...
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
«Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».
2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente
che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».