Allegato B
Seduta n. 297 del 14/4/2003


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

BALLAMAN. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
una società austriaca, la Construt Data Verlag Gmbh, con sede a Vienna sta truffando dal 1998 migliaia di aziende italiane (tutte inserite nel sito internet www.fairguide.com);
il metodo consiste nel far compilare a rappresentanti delle suddette aziende moduli informativi gratuiti nel corso di fiere ed esposizioni internazionali;
le aziende che sottoscrivono tali moduli vengono inserite, senza alcuna richiesta esplicita, tantomeno a pagamento, in un sito Internet: http://www.fairguide.com;
successivamente le suddette aziende si vedono recapitare i moduli per il pagamento triennale per tale pubblicazione ed in caso di mancato pagamento vengono attivati studi legali austriaci per ottenere il pagamento comprensivo di rilevanti costi aggiuntivi ed interessi;
si tratta di oltre 700 euro l'anno per tre anni, non si può recedere e se non disdetto con largo anticipo il contratto viene automaticamente rinnovato;
di queste alcune hanno pagato, magari dopo aver ottenuto sconti sugli importi totali, altre si sono viste costrette a ricorrere alle vie legali per la tutela dei loro interessi. In entrambi i casi è evidente comunque che abbiano dovuto patire perdite di tempo e denaro-:
se il ministero degli esteri non ritenga opportuno attivarsi attraverso la propria ambasciata al fine di sensibilizzare le autorità austriache per troncare tale attività truffaldina, anche nell'ottica del Governo secondo cui le ambasciate devono servire anche alla tutela delle nostre imprese;
se il Ministero delle attività produttive non intenda attivare una campagna di sensibilizzazione e di informazione contro simili truffe.
(4-05163)

Risposta. - A seguito di diverse segnalazioni pervenute all'Ambasciata d'Italia in Vienna da parte di ditte italiane ed enti locali (segnatamente la provincia di Rieti), è stata effettuata una indagine circa lo status e l'affidabilità della società austriaca «construct data verlag gmbH». Da tale ricerca risulta emerso che la società in questione è iscritta regolarmente nel registro delle imprese austriaco e che a suo carico non risulta alcun provvedimento inibitorio (né doglianze di vario tipo da parte di imprese austriache) e alcun richiamo da parte sia delle autorità amministrative e giudiziarie austriache che della Camera Federale dell'economia.
La nostra autorità garante della concorrenza e del mercato ha emesso una delibera (n. 10802 PI3489E, in allegato) il 30 maggio 2002 con la quale si stabilisce che «il messaggio pubblicitario diffuso dalla società CD Publisher construct data verlag gmbH costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del


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1992, e ne vieta l'ulteriore diffusione». L'autorità, inoltre, ha imposto alla società austriaca la pubblicazione sul quotidiano «Il Sole 24 ore» di un estratto del predetto provvedimento.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla società austriaca di fronte al TAR del Lazio che, con sentenza 10131 del 16 ottobre 2002, ha annullato la sanzione comminata dall'autorità perché ritenuta eccessiva. Il TAR Lazio ha tuttavia riconosciuto la natura di pubblicità ingannevole del messaggio incriminato.
Al momento risulta che l'autorità garante per la concorrenza italiana sta valutando i seguiti da dare alla questione. La nostra Ambasciata a Vienna continuerà comunque a monitorare la situazione anche per sensibilizzare e informare - ove necessario - le nostre imprese sulla problematica in questione.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

BELLILLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 1, lettera c), modifica l'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, prevedendo la soppressione dell'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
conseguenza della suddetta soppressione di imposta, è un mancato gettito erariale che va ad incidere sul capitolo entrate dei bilanci comunali;
il comma 3 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che il mancato gettito derivante ai comuni dalla soppressione dell'imposta sia integralmente rimborsato dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a tutt'oggi non ancora emanato -:
entro quali tempi si intenda dare corso a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 448 del 2001, provvedendo all'emanazione del decreto contenente le modalità per il rimborso ai comuni del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'imposta per le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
(4-04440)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede di sapere entro quali tempi si intenda dare corso a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge del 28 dicembre 2001, n. 448, provvedendo all'emanazione del decreto contenente le modalità per il rimborso ai comuni del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'imposta per le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
Al riguardo, si precisa che il decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno, avente ad oggetto le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni previsti dall'articolo 10, comma 3, della citata legge e dall'articolo 2-
bis, comma 2, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75, è stato emanato il 7 gennaio 2003 e inviato alla Corte dei conti, se ne attende la relativa registrazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

BENEDETTI VALENTINI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il Governo ha espressamente indicato il terzo tratto della strada statale «Tre Valli», cioè quello che dovrà congiungere Spoleto (San Giovanni di Baiano) ad Acquasparta, tra le opere pubbliche urgenti e prioritarie da realizzare;


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effettivamente tale segmento stradale riveste straordinaria e strategica importanza, perché deve venire a completare il progetto di collocamento trasversale tra Marche ed Abruzzo-Valle Umbra-Valle del Tevere-Roma di cui i primi due tratti sono ormai realizzati e intensamente transitati;
pertanto si impone la priorità della concretizzazione del terzo tratto, perché è razionale e doveroso portare innanzi tutto a compimento le opere che già si trovano in avanzato stato di realizzazione;
la strada «Tre Valli» serve a rompere definitivamente l'emarginazione viaria sia dell'Ascolano, sia della Valnerina Umbra, sia dello Spoletino, sia della Valle Umbra del Tevere, offrendo contemporaneamente uno sbocco efficiente al cospicuo traffico che grava attualmente sulla strada statale «Flaminia» e che ancor più graverà con l'apertura del nuovo tracciato;
la strada «Tre Valli», a differenza di quasi tutte le altre opere, ha la particolare ed importante caratteristica di presentare un modesto impatto ambientale, inserendosi validamente nel contesto territoriale e sviluppandosi per buona parte nelle due gallerie di San Pellegrino e di Forca di Cerro, così come quasi interamente in galleria si svilupperebbe il rimanente tratto di pochi chilometri, tra San Giovanni di Baiano di Spoleto ed Acquasparta;
oltre tutto, un primario Istituto di credito, già impegnato in passato in interventi a favore della viabilità umbra, ha più volte confermato la disponibilità a finanziare la progettazione esecutiva del terzo tratto della «Tre Valli»;
vengono diffuse voci secondo cui la realizzazione del segmento conclusivo della strada in parola verrebbe messa in forse o quantomeno rimossa, nei fatti, dalle priorità -:
se il Governo non ritenga di confermare ufficialmente il completamento della strada statale «Tre Valli», nel rimanente tratto San Giovanni di Baiano di Spoleto-Acquasparta, nel novero delle opere prioritarie e strategiche nel proprio programma;
in quali tempi, con quali impegni di spesa e con quali passaggi procedurali il Governo prevede di dare corso alla progettazione esecutiva e alla materiale realizzazione della detta opera, unanimemente sollecitata da tutti i territori interessati.
(4-03700)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, ha comunicato quanto segue.
Relativamente alla strada statale delle Tre Valli umbre, che si snoda da Eggi ad Acquasparta, l'ANAS ha realizzato il tratto intermedio da S. Sabino fino a Madonna di Baiano conformandolo al tipo IV CNR a due corsie (una per senso di marcia).
Per quanto riguarda il tratto tra Eggi e S. Sabino, l'ente stradale ha redatto la progettazione esecutiva prevedendo un'arteria del tipo IV CNR a due corsie. Tale progetto, presentato in conferenza dei servizi, ha ottenuto tutti i pareri favorevoli.
L'ente stradale riferisce, inoltre, che il suddetto progetto è stato consegnato all'amministrazione regionale per il successivo appalto dei lavori, stante l'avvenuto trasferimento della strada in questione all'amministrazione regionale.
Analoga procedura è stata seguita per il progetto relativo al tratto da Madonna di Baiano ad Acquasparta.
L'ANAS ha fatto conoscere, infine, che, essendosi rilevata lungo il tracciato della strada in questione la presenza di una interferenza di natura militare, la conferenza dei servizi convocata dalla regione non è stata portata a conclusione.
Si fa, infine, presente che la delibera CIPE del 21 dicembre 2001 ha inserito tra gli interventi di interesse nazionale la strada delle Tre Valli umbre da realizzare a quattro corsie.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.


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BERSANI e VISCO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
sul quotidiano il Sole 24 Ore, nell'edizione di mercoledì 11 dicembre 2002, compare un articolo a firma congiunta del presidente di Confindustria Antonio D'Amato e del Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti, a corredo di un testo che sintetizza un documento che il governo italiano ha predisposto per l'Unione europea;
tale documento riguarda prospettive strategiche relative all'allargamento dell'Unione e alle condizioni ritenute opportune per la tutela degli interessi nazionali dell'Italia, vale a dire questioni di esclusiva pertinenza dello Stato e degli organi che lo rappresentano;
tale documento non è mai stato illustrato né al Parlamento né ad altra istanza istituzionale e per la prima volta viene reso noto attraverso le pagine del giornale della Confindustria;
l'articolo di corredo a doppia firma - del presidente di Confindustria e del Ministro dell'economia e delle finanze - consente di escludere che la pubblicazione sia ascrivibile ad uno scoop del giornale (nel qual caso l'episodio non darebbe luogo a rilievi), bensì testimonia che si tratta di una precisa scelta del Ministro dell'economia e delle finanze -:
se la doppia firma - del presidente di Confindustria e del Ministro dell'economia e delle finanze - dell'articolo di corredo non riveli una pratica di collateralismo tale da indurre il pensiero che un importante documento governativo destinato ad una trattativa europea sia stato elaborato d'intesa con una specifica parte sociale rappresentata dalla Confindustria;
se tale episodio non si configuri come sorprendente manifestazione di una indebita commistione fra le prerogative istituzionali del Governo e gli interessi - pur legittimi, ma estranei all'ambito istituzionale - di tale parte sociale;
se tale irrituale procedura sia conciliabile con l'affermazione, contenuta nell'articolo in questione, secondo cui «è fondamentale che l'azione diplomatica sia supportata, in Italia, da un vasto preventivo consenso, istituzionale e reale», giacché il «consenso» prioritariamente ricercato e acquisito nella definizione di tale documento risulta evidentemente essere quello dell'organizzazione degli industriali;
se, dopo questo episodio, sia verosimile prevedere che in un prossimo futuro il Governo intenda predisporre e presentare pubblicamente documenti strategici attinenti alle relazioni europee e internazionali congiuntamente con le organizzazioni sindacali, o con quelle degli artigiani, o dei commercianti o di altre rappresentanze di categoria;
se, infine, i contenuti del documento in questione, relativi alla salvaguardia e al rafforzamento di politiche di sostegno per il Mezzogiorno, non siano destinati al rilievo critico dei partner europei ai quali non sfuggirà che il Governo italiano è stato il primo, con la legge finanziaria per il 2003, a tagliare pesantemente le risorse destinate al Sud.
(4-04855)

Risposta. - Con riferimento all'atto in oggetto, si fa presente in via preliminare che bisogna tener distinti l'articolo pubblicato sul quotidiano «Il sole 24 Ore» in data 11 dicembre 2002 e il documento a cui gli interroganti fanno riferimento: infatti, la duplice firma - del ministro Tremonti e del presidente di Confindustria D'Amato - riguarda esclusivamente l'articolo di giornale e non anche il documento governativo.
Tale documento, noto come il «secondo
memorandum italiano sulla riforma della politica regionale di coesione comunitaria 2007-2013», in occasione del Vertice UE di Copenaghen (12-13 dicembre 2002) sull'allargamento dell'Unione è stato trasmesso alla Commissione europea, ai 15 Paesi dell'Unione e ai 10 in corso di adesione.
Il
«memorandum» è stato elaborato sulla base di un confronto che, secondo il metodo europeo del partenariato, ha avuto luogo fra Stato, regioni, enti locali e parti


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economiche e sociali. In tal modo, si è data attuazione all'impegno assunto dal Governo nella dichiarazione presentata in occasione dell'emendamento governativo sul titolo III, capo V del disegno di legge finanziaria 2003.
Per quanto concerne l'articolo del giornale cui fa riferimento l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, è evidente che lo stesso non può assumere valenza di concertazione con una specifica parte sociale; è da considerarsi, piuttosto, una riflessione congiunta e cioè la condivisione di un determinato e circoscritto punto di vista, a cui il suddetto documento ha dato spunto.
Per completezza di informazione si fa presente che il 17 dicembre 2002, il ministro degli affari esteri, onorevole Frattini, ha riferito sul vertice di Copenaghen in Parlamento - alle Commissioni affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in sessione congiunta - riguardo ai progressi sull'allargamento dell'UE, agli argomenti collegati che sono stati oggetto di discussione con le posizioni italiane al riguardo e ai contenuti del programma di lavoro del semestre di Presidenza italiana.
Infine, in merito alla contraddizione rilevata dagli interroganti fra le misure previste nella finanziaria per il 2003 e l'obiettivo di salvaguardia e rafforzamento di politiche di sostegno per il Mezzogiorno, si precisa che tali documenti prendono a riferimento un diverso orizzonte temporale.
Il diverso orizzonte temporale sottostante rispettivamente alla finanziaria e al documento di Copenaghen è, d'altronde, coerente con i più recenti orientamenti della Commissione europea sulla migliore implementazione del Patto di stabilità che, tra l'altro, sono in linea con la strategia di Lisbona: la politica di bilancio, dopo le necessarie correzioni per raggiungere l'obiettivo di medio termine del
close to balance, potrà contribuire alla crescita e all'occupazione. Temporanee deviazioni dal bilancio in pareggio sono ammesse solo per i paesi che hanno compiuto sostanziali progressi nel consolidamento dei conti pubblici e se finalizzati a riforme strutturali ed a investimenti produttivi a lungo termine, cui infatti si fa riferimento sia nell'articolo di stampa citato che nel documento governativo.
È del tutto legittimo che, trattandosi di iniziative da sviluppare in un quadro di un profondo processo di trasformazione europea, sin dal vertice di Copenaghen si sia iniziato ad illustrarne per grandi linee le direzioni, che saranno oggetto di confronto con il Parlamento, le regioni e le parti sociali.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

BERTUCCI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
a seguito della ristrutturazione dei servizi ai viaggiatori da parte delle ferrovie dello Stato sono state soppresse le fermate alla stazione ferroviaria di Loreto di ben tre treni espressi da nord verso sud e tre da sud verso nord della linea Bologna-Pescara e Bologna-Foggia;
la soppressione delle fermate, oltre a quella della biglietteria, penalizza fortemente la città di Loreto meta turistica a carattere nazionale ed internazionale;
la soppressione, riferita al punto precedente, crea notevole disagio ai cittadini di Loreto e penalizza fortemente l'economia della zona;
è necessario garantire un'organizzazione diversa e più articolata per permettere ai cittadini di Loreto di usufruire dei mezzi ferroviari nel migliore dei modi;
è opportuno, pertanto, segnalare e risolvere i problemi organizzativi delle ferrovie dello Stato che, pur nell'ambito della loro autonomia, svolgono una funzione di servizio pubblico -:
quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, per segnalare e risolvere i problemi relativi alla stazione ferroviaria di Loreto riferiti in premessa.
(4-00430)


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Risposta. - In merito all'interrogazione in discorso, con la quale si evidenziano le difficoltà arrecate ai cittadini di Loreto a seguito della rinnovata programmazione dell'offerta sulla direttrice adriatica, attuata da Trenitalia, si rappresenta che il traffico relativo alla cittadina in argomento, come meta turistico-religiosa, avviene prevalentemente con treni speciali, dedicati al pellegrinaggio nei luoghi di culto, effettuati da Trenitalia nell'ambito delle proprie strategie aziendali.
Al di là del traffico specificatamente religioso, ferrovie ha riferito che la stazione di Loreto ha con Ancona 33 collegamenti quotidiani a carattere locale a partire dalle ore 5.25 fino alle ore 22.30 in direzione di Loreto e dalle ore 6.37 fino alle ore 22.28 in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di 15/20 minuti.
Su tale base la società ritiene che la stazione di Ancona, vicina e facilmente raggiungibile, possa offrire alla propria clientela proveniente e diretta a Loreto un valido punto di interscambio con l'offerta della lunga percorrenza, assicurata sia con treni Eurostar sia con treni Intercity sulla direttrice adriatica ai fini dei collegamenti per le principali destinazioni verso il sud ed il nord dell'Italia.
In occasione del Giubileo 2000, la stazione di Loreto è stata dotata di un nuovo terminal (binari e relativi marciapiedi) per accogliere i treni speciali dei pellegrini.
Relativamente al trasporto regionale ed alla mancanza di biglietteria presso la stazione, la società ferroviaria fa conoscere che Loreto risulta caratterizzata da un basso livello di domanda locale così come risulta dai dati relativi agli incassi annui dei due locali punti vendita convenzionati per l'emissione dei biglietti a fasce chilometriche.
Tuttavia, anche a servizio del flusso dei pellegrini che costituisce il traffico particolare di questa località, nei pressi della stazione opera comunque un'agenzia di viaggi abilita all'emissione di biglietti, prenotazioni ed altri prodotti commerciali di Trenitalia S.p.a.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

BORNACIN. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
a seguito di una segnalazione anonima alla redazione genovese de Il Giornale, è stato rinvenuto in una zona boschiva delle colline savonesi (Loc. Ciatti di Lavagnola), un vero e proprio arsenale bellico risalente, presumibilmente, alla fine del secondo conflitto mondiale;
la presenza consistente di gruppi partigiani operanti in quelle zone negli ultimi anni di guerra ed il misterioso nascondiglio che per oltre cinquant'anni ha celato l'arsenale potrebbero far pensare all'esistenza di gruppi eversivi nati dalle ceneri dei cosiddetti nuclei di liberazione pronti a far uso delle armi anche in periodo post-bellico, come per altro è stato testimoniato dallo stesso ex partigiano anonimo;
l'epoca alla quale risalgono le armi ed il loro grado di conservazione, inoltre potrebbero richiamare la memoria alla cosiddetta «Gladio Rossa», la struttura paramilitare creata nel periodo della «guerra fredda» con l'intento di preparare un'insurrezione armata e conquistare il potere in Italia;
dei depositi di armi della «Gladio Rossa» se ne parlò anche nel «Dossier Mitrokhin», il ben noto insieme di incartamenti segreti del KGB sovietico relativo all'attività sovversiva in Italia;
al fine di chiarire i tanti lati oscuri della vicenda del ritrovamento sopra citato, il Procuratore Capo di Savona Vincenzo Scolastico avrebbe aperto un fascicolo -:
se corrisponda al vero che la Procura di Savona abbia aperto un'inchiesta a riguardo.
(4-04504)

Risposta. - In merito al ritrovamento delle armi menzionate nell'interrogazione indicata in oggetto, la Procura della Repubblica


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presso il tribunale di Savona ha comunicato che risulta pendente un procedimento contro ignoti, per il quale sono in corso le indagini.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

BRIGUGLIO, LA GRUA, PEZZELLA e PAOLONE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della difesa. - Per sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per riconvertire ad usi civili l'aeroporto militare di Comiso (Ragusa).
(4-04903)

Risposta. - La realizzazione dell'aeroporto civile di Comiso è prevista nell'accordo di programma quadro sottoscritto il 5 novembre 2001 dal Governo e dalla Giunta regionale siciliana con finanziamenti della regione siciliana di cui al POR 2000/2006.
L'esecuzione dei necessari interventi tecnici per la riconversione dell'aeroporto è stata affidata, da parte della regione Sicilia al comune di Comiso.
Gli interventi che dovranno essere realizzati sono stati distinti in due fasi e precisamente:
Fase I per le opere
Air Side;
Fase II per le opere
Lan Side.

