del 22 gennaio 2002, citato dall'interrogante, riguarda esclusivamente un aspetto specifico che attiene alla fase di transizione della normativa previgente al nuovo quadro di regole introdotte dal decreto legislativo n. 368 del 2001.
Risposta. - Si premette che i dati che saranno di seguito forniti si riferiscono all'anno 2002, non essendo disponibili nella loro completezza quelli relativi al corrente anno.
La situazione può essere percepita più nel dettaglio tramite la tabella allegata (tabella disponibile presso il servizio Assemblea).
Dotazione organica:
Personale dipendente presente:
Dalla lettura dei dati sopra riportati si rileva, pertanto, che la dotazione organica del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace prevede complessivamente 5120 unità, di cui sono presenti 4235, con una percentuale di scopertura del 17,28 per cento, a fronte di una scopertura nazionale pari all'11,58 per cento.
Pertanto il personale presente complessivamente è di 4954 unità, con una scopertura complessiva che scende al 3,24 per cento.
18 dell'accordo sulla mobilità interna del personale sottoscritto il 28 luglio 1998.
(Comuni sedi di Corte d'appello)
Comuni sedi di Sezioni distaccate e di Giudici di Pace
Comuni sede del Giudice di Pace desunti da 304 sedi territoriali
Per quanto riguarda gli uffici operanti presso i tribunali non si dispone di dati specificamente riferiti al Giudice di pace in quanto i costi sostenuti dai relativi comuni sono inscindibili dalle spese globalmente sostenute per tutte le sedi giudiziarie.
Per quanto concerne le indennità spettanti ai giudici di pace, esse sono elencate, con i relativi riferimenti normativi, nel prospetto (disponibile presso il Servizio Assemblea).
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata in discorso, si comunica quanto riferito dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
di sindacato ispettivo, non sono idonei a rappresentare l'istituto.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata in discorso, si comunica quanto riferito dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve chiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione»;
per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro;
Risposta. - Si richiama preliminarmente la circolare, già adottata dall'agenzia delle entrate, volta a chiarire l'ambito applicativo dell'articolo 8 della legge n. 383 del 2001 (cosiddetta «manovra dei cento giorni»).
ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine. In particolare il comma 1, mediante la sostituzione dell'articolo 2215 del codice civile, ha disposto la soppressione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, escludendo, da tale disposizione, i libri sociali obbligatori previsti dall'articolo 2421 del codice civile (libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti) ed ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
nella competenza primaria del dicastero dell'economia e delle finanze.
Risposta. - Si rappresenta che, dall'esame dei rendiconti presentati negli ultimi anni dal comune di Biella, non risulta alcuna richiesta relativa a lavori eseguiti all'interno del Parlamento di giustizia per un importo di tre o quattro miliardi di lire.
tale onere, in via generale, è posto dalla medesima legge n. 392 del 1941 a carico del comune sede degli uffici giudiziari.
Risposta. - Si rappresenta che la vicenda relativa alla mancata erogazione dei buoni pasto è stata determinata da una serie di disguidi e circostanze del tutto imprevedibili e contingenti.
mirate al ripristino dei valori di libertà, di democrazia e di tolleranza e contemporaneamente assistere a bombardamenti con armi che sicuramente sono da considerarsi inumane e che continuano ad essere utilizzate non avendo ritenuto, gli Stati Uniti d'America, di sottoscrivere le convenzioni internazionali che le mettono al bando -:
Risposta. - Agli atti di questo ministero degli affari esteri non risulta nulla circa l'impiego di bombe al napalm da parte delle forze armate statunitensi durante la campagna militare in Iraq.
Risposta. - La creazione dell'Iraqi Governing Council ha costituito un passo avanti significativo nel processo di progressiva devoluzione dei pieni poteri amministrativi, politici e legislativi al popolo iracheno, come è stato peraltro riconosciuto dalla risoluzione 1500 del consiglio di sicurezza
della Nazioni unite. Successivamente alla sua creazione, l'Iraqi Governing Council ha provveduto a nominare un gabinetto provvisorio, ai cui membri è stato riconosciuto dagli Stati della lega Araba il diritto a partecipare alle riunioni dell'organizzazione in qualità di rappresentanti dell'Iraq.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, concernente la sussistenza di eventuali ritardi nella trattazione dei procedimenti incardinati presso la sezione fallimentare del tribunale di Foggia, le competenti articolazioni ministeriali, in proposito interessate, hanno escluso decisamente la ricorrenza delle paventate inefficienze.
del 1997 a salvaguardia delle posizioni degli ex dipendenti esattoriali con diritti già acquisiti alla data di entrata in vigore della nuova normativa e che si trovano senza lavoro e senza pensione con moglie e figli a carico.
Risposta. - In materia pensionistica, più volte la corte costituzionale si è espressa nel senso di non considerare la possibilità di fruire di requisiti, anagrafici e contributivi, più favorevoli, vigenti al momento dell'iscrizione presso una gestione previdenziale, come diritto acquisito, bensì alla stregua di semplice aspettativa.
Risposta. - La signora Maria Pasceri, vedova del signor Umberto Mormile - ex educatore coordinatore dell'amministrazione penitenziaria -, deceduto a seguito di un agguato verificatosi mentre si stava recando in servizio il giorno 11 aprile 1990, con istanza del 4 giugno 1990 ha chiesto che la morte del coniuge fosse riconosciuta dipendente da causa di servizio, con conseguente
concessione della pensione privilegiata di riversibilità.
Mormile, è stata trasmessa nuovamente in data 25 marzo 2003 al citato organo, al fine di acquisire il parere previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, si comunica quanto riferito dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
sarebbe contrario a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.
Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in discorso con la quale l'interrogante lamenta che in sede di inquadramento nei ruoli del personale statale scolastico dipendente dagli enti locali non sia stata riconosciuta la reale anzianità.
non di un concorso; inoltre, con accordo successivo per il personale ATA, sottoscritto l'8 marzo 2002 tra l'ARAN ed i rappresentanti delle Confederazioni e delle organizzazioni sindacali sono stati istituiti i profili del coordinatore amministrativo e del coordinatore tecnico nel quale è confluito il personale degli enti locali della ex VI e VII qualifica funzionale.
Risposta. - Si comunica che il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha incaricato il competente provveditore di verificare urgentemente le varie questioni segnalate presso gli istituti penitenziari dell'Emilia Romagna.
pronunce giurisdizionali - a procedure esecutive, che certamente non giovano a nessuno -:
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, riguardante l'esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 4412/2002 del 27 febbraio 2002, con la quale è stato riconosciuto agli ufficiali giudiziari ricorrenti, tutti addetti all'UNEP presso la corte d'appello di Roma, il diritto a percepire le somme differenziali tra l'indennità di cui alla legge n. 14 del 1991 e l'indennità di amministrazione ex articolo 34 CCNL, e contenente la richiesta di adozione di opportuni provvedimenti per la liquidazione in tempi brevi delle somme in forza di tale titolo dovute, si rappresenta quanto segue.
corte di appello di Roma le notizie richieste circa le liquidazioni effettuate relativamente all'indennità di amministrazione oggetto del contenzioso di cui trattasi, dalle quali si evince che, contrariamente al principio sancito nel giudicato in questione, fino al novembre 1997 l'indennità liquidata è stata quella di cui alla legge n. 14 del 15 ottobre 1991 (pur integrata sulla base dei miglioramenti previsti dal CCNL) anziché quella prevista dall'articolo 34 del CCNL 16 maggio 1995.
Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in discorso, concernente il pagamento dei compensi spettanti al personale impegnato nella sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Risposta. - L'articolo 15 della legge n. 88 del 1989, ha disposto l'attribuzione ad personam del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, ai dipendenti degli enti pubblici disciplinati dalla legge n. 70 del 1975, in possesso di una delle qualifiche della preesistente categoria direttiva alla data degli inquadramenti operati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976.
Risposta. - La soluzione della questione dei crediti nei confronti di enti libici, detenuti da aziende italiane fuori dal quadro assicurativo SACE, ha costituito per il Governo una delle priorità nel rapporto bilaterale con Tripoli.
trattativa politica per recuperare quanto dovuto alle imprese nazionali non assicurate.
Risposta. - Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che le modifiche d'orario indicate nell'atto cui si risponde, realizzate nell'ambito della rimodulazione dell'offerta messa in atto dalla società nel passato orario in vigore dal 27 gennaio 2002, hanno riguardato alcuni treni che risultavano da tempo scarsamente utilizzati e che servivano aree con mobilità limitata.
Ferrovie dello Stato S.p.a. ha inoltre precisato che il treno 8716 non è stato soppresso, ma ne è stata limitata la corsa a Modica, in considerazione della scarsissima frequentazione rilevata nel tratto Siracusa-Modica,
mantenendo il collegamento per la clientela pendolare fra Licata e Modica.
Risposta. - La II sezione penale del tribunale di Foggia è stata effettivamente gravata da un considerevole numero di procedimenti ed a seguito di siffatta situazione il presidente, con una circolare - adottata ai sensi dell'articolo 132 comma II disp. att. del codice di procedura penale - ha disposto che i processi venissero rinviati solo davanti alla I sezione del tribunale. Tale determinazione trova giustificazione nel fatto che i ruoli tra le diverse sezioni erano sproporzionati (e ciò anche prima dell'arrivo del dottor Materi, avvenuto in data 3 marzo 1997). Inoltre, la situazione, grazie a siffatto provvedimento, si è «normalizzata» e la circolare in parola dispone che con decorrenza dal 1o gennaio 2003 tutti i procedimenti dovranno essere ripartiti equamente fra i due collegi.
Risposta. - Si rappresenta che, allo stato, la situazione dell'organico di polizia penitenziaria della casa circondariale di Ragusa non appare deficitaria.
Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.
pubblico radiotelevisivo) nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo; tale organo opera, come noto, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a cui è attribuita la materia dei controlli sulla programmazione della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a.
Risposta. - Il rispetto della libertà di opinione, espressione ed informazione, che costituisce una componente centrale del sistema di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, è oggetto di costante attenzione da parte dell'Italia, sia all'interno delle Nazioni Unite che nell'ambito dell'Unione europea.
un testo di risoluzione sulla libertà di opinione e di espressione, che denuncia espressamente i casi di detenzione, esecuzione arbitraria, tortura, intimidazione e persecuzione a danno di giornalisti in molti Paesi del mondo. Una specifica menzione è dedicata ai casi di omicidi ed attacchi perpetrati nei confronti di giornalisti in situazioni di conflitto armato. La risoluzione invita pertanto tutti gli Stati ad assicurare che le minacce e gli atti di violenza diretti contro i giornalisti siano debitamente investigati dai Governi competenti e che vengano opportunamente e prontamente adottate le misure necessarie ad assicurare i responsabili alla giustizia.
fra il Governo serbo e i media restino ancora tesi. La Troika UE a Belgrado ha ultimamente espresso al Primo Ministro Zivkovic la preoccupazione dell'Unione europea per i recenti contrasti verificatisi in merito alla elaborazione della Legge sulle frequenze radio-televisive ed ha ribadito il proprio sostegno alla politica dell'OSCE, volta alla creazione di media liberi, indipendenti e pluralisti in Serbia.
di canali satellitari ha destato forte preoccupazione sui governi dell'area, abituati a mantenere un ferreo controllo sull'intero sistema informativo. La stessa Al-Jazeera nel 2002 è stata oggetto di forti critiche soprattutto da parte degli stessi Paesi arabi e ha subito forti pressioni internazionali per la sua linea editoriale ritenuta da alcuni filo-americana. Ancora una volta l'Iran si è contraddistinto per l'alto numero di giornalisti detenuti, dieci, alla fine del 2002 e di pubblicazioni censurate o sospese d'autorità. In Egitto, paese leader dell'area, il governo ha mantenuto il controllo indiscusso sui media, ma senza bisogno di ricorrere a metodi coercitivi, dato che la stampa si autoallinea alle posizioni del Cairo. Il conflitto israelo-palestinese da una parte ha accentuato la rigidità degli israeliani di fronte ai giornalisti indipendenti nelle aree di combattimento, dall'altra ha accentuato la scarsa democraticità, anche in relazione alla stampa, delle strutture dell'Anp e la sempre maggiore aggressività dei gruppi fondamentalisti nei confronti dei media critici con la loro strategia del terrore;
della situazione. Finora sono stati diciotto (di cui nove durante la guerra in Iraq) i giornalisti uccisi, mentre centoventinove sono stati arrestati. Informazioni più dettagliate saranno fornite dai rappresentanti di Reporter sans frontiéres che saranno ascoltati nel corso delle prossime audizioni del Comitato permanente sui diritti umani della Camera, presieduto dall'interrogante -:
Risposta. - Il rispetto della libertà di opinione, espressione ed informazione, che costituisce una componente centrale del sistema di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, è oggetto di costante attenzione da parte dell'Italia, sia all'interno delle Nazioni Unite che nell'ambito dell'Unione europea.
europea ed approvata dalla stessa commissione il 24 aprile 2003.
matrice curda, nonché la situazione venutasi a determinare a causa del conflitto iracheno hanno di fatto provocato la militarizzazione di buona parte della Regione) continuano a condizionare il pieno esercizio di tali diritti.
Risposta. - La Birmania è soggetta dal 1962 ad un regime militare di tipo dittatoriale che ne ha accentuato progressivamente il pressoché totale isolamento internazionale ed ha soffocato sul nascere qualsiasi tentativo di rinnovamento e democratizzazione.
Nazioni Unite per la Birmania, ambasciatore Razali Ismail.
La questione birmana è stata uno dei punti in agenda della riunione dei ministri
degli esteri dell'Asia-Europe Meeting (ASEM, Bali 23-24 luglio), unico foro di dialogo tra i Paesi membri dell'Unione europea e i dieci principali paesi dell'Asia estremo e sud orientale. In tale occasione la Presidenza italiana è riuscita ad evitare la presenza dei rappresentanti del governo militare di Yangon anche ad eventi a margine della riunione.
Risposta. - L'Italia, insieme agli altri partners dell'Unione europea, segue con la massima attenzione la delicata questione della sopravvivenza delle tribù nel mondo. In particolare sia l'Italia che i Paesi dell'Unione europea svolgono un ruolo estremamente attivo nel promuovere l'avanzamento e la tutela dei diritti dei popoli indigeni nel quadro dei meccanismi posti in essere in ambito Nazioni Unite.
processi di esclusione e marginalizzazione di cui sono vittime in diverse aree geografiche sono da tempo oggetto di particolare attenzione in sede Nazioni Unite, le quali, il 10 dicembre del 1994, hanno dichiarato il decennio 1995-2004 «Decennio dei Popoli Indigeni del Mondo». Nel corso di tale periodo le Nazioni Unite hanno assunto l'impegno di dedicare particolare attenzione allo studio delle problematiche relative alla protezione e tutela dei popoli indigeni nel mondo, promuovendo la cooperazione internazionale nei settori della tutela dei diritti umani, dell'ambiente, dello sviluppo dell'educazione e della sanità.
Risposta. - Il 18 agosto 2003 le parti belligeranti del conflitto liberiano hanno firmato ad Accra l'accordo globale di pace. Si sono così conclusi positivamente i negoziati in corso nella capitale ghanese sotto l'egida della CEDEAO ed il cui avvio si era reso necessario a seguito dell'intensificarsi dei combattimenti sul terreno e del rapido deterioramento della situazione, con conseguenze drammatiche soprattutto dal punto di vista umanitario.
dell'8 aprile 2003 ha inserito la sede di Sciacca tra le direzioni sub-provinciali da declassare ad agenzie;
Risposta. - In relazione alla interrogazione in discorso si rappresenta quanto comunicato, al riguardo, dall'istituto nazionale di previdenza sociale.
di Stato, che avrebbe illustrato la riforma dei cicli scolastici;
Risposta. - Tenuto conto degli elementi forniti dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, si comunica quanto segue.
Risposta. - Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980 proibisce alle persone estranee al servizio ferroviario, salvo autorizzazione che, di norma, non può essere rilasciata dal personale di stazione, di introdursi nelle aree non aperte al pubblico.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso si rappresenta che il detenuto in essa menzionato è un collaboratore di giustizia non ammesso né proposto o proponendo per lo speciale programma di protezione, condannato all'ergastolo per i reati di cui agli articoli 75 e 628 del codice penale.
Risposta. - Si rappresenta, preliminarmente, che al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risultano poche segnalazioni riguardanti aggressioni subite da operatori della polizia penitenziaria all'interno degli istituti penitenziari.
occasionali atti di intemperanza dei detenuti, rientranti nella normale dialettica dei rapporti all'interno delle carceri.
Risposta. - Si rappresenta che l'articolo 3, comma 6, della legge 1o agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, prevede, come obbligatorio, durante la marcia degli autoveicoli fuori dei centri abitati e su qualunque tipo di strada, l'uso delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti (e, se prescritte, delle luci della targa e di quelle di ingombro).
citate al solo fine di conseguire un risparmio energetico. Ciò in forza della considerazione che si tratta della sicurezza e della vita medesima del cittadino, e che la norma di specie è stata assunta sulla base di approfonditi studi statistici ed accurate rilevazioni scientifiche condotte in alcuni Stati europei, negli Stati Uniti d'America ed in Canada.
e si erogheranno materialmente le somme spettanti ai docenti interessati.
Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in discorso, concernente il pagamento dei compensi spettanti al personale impegnato nella sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
per i quali tale impresa ha richiesto la cassa integrazione.
Risposta. - Riguardo alle interrogazioni parlamentari si comunica che il polo tessile realizzato nel territorio dei comuni di Ginosa e Castellaneta (Taranto) dal gruppo Miroglio ha comportato una spesa per investimenti di circa 91 milioni di Euro e la nuova occupazione di oltre 400 addetti, livello occupazionale raggiunto nel 2001.
aggiornamenti del corpo di polizia e del personale dell'amministrazione penitenziaria di Roma via di Brava 99, centro nazionale reclutamento, asseriva la non idoneità agli accertamenti dei requisiti psicofisici, di cui agli articoli 122-123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Risposta. - Il signor Rosario Improta è stato convocato in data 12 marzo 1994 per partecipare al 133o corso di formazione presso la scuola allievi agenti di polizia penitenziaria di Roma.
formazione presso la scuola allievi agenti di polizia penitenziaria di Roma.
della riacquistata idoneità psico-fisica da effettuarsi a cura dell'amministrazione competente.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso si comunica quanto riferito dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
sindacale ai lavoratori, che si trovino in tali situazioni, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo, come fissata dalla richiamata legge n. 155 del 1981.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, si comunica quanto riferito dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, si comunica quanto riferito dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
suddetti lavoratori una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori, che si trovino in tali situazioni, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo, come fissata dalla richiamata legge n. 155 del 1981.
interpretazione: se la disdetta arriva entro la data del 30 settembre, il pensionato continua a pagare il contributo fino al dicembre dello stesso anno, viceversa, se la revoca perviene dopo il 30 settembre, il pensionato è costretto a pagare fino al 31 dicembre dell'anno successivo -:
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, si comunica quanto riferito dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, si comunica quanto riferito dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, si comunica quanto riferito dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, si comunica quanto riferito dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
favore dei cittadini per il perseguimento delle prestazioni in materia di assistenza, previdenza e sanità è stata disciplinata dalla legge n. 152 del 2001.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso si comunica quanto riferito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
favore dei cittadini per il perseguimento delle prestazioni in materia di assistenza, previdenza e sanità è stata disciplinata dalla legge n. 152 del 2001.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso si comunica quanto riferito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
persiste il disavanzo patrimoniale dell'istituto dovuto alla crescente carenza finanziaria del settore agricolo. La situazione strutturale dei conti della gestione agricoltura conferisce al bilancio dell'istituto prospettive di precaria stabilità -:
Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Risposta. - Il direttore dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli, con decreto datato 17 dicembre 2002, a seguito del crollo dell'intonaco, avvenuto nel novembre del 2002, all'interno dei locali che ospitavano l'ufficio notifiche e protesti di Napoli, ha disposto il trasferimento di tale ufficio in nuovi locali che si erano resi disponibili al piano terra dell'ex ospedale della Pace, già adibito a sede giudiziaria.
dello stesso mese erano operative n. 200 postazioni di lavoro. Sono stati poi realizzati alcuni interventi per rendere più funzionali i locali.
Risposta. - Il direttore dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli, con decreto datato 17 dicembre 2002, a seguito del crollo dell'intonaco, avvenuto nel novembre del 2002, all'interno dei locali che ospitavano l'ufficio notifiche e protesti di Napoli, ha disposto il trasferimento di tale ufficio in nuovi locali che si erano resi disponibili al piano terra dell'ex ospedale della Pace, già adibito a sede giudiziaria.
Risposta. - Si comunica che il signor Nicola Nuzzolese, nato a Bulach (Svizzera) nel 1969 e residente nel comune di Santeramo in Colle (Bari), è stato ucciso con due colpi d'arma da fuoco il 5 luglio 2003 a Mosca, seduto al volante della sua autovettura, parcheggiata di fronte al suo domicilio.
Risposta. - La signora Maria Pasceri, vedova del signor Umberto Mormile - ex educatore coordinatore dell'amministrazione penitenziaria -, deceduto a seguito di un agguato verificatosi mentre si stava recando in servizio il giorno 11 aprile 1990, con istanza del 4 giugno 1990 ha chiesto che la morte del coniuge fosse riconosciuta dipendente da causa di servizio, con conseguente concessione della pensione privilegiata di riversibilità.
(27 omicidi tra cui anche quello in danno di Umberto Mormile).
ma le votazioni sono state annullate dal governo militare;
Risposta. - La Birmania è soggetta dal 1962 ad un regime militare di tipo dittatoriale che ne ha accentuato progressivamente il pressoché totale isolamento internazionale ed ha soffocato sul nascere qualsiasi tentativo di rinnovamento e democratizzazione.
era stata inizialmente prevista alla fine del prossimo mese di ottobre. Sempre in ambito comunitario, l'Italia - che svolge fin da gennaio a Yangon le funzioni di presidente di turno - ha compiuto un formale passo di protesta nei confronti delle Autorità militari birmane e sta svolgendo passi presso i principali partner asiatici della Birmania per spingerli a esercitare pressioni su quest'ultima, tenuto conto che, malgrado le aspettative che si erano create in seguito all'incontro tra il rappresentante speciale Razali e la signora Aung San Suu Kyi, il Premio Nobel per pace non è ancora stata liberata.
La questione birmana è stata uno dei punti in agenda della riunione dei Ministri degli esteri dell'Asia-Europe Meeting (ASEM, Bali 23-24 luglio 2003), unico foro di dialogo tra i Paesi membri dell'Unione europea e i dieci principali paesi dell'Asia estremo e sud orientale. In tale occasione la Presidenza italiana è riuscita ad evitare la
presenza dei rappresentanti del governo militare di Yangon anche ad eventi a margine della riunione.
Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
sia a seguito della pronuncia della corte costituzionale (sentenza 16 maggio 2002, n. 194).
disconoscendo qualsiasi logica meritocratica, privilegia l'anzianità di servizio rispetto al titolo di studio posseduto, troppo spesso barattato con corsi formativi quindicinali e di valenza equipollente -:
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha comunicato quanto segue.
attuato un programma di controllo e di coordinamento di tutte le attività di manutenzione che possano interessare il pavimento;
Risposta. - Si rappresenta preliminarmente che i lavori di manutenzione straordinaria all'interno dei palazzi di giustizia competono ai sensi della legge n. 392 del 1941 ai comuni, sedi di uffici giudiziari, così come le modalità di esecuzione dei lavori stessi ed in particolare l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalle norme vigenti rientra nella autonoma responsabilità della stazione appaltante dei lavori.
L'impresa VAPER S.n.c., in ottemperanza all'ordine di servizio, incaricava la ditta ECOSISTFM di Lamezia Terme sia per la presentazione del piano di lavoro alla locale Azienda sanitaria lodale n. 6 sia per lo smaltimento del materiale secondo la normativa vigente.
Il progetto preliminare è stato approvato in data 20 febbraio 2001 dalla giunta comunale, quello definitivo in data 24 luglio 2001 e quello, esecutivo in data 17 maggio 2002. In data 2 gennaio 2003 è pervenuto al comune di Lamezia Terme il voto n. 17 del 30 dicembre 2002 con il quale il comitato tecnico amministrativo ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto.
Risposta. - Per quanto riguarda la problematica concernente il reparto di pediatria dell'istituto Spallanzani, con ordinanze commissariali nn. 2 e 3, rispettivamente in data 8 e 14 novembre 2002, è stata ridefinita l'attività assistenziale nell'unità operativa semplice di malattie infettive dell'infanzia, nel senso di una riconversione della degenza per acuti (10 posti letto) in attività di day hospital con implementazione dell'attività ambulatoriale già esistente.
Tali fatti hanno determinato negli anni precedenti una diminuzione del numero dei posti letto dagli originari 20 a 10.
trasferimento dell'asilo nido interno e dei reparti di rianimazione e gastroenterologia.
Risposta. - In relazione all'interrogazione in discorso, alla quale si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si rappresenta quanto segue.
razionalizzazione effettuata nel 2001 che ha riguardato, peraltro, tutto il territorio nazionale.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, l'istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.
Risposta. - L'alta corte del Lesotho ha condannato nel giugno 2002 a 18 anni di reclusione l'ex «chief executive» della «Lesotho Highlands Development Autorithy» signor Masupha Sole, principale indagato in un processo per corruzione che vede coinvolte una dozzina di società internazionali, due consorzi internazionali ed alcune società sudafricane, accusate di aver pagato tangenti a Sole nel quadro della realizzazione dell'imponente progetto infrastrutturale di costruzione di una diga in Lesotho.
società canadese «Accres» ed alla società tedesca «Lahmeyer», non risulta a tutt'oggi agli atti che siano state comminate pene o sanzioni all'italiana «Impregilo».
Risposta. - Occorre premettere che le questioni evidenziate relative ai disservizi su alcune linee ferroviarie nella regione Lazio afferiscono ai servizi di trasporto regionale che, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, sono regolati da contratti di servizio stipulati tra Trenitalia e le competenti autorità regionali.
con caratteristiche diverse, determinata dai turni di servizio del materiale rotabile e dalla frequentazione dei treni.
Tali tipologie di interventi sono regolarmente previste ed eseguite su tutti i treni circolanti.
Risposta. - Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che t'utilizzo di traverse di legno impregnate di olio di creosoto deriva da una esperienza più che centenaria ed ha costituito fino ad alcuni decenni fa la
risorsa tecnologica primaria per la realizzazione dei binari a livello mondiale.
Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in discorso, nel descrivere i punti e le caratteristiche più salienti
scolastiche statali o paritarie, le agenzie accreditate e, pertanto, rispondenti, oltre che alla professionalità degli operatori, a tutti i requisiti previsti dalla normativa contenuta nell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000 e dal successivo regolamento attuativo del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 25 maggio 2001.
Risposta. - Si comunica che il polo tessile realizzato nel territorio dei comuni di Ginosa e Castellaneta (Taranto) dal gruppo Miroglio ha comportato una spesa per investimenti di circa 91 milioni di Euro e la nuova occupazione di oltre 400 addetti, livello occupazionale raggiunto nel 2001.
Risposta. - Si premette che la legge n. 482 del 2 aprile 1978 «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende» destinava il 15 per cento dei posti di organico ai candidati appartenenti alle categorie protette.
II grado) nell'ambito degli ordini scuola materna ed elementare, per tipo di posto, e, nell'ambito degli ordini di scuola secondaria, per classe di concorso e posti di sostegno;
Sulla base della suddetta procedura il sistema informatico produce, su richiesta degli uffici scolastici provinciali, i prospetti con le disponibilità dei posti per le nomine da conferire ai docenti beneficiari della legge 68 del 1999 in base alle informazioni comunicate al suddetto sistema dagli uffici stessi.
loro nome versati nonché del periodo di maturazione degli interessi;
Risposta. - L'articolo 1 della legge 84 del 1982, nel ristrutturare l'ENEA, lo escludeva dall'ambito di applicazione della legge 70 del 1975 ed al personale dell'ente si applicava quindi - per effetto di rinvio da parte della contrattazione collettiva di lavoro - in sostituzione del TFS (trattamento di fine servizio) il TFR (trattamento di fine rapporto) così come previsto dalla legge 297 del 1982.
Risposta. - Ferrovie dello Stato s.p.a. ha riferito che il 25 marzo 2002 nella stazione di Vicenza si è verificato un guasto elettrico occasionale che ha comportato problemi di comando agli scambi per l'istradamento del treno IC 621 per Venezia. Alle ore 17.15 del medesimo giorno, dopo aver accertato il corretto funzionamento degli scambi da parte dell'operatore addetto al controllo della circolazione (deviatore), così come previsto dalle prescrizioni ferroviarie, è stato possibile consentire la partenza del suddetto treno IC.
azioni previste e prontamente intraprese da rete ferroviaria italiana (RFI) al verificarsi di anomalie, anche di lieve entità, che restano in atto sino al ripristino delle totali condizioni di sicurezza che, nel caso in questione, hanno comportato la disposizione di un rallentamento della velocità del treno IC 621 a 30 km/h.
un piano straordinario di revisione per un investimento complessivo di circa 3 miliardi di euro.
2. La società RFI rilascia inoltre il certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie ed esercita il controllo su di esse in merito all'applicazione di norme e standard di sicurezza generali - definiti dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dello stesso gestore - oltre che di disposizioni e prescrizioni di dettaglio.
L'attività di vigilanza del ministero sull'intero sistema si esplica nell'analisi delle disposizioni e delle prescrizioni di dettaglio emesse dal gestore dell'infrastruttura, nell'analisi delle risultanze dei report di monitoraggio e di audit eseguiti dal gestore al suo interno e presso le imprese ferroviarie, nella vigilanza sull'attuazione dei piani di investimento - soprattutto di quelli mirati al miglioramento dei livelli di sicurezza - nonché nella vigilanza d'insieme sulle principali linee di attività del gestore dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie.
dell'aumento del numero dei soggetti coinvolti nel processo di trasporto, è stato impostato un nuovo modello di presidio della sicurezza che adotta una visione sistemica dell'attività di trasporto ferroviario. Per cui il ministero compie la sua azione di vigilanza in primo luogo sulla validità ed efficacia dei processi primari di autostrutturazione del gestore dell'infrastruttura e sulla continuità della sua azione di presidio operativo. Il gestore dell'infrastruttura, a sua volta, è responsabile del controllo sistematico e puntuale delle attività svolte dalle imprese ferroviarie e costituisce quindi un organismo tecnico di controllo che riferisce direttamente al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, volta a sostenere e garantire la continuità del servizio medico-infermieristico ai minori ristretti negli istituti penali minorili, in particolare nell'istituto di Treviso, si comunica quanto segue.
degli istituti minorili è prevalentemente orientato a finalità preventive e di diagnosi precoce. Per soddisfare le esigenze dei minori di assistenza sanitaria di maggiore difficoltà, è stata prevista la costituzione nei 17 istituti penali minorili di un ambulatorio attrezzato per far fronte alle urgenze. Il ricorso alle strutture pubbliche esterne avviene solo per le affezioni per le quali non è opportuno né possibile curare i minori all'interno della struttura.
Paola Morelli, avrebbe richiesto l'archiviazione nei confronti del Sindaco di Capo d'Orlando (Messina), Roberto Vincenzo Sindoni, per il reato di turbativa d'asta e di abuso, in relazione ad un'inchiesta riguardante l'appalto per i cosiddetti «frangiflutti d'oro»;
Risposta. - In merito alla vicenda descritta nell'interrogazione, concernente la richiesta di archiviazione avanzata il 2 febbraio 2002 dal sostituto procuratore della Repubblica di Patti, dottoressa Paola Morelli, di un procedimento che vedeva indagato il sindaco di Capo d'Orlando, Roberto Vincenzo Sindoni, per l'appalto dei cosiddetti «frangiflutti d'oro», in quanto basata, secondo l'onorevole interrogante, non sulla «verifica di un fragile supporto probatorio», ma sulla «scomparsa della documentazione a sostegno della prospettazione accusatoria», si comunica quanto segue.
un «piano» delle attività di formazione professionale autonomamente finanziato dai promotori (cosiddetti corsi liberi) per l'anno 1996;
ribadiva la propria posizione sull'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992;
Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in discorso, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
presto incontro alle legittime aspettative di coloro che hanno partecipato ai corsi in questione.
Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La prima operazione di cartolarizzazione non comprendeva immobili individuati come di pregio ai fini della locazione, che sono invece confluiti nella seconda operazione.
al fine di risolvere il grave problema, ipotizzava diversi orari non ultimo il ripristino della settimana corta;
Risposta. - Tenuto conto di quanto riferito dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Campania, si fa presente quanto segue.
dal lunedì al sabato e la preesistente S.M.S. «A. Roncalli» che nei precedenti anni scolastici non adottava la settimana corta per tutte le classi, in quanto quelle sperimentali, di bilinguismo e di informatica (9 su 24), funzionavano anche il sabato per completare l'orario d'obbligo.
Azienda Generale Italiana Petroli, con la quale è presente in Ecuador dal 1987 con attività di ricerca, estrazione e distribuzione di petrolio e gas naturale;
Risposta. - L'accordo di cooperazione del 25 settembre 2001, cui fa riferimento l'interrogazione in discorso, contenente il piano di sviluppo e i relativi programmi, prevedeva interventi di assistenza sanitaria, educazione, trasporto aereo tra le 17 comunità ed il vicino centro abitato e infrastrutture di base (aule, dispensari, servizi igienici, potabilizzazione acque, mezzi di comunicazione radio). Tale accordo, inoltre, era stato anche approvato da una apposita commissione tecnica ambientale di «Petroecuador», che ha il compito di verificare la corretta realizzazione dei programmi. Nella commissione sono rappresentate, oltre a Agip Oil Ecuador, le varie associazioni delle comunità indigene ASODIRA, AIETRA, OPIP, nonché le comunità non associate. Tutti i programmi definiti da tale accordo sono stati realizzati o sono in via di realizzazione.
approvare un nuovo piano di sviluppo dell'area. In tale occasione, l'associazione ASODIRA - pur rappresentando solo 5 delle 17 comunità indigene - interrompeva le trattative per il mancato inserimento nella bozza di accordo di una serie di richieste, tra cui la costruzione di circa 42 km di strada di collegamento con la cittadina di Puyo.
Risposta. - Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.
permesso effettivamente di recuperare e sequestrare due impianti di videoregistrazione e una micro-telecamera, installati all'interno di due locali adibiti rispettivamente ad ufficio/spogliatoio (utilizzato, a volte, anche per riunioni sindacali) ed a lavanderia, entrambi in uso ai dipendenti della ditta «Coopservice», impresa che gestisce in appalto il servizio di pulizia nel succitato nosocomio e nelle altre strutture ospedaliere dell'azienda sanitaria locale 17.
tutto il mondo, che la caccia alle armi di distruzione di massa di Saddam sarebbe stato in realtà soltanto un pretesto per entrare in guerra e che uno degli obiettivi degli Usa era rovesciare il rais di Baghdad per essere poi in grado di togliere le truppe Usa dall'Arabia Saudita, dove si trovano dai tempi dell'invasione irachena del Kwait -:
Risposta. - L'intervento armato in Iraq è stato deciso sulla base di un fondamentale ed incontrovertibile elemento: il perdurante rifiuto di Saddam Hussein di offrire piena ed attiva collaborazione ai rappresentanti della comunità internazionale, fornendo sufficienti garanzie sulla completa distruzione delle armi di distruzione di massa possedute dal regime iracheno. In questo senso la risoluzione 1441 offriva «l'ultima opportunità» di disarmo pacifico al dittatore di Baghdad e chiedeva piena immediata ed incondizionata collaborazione, ammonendo esplicitamente che la comunità internazionale non avrebbe assistito passivamente all'ennesima violazione da parte del regime iracheno. Quel regime, nel corso degli anni, aveva infatti purtroppo dimostrato di possedere armi di distruzione di massa poiché le aveva usate più volte per sterminare uomini, donne e bambini del suo stesso popolo. Era dunque Saddam Hussein, cooperando attivamente, a dover dimostrare che le armi di distruzione di massa erano state eliminate, ed in quale luogo e tempo.
ha infatti concesso l'uso del suo spazio aereo, mentre Berlino ha in aggiunta autorizzato il transito di truppe e materiali statunitensi, nonché il pieno uso delle basi presenti sul suo territorio.
Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in discorso, cui
si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si rappresenta quanto segue.
la traslazione e la posa in opera dei cassoni galleggianti (ciascuno lungo circa 140 mt.) è veramente imponente: una struttura metallica che trasferisce i carichi ad un punto fisso, con dimensioni simili a quelle della torre Eiffel.
Risposta. - Nella sede del magistrato alle acque si è tenuta tra i soggetti addetti ai lavori una riunione alla quale hanno
partecipato i rappresentanti del comune di Venezia, il magistrato alle Acque, il progettista del sistema Mo.S.E., ed il consorzio Venezia nuova.
Risposta. - I due cittadini cinesi di cui trattasi sono stati già da tempo ricevuti dall'ufficio visti del consolato generale d'Italia a Shanghai, il 18 giugno 2003 e il giorno precedente erano già stati ricevuti anche all'ufficio autenticazioni, per il deposito delle firme necessarie alla presentazione dei ricorsi avverso il provvedimento di espulsione dall'Italia.
la legge 21 novembre 1991 n. 374 (e successive modificazioni) prevede che i giudici di pace sono nominati all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità e che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta una indennità di cinquantamila lire per ogni giorno di effettiva partecipazione ai corsi teorici pratici;
la circolare del CSM n. 23412/2001 del 7 dicembre 2001 chiarisce che «gli ammessi al tirocinio» coltivano una mera aspettativa alla nomina per cui non si può ragionevolmente pretendere che essi, in una situazione di incertezza, rinunzino ad altre fonti di reddito» talché essi possono continuare a svolgere un'attività lavorativa;
l'articolo 6 della legge n. 374 del 1991 prevede inoltre che i giudici di pace già nell'esercizio delle funzioni partecipino a corsi di aggiornamento senza diritto ad alcuna indennità;
nulla è previsto per i giudici di pace nominati prima dello svolgimento del tirocinio ed ai quali è fatto obbligo di cessare ogni attività lavorativa entro sessanta giorni dal decreto di nomina (circolare del CSM n. 23412);
il complesso della normativa è stato interpretato nel senso che gli interessati già nominati giudici di pace - con conseguente divieto d'esercizio di altra attività lavorativa - ma non immessi nelle funzioni non hanno diritto ad alcun compenso benché rimangano del tutto sprovvisti di reddito e rimborsi per il periodo di tirocinio;
l'evidente irragionevolezza delle normative e la differente interpretazione ha determinato difformi decisioni (Bologna e Firenze hanno corrisposto i rimborsi, le altre Corti d'Appello hanno opposto un netto rifiuto) e una ingiusta disparità di trattamento -:
quali provvedimenti l'amministrazione intenda assumere per definire il trattamento economico spettante ai giudici di pace nominati prima dello svolgimento del tirocinio e, in particolare, se compete loro l'indennità di partecipazione al corso od il rimborso mensile previsto all'articolo 11, comma 3 della legge n. 374 del 1991.
(4-04813)
A questo proposito, occorre innanzitutto osservare che l'articolo 4-bis della legge n. 374 del 1991 prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera di partecipazione al tirocinio per gli aspiranti giudici di pace. La legge non contempla, invece, la possibilità che tale indennità sia corrisposta ai giudici di pace già nominati.
L'articolo 11 della legge n. 374 del 1991 prevede, inoltre, la corresponsione di un'indennità forfetaria - in questa ipotesi da corrispondersi non per ogni giorno di servizio prestato ma mensilmente - che compete ai giudici di pace che siano già stati immessi nell'esercizio delle funzioni, per l'attività (tra l'altro) di formazione ed aggiornamento.
La disciplina dell'indennità in questione prevista dal legislatore, pertanto, in una condizione fisiologica del rapporto fra l'amministrazione ed il giudice di pace, appare completa, ed il tempo impegnato dal magistrato onorario per la propria formazione professionale, anche nella fase precedente la nomina, comporta sempre il riconoscimento del diritto ad una indennità, da corrispondersi nella misura indicata dalla legge.
Non possono escludersi, invero, situazioni patologiche del rapporto, che potrebbero venire in essere qualora - per un certo periodo di tempo - il magistrato onorario, pur già nominato, non sia stato ancora immesso nelle funzioni. Non si ritiene che al giudice di pace, il quale in tale periodo di tempo sia ammesso ad attività di formazione, possa essere riconosciuta alcuna delle ricordate indennità. Per conseguire un simile risultato dovrebbe provvedersi con atto legislativo.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
(4-01682)
L'articolo 5 del bando di concorso indetto dall'Inpdap per il conferimento di 30 posti nell'area dei professionisti legali prevede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 1996, la possibilità per l'amministrazione di far precedere gli esami da forme di preselezione consistenti in quesiti
In considerazione dell'elevato numero delle domande di partecipazione (circa 5.000), l'istituto ha ritenuto opportuno effettuare delle prove selettive affidando ad una società operante nel settore l'attività di selezione dei candidati, comprendente la realizzazione dei quesiti, la stampa dei questionari, la verifica degli elaborati mediante lettura ottica e attività complementari connesse allo svolgimento delle prove di esame.
L'istituto ha, quindi, esperito la procedura contrattuale a trattativa privata ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del regolamento di amministrazione e contabilità e dell'articolo 61, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979.
Viste le offerte presentate soltanto da 3 ditte fra le 11 interpellate, valutati i preventivi di spesa prodotti, è risultata aggiudicataria della gara in oggetto quella che ha indicato importi di spesa più bassi rispetto alle altre due e che offriva maggiori garanzie di risultato, avendo svolto analoghi servizi per conto di altre amministrazioni pubbliche.
Per quanto concerne, in particolare, i disservizi verificatisi durante lo svolgimento della preselezione, l'Inpdap ha comunicato quanto segue.
Il giorno 4 dicembre 2001, data fissata per la suddetta prova, terminate le operazioni connesse all'identificazione dei candidati, di per sé piuttosto lunghe in considerazione dell'elevato numero dei partecipanti (oltre 1.300), si è provveduto ad individuare un gruppo di candidati con il compito di estrarre dall'archivio informatico i n. 100 quiz previsti per la prova tra i 1.000 inseriti e ciò al fine di garantire la massima trasparenza sulle procedure connesse al sorteggio fra i quiz predisposti dalla società.
Si è dunque proceduto alla predisposizione e fotocopiatura dei questionari, operazioni per le quali erano state precedentemente approntate le necessarie apparecchiature informatiche e di fotocopiatura, peraltro visionate il giorno precedente da funzionari dell'istituto e contestualmente provate, mediante attivazione simultanea delle 3 macchine fotocopiatrici disponibili, al fine di poter assicurare la piena funzionalità degli impianti e delle attrezzature.
I tempi tecnici necessari per ciascuna delle procedure descritte, protrattesi nel corso della mattinata ed ulteriormente ritardate da una interruzione di energia elettrica, che ha bloccato le operazioni di fotocopiatura dei quiz estratti, hanno generato fra i candidati uno stato di tensione difficilmente governabile, in ragione del clima creatosi si è ritenuto opportuno sospendere la prova per essere venuti meno i presupposti ambientali di tranquillità e di equilibrio necessari al regolare svolgimento della prova stessa.
L'Inpdap ha fatto presente, poi, che nei locali in cui si sono svolte le operazioni di preselezione erano presenti sia la commissione esaminatrice che i rappresentanti della società alla quale era stata affidata l'attività di selezione dei candidati, nonché il personale addetto alla sorveglianza ed altri funzionari dell'Istituto.
Successivamente l'istituto ha acquisito il parere pro-veritate di un giurista esperto in diritto amministrativo, incaricato di indicare la soluzione più legittima a salvaguardia della validità dell'intera procedura concorsuale.
Il predetto consulente non ha rilevato alcuna lesione dell'interesse dei candidati partecipanti, ritenendo legittima la decisione dell'amministrazione di sospendere la prova in argomento in ragione di intemperanze ricollegabili a situazioni di stress emotivo che coinvolgono tanti soggetti in sede di esame.
Per quanto riguarda la modalità da adottare per il proseguimento del concorso, il consulente ha ritenuto sussistenti i presupposti per confermare la suddetta prova selettiva previa ammissione, alla nuova prova selettiva, dei soli candidati presentatisi il 4 dicembre 2001, dovendosi ritenere valido, a tutti gli effetti, l'atto di identificazione effettuato in tale data, sulla base del quale gli interessati hanno maturato il diritto a partecipare alla citata prova, mentre
Sulla base di detto parere l'Istituto ha riattivato la procedura concorsuale in parola, secondo le modalità ed i termini indicati dal medesimo, tra i quali figura l'invito, ai n. 1.523 candidati presentatisi il 4 dicembre 2001, a partecipare alla nuova prova preselettiva.
Di detta convocazione, fissata per il giorno 23 ottobre 2002, è stato anche pubblicato un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a serie speciale n. 77 del 27 settembre 2002.
Al termine della preselezione ed in esito alla correzione automatizzata delle schede delle risposte da parte della società aggiudicataria, è stato stilato l'elenco contenente i nominativi dei n. 300 candidati ammessi alla prove scritte, che si sono svolte l'11, il 12 e il 13 marzo 2003.
Allo stato, la commissione esaminatrice - ricostituita tra i mesi di giugno e settembre 2002 a seguito delle dimissioni presentate da due componenti - sta procedendo alla correzione degli elaborati scritti di 268 candidati.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
risulta all'interrogante che con provvedimento del 24 dicembre 2001, all'educatore-coordinatore Vittorio Paone, in servizio effettivo presso la Casa circondariale di Cuneo dal 1 dicembre 1983, sarebbe stata irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di 4 mesi per essersi il medesimo rifiutato di ottemperare a tutta una serie di trasferimenti disposti dall'amministrazione penitenziaria a partire dal 30 giugno 2000;
con sentenza del 9 dicembre 2002, il giudice del lavoro di Cuneo avrebbe stabilito l'illegittimità del licenziamento disciplinare in questione, condannando il Ministero della giustizia a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro presso la Casa circondariale di Cuneo e a corrispondergli le retribuzioni spettanti dal momento della sospensione delle stesse (febbraio 2002);
a tutt'oggi l'amministrazione non avrebbe ottemperato alla citata sentenza, benanche la medesima sia passata in giudicato non essendo stato interposto appello -:
se i fatti di cui sopra rispondano ad esatta verità e in caso affermativo, quali siano le ragioni poste a fondamento delle determinazioni e della condotta dell'amministrazione competente;
in ogni caso, quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per dare alla vicenda corretta e definitiva soluzione, in accordo con le statuizioni giudiziarie intervenute e quindi nel rispetto di quelli che siano stati accertati come diritti tutelabili.
(4-06292)
A seguito di tale provvedimento, l'interessato ha riassunto servizio presso la casa circondariale di Cuneo in data 20 maggio 2003.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'Istituto «San Giovanni Bosco» di Colle di Val d'Elsa a Siena si articola in due scuole tra loro associate: il Liceo linguistico e della formazione «San Giovanni
presso le due scuole vi erano due distinti titolarità per la classe di concorso A019, per la quali era previsto, per l'anno scolastico 2003-2004, un impegno di 14 ore settimanali ciascuna;
in sede di determinazione degli organici gli organi competenti hanno dato luogo alla formazione di un'unica cattedra con dieci ore residue;
con nota del 24 aprile 2003 l'ufficio amministrativo provinciale di Siena ha comunicato all'Istituto la formazione di una cattedra, che individua quale principale l'Istituto professionale Cennini, dichiarando estinta la cattedra esistente presso il Liceo;
l'ufficio provinciale, in seguito a richiesta di chiarimenti in merito a tale decisione, ha imputato il fatto ad una scelta casuale del computer;
il punteggio del docente escluso, ed inserito nella graduatoria dell'istituto liceale, risulta maggiore rispetto a quello del docente titolare della cattedra dell'Istituto professionale, inserito nella graduatoria del proprio istituto;
la Circolare Ministeriale 7 marzo 2003, n. 27 ha previsto, all'articolo 4, comma 3 che «In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale» -:
se la determinazione della cattedra sia avvenuta nel rispetto della normativa in vigore e, in caso contrario, quali provvedimenti intenda adottare il Ministero per risolvere tale situazione.
(4-06432)
Essendo quindi le situazioni delle due scuole perfettamente analoghe e non essendo state riscontrate le condizioni di priorità indicate nel decreto interministeriale sugli organici, è stata confermata la cattedra determinata dal sistema informativo presso l'I.P.I.A «Cennini».
Della suddetta cattedra è stato informato, per le vie brevi, il dirigente scolastico che non ha proposto alcuna variazione in merito.
In fase di determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2003/2004, come per il precedente, relativamente alla classe di concorso A019, in base alle classi autorizzate, si è determinato, in ambedue le sedi, un residuo di 14 ore che, ai sensi della circolare ministeriale n. 27 del 7 marzo 2003 andranno a costituire una cattedra di 18 ore con 10 ore residuali. L'organico è stato sottoposto per la prevista informativa alle organizzazioni sindacali che in proposito non hanno sollevato alcuna obiezione.
Per completezza di informazione si fa infine presente che il docente individuato come soprannumerario è stato trasferito nel comune di residenza.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
giustamente non ci sono (e non ci devono essere) differenze di trattamento economico relativo all'indennità di maternità tra le lavoratrici madri con Contratto a tempo determinato, e indeterminato;
si rileva la mancata applicazione da parte di diversi dirigenti didattici e amministrativi
se il ministro intenda provvedere in proposito, precisando che la suddetta indennità di maternità è dovuta a tutte le lavoratrici madri in virtù delle succitate leggi.
(4-01658)
Al riguardo, si comunica che il problema ha trovato soluzione con il contratto nazionale di lavoro del comparto «Scuola» per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 24 luglio 2003.
L'articolo 19, comma 14, del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro prevede, infatti, che al personale assunto a tempo determinato si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall'articolo 12 dello stesso contratto.
In particolare il secondo comma del suddetto articolo 12 stabilisce che spetta l'intera retribuzione nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 1991 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
con legge del 27 marzo 1992, n. 257 «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», il Legislatore ha previsto, nell'ambito delle misure di sostegno poi i lavoratori occupati in imprese che utilizzano l'amianto, oltre al trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato, anche il beneficio rivalutativi degli anni contributivi. In particolare l'articolo 13, comma 8, del succitato dettato normativo, come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 convertito in legge 4 agosto 1993, n. 271 prevede: «per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5». Nella corretta interpretazione normativa, tale beneficio riveste carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria;
in virtù di tale disposizione normativa, i lavoratori appartenenti a varie categorie e settori, hanno presentato, secondo la prevista procedura amministrativa, le istanze dirette ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo in relazione alla concreta e reale esposizione del loro ambiente lavorativo al rischio di polveri di amianto presentando valori limite superiori a quelli consentiti dagli articoli 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991. Ma tali istanze sono state completamente disattese. In particolare, i competenti Enti Previdenziali di appartenenza dei lavoratori, interpellati sul punto, hanno motivato l'impossibilità di rendere decisione sulle domande presentate, sull'assunto della non applicabilità del beneficio contributivo a
appare evidente che sottesa all'iter logico seguito dagli enti previdenziali diversi dall'INAIL, vi sia stata una interpretazione letterale restrittiva della norma de quo, accogliendo la quale i previsti benefici di legge avrebbero un ridotto ambito di operatività in favore dei soli lavoratori la cui assicurazione obbligatoria per le malattie professionali è gestita dall'INAIL. Mentre altre categorie di addetti a tipologie di lavorazioni che presentano identici valori di rischio per esposizione a polveri di amianto, iscritti ad altri enti previdenziali, sarebbero esclusi, in forza della detta ricostruzione, dai previsti benefici. Orbene, la resa interpretazione letterale del richiamato articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sganciata da una interpretazione logico-giuridico-sistematica dell'intera panoramica normativa afferente alle misura di sostegno ai lavoratori esposti al rischio amianto pone, a modesto parere dell'interrogante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, 4, e 35 della Costituzione, una fondata e manifesta questione di legittimità costituzionale, laddove determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori che rivestono una identica esposizione al rischio di malattia professionale. Inesistente appare la ratio, il motivo di tale ingiustificato discrimen. Di certo, una differenza di carattere puramente amministrativo, legata alla diversificazione ed alla esistenza nel nostro paese di più Enti che gestiscono i fondi contro i rischi di malattia professionale (in relazione alla tipologia di lavoro svolto) non può essere di ostacolo e di pregiudizio al riconoscimento di diritti indefettibili del lavoratore, legati al sommo valore della tutela della salute pubblica, così come disposto dall'articolo 32 della nostra Costituzione. A parere dell'interrogante, l'interpretazione degli Enti interpellati pone una insostenibile discriminazione tra lavoratori esposti allo stesso gravissimo pericolo di insorgenti patologie. Tra l'altro, a sostegno di tale orientamento, anche la stessa Giurisprudenza più volte chiamata a pronunciarsi sul punto, in particolare in ordine alla qualificazione della natura del beneficio previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, nel dettarne il principio della natura pensionistica, «Il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, in favore dei lavoratori del settore dell'amianto a carattere pensionistico...» (cfr. Cassazione Civ. Sez. Lav., 28 giugno 2001, n. 8859 mass. 3), non ha mai dato una interpretazione restrittiva della norma, sostenendo infatti che: «... il beneficio previdenziale ivi previsto può essere attribuito, a prescindere da qualsiasi riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro, soltanto gli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dagli articoli 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991» (cfr. Cass. Sez. Lav. 28 giugno 2001 n. 8859 mass. 2);
appare dunque evidente che anche la Giurisprudenza di legittimità consente
appare dunque quanto mai singolare che un lavoratore iscritto a diverso ente previdenziale, debba necessariamente essere costretto ad instaurare un giudizio di merito dinanzi alla competente Autorità giudiziaria (con tutte le conseguenti inevitabili pregiudizievoli lungaggini processuali) anziché, come sarebbe auspicabile ed opportuno nell'ottica del giusto, corretto e trasparente funzionamento della macchina amministrativa, e dei principi della separazione dei poteri, presentare l'istanza all'Ente previdenziale di appartenenza!
in conclusione, alla luce di quanto premesso, esposto e considerato, in virtù della concreta esigenza, urgente ed indilazionabile, di chiarificazione dei principi ispiratori della normativa in tema di amianto; in virtù del fatto che le motivazioni e le ragioni di diritto sostanziale addotte dagli Enti Previdenziali diversi dall'INAIL, circa la non applicabilità della legge n. 257 del 1992 appaiono illegittime ed infondate -:
se l'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sia soggetto alla sola interpretazione letteraria restrittiva, con la conseguenza del ridotto ambito di applicabilità ai soli lavoratori iscritti all'INAIL, così come prospettato dagli Enti interpellati o, debba essere inteso, come auspicato, in maniera più ampia in conformità dello spirito della intera disciplina normativa sull'amianto, nel senso del riconoscimento del beneficio contributivo a tutti i lavoratori esposti all'amianto per più di dieci anni, non assumendo alcuna rilevanza l'ente di Previdenza, e ritenendo in tal senso il riferimento all'INAIL solo un esempio esemplificativo dell'istituto previdenziale più importante;
in relazione alla interpretazione accolta, se non ritenga di emanare circolare esplicativa della legge richiamata, nonché disporre l'obbligo di ottemperanza agli enti previdenziali in relazione al riconoscimento del beneficio contributivo previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.
(4-02321)
Tale orientamento è, peraltro, coerente con la posizione recentemente assunta dalla corte costituzionale che, pronunciandosi sul caso specifico del personale dipendente dalle ferrovie dello Stato (richiamato nell'interrogazione in discorso), escluso dalla gestione assicurativa INAIL, ha stabilito, con sentenza n. 127 del 2002, l'applicabilità a tale settore della citata legge n. 257 del 1992 e delle successive disposizioni di modifica, assumendo che la tutela assicurativa a diretto carico del datore di lavoro, corrisponde, ai fini dell'ammissione ai benefici pensionistici conseguenti ad esposizione all'amianto, all'assicurazione prevista dal testo unico degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, gestita dal predetto Istituto.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
in applicazione della legge 3 maggio 1999, n. 124, un consistente numero di dipendenti provenienti dagli enti locali è transitato nei ruoli Ata delle scuole statali;
l'articolo 8 della citata legge n. 124 del 1999 dispone che il personale degli enti locali transitato nei ruoli dello Stato sia inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti, prevedendo che a tale personale sia riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;
diversamente, l'atto applicativo della norma, previsto dal comma 4 del citato articolo 8 e attuato con l'accordo tra Aran e le organizzazioni sindacali del 20 luglio 2000, ha disposto che l'inquadramento nelle tabelle stipendiali delle scuole statali avvenga in base al solo maturato economico e non anche all'anzianità di servizio;
in tal modo si determinano disparità non di poco conto a danno del personale transitato nei ruoli Ata delle scuole statali, sia in termini di anzianità giuridico-economica che naturalmente in termini di retribuzioni;
risulta che siano state instaurate controversie da parte dei dipendenti interessati e che le pronunce finora emesse siano favorevoli, con aggravio di spese per la pubblica amministrazione -:
se e quali iniziative il Ministro abbia assunto o intenda assumere per garantire l'inquadramento del personale transitato nei ruoli statali ex legge n. 124 del 1999 sulla base del riconoscimento della effettiva anzianità di servizio maturata nell'ente di provenienza.
(4-04385)
Come già riferito in occasione di precedenti interrogazioni parlamentari di analogo contenuto, l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 ha disposto il trasferimento nei ruoli statali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola dipendente dagli enti locali prevedendo la possibilità di opzione per l'ente d'appartenenza solo per il personale con qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli dell'amministrazione. Per tale motivo è stata consentita la opzione solo al personale degli enti locali in possesso di qualifiche e profili non corrispondenti a quelli del personale statale.
La disciplina delle modalità del predetto trasferimento è stata demandata ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica.
