Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 254 del 28/1/2003
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(Iniziative per migliorare lo strumento della videoconferenza nei processi - n. 3-00033)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Santelli ha facoltà di rispondere all'interrogazione Cola n. 3-00033 (vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazioni sezione 5).

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Cola all'ordine del giorno, si rappresenta che l'introduzione della normativa sulla partecipazione a distanza al dibattimento mirava a soddisfare varie esigenze: ridurre l'elevatissimo numero delle traduzioni di grande pericolosità, fonti di ingenti spese e di pericoli per la sicurezza e l'ordine pubblico, evitando così il cosiddetto turismo giudiziario, soprattutto per quanto concerne i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario; evitare i contatti tra detenuti particolarmente pericolosi e le associazioni criminose di appartenenza, assicurando una maggiore effettività al suddetto regime speciale; garantire la sicurezza e l'incolumità personale delle persone sottoposte a misure di protezione, evitando di farle personalmente


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comparire nelle aule dibattimentali, assicurando loro una maggiore serenità nel corso della deposizione; evitare che i continui spostamenti dei detenuti, impegnati in procedimenti penali contemporaneamente in corso in diverse sedi giudiziarie, potessero influire negativamente sulla continuità nella trattazione e sulla durata complessiva dei processi.
Allo stato, si può senza dubbio affermare che i suindicati obiettivi sono stati quasi interamente raggiunti.
Cospicua è stata, infatti, la diminuzione delle traduzioni dei detenuti sottoposti al regime speciale e dei collaboratori di giustizia, con conseguenti risparmi di risorse economiche e di personale e contestuale elevazione della soglia di sicurezza. Peraltro, si è garantito lo svolgimento dell'attività dibattimentale anche in presenza di un concomitante impegno di alcuni detenuti innanzi a più autorità giudiziarie dello stesso o di diversi distretti di corte d'appello e sono stati definiti numerosi ed importanti processi svoltisi attraverso le multivideocomunicazioni, suscitando il più vivo apprezzamento da parte delle autorità giudiziarie interessate.
Il sistema della videoconferenza è stato, inoltre, sperimentato positivamente anche in occasione dell'esame di alcuni testimoni di giustizia, liberi cittadini impossibilitati, per gravi motivi di salute o per altri motivi, a comparire personalmente in aula oppure residenti o detenuti in paesi esteri.
Per quanto concerne i supposti disguidi e le disfunzioni denunciate dall'interrogante, si riportano i seguenti dati: dall'entrata in vigore della normativa sono stati portati a definizione 3.826 procedimenti penali, con un numero complessivo di 22.372 udienze svoltesi con il sistema della videoconferenza. Le numerose eccezioni sollevate dai difensori dei detenuti nei primi mesi di applicazione della norma, con riferimento alla compatibilità costituzionale della disciplina con il diritto alla difesa e la garanzia della riservatezza del colloquio tra il difensore presente in aula e l'imputato detenuto presso l'istituto di pena, sono state superate grazie al riconoscimento della legittimità costituzionale del procedimento a distanza (sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1999) ed all'installazione, nelle salette penitenziarie riservate alla videoconferenza, di cabine telefoniche insonorizzate che si sono aggiunte alle linee telefoniche dedicate, riservate e non intercettabili.
Sono state implementate le risorse strutturali dell'amministrazione della giustizia: inizialmente sull'intero territorio nazionale erano presenti 134 aule giudiziarie attrezzate per la videoconferenza e 33 salette di videoconferenza distribuite su 5 istituti di pena. Grazie all'intervento dell'amministrazione penitenziaria, per quanto riguarda il circuito penitenziario, ed alle sempre maggiori richieste da parte delle autorità giudiziarie la situazione allo stato è la seguente: le aule giudiziarie attrezzate sono 186 e le salette penitenziarie di videoconferenza sono diventate 125 suddivise su 19 istituti.
L'implementazione delle aule giudiziarie ha riguardato soprattutto quelle aree a maggiore densità criminale ricadenti principalmente sotto i distretti di corte d'appello di Napoli e della regione Sicilia. Altre aule, peraltro, sono tuttora in fase di installazione.
Secondo gli ultimi dati statistici forniti dalla Telecom Italia, gestore tecnico del servizio di videoconferenza per l'amministrazione della giustizia sull'intero territorio nazionale aggiornati alla data del 16 gennaio 2003, su un totale di 29.904 sessioni di videoconferenza effettuate nel mese di febbraio del 1998, 29.286 si sono regolarmente svolte e solo 89 sono state annullate per problemi tecnici vari, mentre 529 sono state comunque effettuate nonostante la presenza di problemi di natura tecnica.
La manutenzione e l'efficienza degli impianti di videoconferenza sono garantite dal servizio di outsourcing che prevede, nel corso delle videoconferenze, la costante presenza di personale tecnico nei siti collegati e di intervento, in casi di guasti nel corso dell'udienza, nel più breve tempo possibile (comunque entro 30 minuti).


