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risulta all'interrogante che la Direzione Scolastica Regionale del Veneto non avrebbe concesso la formazioni di alcune classi per il prossimo anno scolastico. In particolare:
la direzione didattica «Baseggio» di Marghera ha richiesto due classi prime a tempo pieno nel plesso «Baseggio», la richiesta riguarda 45 bambini, di cui uno con handicap grave. La direzione regionale ha concesso una sola classe prima a tempo pieno. È da notare che nello stesso territorio (Marghera e in generale distretto scolastico 38 «Mestre sud») tutte le classi a tempo pieno sono al numero limite di 25 iscritti, con la presenza di molte gravi situazioni di disagio socio-ambientale, bambini stranieri e nomadi, bambini provenienti da istituti;
il plesso «Fratelli Bandiera» di Malcontenta ha richiesto una classe prima a modulo, con 8 alunni iscritti, ma è stata negata. Da notare che il territorio di Malcontenta non presenta alternative vicine, le scuole più vicine sono: la «Visintini» di Marghera per raggiungere la quale occorre attraversare buona parte della zona industriale, con più di 3 chilometri di percorso, la «San Giovanni Bosco» di Ca' Sabbioni e la scuola di Gambarare di Mira per raggiungere le quali si deve superare un percorso di oltre 5 chilometri con attraversamento della Statale 309 «Romea»;
la Direzione Didattica «Grimani di Marghera» ha richiesto 5 classi prime a tempo pieno, fra i plessi «Grimani» e «Visintini», con una richiesta superiore a 120 alunni, la direzione generale ha concesso soltanto 4 classi. Valgono le stesse considerazioni esposte sopra per la «Baseggio», in quanto le due Direzioni insistono sullo stesso territorio;
risulta che situazioni analoghe (classi a tempo pieno negate) esistono anche nell'Istituto Comprensivo di Zelarino, mentre esiste - generalizzata in tutta la città di Venezia - una forte carenza di spazi nelle scuole dell'infanzia statali, comunali ed anche private;
un altro dato di sofferenza - particolarmente grave e che, purtroppo, è riferibile non solo alla regione Veneto ma a tutta Italia - riguarda la disponibilità di posti di insegnanti di sostegno per bambini con handicap. Infatti, fino ad ora, i posti venivano assegnati sulla base di una disponibilità di 6 ore settimanali per bambino, con possibilità di deroga per casi di particolare gravità. Le deroghe erano molte, a causa sia della gravità delle situazioni, sia dell'allungamento del tempo scuola rispetto all'anno 1977 nel quale la legge 517 - che regola, appunto, il sostegno - è stata approvata. Oggi invece le deroghe sono state tutte messe in capo alla direzione regionale, che ha già dichiarato l'intenzione di «stringere» rispetto al passato;
le amministrazioni locali - Comune e Provincia - che, a seconda del tipo di handicap, forniscono gli «accudenti» (personale che svolge una funzione di supporto per gli insegnanti di sostegno occupandosi delle necessità pratiche dei bambini) sono colpite dai tagli alla spesa sociale decisi dal Governo con la legge finanziaria -:
se il Ministro sia a conoscenza di questa situazione; se non ritenga opportuno, viste le circostanze, concedere le classi secondo quanto richiesto dai genitori e dagli insegnanti; se non ritenga quanto detto in premessa possa compromettere il diritto costituzionale ad avere una istruzione gratuita e aperta a tutti.
(4-06409)
risulta all'interrogante che il Centro Servizio Amministrativo per l'area di Cosenza (ex Provveditorato agli studi) nell'individuare aspiranti contrattisti a tempo determinato (da apposite graduatorie provinciali), relativamente al personale ATA (Assistenti Amministrativi-Assistenti Tecnici e Collaboratori scolastici), per il corrente anno 2002/03, ha ritenuto di proporre alle istituzioni scolastiche un consistente numero di contratti di lavoro sino al 30 giugno 2003 e non sino al 31 agosto 2003 così come previsto;
tale considerazione discende dal periodo di individuazione dei posti vacanti (organico di diritto) e dalle varie comunicazioni dei Dirigenti Scolastici, avvenute in maggio/giugno 2002;
le disposizioni ministeriali prevederebbero infatti che:
a) i destinatari delle supplenze annuali per la copertura dei posti vacanti e disponibili (in organico di diritto), non coperti per effetto delle operazioni di mobilità e di utilizzazioni del personale di ruolo, comportano la durata del contratto di lavoro fino al 31 agosto 2003;
b) per le supplenze fino al termine delle attività didattiche la copertura dei posti disponibili (sugli organici di fatto) o comunque entro il 31 dicembre e sino al termine dell'anno scolastico, il contratto di lavoro deve essere stipulato sino al 30 giugno 2003 -:
se la procedura adottata dal Centro Servizio Amministrativo di Cosenza sia da ritenersi corretta, dato il malcontento dei lavoratori scolastici statali, che subiranno, stando così le cose, dei danni economici e giuridici (mancato servizio), poiché in luglio e agosto saranno disoccupati.
(4-06415)