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PRESIDENTE. Passiamo all'esame l'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3599 sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, altrimenti il parere è contrario, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.5.
PRESIDENTE. Il Governo?
ALDO BRANCHER, Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate. Per quanto concerne l'emendamento 2.5 della Commissione, va precisato che tale proposta emendativa è diretta ad inserire tra le cause di ineleggibilità un ulteriore principio, consistente nella previsione del limite di due mandati in capo al presidente della giunta regionale eletto direttamente, sulla base della normativa regionale adottata in materia.
Indipendentemente dal merito della questione e dalla qualificazione del limite dei mandati quale causa di ineleggibilità, il Governo non può che ribadire le proprie perplessità circa la conformità costituzionale dell'emendamento: infatti, come già sottolineato sia nel corso del dibattito al Senato, sia in Commissione, il limite dei mandati interessa direttamente la forma di governo, materia quest'ultima riservata agli statuti regionali. Spetterà all'interprete valutare se la clausola finale di salvaguardia, sulla base della normativa regionale, sia in grado di assicurare il pieno rispetto del dettato costituzionale. Per questo, comunque, il Governo si rimette all'Assemblea.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mascia 2.1
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.
GIANCLAUDIO BRESSA. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Si tratta di una questione già affrontata ieri in sede di discussione sulle linee generali. Il disegno di legge al nostro esame affronta per la prima volta un tema molto delicato con molta serietà e competenza, in quanto è la prima volta che viene predisposta una legge quadro in materia elettorale, perché prima si trattava di una competenza diretta. Il compito che abbiamo è estremamente delicato, perché non possiamo fare in modo che la legge quadro incida sulla materia statutaria propria delle regioni.
Allora, un conto è affrontare la questione con una certa delicatezza e attenzione, altra cosa è affrontare alcuni temi con una esplicita volontà omissiva. In questo articolo, infatti, tra le cause di ineleggibilità non viene in alcun modo contemplato il conflitto di interessi in senso stretto.
Ora, è ben vero che il primo comma, lettera a), può configurare in maniera implicita la sussistenza di un possibile, potenziale conflitto di interessi. Però, è altrettanto vero che questo disegno di legge ha stabilito un criterio di classificazione molto netta: le ineleggibilità sono riferite alle ipotesi di turbativa della competizione elettorale e le incompatibilità sono essenzialmente riferite al conflitto tra funzioni svolte in qualità di presidente, di componente della giunta, di consigliere o di altre posizioni e cariche.
Il conflitto di interessi in senso proprio, ossia il materiale conflitto di interessi con l'ente presso il quale si espleta un mandato rappresentativo, non è contemplato e credo, invece, che sia opportuno prevederlo esplicitamente. Ciò è tanto più opportuno in considerazione di molte attività che questo Parlamento è chiamato a svolgere. Solo la scorsa settimana abbiamo approvato in questa Camera - lo ripeto: ancora non in via definitiva, perché è tornato al Senato - il disegno di legge Gasparri sul sistema radiotelevisivo che è un monumento equestre al conflitto di interessi. Allora, sarebbe opportuno che questa Assemblea, una volta tanto, si assumesse la responsabilità di riconoscere che il conflitto di interessi in senso proprio, in senso materiale esiste ed è qualcosa che deve essere rimosso per garantire la democrazia delle istituzioni di questo paese.
Ecco il motivo per cui abbiamo presentato una serie di emendamenti che tendono, in via del tutto generale, in via di principio generale, a definire la questione del conflitto di interessi. Ve ne sono più di uno. Il relatore ha espresso parere contrario su tutti questi emendamenti e ciò ci indurrà a tenere un comportamento conseguente: noi non potremo votare a favore di questo articolo, perché si continua, da parte del Governo e della maggioranza, ad ignorare un elemento fondamentale quale il conflitto di interessi e la pericolosità del conflitto di interessi per la garanzia della democrazia nel nostro paese.
