Allegato B
Seduta n. 265 del 13/2/2003


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SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

GIACCO, CARLI, GRILLINI, MANCINI e BATTAGLIA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 14 della legge n. 207 del 1985 (si veda anche la circolare del 21 febbraio 1992 del ministero della sanità) ha stabilito per il personale psicologo operante nel servizio sanitario nazionale l'equiparazione del trattamento giuridico-normativo anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali, dello «psicologo psichiatrico» al medico psichiatra «...a norma delle leggi 431 del 1968 e 515 del 1971, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche» e che, in virtù di tale norma e delle leggi anzi citate, diversi psicologi del servizio sanitario nazionale che svolgono funzioni psicoterapiche nei servizi di salute mentale sono stati effettivamente equiparati al medico psichiatra;
l'equiparazione trova, quindi, fondamento nello svolgimento di funzioni psicoterapiche che, in effetti, sono oggi esercitabili sia da medici sia da psicologi che abbiano, come previsto dalla legge n. 56 del 1989, «Ordinamento della professione di psicologo», conseguito speciale qualificazione ovvero, in via di prima applicazione, apposito riconoscimento dal proprio ordine professionale;
in altre parole, la psicoterapia è prestazione specialistica, ricompresa nel nomenclatore-tariffario delle specialità ambulatoriali del servizio sanitario nazionale, al cui esercizio possono accedere sia medici che psicologi particolarmente qualificati;
pertanto l'equiparazione nel trattamento già prevista dalle citate leggi del 1968 e del 1971, rendeva fin da allora giustizia di una situazione altrimenti di sperequazione di fronte all'erogazione delle medesime prestazioni specialistiche di cura;
più recentemente la totale intercambiabilità tra psicoterapeuta medico e psicologo, nel servizio sanitario, è stata ulteriormente sancita dal regolamento di accesso alla dirigenza sanitaria di II livello, laddove possono accedere alla suddetta dirigenza, per la specialità «Psicoterapia e psicologia clinica» fatto unico in tutto l'ordinamento sanitario, sia medici che psicologi, ovviamente in possesso di adeguati titoli;
recentemente anche l'ARAN, rispondendo ad apposito quesito, ha ribadito il fondamento del principio di equiparazione anche in vigenza della nuova normativa contrattuale che vede separata la dirigenza medica da quella sanitaria;
se dunque appare pacifico il principio dell'equiparazione, del tutto opposta è la reale situazione che vede una grave sperequazione a danno degli psicologi-psicoterapeuti operanti nei servizi di tutela della salute mentale entrati in servizio dopo la riforma sanitaria in quanto controversa è stata l'applicazione della effettiva equiparazione;
il notevole contenzioso originatosi, specie dopo l'emanazione della legge n. 207 del 1985, ha visto pronunciarsi il Consiglio di Stato in modo contraddittorio, salvo attestarsi nelle più recenti sentenze a sfavore degli psicologi assunti dopo la riforma sanitaria ritenendo la norma di equiparazione applicabile ai soli psicologi già in servizio all'epoca delle leggi n. 431 del 1968 e 515 del 1971 e comunque prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 761 del 1979;


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si verifica pertanto una situazione di discriminazione che vede da un lato psicoterapeuti medici e psicologi equiparati e dall'altro psicoterapeuti psicologi non equiparati che, pur svolgendo tutti la medesima prestazione specialistica, ricevono un trattamento economico, giuridico e normativo notevolmente diverso e a danno degli ultimi. Siamo a conoscenza di casi in cui addirittura in presenza di pronunciamenti della giustizia amministrativa, le aziende sanitarie non applicano ad alcuni dirigenti la suddetta equiparazione che pure applicano ad altri dirigenti psicologi non medici che svolgono le medesime mansioni;
tale situazione è chiaramente contraria ai più elementari principi di equità, in contrasto con i principi costituzionali e, con tutta evidenza, con l'articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti umani che prevede letteralmente «Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale lavoro» (comma 2) -:
quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio a questa gravissima situazione e se non intenda già affrontare la questione con appositi riferimenti nel provvedimento di riordino della dirigenza del servizio sanitario, più volte preannunciato.
(4-05421)