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1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena sono applicate, per il periodo corrispondente alla sospensione della esecuzione della pena, le seguenti prescrizioni:
a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;
b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale;
c) all'atto della sospensione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.
2. Nel corso della sospensione dell'esecuzione della pena, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, dal magistrato di sorveglianza.
3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, è disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Prescrizioni) - 1. Con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 7, sono applicate al condannato le seguenti prescrizioni:
a) obbligo di dimora presso il luogo ove è svolta l'attività lavorativa ovvero, qualora non sia garantito un alloggio, presso l'abitazione del condannato, con facoltà di movimento per raggiungere il luogo di lavoro e le altre prescrizioni relative al viaggio;
b) divieto al condannato di portare con sé armi e di allontanarsi dal luogo di residenza o di alloggio assegnato dopo le ore 22 e prima delle ore 7, senza preventiva autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che può concederla per motivi di lavoro e di salute.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 281 e 283 del codice di procedura penale.
3. Sull'osservanza delle prescrizioni lavorative imposte dal magistrato di sorveglianza vigilano il responsabile dell'affidamento e, ai fini del reinserimento sociale, i servizi sociali dell'amministrazione penitenziaria in concorso con quelli territoriali. Il responsabile dell'affidamento ha l'obbligo di rilevare le violazioni alle prescrizioni lavorative imposte con il decreto di cui all'articolo 4 e di segnalarle al magistrato di sorveglianza per il tramite dell'ufficio di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, salvi gli autonomi controlli effettuati dai medesimi organi.
4. L'Ufficio di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente vigila sull'osservanza delle ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo. Qualora il condannato sia assegnato in ausilio al Corpo forestale dello Stato, la vigilanza sulle medesime prescrizioni spetta a tale corpo. Sono sempre ammessi visite e controlli da parte dei servizi sociali e delle Forze dell'ordine di cui al presente comma.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Lussana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Prescrizioni e obblighi). - 1. Con il provvedimento di sospensione o in un momento successivo durante il periodo di sospensione, al beneficiato possono essere imposte talune delle prescrizioni o degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Con il provvedimento di sospensione sono comunque imposte le prescrizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo. Al detenuto che risulta tossicodipendente è sempre imposto l'obbligo di mettersi in contatto con il servizio pubblico per le tossicodipendenze immediatamente dopo la scarcerazione.
2. Ai condannati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 289-bis, 416-bis e 630 codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché ai delinquenti abituali o professionali è sempre imposto l'obbligo di dimora per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena nel territorio del comune di dimora abituale o dove il condannato esercita la propria attività lavorativa o di riabilitazione. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 283 del codice di procedura penale.
3. Nei casi di cui al comma 2 al condannato può essere imposto in qualsiasi momento l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione.
4. Le prescrizioni o gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati anche d'ufficio, al fine di favorire il
reinserimento sociale del beneficiato e di evitare la ripetizione di condotte criminose.
5. Contro gli obblighi e le prescrizioni relativi alla dimora e alla presentazione all'autorità di polizia il condannato può ricorrere al giudice dell'esecuzione, che decide con la procedura di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.
7. 14. Kessler.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Prescrizioni) - 1. All'atto del provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena è redatto un verbale in cui sono indicate le seguenti prescrizioni, che il soggetto deve seguire per il periodo corrispondente alla pena detentiva sospesa:
a) il giorno o i giorni in cui il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato competente, che deve tener conto del luogo di abitazione e di eventuali esigenze di salute, di lavoro o familiari;
b) divieto di allontanarsi dalla provincia del luogo ove il condannato intende dimorare, salvo motivi di salute, di lavoro, di famiglia o altre comprovate esigenze ovvero espressa autorizzazione del magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di dimora. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, può essere disposto l'obbligo di dimora nel territorio di un altro comune o frazione di esso, comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale;
c) il divieto di uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e di non rientrare dopo le ore 21, se non per comprovate necessità o specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, a risarcire il danno.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, dal magistrato di sorveglianza.
3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, è disposto per il cittadino italiano, il divieto di espatrio per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
7. 3. Pisapia, Boato, Russo Spena.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: dispone con la seguente: applica.
