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innanzi, «le aziende sanitarie locali potranno utilizzarle per altre attività di carattere secondario» -:
se corrisponda al vero che, nei giorni scorsi, un ricoverato sia deceduto dopo avere contratto la legionella all'interno dell'ospedale di Palombara;
in caso di risposta positiva, quali iniziative siano state assunte per evitare che episodi del genere abbiano a ripetersi;
se risulti al ministro che la regione o la competente ASL abbiano istituito una commissione d'inchiesta e quali siano le risultanze.
(4-06376)
ad oltre 3 anni dalla sua entrata in vigore, il decreto-legge n. 230 del 1999 - che stabilisce il passaggio delle competenze sulla salute dei detenuti dall'amministrazione penitenziaria alle Asl, con l'intento di offrire ai reclusi gli stessi standard di cure assicurati a tutti gli altri cittadini - non solo non è stato interamente applicato ma ha, di fatto, creato una sorta di «confusione» normativa, in relazione alle competenze e alla responsabilità, che si è tradotta in una grave diminuzione dei fondi per la medicina penitenziaria, nel triennio 1999-2002, dell'11,4 per cento;
dal 1999 in poi, tale «confusione» normativa ha, conseguentemente, prodotto sempre meno finanziamenti alla sanità penitenziaria, nella convinzione che a farsi carico di questa sarebbe stato il servizio sanitario nazionale, lasciando la popolazione delle sovraffollate carceri italiane in una preoccupante situazione di «incuria», in ambiti dove, invece, tossicodipendenze, malattie infettive e patologie mentali, sono all'ordine del giorno -:
qual sia, a tutt'oggi, la situazione, in prossimità della scadenza prevista per la sperimentazione, tenuto conto del fatto che quasi tutte le regioni coinvolte dalla stessa sperimentazione, avrebbero scritto ai Ministri competenti chiedendo con urgenza indicazioni operative sui destini della riforma e chiarimenti sulle responsabilità, in primo luogo finanziarie;
quali provvedimenti intendano adottare al fine di tutelare i livelli della sanità penitenziaria, andando incontro alle aspettative dei detenuti, delle loro famiglie e del personale sanitario coinvolto, che vede nel suddetto trasferimento un obiettivo di qualificazione professionale.
(4-06384)
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha pronunciato una decisione (n. 1422/2003) contro l'annullamento di una sentenza del TAR Campania (sez. I n. 5335 del 7 dicembre 2001) nella controversia che opponeva due associazioni di famigliari di sofferenti psichiatrici (UNASAM, Unione Nazionale delle Associazioni della Salute Mentale e AFASP, Associazione dei famigliari e amici dei sofferenti psichici di Napoli) alla regione Campania, al comune di Napoli, alla seconda Università degli studi di Napoli e alla ASL 1 di Napoli, in quanto i ricorrenti contestavano la decisione del TAR che annullava l'accordo da loro fatto che assegnava l'ex Ospedale psichiatrico Bianchi di Napoli per 99 anni e a titolo gratuito alla stessa università;
infatti dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici di cui alla legge 180 del 1978, la legge finanziaria per il 1995 (n. 724 del 1994, articolo 3, comma 5) e le disposizioni legislative stabiliscono che i redditi prodotti dai beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dimessi siano destinati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto obiettivo Tutela della salute 1994-1996, ovvero, in generale, «per interventi nel settore psichiatrico» come successivamente confermato e stabilito dalla legge finanziaria per il 2001: (legge 23 dicembre 2000, n. 388), che impone specificamente di destinare alla produzione di reddito, attraverso vendita o locazione, i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o ospedaliere, nonché di utilizzare i redditi in tal modo prodotti prioritariamente per la realizzazione delle strutture territoriali, in particolare residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali in particolare attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000 e dal progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000. Solo qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto
quale sia la situazione attuale regione per regione di ognuno degli ex ospedali psichiatrici in riferimento allo:
utilizzo per attività relative ai servizi di salute mentale;
utilizzo per altre attività di carattere socio-sanitario;
utilizzo per altri tipi di attività;
quale sia il reddito realizzato da ciascun ospedale e se e quanto di questo reddito sia stato impiegato per le strutture alternative definite dai piani sanitari nazionali e regionali e dai progetti obiettivo e quali strutture (o iniziative specifiche) siano state realizzate;
se quanto è stato realizzato in termini di organizzazione, strutture, personale e strumenti dei Dipartimenti di salute mentale sia rispondente ai bisogni espressi sui territori, compreso quanto è stato anche rilevato e richiesto dalle associazioni e coordinamenti per la salute mentale.
(4-06387)