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1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militaree civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 30 giugno 2003.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: «Enduring Freedom» nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 30 giugno 2003.
4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: «International Security Assistance Force» (ISAF), è differito al 30 giugno 2003.
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione
delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 30 giugno 2003.
6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 30 giugno 2003.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 359.549.625.
1. È autorizzata, dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 1.930.389 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: «EUPM»,prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato nella missione è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 dello stesso articolo 2.
2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 14.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino al termine di cui all'articolo 1, comma 4, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan l'indennità di missione è corrisposta nella misura prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di euro 685.664.
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.
1. Alle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116.
2. Per l'anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 17.731.462 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2002, non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2003, recata dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 8, pari complessivamente a euro 367.330.678, si provvede, per l'anno 2003, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.