Allegato B
Seduta n. 288 del 27/3/2003


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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

LANDI di CHIAVENNA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
le rappresentanze dei docenti specializzati e specializzandi SSIS hanno posto


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all'attenzione del Parlamento la questione della tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie permanenti (GP), in particolare in relazione ai loro diritti acquisiti, alle loro legittime aspettative e all'equità di trattamento;
la suddetta tabella sta per essere redatta dall'Amministrazione in vista della riapertura delle graduatorie permanenti;
le ipotesi che l'amministrazione ha sottoposto in prima battuta al C.N.P.I. prevedono in ogni caso un «punteggio aggiuntivo» anche per le abilitazioni conseguite secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, ossia il concorso ordinario ed i corsi abilitanti riservati;
giova ricordare che le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario sono state istituite con il decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, che ha dato seguito alla legge n. 341 del 19 novembre 1990, la quale affida la formazione degli insegnanti alle università che la gestiscono in collaborazione con docenti esperti della scuola secondaria, prevedendo una scuola di specializzazione successiva alla laurea, di durata biennale e articolata in 4 semestri;
tale previsione è stata confermata dalle disposizioni di cui alla legge n.268 del 27 ottobre 2000 che, sancendo il valore concorsuale dell'esame SSIS, ha demandato ad un decreto interministeriale la determinazione del valore del punteggio aggiuntivo;
il decreto interministeriale n. 268 del 4 giugno 2001 ha fissato a 30 tale punteggio;
le suddette ipotesi di revisione della tabella contravvengono lo spirito del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e della legge n. 306 del 27 ottobre 2000 che, fissando le norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento, istituivano il «punteggio aggiuntivo» esclusivamente per l'abilitazione SSIS proprio per distinguere durante la fase transitoria il nuovo percorso abilitante ben più qualificante, oltre che impegnativo ed oneroso, rispetto ai precedenti percorsi;
una delle ipotesi di revisione della tabella di valutazione dei titoli è addirittura basata su quanto previsto dall'ordine del giorno 9/3387/8 presentato dall'onorevole Rodolfo De Laurentiis, martedì 18 febbraio 2003, nel corso della discussione alla Camera della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
l'ordine del giorno citato ha impegnato il Governo: a) ad attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti; b) ad attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore bonus di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso ordinario, previo parere del CNPI e, comunque senza compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2002-2003;
al contrario di quanto scritto nell'ordine del giorno citato, al decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 è già stato dato seguito, come detto sopra, con la legge n. 306 del 27 ottobre 2000 e con il decreto interministeriale n. 268 del 4 giugno 2001 fissando in 30 punti il bonus da attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS rispetto all'abilitazione conseguita con il concorso ordinario o con il corso riservato;
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di ugual valore a tutti i docenti presenti nelle graduatorie, quale è il punteggio di 24 punti previsto nell'ordine del giorno de Laurentiis, non ha alcun senso logico perché risulterebbe molto più immediato non dare alcun punto a nessuno, ed è in palese violazione della direttiva legislativa (legge n. 124 del 3 maggio 1999) di procedere nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa;
di fatto, quanto previsto dall'ordine del giorno menzionato, invaliderebbe il