Il relativo progetto definitivo è stato approvato dall'Enac che ha già informato in merito il comune di Comiso.
L'Enac riferisce, infine, che da parte del sopraindicato ente locale, dovranno essere attivate le procedure di esproprio delle aree esterne al sedime demaniale interessate dagli interventi e dovrà essere redatta la successiva progettazione sulla base delle osservazioni formulate dai soggetti interessati in sede di conferenza dei servizi.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

BULGARELLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
il porto di Trieste è il maggior porto petrolifero del Mediterraneo e uno dei più grandi del mondo. Nel 2001, infatti, sono transitati a Trieste circa 36 milioni di tonnellate di petrolio greggio, oltre a 850 mila tonnellate di prodotti raffinati. Nello stesso anno sono attraccate al terminal Siot 428 petroliere, 51 alla Si.Lo.Ne. e 33 alla Società depositi. A causa di tale intensissimo traffico, le manovre all'interno dell'area marittima portuale risultano di particolare difficoltà e il rischio di incidenti è molto alto;
nonostante l'enorme mole di traffico, e le relative gravi condizioni di rischio, il porto di Trieste non è dotato di un sistema radar per il monitoraggio del traffico, o di sistemi di identificazione basati sulla trasmissione a terra, da parte della nave, della propria posizione. In particolare, non è presente un sistema di segnalazione e tracking VTS (Vessel Traffic Services), tecnologia simile a quella utilizzata per il controllo delle operazioni di decollo e atterraggio negli aeroporti. Tale tecnologia è in grado di monitorare i movimenti delle navi in un'area di oltre 1.500 miglia quadrate e l'applicazione in area portuale di questa soluzione, basata sull'impiego di sensori radar e utilizzata da anni nei principali porti europei - Londra, Marsiglia, Calais, Bordeaux - è in grado di ridurre la frequenza degli incidenti almeno del 50 per cento. A ciò va aggiunta una migliore utilizzazione delle risorse del porto, resa possibile dalla divulgazione alle navi di informazioni sul traffico e sulla situazione interna al porto stesso;
l'adozione di un sistema di controllo del traffico di tipo VTS per il porto di Trieste è resa ancora più urgente in considerazione dei catastrofici danni che, sul piano ambientale, un incidente simile a quello recentemente occorso alla petroliera Prestige potrebbe determinare al già provato ecosistema del mare Adriatico,


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che per la sua particolare conformazione amplificherebbe all'ennesima potenza le conseguenze già di per sé drammatiche tipiche di simili incidenti -:
se esistano previsioni normative regolamentari che tutelino il mare Adriatico, in virtù della sua particolare vulnerabilità e del suo straordinario patrimonio ambientale;
se non ritenga prioritario avviare le opportune iniziative al fine di prevedere l'adozione di sistemi di controllo del traffico di tipo VTS per il porto di Trieste e per tutti i porti che affacciano sulle acque del mare Adriatico.
(4-04590)

Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in discorso, il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto cui sono state richieste informazioni, rappresenta che nell'ambito dell'autorità marittima internazionale (I.M.O.), organismo delle Nazioni Unite, competente per le questioni che interessano il comparto marittimo mondiale, di cui l'Italia fa parte, sono stati condotti studi ed adottate risoluzioni. In particolare, le risoluzioni IMO A.851 (20) - linee guida per l'istituzione di sistemi di rapportazione navale - e A.857 (20) - linee guida per l'istituzione di sistemi di controllo del traffico marittimo VTS - e convenzioni internazionali (convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare - Solas adottata a Londra nel 1974, e successivi emendamenti, convenzione per la ricerca ed il salvataggio marittimo adottata ad Amburgo nel 1979) al fine di stimolare i Paesi membri a dotarsi di sistemi moderni ed efficaci di gestione del traffico marittimo, quali ad esempio i sistemi di riporto della posizione delle navi, gli schemi di separazione del traffico e i sistemi di controllo del traffico marittimo (VTS = Vessel Traffic Service).
I suddetti sistemi sono tutti volti a consentire alle competenti autorità a terra di svolgere una efficace azione di regolamentazione e di monitoraggio del traffico nelle zone marittime di rispettiva competenza, al fine di prevenire o di ridurre al minimo i rischi di incidenti fra navi con possibili conseguenze per la vita umana in mare e per l'ambiente marino e costiero.
Relativamente all'adozione dei sistemi di controllo del traffico, il ministero delle infrastrutture e trasporti ha stipulato con il raggruppamento temporaneo d'imprese di cui è mandataria l'Alenia Marconi
Systems S.p.A., il contratto rep. 101 in data 29 luglio 1999 per la progettazione esecutiva del sistema nazionale integrato per il controllo del traffico marittimo e per le emergenze in mare (VTS nazionale), relativo alla realizzazione soltanto di una prima tranche, a motivo dell'indisponibilità all'epoca di tutti i fondi allo scopo necessari, riservando il completamento del sistema a successivi atti negoziali.
Il sistema di cui sopra, la cui progettazione esecutiva è già in possesso di questa amministrazione e del quale è al momento in corso la concreta realizzazione della prima tranche, è caratterizzato da un'architettura di notevole complessità e richiede, come requisito imprescindibile per il funzionamento, l'installazione di sistemi di rilevazione, di comunicazione e di scambio dati in siti situati in prossimità dell'intera linea di costa nazionale.
Nella prima
tranche di realizzazione del sistema nazionale è stato inserito anche il porto di Trieste, così come l'intera area del Mare Adriatico settentrionale (coste della regione Friuli-Venezia Giulia e Veneto). Nella stessa fase è inserita altresì l'area del Canale d'Otranto e del Mare Adriatico meridionale (coste della Puglia).
Il contratto di esecuzione prevede preliminarmente la realizzazione di un centro pilota, individuato nella sede di Bari (di cui è in fase di completamento l'installazione), presso il quale svolgere la sperimentazione funzionale ed operativa del sistema, in modo da estendere al resto dei centri di controllo italiani le risultanze del predetto lavoro di sperimentazione.
Nel contempo sono in corso le opere di predisposizione infrastrutturale dei siti che dovranno ospitare le centrali operative e gli apparati di rilevazione e di telecomunicazione


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anche nel resto del territorio nazionale oggetto della prima fase di realizzazione.
Sono altresì in corso di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula del contratto per il completamento dell'intero sistema nazionale di controllo del traffico marittimo.
Nel completamento del VTS nazionale è inserita altresì la realizzazione della rete del sistema nazionale d'identificazione automatica per le navi AIS
(automatic identification system), previsto come dotazione obbligatoria (con applicazione graduale entro il 2004) a bordo delle navi passeggeri e da carico soggette alla convenzione Solas.
Detto sistema consentirà la trasmissione automatica dei dati di navigazione e del carico trasportato dalle navi medesime, con capacità di rappresentazione su idonei sistemi sia a terra sia a bordo del quadro di situazione delle unità partecipanti presenti nell'area.
Nel completare la disamina dei provvedimenti in corso di attuazione e/o di studio per incrementare il livello di sicurezza della navigazione in particolare nel Mare Adriatico, il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto fa presente che, a conclusione di lavori preparatori terminati nell'estate del 2000 con la firma di un protocollo d'intesa tra i Governi di Italia, Albania, Croazia, Slovenia e Jugoslavia, è stato adottato in data 11 aprile 2002 dal sottocomitato per la sicurezza della navigazione dell'I.M.O., il documento NAV48/3/2 (All.1) con cui è stata prevista l'istituzione di un sistema obbligatorio di rapportazione navale rivolto alle navi di qualunque nazionalità in navigazione nel Mare Adriatico che trasportano carichi pericolosi e/o inquinanti a bordo, le quali saranno tenute a notificare la propria identità ed i propri dati di navigazione attraverso l'inoltro di periodici rapporti informativi a stazioni di ricezione a terra, opportunamente individuate, gestite dallo stesso Corpo delle capitanerie di porto.
Detto documento è stato approvato dal M.S.C.
(Marittime Safety Committee) con risoluzione MSC 139 (76) in data 1-3 dicembre 2002 ed entrerà in vigore il 1o luglio 2003.
Viene riferito, infine, dalla predetta autorità marittima che è stata posta in essere localmente dai singoli capi di circondario marittimo, una importante attività attraverso l'adozione di ordinanze di polizia marittima, per regolamentare caso per caso, le singole realtà portuali e gli specchi d'acqua antistanti, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per l'approccio delle navi ai rispettivi porti.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

CALZOLAIO, SERENI, TURCO, POLLASTRINI, PINOTTI, PISA, ABBONDANZIERI, PAOLA MARIANI, TRUPIA, DI SERIO D'ANTONA, LABATE, CORDONI, ZANOTTI, BOLOGNESI, OTTONE, PISTONE, MAZZUCA POGGIOLINI e MOTTA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
l'8 dicembre 1994 la Corte di sicurezza di Stato di Ankara ha condannato a quindici anni di carcere Leyla Zana, Selim Sadak, Hatip Dicle e Orhan Dogan, quattro parlamentari eletti nel Parlamento turco nelle liste del partito DEP (Partito della Democrazia) con l'accusa di separatismo e di alto tradimento;
la Corte europea per i diritti umani il 17 luglio 2001 ha emesso una sentenza contestando il processo in Turchia, giudicandolo iniquo e basato su testimonianze inattendibili. In particolare quella del testimone principale, Sedat Bucak, che aveva dichiarato prima del processo davanti al Procuratore della Repubblica che i deputati accusati avevano agito come portavoce del PKK, ma non è comparso durante il processo e non è più Stato chiamato;
nel 1991 quando Leyla Zana fu eletta nel Parlamento turco, su 450 deputati, le donne erano soltanto otto e Leyla era l'unica deputata kurda. Al momento dell'investitura


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parlamentare, dopo aver pronunciato la formula del giuramento in lingua turca, ha ammesso coraggiosamente in turco e in kurdo di essere stata obbligata ad adempire la formalità richiesta ma che lei si batte per la fraterna convivenza del popolo turco e del popolo kurdo in un quadro democratico;
nel 1992 Leyla ha abbandonato il suo gruppo parlamentare, dopo il massacro di Cizre (21 marzo 1992, in occasione di Newroz, il capodanno curdo) e la sua vita è da quel momento in constante pericolo, nel 1993 è sfuggita a due attentati, nel 1994 dopo la revoca dell'immunità parlamentare è stata arrestata, la Procura dello Stato ha chiesto la pena di morte, ma dopo le pressioni degli osservatori internazionali fu condannata, insieme agli altri tre deputati, a 15 anni di carcere;
le risoluzioni 7-00075 e 7-00079 prendono in esame le condizioni penose nei carceri turchi e impegnano il Governo a riferire sull'evoluzione della protesta dei detenuti nei carcere e sulle iniziative del Governo turco per affrontare la situazione nel rispetto dei diritti umani e civili, a verificare in sede di Unione europea ogni iniziativa per imporre alla Turchia il rispetto dei diritti umani e delle sentenze della Corte di giustizia di Strasburgo, a riferire in Parlamento anche sul caso di Leyla Zana; in particolare a sostenere i passi necessari, in sede comunitaria, per ottenere il rilascio da parte del Governo turco dell'onorevole Leyla Zana, conformemente alla sentenza della corte di giustizia di Strasburgo e ai principi ispiratori dello Statuto del Consiglio d'Europa;
il caso dei quattro parlamentari è stato oggetto di numerose iniziative di solidarietà in Europa suscitate soprattutto dalla personalità di Leyla Zana, nota per le sua battaglie per i diritti del suo popolo, quelli della donna e per i diritti umani in generale;
molti enti locali italiani (comuni, provincie e regioni) hanno approvato mozioni a favore di Leyla Zana e degli altri parlamentari che nonostante la deliberazione della Corte europea sono ancora in carcere -:
come giudichi il Governo il caso di Leyla Zana e degli altri tre parlamentari detenuti e, in qualità di Stato che fa parte della Unione europea e ha sottoscritto la Carta dei diritti dell'uomo, come intenda dare appoggio alle numerose iniziative assunte dalla società civile per ottenere il rilascio dal carcere di Leyla Zana e dei suoi colleghi parlamentari, cosa è stato realizzato in attuazione delle risoluzioni approvate nel 2002 e se non si ritiene opportuno favorire un'iniziativa a livello interparlamentare.
(4-05131)

Risposta. - L'Italia ha sempre ritenuto che il percorso europeo di Ankara ed il suo processo di preparazione al negoziato di adesione fossero la sede più appropriata e fruttuosa per incoraggiare il pieno rispetto dei diritti fondamentali in Turchia.
È in tale spirito che, da parte italiana, è stato caldeggiato il rilascio di Leyla Zana e il rispetto della sentenza della Corte per i diritti umani di Strasburgo: i casi dei parlamentari turchi, ed in particolare quello di Leyla Zana, sono stati e continuano ad essere seguiti con la massima attenzione da parte del ministero degli esteri anche a livello bilaterale.
La Turchia ha intrapreso, a partire dalla fine del 2001, un vasto programma di riforme interne per soddisfare i criteri politici di Copenhagen nell'ottica del suo avvicinamento all'Unione europea. Si ricorderà che il primo ottobre 2001 è stato approvato un primo pacchetto di 34 emendamenti costituzionali riguardanti, in particolare, la tutela dei diritti umani, il rispetto delle minoranze e l'applicazione delle regole democratiche. Nell'agosto 2002, nonostante la situazione politica pre-elettorale, è stato varato un importante nuovo gruppo di modifiche legislative e costituzionali. È stato, inoltre, creato un alto consiglio per i diritti umani e si è provveduto alla riapertura, dopo numerosi anni, dell'ufficio di Ankara di
Amnesty International.


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Nel settembre del 2002, successivamente all'adozione nell'aprile dello stesso anno della risoluzione 2002/59 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare di tale organizzazione ha adottato una raccomandazione (1576 del 2002) ed una risoluzione (1297 del 2002) in cui sono state esaminate le misure di attuazione adottate dalla Turchia al fine di ottemperare alla sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti umani, sulla base dell'articolo 46 della Convenzione europea dei diritti umani di cui la Turchia è parte. Sebbene il pacchetto di riforme costituzionali e legislative varato dal Governo turco per adeguarsi alla predetta sentenza della Corte europea nel corso del 2001 e, più recentemente, nell'agosto del 2002, sia stato oggetto di valutazioni positive, nei predetti documenti, tuttavia, non si è mancato di invitare le autorità turche ad adottare al più presto ulteriori modifiche legislative al fine di consentire la ricelebrazione dei processi per i quali non è risultata rispettata la normativa del Consiglio d'Europa, fra cui quello concernente Leyla Zana e gli altri tre parlamentari.
A livello di contatti bilaterali, in un incontro di dialogo politico tenutosi nell'ottobre 2002 ad Ankara, il problema è stato affrontato da parte italiana con i responsabili del ministero degli affari esteri turco, che sono sembrati fiduciosi sulla possibilità che il caso potesse trovare soluzione nell'ambito delle riforme legislative sollecitate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ed in quel momento all'esame del Parlamento turco.
Il nuovo governo, entrato in carica il 3 novembre 2002, si è dichiarato deciso a proseguire questo processo ed il Parlamento turco ha approvato due pacchetti legislativi, il 3 ed il 23 gennaio scorso. Quest'ultimo rappresenta lo strumento giuridico con cui sarà possibile riconsiderare tutte quelle sentenze emesse dagli organi giudiziari turchi (comprese quelle concernenti Leyla Zana e gli altri parlamentari) nel quadro di procedimenti che la Corte per i diritti umani di Strasburgo ha ritenuto essere non conformi alla Convenzione europea dei diritti umani e dei suoi protocolli. Lo stesso Ministro per la giustizia, Cicek, avrebbe riconosciuto, in una dichiarazione alla stampa, il diritto per la Zana e gli altri detenuti di ottenere la ricelebrazione del processo, specificando che il provvedimento entrerà in vigore dopo la ratifica presidenziale e la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Da ultimo, il 27 gennaio scorso il Primo Ministro turco Abdullah Gui, in occasione di una visita ufficiale al Consiglio d'Europa, ha sottolineato che il Governo da lui guidato continuerà ed anzi accelererà il processo di democratizzazione in corso nel Paese.
Il Governo italiano continuerà in ogni caso a seguire con la massima attenzione la vicenda in esame.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

CAPARINI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la Rai, rete uno, ha deciso di riaffidare la conduzione di «Domenica in» alla signora Mara Venier;
tale decisione, se confermata, si porrebbe in contrasto con gli interessi aziendali della Rai con il contratto di servizio, in quanto i dati di ascolto e lo share della passata edizione di «Domenica in» sono stati fallimentari, con una media del 21,65 per cento e la trasmissione ha sforato di gran lunga il budget inizialmente previsto;
pur non avendo raggiunto i risultati sperati la signora Mara Venier percepisce 1 miliardo e 400 milioni di lire per la conduzione della trasmissione del 2001-2002;
la scelta di far condurre alla signora Venier anche l'edizione 2002-2003 di «Domenica in» non appare motivata sotto il profilo aziendale e dell'audience, secondo quanto previsto dal contratto di servizio tra la Rai e il ministero delle comunicazioni;
tale scelta apparirebbe in stridente contrasto, oltrechè con il contratto di


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servizio, anche con le linee di programmatiche deliberate dal nuovo CdA della Rai e dalle assicurazioni di corretti criteri di gestione aziendale della Rai -:
se ritenga che contratti come quello descritto siano conformi ai principi di efficienza e di economicità della gestione che la Rai è tenuta a rispettare.
(4-03291)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della Rai per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.
Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a cui è attribuita, altresì, la materia dei controlli sulla programmazione della Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a.
Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la concessionaria Rai la quale ha riferito che nell'edizione 2001-2002 di
«Domenica In» la signora Mara Venier occupava uno spazio ridotto insieme ad altri personaggi, come le signore Ela Weber ed Antonella Clerici, mentre la conduzione del programma era affidata al signor Carlo Conti.
La decisione di affidare nuovamente la conduzione di
«Domenica In» alla signora Venier per la stagione 2002-2003, ha precisato la Rai, è stata valutata alla luce delle passate edizioni della trasmissione che avevano portato l'ascolto ad ottimi livelli. Infatti, nella corrente edizione la conduttrice è riuscita ad incrementare i dati dell'audience, che nel periodo settembre 2001-gennaio 2002 era pari al 21,33 per cento, mentre nel periodo settembre 2002-gennaio 2003 è salita al 21,90 per cento con un incremento molto incoraggiante ed una riduzione del corrispondente programma della concorrenza da 26,94 punti a 23,15 punti.
Infine, la concessionaria ha aggiunto che il compenso percepito dalla signora Mara Venier è nettamente al di sotto dello
standard di mercato.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

CENTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor E. M. nato il 21 ottobre 1958 a Milano, detenuto attualmente presso la casa circondariale di Civitavecchia, è tossicodipendente e sieropositivo e si troverà già dal mese di novembre 2002 presso il carcere di San Vittore a Milano al fine di partecipare il giorno 12 novembre 2002 all'udienza di un processo d'appello;
a causa della propria sieropositività al virus Hiv, il signor M. da diversi anni è costretto ad assumere una triplice terapia antiretrovirale, per evitare un'evoluzione infausta della propria patologia;
a partire dal mese di giugno 2002, dopo il trasferimento dal carcere di San Vittore a quello di Civitavecchia, al signor M. non è stata più somministrata alcuna terapia, e conseguentemente lo stesso ha iniziato a manifestare un consistente calo delle proprie difese immunitarie con l'insorgenza di affezione cutanee e sfoghi virali -:
se sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;
quali provvedimenti intenda intraprendere per la tutela della salute di questo detenuto, provvedendo perché gli venga al più presto somministrata la terapia necessaria alle sue condizioni patologiche;
quali provvedimenti intenda intraprendere atti a poter trasferire il suddetto detenuto in un istituto penitenziario perlomeno


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ubicato in Lombardia, secondo le norme vigenti che prevedono che i detenuti debbano essere custoditi all'interno di penitenziari ubicati nella regione di appartenenza, nonché in ragione del fatto che lo stesso è padre di due figli minori, la cui madre è detenuta presso il carcere di San Vittore a Milano.
(4-04546)

Risposta. - Il detenuto citato nell'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, tratto in arresto in data 30 maggio 2002, è stato condannato dal tribunale di Milano alla pena della reclusione di 8 mesi per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
In data 23 dicembre 2002 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, stabilendo quale data di scarcerazione quella del 29 gennaio 2003, giorno in cui effettivamente, detto detenuto è stato dimesso dalla casa circondariale di San Vittore. Risulta, peraltro, che lo stesso abbia trascorso, in precedenza, altri periodi di detenzione.
Tossicodipendente ed affetto dal virus H.I.V. e altre patologie, ha spesso rifiutato l'assunzione delle necessarie terapie somministrategli in carcere, rendendo difficoltosa la sua gestione.
Durante l'ultimo periodo di detenzione è stato ristretto, dal 31 maggio 2002 al 16 luglio 2002, presso il carcere di San Vittore di Milano, dal 17 luglio 2002 al 5 novembre 2002 presso la Casa circondariale di Civitavecchia e dal 6 novembre 2002 fino alla scarcerazione (29 gennaio 2003) nella Casa circondariale San Vittore di Milano.
Nel corso della sua permanenza nel carcere di Civitavecchia è stato sottoposto a controlli e terapie prescritte dai sanitari dell'ospedale Spallanzani di Roma.
Peraltro, nel carcere milanese, ha potuto usufruire delle attrezzature e dei servizi dell'annesso centro clinico ed ha effettuato periodici colloqui con la consorte, detenuta nello stesso istituto.
Si ritiene infine opportuno rappresentare che, durante la detenzione, è stato oggetto di continuo monitoraggio ed ha ricevuto le terapie necessarie, ad eccezione dei periodi durante i quali ha rifiutato ogni forma di cura, quale forma di protesta per contestare la sua condizione di detenuto.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CENTO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che dal mese di novembre 2002 gli abitanti del quartiere di Quattrostrade di Rieti, riuniti in un comitato spontaneo di quartiere, stanno dando vita a varie iniziative contro la prossima installazione, precisamente in Via Collalto Sabino, di un ripetitore di telefonia mobile della Omnitel;
nella zona sono già presenti un traliccio dell'Enel, per altro recentemente potenziato, che sovrasta abitazioni e un ripetitore di telefonia mobile della società Tim;
in detto quartiere sono ubicate una scuola materna e una elementare e la vicinanza di questi apparecchi preoccupa non poco i genitori di questi bambini essendo quest'ultimi soggetti su cui più facilmente possono ricadere le conseguenze negative dell'elettrosmog menomando lo sviluppo fisico degli stessi -:
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere affinché sia attivato presso il Ministero della salute un sistema di monitoraggio costante sull'inquinamento elettromagnetico che interessi l'intero territorio nazionale.
(4-04787)

