Allegato A
Seduta n. 260 del 6/2/2003


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(A.C. 3524 - Sezione 4)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 3.
(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve).

Subemendamenti all'emendamento 3. 2. della Commissione.

All'emendamento 3.2. della Commissione, comma 2-bis, sostituire le parole: Le società sportive previste dalla presente legge possono con le seguenti: Alle società sportive previste dalla presente legge è preclusa la facoltà di.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter.
0. 3. 2. 3. Lolli, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, comma 2-bis, capoverso, dopo le parole: presente legge aggiungere la seguente: non.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter.
0. 3. 2. 1. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, sopprimere il comma 2-ter.
0. 3. 2. 4. Lettieri, Lolli, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, comma 2-ter, sostituire le parole da: dieci rate fino a: in corso alla con le seguenti: unica rata entro sei mesi dalla.
0. 3. 2. 2. Giordano, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.»
2-ter. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis debbono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo.
3. 2. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

ART. 5-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: trenta giorni.
5-bis. 158. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi,


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Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre mesi.
5-bis. 157. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
5-bis. 156. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiori a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica.»
5-bis. 203. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*5-bis. 159. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*5-bis. 160. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
5-bis. 161. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
5-bis. 162. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:
1) al comma 2, le parole: «31 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003».
5-bis. 163. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2, sostituire le parole:
31 dicembre 2000 con le seguenti: 30 giugno 1999.
5-bis. 164. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, , Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 1, dopo le parole: «uffici statali» sono inserite le seguenti: «o degli enti territoriali» e le parole: «30 giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002».
5-bis. 165. Marras, Arnoldi.


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Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 31 dicembre 2000 con le seguenti: 30 novembre 2002.
5-bis. 166. Marras, Arnoldi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
5-bis. 46. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).
*5-bis. 48. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).
*5-bis. 82. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sopprimere le parole: le parole «13 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»;
5-bis. 41. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 99,9 per cento.
5-bis. 40. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.
5-bis. 48-bis. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Subemendamenti all'emendamento 5-bis. 319 della Commissione.

All'emendamento della Commissione 5-bis-319, sopprimere le parole: nella misura del 6 per cento.
0. 5-bis. 319. 1. Benvenuto.

Sostituire la parola: terzo con la seguente: primo.
0. 5-bis. 319. 2. Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sostituire la parola: terzo con la seguente: secondo.
0. 5-bis. 319. 3. Lettieri, Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci, Grandi.

Sopprimere le parole: dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o.
0. 5-bis. 319. 4. Stradiotto, Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimere le seguenti parole: o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
0. 5-bis. 319. 5. Grandi, Stradiotto, Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Santagata,


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Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sostituire le parole: all'ammontare con le seguenti: al 10 per cento.
0. 5-bis. 319. 6. Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sostituire le parole: all'ammontare con le seguenti: al 20 per cento.
0. 5-bis. 319. 7. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai finì dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.»
5-bis. 319. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.».
5-bis. 42. Leo.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
5-bis. 50. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).
5-bis. 51. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), numero 2), sopprimere le parole da: ; il secondo periodo è sostituito fino alla fine del numero.
5-bis. 52. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.


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Al comma 1, lettera h), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse.»
5-bis. 7. Leo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 4).
Conseguentemente alla medesima lettera:
al numero 5), sopprimere le parole da:
; al medesimo comma fino alla fine del numero.
sopprimere il numero 10).

5-bis. 43. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 4).
5-bis. 44. Giordano, Russo Spena

Al comma 1, lettera h), numero 5), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 99,9 per cento.
5-bis. 55. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), numero 5), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 10 per cento.
5-bis. 45. Leo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 6).
5-bis. 56. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), numero 6), dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e.
5-bis. 9. Leo.

Al comma 1, lettera h), numero 7), sostituire le parole: del 90 per cento, con le seguenti: dello 0,01 per cento.
5-bis. 58. Giordano, Russo Spena.

Subemendamenti all'emendamento 5-bis. 321 della Commissione.