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percorso formativo e selettivo che distingue le abilitazioni SSIS dalle sanatorie o dal concorso che è unicamente selettivo e senza pretesa alcuna di formazione;
i docenti usciti dalle SSIS, i quali hanno sostenuto l'esame d'accesso a numero chiuso, decine di esami in itinere, l'esame finale avente valore concorsuale con tesi obbligatoria, e possiedono più di 1000 ore di corso e laboratori e 400 ore di tirocinio nelle scuole statali, conseguono solo 30 punti;
il punteggio aggiuntivo di 30 punti per i docenti specializzati SSIS è stato ritenuto legittimo, coerente e ben proporzionato con l'intero sistema dei punteggi attuale da innumerevoli sentenze del TAR del Lazio e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7460 del 19 novembre 2002;
le stesse sentenze hanno già pesantemente penalizzato gli insegnanti specializzati SSIS decurtando loro il punteggio del servizio prestato durante la specializzazione, fino ad un massimo di 24 punti;
in base all'ordine del giorno de Laurentiis si verificherebbe un «regalo» di 24 o 27 punti perfino per coloro che non hanno nel curriculum un giorno di supplenza, né un giorno di tirocinio di insegnamento, né un giorno di formazione universitaria sulla didattica;
in tal modo, al termine del biennio, i docenti SSIS che hanno insegnato due anni otterrebbero sempre e solo 30 punti, mentre gli abilitati del riservato e dell'ordinario ne otterrebbero rispettivamente ben 48 e 51;
i docenti specializzati SSIS sono già sfavoriti ai fini del reclutamento in quanto concorrono solo al 50 per cento dei posti disponibili essendo l'altro 50 per cento riservato in maniera esclusiva agli abilitati dell'ordinario che quindi concorrono al 100 per cento dei posti pur avendo due anni di formazione universitaria in meno dei docenti specializzati SSIS;
negando l'assegnazione del punteggio aggiuntivo in esclusiva delle SSIS, viene meno per tali docenti la possibilità di insegnare anche solo come supplenti mentre il numero programmato in base al quale sono fissati gli accessi alle SSIS dovrebbe loro garantire direttamente il ruolo al pari dei vincitori del concorso ordinario;
giova, altresì, evidenziare che corrisponde al falso l'argomentazione secondo cui l'abilitazione SSIS sarebbe arrivata successivamente alle altre in quanto essa era prevista dalla legge n. 341 del 19 novembre 1990 ed è stata avviata con il decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, in data antecedente quindi sia del decreto relativo al concorso ordinario che è datato 1o aprile 1999, sia delle ordinanze ministeriali relative ai corsi riservati abilitanti, ed in data antecedente perfino a quella della legge 124 che è del 3 maggio 1999, la quale prevede l'istituzione dei corsi abilitanti riservati;
giova evidenziare anche che corrisponde al falso che l'iscrizione alle SSIS sia preclusa ai soggetti già in possesso di abilitazione come dimostrano i tanti casi di specializzati SSIS che hanno affrontato il percorso specialistico anche se già abilitati, e questo sin dall'anno di avvio delle SSIS;
giova, infine, ricordare che perfino con la vecchia strutturazione delle graduatorie permanenti in fasce i docenti specializzati SSIS avrebbero avuto 30 punti aggiuntivi rispetto agli abilitati dell'ordinario e del riservato ter, colleghi con cui avrebbero dovuto «condividere la fascia», se le fasce delle graduatorie non fossero state dichiarate illegittime dal Tar laziale ed unificate dalla legge 333 del 20 agosto 2001 -:
se non ritenga che un punteggio aggiuntivo di qualsiasi entità assegnato ad un percorso abilitante non altamente formativo non sia una violazione del principio di equivalenza tra le diverse abilitazioni, a danno dei docenti SSIS;
se non ritenga che un punteggio aggiuntivo di qualsiasi entità assegnato ad un percorso abilitante non altamente formativo non sia privo di legittimità giuridica, oltre che logica e che questo non possa far invalidare le graduatorie dai Tribunali Amministrativi, compromettendo l'inizio dell'anno scolastico 2002-2003;


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se non ritenga che un punteggio aggiuntivo assegnato all'abilitazione ordinaria non incrementi una manifesta disparità di trattamento premiando oltre ogni logica un'abilitazione cui già sono riservate il 50 per cento delle nomine in ruolo;
se non ritenga che punteggio aggiuntivo assegnato all'abilitazione riservata non costituisca una manifesta ingiustizia dato che la formazione dei relativi corsi è di durata pari a meno di un decimo di quella SSIS;
se non ritenga di individuare criteri più equi per l'attribuzione dei punteggi stessi, dando a ciascuno secondo il proprio merito ed evitando che ne rimangano pregiudicate le legittime aspettative dei docenti specializzati nelle SSIS.
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