Questa è una cosa che non possiamo accettare e che, pertanto, siamo costretti a segnalare tutte le volte, purtroppo senza alcun effetto pratico. Tuttavia, non desisteremo per questo dal ripetere ogni volta le considerazioni che abbiamo espresso anche quest'oggi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, come abbiamo detto anche ieri, credo che sul tema del conflitto di interessi per quanto riguarda le regioni potremmo discutere con un po' più di serenità di quanta ve ne sia stata quando abbiamo dovuto discutere del conflitto di interessi del Presidente del Consiglio.
Ritengo si debba prendere atto che il tema del conflitto di interessi diventa ancora più rilevante man mano che si va verso forme decentrate di Governo. Infatti,
è chiaro che l'avvicinamento dei leader politici alla base elettorale può comportare sempre maggiori condizionamenti. Allora, credo sia indispensabile una previsione espressa di un comma, quale quello che abbiamo proposto, integrativo dell'articolo 2 del testo predisposto dal Governo.
Ieri, in sede di discussione sulle linee generali, ci è stato detto che il provvedimento già prevede la disciplina del conflitto di interessi, perché all'articolo 1, lettera a), dà la possibilità alla regione di disciplinare il conflitto di interessi, laddove stabilisce di prevedere norme di ineleggibilità quando determinate situazioni possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive.
Ora, siamo d'accordo che questa formulazione può prevedere ed includere il conflitto di interessi. Il problema è che in quest'aula, per un anno, ci avete spiegato che tale formulazione non comprende il conflitto interessi, perché la stessa richiama quella dell'articolo 51 della Costituzione; ci avete detto che l'articolo 51 della Costituzione non c'entra niente con il conflitto di interessi e che il conflitto di interessi non è una causa di ineleggibilità. Allora, ancora una volta, dite cose diverse a seconda che si tratti di tutelare interessi del Presidente del Consiglio o di disciplinare altre realtà.
Credo sarebbe opportuno prevederlo espressamente così che non possano esservi dubbi interpretativi. Da qui il nostro emendamento che chiarisce espressamente l'ipotesi che riteniamo indispensabile disciplinare e non riesco a comprendere perché la maggioranza non voglia approvarlo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, vorrei sottolineare che da parte nostra vi è una critica di fondo ad una modifica della Costituzione che assegna alle regioni la possibilità di decidere in modo difforme una dall'altra su una serie di materie. Ciò vale per quanto attiene ai diritti sociali, ma anche per questioni così delicate come quelle che hanno a che fare con eleggibilità, incompatibilità e sistemi elettorali.
L'emendamento in esame, ed anche quelli successivi, hanno intenzione di fissare, almeno, una griglia di riferimento certa affinché gli statuti delle singole regioni abbiano affinità gli uni con gli altri. Non vorremmo trovarci, poi, in una situazione per cui i cittadini hanno condizioni diverse persino sulle modalità di voto e sulla possibilità di accedere alle cariche elettive o esecutive.
In questo caso specifico parliamo di ineleggibilità, come hanno ricordato i colleghi, e di conflitto di interessi. Si tratta di una materia molto delicata che meriterebbe una definizione stringente. Siamo in presenza di una legislazione nazionale che non offre tale definizione. Tuttavia, visto che qui ci prefiggiamo di regolamentare o, almeno, di indicare alle regione quali criteri seguire, ci pare che la parità di accesso alle suddette cariche elettive debba assumere le caratteristiche il più possibile corrispondenti a determinate garanzie.
La nostra definizione ci pare più chiara di quella assolutamente generica indicata nel provvedimento e cerca di stabilire le condizioni in base alle quali i singoli candidati dovrebbero essere ineleggibili.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, sono anch'io firmatario dell'emendamento in esame e, oltre ai colleghi che mi hanno preceduto, lo è anche il collega Sgobio. Mi richiamo, per brevità, agli interventi svolti dai colleghi Bressa, Marone e Mascia: ne condivido tutte le argomentazioni salvo l'obiezione che la collega Mascia solleva - legittimamente, dato che già fu questa la posizione del suo gruppo nella passata legislatura - in relazione alla previsione dell'articolo 122 che noi, invece, condividiamo pienamente.