Risposta. - La legge 22 febbraio 2001, n. 36 «legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», nel delineare una articolata e dettagliata disciplina in materia di inquinamento elettromagnetico, ha inteso, tra l'altro, distinguere le funzioni riservate allo Stato dalle competenze attribuite alle regioni, province e comuni.
In particolare, l'articolo 8, comma 1, della legge n. 36 del 2001, ha definito le competenze attribuite alle regioni, che riguardano, fra le altre:
a) l'esercizio delle


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funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione ...omissis...; b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto ...omissis...; c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo ...omissis...
Il comma 2 dell'articolo 8 dispone, inoltre, che nell'esercizio delle proprie funzioni, le regioni si debbono attenere ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Con il comma 4, infine, viene precisato che le regioni stesse, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.
Pertanto, ancorché non siano ancora stati emanati i decreti attuativi sui limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere
a) e b) della legge n. 36 del 2001, stante anche il disposto di cui all'articolo 16 (regime transitorio), che mantiene tuttora in vigore le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 e dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (relativi rispettivamente ai livelli di esposizione per gli elettrodotti e per le sorgenti di radiofrequenze), è compito esclusivo delle autorità regionali provvedere all'eventuale ridefinizione o modifica delle autorizzazioni concesse in precedenza, proprio in relazione alle possibili nuove esigenze di tutela sanitaria e ambientale.
A tal proposito, si ritiene opportuno ricordare la recente posizione della Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia, secondo la quale non esistono, ad oggi, evidenze significative per avvalorare la tesi di un possibile nesso causale tra esposizione cronica ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed insorgenza di effetti a lungo termine, quali patologie di natura degenerativa, ivi inclusi i tumori.
Allo stato attuale delle conoscenze, inoltre, il comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari connessi all'esposizione dei predetti campi (istituito nell'ottobre 2001 per decisione congiunta dei Ministri dell'ambiente e della salute) ha chiaramente affermato che «tutte le analisi delle informazioni scientifiche attualmente disponibili hanno indicato che, pur essendovi delle lacune nelle conoscenze che richiedono di proseguire l'attività di ricerca per migliorare ulteriormente la valutazione dei rischi sanitari, non c'è conferma che l'esposizione ai Campi elettro magnetici (CEM) al di sotto dei limiti indicati nelle linee guida della commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti - ICNIRP (1998) abbia generato conseguenze sanitarie negative».
In merito alla realizzazione di una rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2002, concernente le modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha espressamente previsto, all'articolo 3, comma 2, lo stanziamento di 40 miliardi di lire per la progettazione e definizione di tale rete a livello nazionale e, in fase sperimentale, anche in ambito regionale.
Il relativo progetto è stato già messo a punto dal ministero delle comunicazioni, destinatario del citato finanziamento.
A tal riguardo, con nota del 12 agosto 2002 ho manifestato il mio vivo apprezzamento al Ministro delle comunicazioni per le iniziative intraprese nell'ambito della realizzazione della rete di monitoraggio ambientale dei livelli dei campi elettromagnetici, assicurando, altresì, pieno sostegno e disponibilità anche alla promozione delle ulteriori iniziative volte a favorire la condivisione dei primi risultati della fase sperimentale ed avviare il processo di formazione di linee guida.
Per quanto riguarda la situazione segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, l'ufficio territoriale del Governo di Rieti ha comunicato che, dal novembre 2002, si è costituito nel quartiere cittadino


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denominato «Quattrostrade» un comitato spontaneo dei cittadini, contrario all'installazione di un ripetitore Omnitel per telefonia cellulare.
Tale comitato ha posto in essere varie forme di protesta, impedendo l'accesso al cantiere dove erano in corso di realizzazione i lavori preparatori per l'installazione del ripetitore, effettuando «sit-in» e cortei, nonché sensibilizzando sulla problematica il Comune e la Prefettura di Rieti.
La preoccupazione dei residenti nasce dal fatto che la zona, già percorsa da un elettrodotto Enel, è densamente popolata e che l'area prescelta per localizzare l'apparecchiatura è poco distante da una scuola materna.
Il 21 novembre 2002, dopo che il comitato aveva protestato anche durante il Consiglio comunale, il prefetto di Rieti, corrispondendo all'invito del sindaco, venuto in prefettura insieme ad una delegazione di manifestanti, ha deciso di sollecitare all'
Omnitel un contatto con l'ente locale.
Detto incontro, peraltro già in precedenza ricercato dal sindaco, si è svolto l'8 dicembre 2002: in questa occasione il responsabile della società
Omnitel ed il comune di Rieti hanno concordato di installare il ripetitore in una diversa località, ancora da individuare.
A seguito di tale accordo, il comitato ha sospeso il presidio del cantiere che perdurava dal 18 novembre.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

COSSA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in tutto il Paese si assiste ad una proliferazione di impianti per telefonia mobile;
in molte comunità locali si vive questo fenomeno con viva preoccupazione circa le conseguenze che l'inquinamento elettromagnetico può avere sulla salute delle persone;
tali ansie si manifestano in modi diversi, trovando sfogo talora con civili petizioni e manifestazioni, talaltra con manifestazioni di insofferenza meno facili da gestire e che possono degenerare in problemi per l'ordine pubblico;
i cittadini si attendono indicazioni certe dagli interventi normativi dello Stato;
la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, n. 36 del 22 febbraio 2001, prevede all'articolo 4, comma 2, che il Governo determini, mediante decreto, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità;
a tutt'oggi tali decreti non risultano emanati;
fino alla loro emanazione trovano applicazione le disposizioni presenti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1992 e del decreto del Ministro dell'ambiente, n. 381 del 10 settembre 1998, i quali prevedono valori più bassi di quelli previsti nella Raccomandazione 512/99 CE -:
se non si ritenga opportuno approvare con urgenza i provvedimenti necessari per dare immediata e piena attuazione a quanto previsto dalla legge n. 36 del 2001 e porre fine al grave stato di incertezza, insofferenza ed allarme sociale ingenerati dalla mancanza di riferimenti normativi certi soprattutto in ordine ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione.
(4-03226)

Risposta. - La legge 22 febbraio 2001, n. 36 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», nel delineare una articolata e dettagliata disciplina in materia di inquinamento elettromagnetico, ha inteso, tra l'altro, distinguere le funzioni riservate allo Stato dalle competenze attribuite alle regioni, province e comuni.
In particolare, l'articolo 8, comma 1, della legge n. 36 del 2001, ha definito le competenze attribuite alle regioni, che riguardano, fra le altre:
a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione degli impianti per telefonia


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mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione ..omissis...; b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto ...omissis...; c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo ...omissis...
Il comma 2 dell'articolo 8 dispone, inoltre, che nell'esercizio delle proprie funzioni, le Regioni si debbono attenere ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Con il comma 4, infine, viene precisato che le regioni stesse, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.
Pertanto, ancorché non siano ancora stati emanati i decreti attuativi sui limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere
a) e b) della legge n. 36 del 2001, stante anche il disposto di cui all'articolo 16 (Regime transitorio), che mantiene tuttora in vigore le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 e dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (relativi rispettivamente ai livelli di esposizione per gli elettrodotti e per le sorgenti di radio frequenze), è compito esclusivo delle Autorità regionali provvedere all'eventuale ridefinizione o modifica delle autorizzazioni concesse in precedenza, proprio in relazione alle possibili nuove esigenze di tutela sanitaria e ambientale.
A tal proposito, si ritiene opportuno ricordare la recente posizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia, secondo la quale non esistono, ad oggi, evidenze significative per avvalorare la tesi di un possibile nesso causale tra esposizione cronica ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed insorgenza di effetti a lungo termine, quali patologie di natura degenerativa, ivi inclusi i tumori.
Allo stato attuale delle conoscenze, inoltre, il Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari connessi all'esposizione dei predetti campi (istituito nell'ottobre 2001 per decisione congiunta dei Ministri dell'Ambiente e della Salute) ha chiaramente affermato che «tutte le analisi delle informazioni scientifiche attualmente disponibili hanno indicato che, pur essendovi delle lacune nelle conoscenze che richiedono di proseguire l'attività di ricerca per migliorare ulteriormente la valutazione dei rischi sanitari, non c'è conferma che l'esposizione ai Campi elettro magnetici (CEM) al di sotto dei limiti indicati nelle linee guida della commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti - ICNIRP (1998) abbia generato conseguenze sanitarie negative».
Inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2002, concernente le modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze Umts, di cui all'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha espressamente previsto, all'articolo 3, comma 2, lo stanziamento di 40 miliardi di lire per la progettazione e definizione di una rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici, a livello nazionale e, in fase sperimentale, anche in ambito regionale.
Il relativo progetto è stato già messo a punto dal Ministero delle comunicazioni, destinatario del citato finanziamento.
A tal riguardo, con nota del 12 agosto 2002 ho manifestato il mio vivo apprezzamento al Ministro delle comunicazioni per le iniziative intraprese nell'ambito della realizzazione della rete di monitoraggio ambientale dei livelli dei campi elettromagnetici, assicurando, altresì, pieno sostegno e disponibilità anche alla promozione delle ulteriori iniziative volte a favorire la condivisione dei primi risultati della fase sperimentale e ad avviare il processo di formazione di linee guida.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

COSTA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere:
se corrisponda al vero che presso alcuni uffici del giudice di pace della provincia di Cuneo, siano stati comandati


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dipendenti comunali ai sensi della legge 468 del 24 novembre 1999, nonostante che in taluni uffici il carico di lavoro sia molto modesto e comunque non in grado di giustificare la disposizione;
se in tali uffici del giudice di pace, mentre veniva comandato personale comunale con la motivazione «carenza di personale», contemporaneamente, il personale di ruolo del medesimo ufficio veniva applicato presso altre sedi giudiziarie, con la motivazione «carenza di lavoro», in quanto risulterebbe inammissibile che vengano disposti due atti con motivazioni fra loro incompatibili, creando disservizi che determinano un considerevole spreco di denaro pubblico (pagamento stipendi e indennità varie al personale comandato oltre alle indennità e rimborso spese al personale applicato);
quali iniziative il ministro interrogato intenda adottare per evitare che in uno stesso ufficio del giudice di pace venga «comandato» personale comunale con la motivazione di «carenza di personale» ed «aumento dell'attività» vista l'attribuzione delle competenze penali al giudice di pace e contemporaneamente, dello stesso ufficio il personale di ruolo venga applicato presso altre sedi giudiziarie per «carenza di lavoro».
(4-03138)

Risposta. - La dotazione organica dell'Ufficio del giudice di pace di Cuneo prevede 6 unità, di cui presenti 4 a seguito del trasferimento di un operatore giudiziario B2 dalla Procura della Repubblica di Saluzzo.
Presta, inoltre servizio, non contemplato nell'organico, un dipendente comunale (cancelliere B3) comandato ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge n. 468 del 1999. Pertanto, le presenze effettive salgono a 5.
Si precisa che le applicazioni dei due operatori giudiziari B2 dagli Uffici del giudice di pace di Cuneo e di Borgo San Dalmazzo al Tribunale di Cuneo non sono motivate da «carenza di lavoro»: una è dovuta a ragioni di incompatibilità ambientale e l'altra è stata disposta per le particolari conoscenze informatiche dell'operatore, che nell'ufficio di provenienza, presso il quale è stato applicato un dipendente comunale, sarebbero andate sprecate e che sono invece indispensabili al predetto Tribunale.
Tali applicazioni non hanno creato alcun «disservizio» e sono state disposte in conformità alle previsioni del contratto collettivo decentrato sulla mobilità interna, per assicurare la funzionalità dell'ufficio beneficiario, e tenendo conto, per quanto riguarda l'individuazione dell'ufficio gravato dell'applicazione, del carico di lavoro di questo e del personale che vi lavora (compreso, ovviamente, il personale dell'Ufficio del giudice di pace eventualmente proveniente dai Comuni).
Si osserva, inoltre, che gli stipendi andrebbero comunque pagati al personale in questione, indipendentemente dall'ufficio nel quale esso presta la sua attività e che, se da un lato il personale applicato dai comuni percepisce l'indennità giudiziaria, non ha però più diritto alle indennità dell'ufficio di provenienza.
Per quanto riguarda Cuneo, infine, le applicazioni non comportano «indennità e rimborso spese al personale applicato» in quanto delle indennità non sono previste e non viene corrisposto alcun rimborso spese perché i cancellieri C1 applicati al Tribunale risiedono in Cuneo, così come pure quello applicato dal Tribunale al Giudice di pace di Cuneo.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CRISTALDI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
l'Istat, al fine di adeguare gli impianti fissi antincendio di alcune sue sedi, ha indetto una gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione delle relative opere;
hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, bandita dal Dipartimento del Personale e dell'Amministrazione


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del predetto ente, ben 25 tra professionisti e studi associati, inviando i loro curricula contenenti gli elementi indicati nel bando;
risulta all'interrogante che siano state aperte le buste inviate dai concorrenti, rendendo così pubblica tutta la documentazione contenuta nelle stesse senza però procedere ad una formale valutazione;
successivamente, pur esistendo all'interno dell'ente un ufficio diretto da idonea figura professionale, è stato affidato a un professionista esterno l'incarico di procedere alla verifica della situazione impiantistica esistente; ciò al fine della stesura del capitolato dei lavori da effettuare per l'adeguamento degli impianti in questione;
risulta all'interrogante che solo a distanza di oltre un mese dall'apertura delle 25 buste contenenti i predetti curricula, si sia proceduto all'individuazione degli elementi da valutare, alla determinazione dei pesi da attribuire a quest'ultimi e all'assegnazione dei relativi punteggi con stesura della graduatoria finale;
in pratica sarebbe stata adottata una procedura che ha consentito la visione dei titoli dei partecipanti alla selezione prima della definizione dei criteri da utilizzare per la loro valutazione; procedura illegittima alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1081 del 19 dicembre 1991; TAR Lazio, sez. II, n. 102, del 18 gennaio 1996; TAR Lazio, sez. II, n. 130, 8 gennaio 1999) -:
se, nell'ambito della vigilanza dell'istituto attribuita alla Presidenza del Consiglio, possa rientrare la verifica della legittimità della suddetta procedura di gara.
(4-03105)

Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in discorso, concernente la verifica della legittimità della procedura di gara per impianti in alcune sedi dell'Istat, si fa presente quanto segue.
Si evidenzia che la decisione di affidare all'esterno l'incarico di procedere alla verifica della situazione impiantistica esistente è stata assunta dal responsabile del procedimento, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 17 della legge-quadro 109 del 1994 e, in particolare, in considerazione della speciale complessità dell'oggetto della progettazione, relativamente alla quale non risultano esistere attualmente in Istat specifiche professionalità.
A norma, infatti, di tale disposizione legislativa e previa valutazione del responsabile del procedimento, in caso di carenza di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, o nella ipotesi di particolare complessità, ovvero ancora nel caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono pluralità di competenze, la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione possono essere affidati a soggetti che non necessariamente prestano la propria attività all'interno dell'ente appaltante.
In merito poi alla procedura che avrebbe consentito la visione dei titoli dei partecipanti alla selezione prima della definizione dei criteri da utilizzare per la loro valutazione, si rileva che non vi è alcuna disposizione normativa vigente che imponga, per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore ai 40.000 euro, quale è quello in questione, il rispetto di particolari formalità (non è quindi neppure necessario che le istanze pervengano in busta chiusa). In particolare, l'articolo 17, comma 12, della legge n. 109 del 1994 sancisce: «...Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere
d) ed e), di loro fiducia ... le stazioni appaltanti devono verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare».
Analogamente, a norma dell'articolo 62 del regolamento di attuazione della legge-quadro n. 109/94, nel caso di servizi appaltati di importo inferiore a 40.000 euro,


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gli unici vincoli imposti alla procedura dalla normativa vigente risultano la pubblicità dell'esigenza di acquisire la prestazione professionale tramite presentazione del progetto, e la motivazione della scelta effettuata.
Tali vincoli, nel caso in esame, risultano essere puntualmente rispettati dall'ISTAT con la pubblicazione di apposito avviso, sui quotidiani
«Il Sole 24 Ore» e «Il Messaggero» rispettivamente in data 14 settembre 2001 e 15 settembre 2001 e su «Aste e Appalti» in data 14 settembre 2001, e con il documento prodotto dal gruppo incaricato di valutare i curricula. Il gruppo ha fissato dei criteri oggettivi ed idonei per verificare il grado di esperienza e di capacità professionale dei singoli professionisti ed ha quindi formulato una graduatoria di merito. Tale documento è parte integrante del provvedimento di aggiudicazione e costituisce la motivazione della scelta effettuata.
Pertanto, per quanto sopra esposto, le procedure relative alla gara bandita dall'Istat per l'affidamento dell'incarico di progettazione degli impianti antincendi delle sedi di Roma, risultano pienamente conformi ai dettami della legge.
Il Ministro per la funzione pubblica: Luigi Mazzella.

D'AGRÒ. - Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 8, comma 4, della legge n. 118 del 1971 prevedeva che le Commissioni Sanitarie delle USL dovessero trasmettere all'ANMIC, quale associazione di tutela e rappresentanza degli invalidi civili, gli elenchi con i dati personali di quanti si sottoponevano alla visita medico-legale per l'accertamento dell'invalidità;
con l'entrata in vigore della legge n. 675 del 1996 che tutela il trattamento dei dati personali e del successivo decreto legislativo n. 135 del 1999 si pose il problema dell'incompatibilità di tale legge sulla privacy con la 181 del 1971 su questa spinosa questione fu più volte chiamato a pronunciarsi il Garante per la privacy che, sulla scorta dei reclami di molte associazioni, con proprio provvedimento del 1 dicembre 1999 stabilì che nel trattamento dei dati sensibili le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto «garantire il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati», «provvedere affinché i dati idonei a rilevare lo stato di invalidità siano trattati solo quando non sia possibile effettuare altrimenti i singoli adempimenti o passaggi procedurali volti al riconoscimento dei benefìci», «considerare come non più ammissibile la comunicazione di taluni dati ad associazioni ed enti che tutelano le diverse categorie di invalidi in base ai compiti previsti dal proprio assetto istituzionale o statutario»;
il decreto legislativo n.135 del 1999 impone di accertare «se la comunicazione sia strettamente necessaria per perseguire la rilevante finalità pubblica e non anche di appurare se la comunicazione stessa possa risultare utile all'associazione destinataria», in considerazione proprio del fatto che espressamente l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo considera «lecite le sole operazioni di trattamento (inclusa la comunicazione) strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito»";
sulla base di tali disposizioni la comunicazione da parte delle ASL dei nominativi all'ANMIC non è quindi necessaria per l'accertamento dell'invalidità, che è l'unica «rilevante finalità pubblica» che consente alle ASL stesse di trattare i dati personali dei cittadini;
se da un lato le commissioni sanitarie non possono più trasmettere i dati in oggetto all'ANMIC, dall'altro solo in presenza di specifiche deleghe da parte degli interessati l'ANMIC stessa potrebbe essere legittimata a trattare tali dati sensibili;


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qualora ai cittadini risultasse che la suddetta associazione sia in possesso dei loro dati personali ottenuti ai sensi della precedente normativa, essi potrebbero legittimamente pretendere la cancellazione del loro nominativo e, in difetto, denunciare l'accaduto al Garante della privacy ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 675 del 1996;
la circolare emanata dal Ministero della sanità nell'ottobre 2000 ammette la trasmissione all'ANMIC degli elenchi nominativi degli invalidi sottoposti a visita dalle Commissioni mediche ASL senza l'indicazione della percentuale di invalidità;
la mera eliminazione della percentuale di invalidità nella comunicazione non fa di certo perdere ai dati la natura di «sensibili», in quanto risulta comunque che si tratta di persone invalide;
a tutt'oggi molti invalidi civili continuano a ricevere offerte di servizi da parte dell'ANMIC che, in contrasto con la legislazione vigente, dichiara espressamente di ricevere dalle Commissioni mediche per poi utilizzarli gli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari -:
quali misure si intendano adottare affinché sia data una puntuale attuazione alla legge n. 645 del 1996, e successive modifiche, al fine di tutelare il diritto alla privacy anche dei cittadini invalidi.
(4-02643)