In attuazione di tale previsione legislativa il decreto ministeriale 23 luglio 1999 ha disposto che, con eguale successivo decreto, previa contrattazione collettiva, debbano essere stabiliti i criteri per l'inquadramento del personale interessato nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi a quello del comparto medesimo.
Con decreto del ministero dell'interno 16 ottobre 1999, è stata inoltre disciplinata, secondo le indicazioni legislative (articolo 8, comma 5 legge 124 del 1999) la riduzione, dall'anno 2000, dei trasferimenti erariali agli enti locali a seguito del passaggio di detto personale allo Stato e, contestualmente, è stato previsto il trasferimento al Ministero della pubblica istruzione dei fondi in misura pari agli oneri sostenuti dagli enti locali per il personale transitato.
In base alla normativa surrichiamata in data 20 luglio 2000 l'ARAN e le OOSS rappresentative del comparto scuola e degli enti locali hanno sottoscritto il previsto accordo collettivo, poi recepito nel decreto ministeriale 5 aprile 2001.
Occorre a tale ultimo riguardo osservare preliminarmente che gli ordinamenti professionali contrattualmente definiti in ciascuno dei comparti interessati presentano profonde diversità strutturali; a titolo esemplificativo,
È il caso di sottolineare, inoltre che la legge 124 del 1999 per il trasferimento del personale in questione non ha previsto apposito finanziamento, dovendo pertanto esso avvenire senza aggravio di costi per il bilancio dello Stato e degli enti locali.
Per le considerazioni su esposte nell'accordo in questione e nel decreto ministeriale che ha recepito l'accordo il riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica legislativamente previsto è stato necessariamente collegato al maturato economico e cioè quanto percepito in modo continuativo nel 1999 presso l'ente di provenienza.
Più precisamente il dipendente transitato dagli enti locali nel comparto scuola ha mantenuto il trattamento economico fondamentale ed è stato collocato nello scaglione retributivo di importo pari o immediatamente inferiore alla retribuzione annua in godimento al 31 dicembre 1999, come contrattualmente determinato.
L'eventuale differenza retributiva viene conservata ad personam e temporizzata (stimata in termini di anzianità) ai fini della collocazione nel successivo scaglione; il personale in parola, pertanto non ha avuto alcuna penalizzazione economica ed inoltre, per quanto riguarda lo stato giuridico è stata comunque garantita la corrispondenza delle funzioni svolte in relazione alla retribuzione tenendo conto delle differenze esistenti nei diversi sistemi contrattuali.
Il compenso incentivante precedentemente percepito dagli interessati non è stato riconosciuto come compenso continuativo; infatti gli enti locali in applicazione del decreto ministeriale n. 16 del 1999 punto 3 dell'allegato non hanno certificato nella retribuzione accessoria del personale trasferito il così detto compenso incentivante in quanto non rientrante tra le indennità spettanti per funzioni assegnate in modo continuativo per l'intero anno scolastico o parte prevalente.
Conseguentemente l'eventuale erogazione di tale compenso da parte di questo ministero comporterebbe un aggravio non previsto. Peraltro è stato ovviamente riconosciuto al citato personale, transitato nei ruoli dello Stato, il diritto a percepire i compensi accessori riconosciuti al personale della scuola.
Occorre precisare ancora che i responsabili amministrativi, inquadrati presso gli enti locali nell'area C, all'atto del passaggio sono stati inquadrati dall'1 gennaio 2000, unitamente ai responsabili amministrativi dello Stato nella qualifica di direttori dei servizi generali ed amministrativi, profilo apicale per quanto riguarda il personale in parola, a seguito di un corso di formazione per l'attuazione dell'autonomia scolastica e non di un concorso; inoltre, con accordo successivo per il personale ATA, sottoscritto l'8 marzo 2002 tra l'ARAN ed i rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali sono stati istituiti i profili del coordinatore amministrativo e del coordinatore tecnico nel quale è confluito il personale degli enti locali della ex VI e VII qualifica funzionale.
Quanto ai ricorsi ai quali fa riferimento l'interrogante, si richiamano le sentenze n. 1940 del 1993 e n. 1909 del 2003, pronunciate rispettivamente dal tribunale di Torino sezione lavoro nell'udienza del 1o aprile 2003 e dal tribunale di Milano sezione lavoro nell'udienza del 19 giugno 2003, che hanno respinto i ricorsi proposti dal personale in parola per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale di pertinenza.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
il treno ES - 9360, che fino ad alcuni anni fa effettuava fermate anche ad Eboli
per usufruire del servizio sopra descritto per gli utenti è necessario recarsi in Battipaglia con il treno delle 8.36 in partenza da Eboli e sottoporsi ad un'attesa di oltre un'ora;
e le difficoltà riguardano anche il trasporto su gomma, in particolare quello relativo al Bus sostitutivo PZ 104, in servizio sulla direttrice Taranto-Battipaglia che parte da Potenza alle ore 11-20 e giunge in Battipaglia alle ore 12-30;
anche in questo caso l'utente si trova nella spiacevole circostanza di dover prendere il treno e tornare ad Eboli alle ore 12.40, dovendo munirsi di un primo biglietto da Potenza a Battipaglia e di un altro da Battipaglia per fare un cammino a ritroso per Eboli, con un costo maggiorato;
il servizio sostitutivo di autobus per Taranto parte da Salerno alle ore 11-05, giunge a Battipaglia alle ore 11,45, donde prosegue, per via ordinaria, per Eboli; qui imbocca l'autostrada per Potenza, senza effettuare fermate;
solo alcuni anni fa il mezzo effettuava servizio passeggeri con fermata anche ad Eboli;
il Bus n. 111, con percorso Salerno-Potenza, parte alle ore 22.05 dalla stazione di Salerno ed effettua fermata a Bella-Muro (Potenza) alle ore 23.05 e allo scalo di Baragiano (Potenza) alle ore 23.10;
questi due ultimi centri appartengono alla provincia di Potenza e la stazione di Baragiano, circondata da una ventina di abitazioni, dista dal paese circa 10 chilometri, mentre quella di Bella-Muro, ubicata in aperta campagna, dista dal centro più vicino circa 12 chilometri;
inoltre le ferrovie dello Stato hanno confermato che dal 16 giugno 2002, sopprimeranno treni intercity, in particolare: l'IC 536 in partenza da Salerno alle ore 5.16 diretto a Genova; l'IC 588 in partenza da Salerno alle 5.22 diretto a Milano, con fermate a Nocera Inferiore e Torre Annunziata centrale; l'IC 537 da Torino per Salerno con arrivo alle ore 17.02, l'IC 591 da Milano con arrivo a Salerno alle ore 20.40;
questa evenienza porterebbe al declassamento e alla penalizzazione dell'intero territorio -:
quali utili interventi il Ministro voglia adottare perché nell'orario ferroviario estivo, previsto per il mese di maggio, si tenga conto, delle esigenze degli utenti di Eboli e di tutta la provincia di Salerno;
se il Governo voglia intervenire affinché sia scongiurata la soppressione dei treni descritti in premessa, ed avviare, nel contempo, un piano di offerta passeggeri teso al miglioramento qualitativo della stazione salernitana.
(4-02632)
La nuova offerta ferroviaria attuata da Trenitalia S.p.a trova giustificazione in considerazione sia del bacino di traffico sia della necessità di garantire una maggiore velocizzazione del sistema di trasporto che può essere assicurata solo dagli eurostar, che, a differenza dei treni cosiddetti Velia, sono treni a composizione bloccata e, pertanto, non possono attuare la scomposizione dei convogli durante il percorso.
Con l'entrata in vigore dell'attuale orario è stato comunque attuato un potenziamento del servizio regionale.
I problemi relativi all'impatto sull'utenza della nuova scelta di politica commerciale posta in essere dalla società sono stati seguiti dagli uffici dell'amministrazione che, a seguito di alcuni incontri tenutisi con le parti interessate, hanno evidenziato la necessità di monitorare il favore della clientela sulle prestazioni offerte in base alla nuova scelta.
L'indagine effettuata da Trenitalia S.p.a, con un periodo di riferimento da luglio a ottobre 2002, sembrerebbe indicare un effettivo gradimento della clientela, tenuto conto che la nuova offerta ferroviaria è stata improntata ad una velocizzazione del sistema la quale ha determinato una maggiore razionalizzazione delle fermate con un conseguente decisivo miglioramento dei tempi di percorrenza, consentendo, tra l'altro, anche un miglioramento del sistema di interscambio tra i treni di media e lunga percorrenza e quelli a carattere regionale.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
l'articolo 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000 al comma 6 prevede che la richiesta dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo «deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità»;
con parere della Presidenza del Consiglio - dipartimento funzione pubblica - n. 47/14-3 reso in data 22 marzo 2000 su quesito del ministero dell'interno viene fatto rilevare che la ratio della norma è quella di «garantire l'espletamento del mandato elettivo»;
alcune amministrazioni dello Stato hanno già provveduto ad emanare delle circolari interne con cui si dispone «l'immediato distacco» dei propri dipendenti che producano apposita documentata richiesta per l'intera durata del mandato amministrativo al termine del quale gli interessati dovranno rientrare negli uffici di organica appartenenza -:
per quali ragioni il Ministro della giustizia, a differenza delle altre amministrazioni dello Stato, non tenga conto dei «criteri di priorità» previsti dal decreto legislativo 267 del 2000, disattendendo le indicazioni della funzione pubblica creando inspiegabili condizioni di svantaggio per i propri dipendenti;
se non si ritenga necessario ed urgente individuare, sanzionare ed eventualmente rimuovere, i funzionari che si siano resi responsabili di ritardi od omissioni che procurano un ingiusto danno a quei dipendenti che, senza il necessario distacco nel luogo dove sono stati eletti, non hanno garantito il diritto ad espletare il proprio mandato.
(4-04348)
In un parere del dipartimento della funzione pubblica, reso al ministero dell'interno in data 22 marzo 2002 è stato ribadito che la ratio della norma in questione è fondamentalmente quella di garantire l'espletamento del mandato elettivo: pertanto si ritiene che per «criteri di priorità» debba intendersi l'adozione di qualunque adempimento finalizzato a favorire il raggiungimento dell'obiettivo sotteso nella norma, attribuendo, ad esempio, ad una richiesta di mobilità motivata con riferimento allo svolgimento del mandato elettivo, un esame temporalmente prioritario,
La procedura di avvicinamento al luogo richiesto dal dipendente che si trovi nelle condizioni previste dalla citata normativa presuppone una richiesta di trasferimento da parte del lavoratore con l'indicazione della sede ove lo stesso svolge il mandato amministrativo.
Occorre, inoltre, che il richiedente produca, a sostegno della domanda di trasferimento, idonea documentazione che attesti la qualità di amministratore locale secondo la definizione prevista dall'articolo 77 della citata normativa.
Premesso quanto sopra, si rappresenta che la possibilità di chiedere l'applicazione della priorità nel trasferimento a domanda è stata prevista negli interpelli per posti vacanti pubblicati ai sensi dell'accordo con le organizzazioni sindacali del 28 luglio 1998.
Tale ipotesi, pertanto, è indicata nel fac simile di domanda che i dipendenti devono utilizzare per formulare la richiesta di trasferimento.
Ne consegue che il dipendente che nella domanda di partecipazione ad un interpello (pubblicazione di posti vacanti per il trasferimento a domanda) dichiari di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 267 del 2000 e che abbia prodotto idonea documentazione (certificato attestante la qualità di amministratore locale di cui all'articolo 77 della citata normativa) acquisisce il diritto ad essere trasferito nella sede pubblicata e dallo stesso richiesta, con precedenza rispetto agli altri aspiranti alla medesima sede.
Al di fuori della procedura concorsuale dell'interpello per posti vacanti, questa amministrazione può disporre il distacco del dipendente che si trovi nelle condizioni sopra descritte nella sede richiesta per tutta la durata del mandato amministrativo.
Si ritiene, in conclusione, che in entrambi i casi questa amministrazione garantisca il diritto previsto dal comma 6 dell'articolo 78 di ottenere che la domanda di trasferimento o distacco nella sede ove esercita il mandato amministrativo sia esaminata con priorità rispetto alle altre domande.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nelle giornate dal 20 al 23 dicembre 2002 si sono verificate a Roma, in particolare nei licei Aristofane e Righi, una serie di occupazioni di sedi scolastiche e autogestioni da parte degli studenti atti a manifestare in tale modo contro la «riforma della scuola» e in difesa della scuola pubblica;
tali mobilitazioni sono state represse spropositatamente con l'intervento delle forze dell'ordine che hanno fatto irruzione nelle scuole e sgomberato i ragazzi-:
quali provvedimenti intendano intraprendere, ognuno per la propria competenza, atti a garantire in futuro che queste azioni di protesta pacifica si possano svolgere legittimamente in ogni scuola del nostro Paese senza intimidazioni e senza l'intervento delle forze dell'ordine.
(4-04955)
Al riguardo si ritiene opportuno precisare che le proteste studentesche si possono esplicare legittimamente purché in forma pacifica e negli spazi appropriati assegnati agli studenti, come le assemblee di classe e d'istituto e le consulte.
Gli studenti possono elaborare proposte per migliorare l'entità della loro condizione in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 567 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
Possono ricorrere ad uno strumento efficace come lo statuto degli studenti e delle studentesse che riconosce loro molteplici
Possono, qualora vi fossero state inadempienze o torti di discreta entità operati nei loro confronti dall'istituzione scolastica, «appellarsi» all'organo di garanzia provinciale presso i C.S.A.
Tuttavia la scuola nell'esercizio delle sue funzioni educative è legittimata a prendere tutti quei provvedimenti che ritiene opportuni in base alle circostanze, consentiti dal regolamento d'istituto che non solo individua i comportamenti configuranti mancanze disciplinari, ma anche le sanzioni disciplinari ad esse attinenti secondo criteri stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 249 del 1998.
La stessa istituzione scolastica è tenuta, nel caso in cui l'azione si configura come reato penale, alla denuncia del medesimo presso l'autorità della pubblica sicurezza.
Con riguardo poi ai fatti ai quali fa riferimento l'interrogante, il ministero dell'interno al riguardo interessato ha comunicato quanto segue.
Nell'ambito della nota protesta studentesca che ha interessato alla fine del 2002 numerosi istituti scolastici della capitale, sono iniziate le occupazioni del liceo classico e linguistico «Aristofane» e del liceo scientifico «Augusto Righi».
In seguito a tali fatti, il 18 dicembre 2002 il preside dell'«Aristofane» presentava presso la stazione dei Carabinieri competente per territorio, formale denuncia-querela con la quale richiedeva perentoriamente la cessazione della violazione ed il ripristino del normale svolgimento dell'attività didattica.
Il 20 dicembre 2002 è pervenuta, presso gli uffici della polizia di Stato e dei carabinieri competenti per territorio, analoga formale richiesta con la quale il preside del «Righi», esprimendo da un lato, preoccupazione per l'incolumità degli studenti - a causa della presenza di pericolosi cantieri aperti all'interno dello stabile - e, dall'altro, timore che persone estranee alla scuola - richiamate dall'evento - potessero arrecare danni alla struttura, esortava a disporre ogni opportuno ed urgente provvedimento per evitare ulteriori gravi conseguenze.
Pertanto, rispettivamente in data 20 e 23 dicembre 2002, le forze dell'ordine hanno provveduto a sgomberare i locali occupati degli Istituti «Aristofane» e «Righi», con l'identificazione e la segnalazione all'autorità giudiziaria di 46 studenti.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
il carcere di Sulmona ha al suo interno una sezione denominata casa lavoro;
all'interno di questa sezione in realtà, a causa del dimezzamento di fondi per l'attività lavorativa decisa dal Ministero della giustizia in sede di bilancio, la maggior parte dei detenuti reclusi non svolge attività lavorativa;
molti di questi detenuti si sono lamentati per la carenza del servizio sanitario, con particolare riferimento alle condizioni dei tossicodipendenti;
molti di questi detenuti in particolar modo stranieri, si sono lamentati dei ritardi con cui l'amministrazione del carcere risponde alle cosiddette «domandine» per essere ammessi alle telefonate esterne con i propri famigliari;
tra questi detenuti si trova in stato di detenzione Michele Pegna, salito alla ribalta delle cronache italiane qualche mese fa a causa dell'inchiesta giudiziaria relativa al terrorismo;
Michele Pegna, pur avendo scontato completamente la sua pena, si trova ora a scontare un anno in una «casa di reclusione lavoro» perché si era sottratto agli obblighi della firma al commissariato competente del luogo della sua residenza;
nel corso di una visita dell'interrogante al carcere di Sulmona, Michele Pegna lamentava di non essere messo nelle condizioni di accedere al lavoro contrariamente
quali iniziative intenda intraprendere per garantire alla casa di reclusione di Sulmona i fondi necessari per consentire l'attività lavorativa ai detenuti;
quali iniziative intenda intraprendere per verificare le condizioni di detenzione di Michele Pegna e il rispetto del suo diritto al lavoro, essendo stato destinato ad una casa di reclusione con quelle particolari caratteristiche;
quali iniziative intenda intraprendere per garantire il diritto alla salute, in particolare di Michele Pegna e più in generale degli altri detenuti aumentando anche i fondi a disposizione per l'amministrazione della sanità nel carcere in questione.
(4-05615)
Relativamente al diritto al lavoro del detenuto Michele Pegna, questo è garantito dalla presenza, presso l'istituto, della commissione per l'avviamento al lavoro dei detenuti di cui all'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario.
Per quanto concerne il diritto alla salute del detenuto Pegna, si comunica, preliminarmente, che l'articolo 11 della legge n. 354 del 1975 e l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 stabiliscono la predisposizione di un servizio sanitario «rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della popolazione detenuta» prevedendo la possibilità di invio in strutture esterne dei detenuti qualora gli stessi abbiano bisogno di cure ed accertamenti diagnostici non eseguibili all'interno degli istituti.
In modo conforme a tale disposto normativo e alle risorse disponibili, in ogni istituto penitenziario viene organizzato un servizio sanitario che sia in grado di garantire una adeguata assistenza sanitaria per i detenuti.
Dal 1999 ad oggi, a seguito della progressiva riduzione delle risorse finanziarie sul capitolo di bilancio 1764, preposto all'organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari, si sono rese necessarie alcune modifiche strutturali del sistema sanitario penitenziario, al fine di organizzare l'assistenza sanitaria utilizzando al massimo delle loro potenzialità le risorse disponibili, in base ai principi di efficienza ed economicità, nel rispetto del principio della tutela della salute del detenuto quale diritto inviolabile di ogni individuo.
Infatti, nell'anno 1999, vista la riduzione del 5 per cento dello stanziamento sul capitolo di spesa per l'organizzazione del servizio sanitario (lire 177.700.000.000, rispetto a quello di lire 182.200.000.000), il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al fine di una razionale distribuzione delle risorse, con circolare del 15 gennaio 1999, ha provveduto a classificare gli istituti penitenziari in tre livelli, a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria individuato mediante il criterio del numero di detenuti presenti e precisamente:
a) strutture sanitarie di primo livello - costituite dagli istituti aventi una capienza medio-bassa (fino a 225 detenuti),
b) strutture sanitarie di secondo livello - con un numero di detenuti superiore alle 225 unità, dove è previsto un servizio sanitario continuativo per tutto il giorno. Tali strutture hanno a disposizione diverse specialità mediche e hanno in dotazione strumenti diagnostici di base, in modo da limitare il ricorso a visite specialistiche esterne e a ricoveri a fine diagnostico.
c) strutture sanitarie di terzo livello - costituite dai centri clinici dell'amministrazione penitenziaria che sono in grado di affrontare necessità medico-chirurgiche anche di elevato livello, avendo a disposizione strumenti diagnostici adeguati.
In tale istituto penitenziario, nonostante le progressive riduzioni finanziarie sul capitolo 1764, è stato mantenuto il principio della continuità assistenziale.
La casa circondariale di Sulmona ha, infatti, un monte ore di servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS) di 24 ore giornaliere e sono sei le unità di medici convenzionate che, con un rapporto libero professionale, sono inserite in una turnazione predisposta in modo da assicurare la presenza di almeno un medico all'interno dell'istituto per tutta la giornata. L'attività del servizio SIAS viene coordinata da un medico incaricato presente in istituto per almeno 18 ore alla settimana e le cui funzioni sono disciplinate dalla legge 740 del 1970.
Anche il servizio infermieristico organizzato presso la casa circondariale di Sulmona garantisce la presenza di almeno una unità per tutto l'arco della giornata; il monte ore infermieristico giornaliero, attualmente di 23 ore permette, infatti, di fruire dell'attività a regime libero professionale di quattro infermieri appositamente convenzionati. Costoro svolgono la propria opera integrandola con quella dei quattro infermieri di ruolo, regolarmente assunti quali vincitori di concorso, attualmente in servizio presso l'istituto penitenziario di Sulmona come personale appartenente al comparto ministeri.
La casa circondariale di Sulmona dispone inoltre di un servizio psichiatrico organizzato in modo che venga assicurata la presenza giornaliera dello specialista. Secondo le disposizioni ministeriali contenute in una circolare del 3 giugno 1999, lo specialista in psichiatria viene retribuito a tariffa oraria anziché a prestazione, come è invece stabilito per le altre branche specialistiche.
Tutto ciò premesso, si ritiene che la direzione della casa circondariale di Sulmona dispone di risorse in grado di tutelare la salute del detenuto Michele Pegna e di tutta la popolazione detenuta ivi ristretta, visto che, nell'ipotesi in cui dovessero essere necessari accertamenti diagnostici e cure particolari non espletabili all'interno dell'istituto si disporrà, in via programmatica o in urgenza, l'invio in strutture sanitarie esterne.
A tal proposito si rappresenta che il Pegna, dal 21 gennaio ad oggi, è stato più volte sottoposto a visita medica, ad esami ematochimici ed accertamenti diagnostici e diverse sono state le visite programmate presso strutture sanitarie esterne ai sensi dell'articolo 11 legge 354 del 1975, che lui stesso ha rifiutato di espletare.
Infatti, risulta agli atti che il Pegna, giunto a Sulmona il 4 gennaio 2003 proveniente da altro istituto, dopo avere espletato regolare visita di primo ingresso, il 29 gennaio 2003 è stato sottoposto ad esami ematochimici ed infettivologici. Nel mese di febbraio è stato visitato nei giorni 10, 13 e 25 per sindromi da raffreddamento, faringite ed altre patologie (ernia discale).
Le visite programmate richieste in strutture sanitarie esterne, come quella oculistica e quella per espletare la TAC alla
Solo il 5 giugno 2003 lo stesso accettava di essere sottoposto a TAC cervicale presso il nosocomio di Sulmona, mentre in data 17 luglio rifiutava di nuovo, al momento della traduzione, di essere sottoposto a RMN rachide cervicale da eseguirsi presso l'ospedale civile di Avezzano.
Relativamente al servizio sanitario riguardante il settore della tossicodipendenza, si rappresenta che il decreto legislativo 230 del 1999, emanato in attuazione dell'articolo 5 della legge delega n. 419 del 1998 recante «Riordino della medicina penitenziaria», ha previsto alla data del 1o gennaio 2000 il trasferimento dal ministero della giustizia al servizio sanitario nazionale delle sole funzioni relative alla prevenzione generale e alla diagnosi e cura della tossicodipendenza.
Con decreto interministeriale del 10 aprile 2002 è stato individuato il personale (medico, psicologo ed infermiere) operante nel presidio per i detenuti tossico-dipendenti - istituito dall'amministrazione penitenziaria nel 1991 per integrare il servizio dei Ser.T., deputati per legge alla assistenza e cura dei tossicodipendenti anche se detenuti come disposto dal T.U. 309 del 1990 - da far transitare al S.S.N.
Il citato decreto interministeriale del 10 aprile 2002 ha previsto allo stesso tempo il trasferimento delle risorse finanziarie dal ministero della giustizia al fondo sanitario nazionale con apposito decreto del ministero della economia.
Quest'ultimo dicastero con nota del 30 giugno 2003 ha informato che i fondi relativi al funzionamento del presidio sono transitati a decorrere dal 1o luglio 2003 al S.S.N.
Per quanto riguarda, in particolare, l'organizzazione del servizio sanitario per i detenuti tossicodipendenti presso la casa circondariale di Sulmona, si osserva che con circolari n. 556970 del 17 marzo 1997 e n. 558057 del 19 maggio 1997 era stato istituito in quella sede un presidio sanitario per i detenuti tossicodipendenti con 3 ore giornaliere di servizio medico e 3 ore giornaliere di servizio infermieristico.
Ciò premesso, anche il personale del presidio operante presso il predetto istituto è transitato alle dirette dipendenze della competente ASL territoriale, a far data dal giorno 1o luglio 2003. I detenuti tossicodipendenti ristretti presso la casa circondariale di Sulmona, pertanto, fruiscono del servizio sanitario organizzato all'interno dell'istituto relativamente alla dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti dalla competente ASL.
Per quel che concerne il finanziamento si precisa che la legge di bilancio per l'anno 2003 ha previsto sul capitolo 1764 uno stanziamento di euro 79.380.000,00 e che è stata richiesta una integrazione di almeno euro 16.000.000,00 in termini di competenza e di euro 21.000.000,00 in termini di cassa. L'integrazione ottenuta e inviata ai Provveditorati regionali è stata globalmente di euro 14.800.000,00; la casa circondariale di Sulmona ha ottenuto finora una disponibilità finanziaria di 19.951,31, budget che sarà sicuramente integrato dal competente Provveditorato a cui è stato inviato un incremento di risorse finanziarie sul relativo capitolo.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il 10 marzo 2003 nel carcere di Civitavecchia, sono morte due detenute dopo essersi iniettate una overdose di eroina;
dalla ricostruzione degli avvenimenti sembrerebbe che la dose letale di eroina sia stata loro fornita dal pregiudicato Benito Leofreddi - che per tale accusa è stato nel frattempo arrestato - durante la visita al parlatorio, passando attraverso un
nelle carceri italiane sono oltre 16 mila i tossicodipendenti detenuti, e i Servizi di assistenza ai tossicodipendenti presenti nelle carceri italiane sono troppo spesso mal funzionanti per carenza di personale e di fondi, e nel medesimo stato versa più in generale tutta la sanità penitenziaria;
è questa l'ennesima morte tragica all'interno di un carcere italiano, ad ulteriore conferma dell'esistenza di una vera e propria emergenza carceraria -:
come sia possibile che l'eroina entri e circoli con tale facilità all'interno del carcere nonostante i controlli;
se esistano omissioni o responsabilità dell'amministrazione penitenziaria;
se le due detenute abbiano avuto una assistenza sanitaria adeguata.
(4-05760)
Due involucri di cellophane sono stati infatti rinvenuti, successivamente al decesso, nel water del bagno della cella in uso alle due detenute.
Il sospetto dell'avvenuta illecita introduzione ha indotto il personale di sorveglianza alla sala colloqui ad effettuare una più attenta perquisizione, anche attraverso il controllo accurato della bocca.
Le bustine della sostanza, rivelatasi eroina all'esito degli accertamenti medico-legali, sono quindi arrivate in cella nascoste altrove, probabilmente in vagina.
Alle due detenute se ne aggiungeva una terza, e tutte e tre assumevano la sostanza stupefacente per vie nasali: gli effetti venivano notati dal personale di sorveglianza che richiedeva senza indugio l'intervento del sanitario di guardia, il quale riscontrava nelle detenute i sintomi propri di assunzione di sostanza stupefacente (stato confusionale, instabilità sulle gambe, miosi papillare, iperemia congiuntivale, stato di ebbrezza) e richiedeva, per tutte, l'esame delle urine.
Al rifiuto opposto dalle detenute non venivano assunti altri provvedimenti di tipo sanitario, ma veniva sentita una delle tre detenute che confermava l'avvenuta consegna della sostanza stupefacente da parte del convivente della sua compagna di cella, e l'uso condiviso di tale sostanza durante la socialità, riferendo altresì che, per quanto a sua conoscenza, la predetta compagna di cella non deteneva altra sostanza.
Nonostante ciò, veniva effettuata una nuova perquisizione negli ambienti detentivi, senza alcun risultato, e veniva disposto che la terza detenuta restasse nella propria cella e non fruisse, nel corso della giornata, della socialità.
Quest'ultima decisione le ha probabilmente salvato la vita.
Nonostante i controlli del personale di polizia penitenziaria, la cui consistenza numerica non consente una sorveglianza continua ed a vista, le altre due ristrette utilizzarono la sostanza contenuta nei due involucri di cellophane, e dopo la consegna della cena alle ore 18.00 apparivano dormienti al personale entrato in cella per accompagnare la detenuta portavitto.
La mancata assunzione della cena ha insospettito il personale che alle ore 20.00 ha cercato, inutilmente, di svegliare le due detenute.
Il sanitario, immediatamente intervenuto (alle ore 20.05), ne ha constatato la morte per arresto cardiaco, collocando l'evento intorno alle ore 18.00.
Nel prosieguo degli accertamenti, si è giunti prima al fermo e poi all'arresto, convalidato dal GIP, per il reato previsto dall'articolo 586 del codice penale, di Leoffredi Benito, il quale ha ammesso di aver passato alla madre di suo figlio lo stupefacente mediante lo stratagemma di un bacio.
La ricostruzione della vicenda è stata tratta dalla relazione ispettiva del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, trasmessa anche alla procura della Repubblica di Civitavecchia; tale relazione si conclude affermando che non si possono nei fatti rilevare elementi di responsabilità amministrativa e/o disciplinare nei confronti del personale penitenziario intervenuto nella vicenda.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nell'ambito della ristrutturazione delle tratte, la Divisioni Passeggeri delle Ferrovie dello Stato ha deciso di effettuare forti tagli ai treni con origine ed arrivo alla stazione di Salerno, ed in particolare la soppressione dei treni Intercity 536 (Salerno-Genova Piazza Principe), 537 (Torino Porta Nuova-Salerno), 588 (Salerno-Milano Centrale), 591 (Milano Centrale-Salerno);
l'esistenza e l'attuale utilizzo dei succitati treni è rilevante per l'intera provincia di Salerno, tanto da rendere inconcepibili i tagli decisi -:
quali iniziative intenda adottare per evitare la cancellazione di collegamenti vitali per l'intera provincia di Salerno.
(4-02706)
La nuova offerta ferroviaria attuata da Trenitalia S.p.a trova giustificazione in considerazione sia del bacino di traffico sia della necessità di garantire una maggiore velocizzazione del sistema di trasporto che può essere assicurata solo dagli eurostar, che, a differenza dei treni cosiddetti Velia, sono treni a composizione bloccata e, pertanto, non possono attuare la scomposizione dei convogli durante il percorso.
Con l'entrata in vigore dell'attuale orario è stato comunque attuato un potenziamento del servizio regionale.
I problemi relativi all'impatto sull'utenza della nuova scelta di politica commerciale posta in essere dalla società sono stati seguiti dagli uffici dell'amministrazione che, a seguito di alcuni incontri tenutisi con le parti interessate, hanno evidenziato la necessità di monitorare il favore della clientela sulle prestazioni offerte in base alla nuova scelta.
L'indagine effettuata da Trenitalia S.p.a, con un periodo di riferimento da luglio a ottobre 2002, sembrerebbe indicare un effettivo gradimento della clientela, tenuto conto che la nuova offerta ferroviaria è stata improntata ad una velocizzazione del sistema la quale ha determinato una maggiore razionalizzazione delle fermate con un conseguente decisivo miglioramento dei tempi di percorrenza, consentendo, tra l'altro, anche un miglioramento del sistema di interscambio tra i treni di media e lunga percorrenza e quelli a carattere regionale.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
il 28 ottobre 2002, il Presidente del Consiglio ha siglato a Tripoli con il Primo Ministro libico Shamek, alla presenza del
le due delegazioni avevano deciso di incaricare la società mista Italo-Libica di elaborare una relazione da presentare, entro novembre 2002, al «Comitato Misto italo libico per i crediti» competente in materia;
la società mista Italo-Libica avrebbe dovuto predisporre la relazione, in collaborazione con la Banca Arabo Italiana (Ubae), per il calcolo degli interessi, di cambio e tutte le altre questioni, derivanti da contratti di lavoro e forniture stipulati tra le imprese dei due Paesi;
in base a queste relazioni il Comitato Misto doveva inoltrare, entro il 15 dicembre 2002, le valutazioni alle autorità italiane e libiche al fine di consentire il pagamento delle somme dovute alle aziende italiane dalla Libia;
il 18 marzo 2003, la parte libica si è rifiutata di adempire l'accordo stipulato il 28 ottobre 2002, dal Governo italiano e da quello libico;
i crediti vantati dalle aziende italiane, per una somma complessiva di oltre 800 milioni di dollari, sono già stati riconosciuti dagli enti e dalle compagnie governative libiche e, in alcuni casi, sono stati confermati da sentenze delle stesse corti libiche;
il Governo libico, ormai dagli anni '80, ha bloccato i pagamenti alle nostre imprese vantando l'esistenza di un contenzioso con il Governo italiano per il risarcimento di danni di guerra e del periodo coloniale;
il presunto contenzioso vantato dal Governo di Tripoli, discusso sin dal 1956, ha già trovato soluzione nel 1998 con l'accordo Dini-Shalgam e, successivamente, il 26 ottobre 2000 con l'accordo SACE-Governo libico, con un abbuono, sugli indennizzi pagati, di oltre 260 milioni di dollari;
il Governo italiano più volte ha rappresentato - evidentemente senza risultati utili - alla controparte libica la propria preoccupazione per il protrarsi della situazione, rappresentando come il pagamento dei debiti pregressi costituisca la premessa indispensabile per il pieno rilancio delle relazioni economiche bilaterali;
appare, ormai, evidente la mancanza di volontà da parte delle autorità libiche di risolvere la vicenda e di liquidare i crediti spettanti alle aziende italiane -:
se abbia già ufficialmente inoltrato al Governo libico una richiesta di spiegazioni, per il tramite dell'ambasciatore italiano a Tripoli, del grave e scorretto comportamento che ha disatteso gli accordi firmati il 28 ottobre 2002;
quale sia stata la risposta del Governo libico;
quali urgenti iniziative politico-diplomatiche intenda porre in essere per accelerare i tempi del recupero dei crediti delle nostre aziende;
se, in caso di ulteriore temporeggiamento sulla vicenda da parte delle autorità libiche, non ritenga possibile e opportuno quantificare gli investimenti del Governo libico, ed in particolare in Italia, e promuovere, in via cautelativa, un blocco degli stessi.
(4-06091)
Nell'ultima riunione operativa del comitato misto crediti italo-libico, svoltasi a Tripoli dal 18 al 20 febbraio 2003, le parti hanno preso visione delle relazioni formulate dalla banca italo-araba (UBAE) e dalla società mista italo-libica, organismi di fiducia dei due Governi, e delle relative classificazioni dei crediti, formulate sulla base di incontri con le aziende titolari e sulla documentazione da loro prodotta. Da
In tale contesto è stata fissata la data del 27 marzo per una riunione conclusiva del comitato crediti. La data avrebbe consentito di rispettare il termine del 31 marzo, concordato in occasione della visita del Presidente del Consiglio a Tripoli, per il pagamento del dovuto. Negli incontri preliminari, alla vigilia della riunione, si è compreso che si sarebbe potuto addivenire esclusivamente ad un'intesa parziale, dai contenuti non soddisfacenti, che avrebbe comportato il pagamento in termini non immediati, solo di quanto già disponibile presso le banche libiche, vale a dire poco meno di un decimo dell'importo di 620 milioni di euro, pari alla sola linea capitale dei crediti accertati delle 111 aziende italiane interessate. Si è quindi ritenuto opportuno lanciare un segnale fermo alla controparte libica non accettando un compromesso insoddisfacente, che avrebbe tradito le aspettative dei nostri operatori che attendono da anni quanto loro dovuto.
La soluzione della questione dei crediti nei confronti di enti libici, detenuti da aziende italiane fuori del quadro assicurativo SACE, continua a costituire una priorità fondamentale nel rapporto bilaterale con Tripoli. Essa si pone con ancora maggiore urgenza alla luce del recente voto del consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, che ha abolito le sanzioni del 1992, ponendo le premesse per la definitiva normalizzazione internazionale della Libia.
Il contenzioso verso la Libia derivante da crediti per forniture commerciali o dall'effettuazione di lavori pubblici non è peraltro un fenomeno limitato all'Italia, ma è comune a tutti i Paesi che hanno operato negli ultimi decenni su quel mercato. Il Governo italiano è l'unico ad aver finora concluso un accordo con la Libia per appianare il debito discendente da crediti assicurati e l'unico che abbia iniziato una trattativa politica per recuperare quanto dovuto alle imprese nazionali non assicurate.
Il Governo italiano continua con determinazione ad impegnarsi per pervenire quanto prima ad un'intesa che soddisfi le imprese italiane e permetta il pieno dispiegamento delle potenzialità non solo delle relazioni economiche ma anche dell'intero rapporto bilaterale con Tripoli. Dell'esigenza di tale urgente accordo le autorità libiche, in tutte le occasioni di incontro, sono peraltro sembrate pienamente consapevoli.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
da notizie apparse sulla stampa risulta che il ministero della salute stia rivalutando la candidatura dell'istituto regionale per le microcitemie della Sardegna a «Centro di riferimento italiano per la cura e la prevenzione della talassemia»;
un'eventuale decisione in tal senso potrebbe penalizzare non solo la Sardegna ma le corrette aspettative dei più qualificati ambienti scientifici del nostro Paese;
l'ospedale microcitemico sardo si è particolarmente contraddistinto nella comunità scientifica internazionale e da circa 20 anni è riconosciuto come «Centro di riferimento dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo delle emoglobinopatie» -:
se risponda al vero quanto citato in premessa;
se non ritenga di dover salvaguardare e valorizzare una struttura sanitaria internazionalmente riconosciuta come tra le più qualificate nel settore e che vedrebbe sicuramente ridimensionate le proprie potenzialità qualora i previsti specifici finanziamenti dovessero venire meno.
(4-01537)
L'ubicazione del primo nodo della rete a Roma e l'apertura verso la naturale estensione progressiva ad altri nodi nazionali ed internazionali, segnano un percorso per lo sviluppo e l'innovazione nell'ambito della cura e della ricerca, utilizzando il modello di rete per favorire l'integrazione delle esperienze e delle conoscenze con l'ulteriore obiettivo di promuovere e divulgare a livello internazionale il know-how come patrimonio del nostro Paese nel campo sanitario e della ricerca scientifica nel settore dell'ematologia, dove l'Italia può vantare primati e riconoscimenti internazionali.
La scelta della collocazione della sede della Fondazione IME a Roma deriva da ragioni logistiche, organizzative e funzionali di collegamento con i principali centri ed istituti del Paese, nonché con le rappresentanze istituzionali nazionali e diplomatiche straniere.
La mission della Fondazione comporterà lo sviluppo di un intenso ed attivo sistema di relazioni, con la conseguente ed opportuna apertura verso altri soggetti in Italia, che, auspicabilmente in veste di «partecipanti istituzionali», entreranno a far parte dell'IME.
Nel contesto sopra descritto, si inserisce il progetto internazionale di Talassemia, un'iniziativa di cooperazione allo sviluppo voluta dal Governo Italiano (presentato nell'ambito degli incontri internazionali del G8) che, superando le tradizionali modalità solidaristiche di aiuto, propone un modello di azione basato sulla produzione e trasferimento di conoscenze clinico scientifiche, puntando alla soluzione radicale della talassemia, malattia ad altissima incidenza epidemiologica non solo nell'area mediterranea e mediorientale, ma anche in vaste zone dell'Asia.
Il modello proposto costituisce anche un importante strumento di politica estera, proponendo un primato italiano come motore per la crescita e qualificazione di strutture sanitarie straniere, in Paesi afflitti da questa grave malattia.
Lo statuto della fondazione IME prevede la partecipazione in qualità di partecipanti istituzionali, di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, i cui scopi siano conformi a quelli della fondazione stessa.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
il commissario straordinario dell'INPS di recente ha adottato la determinazione di inserire la sede di Sciacca tra le direzioni sub provinciali da declassare ad agenzie;
la citata sede è utilizzata da molti comuni del circondario, quindi di notevole importanza a livello territoriale;
la decisione, se confermata, porterà ad un vero e proprio declassamento della sede, con conseguente diminuzione del carico di lavoro, sicuramente il trasferimento del personale e grande disagio per tutti gli utenti;
tutto ciò preoccupa sia le organizzazioni sindacali che i cittadini costretti a grandi disagi;
tutto ciò non è sicuramente in linea con la politica di miglioramento dei servizi decisa dall'Ente -:
quali iniziative intenda adottare il Ministro interpellato per accertare quali siano le ragioni della suddetta decisione e se non
(4-06593)
L'istituto ha da tempo promosso una politica di decentramento territoriale per rispondere alle esigenze di avvicinamento del servizio al cittadino e di miglioramento organizzativo.
Pertanto, sono state adottate molteplici iniziative mirate ad una presenza capillare dell'istituto sul territorio e a ciò è seguito un decentramento delle responsabilità operative, delle responsabilità di organizzazione delle risorse e di organizzazione del lavoro. Per quest'ultima poi, si è ricorso alla sperimentazione di sistemi organizzativi flessibili che tengano conto delle specificità territoriali e di eventuali esigenze temporanee.
Occorre precisare, comunque, che in considerazione delle limitazioni economiche poste dalla legge finanziaria per il 2003, nonché dei mutamenti socio-ambientali, avvenuti negli ultimi anni e dei progressi della telematica, si è reso necessario ridisegnare il modello di decentramento territoriale.
Attualmente, quindi, anche al fine di valutare la fattibilità del nuovo modello organizzativo di decentramento dell'istituto e vista la portata delle problematiche connesse, non si è concretizzata la trasformazione in agenzie delle direzioni subprovinciali, essendo stata sospesa la determinazione commissariale n. 477 dell'8 aprile 2003.
L'Istituto sta, infatti, elaborando una revisione del modello strategico di decentramento in relazione al riassetto logistico-funzionale delle regioni, in modo da renderlo più coerente alle mutate esigenze dell'utenza.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
il Commissario Straordinario dell'INPS, di recente ha adottato la determinazione di (inserire la sede di Sciacca tra le Direzioni sub provinciali da declassare ad agenzie);
La citata sede è utilizzata da molti comuni del circondario, quindi di notevole importanza a livello territoriale;
La decisione, se confermata, porterà ad un vero e proprio declassamento della sede, con conseguente diminuzione del carico di lavoro, sicuramente il trasferimento del personale e grande disagio per tutti gli utenti;
Tutto ciò preoccupa sia le organizzazioni sindacali che i cittadini costretti a grandi disagi;
Tutto ciò non è sicuramente in linea con la politica di miglioramento dei servizi decisa dall'Ente -:
quali iniziative intenda adottare il Ministro per accertare quali siano le ragioni della suddetta decisione e se non sia il caso di identificare come vera e propria sede provinciale più che come agenzia l'ufficio di cui si discute.
(4-06810)
L'istituto ha da tempo promosso una politica di decentramento territoriale per rispondere alle esigenze di avvicinamento del servizio al cittadino e di miglioramento organizzativo.
Pertanto, sono state adottate molteplici iniziative mirate ad una presenza capillare dell'istituto sul territorio e a ciò è seguito un decentramento delle responsabilità operative, delle responsabilità di organizzazione delle risorse e di organizzazione del lavoro. Per quest'ultima poi, si è ricorso alla sperimentazione di sistemi organizzativi flessibili che tengano conto delle specificità territoriali e di eventuali esigenze temporanee.
Occorre precisare, comunque, che in considerazione delle limitazioni economiche poste dalla legge finanziaria per il 2003, nonché dei mutamenti socio-ambientali, avvenuti negli ultimi anni e dei progressi della telematica, si è reso necessario ridisegnare il modello di decentramento territoriale.
Attualmente, quindi, anche al fine di valutare la fattibilità del nuovo modello organizzativo di decentramento dell'istituto e vista la portata delle problematiche connesse, non si è concretizzata la trasformazione in agenzie delle direzioni subprovinciali, essendo stata sospesa la determinazione commissariale n. 477 dell'8 aprile 2003.
L'istituto sta, infatti, elaborando una revisione del modello strategico di decentramento in relazione al riassetto logistico-funzionale delle regioni, in modo da renderlo più coerente alle mutate esigenze dell'utenza.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
con decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 si è data attuazione alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
all'articolo 6 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 viene sancito il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato;
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 si stabilisce che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono abrogate la legge 28 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel decreto legislativo;
all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 si stabilisce che in relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
secondo il parere espresso dal dipartimento della funzione pubblica all'ARAN in data 22 gennaio 2002, la disposizione del lavoro a tempo determinato, introdotta dal decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, trova completa applicazione dal 1 gennaio 2002, atteso che le clausole contrattuali collettive nazionali stipulate ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, mantenute transitoriamente in vita dal medesimo decreto fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro esauriscono il loro periodo di vigenza naturale con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998/2001 e non sussiste, in questo caso, il vuoto normativo che, in altri casi, legittima la proroga di efficacia delle norme del Ccnl, fino alla stipulazione del Ccnl successivo -:
perché il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 non abbia ancora trovato attuazione presso il ministero della giustizia, il quale ha alle proprie dipendenze n. 1823 lavoratori assunti a tempo determinato in base alla legge n. 242 del 18 agosto 2000, atteso che il predetto decreto prevede, all'articolo 11 l'abrogazione di ogni disposizione comunque con esso incompatibile;
quali iniziative intenda assumere il ministero per la funzione pubblica e il
(4-03533)
Com'è noto, detto decreto ha abrogato, dalla data della sua entrata in vigore, la normativa già vigente in materia - segnatamente, la legge n. 230 del 1962, l'articolo 8-bis della legge n. 79 del 1983, l'articolo 23 della legge n. 56 del 1987, nonché tutte le disposizioni di legge incompatibili e non espressamente richiamate - prevedendo, tuttavia, che le vigenti clausole dei CCNL («stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987», vale a dire individuative di ipotesi di contratto a termine ulteriori rispetto a quelle di cui alle leggi ora citate) mantengano la loro efficacia, in via transitoria e salve diverse intese, «fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro» (articolo 11, commi 1 e 2). Il parere in questione chiarisce che per la «scadenza» si intende la data del 31 dicembre 2001, formalmente stabilita per tutti i contratti collettivi di comparto, e non le successive date di effettiva stipulazione dei singoli CCNL relativi alla tornata contrattuale 2002-2005.
Il competente dipartimento di questo ministero ha quindi rappresentato che per il personale assunto a tempo determinato (compreso quello assunto ai sensi della legge n. 242 del 2000) dal 1o gennaio 2002 trova completa applicazione la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 368 del 2001, dal momento che le clausole contrattuali collettive nazionali stipulate ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987 esauriscono il loro periodo di vigenza naturale con la scadenza del quadriennio 1998-2001.
Non sussiste, pertanto, in questo caso, il vuoto normativo che, in altre fattispecie, legittima la proroga dell'efficacia delle norme dei CCNL fino alla stipulazione del CCNL successivo, così come confermato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica.
Essendo abrogate tutte le disposizioni di legge che sono incompatibili e non espressamente richiamate nel citato decreto legislativo n. 368 del 2001, tali lavoratori a termine possono, quindi, usufruire di tutti quei permessi (permessi studio, permessi per concorsi ed esami clinici, ecc.) che spettano al personale assunto a tempo indeterminato.
Per completezza di informazione, si aggiunge che il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare 1o agosto 2002, n. 42, ha dettato le «prime indicazioni applicative» del decreto legislativo n. 368 del 2001.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la figura del giudice di pace, dopo i primi anni di attività, può consentire di esprimere un nuovo modo, forse più snello, di interpretare il servizio della giustizia;
è peraltro abbastanza disagevole disporre dei dati indicativi dei conti della struttura -:
quanti siano i giudici di pace operanti sul territorio nazionale;
a quanto ammontino i compensi lordi dell'intera categoria dei giudici di pace;
quanti siano i dipendenti amministrativi delle strutture allestite per i giudici di pace;
a quanto ammontino i compensi lordi di tutti i dipendenti amministrativi degli uffici giudiziari dei giudici di pace;
a quanto ammontino le spese per le locazioni di immobili ospitanti gli uffici dei giudici di pace;
a quanto ammontino le spese di gestione degli uffici (telefoniche, energia elettrica, riscaldamento, cancelleria eccetera).
(4-01411)
Il numero dei giudici di pace risulta essere:
organico: 4.700;
nominati: 2.340;
confermati: 1.809;
presenti: 4.149.
Lo schema seguente illustra la dotazione organica complessiva del personale amministrativo presente negli uffici del giudice di pace distinta per figure professionali, nonché l'indicazione del personale presente.
Dirigente 12
Direttore di cancelleria 49
Cancelliere C2 878
Cancelliere C1 160
Cancelliere B3 1.375
Operatore Giudiziario B3 29
Contabile B2 5
Operatore Giudiziario B2 695
Operatore Giudiziario B1 1.077
Ausiliario B1 14
Ausiliario A1 826
Totale 5.120
Dirigente 10
Direttore di cancelleria 27
Cancelliere C2 156
Cancelliere C1 112
Cancelliere B3 1.264
Operatore Giudiziario B3 0
Contabile B2 0
Operatore Giudiziario B2 614
Operatore Giudiziario B1 1.100
Ausiliario B1 1
Ausiliario A1 951
Totale 4.235
Prestano inoltre servizio, non conteggiate nell'organico:
a) 30 unità di personale comandate da altre amministrazioni;
b) 626 unità di personale comunale comandate ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge n. 468 del 1999;
c) 63 unità di personale a tempo determinato - ex lavoratori socialmente utili ai sensi della legge n. 448 del 2001.
Per far fronte ad esigenze urgenti di funzionalità degli uffici i presidenti delle corti di appello possono ricorrere all'istituto dell'applicazione distrettuale ai sensi dell'articolo
Si fa, inoltre, presente che l'articolo 26, comma 4, della legge n. 468 del 1999 ha previsto la possibilità di utilizzare presso gli uffici del giudice di pace del circondario il personale dipendente comunale che ha operato negli uffici di conciliazione.
La procedura per l'attivazione di tali «comandi» è contenuta in una circolare del 6 marzo 2000 della competente direzione generale con la quale è stata, altresì, attribuita al presidente del tribunale la competenza relativa.
In ordine ai costi legati al funzionamento degli uffici in esame, si riportano di seguito le notizie desunte dai rendiconti trasmessi e si segnala la relatività dei dati dei quali si dispone, considerato che tra tutti i comuni sede del giudice di pace, solo una parte ne ha distinto i costi dai rimanenti uffici giudiziari, limitandosi nel caso specifico ad indicare le sole spese per il fitto dei locali e quelle di funzionamento in genere, afferenti le varie utenze (telefono, energia elettrica, riscaldamento eccetera).
Ne consegue che dalla ricognizione è possibile ricavare solo dati provvisori sia per il numero degli uffici che per i costi.
È possibile fornire notizie limitate alla spesa del fitto desumendo il costo dai rendiconti dei comuni di Bologna, Firenze e Genova, i soli che abbiano indicato distintamente il canone dei locali sede del giudice di pace.
Tale costo, complessivamente, risulta di euro 2.188.222,71 (lire 4.236.989.987).
Dati parziali desunti da 44 sedi:
Fitto: lire 567.736.842, pari a euro 293.211,60;
funzionamento: lire 472.483.439 pari a euro 244.017,33.
Fitto: lire 1.632.561.09, pari a euro 834.147,44;
funzionamento: lire 9.646.485.556, pari a euro 4.981.994,01.
A tali costi vanno aggiunti quelli relativi alle spese sostenute per il personale, la cui dotazione organica prevede 5120 unità, di cui sono presenti 4954, come sopra indicato.
Tale personale è così composto: dipendenti di ruolo del ministero della giustizia (85,48 per cento), dipendenti comunali comandati (12,64 per cento), dipendenti assunti a tempo determinato (1,27 per cento) e personale comandato da altre amministrazioni (0,61 per cento), per un costo complessivo annuo lordo (comprensivo anche degli oneri a carico dell'amministrazione) relativo al personale utilizzato negli uffici del giudice di pace stimato in euro 151.609.992, così suddiviso:
Personale di ruolo del Ministero della Giustizia: euro 127.572.581;
Personale comunale: euro 21.249.570;
Personale a tempo determinato: euro 2.434.127;
Personale di altre Amministrazioni: euro 353.714.
L'entità delle indennità effettivamente corrisposte è ricavabile dall'indagine conoscitiva effettuata da questo ministero per l'anno 2002 (disponibile presso il Servizio Assemblea).
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
gli elenchi dei sindacalisti che percepiscono una pensione Inps oltre ad un versamento sindacale aggiuntivo sono incomprensibilmente custoditi in modo «riservato»;
il professor Gaetano Rasi, autorevole membro dell'Authority, nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale di lunedì 19 agosto 2002 ha inequivocabilmente affermato che «i sindacalisti sono personaggi pubblici» e che «la trasparenza vale anche per loro»;
in data 20 agosto 2002 il professor Gaetano Rasi, per fugare ogni dubbio circa l'interpretazione dell'Authority, ha dichiarato: «La mia posizione è quella ufficiale comune a tutto il collegio. Del resto era stata inviata una lettera del dottor Buttarelli su una questione analoga (la trasparenza dei dati dei Caf che il Ministero delle finanze non voleva fornire, ndr). Queste informazioni devono essere pubbliche»;
l'Inps, interpellata sul punto, si è riservata di decidere con atteggiamento che, almeno all'apparenza, pare ostruzionistico;
non si comprende perché deve esistere una vera e propria enclave di privilegiati che possono godere di riservatezza su dati straordinariamente significativi dal punto di vista, anche in ragione del fatto che Sergio Betti, responsabile organizzativo nazionale della Cisl, ha ammesso che i sindacalisti che beneficiano della «doppia pensione» sono migliaia;
è bene che i pensionati vengano quanto prima a conoscenza dei dati che riguardano coloro che da anni asseriscono di lavorare in loro difesa tuonando contro le ingiustizie pensionistiche -:
se non ritenga di dover immediatamente segnalare all'Inps che non vi sono ragioni ostative alla pubblicazione degli elenchi nominativi dei sindacalisti che, a migliaia, godono della «doppia pensione», anche alla luce del preciso ed inequivocabile pronunciamento dell'autorità garante della privacy.
(4-03742)
Preliminarmente occorre considerare che l'articolo 31 della legge n. 300 del 1970 dispone che i dipendenti assicurati presso l'Inps, chiamati a ricoprire cariche sindacali, possono essere collocati in aspettativa non retribuita e i relativi periodi sono considerati utili, a richiesta, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
L'articolo 8, comma 8, della legge n. 155 del 1981, dispone, poi, che per i suddetti lavoratori le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e, vengono di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di categoria della stessa categoria e qualifica.
L'individuazione delle cariche sindacali cui deve essere fatto riferimento ai fini dell'applicazione del citato articolo 31, è stata effettuata dal decreto legislativo n. 564 del 1996 che ha dato facoltà alle organizzazioni sindacali di versare per i suddetti lavoratori una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori, che si trovino in tali situazioni, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo, come fissata dalla richiamata legge n. 155 del 1981.
La suddetta contribuzione effettuata alle organizzazioni sindacali non ha carattere obbligatorio ed è materialmente versata dall'organizzazione sindacale all'ente previdenziale d'appartenenza del lavoratore.
Non vi è dunque un'ulteriore prestazione pensionistica.
Per quanto riguarda la pubblicità relativa ai nominativi dei beneficiari l'Istituto ha fatto presente di aver, al riguardo, richiesto specifico parere all'autorità garante della privacy.
Secondo tale parere, reso il 23 agosto 2002, l'Inps è tenuto a fornire i dati se i fondi utilizzati per la contribuzione aggiuntiva hanno natura pubblica e se, indipendentemente da ciò, si tratti di persone note o che esercitano una funzione pubblica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del codice di deontologia per l'attività giornalistica.
Poiché il sindacato è un soggetto privato ed i fondi aggiuntivi non hanno una natura pubblica l'istituto per tutelare la legalità e salvaguardare il diritto alla riservatezza ha invitato il quotidiano a fornire l'elenco dei sindacalisti che considera persone note o che esercitano una funzione pubblica.
Dal punto di vista operativo l'istituto, pur disponendo di tutti i dati nei suoi archivi, ha dovuto predisporre una procedura dedicata, che ha richiesto un certo tempo di realizzazione, per effettuare le ricerche in base ai soggetti che usufruiscono di questo tipo di contribuzione, alle organizzazioni sindacali di appartenenza e all'ammontare delle retribuzioni aggiuntive dei singoli nominativi.
In seguito, l'istituto a fronte dei successivi elenchi di nominativi per i quali sono state richieste notizie, ha fornito tutti gli elementi al riguardo.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
la questione delle «doppie pensioni» a 1.425 sindacalisti continua a tenere banco sulla stampa nazionale (o meglio, su una piccola parte della stampa nazionale) per il perdurare dell'atteggiamento ostruzionistico da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale;
i preziosi servizi di informazione resi dal quotidiano Il Giornale continuano a rappresentare con dovizia di particolari l'atteggiamento ostruzionistico dei vertici dell'INPS che, dopo aver tentato vanamente di aggirare l'ostacolo rappresentato dal richiamo al dovere di pubblicità formulato dal professor Gaetano Rasi, facente parte dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali ora addirittura ritiene di poter affermare l'estrema difficoltà nel «rintracciare» i nominativi, difficoltà non riscontrate dal quotidiano II Giornale;
come se non bastasse, fra i pochissimi nominativi svelati dall'INPS (ovviamente senza gli importi), tre di essi sono stati dati per errore essendo stati attribuiti all'organizzazione Ugl;
fra l'altro, come spiega il quotidiano Il Giornale di giovedì 29 agosto 2002 alla pagina 3, il numero dei beneficiati dovrebbe aggirarsi addirittura intorno ai 9-10 mila;
appare doveroso, ancor più dopo tali ultimi atteggiamenti dei vertici dell'INPS, un energico intervento del ministero del lavoro e della previdenza sociale che non può non prendere atto immediatamente, e trarne le doverose conseguenze, che le ipotesi sono due:
a) i vertici dell'INPS continuano a voler celare i nominativi e gli importi;
b) i vertici dell'INPS non riescono sul serio a rinvenire i nominativi ed allora si deve ricavare la conseguenza che l'Istituto è organizzato e diretto con incapacità, con negligenza e con trascuratezza -:
quale energico ed urgentissimo intervento intenda promuovere per disporre che, senza indugio, siano resi pubblici tutti i nominativi dei sindacalisti beneficiari di doppie pensioni in atteso che nessuno può permettersi di esporre l'INPS a figure pubbliche di tal genere e per sapere se non ritenga che i vertici dell'INPS, in ogni caso, siano immediatamente azzerati, tenuto conto del fatto che, in ambedue le ipotesi, formulate nella premessa del presente atto
(4-03816)
Preliminarmente occorre considerare che l'articolo 31 della legge n. 300 del 1970 dispone che i dipendenti assicurati presso l'Inps, chiamati a ricoprire cariche sindacali, possono essere collocati in aspettativa non retribuita e i relativi periodi sono considerati utili, a richiesta, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
L'articolo 8, comma 8, della legge n. 155 del 1981 dispone, poi, che per i suddetti lavoratori le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e, vengono di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di categoria della stessa categoria e qualifica.