L'articolo 122, come l'abbiamo riformato nel 1999, prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali siano disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Dunque, con legge della Repubblica, cioè con legge approvata dal Parlamento, stiamo stabilendo i principi fondamentali e consideriamo sconcertante ed inaccettabile che all'interno di tali principi non sia prevista esplicitamente la figura del conflitto di interessi in relazione alla carica di presidente, di assessore o di consigliere regionale.
Quando si discusse in quest'aula per due volte la legge sul conflitto di interessi si omise il riferimento alle regioni proprio perché vi è una specifica disciplina, l'articolo 122, che rimette alle regioni tale competenza, salvo il definire con legge dello Stato i principi fondamentali. Questo, quindi, è il momento in cui il Parlamento dovrebbe definire specificatamente la questione del conflitto di interessi come principio fondamentale in relazione alle cause di ineleggibilità per quanto riguarda gli organi delle regioni.
Dunque, anch'io esprimo il mio radicale disappunto per il parere contrario espresso sull'emendamento in esame, annuncio il nostro voto favorevole ed invito l'Assemblea ad approvarlo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 432
Votanti 430
Astenuti 2
Maggioranza 216
Hanno votato sì 196
Hanno votato no 234).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 2.2.
Chiedo all'onorevole Mascia se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.
GRAZIELLA MASCIA. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Questo emendamento naturalmente fa seguito a quello precedente. Siamo sempre in materia di ineleggibilità e, quindi, vi è la necessità di fissare le condizioni in base alle quali garantire la parità di accesso alle cariche elettive. In questo caso, si tratta di definire i termini entro i quali gli interessati debbano cessare le proprie attività o funzioni, nel caso in cui si fosse determinato questa sorta di conflitto di interessi, cioè nel caso in cui vi fossero questi elementi che determinano le cause di ineleggibilità.
L'attuale formulazione della norma statuisce, come termine, il giorno fissato per la presentazione delle candidature, mentre a noi pare che tale termine non sia assolutamente sufficiente, perché nel caso in cui il titolare di tali attività o funzioni fosse proprietario di una rete televisiva locale, o comunque di strumenti che gli garantirebbero delle condizioni diverse privilegiate, è evidente che il termine della data per la presentazione delle candidature non sarebbe sufficiente.
Proponiamo, quindi, che si fissi un termine di molto precedente al giorno fissato per la presentazione della candidatura, appunto quello di centottanta giorni prima di tale data, mentre nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale proponiamo un termine di dieci giorni antecedente a tale data, perché questo sarebbe quello di buonsenso applicabile.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 430
Votanti 269
Astenuti 161
Maggioranza 135
Hanno votato sì 35
Hanno votato no 234).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Marone 2.3.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.
RICCARDO MARONE. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Con questo emendamento poniamo un altro dei temi fondamentali del maggioritario, cioè il problema della necessità di una serie di contraltari indispensabili da prevedere, al fine di evitare che le maggioranze possono decidere di fatti che riguardano le maggioranze stesse. Finora il problema, con il sistema proporzionale, non si poneva - anche in questa Camera finora la decisione sulla cause di ineleggibilità apparteneva all'Assemblea -, mentre oggi come oggi, con il sistema maggioritario, il problema si pone in maniera rilevante.
Lo abbiamo vissuto espressamente in quest'aula quando, di fronte ad un caso eclatante di un errore, la maggioranza si è blindata e non ha voluto neanche aprire le schede. Poiché è naturale che una maggioranza si difenda, proprio per evitare che sulle cause di ineleggibilità decida una maggioranza - e quindi che il giudizio possa non essere sereno -, noi proponiamo che si istituisca una commissione consiliare paritaria, in modo che le decisioni siano prese non sulla base degli interessi dell'una o dell'altra maggioranza, bensì esaminando una puntuale applicazione della legge.