Risposta. - In merito al trattamento dei dati personali degli invalidi civili, occorre ricordare, anzi tutto, che la legge 30 marzo 1971, n. 118, non è stata abrogata.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 118 del 1971, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali trasmettono all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic), gli elenchi nominativi dei soggetti sottoposti a visita medico-legale per l'accertamento della invalidità civile.
In effetti, come espressamente indicato dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento del 1o dicembre 1999, proprio in riferimento alla comunicazione degli elenchi dei nominativi di mutilati ed invalidi civili all'«Anmic», prevista dall'articolo 8, comma 4, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la legge n. 675 del 1996 non si è in alcun modo occupata dell'articolo 8 della legge n. 118 del 1971.
Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135, d'altro canto, ha introdotto principi che spiegano effetti anche nei riguardi della normativa previgente, nel senso indicato dal Provvedimento del 1o dicembre 1999.
Infatti, come chiarito dal Garante proprio in riferimento al decreto legislativo n. 135 del 1999, la comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di invalidità, potrà essere ritenuta lecita solo a seguito della valutazione della sua stretta necessità, rispetto alla finalità pubblica perseguita dall'Amministrazione.
In effetti, l'articolo 13 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, ha stabilito che le attività dei soggetti pubblici finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni, devono considerarsi di rilevante interesse pubblico (in particolare, quelle volte al riconoscimento di benefici connessi alla invalidità civile: comma 2, lettera
d).
Tale norma, secondo il Garante, rende lecito il trattamento dei dati «sensibili» svolto dai soggetti pubblici in simili circostanze, laddove effettuato nel rispetto dei principi contenuti nello stesso decreto legislativo n. 13 del 1999.
Le Amministrazioni pubbliche, infatti, sono tenute a garantire il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità degli interessati.
I dati idonei a rivelare lo stato di invalidità, inoltre, possono essere trattati solo quando non sia possibile effettuare diversamente i singoli adempimenti o i passaggi procedurali volti al riconoscimento dei benefici.
Per quanto riguarda la comunicazione di dati ad associazioni ed enti, il Garante ha sottolineato che sono lecite le sole operazioni di trattamento (inclusa la comunicazione) strettamente necessarie al perseguimento


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delle finalità per cui il trattamento è consentito: non è ammissibile, pertanto, la comunicazione di taluni dati ad organismi di tutela degli invalidi, ove questa non sia indispensabile per il perseguimento della rilevante finalità pubblica di cui al decreto legislativo n. 135 del 1999.
In ogni caso di comunicazione di tali dati, inoltre, la pubblica amministrazione deve selezionare con particolare attenzione i dati trasmessi, in quanto lo stesso Garante ritiene assai dubbio che, in assenza di puntuali disposizioni o di deleghe specifiche da parte degli interessati, si possano fornire informazioni sui singoli soggetti sottoposti a visita (come i dati relativi al grado di invalidità o alla patologia riscontrata).
La pubblica amministrazione, inoltre, deve informare gli interessati dei trattamenti effettuati e rispettare il divieto di diffondere i dati sullo stato di salute nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, di cui agli articoli 23, comma 4, della legge n. 675 del 1996 e 4, comma 4, del decreto legislativo n. 135 del 1999.
La nota DPV.4/H-D/687 del 18 ottobre 2000, inviata agli Assessorati alla sanità delle Regioni e delle Province autonome dal Dipartimento della prevenzione dell'ex Ministero della sanità, in risposta ai quesiti pervenuti da alcune aziende Usl, richiama le considerazioni espresse dal Garante nel Provvedimento del 1o dicembre 1999.
La nota in questione, quindi, ha inteso precisare agli Assessorati alla Sanità, in modo che essi impartissero alle Commissioni mediche Asl le necessarie disposizioni, che permane tuttora l'obbligo di trasmissione, all'«Anmic» e ad altre associazioni regolate da analoghe norme (Unione italiana ciechi ed Ente nazionale sordomuti), degli elenchi di invalidi sottoposti a visita dalle citate Commissioni.
Tali elenchi devono contenere esclusivamente nome, cognome e indirizzo dei pazienti visitati.
La nota ha sottolineato, infine, che in tal senso si sono già espressi anche il Ministero del tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze (per le visite effettuate dalle Commissioni mediche di verifica) ed il Ministero dell'interno.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

D'AGRÒ - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nel comune di Vittorio Veneto esiste un complesso immobiliare di notevoli dimensioni inserito in un'area residenziale abitativa di proprietà dell'ANAS, non utilizzata da diversi anni e fonte di degrado;
risulta che non si tratti di un caso unico in Italia -:
quale sia l'ammontare del patrimonio edilizio di proprietà dell'ANAS, la destinazione d'uso, la condizione manutentiva, nonché i proventi che da esso si ottengono;
se sia prevista la dismissione di parte di tale patrimonio, ricercando le opportune convergenze con gli enti locali sui quali gli immobili insistono;
se le case cantoniere esistenti soprattutto nel Nord Italia possano essere date in comodato agli immigrati regolari, privi di alloggio, evitando così occupazioni abusive.
(4-04068)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso, si comunicano i seguenti elementi di risposta forniti dall'Ente nazionale per le strade.
La questione dei beni immobili diversi dalle strade, che l'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143 destinava a patrimonio dell'Ente nazionale se e in quanto strumentali alle attività istituzionali, è stata oggetto di successive definizioni da parte del legislatore volte ad individuare modalità e procedure di identificazione degli immobili stessi.
In tale processo l'Anas ha dovuto tenere conto dell'attuazione delle disposizioni legislative concernenti il decentramento amministrativo in materia di viabilità per effetto delle quali sono state trasferite alle Regioni le strade già statali con i relativi beni pertinenziali ed accessori.
L'Ente stradale riferisce che le operazioni di consegna sono state definite con appositi verbali nell'ottobre 2001.


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Allo stato attuale risultano iscritti nel bilancio dell'Ente, a titolo di patrimonio, beni immobili per circa 214,4 milioni di euro, per i quali è stata definita la procedura prevista dalla legge 662/96. Trattasi di immobili utili per i fini istituzionali ed in quanto tali adibiti ad uffici, depositi, ecc.
L'Anas fa conoscere, infine, che non si ravvisano ipotesi di dismissioni né, tantomeno, di concessioni per uso abitativo a soggetti terzi, fuori dei casi previsti dalla legge.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

DAMIANI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la legge-quadro italiana sulle minoranze prevede, sulla scorta della convenzione europea sulla tutela delle minoranze, il diritto per tutti i loro appartenenti a dare ai propri figli, oltre al cognome, il nome che ritengono più giusto e corretto e uguale normativa è contenuta nella legge n. 38 del 2001 per la tutela della minoranza linguistica slovena;
nell'alfabeto sloveno vi sono alcune lettere che portano in apice il segno diacritico / e queste lettere sono diverse da quelle senza tale segno diacritico, il quale dunque non è semplice accento ad alcune lettere, ma un segno di lettere diverse dalle altre (l'alfabeto sloveno è costituito da 25 e non 21 lettere);
l'evoluzione tecnologica ha prodotto alcuni inconvenienti: così ad esempio negli atti di stato civile e nei documenti più comuni (ad esempio del comune di Trieste e di altri comuni della provincia), i nomi e cognomi vengono riportati con la grafia esatta, ma al contrario nei documenti di altre amministrazioni dello Stato, come ad esempio del Ministero dell'interno (patente e passaporto) o di quello delle finanze (codice fiscale), non vengono riportati i cognomi con le lettere nella grafia slovena, sicché nei controlli incrociati con l'anagrafe del comune il cognome non risulta o risulta errato -:
quali procedure il Ministro intenda mettere in atto per ovviare a questo inconveniente.
(4-02215)

Risposta. - Il problema sollevato dall'interrogante è seguito con grande attenzione da questa Amministrazione e sarà oggetto di attenta valutazione in sede di attuazione del disposto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 recante il nuovo Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile.
In particolare, tale articolo dispone la riduzione e la semplificazione dei registri dello stato civile, sopprimendo la loro gestione cartacea e prevedendo l'istituzione in ogni comune di un unico archivio informatico, in cui registrare e conservare tutti gli atti di stato civile, salvaguardando le specifiche funzioni di garanzia proprie del servizio dello stato civile.
Con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - che sarà emanato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e sentiti l'Autorità per l'informatica, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Associazione nazionale dei comuni italiani - dovranno essere disciplinate le modalità tecniche per l'iscrizione, la trascrizione, l'annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti, nonché l'istituzione di un centro nazionale di raccolta, contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici comunali, al fine di assicurare la conservazione degli stessi.
All'applicazione di tale disposizione sono legati significativi effetti di semplificazione, che potranno consentire al cittadino di ottenere il rilascio di estratti e certificati presso il comune di residenza, evitando sia gli sprechi di tempo che gli inconvenienti nella trascrizione dei dati anagrafici lamentati dalla S.V. On.le.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.


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DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comune di Coggiola (Biella) è creditore, nei confronti del ministero dell'economia e delle finanze, delle seguenti somme:
a) euro 15.000,00 circa a titolo di saldo per l'addizionale comunale IRPEF 2000;
b) euro 135.828,00 a titolo di addizionale comunale IRPEF 2001;
c) euro 42.142,88 a titolo di saldo contributo ordinario anno 2001;
d) euro 14.099,27 a titolo di saldo contributo ordinario investimenti, nell'economia complessiva di un piccolo comune montano come quello di Coggiola non è immaginabile di esser creditori non pagati per oltre 200.000 euro e di esser costretti a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria -:
se non ritenga doveroso disporre senza indugio il pagamento delle somme vantate a credito dal comune di Coggiola (Biella) per i titoli sopraindicati.
(4-03387)

Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In merito al pagamento delle somme vantate a credito a vario titolo dal Comune di Coggiola (Biella) si rappresenta, in via preliminare, che i trasferimenti erariali agli enti locali per l'anno 2002 sono erogati in osservanza del decreto 21 febbraio 2002, n. 3 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Si precisa che, per il Comune di Coggiola, il saldo del contributo ordinario per l'anno 2001 è stato disposto da questo Ministero con provvedimento del 19 luglio 2002 e corrisponde ad Euro 42.170,18 (quarantaduemilacentosettanta/18). Il saldo dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti, corrispondente ad Euro 14.140,72 (quattordicimilacentoquaranta/72) è stato erogato il 2 dicembre 2002.
Relativamente al saldo dell'addizionale Irpef per l'anno 2000, si chiarisce che il Ministero dell'Interno rimane in attesa di conoscere gli importi definitivi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - e che, pertanto, non è in grado di confermare l'importo del saldo indicato, per il comune di Coggiola, nel testo della presente interrogazione. Si sottolinea, comunque, che la comunicazione dei dati definitivi potrebbe determinare un ricalcolo degli importi spettanti, con conseguenti conguagli o detrazioni.
Per quel che riguarda l'addizionale comunale Irpef 2001, si precisa che nel corso dell'anno 2002 sono state effettuate delle erogazioni, a titolo di acconto, al Comune di Coggiola: 1) Provvedimento del 13 giugno 2002 Euro 31.662,66; 2) Provvedimento del 16 luglio 2002 Euro 19.063,97; 3) Provvedimento del 19 settembre 2002 Euro 39.587,66.
Da ultimo, si rappresenta che, relativamente alle erogazioni dell'addizionale Irpef, sono stati interessati tutti gli Uffici territoriali del Governo con circolare telegrafica del 23 settembre 2002, al fine di dare opportune indicazioni ai comuni interessati.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. - Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
il 15 maggio 2001 il dipartimento di prevenzione dell'Asl n. 9 di Grosseto prelevava presso il Consorzio agrario di Follonica un campione di bentonite (argilla sedimentaria di origine vulcanica proveniente da una miniera dello Wyoming) fornito dalla società Esseco spa di Trecate (Novara);
la bentonite viene utilizzata in tutto il mondo a scopi enologici per la chiarificazione del vino e per la eliminazione delle impurità dei mosti;


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l'utilizzo di questa sostanza, simile alla terra, durante il processo di fermentazione dei mosti e dei vini serve ad attirare le altre particelle solide (la cosiddetta feccia) che, in combinazione con la bentonite, sedimentano nel fondo;
al primo travaso tutte queste sostanze sedimentate vengono eliminate, senza problemi di alterazione organolettica del prodotto finale né di intossicazione;
il decreto ministeriale 26 aprile 1969 stabilisce che per le bentoniti l'arsenico non può essere presente per più di 1,5 ppm;
l'analisi del campione prelevato dall'Asl ha evidenziato una presenza di arsenico uguale a 3,51 ppm;
copia del verbale di prelievo e di analisi è stata inviata alla procura della Repubblica di Grosseto che, in ragione della competenza territoriale, ha trasferito il tutto alla procura della Repubblica presso il tribunale penale di Novara;
l'Asl di Novara richiedeva alla società Esseco spa di Trecate l'elenco dei clienti ai quali aveva effettuato forniture di bentonite, ottenuto il quale segnalava i nominativi degli acquirenti alle Asl di altri regioni;
conseguentemente sono stati effettuate prelievi in Piemonte, nelle Marche, nel Veneto, nel Lazio e nell'Emilia-Romagna, mentre altri prelievi saranno certamente effettuati;
per quanto concerne il quadro legislativo appare necessario fare riferimento al codex oenologique international, punto di riferimento internazionalmente riconosciuto e utilizzato per le pratiche ed i trattamenti enologici, elaborato e costantemente aggiornato da parte dell'associazione intergovernativa Oiv;
è inoltre necessario tener presente la questione della libera circolazione delle merci ai sensi dell'articolo 30 del Trattato di Roma, le misure restrittive a tutela della salute pubblica, l'articolo 36 del Trattato di Roma e la giurisprudenza concorde della Corte di giustizia della Comunità europea;
una bentonite contenente arsenico fino a 4 ppm è ammessa, nell'ambito della Comunità europea, anche quando provenga da Paesi terzi come gli Stati Uniti d'America;
vi è il sospetto che la vicenda, da cui trae le mosse il presente atto di sindacato ispettivo, possa essere utilizzata per promuovere una campagna contro i vini italiani, che potrebbero essere segnalati all'opinione pubblica mondiale come «vini contenenti arsenico»;
tale situazione deriva dalla vigenza di una normativa nazionale restrittiva che da una parte non ha più ragione di esistere e che, dall'altra, si manifesta intollerabilmente penalizzante per il nostro comparto vinicolo in relazione alla concorrenza straniera;
la previsione normativa del decreto ministeriale 26 aprile 1969, che costituisce una misura restrittiva della libera circolazione delle merci, prescrive un tenore di arsenico nella bentonite significativamente inferiore rispetto a quello ammesso in altri Paesi della Comunità europea (1,5 ppm contro 4 ppm) e dunque di fatto ostacola l'importazione in Italia di bentonite prodotta o comunque commercializzata in tali altri Stati membri;
occorre evidentemente valutare se la limitazione di 1,5 ppm di arsenico nella bentonite sia da ritenersi giustificata ai fini della tutela della salute;
occorre, a questo punto, la concorde giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea (Cgce) che, nel punto, si è pronunciata più volte (Cgce 23 ottobre 1997, C-189/95; Cgce 14 luglio 1994, C-17/93; Cgce 26 novembre 1996, C-313/94; Cgce 13 marzo 1997, C-358/95; Cgce 16 luglio 1992, C-344/90; Cgce 14 luglio 1994, C-17/93);
alla luce delle argomentazioni che precedono, pare evidente che la norma del


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decreto ministeriale 26 aprile 1969 ha perduto ogni giustificazione di ordine pubblico -:
se non ritengano necessario ed urgente procedere ad una sostanziale modificazione del decreto ministeriale 26 aprile 1969 per evitare che, in ragione di considerazioni sanitarie pacificamente superate, la nostra produzione vinicola sia costretta a sopportare una concorrenza che, al contrario, può godere, nel proprio Paese, di normativa adeguata alle previsioni ed alle indicazioni contenute nel codex oenologique international.
(4-04310)

Risposta. - Il decreto ministeriale 26 aprile 1969 stabiliva a 1,5 ppm il limite massimo di arsenico totale nelle bentoniti utilizzate per i processi di vinificazione.
Al riguardo, è necessario ricordare che la bentonite è riportata nell'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati dal Regolamento comunitario CE 1493/1999 e che la recente Direttiva n. 2001/30/CE della Commissione del 2 maggio 2001, nel definire i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, ha stabilito per la bentonite (E558), un contenuto di arsenico pari a non più di 2 mg/kg (2 ppm).
La Direttiva n. 2001/30/CE è stata recepita, nel nostro Paese, con il decreto del Ministero della salute 6 maggio 2002.
Pertanto, il settore degli additivi viene oggi completamente disciplinato dalla normativa comunitaria, divenuta - attraverso il recepimento obbligatorio della direttiva n. 2001/30/CE - vincolante per tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la bentonite (E558) impiegata deve possedere le stesse caratteristiche di purezza.
Per completezza, si precisa che il Codex Oenologique International è un testo tecnico-scientifico elaborato dall'associazione intergovernativa OIV
(Office International de la Vigne et du Vin), il quale non ha valore di legge, ma viene utilizzato da tutti i Paesi che non dispongono di specifiche norme nazionali.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
dopo l'avaria al centro di controllo d'area verificatasi una settimana fa a Milano, venerdì 22 novembre 2002 un'altra avaria si è verificata presso l'ACC dell'aeroporto di Roma-Ciampino;
pare essersi trattato di una ulteriore avaria delle frequenze radio, utilizzate dai controllori del traffico aereo per le comunicazioni con i piloti ed ancora una volta si è verificato il mancato funzionamento del pluri-canale d'emergenza che pare essere caratterizzato dall'impossibilità di coprire l'area di competenza di un centro che viene chiamato Italia controllo, peraltro ancora, di fatto, dimensionato per la realtà di Roma;
l'inconveniente si è verificato durante un'orario di punta (tra le ore 12,45 e le 13,20) e, per l'ennesima volta, soltanto la prontezza e la professionalità dei controllori di volo e dei piloti hanno evitato che una situazione di pericolo potenziale rischiasse di trasformarsi in tragedia;
la frequenza delle avarie, ormai, ha superato il limite di guardia e comunque esprime una patologia del sistema che deve essere assolutamente ed accuratamente studiata -:
quali siano le cause tecniche del nuovo e grave inconveniente tecnico verificatosi il 22 novembre 2002 presso l'ACC dell'aeroporto di Roma-Ciampino e se il Ministro non ritenga di assumere urgentissime iniziative per garantire la sicurezza del traffico aereo.
(4-05067)

Risposta. - In riferimento alle problematiche evidenziate l'atto ispettivo cui si risponde, l'ENAV, Ente nazionale per l'assistenza al volo - rappresenta che il giorno 22 novembre 2002 alle 11.52Z (ore 12.52 locali), presso la Sala Operativa di Roma ACC si avviava un fenomeno di perdita progressiva di alcune frequenze operative, sia in trasmissione che in ricezione. Effettuate le prime verifiche tecniche (che hanno


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portato all'immediata individuazione della causa del degrado in un malfunzionamento del sottosistema multifonico) e considerando che il fenomeno andava progressivamente allargandosi ad altre frequenze, il presidio tecnico presente presso Roma ACC provvedeva, alle ore 11.58Z (ore 12.58 locali), all'attivazione del nodo multifonico di riserva.
Pertanto, il parziale degrado tecnico occorso al sistema TLC di Roma ACC ha avuto una durata complessiva di sei minuti ed una caratterizzazione progressiva e non simultanea, comportando di fatto un impatto operativo di entità limitata.
Le cause tecniche all'origine dell'evento, sulla base degli accertamenti effettuati congiuntamente alla società conduttrice del sistema ed in collaborazione con il manutentore, sono addebitabili ad un errato comportamento del software interno al sottosistema multifonico, rispetto al quale la Società costruttrice sta provvedendo all'emissione di una versione aggiornata del software.
Durante l'evento sopra descritto, l'operatività delle comunicazioni radio del centro è stata anche assicurata attraverso l'impiego del sistema radio pluricanale di emergenza che ha funzionato regolarmente contribuendo ad assicurare continuità al servizio di gestione del traffico aereo senza necessità di chiusura di alcun settore operativo.
Si evidenzia che l'architettura del sistema principale, comunque, prevede già di per sé una duplicazione di componenti sia hardware che software, secondo un concetto di sistema primario e secondario. Tale configurazione ha consentito di minimizzare gli impatti operativi dell'avaria registrata, a riprova della consistenza ed adeguatezza funzionale dell'intero sistema.
A ciò si aggiunge la disponibilità di un ulteriore sistema indipendente denominato «sistema radio pluricanale di emergenza», impiegato presso gli ACC nazionali, il cui obiettivo funzionale è quello di garantire ulteriori margini di sicurezza in quegli spazi dove la dinamica del traffico ha caratteristiche peculiari ed è connessa con gli arrivi e partenze da e per gli aeroporti a maggior traffico.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il quotidiano «Libero» di giovedì 25 luglio 2002 alla pagina 9 informa i lettori delle clamorose differenze di prezzo fra l'Italia ed i paesi europei per le confezioni di «Zoladex», la specialità, antitumorale, è prodotta dalla società Astra Zeneca;
lo «Zoladex» da 3,6 milligrammi costa in Italia 209,75 euro a confezione, prezzo unitario 58,26 euro, in Francia 167,50 euro, prezzo unitario 46,52, in Spagna 151,30 euro a confezione, prezzo unitario 42,02;
la differenza è di circa 12 euro in meno in Francia e di oltre 16 euro in meno in Spagna;
anche in Germania, dovendosi valutare le differenze dell'Iva sui farmaci (16 per cento in Germania e 10 per cento in Italia), lo «Zoladex» ha un prezzo al pubblico inferiore, sia pure di poco;
il farmaco - lo si vuole sottolineare - è antitumorale e dunque appare particolarmente significativa la cospicua differenza di prezzo rispetto ai citati paesi europei -:
quale sia la ragione per la quale la confezione di «Zoladex» abbia un prezzo al pubblico così sproporzionatamente elevato in Italia rispetto agli altri paesi europei.
(4-03711)

Risposta. - La specialità medicinale Zoladex 3,6 mg, con impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo, prodotta dalla ditta Astra Zeneca, è classificata in classe A, nota 51, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, con piano terapeutico.


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La differenza di prezzo, segnalata dall'interrogante, a svantaggio dei cittadini italiani rispetto al prezzo dello stesso dosaggio dello Zoladex in alcuni altri Stati membri dell'U.E., è da attribuirsi al diverso calcolo dell'IVA (del 10 per cento in Italia, del 2 per cento in Francia e del 16 per cento in Germania) oltre che ai diversi margini di distribuzione, intermedia e finale.
Tenuto conto di tutte queste variabili, il prezzo al pubblico della confezione di Zoladex 3,6 mg risulta essere in Italia inferiore del 15 per cento rispetto al prezzo in Germania e superiore al prezzo in vigore in Francia, a causa delle variabili menzionate e segnatamente dell'IVA.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il consigliere comunale di Alleanza nazionale di Alghero Michele Pais ha presentato una mozione, nel proprio Consiglio, con la quale si invita l'assemblea a valutare la gravità della situazione dell'aeroporto locale, ancora privo, dopo anni, del radar di avvicinamento;
secondo il Consigliere Comunale Pais «il radar era stato installato nel 1993 ma fu abbattuto dal vento e mai più riparato. Si tratta di una situazione pericolosissima, soprattutto considerando il forte aumento di passeggeri nello scalo: dai 400.000 del 1996 ai 700.000 del 2001. Oltre tutto, lo spazio aereo di Alghero viene diviso ogni giorno fra gli aerei di linea, quelli della scuola di volo e gli elicotteri dell'antincendio»;
secondo il rappresentante di Alleanza Nazionale «la torre di controllo vigila sugli aeromobili in avvicinamento basandosi solo sulle comunicazioni via radio con i piloti e ciò costringe gli addetti al traffico aereo ad adottare misure supplementari di sicurezza, con ritardi, disagi e costi maggiori per le compagnie» (cfr. Ansa 8 agosto 2002, ore 20,14);
la denuncia del consigliere Michele Pais deve essere presa in seria considerazione e debbono essere adottati senza indugio i provvedimenti necessari ed urgenti per il ripristino del radar di avvicinamento e quindi per restituire standards di sicurezza molto avanzati alle centinaia di migliaia di passeggeri che usufruiscono dello scalo di Alghero -:
quali iniziative intenda assumere affinché, senza indugi, l'aeroporto di Alghero venga dotato del radar di avvicinamento che risulta fuori uso da ben nove anni al fine di garantire nel massimo grado la sicurezza dell'utenza del mezzo di trasporto aereo.
(4-03729)

Risposta. - In riferimento alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, l'ENAV - Ente nazionale per l'assistenza al volo - interessato al riguardo, fa presente che Alghero è dotato di impianti per la navigazione terminale (avvicinamento ed atterraggio) che, con le associate procedure operative, consentono una adeguata capacità operativa del traffico aereo di competenza.
In particolare i sistemi esistenti sono:
Un radiofaro
locator (utilizzabile per procedure di avvicinamento);
Un radiofaro
Non-directional Radio Beacon (NDB) non direzionale;
Un sistema di atterraggio strumentale ILS
(Instrument Landing System);
Un radiofaro direzionale
VOR (VHF Omnidirectional Radio Range);
Un sistema misuratore della distanza della stazione
(Distance Measuring Equipment).

Tali sistemi consentono, in combinazione associata, lo sviluppo di una serie di possibilità procedurali per l'avvicinamento e l'atterraggio nelle due direzioni di pista (03/21), nel rispetto degli standard di sicurezza.
La pianificazione degli interventi per il 2003, nell'ambito del settore «sorveglianza», prevede, in relazione al potenziale


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aumento della domanda di traffico, azioni correlate ad esigenze di ottimizzazione della copertura radar nello spazio aereo Ovest Sardegna, con l'installazione di una postazione «secondaria» radar in modalità «S» presso il sito denominato «Cima Canestreddu», per la quale l'Enav prevede entro il 2003, di concludere l'iter contrattuale per la relativa acquisizione, rendendo operativo il radar entro 8 mesi dalla stipula del contratto.
Tale collocazione potrà garantire anche la possibilità di un servizio di monitoraggio radar del traffico aereo in fase di avvicinamento allo scalo di Alghero.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
le avarie agli apparati ed ai sistemi per la gestione del traffico aereo si ripetono, ormai, con una frequenza allarmante;
venerdì 15 novembre 2002, presso la sala radar di Milano ACC, si è verificata un'avaria delle frequenze radio utilizzate dai controllori del traffico aereo per le comunicazioni con i piloti;
soltanto grazie alla prontezza ed alla professionalità del personale operativo non si sono verificate situazioni di pericolo, malgrado l'intensità del traffico aereo;
l'avaria verificatasi a Milano è durata circa 20 minuti e, per di più, durante la fase di contingency non sono risultati funzionanti gli appositi pluri-canali d'emergenza, come del resto non risultarono funzionanti in analoga situazione verificatasi presso la sala radar di Roma ACC;
le prime verifiche tecniche non hanno consentito di accertare le cause del mancato funzionamento delle frequenze di riserva, con ciò alimentando il sospetto e la preoccupazione che il lamentato inconveniente possa ripetersi -:
quali siano le ragioni e gli impedimenti tecnici che non consentono l'inaugurazione della nuova sala di controllo milanese, considerato che l'attuale amministratore unico dell'ENAV, al mese di giugno 2002, confermava che la sala stessa era pronta da mesi;
se non condivida la sensazione largamente diffusa, secondo cui l'attuale gestione dell'ENAV Spa si stia caratterizzando per il progressivo abbandono dell'operativo, per la poca cura dei presìdi tecnici e quindi, in sintesi, per l'insufficiente attenzione alle questioni relative alla sicurezza del trasporto aereo;
se non ritenga che anche la ventilata politica della riduzione dei costi - che genera tali pericolosissimi inconvenienti - in realtà non sia seguita dall'ENAV Spa in tutti i settori, tenuto conto delle consulenze recentemente commissionate e tenuto conto degli emolumenti corrisposti al top management neo-assunto;
quali forti iniziative intenda assumere nei confronti dell'ENAV Spa per avere garanzie precise in ordine alla politica di sicurezza del volo che l'ente deve istituzionalmente promuovere ed attuare.
(4-04540)

Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in oggetto, l'Enav Ente nazionale per l'aviazione civile, interessata a riguardo, fa presente che l'evento verificatosi il 15 novembre 2002 alle ore 18:18Z (ore 19:18 locali) presso la Sala Operativa di Milano ACC è stato determinato dal malfunzionamento di alcune posizioni operative e, in rapida successione, lo stato di «out of service» delle frequenze assegnate a tali posizioni.
L'Ente riferisce che dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecniche, veniva individuata la causa di tale inconveniente dovuto al malfunzionamento di un componente del sottosistema multifonico (moduli interfaccia radio).


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Il personale tecnico manutentore presente presso Milano ACC provvedeva, alle ore 18:37Z (ore 19:37 locali), alla riattivazione del sistema multifonico, a seguito dell'individuazione e sostituzione del componente responsabile della malfunzione.
Durante l'evento sopra descritto, l'operatività delle comunicazioni radio del centro è stata anche assicurata attraverso l'impiego del sistema radio pluricanale di emergenza che, peraltro, ha funzionato regolarmente contribuendo ad assicurare continuità del servizio di gestione del traffico aereo senza necessità di chiusura di alcun settore operativo.
L'Enav fa conoscere che l'architettura del sistema principale, comunque, prevede già di per sé una duplicazione di componenti sia
hardware che software, secondo un concetto di sistema primario e secondario. A ciò si aggiunge la disponibilità di un sistema indipendente denominato «sistema radio pluricanale di emergenza», impiegato presso gli ACC nazionali, il cui obiettivo funzionale è quello di garantire ulteriori margini di sicurezza in quegli spazi dove la dinamica del traffico ha caratteristiche peculiari ed è connessa con gli arrivi e partenze da e per gli aeroporti a maggior traffico.
Nella nuova Sala operativa di Milano, già tecnicamente pronta per l'utilizzo operativo, sono stati avviati il 13 gennaio 2003, processi addestrativi del personale.
Per quanto concerne la «politica di riduzione dei costi», l'Ente fa presente di aver avviato un processo di semplificazione e di concentrazione delle strutture, secondo un modello organizzativo finalizzato ad una maggiore visibilità e responsabilizzazione manageriale. Tale processo si pone l'obiettivo di ulteriormente snellire i processi produttivi, di massimizzare il recupero, in termini di efficienza ed in costi di funzionamento, responsabilizzando maggiormente i livelli manageriali in una logica di progressiva misurazione dei risultati.
In particolare, l'Enav fa rilevare che a fronte dei sedici dirigenti cessati dal servizio sono stati assunti n. 6 dirigenti e sono state effettuate n. 7 promozioni dirigenziali, con una decorrenza retributiva complessiva annua rispetto alle precedenti posizioni stipendiali che ha comportato un alleggerimento del budget dei costi del personale di circa 890.000 euro.
Gli incarichi di consulenza sono stati affidati, nel pieno rispetto della vigente normativa, a professionisti e società di comprovate capacità tecniche e professionali, operanti su mercati multinazionali (quali
Pricewaterhousecoopers, KPMG Consulting, Mc Kinsey&Company), per l'espletamento di funzioni inerenti a professionalità specialistiche. L'Ente fa presente che il ricorso a tali professionalità si è reso indispensabile per convertire l'attuale struttura organizzativa aziendale alle esigenze di conduzione gestionali proprie dell'impresa. I compensi corrisposti risultano, oltre che in linea con quelli di mercato, del tutto congrui rispetto alle tariffe prestazionali degli ordini professionali.
Per quanto concerne la «sicurezza del trasporto aereo» l'Enav assicura il massimo impegno per salvaguardare ed anzi incrementare i profili di sicurezza, che rappresentano gli obiettivi prioritari della Società. Nell'ambito del piano strategico delle attività e delle iniziative da attuare prossimamente, infatti, primaria importanza assumono gli aspetti di carattere operativo, volti a raggiungere il miglioramento dei livelli di sicurezza del traffico aereo, che possono essere garantiti con mirati investimenti ad avanzato uso di automazione e la conseguente imprescindibile formazione del personale. In particolare, dal confronto fra i valori totali degli investimenti previsti nell'attuale
budget per il triennio per quelli inerenti al Piano strategico del luglio 2001 emerge, oltre l'anticipata attivazione di programmi che erano stati previsti per gli anni successivi, una previsione di maggiori investimenti destinati alla sicurezza di più 28 milioni di euro.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la signora Letizia Corrado, nata il 27 dicembre 1958 a Napoli, residente in Cuneo,


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via V. Bersezio, n. 31, presta attività presso l'UNEP del tribunale di Cuneo dal 28 novembre 1989 con la figura professionale di ufficiale giudiziario B3;
la signora Letizia Corrado ha inoltrato domanda al Ministero della giustizia, direzione generale dell'organizzazione e degli affari generali - Ufficio II - per essere distaccata dalla attuale sede di servizio al Ministero della giustizia per compiti di natura amministrativa attinenti al personale e ai servizi negli uffici NEP ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990;
la domanda documenta le serie condizioni di famiglia e le condizioni di salute dell'istante e contiene, come allegati, il parere favorevole del 19 settembre 2002 del Presidente del tribunale ordinario di Cuneo ed il parere favorevole, reso in stessa data, dal dirigente UNEP del tribunale ordinario di Cuneo;
le motivazioni poste a fondamento della domanda sono certamente molto serie sicché è necessario deliberare con la massima urgenza sulla domanda medesima -:
se non ritenga di adoperarsi affinché sia evasa con la massima urgenza possibile la domanda di distacco inoltrata dalla signora Letizia Corrado.
(4-04785)

Risposta. - In merito alla richiesta di distacco al Ministero della giustizia della signora Letizia Corrado, ufficiale giudiziario, posizione economica B3, si fa presente che la stessa è stata accolta.
La signora Corrado, con P.D.G. 4 febbraio 2003, è stata addetta al Ministero - Direzione generale del personale e della Formazione, ove dovrà prendere possesso nel periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 1o marzo 2003.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

FATUZZO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
come in altre regioni del Mezzogiorno, l'inizio della campagna agrumicola in Sicilia è stato condizionato dalle elevate temperature estive ed autunnali che hanno in gran parte compromesso la pezzatura dei prodotti e causato un ritardo nella maturazione dei frutti;
oltre al clima, estremamente dannosa si è rivelata anche la cenere dell'Etna, che mai come in passato ha colpito così a lungo le coltivazioni di agrumi, ortaggi e frutta, tipiche delle zone del catanese limitrofe al vulcano;
in particolare, per gli agrumeti in piena maturazione, il rischio è che i granelli di polvere non solo provochino la comparsa di macchie nere sul frutto ma possano anche penetrare all'interno di esso, pregiudicandone la qualità e la quotazione sul mercato;
una prima seria conseguenza di tale situazione è stato il blocco - almeno nella fase iniziale - della raccolta degli agrumi, in quanto la buccia sporca a contatto con la mano crea attrito e quindi mette a rischio la conservazione dei frutti;
la cenere riesce anche ad infiltrarsi nella frutta, nelle verdure e negli ortaggi rendendoli assai poco graditi ai consumatori i quali tendono sempre meno ad acquistarli nei negozi, nei mercati e nelle catene alimentari, con conseguente crollo delle vendite;
polvere lavica e lapilli hanno arrecato, inoltre, ingenti danni alle serre, le cui strutture in plastica si presentano completamente ricoperte da una spessa coltre di cenere e che non possono essere ripulite a causa della mancanza d'acqua;
a completamento del quadro, bisogna aggiungere che gli agrumi risultano difficilmente lavorabili, ciò sempre a causa della polvere nera che - secondo i trasformatori - rovina i macchinari, mettendo


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a rischio i contratti con la distribuzione commerciale;
le piogge di questi ultimi giorni solo in piccola parte hanno risolto una situazione che permane critica in tutta la sua drammaticità e che rischia di compromettere l'intera produzione agrumicola, già fortemente colpita dalle continue calamità naturali;
le precipitazioni temporalesche - che si sono abbattute sulla provincia di Catania con particolare intensità - hanno anzi determinato ulteriori gravi danni trasformando la cenere espulsa dall'Etna in fango che ha otturato le grondaie delle strutture edilizie -:
se non intendano intervenire con urgenza mediante l'adozione di provvedimenti straordinari, quali: la proroga e la dichiarazione di aggravamento dello stato di emergenza dichiarato nel maggio 2002 dal Governo a causa della siccità; l'anticipazione da parte dell'Acea dei finanziamenti agli agricoltori; e, infine, la concessione di aiuti ed incentivi ai produttori di agrumi siciliani che - già penalizzati dai danni alle produzioni - hanno concluso contratti con le industrie di trasformazione che non sono più in grado di rispettare;
se non ritengano adottare iniziative normative volte a disporre l'apertura di una linea di cassa integrazione (come si fa, ad esempio, nel settore dell'industria) per i lavoratori del comparto e ciò in considerazione del fatto che la crisi dell'agrumicoltura assume sempre più - per la provincia di Catania - le caratteristiche di un vero e proprio problema sociale, visto che in quei territori l'occupazione è prevalentemente nel suddetto settore e che le recenti calamità naturali hanno gettato nello sconforto migliaia di famiglie, le quali vedono così sfumare l'unica seria occasione di lavoro ancorché stagionale.
(4-04805)

Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate nell'interrogazione in discorso si comunica che per l'eruzione vulcanica dell'Etna in provincia di Catania, potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale qualora gli organi tecnici della Regione accertino danni sulla produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiori al 35 per cento.
Attualmente, la Regione Sicilia, territorialmente competente, non ha ancora avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.
Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, di cui al decreto legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, il Ministero provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.
Si fa presente, comunque, che la Regione Siciliana, il 15 novembre 2002 ha richiesto la proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi idro-potabile per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.
Tale istanza è stata accolta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 292 del 13 dicembre 2002 e lo stato di emergenza è stato pro fino al 31 dicembre 2004.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

FIORI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
oggi, in Italia, la terapia farmacologica più diffusa nel trattamento della disintossicazione da sostanze oppiacee si attua mediante somministrazione del farmaco metadone;
si tratta, come è noto, di un sostituto oppiaceo sintetico che, somministrato a dosi scalari in un lungo arco di tempo, dovrebbe determinare un rallentamento nella comparsa della sintomatologia legata alla sindrome di astinenza, portando il


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paziente tossicodipendente alla graduale estinzione del desiderio compulsivo legato all'assunzione della sostanza psicotropa;
il farmaco viene somministrato nei sert, negli ospedali e nei carceri, utilizzato sia nel procedimento di disintossicazione che di mantenimento, tuttavia, risulta dalle casistiche un alto tasso di disaffezione e di abbandono della terapia, causato proprio dalla lunghezza dei tempi che la modalità progressiva del trattamento presuppone e degli scarsi risultati sul versante della disintossicazione;
da qualche anno ha preso avvio la sperimentazione di farmaci alternativi al metadone nelle terapie di disintossicazione che presentano il vantaggio di procurare una rapida disintossicazione del paziente agendo come antagonisti a lunga emivita degli oppioidi impedendone l'accesso ai recettori;
il naloxone ed il naltrexone, associati alla clonidina, vengono usati anche in Italia per le terapie «d'urto» nella disintossicazione rapida ed il naltrexone viene somministrato per via orale anche nella fase di mantenimento che ne consegue;
risulta all'interrogante che dal 1998 in alcuni Stati americani (New Jersey, California e Virginia) a Londra ed al Cairo vengano attuati protocolli di disintossicazione a base di naltrexone inserito sotto cute: il «naltrexone-depo» consentirebbe una migliore utilizzazione degli effetti del farmaco, eliminando i problemi connessi alla scarsa volontà di partecipazione del paziente che, nell'assunzione orale del prodotto costituisce il fattore determinante per il successo o il fallimento della terapia. Il naltrexone, secondo questa modalità, verrebbe quindi inserito sotto pelle in un dosaggio composto a graduale rilascio del farmaco (nel trattamento viene indicato un periodo medio di 6-10 settimane), eliminando totalmente le sofferenze derivanti dalla crisi di astinenza;
va, inoltre, tenuto presente che oltre ai benefici psico-fisici del paziente, anche i costi del trattamento risulterebbero contenuti e sicuramente inferiori a quelli approntati per la terapia a base di metadone;
nel 1999 la F.D.A. (Food and Drug Administration) ha preso in esame la sperimentazione del farmaco eseguita dal dottor Lance L. Gooberman del New Jersey ed ha richiesto un ulteriore approfondimento clinico riguardo agli effetti della terapia farmacologica, tuttavia il trattamento è in uso presso vari centri specializzati nel mondo -:
se non ritenga opportuno verificare l'efficacia ed i risultati dell'impianto sotto cute del naltrexone, sistema seguito in molti Paesi come risulta dalla letteratura scientifica e da molti siti internet effettuando anche un accertamento statistico sull'esito del trattamento esperito dai pazienti tossicodipendenti italiani che hanno utilizzato tale cura all'estero;
se non ritenga altresì di dover aprire una inchiesta per accertare le reali ed effettive ragioni per cui si prosegue con la somministrazione di metadone, che ha dato scarsissimi risultati perché costituisce di fatto un modo per mantenere lo stato di tossicodipendenza, anziché procedere ad una cura chiaramente alternativa che «blocca» i recettori degli oppioidi determinando una veloce disintossicazione, come stanno a testimoniare le centinaia di casi trattati all'estero con la somministrazione del naltrexone sotto cute.
(4-01768)

Risposta. - In riferimento ai quesiti formulati nella interrogazione parlamentare in esame, anzitutto corre l'obbligo di premettere che il Ministero della salute è favorevole a qualunque terapia che, sulla base di fondate dimostrazioni di efficacia, possa portare ad un significativo miglioramento delle condizioni di salute dei soggetti tossicodipendenti.
Per quanto riguarda il «naltrexone», si precisa che tale sostanza è conosciuta da molto tempo e viene utilizzata di routine, per la via di somministrazione orale, nelle terapie attuate dai servizi pubblici per la tossicodipendenza «Sert».