Alla lettera b)-ter sostituire la cifra: 65 con la seguente: 5 per cento.
0. 5-bis. 321. 1. Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Alla lettera b)-ter sostituire la cifra: 65 con la seguente: 15 per cento.
0. 5-bis. 321. 2. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera h), numero 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.
5-bis. 321. La Commissione.
(Approvato)


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Al comma 1, lettera h), numero 7), aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-ter) nel caso in cui i processi verbali di constatazione di cui al comma 1 riguardino anche le violazioni di omessa effettuazione di ritenute e conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, queste possono essere definite pagando il 35 per cento delle maggiori ritenute omesse«.
5-bis. 57. Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera h), numero 9. 1), sostituire le parole: esclusa in ogni caso con le seguenti: ivi compresa.
5-bis. 59. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 9.2).
5-bis. 60. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), numero 9.2), sostituire le parole: «3.000 euro» e «6.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro» e «60.000 euro».
5-bis. 61. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).
5-bis. 62. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
5-bis. 63. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera i), alinea, sostituire le parole da: delle seguenti somme fino alla fine del numero con le seguenti: di una somma pari al minore importo tra il 20 per cento del valore della lite ed il 50 per cento del valore della lite deciso nell'ultimo grado di giudizio.
5-bis. 204. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso a), sostituire le parole: 150 euro con le seguenti: 1999,99 euro;
Conseguentemente, al medesimo numero, capoverso b):
sostituire le parole:
10 per cento, con le seguenti: 90 per cento;
sostituire le parole 50 per cento, con le seguenti: 100 per cento.
5-bis. 64. Giordano, Russo Spena.

Subemendamenti all'emendamento 5-bis. 306. della Commissione.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, sopprimere il numero 1).
0. 5-bis. 306. 1. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 1), sopprimere le parole: non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
Conseguentemente, al medesimo emendamento, numero 2), sopprimere le parole:


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non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
0. 5-bis. 306. 4. Fluvi, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 2), sostituire le parole da: 50 per cento fino a: predetta data con le seguenti: 100 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale.
0. 5-bis. 306. 2. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 3), sostituire le parole: 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio, e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio con le seguenti: 100 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio, e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale.
0. 5-bis. 306. 3. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 3), sopprimere le parole da: giurisdizionale fino alla fine del numero.
0. 5-bis. 306. 5. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

Al comma 1, lettera i), numero 1, capoverso b), sostituire le parole da: il 10 per cento fino alla fine del numero con le seguenti:
1) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
2) 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
3) 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
5-bis. 306. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso b), sostituire le parole da: il 10 per cento fino alla fine del capoverso, con le seguenti: in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione della lite, 10 per cento del valore della lite o, se inferiore, 50 per cento del valore della lite determinato nella predetta pronuncia; in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla predetta data, 50 per cento del valore della lite. Nel caso di soccombenza parziale, la somma dovuta è pari al 50 per cento del valore della lite risultante dall'ultima o unica pronuncia giurisdizionale aumentato del 2 per cento del valore della lite per la parte in cui risulta soccombente l'amministrazione finanziaria dello Stato.
5-bis. 10. Leo.


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Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il versamento non può essere inferiore a 300 euro.
5-bis. 65. Grandi, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, nel caso in cui, alla data in cui è eseguito il pagamento di cui a tale comma, la lite sia pendente nel primo grado di giudizio e non sia stata pubblicata la sentenza».
5-bis. 11. Leo.

Al comma 1, lettera i), numero 2) dopo le parole: «16 aprile 2003»; aggiungere le seguenti: al medesimo periodo, le parole: «esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni» sono soppresse;
5-bis. 66. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).
5-bis. 67. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 8).
5-bis. 68. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le lettere l), m), n) e o).
5-bis. 69. Giordano, Russo Spena.

Subemendamenti all'emendamento 5-bis. 322 della Commissione.

All'emendamento 5-bis. 322 della Commissione, sopprimere il capoverso Art. 16-bis.
0. 5-bis. 322. 1. Benvenuto.

All'emendamento 5-bis. 322 della Commissione, sopprimere il capoverso comma 2.
0. 5-bis. 322. 2. Benvenuto.

All'emendamento 5-bis. 322 della Commissione, sopprimere il capoverso comma 3.
0. 5-bis. 322. 3. Benvenuto.

