Allegato B
Seduta n. 284 del 20/3/2003


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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

BOCCIA e DE FRANCISCIS. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 5-sexies del decreto-legge n. 281 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dispone - a valere sulle maggiori entrate recate dalle disposizioni contenute nella medesima legge - la proroga delle misure agevolative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, (cosiddetta «legge Tremonti-bis») fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001;
la proroga opera limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale;
per gli investimenti immobiliari la proroga delle agevolazioni riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e comunque entro il 31 luglio 2004;
la cosiddetta «Tremonti-bis» è stata ed è una delle misure di incentivazioni fiscali che caratterizza la politica del Governo a partire dalla manovra dei «cosiddetti 100 giorni»;
ancora oggi purtroppo, a causa dell'inadempienza del Governo, non è possibile valutarne l'impatto sull'economia, i costi in termini di minori entrate fiscali di tale misura e quali siano le categorie


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professionali e produttive ripartiti per aree geografiche ad averne maggiormente tratto beneficio;
la proroga della «Tremonti-bis» e la sua cumulabilità con lo strumento del credito di imposta è uno degli impegni sottoscritti dal Governo con il Patto per l'Italia per sostenere i programmi di investimento delle piccole aziende;
il Governo disattende i propri impegni perché circoscrive il provvedimento ai territori colpiti dai recenti eventi calamitosi, che sono risultati essere in larga misura ubicati nelle zone del centro nord;
il Patto per l'Italia al contrario inseriva la proroga della «Tremonti-bis» e la sua cumulabilità con il credito di imposta specificamente nel capitolo sul Mezzogiorno in cui è indispensabile stimolare gli investimenti e l'occupazione dell'artigianato e delle piccole imprese;
la norma contenuta nel decreto-legge al contrario penalizzerà gli investimenti nel Mezzogiorno favorendo quelli nel Nord: infatti i comuni meridionali che soddisfano i requisiti per ottenere le risorse sono poche decine mentre i comuni del Nord beneficiari delle disposizioni saranno circa 1.643;
tale penalizzazione per gli investimenti nelle aree meridionali è comunque in linea con la politica di questo Governo che ha burocratizzato le agevolazioni previste da altre disposizioni, in primo luogo il credito d'imposta per le assunzioni e per gli investimenti, assoggettandole a complessi iter procedurali e a tetti di spesa;
al contrario, al Nord le risorse disposte dal decreto legge n. 282 del 2002 saranno erogate con un meccanismo automatico gestito direttamente dalle aziende stesse;
il medesimo decreto legge prevede al comma 3 dell'articolo 5-bis che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni contenute relative a concordati e condoni siano destinate prioritariamente ad interventi di ricostruzione per le calamità naturali verificatesi nel 2002;
la disposizione, in mancanza di indicazioni circa le modalità applicative e di indirizzo, potrebbe non trovare applicazione legislativa anche in considerazione del fatto che le risorse a cui dovrebbe attingere sono le medesime messe a copertura della proroga della «Tremonti-bis»;
si profila quindi un duplice utilizzo delle maggiori entrate in questione: uno selettivo e riguardante in particolare il Nord che utilizza lo strumento della «Tremonti-bis» e un altro esteso a tutto il territorio nazionale, e dunque più equo, che tuttavia potrebbe rimanere lettera morta -:
quali iniziative intenda assumere il Governo per evitare che, a seguito della citata disposizione e di altri provvedimenti di analoga impostazione, venga meno l'interesse delle imprese ad investire nel Sud, con la conseguenza che, mantenendo frenata l'economia meridionale, si rallenta la crescita dell'intero Paese;
quali iniziative normative il Ministro intenda assumere per estendere i benefici della proroga della «Tremonti-bis» a tutto il territorio nazionale;
con quali modalità applicative e con quali criteri distributivi i comuni danneggiati da calamità naturali verificatesi nel corso del 2002 potranno accedere alle risorse così come stabilito dal comma 3 dell'articolo 5-bis del suddetto decreto.
(3-02097)

PERROTTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
come si evince da «AgenParl» del 18 febbraio 2003, la società ATI Carta, controllata dall'ente tabacchi italiani, è stata ceduta ad un prezzo di vendita più basso di quello al quale poteva essere ceduta se il mercato fosse stato messo a conoscenza


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dell'esistenza di un contratto di fornitura da parte della società ETI Spa, di circa 100 milioni di euro;
risulta poco chiaro se nel bando di vendita sia stata inclusa la clausola di stipula del contratto di fornitura di articoli per il confezionamento di sigarette alla società ETI Spa nonché le ragioni per le quali l'ATI Carta sia stata ceduta al gruppo italiano Reno De Medici per la cifra incongrua di 21 milioni di euro -:
se il Ministro intenda fornire informazioni in merito alle clausole contenute nel bando di vendita della società ATI Carta, con particolare riferimento all'inserimento di una clausola relativa alla stipula contestuale del contratto di fornitura alla società ETI Spa e se non si possa ipotizzare un danno economico in relazione a tale vendita.
(3-02099)