Francamente non riusciamo a comprendere perché la maggioranza e il relatore non siano d'accordo con questo nostro emendamento. Siamo in un paese, ripeto, che ha costruito un percorso maggioritario, da alcuni anni a questa parte. Tuttavia, con altrettanta chiarezza, dobbiamo dire che questo percorso non è stato accompagnato da una serie di altre riforme tese a porre una serie di contraltari al maggioritario. Lo diciamo da molto tempo, ma poi tutte le volte che approviamo nuovi provvedimenti tutto ciò non avviene. Né possiamo dire che siamo in un paese così tranquillo sotto il profilo della tutela delle minoranze e delle opposizioni, che non c'è bisogno di queste norme; se, infatti, vediamo che per un gioco televisivo stava addirittura saltando il direttore di una rete, solo perché qualche italiano si è permesso di esprimere la propria opinione, allora questo paese non mi sembra che abbia maturato ancora questo livello di comprensione del sistema maggioritario. Pertanto, a maggior ragione, riteniamo indispensabile approvare norme di questo tipo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Questa è una di quelle cose strane, che accompagnano questo disegno di legge. Come dicevo prima, il Governo ha operato bene, nel senso che ha affrontato con equilibrio e con misura un tema così delicato, quale quello di una legge di principi in materia elettorale.
Non si capisce perché di fronte ad alcuni temi scatti una sorta di tabù, scenda una saracinesca che impedisce al Governo di guardare al di là del proprio naso.
È una questione di delicatezza assoluta in un sistema maggioritario. Si pone il
tema della garanzia di tutti i cittadini di fronte allo strapotere di una maggioranza. In questo caso si tratta della questione molto delicata della eleggibilità o della ineleggibilità.
La nostra proposta è quella di istituire una commissione paritetica, che consenta quindi al consiglio regionale di affrontare la suddetta questione non sulla base della logica di una maggioranza che - come ricordava il collega Marone - naturalmente tende a difendere se stessa. Non c'è nulla di strano in ciò, siamo tutti uomini e pertanto capaci di peccare.
Tuttavia, non si capisce perché, nel momento in cui si devono stabilire le regole, non lo si faccia nel senso proprio del termine. Cosa impedisce a questa maggioranza di adottare una scelta di garanzia e di consentire ai consigli regionali di affrontare in maniera libera, ma garantista, il problema dell'eleggibilità o dell'ineleggibilità?
Questi sono scivoloni assolutamente non comprensibili. Di fronte ad uno sforzo da parte del Governo - a mio modo di vedere per tanta parte riuscito - di avventurarsi in una legge di principi in materia elettorale così delicata, cosa impedisce all'esecutivo di andare fino in fondo e di predisporre un provvedimento che definisca esattamente le regole necessarie a far sì che nei consigli regionali e nelle regioni vi sia la democrazia e il rispetto dei diritti di tutti cittadini? In questo modo non si tratta di fare uno statuto a garanzia delle minoranze, ma di garantire il diritto di ogni cittadino di vedersi dichiarato eletto oppure di dichiarare non eleggibile un consigliere che è stato eletto.
Si tratta di una norma di garanzia sostanziale: perché dire «no» a questo? Ecco perché anche questa disposizione aggiunge perplessità sul nostro lavoro e, quindi, anche in ordine alla nostra decisione finale in ordine a questo provvedimento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, sono anch'io cofirmatario di questo emendamento e condivido le osservazioni svolte dai colleghi Marone e Bressa. Tra l'altro, ho visto che poco fa il Governo stava accingendosi a prendere la parola, per cui ritengo sarà utile ascoltare le eventuali motivazioni o l'eventuale ripensamento del sottosegretario Brancher.
Questa è una norma di garanzia - come giustamente è stato affermato poco fa - che il Parlamento, nell'ambito della definizione dei principi a cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, potrebbe varare con quello che i giuristi anglosassoni chiamano il «velo dell'ignoranza».