All'emendamento 5-bis. 322 della Commissione, al capoverso 3 sostituire le parole: 1o aprile 2003 con le seguenti: 1o marzo 2004.
0. 5-bis. 322. 4. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
Conseguentemente aggiungere il seguente comma:
1-bis. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e


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successive modificazioni, è inserito, il seguente:
«Art. 16-bis (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni). - 1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.
2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1o aprile 2003.».
5-bis. 322. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera l), capoverso, comma 3, sostituire le parole: 1o aprile 2003 con le seguenti: 1o marzo 2004.
5-bis. 70. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 17, al comma 2, primo periodo, le parole: «per anno e» sono soppresse.
5-bis. 71. Sergio Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
*5-bis. 72. Sergio Rossi, Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Dario Galli, Bricolo, Gibelli.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
*5-bis. 73. Pinza, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Bottino, Pistone, Collè, Zanella.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
*5-bis. 74. Benvenuto, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, capoverso articolo 110, comma 6, l'ultimo periodo è soppresso.
2) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Al fine di consentire l'attuazione della rete o delle reti, nonché la realizzazione del registro dei gestori noleggiatori, sino al 31 dicembre 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo riformulato dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le disposizioni del secondo, terzo e quarto periodo della lettera b) del comma 7 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come riformulato dall'articolo 22 della citata legge n. 289 del 2002»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l'ente gestore istituisce una o più reti per la gestione, il controllo ed il


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monitoraggio ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. Per la gestione della rete o delle reti l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato può avvalersi di uno o più concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato istituisce un apposito registro della categoria dei gestori noleggiatori, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che gestiscono gli apparecchi di cui al presente articolo; il registro si forma anche avvalendosi delle informazioni che i concessionari sono tenuti a fornire. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma»;
3) al comma 6, alinea, le parole «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29», sono soppresse.
5-bis. 75. Marras, Arnoldi, Vitali.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) all'articolo 22:
1) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tal caso gli importi dovuti per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono versati entro il 21 marzo 2003, per le apparecchiature denunciate all'amministrazione finanziaria alla data del 15 febbraio 2001, con riferimento all'ultimo pagamento effettuato a mezzo modello F24 o a mezzo versamento diretto alla SIAE, in conformità a quanto previsto dal comma 3. Le somme già pagate a tale titolo sono scomputate dall'importo dovuto»;
2) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, il comma 2 è soppresso;
3) al comma 6, alinea, le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29», sono soppresse.
5-bis. 76. Marras, Arnoldi, Vitali, Jannone.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) all'articolo 22:
1) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, comma 1, terzo periodo, le parole: «e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo», sono sostituite dalle seguenti: «Le somme già pagate a tale titolo sono scomputate dall'importo dovuto»;
2) al comma 6, alinea, le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29», sono soppresse.
5-bis. 77. Marras, Arnoldi, Vitali, Jannone.

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:
o)
all'articolo 22:
1) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.»
2) al comma 6, alinea, le parole: «, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, » sono soppresse.
5-bis. 205. Cento.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: n-bis: all'articolo 22, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni "gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe,


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pesca verticale di abilità", inseriti nell'elenco istituito all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del 10 aprile 1991 e successive modificazioni, sempre che già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge 18 marzo 1968, n. 337».
5-bis. 305. (Testo modificato nel corso della seduta). La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
5-bis. 79. Sergio Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali verificatesi nel corso del 2002.
5-bis. 80. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci, Rusconi, Reduzzi.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate prioritariamente alla ricostruzione nei comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002.
5-bis. 78. Sergio Rossi, Stucchi, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria al cofinanziamento di contratti a tempo determinato, da stipulare, a cura di università ed enti di ricerca, con giovani ricercatori e alla ricerca di base di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5-bis. 81. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

ART. 5-ter.
(Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti).

Sopprimerlo.
*5-ter. 1. Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.
*5-ter. 2. Arnoldi, Marras, Jannone.

Sopprimerlo.
*5-ter. 3. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimerlo.
*5-ter. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: con effetto fino alla fine del comma.


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Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5-ter. 4. Arnoldi, Marras, Jannone.

ART. 5-quater.
(Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).

Sopprimerlo.
5-quater. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si applica anche fino alla fine dell'articolo con le seguenti: non si applica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5-quater. 1. Giordano, Russo Spena.

ART. 5-quinquies.
(Definizione della tassa automobilistica erariale).

Sopprimerlo.
5-quinquies. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5-quinquies. 1. Giordano, Russo Spena.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 5-sexies. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995 e 1996, entro il 31 luglio 2003, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003, 2004 e 2005, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5-quinquies. 010. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.
0. 5-quinquies. 030. 1. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: dichiarati con i decreti fino a:


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territorio comunale con le seguenti: ai sensi delle disposizioni vigenti.
0. 5-quinquies. 030. 3. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: dichiarati con i decreti fino a: 29 novembre 2002 con le seguenti: ai sensi delle disposizioni vigenti.
0. 5-quinquies. 030. 4. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo è fissata fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 relativamente agli investimenti effettuati fino al 31 luglio 2004.
0. 5-quinquies. 030. 2. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 5-sexies.

1. A valere sulle maggiori entrate recate dalla presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e comunque entro il 31 luglio 2004.
5-quinquies. 030 (Nuova formulazione) . La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 5-sexies. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al 31 luglio 2003 per gli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nei comuni dichiarati bialluvionati per due volte nel corso dell'ultimo decennio. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo è fissata al 31 luglio 2004.
1-ter. Ai suddetti comuni è attribuito il contributo dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella forma del credito d'imposta, entro il limite di 30 milioni di euro annui fino al 2006.
5-quinquies. 019. Zanetta, Patria, Rosso.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 5-sexies. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18


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ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al 31 luglio 2003 per gli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo è fissata al 31 luglio 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto-legge così come modificato.
5-quinquies. 018. Sergio Rossi, Stucchi, Parolo, Cè, Dario Galli.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 5-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati nel terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, fino al 31 luglio 2004.
5-quinquies. 020. Leo.

ART. 6.
(Emersione di attività detenute all'estero).

Sopprimerlo.
*6. 1. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimerlo.
*6. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.
*6. 22. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 23 aprile 2002, n. 73 aggiungere la seguente: non.
Conseguentemente, sopprimere le parole da: fatte salve fino alla fine del comma, nonché i commi da 2 a 6.
6. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: al 30 giugno 2003 con le seguenti: al 30 giugno 2002.
6. 18. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: al 30 giugno 2003 con le seguenti: al 30 settembre 2002.
6. 19. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.


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Al comma 1, alinea, sostituire le parole: al 30 giugno 2003 con le seguenti: al 31 dicembre 2002.
6. 20. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, alinea, e ovunque ricorrano nell'articolo, sostituire le parole: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 1o agosto 2001.
6. 30. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 90 per cento.
6. 8. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 45 per cento.
6. 4. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 33 per cento.
6. 5. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 23 per cento.
6. 6. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.
6. 7. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: riservata fino alla fine della lettera con le seguenti: non può essere riservata.
6. 9. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: non.
6. 11. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli illeciti penali collegati non sono estinti.
6. 10. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
6. 12. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: 27 per cento con le seguenti: 95 per cento.
6. 13. Giordano, Russo Spena.


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Al comma 1, lettera f), primo periodo, sostituire le parole da: riservata fino a: decreto-legge n. 350 del 2001 con le seguenti: non riservata e pubblica.
6. 16. Giordano, Russo Spena, Pennacchi.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 con le seguenti: di cui alla lettera c).
6. 40. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo cui sia conferito incarico di custodia, amministrazione o deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legislativo, se non esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata dall'intermediario entro il termine del 30 giugno 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso e il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
6. 15. Benvenuto, Pinza, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Sopprimere i commi 2 e 4.
6. 17. Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. L'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.
6. 23. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 16 aprile 2003 con le seguenti: 16 marzo 2003.
6. 29. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 95,5 per cento.
6. 21. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 45 per cento.
6. 24. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 33 per cento.
6. 25. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 27 per cento.
6. 26. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi,


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Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 23 per cento.
6. 27. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.
6. 28. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di IRAP).

L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:
«5. A partire dal 1o gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Gli importi che, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, siano stati eventualmente versati a titolo di IRAP sui predetti contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, rappresentano un credito utilizzabile anche automaticamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quote costanti nell'esercizio 2003 e nei successivi ma non oltre il terzo».
*6. 04. Pasetto, Stradiotto, Benvenuto, Ottone, Pistone, Lettieri, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Santagata, Villari, Tuccillo, Burtone.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di IRAP).

L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:
«5. A partire dal 1o gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Gli importi che, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, siano stati eventualmente versati a titolo di IRAP sui predetti contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, rappresentano un credito utilizzabile anche automaticamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo


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9 luglio 1997, n. 241, in quote costanti nell'esercizio 2003 e nei successivi ma non oltre il terzo».
*6. 01. Raffaldini, Duca.

ART. 6-bis.
(Norme in materia di IRAP).

