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si apprestano a pagare costi altissimi in termini occupazionali ed economici e ciò, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, tant'è che la stessa Confcommercio ha rappresentato che «tra sistema pubblico e privato ci devono essere regole di maggiore democrazia per abbattere le riserve di caccia destinate solo a pochi» -:
ed auspicato processo di trasformazione e valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli tipici della zona;
cartella, viene iscritto al Pra e solo successivamente viene comunicato al proprietario (che in tal modo circola senza sapere nulla); spesso è disposto anche sui veicoli strumentali (che sono impignorabili), non si può sospendere e deve essere cancellato dal debitore con una spesa di 62,64 euro, oltre al pagamento delle spese di trasporto e di custodia del veicolo;
l'articolo 24 della legge 2002 n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha reso obbligatorio per le pubbliche amministrazioni e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la utilizzazione delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP per l'acquisto di beni e servizi pena la nullità dei contratti e la responsabilità personale di chi li ha sottoscritti, anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro;
la direttiva comunitaria 92/50/CEE, che ha come obiettivo il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, all'articolo 7, paragrafo 1 prevede che la stessa si applichi per gli importi pari o superiori a 200 mila euro, nell'intento di armonizzare la materia ai fini della instaurazione del mercato interno;
detta norma così come formulata appare, ad avviso degli interroganti, in palese violazione della citata normativa comunitaria, non essendo previsto uno «ius variandi» da parte di uno Stato membro, come del resto ha già sentenziato la Corte di giustizia (sentenza 25 aprile 2002 Causa C-52/00) per cui è certa l'attivazione della procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese e ciò soprattutto se si dovesse procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 24;
in effetti la procedura CONSIP presenta, comunque, aspetti fortemente limitativi, se non addirittura contrari, alle norme sulla concorrenza con una sostanziale chiusura del mercato ai fornitori, giacché finisce, inevitabilmente, per privilegiare solo una certa tipologia d'impresa (quelle grandi) fa scapito delle Piccole e medie aziende;
i settori dei servizi, della cancelleria, degli arredi, delle macchine e personal computer che vedono la presenza di moltissimi operatori economici di livello medio-piccolo,
quali iniziative intenda assumere affinché:
a) sia garantita la libera concorrenza e la possibilità a tutte le aziende e specialmente a quelle medie e piccole, che rappresentano il nerbo dell'economia italiana, di operare con le pubbliche amministrazioni, pur nel rispetto del principio giusto della razionalizzazione dei costi della spesa pubblica;
b) siano fugate le perplessità in ordine alla violazione delle norme di diritto comunitario;
c) siano rassicurati i moltissimi operatori dei settori interessati che temono per la sopravvivenza delle loro aziende in seguito dell'applicazione delle norme in questione.
(3-02197)
il 14 aprile 2003, il quotidiano politico-economico-finanziario Il Sole 24 ore ha pubblicato un'inchiesta relativa ai prezzi applicati su 30 prodotti dai supermercati italiani, effettuata in 12 grandi città;
la suddetta inchiesta ha palesemente dimostrato che, oggigiorno, riempire un carrello della spesa - dal pane alle uova, dai surgelati alla carne - per una famiglia media italiana, costa mediamente 105,57 euro, con un incremento di 0,79 euro (+0,75 per cento) rispetto allo scorso mese di gennaio;
il rincaro varia da città a città: a Potenza, l'escalation dei prezzi ha portato il conto totale a 104,2 euro, ben 6,18 (+6,32 per cento in più rispetto all'inizio del 2003); a Milano 4,46 euro in più pari al 4,35 per cento, a Bologna +3,33 euro e +3,14 per cento), a Torino (+2,87 euro, +2,73 per cento), a Genova (+1,43 euro, +1,28) ed a Verona (+1,07, +0,96 per cento);
l'introduzione dell'euro, come moneta unica corrente, ha generato un sensibile ritocco dei prezzi dei prodotti espressi in centesimi, provocando un arrotondamento che va unicamente a svantaggio di chi acquista -:
se non ritenga opportuno adoperarsi al fine di effettuare un serio e articolato monitoraggio dell'andamento dei prezzi, utile a capire la reale portata del fenomeno e capace di individuare soluzioni necessarie per arrestare un'escalation che sta sempre più diventando un'antipatica, odiosa e abusata pratica, che va a tutto svantaggio dei consumatori.
