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Consiglio dei ministri 411/1987 e 112/2000, per divenire ufficiale dell'Arma dei Carabinieri;
il decreto legislativo del 5 ottobre 2000, n. 298 (Delega contenuta nell'articolo 1 della legge 78/2000) ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei Carabinieri ed il relativo transito di 149 unità ufficiali, delle varie specialità appartenenti alle Forze Armate;
con decreto ministeriale del 7 novembre 2001 è stato bandito (un concorso) o meglio una procedura selettiva per soli titoli, riservata agli ufficiali in SPE delle Forze Armate;
lo scopo del decreto legislativo, ed il relativo decreto ministeriale (come si evince dalla relazione tecnica illustrativa dello stesso decreto legislativo alla legge), intendeva disciplinare il transito (al pari delle altre forze di polizia; GdF e PS) di ufficiali innanzitutto con elevatissima cultura (laureati), e che rispondessero altresì ai previsti requisiti militari, fisici, tecnico-professionali al pari degli altri ufficiali in SPE, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri -:
se corrisponda al vero che:
a) se, pur non costituendo il citato decreto ministeriale del 7 novembre 2001 (bando) lex specialis, non siano stati osservati dalla commissione e dall'amministrazione difesa i disposti normativi sopraindicati che prescrivono il possesso della laurea per l'accesso e per il transito nel Ruolo Tecnico-Logistico;
b) se non sia stato verificato il requisito dell'altezza minima di 1,70 metri prevista dai decreti del Presidente del
c) se il titolo preferenziale «dell'aver prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri per almeno 3 anni» abbia costituito il criterio determinante per l'attribuzione del punteggio finale e quindi dell'individuazione dei vincitori;
se ritenga di disporre l'immediato rientro nei ranghi dell'Esercito degli ufficiali non risultati vincitori, atteso che il relativo procedimento amministrativo di notifica si è concluso già da tempo;
se ritenga necessario o almeno opportuno procedere in tempi brevi all'emanazione di un nuovo bando di concorso per il transito di Ufficiali delle Forze Armate, nel numero di posti tuttora disponibili fino al limite delle 149 unità (articolo 26 del decreto legislativo 298/2000) che, ovviamente, tenga conto:
a) dei requisiti relativi al possesso del diploma di laurea per tutti gli Ufficiali concorrenti al transito nel Ruolo Tecnico-Logistico dell'Arma dei Carabinieri (di ogni comparto e specialità);
b) del requisito dell'altezza minima di 1,70 metri prescritto per gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e in cui il titolo relativo alla permanenza per almeno tre anni nell'Arma dei Carabinieri sia considerato effettivamente «titolo preferenziale» da utilizzare a parità degli altri punteggi e non criterio determinato dalla selezione.
(4-07791)