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In particolare, secondo i dati della rilevazione del Ministero della salute relativi all'anno 2000, sono sottoposti a programmi con il «naltrexone» circa il 7 per cento degli utenti dei «Sert».
L'impiego del «naltrexone» (nelle forme farmaceutiche compresse e soluzione orale) da parte dei tossicodipendenti, è finalizzato al mantenimento di uno stato di «non dipendenza» da oppiacei dopo la prima fase di disintossicazione, in aggiunta alla terapia riabilitativa psicologica e sociale.
L'obiettivo è far sì che il soggetto non percepisca più l'effetto gratificante atteso con l'assunzione del farmaco d'abuso, rendendo possibile nel tempo il progressivo «decondizionamento» dell'individuo a tale effetto e, probabilmente, a tutti i comportamenti associati al processo dell'abuso.
L'impiego del «naltrexone» è rivolto anche al trattamento dell'alcolismo.
Il motivo dell'impiego del «naltrexone» nella dipendenza da oppiacei, è fondato sulla sua capacità di legarsi al loro recettore con una potenza superiore rispetto agli altri oppiacei e, in ragione della sua proprietà antagonista, di bloccarne gli effetti, sia terapeutici che euforizzanti.
Alcuni effetti indesiderati (miosi, depressione respiratoria e stato disforico) osservati in clinica, lasciano ipotizzare anche un certo grado di attività agonista parziale del composto.
Infine, il «naltrexone» non provoca dipendenza fisica e la sua attività antagonista oppioide non va incontro a tolleranza.
Risultati positivi in clinica sono stati tuttavia ottenuti solamente nei soggetti fortemente motivati.
Ciò sembra dovuto alla bassa
compliance del «naltrexone», cui contribuiscono, tra l'altro, la possibile comparsa di effetti indesiderati, nonché l'assenza di sintomi di astinenza in caso di sospensione del trattamento.
Una formulazione di «naltrexone» in microcapsule a cessione continua, da iniettare sottocute, è stata progettata dalla società Biotek Inc. di Wobum, Mass. - U.S.A., (Depotrex), per superare il problema della bassa
compliance.
Tuttavia, solamente due studi sono stati pubblicati su riviste internazionali, mentre gli altri due sono riassunti di presentazione a congressi.
Nel complesso, i risultati scaturiti dalle sperimentazioni finora effettuate non possono essere considerati conclusivi, a causa del ridotto numero di soggetti coinvolti e del limitato periodo di durata del
follow-up.
Si rendono necessari, quindi, nuovi studi di adeguata potenza statistica e durata, per verificare il vantaggio dell'impiego clinico del Depotrex a lungo termine.
Per quanto attiene al possibile utilizzo del «naltrexone» secondo altre modalità o vie di somministrazione, si segnala che questa sostanza non è, al momento, registrata per tale utilizzo nel nostro Paese.
L'eventuale impiego del «naltrexone» secondo le modalità indicate nella presente interrogazione, deve aver luogo nell'ambito delle procedure di sperimentazione.
Questo Ministero non è a conoscenza di istanze in tal senso, o di altre iniziative analoghe da parte di aziende farmaceutiche o di centri di ricerca, ma l'eventuale realizzazione di tali sperimentazioni verrà considerata con interesse, anche alla luce degli auspici formulati nel Programma di Governo in materia di lotta alla droga, circa una maggiore utilizzazione delle opzioni terapeutiche di tipo «farmacologico non sostitutivo».
Per quanto riguarda l'utilizzo del metadone, il Ministero della salute ha avviato da tempo alcuni studi finalizzati alla verifica dei risultati conseguiti con tale farmaco dai SERT italiani e intende promuovere, in un prossimo futuro ulteriori approfondimenti: compatibilmente con i tempi tecnici richiesti da tali studi per la produzione di dati attendibili sugli esiti a medio-lungo termine, si confida che già nei prossimi mesi siano disponibili risultati preliminari in grado di chiarire, almeno in parte, le preoccupazioni espresse dall'interrogante.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.


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FOTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la ridotta larghezza del ponte sul torrente Nure, tra le frazioni di Roncaglia (in comune di Piacenza) e Fossadello (in comune di Caorso), determina uno stato di pericolosità non riscontrabile in nessun altro tratto della strada statale n. 10;
la larghezza della carreggiata, lungo il tratto di strada in questione, è appena sufficiente, a differenza dello spazio riservato alle due banchine laterali, al servizio di pedoni e di ciclisti, del tutto insufficiente;
la situazione è stata riscontrata anche dai tecnici dell'Anas nel corso di un sopralluogo dell'11 settembre 1996;
il competente compartimento ANAS di Bologna ha censito una significativa percentuale di «punti neri» suscettibili di eliminazione o, quanto meno, di miglioramenti, tra i quali il richiamato ponte sul Nure;
nella risposta resa in data 29 maggio 1997 all'interrogante sulla questione che qui interessa, il rappresentante del Governo assicurava che «non appena le esigue risorse finanziarie lo consentiranno, sarà possibile attuare tutti gli interventi atti ad uniformare la larghezza della carreggiata stradale del ponte ai restanti tratti della statale» -:
se e quali provvedimenti intenda assumere per addivenire all'allargamento del ponte in questione e per una generale risistemazione del tratto della predetta strada statale n. 10 (dal chilometro 196,5 al chilometro 196,85).
(4-04789)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in discorso, l'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, ha comunicato che la Strada statale n. 10 «Padana inferiore» rientra tra le arterie che sono state confermate di interesse regionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001 e trasferite al Demanio regionale in data 1o ottobre 2001.
Pertanto, riferisce l'Anas, gli interventi sono di competenza dell'Ente gestore dell'arteria in questione.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

FOTI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 5 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, disciplina i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici, l'installazione dei quali, ai sensi dell'articolo 4, compete agli enti locali;
in data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'evocato decreto, il consiglio comunale di Gragnano (in provincia di Piacenza) ha deliberato di approvare la variante specifica al piano regolatore generale adottata con delibera n. 19 del 6 agosto 2001, avente la finalità di «individuare un'area destinata ad impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per la telefonia mobile»;
risulta all'interrogante che detta delibera del consiglio comunale di Gragnano (Piacenza) contrasti con la lettera delle disposizione contenute nel decreto legislativo n. 198/2002 -:
se la questione qui prospettata sia nota al Ministro interrogato e quali iniziative intenda assumere, anche per il tramite degli Uffici territoriali del Governo, affinché gli enti locali rispettino le procedure e le modalità indicate dalle vigenti leggi, anziché ricorrere, come nel caso che qui interessa, a percorsi amministrativi che, ad avviso dell'interrogante, appaiono illegittimi.
(4-04580)

Risposta. - Si significa che il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo


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sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente a tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale, storico ed artistico nonché il potere autorizzatorio dei Comuni alle installazioni lascia agli stessi anche il potere di definire, ai sensi della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), i luoghi e le aree di minimizzazione delle emissioni. In proposito si precisa che, infatti, fra gli obiettivi del decreto vi è quello di favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale, nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge n. 36/01.
Al fine di garantire la disponibilità del servizio laddove ve ne sia maggiore necessità, ossia nei centri urbani, l'articolo 3, comma 2, stabilisce che le infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento.
Il decreto non sottrae, pertanto, alcuna prerogativa ai Comuni in materia di pianificazione del territorio o di ordinamento degli enti locali, in quanto interviene solo sulle fasi procedimentali relative al rilascio delle autorizzazioni con l'obiettivo dichiarato, comune ad altri settori dell'ordinamento, di semplificazione e snellimento amministrativo.
In conseguenza di detta semplificazione dell'azione amministrativa, permangono i poteri-doveri dei Comuni in ordine all'accertamento delle emissioni elettromagnetiche prodotte dalle infrastrutture da realizzare ed, in generale, non è venuto meno il potere-dovere degli enti locali di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge prescritti per l'installazione.
I Comuni, quindi, sono i titolari di ogni potere decisorio in ordine al rilascio o al diniego dell'autorizzazione alla installazione delle infrastrutture di telecomunicazione, nel rispetto del regime dei controlli, preventivi e successivi, in materia di inquinamento elettromagnetico che, in tal modo, risultano rafforzati e resi più stringenti.
L'intera procedura autorizzatoria è preordinata al rigoroso rispetto dei limiti attualmente fissati dal decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in via di nuova definizione ad opera degli emanandi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 4 della legge n. 36 del 2001.
In base all'articolo 5 del decreto legislativo n. 198 del 2002, come noto, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio del Comune, il quale deve provvedere a darne pubblicità affinché tutti gli interessati, cittadini ed associazioni ambientaliste, possano esprimere il loro avviso. Tale domanda deve, altresì, essere trasmessa dal Comune, entro 20 giorni dal ricevimento, alla competente Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed alla locale azienda sanitaria locale. Le ARPA, inoltre, devono monitorare continuamente tutti gli impianti, affinché non vengano superati i limiti di esposizione (20 volt/metro) e le misure di cautela (6 volt/metro in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle quattro ore), prescritti dalla normativa vigente. La domanda deve essere redatta conformemente ai modelli allegati al decreto e corredata oltre che della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge n. 36 del 2001, anche della descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e delle aree e terreni circostanti.
Nel caso di antenne a bassa potenza quelle inferiori a 20 Watt, si può procedere,


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in base all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 194 del 2002, con una denuncia di inizio attività che consente l'installazione. La procedura di controllo da parte delle ARPA, la pubblicità ai cittadini dell'istanza presentata, la trasmissione della stessa a tutti i soggetti interessati, i limiti alle emissioni elettromagnetiche, la decisione in conferenza di servizi ed i vincoli ambientali, storici ed artistici sono identici.
Fatta eccezione per il dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Analogamente ai casi di semplificazione prevista per i procedimenti di tipo autorizzatorio, la norma ricollega alla decorrenza del termine di novanta giorni dalla data di presentazione del progetto l'effetto dell'adozione implicita del provvedimento positivo di rilascio, secondo lo schema legale tipico del silenzio assenso.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

FRAGALÀ. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
ancora recentemente, all'apertura dell'anno giudiziario, sono state denunciate le carenze del personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria;
relativamente ai posti di operatore amministrativo, B2 coperti, in seguito al concorso per titoli a novecentocinquantaquattro posti di operatore amministrativo B2 ex quinta qualifica funzionale del personale del ministero della giustizia, dipartimento dell'amministrazione giudiziaria, esistono ancora numerosi idonei inclusi nella graduatoria generale di merito del concorso e non assunti;
i tempi di espletamento di tali tipo di concorsi sono comunque assai lunghi e che il personale incluso nella citata graduatoria è stato già utilizzato e sperimentato dall'amministrazione per lunghi periodi -:
se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative affinché si possa provvedere ad utilizzare altri contingenti di operatori B2 risultati idonei nel concorso in oggetto, assicurando tempestivamente agli uffici giudiziari tutto il personale occorrente e potendo, nel contempo, realizzare un programma di mobilità per le unità che lo hanno richiesto.
(4-04828)

Risposta. - Si rappresenta che per il concorso di operatore giudiziario B2, oltre ai 954 vincitori, sono stati assunti 476 idonei.
I residui idonei non assunti sono 11.732.
In relazione alle vacanze attuali nella figura professionale dell'operatore giudiziario B2 (circa 200), si fa presente, altresì, che tale numero è in costante riduzione per trasformazioni in full-time di rapporti di lavoro part-time di personale assunto da oltre tre anni.
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), per l'anno 2003, alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Deve poi sottolinearsi che i termini di validità della graduatoria relativa al concorso a 954 posti di operatore giudiziario B2, scaduti il 28 febbraio 2001, dopo 24 mesi dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale di questo Ministero (avvenuta il 28 febbraio 1999), sono stati prorogati dall'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino alla data del 30 giugno 2001.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

GALVAGNO. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
al momento attuale non esiste una normativa in grado di affrontare con efficacia le complesse problematiche di carattere


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igienico sanitario connesse alla presenza in ambito urbano di popolazioni sovrabbondanti di Piccioni di città (columba livia forma domestica);
ogni iniziativa mirata a contenere numericamente l'espansione e la proliferazione è bloccata alle origini in quanto questi animali sono ancora da considerarsi a tutti gli effetti animali domestici inselvatichiti;
tale classificazione risulta ormai anacronistica e non più rispondente alla necessità di sollevare i comuni italiani da una problematica assunta ormai a vera e propria «piaga sociale»;
gli intollerabili problemi di carattere igienico, sanitario e di decoro urbano potrebbero essere affrontati con ben maggiore efficacia se il piccione di città fosse considerato a tutti gli effetti animale selvatico gestibile, pertanto, mediante le leggi che disciplinano le specie animali selvatiche e l'esercizio della caccia;
l'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 pone come condizione essenziale perla definizione di fauna selvatica, la presenza sul territorio di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente in stato di naturale libertà; tale definizione bene si adatta al piccione di città;
in considerazione di ciò, la provincia di Asti da tempo persegue con determinazione tali obiettivi, mediante una costante e capillare sensibilizzazione di tutti gli organi di governo affinché si raggiunga l'obiettivo desiderato -:
quali siano le effettive intenzioni del ministro per affrontare e risolvere le complesse tematiche sopra evidenziate, mediante l'avvio, per quanto di sua competenza, delle procedure amministrative per l'inserimento del piccione di città (columba livia forma domestica) nell'elenco delle specie selvatiche, così da farne oggetto di gestione da parte delle province, facendo riferimento a quanto disposto dall'articolo 18, terzo comma della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157.
(4-05214)

Risposta. - In merito alla questione evidenziata nell'interrogazione in discorso, concernente l'inserimento del piccione di città tra le specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, si fa presente di aver interessato l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, massima autorità tecnico-scientifica nel settore.
Premesso che a parere dell'Istituto, attraverso specifici accordi tra autorità sanitarie, sindaci, ed amministrazioni provinciali è possibile raggiungere concreti risultati nell'applicazione di programmi di contenimento numerico del piccione di città nel territorio rurale, si precisa che, per quanto riguarda il quesito specifico oggetto dell'interrogazione, lo stesso Istituto ritiene che ragioni di ordine biologico, stante il quadro normativo vigente, fanno ritenere non corretto assimilare il piccione da città alla fauna selvatica e, oltremodo, inopportuno il suo inserimento tra le specie cacciabili.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

GERACI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la linea ferroviaria Ionica vive da anni una situazione di enorme precarietà;
numerose stazioni ferroviarie (Corigliano, Rossano, Trebisacce, eccetera) sono state da tempo dismesse e solo l'intervento sussidiario di alcune amministrazioni comunali è riuscito a sottrarre dal degrado e dall'abbandono le relative aree;
vi sono comuni che non possono sostenere l'onere dell'affitto dei locali dismessi e del relativo recupero;
l'unico treno con requisiti di modernità è rappresentato dall'Intercity Crotone-Milano che finora ha svolto un buon


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servizio per l'utenza, ma che - recentemente - (come preannunciato da qualche mese da Trenitalia Spa) con la variazione di orario intervenuta ha creato disagio nei comuni di Mirto, Rossano, Corigliano, Sibari, Trebisacce, Policoro, Metaponto (vedasi petizione inviata il 23 aprile 2001 al Presidente del Consiglio Amato e a Trenitalia Spa); i cui cittadini (viaggiatori e pendolari) in conseguenza del nuovo orario, raggiungono ora il posto di lavoro nelle province pugliesi con un ritardo di circa 3 ore;
lo stesso dicasi per quegli utenti che per esigenze sanitarie, di lavoro eccetera, non possono raggiungere in tempo utile città come Bologna o Milano;
ancora, a risentirne sono gli operatori turistici che - stante la perdurante precarietà dei collegamenti e atteso quanto sopra - vedono diminuire le presenze -:
quale sia la politica del Governo (volta a determinare un'inversione di rotta rispetto al passato) finalizzata ad un effettivo ammodernamento della linea ferroviaria Ionica (allo stato in completo abbandono) e se sia nei piani dell'esecutivo procedere in tal senso;
quali iniziative intenda predisporre affinché Trenitalia Spa ripristini sul persorso Crotone-Milano il precedente orario di partenza dell'Intercity al fine di eliminare i disagi che le recenti variazioni hanno arrecato alle popolazioni interessate.
(4-00428)

Risposta. - Si fa presente che i Contratti di programma 1994-2000 e 2001-2005, che rappresentano gli strumenti fondamentali con i quali sono regolati i rapporti tra lo Stato investitore ed il Gruppo ferrovie nel campo degli investimenti ferroviari, prevedono, per la Regione Calabria, impegni finanziari che mirano principalmente ai seguenti obiettivi:
potenziare la trasversale appenninica Paola-Sibari-Taranto, soprattutto a vantaggio del traffico merci tra Calabria-Sicilia ed il versante adriatico, mediante la completa elettrificazione della linea e la costruzione di una nuova galleria di valico per sostituire il tratto acclive San Marco di Roggiano-Montegrassano; potenziare e velocizzare la trasversale Lamezia Terme-Catanzaro Lido, mediante una variante di tracciato a semplice binario tra Catanzaro Lido e Settignano ed il riclassamento dell'intera linea con adeguamento degli impianti tecnologici; potenziare in generale il servizio merci, attraverso il completamento e raccordo tra gli impianti portuali di Gioia Tauro e la stazione di Rosario ed, inoltre, facendo in modo di realizzare un adeguato itinerario merci verso l'Adriatico, attraverso la direttrice Paola-Sibari-Taranto-Bari; velocizzare l'asse Jonico Taranto-Catanzaro Lido-Reggio Calabria, mediante la sostituzione degli attuali deviatoi, in diversi posti di incrocio, con nuove apparecchiature, onde consentire una riduzione dei tempi di percorrenza dei treni circolanti sulla direttrice in questione.

In particolare: sulla dorsale ionica è in corso il raddoppio del tratto Reggio-Calabria C.le-Melito Porto Salvo, con la costruzione di un nuovo binario, prevalentemente in affiancamento a quello esistente, tra le stazioni di Reggio Calabria C.le e Melito Porto Salvo. Il progetto prevede l'elettrificazione dell'intera tratta, la posa in opera di impianti per il distanziamento automatico dei treni ed opere sostitutive degli attuali passaggi a livello. Obiettivo del progetto è il miglioramento del trasporto metropolitano nel comprensorio reggino, tra Villa S. Giovanni e Melito Porto Salvo.
Per il 2008 è programmato il raddoppio con il relativo attrezzaggio tecnologico.
Il costo complessivo dell'investimento, secondo le ultime stime fornite da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), è di circa 298 Meuro. Inoltre, è in fase di valutazione la possibilità di accelerare l'esecuzione delle opere. Ciò porterebbe il costo complessivo dell'investimento a circa 318 milioni di euro.
I finanziamenti disponibili, comprendenti le risorse recate dalla legge finanziaria 2002, ammontano a circa 293 milioni di euro.
Il contabilizzato sul progetto al 31 dicembre 2001 ammontava a circa 201 milioni di euro.


