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1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre
anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie e dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati entro il limite massimo di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione nell'ambito dei finanziamenti disposti a norma del comma 6.
8. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
Sopprimerlo.
* 7. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Sopprimerlo.
* 7. 64. Titti De Simone.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Disposizioni finali e attuative) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, adottano una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali e la riorganizzazione dei curricoli; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica i tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo le modalità di cui al comma 5, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei curricoli di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, che per le attività obbligatorie non possono essere inferiori alle 30 ore settimanali, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa.
4. Le norme regolamentari relative alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Alla complessiva attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e, per quanto di competenza, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati.
Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.000.000.000 di euro per l'anno 2003, 6.000.000.000 euro per l'anno 2004 e 7.000.000.000 di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
9) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
** 7. 1. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Bellillo, Colasio, Rusconi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Disposizioni finali e attuative) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, adottano una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali e la riorganizzazione dei curricoli; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica i tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione
dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo le modalità di cui al comma 5, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei curricoli di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, che per le attività obbligatorie non possono essere inferiori alle 30 ore settimanali, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa.
4. Le norme regolamentari relative alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Alla complessiva attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e, per quanto di competenza, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.000.000.000 di euro per l'anno 2003, 6.000.000.000 euro per l'anno 2004 e 7.000.000.000 di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
9) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
** 7. 49. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Villetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già stanziate o da stanziare nel bilancio dello Stato, sulla base della legislazione vigente, per la pubblica istruzione e per la formazione, nonché con le risorse derivanti dall'abrogazione disposta dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2003 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria predispone, ai fini della progressiva attuazione della presente legge, il programma pluriennale di finanziamenti aggiuntivi da stanziare con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, anche attraverso il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e successive modificazioni.
3. Gli articoli 13, 14 e 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
7. 5. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. 50. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Sopprimere i commi 1 e 2.
7. 6. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
7. 51. Bellillo, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Martella, Carra, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sentite con le seguenti: sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e.
7. 52. Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio, Martella, Bellillo, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carra, Bimbi.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: parlamentari competenti aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
7. 7. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'autonomia con le seguenti: delle vigenti leggi e disposizioni che regolano l'autonomia.
* 7. 45. Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia, Rusconi.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'autonomia con le seguenti: delle vigenti leggi e disposizioni che regolano l'autonomia.
* 7. 53. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) alla determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;
** 7. 46. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Squeglia.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) alla determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;
** 7. 54. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7. 8. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) alla individuazione dei piani di studio scolastici relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline, alle attività e agli orari.
7. 10. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) alla individuazione dei curricoli scolastici relativamente agli obiettivi di apprendimento, alle discipline ed alle attività costituenti la quota nazionale dei curricoli, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, all'individuazione della parte curricolare da attribuire all'autonomia delle scuole quantificabile in una quota del 10 per cento.
7. 9. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del nucleo essenziale.
* 7. 11. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del nucleo essenziale.
* 7. 12. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: costituenti la quota nazionale dei piani di studio.
7. 14. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.
* 7. 13. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.
* 7. 47. Rusconi, Bimbi, Colasio, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.
* 7. 55. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , ai limiti di flessibilità interna nell'organizzazione delle discipline.
7. 15. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 16. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7. 17. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla definizione aggiungere le seguenti: , a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
7. 18. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: minimi.
7. 19. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) all'inquadramento, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema educativo di istruzione e formazione, di tutti i docenti alla stessa data in servizio con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario. Parimenti si procede ad inserire nelle nuove graduatorie per l'inserimento in ruolo del personale docente coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge erano inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. 20. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) all'inquadramento, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema educativo di istruzione e formazione, di tutti i docenti in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dalla tipologia del titolo di studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario.
7. 57. Martella, Sasso.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) alla riutilizzazione e riconversione di tutti i docenti e del personale ATA in servizio con incarico a tempo indeterminato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza alcuna differenziazione tra canali del ciclo secondario e moduli del ciclo primario; i docenti vengono ricollocati e riutilizzati nella classe di concorso nella quale viene inserita la materia precedentemente insegnata o, in mancanza della previsione di tale materia nei nuovi ordinamenti, in una delle classi di concorso affini o per le quali il docente insegna o può insegnare attualmente in contitolarità o compresenza, con l'integrale riconoscimento del servizio svolto nel precedente ruolo.
7. 56. Martella, Sasso.
Sopprimere il comma 2.
7. 21. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con la seguente: anno.
7. 22. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 3, sostituire le parole: educativo di istruzione e di formazione professionale con le seguenti: nazionale di educazione e istruzione.
7. 90. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Sopprimere i commi 4 e 5.
* 7. 44. Carra, Rusconi, Bimbi, Colasio, Volpini, Gambale, Squeglia.
Sopprimere i commi 4 e 5.
* 7. 58. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
4. Agli oneri per la generalizzazione della scuola dell'infanzia derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, lettera e), stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. 59. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Sopprimere il comma 4.
* 7. 2. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Sopprimere il comma 4.
* 7. 24. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Sopprimere il comma 4.
* 7. 25. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per l'anno scolastico 2003-2004 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o gennaio-31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2004-2005 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o febbraio-28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2005-2006 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o marzo-31 marzo dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2006-2007 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o aprile-30 aprile dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2007-2008 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o maggio-30 aprile dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si iscrivono al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età nel periodo 1o gennaio-31 dicembre dell'anno d'iscrizione; possono altresì iscriversi i nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.
7. 26. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per l'anno scolastico 2003-2004 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o gennaio-31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2004-2005 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o febbraio-28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2005-2006 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o marzo-31 marzo dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si iscrivono al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età nel periodo 1o gennaio-31 dicembre dell'anno d'iscrizione; possono altresì iscriversi i nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.
7. 27. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: compatibilmente con la disponibilità fino alla fine del periodo con le seguenti: i bambini di tre anni di età.
7. 28. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: compatibilmente con la disponibilità fino a: dal patto di stabilità.
7. 29. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2003.
7. 30. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
7. 31. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003 con le seguenti: di sei anni di età.
7. 32. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera m), il Governo può disporre commissariamenti ad acta per favorire l'utilizzo effettivo delle risorse da parte degli enti locali eventualmente inefficienti.
7. 3. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 8 - (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 33. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Il comma 5, primo periodo è sostituito dal seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. 100.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 2002-2004 con le seguenti: 2003-2005.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2002 con le seguenti: per l'anno 2003.
7. 48. Rusconi, Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Carra.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
7. 34. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Sopprimere il comma 6.
7. 35. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 6, sopprimere le parole: , compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
* 7. 36. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 6, sopprimere le parole: , compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
* 7. 37. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 6, sopprimere le parole: , in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. 38. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Sopprimere il comma 7.
7. 39. Rizzo, Bellillo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.
Il comma 7, è sostituito dai seguenti:
7. Ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
7-bis. I decreti legislativi di cui al precedente comma la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7-ter. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
7. 101.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)
Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esito della verifica è riportato in una relazione da consegnare alle competenti Commissioni parlamentari nei trenta giorni precedenti alla presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. 40. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: eventuali.
7. 60. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: mediante finanziamenti da iscrivere nella legge finanziaria dell'anno successivo alla verifica.
7. 41. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Sopprimere il comma 9.
7. 61. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Sopprimere il comma 10.
* 7. 42. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Sopprimere il comma 10.
* 7. 62. Colasio, Martella, Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini.
Sopprimere il comma 11.
** 7. 43. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Sopprimere il comma 11.
** 7. 63. Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Martella, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio.