Allegato A
Seduta n. 309 del 14/5/2003


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(A.C. 3905 - Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1-ter.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di consentire all'ente locale l'unificazione facoltativa di versamenti di imposte e canoni, all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: «canoni di locazione o di concessione,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»; al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ivi compresi i canoni ricognitori ed il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità di cui all'articolo 62»;.
1-ter. 1. Lusetti.

ART. 1-quater.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 21 gennaio 2003, aggiungere le seguenti: nonché degli enti locali della Regione siciliana individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2002 e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2002 e n. 270 del 18 novembre 2002.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. 1. Giudice, Fallica, Romano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: l'anticipazione di un importo fino alla fine del comma con le seguenti: la concessione di un contributo aggiuntivo pari al 100 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili nell'anno precedente.
1-quater. 8. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori in sedi operative ubicate nei comuni della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e procedurali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.


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3-ter. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
3-quater. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2003, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*1-quater. 2. Patria, Stradella, Viale.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti, ave vano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori in sedi operative ubicate nei comuni della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e procedurali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.
3-ter. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
3-quater. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2003, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*1-quater. 20. Michele Ventura, Morgando, Vernetti, Mariotti, Merlo, Maurandi, Dameri, Rava.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini della realizzazione di un programma di interventi di rimessa in sicurezza, ricostruzione e ripristino nei comuni della Regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2004 a favore della Regione Piemonte, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che la Regione Piemonte è autorizzata a stipulare con istituti di credito.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 si provvede: per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle


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finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e per gli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**1-quater. 3. Patria, Stradella, Viale.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini della realizzazione di un programma di interventi di rimessa in sicurezza, ricostruzione e ripristino nei comuni della Regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2004 a favore della Regione Piemonte, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che la Regione Piemonte è autorizzata a stipulare con istituti di credito.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 si provvede: per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e per gli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**1-quater. 21. Morgando, Michele Ventura, Mariotti, Merlo, Maurandi, Dameri, Rava.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate per tutto il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente agli investimenti realizzati nel medesimo periodo di imposta in sedi operative ubicate nei comuni della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri.
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,2 milioni di euro, parzialmente utilizzando


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l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1-quater. 4. Patria, Stradella, Viale.

Sopprimere il comma 7.
1-quater. 9. Russo Spena, Giordano.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-quater. 11. Russo Spena, Giordano.

Al comma 9, sostituire le parole: non devono con la seguente: possono.
1-quater. 10. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole statali è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo annuo di 40 milioni di euro. Detto fondo è ripartito secondo criteri e modalità proposti Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge è emanato uno specifico decreto attuativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a)
articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b)
articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c)
articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e)
articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f)
articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1-quater. 26. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole pubbliche statali è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo annuo di 40 milioni di euro. I criteri di ripartizione del fondo sono definiti di concerto con la Conferenza Stato-regioni-enti locali.
1-quater. 14. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrattuali eccedenti il riferimento al tasso di inflazione programmato e al recupero dello scarto tra il medesimo e il tasso di inflazione reale, il fondo ordinario dei trasferimenti degli enti locali territoriali è incrementato a partire dall'anno 2003 di 300 milioni di euro.


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13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a)
articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b)
articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c)
articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e)
articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f)
articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1-quater. 22. Morgando, Michele Ventura, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrattuali eccedenti il tasso di inflazione programmato, il fondo ordinario dei trasferimenti agli enti locali territoriali è incrementato, a partire dall'anno 2003, di 300 milioni di euro.
1-quater. 12. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. Sono destinati alle unioni di comuni ulteriori 30 milioni di euro.
13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a)
articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b)
articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c)
articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e)
articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f)
articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1-quater. 23. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. Gli enti locali territoriali possono trasformare in un nuovo mutuo, a durata trentennale e con il tasso corrente praticato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della richiesta della trasformazione, i mutui contratti con la medesima entro il 31 dicembre 2002.
13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a)
articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b)
articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;


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c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e)
articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f)
articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1-quater. 25. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Gli enti locali territoriali possono trasformare in un nuovo mutuo, a durata trentennale e con il tasso corrente praticato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della richiesta della trasformazione, i mutui contratti con la medesima entro il 31 dicembre 2002.
1-quater. 16. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non sono dovute penali, ove previste, nel caso di estinzione o rinegoziazione, anche relativa alla sola durata della concessione dei mutui stessi, di mutui contratti da regioni ed enti locali con la Cassa depositi e prestiti fino alla data del 31 dicembre 2002, qualora il loro tasso di interesse sia superiore dell'1 per cento a quello di fatto praticato alla data dalla medesima Cassa per analoghe operazioni.
13-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non sono altresì dovute penali, ove previste, nel caso di rinegoziazione od estinzione, per il totale o parziale complessivo debito in essere, di mutui contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti, qualora il valore di mutui a tasso superiore di due punti a quello praticato dalla medesima Cassa risulti superiore alla percentuale del 15 per cento di quello totale dei mutui stipulati dal singolo ente con la Cassa depositi e prestiti.
1-quater. 24. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Gli enti locali territoriali possono estinguere anticipatamente, senza penali, i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.
*1-quater. 17. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Gli enti locali territoriali possono estinguere anticipatamente, senza penali, i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.
*1-quater. 34. Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. La Cassa depositi e prestiti, a richiesta dei singoli enti locali interessati, procede a variare il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli enti locali territoriali, da fisso a variabile e viceversa.
**1-quater. 13. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. La Cassa depositi e prestiti, a richiesta dei singoli enti locali territoriali,


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procede a variare il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli enti locali territoriali, da fisso a variabile e viceversa.
**1-quater. 37. Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Si considerano inadempienti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2002 solo i comuni che non hanno realizzato l'obiettivo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
*1-quater. 35. Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Morgando, Maurandi, De Franciscis, Olivieri, Boccia, Cabras, Milana, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Si considerano inadempienti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2002 solo i comuni che non hanno realizzato l'obiettivo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
*1-quater. 36. D'Agrò.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 le parole «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «anche quando il valore del contratto è superiore a 100.000 euro».
1-quater. 5.
Alberto Giorgetti, Saia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a)
al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003»;

b)
al comma 7, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003»;
«d-ter) le spese relative agli oneri di urbanizzazione».
13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a)
articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b)
articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c)
articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e)
articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f)
articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;


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g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1-quater. 27. Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a)
al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003»;

b)
al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003».
13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a)
articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b)
articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c)
articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e)
articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f)
articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1-quater. 28. Mariotti, Stradiotto, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a)
al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003»;
b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003».
*1-quater. 6. Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a)
al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003»;

b)
al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003».
*1-quater. 15. Russo Spena, Giordano.


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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a)
al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) le spese derivanti dai rinnovi contrattuali»;
b) al comma 11, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) le spese derivanti da rinnovi contrattuali».
13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a)
articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b)
articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c)
articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e)
articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f)
articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1-quater. 29. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla lettera d), le parole da: «e quelle eccezionali derivanti esclusivamente» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e le entrate e le spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità».
13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a)
articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b)
articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c)
articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e)
articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f)
articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1-quater. 30. Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Morgando, Maurandi, De Franciscis, Olivieri, Boccia, Cabras, Milana, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla lettera d), le parole da: «e quelle eccezionali derivanti esclusivamente» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e le entrate e le spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità».
1-quater. 19. Russo Spena, Giordano.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) le entrate che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità».
1-quater. 38. D'Agrò.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nonché le spese con vincolo di destinazione finanziate con i trasferimenti di cui alla precedente lettera a) nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».
13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a)
articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b)
articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c)
articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e)
articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f)
articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1-quater. 32. Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) le spese connesse all'esercizio delle funzioni statali e regionali trasferite o delegate, nonché le spese con vincolo di destinazione finanziate con i trasferimenti di cui alla precedente lettera a), nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».
1-quater. 18. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) le spese relative agli oneri di urbanizzazione».
13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a)
articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b)
articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c)
articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e)
articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;


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f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1-quater. 31. Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. Il comma 15 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
«15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, lo Stato recupera nei confronti di predetti Enti, nell'anno successivo, l'entità finanziaria dello scarto, operando sia sui trasferimenti che sulle risorse derivanti dalle compartecipazioni e dal gettito di tributi nazionali assegnati agli Enti locali territoriali. In sede di Conferenza Unificata possono essere definite d'intesa fra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno e rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali, ulteriori sanzioni ed anche agevolazioni».
13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a)
articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b)
articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c)
articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e)
articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f)
articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1-quater. 33. Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Morgando, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Il comma 17 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
«In deroga a quanto previsto al comma 11, sono escluse dal divieto di assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 4 le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni».
1-quater. 7. Alberto Giogetti, Saia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. I commi 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'articolo 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, sono abrogati.
1-quater. 39. Morgando, Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. All'articolo 36, comma 10-bis, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, le parole «Entro il 31 dicembre


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2002» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2003».
1-quater. 40. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

ART. 1-quinquies.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti: e le province.
1-quinquies. 1. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

ART. 1-sexies.

Al comma 1, dopo le parole: 5000 abitanti aggiungere le seguenti: e le unioni dei comuni.
1-sexies. 1. Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

ART. 1-septies.

Sopprimerlo.
1-septies. 1. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 1-octies. - 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni ed istituire nuovi comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale».
1-septies. 01. Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 1-octies. - Al comma 18, dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «attribuito ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «e alle province».
1-septies. 02. Pagliarini.