L'individuazione delle cariche sindacali cui deve essere fatto riferimento ai fini dell'applicazione del citato articolo 31, è stata effettuata dal decreto legislativo n. 564 del 1996 che ha dato facoltà alle organizzazioni sindacali di versare per i suddetti lavoratori una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori, che si trovino in tali situazioni, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo, come fissata dalla richiamata legge n. 155 del 1981.
La suddetta contribuzione effettuata dalle organizzazioni sindacali non ha carattere obbligatorio ed è materialmente versata dall'organizzazione sindacale all'ente previdenziale d'appartenenza del lavoratore.
Non vi è dunque un'ulteriore prestazione pensionistica.
Per quanto riguarda la pubblicità relativa ai nominativi dei beneficiari l'istituto ha fatto presente di aver, al riguardo, richiesto specifico parere all'autorità garante della privacy.
Secondo tale parere, reso il 23 agosto 2002, l'INPS è tenuto a fornire i dati se i fondi utilizzati per la contribuzione aggiuntiva hanno natura pubblica e se, indipendentemente da ciò, si tratti di persone note o che esercitano una funzione pubblica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del codice di deontologia per l'attività giornalistica.
Poiché il sindacato è un soggetto privato ed i fondi aggiuntivi non hanno una natura pubblica l'istituto per tutelare la legalità e salvaguardare il diritto alla riservatezza ha invitato il quotidiano a fornire l'elenco dei sindacalisti che considera persone note o che esercitano una funzione pubblica.
Dal punto di vista operativo l'istituto, pur disponendo di tutti i dati nei suoi archivi, ha dovuto predisporre una procedura dedicata, che ha richiesto un certo tempo di realizzazione, per effettuare le ricerche in base ai soggetti che usufruiscono di questo tipo di contribuzione, alle organizzazioni sindacali di appartenenza e all'ammontare delle retribuzioni aggiuntive dei singoli nominativi.
In seguito, l'Istituto a fronte dei successivi elenchi di nominativi per i quali sono state richieste notizie, ha fornito tutti gli elementi al riguardo.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
la legge 18 ottobre 2001, n. 383, avente ad oggetto «Misure per il rilancio dell'economia», all'articolo 8, ha previsto e disposto l'abrogazione dell'obbligo di bollatura di alcuni libri contabili obbligatori, intervenendo direttamente sul testo dell'articolo 2215 del codice civile, il cui nuovo testo recita testualmente: «I libri contabili, prima di essere messi in uso,
il testo originario dell'articolo 2215 del codice civile così disponeva: «il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono»;
è evidente, dunque, che la norma abroga, sia per il libro giornale che per quello degli inventari, l'obbligo di vidimazione iniziale peraltro confermando, invece, come già previsto nella precedente formulazione del codice civile, l'obbligo della numerazione dei fogli;
la normativa precedente, infatti, prescriveva, per il libro giornale e per il libro degli inventari, l'osservanza di determinate e precise formalità estrinseche prima dell'uso: la numerazione progressiva di ogni pagina, la bollatura di ogni foglio e l'indicazione nell'ultima pagina, del numero di fogli che compongono il libro ad opera dell'ufficio del registro delle imprese o di un notaio;
dalla lettera della disposizione sembrerebbe evincersi che la bollatura sia alternativa rispetto alla vidimazione sicché l'imprenditore verrebbe sollevato sia dall'una che dall'altra incombenza;
in realtà ha preso corpo la tesi secondo cui la vidimazione iniziale sarebbe un procedimento complesso che consta sia della numerazione del libro che della successiva bollatura;
laddove tale tesi fosse da considerarsi fondata la bollatura non sarebbe alternativa alla vidimazione ma rappresenterebbe un momento della medesima;
tale interpretazione sarebbe sorretta dallo stesso titolo dell'articolo 8 della legge n. 383 laddove si parla di «Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori»;
i sostenitori di tale tesi osservano che nel titolo della norma non vi è neppure un accenno alla vidimazione proprio in quanto la numerazione e la vidimazione dei libri sono momenti propedeutici alla stessa;
si tratta pertanto di una disposizione che dà luogo a diverse incertezze poiché la vidimazione e la bollatura cui fa riferimento il primo comma del nuovo testo dell'articolo 2215 del codice civile sono, da una parte, esplicitamente disciplinate nelle modalità («devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali») mentre, dall'altra, la stessa norma prevede che non si applicano al libro giornale ed al libro degli inventari per i quali opera l'esenzione esplicitamente prevista dal comma due dell'articolo, e che per gli altri libri contabili tali formalità valgano solo per le ipotesi in cui leggi speciali ne prevedano l'obbligo;
il problema che si pone è relativo alla possibile (e non presa in esame) incidenza delle novità introdotte dall'articolo 8 della legge 363 del 2001 su altre disposizioni normative, e segnatamente sull'articolo 2710 del codice civile e sull'articolo 634 del codice di procedura civile;
l'articolo 2710 del codice civile è relativo alla efficacia probatoria, nei rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, dei libri bollati e vidimati nelle forme di legge, mentre l'articolo 634 del codice di procedura civile individua le prove scritte idonee a richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo da parte del magistrato competente
è indubbio che si ponga il problema del coordinamento delle due diverse norme citate (che richiedono i requisiti della bollatura, della vidimazione e della regolare tenuta) con il nuovo testo dell'articolo 2215 del codice civile, così modificato dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
è dunque possibile interpretativamente considerare che la eliminazione dei requisiti della bollatura e della vidimazione provocherebbe la perdita della efficacia probatoria dei libri contabili;
è ancora possibile interpretativamente sostenere che l'eliminazione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione non avrebbe incidenza sulla efficacia probatoria dei libri contabili che, semplicemente, non sarebbe più subordinata ai requisiti della bollatura e della vidimazione ma soltanto al terzo requisito della regolare tenuta dei libri medesimi, producendosi con ciò l'effetto di una implicita e parziale abrogazione degli articoli 2710 del codice civile e 634 del codice di procedura civile nelle parti in cui ancora sono previsti i citati requisiti;
da ultimo, sempre interpretativamente, gli studiosi hanno individuato una soluzione per così dire intermedia elaborando elegantemente due distinti profili, e cioè quello della regolare tenuta dei libri contabili e quello della loro efficacia probatoria;
per quanto attiene alla regolare tenuta dei libri contabili non sarebbero più necessarie la vidimazione e la bollatura del libro giornale e degli inventari, conformemente alla previsione della nuova formulazione dell'articolo 2215 del codice civile, con ciò peraltro confermandosi, per tutti gli altri libri, la necessità della bollatura e della vidimazione laddove queste siano richieste da leggi speciali;
per quanto attiene il profilo dell'efficacia probatoria, sarebbe sempre necessaria, confermandosi con ciò il disposto dell'articolo 2710 del codice civile e l'articolo 634 del codice di procedura civile sia la bollatura che la vidimazione dovendosi in tal modo escludere qualsivoglia sia pur parziale abrogazione delle disposizioni citate con la conservazione dei requisiti della bollatura e della vidimazione;
la complessità della ricostruzione sin qui svolta necessita di una urgentissima opera interpretativa da parte del legislatore atteso che, nella quotidiana pratica forense e giudiziaria, le tesi più disparate stanno prendendo corpo creando incertezza anche sulle iniziative di natura giudiziale -:
se il Ministro della giustizia non ritenga di dover esprimere una valutazione interpretativa che consenta agli operatori della giustizia ed al mondo delle imprese di conoscere esattamente la portata dell'articolo 2215 del codice civile così come modificato dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e che consenta di eliminare differenziate, e peraltro tutte legittime, interpretazioni che si rincorrono nelle aule di giustizia, negli studi degli avvocati e dei commercialisti e nel mondo delle imprese.
(4-03852)
Invero, la circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001 dell'agenzia delle entrate, esaminando i primi interventi per il rilancio dell'economia recati dalla legge n. 383, ne ha sottolineato la finalità di sopprimere taluni adempimenti e semplificarne altri, ritenuti onerosi per i contribuenti e non essenziali per l'attività di controllo demandata all'amministrazione finanziaria.
In particolare, dalla lettura sistematica dell'intero articolo 8, si evince che sono state introdotte modifiche al codice civile e ad alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili, volte a sopprimere l'obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari e dei registri obbligatori,
Invero, a seguito della modifica degli articoli 2216 e 2217 del codice civile disposta dall'articolo 7-bis, commi 1 e 2 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, l'obbligo di vidimazione annuale del libro giornale e del libro degli inventari era stato già soppresso.
I successivi commi 2 e 3 dell'articolo 8, mediante interventi agli articoli 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno esteso l'eliminazione dell'obbligo della bollatura ai registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri è stato, invece, confermato l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono.
Ai sensi del novellato articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, i registri di cui agli articoli 23 (registro delle fatture), 24 (registro dei corrispettivi) e 25 (registro degli acquisti) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non più soggetti a bollatura, possono ritenersi regolarmente tenuti soltanto se numerati progressivamente in ogni pagina.
Parimenti, mediante la sostituzione del primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche le scritture contabili previste ai fini delle imposte dirette sono ora soggette unicamente all'obbligo della numerazione progressiva delle pagine, essendo stato eliminato l'obbligo della bollatura iniziale.
In definitiva, sia per il libro giornale e per il libro degli inventari, sia per i registri previsti da norme tributarie, la numerazione progressiva delle pagine resta l'unico adempimento da porre in essere. Per effetto della soppressione della bollatura iniziale, che richiedeva l'intervento dell'ufficio del registro delle imprese o del notaio, la numerazione è ora eseguita direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture.
Le novità recate dalla legge in esame incidono anche sulle modalità da osservare per la numerazione. A differenza del previgente sistema, a mente del quale la numerazione veniva effettuata dal registro delle imprese, dal notaio o dagli uffici delle entrate, i quali, dopo aver attribuito in via preventiva a ciascuna pagina un numero progressivo, ne certificavano il numero complessivo nell'ultima pagina, ora non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzare la stessa.
A seguito delle modificazioni apportate ai citati articoli 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono venute a cessare le competenze degli uffici delle entrate in materia di numerazione e bollatura dei registri contabili. Ne consegue che la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza dell'ufficio del registro delle imprese o dei notai.
Così chiarita la portata applicativa della norma de qua, questo dicastero, per quanto di competenza, non ravvisa utile alcuna iniziativa normativa di modifica della disposizione, iniziativa che peraltro, rientrerebbe
Alla soluzione delle questioni meramente interpretative - peraltro illustrate nell'interrogazione sviluppando le varie opzioni ermeneutiche può contribuire la giurisprudenza che si formerà sulle disposizioni richiamate (combinato disposto degli articoli 2215, 2710 codice civile, 630 codice di procedura civile) anche di legittimità, essendo rimessa, in definitiva, alla suprema corte di cassazione la finzione nomofilattica.
Trattandosi infatti di interpretazione di norme giuridiche, attività squisitamente giurisdizionale, non è in alcun modo possibile un intervento interpretativo in via amministrativa attraverso l'adozione di una circolare.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il sindaco della città di Biella, avvocato Gianluca Susta, rivendica con forza la liquidazione di un credito che il comune di Biella vanterebbe nei confronti del Ministero della giustizia per una serie di opere eseguite all'interno del palazzo di giustizia e comunque destinate al servizio della giustizia;
il credito che in origine ammontava a quattro miliardi di vecchie lire, si sarebbe ridotto ora a tre miliardi a seguito del versamento di un acconto di un miliardo;
il sindaco di Biella ha altresì affermato di aver incaricato un noto avvocato per la messa in mora formale del Ministero della giustizia e per il promuovimento dei successivi atti giudiziali -:
a quando risalga il debito vantato dal comune di Biella nei confronti del Ministero della giustizia;
quali siano le opere eseguite dal comune di Biella per le quali si rivendica il pagamento da parte del sindaco;
quando sia avvenuto il pagamento dell'acconto di un miliardo di vecchie lire;
se il credito vantato dal comune di Biella sia certo, liquido ed esigibile;
quali siano le ragioni che giustificano il ritardo nel pagamento della residua di tre miliardi di vecchie lire, se dovuta;
se non si ritenga di dover provvedere al pagamento del debito, se ed in quanto esistente, atteso che, ad avviso dell'interrogante non può giungersi al paradosso che il comune di Biella possa essere considerato quasi come una sorta di cassa depositi e prestiti del ministero della giustizia.
(4-04239)
Si precisa in proposito che, ai sensi della legge n. 392 del 1941, le spese anticipate dal comune che il ministero rimborsa, mediante il contributo previsto dalla stessa legge, sono soltanto quelle ordinarie di gestione e manutenzione degli uffici.
Non sembra, già a un primo esame, che spese per tre o quattro miliardi per opere realizzate all'interno del palazzo per un tribunale di medie dimensioni come quello di Biella possano rientrare nell'ordinaria manutenzione e, quindi, ammissibili a contributi in base alla predetta legge n. 392 del 1941.
In ogni caso, con riguardo al contributo per le spese sostenute dal comune di Biella per il funzionamento degli uffici giudiziari si rappresenta che per l'anno 1999 è stata riconosciuta la somma di € 255.984,79 pari al 95 per cento delle spese effettivamente affrontate dal comune.
Per gli anni di spesa 2000, 2001 e 2002 è stato corrisposto l'anticipo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998 pari al 70 per cento dell'ultimo contributo liquidato.
Per quanto riguarda l'approntamento di idonei uffici giudiziari si rappresenta che
Lo Stato, al fine di alleviare l'onere posto a carico dei comuni, può, nei limiti dei fondi disponibili, intervenire attraverso la cassa depositi e prestiti.
In tale ipotesi il comune, previo nulla osta di questo ministero concesso all'esito di un procedimento istruttorio che prevede il coinvolgimento della locale commissione di manutenzione e degli organi del ministero delle infrastrutture, accende un mutuo per la realizzazione o la ristrutturazione degli edifici destinati ad ospitare gli uffici giudiziari e le rate del mutuo sono poste a carico dell'amministrazione statale.
Le condizioni imprescindibili per la concessione di tali mutui è che si tratti di opera ancora da realizzare.
Per quanto riguarda i finanziamenti concessi al comune di Biella attraverso la cassa depositi e prestiti si precisa quanto segue.
Il progetto originario dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione del palazzo di giustizia per un importo complessivo di lire 670.680.000 ha riportato, in data 19 dicembre 1980, il parere favorevole di questo ministero e in data 20 novembre 1981 è stato concesso il relativo mutuo dalla cassa depositi e prestiti.
Successivamente è pervenuta una perizia di variante e suppletiva per il completamento dei lavori suddetti per una spesa prevista di lire 700.000.000.
Detta perizia, in data 7 gennaio 1984, ha riportato il parere favorevole di questo ministero e in data 26 giugno 1984 è stato concesso il relativo mutuo dalla cassa depositi e prestiti.
In data 24 gennaio 1985 è pervenuta ulteriore perizia di variante e suppletiva relativa al completamento dei lavori di ristrutturazione per un importo complessivo di lire 1.400.000.000.
La suddetta perizia il 27 novembre 1985 ha riportato il parere favorevole di questo ministero e, conseguentemente è stato concesso il relativo mutuo da parte della cassa depositi e prestiti. Infine per il completamento dei lavori sullo stesso palazzo, in data 13 febbraio 1989, questo ministero ha espresso parere favorevole su una ulteriore perizia per un importo di lire 529.520.000 finanziata dalla cassa depositi e prestiti in data 24 ottobre 1989. I lavori sono stati ultimati in data 20 ottobre 1990.
In data 5 maggio 1999 il comune inviava un progetto di adeguamento alle vigenti normative e di trasformazione dei locali nel palazzo di giustizia destinati ad archivio nel piano scantinato per un importo di lire 300.000.000, richiedendone il finanziamento con mutuo della cassa depositi e prestiti.
Questa amministrazione con nota del 20 maggio 1999 precisava che i fondi della legge n. 119 del 1981 erano ampiamente insufficienti a far fronte a tutte le esigenze rappresentate nel corso degli anni dagli uffici giudiziari a cui si aggiungeva la richiesta del comune di Biella.
Pertanto si chiedeva di predisporre - previa apposita riunione della commissione di manutenzione - un programma complessivo ed organico per soddisfare le esigenze delle riforme, nonché del decreto legislativo n. 626 del 1994 che ha imposto l'adeguamento delle strutture alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Si rimaneva in attesa di riscontro all'esito del quale si riservavano definitive determinazioni sul finanziamento richiesto.
Il comune non faceva conoscere tale programma, né sono pervenute altre comunicazioni o richieste per interventi di edilizia giudiziaria da finanziarsi ai sensi della legge n. 119 del 1981.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'Organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria (OSAPP) sta assumendo significative iniziative di protesta legate al problema dei buoni pasti per gli agenti del carcere delle Vallette di Torino;
il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci, ha segnalato la gravità del problema al Ministro della giustizia, al responsabile del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed ai gruppi parlamentari della Camera e del Senato;
dalla data di chiusura della mensa obbligatoria di servizio al carcere delle Vallette di Torino, gli agenti alloggiati nella casa circondariale non hanno più ottenuto l'erogazione dei buoni pasto, dovendo dunque consumare il pasto a proprie spese;
la protesta programmata dall'Osap prevede cortei, sit-in ed incontri con il prefetto e con il presidente della regione ed è diretta anche nei confronti del provveditorato regionale, accusato di essere indifferente rispetto alla molteplicità ed alla complessità dei problemi che affligono la polizia penitenziaria;
appare peraltro grave l'inadempimento dell'amministrazione penitenziaria che ormai da otto mesi non eroga i buoni pasto agli agenti -:
se non ritenga di dover intervenire al fine di riconoscere il sacrosanto diritto degli agenti di polizia penitenziaria del carcere torinese delle Vallette all'erogazione dei buoni pasto, erogazione sospesa ormai da oltre otto mesi.
(4-06165)
La mancanza di fondi sul relativo capitolo di spesa - verificatasi in precedenza - ed il passaggio di competenza dalla direzione generale del personale e della formazione alla direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avvenuta nello scorso mese di aprile, hanno concorso a determinare la problematica segnalata.
Con lo snellimento delle procedure di approvvigionamento dei buoni pasto, a seguito del quale è stata demandata direttamente ai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria la gestione del servizio, situazioni del genere non dovrebbero più verificarsi.
In ogni caso, recentemente, a seguito di stanziamento integrativo di fondi nel corrente esercizio finanziario, il provveditorato regionale di Torino ha provveduto all'acquisto ed alla consegna di n. 21.785 buoni pasto per il personale della casa circondariale di Torino «Le Vallette».
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la stampa ha dato risalto alla notizia secondo cui le forze armate americane, nella campagna militare di primavera 2003 contro l'Iraq, avrebbero fatto uso di bombe al napalm;
secondo esperti militari, la smentita del Comando Centrale anglo-americano è assolutamente ineccepibile sul piano tecnico in quanto le bombe in questione, denominate «Mark 77 Mod. 5», sono in effetti prive di napalm, ma certamente sono bombe assolutamente simili negli effetti;
gli Stati Uniti d'America peraltro non hanno mai ratificato una disposizione della Convenzione internazionale contro le armi inumane del 1980, che mette al bando tali armi contro i civili;
sembra che gli effetti di tali armi siano devastanti anche perché hanno come elemento base il kerosene;
secondo i portavoce dell'11 Gruppo Aereo dei Marines, in un commento su tali armi avvenuto durante l'illustrazione delle immagine riprese dai velivoli americani durante i bombardamenti in Iraq, «si tratta di un brutto modo di morire» (cfr. Il Giornale di giovedì 7 agosto 2003 alla pagina 13);
diventa francamente difficile, da una parte, condividere le politiche statunitensi
se non ritenga di dover intraprendere, nei confronti dell'alleato governo degli Stati Uniti d'America, un'opera di convincimento per addivenire alla messa al bando, anche da parte degli Stati Uniti d'America, di tutte le armi disumane, ivi comprese le bombe «Mark 77 mod. 5», da considerarsi «figlie legittime» delle vecchie bombe al napalm.
(4-07239)
Si precisa che gli Stati Uniti, pur avendo ratificato la «Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati» (CCW), non hanno sottoscritta il Terzo Protocollo aggiuntivo al trattato in esame, inerente la proibizione o la restrizione dell'uso di armi incendiarie.
Al di là delle considerazioni attinenti alla specifica convenzione, l'Italia sostiene, in linea generale, l'universalizzazione dei principali strumenti pattizi nel settore del disarmo e della non proliferazione.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
a seguito della fine delle ostilità in Iraq, è stato formato un governo di coalizione con una formula francamente sconcertante ad avviso dell'interrogante, atteso che la leadership, in questa fase, durerà, a turno, per un mese soltanto, con ciò essendo del tutto evidente l'impossibilità di sviluppare una politica coerente, anche in ragione delle note e profonde differenze fra le varie componenti dell'esecutivo;
la compagine governativa è peraltro notoriamente soggetta al controllo del «governatore» americano cui, in questa fase, deve rispondere;
la situazione, dal punto di vista giuridico, attiene dunque alla legittimità internazionale del governo iracheno, atteso che essa viene contestata da molti Paesi;
nell'ambito dell'Opec, ad esempio, il Ministro del Petrolio degli Emirati Arabi Uniti, dopo avere auspicato che l'Iraq torni a buon diritto a far parte dell'organizzazione, si è premurato di aggiungere: «Allorché a Baghdad sarà stato formato un governo legittimo» (cfr. La Stampa di lunedì 28 luglio 2003 alla pagina 19);
ancor più esplicitamente, il Ministro del Petrolio del Venezuela ha chiarito che i delegati iracheni non saranno ammessi nell'Opec finché non ci sarà un governo «internazionalmente riconosciuto» in carica nel Paese attualmente occupato dagli anglo-americani (cfr. ibidem);
è evidente che la normalizzazione dell'Iraq postula, come elemento pregiudiziale e necessario, la presenza di un governo legittimato dal riconoscimento internazionale -:
quale sia l'opinione del Governo italiano circa la legittimità internazionale del governo iracheno attualmente in carica e quali iniziative si intendano assumere per favorire la formazione di un governo progressivamente più affrancato rispetto agli occupanti anglo-americani.
(4-07247)
La bozza di nuova risoluzione sull'Iraq, che è in via di esame da parte dei membri del consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dovrebbe prevedere la fissazione di un calendario per il graduale passaggio di poteri dalle forze occupanti agli iracheni. La naturale conclusione di tale calendario sarebbe l'approvazione di una costituzione, la celebrazione di libere elezioni in Iraq e la successiva nomina di un Governo rappresentativo.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
da denunce provenienti da più parti, in particolar modo da operatori della giustizia, risulterebbe che la sezione del tribunale fallimentare di Foggia sarebbe afflitta da ritardi e procedure che ne inficerebbero e ritarderebbero la regolare attività;
questa situazione non ha, a tutt'oggi, determinato da parte del ministero della giustizia alcun provvedimento -:
se non si ritenga necessario, prese le necessarie informazioni, verificare la regolarità dell'attività che viene svolta presso la sezione del tribunale fallimentare di Foggia, restituendo così la necessaria fiducia ai cittadini e agli operatori del settore.
(4-03916)
Non risultano, infatti, essere mai state avanzate da parte di alcuno doglianze in ordine alla conduzione dell'ufficio in questione ed alla trattazione dei relativi fascicoli, emergendo, al contrario, che a tutto il settore fallimentare è stato imposto un ritmo accelerato che ha già prodotto i suoi frutti.
Si evidenzia, inoltre, che di recente (dal settembre all'ottobre 2002, in relazione agli anni 1996-2002) è stata effettuata presso il citato ufficio l'ispezione ordinaria, in esito alla quale non sono emerse irregolarità.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
molti dipendenti della Montepaschi SE.RI.T hanno presentato istanza per dimissioni volontarie per fruire dalla legge 5 maggio 1991, n. 20, ben consapevoli che il fondo speciale per gli esattoriali prevedeva la liquidazione della pensione al compimento del 60 anno di età;
al compimento del 60 anno di età, gli stessi presentavano richiesta di pensione dell'ufficio INPS;
dette domande sono state respinte stante che, nel frattempo, il Parlamento ha approvato la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'articolo 59 stabilisce l'equiparazione ad altri fondi di quello per gli esattoriali, penalizzando i dipendenti i quali, purtroppo, si venivano a trovare senza i diritti pensionistici acquisiti e senza lavoro;
la pensione, pertanto, in forza dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 verrà liquidata al compimento del 65 anno di età -:
se non ritenga necessario adottare iniziative normative volte a modificare e/o integrare l'articolo 59 della legge n. 449
(4-05096)
Si fa presente, altresì, che, allo stato, non appaiono possibili deroghe al principio per il quale la percezione della pensione integrativa, sia essa obbligatoria o volontaria, è subordinata alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi vigenti nell'ordinamento previdenziale di base.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
l'11 aprile 1990 l'operatore carcerario Umberto Mornile veniva assassinato in località Carpiano (Milano) mentre si recava a prendere servizio presso il carcere Opera di Milano;
le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia rese nel 1995 hanno consentito di chiarire le motivazioni del delitto, la individuazione dell'autore e quella del mandante;
la signora Maria Pasceri di Reggio Emilia, vedova del signor Mornile, in con- seguenza dell'azione penale iniziata dalla Procura della Repubblica di Milano contro i responsabili dell'evento delittuoso in argomento e del fatto che il marito è stato ucciso mentre si recava in servizio, ha prodotto istanza per via gerarchica al fine di ottenere: il riconoscimento di causa di servizio in itinere, l'equo indennizzo e la pensione;
nel 1992 la commissione medica ospedaliera di Milano ha espresso parere favorevole alle richieste della signora Pasceri;
peraltro, solo nel 2001 veniva liquidato alla signora Pasceri l'equo indennizzo, mentre il procedimento amministrativo che attiene alla richiesta di pensione resta ancora sospeso per la mancanza di parere del comitato per le pensioni privilegiate ed ordinarie, parere subordinato alla conclusione del processo penale, e ciò malgrado che la giurisprudenza sino ad ora abbia sempre avuto orientamenti positivi al riconoscimento della causa di servizio per fatti delittuosi accaduti in itinere, ritenendo sufficienti per l'accertamento dei fatti le risultanze delle indagini delle forze dell'ordine rilevate al momento e sul luogo dell'evento, risultanze che, nella fattispecie, risultano concluse, desecretate e quindi pubbliche -:
se i Ministri interrogati non ritengano di intervenire affinché il comitato per le pensioni privilegiate e ordinarie, adeguandosi alla giurisprudenza corrente, deliberi la concessione della pensione richiesta dalla signora Pasceri, atteso che l'azione penale della Procura della Repubblica di Milano rischia anche di non concludersi in quanto il collaboratore di giustizia che ha consentito di chiarire fatti e personaggi dell'assassino del Mornile, viene attualmente, per altri versi, ritenuto inattendibile.
(4-02526)
L'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede che il trattamento privilegiato sia corrisposto in dipendenza di infermità o lesioni originate da fatti di servizio, quando questi ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante.
Pertanto il competente ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 166 del citato decreto del Presidente della Repubblica, in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità letale, ha trasmesso la pratica al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie al fine di acquisirne il prescritto parere.
Il citato organo ha ripetutamente deliberato la restituzione degli atti chiedendone l'integrazione con il rapporto dei competenti organi di polizia, redatto per l'autorità giudiziaria ed i provvedimenti da quest'ultima adottati.
La procura della repubblica presso il tribunale di Milano ha al riguardo riferito che in data 20 dicembre 2001 il giudice per le indagini preliminari di Milano, nell'ambito del procedimento penale n. 11309/00 RGNR-6579/00 R.G. GIP a carico di Agosta Marcello+59, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 44 soggetti ritenuti responsabili complessivamente di 27 omicidi (avvenuti in Milano e zone limitrofe fino al 1992), tra cui anche quello consumato in danno di Umberto Mormile.
Per l'omicidio del Mormile, in particolare, sono state raggiunte da provvedimento coercitivo le seguenti persone: Papalia Antonio, Trovato Franco, Cuzzola Antonino, Musitano Antonio e Paviglianiti Domenico, mentre si procede in stato di libertà nei confronti di due collaboratori di giustizia.
Le principali acquisizioni probatorie, utili ai fini della ricostruzione della causale e delle modalità di esecuzione dell'omicidio in questione, sono state acquisite grazie alla collaborazione con la giustizia prestata dai due collaboratori prima citati ed alla positiva oggettiva verifica di tutte le circostanze di fatto riferite dai predetti in un contesto di ricostruzione dei fatti sicuramente omogeneo.
La procura ha inoltre evidenziato che il tribunale del riesame di Milano ha respinto tutti i ricorsi presentati dagli indagati raggiunti da provvedimento restrittivo per l'omicidio del Mormile.
In data 2 maggio 2002 è stato emesso l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale in relazione agli episodi oggetto del procedimento sopra richiamato (27 omicidi tra cui anche quello in danno di Umberto Mormile).
In data 12 luglio 2002 vi è stata richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura della Repubblica di Milano, cui seguiva, in data 23 luglio 2002, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare davanti al Giudice per le indagini preliminari, il quale, con decreto del 14 novembre 2002, disponeva il giudizio nei confronti degli imputati davanti alla prima corte d'Assise per il giorno 6 maggio 2003.
L'amministrazione penitenziaria, stante il notevole lasso di tempo trascorso dalla data del decesso, in relazione a quanto previsto dall'articolo 17 n. 24 della legge 127 del 15 maggio 1997, ha ritenuto di esercitare la facoltà di procedere alla liquidazione dell'equo indennizzo, indipendentemente dall'acquisizione del parere del citato organo consultivo.
Tanto premesso, si fa presente che il nuovo regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione della pensione privilegiata, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, prevede che l'amministrazione si pronunci sul riconoscimento di infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio «su conforme parere del comitato» attualmente denominato comitato di verifica per le cause di servizio, riconoscendo al suddetto parere carattere obbligatorio e vincolante.
In relazione a quanto sopra la pratica relativa al riconoscimento dell'infermità letale ai fini della concessione della pensione privilegiata di riversibilità alla vedova del
Ad essa sono stati allegati la richiesta di rinvio giudizio, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ed il decreto che dispone il giudizio davanti alla corte d'assise di Milano.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito dei propri fini istituzionali, attraverso il proprio sito internet «www.inps.it», ha attivato un servizio on-line per gli utenti all'indirizzo: «http:www.inps.it/servizi/template/servizionline.asp»;
detto servizio consente alle associazioni di categoria (artigiani, commercianti, eccetera) di consultare on-line gli estratti contributivi delle posizioni aziendali ed ai Patronati quelli individuali dei lavoratori dipendenti;
a quanto risulta all'interrogante, è impedito l'accesso alle suddette informazioni ai consulenti del lavoro i quali, per le attribuzioni professionali loro conferite dalla legge 12 del 1979, sono competenti riguardo, a tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;
detto servizio, in realtà comporta, per la categoria dei consulenti del lavoro, una ingiustificata restrizione all'accesso dei dati previdenziali, impedendo loro lo svolgimento della professione;
la suddetta restrizione, per la peculiarità dell'attività professionale dei consulenti del lavoro penalizza i lavoratori e le aziende loro assistite, oltre la stessa pubblica amministrazione -:
quali iniziative intenda intraprendere il competente Ministro affinché sia rimosso l'ingiustificato impedimento all'accesso alle posizioni contributive delle aziende e dei lavoratori dipendenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nei confronti della categoria dei consulenti del lavoro.
(4-06198)
Gli enti di patronato hanno la possibilità di accedere on line, tramite un servizio attivato sul sito www.inps.it agli estratti contributivi individuali dei lavoratori dipendenti, sulla base di formali deleghe rilasciate da questi ultimi.
Le associazioni di categoria possono consultare on line gli archivi delle posizioni aziendali degli artigiani, commercianti etc. da cui hanno ricevuto la delega, utilizzando il codice di accesso rilasciato dall'istituto all'assicurato.
Per quanto riguarda i consulenti del lavoro, attualmente, possono accedere alle informazioni relative alle aziende che rappresentano in virtù del contratto d'opera professionale che ad esse li lega, con esclusione di alcun rapporto diretto con i lavoratori dipendenti.
Inoltre, occorre considerare che l'articolo 1 della legge n. 12 del 1979 recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro» stabilisce che «tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo dei propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro».
I consulenti del lavoro, attualmente, possono accedere alle informazioni relative alle aziende che rappresentano in virtù del contratto d'opera professionale che ad esse li lega, con esclusione di alcun rapporto diretto con i lavoratori dipendenti.
Un eventuale loro accesso ai dati contributivi complessivo dei lavoratori dipendenti
In ogni caso, allo scopo di venire incontro alle esigenze della categoria dei consulenti del lavoro, l'istituto sta esaminando la possibilità di consentire ai consulenti l'accesso on line alle posizioni contributive dei lavoratori dipendenti delle aziende che rappresentano, limitatamente al periodo in cui i soggetti risultano essere dipendenti dalle stesse.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
l'articolo 8, secondo comma, della legge n. 124 del 1999 prevede che il personale scolastico Ata dipendente degli enti locali venga trasferito a partire dal 1 gennaio 2000 nei ruoli del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il medesimo articolo prevede che i dipendenti transitati vengano inquadrati nei «gradoni» del contratto collettivo nazionale di lavoro-scuola vigente, secondo il parametro dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza;
l'inquadramento nei ruoli del ministero, invece che nel rispetto della legge n. 124 del 1999, articolo 8, comma 2, è avvenuto con le modalità dell'accordo Aran-organizzazioni sindacali del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2001);
ciò ha comportato la completa dimenticanza di quanto previsto dalla legge n. 124 (anzianità) per un inquadramento «a maturato economico»: quello che i dipendenti godeva al 31 dicembre 1999;
la non applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 (riconoscimento della totale anzianità ai fini dell'inquadramento) ha comportato e comporta una macroscopica ingiustizia che viola la Costituzione: dipendenti di pari anzianità, di pari grado, pari mansioni, pari orario, percepiscono e percepiranno sempre stipendi diversi;
ciò in quanto:
a) i dipendenti statali «da sempre» godono, ai fini dell'inquadramento nei «gradoni», della loro anzianità reale;
b) i dipendenti «transitati» non godono dell'anzianità reale (prevista dalla legge n. 124) ma di un'anzianità «virtuale», decurtata dall'accordo del 20 luglio 2000 contro la stessa legge n. 124 del 1999 -:
cosa intendano fare i Ministri interrogati, in particolare, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sanare, seguendo la legge n. 124 del 1999, una così grave e incostituzionale disparità di trattamento giuridico ed economico tra dipendenti «uguali» di un medesimo comparto.
(4-03895)
Come già riferito in occasione di precedenti interrogazioni parlamentari di analogo contenuto, l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 ha disposto il trasferimento nei ruoli statali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola dipendente dagli enti locali prevedendo la possibilità di opzione per l'ente d'appartenenza solo per il personale con qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli dell'amministrazione. Per tale motivo è stata consentita la opzione solo al personale degli enti locali in possesso di qualifiche e profili non corrispondenti a quelli del personale statale.
La disciplina delle modalità del predetto trasferimento è stata demandata ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della Funzione pubblica.
In attuazione di tale previsione legislativa il decreto ministeriale 23 luglio 1999 ha disposto che, con eguale successivo decreto, previa contrattazione collettiva, debbano essere stabiliti i criteri per l'inquadramento del personale interessato nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi a quello del comparto medesimo.
Con decreto del ministero dell'interno 16 ottobre 1999, è stata inoltre disciplinata, secondo le indicazioni legislative (articolo 8, comma 5 legge n. 124 del 1999) la riduzione, dall'anno 2000, dei trasferimenti erariali agli enti locali a seguito del passaggio di detto personale allo Stato e, contestualmente, è stato previsto il trasferimento al ministero della pubblica istruzione dei fondi in misura pari agli oneri sostenuti dagli enti locali per il personale transitato.
In base alla normativa surrichiamata in data 20 luglio 2000 l'ARAN e le OOSS rappresentative del comparto scuola e degli enti locali hanno sottoscritto il previsto accordo collettivo, poi recepito nel decreto ministeriale 5 aprile 2001.
Occorre a tale ultimo riguardo osservare preliminarmente che gli ordinamenti professionali contrattualmente definiti in ciascuno dei comparti interessati presentano profonde diversità strutturali; a titolo esemplificativo, si richiamano le differenti modalità di progressione economica la quale nel comparto scuola procede automaticamente per gradoni economici (scaglioni) in base all'anzianità di servizio, mentre nel comparto enti locali si realizza attraverso l'attribuzione di successive posizioni economiche a seguito di meccanismi comunque selettivi.
È il caso di sottolineare, inoltre che la legge n. 124 del 1999 per il trasferimento del personale in questione non ha previsto apposito finanziamento, dovendo pertanto esso avvenire senza aggravio di costi per il bilancio dello Stato e degli enti locali.
Per le considerazioni su esposte nell'accordo in questione e nel decreto ministeriale che ha recepito l'accordo il riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica legislativamente previsto è stato necessariamente collegato al maturato economico e cioè quanto percepito in modo continuativo nel 1999 presso l'ente di provenienza.
Più precisamente il dipendente transitato dagli enti locali nel comparto scuola ha mantenuto il trattamento economico fondamentale ed è stato collocato nello scaglione retributivo di importo pari o immediatamente inferiore alla retribuzione annua in godimento al 31 dicembre 1999, come contrattualmente determinato.
L'eventuale differenza retributiva viene conservata ad personam e temporizzata (stimata in termini di anzianità) ai fini della collocazione nel successivo scaglione; il personale in parola, pertanto non ha avuto alcuna penalizzazione economica ed inoltre, per quanto riguarda lo stato giuridico è stata comunque garantita la corrispondenza delle funzioni svolte in relazione alla retribuzione tenendo conto delle differenze esistenti nei diversi sistemi contrattuali.
Il compenso incentivante precedentemente percepito dagli interessati non è stato riconosciuto come compenso continuativo; infatti gli enti locali in applicazione del decreto ministeriale n. 16 del 1999 punto 3 dell'allegato non hanno certificato nella retribuzione accessoria del personale trasferito il così detto compenso incentivante in quanto non rientrante tra le indennità spettanti per funzioni assegnate in modo continuativo per l'intero anno scolastico o parte prevalente.
Conseguentemente l'eventuale erogazione di tale compenso da parte di questo ministero comporterebbe un aggravio non previsto. Peraltro è stato ovviamente riconosciuto al citato personale, transitato nei ruoli dello Stato, il diritto a percepire i compensi accessori riconosciuti al personale della scuola.
Occorre precisare ancora che i responsabili amministrativi, inquadrati presso gli enti locali nell'area C, all'atto del passaggio sono stati inquadrati dal 1o gennaio 2000, unitamente ai responsabili amministrativi dello Stato nella qualifica di direttori dei servizi generali ed amministrativi, profilo apicale per quanto riguarda il personale in parola, a seguito di un corso di formazione per l'attuazione dell'autonomia scolastica e
Quanto ai ricorsi ai quali fa riferimento l'interrogante, si richiamano le sentenze n. 1940/93 e n. 1909/03 pronunciate rispettivamente dal tribunale di Torino sezione lavoro, nell'udienza del 1o aprile 2003 e dal tribunale di Milano sezione lavoro nell'udienza del 19 giugno 2003 che hanno respinto il ricorso proposto dal personale in parola per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale di pertinenza.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
gli agenti di polizia penitenziaria dell'Emilia Romagna hanno, per il tramite delle organizzazioni sindacali, proclamato lo stato di agitazione che culminerà con la manifestazione del 6 marzo 2003 innanzi al Provveditorato regionale di Bologna;
in particolare gli agenti di polizia penitenziaria dell'Emilia Romagna contestano:
1) gli eccessivi carichi di lavoro e le notevoli richieste di prestazioni straordinarie;
2) la mancata fruizione dei riposi settimanali e delle ferie;
3) l'applicazione dell'istituto della mobilità in assenza di preventivi accordi;
4) l'omesso pagamento delle competenze accessorie;
5) la carenza di alloggi per il personale -:
quali iniziative, alla luce delle richieste sopra esposte, il Ministro intenda assumere.
(4-05480)
Si è quindi tenuta il 22 maggio 2003 una riunione con le organizzazioni sindacali, cui ha partecipato anche il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per addivenire ad un costruttivo e positivo confronto con le stesse, finalizzato alla risoluzione delle problematiche evidenziate dal personale.
Le organizzazioni sindacali hanno mostrato generale apprezzamento per l'interesse mostrato dall'amministrazione alle problematiche oggetto dell'incontro.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
con sentenza del TAR del Lazio n. 4412/2002 del 27 febbraio 2002, è stato riconosciuto agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari UNEP (uffici notifiche, esecuzione e protesti) - in servizio presso la Corte di appello di Roma - il diritto di percepire le «somme differenziali tra l'indennità di cui alla legge n. 14 del 1991 e l'indennità di amministrazione ex articolo 34 del CCNL (comparto del personale dipendente dei ministeri) del 16 maggio 1995», condannando l'Amministrazione al pagamento delle relative somme;
i dipendenti UNEP, in forza della predetta sentenza, auspicano che gli organi competenti del ministero della giustizia provvedano prontamente a liquidare agli aventi diritto tutte le somme dovute, senza che gli stessi debbano ricorrere - come è avvenuto per precedenti analoghe
se non ritenga opportuno adottare gli opportuni provvedimenti affinché vengano in tempi brevi corrisposte agli ufficiali giudiziari di Roma le somme loro spettanti, così come riconosciuto dal TAR.
(4-03493)
L'ufficio ministeriale competente veniva notiziato dell'emissione del suddetto provvedimento giurisdizionale dall'avvocatura generale dello Stato che lo trasmetteva con fax del 24 maggio 2002 unitamente alla richiesta di far conoscere le osservazioni di competenza in ordine all'opportunità di interporre appello.
Considerato che si riteneva sussistessero fondati motivi per interporre appello e chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, si provvedeva a formulare le osservazioni di competenza.
L'avvocatura generale dello Stato ha provveduto ad interporre appello, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Per quanto sopra si è ritenuto opportuno subordinare l'esecuzione della sentenza all'esito del predetto appello al consiglio di Stato.
Si ritiene doveroso far presente, inoltre, che il giudice amministrativo ha sancito in sentenza il principio, ma non ha stabilito il quantum dovuto. È stato dunque necessario, per pervenire alla eventuale liquidazione, acquisire dall'UNEP presso la corte d'appello di Roma i relativi conteggi.
È anche opportuno evidenziare, per quanto ininfluente ai fini dell'esecuzione della sentenza, che la problematica che ne costituisce l'oggetto ha rilievo nazionale e che in materia esistono svariate pronunce giurisdizionali di segno difforme, tanto che proprio per avere un indirizzo amministrativo coerente e giungere a una corretta interpretazione delle norme è stato richiesto parere consultivo al consiglio di Stato ex articolo 14 regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
Il parere consultivo del consiglio di Stato, relativo all'applicabilità al personale UNEP delle norme contrattuali in materia di indennità di amministrazione e alla corretta interpretazione di esse, è pervenuto in data 18 marzo 2003.
Con l'autorevole parere, non ritenendosi avere efficacia retroattiva l'articolo 7 del C.C.N.I. del 22 ottobre 1997, si fornisce una chiave interpretativa della sentenza impugnata influente ai fini della determinazione del quantum dovuto in forza di essa.
La sentenza di cui si sollecita l'esecuzione con l'interrogazione in oggetto si limita infatti a sancire il principio che anche per il personale UNEP trova applicazione l'articolo 34 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 16 maggio 1995 e che pertanto dal vigore del contratto l'indennità di amministrazione deve essere erogata nella misura risultante nell'allegato B, cui la suddetta norma rinvia.
Orbene il citato parere, entrando nel merito dell'efficacia temporale delle clausole contrattuali, elimina ogni dubbio interpretativo circa gli importi da corrispondere in forza dell'articolo 34 del CCNL 16 maggio 1995 richiamato dalla sentenza in parola.
Si è quindi provveduto a trasmettere all'avvocatura generale dello Stato, per quanto di rilevanza ai fini del processo di appello, il predetto parere del consiglio di Stato, chiedendo nel contempo di essere tenuti informati sugli ulteriori sviluppi del processo.
Non si hanno ancora notizie circa la fissazione dell'udienza di merito del processo di appello presso il consiglio di Stato, ma sono nel frattempo pervenute dalla
Come evidenziato dall'UNEP presso la corte d'appello di Roma, le due indennità, pur promanando da fonti diverse, non presentano rilevanti divergenze relativamente agli importi.
Nello specifico l'indennità prevista dalla legge n. 14 del 1991 per la VII qualifica (attualmente ufficiali giudiziari C1) era di lire 546.790, mentre quella prevista dall'articolo 34 CCNL con rinvio alla relativa tabella di cui all'allegato B era di lire 547.000, con una differenza mensile a credito del dipendente di lire 210.
Con riferimento invece alla VI qualifica (attualmente ufficiale giudiziario B3) l'indennità di cui alla legge era di lire 468.680 mentre quella di cui al contratto era di lire 468.000 con una differenza di lire 680 a credito dell'amministrazione.
Il parere consultivo al consiglio di Stato, precedentemente menzionato, è nel senso della irretroattività dell'articolo 7 del CCNL del 22 ottobre 1997, e quindi dell'applicazione del meccanismo rivalutativo in essa previsto solo a far data dalla sua sottoscrizione.
Considerato che dal novembre del 1997 l'indennità erogata al personale in questione è stata quella contrattuale per cui relativamente a questo periodo non vi è problema di adeguamento al giudicato, resta da verificare l'esecuzione della sentenza, peraltro non richiesta dai ricorrenti, con riferimento al periodo pregresso.
Stante la non retroattività dell'articolo 7 del CCNL del 22 ottobre 1997 e considerato che, come già evidenziato, risultano irrisorie le differenze a debito e a credito dell'amministrazione tra l'importo tabellare e quello ex lege, si ritiene poco opportuno e antieconomico provvedere alle relative liquidazioni e recuperi stante l'esiguità delle somme che non giustifica la complessità delle operazioni contabili connesse.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
in obbedienza della ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999, Prot. n. Dl/3495 e successive integrazioni e modificazioni (ordinanza ministeriale 33/2000 e OM I/2001), sono stato istituite quattro tornate di corsi abilitanti per docenti di ogni ordine e grado;
le operazioni di nomina del personale addetto alla formazione dei docenti in servizio sono state effettuate dai provveditorati agli studi, ora CSA;
detti corsi, svoltisi e conclusisi con le previste prove d'esame negli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, non sono stati a tutt'oggi regolarmente retribuiti;
nella provincia di Ferrara sono stati retribuiti i formatori dei soli primi due corsi nella, misura del 45 per cento delle spettanze e che nessun emolumento è stato riconosciuto ai formatori per gli altri due corsi svoltisi nell'autunno del 2000 e negli anni 2001 e 2002;
tale stato di cose non è tipico della sola provincia di Ferrara;
con ogni probabilità, sono state effettuate dette operazioni senza una adeguata e corretta copertura finanziaria;
è forte il malumore degli interessati, i quali non hanno visto riconosciuti in concreto il loro lavoro e il loro impegno;
tale situazione ha tolto serenità in chi opera in un settore assai delicato quale quello della scuola;
in Ferrara è sorto un comitato per ottenere la liquidazione di quanto spetta ai formatori e coordinatori;
molti degli interessati da tempo, stanchi dei ritardi, delle promesse, dei rinvii da parte dei responsabili del CSA di Ferrara, si sono attivati inviando formale richiesta di liquidazione delle somme spettanti alla SV, al Dirigente Regionale ed ai Dirigente del locale CSA con relativa «messa in mora»;
tale situazione causa danni agli interessati, alla scuola tutta, allo Stato che dovrà sostenere ulteriori spese per interessi e per nascenti azioni legali;
tale situazione è lesiva dei diritti di chi lavora e che deve vedere retribuita la propria attività;
vi è un concorso di colpe tra più soggetti in tale situazione;
i sindacati (CGIL - CISL - UIL), in data 16 maggio 2002, hanno sollecitato il MIUR a risolvere il caso ed a reperire le somme necessarie alla liquidazione -:
per quali motivi non siano state liquidate le somme spettanti ai firmatori dei corsi abilitanti speciali di cui alla ordinanza ministeriale 153/99 e successive integrazioni;
a chi sia da attribuire la responsabilità di quanto accaduto;
come, ed in quali tempi, intenda rimediare all'incidente sopra descritto; chi dovrà rifondere, ed in quali modi, allo Stato l'aggravio della spesa.
(4-03455)
A tale riguardo, si fa presente che per la soluzione del problema prospettato è stato adottato il decreto legge 31 luglio 2003, n. 230, con il quale sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie per la copertura del maggior fabbisogno derivante dall'espletamento della suddetta sessione riservata di esami di abilitazione.
Infatti, gli stanziamenti a suo tempo autorizzati dalla normativa in materia si sono rivelati insufficienti rispetto al numero dei candidati che hanno partecipato alla procedura abilitativa in argomento e l'insufficienza dei fondi previsti non ha reso possibile la corresponsione dei compensi a tutto il personale impegnato nella procedura medesima.
Con il sopra citato decreto, che è ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge, il problema si può ritenere superato.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
con l'articolo 15 della legge n. 88 del 1989 sono stati riconosciuti dei benefici per il personale di enti pubblici che possedevano la qualifica di direttore o consigliere capo. In particolare a tale personale veniva riconosciuto il trattamento economico e giuridico degli ispettori generali e dei direttori di divisione;
secondo l'articolo 33 del regolamento di previdenza dell'INPS, eventuali benefici per il personale in servizio andavano applicati anche al personale parigrado già in pensione, attraverso la rivalutazione del trattamento pensionistico;
l'INPS, come altri enti pubblici, ha inteso applicare la norma prevista dall'articolo 15 della legge 88 del 1989 solo al personale in servizio, portando i lavoratori a promuovere dei ricorsi al TAR per ottenere l'accoglimento delle loro istanze;
il TAR, con diverse sentenze, accolse i ricorsi dei lavoratori, obbligando gli enti pubblici a riliquidare le pensioni in oggetto;
mentre altri enti (ad esempio INAIL), di fronte al giudizio del TAR positivo per i lavoratori, hanno proceduto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici, l'INPS ha fatto ricorso avverso le sentenze del TAR, seppure con giurisprudenza non univoca, al Consiglio di Stato, che ha emesso alcune sentenze a favore dell'INPS e altre positive per i lavoratori;
allo stesso tempo l'INPS non ha mantenuto un comportamento uniforme e coerente, ricorrendo al Consiglio di Stato solo contro alcuni lavoratori (un gruppo unico di ricorrenti, circa 50) e non contro altri, ugualmente ricorrenti al TAR, che hanno così ottenuto i benefici previsti dalla legge 88 del 1989;
si è creata quindi una situazione di disparità tra lavoratori con identica posizione professionale ed identica situazione previdenziale, con trattamento impari per circa 50 di loro;
l'INPS, a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato, ha quindi rimodulato le pensioni dei ricorrenti in senso peggiorativo, chiedendo anche la restituzione delle somme già erogate negli anni precedenti;
si tratta di un numero esiguo di pensionati in età molto avanzata, alcuni ultra novantenni, che si trovano a vivere una situazione di profondo disagio -:
se non ritenga indispensabile intervenire per superare la situazione di disparità di trattamento che si trovano a vivere i lavoratori ex dirigenti dell'INPS sopra indicati, quali provvedimenti intenda assumere per sanare favorevolmente ed in modo omogeneo la situazione di disagio che si trovano a vivere questi lavoratori e quali siano gli strumenti ed i tempi per la risoluzione di questa problematica.
(4-05660)
L'applicazione di detta norma fu rivendicata dal personale appartenente all'ex categoria direttiva, cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della citata legge, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in applicazione dell'articolo 33 del regolamento dello stesso.
Nei casi in esame, all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 15, primo comma, ostavano sia l'irretroattività della norma sia il carattere ad personam dello specifico beneficio.
Tale indirizzo fu espresso concordemente sia dal ministero del lavoro sia da quello del tesoro e confermato successivamente, per tutti gli enti del parastato, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica. Di conseguenza, mentre l'INPS adottò provvedimenti negativi, l'INAIL fu costretto ad annullare l'estensione dell'inquadramento stesso ai pensionati, già disposto.
Peraltro, a seguito di ricorsi presentati da alcuni pensionati, il TAR del Lazio riconobbe il diritto dei ricorrenti al beneficio in questione. Le sentenze furono appellate da parte dell'Inps dinanzi al consiglio di Stato.
Il consiglio di Stato inizialmente confermò l'indirizzo del TAR del Lazio, mentre in un secondo tempo lo disattese recependo in pieno le motivazioni d'appello dell'Inps e mutando così il proprio precedente avviso.
Di fronte a tale nuovo indirizzo, tuttora in essere, che all'epoca aveva iniziato ad ottemperare alle sentenze del TAR, riprese a proporre appello e ad ogni sentenza del consiglio di Stato favorevole all'istituto è stata data esecuzione, negando il beneficio in questione.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
grazie ad un accordo bilaterale, firmato il 28 ottobre 2002, a Tripoli dal nostro presidente del Consiglio, e l'omologo libico, ingegner Shameek, alla presenza del colonnello Gheddafi, la Libia si impegnava a pagare i suoi debiti, comprensivi di rivalutazione monetaria ed interessi, nei confronti delle imprese italiane che operano in Libia, entro il 31 marzo 2003;
le imprese hanno fornito per l'ennesima volta tutta la documentazione comprovante i crediti alle due aziende delegate (ALI e UBAE) entro i termini stabiliti;
risulta all'interrogante che i pagamenti non sono ancora avvenuti; e che sono pervenute alle imprese italiane offerte di soluzione di entità minima, neanche vicina alle somme dovute;
la Libia continuamente promuove nuove relazioni commerciali ad altre strutture governative -:
quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di far rispettare l'accordo, e quali iniziative intenda promuovere per tutelare i diritti di oltre 120 imprese italiane creditrici della Libia.
(4-06686)
Nell'ultima riunione operativa del comitato misto crediti italo-libico, svoltasi a Tripoli dal 18 al 20 febbraio 2003, le parti hanno preso visione delle relazioni formulate dalla Banca italo-araba (UBAE) e dalla società mista italo-libica, organismi di fiducia dei due Governi, e delle relative classificazioni dei crediti, formulate sulla base di incontri con le aziende titolari e sulla documentazione da loro prodotta. Da parte libica è stato richiesto di condurre una rapida verifica sulla documentazione da parte della banca centrale e del ministero del tesoro, per verificare, fra l'altro, l'esistenza delle somme versate dai committenti libici, giacenti presso il sistema bancario libico per il pagamento dei crediti italiani.
In tale contesto è stata fissata la data del 27 marzo per una riunione conclusiva del comitato crediti. La data avrebbe consentito di rispettare il termine del 31 marzo, concordato in occasione della visita del Presidente del Consiglio a Tripoli, per il pagamento del dovuto. Negli incontri preliminari, alla vigilia della riunione, si è compreso che si sarebbe potuto addivenire esclusivamente ad un'intesa parziale, dai contenuti non soddisfacenti, che avrebbe comportato il pagamento in termini non immediati, solo di quanto già disponibile presso le banche libiche, vale a dire poco meno di un decimo dell'importo di 620 milioni di Euro, pari alla sola linea capitale dei crediti accertati delle 111 aziende italiane interessate. Si è quindi ritenuto opportuno lanciare un segnale fermo alla controparte libica non accettando un compromesso insoddisfacente, che avrebbe tradito le aspettative dei nostri operatori che attendono da anni quanto loro dovuto.
La soluzione della questione dei crediti nei confronti di enti libici, detenuti da aziende italiane fuori del quadro assicurativo SACE, continua a costituire una priorità fondamentale nel rapporto bilaterale con Tripoli. Essa si pone con ancora maggiore urgenza alla luce del recente voto del consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, che ha abolito le sanzioni del 1992, ponendo le premesse per la definitiva normalizzazione internazionale della Libia.