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Nel tratto Catanzaro Lido-Melito Porto Salvo, sono in fase di avvio le progettazioni relative alle opere sostitutive di passaggi a livello, alla realizzazione di sottopassaggi ed alla posa in opera di nuovi scambi nelle stazioni per velocità deviata di 60 km/h.
Gli interventi programmati, che permetteranno di velocizzare la linea e potenziare i servizi regionali, hanno tempi di esecuzione valutati in 36 mesi e costo stimato di € 7,2 milioni.
L'arco nord della linea ionica è interessato dal potenziamento dell'itinerario Gioia Tauro-Metaponto-Taranto, inserito tra i progetti per la realizzazione di itinerari alternativi di sviluppo dei traffici merci.
Nel novembre 2001 è stato attivato l'adeguamento della sagoma P5 45 nella tratta Sibari-Metaponto e sul tratto Sibari-Cosenza; nell'aprile del 2001 è stata attivata l'elettrificazione della linea e contestualmente, in località San Marco Roggiano, la variante, prevalentemente in galleria, di circa 5 km.
Sono in corso le progettazioni esecutive per l'elevamento del peso assiale e per la velocizzazione della linea tra Cosenza e Metaponto.
Il costo dell'intervento è di € 42,87 milioni di cui € 17,04 milioni finanziati dal Contratto di Programma ed € 25,83 milioni finanziati dalla legge n. 341 del 1995.
La conclusione dei lavori nella tratta Sibari-Metaponto è prevista entro agosto 2003, mentre sulla Cosenza-Sibari, interessata da sei varianti di tracciato ed alla sistemazione di alcune stazioni, l'ultimazione dei lavori è programmata entro il 2005-2006. Il contabilizzato sul progetto al 31 dicembre 2001 ammonta a circa € 5 milioni.
È programmata, infine, la sistemazione del nodo di Catanzaro Lido, con rifacimento del fascio binari di stazione e la realizzazione di nuovi apparati per la regolazione ed il controllo della circolazione.
È previsto, inoltre, che il sistema di controllo centralizzato del traffico sulla linea avrà il Posto centrale a Catanzaro Lido. L'attivazione completa dell'intervento è programmata per l'anno 2008.
Quanto alle questioni afferenti i collegamenti con il Nord, Ferrovie dello Stato ha provveduto alla riprogrammazione dell'offerta sulla direttrice Adriatica.
La nuova offerta ha visto un complessivo miglioramento degli standard qualitativi del servizio ferroviario con la distribuzione del numero dei treni offerti, un rinnovamento del materiale rotabile ed una razionalizzazione complessiva dei servizi offerti alla clientela grazie alla trasformazione degli Espressi diurni in treni IC, nonché degli IC in treni
Eurostar.
In tale ottica, il treno ICN 766/767/768 Crotone-Milano ha sostituito l'espresso 930/931/902/904/906 sezione Crotone-Milano con conseguente riduzione del numero delle fermate che ha interessato molte località della direttrice, tra cui alcune della Calabria Jonica come Roseto, Capo Spulico, Canna, Rocca Imperiale ed altri centri limitrofi al bacino di traffico in questione.
L'orario estivo ha, inoltre, modificato l'orario di partenza del collegamento diurno Crotone-Milano (IC 570/71/72) alle ore 6.10 anziché alle ore 5.00 come avveniva in precedenza per l'IC 580, antenna del treno IC 576 denominato «Murge».
Tale variazione dell'orario di partenza nasce dalla necessità di inserire l'IC 572, come tutti gli altri IC della direttrice adriatica, in una logica di cadenzamento che vede tale tipologia di treno intercalarsi a sostegno dell'offerta principale di qualità rappresentata dai collegamenti Eurostar.
È, inoltre, da sottolineare che per alcune località nelle fasce orarie destinate al trasporto pendolare la priorità di accesso ai nodi viene assegnata ai treni del trasporto regionale e che, quindi, per i servizi di media e lunga percorrenza, il criterio seguito nella determinazione delle fermate non può fare riferimento alle esigenze del traffico pendolare se non in subordine a quello di mobilità a lungo raggio.
In merito alla complessiva rimodulazione di offerta intervenuta, per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si fa presente che si sono tenuti diversi incontri con la regione Calabria per definire le problematiche relative alle variazioni dell'offerta di servizi di trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza


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nella regione in questione. Ciò ha determinato l'impegno di Trenitalia S.p.a. a monitorare l'impatto sull'utenza della nuova rimodulazione dell'offerta di servizi di trasporto.
Tuttavia, ad oggi, gli esiti di tale monitoraggio, iniziato nei mesi estivi, non sono stati ancora resi noti. Quanto sopra trova giustificazione nel fatto che la Società ha ritenuto di estendere la rilevazione dei dati ai mesi di maggiore affluenza di traffico dell'utenza.
Ferrovie ha comunque fatto conoscere che, nell'ambito della nuova programmazione entrata in vigore dal 15 dicembre 2002, è prevista l'istituzione di un nuovo collegamento Crotone-Milano EXPN nei periodi di Natale, Pasqua e da giugno a settembre nei giorni di venerdì da nord a sud e la domenica da sud a nord con il seguente orario:
1644 Crotone p. 19.00 - Milano a. 10.21;
1641 Milano p. 22.30 - Crotone a. 14.48.

Inoltre, il collegamento Cosenza-Torino e viceversa, intercity 533/552, verrà prolungato su Crotone con il seguente orario:
IC 546 Crotone p. 6.50 - Torino a. 22.50;
IC 541 Torino p. 7.10 - Crotone a. 23.05.

Relativamente al trasporto locale, si aggiunge che la Divisione trasporto regionale di Trenitalia è in costante contatto con i rappresentanti sia istituzionali sia dei pendolari, ai quali presenta ogni nuova offerta di orario in occasione di incontri periodici, nel corso dei quali sono affrontate le problematiche più ricorrenti al fine di pervenire ad una condivisione delle soluzioni percorribili.
Tale partecipazione ha generato positivi effetti, tanto che in Calabria il numero dei viaggiatori è aumentato rispetto agli anni precedenti.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

GHIGLIA, DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'ospedale mauriziano di Torino versa, da tempo, in una gravissima situazione economica con un deficit di oltre 500 miliardi di vecchie lire;
in seguito al protrarsi e all'aggravarsi della suddetta situazione, nei mesi passati si è provveduto alla rimozione della presidente dell'ordine mauriziano e alla sua sostituzione con un commissario di nomina governativa;
sono ormai pubblici gli incontri con i gradi istituti di credito torinesi al fine di addivenire ad una dismissione dell'ingentissimo patrimonio immobiliare dell'ordine mauriziano per sanare la situazione debitoria;
a quanto pare, tale dismissione potrebbe avvenire sulla base dei valori medi degli immobili e dei terreni senza tenere conto del particolare pregio o valore di molti di essi -:
quale sia attualmente la situazione reale e, tenute in considerazione le voci ricorrenti di una forte accelerazione dei tempi, se vi siano accordi già sottoscritti tra i vertici dell'ordine e qualche istituto di credito;
se non ritenga indispensabile, subordinare qualsivoglia provvedimento di dismissione o alienazione dei beni dell'ordine mauriziano, all'esecuzione di perizie asseverate sui beni alienandi, al fine di valorizzare al massimo tale patrimonio pubblico;
quali provvedimenti stia adottando o abbia adottato il commissario al fine di salvaguardare una struttura di eccellenza, quale è l'ospedale mauriziano e l'occupazione dei dipendenti;


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se non ritenga di attivare qualche iniziativa, al fine di accertare eventuali responsabilità disciplinari nella disastrosa gestione dell'ordine mauriziano;
se non ritengano, inoltre, di prevedere la creazione di una società ad hoc (sul modello del Patrimonio spa) per la gestione del patrimonio dell'ordine mauriziano, che ammonta a diverse centinaia di miliardi di vecchie lire.
(4-05134)

Risposta. - Il Commissario straordinario dell'Ordine Mauriziano, Prefetto Anna Maria D'Ascenzo, ha assicurato che si stanno accelerando i tempi per riportare l'Ente ad una situazione di normalità.
Non sono stati, peraltro, ancora sottoscritti accordi, ai fini della dismissione dei beni disponibili, con alcun istituto di credito; il Commissario ha però preso diretti contatti con il Ministero dell'economia e delle finanze per valutare l'eventuale affidamento di un incarico al tesoriere dell'ente - Banca C.R.T. - UNICREDIT, che costituisce il principale credito dell'Ente stesso.
Nell'ambito di tale incarico è già previsto, in base a primi accordi informali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Istituto sopra menzionato, l'affidamento di perizie all'Agenzia del territorio, attraverso opportuna convenzione, per la valutazione degli immobili che verranno dismessi.
Per la salvaguardia dell'ospedale Umberto I di Torino - che rappresenta per la Sanità piemontese un sistema di grande importanza per la quantità e la qualità delle prestazioni rese - e per l'occupazione dei dipendenti, l'organo commissariale ha fatto presente che si sta cercando, con ogni mezzo, anche avvalendosi di consulenti, di riportare lo svolgimento dell'attività sanitaria alla normalità.
Inoltre, il Commissario straordinario sta adottando ogni iniziativa utile ad accertare eventuali responsabilità personali nella gestione dell'Ordine Mauriziano. Il medesimo ha fatto presente, in particolare, che sono già stati aperti fascicoli alla Procura della Repubblica presso i Tribunali di Torino e di Alessandria nonché davanti alla Corte dei Conti, procura Regionale presso la sezione giurisdizionale del Piemonte, cui era stata già trasmessa copia della relazione sull'ispezione effettuata congiuntamente presso l'ente, a cura degli ispettori dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze. Il Commissario straordinario ha inoltre riferito che sono in atto, sin dalla data del suo insediamento (14 ottobre 2002) accurati controlli interni.
Quanto, infine, alle modalità di gestione del patrimonio dell'Ordine, il Commissario straordinario ha rappresentato che ogni eventuale decisione sarà presa a conclusione delle suddette attività e in base alle risultanze delle stesse.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

GROTTO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
alla signora Renata Franchini, consigliere dello SDI per la prima circoscrizione di Verona, dipendente di Trenitalia Spa presso la Divisione Cargo zona territoriale nord-est Verona, è stato negato di poter usufruire, in modo frazionato, dell'aspettativa non retribuita prevista dall'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Trenitalia non ha motivato le ragioni di una decisione che non tiene conto della ribadita giurisprudenza in materia, né delle indicazioni impartite dalla Direzione relazioni industriali delle stesse Ferrovie dello Stato che, con circolare del 10 novembre 1999, riguardo l'aspettativa non retribuita evidenziava che: «trattandosi di obbligo derivante dalla legge, la richiesta di aspettativa non è suscettibile di valutazioni discrezionali»;
tale principio e la conseguente applicazione concreta, è stato più volte ribadito in giurisprudenza, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte dei conti che hanno emanato sentenze che chiariscono che la previsione della norma dell'aspettativa «per tutto il periodo del mandato» non


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può assumere il significato di unità temporale minima e che, di conseguenza, è ammessa la possibilità di frazionare l'aspettativa medesima in periodi inferiori alla durata del mandato stesso;
sia il comune di Verona che le organizzazioni sindacali hanno prodotto, a sostegno della richiesta della consigliera di circoscrizione, dichiarazioni e sollecitazioni scritte all'ufficio produzione divisione Cargo di Verona, che ha, nonostante ciò, confermato il diniego, costringendo la dipendente interessata a produrre un'azione legale contro Trenitalia Spa per esercitare un diritto tutelato dalla legge -:
se non ritenga di adottare iniziative normative volte a precisare con un'interpretazione autentica che la richiesta di aspettativa di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non è suscettibile di valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro.
(4-02330)

Risposta. - In relazione alla richiesta di interpretazione autentica dell'articolo 81 del decreto legislativo n. 267 del 2000, riguardo la possibilità di fruire dell'aspettativa per l'espletamento del mandato elettorale, si osserva quanto segue.
L'articolo 77 del citato decreto stabilisce che ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche negli enti locali, per svolgere il proprio mandato può disporre del tempo necessario, nei limiti previsti dalla legge. In particolare, i lavoratori dipendenti possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del proprio impegno politico.
L'atteggiamento del legislatore nei confronti di chi è chiamato a ricoprire cariche pubbliche è ispirato al riconoscimento di taluni diritti connessi allo status di amministratore attraverso l'introduzione di strumenti (permessi, licenze, aspettative) da leggersi nell'ottica di ampliare la sfera giuridica degli eletti, attribuendo agli stessi una serie di facoltà che non possono essere sottoposte a condizioni o vincoli da parte del datore di lavoro, se non a pena di un'irrimediabile compressione.
Al riguardo si precisa che, come affermato dalla sentenza della Corte dei Conti n. 20045 del 1988, in vigenza dell'articolo 2 della legge n. 816 del 1985, recepito dal decreto in esame, il diritto potestativo, costituzionalmente garantito, di utilizzare il tempo necessario all'adempimento dell'incarico elettivo, non può subire alcuna limitazione se non espressamente stabilita dalla normativa.
In conseguenza di ciò, nella stessa pronuncia, il predetto Consesso ha ravvisato la possibilità di accordare l'aspettativa nei termini temporali indicati dall'interessato nella propria richiesta, essendo a lui rimessa la scelta dell'ambito entro cui avvalersi del diritto. Ne deriva, pertanto, che la locuzione «durata del mandato» debba essere interpretata solo quale limite massimo di fruizione dell'istituto.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

LION, PECORARO SCANIO, BOATO, BULGARELLI, CIMA, CENTO e ZANELLA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
nelle principali aree urbane negli ultimi tempi si è verificato un preoccupante innalzamento dei livelli di sostanze inquinanti, in particolare le polveri sottili (PM10), monossido di carbonio e biossido di azoto;
superata la fase dell'emergenza, legata alle condizioni meteorologiche che favorivano il ristagno dell'aria, il problema è stato irresponsabilmente accantonato, senza tenere conto dei gravi rischi per la salute dei cittadini legati all'inquinamento atmosferico;
da tempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità fornisce stime e dati sull'incidenza degli agenti inquinanti sulle malattie respiratorie e cardiovascolari, chiedendo drastici interventi per la riduzione delle emissioni;


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è necessario e non derogabile modificare le strategie di mobilità urbana, ponendo in essere misure per la riduzione dell'uso del mezzo privato e per il potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico e quelli a basso impatto ambientale;
gli studi del Ministero dell'ambiente sulla mobilità sostenibile forniscono, già da ora, indicazioni precise sulle misure da adottare a medio e lungo termine a tutela della salute dei cittadini e per il miglioramento della qualità della mobilità e della vita nelle aree urbane;
un modesto contributo alla riduzione dell'uso dei sistemi di trasporti maggiormente inquinanti è dato dalla crescente diffusione del sistema di intermodalità treno e bicicletta, attraverso il quale è possibile unire alle notevoli distanze percorribili su rotaia, la grande versatilità data dalla bicicletta, con apprezzabili vantaggi di tipo pratico, economico, e di impatto ambientale;
purtroppo, a partire dal 31 dicembre 2002, Trenitalia ha inspiegabilmente eliminato l'abbonamento annuale che consentiva il trasporto delle biciclette sui treni, rendendo di fatto impossibile ai pendolari l'uso quotidiano della bicicletta, per l'enorme aggravio di costi che comporterebbe;
la decisione di Trenitalia non sembra giustificabile in alcun modo ed è in contrasto con la necessità - sostenuta anche da Trenitalia - di diffondere il più possibile sistemi di mobilità alternativa e a basso impatto ambientale -:
se i Ministri interrogati non ritengano che sarebbe opportuno garantire e possibilmente incentivare la modalità treno e bicicletta, che rappresenta una delle modalità di trasporto a minore impatto ambientale;
se non ritengano di dover chiedere a Trenitalia il ripristino dell'abbonamento annuale per il trasporto delle biciclette al seguito, studiando ulteriori agevolazioni per i titolari di abbonamenti annuali;
se non intendano promuovere, in collaborazione con Trenitalia e le amministrazioni comunali interessate da una significativa presenza di pendolari, ulteriori agevolazioni e facilitazioni per l'uso di mezzi di locomozione ecologici, attraverso l'adeguamento del materiale rotabile, la realizzazione di parcheggi custoditi per biciclette e l'istituzione - in prossimità delle principali stazioni - di punti convenzionati per il noleggio delle biciclette.
(4-02723)

Risposta. - Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che il servizio di trasporto delle biciclette al seguito del viaggiatore è in vigore dal 1992 e, diversamente da quanto accadeva in precedenza, consente al passeggero di viaggiare insieme alla propria bicicletta sui treni del trasporto regionale, contrassegnati con l'apposito simbolo.
Nel 1996 fu istituito, in via sperimentale, un biglietto di supplemento valido 12 mesi solari consecutivi (abbonamento annuale) per il trasporto della bicicletta a seguito del viaggiatore, utilizzabile soltanto sui treni del trasporto regionale, commercializzato dalla FIAB sino al 1999 e, dal 2000, direttamente dalle biglietterie del trasporto regionale.
Purtroppo, riferisce Ferrovie, lo scarsissimo volume di vendita di tale biglietto (solo 100 biglietti l'anno a fronte di circa 380 milioni di persone trasportate), la complessità delle norme di utilizzazione e i costi di stampa e di gestione eccessivi rispetto ai ricavi, hanno reso necessario optare per la definitiva soppressione di questa particolare offerta a partire da gennaio 2002.
La Divisione trasporto regionale, peraltro, continua a manifestare concretamente attenzione agli appassionati della bicicletta e sensibilità ai temi ambientalisti; infatti, sui treni di propria competenza, nelle giornate di divieto di circolazione delle automobili è consentito il trasporto gratuito delle bici e, per i viaggi organizzati dalle Associazioni aderenti alla FIAB, sono previsti sconti fino al 30 per cento del costo del biglietto anche nel caso di viaggi senza bici al seguito.
Agli associati FIAB, inoltre, è concesso lo sconto del 30 per cento sull'acquisto di


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«Carta Amicotreno», l'offerta commerciale della Divisione trasporto regionale dedicata all'utilizzo del treno nel tempo libero, che consente l'acquisto a prezzo scontato del supplemento bici giornaliero (2,5 euro anziché 3,5 euro).
Dal punto di vista dell'organizzazione esterna del servizio commerciale offerto da Trenitalia, Ferrovie ha evidenziato che già attualmente esistono impianti dotati di parcheggi per biciclette e, comunque, nell'ambito dei programmi di Rete ferroviaria italiana (RFI), è previsto l'inserimento di attrezzature per i parcheggi sicuri delle biciclette nelle aree gestite dalla società Metropark.
Analoghe iniziative verranno prese nell'ambito dei progetti di riqualificazione delle stazioni redatti dalla società Grandi stazioni che cura la gestione dei 13 principali impianti della rete nazionale e dalla società Centostazioni, di recente istituzione, che curerà la gestione ed il
restyling di 103 impianti di medie dimensioni della rete (a partire dal 2003).
Infine, per quanto concerne l'apertura di veri e propri «punti bici» per il noleggio ed eventualmente per la riparazione e vendita delle stesse e di accessori, qualora soggetti privati ne facessero richiesta, RFI è favorevole alla locazione di aree destinate agli esercizi commerciali.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

LOLLI, BORRELLI, CIALENTE, CRISCI e MARIOTTI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo-L'Aquila, con sentenza n. 7/2002 pubblicata il 17 gennaio 2002 ha annullato l'atto di proclamazione degli eletti e gli atti ulteriori conseguenti le elezioni regionali del 16 aprile 2000, con ogni conseguente effetto in ordine alla rinnovazione del procedimento elettorale;
detta sentenza è conseguente alla partecipazione alle elezioni di un candidato, il dottor Rocco Salini, che non aveva i requisiti di ammissibilità, perché condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di un anno e quattro mesi per falso ideologico, delitto che rientra nell'ambito di quelli connessi con abusi di potere e violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;
l'annullamento avviene in un quadro costituzionale modificato dal nuovo Titolo V reso operante dal referendum costituzionale del 7 ottobre 2001. Tale quadro conferisce alle Regioni autonoma potestà legislativa di autoregolamentazione che impedisce ai poteri nazionali di intervenire, come invece è già avvenuto nel recente «caso Molise»;
la regione Abruzzo non ha ancora provveduto ad approvare il nuovo Statuto adeguato alle richiamate nuove norme costituzionale;
la situazione venutasi a determinare comporta gravi turbative alla vita politica sociale ed economica della regione in quanto un organo non più legittimato esercita funzioni delicate di governo che intervengono nella vita dei cittadini senza dare alcuna garanzia di imparzialità e di conseguimento di interessi generali, tanto che un quotidiano regionale ha pubblicato un allarmante elenco di atti che la giunta illegittima ha assunto dopo la sentenza del TAR, e, quindi, in palese inottemperanza della stessa;
il perdurare di detta situazione potrebbe compromettere il corretto rapporto della dialettica democratica fino a creare problemi di ordine pubblico;
la regione Abruzzo che negli anni passati era riuscita ad avviare un modello economico di tale vivacità da farla uscire, prima tra tutte le regioni europee, dall'area delle regioni a ritardo di sviluppo, e che, contando sulle forze sane endogene aveva superato lo shock causato dall'arresto della giunta regionale operante nel 1994 e presieduta proprio dallo stesso dottor Rocco Salini, si vede ora, riprecipitata nel marasma e nell'incertezza a


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causa dell'arrogante volontà delle forze politiche regionali del centro destra, che hanno voluto riportare al governo della regione la stessa persona arrestata e condannata per reati connessi nell'esercizio di pubbliche funzioni, sulla cui incandidabilità vi era certezza assoluta, nonostante la mendace dichiarazione di candidabilità certificata dallo stesso Salini -:
quali azioni intenda esercitare, nell'ambito delle competenze costituzionali, per garantire il rispetto delle regole democratiche nella regione Abruzzo in questa fase della vita politica, tanto delicata.
(4-01906)