L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:
«5. A partire dal 1o gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11,comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Gli importi che, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, siano stati eventualmente versati a titolo di IRAP sui predetti contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, costituiscono un credito utilizzabile automaticamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quote costanti nell'esercizio 2003 e nei successivi ma non oltre il terzo».
6. 05. Meduri.

ART. 6-bis.
(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate).

Sopprimerlo.
*6-bis. 1. Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.
*6-bis. 2. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.
*6-bis. 4. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
6-bis. 3. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

ART. 6-ter.
(Comunicazione tra intermediari).

Sopprimerlo.
*6-ter. 1. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.
*6-ter. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.
*6-ter. 4. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ovvero dell'articolo 20 della legge


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27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto con le seguenti: ovvero dell'articolo 6 del presente decreto.
6-ter. 5. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , salva diversa indicazione da parte dell'interessato.
6-ter. 3. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

ART. 6-quater.
(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari).

Sopprimerlo.
*6-quater. 1. Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.
*6-quater. 2. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.
*6-quater. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 6-quinquies.
(Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento).

Sopprimerlo.
*6-quinquies. 1. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.
*6-quinquies. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.
*6-quinquies. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, dopo le parole: articoli 6, aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a), e.
6-quinquies. 5. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: e dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6-quinquies. 4. La Commissione.
(Approvato)

ART. 7.
(Dismissione di beni immobili dello Stato).

Sopprimerlo.
*7. 4. Lettieri, Grandi, Pinza, Benvenuto, Colasio, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Tuccillo, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Villari, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Maccanico, Galeazzi, Burtone, Tolotti, Crisci, Bellini, Sandri, Ottone, Ladu, Maurandi, Cabras, Soro.

Sopprimerlo.
*7. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. È fatto divieto all'Agenzia del demanio di vendere i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.
7. 5. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: l'alienazione fino alla fine del periodo.
7. 6. Lettieri, Grandi, Pinza, Benvenuto, Colasio, Burtone, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Maccanico, Tolotti, Tuccillo, Crisci, Bellini, Sandri, Ottone, Villari, Ladu, Maurandi, Cabras, Soro.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: vendere a trattativa privata, anche in blocco, con le seguenti: trasferire a Patrimonio dello Stato S.p.a.
7. 7. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 1.
7. 9. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 2.
7. 10. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 3.
7. 11. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 4.
7. 12. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 5.
7. 13. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 6.
7. 14. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.


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Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 7.
7. 15. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 8.
7. 16. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9.
*7. 1. Massidda, Marras, Pinto.
(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9.
*7. 2. Anedda, Porcu.
(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9.
*7. 17. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.
(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 10.
7. 18. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 11.
7. 19. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 12.
7. 20. Colasio, Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 13.
7. 21. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 14.
7. 22. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.


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Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 15.
7. 23. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 16.
7. 24. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 17.
7. 25. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 18.
7. 26. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 19.
7. 27. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 20.
7. 28. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 21.
7. 29. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 22.
7. 30. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 23.
7. 31. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.


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Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 24.
7. 32. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 25.
7. 3. Maran, Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 26.
7. 34. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 27.
7. 35. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Restano fermi tutti gli impegni presi con gli enti locali, soggetti pubblici e privati, anche se non arrivati alla definizione ultimativa.
7. 36. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: La vendita aggiungere le seguenti: è soggetta all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali secondo il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, e.
Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: secondo periodo del comma 17 fino alla fine del comma con le seguenti: primo ed al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
7. 37. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: La vendita aggiungere le seguenti: , soggetta all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,
Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: secondo periodo del comma 17 fino alla fine del comma con le seguenti: primo ed al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
7. 38. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Al comma, 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.
7. 39. Lettieri, Grandi, Pinza, Benvenuto, Colasio, Burtone, Nicola Rossi, Santagata, Tuccillo, Villari, Maccanico, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci, Bellini, Sandri, Ottone, Maurandi, Cabras, Soro.

ART. 8.
(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi).

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fino al termine massimo del 31 dicembre 2003.
8. 1. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

ART. 9.
(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica).

Sopprimerlo.
9. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: locali, aggiungere le seguenti: degli ordini e dei collegi professionali,
9. 4. (Testo modificato nel corso della seduta). La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.
9. 2. Pinza, Benvenuto, Lettieri, Grandi, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a carico degli enti o degli organismi pubblici.
9. 3. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti: dello Stato e.
9. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)