Allegato A
Seduta n. 373 del 15/10/2003


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(A.C. 2189 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
«Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente


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che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».