Allegato B
Seduta n. 359 del 22/9/2003


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COMUNICAZIONI

Interrogazioni a risposta scritta:

RUSSO SPENA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'11 luglio 2003, il Ragioniere Generale dello Stato ha inviato una nota alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio e al Ministro per le comunicazioni, in merito ad una problematica sollevata dall'ingegner Antonio Fadda, in servizio presso l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, che con nota del 19 maggio 2003, denunciava una irregolarità commessa dall'Amministrazione del Ministero delle Comunicazioni, in ordine alla spettanza della retribuzione di risultato ai dirigenti applicati all'Istituto stesso, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del CCNL della Dirigenza dell'Area 1;
la nota recita testualmente:
«In proposito, si premette che la retribuzione di risultato costituisce la voce retributiva accessoria della dirigenza di 2a fascia che, unitamente alla retribuzione di posizione, è finanziata dall'apposito fondo istituito presso ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 42 del citato CCNL.
Si rammenta, poi, che l'articolo 4 dell'anzidetto CCNL, rimette alla contrattazione collettiva integrativa a livello di ministero la definizione dei criteri generali per le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati.
L'articolo 35, comma 3, prescrive, altresì, che le amministrazioni devono adottare preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione.
Dall'anzidetto complesso normativo emerge come nel caso di specie la previsione dell'articolo 44, comma 3, del CCNL,


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richiamata dall'ingegner Antonio Fadda, trova applicazione solo nel presupposto dell'attivazione di tutte le procedure previste dalle altre norme contrattuali ai fini della definizione degli obiettivi e della individuazione della misura della retribuzione di risultato, non essendo sufficiente allo scopo la semplice dichiarazione del responsabile della struttura con la quale si attesti che ai dirigenti è dovuta la retribuzione stessa sulla base di un giudizio di non demerito.» -:
quali iniziative intenda assumere atte a riparare l'irregolarità amministrativa, segnalata dal Ragioniere Generale dello Stato.
(4-07437)

REALACCI, FILIPPESCHI, GENTILONI SILVERI e GRIGNAFFINI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'ispettorato della Toscana del Ministero delle comunicazioni, con ordinanza n. 7228 del 12 settembre 2003, ha disposto la disattivazione in via amministrativa dell'impianto di radiodiffusione operante sulle frequenze del canale 49 UHF ubicato in località Peccioli, in provincia di Pistoia, ed irradiante programmazione con il logo: «Peccioli TV - La TV comunitaria di Peccioli» di proprietà dell'emittente televisiva «Peccioli-TV»;
l'emittente televisiva in oggetto è una «televisione di strada», si tratta di una realtà, quella delle «televisioni di strada» appunto, che si sta sviluppando molto nelle città italiane e che consiste nella trasmissione con piccoli impianti, idonei a raggiungere un numero molto ridotto di utenti, di programmi solitamente incentrati sui problemi e le esigenze di piccole comunità locali. Tali televisioni, dunque, non rappresentano un pericolo per gli introiti pubblicitari, e al tempo stesso costituiscono una palestra di democrazia, un elemento di socialità e, spesso, una grande occasione per creare gruppi creativi tra i giovani ed i meno giovani;
nel caso di Peccioli si tratta di una televisione comunitaria ancora a livello sperimentale e con una diffusione limitata ai territorio del Comune che prevede un accordo per due mesi per la diffusione della messa domenicale a favore delle persone anziane che non possono uscire di casa, la diffusione del Consiglio Comunale e l'attività delle molteplici associazioni presenti nel territorio comunale;
la stessa misura è stata presa anche nei confronti di analoghe esperienze della galassia tv di strada: come Disco Volante, una esperienza gestita da una cooperativa che gestisce servizi per handicappati o come Telefabbrica, la tv dei lavoratori di Termini Imerese;
una delle obiezioni più frequenti degli operatori del settore è sulla palese disparità di trattamento tra queste realtà ed il canale televisivo Rete 4, che pur non disponendo della concessione e trasmettendo ben oltre il raggio di centocinquanta metri, può trasmettere liberamente;
gli interroganti reputano grottesco che un ufficio periferico dell'amministrazione presieduta dal Ministro interrogato, impedisca con un'ordinanza la prosecuzione delle trasmissioni di un'emittente, dalle caratteristiche delineate in premessa, che svolge senza ombra di dubbio un'importante funzione sociale e per questo meriterebbe le più ampie tutele, nel momento in cui il Parlamento si appresta a licenziare definitivamente il testo di una legge per il riordino del settore radiotelevisivo, che legalizza situazioni di occupazione di fatto di frequenze nazionali, in danno, come autorevolmente affermato sia dalla Corte costituzionale che dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di altri soggetti in possesso dei requisiti e dei titoli legali per occupare le medesime frequenze -:
quali iniziative intenda adottare per affrontare con la dovuta attenzione un fenomeno socialmente utile come quello delle TV di strada.
(4-07438)