Nessuno di noi può sapere tra un anno quali saranno le maggioranze all'interno di ciascun consiglio regionale. Quindi, stabilire con legge dello Stato, sulla base della definizione di principio, una norma di garanzia che preveda che il giudizio sulle cause di ineleggibilità non sia approvato a maggioranza politica - una volta può essere di centrosinistra, un'altra di centrodestra - dai consigli regionali, ma a garanzia di tutti indipendentemente dallo schieramento politico da parte di una commissione consiliare paritetica, a noi parrebbe un elemento fondamentale, proprio per far fronte alle eventuali distorsioni - da qualunque schieramento provengano - che potrebbero verificarsi sulla base di interessi di schieramento politico e non sulla base di una rigorosa applicazione delle norme di legge in materia di ineleggibilità.
Per questo invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento Marone 2.3 e invito anche il relatore e il Governo a riflettere su un possibile cambiamento di opinione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marone 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 414
Votanti 413
Astenuti 1
Maggioranza 207
Hanno votato sì 187
Hanno votato no 226).
Prendo atto che l'onorevole Fanfani non è riuscito ad esprime il proprio voto.
Passiamo all'emendamento Mascia 2.4.
Chiedo all'onorevole Mascia se intenda accedere all'invito al ritiro formulato dal relatore.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Sono stati finora respinti i nostri emendamenti che tendevano a offrire minime garanzie di buon senso, credo, rispetto a condizioni paritarie. Si introduce un comma che, sinceramente, ritengo sia quanto meno un po' curioso, in quanto si indica addirittura alle regioni la possibilità di differenziare la disciplina dell'ineleggibilità fra presidente, giunta e consiglieri regionali.
Si possono avere opinioni diverse rispetto al merito e rispetto alle determinazioni circa le cause e le condizioni di ineleggibilità. Ciò che, a nostro avviso, non si può fare è prevedere che sussistano trattamenti diversi a seconda dei soggetti in questione.
Pertanto proponiamo la soppressione della lettera e del comma 1 dell'articolo in esame.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 425
Votanti 383
Astenuti 42
Maggioranza 192
Hanno votato sì 149
Hanno votato no 234).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento della Commissione in esame sia importante, e francamente non comprendo perché un'analoga disponibilità non sia stata manifestata rispetto alle tematiche che abbiamo posto finora. Non si trattava certamente di proposte destinate a stravolgere la norma, in quanto siamo interessati all'attuazione di una riforma realizzata dall'Ulivo. Ci aspettavamo quindi anche sugli altri emendamenti da noi presentati una maggiore disponibilità da parte della maggioranza.
Quanto all'emendamento in esame, ripariamo a quella che era stata un'osservazione formale, anche rispetto al tema posto dal sottosegretario, ovvero quella per cui la questione non rientrerebbe nella materia di cui all'articolo 122 della Costituzione, bensì nella materia di cui all'articolo 123. L'introduzione della norma che stabilisce che comunque dopo due mandati scatti una causa di ineleggibilità, spostandone la sede dall'articolo 4 all'attuale articolo 2, riteniamo sia pertinente e assolutamente necessaria.
L'esigenza che si pone nel processo di riforma della Costituzione che stiamo costruendo è certamente quella della stabilità e continuità di governo, ma è anche quella di evitare condizioni di non ritorno rispetto a un'eccessiva stabilità di situazioni di governo. La previsione di una norma che impedisca che un soggetto eletto direttamente possa andare oltre due legislature, quindi ben oltre dieci anni, ci
sembra estremamente necessaria e di equilibrio, proprio nel momento in cui auspichiamo la stabilità nei governi.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Marone.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, occorre dare atto al relatore D'Alia di essersi adoperato in maniera molto positiva per risolvere una questione molto delicata. Il testo del disegno di legge approvato dal Senato prevedeva all'articolo 4 l'eventuale limitazione del numero dei mandati consecutivi del presidente della giunta regionale eletto direttamente. L'articolo 4 contiene le disposizioni di principio in materia di sistema di elezione, e poteva essere interpretato come un'indebita sovrapposizione, o meglio, interferenza, da parte della legge statale sulle competenze proprie degli statuti regionali.