Interrogazione a risposta scritta:

VENDOLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la SESIT S.p.A. è una società che si occupa della riscossione dei tributi ed è la concessionaria per tale compito di tutta la provincia di Bari;
la SESIT, per nome e per conto di enti di diritto pubblico ed enti di diritto privato, si occupa di riscuotere quei tributi evasi e non sanati dai contribuenti;
la SESIT, nel comporre le cartelle di riscossione dei tributi dovuti dai contribuenti, ha posto in essere l'automatico fermo giudiziario delle autovetture di proprietà dei contribuenti «evasori» senza aver monitorato l'effettiva realtà debitoria e/o creditoria dei contribuenti stessi;
a moltissimi cittadini della provincia di Bari è stato posto il fermo giudiziario anche per gli automezzi: creando in tal senso una situazione di paralisi delle attività lavorative;
meno di un mese fa il giudice di pace di Bari, dottor Giuseppe Frugis, annullò il fermo del veicolo di un cittadino di Bitritto (Bari), ritenendo la sanzione ingiusta;
il TAR Puglia ha annullato il fermo giudiziario posto in essere dalla SESIT contro un altro contribuente;
anche la Magistratura penale si è espressa in maniera negativa nei confronti della SESIT;
il giudice civile del tribunale di Bari, dottor Antonio Ruffino, ha annullato il fermo giudiziario dell'auto di un altro contribuente ed ha ordinato al conservatore del registro automobilistico di Bari di annullare il fermo giudiziario;
il dottor Antonio Ruffino nella motivazione della sentenza afferma che: «...sotto i profili, specificatamente dedotti, della carenza assoluta di potere in capo all'ente concessionario nel disporre il fermo nonché della non assoggettabilità ad esecuzione dei veicoli in questione...»;
il Parlamento nella scorsa legislatura ha emanato la legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);
la succitata legge, all'articolo 5 (Informazione del contribuente), così recita: «L'Amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti...»;
la succitata legge all'articolo 6, (Conoscenza degli atti e semplificazione), al comma 2, così recita: «L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai


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quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito...»; al comma 3 così recita: L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli»; al comma 5 così recita: «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma»;
la suddetta legge all'articolo 7 (Chiarezza e motivazione degli atti), al comma 1, così recita: «Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama;
in ordine alle motivazioni giuridiche richiamate dall'articolo 7, comma 1, la SESIT non omette il richiamo ad un atto giuridico quale l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ma omette il richiamo al fatto che detto decreto del Presidente della Repubblica è stato modificato con il decreto legislativo n. 32/01 il quale all'articolo 8, afferma che: «...nel ruolo devono essere indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione; ed ancora alla lettera b del citato decreto legislativo afferma che: «la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo»;
nella cartella di iscrizione a ruolo è presente il codice fiscale, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, ma manca il riferimento specifico all'atto di accertamento essendo che l'atto di accertamento viene numerato con la dicitura «elenco cartelle» dove si legge (o si leggono, se i ruoli sono superiori ad uno) un codice di diverse cifre che non specifica nell'immediatezza la natura (legge 241/90) dell'illecito amministrativo a cui si fa riferimento con le relative date e i relativi creditori;
la legge n. 212 del 2000 pone giuridicamente sullo stesso piano l'amministrazione finanziaria e le società concessionarie della riscossione, qualora l'amministrazione si serva delle stesse. Tant'è vero che il comma 2 dell'articolo 7 recita così: «Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a)
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b)
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;


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c)
le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
la SESIT nella cartella esattoriale omette totalmente il disposto normativo del comma 2 dell'articolo 7;
ai sensi e per gli effetti della legge n. 212 del 2000 è stata istituita la figura giuridica del garante del contribuente;
da ultimo, l'articolo 17 della legge 212/00 afferma che: «Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura»;
la SESIT parrebbe, in base al comportamento illegittimo assunto, non conoscere i diritti costituzionalmente garantiti quale la libertà di circolazione sul territorio nazionale con qualunque mezzo di cui il cittadino disponga;
la SESIT, a dispetto di tutte le pronunce in sede di giustizia amministrativa e penale, continua a procedere con i fermi giudiziari delle autovetture, dei mezzi agricoli, delle pale meccaniche, eccetera, creando una lesione grandissima ai diritti dei cittadini e determinando un grave pregiudizio al normale svolgimento delle attività economiche -:
quali provvedimenti si intenda adottare affinché si ristabilisca una situazione di legalità amministrativa;
se non si ritenga opportuno ritirare la concessione governativa alla SESIT spa della Puglia, anche in considerazione della reiterazione di un atteggiamento in netto contrasto con le normative vigenti;
se il Garante del contribuente sia a conoscenza della vicenda suesposta e, in caso affermativo, quali atti abbia posto in essere per la tutela dei contribuenti;
se il Ministro non ritenga che anche nei confronti del personale in servizio presso la SESIT spa Puglia possano essere adottati gli opportuni provvedimenti di riqualificazione previsti dall'articolo 19, secondo comma, della legge 212 del 2000.
(4-05798)