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Per quanto attiene poi ai disagi lamentati dall'onorevole interrogante di cui soffrirebbe il tribunale di Napoli, dalle notizie al riguardo fornite da tutti gli ufficiali giudiziari del distretto campano emerge che non si sono verificati episodi di malfunzionamento degli impianti di multivideoconferenza né di mancata assistenza per le apparecchiature di fonoregistrazione in quanto, nel caso di necessità di intervento tecnico, la società titolare del contratto di manutenzione è intervenuta nei tempi contrattualmente previsti. Si sta, inoltre, valutando l'opportunità di reperire nuove aule da attrezzare con sistemi di videoconferenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Cola ha facoltà di replicare.

SERGIO COLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, senza dubbio la ratio che ha indotto il precedente Governo ed il precedente Parlamento ad istituire le videoconferenze, nel corso della precedente legislatura, è pienamente condivisibile. Si evitano infatti sia il turismo giudiziario sia il contatto di pericolosi criminali con il pubblico, evitando altresì l'impegno della polizia penitenziaria. Pertanto nulla quaestio in proposito.
Vi sono tuttavia due problemi che sono stati pretermessi nella valutazione della risposta, in relazione alla quale io mi dichiaro parzialmente soddisfatto per le ragioni che dirò di qui a breve.
Successivamente all'istituzione delle videoconferenze, con l'approvazione del «pacchetto sicurezza», è stato ampliato il campo di azione e di applicazione delle videoconferenze anche ai giudizi abbreviati. Il rappresentante del Governo conosce meglio di me quanto sia praticato questo genere di rito alternativo, soprattutto dopo che è stato inserito l'abbreviato condizionato.
Mi permetto solo di osservare che nella sostanza - e potrei essere buon testimone di quanto sto affermando perché ho vissuto, nell'ambito della mia attività professionale, esperienze del genere - vi sono lacune a livello di numero di aule attrezzate per le videoconferenze. Tali carenze sono particolarmente marcate negli uffici giudiziari particolarmente «caldi» (il più caldo di tutti è il distretto della corte di appello di Napoli), per motivi facilmente intuibili. Pensi al riguardo che vi sono 22 giudici monocratici che si interessano anche dei riti abbreviati condizionati. Questi ultimi comportano spesso l'audizione di collaboratori di giustizia che vengono auditi attraverso la videoconferenza. Vi sono 11 sezioni di tribunale, 5 di assise, 4 sezioni di assise di appello e ben otto sezioni di corte di appello. Il numero complessivo rivela dunque il funzionamento quasi quotidiano di ben 40 uffici giudiziari in cui nella normalità in 30 sono impegnati collaboratori di giustizia o è previsto l'uso della videoconferenza. Si tratta di una realtà che, a mio avviso, è imprescindibile e che non può non indurre il Governo ad intervenire in modo molto sollecito.
Noi abbiamo una serie di lacune che possono essere ampiamente rimosse e colmate, che comportano un ritardo nella definizione del processo.
La prima è costituita dalla inadeguatezza e dalla insufficienza delle sale attrezzate per lo svolgimento di videoconferenze; l'altro aspetto non riguarda, quanto a competenza specifica, il ministero di giustizia, bensì investe quella dell'onorevole Valentino relativamente al ritardo nella traduzione dei detenuti.
Potrei testimoniare che spesso i processi iniziano con un ritardo di tre o quattro ore perché non vi è la disponibilità dell'aula per le videoconferenze o perché i detenuti arrivano in ritardo. Si perde quindi del tempo prezioso e tutto ciò contribuisce gravemente ad intensificare i ritardi tipici e cronici della giustizia.
Tutto ciò comporta, in particolare nell'ambito di attività giudiziarie piuttosto intense come accade in una realtà quale quella napoletana, che i processi rinviati non possono essere differiti al giorno successivo o alla settimana successiva o al mese successivo, perché le altre aule non sono attrezzate.


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Tutto ciò si ripercuote sul protrarsi del regime di custodia cautelare, la cui durata viene ad essere raddoppiata per la complessità del procedimento quando invece la ragione è costituita dalla mancanza di idonee o sufficienti attrezzature perché possa aver luogo in tempi brevi una teleconferenza.
Ritengo pertanto che la sua risposta sia soltanto parzialmente soddisfacente, perché proprio potendo testimoniare rispetto a quanto accade presso diverse autorità giudiziarie, auspico che la parte finale della risposta sia tenuta presente dal rappresentante del Governo, che in tal senso richiamerà i funzionari che l'hanno redatta, perché la realtà non è quella rappresentata, ma è una realtà diversa, alla quale sono certo che il Governo porrà riparo.

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