7. 4. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, alinea, dopo la parola: sono aggiungere la seguente: congiuntamente.
7. 49. Mantini.
(Approvato)
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: applicate con la seguente: imposte.
7. 4. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: applicate con la seguente: decise.
7. 5. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: applicate con la seguente: stabilite.
7. 6. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: applicate con la seguente: disposte.
7. 7. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: corrispondente alla sospensione dell'esecuzione della pena con le seguenti: di sette anni.
7. 9. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: corrispondente alla sospensione dell'esecuzione della pena con le seguenti: di cinque anni.
7. 10. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: alla sospensione dell'esecuzione della pena con le seguenti: a quello della pena da scontare la cui esecuzione è stata sospesa ai sensi dell'articolo 1.
7. 11. Pisapia, Russo Spena, Boato.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sospensione dell'esecuzione della pena con le seguenti: pena di cui è stata sospesa l'esecuzione.
7. 12. Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.
(Approvato)
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sospensione dell'esecuzione della pena con le seguenti: pena ancora da scontare.
7. 1. Perrotta.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: prescrizioni con la seguente: obblighi.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: si impegna con le seguenti: è obbligato;
al comma 2, sostituire la parola: prescrizioni con la seguente: obblighi;
alla rubrica, sostituire la parola: prescrizioni con la seguente: obblighi.
7. 13. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: deve con le seguenti: è obbligato.
7. 16. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: all'ufficio fino alla fine della lettera con le seguenti: almeno una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa l'orario di presentazione.
7. 17. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: all'ufficio fino a: delle condizioni di salute, con le seguenti: almeno una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa l'orario di presentazione tenendo conto.
7. 18. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: all'ufficio fino a: delle condizioni di salute, con le seguenti: una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa l'orario di presentazione tenendo conto.
7. 19. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: una volta a settimana.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: i giorni con le seguenti: il giorno.
7. 50. Maura Cossutta.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: una volta a settimana.
7. 51. Siniscalchi.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: almeno una volta al giorno.
*7. 20. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: almeno una volta al giorno.
*7. 52. Cirielli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: una volta al giorno.
7. 21. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: fissa con la seguente: impone.
7. 22. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: fissa con la seguente: decide.
7. 23. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: fissa con la seguente: determina.
7. 24. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: fissa con la seguente: stabilisce.
7. 22. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: fissa aggiungere le seguenti: il giorno o.
7. 26. Pisapia, Russo Spena, Boato.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: i giorni aggiungere le seguenti: per un minimo di tre a settimana.
7. 27. Raisi, Saia.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tenendo conto con la seguente: valutando.
7. 28. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tenendo conto con la seguente: considerando.
7. 29. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle condizioni di salute.
7. 30. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: il condannato, al momento della scarcerazione, deve indicare il luogo ove intende dimorare e non può allontanarsi dalla provincia
se non per motivi di salute, di attività lavorativa, di carattere familiare o altre comprovate esigenze ovvero espressa autorizzazione del magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di dimora.
7. 31. Pisapia, Russo Spena, Boato.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*7. 32. Cento, Boato, Zanella, Cima, Bulgarelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*7. 53. Maura Cossutta.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*7. 54. Siniscalchi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il condannato non deve uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e non deve rientrare dopo le ore 21, deve adoperarsi in favore della vittima del reato e, nel caso in cui abbia commesso un reato contro il patrimonio, deve risarcire la vittima del reato.
7. 33. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il condannato non deve uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e non deve rientrare dopo le ore 21 e deve adoperarsi in favore della vittima del reato.
7. 34. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a con le seguenti: al condannato è imposto l'obbligo di.
7. 35. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: si impegna con le seguenti: si vincola.
7. 36. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: si impegna con le seguenti: si obbliga.
7. 37. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ore 21 con le seguenti: ore 20.
7. 55. Mantini.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza,
7. 38. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: specifica autorizzazione aggiungere le seguenti: , per motivi di lavoro o di salute,
7. 40. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: magistrato di sorveglianza aggiungere le seguenti: in relazione ad esigenze familiari o lavorative.