Il contenzioso verso la Libia derivante da crediti per forniture commerciali o dall'effettuazione di lavori pubblici non è peraltro un fenomeno limitato all'Italia, ma è comune a tutti i Paesi che hanno operato negli ultimi decenni su quel mercato. Il Governo italiano è l'unico ad aver finora concluso un accordo con la Libia per appianare il debito discendente da crediti assicurati e l'unico che abbia iniziato una
Il Governo italiano continua con determinazione ad impegnarsi per pervenire quanto prima ad un'intesa che soddisfi le imprese italiane e permetta il pieno dispiegamento delle potenzialità non solo delle relazioni economiche ma anche dell'intero rapporto bilaterale con Tripoli. Dell'esigenza di tale urgente accordo le autorità libiche, in tutte le occasioni di incontro, sono peraltro sembrate pienamente consapevoli.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
da recenti notizie si apprende della riduzione dei treni in servizio lungo la linea che da Siracusa raggiunge le province di Ragusa e Caltanissetta, programmata dalle Ferrovie a partire dal prossimo 27 gennaio 2002;
la soppressione di treni e collegamenti ferroviari lungo quella tratta ha scatenato le proteste delle amministrazioni provinciali di Ragusa e Siracusa, dal momento che questi nuovi tagli penalizzerebbero fortemente molti centri di tali province;
si tratta ancora una volta di una decisione che danneggia un territorio già svantaggiato per un sistema viario carente, che attende da anni il completamento dell'autostrada -:
quali provvedimenti intenda il Ministro intraprendere contro questo ridimensionamento delle Ferrovie che penalizza l'economia delle province coinvolte e dell'intera Sicilia orientale;
se il Ministro non ritenga opportuno prevedere, nell'ambito del piano generale di rivisitazione delle infrastrutture, anziché tagli, il potenziamento e l'ampliamento delle tratta ferroviaria Siracusa-Ragusa-Canicattì al fine di favorire lo sviluppo economico di quella zona.
(4-01819)
Si è trattato di provvedimenti che, pur lasciando immutata l'ormai consolidata struttura dei collegamenti maggiormente utilizzati da lavoratori e studenti, hanno consentito, nel rispetto dei volumi di produzione previsti dal contratto di servizio esistente, la razionalizzazione delle risorse impiegate da Trenitalia.
Peraltro, in occasione degli incontri tra i rappresentanti della citata società, trasporto regionale, ed i massimi esponenti della regione Sicilia in merito a tale problematica, è stata condivisa l'opportunità di tali provvedimenti di limitazione ed inoltre condivisa l'impossibilità per la regione stessa di far fronte ad un eventuale impegno economico.
I provvedimenti d'orario in questione hanno riguardato:
a) la soppressione di 3 treni nei giorni lavorativi sulla linea Caltanissetta-Siracusa;
b) la limitazione di percorso di 7 treni sulla stessa linea;
c) la soppressione di un treno festivo da Palermo a Modica;
d) la soppressione, per le sole giornate festive, di 7 treni e di un autoservizio sostitutivo fra Catania e Gela.
Relativamente al potenziamento ed all'ampliamento della tratta ferroviaria Siracusa-Ragusa-Agrigento, la Società ferroviaria ha, preliminarmente, evidenziato che nell'accordo di programma quadro (APQ) - trasporto ferroviario è prevista la redazione, a cura della regione Sicilia, di studi di fattibilità sul potenziamento delle linee di interesse regionale, per un importo di circa 1,5 milioni di euro a carico dei fondi per programmi operativi regionali (POR).
Per la linea in questione, la legge n. 388 del 2000, «legge finanziaria per il 2001», ha autorizzato la regione Sicilia ad accendere un mutuo quindicennale con quota di ammortamento annuale pari a 103 milioni di euro (2 miliardi di vecchie lire), per la velocizzazione e l'elettrificazione della tratta Siracusa-Gela.
L'intervento in questione è stato preliminarmente stimato da rete ferroviaria italiana (RFI) in circa 98 milioni di euro (190 miliardi di lire) valutando benefici essenzialmente riconducibili al miglioramento dell'offerta per il trasporto locale e rimandando ad uno specifico studio di fattibilità la precisa quantificazione dei costi e la definizione dei criteri di intervento.
Nel corso dell'incontro svoltosi a Noto il 16 febbraio 2002 tra la regione Sicilia ed i rappresentanti del gruppo ferrovie dello Stato, si è convenuto, data l'esiguità dei fondi disponibili, di limitare l'intervento al solo tratto Siracusa-Ragusa, il cui costo supera di poco i 51 milioni di euro. Tuttavia, poiché anche per quest'ultimo intervento i fondi disponibili risultavano limitati, è stata proposta la costituzione di un consorzio tra la regione e gli enti locali interessati all'intervento e disponibili ad un intervento finanziario.
A tale riguardo, la provincia di Ragusa ha assunto l'onere di predisporre una bozza dell'atto costitutivo e la regione quello di modificare l'APQ con l'inserimento dell'intervento in questione e di accendere entro l'anno il mutuo autorizzato, utilizzando, per quanto compatibile, lo studio di fattibilità redatto dalla provincia di Ragusa per la linea in argomento.
Il CIPE, con delibera n. 85 del 29 settembre 2002, ha chiesto a rete ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a di sviluppare uno studio di fattibilità volto a valutare oneri ed effetti sia della velocizzazione sia dell'elettrificazione della relazione Siracusa-Ragusa-Gela.
Gli specifici interventi di velocizzazione e potenziamento della linea e la relativa quantificazione di costi e tempi, fa conoscere Ferrovie, potranno essere definiti solo attraverso gli studi di fattibilità in corso di elaborazione.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
la Camera penale di Foggia, a seguito di monitoraggio effettuato presso la Cancelleria del tribunale, ha constatato che la II sezione penale del tribunale di Foggia, presieduta dal dottor Pasquale Raffaele Materi, ha un livello di produttività di gran lunga inferiore a quello della I sezione e, comunque, insufficiente secondo un parametro di normalità;
da circa due anni tutti i magistrati dell'Ufficio GIP rinviano a giudizio solo innanzi alla prima sezione penale del tribunale;
nemmeno il fatto che non arrivino più nuovi processi alla II sezione ha consentito a quei giudici di smaltire l'arretrato dei processi che compongono il suo ruolo;
tale situazione non può essere addebitata ad una presunta complessità dei procedimenti in carico alla II sezione, posto che l'attività giudiziaria viene esercitata con grande lentezza e con esasperato formalismo, a dispetto dei principi di concentrazione e celerità dei processi;
sono numerosi i dibattimenti iniziati da oltre cinque anni ed ancora non conclusi;
non si comprende con quali criteri sia stato assegnato a presiedere una sezione, così gravata d'impegni il dottor Pasquale Raffaele Materi, posto che questo magistrato è stato trasferito con provvedimento del 16 giugno 1995, dal tribunale di Potenza a quello di Foggia a seguito di procedimento disciplinare per la violazione dell'articolo 18 regio decreto-legge 31 maggio 1946 n. 511, per avere mancato ai propri doveri d'ufficio rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui doveva godere così compromettendo il prestigio dell'ordine giudiziario, con conseguente sanzione della inidoneità a svolgere funzioni monocratiche a causa degli addebiti contestati per la loro natura, per la loro gravità per le concrete modalità di attuazione e per le finalità sottese ai comportamenti contestati -:
se i fatti suesposti risultino al ministro interrogato;
se, in caso negativo, sia possibile predisporre un'ispezione nei modi definiti dalla legge onde accertare:
a) quanti processi siano ancora pendenti presso la Cancelleria della II sezione penale del tribunale;
b) in che data siano stati iscritti nel registro generale;
c) se e quando sia stato iniziato il dibattimento;
d) quanti rinvii abbiano subito e con quali motivazioni;
e) quanti dei processi già definiti abbiano richiesto tempi lunghissimi e per quali motivi.
(4-03277)
Da un prospetto trasmesso al riguardo emerge che le due sezioni negli ultimi 2 anni hanno definito un numero pressoché corrispondente di processi.
Il dottor Materi ha, effettivamente, assunto le funzioni di presidente F.F. della sezione; ciò perché il posto era vacante ed egli era il magistrato più anziano nel settore penale.
Attualmente, il magistrato presiede il II collegio penale, ma non in sostituzione del presidente di sezione, stante la vacanza del posto, ma quale magistrato anziano della sezione medesima.
Presso il secondo collegio attualmente pendono 397 processi, dei quali numerosi da oltre cinque anni. Al riguardo il presidente del tribunale di Foggia ha rappresentato la difficoltà di individuare per ciascun processo le ragioni dell'eccessiva durata. Una delle cause è costituita dal fatto che per il trasferimento di qualche giudice si è dovuto di volta in volta rinnovare l'istruzione dibattimentale, perché i difensori non prestavano il loro assenso all'utilizzabilità degli atti assunti davanti al precedente collegio.
In ogni caso si deve rilevare che anche all'esito dell'ispezione ordinaria - eseguita dal 17 settembre al 25 ottobre 2002 e relativa al periodo 3 luglio 1996/16 settembre 2002 - non sono emersi ritardi nel deposito di provvedimenti a carico del dottor Materi.
Infine, in ordine al procedimento disciplinare citato dall'interrogante, è solo il caso di segnalare che, nell'irrogazione della sanzione del trasferimento d'ufficio, non compaiono le prescrizioni cui si fa cenno nel testo dell'interrogazione.
Alla luce di quanto precede, si rappresenta che non appaiono emergere nel caso di specie i presupposti e le condizioni per l'attivazione delle iniziative ispettive e disciplinari richieste.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
recentemente, gli agenti della polizia penitenziaria della casa circondariale di Ragusa hanno dichiarato lo stato di agitazione;
l'iniziativa, promossa dalle varie sigle sindacali, è stata determinata dalla condizione di estrema insicurezza in cui è costretto ad operare il personale del carcere di Contrada Pendente, specie da tre mesi a questa parte, e cioè da quando è ritornata a funzionare la sezione destinata ai detenuti cosiddetti di «alta sicurezza» nella quale vengono impiegate 10 unità di agenti che vengono a mancare in altri importanti servizi;
risulta all'interrogante che la situazione anzidetta comporti la prestazione di turni di lavoro di otto ore anziché di sei, peraltro senza il pagamento del lavoro straordinario, ed un carico di lavoro eccessivo che compromette sia la sicurezza interna dell'istituto che, in generale, l'ordine e la disciplina, determinando fra gli agenti condizioni di stress, con evidenti riflessi negativi sul buon andamento della casa circondariale -:
se non ritenga di intervenire urgentemente per porre fine alla situazione denunciata dalle organizzazioni sindacali e per accogliere le legittime istanze degli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria in servizio a Ragusa il cui trattamento non appare adeguato all'impegno dagli stessi profuso nell'adempimento dei delicati compiti loro assegnati.
(4-05017)
Infatti, presso il predetto istituto risultano amministrate 128 unità a fronte delle 117 previste in organico, con un esubero di ben 11 unità.
Pertanto, in considerazione della generale cronica carenza di personale che, notoriamente, caratterizza altre realtà penitenziarie, le lamentele del personale non appaiono giustificate, né l'amministrazione penitenziaria intende incrementare il personale in servizio presso il suddetto istituto.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia che il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis avrebbe ottenuto dalla RAI un contratto con un compenso assai elevato, senza che sia stato preliminarmente esaminato il contratto che legava lo stesso conduttore alle reti Fininvest;
sembra, infatti, che il contratto con la Fininvest obblighi il signor Bonolis in esclusiva fino a tutto il prossimo mese di settembre, e di conseguenza il citato conduttore non potrebbe presentare per conto della RAI il prossimo concorso di Miss Italia e le prime puntate di Domenica In, trasmissioni queste per le quali il signor Bonolis sarebbe stato ingaggiato -:
se tale iniziativa, determinando un danno evidente per l'azienda RAI, non sia in contrasto con i principi di efficienza ed economicità previsti dal contratto di servizio.
(4-06807)
Tali problemi rientrano, infatti, ai sensi della legge 25 giugno 1993, n. 206 (Disposizioni sulla società concessionaria del servizio
Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha riferito che il contratto con Paolo Bonolis decorrerà dalla scadenza degli impegni del conduttore con Mediaset e che il compenso concordato è rapportato alle prestazioni effettivamente rese, nel mero rispetto dei criteri di efficienza ed economicità.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.
l'ultimo Rapporto disponibile di Reporter sans frontiéres, datato 20 aprile 2002, evidenzia che la situazione dei giornalisti del mondo è rimasta nel 2001 sostanzialmente difficile. Se da un lato il numero dei giornalisti uccisi è quasi invariato (31 contro i 32 del 2000), al contrario il numero di arresti (489, con un incremento del 50 per cento), attacchi e minacce (716, più 40 per cento) ed episodi di censura (378, più 28 per cento) ha fatto registrare un preoccupante aumento con riferimento sia ai giornalisti locali che ai reporters stranieri. Naturalmente, riguardo ai giornalisti uccisi, bisogna distinguere tra caduti in zone di guerra e caduti perché uccisi in modo premeditato in ragione del loro lavoro;
analizzando la situazione dei cinque continenti, si evidenzia che nel 2001 l'Asia ha registrato il maggior numero di arresti e di prigionieri. Soprattutto la Birmania, il Vietnam e ilBangladesh hanno mostrato il pugno di ferro, ma anche Paesi relativamente più permissivi, quali Indonesia e Thailandia, hanno inviato segnali preoccupanti. La stessa Cina, protagonista di un'apertura verso l'esterno senza precedenti, continua sul versante della libertà di stampa a denunciare gravi carenze;
l'Africa, presa nel suo complesso, si è inserita alle spalle dell'Asia in questa poco lusinghiera classifica. Bisogna tuttora distinguere tra Africa del Nord e del Sud. Nell'area del Maghreb, in Paesi quali l'Egitto, la Tunisia, il Marocco e l'Algeria (la Libia è un caso a parte), è stato forte il fenomeno dell'autocensura da parte degli stessi giornalisti anche di fronte a regimi che, per quanto non democratici, non sono paragonabili per durezza e repressione ad altri. Nell'Africa Sub-sahariana, Paesi quali il Congo, l'Angola, la Liberia, il Burkina Faso e quelli del Corno d'Africa hanno continuato nella loro sistematica azione di repressione attraverso arresti, condanne sommarie e intimidazioni;
nel Medio-Oriente, la presenza della TV del Qatar Al-Jazeera, la cosiddetta «Cnn araba», ha in un certo senso rischiato di mettere in ombra i notevoli problemi di censura dell'area. In Siria, il controllo poliziesco del regime è rimasto ferreo, come ha dimostrato l'arresto del giornalista Nizar Nayyouf, mentre perfino un Paese come la Giordania, considerato una sorta di oasi nel turbolento Medio-Oriente, non è stata del tutto esente da critiche. L'inasprirsi del conflitto israelo-palestinese ha inevitabilmente fatto stringere le maglie intorno alla libertà di movimento ed informazione dei giornalisti da parte dei due contendenti. Infine l'Iran, a conferma delle difficoltà incontrate dall'azione moderatamente riformatrice di Khatami, si sia guadagnato il triste primato della più grande prigione per giornalisti del Medio-Oriente, con 18 incarcerati;
l'America del Sud è stata l'area che, rispetto al 2000, ha fatto registrare i maggiori progressi. In Cile e Perù le vecchie durissime legislazioni sulla libertà di stampa hanno cominciato a segnare il passo, e in generale non si assiste più a clamorosi casi di controllo politico. È pur vero che in Paesi come la Colombia, dilaniata dalla guerra interna, e lo sterminato Brasile ci sono state situazioni a livello locale nelle quali numerosi giornalisti sono stati oggetto di intimidazione da parte di politici locali o da guerriglieri e fuorilegge;
l'Europa è monitorata da Reporter sans frontiéres soprattutto nei paesi dell'ex blocco sovietico, alcuni dei quali sono coinvolti nel processo di integrazione europea. In generale, dalla Georgia all'Ucraina, dalla Repubblica ceca alla Slovacchia, dalla Bulgaria alla Romania fino alla Bielorussia, è rimasta una situazione di controllo, magari non evidente a un primo sguardo ma nella sostanza assai concreta, da parte della politica e delle forze di polizia sulla libertà d'espressione. Tuttavia è parso incoraggiante il fatto che in molti frangenti la «società civile» abbia portato avanti delle significative campagne in difesa del diritto d'informazione. Riguardo all'area dei Balcani sono stati apprezzabili, all'indomani della caduta di Milosevic, gli sforzi a livello legislativo in Serbia per rendere migliore la situazione. Tuttavia l'emergenza nazionale in Serbia dovuta al recente omicidio del premier Djindjic potrebbe avere conseguenze sulla libertà di movimento ed espressione dei giornalisti. In Kosovo, Albania e Macedonia la sempre difficile situazione politica ha negativamente influito sulla libertà di stampa. In Russia, la censura governativa sulla guerra in Cecenia ha duramente ostacolato il lavoro dei mezzi d'informazione: in dicembre aveva suscitato un certo rumore l'arresto del reporter Grigory Pasko, peraltro liberato in febbraio. In Turchia l'Unione europea pone come condizione fondamentale per l'eventuale ingresso di Ankara il definitivo rispetto dei diritti umani, ma sono rimaste a livello di stampa varie forme di pressione e censura. Anche la situazione nella parte turca di Cipro si inserisce in questo quadro;
rappresentanti di Reporter sans frontiéres e di altre associazioni sulla tutela della libertà dei giornalisti saranno ascoltati nel corso delle prossime audizioni del Comitato permanente sui diritti umani della Camera dei deputati -:
quali iniziative diplomatiche intenda adottare perché i Governi dei Paesi interessati si impegnino effettivamente nella tutela dei diritti e della libertà dei giornalisti, con particolare riguardo a quelli che, intrattenendo con l'Italia frequenti rapporti politici e commerciali, sembrano suscitare il maggiore interesse per il nostro Paese: nell'Europa dell'Est i Paesi che dal 2004 entreranno a far parte dell'Unione europea quali la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, e quelli che entreranno successivamente quali la Bulgaria e la Romania; la Turchia; i Paesi del Maghreb, nostri dirimpettai nel Mediterraneo e partner commerciali sempre più stretti; il Medio-Oriente, un'area di per sé instabile nella quale, con lo scoppio del conflitto in Iraq, si sta concentrando in questi giorni un numero crescente di reporters anche italiani, le cui condizioni di incolumità fisica e libertà d'informazione necessitano di un continuo monitoraggio.
(4-05821)
Nei competenti fori internazionali tale problematica viene evocata dall'Italia innanzitutto su un piano generale come affermazione di principio, non riferita a specifiche realtà statuali.
A questo riguardo, occorre segnalare che l'Italia, in occasione dei lavori della 59ma sessione della commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, conclusasi a Ginevra il 25 aprile 2003, ha cosponsorizzato
La risoluzione richiama, inoltre, le disposizioni rilevanti del diritto umanitario internazionale sancite dalle convenzioni di Ginevra del 1949 e dai due protocolli aggiuntivi del 1977, che prevedono speciale protezione e tutela nei riguardi dei giornalisti che operano in contesto di conflitti armati.
Con riguardo a situazioni specifiche riferite a precisi contesti nazionali, nelle risoluzioni-Paese che l'Unione europea introduce nei competenti fori internazionali (principalmente commissione di Ginevra e III commissione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite), particolare attenzione viene solitamente riservata alla problematica evocata dall'interrogante. Il grado di rispetto della libertà di espressione rappresenta uno dei parametri più rilevanti nella valutazione che l'Unione europea esprime sulla situazione dei diritti umani in un Paese. Riferimenti precisi a tale problematica sono contenuti nelle risoluzioni presentate dall'Unione europea in occasione dei lavori della commissione sui diritti umani sulla Corea del Nord, sul Turkmenistan, sul Sudan (non approvata), sul Myanmar, sullo Zimbabwe (non approvata) e sulla Cecenia (non approvata). Analoghi riferimenti sono contenuti nella risoluzione sulla Bielorussia, presentata dagli Stati Uniti e cosponsorizzata dall'Unione europea.
Riferimenti al rispetto del diritto internazionale umanitario ed alla convenzione di Ginevra sulla protezione delle popolazioni civili in un contesto di conflitto armato sono inoltre contenuti anche nella risoluzione sull'Iraq presentata dall'Unione europea ed approvata dalla stessa commissione il 24 aprile 2003.
In tema di violazioni dei diritti umani nel mondo, la Presidenza dell'Unione Europea a nome dei Quindici, in base ad una prassi lunga ed ormai consolidata, pronuncia nel corso dei lavori della Commissione un intervento generale in cui si fa riferimento a tematiche specifiche nel settore dei diritti umani e si citano quei Paesi che si ritiene presentino situazioni di particolare gravità. Nel discorso pronunciato quest'anno, violazioni della libertà di espressione e violenze a danno di giornalisti sono state denunciate con riguardo all'Eritrea, alla Guinea Equatoriale, alla Liberia, al Togo, all'Indonesia, al Kazakhstan, al Pakistan, all'Uzbekistan, al Guatemala, a Cuba ed a Haiti.
Di particolare interesse, per quanto riguarda la problematica sollevata dalla presente interrogazione, risulta la situazione nei Balcani, dove la fine dei regimi totalitari ha avuto conseguenze positive sul godimento di tutte le libertà fondamentali, compresa la libertà di stampa, ma con risultati ancora parziali, dovuti anche alle difficoltà legate alla transizione verso sistemi democratici e trasparenti.
In campo internazionale, l'organizzazione leader nel settore dei media, nei Balcani occidentali, è l'OSCE, che svolge una preziosa azione rivolta alla creazione di media liberi, indipendenti e pluralisti. L'Italia sostiene tale istituzione in tutti i fori internazionali, sia bilaterali sia multilaterali.
Anche l'Unione europea segue con particolare attenzione questa problematica che è una componente essenziale del dialogo politico con i Paesi terzi, soprattutto nell'ottica dell'avvicinamento dei Paesi dei Balcani occidentali alle strutture europee.
In Serbia, dopo la revoca il 22 aprile 2003 dello stato di emergenza introdotto a seguito dell'assassinio del Primo Ministro Djindjic, la situazione si è normalizzata e la libertà di movimento, anche dei giornalisti, ne ha tratto giovamento, benché i rapporti
In Macedonia (The Former Yugoslav Republic of Macedonia-FYROM), invece, il livello dei media è mediamente basso per via delle difficoltà di reclutare giornalisti professionisti e per la mancanza di un reale pluralismo. Nell'ambito del programma di assistenza comunitaria per la ricostruzione, lo sviluppo e la stabilizzazione nell'Europa sud-orientale (CARDS) della Commissione europea, sostenuto dall'Italia, vi sono specifiche iniziative destinate al rafforzamento dell'indipendenza dei media in tale Paese.
In Albania, dove esistono una trentina di testate giornalistiche, lo svolgimento di un dibattito politico sulla libertà di stampa in genere è ormai in corso, nel quadro del processo di riforma in atto nel Paese.
In Kossovo vi è un quadro abbastanza variegato nel settore dei media (esistono sei testate giornalistiche, di cui tre di buon livello), creatosi grazie all'impegno profuso dalla comunità internazionale, in particolare dalla United Nations Interim Administration Mission in Kossovo (UNMIK) e dall'OSCE. È stato istituito, inoltre, un «Temporary media Commissioner» (il cui vice è un italiano), un'autorità indipendente con il compito di sanzionare eventuali violazioni del codice di condotta dei giornalisti predisposto dall'OSCE e si va verso la creazione di una vera e propria commissione per i media che, a tempo debito, verrà gestita dall'autogoverno della provincia.
Un altro Paese, nel quale sussistono ancora alcuni ostacoli al pieno esercizio della libertà di informazione è la Turchia. Infatti, pur non dovendosi segnalare, nel corso degli ultimi mesi, concreti episodi di repressione o di intimidazione grave ai danni di giornalisti, permangono ancora aree - in particolare nel Sud-Est dell'Anatolia - in cui l'esistenza di tensioni sociali e di problemi di ordine pubblico (una certa reviviscenza del fenomeno terroristico di matrice curda, nonché la situazione venutasi a determinare a causa del conflitto iracheno hanno di fatto provocato la militarizzazione di buona parte della regione) continuano a condizionare il pieno esercizio di tali diritti.
Nel recente documento elaborato dalla commissione sul partenariato di adesione l'Unione europea ha quindi inserito, fra le priorità del dialogo e dei criteri da soddisfare nel periodo 2003-2004, l'esigenza da parte della Turchia di proseguire nella realizzazione delle riforme concernenti le libertà di espressione e di stampa.
Anche l'Italia ha svolto, insieme agli altri Paesi dell'Unione europea, un'attenta opera di monitoraggio e di incoraggiamento affinché la dirigenza turca introducesse misure sempre più incisive di riforma in tema di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. In tale contesto va collocato anche il caso della parte dell'isola di Cipro sotto controllo turco. Nella cosiddetta Turkish Republic of Northen Cyprus (TRNC) esistono indubbiamente forme di pressione sui giornalisti e di censura, oltre al divieto generale di recarsi nella zona greco-cipriota. Nel corso del 2002 si sono registrati due casi di violazione delle libertà di comunicazione e di stampa ai danni di due giornalisti nord-ciprioti e, in seguito, contro un gruppo di giornalisti spagnoli che, durante una riunione presso la sede del quotidiano Kibris, fu costretto con la forza ad interrompere l'incontro ed a far rientro nella parte greco-cipriota dell'isola.
Per quanto riguarda, infine, i paesi del Golfo Persico, il Governo italiano, nei suoi rapporti bilaterali, non ha mai mancato di sottolineare l'importanza che annette al rispetto delle libertà civili, inclusa quella di espressione e di informazione. Si ha motivo di ritenere del resto che, sull'esempio del canale satellitare Al Jazeera, possano diffondersi in tutto il Medio Oriente mezzi di comunicazione meno legati alla linea seguita dalla dirigenza politica delle rispettive capitali.
Il Governo italiano fornisce altresì regolarmente - attraverso le ambasciate accreditate nell'area - ogni possibile assistenza e sostegno all'attività dei giornalisti italiani, assicurando, anche in presenza di situazioni di crisi, che venga tutelata l'incolumità loro come degli altri connazionali.
L'Italia e l'Unione europea continueranno a seguire sempre con la massima attenzione questa problematica, che è una componente essenziale del dialogo politico con i Paesi terzi e che dà luogo, in molti casi, ad interventi mirati in ordine a specifici casi individuali, spesso condotti, per ragioni di opportunità, in modo riservato e non ufficiale.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.
Reporter sans frontiéres (Rsf), l'organizzazione internazionale che tutela i diritti dei giornalisti del mondo, ha recentemente pubblicato il suo annuale Rapporto nel quale è fotografata, in tutta la sua cruda realtà, la situazione nella quale nel 2002 gli operatori dell'informazione hanno dovuto operare in molte aree del mondo. I giornalisti uccisi in zone di guerra, o, nella maggior parte dei casi, in modo premeditato per il loro lavoro sono stati venticinque (meno sei rispetto al 2001), circa 1.100 sono stati minacciati o attaccati fisicamente (più 40 per cento), quattrocento (contro i 378 del 2001) media sono stati censurati o sospesi d'autorità e, alla fine del 2002, erano 121 i giornalisti incarcerati, undici in più rispetto all'anno precedente. Ancora una volta l'Asia, il Medio-Oriente, l'Africa e alcuni Paesi dell'Europa orientale hanno fatto registrare la situazione più preoccupante;
l'Asia si è riconfermata come il continente più pericoloso per la sicurezza dei giornalisti, con ben undici uccisi da gruppi di ribelli, bande armate o, peggio ancora, forze governative. Due sono stati uccisi in India, ben tre nelle Filippine dai guerriglieri indipendentisti nell'isola di Mindanao, due nel Bangladesh (il paese più pericoloso in assoluto), dove oltretutto almeno 250 giornalisti sono stati fatti oggetto di violenze e torture, numerosi sedi di giornali sono state attaccate e 25 reporter sono stati trattenuti in carcere. Nelle Filippine, addirittura, un reporter indipendente, Edgar Damalerio, che investigava su casi di corruzione tra i pubblici ufficiale è stato ucciso da un poliziotto che è stato subito rilasciato. La Birmania - tristemente salita agli onori delle cronache per il recente arresto di Suu Kyi -, la Cina, il Laos, la Corea del Nord e il Vietnam si sono segnalate per la totale mancanza di pluralismo e per l'imposizione forzata ai media del culto del partito unico. Nel piccolo Nepal, la lotta tra monarchia e ribelli maoisti ha portato a circa duecento arresti di giornalisti accusati di complicità con i ribelli. La tensione tra India e Pakistan ha portato, da entrambe le parti, alla riduzione del raggio d'azione dei giornalisti impegnati ad indagare sulle operazioni militari nel Kashmir. In Pakistan è stato esemplare il caso di Shaheen Sehbai, mandato in esilio da dove ha creato un sito internet di informazione indipendente avversato dalle autorità di lslamabad. In Malesia e Singapore si sono registrati preoccupanti casi pressione sulla libertà dei giornalisti. Rispetto al 2001 la situazione è in parte migliorata nel nuovo Afghanistan di Kerzai e nello Sri Lanka, dopo la tregua tra governo e guerriglieri Tamil;
la lotta al terrorismo è stata interpretata da molti Paesi del Medio-Oriente come un modo per mettere il bavaglio alla stampa più scomoda. Così è avvenuto in Algeria, Marocco e Tunisia. In Siria numerosi giornalisti, in vista del possibile conflitto in Iraq, sono stati arrestati o sottoposti a pressioni da parte del governo per le loro indagini sul possibile asilo concesso da Damasco ai gerarchi di Saddam Hussein. Nell'intera area, poi, il proliferare di siti internet indipendenti e
in Africa si sono negativamente distinte Guinea, Eritrea, Liberia e Guinea-Bissau. Soprattutto l'Eritrea, nonostante la fine della guerra con l'Etiopia, con il triste primato di prigione per giornalisti più grande del mondo (diciotto detenuti), alla pari degli altri Paesi del Corno d'Africa, non offre la minima garanzia di sicurezza. I conflitti interetnici o interreligiosi in Costa d'Avorio, Nigeria, Repubblica democratica del Congo e Madagascar, sono le maggiori cause di torture, rapimenti e uccisioni ai danni dei reporter. Nello Zimbabwe Robert Mugabe sta conducendo un'aggressiva campagna intimidatoria ai danni dei giornalisti non allineati alla sua campagna contro la comunità bianca. In Malawi, Swaziland, Zambia e nelle piccole isole Comore non è tollerata la minima critica alle forze del governo. In totale nel 2002 sono stati registrati circa 180 arresti, in molti casi seguiti da torture, e circa ottanta media censurati. Gli unici Paesi africani nei quali Rsf non ha registrato episodi di repressione sono stati il Benin, il Botswana, Capo Verde, il Mali, le isole Mauritius e il Sud Africa;
in generale nel continente americano si è notata una progressiva erosione della libertà di stampa. Purtroppo in Paesi quali la Colombia e il Venezuela, la difficile situazione del 2001 è peggiorata. In tutta l'America latina sono stati ben nove i giornalisti uccisi, di cui due in Brasile, uno ad Haiti. Un altro è stato ucciso proprio in Venezuela, dove sono stati 58 i giornalisti aggrediti o torturati. In Argentina, Messico e Perù sono stati soprattutto i politici locali a non riconoscere la libertà di stampa. A Cuba, il recente giro di vite intorno agli oppositori di Castro partecipanti al cosiddetto «progetto Varela» è stato l'inevitabile epilogo del processo repressivo iniziato già nel 2002, quando cinque giornalisti sono stati sommariamente condannati e altri ventitrè sono stati arrestati;
nell'Europa orientale, in alcune realtà dell'ex Urss, quali Bielorussia e Ucraina, sono ancora usati metodi sovietici nel controllo della stampa. In Russia, il Paese europeo nel quale si è registrato il maggior numero di giornalisti arrestati, il controllo sulla stampa in Cecenia è aumentato di intensità. Buoni segnali sono giunti dai Paesi - per esempio la Slovacchia - centroorientali protagonisti dell'allargamento dell'Ue, dove la prospettiva della membership ha spinto i governi ad uniformare le proprie leggi sulla stampa agli standard dell'Unione. Nei Balcani la cooperazione col Consiglio d'Europa ha portato a incisive riforme in Albania, Croazia e Montenegro;
stanti le informazioni già di per sé gravi contenute nel rapporto, Rsf non può essere a conoscenza di tutti gli episodi di repressione ai danni dei media. Perciò si può ragionevolmente ipotizzare che il rapporto in questione, già di per sé eloquente, non sia esaustivo di tutto ciò che è avvenuto nel 2002;
i primi, parziali dati riferiti al 2003 non pongono le premesse per un miglioramento
quali misure intenda adottare per richiamare al rispetto delle libertà e dei diritti dei giornalisti i Governi che, anche nel 2002, si sono dimostrati più renitenti a riconoscere le libertà spettanti alla stampa, e se non ritenga opportuno di farsi portavoce, nelle opportune sedi comunitarie ed internazionali, del disagio vissuto dagli operatori dell'informazione in molte parti del mondo;
quali misure ritenga opportune soprattutto nei confronti dei numerosi Paesi, citati da Rsf come luoghi di repressione e censura, con i quali l'Italia ha in corso trattati di natura politica ed economica che prevedono, tra le promesse indispensabili per la loro attuazione, il rispetto dei diritti umani e della libertà d'espressione in tutte le sue forme, ivi compresa quella dei giornalisti.
(4-06546)
Nei competenti fori internazionali tale problematica viene evocata dall'Italia innanzitutto su un piano generale come affermazione di principio, non riferita a specifiche realtà statuali.
A questo riguardo, occorre segnalare che l'Italia, in occasione dei lavori della 59ma sessione della commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, conclusasi a Ginevra il 25 aprile 2003, ha cosponsorizzato un testo di risoluzione sulla libertà di opinione e di espressione, che denuncia espressamente i casi di detenzione, esecuzione arbitraria, tortura, intimidazione e persecuzione a danno di giornalisti in molti Paesi del mondo. Una specifica menzione è dedicata ai casi di omicidi ed attacchi perpetrati nei confronti di giornalisti in situazioni di conflitto armato. La Risoluzione invita pertanto tutti gli Stati ad assicurare che le minacce e gli atti di violenza diretti contro i giornalisti siano debitamente investigati dai Governi competenti e che vengano opportunamente e prontamente adottate le misure necessarie ad assicurare i responsabili alla giustizia.
La risoluzione richiama, inoltre, le disposizioni rilevanti del diritto umanitario internazionale sancite dalle convenzioni di Ginevra del 1949 e dai due protocolli aggiuntivi del 1977, che prevedono speciale protezione e tutela nei riguardi dei giornalisti che operano in contesto di conflitti armati.
Con riguardo a situazioni specifiche riferite a precisi contesti nazionali, nelle risoluzioni-Paese che l'Unione europea introduce nei competenti fori internazionali (principalmente commissione di Ginevra e III commissione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite), particolare attenzione viene solitamente riservata alla problematica evocata dall'interrogante. Il grado di rispetto della libertà di espressione rappresenta uno dei parametri più rilevanti nella valutazione che l'Unione europea esprime sulla situazione dei diritti umani in un Paese. Riferimenti precisi a tale problematica sono contenuti nelle risoluzioni presentate dall'Unione europea in occasione dei lavori della commissione sui diritti umani sulla Corea del Nord, sul Turkmenistan, sul Sudan (non approvata), sul Myanmar, sullo Zimbabwe (non approvata) e sulla Cecenia (non approvata). Analoghi riferimenti sono contenuti nella risoluzione sulla Bielorussia, presentata dagli Stati Uniti e cosponsorizzata dall'Unione europea.
Riferimenti al rispetto del diritto internazionale umanitario ed alla convenzione di Ginevra sulla protezione delle popolazioni civili in un contesto di conflitto armato sono inoltre contenuti anche nella risoluzione sull'Iraq presentata dall'Unione
In tema di violazioni dei diritti umani nel mondo, la Presidenza dell'Unione europea a nome dei Quindici, in base ad una prassi lunga ed ormai consolidata, pronuncia nel corso dei lavori della Commissione un intervento generale in cui si fa riferimento a tematiche specifiche nel settore dei diritti umani e si citano quei Paesi che si ritiene presentino situazioni di particolare gravità. Nel discorso pronunciato quest'anno, violazioni della libertà di espressione e violenze a danno di giornalisti sono state denunciate con riguardo all'Eritrea, alla Guinea Equatoriale, alla Liberia, al Togo, all'Indonesia, al Kazakhstan, al Pakistan, all'Uzbekistan, al Guatemala, a Cuba ed a Haiti.
Di particolare interesse, per quanto riguarda la problematica sollevata dalla presente interrogazione, risulta la situazione nei Balcani, dove la fine dei regimi totalitari ha avuto conseguenze positive sul godimento di tutte le libertà fondamentali, compresa la libertà di stampa, ma con risultati ancora parziali, dovuti anche alle difficoltà legate alla transizione verso sistemi democratici e trasparenti.
In campo internazionale, l'organizzazione leader nel settore dei media, nei Balcani occidentali, è l'OSCE, che svolge una preziosa azione rivolta alla creazione di media liberi, indipendenti e pluralisti. L'Italia sostiene tale istituzione in tutti i fori internazionali, sia bilaterali sia multilaterali.
Anche l'Unione europea segue con particolare attenzione questa problematica che è una componente essenziale del dialogo politico con i Paesi terzi, soprattutto nell'ottica dell'avvicinamento dei Paesi dei Balcani occidentali alle strutture europee.
In Serbia, dopo la revoca il 22 aprile 2003 dello stato di emergenza introdotto a seguito dell'assassinio del Primo Ministro Djindjic, la situazione si è normalizzata e la libertà di movimento, anche dei giornalisti, ne ha tratto giovamento, benché i rapporti fra il Governo serbo e i media restino ancora tesi. La Troika UE a Belgrado ha ultimamente espresso al Primo Ministro Zivkovic la preoccupazione dell'Unione Europea per i recenti contrasti verificatisi in merito alla elaborazione della Legge sulle frequenze radio-televisive ed ha ribadito il proprio sostegno alla politica dell'OSCE, volta alla creazione di media liberi, indipendenti e pluralisti in Serbia.
In Macedonia (The Former Yugoslav Republic of Macedonia-FYROM), invece, il livello dei media è mediamente basso per via delle difficoltà di reclutare giornalisti professionisti e per la mancanza di un reale pluralismo. Nell'ambito del programma di assistenza comunitaria per la ricostruzione, lo sviluppo e la stabilizzazione nell'Europa sud-orientale (CARDS) della commissione europea, sostenuto dall'Italia, vi sono specifiche iniziative destinate al rafforzamento dell'indipendenza dei media in tale Paese.
In Albania, dove esistono una trentina di testate giornalistiche, lo svolgimento di un dibattito politico sulla libertà di stampa in genere è ormai in corso, nel quadro del processo di riforma in atto nel Paese.
In Kossovo vi è un quadro abbastanza variegato nel settore dei media (esistono sei testate giornalistiche, di cui tre di buon livello), creatosi grazie all'impegno profuso dalla Comunità Internazionale, in particolare dalla United Nations Interim Administration Mission in Kossovo (UNMIK) e dall'OSCE. È stato istituito, inoltre, un «Temporary media Commissioner» (il cui vice è un italiano), un'autorità indipendente con il compito di sanzionare eventuali violazioni del codice di condotta dei giornalisti predisposto dall'OSCE e si va verso la creazione di una vera e propria Commissione per i media che, a tempo debito, verrà gestita dall'autogoverno della provincia.
Un altro Paese, nel quale sussistono ancora alcuni ostacoli al pieno esercizio della libertà di informazione è la Turchia. Infatti, pur non dovendosi segnalare, nel corso degli ultimi mesi, concreti episodi di repressione o di intimidazione grave ai danni di giornalisti, permangono ancora aree - in particolare nel Sud-Est dell'Anatolia - in cui l'esistenza di tensioni sociali e di problemi di ordine pubblico (una certa reviviscenza del fenomeno terroristico di
Nel recente documento elaborato dalla commissione sul partenariato di adesione, l'Unione europea ha quindi inserito, fra le priorità del dialogo e dei criteri da soddisfare nel periodo 2003-2004, l'esigenza da parte della Turchia di proseguire nella realizzazione delle riforme concernenti le libertà di espressione e di stampa.
Anche l'Italia ha svolto, insieme agli altri Paesi dell'Unione europea, un'attenta opera di monitoraggio e di incoraggiamento affinché la dirigenza turca introducesse misure sempre più incisive di riforma in tema di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. In tale contesto va collocato anche il caso della parte dell'isola di Cipro sotto controllo turco. Nella cosiddetta Turkish Republic of Northen Cyprus (TRNC) esistono indubbiamente forme di pressione sui giornalisti e di censura, oltre al divieto generale di recarsi nella zona greco-cipriota. Nel corso del 2002 si sono registrati due casi di violazione delle libertà di comunicazione e di stampa ai danni di due giornalisti nord-ciprioti e, in seguito, contro un gruppo di giornalisti spagnoli che, durante una riunione presso la sede del quotidiano Kibris, fu costretto con la forza ad interrompere l'incontro ed a far rientro nella parte greco-cipriota dell'isola.
Per quanto riguarda, infine, i Paesi del Golfo Persico, il Governo italiano, nei suoi rapporti bilaterali, non ha mai mancato di sottolineare l'importanza che annette al rispetto delle libertà civili, inclusa quella di espressione e di informazione. Si ha motivo di ritenere del resto che, sull'esempio del canale satellitare Al Jazeera, possano diffondersi in tutto il Medio Oriente mezzi di comunicazione meno legati alla linea seguita dalla dirigenza politica delle rispettive capitali.
Il Governo italiano fornisce altresì regolarmente - attraverso le Ambasciate accreditate nell'area - ogni possibile assistenza e sostegno all'attività dei giornalisti italiani, assicurando, anche in presenza di situazioni di crisi, che venga tutelata l'incolumità loro come degli altri connazionali.
L'Italia e l'Unione europea continueranno a seguire sempre con la massima attenzione questa problematica, che è una componente essenziale del dialogo politico con i Paesi terzi e che dà luogo, in molti casi, ad interventi mirati in ordine a specifici casi individuali, spesso condotti, per ragioni di opportunità, in modo riservato e non ufficiale.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.
venerdì 30 maggio 2003 a Monywa nel nord di Myanmar (Birmania), la leader della «Lega per la democrazia», Aung San Suu Kyi, è stata fermata insieme a diciassette dirigenti del suo partito dalle autorità di Yangoon nel corso di un tour politico. Non soddisfatte, le forze di sicurezza birmane hanno imposto in maniera del tutto ingiustificata la chiusura del quartier generale della «Lega per la democrazia»;
il portavoce del governo birmano ha reso noto che Suu Kyi è stata «temporaneamente posta sotto la protezione delle autorità». Rifacendosi alle peggiori tradizioni che da quarant'anni caratterizzano la giunta militare comunista che governa col pugno di ferro la Birmania, queste parole possono solo aumentare l'inquietudine di quanti, al di là delle loro appartenenze politiche, hanno a cuore la libertà e la democrazia;
in seguito all'annuncio dell'arresto di Suu Kyi sono scoppiati violenti disordini a Yangoon nei quali, stando alle fonti più attendibili, quattro persone hanno perso la vita. Lo stesso popolo birmano, pur di difendere la portavoce dei loro diritti, non ha esitato a sfidare la repressione della giunta militare comunista;
Suu Kyi ha già passato otto anni, dal 1989 al 1995 e dal 2000 al 2002, agli arresti domiciliari e soltanto dal maggio dello scorso anno la giunta militare comunista le aveva concesso una libertà di movimento leggermente maggiore. Evidentemente si era trattato di una mossa puramente propagandistica di fronte alle proteste della comunità internazionale. A dodici anni di distanza dall'assegnazione a Suu Kyi del premio Nobel per la pace (la motivazione fu la sua «lotta non violenta in favore della pace e dei diritti umani»), la comunità internazionale, che allora plaudi a quell'evento, non può rimanere indifferente e non esercitare pressioni sull'ottuso e inutilmente violento regime birmano;
il carattere repressivo della giunta militare birmana non ha avuto remore a manifestarsi neanche a pochi giorni dalla visita, prevista dal 6 al 10 giugno 2003, dell'inviato delle Nazioni Unite e appare indifferente alla forte preoccupazione espressa anche dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan;
il sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, si è rammaricato per questo ennesimo passo indietro sulla via della democrazia in Birmania, motivato dalla preoccupazione della giunta militare per le manifestazioni di entusiasmo crescente che il popolo birmano offriva a Suu Kyi -:
quali misure intenda adottare per contribuire a fare luce sulle circostanze che hanno portato all'arresto di Suu Kyi, su quale sia il trattamento a cui è stata sottoposta e, soprattutto, su quali siano le intenzioni della giunta militare comunista birmana sul futuro della leader della «Lega per la democrazia»;
se non ritenga di prendere posizione in sede Onu contro l'operato delle autorità birmane, nella convinzione che la massima Organizzazione internazionale non possa assistere impotente a una così palese violazione dei diritti politici che non sono solo di Suu Kyi, ma, attraverso la sua voce, anche dell'intero popolo birmano.
(4-06550)
La perdurante dittatura militare, le sistematiche violazione dei diritti umani e l'annientamento di ogni forma di dissenso ed opposizione interna hanno suscitato la forte preoccupazione della comunità internazionale che ha reagito con misure di condanna della situazione venutasi a creare nel Paese.
A seguito degli incidenti del 30 maggio 2003, che hanno portato alla detenzione forzata del premio Nobel Aung San Suu Kyi, di esponenti del partito di opposizione NLD, e alla chiusura delle sedi dello stesso e delle università, il Governo, nella persona del Ministro Frattini, si è pronunciato, condannando l'accaduto, fin dall'indomani degli incidenti. Successivamente io stessa ho avuto modo di intervenire in questo senso. Il 3 giugno 2003 il ministero degli esteri ha inoltre convocato l'ambasciatore dell'Unione del Myanmar a Roma per esprimergli formalmente la ferma condanna dell'accaduto e richiedere l'immediato rilascio del premio Nobel e degli altri arrestati, nonché la riapertura delle sedi del NDL e delle università.
Il Governo italiano sta ricercando, sia in sede di Unione europea che in ambito ONU, le azioni più appropriate per trovare una rapida soluzione alla questione birmana. In particolare in ambito Nazioni Unite, l'Italia continua a dare il proprio sostegno all'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ed a condannare l'uso del lavoro forzato da parte del State Peace Development Council (SPDC), supportando inoltre gli appelli rivolti dal direttore generale dell'OIL a tutte le sue costituenti, affinché quest'ultime rivedano i loro rapporti con il regime militare birmano al fine di assicurare che l'utilizzo dei lavori forzati non venga più permesso o sostenuto.
L'Italia partecipa inoltre al gruppo di Lavoro informale sulla Birmania e si mantiene in stretto contatto con il rappresentante speciale del segretario generale delle
In sede Unione europea, abbiamo appoggiato la decisione di anticipare l'applicazione delle nuove rafforzate sanzioni previste dalla posizione comune, la cui applicazione era stata inizialmente prevista alla fine del prossimo mese di ottobre. Sempre in ambito comunitario, l'Italia - che svolge fin da gennaio a Yangon le funzioni di presidente di turno - ha compiuto un formale passo di protesta nei confronti delle Autorità militari birmane e sta svolgendo passi presso i principali partner asiatici della Birmania per spingerli a esercitare pressioni su quest'ultima, tenuto conto che, malgrado le aspettative che si erano create in seguito all'incontro tra il rappresentante speciale Razali e la signora Aung San Suu Kyi, il premio Nobel per la Pace non è ancora stata liberata.
Il consiglio affari generali e relazioni esterne (CAGRE) del 16 giugno 2003 ha stabilito di reagire al deterioramento della situazione in Birmania tramite, fra l'altro, l'applicazione immediata del regime di accresciute sanzioni, la cui entrata in vigore era stata prevista per il mese di ottobre.
Il 20 e successivamente il 23 giugno 2003 il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha espresso la propria preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Birmania e per le condizioni della signora Aung San Suu Kyi.
Durante l'ultima sessione dell'ECOSOC, tenutasi a Ginevra dal 30 giugno al 25 luglio 2003, il rappresentante italiano, agendo come presidente di turno dell'Unione europea ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione sulla situazione dei diritti umani in Birmania. In tale occasione è stata espressa la profonda preoccupazione dell'Unione europea per l'aumento del numero degli arresti effettuato sulla base di motivi politici e delle detenzioni arbitrarie, con particolare riferimento a Aung San Suu Kyi. L'Unione europea ha invitato il Governo birmano a rilasciare immediatamente il premio Nobel per la pace così come gli altri membri della lega nazionale per la democrazia ed a riaprire gli uffici di quest'ultima nel Paese. Al fine di rilanciare il processo di riconciliazione nazionale e la transizione verso la democrazia, le autorità birmane sono state esortate ad avviare un sostanziale e significativo dialogo politico con la lega nazionale per la democrazia così come con gli altri gruppi politici ed a rispettare l'impegno manifestato in precedenza di rilasciare tutti i prigionieri politici. Nello stesso discorso della presidenza, inoltre è stato espresso il sostegno dell'unione agli sforzi dell'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per Myanmar ambasciatore Razali, e del relatore speciale della commissione per i diritti umani Paulo Sérgio Pinheiro, sottolineando ancora una volta il sostegno al ruolo vitale che le Nazioni Unite possono svolgere nel determinare progressi in Birmania. È stata infine espressa la volontà di continuare a monitorare da vicino la situazione in Birmania e di reagire prontamente in presenza di nuovi sviluppi.
La strategia che la presidenza italiana intende promuovere, di concerto con gli altri partners dell'Unione europea mira a rafforzare la pressione sul regime di Myanmar, al fine di ottenere la liberazione di Aung San Suu Kyi e degli altri prigionieri tuttora in carcere e partecipare attivamente al processo di democratizzazione della Birmania. Questa strategia, come già in parte sottolineato, si articola nei seguenti punti principali:
a) pressione sui paesi asiatici, in particolare India, Giappone e Cina affinché usino la loro influenza per facilitare il cambiamento politico in Birmania;
b) appoggio ai meccanismi di monitoraggio onusiani, tra cui il sostegno alla proposta di inviare il Relatore Speciale della Commissione per la Birmania, il brasiliano Sergio Pinheiro, a Myanmar per analizzare sul campo la situazione;
c) attuazione di provvedimenti restrittivi tra cui il divieto di visto per gli alti funzionari del regime e per i loro familiari.
La dichiarazione della presidenza fatta circolare alla chiusura della ministeriale di Bali dalla presidenza indonesiana contiene inoltre un appello al governo del Myanmar per la liberazione immediata del premio Nobel per la pace e degli esponenti del partito di opposizione, per il ristabilimento delle libertà politiche ed a favore della riconciliazione e della democrazia in quel Paese.
Alla fine del mese di luglio funzionari della Croce Rossa internazionale hanno potuto visitare, per la prima volta da quando è stata arrestata, il leader dell'opposizione birmana, trovandola in buone condizioni di salute e di spirito e in condizioni di detenzione accettabili.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.
il 27 giugno 2003 il settimanale Venerdì di Repubblica ha dedicato un articolo alle tribù che, tra le mille insidie portate dalla modernità, ancora oggi sopravvivono in Africa, Asia e America latina, conducendo una vita basata su antichissime tradizioni;
i pericoli maggiori per la sopravvivenza delle tribù rimaste nel mondo sono portati dai conflitti di natura politica, economica e religiosa che insanguinano i paesi in cui sono stanziate. È quanto avviene per i Turkana, che vivono in Kenya ad appena quaranta chilometri dal Sudan e non lontano dall'area del Corno d'Africa. Gli scontri interetnici in Sudan e il traffico d'armi che passa per il Kenya in direzione del Corno d'Africa si ripercuotono inevitabilmente sui Turkana, riducendone gli spazi vitali e costringendoli ad abbandonare la natura nomade sulla quale da secoli poggiano le loro tradizioni e, in definitiva, la loro identità collettiva. Inoltre, a causa di persecuzioni, deforestazioni selvagge e sfruttamento delle risorse naturali nei territori in cui vivono, anche gli Agta nelle Filippine, i Mendi in Papua Nuova Guinea, gli Una e gli Yali in Indonesia, i Kamaiura e gli Ana Guaja in Brasile sono tra le tribù che rischiano maggiormente l'estinzione;
insieme ad altre presenti in altre parti del mondo ma meno note, queste tribù, pur vivendo in modo del tutto pacifico, sono tra le prime vittime di eventi ai quali sono totalmente estranee -:
quali iniziative intenda adottare per richiamare i paesi citati a tenere in maggiore considerazione i diritti delle tribù che vivono nei loro paesi, limitando gli effetti nefasti che su di esse hanno guerre civili e fattori economico-commerciali;
se non ritenga necessario farsi portavoce dei diritti di queste tribù di fronte alla comunità internazionale, in particolare nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea e all'interno delle Nazioni Unite, l'organizzazione più idonea a questo scopo per la sua natura universale e per il richiamo, contenuto nella sua Carta, alla promozione dei diritti umani.
(4-06902)
Il problema delle precarie condizioni economiche e di sviluppo delle popolazioni indigene in molte aree del mondo, la persistente violazione dei loro diritti, nonché i
Tali problematiche sono regolarmente iscritte nell'agenda dei lavori della commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite e della sottocommissione sulla promozione e protezione dei diritti umani la quale ha istituito al suo interno un apposito gruppo di lavoro sui Popoli indigeni. In ambito del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) è stato invece istituito il foro permanente delle questioni indigene, che ha tenuto nel maggio scorso a New York la sua seconda sessione di lavori. Infine in ambito commissione per i diritti umani è stato conferito specifico mandato ad un relatore speciale sulle questioni indigene di approfondire le tematiche relative ai diritti umani ed alla salvaguardia delle libertà fondamentali dei popoli indigeni, incarico attualmente ricoperto dal messicano Rodolfo Stavenaghen.
In occasione dell'ultima sessione della commissione per i diritti umani, conclusasi a Ginevra il 25 aprile 2003, è stato approvato all'unanimità il testo di risoluzione 2003/56 sul tema diritti umani e questioni indigene. Il documento fa esplicito riferimento ai problemi evocati nell'atto parlamentare in oggetto, in particolare per quanto riguarda i precari livelli di sviluppo economico e sociale ed i trattamenti discriminatori di cui sono vittime le popolazioni indigene in molte parti del mondo e ribadisce l'impegno della comunità internazionale ad assicurare una piena ed effettiva protezione dei loro diritti.
Fra gli obiettivi che la comunità internazionale si è prefissata a più breve scadenza e che l'Italia sostiene con convinzione vi è in particolare quello di far approvare dall'Assemblea generale nel 2004 - e quindi a conclusione del decennio dei popoli indigeni - una dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.
Da parte italiana si continuerà pertanto a seguire con estrema attenzione il problema della tutela dei diritti delle popolazioni indigene in varie parti del mondo, sia nell'ambito dell'ONU che in relazione alle responsabilità derivanti dall'esercizio del semestre di presidenza dell'Unione europea.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.
in un articolo apparso sul Foglio del 27 giugno 2003, sono rivelati i retroscena, legati al traffico di armi e diamanti, che avrebbero portato all'avvio della guerra civile in Liberia e dei successivi negoziati di pace tra il governo di Charles Taylor e i movimenti antigovernativi. Nel citato articolo si afferma che, a seguito dell'incriminazione di Taylor avvenuta il 3 giugno 2003, da parte del tribunale speciale delle Nazioni Unite per i crimini di guerra nella Sierra Leone, i presidenti di Ghana, Sud Africa, Nigeria, Costa d'Avorio e Togo hanno deciso di lasciar ripartire per la Liberia Taylor, che si era recato in Ghana per i colloqui di pace, e non dare esecuzione al mandato di cattura internazionale;
troppe volte dal 1997, anno dell'elezione di Taylor, la comunità internazionale, a partire dagli Stati africani, dall'Unione africana (ex Oua) e dalle organizzazioni sub-regionali del continente, ha preferito affidarsi a una realpolitik a tutti i costi, non servendosi dei mezzi di pressione diplomatica necessari nei confronti di Taylor, che è il simbolo delle degenerazioni che la politica africana ha conosciuto al termine del processo di decolonizzazione;
Taylor ha di recente manifestato l'intenzione di accettare finalmente l'offerta di asilo presentata dalla Nigeria per abbandonare la Liberia, anche sotto la pressione degli Stati Uniti. Tuttavia, conoscendo i precedenti del presidente liberiano, non si può essere sicuri che ciò avverrà realmente -:
se ritenga necessario adoperarsi in ambito Onu perché si arrivi a una condanna di forte carattere politico del governo di Taylor da aggiungere a quella giuridica del tribunale speciale delle Nazioni Unite;
se in ogni caso sia d'accordo con l'affermazione, da molti condivisa, che è giunto il momento per la comunità internazionale nel suo complesso di operare una scelta forte tra una giustizia più tradizionale, realista e disposta ai compromessi e una più idealista e capace di superare una visione ormai anacronistica dei rapporti transnazionali.
(4-06911)
L'evoluzione della crisi liberiana è stata seguita con estrema attenzione dalla comunità internazionale. Il 1o agosto 2003 il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato con la Risoluzione 1497 l'invio di una forza multinazionale, il cui mandato prevede tra l'altro la creazione delle condizioni per avviare il processo di disarmo, smobilitazione e reintegrazione e per preparare il terreno all'invio di una forza di stabilizzazione delle Nazioni Unite a lungo termine.
L'11 agosto 2003 l'allora Presidente Taylor ha passato il potere al suo vice Blah ed attualmente è in esilio in Nigeria. Secondo quanto stabilito dall'accordo globale di pace, all'attuale governo provvisorio presieduto dal presidente Blah dovrebbe subentrare il 14 ottobre 2003 il governo di transizione, di cui il 20 agosto 2003 sono stati indicati quali Chairman e Vice Chairman rispettivamente Gyude Bryant e Wesley Johnson. Il mandato del Governo di transizione, che scadrà nel gennaio 2006, prevede tra l'altro l'attuazione delle disposizioni dell'accordo del cessate il fuoco, il coordinamento dell'attuazione dei programmi politici e di riabilitazione nonché il contributo alla preparazione ed allo svolgimento di elezioni monitorate a livello internazionale nell'ottobre 2005 per la costituzione di un governo democraticamente eletto in Liberia nel gennaio 2006.
La situazione in Liberia rimane comunque instabile malgrado la firma dell'accordo di pace e l'arrivo della forza di interposizione della CEDEAO denominata ECOMIL. L'ulteriore dispiegamento del terzo battaglione composto da truppe del Ghana, Mali, Senegal e Guinea Bissau, successivamente ai primi due costituiti da truppe nigeriane, ha consentito alla forza di interposizione di schierarsi anche in aree al di fuori della capitale. Permane tuttavia il problema di reperire le risorse necessarie al mantenimento del contingente ECOMIL. L'Italia si sta adoperando, in qualità di Presidente dell'Unione europea per un rapido finanziamento di detta forza.
