Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 277 del 10/3/2003
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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (3388) (ore 15,52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 3388)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Ha facoltà di parlare il presidente della III Commissione, onorevole Selva che ancora una volta, come stakanovista, sostituisce il relatore, onorevole Rivolta.

GUSTAVO SELVA, Presidente della III Commissione. Signor Presidente, la parola si adegua ...

PRESIDENTE. Non a caso.

GUSTAVO SELVA, Presidente della III Commissione. Però, non siamo più in regime sovietico, ma in regime di maggiore libertà alla quale questo accordo, del resto, vuole dare il suo contributo, proprio per favorire lo scambio di persone.
Infatti, l'accordo mira ad integrare la disciplina multilaterale già esistente in materia assicurata dalla Convenzione sulle relazioni consolari di Vienna del 24 aprile 1963, che è espressamente richiamata nel preambolo.
In linea con la nuova tendenza internazionale che privilegia gli accordi bilaterali, la convenzione in oggetto regolamenta nel dettaglio la disciplina multilaterale nell'esercizio delle funzioni consolari che fu oggetto della convenzione di Vienna, già ricordata del 1963, in vigore per l'Italia dal giugno del 1969 e per la Federazione russa dal 15 marzo 1989. In proposito, si evidenzia che la convenzione di Vienna del 1963 non pregiudica ulteriori convenzioni in materia consolare volte al suo completamento. L'obiettivo primario della convenzione è quello di assicurare protezione e tutela a quei cittadini che viaggiano o risiedono nel territorio della controparte creando così un'ulteriore incentivazione


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agli spostamenti delle persone e dei capitali tra l'Italia e la Federazione russa. Oggi noi sappiamo che questo è possibile in misura molto maggiore di quanto non sia avvenuto prima della caduta del muro di Berlino e della fine dell'Unione sovietica.
Il capitolo IV è oggettivamente il più caratterizzante perché fissa dettagliatamente, agli articoli 39 e seguenti, le funzioni consolari e le modalità del loro esercizio. Diversi sono i settori coinvolti: stato civile e cittadinanza, rilascio dei passaporti, visti ed altri documenti, funzioni notarili, notifica di atti giudiziari, registrazione dei cittadini, protezione dei minori e degli indigenti, competenza in materia marittima.
Di particolare importanza, inoltre, è l'articolo 43 che regolamenta le funzioni consolari in caso di decesso di un cittadino del paese di invio. In tale caso l'ufficio consolare ha compiti in materia di beni ereditari, di custodia provvisoria di effetti personali e di eventuali somme di denaro in possesso del defunto.
L'obiettivo tecnico della Convenzione è la predisposizione di mezzi per la tutela del cittadino all'estero e la determinazione dello status consolare. Comunque, l'obiettivo politico è più ampio, e cioè quello di arricchire i già stretti rapporti tra lo Stato italiano e la Federazione russa, che vantano all'attivo decine di accordi bilaterali, di cui il 31 per cento nel settore dell'economia e della finanza ed il 17 per cento nel settore della cooperazione tecnico-scientifica. Ne raccomando, quindi, la pronta ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo,

ALFREDO LUIGI MANTICA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione del presidente Selva e fa solo presente che l'entrata in vigore dell'accordo costituisce un passo ulteriore e significativo nel miglioramento dei rapporti politici, sociali ed economici tra i due Stati. Voglio solo ricordare che questo positivo andamento è stato confermato nell'ultima riunione del settimo consiglio italo-russo di cooperazione economica, industriale e finanziaria, che si è svolto a Roma il 17 dicembre 2002.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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