(3-02198)
la società Flapfruit srl di Scanzano Jonico (Matera) opera nel settore della trasformazione industriale dei prodotti ortofrutticoli e costituisce per il meridione una giovane e dinamica realtà imprenditoriale in grande espansione;
la regione Basilicata con delibera n. 4825 del 15 luglio 1997, ha approvato e finanziato un progetto di formazione del personale da inserire nei vari profili professionali coinvolti nella attività aziendale;
si tratta di una notevole realtà industriale della zona, che potrebbe offrire non solo sbocchi occupazionali diretti ed indotti, ma anche assicurare quel necessario
l'azienda Flapfruit è allo stato coinvolta dagli interventi di manutenzione straordinaria - ad opera dell'ANAS - finalizzati alla realizzazione di uno svincolo stradale sulla statale 106 Jonica;
verrebbero espropriate gran parte delle aree ove sorgono gli impianti produttivi della società e che gli stessi non possono essere spostati altrove;
molteplici sono stati gli incontri tra i rappresentanti della Flapfruit, dell'ANAS e del comune di Scanzano Jonico, giungendo dapprima alla definizione della questione nel senso che il comune di Scanzano Jonico avrebbe assegnato alla Flapfruit alcuni lotti di terreno contigui allo stabilimento sui quali trasferire gli impianti tecnologici coinvolti per la realizzazione dei lavori;
in un secondo tempo l'ANAS ha riconsiderato l'opportunità di tale soluzione provvedendo ad una nuova progettazione dello svincolo in modo da non interessare più le aree della Flapfruit;
qualche tempo più tardi l'ANAS tornava nuovamente sui propri passi comunicando che in esito ad una nuova ipotesi progettuale si sarebbe proceduto comunque all'acquisizione di parte delle aree aziendali -:
se non intenda adottare iniziative volte a far sì che la realizzazione dello svincolo stradale di cui in premessa avvenga in modo da non interessare la suddetta società, evitando così che si produca a carico della stessa un gravissimo danno economico, con conseguente perdita degli attuali livelli occupazionali.
(3-02202)
la sospensione del credito d'imposta e la riduzione al 10 per cento della percentuale di utilizzo del credito maturato ma non ancora speso hanno fatto insorgere gli imprenditori che, facendo leva sull'agevolazione che attribuiva un credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti netti realizzati, hanno avviato ingenti programmi di investimenti;
la drastica riduzione del credito di imposta comporterà gravi ripercussioni per il mondo imprenditoriale che si vedrà costretto a procedere a riduzione del personale, a ridimensionare gli investimenti, ad incrementare le posizioni debitorie -:
se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative normative per disporre agevolazioni compensative dei danni subiti dalla classe imprenditoriale in dipendenza della sospensione del credito d'imposta e della riduzione del 10 per cento della percentuale di utilizzo del credito maturato ma non ancora speso.
(4-06069)
le esattorie utilizzano in modo sempre più massiccio il fermo amministrativo dei veicoli con funzione cautelare, previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
tale blocco consiste nel divieto, trascritto al Pra, di far circolare il veicolo a pena del sequestro e di una sanzione da 327,95 a 1.311,98 euro, senza però sospendere il pagamento dell'assicurazione e delle tasse di circolazione;
il suddetto fermo viene disposto in caso di mancato pagamento di entrate tributarie, quali ad esempio il canone RAI, le multe stradali, il bollo di circolazione, le tasse, i contributi di bonifica, i contributi previdenziali di vario tipo, inclusi quelli a favore delle casse dei liberi professionisti;
il blocco viene attuato d'ufficio, decorsi sessanta giorni dalla notifica della
tale prassi è fuorilegge in quanto l'articolo 86, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede un decreto, non ancora emanato, che stabilisce «le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto»;
il fermo amministrativo dei veicoli con funzione cautelare è stato introdotto dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 669 del 1996 e dalle relative norme attuative (decreto ministeriale 7 settembre 1998 n. 503) che imponevano la seguente successione di atti: notifica della cartella esattoriale, notifica dell'avviso di mora dopo il decorso dell'anno dalla notifica della cartella, richiesta di un pignoramento mobiliare negativo o incapiente, verbale di mancato reperimento dell'automezzo, fermo amministrativo, pignoramento entro i successivi sessanta giorni;
una prima modifica a tale normativa è stata disposta con l'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (rimasto in vigore dal 1o luglio 1999 all'8 giugno 2001) che, sostituendo l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ha eliminato il requisito del previo pignoramento mobiliare negativo, ma ha lasciato in vigore il requisito verbale di mancato reperimento del veicolo ed ha imposto, ai fini di una più snella disciplina, un nuovo decreto di attuazione, mai emanato;
più di recente, l'articolo 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, ha modificato il comma 1 del nuovo articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, eliminando anche il requisito del verbale del mancato reperimento del veicolo, sostituito con «l'inutile decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento»; e lasciando però la menzione di quel decreto di attuazione che non è stato ancora emanato e di cui oggi si avverte la necessità, in quanto mancano le norme per impugnarlo o sospenderlo nei casi meritevoli di tutela, come: l'avvenuto pagamento, la sproporzione tra il bene vincolato e il debito residuo, la pendenza di sgravi, la sospensione della riscossione disposta dal soggetto creditore o dall'esattoria, la impignorabilità dei veicoli strumentali, la contravvenzione elevata un veicolo con targa donata che sia divenuta definitiva per notifica ex articolo 140 del codice di procedura civile al proprietario dell'auto originale -:
quando sarà emanato il decreto attuativo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
in attesa di tale decreto, quale forma di tutela esista nei confronti dei cittadini di fronte all'utilizzazione sempre più massiccia da parte delle esattorie del fermo amministrativo dei veicoli con funzione cautelare, disposto in caso di mancato pagamento di entrate tributarie;
quali provvedimenti intenda il Ministro adottare per far fronte ai notevoli disagi e costi arrecati ai contribuenti dall'applicazione di tale strumento.
(4-06082)