Allegato B
Seduta n. 280 del 13/3/2003


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GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta orale:

FALANGA, ANTONIO RUSSO, LECCISI, FALSITTA e LICASTRO SCARDINO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
da notizie di stampa si apprende che è stata avviata un'indagine ministeriale


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presso il tribunale di Torre Annunziata, con riferimento in particolare alla posizione del dottor Greco -:
quali siano state le conclusioni della citata ispezione e quali conseguenti provvedimenti il Ministro interrogato abbia inteso eventualmente adottare.
(3-02074)

TAORMINA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
alla Corte d'appello di Perugia appartiene - ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale - la competenza a giudicare dei procedimenti riguardanti i magistrati romani;
da oltre un anno è vacante l'Ufficio di procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, in seguito alla nomina del dottor Raffaele Numeroso, che svolgeva tale funzione, alla Presidenza della Corte d'appello di Napoli;
anche il magistrato anziano cui era stata affidata precariamente la reggenza dell'Ufficio vacante, il dottor Sergio Matteini Chiari, è stato trasferito ad altro incarico;
a detto ufficio è stato invece applicato - per la celebrazione del processo relativo all'uccisione del giornalista Mino Pecorelli - il dottor Alessandro Giuseppe Cannevale, sostituto presso la locale procura;
il Cannevale ha condiviso con altro sostituto, il dottor Fausto Cardella, la «gestione» delle indagini preliminari e - con essa - dei cosiddetti «pentiti della banda della Magliana», le cui dichiarazioni sono state poste a base del «teorema accusatorio» a carico di alcuni imputati;
il Cannevale altresì partecipato al giudizio di primo grado davanti alla Corte d'assise che ha assolto tutti gli imputati con la più ampia formula liberatoria, ai sensi dell'articolo 530 comma 1 del codice di procedura penale, accertando come fosse destituito di fondamento il «teorema accusatorio» costruito sulle dichiarazioni dei predetti «pentiti»;
risulta all'interrogante che il Cannevale ha proposto anche l'appello avverso la predetta sentenza, ancorché il procuratore generale Numeroso, allora in carica e tutti i magistrati della procura generale avevano vistato non ritenendo di dover avanzare impugnazione;
il Cannevale, dopo la sconfessione del suo «teorema» ha chiesto di poter partecipare anche al giudizio di appello;
nonostante presso la procura generale di Perugia fossero in servizio diversi magistrati bene in grado di assolvere la funzione di pubblico ministero nel processo, vacante la sede di titolare dell'ufficio per il sopravvenuto trasferimento del dottor Numeroso a Napoli, la richiesta del Cannevale è stata accolta;
il Cannevale ha avuto così l'opportunità di continuare a difendere i propri «teoremi» e, quel che è peggio, le dichiarazioni - ritenute false dalla sentenza di secondo grado - dei «pentiti della Magliana», i quali, a quanto risulta all'interrogante, hanno continuato a godere - secondo l'interrogante ingiustamente - della libertà loro elargita, nonché di significativi compensi economici a carico del contribuente;
il 17 novembre 2002, la Corte d'assise di appello di Perugia, nel confermare l'assoluzione piena di tutti gli imputati accusati dai «pentiti della Magliana», ha testualmente affermato che «il teorema accusatorio del pubblico ministero appellante è destituito di ogni fondamento» e che le dichiarazioni dei cosiddetti «collaboranti» sono tutte inesorabilmente false;
il Cannevale che, ad avviso dell'interrogante, dovrebbe rispondere sul piano della responsabilità civile e contabile per il comportamento tenuto nella vicenda in oggetto, viene inspiegabilmente mantenuto «in applicazione», alla procura generale di Perugia, nella persistente vacanza della


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titolarità dell'ufficio, al fine di verificare «l'opportunità di proporre ricorso per Cassazione;
una tale scelta, nel sottrarre agli uffici sovraordinati del pubblico ministero ogni ruolo e funzione, mortificando la dignità professionale dei magistrati che vi sono addetti, permette all'esterno e all'interno di attribuire al processo una connotazione di personalizzazione polarmente estranea alla «cultura della giurisdizione», assai spesso evocata a modello dei principi che dovrebbero permeare e governare anche l'organo di accusa;
l'auspicata trasparenza dell'attività giudiziaria non può tollerare nemmeno il sospetto di un uso strumentale dei mezzi di impugnazione che finisce con il ritardare la formazione del giudicato -:
le ragioni che hanno impedito sino ad ora la nomina del procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, se non ritenga particolarmente urgente tale nomina, considerato che il risultato della vacanza è stato fino ad ora quello di far svolgere il ruolo di pubblico ministero alla stessa persona:
1) nell'indagine preliminare;
2) nel dibattimento di primo grado;
3) nella redazione di motivi d'appello;
4) nel giudizio d'appello;
5) ricorrente per il giudizio di legittimità;
se la prassi di anormalità che ha contrassegnato sin dalle sue prime fasi «il processo Pecorelli» condotto per quasi tutto il primo grado di giudizio nell'assenza di un titolare dell'ufficio di procura, collocato in pensione, ed inspiegabilmente sostituito a distanza di oltre un anno - sia destinata a perpetuarsi anche con riferimento alla nomina del procuratore generale, in un momento - come quello attuale - che vede la stessa procura della Repubblica di Perugia attraversata da contrasti e da lacerazioni, che minano alla radice la credibilità delle funzioni che vi vengono esercitate.
(3-02076)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
le nuove competenze penali attribuite al giudice di pace stanno creando seri problemi di organico;
l'ufficio del giudice di pace di Biella, in particolare, vive una condizione di carenza di organico che lascia intendere una possibile imminente paralisi dell'attività;
a ciò si aggiunge che il personale distaccato dai comuni sarà richiamato atteso che gli enti di provenienza non vengano rimborsati;
il giudice coordinatore, dottor Francesco Sapienza, sta tentando, con grande abnegazione personale, di reggere l'urto dell'arrivo di un numero enorme di fascicoli di procedimenti penali, ma appare evidente che lo sforzo è vano, così come appare inutile l'encomiabile attaccamento al lavoro da parte degli altri giudici e di tutto il personale amministrativo;
appare urgentissimo un intervento del ministero della giustizia per evitare che l'ufficio del giudice di pace di Biella rischi di «implodere» -:
quali urgentissimi provvedimenti intenda assumere per assicurare il funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Biella e per scongiurare l'altrimenti inevitabile paralisi della sua attività.
(4-05722)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor Mario Caputo è stato alle dipendenze del Ministero della giustizia sino alla data del 31 dicembre 1999;


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il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie dall'impiego;
su propria domanda il medesimo è stato riassunto in data 12 marzo 2001 ed attualmente presta servizio presso il tribunale di Biella;
egli ha diritto alla liquidazione della pensione per il periodo 1o gennaio 2000-11 marzo 2001 ed ha già inoltrato un vano sollecito -:
se non ritenga di dover provvedere senza ulteriore indugio alla liquidazione della pensione, in favore del signor Mario Caputo, per il periodo 1o gennaio 2000-11 marzo 2001.
(4-05723)