L'Unione europea ha emesso il 22 agosto 2003 una dichiarazione sull'accordo di pace in Liberia nella quale ha accolto positivamente detto accordo visto come un passo fondamentale verso il ristabilimento della pace, della sicurezza e della stabilità in Liberia dopo 14 anni di violenza e malgoverno.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
il commissario straordinario dell'Ente Inps, con unilaterale e propria determinazione
se tale iniziativa fosse attuata porterebbe ad una inevitabile riduzione di organico a livello locale costringendo ad una forzata mobilità il personale in organico a Sciacca;
i cittadini, con la soppressione di alcuni rilevanti servizi, sarebbero sottoposti loro malgrado ai conseguenti disagi nella fruizione degli stessi ed a continui spostamenti presso la sede Inps di Agrigento;
Sciacca è un punto di riferimento per una vasta area situata in una zona nevralgica tra le province di Agrigento e di Trapani -:
quali iniziative di propria competenza intendano assumere affinché sia revocata la decisione di declassare la sede Inps di Sciacca in agenzia;
se abbiano conoscenza delle motivazioni di tale decisione e se nelle stesse si sia tenuto conto del grave danno che si arrecherà allo sviluppo della suddetta area, e qualora avessero conoscenza di tali elementi se intendano renderli noti.
(4-06140)
L'istituto ha da tempo promosso una politica di decentramento territoriale per rispondere alle esigenze di avvicinamento del servizio al cittadino e di miglioramento organizzativo.
Pertanto, sono state adottate molteplici iniziative mirate ad una presenza capillare dell'istituto sul territorio e a ciò è seguito un decentramento delle responsabilità operative, delle responsabilità di organizzazione delle risorse e di organizzazione del lavoro. Per quest'ultima poi, si è ricorso alla sperimentazione di sistemi organizzativi flessibili che tengano conto delle specificità territoriali e di eventuali esigenze temporanee.
Occorre precisare, comunque, che in considerazione delle limitazioni economiche poste dalla legge finanziaria per il 2003, nonché dei mutamenti socio-ambientali, avvenuti negli ultimi anni e dei progressi della telematica, si è reso necessario ridisegnare il modello di decentramento territoriale.
Attualmente, quindi, anche al fine di valutare la fattibilità del nuovo modello organizzativo di decentramento dell'istituto e vista la portata delle problematiche connesse, non si è concretizzata la trasformazione in agenzie delle direzioni subprovinciali, essendo stata sospesa la determinazione commissariale n. 477 dell'8 aprile 2003.
L'istituto sta, infatti, elaborando una revisione del modello strategico di decentramento in relazione al riassetto logistico- funzionale delle regioni, in modo da renderlo più coerente alle mutate esigenze dell'utenza.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
la stampa regionale dell'Abruzzo, con grande risalto, ha riportato la sconcertante notizia di un dirigente scolastico (Direttrice del 1 circolo didattico statale di San Salvo in provincia di Chieti) che ha invitato a partecipare ad un convegno organizzato dal partito di Forza Italia, esonerandoli dal servizio, tutti i docenti Elementari e Materne del suo Circolo;
la convocazione, tramite formale circolare Prot. n. 1172/B3, era alquanto ingannevole, perché non si faceva cenno al partito organizzatore del convegno e si annunciava invece la presenza istituzionale dell'onorevole Valentina Aprea, sottosegretario
la lettera del responsabile di Forza Italia del Vastese con la quale si invitavano i dirigenti scolastici del Vastese a partecipare al convegno annunciava la presenza sia del sottosegretario di Stato onorevole Valentina Aprea che del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, dottor Nino Santilli;
il convegno ha fatto registrare l'assenza, opportuna, sia del dottor Santilli che dell'onorevole Aprea per cui si è palesata, agli occhi stralunati degli ignoti partecipanti, per quello che chiaramente era nell'intenzione degli organizzatori: «Una riunione degli aderenti al partito di Forza Italia»;
la dottoressa Di Carlo, dirigente scolastico attrice di questo increscioso episodio, nel maggio del 2002 è stata candidata nella lista di Forza Italia nell'occasione delle elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale di San Salvo e, anche in quella circostanza provocò, eufemisticamente parlando, notevole imbarazzo nella città ed in particolare tra i genitori degli alunni che frequentavano le Elementari e le Materne nel 1 circolo didattico della cittadina adriatica;
sull'ultimo episodio (aprile 2003) ci sono state proteste, prese di posizioni ed esposti ufficiali di organizzazioni sindacali del comparto della scuola, e pare proteste e lamentele indirizzate al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo;
sarebbe istituzionalmente opportuno salvaguardare la scuola dalle polemiche e dalla dialettica partitica, soprattutto per la serenità degli alunni, dei docenti e dei genitori degli alunni -:
se il Governo sia venuto a conoscenza di questo episodio grave ad avviso dell'interrogante e che danneggia chiaramente la scuola pubblica sia per quanto riguarda l'immagine che per quanto riguarda il bilancio dello Stato;
se si ritiene atto corretto il comportamento del dirigente scolastico che ha distratto dal proprio servizio i docenti per farli partecipare alla riunione del partito di Forza Italia e se questo non possa rappresentare un precedente valido anche per altre occasioni;
se, considerato il comportamento del dirigente e gli strascichi polemici che ha prodotto, non si ravvisa un caso di incompatibilità nella permanenza in servizio della stessa nella città di San Salvo.
(4-06237)
Non risulta che la professoressa Maria Pia di Carlo, dirigente scolastico del I circolo di San Salvo, Chieti, in occasione del convegno sulla riforma dei cicli scolastici organizzato dal gruppo regionale di Forza Italia in data 10 aprile 2003 alle ore 17 presso il palace Hotel di Vasto Marina, abbia invitato i docenti a partecipare al Convegno medesimo.
Con la nota protocollo n. 1298/B3 del 9 aprile 2003 il predetto dirigente ha inteso dare risposta alle numerose richieste di partecipazione al convegno rivolte oralmente alla docente vicaria dagli insegnanti, anche in considerazione dell'autorevolezza dei relatori previsti.
Nella suddetta nota veniva pertanto comunicato agli interessati che avrebbero potuto partecipare al convegno, previa richiesta scritta e con obbligo di recupero delle due ore di servizio; si trattava, infatti, di un permesso breve per motivi personali (articolo 22 del CCNL '95, recepito anche nel CCNL 1999/2001) rimesso alla discrezionalità del dirigente.
Si precisa infine che la concessione del permesso breve non ha comportato l'interruzione delle attività didattiche con gli alunni, bensì solo di quelle funzionali all'insegnamento.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
una delegazione di Rifondazione Comunista in data 29 luglio 2002, si è recata presso il luogo in cui è avvenuto il deragliamento del treno Palermo-Venezia con l'obiettivo di depositare una corona di fiori;
senza una plausibile motivazione la delegazione è stata fermata dal personale della Rete ferroviaria italiana davanti ai cancelli della stazione impedendole di raggiungere il luogo del deragliamento -:
se sia a conoscenza dei fatti sopra citati;
se non intenda assumere informazioni per far luce sull'episodio presso la Rete ferroviaria italiana affinché siano rese note:
a) le ragioni che hanno impedito alla delegazione di poter raggiungere il luogo del deragliamento;
b) quali misure si intendano adottare per accertare eventuali responsabilità.
(4-03797)
La legge n. 626 del 1994 e successive modificazioni, impone specifiche prescrizioni antinfortunistiche per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato e per il personale delle imprese che effettuano lavori di manutenzione commissionati dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., in relazione ai rischi derivanti dalla circolazione dei treni e dalle caratteristiche degli impianti.
Ciò premesso, si evidenzia, che a seguito dello svio del treno 1932 avvenuto il 20 luglio 2002 in prossimità della stazione di Rometta Messinese (Messina), la zona interessata dal deragliamento fu posta sotto sequestro e presidiata dalle forze dell'ordine, mentre l'intera area di stazione, in assenza di circolazione, venne interdetta ai non addetti alle operazioni di ripristino e presidiata dal personale di vigilanza alle dipendenze della Struttura operativa protezione aziendale.
Per accedere alla stazione sarebbe stata necessaria, quindi, una preventiva autorizzazione da parte della citata struttura; l'accesso alla zona dello svio era invece interdetto in relazione alle indagini in corso da parte dell'autorità giudiziaria.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
nella casa circondariale di Ivrea è recluso un detenuto cinquantenne, in carcere da otto anni e con una pena residua di due, al quale è stato diagnosticato un tumore al volto;
i medici hanno stabilito la necessità e l'urgenza di un intervento chirurgico;
al detenuto è stato proposto il trasferimento e il ricovero presso il Centro clinico interno al carcere di Napoli-Secondigliano;
tale soluzione è rifiutata dall'interessato per vari motivi tra i quali si possono elencare: l'inadeguatezza di una struttura penitenziaria a trattare una grave patologia oncologica, l'allontanamento dai suoi cari residenti a Torino, nonché la pessima fama di cui gode il centro clinico interno al carcere di Napoli-Secondigliano, più volte al centro di inchieste per pestaggi ai detenuti e analoghi episodi;
nonostante tale detenuto possa chiedere una sospensione della pena per motivi di salute, egli si limita a chiedere di essere curato in un ospedale che garantisca competenze e attrezzature adeguate alla cura di una patologia oncologica;
all'ospedale Molinette di Torino esiste un reparto gestito dalla polizia penitenziaria;
alla patologia neoplastica si è recentemente sommata una grave depressione che va a peggiorare la situazione immunitaria -:
se sia a conoscenza dei fatti e delle circostanze riportate;
se intenda assumere iniziative affinché siano garantite le necessarie cure al detenuto in questione e disposto il suo ricovero in un centro specializzato esterno e vicino al luogo di residenza dei suoi familiari;
quali iniziative intenda avviare al fine di accertare le carenze del sistema carcerario che tendono a compromettere il diritto alla salute dei cittadini detenuti.
(4-06264)
In ragione delle patologie da cui risulta affetto, lo stesso è stato assegnato alla sezione per collaboratori di giustizia della casa circondariale di Napoli Secondigliano, istituto con annesso attrezzato centro clinico.
Tale collocazione è apparsa la migliore tra quelle disponibili in ambito penitenziario, atteso che il provvedimento di ricovero in luogo esterno di cura è di competenza dell'autorità giudiziaria.
Peraltro, l'affermazione secondo la quale il centro clinico di Secondigliano goda di pessima fama è priva di qualsivoglia elemento di riscontro.
Si ritiene opportuno sottolineare che la scelta di Napoli Secondigliano deve anche ricondursi al sensibile sovraffollamento della sezione per collaboratori di giustizia della casa circondariale di Torino «Le Vallette» e della casa di reclusione di Milano Opera, uniche sedi penitenziarie, oltre a Napoli Secondigliano, ad essere dotate di adeguato centro clinico.
Comunque, non appena è stato segnalato che nei riguardi del detenuto, per la sua patologia sarebbe risultato già in programmazione un ricovero presso l'ospedale civile «Molinette» di Torino (che può essere disposto solo dall'autorità giudiziaria), il competente ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ne ha disposto l'assegnazione provvisoria presso l'istituto di Torino «Le Vallette».
Dal 20 giugno 2003 il detenuto si trova assegnato presso il predetto istituto e la direzione è stata sensibilizzata a garantire tutta la necessaria assistenza sanitaria, adoperandosi per una immediata programmazione di ricovero dello stesso presso l'ospedale «Molinette» allo scopo di eseguire gli interventi diagnostici e/o terapeutici necessari.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
se corrisponda al vero, come recentemente pubblicamente denunciato dal sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), che in alcune carceri degli agenti siano stati picchiati da detenuti;
in caso di risposta affermativa, quali iniziative urgenti intenda assumere per assicurare una maggiore sicurezza agli uomini della polizia penitenziaria impegnati all'interno delle strutture carcerarie.
(4-03871)
In ogni caso, gli episodi che si verificano, tutti attentamente seguiti e monitorati, sono per lo più da ricondurre ad
Il loro esiguo numero, pur alla luce del noto sovraffollamento degli istituti, testimonia, al contrario, che nella maggior parte dei casi i rapporti tra polizia penitenziaria e detenuti sono sostanzialmente corretti e che non sussiste in alcun modo quel clima di disagio, sconforto ed insicurezza evidenziato da taluna organizzazione sindacale.
Al riguardo si rappresenta che l'organizzazione sindacale S.A.P.PE. ha recentemente segnalato tre episodi.
Il primo riguarda le presunte minacce ricevute da un agente in servizio presso la casa circondariale di Ascoli Piceno.
Il secondo concerne un episodio di aggressione subito da un operatore di polizia penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di Voghera.
Il terzo un'altra aggressione verificatasi nella casa circondariale di Cagliari.
Per quanto concerne il primo episodio, la direzione dell'istituto ha rappresentato che la notizia, riportata su un quotidiano locale, è assolutamente destituita di fondamento.
Presso la casa circondariale di Voghera, invece, l'aggressione ai danni di un operatore di polizia penitenziaria è stata determinata da un occasionale atto di intemperanza di un detenuto che nulla ha a che vedere con l'avvicendamento dei direttori verificatosi presso quell'istituto negli ultimi anni né tantomeno, con altre problematiche riguardante il personale.
L'episodio di Cagliari è stato segnalato al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e si sta provvedendo ad accertarne la dinamica.
Altre segnalazioni sono pervenute dall'organizzazione sindacale SI.N.A.P.Pe. e riguardano episodi avvenuti presso le case circondariali di Biella e Catanzaro.
A Biella hanno avuto luogo due episodi isolati posti in essere da due detenuti diversi.
Il primo risale al mese di aprile del 2002, quando al termine delle operazioni di perquisizione disposte dalla procura della Repubblica di Torino ad opera di personale della Digos, veniva notificato al detenuto Paolo Dorigo il verbale di sequestro di una macchina da scrivere in uso allo stesso. I detenuti hanno la possibilità di detenere nelle camere di pernottamento una macchina da scrivere e tale facoltà, ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge n. 354 del 1975 e dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, è concessa dalla direzione dell'istituto penitenziario previa richiesta dell'interessato. Tuttavia, la procura della Repubblica di Torino disponeva il sequestro della macchina da scrivere al Dorigo e questi, contestando l'avvenuto sequestro, sferrava un pugno colpendo al naso un ispettore della polizia di Stato, procurandogli una contusione con prognosi di tre giorni.
Si ritiene opportuno evidenziare che il detenuto Paolo Dorigo è stato tratto in arresto in data 23 ottobre 1993 e viene ritenuto appartenente ai movimenti eversivi di estrema sinistra denominati «B.R.».
È stato condannato alla pena di anni 13 di reclusione, con termine al 23 aprile 2007.
Nel corso della detenzione il Dorigo ha posto in essere comportamenti di apparente «dissociazione» dall'ideologia professata che hanno determinato l'avversione nei suoi confronti da parte dei compagni.
Da ciò sono scaturiti numerosi gesti autolesionistici, anche di particolare gravità.
Infatti, trattasi di persona che, nel tempo, ha dato segni di forte instabilità emotiva, di fragilità psicologica e di ansia con spunti psicotici.
Si rappresenta inoltre, che in data 25 maggio 2002, il magistrato di sorveglianza di Torino, a seguito dei fatti sopra descritti, ha emesso ordinanza di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per accertare le reali condizioni psichiche del detenuto ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, anche ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di cui all'articolo 148 codice penale.
L'esito dell'osservazione psichiatrica ha evidenziato la presenza, nel soggetto, di un disturbo paranoico antisociale e borderline.
Allo stato, il detenuto Dorigo si trova ristretto presso la casa di reclusione di Spoleto.
Il secondo episodio ha visto come parti lese due agenti di polizia penitenziaria.
Secondo quanto si rileva dal rapporto redatto in seguito ai fatti, in data 28 luglio 2002 un detenuto di nome Alì Mohamed ha aggredito verbalmente e spintonato più volte un agente di polizia penitenziaria contro un muro provocandogli uno stato di shock emotivo e di agitazione.
Successivamente, in data 29 luglio 2002, nei confronti dello stesso detenuto è stato redatto un altro rapporto disciplinare per aver pronunciato parole offensive nei confronti di un altro agente.
Per quanto concerne l'oggetto pericoloso rinvenutogli addosso all'atto della perquisizione, si evidenza che trattasi di una cerniera spezzata degli armadietti in dotazione ai detenuti, che non è stata usata dall'Alì Mohamed.
A seguito dei predetti fatti, sono stati avviati, nei confronti del detenuto Alì Mohamed due distinti procedimenti disciplinari conclusisi con l'irrogazione di sanzioni disciplinari e con l'invio dei relativi atti alla competente procura della Repubblica.
Successivamente è stato disposto il suo trasferimento presso la casa circondariale di Aosta.
In ordine all'aggressione subita da un assistente di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Catanzaro in data 27 ottobre 2002, si rappresenta che il detenuto, dopo aver profferito espressioni ingiuriose all'indirizzo dell'operatore, al momento dell'uscita dalla cella, anziché recarsi nella saletta della socialità, aggrediva lo stesso operatore con pugni e calci.
L'assistente aggredito dopo un periodo di malattia, conseguente alle lesioni riportate, iniziato il 28 ottobre 2002 e protrattosi fino al 15 gennaio 2003, ha ripreso regolare servizio. Sulla vicenda sono ancora in corso indagini da parte della competente procura della Repubblica, mentre il detenuto protagonista dell'aggressione è stato trasferito presso la casa circondariale di Paola in data 31 ottobre 2002.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
se corrisponda al vero che l'obbligo di tenere accese le luci su autostrade e strade provinciali, previsto dal Codice della strada, comporti un aumento dei consumi di carburante stimato fino al 2 per cento; calcolando che per una vettura media occorrono 135 watt di potenza elettrica;
se non ritengano tale obbligo eccessivo in un Paese dove non si registrano un gran numero di giornate caratterizzate dalla scarsa visibilità;
se non ritengano opportuno limitare tale disposizione alle sole tratte autostradali.
(4-07053)
Tale prescrizione - che amplia la portata della pregressa, limitante l'obbligo di specie alle sole tratte autostradali - comporta un consumo di carburante che taluni, probabilmente calcolando per eccesso, stimano intorno al 2 per cento citato nell'interrogazione.
Tuttavia, è bene evidenziare che, in quanto il fine delle proposte indicate dall'interrogante pare essere il risparmio energetico, nella quasi totalità dei veicoli sono presenti componenti non direttamente connessi alla locomozione del veicolo (impianti di condizionamento estivi ed invernali, apparati radio riceventi ed altro) l'utilizzo dei quali comporta un consumo di carburante di gran lunga superiore a quello dei dispositivi luminosi.
Così come non è configurabile l'ipotesi di interdire o regolare l'uso delle apparecchiature
È stato accertato, al di là di ogni possibile dubbio che i conducenti hanno miglior percezione della velocità e soprattutto della distanza via via riducentesi dei veicoli che li seguono e che si apprestano alla manovra di sorpasso, allorché questi ultimi procedano con i proiettori anabbaglianti accesi. È evidente perciò il contributo positivo della norma in termini di sicurezza della circolazione stradale.
Non si ha conoscenza di recenti studi scientifici che dimostrerebbero invece la pericolosità del nuovo disposto normativo cui gli utenti della strada debbono soltanto assuefarsi.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
come mai non si sia ancora proceduto alla retribuzione di docenti impegnati nell'espletamento dei cosiddetti corsi abilitanti e dei relativi esami, avvenuti in alcuni casi oltre un anno e mezzo fa, benché siano stati regolarmente nominati in base all'apposita normativa vigente (si citano a puro titolo indicativo: la legge 3 maggio 1999 n. 24; l'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999 n. 153, prot. D1/3495, articolo 8; la circolare ministeriale 18 maggio 2000 n. 147, l'ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000 n. 33; la circolare ministeriale del 1 febbraio 2000 n. 422 e l'ordinanza ministeriale 2 febbraio 2001 n. 1);
ad oggi, relativamente allo svolgimento di dette attività, per quante annualità ed in quanti corsi si siano verificati i problemi sopra indicati, quanti casi pendenti di mancata liquidazione risultino all'amministrazione, come siano suddivisi territorialmente ed a quanto corrispondano percentualmente sull'intera platea degli aventi diritto;
se risponda a verità la motivazione addotta dai competenti uffici circa l'avvenuta completa utilizzazione degli stanziamenti esistenti sul pertinente capitolo di spesa (n. 1702 - spese per gli esami della sessione riservata di abilitazione o di idoneità, nonché per l'espletamento dei relativi corsi di cui alle ordinanze ministeriali 153/99 e 33/2000);
come mai il provveditorato di Roma, a fronte delle legittime rimostranze effettuate dai docenti interessati, già nel dicembre 2001 precisava in una circolare che il «ministero sta assumendo ogni utile iniziativa alla soluzione della problematica in questione»;
considerato che l'ammontare delle somme a disposizione si è dimostrato non adeguato a soddisfare per intero le esigenze dell'amministrazione, con quali criteri si sia proceduto alla liquidazione dei compensi ed in particolare se vi sia stata trasparenza nelle decisioni intervenute sulla individuazione dei soggetti ai quali trasferire i fondi e dei docenti effettivamente retribuiti;
visti i problemi insorti, qualora fosse ampiamente prevedibile l'ammontare delle somme necessarie, se non ritengano censurabile e inadeguata l'attività di programmazione del fabbisogno finanziario svolta dall'amministrazione competente, ovvero se si siano sottostimate le necessità per meri problemi di allineamento dei conti e di quadratura di bilancio o per il trasferimento di maggiori risorse ad altri capitoli e per altre esigenze;
come si intenda procedere per il futuro, al fine di evitare nuovamente casi come quelli indicati, ed infine entro quanto tempo si liquideranno i compensi
(4-05817)
A tale riguardo, si fa presente che per la soluzione del problema prospettato è stato adottato il decreto legge 31 luglio 2003, n. 230, con il quale sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie per la copertura del maggior fabbisogno derivante dall'espletamento della suddetta sessione riservata di esami di abilitazione.
Infatti, gli stanziamenti a suo tempo autorizzati dalla normativa in materia si sono rivelati insufficienti rispetto al numero dei candidati che hanno partecipato alla procedura abilitativa in argomento e l'insufficienza dei fondi previsti non ha reso possibile la corresponsione dei compensi a tutto il personale impegnato nella procedura medesima.
Con il sopra citato decreto, che è ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge, il problema si può ritenere superato.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
la società «Filatura e Tessitura di Puglia», del gruppo piemontese MIROGLIO, ha richiesto l'applicazione dell'istituto della cassa integrazione ordinaria a zero ore per 18 lavoratori dello stabilimento di Castellaneta (Taranto), con la motivazione di flessioni di mercato determinate dall'alto costo del lavoro;
tale azienda è stata, ai fini dell'attivazione dei due insediamenti di Castellaneta e di Ginosa, nel 1998 destinataria di ingenti finanziamenti e di incisivi sgravi contributivi da parte dello Stato e di procedure privilegiate in sede di assegnazione del suolo ad opera dell'amministrazione comunale pro-tempore, ad evidente discapito di imprese locali;
gli stipendi erogati dall'azienda Miroglio ai lavoratori della provincia di Taranto sono inferiori di circa il 25 per cento rispetto a quelli di altri stabilimenti dello stesso gruppo;
sia nello stabilimento di Ginosa sia in quello di Castellaneta, la suddetta azienda non ha mai completato gli organici previsti in sede di piano industriale e di intese sindacali;
i sindacati hanno inviato all'INPS una lettera nella quale si invita a respingere la suddetta richiesta di cassa integrazione, non essendo essa finalizzata al rientro dei lavoratori cassintegrati nel loro posto di lavoro;
l'azienda in questione chiese di accedere alla cassa integrazione già nel 1998, a dimostrazione dell'evidente sproporzione tra i piani industriali sui quali aveva conseguito i pubblici finanziamenti e la loro reale applicazione, e che essa intenderebbe destinare alla necessaria riconversione produttiva dei due stabilimenti di Ginosa e Castellaneta la risibile somma di 750 mila euro, che insieme occupano al momento 405 dipendenti, a dimostrazione del suo scarso interesse alla sopravvivenza stessa di tali strutture -:
se non ritengano che un eventuale accoglimento della richiesta di cassa integrazione debba essere subordinato alla considerazione degli impegni assunti dal gruppo Miroglio all'atto del conseguimento dei consistenti incentivi statali finalizzati alla realizzazione degli insediamenti di Ginosa e Castellaneta e se questi siano stati adempiuti, nonché alla garanzia della conservazione in loco dei posti di lavoro
(4-04850)
in data 11 dicembre 2002 l'interrogante, con un'interrogazione a risposta scritta, interessava i Ministri in indirizzo perché valutassero l'opportunità di intervenire con i dovuti provvedimenti per scongiurare la Cassa integrazione ordinaria a zero ore per 18 lavoratori annunciata dalla Società «Filatura e Tessitura di Puglia», del gruppo piemontese MIROGLIO, dello stabilimento di Castellaneta (Taranto), con la motivazione di flessioni di mercato determinate dall'alto costo del lavoro;
in data 14 febbraio 2003 l'interrogante inviava ai Ministri interrogati una lettera con la quale rappresentava la profonda apprensione per l'annuncio da parte della Società «Filatura e Tessitura di Puglia» di una possibile, prossima chiusura dei due stabilimenti di Castellaneta e Ginosa, che complessivamente danno lavoro a circa 400 dipendenti;
contestualmente tale azienda annunciava la delocalizzazione in Paesi dell'Est di attività produttive;
la notizia appariva a dir poco stupefacente, ove si consideri che per l'attivazione dei suoi stabilimenti la suddetta società è stata beneficiaria, soltanto nel 1997, di contributi pubblici per 170 miliardi circa di vecchie lire, ai quali si sono aggiunti sgravi fiscali e contributivi ed una riduzione concertata del costo del lavoro che lo ha portato a pesare sui conti dell'azienda per circa un terzo in meno ad addetto di quello degli stabilimenti del Nord;
l'azienda in questione risulta già inadempiente rispetto agli impegni assunti in materia di organici in sede di piano industriale e di intese sindacali, con riferimento ai quali ha conseguito i suddetti benefici e per i quali erano stati attivati dalle Amministrazioni locali pro-tempore procedure privilegiate in materia di assegnazione dei suoli, ad evidente discapito dèlle stesse imprese locali;
fino a pochi mesi fa, a detta degli stessi responsabili dell'azienda, non vi erano dubbi sulla competitività dei loro stabilimenti, in cui è peraltro riscontrabile un alto tasso di produttività;
tra le motivazioni di tale gravissimo orientamento addotte dall'azienda, vi è quella relativa alla scadenza dei benefici fiscali e previdenziali che dimostra come tale investimento sia stato finalizzato quasi esclusivamente all'acquisizione di pubblici benefici, peraltro ottimi ed abbondanti;
proprio in ragione dei predetti contributi, il Governo può ritenersi ampiamente legittimato ad intervenire sul gruppo Miroglio al fine di evitare un disimpegno che rappresenterebbe un autentico dramma sociale, si tratta di modalità di gestione che hanno già provocato rilevanti danni al Sud, che già tanti guasti hanno provocato nel suo tessuto economico e tanti ingiusti vantaggi -:
se non ritengano di intervenire con la massima urgenza per:
a) fare rispettare gli impegni assunti dal gruppo Miroglio all'atto del conseguimento dei consistenti incentivi finalizzati alla realizzazione degli insediamenti di Ginosa e Castellaneta;
b) assumere i dovuti provvedimenti nel caso di palese inadempienza da parte della «Filatura e Tessitura di Puglia» dei suoi impegni;
c) garantire la conservazione in loco dei posti di lavoro per i quali tale impresa ha richiesto, in primo momento, la cassa integrazione per lo stabilimento di Castellaneta (Taranto) e, successivamente, addirittura la chiusura dello stesso e anche di quello di Vinosa mettendo a rischio il posto di lavoro a circa 400 lavoratori;
d) indurre il gruppo Miroglio ad investire adeguatamente in strutture per la realizzazione completa delle quali la collettività ha già pagato ingenti costi.
(4-05496)
L'iniziativa, denominata Filatura e Tessitura di Puglia S.p.A., ha usufruito delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 181 del 1989. In particolare è stato erogato un contributo a fondo perduto per complessivi 38,3 milioni di Euro e finanziamenti agevolati per 29 milioni di Euro, questi ultimi già rimborsati per 26,7 milioni, oltre all'integrale rimborso del capitale sociale a suo tempo sottoscritto dalla SPI pari a 2,7 milioni di Euro.
Per quanto previsto dagli indirizzi attuativi della norma agevolativa di riferimento, Sviluppo Italia effettua il monitoraggio della realizzazione del progetto fino al conseguimento degli obiettivi di piano.
Tuttavia, in relazione alle notizie di stampa relative alle problematiche connesse alla possibile chiusura dello stabilimento di Taranto, Sviluppo Italia ha richiesto, nello scorso mese di aprile, una informativa sulla situazione alla società.
Quest'ultima ha smentito decisamente tali notizie, confermando quanto ufficializzato ai dipendenti, alle organizzazioni sindacali ed alla stampa nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2003. In tali dichiarazioni è stato spiegato che, malgrado la sfavorevole fase congiunturale del comparto tessile, causata anche dalla concorrenza dell'offerta cinese, le strategie del gruppo non contemplano la chiusura degli stabilimenti di Castellaneta e Ginosa ed il trasferimento delle linee in altri siti.
A seguito della richiesta delle autorità locali, Sviluppo Italia in data 30 luglio 2003 ha nuovamente chiesto informativa in ordine alla continuazione della attività aziendale dello stabilimento di Castellaneta.
La società ha comunicato, con lettera del 1o settembre 2003, che il perdurare della crisi del mercato di riferimento ha imposto la decisione di programmare il fermo dello stabilimento di Castellaneta e di riorganizzare la produzione.
Ha altresì fatto presente che relativamente alle problematiche conseguenti alla riorganizzazione produttiva sono stati raggiunti, in data 30 e 31 luglio 2003 accordi sindacali siglati sia in sede di ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia in sede provinciale.
Tali accordi prevedono, comunque, il mantenimento dei livelli occupazionali.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giuseppe Galati.
in data 24 gennaio 2002, il TAR Campania, V sezione, pronunciava l'ordinanza n. 648/02, n. registro generale 11155/2001, disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente - signor Rosario Improta nato a Portici (Napoli), il 4 gennaio 1971 ed ivi residente alla via Ernesto della Torre 28 - a successivo corso di formazione presso la scuola «allievi agenti di polizia penitenziaria», sotto condizione dell'esito favorevole dell'accertamento della riacquisita idoneità fisica, da effettuarsi a cura dell'amministrazione competente, previa convocazione del ricorrente medesimo entro 20 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza;
in data 12 marzo 2002, la commissione medica, riunitasi alla scuola di formazione
in data 15 marzo 2002, l'esponente signor Rosario Improta presentava ricorso gerarchico con raccomandata AR, all'illustrissimo capo del dipartimento dottor Giovanni Tinebra, chiedendo ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il nuovo accertamento da effettuare da una commissione di seconda istanza, senza avere riscontro ai sensi della legge n. 241 del 1990;
l'esponente signor Rosario Improta, ripresentava con i motivi aggiunti ricorso introduttivo al TAR Campania, che con ordinanza 2680/02 registro generale: 11155/2001 la V sezione del TAR Campania respingeva rinviando la questione alla sede di merito;
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), emetteva la decisione n. 5939/2002, depositata in segreteria il 29 ottobre 2002, su ricorso n. 1222 del 2002 proposto dal ministero della giustizia, per regolamento di competenza;
in data 20 novembre 2002 l'esponente firmava in calce il ricorso ex ante al suo avvocato di fiducia, che veniva depositato al TAR Lazio-Roma, in data 22 novembre 2002, con numero registro generale 12296/2002, sezione I principale;
visto il concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale n. 22 del 18 marzo 2003 e segnatamente l'articolo 9, commi 8 e 9;
vista la violazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e segnatamente gli articoli 18 e 19;
vista la violazione del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, e segnatamente l'articolo 1, lettera b);
vista la violazione degli articoli 35 e 97, della Costituzione italiana -:
quale sia l'attuale situazione del signor Rosario Improta, rispetto al rapporto d'impiego;
se non ritenga opportuno riammettere in servizio il signor Rosario Improta, che tutt'oggi è disoccupato e senza alcuna fonte di reddito, a carico di suo padre con pensione minima INPS.
(4-06269)
La direzione della suindicata scuola con nota del 3 agosto 1994 trasmetteva al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria l'istanza dell'allievo Improta con la quale lo stesso chiedeva di essere dimesso a domanda dal corso per motivi personali, ed in pari data la richiesta veniva accolta.
Con istanza del 26 luglio 1995, l'Improta richiedeva la riammissione al corso, ma il competente ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunicava con nota in pari data che, come previsto dalla normativa vigente, non era possibile adottare alcun provvedimento favorevole in quanto la dimissione dal corso, peraltro adottata a seguito di specifica richiesta, comportava la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
In data 2 dicembre 1995, l'Improta proponeva ricorso al T.A.R., avverso la suindicata comunicazione.
Il consiglio di Stato, dopo pregressa, sfavorevole pronuncia del tribunale amministrativo regionale della Campania con sentenza n. 1346 del 1999 dell'11 maggio 1999, accoglieva il ricorso in appello del ricorrente.
Con nota del 26 gennaio 2000 l'Improta, in esecuzione della prefata sentenza, veniva ammesso alla frequenza del 147o corso di
In data 15 giugno 2001, perveniva dalla predetta scuola una nota riservata con la quale venivano richieste al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria determinazioni nei confronti dell'Improta in relazione al comportamento tenuto dal medesimo durante il corso di formazione; determinazioni, peraltro, sollecitate dal direttore dell'ufficio centrale della formazione e aggiornamento del personale, in data 19 giugno 2001.
A seguito della suddetta richiesta, il competente ufficio rappresentava all'istituto d'istruzione che possibili provvedimenti, eventualmente di concerto con il sanitario, ove ricorressero i presupposti di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, erano di competenza del direttore della scuola di formazione di Roma.
L'Improta giusta disposizione del direttore della scuola e previa richiesta del medico incaricato, in data 26 giugno 2001, veniva inviato, ai sensi dell'articolo 129 comma 2 del decreto legislativo 443 del 1992, presso la commissione medica ospedaliera di Roma, al fine di accertarne l'idoneità psico-fisica al servizio.
La citata commissione, benché nella data sopra indicata avesse sottoposto a visita medica l'Improta, previa richiesta dell'interessato, in data 2 luglio 2001, verbalmente disponeva un ulteriore accertamento sanitario, in presenza del suo medico di fiducia.
In pari data l'Improta, anziché presentarsi presso la citata C.M.O., consegnava a mano presso la scuola di formazione, richiesta di sospensione del giudizio medico ospedaliero «in attesa di indagini amministrative» dallo stesso richieste al competente ufficio in data 29 giugno 2001.
In data 3 luglio 2001, la commissione medica ospedaliera, comunicava che la pratica sanitaria era stata inviata presso la commissione di II istanza di Roma, per l'ulteriore seguito, in quanto l'interessato non accettava la temporanea inidoneità al servizio per giorni 40 (quaranta) concessagli dalla C.M.O.
Con nota in data 27 luglio 2001, il direttore della scuola di formazione in argomento, avanzava proposta di dimissione dell'Improta, ai sensi dell'articolo 7 comma 4, del decreto legislativo 443 del 1992 per aver superato il limite massimo di assenza (articolo 7, comma 1, lett. d).
Con nota del 7 agosto 2001, la direzione della scuola di Roma comunicava che l'interessato dopo essere stato invitato dalla stessa a presentarsi a visita medica presso la competente C.M.O., si rifiutava di ritirare la documentazione di rito per adempiere a quanto innanzi indicato.
La commissione medica di II istanza con nota del 6 agosto 2001, restituiva alla direzione del centro militare di medicina legale di Roma la pratica medico-legale relativa al nominato in oggetto, in quanto l'interessato, più volte invitato presso la stessa C.M. di II istanza per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti, non si era mai presentato a visita.
Con P.C.D. del 22 agosto 2001 del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria venivano disposte le dimissioni dal corpo di polizia penitenziaria dell'Improta per aver superato il limite massimo di assenze dal corso.
In data 23 agosto 2001 veniva trasmessa alla procura della Repubblica di Roma relazione di contenuto analogo.
L'Improta in data 28 agosto 2001, proponeva istanza di riammissione nel corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 443 del 1992 e dell'articolo 132 del Testo unico n. 3 del 1957; il consiglio di amministrazione, in data 6 novembre 2001, dichiarava il non luogo in ordine alla istanza di riammissione in servizio del corpo di polizia penitenziaria dello stesso, demandando ogni ulteriore determinazione all'amministrazione penitenziaria.
Si rappresenta, inoltre, che avverso il P.C.D. di esclusione l'Improta proponeva ricorso al tribunale amministrativo regionale Campania che, con ordinanza del 24 gennaio 2002, disponeva l'ammissione con riserva del ricorrente ad un successivo corso di formazione per allievi agenti, sotto condizione dell'esito favorevole dell'accertamento
In esecuzione della prefata ordinanza l'Improta veniva sottoposto a nuovi accertamenti psico-fisici venendo giudicato, in data 19 marzo 2002 non idoneo.
Infine, avverso suddetto ultimo giudizio di non idoneità, l'Improta proponeva ricorso al tribunale amministrativo regionale Campania che, con ordinanza n. 2680 del 30 maggio 2002, lo respingeva.
Si precisa, inoltre, che agli atti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non risulta pervenuto alcun ricorso gerarchico datato 15 marzo 2002, mentre vi è una nota indirizzata al capo del dipartimento con la quale l'Improta chiede notizie circa la sua posizione rispetto al rapporto d'impiego.
Tale istanza è stata riscontrata con nota del 9 aprile 2002.
Per quanto concerne il ricorso n. 12296 del 22 novembre 2002, presentato al tribunale amministrativo regionale del Lazio dall'Improta, si rappresenta che la relativa udienza è stata fissata per il 17 dicembre 2003.
Eventuali ulteriori provvedimenti nei confronti del suddetto, potranno quindi essere adottati solo in presenza di una favorevole determinazione dell'organo giurisdizionale amministrativo dallo stesso adito.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la legge n. 675 del 1996 stabilisce che qualora sia stato interpellato il Garante della privacy per ottenere il parere favorevole alla divulgazione dei dati riguardanti enti pubblici, detto parere è necessario e sufficiente affinché ciò avvenga -:
se ritiene opportuno far pubblicare i nominativi di coloro i quali, assunti nel pubblico impiego in distacco sindacale, percepiscono la doppia contribuzione pensionistica presso l'INPDAP, in base al decreto legislativo n. 564 del 1996;
se ritiene opportuno intervenire per dirimere definitivamente tale questione su cui l'Autorità Garante ha già dato parere favorevole alla pubblicazione dei dati relativi, affinché emerga finalmente la situazione reale;
se ritiene di disporre chiarimenti sull'INPDAP in merito alle modalità di applicazione del decreto di cui sopra, per sciogliere ogni dubbio se lo stesso sia stato utilizzato avvantaggiando soltanto alcuni dipendenti o se, piuttosto, gli altri ai quali non è possibile ricollegare alcun doppio contributo ne siano fruitori senza che vi sia una regolare contabilizzazione.
(4-03968)
Preliminarmente occorre considerare che l'articolo 31 della legge n. 300 del 1970 dispone che i dipendenti assicurati presso l'Inps, chiamati a ricoprire cariche sindacali, possono essere collocati in aspettativa non retribuita e i relativi periodi sono considerati utili, a richiesta, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell'AGO.
L'articolo 8, comma 8, della legge n. 155 del 1981 dispone che per i suddetti lavoratori le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa vengono di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di categoria della stessa categoria e qualifica.
L'individuazione delle cariche sindacali cui deve essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione del citato articolo 31, è stata effettuata dal decreto legislativo n. 564 del 1996 che ha dato facoltà alle organizzazioni sindacali di versare per i suddetti lavoratori una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività
La suddetta contribuzione effettuata dalle organizzazioni sindacali non ha carattere obbligatorio ed è materialmente versata dall'organizzazione sindacale all'ente previdenziale d'appartenenza del lavoratore.
Non vi è dunque un'ulteriore prestazione pensionistica.
Per quanto riguarda la pubblicità relativa ai nominativi dei beneficiari l'Inps, per analoga situazione, ha fatto presente di aver, al riguardo, richiesto specifico parere all'autorità garante della privacy.
Secondo tale parere, reso il 23 agosto 2002, l'Inps è tenuto a fornire i dati se i fondi utilizzati per la contribuzione aggiuntiva hanno natura pubblica e se, indipendentemente da ciò, si tratti di persone note o che esercitano una funzione pubblica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del codice di deontologia per l'attività giornalistica.
Entrambi gli Istituti, pertanto, hanno dichiarato la propria disponibilità a fornire le informazioni sui soggetti per i quali, data la carica sindacale rivestita, sussistano i requisiti previsti dal citato articolo 6.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
la legge n. 675 del 1996 stabilisce che qualora sia stato interpellato il Garante della privacy per ottenere il parere favorevole alla divulgazione dei dati riguardanti enti pubblici, detto parere è necessario e sufficiente affinché ciò avvenga;
l'Inps, l'Inpdap e l'Inpdai stanno disattendendo il loro dovere di rendere pubblici i nominativi di coloro che, assunti nel pubblico come nell'impiego privato, percepiscono la doppia contribuzione pensionistica, in quanto in distacco sindacale in base al decreto legislativo n. 564 del 1996 -:
quali iniziative, nell'ambito della propria competenza il Ministro interpellato intenda adottare, affinché siano resi pubblici tutti i dati disponibili di coloro i quali, assunti nel pubblico quanto nell'impiego privato sono retribuiti in distacco sindacale, percependo la doppia contribuzione pensionistica, in base al decreto legislativo n. 564 del 1996.
(4-04100)
Preliminarmente occorre considerare che l'articolo 31 della legge n. 300 del 1970 dispone che i dipendenti assicurati presso l'Inps, chiamati a ricoprire cariche sindacali, possono essere collocati in aspettativa non retribuita e i relativi periodi sono considerati utili, a richiesta, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Inoltre, l'articolo 8, comma 8, della legge n. 155 del 1981 dispone, inoltre, che per i suddetti lavoratori le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e vengono di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di categoria della stessa categoria e qualifica.
L'individuazione delle cariche sindacali cui deve essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione del citato articolo 31, è stata effettuata dal decreto legislativo n. 564 del 1996 che ha dato facoltà alle organizzazioni sindacali di versare per i suddetti lavoratori una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori, che si trovino in tali situazioni, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo, come fissata dalla richiamata legge n. 155 del 1981.
La suddetta contribuzione effettuata dalle organizzazioni sindacali non ha carattere obbligatorio ed è materialmente versata dall'organizzazione sindacale all'ente previdenziale d'appartenenza del lavoratore.
Non vi è dunque un'ulteriore prestazione pensionistica.
Per quanto riguarda la pubblicità relativa ai nominativi dei beneficiari l'Istituto ha fatto presente di aver, al riguardo, richiesto specifico parere all'autorità garante della privacy.
Secondo tale parere, reso il 23 agosto 2002, l'Inps è tenuto a fornire i dati se i fondi utilizzati per la contribuzione aggiuntiva hanno natura pubblica e se, indipendentemente da ciò, si tratti di persone note o che esercitano una funzione pubblica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del codice di deontologia per l'attività giornalistica.
Dal punto di vista operativo l'Istituto, pur disponendo di tutti i dati nei suoi archivi, ha all'uopo predisposto una procedura dedicata, che ha richiesto un certo tempo di realizzazione, per effettuare le ricerche in base ai soggetti che usufruiscono di questo tipo di contribuzione, alle organizzazioni sindacali di appartenenza e all'ammontare delle retribuzioni aggiuntive dei singoli nominativi.
In seguito, l'Istituto a fronte dei successivi elenchi di nominativi per i quali sono state richieste notizie, ha fornito tutti gli elementi.
Allo stesso modo l'Inpdap ha dichiarato la propria disponibilità a fornire le informazioni sui soggetti per i quali, data la carica sindacale rivestita, sussistano i requisiti previsti dal citato articolo 6 del codice deontologico.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
la legge n. 675 del 1996 stabilisce che qualora sia stato interpellato il Garante della privacy per ottenere il parere favorevole alla divulgazione dei dati riguardanti enti pubblici, detto parere è necessario e sufficiente affinché ciò avvenga;
l'Inps, l'Inpdap e l'Inpdai stanno disattendendo il loro dovere di rendere pubblici i nominativi di coloro che, assunti nel pubblico come nell'impiego privato, percepiscono la doppia contribuzione pensionistica, in quanto in distacco sindacale in base al decreto legislativo n. 564 del 1996 -:
se ritenga opportuno far pubblicare tutti i dati disponibili di coloro i quali, assunti nel pubblico quanto nell'impiego privato sono retribuiti in distacco sindacale, percependo la doppia contribuzione pensionistica, in base al decreto legislativo n. 564 del 1996.
(4-04101)
Preliminarmente occorre considerare che l'articolo 31 della legge n. 300 del 1970 dispone che i dipendenti assicurati presso l'Inps, chiamati a ricoprire cariche sindacali, possono essere collocati in aspettativa non retribuita e i relativi periodi sono considerati utili, a richiesta, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Inoltre, l'articolo 8, comma 8, della legge n. 155 del 1981 dispone, inoltre, che per i suddetti lavoratori le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e vengono di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di categoria della stessa categoria e qualifica.
L'individuazione delle cariche sindacali cui deve essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione del citato articolo 31, è stata effettuata dal decreto legislativo n. 564 del 1996 che ha dato facoltà alle organizzazioni sindacali di versare per i
La suddetta contribuzione effettuata dalle organizzazioni sindacali non ha carattere obbligatorio ed è materialmente versata dall'organizzazione sindacale all'ente previdenziale d'appartenenza del lavoratore.
Non vi è dunque un'ulteriore prestazione pensionistica.
Per quanto riguarda la pubblicità relativa ai nominativi dei beneficiari l'istituto ha fatto presente di aver, al riguardo, richiesto specifico parere all'autorità garante della privacy.
Secondo tale parere, reso il 23 agosto 2002, l'Inps è tenuto a fornire i dati se i fondi utilizzati per la contribuzione aggiuntiva hanno natura pubblica e se, indipendentemente da ciò, si tratti di persone note o che esercitano una funzione pubblica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del codice di deontologia per l'attività giornalistica.
Poiché il sindacato è un soggetto privato ed i fondi aggiuntivi non hanno una natura pubblica l'istituto per tutelare la legalità e salvaguardare il diritto alla riservatezza ha invitato, nel caso di specie, il quotidiano a fornire l'elenco dei sindacalisti che considera persone note o che esercitano una funzione pubblica.
Dal punto di vista operativo l'Istituto, pur disponendo di tutti i dati nei suoi archivi, ha dovuto predisporre una procedura dedicata, che ha richiesto un certo tempo di realizzazione, per effettuare le ricerche in base ai soggetti che usufruiscono di questo tipo di contribuzione, alle organizzazioni sindacali di appartenenza e all'ammontare delle retribuzioni aggiuntive dei singoli nominativi.
In seguito, l'istituto a fronte dei successivi elenchi di nominativi per i quali sono state richieste notizie, ha fornito tutti gli elementi.
Allo stesso modo l'Inpdap ha dichiarato la propria disponibilità a fornire, su specifica indicazione dello stesso quotidiano le informazioni sui soggetti per i quali, data la carica sindacale rivestita, sussistano i requisiti previsti dal citato articolo 6 del codice deontologico.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
i moduli per la richiesta delle prestazioni assistenziali dell'Inps, per l'esattezza il modello VO.1, relativo alla domanda di pensione di vecchiaia, anzianità, vecchiaia a carico di uno Stato estero e supplementare di vecchiaia, al quadro B presenta una delega con cui il pensionato può autorizzare un Patronato ad assisterlo gratuitamente nei confronti dell'Inps, per lo svolgimento della pratica relativa, con mandato revocabile soltanto per iscritto e, al quadro C vi è una delega per la riscossione delle quote sindacali;
l'Istituto, in seguito a numerose sollecitazioni esterne, aveva promesso attraverso un comunicato ufficiale, che avrebbe espunto dal modulo codesti quadri, i quali dovrebbero essere oggetto di una domanda distinta e separata, al fine di garantire il richiedente, il quale, nel compilare la predetta richiesta, spesso sottoscrive le autorizzazioni di cui sopra senza neppure avere cognizione del loro contenuto, in quanto inserite in un elenco di firme da apporre;
la procedura per l'inoltro di un'eventuale revoca del mandato a transigere deve essere esplicitamente formulata per iscritto, con l'indicazione del codice della pratica, il quale non è inserito nel modello Inps, deve pervenire agli uffici entro il 30 settembre, tenendo conto non del timbro di spedizione, a differenza di tutti gli altri enti pubblici, ma della data di arrivo nella sede Inps. L'iter per la cancellazione, inoltre, si snoda in due eventualità di maldestra
se ritenga intervenire perché sia semplificata la procedura di annullamento di dette deleghe;
se ritenga dover intervenire perché sia evitato il perpetrarsi di questo modus operandi dell'Inps a favore dei patronati e dei sindacati, suggerendo l'utilizzazione di un modello a sé stante, affinché le promesse contenute nel comunicato dell'Inps trovino pronta attuazione, cosicché vengano al più presto espunto i quadri interessati dalle deleghe;
se intenda rendere pubblico quale organo ha autorizzato, ed in base a quale fonte normativa, l'inserimento di codeste deleghe tra le varie dichiarazioni presenti nel modulo di domanda di pensione modello VO.1;
se intenda chiarire se l'Inps fruisce quantomeno di un rimborso a fronte delle spese di stampa sostenute per codesti quadri B e C, inseriti a favore dei patronati e dei sindacati;
se voglia appurare se l'Inps viene rimborsata per il lavoro svolto dai propri dipendenti, nonché per le spese correnti sostenute nell'espletare lo smistamento delle deleghe relative ai sindacati ed ai patronati, visto che gli stessi godono di ingenti somme per l'evasione delle pratiche a favore dei pensionati nei confronti dell'Istituto;
se intenda effettuare un chiarimento volto a far emergere le motivazioni che sottendono la procedura adottata dall'amministrazione dell'Inps la quale, solerte nell'inoltrare ai sindacati e ai patronati i dati di coloro che aderiscono alle deleghe, spesso non completa le operazioni di aggiornamento delle banche dati su eventuali disdette e variazioni di stati di famiglia.
(4-04445)
L'attività di consulenza, assistenza e tutela svolta dagli istituti di patronato in favore dei cittadini per il perseguimento delle prestazioni in materia di assistenza, previdenza e sanità è stata disciplinata dalla legge n. 152 del 2001.
L'Inps espleta il servizio dell'esazione delle quote sindacali sulle pensioni in conformità a quanto disposto dall'articolo 23-octies della legge n. 485 del 1972.
Nella modulistica utilizzata dall'Istituto sono contenuti due quadri relativi alla scelta del patronato ed al rilascio della delega per la trattenuta sindacale da parte dell'assicurato; l'inserimento di tali quadri nel modulo di domanda, fu a suo tempo determinato dall'opportunità di eliminare quanto più possibile gli allegati cartacei.
Attualmente, l'istituto ha in corso di realizzazione una nuova modulistica nella quale la delega per la trattenuta sindacale e la delega per l'assistenza da parte del patronato saranno contenute in appositi moduli allegati alla domanda di prestazione.
Inoltre si precisa che dal 1998 data di revisione delle convenzioni in atto con le organizzazioni sindacali dei pensionati, la revoca della delega ha efficacia dal terzo mese successivo alla sua presentazione.
A tal fine è sufficiente una semplice comunicazione scritta indicante i soli dati identificativi dell'interessato.
Per quanto riguarda le prestazioni ai superstiti, la delega cessa di aver efficacia con la morte del de cuius.
Si fa presente, infine che le organizzazioni sindacali che l'istituto convenziona, previa autorizzazione di questo mistero, rimborsano all'Inps i costi dell'esazione delle quote sindacali che, periodicamente, il consiglio di amministrazione del medesimo istituto delibera ed aggiorna con appositi atti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
i moduli per la richiesta delle prestazioni assistenziali dell'Inps, per l'esattezza, il modello VO.IO.SO.3, relativo alla domanda di ricostituzione della pensione, al quadro A presenta una delega con cui il pensionato può autorizzare un Patronato ad assisterlo gratuitamente nei confronti dell'Inps, per lo svolgimento della pratica relativa, con mandato revocabile soltanto per iscritto;
l'Istituto, in seguito a numerose sollecitazioni esterne, aveva promesso ufficialmente attraverso un comunicato che avrebbe espunto dal modulo codesto quadro, il quale dovrebbe essere oggetto di una domanda distinta e separata, al fine di garantire il richiedente, il quale, nel compilare la predetta richiesta, spesso sottoscrive l'autorizzazione di cui sopra senza neppure avere cognizione del suo contenuto, in quanto inserita in un elenco di firme da apporre -:
se intenda rendere pubblico quale organo ha autorizzato, ed in base a quale fonte normativa, l'inserimento di codesta delega tra le varie dichiarazioni presenti nel modulo di domanda di ricostituzione della pensione;
se intenda chiarire se l'Inps fruisce quantomeno un rimborso a fronte delle spese di stampa sostenute per codesto quadro A inserito a favore dei patronati;
se voglia appurare se l'Inps viene rimborsata per il lavoro svolto dai propri dipendenti, nonché per le spese correnti sostenute nell'espletare lo smistamento delle deleghe relative ai sindacati ed ai patronati, visto che gli stessi godono di ingenti somme per l'evasione delle pratiche a favore dei pensionati nei confronti dell'istituto -:
se intenda intervenire affinché le promesse contenute nel comunicato dell'Inps trovino pronta attuazione, cosicché venga al più presto espunto il quadro interessato dalla delega.
(4-04446)
L'attività di consulenza, assistenza e tutela svolta dagli istituti di patronato in favore dei cittadini per il perseguimento delle prestazioni in materia di assistenza, previdenza e sanità è stata disciplinata dalla legge n. 152 del 2001.
L'Inps espleta il servizio dell'esazione delle quote sindacali sulle pensioni in conformità a quanto disposto dall'articolo 23-octies della legge n. 485 del 1972.
Nella modulistica utilizzata dall'istituto sono contenuti due quadri relativi alla scelta del patronato ed al rilascio della delega per la trattenuta sindacale da parte dell'assicurato; l'inserimento di tali quadri nel modulo di domanda, fu a suo tempo determinato dall'opportunità di eliminare quanto più possibile gli allegati cartacei.
Attualmente, l'Istituto ha in corso di realizzazione una nuova modulistica nella quale la delega per la trattenuta sindacale e la delega per l'assistenza da parte del patronato saranno contenute in appositi moduli allegati alla domanda di prestazione.
Inoltre si precisa che dal 1998 data di revisione delle convenzioni in atto con le organizzazioni sindacali dei pensionati, la revoca della delega ha efficacia dal terzo mese successivo alla sua presentazione.
A tal fine è sufficiente una semplice comunicazione scritta indicante i soli dati identificativi dell'interessato.
Per quanto riguarda le prestazioni ai superstiti, la delega cessa di aver efficacia con la morte del de cuius.
Si fa presente, infine che le organizzazioni sindacali che l'Istituto convenziona, previa autorizzazione di questo ministero, rimborsano all'Inps i costi dell'esazione delle quote sindacali che, periodicamente, il consiglio di amministrazione del medesimo istituto delibera ed aggiorna con appositi atti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
i moduli per la richiesta delle prestazioni assistenziali dell'Inps, per l'esattezza il modello INV.1, relativo alla domanda di assegno ordinario d'invalidità, assegno privilegiato di invalidità e la pensione di invalidità a carico di uno Stato estero convenzionato, al quadro B presenta una delega con cui il pensionato può autorizzare un patronato ad assisterlo gratuitamente nei confronti dell'Inps, per lo svolgimento della pratica relativa, con mandato revocabile soltanto per iscritto, e, al quadro C vi è una delega per la riscossione delle quote sindacali;
l'Istituto, in seguito a numerose sollecitazioni esterne, aveva promesso attraverso un comunicato ufficiale, che avrebbe espunto dal modulo codesti quadri, i quali dovrebbero essere oggetto di una domanda distinta e separata, al fine di garantire il richiedente, il quale, nel compilare la predetta richiesta, spesso sottoscrive le relative autorizzazioni di cui sopra senza neppure avere cognizione del loro contenuto, in quanto inserite in un elenco di firme da apporre;
la procedura per l'inoltro di un'eventuale revoca del mandato a transigere deve essere esplicitamente formulata per iscritto, con l'indicazione del codice della pratica, il quale non è inserito nel modello Inps, deve pervenire agli uffici entro il 30 settembre, tenendo conto non del timbro di spedizione, a differenza di tutti gli altri enti pubblici, ma della data di arrivo nella sede Inps. L'iter per la cancellazione, inoltre, si snoda in due eventualità di maldestra interpretazione: se la disdetta arriva entro la data del 30 settembre, il pensionato continua a pagare il contributo fino al dicembre dello stesso anno, viceversa, se la revoca perviene dopo il 30 settembre, il pensionato è costretto a pagare fino al 31 dicembre dell'anno successivo -:
se ritenga di intervenire perché sia semplificata la procedura di annullamento di dette deleghe;
se ritenga dover intervenire perché sia evitato il perpetrarsi di questo modus operandi dell'Inps a favore dei patronati e dei sindacati, suggerendo l'utilizzazione di un modello a sé stante, affinché le promesse contenute nel comunicato dell'Inps trovino pronta attuazione, cosicché vengano al più presto espunti i quadri interessati dalle deleghe;
se intenda rendere pubblico quale organo ha autorizzato, ed in base a quale fonte normativa, l'inserimento di codeste deleghe tra le varie dichiarazioni presenti nel modulo di domanda di pensione modello INV.1;
se intenda chiarire se l'Inps fruisce quantomeno di un rimborso a fronte delle spese di stampa sostenute per codesti quadri B e C, inseriti a favore dei patronati e dei sindacati;
se voglia appurare se l'Inps viene rimborsata per il lavoro svolto dai propri dipendenti, nonché per le spese correnti sostenute nell'espletare lo smistamento delle deleghe relative ai sindacati ed ai patronati, visto che gli stessi godono di ingenti somme per l'evasione delle pratiche a favore dei pensionati nei confronti dell'Istituto;
se intenda effettuare un chiarimento volto a far emergere le motivazioni che sottendono la procedura adottata dall'amministrazione dell'Inps la quale, solerte nell'inoltrare ai sindacati e ai patronati i dati di coloro che aderiscono alle deleghe, spesso non completa le operazioni di aggiornamento delle banche dati su eventuali disdette e variazioni di stati di famiglia.