Risposta. - Come noto, il Tar Abruzzo-L'Aquila, con sentenza n. 7-2002 del 9 gennaio 2002, depositata il 17 gennaio 2002, ha disposto l'annullamento delle elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione Abruzzo svoltesi il 16 aprile 2000, per l'incandidabilità del consigliere Rocco Salmi.
Avverso tale sentenza sono stati proposti cinque ricorsi, tra l'altro da parte della Regione Abruzzo, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, in accoglimento delle istanze cautelari formulate dagli appellanti, ha disposto con ordinanze rese nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2002, la sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, fino alla decisione nel merito, con espressa limitazione delle funzioni esercitabili dagli organi regionali all'ordinaria amministrazione ed alla trattazione degli affari indifferibili ed urgenti.
Successivamente il predetto Consesso, Sezione Quinta, con decisione n. 2333/02 del 16 aprile 2002, depositata il 2 maggio, in accoglimento dei ricorsi proposti e in riforma della citata sentenza del TAR, ha respinto il ricorso proposto in primo grado avverso le predette elezioni.
Si fa presente, inoltre, che il nuovo testo dell'articolo 126 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, non prevede, come invece disposto nella precedente formulazione, che, nelle more delle nuove elezioni, l'ordinaria gestione venga affidata ad una apposita commissione nominata, in caso di scioglimento del consiglio regionale, dal Presidente della Repubblica.
Inoltre l'articolo 126, nell'attuale testo, non considera espressamente l'ipotesi di impossibilità di funzionamento per cause diverse dallo scioglimento.
Si precisa che la regione Abruzzo non ha adeguato il proprio statuto ai principi della legge costituzionale n. 1/1999.
Con tale quadro normativo di riferimento, il Presidente della Giunta regionale ha posto uno specifico quesito all'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila inteso ad acquisire il parere in ordine all'individuazione dell'organo legittimato ad assumere gli atti di legge in attesa della definizione del giudizio e delle eventuali nuove elezioni.
L'Avvocatura, con parere n. 000785 - CT 1944/01 del 17 gennaio 2002, ha ritenuto che la fattispecie sia riconducibile alla previsione di cui all'articolo 42 dello statuto regionale vigente, approvato con legge 22 luglio 1971, n. 480, in base al quale la Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del consiglio, rimangono in carica per gli affari correnti, fino all'elezione di nuovi organi.
Quanto sopra sul presupposto che nella figura generica delineata dalla suddetta legge possa farsi rientrare anche quella dell'annullamento delle elezioni in argomento, costituente il presupposto per la rinnovazione del consiglio.
Tale soluzione interpretativa, in linea con altro parere espresso in un caso simile dall'Avvocatura Distrettuale di Campobasso, viene tra l'altro ricollegata alla esigenza di assicurare, attraverso la continuità funzionale degli organi di governo di certi enti, l'attuazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.
Si soggiunge che, alla stregua di detto parere e di quanto successivamente chiarito dalla stessa Avvocatura, mentre appare essere stata conforme ai principi generali dell'ordinamento giuridico la permanenza


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in carica del Presidente neo-eletto anche dopo il deposito della ricordata sentenza del TAR Abruzzo, non risulta che la Giunta regionale, secondo quanto riferito dal Presidente della stessa, abbia assunto, nelle more della definizione del giudizio di merito, atti deliberativi, ad eccezione di quello in data 31 gennaio 2002, concernente l'adozione di un atto di variazione di cassa da apportare al bilancio dell'esercizio 2001.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

LUSETTI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino per questioni di particolare natura geologica si registrano circa 13.000 movimenti gravitativi di diverso tipo, grado e pericolosità capaci di procurare frane e dissesti;
dalla provincia di Pesaro e Urbino è stato redatto, al fine di ridurre un comprensibile rischio idrogeologico, un piano particolareggiato dei dissesti idrogeologici consistente in un censimento ordinato delle località sinistrate, contenente il verbale di tutti i sopralluoghi effettuati, nonché delle fotointerpretazioni, dei dati storiografici e bibliografici riguardanti i luoghi, a cui si aggiungano interviste e rilievi di campagna;
la provincia di Pesaro e Urbino, unitamente alle comunità montane, ai comuni, alle regioni, alle autorità di bacino, agli enti parchi naturali nazionali e regionali, ha concluso una fase di informatizzazione e raccolta dati tanto da avere ad oggi un monitoraggio completo ed esaustivo della rischiosità presente in loco;
tale piano costituisce una delle azioni programmatiche più rilevanti e comunque prioritarie dell'attività amministrativa della provincia nella difesa e nella tutela del territorio tenuto peraltro conto che all'interno del piano è prevista una integrazione circa un sistema di emancipazione eco sostenibile;
il mantenimento e il miglioramento dell'assetto idrogeologico è di fondamentale importanza per una serie di equilibri riguardanti i corsi fluviali, i corpi idrici sotterranei e superficiali, gli assetti dei terreni e delle vegetazioni sovrastanti, considerando peraltro, che la ricerca ed il progresso tecnologico hanno sicuramente portato il benessere, ma modificato, talvolta in maniera irreversibile, un patrimonio ambientale della cui salute dovremmo necessariamente farci carico in maniera sempre più consistente, a partire da oggi e per i giorni di poi;
il piano predisposto dalla provincia, oltre a costituire un intervento aggregato di una molteplicità di enti, tutti chiamati a pianificare, programmare e collaborare per la difesa e per la tutela del territorio, ha consentito di focalizzare le posizioni di criticità ambientale su cui agire con estrema tempestività, individuando necessità e costi;
una parte degli interventi interesserà direttamente la stabilità di centri abitati e nuclei di cospicua rilevanza architettonica e storica;
per la redazione del predetto piano la provincia di Pesaro e Urbino ha sostenuto costi attingendo esclusivamente a risorse che aveva in disponibilità;
per l'ulteriore fase progettuale si rende necessario dover reperire ulteriori e cospicui fondi che l'amministrazione provinciale, l'autorità di bacino regionale e l'autorità di bacino interregionale non hanno attualmente in disponibilità;
per la prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico per le persone, per le aree antropizzate e le reti tecnologiche è possibile accedere a finanziamenti comunitari, statali e regionali;
per finanziare progetti preliminari ed esecutivi riguardanti interventi di consolidamento nelle località del territorio in cui vi è una seria prospettiva di prossima sinistrosità


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derivante da questioni idrogeologiche è necessario far fronte ad una spesa preventivata pari ad euro 51.000.000,00;
tale somma non rientra tra le risorse in disponibilità della provincia di Pesaro e Urbino e delle autorità di Bacino -:
se, alla luce della richiesta che, in merito a quanto risulta all'interrogante sia stata formalmente inoltrata ai Ministri interrogati in data 29 agosto 2002 dalla provincia di Pesaro ed Urbino, non intendano attivarsi per prevedere uno stanziamento di fondi, per le questioni esposte in premessa, divenute ormai urgenti ed indifferibili.
(4-04017)

Risposta. - Si riferisce che il territorio provinciale di Pesaro-Urbino è interessato da due Autorità di Bacino: l'Autorità di bacino Interregionale Marecchia-Conca e l'Autorità di bacino Regionale delle Marche.
Le suddette Autorità hanno predisposto il Progetto di piano per l'Assetto Idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 180/98 e successive integrazioni, che contiene anche la perimetrazione delle aree a rischio da alluvione e da frana per ogni grado di rischio.
In particolare, nei due piani di bacino sono state perimetrate per il territorio provinciale di Pesaro-Urbino n. 159 aree a rischio da frana molto elevato e n. 62 aree a rischio da alluvione molto elevato.
Negli stessi piani di bacino sono stati definiti i fabbisogni economici necessari per la sistemazione dei bacini che, sempre per il territorio in questione, ammonta a circa 74 milioni di euro per la realizzazione di 91 interventi urgenti relativi alla sistemazione di altrettante aree a rischio idrogeologico molto elevato.
La Regione Marche, a fronte di tale fabbisogno, ha finanziato con i fondi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 180 del 1998 e successive integrazioni, per il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino, n. 11 interventi urgenti per un importo di 4.674.000,00 euro, già trasferito, ed ha programmato ulteriori n. 6 interventi urgenti a valere sui fondi ex articolo 16 della legge 179/2002 per un importo di circa 1.911.000,00 euro, dei quali si ritiene utile allegare un prospetto particolareggiato
(allegato disponibile presso il Servizio Assemblea).
Inoltre, con i fondi stanziati dalla legge 183 del 1989, la Regione Marche ha destinato, a valere sulle annualità 1998-2000 ex decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, circa 3.257.000,00 euro per il finanziamento di n. 5 interventi di difesa del suolo, e, a valere sui fondi 2001-2003 ex decreto del Presidente della Repubblica 331 del 2000, circa 5.265.000,00 euro per il finanziamento di ulteriori n. 6 interventi.
In particolare, è in corso il completamento di un finanziamento (nel Comune di Gabicce relativo alla falesia S. Bartolo) nell'ambito dei cosiddetti «interventi strategici» a valere sulla riserva nazionale dei fondi del decreto del Presidente della Repubblica 331 del 2000.
In definitiva, dal 1998 sono stati programmati n. 28 interventi per un importo complessivo di oltre 15 milioni di euro per il territorio provinciale di Pesaro-Urbino.
Infine, da una recente indagine che ha condotto il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio sui Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico predisposti dalle autorità di bacino sul territorio nazionale, il fabbisogno per interventi più urgenti è risultato essere di oltre 10 miliardi di euro, per i quali si dovranno effettuare programmi finanziari specifici a breve termine.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

LOSURDO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
gli Stati Uniti d'America hanno tolto dalla circolazione 170 lassativi contenenti i principi attivi aloe e cascara in quanto le case che li producevano non avevano fornito all'Agenzia governativa, responsabile di garantire la non tossicità dei medicinali, le prove richieste;
tali farmaci basati su aloe e cascara potranno ritornare in commercio solo se saranno riformulati senza i due principi attivi;


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l'esempio americano è stato seguito da altri paesi europei che hanno provveduto anche loro a togliere dalla circolazione lassativi basati sui principi attivi suddetti;
in Italia, invece, tali prodotti medicinali continuano ad essere venduti in tutte le farmacie senza l'obbligo della ricetta;
il Ministero della salute ha dichiarato di aver attuato un rigoroso monitoraggio dei farmaci contenenti i due principi attivi che negli USA vengono sospettati di essere cancerogeni, ed attende dalle case farmaceutiche le controdeduzioni per una adeguata rivalutazione della sicurezza dei medicinali -:
se non intenda, in applicazione di un doveroso principio di precauzione, intervenire per sospendere immediatamente la vendita di tutti i medicinali contenenti i due principi attivi del cascara e dell'aloe.
(4-04753)

Risposta. - Le notizie apparse sulla stampa l'estate scorsa prendevano esclusivamente spunto da una decisione assunta il 9 maggio 2002 dalla agenzia americana FDA, dovuta alla mancata ottemperanza dei produttori dei medicinali contenenti i principi attivi aloe e cascara sagrada alla richiesta di presentare dati aggiornati sulla loro efficacia e sulla sicurezza.
Si tratta, quindi, di una decisione assunta non già in base ad un'evidenza di rischio (come dimostra anche il tempo di sei mesi stabilito per ottemperare alle decisioni), ma in base alla mancata fornitura di dati a sostegno della sicurezza per prodotti di automedicazione che non sono sotto il controllo diretto del medico.
L'agenzia FDA, infatti, nel novembre del 1990 aveva deciso una revisione complessiva dello status dei principi attivi contenuti in farmaci da banco (OTC) sotto il profilo della efficacia e della sicurezza.
Nel giugno del 1998, avendo concluso questa prima fase, l'FDA decise di riclassificare i lassativi a base di
aloe, cascara sagrada e senna come prodotti per i quali erano necessari ulteriori dati in merito alla sicurezza ed efficacia. In particolare, l'FDA richiedeva per questi prodotti dati sulla mutagenicità e carcinogenicità.
Nel maggio del 2002, nessun dato era stato fornito alla FDA per i prodotti contenenti
aloe e cascara sagrada e, per questo motivo, l'Agenzia ha deciso di non includere in una lista finale di medicinali OTC tali prodotti, imponendo la eliminazione dei due componenti entro 180 giorni.
L'agenzia FDA concludeva che la mancata fornitura di dati a sostegno della sicurezza per questi prodotti e il disinteresse da parte dei produttori a fornire tali dati erano elementi sufficienti a non poter considerare come adeguatamente documentati tali farmaci.
Il Ministero della salute attraverso il competente ufficio, nell'ambito del proprio impegno istituzionale di costante monitoraggio di qualsiasi informazione relativa al profilo rischio/beneficio dei farmaci, ha avviato un'iniziativa diretta ad acquisire il maggior numero di dati possibile, sia attraverso le segnalazioni ad esso pervenute, sia attraverso una rivisitazione della letteratura scientifica internazionale.
Le segnalazioni pervenute si sono, peraltro, rivelate di scarsa rilevanza clinica, e non correlate ad aspetti di mutagenicità e cancerogenicità delle specialità medicinali contenenti
cascara sagrada ed aloe.
Per quanto invece riguarda la letteratura, vi sono in realtà lavori dai risultati contrastanti, e comunque tali da non consentire di trarre conclusioni scientificamente inoppugnabili.
Il citato Ufficio ministeriale competente ha, altresì, attivato una procedura atta ad acquisire informazioni dagli altri Stati membri dell'Unione Europea, alcuni dei quali non hanno ancora replicato, mentre per quelli che hanno risposto la situazione è la seguente:
il Belgio ha dato l'autorizzazione senza prescrizione; la Danimarca ha revocato tutti i lassativi; la Finlandia e la Svezia non hanno concesso alcuna autorizzazione; l'Olanda non ha concesso nessuna autorizzazione, ma potrebbero essere immessi sul mercato come fitoterapici; il Portogallo ha autorizzato, senza obbligo di prescrizione, i


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prodotti contenenti cascara sagrada ma non quelli contenenti aloe.

Inoltre, sentito il parere della Sottocommissione Farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco, le aziende produttrici o titolari sono state invitate a presentare, in tempi ristretti, tutto quanto in loro possesso che possa essere utilizzato al fine di una adeguata rivalutazione del profilo di sicurezza di questi medicinali.
Pertanto, il monitoraggio di detti medicinali è particolarmente serrato in questo periodo e nel breve termine si potrà delineare un quadro più chiaro della situazione, in base al quale potranno essere presi i provvedimenti, se del caso, più opportuni.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

LUSSANA. - Al Ministro per le attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
l'amministrazione del comune di Villa di Serio (BG), congiuntamente ad altre amministrazioni comunali dei centri limitrofi, sta affrontando la questione relativa ad un possibile ripotenziamento della esistente centrale termoelettrica con la sostituzione di un impianto a ciclo combinato da 190 MW elettrici a 365 MW termici;
ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 7 febbraio 2002, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, è già stata avviata la procedura di autorizzazione al soggetto proponente (Italgen S.p.A);
in data 4 giugno 2002 si è tenuta la conferenza di servizi, nell'ambito del sopra detto procedimento, dalla quale sono emerse tutte le problematiche inerenti all'insediamento della centrale, in primis quella relativa alla classificazione dell'ambito territoriale del comune di Villa Serio, ritenuto dalla regione Lombardia «area critica» a causa delle già elevatissime emissioni in atmosfera;
un ulteriore problema di impatto ambientale, oltre a quello dell'evidente aumento degli attuali livelli di emissioni in atmosfera, è costituito dalla necessità di costruire per la centrale un nuovo metanodotto ad alta pressione (75 bar) che ne consenta il funzionamento;
da perizie redatte da tecnici incaricati dai comuni della zona e dalla comunità montana Valle Seriana risulta che tale metanodotto avrà una lunghezza di quasi 40 chilometri ed interesserà il territorio comunale di ben 20 comuni;
nelleimmediate adiacenze della centrale di Villa di Serio, entro il raggio di un chilometro dalla stessa, esiste già un'altra centrale termoelettrica realizzata dalla Cartiera Pigna con evidente sovrapposizione degli effetti dannosi, dal punto di vista atmosferico ed acustico, dovuti alle emissioni di entrambi gli impianti;
l'area in questione si trova immediatamente a ridosso di zone ad intensa attività umana, altamente urbanizzate con notevole e prevalente incidenza di utenze di tipo residenziale, per le quali la vigente normativa impone, tra l'altro, limiti di rumorosità particolarmente restrittivi;
in Lombardia esistono già numerosi progetti di centrali interessati, taluni in provincia di Bergamo, dal cosiddetto «decreto Marzano» e lo stesso Consiglio Regionale si è preoccupato del proliferare di centrali con possibili alterazioni irreversibili degli eco-sistemi regionali, invitando formalmente il Governo a sospendere le procedure di valutazione di impatto ambientale fino all'approvazione del piano energetico regionale;
contestualmente all'approvazione del tanto discusso decreto cosiddetto «sblocca centrali» il Governo si era impegnato a predisporre un nuovo piano energetico nazionale -:
se il Ministro non ritenga opportuno escludere il territorio del comune di Villa di Serio, e più in generale tutta la zona della comunità montana Val Seriana, dalla


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costruzione o dall'ampliamento di nuove centrali termoelettriche;
se il Ministro non ritenga opportuno sospendere, per quanto legislativamente possibile, le procedure di autorizzazione in itinere fino all'approvazione del piano energetico nazionale.
(4-03831)

Risposta. - Ai generali obiettivi di diversificazione delle fonti primarie di energia e di riduzione dei costi nella produzione di energia elettrica i quali da lungo tempo costituiscono vincoli strutturali del sistema elettrico nazionale, si è aggiunta di recente la necessità del rafforzamento del parco di generazione al fine di evitare crisi ed interruzioni della fornitura di energia elettrica, soprattutto nel prossimo triennio.
Per far fronte a tale emergenza nel medio termine, il Governo ha adottato il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, (cosiddetto decreto «sblocca centrali»), che ha permesso di ricondurre in unico procedimento, dai tempi certi e definiti, la valutazione delle varie iniziative energetiche proposte per nuove centrali, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto medesimo. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pregiudiziale espletamento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e al raggiungimento di un'intesa con la Regione interessata; inoltre nel corso del procedimento, sono obbligatoriamente raccolti i pareri motivati del comune e della provincia nel cui territorio ricade l'impianto.
Peraltro, nel mese di settembre dello scorso anno è stato sancito un accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per «l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002), in cui sono individuati criteri generali di valutazione dei progetti presentati per l'autorizzazione e definite linee comuni per l'espletamento delle attività amministrative di rispettiva competenza, in materia di produzione di energia elettrica.
In merito alla richiesta di autorizzazione presentata dalla società Italgen SpA per il ripotenziamento di un impianto di produzione di energia elettrica nel territorio del Comune di Villa di Serio, alimentato a olio combustibile - dagli attuali 90 MW circa ai 190 MW circa prodotti con utilizzo di metano - è stato avviato il procedimento amministrativo in base alla legge n. 55 citata e nel mese di giugno dello scorso anno si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei servizi. Il progetto in questione prevede la realizzazione delle opere connesse che comprendono un metanodotto di circa 40 km (interessante il territorio di 19 Comuni) e un elettrodotto, le cui strutture, già esistenti, dovranno essere rese compatibili con le esigenze del nuovo impianto.
Nell'ambito della riunione sopra richiamata la società ha esposto le caratteristiche del progetto ed ha evidenziato che, per tale iniziativa, è previsto l'utilizzo delle più moderne tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale. È stata, inoltre, avanzata la richiesta di documentazione integrativa relativa al progetto di ripotenziamento e una relazione più dettagliata sulla progettazione del metanodotto citato; la società ha presentato la documentazione integrativa in data 25 luglio 2002.
L'insieme delle osservazioni di carattere ambientale evidenziate dall'onorevole interrogante saranno oggetto della valutazione dell'impatto ambientale per la cui istruttoria tecnica è preposta una apposita Commissione presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. In tale sede saranno tenuti in considerazione gli interessi di tutela dell'ambiente e della salute e valutato l'impatto sul territorio, tenendo conto anche delle altre realtà industriali, come la centrale di Pigna di Alzano, citata dall'interrogante. Solo nel caso di favorevole pronuncia di compatibilità ambientale, le Amministrazioni direttamente interessate saranno successivamente chiamate ad esprimere le rispettive determinazioni e la Regione, in particolare, chiamata ad esprimere l'intesa di cui alla legge n. 55 del 2002, elemento necessario per il rilascio dell'autorizzazione.


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Per quanto riguarda le obiezioni alla realizzazione dell'iniziativa in quanto la Regione Lombardia non ha ancora definito il proprio piano energetico regionale, si osserva preliminarmente che la mancanza di un piano energetico regionale - strumento di programmazione che peraltro poco si armonizza con la liberalizzazione dell'attività di produzione di energia elettrica, sancita dal decreto legislativo n. 79 del 1999 regolante il mercato interno dell'energia elettrica - non appare certamente ostativa alla eventuale realizzazione dell'iniziativa. In ogni caso, il recente Accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali fornisce sufficienti criteri per una corretta valutazione delle proposte presentate sotto un profilo anche di coerenza con le esigenze del territorio.
In ogni caso, la richiesta di sospensione degli iter di autorizzazione non è compatibile con l'attuazione di una legge appositamente emanata per fronteggiare una situazione di criticità strutturale che i dati ufficiali sul settore elettrico dimostrano ampiamente.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.