Trasferire la questione a livello dell'articolo 2, vale a dire degli aspetti relativi all'ineleggibilità, probabilmente non fuga tutte le perplessità. Da questo punto di vista, l'atteggiamento del Governo mi pare non privo di una qualche prudenza che, per certi aspetti, può essere riconosciuta come saggia. Però, con lo spostamento del problema tra le previsioni in tema di ineleggibilità, credo che si possa parlare di un principio generale. Infatti, si tende ad affermare il seguente principio: in caso di elezione diretta a suffragio universale del presidente della regione - o, come viene definito adesso, del governatore -, la previsione generale è che non si vada verso una forma di governatorato assoluto, senza limiti di tempo. È del tutto evidente che l'elezione diretta presuppone un sistema cosiddetto neoparlamentare, con competenze, funzioni e caratteristiche proprie in capo al presidente, che non sono riscontrabili nel caso dell'elezione del presidente da parte del consiglio regionale.
È pertanto evidente che un principio generale, che limiti quelli che potrebbero divenire poteri imperiali assoluti e non controllabili da parte di alcuno, possa essere considerato utile per l'attuazione della riforma del titolo V della Costituzione. Va dato atto al relatore D'Alia di avere assecondato, da questo punto di vista, nel migliore dei modi possibili il dibattito che si è svolto in sede di Commissione Affari costituzionali.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, fermo restando che siamo contrari all'elezione diretta dei presidenti - mi pare che questa logica presidenzialista abbia già fatto molti danni nel nostro paese -, in ogni caso riteniamo necessario almeno fissare un limite, come è stato sottolineato dai colleghi. L'emendamento proposto dalla Commissione raccoglie un'istanza che era stata avanzata durante il nostro dibattito. A questo proposito ho presentato l'emendamento 4.3, che ritirerò nel caso in cui venisse approvato l'emendamento 2.5 della Commissione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, anch'io intervengo brevemente per sottolineare con soddisfazione che nel Comitato dei nove, grazie anche al consenso del relatore D'Alia, si è trovata un'intesa positiva sul testo di questo emendamento che prevede la non immediata rieleggibilità, allo scadere del secondo mandato consecutivo, del presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale diretto sulla base della normativa regionale adottata in materia.
Credo sia opportuno che questo principio venga inserita nel capitolo delle ineleggibilità. Bene ha fatto il collega Bressa a sottolineare l'opportunità dell'intervento della Camera, che ha soppresso la previsione che collocava questa ipotesi alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4, in materia di sistema di elezioni. Con la modifica dell'articolo 122 della Costituzione,
nella scorsa legislatura, abbiamo previsto esplicitamente che sia la legge parlamentare, la legge dello Stato, a stabilire la durata degli organi elettivi, in modo che non sia ipotizzabile che in una regione durino cinque anni, in un'altra sette, in un'altra ancora dieci. In tal modo, si sottrae l'assemblea o il consiglio regionale alla comprensibile tentazione di prorogare da sé la propria durata. Allo stesso modo, è opportuno che l'impossibilità di un terzo mandato consecutivo, nel caso in cui il presidente sia eletto a suffragio universale diretto, venga definita in sede di fissazione dei principi sull'eleggibilità. Diverso è, ovviamente, il caso in cui ci fosse una realtà istituzionale, una forma di Governo diversa.
È opportuno che ciò venga definito dal Parlamento in sede di fissazione di principi, del resto in modo omogeneo rispetto a ciò che avviene per l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia. Sarebbe, infatti, assai difficile immaginare che norme di questo genere potessero venire approvate dalle assemblee legislative regionali. Prendo atto anch'io, con rispetto, del fatto che il Governo si è rimesso all'Assemblea; tuttavia, è importante che la Commissione abbia deciso di proporre all'Assemblea l'emendamento 2.5, a favore del quale invito a votare.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.5 della Commissione, sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 435
Votanti 416
Astenuti 19
Maggioranza 209
Hanno votato sì 407
Hanno votato no 9).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 428
Votanti 286
Astenuti 142
Maggioranza 144
Hanno votato sì 272
Hanno votato no 14).
Prendo atto che l'onorevole Meduri ha erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto astenersi.
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