(4-04447)
L'attività di consulenza, assistenza e tutela svolta dagli istituti di patronato in favore dei cittadini per il perseguimento delle prestazioni in materia di assistenza, previdenza e sanità è stata disciplinata dalla legge n. 152 del 2001.
L'Inps espleta il servizio dell'esazione delle quote sindacali sulle pensioni in conformità a quanto disposto dall'articolo 23-octies della legge n. 485/1972.
Nella modulistica utilizzata dall'Istituto sono contenuti due quadri relativi alla scelta del patronato ed al rilascio della delega per la trattenuta sindacale da parte dell'assicurato; l'inserimento di tali quadri nel modulo di domanda, fu a suo tempo determinato dall'opportunità di eliminare quanto più possibile gli allegati cartacei.
Attualmente, l'istituto ha in corso di realizzazione una nuova modulistica nella quale la delega per la trattenuta sindacale e la delega per l'assistenza da parte del Patronato saranno contenute in appositi moduli allegati alla domanda di prestazione.
Inoltre si precisa che dal 1998 data di revisione delle convenzioni in atto con le organizzazioni sindacali dei pensionati, la revoca della delega ha efficacia dal terzo mese successivo alla sua presentazione.
A tal fine è sufficiente una semplice comunicazione scritta indicante i soli dati identificativi dell'interessato.
Per quanto riguarda le prestazioni ai superstiti, la delega cessa di aver efficacia con la morte del de cuius.
Si fa presente, infine che le organizzazioni sindacali che l'istituto convenziona, previa autorizzazione di questo Ministero, rimborsano all'Inps i costi dell'esazione delle quote sindacali che, periodicamente, il consiglio di amministrazione del medesimo istituto delibera ed aggiorna con appositi atti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
i moduli per la richiesta delle prestazioni assistenziali dell'Inps, per l'esattezza, il mod. inab.1, relativo alla domanda di pensione di inabilità ordinaria, privilegiata e a carico di uno Stato estero convenzionato, al quadro B presenta una delega con cui il pensionato può autorizzare un Patronato ad assisterlo gratuitamente nei confronti dell'Inps, per lo svolgimento della pratica relativa, con mandato revocabile soltanto per iscritto e, al quadro C, una delega per la riscossione delle quote sindacali;
l'istituto, in seguito a numerose sollecitazioni esterne, aveva promesso ufficialmente attraverso un comunicato che avrebbe espunto dal modulo codesti quadri, i quali dovrebbero essere oggetto di una domanda distinta e separata, al fine di garantire il richiedente, il quale, nel compilare la predetta richiesta, spesso sottoscrive l'autorizzazione di cui sopra senza neppure avere cognizione del suo contenuto, in quanto inserita in un elenco di firme da apporre -:
se intenda rendere pubblico quale organo ha autorizzato, ed in base a quale fonte normativa, l'inserimento della citata delega tra le varie dichiarazioni presenti nel modulo di domanda di ricostituzione della pensione;
se intenda chiarire se l'Inps fruisce quantomeno un rimborso a fronte delle spese di stampa sostenute per codesti quadri inseriti a favore dei patronati e dei sindacati;
se voglia appurare se l'Inps viene rimborsata per il lavoro svolto dai propri dipendenti, nonché per le spese correnti sostenute nell'espletare lo smistamento delle deleghe relative ai sindacati ed ai patronati, visto che gli stessi godono di ingenti somme per l'evasione delle pratiche a favore dei pensionati nei confronti dell'istituto;
se intenda intervenire affinché le promesse contenute nel comunicato dell'Inps trovino pronta attuazione, cosicché vengano al più presto espunti i quadri interessati dalle deleghe.
(4-04448)
L'attività di consulenza, assistenza e tutela svolta dagli istituti di patronato in
L'Inps espleta il servizio dell'esazione delle quote sindacali sulle pensioni in conformità a quanto disposto dall'articolo 23-octies della legge n. 485 del 1972.
Nella modulistica utilizzata dall'Istituto sono contenuti due quadri relativi alla scelta del patronato ed al rilascio della delega per la trattenuta sindacale da parte dell'assicurato; l'inserimento di tali quadri nel modulo di domanda, fu a suo tempo determinato dall'opportunità di eliminare quanto più possibile gli allegati cartacei.
Attualmente, l'Istituto ha in corso di realizzazione una nuova modulistica nella quale la delega per la trattenuta sindacale e la delega per l'assistenza da parte del patronato saranno contenute in appositi moduli allegati alla domanda di prestazione.
Inoltre si precisa che dal 1998 data di revisione delle convenzioni in atto con le organizzazioni sindacali dei pensionati, la revoca della delega ha efficacia dal terzo mese successivo alla sua presentazione.
A tal fine è sufficiente una semplice comunicazione scritta indicante i soli dati identificativi dell'interessato.
Per quanto riguarda le prestazioni ai superstiti, la delega cessa di aver efficacia con la morte del de cuius.
Si fa presente, infine che le organizzazioni sindacali che l'istituto convenziona, previa autorizzazione di questo ministero, rimborsano all'Inps i costi dell'esazione delle quote sindacali che, periodicamente, il consiglio di amministrazione del medesimo istituto delibera ed aggiorna con appositi atti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
i moduli per la richiesta delle prestazioni assistenziali dell'Inps, per l'esattezza, il modello AS. 1, relativo alla domanda di assegno sociale, al quadro B presenta una delega con cui il pensionato può autorizzare un patronato ad assisterlo gratuitamente nei confronti dell'Inps, per lo svolgimento della pratica relativa, con mandato revocabile soltanto per iscritto;
l'Istituto, in seguito a numerose sollecitazioni esterne, aveva promesso ufficialmente attraverso un comunicato che avrebbe espunto dal modulo codesto quadro, il quale dovrebbe essere oggetto di una domanda distinta e separata, al fine di garantire il richiedente, il quale, nel compilare la predetta richiesta, spesso sottoscrive l'autorizzazione di cui sopra senza neppure avere cognizione del suo contenuto, in quanto inserita in un elenco di firme da apporre -:
se intenda rendere pubblico quale organo ha autorizzato, ed in base a quale fonte normativa, l'inserimento di codesta delega tra le varie dichiarazioni presenti nel modulo di domanda di assegno sociale;
se intenda chiarire se l'Inps fruisce quantomeno un rimborso a fronte delle spese di stampa sostenute per codesto quadro A inserito a favore dei patronati;
se voglia appurare se l'Inps viene rimborsata per il lavoro svolto dai propri dipendenti, nonché per le spese correnti sostenute nell'espletare lo smistamento delle deleghe relative ai sindacati ed ai patronati, visto che gli stessi godono di ingenti somme per l'evasione delle pratiche a favore dei pensionati nei confronti dell'istituto;
se intenda intervenire affinché le promesse contenute nel comunicato dell'Inps trovino pronta attuazione, cosicché venga al più presto espunto il quadro interessato dalla delega.
(4-04449)
L'attività di consulenza, assistenza e tutela svolta dagli istituti di patronato in
L'Inps espleta il servizio dell'esazione delle quote sindacali sulle pensioni in conformità a quanto disposto dall'articolo 23-octies della legge n. 485 del 1972.
Nella modulistica utilizzata dall'Istituto sono contenuti due quadri relativi alla scelta del patronato ed al rilascio della delega per la trattenuta sindacale da parte dell'assicurato; l'inserimento di tali quadri nel modulo di domanda, fu a suo tempo determinato dall'opportunità di eliminare quanto più possibile gli allegati cartacei.
Attualmente, l'Istituto ha in corso di realizzazione una nuova modulistica nella quale la delega per la trattenuta sindacale e la delega per l'assistenza da parte del patronato saranno contenute in appositi moduli allegati alla domanda di prestazione.
Inoltre si precisa che dal 1998 data di revisione delle convenzioni in atto con le organizzazioni sindacali dei pensionati, la revoca della delega ha efficacia dal terzo mese successivo alla sua presentazione.
A tal fine è sufficiente una semplice comunicazione scritta indicante i soli dati identificativi dell'interessato.
Per quanto riguarda le prestazioni ai superstiti, la delega cessa di aver efficacia con la morte del de cuius.
Si fa presente, infine che le organizzazioni sindacali che l'istituto convenziona, previa autorizzazione di questo ministero, rimborsano all'Inps i costi dell'esazione delle quote sindacali che, periodicamente, il consiglio di amministrazione del medesimo Istituto delibera ed aggiorna con appositi atti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
i moduli per la richiesta delle prestazioni assistenziali dell'Inps, per l'esattezza, il modello SO.1, relativo alla domanda di pensione ai superstiti, pensione supplementare ai superstiti, pensione supplementare ai superstiti a carico dello Stato estero convenzionato, pensione privilegiata indiretta e indennità per morte, al quadro B presentano una delega con cui il pensionato può autorizzare un patronato ad assisterlo gratuitamente nei confronti dell'Inps, per lo svolgimento della pratica relativa, con mandato revocabile soltanto per iscritto e, al quadro C, vi è una delega per la riscossione delle quote sindacali;
l'Istituto, in seguito a numerose sollecitazioni esterne, aveva promesso ufficialmente, attraverso un comunicato, che avrebbe espunto dal modulo codesti quadri, i quali dovrebbero essere oggetto di una domanda distinta e separata, al fine di garantire il richiedente, il quale, nel compilare le predette richieste, spesso sottoscrive l'autorizzazione di cui sopra senza neppure avere cognizione del suo contenuto, in quanto inserita in un elenco di firme da apporre;
la trattenuta sindacale viene effettuata, inoltre, senza che venga effettuata alcuna comunicazione ai superstiti beneficiari, i quali non sanno di poter esercitare il loro diritto ad un'eventuale disdetta;
la procedura per l'inoltro di un'eventuale revoca del mandato a transigere deve essere esplicitamente formulata per iscritto, con l'indicazione del codice della pratica, il quale non è inserito nel modello Inps, deve pervenire agli uffici entro il 30 settembre, tenendo conto non del timbro di spedizione, a differenza di tutti gli altri enti pubblici, ma della data di arrivo nella sede Inps. L'iter per la cancellazione, inoltre, si snoda in due eventualità di maldestra interpretazione: se la disdetta arriva entro la data del 30 settembre, il pensionato continua a pagare il contributo fino al dicembre dello stesso anno, viceversa, se la revoca perviene dopo il 30 settembre, il pensionato è costretto a pagare fino al 31 dicembre dell'anno successivo -:
se ritenga necessario che sia dato conto del numero delle pratiche relative a trattenute sindacali a carico di superstiti e se non ritenga che i superstiti dei pensionati Inps, non siano debitamente informati del loro diritto di disdetta della delega;
se intenda rendere pubblico quale organo ha autorizzato, ed in base a quale fonte normativa, l'inserimento di codeste deleghe tra le varie dichiarazioni presenti nel modulo di domanda di cui al modello SO.1;
se intenda chiarire se l'Inps fruisce quantomeno un rimborso a fronte delle spese di stampa sostenute per i quadri suindicati inseriti a favore dei patronati e dei sindacati;
se voglia appurare se l'Inps viene rimborsata per il lavoro svolto dai propri dipendenti, nonché per le spese correnti sostenute nell'espletare lo smistamento delle deleghe relative ai sindacati ed ai patronati, visto che gli stessi godono di ingenti somme per l'evasione delle pratiche a favore dei pensionati nei confronti dell'Istituto;
se intenda intervenire affinché le promesse contenute nel comunicato dell'Inps trovino pronta attuazione, cosicché vengano al più presto espunti i quadri interessati dalle deleghe;
se intenda effettuare un chiarimento volto a far emergere le motivazioni che sottendono la procedura adottata dall'amministrazione dell'Inps la quale, solerte nell'inoltrare ai sindacati e ai patronati i dati di coloro che aderiscono alle deleghe, spesso non completa le operazioni di aggiornamento delle banche dati su eventuali disdette e variazioni di stati di famiglia.
(4-04452)
L'attività di consulenza, assistenza e tutela svolta dagli Istituti di patronato in favore dei cittadini per il perseguimento delle prestazioni in materia di assistenza, previdenza e sanità è stata disciplinata dalla legge n. 152 del 2001.
L'Inps espleta il servizio dell'esazione delle quote sindacali sulle pensioni in conformità a quanto disposto dall'articolo 23-octies della legge n. 485 del 1972.
Nella modulistica utilizzata dall'Istituto sono contenuti due quadri relativi alla scelta del patronato ed al rilascio della delega per la trattenuta sindacale da parte dell'assicurato; l'inserimento di tali quadri nel modulo di domanda, fu a suo tempo determinato dall'opportunità di eliminare quanto più possibile gli allegati cartacei.
Attualmente, l'Istituto ha in corso di realizzazione una nuova modulistica nella quale la delega per la trattenuta sindacale e la delega per l'assistenza da parte del patronato saranno contenute in appositi moduli allegati alla domanda di prestazione.
Inoltre si precisa che dal 1998 data di revisione delle convenzioni in atto con le organizzazioni sindacali dei pensionati, la revoca della delega ha efficacia dal terzo mese successivo alla sua presentazione.
A tal fine è sufficiente una semplice comunicazione scritta indicante i soli dati identificativi dell'interessato.
Per quanto riguarda le prestazioni ai superstiti, la delega cessa di aver efficacia con la morte del de cuius.
Si fa presente, infine che le organizzazioni sindacali che l'Istituto convenziona, previa autorizzazione di questo ministero, rimborsano all'Inps i costi dell'esazione delle quote sindacali che, periodicamente, il consiglio di amministrazione del medesimo Istituto delibera ed aggiorna con appositi atti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
come si evince dall'analisi del documento revisionale di bilancio 2002 dell'Inail,
se il Ministro ritenga fornire delucidazioni in merito alle problematiche finanziarie della gestione agricoltura dell'Inail;
se il Ministro intenda promuovere un intervento per il riequilibrio finanziario della suddetta gestione che contribuisce in maniera massiccia ad aggravare l'entità del deficit dell'istituto.
(4-04582)
In relazione all'interrogazione parlamentare, l'Inail ha fornito i seguenti elementi di informazione riguardanti il disavanzo patrimoniale dell'Istituto per effetto del persistere della carenza finanziaria del settore agricolo.
Lo squilibrio economico/finanziario della gestione agricoltura, evidenziato peraltro nei bilanci ufficiali dell'ente, è stato oggetto, negli ultimi anni, di particolare attenzione da parte degli organi dell'Istituto che, con ripetute proposte e deliberazioni, hanno impegnato le strutture in progetti di risanamento.
Lo Stato, inoltre, ha promosso interventi concreti finalizzati al risanamento prevedendo con norme di legge - articolo 55 della legge n. 144 del 1999, articoli 3 e 28 del decreto legislativo n. 38 del 2000 - l'accollo a carico del bilancio dello Stato di una quota parte del deficit esistente mediante finanziamenti di 700 miliardi delle vecchie lire, per gli anni 2000 e 2001, nonché l'incremento nella misura del 12,50 per cento della quota capitaria dovuta dai lavoratori autonomi ferme restando, tuttavia, le aliquote contributive dei lavoratori dipendenti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
da alcuni mesi i dipendenti degli uffici giudiziari - sezione UNEP, della Corte di appello di Napoli, siti nell'edificio di Piazza De Nicola, sono costretti a subire notevoli disagi, e continui spostamenti, determinati dalla presenza di ratti all'interno degli uffici;
a seguito delle proteste, il 3 febbraio 2002 un ditta specializzata è stata incaricata di eseguire la disinfestazione dei locali;
ciò nonostante, risulta all'interrogante che il 5 febbraio, il personale dell'UOPC distretto 53, nella persona del dottor Alfonso Poerio, incaricato di constatare l'agibilità degli uffici, a seguito delle derattizzazioni effettuate, non ha ritenuto di lasciare alcuna certificazione in ordine all'agibilità della sede, precisando che aveva necessità di contattare un suo dirigente;
tenuto conto, dell'ingente lavoro svolto dai circa 300 dipendenti dell'ufficio, e delle difficoltà riscontrate dagli avvocati nel presentare gli atti;
attualmente, non esiste una disposizione a riguardo che indichi una collocazione alternativa dei predetti uffici -:
quali provvedimenti il Ministro intenda intraprendere, per garantire l'istituzione di una sede idonea allo svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti della sezione UNEP.
(4-02208)
Il 2 gennaio 2003 si è avuto il ripristino dell'attività per gli atti urgenti. Alla fine
Pertanto, alla luce di quanto assicurato dallo stesso direttore dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli, si ritiene che la situazione, allo stato, sia completamente normalizzata.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
da alcuni mesi i dipendenti degli uffici giudiziari - sezione UNEP, della Corte di appello di Napoli, siti nell'edificio di Piazza De Nicola, sono costretti a subire notevoli disagi, e continui spostamenti, determinati dalla presenza di ratti all'interno degli uffici;
a seguito delle proteste, il 3 febbraio 2002 una ditta specializzata è stata incaricata di eseguire la disinfestazione dei locali;
ciò nonostante, il 5 febbraio 2002, l'unità operativa prevenzione collettiva distretto 53, incaricata di constatare l'agibilità degli uffici, a seguito delle derattizzazioni effettuate, non avrebbe ritenuto di lasciare alcuna certificazione in ordine all'agibilità della sede;
tenuto conto dell'ingente lavoro svolto dai circa 300 dipendenti dell'ufficio, e delle difficoltà riscontrate dagli avvocati nel presentare gli atti;
attualmente, non esiste una disposizione a riguardo che indichi una collocazione alternativa dei predetti uffici -:
quali provvedimenti il signor Ministro intenda intraprendere per garantire l'istituzione di una sede idonea allo svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti della sezione UNEP.
(4-02220)
Il 2 gennaio 2003 si è avuto il ripristino dell'attività per gli atti urgenti. Alla fine dello stesso mese erano operative n. 200 postazioni di lavoro. Sono stati poi realizzati alcuni interventi per rendere più funzionali i locali.
Pertanto, alla luce di quanto assicurato dallo stesso direttore dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli, si ritiene che la situazione, allo stato, sia completamente normalizzata.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
in data 5 luglio 2003, nelle prime ore del mattino, a Mosca, veniva assassinato Nicola Nuzzolese, originario di Santeramo in Colle provincia di Bari;
dalle notizie di stampa sembrerebbe trattarsi di un delitto «su commissione»;
il Nuzzolese risulterebbe incensurato;
la notizia ha comprensibilmente destato sgomento nell'opinione pubblica locale -:
quali iniziative i due Ministri abbiano messo in atto sia per aiutare i familiari dell'ucciso in tutte le incombenze burocratiche del caso sia per affiancare gli investigatori russi impegnati nella ricerca degli autori del barbaro omicidio.
(4-06906)
Il corpo mostrava due ferite di arma da fuoco, di cui una in prossimità del cuore.
L'autorità giudiziaria di Mosca ha aperto un procedimento penale per omicidio premeditato e sono stati disposti tutti gli accertamenti di rito sul cadavere.
Dalle informazioni fornite dalla questura di Bari, emerge che il signor Nuzzolese, unitamente alla sua famiglia, godeva di ottima reputazione e non aveva collegamenti con la criminalità locale; si era trasferito a Mosca circa sette anni fa, dopo il fallimento di un'attività professionale nel campo della distribuzione di materiale elettrico, e qui aveva intrapreso un'attività commerciale nel campo del legname e dell'arredamento per negozi.
Sono stati avviati collegamenti tra il dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno e l'ufficio Interpol di Mosca, per una più proficua collaborazione nelle indagini attualmente in corso che stanno valutando l'attendibilità delle affermazioni della moglie, secondo le quali l'omicidio sarebbe riconducibile ai rapporti di lavoro nel campo dell'importazione del legname, da tempo fonti di preoccupazioni per la vittima.
La vicenda è costantemente seguita anche dalla rappresentanza diplomatica italiana a Mosca, che ha richiesto alle autorità locali di tenere costantemente informato il ministero dell'interno italiano ed ha fornito assistenza alla vedova, che successivamente, è stata ripetutamente ricevuta dal responsabile degli affari consolari, con il quale ha approfonditamente esaminato l'accaduto.
L'ambasciata d'Italia a Mosca è anche intervenuta, su precise istruzioni del ministero degli affari esteri, presso le autorità russe al fine di accelerare l'iter di rilascio del visto al padre del connazionale, prontamente avvertito del drammatico evento dalla stessa rappresentanza, e agli altri parenti intenzionati a recarsi a Mosca.
Il ministero degli esteri assicura che continuerà a prestare la massima attenzione alle indagini compiute dalle autorità russe ed ai seguiti giudiziari della vicenda, affinché venga fatta completa luce sull'accaduto.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
la signora Maria Pasceri è vedova di Umberto Mormile, educatore carcerario, ucciso a Carpiano (Milano) l'11 aprile 1990 mentre si recava al lavoro presso il carcere di Opera (Milano);
le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, nel 1995, hanno portato all'individuazione dell'autore e al mandante del delitto, con regolare iscrizione nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica di Milano;
l'azione penale ancora oggi non è stata avviata;
dopo la morte del marito la signora Pasceri ha inoltrato formale richiesta di pensione ed equo indennizzo per il riconoscimento della causa di servizio in itinere;
un anno fa alla signora veniva corrisposto, dopo non poche istanze, il solo equo indennizzo;
a tutt'oggi, la pratica per il riconoscimento della pensione, dopo diverse richieste e sollecitazioni, sia verbali che telefoniche, indirizzate al competente ufficio, non le è stata ancora liquidata;
da notizie in possesso dell'interrogante, pare che il procedimento amministrativo per la pratica si trovi bloccato per la mancanza di parere del comitato per le pensioni privilegiate ed ordinarie che attende la conclusione delle indagini penali;
la commissione medica ospedaliera già nel 1992 aveva espresso il proprio parere favorevole, così come l'allora operante consiglio di amministrazione;
la giurisprudenza fino ad ora ha avuto orientamenti positivi al riconoscimento della causa di servizio per fatti accaduti in itinere rilevando l'accertamento delle circostanze dalle indagini delle forze dell'ordine, sopraggiunte al momento e sul luogo dell'evento;
a nulla sono valse le richieste di attenzione rivolte a diversi livelli, anche se da poco il suddetto comitato per le pensioni è stato riformato e dovrà concludere l'esame delle pratiche arretrate entro un anno -:
se non ritengano opportuno adoperarsi, ciascuno per le proprie competenze, al fine di sbloccare definitivamente una vicenda che alla signora Maria Pascieri, da circa dodici anni, continua ad aggiungere profonda angoscia al già forte dolore, causato dalla drammatica scomparsa del marito, nell'intento così di risolvere una situazione iniqua e socialmente intollerabile.
(4-02479)
L'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede che il trattamento privilegiato sia corrisposto in dipendenza di infermità o lesioni originate da fatti di servizio, quando questi ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante.
Pertanto il competente ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 166 del citato decreto del Presidente delle Repubblica, in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità letale, ha trasmesso la pratica al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie al fine di acquisirne il prescritto parere.
Il citato organo ha ripetutamente deliberato la restituzione degli atti chiedendone l'integrazione con il rapporto dei competenti organi di Polizia, redatto per l'autorità giudiziaria ed i provvedimenti da quest'ultima adottati.
La procura della Repubblica presso il tribunale di Milano ha al riguardo riferito che in data 20 dicembre 2001 il giudice per le indagini preliminari di Milano, nell'ambito del procedimento penale n. 11309/00 RGNR-6579/00 R.G. GIP a carico di Agosta Marcello+59, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 44 soggetti ritenuti responsabili complessivamente di 27 omicidi (avvenuti in Milano e zone limitrofe fino al 1992) tra cui anche quello consumato in danno di Umberto Mormile.
Per l'omicidio del Mormile, in particolare, sono state raggiunte da provvedimento coercitivo le seguenti persone: Papalia Antonio, Trovato Franco, Cuzzola Antonino, Musitano Antonio e Paviglianiti Domenico, mentre si procede in stato di libertà nei confronti di due collaboratori di giustizia.
Le principali acquisizioni probatorie, utili ai fini della ricostruzione della causale e delle modalità di esecuzione dell'omicidio in questione, sono state acquisite grazie alla collaborazione con la giustizia prestata dai due collaboratori prima citati ed alla positiva oggettiva verifica di tutte le circostanze di fatto riferite dai predetti in un contesto di ricostruzione dei fatti sicuramente omogeneo.
La procura ha inoltre evidenziato che il tribunale del riesame di Milano ha respinto tutti i ricorsi presentati dagli indagati raggiunti da provvedimento restrittivo per l'omicidio del Mormile.
In data 2 maggio 2002 è stato emesso l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale in relazione agli episodi oggetto del procedimento sopra richiamato
In data 12 luglio 2002 vi è stata richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura della Repubblica di Milano, cui seguiva, in data 23 luglio 2002, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare davanti al giudice per le indagini preliminari, il quale, con decreto del 14 novembre 2002, disponeva il giudizio nei confronti degli imputati davanti alla prima corte d'Assise per il giorno 6 maggio 2003.
L'amministrazione penitenziaria, stante il notevole lasso di tempo trascorso dalla data del decesso, in relazione a quanto previsto dall'articolo 17 n. 24 della Legge 127 del 15 maggio 1997, ha ritenuto di esercitare la facoltà di procedere alla liquidazione dell'equo indennizzo, indipendentemente dall'acquisizione del parere del citato organo consultivo.
Tanto premesso, si fa presente che il nuovo regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione della pensione privilegiata, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, prevede che l'amministrazione si pronunci sul riconoscimento di infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio «su conforme parere del comitato» attualmente denominato comitato di verifica per le cause di servizio, riconoscendo al suddetto parere carattere obbligatorio e vincolante.
In relazione a quanto sopra la pratica relativa al riconoscimento dell'infermità letale ai fini della concessione della pensione privilegiata di riversibilità alla vedova del Mormile, è stata trasmessa nuovamente in data 25 marzo 20003 al citato organo, al fine di acquisire il parere previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
Ad essa sono stati allegati la richiesta di rinvio a giudizio, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ed il decreto che dispone il giudizio davanti alla corte d'Assise di Milano.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nei giorni scorsi, a Rangoon, in Birmania, durante gravissimi scontri tra il regime militare e i militanti dell'opposizione, è stata arrestata nuovamente la leader della Lega Nazionale Democratica (NDL) Aung San Suu Kyi, insieme ad altre centinaia di militanti; nello stesso giorno sono rimasti uccisi 70 giovani studenti e ferite 200 persone;
non sono pervenute, finora, notizie chiare circa lo stato di detenzione e di salute della leader, né sappiamo se sia vero quanto affermano fonti del governo birmano in esilio che sarebbe stata picchiata ferocemente, ferita alla testa ed ora verserebbe in gravi condizioni fisiche;
l'11 giugno scorso Amnesty International e i Democratici di Sinistra hanno organizzato un sit-in di protesta davanti all'Ambasciata birmana a Roma finalizzato alla richiesta della scarcerazione di Suu Kyi;
all'età di 56 anni, il Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, continua a battersi per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e la non-violenza in un Paese da anni governato da una dittatura militare che non consente l'esercizio dei diritti politici e che sta reprimendo le libere idee che circolano nel paese;
nel settembre 1988 Aung San Suu Kyi ha fondato la Lega Nazionale per la Democrazia (LND) diventandone leader con l'obiettivo di dar vita ad un'opposizione democratica alla dittatura militare dello SLORC (consiglio di stato per la restaurazione della legge e dell'ordine) che esercita il potere con la legge marziale e l'arresto delle persone sospette;
dal luglio 1988, fino al 1995, Suu Kyi è stata agli arresti domiciliari per aver denunciato che lo SLORC è controllato dal generale Ne Win, sebbene in pensione;
nel maggio 1990 la LND ha vinto le elezioni ottenendo l'80 per cento dei seggi,
durante gli arresti domiciliari, Suu Kyi ha ricevuto la laurea honoris causa in filosofia dall'università degli Studi di Bologna per la difesa dei diritti umani e nel 1991 è stata insignita del premio Nobel per la Pace. Nello stesso anno ha ricevuto dal Parlamento Europeo il premio Sakharov per la libertà di pensiero;
nel 1995, Aung San Suu Kyi è stata liberata dagli arresti domiciliari;
figlia di Aung San, ispiratore dell'indipendenza birmana assassinato nel 1947, e di un'ambasciatrice in India, Aung Sa Suu Kyi si è ispirata alle dottrine di Gandhi ed all'esempio del padre. Del primo ha praticato la nonviolenza; del secondo l'umiltà e l'impegno per la libertà del suo popolo. Nel suo libro «Libera dalla paura», afferma che non è il potere che corrompe, ma la paura e perciò si è impegnata con coraggio nell'azione sociale e politica. Tuttora, Suu Kyi si priva della vicinanza dei suoi affetti più cari pur di portare avanti la lotta per la democrazia nel suo paese. Agli occhi di tante donne che nel mondo lottano per la pace, la libertà e i diritti umani, San Suu Kyi si presenta come simbolo di una speranza e di una forza più grande del potere militare -:
quali iniziative di carattere diplomatico intenda prendere per chiedere l'immediata liberazione della signora Aung San Suu Kyi e di tutti i prigionieri politici;
se non ritenga opportuno promuovere presso l'Unione europea un inasprimento delle sanzioni verso il governo birmano.
(4-06601)
La perdurante dittatura militare, le sistematiche violazione dei diritti umani e l'annientamento di ogni forma di dissenso ed opposizione interna hanno suscitato la forte preoccupazione della comunità internazionale che ha reagito con misure di condanna della situazione venutasi a creare nel Paese.
A seguito degli incidenti del 30 maggio 2003, che hanno portato alla detenzione forzata del premio Nobel Aung San Suu Kyi, di esponenti del partito di opposizione NLD, e alla chiusura delle sedi dello stesso e delle università, il Governo, nella persona del Ministro Frattini, si è pronunciato, condannando l'accaduto, fin dall'indomani degli incidenti. Successivamente io stessa ho avuto modo di intervenire in questo senso. Il 3 giugno 2003 il ministero degli esteri ha inoltre convocato l'ambasciatore dell'unione del Myanmar a Roma per esprimergli formalmente la ferma condanna dell'accaduto e richiedere l'immediato rilascio del Premio Nobel e degli altri arrestati, nonché la riapertura delle sedi del NDL e delle università.
Il Governo italiano sta ricercando, sia in sede di Unione europea che in ambito ONU, le azioni più appropriate per trovare una rapida soluzione alla questione birmana. In particolare in ambito Nazioni Unite, l'Italia continua a dare il proprio sostegno all'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ed a condannare l'uso del lavoro forzato da parte dello State Peace Development Council (SPDC), supportando inoltre gli appelli rivolti dal direttore generale dell'OIL a tutte le sue costituenti, affinché quest'ultime rivedano i loro rapporti con il regime militare birmano al fine di assicurare che l'utilizzo dei lavori forzati non venga più permesso o sostenuto.
L'Italia partecipa inoltre al gruppo di lavoro informale sulla Birmania e si mantiene in stretto contatto con il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Birmania, l'Ambasciatore Razali Ismail.
In sede Unione europea, abbiamo appoggiato la decisione di anticipare l'applicazione delle nuove rafforzate sanzioni previste dalla posizione comune, la cui applicazione
Il consiglio affari generali e relazioni esterne (CAGRE) del 16 giugno 2003 ha stabilito di reagire al deterioramento della situazione in Birmania tramite, fra l'altro, l'applicazione immediata del regime di accresciute sanzioni, la cui entrata in vigore era stata prevista per il mese di ottobre.
Il 20 e successivamente il 23 giugno 2003 il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha espresso la propria preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Birmania e per le condizioni della signora Aung San Suu Kyi.
Durante l'ultima sessione dell'ECOSOC, tenutasi a Ginevra dal 30 giugno al 25 luglio 2003, il rappresentante italiano, agendo come presidente di turno dell'Unione europea ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione sulla situazione dei diritti umani in Birmania. In tale occasione è stata espressa la profonda preoccupazione dell'Unione europea per l'aumento del numero degli arresti effettuato sulla base di motivi politici e delle detenzioni arbitrarie, con particolare riferimento a Aung San Suu Kyi. L'Unione europea ha invitato il Governo birmano a rilasciare immediatamente il Premio Nobel per la Pace così come gli altri membri della lega nazionale per la democrazia ed a riaprire gli uffici di quest'ultima nel Paese. Al fine di rilanciare il processo di riconciliazione nazionale e la transizione verso la democrazia, le autorità birmane sono state esortate ad avviare un sostanziale e significativo dialogo politico con la lega nazionale per la democrazia così come con gli altri gruppi politici ed a rispettare l'impegno manifestato in precedenza di rilasciare tutti i prigionieri politici.
Nello stesso discorso della Presidenza, inoltre, è stato espresso il sostegno dell'unione agli sforzi dell'inviato speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per Myanmar Ambasciatore Razali, e del relatore speciale della commissione per i diritti umani Paulo Sérgio Pinheiro, sottolineando ancora una volta il sostegno al ruolo vitale che le Nazioni Unite possono svolgere nel determinare progressi in Birmania. È stata infine espressa la volontà di continuare a monitorare da vicino la situazione in Birmania e di reagire prontamente in presenza di nuovi sviluppi.
La strategia che la Presidenza italiana intende promuovere, di concerto con gli altri partners dell'Unione europea, mira a rafforzare la pressione sul regime di Myanmar, al fine di ottenere la liberazione di Aung San Suu Kyi e degli altri prigionieri tuttora in carcere e partecipare attivamente al processo di democratizzazione della Birmania. Questa strategia, come già in parte sottolineato, si articola nei seguenti punti principali:
a) pressione sui paesi asiatici, in particolare India, Giappone e Cina affinché usino la loro influenza per facilitare il cambiamento politico in Birmania;
b) appoggio di meccanismi di monitoraggio onusiani, tra cui il sostegno alla proposta di inviare il relatore speciale della commissione per la Birmania, il brasiliano Sergio Pinheiro, a Myanmar per analizzare sul campo la situazione;
c) attuazione di provvedimenti restrittivi tra cui il divieto di visto per gli alti funzionari del regime e per i loro familiari.
La dichiarazione della presidenza fatta circolare alla chiusura della ministeriale di Bali dalla presidenza indonesiana contiene inoltre un appello al governo del Myanmar per la liberazione immediata del premio Nobel per la pace e degli esponenti del partito di opposizione, per il ristabilimento delle libertà politiche ed a favore della riconciliazione e della democrazia in quel Paese.
Alla fine del mese di luglio funzionari della Croce Rossa internazionale hanno potuto visitare, per la prima volta da quando è stata arrestata, il leader dell'opposizione birmana, trovandola in buone condizioni di salute e di spirito e in condizioni di detenzione accettabili.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.
una situazione di palese ingiustizia si è venuta a creare all'interno dell'ente pubblico non economico Inail e, per una minoranza di dipendenti, si è risolta in una paradossale discriminazione;
all'Inail sono state bandite nel corso dell'anno 1999 delle selezioni interne che hanno consentito a dipendenti in possesso del solo diploma di scuola media superiore, in alcuni casi neanche quinquennale, di conseguire - senza essere sottoposti ad alcuna prova di selezione né scritta né orale - delle posizioni ordinamentali apicali (ad esempio C4) alle quali sono correlate attribuzioni di notevole responsabilità e connesse indennità economiche;
al cittadino che avesse voluto, tramite concorso pubblico, conseguire la medesima posizione ordinamentale - o anche una di livello inferiore (ad esempio C3) - sarebbe stata richiesta la laurea, il superamento di una prova preliminare di ammissione ed infine una dura selezione con relative prove scritte ed orali;
il paradosso si è verificato nell'aprile dell'anno 2001 quando sono state bandite delle selezioni interne appositamente riservate ai dipendenti sprovvisti dei titoli di studio prescritti dal vigente CCNL per l'area di destinazione;
al contrario, i dipendenti che erano in possesso del titolo di studio ed hanno richiesto giustamente di parteciparvi sono stati invece esclusi dalla selezione;
l'autonomia di un ente non può spingersi al punto di sovvertire e disconoscere nelle proprie selezioni interne il principio posto dall'articolo 3 della Costituzione che richiede un pari trattamento dei dipendenti, di ledere l'articolo 97 sempre della Costituzione per il pregiudizio arrecato al buon andamento della pubblica amministrazione ed infine di non applicare gli stessi dettati del CCNL di categoria;
tale deviazione dai suddetti princìpi ha realizzato una ingiustificata e globale progressione di quasi tutto il personale in via automatica, senza un'adeguata valutazione del merito, per di più realizzando una discriminazione proprio nei confronti del personale in possesso di idoneo titolo di studio;
tutto ciò non può non riflettersi negativamente sul «buon andamento» della pubblica amministrazione Inail;
non si comprende come si possa considerare perfettamente compatibile ad una moderna ed efficiente amministrazione una politica contrattuale che propugna avanzamenti di carriera «di massa» e automatici e che, disconoscendo qualsiasi logica meritocratica, privilegia l'anzianità di servizio rispetto al titolo di studio posseduto, troppo spesso barattato con corsi formativi quindicinali e di valenza equipollente;
a nulla rilevano le tardive proposte o le dichiarate intenzioni dei vertici dell'Istituto di agganciare le prossime selezioni interne ad un criterio meritocratico, non avendo senso parlare oggi di merito, quando la stragrande maggioranza del personale ha già beneficiato di doppi se non tripli avanzamenti senza alcuna valutazione dello stesso;
il personale escluso dalle selezioni sopra citate - riservate ai «non curriculati» - ha presentato ricorso alla magistratura amministrativa vedendo riconosciute con sentenze del TAR Emilia-Romagna le proprie ragioni, con conseguente annullamento dei bandi di selezione impugnati;
sulla base di mere ordinanze di sospensione dell'esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo da parte del Consiglio di Stato, l'Inail - di concerto con le organizzazioni sindacali - nel dicembre 2001 ha disposto la prosecuzione delle selezioni innescando una serie di ulteriori ricorsi innanzi ai giudici del lavoro da parte del personale discriminato; anche la magistratura ordinaria in molti casi - al pari della magistratura amministrativa - ha riconosciuto le ragioni dei ricorrenti ammettendoli con riserva a partecipare alle selezioni;
l'Inail distrae energie, tempo e denaro pubblico in spese giudiziarie per un inutile contenzioso che coinvolge ormai un centinaio di dipendenti e che è volto a sostenere, con arroganza e per partito preso, una pretesa legittimità di bandi di selezione palesemente discriminanti per una parte del personale -:
se e quali urgenti iniziative di loro rispettiva competenza intendano adottare e se non ritengano altresì di intervenire affinché vengano rimosse le conseguenze illegittime ed antieconomiche, riportando l'Inail al rispetto delle regole comportamentali della buona amministrazione.
(4-02793)
Con riferimento all'interrogazione indicata in discorso, l'INAIL ha fatto presente quanto segue.
L'articolo 40 della legge n. 165 del 2001, prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa sulle materie e nei limiti dei contratti collettivi nazionali.
Nel caso di specie, l'articolo 15 del C.C.N.L. per il comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001 rimette alle amministrazioni e, specificamente, alla contrattazione collettiva integrativa aziendale, il compito di stabilire appositi criteri per la definizione delle procedure di selezione interne.
Nell'ambito dell'autonomia prevista dalle predette disposizioni l'istituto - con l'articolo 4, comma 5, del C.C.I.E. 1998-2001 - ha stabilito, per i dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione del contratto stesso (30 luglio 1999), non muniti dei titoli culturali previsti per il passaggio di area o all'interno di area, la realizzazione di specifici percorsi selettivi di qualificazione professionale, al fine di consentire a detti dipendenti di acquisire, mediante severa selezione, una posizione ordinamentale superiore a quella rivestita.
Le selezioni indette nell'anno 2001 per il personale, di cui al citato articolo 4, comma 5, del C.C.I.E., conseguentemente rientrano in uno specifico quadro normativo-contrattuale, del quale alcuni giudici del lavoro, aditi da dipendenti non destinatari delle selezioni medesime, hanno rilevato la fondatezza.
Nonostante ciò, l'istituto ha ritenuto, con determinazione n. 2 del 7 agosto 2002, di sospendere la procedura selettiva per il passaggio alla posizione ordinamentale C1, nonché di procrastinare l'efficacia della determinazione n. 21 del 10 giugno 2002, del direttore generale, con cui si approvava la graduatoria relativa alla selezione per il passaggio alla posizione ordinamentale C3 ed i relativi effetti.
La determinazione è stata assunta sia a seguito del cospicuo contenzioso promosso dal personale non destinatario delle selezioni,
Successivamente l'INAIL, a seguito delle nuove disposizioni contenute nella legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha ritenuto opportuno riconsiderare l'intera questione.
Con determinazione del direttore generale f.f. n. 2 del 13 gennaio 2003, è stata disposta la revoca della sospensione degli effetti della determinazione di approvazione della graduatoria relativa alla selezione per il passaggio alla posizione ordinamentale C3 e la conferma nelle funzioni - in via provvisoria, a titolo individuale ed in attesa di una specifica disciplina contrattuale - ai concorrenti cosiddetti «non curriculati» e a coloro che hanno ottenuto un provvedimento di merito e che si trovano o possono essere utilmente collocati nella relativa graduatoria, rispetto ai posti disponibili nell'ambito della direzione regionale o generale per la quale hanno concorso.
Con determinazione del direttore generale facente funzioni n. 3 del 13 gennaio 2003, infine, è stato confermato lo stato di sospensione della procedura selettiva per la posizione ordinamentale C1, per l'eventualità che un'apposita normativa legislativa o pattizia di comparto vada a disciplinare la specifica materia, poiché la medesima procedura non era stata definita alla data di pubblicazione della succitata sentenza della corte costituzionale.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
all'Inail, sono state bandite nel corso dell'anno 1999 delle selezioni interne che hanno consentito ad ispettori in possesso del solo diploma di scuola media superiore, in alcuni casi neanche quinquennale, di conseguire delle posizioni ordinamentali di vertice (C4) con relativo e conseguente «rilevante» riconoscimento economico;
in tale occasione è stato inoltre impedito a tutti i funzionari ispettivi di concorrere alla progressione di carriera all'interno del ruolo amministrativo, ruolo fino a quel momento di appartenenza, perpetrando una ulteriore discriminazione nei confronti di tale figura professionale;
ci si è trovati quindi in una situazione in cui, a fronte di differenti profili ordinamentali ed economici, corrispondono altresì medesime attribuzioni di incarichi lavorativi e medesimi gradi di responsabilità;
è innegabile che il carico, la qualità e la responsabilità del lavoro richiesto ad un funzionario di vigilanza C3 è assolutamente identico a quello richiesto ad un funzionario di vigilanza C4;
tutto ciò si configura come una palese disparità di trattamento in virtù di una differenza anagrafica che si traduce in una differente anzianità di servizio;
inoltre, tra i requisiti richiesti per la progressione di carriera, il diploma di laurea, peraltro posseduto dalla maggior parte dei funzionari C3, è stato valutato dall'Ente in maniera irrisoria rispetto ad altri requisiti (anzianità di servizio) che sono stati valutati dall'Ente in maniera sproporzionata;
tra l'altro, per molti ispettori C3, il diploma di laurea era il titolo di studio richiesto dall'Ente per poter partecipare alle selezioni di assunzioni;
tale deviazione dai principi di uguaglianza e buona amministrazione ha realizzato una ingiustificata e globale progressione di quasi tutto il personale in via automatica, senza un'adeguata valutazione del merito, per di più realizzando una discriminazione proprio nei confronti del personale ispettivo in possesso di idoneo titolo di studio;
non si comprende come si possa considerare in linea con una moderna ed efficiente amministrazione, una politica contrattuale che favorisce avanzamenti di carriera «di massa» ed automatici e che,
se sia a conoscenza della situazione sopra descritta, se ciò corrisponda al vero e quali soluzione si vogliono intraprendere affinché venga al più presto esaminata e sanata tale incresciosa situazione riportando l'Inail al rispetto delle regole comportamentali della corretta e buona amministrazione con il riconoscimento della posizione ordinamentale C4 con la stessa decorrenza riconosciuta agli attuali C4 con relativo adeguamento economico;
quali iniziative il Governo intenda adottare per riportare l'istituto al rispetto delle regole di buona amministrazione.
(4-04091)
L'articolo 15 del CCNL 1998-2001 ed il relativo allegato A, hanno previsto che alla selezione interna per il passaggio alla posizione ordinamentale C4 - profilo di vigilanza ispettiva, potevano partecipare i dipendenti in possesso del diploma di laurea, o laurea breve, o del diploma di scuola secondaria di secondo grado, unitamente ad un'anzianità di otto anni di esperienza professionale nella posizione ordinamentale C1 oppure di quattro anni in quella di C3.
Conformemente a quanto sancito nell'articolo 7 del CCIE 1998-2001, l'istituto, in ciascuno dei relativi bandi di selezione, ha previsto l'attribuzione di un punteggio, peraltro non cumulabile, diversificato per ciascun titolo culturale. Alla valutazione complessiva dei candidati hanno concorso ulteriori titoli, tra i quali l'anzianità nelle posizioni ordinamentali C1 e C3, per la quale è stato riconosciuto un diverso punteggio.
La normativa prevista dal CCNL del 1998-2001 e dal successivo CCIE hanno decretato la separazione tra il profilo ispettivo ed il profilo amministrativo.
Peraltro, le disposizioni in materia non consentono all'ente di attribuire automaticamente la posizione ordinamentale C4 agli ispettori in possesso del diploma di laurea, oltre il limite dei posti disponibili.
È stato, perciò, necessario indire un bando di concorso per 185 posti, distribuiti nelle varie realtà lavorative a livello territoriale.
L'Inail ha precisato, infine, che l'allegato 1 del CCIE del 1998-2001 dispone che l'attività connessa alla posizione ordinamentale C4, diversamente da quella relativa alla posizione ordinamentale C3, comporta non solo la completa assunzione delle responsabilità previste dal profilo ispettivo, ma anche quella relativa al coordinamento di risorse umane e strumentali.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
è particolarmente grave la denuncia sul rischio di esposizione all'amianto, fatta giorni fa dai rappresentanti sindacali dei dipendenti del Tribunale di Lamezia Terme;
i rappresentanti sindacali lamentano il fatto che nel corso dei lavori, che stanno interessando l'edificio, il pavimento di alcuni locali abbia subìto rifacimenti e perforazioni;
alcuni anni fa, con un'analisi approfondita effettuata dal dipartimento di scienza della terra dell'università della Calabria, veniva accertata la presenza di amianto nei pavimenti del palazzo di giustizia;
a seguito delle suddette analisi, nel marzo 1997, il servizio di medicina del lavoro dell'Asl n. 6 dettava alcune disposizioni a salvaguardia della salute dei lavoratori, in base alle quali il pavimento non avrebbe dovuto subire interventi con attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, eccetera) e avrebbe dovuto essere
è scientificamente accertato che i manufatti contenenti amianto siano in grado di rilasciare cospicue quantità di fibre d'amianto se lavorato con utensili ad alta velocità. Modeste quantità possono essere comunque rilasciate durante la lavorazione con utensili manuali e la rottura accidentale di tali manufatti;
l'esposizione a fibre di amianto aerodisperse accresce il rischio di contrarre tumori (in particolare mesoteliomi e tumori polmonari) e può determinare l'insorgenza di fibrosi polmonari (asbestosi);
addirittura l'organizzazione mondiale di sanità riconosce l'impossibilità di individuare per l'amianto una concentrazione nell'aria al di sotto della quale si abbia un rischio nullo per la popolazione esposta;
per questi motivi tutti gli interventi di manutenzione su manufatti contenenti amianto devono rispettare minuziosamente protocolli tecnici previsti dalle leggi vigenti, da circolari ministeriali, direttive della Comunità europea e da norme di buona tecnica riconosciute oramai internazionalmente (decreto legislativo n. 277/1991 - legge 257/1992 - circolare n. 45 del 1986 del ministero della sanità - direttiva CEE 477/1983 - 382/1991 - Environmental Protection Agency, NIOSH e OSHA U.S.A.);
tutti gli interventi, dunque, devono essere effettuati cercando di ridurre al minimo la manipolazione del materiale contenente amianto adottando le procedure operative necessarie alla salvaguardia degli addetti alla lavorazione e ad evitare esposizioni indebite di altri;
i rifiuti di materiale contenente amianto sono classificati tra i rifiuti speciali tossici e nocivi. Gli scarti e/o i residui di materiale contenente amianto devono essere, dunque, rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appositi imballaggi chiusi e non deteriorabili, sui quali deve essere apposta etichetta indicante che essi contengono amianto. Gli stessi dovranno essere smaltiti in conformità alle leggi vigenti;
non vi è dubbio che il mancato rispetto delle suddette procedure comporterebbe un grave rischio per la salute dei lavoratori impegnati nella ristrutturazione dell'edificio oltre che per i circa cento dipendenti del Tribunale di Lamezia Terme;
ilMinistero della giustizia, nel maggio del 1997 (Prot. n. 6/2891/97/CZ) aveva invitato il Sindaco di Lamezia Terme a provvedere ai lavori di bonifica del palazzo di giustizia;
con una lettera del 23 aprile 2002, firmata da tutti i dipendenti del tribunale, veniva richiesto al ministero di attivare con urgenza gli interventi necessari per l'eliminazione di pericoli per la salute dei lavoratori -:
se sia a conoscenza di fatti sopra esposti;
se nel corso degli anni siano state rispettate le norme dettate dall'Asl n. 6 nel marzo 1997;
se intenda accertare quali misure di prevenzione siano state adottate, durante le attività di restauro, per gli operai che hanno effettuato i lavori e per i dipendenti del Tribunale;
se siano state effettuate, nel corso dei lavori di restauro, misurazioni sulla concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse nell'edificio;
se i lavoratori che hanno effettuato i lavori siano stati informati sui rischi connessi alla loro attività;
se i residui dei lavori vengono smaltiti con i criteri previsti dalla legge;
come mai non sia ancora stato accolto l'invito con il quale veniva richiesto di provvedere alla bonifica del Tribunale;
quale risposta sia stata fornita dagli uffici competenti del ministero alla lettera dei dipendenti del Tribunale;
se intenda verificare eventuali responsabilità nella mancata salvaguardia della salute dei lavoratori del Tribunale di Lamezia Terme;
se sia sua intenzione sollecitare ulteriormente il comune di Lamezia Terme ad effettuare la necessaria bonifica.
(4-03194)
Per quanto riguarda il problema della presenza di amianto all'interno del palazzo di giustizia di Lamezia Terme, questo ministero aveva fin dal 1997 sollecitato il comune affinché eseguisse la bonifica.
Nel marzo 1997, l'Azienda sanitaria locale n. 6 procedeva al prelievo di due campioni di pavimento presente nel palazzo di giustizia. Le analisi effettuate, dal dipartimento di scienza delle terre dell'università della Calabria, riscontravano la presenza d'amianto crisotilo MG3 SI2 O5 (OH4) legato in una matrice stabile. Per l'esattezza l'Azienda sanitaria locale n. 6 così si esprime: «è risultata la presenza di materiale amianto tipo crisotilo; per quanto sopra pur essendo remoto ed improbabile il rilascio di fibre durante l'uso normale del pavimento, stante il materiale plastico di supporto che ingloba fortemente le fibre risulta necessario, tuttavia, rispettare alcune misure di sicurezza. Il pavimento non dovrà subire interventi con attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani), attuando un programma di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare il pavimento.
Nel caso, poi, che si dovesse rimuovere il pavimento, occorre approntare un piano di lavoro di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 e lo smaltimento deve essere effettuato mediante una ditta iscritta all'albo nazionale degli smaltitori».
All'atto dell'accertamento erano in corso i lavori d'ampliamento e soprelevazione del palazzo di giustizia da parte dell'impresa VAPER s.n.c., mentre erano in fase di completamento quelli dell'impresa Mucciola relativi al condizionamento dei locali.
L'ufficio di direzione lavori, con lettera raccomandata del 30 giugno 1998, informava l'impresa VAPER s.n.c. che lo smantellamento della pavimentazione oggetto dell'appalto dovesse essere effettuato mediante il seguente procedimento:
a) irrorazione della superficie con una soluzione vinilica isolante pellicolante, mediante l'utilizzo di pompe a bassa pressione;
b) rimozione delle mattonelle evitando tagli, rotture e traumi;
c) impilamento e imballamento delle mattonelle che dovranno esser provvisoriamente stoccate in un'area delimitata del cantiere nell'attesa di essere trasportate alla discarica autorizzata;
d) pulizia quotidiana dell'area di cantiere;
e) presentazione all'Azienda sanitaria locale del piano di lavoro;
f) visite mediche preventive dei lavoratori secondo le norme previste dal decreto legislativo 277 del 1991;
g) formazione dei lavoratori sul rischio, sulle caratteristiche dell'intervento e contenuto del piano di lavoro;
h) analisi dei campioni delle mattonelle ai fini della classificazione del rifiuto (decreto del Presidente della Repubblica 915 del 1982);
i) allestimento del cantiere secondo rispetto della normativa antinfortunistica;
l) adozione dei mezzi di protezione individuale per i lavoratori;
m) consegna dei materiali di risulta ad un trasportatore autorizzato;
n) compilazione di formulari e dei registri;
o) smaltimento definitivo dei rifiuti in discarica autorizzata.
Il piano di lavoro veniva approvato dall'Azienda sanitaria locale n. 6 in data 28 settembre 1998 e le relative lavorazioni venivano eseguite secondo il suddetto piano.
A conclusione dei lavori l'impresa di bonifica Ecosistem s.a.s., autorizzata ad eseguire i lavori di bonifica d'amianto ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1977, trasmetteva la documentazione relativa allo smaltimento del materiale.
Successivamente è stato effettuato un secondo intervento manutentivo relativo all'aula d'udienza e all'ufficio del presidente del tribunale; le istruzioni impartite sono state le medesime sia per le lavorazioni che per lo smaltimento.
Relativamente all'invito del 1997 di questo ministero a provvedere ai lavori di bonifica del palazzo, il comune di Lamezia Terme in data 20 maggio 1998 ha richiesto a questa amministrazione l'utilizzazione del ribasso d'asta per la sostituzione di parte di detta pavimentazione.
Il presidente del tribunale di Lamezia Terme, con nota del 2 ottobre 1998 ha anch'esso richiesto l'utilizzazione delle economie d'asta, pari a presunte lire 600.000.000 per la sostituzione del pavimento del 1o e 2o piano, all'atto costituiti da mattonelle nelle quali è inglobato dell'amianto. Questo ministero ha quindi chiesto in data 1o luglio 1998 di conoscere quale fosse l'importo delle economie.
L'importo esatto, quantificato in lire 568.543.141 è stato comunicato al ministero in data 22 luglio 1998.
È stata poi redatta una nuova progettazione che, oltre all'eliminazione delle mattonelle in amianto, prevede anche altre lavorazioni che principalmente possono così sintetizzarsi:
a) rifacimento intonaci esterni;
b) sostituzione copertura parte centrale costituita da oblò in vetroresina;
c) realizzazione di una scala di sicurezza esterna;
d) altre lavorazioni richieste dalla commissione, manutenzione palazzo di giustizia.
Detto progetto con nota in data 28 gennaio 2003 è stato trasmesso per il finanziamento a questo ministero.
Il competente ufficio ministeriale con nota del 20 febbraio 2003 ha comunicato che la concessione del finanziamento è subordinata al cofinanziamento dell'opera e all'assunzione a carico dell'ente del costo di progettazione.
Con delibera della commissione straordinaria n. 171 del 12 maggio 2003 il citato comune ha provveduto all'impegno della necessaria spesa per il co-finanziamento dell'opera per un importo di 185.000,00, nonché assunto a proprio carico le spese di progettazione, trasmettendo la relativa delibera in data 22 maggio 2003.
Per completezza è da aggiungere che a richiesta della commissione di manutenzione del palazzo di giustizia lo stesso comune, in data 10 maggio 2002, ha inoltrato una relazione che prevede alcuni interventi urgenti.
Gli interventi previsti in tale relazione sono stati approvati dalla commissione in data 27 maggio 2002, previo parere positivo del responsabile misure prevenzione e protezione del palazzo di giustizia, nominato ai sensi della legge 626 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
I relativi interventi, consistenti essenzialmente nella messa in opera delle piastrelle mancanti e applicazione negli interstizi della pavimentazione di prodotti sigillanti, sono stati regolarmente eseguiti.
Risulta quindi che il comune ha provveduto ad eseguire i lavori sufficienti a garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti. In merito al progetto predisposto dall'ufficio tecnico comunale per l'esecuzione dei lavori di sostituzione del pavimento, si fa presente che è stato trasmesso al ministero per il nulla osta al finanziamento ex articolo 19 della legge 119 del 1981.
Il costo dei lavori di tale progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento del palazzo di giustizia è di 1.291.145.