7. 39. Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ad adoperarsi fino alla fine del comma con le seguenti: a riparare interamente il danno, anche mediante il risarcimento a favore della vittima del reato.
7. 41. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ad adoperarsi fino alla fine del comma con le seguenti: ad assicurare un adeguato indennizzo non inferiore alla metà del danno liquidato dal giudice a favore della vittima del reato.
7. 42. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ad adoperarsi fino alla fine del comma con le seguenti: ad assicurare un adeguato indennizzo a favore della vittima del reato, qualora il risarcimento non sia possibile.
7. 43. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , in quanto possibile,
7. 44. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 2, sopprimere le parole: dell'interessato o.
7. 45. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Sopprimere il comma 3.
7. 2. Giacomo Angelo Rosario Ventura.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Con il provvedimento di convalida della sospensione della pena, previsto dall'articolo 4, il Tribunale di Sorveglianza dispone per il cittadino italiano il divieto di espatrio.
7. 56. Siniscalchi.
Al comma 3, dopo le parole: dell'esecuzione della pena, aggiungere le seguenti: salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative,
7. 46. Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.
(Approvato)
Al comma 3, dopo le parole: è disposto aggiungere le seguenti: , per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa,
*7. 47. Pisapia, Russo Spena.
(Approvato)
Al comma 3, dopo le parole: è disposto aggiungere le seguenti: , per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa,
*7. 48. Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Contro gli obblighi e le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
7. 15. Kessler.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Violazione delle prescrizioni lavorative). - 1. Il condannato che, senza giusto motivo o senza autorizzazione, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro civico ovvero lo abbandona è punito
con la reclusione sino ad un anno. Con la condanna il beneficio è immediatamente revocato dallo stesso giudice che procede.
2. In caso di condanna ai sensi del comma 1, non si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. La competenza per il delitto di cui al citato comma i è attribuita al tribunale in composizione monocratica.
7. 01. Lussana.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Estinzione della misura). - 1. Espletato il lavoro civico il magistrato di sorveglianza dichiara con decreto l'intervenuta espiazione della pena e dispone la cessazione di tutte le prescrizioni imposte con l'originario decreto di ammissione al lavoro civico.
7. 02. Lussana.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.
7. 05. Boato, Cento.
(Approvato)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Sospensione del processo e messa alla prova). - 1. Il giudice su istanza dell'imputato, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità dell'imputato all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a cinque anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.
2. Con ordinanza di sospensione il giudice affida l'imputato ai servizi sociali dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.
5. La sospensione è revocata in caso di trasgressioni alle prescrizioni imposte.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, del rispetto delle prescrizioni e della evoluzione della personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del processo.
7. 04. Cento, Boato, Zanella, Cima, Bulgarelli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Potenziamento dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione relativi alla medicina penitenziaria) - 1. Per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione relativi alla medicina penitenziaria è autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dallo stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'unità provvisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.
7. 06. Mario Pepe, Bondi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Aumento della pianta organica dei medici penitenziari) - 1. Il numero dei medici incaricati di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è aumentato di 50 unità. Conseguentemente, alla tabella A allegata alla medesima legge, la parola: «350» è sostituita dalla seguente: «400».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.
7. 07. Mario Pepe, Bondi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Aumento dell'organico del personale di servizio sociale) - 1. Gli organici del personale del servizio sociale per adulti sono aumentati di 200 unità.
7. 08. Kessler, Finocchiaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Interventi per il sostegno al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati). -1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definite le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
3. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto, per ciascuna regione e provincia autonoma, del numero degli abitanti e della presenza di detenuti negli istituti penitenziari del territorio.
4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le aziende sanitarie locali, le organizzazioni del volontariato sociale, le cooperative sociali ed i loro consorzi possono presentare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente territoriale ai sensi del comma 3.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per l'erogazione dei finanziamenti, dispongono controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le regioni e le province autonome provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
6. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, promossi e coordinati dai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa tra loro.
7. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
7. 09. Kessler, Finocchiaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Interventi per il sostegno al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati). - 1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, vengono stabiliti i criteri per la definizione e le risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 1.
3. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
7. 03. Guido Rossi, Lussana.