Per procedere al finanziamento si è in attesa che venga definito il programma per utilizzare i fondi ancora disponibili sugli stanziamenti ex leggi n. 448 del 1988 e n. 388 del 2000.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nel novembre 2002, con un'ordinanza del Commissario straordinario Raffaele Perrone Donnorso, è stato chiuso definitivamente il reparto di degenza pediatrico di malattie infettive dell'Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico dell'ospedale «Lazzaro Spallanzani» di Roma;
l'Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico «Lazzaro Spallanzani» di Roma rappresenta una risorsa fondamentale con trentennale esperienza in materia di lotta alle malattie infettive;
il reparto IRCCS dello Spallanzani ha rappresentato fino ad oggi un centro qualificato nella diagnosi e cura dei bambini affetti da patologie infettive atto a soddisfare un grosso bacino di utenza come quello della città di Roma e del Lazio;
la motivazione della chiusura è che il bilancio relativo al reparto è in forte passivo dal momento che i ricoveri di bambini sono drasticamente diminuiti. Se è vero che bambini sieropositivi non ne nascono più, è anche vero che le malattie infettive sono molte di più e che, in realtà, a detta degli stessi genitori, il reparto di pediatria è stato deliberatamente affossato, con l'invito ai genitori, ormai da più di un anno, a ricoverare i figli al Bambin Gesù;
la domanda pediatrica per malattie infettive è stata così tutta indirizzata all'ospedale Bambin Gesù, e nel piccolo reparto del Policlinico Umberto I, i quali però non sono specializzati per patologie infettive;
in questo ultimo anno l'Istituto Spallanzani è al centro di trasformazioni che allontanano la struttura da finalità civili e di cura, con strategie e obiettivi non chiari e trasparenti;
è in programma il trasferimento dell'asilo nido interno e dei reparti di Rianimazione e di Gastroenterologia;
è stato chiuso il passaggio che collega l'istituto Spallanzani all'ospedale S. Camillo, il che comporta gravi disagi per i cittadini e per gli stessi operatori della sanità, dalle ambulanze al personale medico e sanitario, e segnala la volontà di delimitare e chiudere anche fisicamente la struttura;
all'istituto IRCCS Spallanzani di Roma vi è un padiglione, «Del Vecchio», di diagnostica avanzata che da circa un anno e mezzo opera nella ricerca e sperimentazione delle malattie infettive ed ha al suo interno un laboratorio superattrezzato e specializzato negli agenti di classe 4 (quali il vaiolo, l'antrace, l'ebola, eccetera);
il 21 gennaio 2003, è stato inaugurato, dal Ministro della salute, il nuovo reparto «Baglivi» attrezzato per la diagnostica molecolare avanzata, che insieme al «Del Vecchio» è stato presentato come centro per la lotta al «bioterrorismo»;
da notizie apparse sulla stampa l'istituto potrebbe aver stipulato accordi con altri istituti privati nazionali e addirittura protocolli d'intesa con Paesi esteri;
vista la guerra in atto contro l'Iraq c'è da domandarsi se lo Spallanzani sia già in fase di trasformazione da ospedale civile in presidio militare;
il 21 e 22 marzo 2003, presso lo Spallanzani, appunto, si è svolto, a porte chiuse, il meeting sul bioterrorismo dei ministri della salute dei paesi del G7;
l'istituto Spallanzani di Roma si trova in pieno centro abitato ed è inserito nel più grande polo ospedaliero d'Europa -:
quali misure si intendano adottare al fine di garantire l'immediata riapertura del reparto di pediatria dell'ospedale Spallanzani per far fronte alle emergenze di malattie infettive infantili, considerato che l'ospedale in questione rappresenta una struttura essenziale della sanità regionale e di una città delle dimensioni di Roma capitale;
quale tipo di ricerche e sperimentazioni vengano effettuate nel padiglione in questione e quali misure di sicurezza, protezione ed isolamento siano state adottate per garantire la sicurezza del personale e dei cittadini;
se l'IRCCS Lazzaro Spallanzani abbia stipulato accordi con istituti privati nazionali e se vi siano stati protocolli d'intesa con Paesi stranieri;
se non si ritenga opportuno, al fine di salvaguardare e tutelare la professionalità e la salute dei cittadini, che debba essere affidata ad un istituto di garanzia un'indagine accurata sul tipo di ricerche e sperimentazioni effettuate nel centro in questione, con particolare riguardo al tipo di agenti manipolati, e sull'adeguatezza dei sistemi di sicurezza degli ambienti di lavoro per scongiurare qualsiasi pericolo legato ai nomi degli agenti biologici infettanti e ai rischi di possibili diffusioni;
se non ritenga che la ricerca e la sperimentazione del progetto per il «bioterrorismo» debbano essere gestite, in luoghi idonei, lontane da centri abitati, e in modo trasparente, dal servizio pubblico italiano.
(4-05956)
Contemporaneamente, per eventuali situazioni di emergenza acuta ed indifferibile, sono stati identificati 4 posti letto «tecnici» utilizzabili all'occorrenza.
La riorganizzazione del reparto di pediatria, che rientra nell'autonomia gestionale dell'organo di governo dell'istituto, ha avuto come effetto una migliore funzionalità dell'attività operativa e si è dimostrata più consona alle esigenze dell'utenza.
Le motivazioni alla base della predetta scelta organizzativa sono fondamentalmente:
a) la diminuzione del numero dei ricoveri, con il progressivo decremento della casistica trattata;
b) la circostanza che molte patologie infettive pediatriche ricevono pari o maggiore soddisfazione terapeutica in regime di day hospital piuttosto che in regime di ricovero, comportante un isolamento del bambino dalla famiglia e dall'ambiente in generale.
Il nuovo assetto organizzativo del reparto di pediatria, peraltro, non reca pregiudizio all'utenza, in quanto il numero dei letti pediatrici ordinari è concentrato, come indicato dal piano sanitario nazionale e anche da quello regionale, in strutture di eccellenza nel trattamento di patologie pediatriche; oltretutto anche sul piano strettamente locale, la vicinanza dell'istituto ad importanti strutture di ricovero pediatrico non aumenta il disagio logistico.
Inoltre, le risorse derivanti dalla riorganizzazione dell'attività infettivologica dell'infanzia potranno essere dedicate all'attività di prevenzione a favore delle gestanti, all'attività di prevenzione delle malattie infettive di importazione, alla ginecologia infettivologica ed alle connesse pratiche di diagnostica invasiva e di chirurgia ambulatoriale, nonché al miglioramento qualitativo dell'assistenza negli altri reparti, con conseguente miglioramento della qualità e dell'umanizzazione dell'assistenza complessivamente erogata.
Con riferimento alla chiusura del passaggio che collega lo «Spallanzani» con l'azienda ospedaliera S. Camillo-Forlanini, si fa presente che la stessa è stata dettata dall'esigenza di assicurare che l'istituto, proprio perché è chiamato a svolgere particolari compiti nel campo della ricerca scientifica delle malattie infettive e delle patologie connesse al bioterrorismo, sia posto in grado di operare in una situazione di assoluta sicurezza.
Tale esigenza è stata illustrata ai rappresentanti dell'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini e, essendo la stessa condivisa, si è proceduto all'installazione di un cancello per chiudere il passaggio di collegamento tra i due enti, cancello che, peraltro, è stato immediatamente manomesso da ignoti.
Di tale episodio è stato tempestivamente informato il prefetto di Roma che, in data 6 agosto 2002, ha disposto una riunione operativa cui hanno partecipato il commissario straordinario dello «Spallanzani», ufficiali del SISDE, della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini.
In detta riunione, nel corso della quale è stata riconosciuta la regolarità dell'operato dell'istituto, è stata anche ravvisata la necessità di procedere alla chiusura di tutti gli altri varchi di accesso non controllati.
Oltretutto, il rappresentante elisoccorso dell'ospedale S. Camillo, ha segnalato, a causa del danneggiamento della recinzione posta dall'istituto nei pressi dell'eliporto, il continuo passaggio di persone anche durante le fasi di atterraggio e di decollo, con grave pericolo di incidenti ed intralcio al servizio di soccorso.
L'istituto di ricovero e cura «Lazzaro Spallanzani», oltre ad essere uno degli enti vigilati da questo ministero tramite una apposita direzione generale, è stato individuato quale centro di riferimento nazionale in materia di bioterrorismo, in particolare per la gestione clinica dei casi e per le misure di isolamento dei pazienti.
La gestione clinica di malattie derivabili dall'impiego di agenti patogeni a scopi terroristici non può prescindere da una adeguata e consolidata esperienza nel campo della diagnostica di laboratorio.
I laboratori del padiglione Baglivi costituiscono una importante e fondamentale risorsa diagnostica in tema di malattie infettive, sia per le caratteristiche dei test eseguiti, che per i livelli di sicurezza previsti per il personale che vi lavora.
Tali laboratori sono in grado di fornire una risposta globale per la diagnosi di patologie infettive rare ed inusuali, in modo da garantire, ad oltre 100 strutture sanitarie del Paese, la possibilità di effettuare in tempo reale accertamenti di laboratorio per i quali non sono disponibili adeguati kit diagnostici.
I laboratori sono stati realizzati anche per effettuare la diagnostica avanzata degli agenti infettanti, inclusi quelli ad elevata contagiosità/pericolosità che possono essere utilizzati anche nel contesto di atti bioterroristici.
Infine, si precisa che non risulta siano stati stipulati accordi con altri istituti privati nazionali o protocolli d'intesa con Paesi esteri in tema di lotta al bioterrorismo, né risultano intraprese specifiche iniziative, da parte dell'ente, finalizzate al
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
la Filcea-CGIL della Calabria sta sostenendo da alcuni giorni una battaglia contro il trasferimento della sede Snam rete gas di Lamezia Terme;
diventa incomprensibile il trasferimento di tale struttura in quanto comporterà un aggravio di costi per la Snam che dovrà pagare migliaia di euro al mese di fitto per la nuova sede di Vibo Valentia nel mentre chiuderà definitivamente a Lamezia Terme una struttura di sua proprietà costata diversi miliardi delle vecchie lire;
tutto questo avviene in un momento in cui la stessa direzione Snam invoca il contenimento dei costi e dismette lavoratori con il solito richiamo alla competitività;
con tale trasferimento la Snam rete gas chiuderebbe definitivamente la struttura del «settore costruzione» di Lamezia Terme contribuendo ad aggravare le condizioni socio economiche di una città già fortemente penalizzata da bassi livelli occupazionali e dallo smantellamento continuo di una serie di strutture pubbliche e private;
la decisione della Snam, inoltre, avviene nel mentre si prepara la realizzazione di un nuovo gasdotto, da affiancare ai due precedentemente realizzati, che contribuirà ad un ulteriore deturpamento del territorio calabrese;
ad avviso dell'interrogante sono inaccettabili le scelte intraprese dalla direzione della Snam rete gas;
la CGIL, dunque, chiede chiarezza sulla politica e la strategia complessiva della Snam, che negli ultimi anni ha ridotto, a livello nazionale di circa 2 mila unità, i livelli occupazionali -:
se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;
se intenda intervenire presso tale direzione al fine di scongiurare l'ulteriore penalizzazione dei livelli occupazionali nella città di Lamezia Terme già fortemente penalizzata;
se non ritenga opportuno ascoltare i sindacati al fine di valutare le loro proposte in merito a tale vicenda.
(4-06424)
Nell'autunno 2002, a seguito delle aumentate esigenze di trasporto di gas naturale dal nord Africa, la società Snam rete gas ha deciso di potenziare i due gasdotti transmediterranei esistenti, la cui ultimazione è prevista per l'anno 2007.
Al fine di presidiare in loco le attività necessarie per il potenziamento anzidetto, la medesima società ha istituito, alla fine dello scorso anno, unità organizzative temporanee denominate «Progetti». Per la parte di lavori da realizzare in Calabria, l'unità è denominata «Progetto Importazione Sud».
Come è solita fare in questi casi, la società Snam rete gas, per ospitare il personale, ha temporaneamente affittato dei locali, da adibire ad ufficio, in prossimità dei cantieri da realizzare.
Per i lavori che verranno effettuati in Calabria, l'ufficio temporaneo è stato individuato a Vibo Valentia.
Alla data del 1o giugno 2003 le persone impegnate presso tale sede erano 12, tutte calabresi, rientrate nella regione di appartenenza all'inizio del 2003 da altre regioni dove prima svolgevano il proprio lavoro.
Per quanto concerne le attività di esercizio e manutenzione svolte nella sede Snam Rete Gas di Lamezia Terme, la società ha precisato che non ci sono state modifiche sia nell'organizzazione che nel numero degli addetti a tali attività dopo la
A riprova di quanto precisato, si riportano, di seguito, i livelli occupazionali degli addetti a tali attività negli ultimi anni dai quali si evince che l'unico intervento è stato quello effettuato nel 2001, che ha comportato l'utilizzo di tre persone in meno: 2000 = 19 unità; 2001 = 19 unità; 2002 = 16 unità; 2003 = 16 unità.
Per quanto concerne, infine, l'utilizzo della strutture immobiliari di proprietà della Snam Rete Gas, la società ha fatto presente che, conformemente alle politiche dell'ENI, sono destinate a rimanere nel proprio patrimonio immobiliare le strutture dimensionate alle effettive esigenze dell'attività aziendale. In tale ottica, nella sede di Lamezia Terme sono state già avviate le procedure per l'alienazione di una delle due palazzine uffici non più funzionali allo scopo.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.
circa 3000 padovani, che hanno già fatto regolarmente la domanda e la visita di controllo, attendono da due anni la pensione di invalidità civile;
secondo il giudizio dei sindacati, la responsabilità sarebbe da attribuire ad una modifica della disciplina della verifica delle condizioni per l'erogazione, che ha trasferito la competenza dal Ministero dell'interno e dalle Prefetture locali alle regione e alle rispettive unità sanitarie locali, tramite la creazione di un apposito Ufficio operativo per l'idoneità all'invalidità civile (cui compete l'onere di accertare la legittimità della domanda presentata, mentre il pagamento dell'assegno spetta all'Inps);
tale modifica legislativa (risalente ormai al 1998) non può da sola giustificare tali inaccettabili ritardi, in quanto attualmente presso l'Inps di Padova sono pervenute solo alcune decine di domande a fronte di migliaia di visite gia effettuate dagli aventi diritto alla pensione;
alla luce di quanto detto si tratterebbe di ritardi imputabili alle nuove strutture regionali e locali che esercitano attualmente la competenza in materia di controllo delle domande, data l'esiguità del numero di domande inoltrate all'Inps;
questi ritardi risultano particolarmente inaccettabili per la grave situazione di salute in cui versano gli aventi diritto, spesso privi dei mezzi economici necessari per una vita dignitosa -:
se il Governo sia a conoscenza della grave situazione di Padova in merito alla erogazione delle pensioni di invalidità e se intenda intervenire per fare luce su questi ritardi;
quali provvedimenti intenda adottare per tutelare gli aventi diritto alla pensione di invalidità, costretti a sopportare ritardi immotivati che spesso privano i nostri concittadini di un mezzo economico importante per condurre un'esistenza dignitosa.
(4-04351)
L'erogazione delle prestazioni agli invalidi civili, alla luce della normativa vigente, è l'unico adempimento di competenza dell'istituto, essendo ogni precedente attività d'istruttoria demandata all'A.S.L.
Per quanto riguarda i ritardi menzionati nell'interrogazione, l'istituto fa presente che presso la propria sede di Padova l'erogazione delle prestazioni suddette, avviene nei tempi strettamente necessari per la predisposizione dei mandati di pagamento e, pertanto, non si riscontrano arretrati di lavoro in tal senso.
Infatti, alla data di presentazione dell'atto parlamentare in esame, presso tale Sede risultavano giacenti n. 110 pratiche, peraltro, tutte messe in pagamento.
Si fa presente, altresì, che a decorrere dal 1o gennaio 2001, l'Istituto ha realizzato alcuni importanti interventi organizzativi finalizzati ad accelerare la definizione delle domande di invalidità civile. Tali iniziative hanno consentito la liquidazione, presso la sede di Padova, di n. 5.679 prestazioni (n. 3.424 relative all'anno 2001 e n. 2.125 relative all'anno 2002).
La succitata sede, poi, allo scopo di superare le difficoltà che si presentano con l'A.S.L., ha migliorato i collegamenti telematici rendendoli più fluidi e più veloci, cercando, inoltre, di ovviare alla carenza di procedure e offrendo la possibilità di acquisire direttamente in sede le delibere di accoglimento e poter così accelerare il lavoro di liquidazione delle domande di invalidità civile.
Si precisa, infine, che nella complessa procedura per l'attribuzione della prestazione, il momento più critico è costituito dalla separazione tra gli organi istituzionalmente competenti all'accertamento del grado di invalidità, da cui consegue il diritto al trattamento pensionistico (commissioni sanitarie delle aziende sanitarie locali) e gli uffici titolari del procedimento di erogazione della prestazione medesima (sedi periferiche dell'Inps).
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
è stata terminata dopo 16 anni, la prima fase del progetto nello stato del Lesotho denominato Lesotho Highlands Water Project, uno dei più grandi progetti al mondo di imbrigliamento delle acque attraverso la costruzione di una serie di dighe;
è stato finanziato dallo stato del Sudafrica per 8 miliardi di dollari ed è stato il frutto del lavoro di tre consorzi internazionali e nove compagnie nord americane e europee fra cui l'italiana Impregilo;
l'accordo fu siglato quando in Sudafrica era in vigore il regime di apartheid a causa del quale l'Onu aveva emanato le risoluzioni per il boicottaggio di questo Stato e che questo progetto non ha portato nessuno sviluppo per gli abitanti di questa regione del Lesotho;
dietro al progetto Lesotho Highlands Water Project è stato scoperto il più grande caso di corruzione di tutta l'Africa per circa due milioni di dollari pagate dalle multinazionali coinvolte nel progetto e che già due ditte, la tedesca Lahmeyer e la canadese Acres international, sono state condannate;
anche la ditta italiana Impregilo è stata accusata di aver pagato una tangente di 250.000 dollari -:
di quali agevolazioni statali ha goduto e stia godendo, la ditta Impregilo e se le stesse siano state erogate anche per contribuire alla partecipazione in gare di appalto in Lesotho;
quali iniziative diplomatiche sono state attivate con gli stati del Lesotho e del Sudafrica per arginare la caduta di immagine dell'Italia;
quali politiche di aiuto sono state attivate per gli abitanti della regione del Lesotho sradicati dalla loro terra a seguito di questo progetto.
(4-07222)
Tra le società indagate vi è anche la società italiana «Impregilo», che ha sempre decisamente negato qualsiasi addebito.
Mentre ampio risalto è stato dato dalla stampa locale alle condanne inflitte alla
In questo quadro sono stati effettuati passi presso le autorità del Lesotho al fine di ottenere informazioni più dettagliate circa la posizione dell'Impregilo nell'ambito del processo in questione, senza ancora ottenere risposta. Si sottolinea tuttavia che non si registra alcuna «caduta di immagine» dell'Italia che possa essere collegabile agli sviluppi della vicenda.
I rapporti che legano attualmente il nostro Paese al Lesotho così come al sud Africa sono per contro eccellenti sotto ogni aspetto ed improntati ad una reciproca stima e ad una fattiva collaborazione.
Infine, e per completezza di informazione, si segnala che il progetto è stato finanziato e gestito direttamente dalla Banca Mondiale, dalla BEI, dal FED, dall'African Development Bank e, in misura minore, dalla cooperazione bilaterale di Germania, Regno Unito e Francia. Indirettamente hanno partecipato al finanziamento anche alcune agenzie di credito: la COFACE francese, la Hermes tedesca, l'ECGD britannica e la nostra SACE.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
i cittadini cosiddetti pendolari, poiché quotidianamente raggiungono il posto di lavoro utilizzando prevalentemente il trasporto ferroviario pubblico, dovrebbero essere considerati con maggiore attenzione di quella usata per altri viaggiatori occasionali e per diporto;
con assiduità si constatano situazioni di grave disagio dovute all'eccessivo affollamento delle carrozze, ai frequenti ritardi e alla scarsissima igiene non solo dei servizi, ma anche degli stessi interni dei vagoni;
la stampa locale ha più volte denunciato la situazione di degrado in cui, a fronte di un ben pagato biglietto di percorso, sono tenuti a viaggiare i pendolari, nonostante le reiterate proteste e notifiche, verbalmente espresse, ai responsabili dei treni in questione e delle relative stazioni ferroviarie come, ad esempio quelle delle linee Roma-Cassino, Roma-Anzio, Roma-Civitavecchia, per citarne solo alcune laziali -:
se il Ministro, a tutela non solo del diritto dei viaggiatori, ma anche dell'incolumità fisica degli stessi, in quanto treni sovraffollati e internamente sudici non possono evidentemente dare garanzia della stessa sicurezza prevista per i convogli che viaggiano con un certo carico e a una determinata velocità che possa assicurare il rispetto degli orari di arrivo, non intenda approfondire la questione riportando, con le misure necessarie, nuovamente i pendolari ad avere fiducia in tale mezzo di trasporto pubblico, e, quindi, manifestando chiaramente l'azione di tutela dei diritti dei cittadini che l'attuale Governo svolge.
(4-04548)
Ciò premesso, Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che gli indici di puntualità relativi alla fascia 0-5 minuti per i mesi di novembre e dicembre 2002 sono rispettivamente 85 per cento ed 88 per cento (82 per cento ed 84 per cento nel 2001), mentre per la fascia 0-15 minuti sono pari a 95 per cento e 96 per cento (94 per cento e 95 per cento nel 2001).
Relativamente alla pulizia delle vetture, la società ha fatto conoscere che il capitolato d'appalto relativo al nuovo contratto di pulizia delle vetture, in vigore da luglio 2002, prevede una frequenza di interventi
In particolare, sono previsti:
a) intervento minimo - da effettuarsi secondo necessità: ha lo scopo di togliere la sporcizia accumulatasi durante il viaggio all'interno delle carrozze, di completare la scorta di accessori igienici e di assicurare il rifornimento idrico delle ritirate e dei locali lavabo. Si effettua mediamente da 2 a 4 volte al giorno.
b) intervento di mantenimento - da effettuarsi secondo necessità in funzione della frequentazione e dei tempi di sosta del materiale: ha lo scopo prevalente di assicurare condizioni di igiene e decoro a tutte quelle parti che si trovano a più diretto contatto con i clienti. Si effettua mediamente 1-2 volte al giorno.
c) intervento di base - da effettuarsi in relazione alla tipologia del servizio: ha lo scopo di porre tutte le parti del rotabile in condizioni di decoro, igiene e pulizia, assicurando il pieno soddisfacimento della clientela. Si effettua mediamente ogni 3-4 giorni.
d) intervento di fondo: ha lo scopo di ripristinare periodicamente ottimali condizioni di pulizia, igiene e decoro di tutti i particolari dei rotabili mediante l'esecuzione di accurati lavaggi, eseguiti con appropriate attrezzature elettromeccaniche, macchinari e prodotti specifici per garantire il livello di qualità richiesto. Si effettua mediamente ogni 30 giorni.
Relativamente al sovraffollamento dei treni, in considerazione del fatto che la mancanza di posti a sedere è stata riscontrata su percorsi che non prevedono tempi di percorrenza superiori a 30 minuti, Ferrovie dello Stato S.p.a. ha rappresentato che le composizioni dei treni, oltre ad essere vincolate dalle risorse assegnate, sono condizionate dalle caratteristiche delle linee e delle stazioni.
Per quanto riguarda, infine, la sicurezza dei viaggiatori, Ferrovie ritiene che il vettore ferroviario, oltre ad essere il mezzo di trasporto più veloce per il centro della città, è anche il più sicuro poiché la normativa in vigore, tanto capillare quanto rigida e scrupolosa, stabilisce tra l'altro il numero massimo dei viaggiatori che possono essere presenti su ogni tipologia di vettura.
È, quindi, d'obbligo, sia per il personale di bordo sia per quello di macchina, attivare una serie di azioni, quali anche la riduzione di velocità o addirittura la soppressione del treno nel caso in cui l'affluenza superi i limiti imposti, al fine di assicurare l'incolumità e la sicurezza del viaggiatore stesso nonché del personale del treno.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
in tutti i più grandi paesi industrializzati del mondo si sono create soluzioni alternative al cosiddetto olio di creosoto, prodotto che risulta essere altamente inquinante e cancerogeno, e che in Italia viene impiegato nell'ambito dell'armamento ferroviario e nello specifico per impregnare le traverse e/o i traversoni di scambio -:
se le Ferrovie dello Stato impiegano ancora tale prodotto nel settore dell'armamento ferroviario. E se esista un prodotto alternativo ed altamente ecologico che possa essere impiegato per i suddetti usi rispondente alla crescente domanda di salvaguardia dell'ambiente e del territorio.
(4-02923)
A partire dagli anni '50-'60 i sistemi ferroviari dei vari Paesi, fra cui anche le italiane Ferrovie dello Stato, hanno, con successo, introdotto l'uso di traverse in cemento armato per la costruzione di binari al posto di quelle in legno impregnate. Attualmente queste ultime sono impiegate soltanto nei casi in cui l'utilizzo di quelle in cemento armato è tecnicamente impossibile e, precisamente, nei tratti curvilinei con raggio inferiore a 275 metri, nella posa di deviatoi particolari e nei binari di ponti metallici.
A tutt'oggi, ha riferito Ferrovie dello Stato S.p.a., non si conoscono valide alternative all'olio di creosoto e di minore impatto ambientale. Tuttavia, rete ferroviaria Italiana sta verificando proposte alternative basate su sali ecologici.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
è stato sottoscritto lo schema di accordo quadro per la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di un offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
per effetto dell'abrogazione della legge n. 9 del 1999 (obbligo scolastico), e con il dichiarato intento di predisporre interventi mirati al contenimento dell'abbandono scolastico ed al recupero degli insuccessi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane hanno sottoscritto un accordo che prevede la sperimentazione di percorsi formativi, di durata triennale, che:
a) consentano il conseguimento di una qualifica professionale corrispondente al secondo livello europeo;
b) consolidino ed innalzino il livello delle competenze di base e sostengano i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita;
c) agevolino i passaggi ed i rientri fra l'istruzione e la formazione professionale e viceversa;
d) favoriscano la conoscenza del mondo del lavoro;
a tal fine le parti hanno deciso di:
a) attivare un percorso articolato di partenariato istituzionale «per la definizione degli standard formativi minimi, a patire da quelli relativi alle competenze base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, nonché per la definizione delle procedure relative alla determinazione e all'integrazione delle risorse, al monitoraggio e alla valutazione»;
b) considerare l'accordo raggiunto come riferimento per la successiva assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna regione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, «per corrispondere e valorizzare le proprie caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi affinché i percorsi formativi da sperimentare meglio corrispondono alle caratteristiche dei singoli territori regionali»;
c) prevedere, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, che i percorsi formativi da sperimentare «siano accompagnati dalla progettazione di azione di formazione professionale per lo scambio di esperienze tra i sistemi» e «per l'acquisizione di competenze utili ai fini dell'orientamento dei giovani e delle loro famiglie»;
d) sostenere la progettazione di azioni di formazione congiunta dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale;
tanto premesso, è lecito asserire che i percorsi formativi integrati, per come sono configurati nel loro impianto progettuale, potranno raggiungere gli obiettivi dichiarati con l'accordo sottoscritto, a condizione che siano fissati in maniera chiara ed inequivocabile gli standard formativi essenziali, (e non quelli minimi), e quindi a condizione che siano declinate le conoscenze e le competenze necessarie a garantire, tra l'altro, valore legale alle qualifiche professionali su tutto il territorio nazionale e su quello dell'Unione europea e ad assicurare, una volta conclusa l'esperienza formativa, a ciascuno ed a tutti l'esercizio del diritto a proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione;
in tal senso, acquista significativa rilevanza anche la titolarità dei soggetti deputati all'organizzazione ed alla attuazione dei percorsi formativi integrati, così come assumono importanza strategica le procedure previste per il controllo e la valutazione della qualità dell'offerta normativa -:
se il Ministro non ritenga di dover precisare quali atti intenda promulgare e quali decisioni assumere perché la realizzazione dei percorsi formativi di cui all'oggetto, sia affidata a docenti di sicura e documentata professionalità e perché gli stessi operino in condizione di stabilità;
se il Ministro non intenda individuare nei centri di formazione a gestione pubblica o operanti in regime di convenzione, in accordo con le istituzioni scolastiche autonome, i naturali affidatari della sperimentazione e che i profili professionali di uscita previsti dalle singole regioni debbano essere oggetto di valutazione e congruità con la domanda di mercato, per evitare un inutile dispendio di risorse economiche e per assicurare carattere di efficacia alla prevista sperimentazione;
quali iniziative il Ministro intenda assumere a tutela del diritto degli alunni a fruire dell'offerta formativa nei termini e nei modi indicati nel testo dell'accordo in oggetto e quali garanzie e certezze possa fornire affinché i corsi di formazione in oggetto, ricadendo essi nella normativa regolamentante il diritto-dovere di ciascuno e di tutti all'istruzione ed alla formazione, non prevedendo oneri finanziari a carico delle famiglie;
quali assicurazioni voglia fornire affinché le iniziative di sperimentazione, pur mirando alla valorizzazione delle diverse risorse territoriali, possano realizzarsi all'interno di un quadro unitario di riferimento.
(4-07079)
dell'accordo quadro per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003-2004, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, sancito in conferenza unificata il 19 giugno 2003, nelle more di emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53, chiede sostanzialmente a questo ministero assicurazioni e garanzie affinché gli alunni possano fruire dell'offerta formativa nei termini e modi indicati dall'accordo e senza oneri finanziari a carico delle famiglie, ed inoltre, che le iniziative di sperimentazione possano realizzarsi all'interno di un quadro unitario di riferimento.
Al riguardo si ritiene opportuno premettere che sulla base dell'accordo quadro su indicato sono stati già sottoscritti protocolli di intesa tra questo ministero, il ministero del lavoro e della previdenza sociale e numerose regioni ed entro breve tempo saranno sottoscritti tutti gli altri protocolli.
Si chiarisce che i progetti verranno affidati ai docenti delle istituzioni scolastiche statali o paritarie e delle agenzie di formazioni professionali accreditate dalle regioni; a tal fine si rammenta che uno dei requisiti previsti per l'accreditamento dei centri di formazione da parte delle regioni è per l'appunto la professionalità degli operatori.
Si chiarisce anche che affidatarie della sperimentazione sono, oltre le istituzioni
Inoltre, le procedure che le regioni adotteranno per l'individuazione dei centri di formazione professionale costituiscono un'ulteriore garanzia sulla qualificazione dei soggetti attuatori dei percorsi sperimentali.
Quanto all'assenza di oneri finanziari a carico delle famiglie, si fa presente che i corsi sono assistiti da specifici finanziamenti finalizzati e, pertanto, non è previsto alcun onere finanziario a carico delle famiglie degli allievi iscritti.
Il quadro di riferimento nazionale unitario, infine, viene assicurato dall'impegno delle regioni ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi, al fine di consentire il riconoscimento su tutto il territorio nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
come riportato da alcuni organi di stampa, locali e non, Edoardo Miroglio, amministratore delegato dell'omonimo gruppo tessile, avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche in cui si preannunciano «prossimi possibili ridimensionamenti, se non chiusure, degli stabilimenti tessili realizzati appena sei anni fa nei comuni ionici di Ginosa (Taranto) e Castellaneta (Taranto), che attualmente occupano circa 400 dipendenti»;
sulla scia delle dichiarazioni suddette, le stesse organizzazioni sindacali di categoria esprimono forti preoccupazioni, annunciando numerose e incisive mobilitazioni, tendenti a scongiurare il suddetto piano;
come reso pubblico dallo stesso assessore al ramo della regione Puglia, che ha inviato una nota informativa sulla vicenda al ministero delle attività produttive, «gli insediamenti in questione non sono stati frutto di un investimento spontaneo, e magari anche munifico, del suddetto gruppo, ma di un contributo pubblico ex-legge 181, risalente all'ancor vicinissimo 1997, dell'ammontare di circa 170 miliardi di lire, al quale si è assommata una serie concertata di ulteriori benefici in materia di costo del lavoro (1/3 in meno di quello degli stabilimenti settentrionali dello stesso gruppo) nonché di assegnazione delle aree, peraltro con evidente nocumento delle imprese locali, attuali o potenziali» -:
se non ritengano opportuno intervenire, convocando un tavolo di trattativa tra le parti, capace di scongiurare il piano illustrato alla stampa dall'amministratore delegato del gruppo Miroglio e utile a salvaguardare l'attività produttiva, in un'area geograficamente interessata da altre e preoccupanti vertenze, e gli attuali livelli occupazionali, tutelando la dignità e la professionalità dei lavoratori.
(4-07525)
L'iniziativa, denominata Filatura e Tessitura di Puglia S.p.A., ha usufruito delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 181 del 1989. In particolare è stato erogato un contributo a fondo perduto per complessivi 8,3 milioni di Euro e finanziamenti agevolati per 29 milioni di Euro, questi ultimi già rimborsati per 26,7 milioni, oltre all'integrale rimborso del capitale sociale a suo tempo sottoscritto dalla SPI pari a 2,7 milioni di Euro.
Per quanto previsto dagli indirizzi attuativi della norma agevolativa di riferimento, Sviluppo Italia effettua il monitoraggio della realizzazione del progetto fino al conseguimento degli obiettivi di piano.
Tuttavia, in relazione alle notizie di stampa relative alle problematiche connesse alla possibile chiusura dello stabilimento di Taranto, Sviluppo Italia ha richiesto, nello scorso mese di aprile, una informativa sulla situazione alla società.
Quest'ultima ha smentito decisamente tali notizie, confermando quanto ufficializzato ai dipendenti, alle organizzazioni sindacali ed alla stampa nel corso dei mesi di febbraio e marzo. In tali dichiarazioni è stato spiegato che, malgrado la sfavorevole fase congiunturale del comparto tessile, causata anche dalla concorrenza dell'offerta cinese, le strategie del gruppo non contemplano la chiusura degli stabilimenti di Castellaneta e Ginosa ed il trasferimento delle linee in altri siti.
A seguito della richiesta delle autorità locali, Sviluppo Italia in data 30 luglio 2003 ha nuovamente chiesto informativa in ordine alla continuazione della attività aziendale dello stabilimento di Castellaneta.
La società ha comunicato, con lettera del 1o settembre 2003, che il perdurare della crisi del mercato di riferimento ha imposto la decisione di programmare il fermo dello stabilimento di Castellaneta e di riorganizzare la produzione.
Ha altresì fatto presente che relativamente alle problematiche conseguenti alla riorganizzazione produttiva sono stati raggiunti, in data 30 e 31 luglio 2003 accordi sindacali siglati sia in sede di ministero del lavoro, sia in sede provinciale.
Tali accordi prevedono, comunque, il mantenimento dei livelli occupazionali.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giuseppe Galati.
la legge n. 68 del 13 marzo 1999, nell'abrogare esplicitamente la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, detta disposizioni innovative soprattutto per quanto concerne i beneficiari e il computo delle quote di riserva che possono essere sintetizzate nella misura massima dell'8 per cento degli occupati a tempo indeterminato (rispettivamente il 7 per cento per i disabili e l'1 per cento per le altre categorie) rispetto al 15 per cento della precedente legge;
la suddetta legge è entrata in vigore alla data del 18 gennaio 2000 ed è stata «esplicitamente adottata da questo ministero con circolare 7 novembre 2000, n. 248, nella definizione delle quote riservate nelle assunzioni a tempo indeterminato per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002;
la normativa diramata specifica che per raggiungere la quota dell'8 per cento dei riservisti in servizio si possono destinare fino al 50 per cento delle assunzioni a tempo indeterminato, precisando tuttavia che «qualora l'aliquota sia satura, ovviamente, non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68 del 1999». Richiede, quindi, di calcolare il numero esatto dei riservisti in servizio in ogni provincia per determinare l'aliquota restante da tutelare ai sensi della suddetta legge;
i Centri servizi amministrativi provinciali (ex Provveditorati agli studi) della Campania non conoscono il numero esatto dei riservisti in servizio, poiché tale dato è desumibile dalle sole graduatorie e non dai decreti di nomina, e si sono fidati, circa la rilevazione delle disponibilità per le nomine da conferire ai docenti beneficiari ai sensi della legge n. 68 del 1999, di quanto riportato nei tabulati predisposti dall'E.D.S. che non quantificano il numero delle disponibilità, supportandolo con un puntuale elenco dei docenti assunti ai sensi della legge n. 482 del 1968;
nessuna risposta è stata data a quanti hanno chiesto di sapere le modalità utilizzate per individuare l'aliquota da assegnare ai riservisti, come ad esempio alla richiesta del Provveditore agli studi di Benevento inviata in data 7 dicembre 2000 -:
in che modo l'E.D.S. abbia quantificato la disponibilità ai sensi della legge n. 68 del 1999 in Campania e come abbia ritenuto satura l'aliquota (1 per cento) a favore delle categorie diverse dai disabili, mentre questa pari al 7 per cento risulta vuota al punto da prevedere il 50 per cento delle assunzioni per due anni scolastici consecutivi, 2000-2001 e 2001-2002. (L'interrogante si chiede se il 15 per cento delle riserve previste dalla legge n. 482 del 1968 sia stato assorbito solo da orfani di guerra e da altre categorie protette, poiché fino al settembre del 2000 non esistevano invalidi civili interessati ad assunzioni nel comparto scuola);
quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato per salvaguardare i vincitori dei concorsi di fronte a questa palese ingiustizia, che si potrebbe tramutare in estrema beffa se, come si evince dal decreto taglia-cattedre, le prossime assunzioni a tempo indeterminato saranno notevolmente decimate.
(4-02395)
La stessa legge disponeva, altresì, la destinazione di una quota di posti a ciascuna categoria, per cui avveniva che un 15 per cento del contingente riservato fosse destinato agli invalidi civili, un altro 15 per cento agli orfani di guerra etc.
Le disposizioni applicative, emanate via via, hanno consentito, fra l'altro, di utilizzare l'intera quota dei posti riservati, pur distribuita fra le varie categorie, assegnando più del 15 per cento ad una data categoria, in corrispondenza di un minor numero di candidati appartenenti ad un'altra.
Poteva avvenire, ad esempio che in presenza di saturazione della quota riservata agli invalidi civili, eventuali posti destinati ma non assegnabili, venissero coperti da appartenenti alla categoria degli orfani di guerra, laddove vi fossero più aspiranti rispetto ai posti destinati a questi ultimi e purché, ovviamente, non fosse saturo l'organico della suddetta categoria.
Con la legge n. 68 del 12 marzo 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», la percentuale dei posti riservati è passata dal 15 per cento all'8 per cento, 7 per cento destinato alla categoria generica dei disabili, rappresentata soprattutto dagli invalidi civili, 1 per cento alla categoria degli orfani di guerra ed equiparati.
È evidente che il 15 per cento del 15 per cento dei posti di organico come previsto dalla precedente legge 482 del 1968 (pari al 2,5 per cento dell'intero organico), con la possibilità di invadere la quota dei posti di altra categoria eventualmente satura, ha determinato una concentrazione della categoria degli orfani di guerra, la cui presenza attualmente è, in media, superiore all'1 per cento dal momento che agli orfani di guerra veniva destinato almeno il 2,5 per cento dei posti di organico mentre, con la legge attuale, soltanto l'1 per cento.
Anche agli invalidi civili la legge n. 482 del '68 aveva destinato la percentuale del 2,5 per cento mentre l'attuale normativa destina alla categoria più generica dei disabili, soprattutto invalidi civili, una quota pari al 7 per cento dei posti, ben superiore quindi, al precedente 2,5 per cento.
Ciò premesso si fa presente che per il computo delle aliquote da riservare ai docenti beneficiari della legge n. 68 del 1999, in data 19 dicembre 2000 sono state date precise istruzioni alla Società E.D.S., perché tali calcoli venissero effettuati esclusivamente in base alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000 applicativa della suddetta legge.
L'E.D.S., su commissione di questo dicastero, ha pertanto progettato e realizzato una procedura finalizzata all'individuazione dell'aliquota di posti riservata ai beneficiari della legge in parola.
Tale procedura opera secondo le seguenti modalità:
1. visualizzazione del numero dei posti in organico di diritto per l'anno scolastico corrente, suddivisi per ordine scuola (materna, elementare, secondaria I grado, secondaria
2. determinazione del numero dei posti coperti dai docenti che hanno già beneficiato della Legge ai fini dell'immissione in ruolo, per ogni tipologia di posto e per ogni categoria: disabili (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o profughi, invalidi per servizio, invalidi del lavoro o equiparati, invalidi civili e sordomuti), orfani (orfani o vedove di guerra, per servizio o per lavoro), vedove/figli vittime del terrorismo (vedova/o, figli di vittime del dovere o azioni terroristiche): la procedura conta i docenti immessi in ruolo fino all'anno scolastico precedente, per i quali risultano due modalità di godimento (all'atto dell'immissione in ruolo e all'atto del conferimento dell'incarico o supplenza annuale);
3. determinazione del numero di posti riservati per il nuovo anno scolastico alle singole categorie. Il numero viene calcolato applicando l'aliquota, fissata per ogni categoria, alla differenza tra i posti in organico e quelli già ricoperti dal personale riservista con arrotondamento all'unità; le aliquote disposte sono: 7 per cento per i disabili e per gli orfani, mentre per le vedove ed i figli del terrorismo la Legge non ha previsto l'aliquota, ma le assunzioni devono avere la precedenza assoluta;
4. determinazione della disponibilità residua: per ogni tipologia di posto e per ogni categoria la procedura calcola il numero dei posti disponibili come differenza tra i posti riservati ed i posti coperti, evidenziando una eventuale disponibilità negativa;
5. riepilogo dei dati sintetici: il tabulato riporta, per ogni tipologia: a) il numero totale di posti coperti dai docenti che hanno già beneficiato della Legge ai fini dell'immissione in ruolo; b) il numero totale di posti riservati per il nuovo anno scolastico, pari all'8 per cento della differenza tra i posti in organico e quelli già ricoperti da riservisti di tutte le categoria, con arrotondamento all'unità; c) il numero totale dei posti disponibili per l'anno scolastico corrente, pari alla somma di tutte le disponibilità residue di cui al punto 4, da cui sono escluse eventuali disponibilità negative.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
l'Enea (allora denominato Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative) stipulò con l'Ina, in data 1 gennaio 1983, una convenzione intesa a costituire «le disponibilità economiche occorrenti per far fronte al TFR dei dipendenti»;
tale convenzione fu subarticolata in singole posizioni individuali e tali polizze individuali fruttifere decorrevano dal 1 gennaio 1983 per il personale all'epoca in servizio;
l'Enea ha poi disdetto tale convenzione in data 17 dicembre 1992, con lettera protocollo n. 241225, avente effetto dal 1 gennaio 1993;
ai dipendenti in servizio assunti anteriormente alla disdetta della polizza e che sono cessati, o cesseranno dal servizio dovrà essere liquidato il maggior valore derivante dagli interessi prodotti dalla polizza in oggetto, per la quota a ciascuno spettante in ragione dell'importo del premio unico iniziale e dei premi aggiuntivi a
sarebbe opportuna un'azione di autotutela dell'ente, al fine di evitare la soccombenza dello stesso, alla luce dell'inequivoco dispositivo del TAR nei confronti delle singole iniziative giudiziali promosse da una cospicua parte dei dipendenti avverso l'Enea ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile -:
se non ritenga opportuno, anche al fine di evitare che l'Enea abbia a sostenere costi elevati nel caso di soccombenza nei giudizi amministrativi già promossi, adottare ogni iniziativa utile affinché venga risolta positivamente la questione posta in premessa.
(4-05751)
In conseguenza di tale mutamento normativo, l'ENEA stipulava con l'INA, con effetto dal 1o gennaio 1983, la polizza n. 52.900, con l'intento - espresso nell'ambito dell'articolo 1 dello stesso dispositivo contrattuale - di costituirsi le disponibilità economiche occorrenti per far fronte al trattamento di fine rapporto di lavoro dovuto ai propri dipendenti, ai sensi della legge sopra citata.
La polizza ha avuto vigore sino al 31 dicembre 1992.
Previa disdetta, dal 1o gennaio 1993 l'Ente non ha più versato i relativi premi in quanto la polizza stessa, così come articolata, non rappresentava più strumento adeguato al TFS, reintrodotto in virtù del decreto ministeriale del 16 novembre 1992 e del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 1994.
L'accantonato presso l'INA in virtù della polizza in oggetto continua a costituire un fondo a parziale copertura del TFS dei dipendenti, quest'ultimo soddisfatto quindi con suppletive risorse di bilancio.
La sentenza del TAR-Lazio n. 3364 del 20 dicembre 2002 ha riconosciuto ad un ex dirigente ENEA, trasferito poi all'ANPA (ora APAT), la somma ulteriore rappresentata dalla differenza tra il maturato della polizza INA ed il TFS liquidato.
Va peraltro evidenziato che il caso di cui sopra rappresenta una eccezione, in quanto per tutti gli altri ex dipendenti ENEA il TFS liquidato risulta essere sempre superiore al maturato (premi versati e rendimenti economici) sulla polizza INA.
Sulla scia di quanto disposto dalla summenzionata sentenza sono pervenute all'ente circa 800 richieste di conciliazione ex articolo 65 del decreto legislativo n. 165 del 2001 da parte di ex dipendenti, indotti a ritenere che dalla summenzionata polizza deriverebbe loro un trattamento di maggior favore rispetto a quello spettante per legge.
A fronte di tale pretesa va precisato che, dall'entrata in vigore della legge 70 del 1975 sino ad oggi, gli istituti di fine servizio e fine rapporto nell'ente sono stati regolati per legge o per semplice rinvio da parte della contrattazione collettiva di lavoro a disposizioni di legge che mai hanno previsto la possibilità di determinare negozialmente un trattamento di maggior favore.
Quanto sopra è suffragato da pronunciamenti della corte di cassazione circa l'impossibilità per l'autonomia privata e per la contrattazione collettiva di lavoro di conservare o introdurre trattamenti di fine lavoro aventi funzione di integrazione o di mera duplicazione di quella legale (nel caso di specie quella prevista dalla legge 297 del 1982).
Pertanto la proposta di un'azione di autotutela dell'ente, non ancora citato in giudizio, appare al momento non perseguibile, tanto meno senza attendere le risultanze di un pronunciamento del consiglio di Stato nei confronti della citata sentenza del TAR-Lazio.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.
Trenitalia ha reso noto che alle ore 17.10 del 25 marzo 2002 la linea Milano-Venezia è rimasta interrotta all'altezza della stazione di Vicenza a causa di un vagone dell'Intercity 621 parzialmente uscito dai binari all'altezza di uno scambio;
gli oltre quattrocento passeggeri del treno, che fortunatamente non hanno subito alcun danno fisico, hanno tirato il freno d'emergenza;
il treno si è fermato dopo trecento metri e, sempre fortunatamente, sulla tratta opposta Venezia-Milano non stava sopraggiungendo alcun convoglio;
il macchinista, che manovrava un locomotore 402, ha dichiarato che si tratta di un incidente incomprensibile in quanto un deviatore non può muoversi mentre ci si passa sopra e che conseguenze maggiori sono state evitate solo grazie alla bassa velocità;
il bilancio, al di là della paura di chi ha vissuto quei frangenti, non registra alcun passeggero ferito, ma non è possibile far sempre affidamento sulla fortuna, ci vogliono standard di sicurezza più elevati -:
come mai lo sviamento sia avvenuto quando il locomotore e le prime vetture erano già passate;
se lo scambio abbia ceduto per difetto di costruzione o carenza di manutenzione;
se il Ministro intenda accertare il rispetto degli standard di sicurezza previsti da parte della società che gestisce il servizio.
(4-02731)
L'IC 621 superava lo scambio 3A di uscita dalla stazione di Vicenza con le prime 5 carrozze e con il primo carrello della sesta, quando il suddetto scambio si portava nella posizione rovescia rispetto a quella precedentemente accertata.
Il treno IC 621 continuava la sua marcia ma il secondo carrello della sesta carrozza e tutta la restante parte terminale del treno si instradavano sul binario pari anziché sul binario dispari. Per circa 56 metri i due carrelli della sesta vettura hanno viaggiato su binari diversi ma correttamente sulle rotaie, poi il primo carrello della sesta carrozza scavalcava la rotaia; il treno si arrestava dopo 340 metri a seguito dell'azionamento del freno di emergenza da parte del personale ferroviario di bordo.
L'inconveniente non ha comportato alcun danno fisico ai viaggiatori né al personale ferroviario; i danni al materiale rotabile e all'infrastruttura sono stati contenuti.
Dall'inchiesta disposta da rete ferroviaria italiana (RFI) è emerso che i motivi dello svio non sono imputabili né a carenze costruttive/manutentive dello scambio né a una possibile concausa da parte delle vetture, ma sono da attribuire ad un errore da parte dell'operatore addetto al controllo e comando della circolazione.
Infatti detto operatore, a seguito di un guasto elettrico occasionale, non svolgeva esattamente le procedure sequenziali previste; egli procedeva all'azionamento dell'interruttore a scatto di alimentazione dello scambio 3A nel momento in cui stava transitando il treno IC 621 provocando l'inconveniente sopra descritto.
Questo caso isolato, garantisce FS, non scalfisce in alcun modo gli elevati standard di sicurezza raggiunti da rete ferroviaria italiana (RFI) e la professionalità del dipendente personale.
Il fatto che non si siano verificati danni a persone e a cose non è da ritenersi un caso fortunato ma è da attribuire alle
La questione della sicurezza rappresenta una priorità assoluta e, in coerenza con tale affermazione, si rileva che il trasporto ferroviario in Italia risulta essere tra i più sicuri in Europa.
Il confronto con gli anni passati conferma una tendenziale riduzione di alcune particolare tipologie di incidenti, come quelli ai passaggi a livello e i deragliamenti. E se si estende il confronto ad un periodo di osservazione più lungo, si può affermare che il numero degli incidenti «tipici», rispetto al 1993, è più che dimezzato. I dati statistici dimostrano altresì che sia nel settore degli incidenti tipici sia in quello degli incidenti atipici, pur con dati altalenanti, il numero delle vittime (morti e feriti) risulta in costante diminuzione.
Infatti, l'indice di mortalità dei passeggeri trasportati è stato nel 2001 pari a 0,19 morti per miliardo di passeggeri/km, rispetto ad una media europea (calcolata su 15 reti dell'Unione Europea, più quelle di Svizzera e Norvegia) pari a 0,27 (fonte UIC).
Ciò evidenziato, è bene ribadire che le consolidate aspettative di estrema sicurezza del trasporto ferroviario non consentono di tollerare anche il minimo processo involutivo nel settore.
La normativa vigente prevede, per il presidio della sicurezza del trasporto ferroviario in Italia, una distinzione di ruoli e di responsabilità tra il gestore dell'infrastruttura e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La gestione operativa della sicurezza ferroviaria è affidata in Italia attraverso l'atto di concessione al gestore dell'infrastruttura rete ferroviaria italiana (RFI), società per azioni del gruppo ferrovie dello Stato, controllata al 100 per cento dalla società di holding Ferrovie dello Stato s.p.a., creata nel luglio 2001 nel quadro del recepimento delle direttive comunitarie sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario.
Il concessionario della gestione dell'infrastruttura è incaricato della costruzione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, nonché della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli.
Da un punto di vista organizzativo il gestore dell'infrastruttura RFI, sulla base delle recenti disposizioni ministeriali, ha imposto a ciascuna impresa ferroviaria l'adozione di un apposito «Sistema di gestione della sicurezza» e la predisposizione su base annuale di specifici piani della sicurezza. A sua volta il gestore dell'infrastruttura si è dovuto dotare, in forza di specifica normativa ministeriale, di un proprio «Sistema di gestione della sicurezza» ed è tenuto a sottoporre alle valutazioni del ministero un piano annuale integrato della sicurezza, contenente i propri piani di sicurezza e quelli delle imprese ferroviarie.
I piani di sicurezza afferenti direttamente al gestore dell'infrastruttura sono 2 e sono relativi rispettivamente alla circolazione dei treni ed alla manutenzione dell'infrastruttura. I piani devono essere sottoposti al Ministero, unitamente ai piani di sicurezza delle imprese ferroviarie alle quali è stato riconosciuto, tramite il certificato di sicurezza, lo stato di idoneità all'esercizio del trasporto ferroviario sull'infrastruttura ferroviaria nazionale.
Si evidenzia come il piano di sicurezza relativo alla manutenzione dell'infrastruttura preveda al suo interno una specifica sezione dedicata alla sicurezza dell'esercizio per la quale sono previste 3 tipologie di interventi: organizzativi, tecnico-realizzativi e formativi.
In generale, si rileva che il monitoraggio delle condizioni di piena efficienza della rete e delle apparecchiature di sicurezza, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, costituiscono attività effettuate con precisa pianificazione temporale.
Nel 2002 circa 1,8 miliardi di euro sono stati destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ed è in attuazione
Per effettuare le operazioni di verifica delle condizioni dell'infrastruttura, il gestore dispone di 20 mezzi diagnostici che rilevano istante per istante i parametri di efficienza al fine di prevedere e anticipare possibili inconvenienti. L'ultimo di questi, denominato Archimede, è costato quasi 20 milioni di euro ed è in grado di rilevare in ogni istante, ad una velocità di 200 km orari, 119 parametri diversi e di fare diagnosi predittive, anticipando possibili inconvenienti.
In sintesi, si evidenzia quanto segue:
1. I principali aspetti curati dal gestore sono:
a) il mantenimento di un corpus normativo di secondo livello - tecnico ed operativo - caratterizzato da chiarezza e adeguatezza, da sottoporre a costante aggiornamento;
b) la gestione della circolazione ferroviaria;
c) la manutenzione e il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
d) lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, dalla progettazione all'apertura all'esercizio di nuove tratte o linee;
e) l'omologazione del nuovo materiale rotabile, la verifica dello Stato della manutenzione, l'impiego di tecnologie adeguate, l'ottimizzazione dell'interfaccia con l'infrastruttura;
f) l'adeguatezza della modalità di reclutamento, la formazione, l'abilitazione ed il mantenimento delle competenze del personale impiegato dalle imprese ferroviarie per lo svolgimento di attività con diretta attinenza alla sicurezza dell'esercizio;
g) l'adeguatezza dell'organizzazione interna delle imprese ai fini della sicurezza.
3. Il gestore dell'infrastruttura, per l'assolvimento del ruolo di controllo sulle prestazioni di sicurezza delle imprese ferroviarie, utilizza i seguenti strumenti adottati con propria specifica disposizione tecnica, predisposta sulla base di apposita prescrizione del ministero:
a) registrazione ed analisi di tutte le anormalità che si verificano durante l'esercizio delle attività ferroviarie;
b) interventi di audit, incentrati sui processi produttivi che concorrono alla realizzazione dell'esercizio e del trasporto, con attinenza specifica alle problematiche della sicurezza ed alla organizzazione delle imprese ferroviarie;
c) verifiche di tipo ispettivo su prodotti e processi (verifica del rispetto dei piani di sicurezza delle imprese, verifica tecnica dei materiali infrastrutturali e rotabili, qualificazione del personale con mansioni di sicurezza), compiute secondo procedure definite in relazione al settore;
d) analisi degli accertamenti e delle inchieste.
e) esame dei report periodici pubblicati dalle imprese ferroviarie sulle proprie prestazioni di sicurezza.
Pertanto, a fronte della liberalizzazione del sistema ferroviario, ed in considerazione
L'attività di vigilanza ministeriale pertanto ha come obiettivo quello di poter valutare compiutamente, attraverso le opportune risorse, soprattutto l'attività del gestore dell'infrastruttura nel campo strettamente operativo, nel campo organizzativo e normativo di secondo livello nonché di verificare l'assoluta continuità dell'azione di presidio della sicurezza.
Il sistema ferroviario italiano, come quello di altri Paesi europei, ha subito e sta subendo profonde trasformazioni strutturali, mirate all'introduzione di maggiori stimoli all'efficienza ed alla concorrenzialità nell'ambito ferroviario.
In tale contesto evolutivo, l'implementazione del modello di presidio della sicurezza sopra esposto comporta la risoluzione di alcune criticità, con tempi di transizione e modalità adeguate.
Storicamente l'unitarietà interna che ha, da sempre, caratterizzato le ferrovie per la gestione degli impianti e l'erogazione del trasporto, ha reso il sistema ferroviario un mondo «separato» nella sua strutturazione e nella sua normativa interna (oltre che caratterizzato da una cultura tecnica specifica essenzialmente auto referenziale), con minime interazioni con il sistema esterno se non nell'ambito di linee generali di normazione. Oggi la presenza di una pluralità di soggetti (gestore dell'infrastruttura, imprese ferroviarie, eventuali soggetti erogatori di soli servizi) comporta una maggiore complessità dei processi che deve necessariamente portare ad una continua evoluzione e ad un continuo adeguamento delle norme di primo livello, emanate dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e delle norme operative d'esercizio, emanate dal gestore dell'infrastruttura.
È in corso di completamento l'organizzazione del gestore dell'infrastruttura, relativamente all'attuazione del sistema Safety management system (SMS), iniziata a seguito degli obblighi dell'atto di concessione (decreto ministeriale 138 T/2000), delle indicazioni e delle prescrizioni del ministero e della ristrutturazione del gruppo FS. In fase di prima attuazione del sistema di gestione della sicurezza sono state avviate attività di monitoraggio e di audit, con verifica della performance della sicurezza, utilizzando anche sistemi reattivi che misurano incidenti e pericolati incidenti. I dati raccolti in modo sistematico durante le verifiche ispettive costituiscono una delle fonti che alimentano il monitoraggio delle prestazioni di sicurezza.
In questa fase di implementazione di tecnologie finalizzate alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura è, di fatto, il depositario della diretta competenza tecnica per le scelte nell'adozione dei componenti e dei sistemi tecnologici attraverso processi interni al gestore stesso, nonché per i processi di omologazione e di autorizzazione all'esercizio dei suddetti componenti e dei sistemi integrati.
Il processo di liberalizzazione del sistema ferroviario comporterà un'adeguata strutturazione degli organi di regolazione, che dovranno essere dotati di agilità operativa e di risorse professionali e strumentali adeguate alla missione istituzionale e comparabili a quelle dei soggetti vigilati. Le attuali strutture ministeriali, ereditate dall'ultima riforma dei ministeri, dovranno quindi subire un progressivo potenziamento, in prospettiva dell'attuazione della direttiva europea sicurezza, che imporrà il trasferimento all'organismo pubblico di vigilanza di tutte le funzioni pubblicistiche oggi svolte dal gestore dell'infrastruttura in materia di sicurezza.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
il personale adibito al servizio sanitario presso l'Istituto per minori di Treviso è composto da due sole unità: un medico incaricato provvisorio e un'infermiera retribuita a parcella, che prestano servizio dal lunedì al sabato, durante i giorni festivi e solo per le emergenze, è possibile rivolgersi al personale della guardia medica del distretto Ulss competente;
la struttura penitenziaria minorile contiene anche il Centro di prima accoglienza e lo stesso personale sanitario ha la responsabilità anche della salute dei minorenni che vi transitano (circa 230 unità all'anno);
in entrambe le strutture affluiscono giovani extracomunitari le cui condizioni di salute non sempre risultano ottimali all'atto dell'ingresso;
la tardiva istituzione di un'unità operativa specifica per l'area penale, all'interno del ser.t. territoriale ha reso difficoltosi gli interventi di cura e riabilitazione a favore di soggetti tossicodipendenti con problemi di astinenza;
i giovani con evidenti sintomi di disturbo psichico possono usufruire una tantum del locale servizio psichiatrico territoriale, ma si tratta chiaramente di un intervento inadeguato al fine di prevenire l'insorgere di vere e proprie patologie causate dalla condizione restrittiva;
infine, non essendoci attrezzatura idonea allo svolgimento di esami clinici, ad eccezione di quelli del sangue, i minorenni detenuti sono condotti presso gli ambulatori dell'azienda ulss gravando ulteriormente sul numero già consistente di traduzioni che i poliziotti penitenziari devono effettuare;
in attesa della piena attuazione della riforma in materia di sanità penitenziaria, l'8 aprile 2003 il Ministero della Giustizia e la regione Veneto hanno sottoscritto un protocollo d'intesa da attuare nel breve e nel medio termine -:
se intenda sollecitare la regione Veneto ed il competente cgm a predisporre uno schema di convenzione tra l'Istituto per minori e l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, al fine di garantire sia l'assistenza specialistica, inclusa quella psichiatrica da garantire con carattere di continuità, sia quella infermieristica e medica, al fine di integrare quelle prestazioni di base che attualmente non vengono garantite nei giorni festivi;
se risulti che sia stata istituita nel comprensorio di competenza dell'azienda Ulss n. 9 di Treviso unità operative specifiche per i minorenni tossicodipendenti e alcooldipendenti detenuti;
se intenda dare attuazione alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze psicotrope con particolare riferimento all'esigenze di fornire l'assistenza sanitaria ai minorenni stranieri senza permesso di soggiorno dismessi dall'istituto per i minori, garantendo tutte le prestazioni nell'area delle dipendenze tra cui l'inserimento in comunità terapeutiche e nelle strutture riabilitative accreditate dalla Regione, garantendo parità di trattamento ai minori stranieri e adeguata assistenza sanitaria e sociale anche ai minori immigrati irregolari.
(4-06617)
La legge 30 novembre 1998, n. 419 sulla «Delega al Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di riorganizzazione e funzionamento del servizio sanitario nazionale», ha previsto specificamente all'articolo 5 il riordino dell'intera materia della medicina penitenziaria.
Come ben noto, le esigenze sanitarie dell'utenza penale minorile risultano di gran lunga inferiori alle patologie che interessano la popolazione carceraria adulta. In proposito, infatti, il servizio sanitario
Negli ambulatori sopra richiamati, l'assistenza sanitaria è regolata dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ed è assicurata da medici incaricati e medici provvisori, i primi nominati con decreto del Ministro della giustizia, i secondi con conferimento diretto del direttore della struttura penale minorile, in attuazione dell'articolo 50, commi 1 e 2 della legge 740 del 1970. Essi operano in tutti gli istituti penali minorili e nei centri di prima accoglienza e dipendono, anche economicamente, dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Il servizio infermieristico, invece, che viene assicurato da personale in convenzione e, quindi, in continuo turn-over, comporta qualche difficoltà nel reperimento di operatori disposti a lavorare nel settore penale.
Ciò premesso, per quel che concerne la proposta di istituire veri e propri centri clinici per i minori, si ritiene che tale opzione per l'utenza penale minorile avrebbe ricadute esose rispetto alle reali esigenze, se confrontate con quelle poste invece dalla popolazione adulta che, di contro, manifesta patologie infettive estremamente diffuse, come l'infezione da HIV, epatiti e patologie cardio-vascolari.
In merito, infatti, alla richiesta di sollecitare il centro giustizia minorile di Venezia a predisporre uno schema di convenzione che garantisca ai minori dell'area penale l'assistenza specialistica, ivi compresa quella psichiatrica, si rappresenta che il competente dipartimento della giustizia minorile si sta invece adoperando verso una scelta che garantisca le esigenze di tutti i minori dell'area penale portatori di problematiche psichiatriche, attraverso il reperimento di una struttura di accoglienza, peraltro già da tempo avviata. La scelta di una struttura unica si ritiene possa essere sufficiente a soddisfare le esigenze poste da tale tipologia di utenza che transita nei servizi minorili e che, allo stato, risulta essere in numero esiguo.
Peraltro, è appena il caso di aggiungere che in tutti i riferimenti normativi riguardanti la riforma sanitaria del settore penale, non è stato quasi mai fatto esplicito riferimento alle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria minorile, ad esclusione del decreto del 21 aprile 2000, relativo all'approvazione del progetto che ha come obiettivo la tutela della salute mentale.
Per quanto attiene in particolare l'assistenza sanitaria dei tossicodipendenti minorenni stranieri dimessi dagli Istituti per minori e sprovvisti di permesso di soggiorno, si fa presente che tale categoria non viene specificamente menzionata nel Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti; l'articolo 96 comma 5 del citato testo unico vincola infatti le direzioni delle carceri a segnalare genericamente ai centri medici e di assistenza sociale regionali tutti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di aiuto; la regolamentazione del permesso di soggiorno e della assistenza socio-sanitaria spettante alla citata categoria di minori è peraltro oggi disciplinata dalla legge 286 del 1998 «Testo unico sull'immigrazione», di ambito specificamente sociale più che sanitario. Tale legge ha istituito tra l'altro uno specifico permesso di soggiorno per la tutela del minore immigrato non accompagnato, che consente allo stesso di ricevere la necessaria assistenza, a cura degli enti locali, sino al compimento della maggiore età.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
da quanto riferito da organi di stampa si apprende che il pubblico ministero presso il tribunale di Patti, dottoressa
la ragione della suddetta richiesta di archiviazione per «insussistenza del fatto» non risiederebbe nella verifica di un fragile supporto probatorio, bensì nella «scomparsa» della documentazione a sostegno della prospettazione accusatoria;
sul fatto oggetto di verifica penale, erano intervenute sia le denunce dell'associazione Lega Ambiente sia le puntuali relazioni dell'allora prefetto di Messina dottor Renato Profili;
in verità, l'anomalia segnalata - ovvero la sparizione o soppressione di rilevanti atti d'indagine - non è l'unico caso verificatosi presso l'ufficio della Procura della Repubblica di Patti: si cita, ad esempio, l'inchiesta attualmente pendente presso la Procura della Repubblica di Catania (procedimento n. 5238 del 1999 R.G.n.r.) che riguarda proprio, tra gli altri indagati, il procuratore capo di Patti dottor Giuseppe Gambino in relazione alla «scomparsa» di determinati verbali e rilevanti atti di indagine aventi ad oggetto sempre vicende collegate allo scenario politico-imprenditoriale di Capo d'Orlando, e segnatamente ai due gruppi di potere riconducibili alle famiglie del suddetto Vincenzo Sindoni e del suo presunto «avversario» signor Luciano Milio -:
quale giudizio dia il Ministro interrogato dei fatti descritti;
se non si intenda disporre, come provvedimento urgente, una ispezione ministeriale presso gli uffici della procura del tribunale di Patti.
(4-02871)
Al riguardo, con nota datata 10 luglio 2002 il procuratore generale di Messina ha chiarito che, in realtà, i citati documenti - probabilmente - non sono mai stati consegnati dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero e che, al riguardo, è stata anche aperta una indagine amministrativa.
A ciò si aggiunga che - a seguito della proroga del termine per le indagini preliminari - si è potuto giungere al completamento delle indagini e che, sulla scorta di siffatta decisione, il procuratore generale non ha ritenuto di dovere avocare le indagini.
In ordine poi all'altro caso analogo di sparizione o soppressione di rilevanti atti di indagine citato nell'interrogazione, si rappresenta che, per tali fatti, in data 20 marzo 2003 il procuratore generale presso la corte di cassazione ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dottor Giuseppe Gambino e che per tale vicenda è in corso un procedimento penale.
Per quanto fin qui detto, quindi, non pare che vi sia margine per promuovere le iniziative ispettive richieste, senza contare che il GIP di Catania ha rigettato, con ordinanza del 3 dicembre 2002, la richiesta formulata dal pubblico ministero per l'applicazione nei confronti dello stesso dottor Gambino della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la giunta regionale della Puglia con propria deliberazione n. 7726/96, approvava
il «piano» prevedeva lo svolgimento su tutto il territorio della Puglia di n. 1.307 corsi di formazione professionale senza alcun finanziamento a carico del bilancio regionale; tale piano veniva redatto in ossequio all'articolo 1 della legge regionale n. 26/94;
al «piano» precitato, numerosi promotori di corsi liberi davano autonomo avvio alle attività da essi programmate per l'anno 1996 (anno formativo 1995/96), in special modo quelli in possesso di strutture permanentemente in efficienza ove si svolgevano attività ricorrenti. Tutto ciò veniva posto in essere per non vanificare l'impegno finanziario sostenuto;
su 1.307 corsi previsti dal «piano» risultavano avviati nel 1995-1996 circa 150 corsi, mentre altri venivano avviati nel 1997 ed altri ancoro erano in attesa di autorizzazione formale per lo stato di inizio;
i corsi del «piano» per la formazione professionale erano composti per un totale di 3.150 ore da svolgersi in un periodo di tre anni e riguardava la creazione della figura professionale del massofisioterapista;
i corsi avevano un costo per i singoli partecipanti di lire 15.000.000 (7747/2000 euro) con il contestuale calcolo a debito degli aspiranti massofisioterapisti di tutto ciò che componeva il materiale didattico e le spese di spostamento per coloro i quali non vivevano nella località in cui si svolgevano le lezioni;
la giunta regionale della Puglia con successivo atto deliberato n. 3356/97 a quello precitato, riconfermava il «piano» delle attività di formazione autonomamente finanziato dai promotori;
i corsi di formazione professionale alla conclusione delle 3.150 ore stabilite, si dovevano conchiudere con il sostenimento di esami finali e con il relativo rilascio di un attestato valido per tutti i fini di legge;
nel territorio della provincia di Bari, un Istituto denominato CE.SVI.M ubicato nella città di Trani (Bari) dava seguito ai corsi di formazione professionale per massofioterapisti, raccogliendo un bacino di utenza di aspiranti molto vasto;
l'allora ministero della sanità - Dipartimento Professioni Sanitarie ufficio III - con nota n. 900.6/II D.G. 100/7833 prot. del 22 ottobre 1997 diretta a tutti gli assessorati regionale alla sanità e agli assessorati regionali alla formazione professionale e con la successiva dell'11 settembre 1998, n. DPS/III/MAQU/1998-1762/2102 di prot., diretta all'assessorato alla formazione professionale della regione Puglia ed al presidente della giunta regionale, precisava che i corsi per massofisioterapisti dal 1 gennaio 1996 non erano più effettuabili nell'ambito della formazione professionale;
il Ministero della sanità rifacendosi al disposto normativo dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, poneva in essere la condizione che i corsi di studio, relativi alle figure professionali individuate dal succitato ministero e previsti dal precedente ordinamento che non erano stati riordinati in corsi di «Diploma Universitario», venivano soppressi entro il 10 gennaio 1996 garantendo però, il diritto al completamento del corso di studi agli studenti già iscritti;
l'assessorato alla formazione professionale della regione Puglia con nota di protocollo n. 34/3884/FP-GO del 17 dicembre 1997, facendo riferimento alla nota del ministero della sanità n. 900-6/II/DG 100/7833 di prot. del 22 ottobre 1997, rappresentava situazioni e ragioni per le quali non si condivideva l'interpretazione ministeriale del decreto legislativo n. 517 del 1993 (decreto che modifica e integra l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992);
il ministero della sanità - Dipartimento professioni sanitarie ufficio III -
il Ministro della sanità con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 124 della legge n. 112 del 1998, si impegnava a rideterminare la figura ed il relativo profilo del massofisioterapista con il contestuale riordino dei corsi di formazione da farsi con un decreto interministeriale ad hoc emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
a tutt'oggi non si è giunti al citato riordino e, pertanto, diversi sono gli aspiranti che avendo esaurito le 3.150 ore di corso di formazione attendono da quasi sei anni la soluzione del problema, non essendoci mai stati gli esami finali del corso di formazione i quali consentirebbero il rilascio della qualifica di massofisioterapisti, condizione questa essenziale per l'inserimento di moltissimi giovani nel mondo del lavoro -:
quali giudizi diano i Ministri interrogati in merito alla vicenda suesposta;
quali azioni concrete ed urgenti i Ministri interrogati intendano porre in essere per la soluzione della annosa vicenda suddescritta;
se non si ritenga opportuno riordinare la figura professionale dei massofisioterapisti con un provvedimento normativo interministeriale ad hoc, che tenga conto delle esigenze lavorative degli aspiranti, inserendoli in un albo professionale che gli possa garantire l'esercizio di un diritto cosiddetto «quesito».
(4-03137)
La costituzione delle commissioni per gli esami finali dei corsi di formazione professionale nell'ambito delle professioni sanitarie non appare, effettivamente, compatibile con quanto stabilito nell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.
Infatti, secondo tale norma, dal 1o gennaio 1996 devono ritenersi soppressi, ope legis, tutti i corsi regionali di formazione delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione previsti dal preesistente ordinamento.
Tuttavia non si può non tenere conto di quanto contenuto nell'ordine del giorno del Senato n. G1.200, presentato e accolto dal Governo in sede di esame del decreto-legge n. 402 del 2001 relativo all'emergenza infermieristica.
Nel citato ordine del giorno si chiedeva al Governo di non ostacolare le regioni che intendessero concludere i corsi di formazione e di collaborare con le stesse, avuto riguardo delle intervenute modifiche costituzionali.
Il titolo V della Costituzione, all'articolo 117, prevede che la materia della formazione ed istruzione professionale, nonché quella delle professioni, siano tra quelle a legislazione concorrente.
In queste materie, recita l'articolo 117, spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Pertanto, se ne deve desumere che ogni atto inerente l'organizzazione dei corsi in questione, ivi compresa la nomina dei membri delle Commissioni esaminatrici, sia di esclusiva competenza regionale.
Alla luce delle intervenute modifiche costituzionali, spetta quindi esclusivamente alla regione Puglia la nomina della commissione d'esame per i corsi di massofisioterapista relativi all'anno formativo 1995-1996.
Tali commissioni dovranno, opportunamente, essere prive di rappresentanti ministeriali.
All'uopo, il ministero della salute - direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, ha provveduto ad informare di ciò l'assessorato alla formazione professionale della regione Puglia, con lettera n. DIRP/III/MASQU/9122/02 del 13 giugno 2002, rimettendo ogni decisione al riguardo alla regione e sottolineando come la stessa debba venire al più
I titoli conseguiti potrebbero avere, allo stato attuale, una validità sul solo territorio regionale, ferme restando le future decisioni che saranno assunte in sede di conferenza Stato-regioni per la definizione - a livello generale - di tale questione.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
le organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL, CISAL, RdB, in data 14 maggio 2003, hanno scritto una lettera al dottor Vincenzo Mungari e al dottor Pasquale Acconcia, rispettivamente commissario e direttore generale dell'INAIL, ente soggetto alla cartolarizzazione degli immobili pubblici;
nella lettera le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori esprimono la loro preoccupazione in merito a direttive emanate dal citato istituto alle unità territoriali che sarebbero in procinto di richiedere ai conduttori di abitazioni, che ricadono nel secondo provvedimento di cartolarizzazione, con contratti di locazione scaduti da mesi aumenti del canone nell'ordine del 70-100 per cento a titolo di «indennità di occupazione»;
se tale notizia venisse confermata, il criterio che verrebbe seguito risulterebbe in netto contrasto con quanto l'INAIL ha adottato per analoghe fattispecie nei confronti di conduttori rientranti nel primo provvedimento di cartolarizzazione;
così come è da rilevare che per la cosiddetta «indennità di occupazione» la somma da corrispondere è pari all'ultimo canone pagato in vigenza di contratto e non può essere aumentata a discrezione della proprietà, inoltre è da considerare che trattandosi di contratti scaduti da mesi, quindi ben prima del passaggio degli immobili alla SCIP, questi devono essere rinnovati alle condizioni fissate dall'accordo integrativo siglato tra gli enti previdenziali e le organizzazioni sindacali degli inquilini;
la situazione denunciata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori non riguarderebbe solo l'area metropolitana di Roma ma gli immobili dell'Inail ubicati su tutto il territorio nazionale -:
quanti sono, e da quanti anni, i conduttori di immobili di proprietà dell'INAIL con contratto scaduto e non ancora rinnovato;
se siano a conoscenza della lettera inviata, lo scorso 14 maggio 2003, dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, RdB al commissario e al direttore generale dell'Inail, citata nella premessa;
se non ritengano necessario chiedere al commissario e al direttore generale dell'INAIL se siano state emanate direttive che prevedano richieste, ai conduttori con contratto di locazione scaduto, a titolo di «indennità di occupazione» somme aumentate del 70-100 per cento rispetto al canone pagato in vigenza di contratto, cosa oltretutto non prevista dalla legislazione vigente in materia;
se non ritengano necessario ed urgente invitare il commissario e il direttore generale dell'INAIL ad emanare direttive alle unità territoriali al fine di procedere celermente ai rinnovi contrattuali sulla base degli accordi siglati dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e gli enti previdenziali pubblici.
(4-06353)
Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunicano gli elementi forniti dall'INAIL circa l'aumento del canone, a titolo di «indennità di occupazione», ai conduttori di abitazioni con contratto di locazione scaduto.
La normativa vigente in materia prevede che il canone di locazione per gli immobili di pregio sia allineato ai valori di mercato, mentre per gli immobili non di pregio sono stati definiti, sulla base di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali degli inquilini, canoni cosiddetti «concordati» di importo contenuto.
Sono considerati di pregio, ai fini della locazione, gli immobili:
a) siti nei centri storici;
b) di valore storico artistico;
c) soggetti a vincoli paesaggistici o paesistici categoriali;
d) costituiti per oltre i due terzi da abitazioni considerate di lusso ai sensi della normativa vigente;
e) che sorgono in aree con valori unitari medi superiori del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale.
In occasione della scadenza dei contatti per gli immobili di pregio è stata proposta agli inquilini interessati la sottoscrizione di un nuovo contratto a canone di mercato il cui importo è stato, in linea di massima, rapportato ai valori medio bassi del mercato stesso.
Alcuni inquilini hanno accettato il canone proposto e stipulato il contratto, altri hanno contestato l'importo fissato, sostenendo che l'immobile non poteva essere definito di pregio e richiedendo l'applicazione di un canone «concordato» in relazione ai patti territoriali summenzionati.
Agli inquilini non in regola con il contratto non è possibile riconoscere ai sensi di legge il diritto di opzione.
Per rendere possibile il riconoscimento di tale diritto si rende necessario che gli interessati, attualmente sprovvisti di titolo per l'acquisto, regolarizzino la propria posizione accettando gli aumenti del canone nei termini a suo tempo «offerti».
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
l'amministrazione del comune di Gragnano (Napoli), nell'ambito delle competenze ad essa trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977, disciplinate organicamente dalla legge regionale 30 del 1985, ha organizzato il servizio di trasporto scolastico e con delibera del consiglio comunale n. 30 del 29 settembre 2000 si è proposta di provvedere a tale servizio per il periodo da gennaio 2001-dicembre 2003 per gli alunni residenti nel detto comune frequentanti istituti siti sul territorio;
con determinazione n. 677/190 e stato approvato il capitolato speciale d'appalto e si è indetta gara di asta pubblica; che tale capitolato e gli atti relativi all'espletamento della gara sono stati predisposti in considerazione del numero degli alunni, e degli orari di lezione fissati dai dirigenti scolastici per i decorsi anni;
la scuola media statale «Roncalli-Siani», con delibera di consiglio d'istituto, adottava già da diversi anni la «settimana corta» con orario di lezione articolato su cinque giorni settimanali;
per l'anno scolastico 2000/2001, solo agli inizi del mese di ottobre e quindi ad anno scolastico iniziato il dirigente scolastico de quo, comunicava al servizio Istruzione, una diversa articolazione delle ore di lezione, non più su cinque giorni, sconvolgendo l'intera organizzazione del servizio in parola in quanto la contemporaneità degli orari di inizio e fine lezione di tutte le scuole dell'obbligo paralizzava il servizio stesso;
il dirigente scolastico della scuola media statale Roncalli, convocato dall'amministrazione,
quest'ultima ipotesi fu con forza rigettata dai docenti, per cui, nella seduta del 16 ottobre 2001 con tutti i dirigenti scolastici interessati al trasporto, si addiveniva alla conclusione che, l'unica soluzione, per una ottimizzazione e razionalizzazione del servizio, era quella della diversificazione degli orari scolastici, compresi quelli delle scuole elementari e materne;
tale diversificazione fu adottata da tutti i dirigenti scolastici, a partire dal giorno 22 ottobre 2001 ma non ebbe riscontro positivo da parte dei genitori che crearono disordini e tensioni di carattere pubblico;
tale incresciosa situazione venutasi a creare fu portata all'attenzione del dottor Porta del provveditorato agli studi di Napoli, il quale, dopo aver visionato tutti gli atti ed in particolare il capitolato speciale d'appalto, chiarì che i Dirigenti Scolastici, se interessati al trasporto, avrebbero dovuto adeguarsi agli orari prefissati e concordati dall'ente, nella fattispecie, solo ed unicamente il dirigente scolastico della scuola media statale Roncalli avrebbe dovuto ripristinare la settimana corta in quanto solo ad anno scolastico iniziato aveva comunicato la diversa articolazione di orario creando disordini e confusione;
il dirigente scolastico della scuola media statale Roncalli ha fatto pervenire a tutte le famiglie degli alunni di detta scuola una nota con la quale ha denunziato che l'Assessorato alla Pubblica istruzione e l'Ufficio Scuola hanno modificato gli orari del servizio di trasporto ignorando gli accordi presi e che di conseguenza la scuola è stata costretta ad adottare la settimana corta;
lo stesso dirigente scolastico invitava i genitori degli alunni a farsi dare dal comune di Gragnano copia del capitolato d'appalto del servizio di trasporto scolastico evidenziando che lo stesso servizio costa alla comunità gragnanese circa 2 miliardi di lire;
in maniera palese, il comportamento del Dirigente Scolastico de quo ha superato ampiamente i confini dei suoi compiti istituzionali con grave ingerenza nell'attività amministrativa del citato ente comunale, fornendo, nel contempo, notizie false e protese al discredito verso le famiglie dell'attività svolta dal comune di Gragnano;
risulta inoltre all'interrogante che il succitato dirigente scolastico avrebbe organizzato riunioni ed incontri con le famiglie degli alunni ed alcuni esponenti locali dei DS per promuovere proteste contro l'amministrazione comunale di Gragnano;
ove tale episodio venisse confermato, l'attività politica organizzata nell'ambito della scuola media statale Roncalli dal dirigente scolastico sarebbe in totale contrasto con le funzioni istituzionali attribuite allo stesso, in quanto potrebbe creare gravi turbative di ordine pubblico nella comunità gragnanese -:
se non ritenga opportuno, anche attraverso i suoi servizi ispettivi, di intervenire per adottare tutti i provvedimenti necessari, non esclusi quelli di carattere disciplinare, per riportare nel proprio ambito di intervento il citato dirigente scolastico della scuola media statale Roncalli anche per evitare che il clima di permanente conflittualità dallo stesso alimentato nei confronti dell'amministrazione comunale di Gragnano possa creare ulteriori disagi agli alunni, alle famiglie interessate ed all'ordine pubblico più in generale.
(4-02752)
La scuola media «Roncalli-Siani» è nata il 1o settembre 2000 dalla fusione di due scuole; la preesistente S.M.S. «G. Siani», che non ha mai adottato la settimana corta, bensì un orario di lezione 8.30-13.30
Il dirigente scolastico della scuola media in parola ha inoltrato al comune di Gragnano il 10 settembre 2001, la nota prot. n. 3216/D8, inviata anche via fax, con la quale comunicava l'articolazione dell'orario di lezione per tutte le classi dei due plessi per l'anno scolastico 2001/2002.
Pertanto, l'ufficio scuola del comune era al corrente che l'istituto non aveva adottato la settimana corta già prima dell'inizio delle lezioni.
Il suddetto ufficio scuola ha convocato il 16 ottobre 2001 i dirigenti scolastici per concordare gli orari del trasporto scolastico ed in quell'occasione si conveniva che, a partire dal 22 ottobre 2001 la S.M.S. «Roncalli-Siani» avrebbe adottato l'orario 8.00-13.00 dal lunedì al sabato e il 17 ottobre 2001, con nota prot. n. 16013 ha confermato la soluzione convenuta. Sempre l'ufficio scuola del comune di Gragnano, il 24 ottobre 2001, ha chiesto nuovamente alla scuola in argomento di adottare gli orari di settimana corta (8.00-14.00 dal lunedì al venerdì), motivando la richiesta con la constatazione di un disagio per gli alunni e i genitori della Scuola elementare del 2o Circolo.
A fronte delle difficoltà rappresentate dal comune, il dirigente scolastico della scuola media ha comunicato alle famiglie degli allievi dei due plessi la necessità di adottare gli orari di lezione indicati dal comune, nonostante il parere contrario espresso dal collegio dei docenti e dalle famiglie degli alunni: l'orario predetto è stato pertanto adottato dal 12 novembre 2001 fino al termine dell'anno scolastico.
Il dirigente scolastico ha fermamente negato l'ipotesi di aver fornito «notizie false e protese al discredito verso le famiglie dell'attività svolta dal comune di Gragnano»; il medesimo afferma che «con esclusivo riferimento alla questione in corso e non all'attività svolta dal comune di Gragnano, intendeva unicamente informare le famiglie sulle circostanze che avevano infine indotto la scuola ad adottare gli orari di lezione indicati dal comune - orari di lezione diversi da quelli programmati e non condivisi sia dai docenti che dalle famiglie stesse - atteso che, da parte di molti genitori, veniva riferito che l'ufficio scuola del comune, dagli stessi interpellato, attribuiva ai docenti e al capo d'Istituto la responsabilità delle attuali difficoltà nella gestione del servizio di trasporto».
Il dirigente medesimo si è dichiarato assolutamente estraneo ad eventuali tentativi di strumentalizzazione politica; lo stesso ha affermato di aver «interloquito in modo sereno e collaborativo con tutte le amministrazione succedutesi al comune di Gragnano e, per scelta etico-professionale, di non aver mai partecipato né attivamente né indirettamente alla vita politica locale».
Per quanto riguarda, infine, il presunto «clima di permanente conflittualità alimentata dal dirigente scolastico nei confronti dell'amministrazione comunale», il capo d'Istituto ha affermato di essersi preoccupato «unicamente di agire per la salvaguardia dell'autonomia organizzativa e didattica della scuola, restando nell'ambito di un confronto dialettico con l'ente locale». Il medesimo ha sottolineato «che, ora come allora, i rapporti con i titolari dell'amministrazione comunale e con i funzionari comunali, sono improntati ad un clima di cordialità e di reciproco rispetto dei ruoli, verificabile e constatabile da parte di chiunque, che agevola l'intensa e proficua collaborazione che da sempre e tuttora intercorre tra gli organi amministrativi comunali e gli organi direttivi di quest'istituto a vantaggio di famiglie e studenti».
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
l'Eni, ente nazionale idrocarburi, incorpora alcune società tra cui l'AGIP,
l'ENI insieme ad altre 50 multinazionali mondiali, ha aderito al Global Compact, forum internazionale per «contribuire a fare emergere valori e principi condivisi, per una mercato mondiale dal volto umano» promosso dalle Nazioni Unite nel luglio del 2000;
dal luglio 1999 l'Agip ha avviato l'attività esplorativa e produttiva nella concessione «Blocco 10», 200 mila ettari di foresta nella provincia amazzonica del Pastaza in Ecuador;
il 25 settembre del 2001 l'Agip ha firmato un accordo di mutua cooperazione con le comunità locali di etnia huaorani che hanno diritti storici e legali, riconosciuti da una scrittura pubblica del 21 aprile 1983, su un territorio che include la zona del «Blocco 10»;
secondo tale accordo di cooperazione l'Agip si impegna a compiere tutte le disposizioni dello studio di impatto ambientale e del piano di gestione ambientale disposti dal ministero dell'energia ecuadoriano, oltre che una serie di misure per compensare gli impatti ambientali e culturali che possano verificarsi per effetto delle attività esplorative;
nei primi giorni di dicembre 2002, in seguito al mancato rispetto da parte di Agip dei suddetti accordi, l'associazione ASODIRA, che riunisce le comunità locali, ha minacciato di bloccare i lavori di esplorazione petrolifera e di costruzione del pozzo petrolifero Villano Norte e ha richiesto la definizione e l'applicazione di un piano di sviluppo integrato e sostenibile con sistemi di controllo realizzati dalla stessa popolazione locale;
l'Agip si era impegnata a firmare un nuovo accordo per il 19 dicembre del 2002, tale da garantire uno sviluppo sostenibile, d'accordo con le necessita delle comunità; ma l'impresa, con una serie di strategie in sede di discussione di tale accordo, ha rifiutato di firmare il documento e compromettersi alle condizioni imposte dalle comunità;
nel blocco 10 sarebbe iniziato l'intervento militare e nella zona sono entrati 250 militari e sarebbe stato vietato l'ingresso alla stampa -:
appare necessario verificare la reale situazione nella provincia del Pastaza in Ecuador e precisamente nell'area del «Blocco 10» in cui si stanno verificando i fatti in oggetto;
l'interrogante ritiene auspicabile che l'Agip/ENI rispetti l'accordo di cooperazione firmato il 28 marzo 2001 con le comunità locali;
se non ritengano che l'adesione al Global Compact non impegni l'azienda ad una soluzione pacifica delle controversie con le comunità locali e soprattutto, nell'ottica di «contribuire a fare emergere valori e principi condivisi, per un mercato mondiale dal volto umano», ad accettare le richieste della comunità locali riguardanti la messa in opera di un piano di sviluppo integrato e sostenibile.
(4-05013)
Nell'ambito di tale accordo di cooperazione, il 19 dicembre 2002 si sarebbe dovuto
La costruzione della strada è da sempre considerata di primario interesse dalle comunità, che proprio su quest'unico punto hanno assunto una posizione uniforme e concorde. Pertanto, anche al fine di giungere in tempi brevi a un accordo, l'ENI si impegnava a procedere ad una verifica, sia con «Petroecuador», sia con le autorità locali, sulla percorribilità del progetto «strada», e a contribuire al finanziamento dei relativi studi di fattibilità, inserendoli nel nuovo piano di sviluppo.
Tale atteggiamento ha quindi consentito la firma dell'accordo di cooperazione con tutte le 17 comunità indigene dell'area il 4 febbraio 2003 tra Agip Oil e i rappresentanti delle 17 comunità indigene che risiedono nelle vicinanze dell'insediamento petrolifero di «Villano Norte». L'accordo in parola viene incontro alle necessità manifestate dalla popolazione locale di inserire nel piano di sviluppo la costruzione della strada di collegamento con la città di Puyo.
Con riferimento alle presunte minacce da parte di ASODIRA di bloccare i lavori di esplorazioni petrolifere di costruzione del pozzo petrolifero «Villano Norte», si fa presente che non è in corso nessuna attività di esplorazione o di perforazione del suddetto pozzo, che è stato terminato oltre un anno fa. Nel corso della protesta del gennaio 2003, promossa dalla stessa associazione per spingere la Società ad accettare le loro richieste (di cui la «strada» rappresentava il punto qualificante), è stato invece fortemente danneggiato l'oleodotto che unisce il giacimento di «Villano» agli impianti di trattamento e spedizione dell'olio, con rischio di rottura delle condotte stesse e conseguente grave inquinamento ambientale.
Per quanto riguarda il Global Compact, si tratta di un'iniziativa lanciata in occasione del Word Economic Forum del 1999, dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan e definitivamente avviata il 26 luglio del 2000. La finalità dell'iniziativa è quella di associare compagnie private, Agenzie delle Nazioni Unite, associazioni rappresentative della società civile e del mondo del lavoro al riconoscimento, nello svolgimento delle rispettive attività, di nove principi generali nell'area dei diritti umani, del lavoro e dell'ambiente. Si tratta soprattutto di un «codice di condotta» generale che, le imprese che aderiscono all'iniziativa, assumono su basi esclusivamente volontarie, privo di meccanismi sanzionatori e di controllo e di un foro di dialogo in cui si approfondiscono tematiche relative alla globalizzazione, allo sviluppo sostenibile ed alla tutela ambientale.
I nove principi che sono alla base dell'iniziativa del segretario generale delle Nazioni Unite sono formulati in modo generale come finalità cui dovrebbe tendere l'azione delle diverse entità coinvolte nel progetto. Essi fanno riferimento alla necessità di non favorire e sostenere attività che si traducano in abusi e violazioni dei diritti umani, al rifiuto di forme di lavoro sfruttamento coatto, al non utilizzo di lavoro minorile, allo sviluppo ed utilizzo di tecnologie compatibili con la tutela ambientale.
Attualmente sono circa 600 le compagnie che in tutto il mondo hanno aderito all'iniziativa, di cui 11 aziende italiane e fra queste l'ENI.
Essendo l'adesione dell'ENI al Global Combact volontaria, la conformità della sua politica aziendale al rispetto dei principi informatori del Global Compact non è conseguentemente oggetto di verifica, ed eventuali comportamenti contrari non determinano l'attivazione di procedure o meccanismi sanzionatori.
Tale adesione denota tuttavia una sensibilità del gruppo energetico italiano alle problematiche dello sviluppo integrato e sostenibile evocate dall'interrogante.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.
in due distinte operazioni, il 30 e il 31 maggio 2003 i carabinieri di Monselice, a seguito di un esposto di un rappresentante sindacale dell'Associazione difesa lavoratori - invisibili fed. RdB, rinvenivano e sequestravano due videocamere occultate nei locali in uso alla ditta Coopservice, impresa che gestisce in appalto il servizio di pulizia e sanificazione nell'ospedale di Monselice (Padova) e in tutta l'ASL 17;
la prima videocamera è stata trovata, opportunamente occultata, in una stanza utilizzata fino a metà marzo 2003 come magazzino, luogo dove tutti i dipendenti dovevano recarsi per rifornirsi del materiale d'uso quotidiano. Da metà marzo, fino al 24 maggio 2003 è stata invece adibita a sede dell'ufficio Coopservice e spogliatoio delle responsabili del cantiere;
la seconda videocamera era invece installata nei locali della lavanderia ed era frequentata a turno dagli addetti al lavaggio degli strofinacci sporchi;
del procedimento si sta occupando la magistratura padovana;
i dirigenti dell'ASL 17 hanno negato di aver concesso qualsiasi autorizzazione all'installazione di tali impianti nei locali di uso proprio;
i dirigenti della cooperativa, in dichiarazioni rese alla stampa, hanno affermato di non sapere chi abbia materialmente deciso di predisporre una rete di video-sorveglianza, ma nello stesso tempo non hanno escluso responsabilità interne alla stessa Coopservice mettendo in relazione tale impianto a presunti furti di materiale di pulizia;
da oltre due mesi un locale video-sorvegliato aveva assunto la funzione di ufficio, di luogo dove si svolgevano incontri tra le rappresentanti sindacali con l'azienda, colloqui riservati tra i responsabili e i singoli lavoratori, ed era stabilmente utilizzato come spogliatoio delle caposervizio;
nella lavanderia, oltre ai panni sporchi, non è presente nessun tipo di materiale asportabile;
si tratta, ad avviso dell'interrogante, di un fatto gravissimo sotto il profilo sindacale, umiliante sotto l'aspetto dei rapporti umani e di lavoro -:
se non ritengano doveroso avviare un monitoraggio per sapere quanto possa essere diffusa la pratica del video-controllo nei luoghi di lavoro;
se non concordino con l'opinione che queste forme di video-sorveglianza possano offendere profondamente la dignità delle persone coinvolte e possano determinare serie forme di disagio psichico in un ambiente di lavoro molto grande e frequentato, come quello di un ospedale.
(4-06555)
Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli elementi a tal fine inviati dall'ufficio territoriale di Governo di Padova, previa acquisizione presso le autorità sanitarie della regione Veneto.
Il 30 maggio 2003, il signor Francesco Miazzi, rappresentante dell'organizzazione sindacale «Associazione Difesa Lavoratori», con sede in Monselice (Padova), in via M. Carboni n. 37 ha presentato alla locale Stazione dei Carabinieri un esposto con il quale ha denunciato la presenza di alcune telecamere nascoste all'interno di vari ambienti dell'ospedale civile di Monselice che, opportunamente occultate, avrebbero ripreso anche incontri sindacali.
I conseguenti accertamenti effettuati dai militari della suddetta stazione CC hanno
Le indagini svolte dall'arma di Monselice hanno consentito successivamente di appurare che le installazioni sono state realizzate da una ditta locale, la «Impiantistica Polesana S.a.s.» il cui titolare, interpellato in merito, ha riferito che la richiesta d'installazione gli era stata commissionata dalla ditta «Electric System» di Modena che a sua volta ha avuto la commissione dalla succitata impresa di pulizia.
Il responsabile commerciale della «Coopservice», Antonini Franco, residente a Modena, ha ammesso di aver fatto installare gli impianti al fine di individuare esclusivamente gli autori di alcuni furti di lieve entità avvenuti dal 2002 all'interno dei citati locali.
In relazione a quanto su esposto, in data 9 giugno 2003 la predetta stazione dei carabinieri ha deferito in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria Franco Antonini, per violazione della legge sulla privacy e per installazione illegale di apparecchiature atte ad intercettare.
Per la vicenda, che rappresenta un fatto isolato in ambito provinciale, sembra che sia da escludere, in base agli accertamenti effettuati dai carabinieri, l'ipotesi di una premeditata interferenza nelle attività sindacali all'interno della struttura sanitaria in argomento».
Inoltre, per quanto concerne l'avvio di un monitoraggio per sapere quanto possa essere diffusa la pratica del video-controllo nei luoghi di lavoro, si rappresenta che il ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso gli uffici periferici preposti alle attività ispettive, vigila sulla corretta applicazione dei controlli legittimi autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello statuto dei lavoratori, ovvero in merito all'impiego di strumenti consentiti per comprovate esigenze organizzative o motivi di sicurezza, allorquando intervenga un accordo con le RSA, o in difetto di accordo, un atto di autorizzazione delle direzioni provinciali del lavoro (DPL), impugnabile dinanzi al Ministro del lavoro.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
il Congresso Usa e la Camera dei comuni di Londra hanno ordinato un'inchiesta per accertare se le informazioni utilizzate dall'amministrazione Bush e dal governo Blair per giustificare la guerra in Iraq fossero attendibili;
nessuno fino ad ora è riuscito a trovare le armi per lo sterminio di massa che, secondo l'alleanza angloamericana, Saddam Hussein non solo avrebbe nascosto, ma si preparava a cedere alle organizzazioni del terrorismo islamico;
in mancanza di prove concrete, il consenso interno avuto da Bush e Blair sulla necessità dell'intervento militare si è trasformato in profondo scetticismo e un gruppo di parlamentari di entrambi i paesi ha deciso di fare luce su quanto avvenuto all'indomani della partenza da Baghdad di Hans Blix, il capo degli ispettori dell'Onu;
dal rapporto di Blix non emergevano, infatti, prove sufficienti a giustificare un intervento armato mentre si ammetteva la collaborazione da parte del regime irakeno, provata dalla distruzione di un quantitativo di antrace;
emerge ora che Bush avrebbe usato informazioni prive di fondamento circa un presunto carteggio, sul quale la Cia ha aperto una inchiesta, intercorso tra funzionari governativi iracheni e nigeriani per trattare l'acquisto di una partita di materiale nucleare, mentre il numero due del Pentagono, Paul Wolfowitz, ha ammesso, secondo quanto riportato dalle agenzie di
se il Governo italiano fosse a conoscenza di quanto esposto sopra e in caso affermativo, con quali motivazioni abbia fornito supporto logistico oltreché pieno sostegno politico alle operazioni belliche angloamericane in Iraq e perché ha nascosto all'opinione pubblica questioni di così grave importanza;
in caso contrario, se non ritenga urgente avere chiarimenti presso le amministrazioni di Usa e Gran Bretagna su quanto sta avvenendo e sulle manipolazioni informative che hanno deciso l'aggressione armata contro l'Iraq.
(4-06564)
È stata perciò la mancata piena cooperazione del dittatore di Baghdad a provocare obiettivamente la decisione anglo-americana di disarmare con la forza l'Iraq: con il suo atteggiamento di proterva ed arrogante resistenza alle richieste internazionali, lo stesso Saddam Hussein ha volutamente alimentato fino all'ultimo il fondato sospetto che egli preferisse nascondere qualcosa, anche a costo di trascinare il suo paese e il suo popolo in un doloroso conflitto.
Questa analisi non è frutto di valutazioni soggettive ma trova riscontro in precisi elementi concreti: il rapporto che il Direttore Esecutivo dell'UNMOVIC e il direttore generale dell'AIEA El-Baradei presentavano al consiglio di sicurezza il 7 marzo 2003, a pochi giorni dall'inizio delle ostilità, evidenziava infatti che Baghdad non aveva ancora fornito prove esaustive sulla distruzione dei suoi arsenali di armi letali. Non solo il regime iracheno non aveva consegnato tutti i documenti ripetutamente chiesti ma continuava a quella data - malgrado il senso di urgenza comunemente percepito - a frapporre ostacoli alla realizzazione di interviste di quanti avevano preso parte al programma di riarmo iracheno. Così come riferito dagli ispettori il 7 marzo 2003 la stessa distruzione dei missili Al Samoud, malgrado un iniziale e parziale smantellamento, non aveva fatto registrare ulteriori significativi progressi. Il 17 marzo 2003 Blix consegnava ai membri del Consiglio di Sicurezza un programma di lavoro che conteneva, nell'annesso, una lista di questioni «chiave» per il disarmo, ancora rimaste in sospeso. Tra queste, sarà sufficiente ricordare quelle legate ai missili Scud con testate chimiche e biologiche, le munizioni per agenti chimici e biologici, antrace, gas VX, botulino, agenti del vaiolo.
L'Italia ha mantenuto durante il conflitto un atteggiamento di non belligeranza, seppur non neutrale, limitandosi ad offrire di sostegno logistico agli anglo-americani, anche in considerazione degli obblighi derivanti dalla comune appartenenza all'Alleanza Atlantica. Per le stesse ragioni, Paesi come la Francia e la Germania, ben più critici dell'approccio anglo-americano, si sono comportate nello stesso modo: Parigi
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
il consiglio comunale di Venezia ha approvato in data 1 aprile 2003 un ordine del giorno sul progetto definitivo delle opere mobili di regolazione delle maree alle bocche di porto che al punto 1), dopo una serie di considerazioni, sosteneva come «allo stato della elaborazione dei documenti di progetto presentati il parere al progetto definitivo non può che essere negativo»;
al successivo punto 2) si affermava che un parere che consenta l'approvazione del progetto stesso non può prescindere dal recepimento di una serie di indicazioni, espresse in 11 punti, all'accoglimento integrale delle quali si subordinava il consenso del comune di Venezia;
il comitato di indirizzo coordinamento e controllo (ex articolo 4 legge n. 798 del 1984) nella seduta del 3 aprile 2003 ha recepito gli 11 punti espressi nell'ordine del giorno del comune di Venezia;
tra le richieste del comune di Venezia (accolte in sede di «comitatone» al punto 2 della delibera), vi è il punto f) «venga studiata la possibilità di moderare tutta una serie di medi eventi di acqua alta mediante un adeguato incremento delle resistenze al moto che l'onda di marea subisce penetrando dal mare verso la laguna anche prevedendo l'inserimento delle bocche di porto di interventi opportunamente dimensionati», il punto j) «si proceda, conseguentemente, ad una preliminare revisione della scansione temporale delle progettazioni e degli interventi, nonché alla connessa ridestinazione dei finanziamenti» e il punto k) nel quale viene detto di introdurre «il necessario adeguamento progettuale delle opere mobili anche al fine di analizzare un possibile beneficio in termini di contenimento dei costi di realizzazione e gestione delle opere stesse e valutando la possibilità di sperimentazioni temporanee con strutture removibili»;
è stato presentato il 6 marzo 2003 nella commissione consiliare X «Ambiente e Legge Speciale per Venezia» del comune di Venezia all'interno dell'Audizione Progetti Alternativi e Integrativi al Mose il progetto «Arca» (Apparecchiature rimovibili contro l'acqua alta) che prevede strutture che sarebbero in grado di fermare le acque alte eccezionali senza bisogno di cementare i fondali della laguna e che prevede la messa in opera al lido di cassoni galleggianti - affondabili in caso di necessità - nei varchi portuali, la cui profondità sarebbe dimezzata, da 12 a 6 metri; un sistema reversibile, economico (costerebbe meno della metà del Mose) e rapido, perché sarebbe pronto in due anni (contro i dieci delle paratoie) e che quindi rispetta le undici condizioni poste dal comune di Venezia e riprese in sede di comitatone del 3 aprile 2003 -:
cosa intenda fare il Governo per rispettare e dare attuazione nei fatti alla serie di richieste e di osservazioni che risultano formalmente accolte dalla delibera del comitatone del 3 aprile 2003;
cosa intenda fare il Governo per rispettare le legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia che stabilisce di «porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle acque alte eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982».
(4-06674)
Il magistrato alle Acque - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto ha ritenuto di evidenziare come le non nuove problematiche sollevate con i quesiti posti nell'atto cui si risponde abbiano trovato trattazione in ambito locale e rappresenta che il comitato di indirizzo coordinamento e controllo ex articolo 4 L. 798/1984 (comitato misto) ha già tenuto conto delle stesse, come risulta dalla delibera relativa del 3 aprile 2003 e approvata all'unanimità.
Tale delibera, fa presente il magistrato alle acque, deve essere ora solo applicata nel massimo rispetto di quanto in essa contenuto e valutati, insieme al comune di Venezia, i risultati delle analisi e degli sviluppi progettuali relativi alle questioni dallo stesso sollevate e recepite nella delibera.
In particolare sarà della massima importanza assicurare che l'approccio sistemico già da molti anni perseguito per la salvaguardia di Venezia che comprende il recupero della morfologia lagunare, il miglioramento della qualità ambientale, le difese locali dal mare e la difesa dagli allagamenti attualmente in corso (circa 100 interventi), venga completato con il sistema MOSE (approvato dai massimi organi scientifici nazionali ed internazionali) e con gli interventi richiesti dal comune di Venezia e da quello di Chioggia.
Le richieste alle Amministrazioni locali saranno sviluppate, come deliberato all'unanimità dal «Comitato misto» nell'adunanza del 3 aprile 2003, valutando gli sviluppi progettuali delle stesse. Come richiesto dall'interrogante si darà molta importanza alla sperimentazione delle soluzioni che saranno concordemente definite, nel rispetto della delibera, assicurando un procedimento graduale, a partire dalle opere complementari che aumentano le capacità dissipative alle bocche di porto, già in fase di costruzione.
A questo proposito si comunica che nel mese di luglio ci sono stati due incontri con l'assessore alla legge speciale del comune di Venezia, dottor Sprocati, ed alcuni esperti della medesima amministrazione comunale, nei quali sono state affrontate le modalità di approccio alle problematiche sollevate dal comune di Venezia. Nello specifico, in uno degli incontri è stato esaminato il piano degli studi, delle progettazioni e della realizzazione degli interventi a seguito delle decisioni assunte nella riunione del 3 aprile del «Comitato misto», mentre nell'altro è stato illustrato l'intervento di recupero morfologico lungo il canale di Malamocco-Marghera.
Le numerose soluzioni progettuali contro l'acqua alta di Venezia, che recentemente sono state presentate, sono già state esaminate in fase di progetto preliminare e scartate per diversi motivi. La soluzione del MOSE è stata ritenuta ottimale sia dagli esperti internazionali nominati dal Governo, che si sono espressi positivamente con la relazione presentata al Governo in data 8 luglio 1998, sia dal consiglio superiore dei lavori pubblici in due occasioni: con voto n. 540 del 15 marzo 1990 per l'approvazione «Progetto REA» e con voto n. 48 del 18 ottobre 1994 per l'approvazione del progetto di massima delle opere mobili.
In particolare era stata scartata ogni soluzione con dighe a cassone, trasportate e poste in opera all'occorrenza. La soluzione presentata recentemente denominata «Arca» appartiene a questa tipologia d'intervento.
Questo tipo d'intervento era stato analizzato in dettaglio nello «Studio delle soluzioni alternative» del 1987 i cui risultati sono stati integralmente adottati nella redazione del «Progetto REA». Nello studio si era dimostrato che la soluzione non è fattibile in presenza delle condizioni di moto ondoso esistenti alle bocche lagunari.
Il magistrato alle acque ha rilevato che la semplicità e rapidità di posa in opera dichiarata (ma non dimostrata) dai proponenti la soluzione Arca è solo teorica anche per le condizioni di moto ondoso che la renderebbero possibile, postulandosi la presenza di onde inferiori a quelle esistenti alle bocche. Nel caso di Rotterdam, con onde inferiori a 1 mt., la struttura che consente
Infine, per quanto concerne la questione della V.I.A. nazionale, il magistrato alle acque fa opportuno riferimento alla delibera del comitato di indirizzo, coordinamento e controllo ex articolo 4 della legge 798 del 1984 del 4 febbraio 2003 la quale, al punto 3 del dispositivo ha ritenuto esaurita ogni questione relativa agli aspetti ambientali delle opere complementari ed assorbita ogni valutazione afferente alla compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree nella delibera del 8 novembre 2002 considerato che queste non sono obbligatoriamente oggetto di V.I.A. ex D.P.C.M. 375/1988.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato in data 1 aprile 2003 un ordine del giorno sul progetto definitivo delle opere mobili di regolazione delle maree alle bocche di porto che al punto 1), dopo una serie di considerazioni, sosteneva come «allo stato della elaborazione dei documenti di progetto presentati il parere al progetto definitivo non può che essere negativo»;
al successivo punto 2) si affermava che un parere che consenta l'approvazione del progetto stesso non può prescindere dal recepimento di una serie di indicazioni, espresse in 11 punti, all'accoglimento integrale delle quali si subordinava il consenso del Comune di Venezia;
il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo (ex articolo 4 legge n. 798 del 1984) nella seduta del 3 aprile 2003 ha recepito gli 11 punti espressi nell'ordine del giorno del Comune di Venezia;
nel corso dello svolgimento di una interpellanza a firma dell'interrogante svolta in Aula, lo scorso 26 giugno 2003 il sottosegretario Tassone, in riferimento agli 11 punti espressi dal Comune di Venezia dichiarava che: «In sede di progettazione esecutiva, verranno valutati i contenuti tecnici delle indicazioni, articolati in 11 punti avanzati dall'amministrazione comunale di Venezia, secondo il piano programma delle attività, così come presentato dal consorzio concessionario e approvato nella seduta del comitato tecnico dal tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia, lo scorso 6 giugno. I contenuti dei disciplinari tecnici successivi verranno concordati nel corso di incontri, ai quali parteciperanno l'assessore alla legge speciale per Venezia, Giampaolo Sprocati e i rappresentanti comunali»;
nelle settimane scorse si è svolta nella sede del Magistrato alle Acque una riunione riservata tra la presidente del Magistrato, Maria Giovanna Piva, i vertici del Consorzio Venezia Nuova, l'assessore alla Legge speciale, Giampaolo Sprocati, per trattare appunto delle undici condizioni poste dal Comune, e il Consorzio si è presentato all'appuntamento con un documento di sostanziale chiusura su tutta la linea che valuta gli undici punti del Comune come meri corollari del Mose che non incidono su nulla di quanto fin qui progettato o proposto dal Consorzio -:
se non ritenga che ci sia un evidente contrasto tra quanto dichiarato dal Governo in Aula e i successivi sviluppi;
se non ritenga di dover intervenire per chiarire la posizione del Governo circa la necessità di rispettare gli 11 punti posti come condizione dal Comune di Venezia che sono stati recepiti dal Comitatone il 3 aprile 2003.
(4-07110)
Oggetto di tale riunione è stato l'illustrazione del «Piano degli studi delle progettazioni e della realizzazione degli interventi a seguito delle decisioni assunte dal comitato di indirizzo coordinamento e controllo ex articolo 4 Legge 798 del 1984, nella seduta del 3 aprile 2003».
Nel corso dell'incontro, i tecnici del comune di Venezia hanno concordato con il magistrato alle acque che gli approfondimenti riguardanti la necessità di rispettare i punti posti come condizione dal comune di Venezia, devono riguardare esclusivamente le osservazioni presentate dal comune medesimo e che non dovranno essere esaminati progetti alternativi rispetto a quello già illustrato nella seduta del 3 aprile 2003 del comitato misto che ha autorizzato sia il completamento della progettazione sia la realizzazione di tutte le opere progettate.
Il presidente del magistrato alle acque di Venezia ha inoltre evidenziato che la discussione si è svolta esclusivamente sul piano tecnico, segnalando che il consorzio Venezia nuova, in qualità di concessionario dello Stato non avrebbe potuto esprimere alcun parere su quanto deciso in sede di comitato misto, in quanto il predetto «Piano degli studi» è stato esaminato dal comitato tecnico di magistratura in data 6 giugno 2003 ed approvato con voto n. 79.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
i signori Zhan Yonggao e Lin Bingye, cittadini cinesi, in possesso di regolare passaporto in corso di validità, hanno formulato nei termini, a seguito della legge n. 189 del 2002 e decreto-legge n. 189 del 2002, istanza di sanatoria presso il competente ufficio del governo di Vercelli al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano;
successivamente, in data 2 aprile 2003, i signori Zhan e Bingye si sono presentati in modo spontaneo rispettivamente presso la Questura e la Prefettura di Vercelli, laddove veniva notificato loro verbale di espulsione immediata;
i signori Zhan e Bingye sono entrambi incensurati in Italia e nel loro paese;
la norma dell'articolo 13 comma 8 del testo unico sull'immigrazione così come modificata dalla cosiddetta legge «Bossi-Fini» dispone che: «Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al Tribunale in composizione monocratica nel luogo in cui ha sede l'Autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente ed è anche presentato per il tramite delle rappresentanze diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria»;
attesa l'impossibilità di autentica del difensore della sottoscrizione del ricorso da parte dei cittadini cinesi espulsi, si è provveduto alla spedizione del ricorso suddetto presso le rispettive località di residenza in Cina;
il giorno 12 maggio 2003 i signori Zhan e Bingye si sono presentati presso il più vicino consolato italiano, quello di Shanghai;
secondo quanto risulta agli interroganti, pur avendo spiegato chiaramente le ragioni per le quali chiedevano ingresso nella rappresentanza, ad entrambi i cittadini cinesi sarebbe stato negato l'accesso, con la motivazione che «Il Consolato italiano non riceve cittadini cinesi»;
i due cittadini cinesi, così come il loro legale, avrebbero inviato fax per chiedere spiegazioni senza, tuttavia, ricevere risposta alcuna -:
se quanto detto in premessa risponda al vero, in caso affermativo se il Ministro degli affari esteri abbia emanato direttive volte ad impedire l'accesso ai cittadini cinesi nelle rappresentanze diplomatiche e consolari in Cina;
se, invece, sono state le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Cina a dare autonomamente disposizioni volte ad impedire l'accesso a cittadini cinesi;
accertati i punti precedenti, il momento cronologico iniziale di operatività di tale direttiva, se essa è ancora in vigore o, in caso contrario, da quando è cessata e quali sono i motivi che l'hanno determinata.
(4-06647)
Quanto al fatto che ai predetti non sia stato consentito l'accesso al consolato il giorno 12 maggio, va chiarito che dai primi giorni dello scorso mese di aprile - anche in coincidenza con i provvedimenti anti-SARS presi dalle autorità cinesi - sono state adottate dal consolato misure tendenti a meglio regolamentare l'afflusso del pubblico agli Uffici. Nel caso dei visti si è provveduto, d'intesa con le autorità locali, ad instaurare un sistema di appuntamenti giornalieri. Ciò al duplice scopo sia di regolare l'accesso agli uffici dal punto di vista sanitario, sia di stroncare il preesistente sistema di lunghe file di attesa nella strada antistante il consolato. Tale prassi consentiva, infatti, a persone locali di pretendere illecitamente somme di danaro dai cittadini cinesi in attesa, facendo loro balenare la possibilità di ottenere più facilmente i visti richiesti.
L'accesso al consolato non è stato quindi negato, ma semplicemente regolamentato con il sistema delle prenotazioni, che ha dato ottimi risultati, è tuttora in vigore e sarà certamente mantenuto in futuro.
Infine, in merito ai fax inviati dai due interessati e dal loro legale, avvocato Mario Marcuz di Bologna, si precisa che gli stessi si riferivano all'autentica della sottoscrizione da parte dei due cittadini cinesi del ricorso avverso il provvedimento di espulsione e che tale autentica è stata fatta il giorno 17 giugno 2003. Sono stati quindi trasmessi in Italia (tribunale di Vercelli e questura di Vercelli) sia i ricorsi, sia i verbali delle spontanee dichiarazioni concernenti la materia.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.